Autorità giudiziaria
Organo giudicante di 1° grado
Magistrato ordinario
Magistrato onorario (non togato)
SVOLGE:
Attività processuale civile - limiti
Attività processuale penale - limiti
Procedimento penale
davanti al giudice di pace
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
nel cui circondario ha sede il Giudice di Pace
Il Giudice di Pace competente per territorio
Il Giudice di Pace competente per gli atti preliminari
L’imputato
INOLTRE VANNO RICORDATI
Il querelante / ricorrente
La polizia giudiziaria
IL
PROCURATORE
DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO
HA SEDE IL GIUDICE DI PACE
 E’ il titolare dell’azione penale;
 riceve la relazione dalla P.G. entro 4 mesi dall’acquisizione della
notizia di reato;
 autorizza il compimento di determinati atti nell’indagine
preliminare (accertamenti tecnici non ripetibili; interrogatori;
confronti; perquisizioni e sequestri);
 autorizza l’eventuale proroga dei termini della chiusura delle
indagini preliminari per un massimo di 2 mesi;
 provvede direttamente o delegando la P.G. a svolgere, qualora lo
ritenga necessario, ulteriori indagini;
 formula il capo d’imputazione;
 formula la citazione a giudizio dell’imputato e degli altri soggetti
interessati;
 richiede l’archiviazione del procedimento per notizia di reato
infondata o per altri motivi;
 si rapporta con il Giudice di Pace circondariale.
IL GIUDICE DI PACE
COMPETENTE PER TERRITORIO
È il Giudice di Pace del luogo in cui il reato è avvenuto, o
territorialmente competente, che sarà chiamato a giudicare
l’imputato in udienza (cosiddetto Giudice di Pace del dibattimento).
IL GIUDICE DI PACE
COMPETENTE PER GLI ATTI PRELIMINARI
È il Giudice di Pace competente per decidere/autorizzare gli atti da
compiere nella fase delle indagini preliminari, in contatto con il
Procuratore della Repubblica (titolare dell’azione penale). Questo
G.d.P. è quello del luogo ove ha sede il Tribunale del circondario in
cui è compreso il Giudice di Pace territorialmente competente.
(cosiddetto Giudice di Pace circondariale).
L’IMPUTATO
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace assume
la qualità di imputato la persona alla quale il reato è
attribuito nella citazione a giudizio disposta dal
pubblico ministero o nel decreto di convocazione delle
parti emesso dal G.d.P.
IL QUERELANTE / RICORRENTE
È la parte offesa, cioè, colui o coloro che presentano querela
nei confronti dell’imputato.
Per i reati di competenza del G.d.P., procedibili a querela, è
ammessa la citazione a giudizio da parte della persona offesa
presentando un ricorso direttamente al Giudice. La
presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della
presentazione della querela.
LA POLIZIA GIUDIZIARIA
 È il soggetto che nel procedimento penale davanti al
Giudice di Pace acquista una posizione centrale per le indagini.
 Acquisisce la notizia di reato;
 riceve la querela;
 svolge l’attività d’indagine;
 trasmette la relazione delle indagini al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale competente entro 4 mesi dall’acquisizione della notizia;
 chiede l’autorizzazione per lo svolgimento di eventuali attività d’indagine
(accertamenti tecnici non ripetibili; interrogatori; confronti; perquisizioni e
sequestri);
 svolge indagini delegate dal P.M.
 chiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta
alle indagini davanti al G.d.P. nel caso il reato sia fondato.
Nel corso del procedimento,
deve favorire, per quanto possibile,
la conciliazione tra le parti.
 Questo compito potrebbe avere una sua efficacia in procedimenti tra due
soggetti in presenza di querela (anche se nella pratica il tentativo viene
fatto solitamente prima dell’udienza);
 Non si capisce come possa trovare riscontro in quei procedimenti
perseguibili d’ufficio, ad esempio la guida in stato di ebbrezza !?
 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 162 e 162 bis del Codice
Penale in materia di oblazione che estingue il reato.
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, per tutto ciò che non è
previsto dal D.Lgs. 28.08.2000, n.274, si applicano le disposizioni
contenute nel Codice di Procedura Penale e nei titoli I e II del
D.Lgs.28.07.1989 n.271, ad eccezione delle disposizioni relative:
All’incidente probatorio;
All’arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
Alle misure cautelari personali;
Alla proroga del termine per le indagini;
All’udienza preliminare;
Al giudizio abbreviato;
All’applicazione della pena su richiesta;
Al giudizio direttissimo;
Al giudizio immediato;
Al decreto penale di condanna.
Competenza per materia
È l’indicazione dei reati affidati alla competenza del Giudice di
Pace e che seguono l’iter procedurale del D.Lgs.
28.08.2000,n.274.
Competenza per territorio
È l’individuazione del Giudice di Pace che è competente in
relazione alla suddivisione territoriale circondariale.
Competenza per materia determinata dalla connessione
È l’indicazione del Giudice competente, nei casi in cui un
imputato ha commesso con una sola azione od omissione più
reati di competenza di diversi giudici.
Competenza per territorio determinata dalla connessione
È l’indicazione del Giudice di Pace competente per territorio
quando più reati commessi da un imputato ricadono nella
competenza di giudici diversi.
COMPETENZA PER MATERIA
1.Delitti consumati o tentati previsti dagli articoli:
581, CP (percosse);
582 comma 2, CP (lesioni personali) limitatamente alla
fattispecie perseguibile a querela di parte -non superiori a
20giorni e senza aggravanti;
590, CP (lesioni personali colpose) limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione
delle fattispecie connessa alla colpa professionale e dei fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale quando, nei
casi anzidetti derivi una malattia di durata superiore a 20
giorni;
594, CP (ingiuria);
595 commi 1 e 2, CP (diffamazione) con esclusioni;
612 comma 1, CP (minaccia) limitatamente alla fattispecie perseguibile a
querela di parte;
626, CP (furti punibili a querela dell’offeso);
627, CP (sottrazione di cose comuni);
631, CP (usurpazione dell’altrui cosa immobile) ad eccezione di quando si
procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o
destinati ad uso pubblico-;
632, CP (devianza di acque e modificazione dello stato dei luoghi) ad
eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni,
fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-;
633, CP (invasione di terreni o edifici ) ad eccezione di quando si procede
d’ufficio -quando si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati
ad uso pubblico-;
635 comma 1, CP (danneggiamento) limitatamente alla fattispecie
perseguibile a querela di parte;
636, CP (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo) ad eccezione di quando si procede d’ufficio -quando si tratta di
acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico-;
637, CP (ingresso abusivo nel fondo altrui);
638 comma 1, CP (uccisione o danneggiamento di animali altrui)
limitatamente alla fattispecie perseguibile a querela di parte;
639, CP (deturpamento e danneggiamento di cose altrui) limitatamente alla
fattispecie perseguibile a querela di parte;
647, CP (appropriazione di cose smarrite,del tesoro o di cose avute per
errore o caso fortuito);
2. Contravvenzioni previste dagli articoli:
689, CP (somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di
mente);
690, CP (determinazione in altri dello stato di ubriachezza);
691, CP (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza);
726 comma 1, CP (atti contrari alla pubblica decenza);
731, CP (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori);
3. Delitti consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle
seguenti disposizioni:
25, TULPS (preavviso per cerimonie o processioni);
62 comma 3, TULPS (iscrizione registro dei portieri);
1095 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (inosservanza di un
ordine da parte di un componente dell’equipaggio);
1096 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (inosservanza di ordine di
arresto);
1119 R.D. n.347/42 “Codice della navigazione” (componente
dell’equipaggio che si addormenta);
3 DPR n.918/57 “Disciplina dei rifugi alpini” (assenza dell’autorizzazione
dell’Ente provinciale per il turismo);
102 DPR n.361/57 “T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati”
(disordini negli uffici di sezione o nell’aula dell’ufficio centrale durante le
elezioni);
106 DPR n.361/57 “T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati” (più
sottoscrizioni di candidati o di liste di candidati);
92, DPR n.570/60 “T.U.L. per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni Comunali” (disordini nella sala delle elezioni o in
quella dell’ufficio centrale durante le operazioni elettorali);
15 comma 2, L. 1329/65 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove
macchine utensili” (alterazione del contrassegno sulla macchina);
3, L. n.362/91 “Norme di riordino del settore farmaceutico” (apertura di
una farmacia senza autorizzazione);
51, L. n.352/70 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sull’iniziativa legislativa del popolo” (rinvio alle sanzioni previste per il
T.U.L. per l’elezione alla Camera dei Deputati)
3 commi 3 e 4, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
(Realizzazione di ferrovie o varianti senza autorizzazione);
46 comma 4, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
(sanzioni);
65 comma 3, DPR n.753/80 “norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
(divieto di manovrare le barriere e gli altri sistemi nonché i dispositivi dei
passaggi a livello per i non addetti);
18, L. n.528/82 “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto” (riffa);
20, L. n.528/82 “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto” (raccolta di scommesse senza concessione);
17 comma 3, L. n.107/90 “Discilplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati” (vendita del proprio sangue a fini di lucro);
15 comma 3, D.Lgs. n.311/91 “Attuazione direttive CEE in materia di
recipienti semplici a pressione” (assenza della marcatura CE);
11 comma 1, D.Lgs. n.311/91 “Attuazione direttive CEE in materia di
sicurezza dei giocattoli” (assenza della marcatura CE);
[187 commi 4 e 5, Codice della Strada (guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti)];
10 comma 1, D.Lgs. n.507/92 “Attuazione direttive CEE in materia di
dispositivi medici impiantabili attivi” (assenza della marcatura CE o
attestato di conformità);
23 comma 2, D.Lgs. n.46/97 “Attuazione direttive CEE in materia di
dispositivi medici” (pubblicità senza autorizzazione o in difformità dalla
stessa).
La competenza di tali reati rimane del Tribunale quando risultino
circostanze aggravanti in materia di terrorismo, di mafia e di
discriminazione razziale.
Rimane ferma la competenza speciale per gli imputati che non abbiano
compiuto il 18° anno di età, presso il Tribunale dei minorenni.
COMPETENZA PER TERRITORIO
Il giudice di pace competente per il giudizio è quello del
luogo dove è stato consumato il reato.
Il giudice di pace competente per gli atti da compiere
nella fase delle indagini preliminari è il Giudice di Pace
del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui
è compreso il Giudice territorialmente competente.
COMPETENZA PER MATERIA
DETERMINATA DALLA CONNESSIONE
 Si ha connessione per materia tra procedimenti di competenza del
G.d.P. e di un altro Giudice solo nel caso di persona imputata di più
reati commessi con una sola azione od omissione.
 Quando nei procedimenti connessi vi sono reati di competenza del
G.d.P. e altri di competenza della Corte di Assise o del Tribunale, è
competente per tutti il giudice superiore.
 La connessione non opera quando non è possibile la riunione dei
processi e tra procedimenti di competenza del G.d.P. e di un Giudice
Speciale.
 Davanti al G.d.P. si ha connessione quando il reato per cui si
procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro e quando una persona è imputata di più reati
commessi con una sola azione od omissione
COMPETENZA PER TERRITORIO
DETERMINATA DALLA CONNESSIONE
 Nei casi di connessione di procedimenti davanti al
Giudice di Pace, la competenza territoriale, in caso di
reati commessi in luoghi diversi, è del Giudice del luogo
in cui è stato commesso il primo reato.
 Qualora non sia possibile determinare in questo modo
la competenza, il Giudice di Pace competente è quello
del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti
connessi
Pena pecuniaria
Obbligo di permanenza domiciliare
Lavoro di pubblica utilità
PENA PECUNIARIA
Per i reati di competenza del Giudice di Pace puniti
con la sola pena della multa o dell’ammenda
continuano ad applicarsi le pene pecuniarie previste.
Conversione delle pene pecuniarie
Nei casi di pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilità del condannato, questa si converte a
richiesta in lavoro di pubblica utilità ovvero in
permanenza domiciliare.
1 giorno di lavoro di pubblica utilità = € 12,00
1 giorno di permanenza domiciliare = € 25,00
OBBLIGO DI PERMANENZA DOMICILIARE
La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso:
-la propria abitazione, o
-in altro luogo di privata dimora, o
-in un luogo di cura, assistenza o accoglienza.
Nei giorni di sabato e domenica.
Il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di
salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni
diversi della settimana, o a richiesta del condannato, continuativamente.
La durata della permanenza domiciliare:
non può essere inferiore a 6 giorni
non può superare i 45 giorni;
il condannato non è considerato in stato di detenzione.
Tenuto conto della capacità a delinquere
del colpevole il Giudice può altresì
imporre al condannato:
+
 Il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è
obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle sue
esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute.
 Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata
massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in
ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della
permanenza domiciliare.
Criteri di ragguaglio delle pene
1 giorno di pena detentiva = 2 gg di permanenza domiciliare
1 giorno di pena detentiva = 3 gg di lavoro di pubblica utilità
1 giorno di pena detentiva = € 38,00
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Consiste nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
IL GIUDICE DI PACE PUÒ APPLICARE LA PENA DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOLO SU RICHIESTA
DELL'IMPUTATO.
Il lavoro di pubblica utilità:
 non può essere inferiore a 10 giorni
 non può superare 6 mesi
L'attività viene svolta:
 nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato
La prestazione lavorativa:
 deve essere svolta con modalità e tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato.
 non può superare le 6 ore di lavoro settimanale
(su richiesta del condannato il Giudice può concedere lo
svolgimento della prestazione per un tempo superiore alle 6 ore
settimanali, ma non può comunque superare le 8 ore giornaliere)
Ai fini del computo della pena:
1 giorno di lavoro di pubblica utilità = 2 ore di lavoro
(anche non continuative)
Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 28.08.2000 n.274, le modalità di svolgimento
del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con
decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs.
28.08.97, n. 281.
Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui
è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve
svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona, nonché
quando viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i
divieti inerenti alle pene inflitte:
È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO.
Deputati al controllo sull’osservanza degli obblighi connessi alle
pene applicate dal G.d.P. sono gli uffici di Pubblica Sicurezza del
luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il comando
dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
TIPO DI SANZIONE PREVISTA
1
Solo sanzione pecuniaria
(multa o ammenda)
Multa o ammenda in alternativa
2
a reclusione o arresto
(non superiore, nel massimo a 6 mesi)
PENA CHE APPLICA IL G.d.P.
Continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti
Pena pecuniaria della stessa specie
da € 258,23 a € 2582,28
Multa o ammenda in alternativa
a reclusione o arresto
(superiore, nel massimo a sei mesi)
Pena pecuniaria della stessa specie da € 258,23 a
€ 2582,28 o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni
o lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi
4
Solo pena detentiva
(reclusione o arresto)
Pena pecuniaria specie corrispondente (multa o
ammenda) da € 516,46 a € 2582,28 o permanenza
domiciliare da 15 a 45 giorni o lavoro di pubblica
utilità da 20 giorni a 6 mesi
5
Multa o ammenda
Congiunta
a reclusione o arresto
Pena pecuniaria specie corrispondente (multa o
ammenda) da € 774,69 a € 2582,28 o permanenza
domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica
utilità da 1 a 6 mesi
3
Nei casi previsti ai n. 3, 4 e 5, nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice
applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità,
salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
REATO
PENE VECCHIE
PENE DEL G.d.P.
Lesioni colpose lievi
Art. 590 c.1 CP
Reclusione fino a 3 mesi o
multa fino a € 309,87
Multa
da € 258,23 a € 2582,28
Arresto sino a 1 anno
Ammenda
da € 516,00
a € 2582,00
permanenza domiciliare
da 15 a 45 giorni
lavoro di pubblica
utilità
da 20 giorni a 6 mesi
Somministrazione di
bevande alcooliche a
minori o a infermi di
mente Art. 689 C.P.
Contro le sentenze del Giudice
di Pace sono ammesse due
possibilità di impugnazione:
 È possibile proporre appello
 È possibile proporre ricorso
per Cassazione
Chi può impugnare le sentenze del Giudice di Pace?
 Il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero può proporre appello:
 contro le sentenze di condanna del G.d.P. che applicano una
pena diversa da quella pecuniaria
 contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa.
Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione:
 contro tutte le sentenze del Giudice di Pace.
 L’Imputato
L'imputato può proporre appello:
contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano una
pena diversa da quella pecuniaria;
può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena
pecuniaria, ma solo se impugna il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno.
L'imputato può proporre ricorso per cassazione:
contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano la sola
pena pecuniaria;
contro le sentenze di proscioglimento.
 Il Ricorrente
Il Ricorrente che ha proposto ricorso diretto al G.d.P. può proporre appello:
contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.
Il Ricorrente che ha proposto ricorso diretto al G.d.P. può proporre ricorso
per cassazione:
contro tutte le sentenze del Giudice di Pace.
Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il
ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute
dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può
essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al
responsabile civile.
Competente per il giudizio di appello:
È il tribunale del circondario in cui ha sede il Giudice
di Pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il tribunale giudica in composizione monocratica.
Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace vi sono
due aspetti del tutto nuovi, che modificano i principi dell’azione
penale:
 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare
tenuità del fatto.
 Estinzione
riparatorie.
del
reato
conseguente
a
condotte

Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità
del fatto:
Definizione:
Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato,
l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua
occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio
dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso
del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
Modalità:
Nel corso delle indagini preliminari, il Giudice emette un decreto di
archiviazione con cui dichiara di non doversi procedere per la particolare
tenuità del fatto.
Vincoli:
Il Giudice non può emettere il decreto di archiviazione per la particolare
tenuità del fatto se risulta un interesse della persona offesa alla
prosecuzione del procedimento.
In udienza:
Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può
essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non
si oppongono.
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
Definizione:
Il reato si estingue quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima
dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal
reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato.
Modalità:
Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dopo
aver accertato la condotta riparatoria dell’imputato, dichiara con
sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo.
Vincoli:
Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato, solo se
ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le
esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
In udienza:
Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un
periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato:
 chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere alla
riparazione del danno;

e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza;
in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia
giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di
verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie,
fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo
di sospensione.
Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto
esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa,
dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel
dispositivo.
Quando non provvede a dichiarare estinto il reato, il giudice
dispone la prosecuzione del procedimento.
L’azione penale ha come suoi elementi fondamentali:
L’acquisizione della notizia di reato e
La condizione di procedibilità per quel reato.
Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace
l’attivazione dell’azione penale avviene in tre modi:
acquisizione della notizia di un reato per il quale si procede
d’ufficio
acquisizione della notizia di un reato per il quale è stata
presentata querela di parte
acquisizione della notizia di un reato per il quale è stato
presentato un ricorso immediato al G.d.P.
Per i reati procedibili a querela di parte, è ammessa la citazione a giudizio
dinanzi al Giudice di Pace della persona alla quale il reato è attribuito su
ricorso della persona offesa.
 Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni previste dall’articolo 21 del
D.Lgs 28.08.2000 n.274
STRALCIO ART. 21 D.LGS. N.274/2000
a) l'indicazione del giudice;
b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non
riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente
conosca l'identità;
e) le generalità della persona citata a giudizio;
f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a
giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su
cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a
giudizio.
… segue RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE
 Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo
legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della
persona offesa è autenticata dal difensore. In caso di minori o
inabilitati si applicano le disposizioni relative al diritto di querela,
di cui al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
 La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della
presentazione della querela.
Il ricorso immediato al Giudice di Pace:
 Deve essere preventivamente comunicato al pubblico ministero
mediante deposito di copia presso la sua segreteria;
 Deve essere presentato, a cura del ricorrente, con la prova
dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del Giudice di
Pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla
notizia del fatto che costituisce reato.
 Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato
querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e
depositando altra copia presso la segreteria del pubblico
ministero. Il Giudice di Pace dispone, comunque, l'acquisizione
della querela in originale.
 Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili
le diverse disposizioni che regolano la procedura
ordinaria.
 Qualora vi sia la costituzione di parte civile, questa deve
avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del
ricorso; e deve indicare la richiesta motivata di restituzione o di
risarcimento del danno, questa è equiparata a tutti gli effetti alla
costituzione di parte civile.
Procedimento del ricorso immediato al G.d.P.:
Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero
presenta le sue richieste nella cancelleria del Giudice di Pace.
Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero
presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il
pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti
formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto
nel ricorso.
ART. 24 D.LGS. N.274/2000
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1;
b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta
sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Il Giudice di Pace:
decorso il termine dei 10 giorni, anche se il pubblico ministero non ha
presentato richieste, provvede a :
Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato ne
dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento.
Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla
competenza di altro giudice, dispone, con ordinanza, la trasmissione al
pubblico ministero.
Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace
la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel
termine di venti giorni, pena l’inammissibilità del ricorso, ha facoltà di
reiterare il ricorso davanti al giudice competente.
Quando non vi siano cause di inammissibilità e il ricorso risulta
presentato in modo conforme alle disposizioni, entro venti giorni dal
deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono
intercorrere più di novanta giorni.
La convocazione a giudizio deve essere conforme a quanto stabilito
dall’art. 27 del D.Lgs.28.08.2000 n.274
ART. 27 D. LGS. N.274/2000
1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti
giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di
novanta giorni.
3. Il decreto contiene:
a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione;
b) le generalità della persona nei cui confronti è stato
presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non
comparendo sarà giudicato in contumacia;
c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza,
sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d) la trascrizione dell'imputazione;
e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico
ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni
prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle
altre persone offese di cui conosca l'identità.
5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero
se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3,
lettere a), b), c) e d).
LA POLIZIA GIUDIZIARIA
1 - Acquisisce la notizia di reato:
Per iniziativa diretta;
Riceve la denuncia (ufficiale di P.G.);
Riceve la querela (ufficiale di P.G.);
Riceve la notizia di reato dal Pubblico Ministero.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
2 - Verifica la condizione di procedibilità per la notizia
di reato acquisita:
• Reato perseguibile d’ufficio, si procede con l’avvio delle
indagini preliminari;
• Reato perseguibile a querela di parte, si attende che la
parte offesa presenti la querela presso un ufficio di P.G..
Qualora per quel reato sia già intervenuto un altro ufficio
di P.G., la querela sarà trasmessa all’ufficio che si è già
occupato del fatto. La querela è condizione di
procedibilità necessaria per iniziare le indagini
preliminari. Deve essere presentata entro 3 mesi, può
essere ritirata, se non viene presentata il reato non viene
perseguito. In presenza di querela la P.G. inizia le
indagini preliminari.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
3 - Svolge l’attività d’indagine:
• Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie
di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per
la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del
colpevole.
• Riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta,
entro il termine di quattro mesi dall’acquisizione della
notizia di reato.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
4 - Trasmette la relazione delle indagini al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale competente
(entro 4 mesi):
• Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria
enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa,
con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati.
• Richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della
persona sottoposta ad indagini davanti al Giudice di Pace.
• Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.
• Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di
reato a seguito della trasmissione della relazione, o anche
prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di
indagine svolto personalmente.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
5 - Chiede l’autorizzazione per lo svolgimento di
eventuali attività d’indagine:
• La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero
l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili, di
interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle
indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere
personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia
giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo
provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di
perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può
procedervi di propria iniziativa.
• La Polizia Giudiziaria può compiere tutti gli atti previsti dagli articoli
347 e seguenti del C.P.P., nel rispetto delle disposizioni ivi contenute,
in quanto compatibili con il procedimento penale davanti al G.d.P.,
(es.: deve comunque sempre ottenere la convalida entro 48 ore per gli
atti per cui è prevista).
• Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero può disporre,
con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini oltre ai 4
mesi previsti, per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
6 - Svolge indagini delegate dal P.M.:
• La polizia giudiziaria dopo aver trasmesso la
relazione al pubblico ministero e anche prima
della chiusura delle indagini preliminari, quando
questi lo ritenga necessario, svolge attività
d’indagine delegata dal pubblico ministero.
… segue ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
7 - Chiude le indagini preliminari e chiede che sia
emessa la citazione a giudizio:
•Con la relazione al pubblico ministero la polizia
giudiziaria
chiude
le
indagini
preliminari
e
contestualmente chiede l’autorizzazione a disporre (in
realtà chiede che venga disposta..) la comparizione
della persona sottoposta alle indagini davanti al Giudice
di Pace, nel caso la notizia risulti fondata; in caso
contrario trasmetterà gli elementi raccolti al fine
dell’archiviazione.
•Il pubblico ministero ricevuta la relazione, se non
richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione e la citazione a giudizio
dell'imputato davanti al Giudice di Pace.
D.LGS.28 agosto 2000 n. 274
ART. 20. Citazione a giudizio.
1. Il pubblico ministero cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2. La citazione contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono
ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle
fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di
testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di
inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo,
del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato
che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e
che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori
hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
… segue D.LGS.28 agosto 2000 n. 274 – ART. 20. Citazione a giudizio.
3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico
ministero o dall’assistente giudiziario.
4. La citazione è notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario, all'imputato, al
suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico
ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa
alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo
ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 2, lettere c), d) ed e).
NOTIZIA DI REATO
POLIZIA
GIUDIZIARIA
PUBBLICO
MINISTERO
Richiesta
archiviazione
Indagini preliminari
Durata max 4 mesi
GIUDICE DI
PACE
(Circondariale
)
PUBBLICO
MINISTERO
NO
Eventuale compimento
di ulteriori atti
d’indagine, per un
periodo di tempo non
superiore a mesi 2
(durata max mesi 4+2 )
Restituzione
atti P.M. per
FORMULAZIONE
DEL CAPO
D’IMPUTAZIONE
Citazione
a giudizio
SI
Decreto di
archiviazione
GIUDICE
DI PACE
A giudizio
D.LGS.28 agosto 2000 n. 274
ART. 20. Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria.
1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal
pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2. La citazione contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono
ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle
fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di
testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di
inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo,
del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato
che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e
che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori
hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
… segue D.LGS.28 agosto 2000 n. 274 - ART. 20. Citazione a giudizio disposta
dalla polizia giudiziaria.
3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al
suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale
di polizia giudiziaria.
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico
ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa
alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo
ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 2, lettere c), d) ed e).
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