Guida alla tassazione delle scritture private
A cura di :
Basello Mara – Ufficio di Gorizia
Pallaoro Carla - Ufficio di Pordenone
Indice
Imposta di registro…………………………………………………………………………………………………..................
Nozione di atto: atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata non autenticata
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Effetti della registrazione:
Attribuzione della data certa
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Conservazione degli atti
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Tipologie di imposta di registro: principale, suppletiva e complementare
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Atti soggetti alla registrazione
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Registrazione in termine fisso e in caso d’uso
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Atti non soggetti a registrazione …………………………………………………………………………..……………….
Registrazione volontaria ………………………………………………………………………………………………..….
Ufficio competente …………………………………………………………………………………………………..……….
Interpretazione degli atti ………………………………………………………………………………………..…………..
Atti che contengono più disposizioni
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Atti con disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse
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Transazione ………………………………………………………………………………………………………………..…..
Contratto a prezzo e durata indeterminata
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Irrilevanza della nullità od annullamento dell’atto
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Modalità della registrazione per le scritture private non autenticate presentate in Ufficio ……………………………
Sanzione per omessa registrazione
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Indice schede in base ad articoli della tariffa ……………………………………………………………………………….
Schede ………………………………………………………………………………………………………………………….
Indice analitico-alfabetico ……………………………………………………………………………………………………..
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Pag. 3
Pag. 5
Pag. 7
Pag. 8
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Pag. 10
Pag. 11
Pag. 13
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Pag. 14
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Pag. 19
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Pag. 21
Pag. 22
Pag. 26
Pag. 63
IMPOSTA DI REGISTRO
L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 131 del 26.04.1986 (Testo Unico Registro), rientra nella categoria delle imposte indirette in quanto
colpisce la manifestazione indiretta di una capacità contributiva come, ad esempio, si può riscontrare in un trasferimento di beni.
Si è molto discusso, sulla natura di questo tributo che in determinati casi, sembrerebbe più configurabile come una “tassa” che come “imposta”.
Partendo dalla considerazione del rapporto tributario, intercorrente a monte, tra Fisco e contribuente potremmo pensare alla veste di “tassa” ogni
qualvolta questo tributo venga applicata in misura fissa (€ 168,00) per il servizio che lo Stato rende a fronte dell’attribuzione della data certa alle
scritture private ed alla loro conservazione. Pur riconoscendo a tali argomentazioni una certa fondatezza, non si può, tuttavia, prescindere dalla
natura di “imposta” propria del Registro in quanto principalmente strumento erariale volto all’acquisizione delle entrate tributarie.
L’imposta di registro è per sua natura un’imposta d’atto essendo strettamente collegata ad un atto o negozio giuridico ed alla sua conseguente
estrinsecazione in un documento cartaceo: proprio dalla presenza di quest’ultimo e dalla sua forma deriva l’assoggettabilità o meno al tributo. In
aggiunta il legislatore ha ritenuto di ricondurre nella sfera impositiva, oltre alcune operazioni relative a società ed enti esteri di cui parleremo in
seguito (vd.pag 11) anche talune fattispecie negoziali, stipulate in forma verbale (art 3), ritenendole significative dal punto di vista patrimoniale.
Esse sono:
- locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
- trasferimento ed affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e
relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
La particolarità di questo contratti è l’assenza del documento scritto.
Per ovviare a tale difetto di cartolarità è stata prevista, per i contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili, una apposita denuncia (Mod.
1), da presentare all’ufficio per assolvere l’adempimento tributario. Tale denuncia, in doppio originale e sottoscritta da almeno una delle parti
contraenti, permette di acquisire tutti i dati necessari per la quantificazione dell’imposta dovuta, oltre a generalità e domicilio delle parti contraenti
ed oggetto della convenzione.
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E’ bene precisare che la Legge 431/98 prevede la forma scritta nell’ipotesi di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
pertanto, soltanto poche e residuali tipologie di contratto di locazione possono essere stipulate in forma verbale (ad esempio locazioni di garage,
magazzini, box auto).
Non si può inoltre prescindere dalla necessità, per le mutate esigenze della società contemporanea, di formalizzare in modo chiaro e concreto
qualsiasi tipo di accordo economico.
Sporadiche sono inoltre le ipotesi di stipulazione in forma verbale di contratti aventi ad oggetto aziende, tenuto conto che, per le imprese soggette a
registrazione nell’apposito registro C.C.I.A.A., è richiesta una particolare forma scritta a norma dell’art. 2556 C.C.
In virtù di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 12 del D.P.R. 131/86, la denuncia Mod. 1 assume la qualità di atto.
La disposizione ha validità unicamente ai fini fiscali e non è estensibile in altri ambiti: tale denuncia, che può essere firmata anche da una sola delle
parti contraenti, non è atta a far acquisire il requisito della forma scritta ad un negozio che è e rimane verbale; analoga è la considerazione anche nel
caso di denuncia sottoscritta da tutte le parti contraenti. Essa rappresenta, infatti, solo il mezzo per adempiere all’obbligo della registrazione
prevista per legge, mantenendo inalterata la natura del rapporto sottostante.
Ai fini della registrazione invece, essendo del tutto equiparata ad un atto, analogamente a quanto previsto per le scritture private, dovrà essere
accompagnata dalla presentazione di:
- mod. RR
- mod. 69
- mod. F23 attestante il pagamento dell’imposta dovuta con arrotondamento della stessa all’unità di euro, per eccedenza o difetto, e con un importo
minimo di € 67,00.
Analogamente a quanto disposto per le locazioni e gli affitti di beni immobili stipulati per iscritto, tutte le cessioni risoluzioni e proroghe, anche
tacite, di un contratto verbale sono escluse dall’obbligo di ulteriore denuncia, essendo sufficiente il pagamento della relativa imposta (mod. F23), da
versarsi entro 30 giorni dall’evento, e la conseguente presentazione dell’attestato di versamento, entro 20 giorni dal pagamento, all’ufficio
competente.
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Sul modello F23, oltre ad essere indicati il codice Ufficio presso il quale è stata eseguita la registrazione del contratto e della denuncia e gli estremi
di registrazione degli stessi, dovranno essere riportati, a seconda del caso, i seguenti codici tributo:
114T a fronte della proroga del contratto;
110T a fronte della cessione del contratto;
113T a fronte della risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda tutti gli altri contratti verbali non espressamente contemplati dall’art. 3 del D.P.R. 131/86, la registrazione è dovuta solo nel
caso in cui si verifichi la loro enunciazione in contratti scritti ed a condizione che siano contestualmente presenti i presupposti di cui all’art. 22 del
D.P.R. 131/86.
In merito si dispone che, per l’enunciazione di un contratto verbale, l’imposta si rende dovuta se
- nell’atto sottoposto a registrazione risultino tutti i dati necessari per la registrazione delle disposizioni menzionate, sia cioè chiaramente
identificato il loro contenuto;
- tali disposizioni siano intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l’atto portato alla registrazione.
L’eventuale presenza, nell’atto enunciante di ulteriori soggetti rispetto a quelli della disposizione menzionata non esclude la configurabilità
dell’enunciazione. Analogamente le medesime condizioni si rendono necessarie ogni qualvolta oggetto dell’enunciazione sia, anziché un contratto
verbale, un negozio stipulato in forma scritta.
Infine non è dovuta alcuna imposta quando l’enunciazione abbia per oggetto un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso,
nel caso in cui gli effetti della medesimo siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che la contiene. Diversamente, se l’atto enunciato, sia esso
scritto che verbale, era da registrarsi in termine fisso, si dovrà corrispondere oltre all’imposta relativa, la sanzione per l’omessa registrazione e gli
eventuali interessi (art. 22, comma 1 del D.P.R. 131/1986).
NOZIONE DI ATTO
Nell’ambito dell’imposta di registro ogni qualvolta viene fatto richiamo al concetto di “atto” lo stesso deve intendersi nella più ampia accezione del
termine volendo indicare, in qualsiasi forma si realizzi, ogni manifestazione di atto/negozio giuridico. L’elenco che ne deriva è molto ampio:
potranno essere ricompresi, quindi, non solo atti pubblici, scritture private autenticate e non, ma anche le denunce, previste come già visto per la
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registrazione di alcune tipologie di contratto in assenza di documento cartaceo, delibere di enti pubblici e societarie, atti unilaterali per i quali il
negozio si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte, verbali di aggiudicazione aste, decreti di esproprio, provvedimenti, sentenze ed atti
dell’autorità giudiziaria.
ATTO PUBBLICO
L’atto pubblico è un documento redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 C.C.
Tale forma è obbligatoria per determinati atti per espressa disposizione del codice civile: ad esempio è richiesta in presenza di atti di donazione,
quando non siano di modico valore e per atti di costituzione di fondo patrimoniale.
L’atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei
fatti che questo attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle
dichiarazioni rese dalle parti: il pubblico ufficiale non può accertare o garantire che le stesse abbiano dichiarato il vero.
Ai fini dell’imposta di registro, l’ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell’imposta principale dovuta per la registrazione
dell’atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986).
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
La scrittura privata è documento di parte che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e sottoscritta da quest'ultimi.
La sottoscrizione della scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2703 C.C.);
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Anche in questa fattispecie, ai fini dell’imposta di registro, l’ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell’imposta principale
dovuta per la registrazione dell’atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986).
L’atto pubblico e la scrittura privata autenticata costituiscono un titolo idoneo per la trascrizione di diritti immobiliari, garanzie ipotecarie e qualsiasi
annotazione, da effettuarsi presso i pubblici registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 e segg. C.C.
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
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La scrittura privata è documento di parte, non proveniente da pubblico ufficiale, che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti
interessati e sottoscritta da quest'ultimi. Ai sensi dell’art. 2702 C.C., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di
chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
Tale forma è generalmente usata per i contratti di locazione, di affitto fondi rustici, costituzione di associazioni non riconosciute legalmente,
preliminari di compravendita.
Ai fini dell’imposta di registro, i differenti termini previsti per la registrazione del contratto decorrono dalla data di formazione dell’atto e ciò ai
sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Se la scrittura privata non autenticata non contiene l’indicazione della sua data, si assume come
tale quella dello stesso giorno in cui è eseguita la registrazione, così come statuito nell’art. 53, comma 2 del D.P.R. 131/1986.
Conseguenza di ciò è che non si verifica la decadenza quinquennale, per la richiesta dell’imposta su atti non registrati, in quanto la data dell’atto
viene a coincidere con quella di registrazione.
Non sono previste specifiche sanzioni per tale omissione.
A differenza delle due precedenti tipologie, per le quali l’attribuzione della data certa si riconnette alla formazione o all’autenticazione dell’atto da
parte dell’ufficiale rogante, per la scrittura privata non autenticata è la registrazione che conferisce certezza di data.
EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE
ATTRIBUZIONE DELLA DATA CERTA
L’art. 2704 del vigente codice civile stabilisce che la data delle scritture private non autenticate è certa ed opponibile a terzi dal giorno della
registrazione o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto è
riprodotto in atti pubblici o si verifichi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Questa
disposizione viene richiamata dal comma 1 dell’art. 18 del Testo del Registro con il quale si contempla espressamente la registrazione quale istituto
che attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi la data certa nei confronti di terzi. E’ facilmente intuibile l’importanza che riveste tale
dettato per tutti quelli che sono i conseguenti effetti civilistici: se ciò può sembrare ovvio quando la scrittura deve essere opposta ad un terzo (la
scrittura privata fa piena prova infatti solo fra le parti) consideriamo il valore che può altresì assumere proprio in un contenzioso fra le parti
stipulanti.
Si può ipotizzare, ad esempio, il caso in cui una parte disconosca la data della scrittura pur riconoscendo la propria sottoscrizione sostenendo che
l’atto è stato retrodatato o che la data è stata posta in un momento seguente a sua insaputa.
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CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
L’Ufficio conserva, per dieci anni, gli originali delle scritture private ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 131/86, le copie degli atti pubblici e delle scritture
private autenticate nonché le denunce di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili. L’Ufficio può, pertanto, rilasciare copia, ai sensi
del comma 3 dell’art. 18 del D.P.R. 131/1986, delle scritture private in suo possesso, nonché delle note e delle richieste di registrazione relative agli
atti pubblici o privati, alle parti contraenti, ai loro aventi causa (es. successori a titolo universale: eredi, successori a titolo particolare: acquirenti) o a
coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, a fronte di specifica richiesta.
Non può essere rilasciata, al contrario, copia a soggetti diversi salvo espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D.P.R. 131/1986, se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione l’Ufficio rilascia copia
della richiesta di registrazione: ciò può accadere quando non sia stato rinvenuto l’atto scritto presso il notaio che lo ha formato o ne ha autenticata la
firma, e la cui registrazione è avvenuta d’ufficio in base ai dati desunti dal repertorio, oppure quando la registrazione sia stata eseguita d’ufficio per
atti non sequestrabili da parte dell’Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza.
TIPOLOGIE DI IMPOSTA DI REGISTRO
L’art. 42 del D.P.R. 131/1986 distingue fra le seguenti tipologie di imposta di registro:
PRINCIPALE - è l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori ed omissioni
effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica.
SUPPLETIVA – è l’imposta richiesta successivamente alla registrazione per correggere errori ed omissioni dell’Ufficio in sede di liquidazione
dell’imposta principale.
COMPLEMENTARE – è l’imposta per rettifica dei valori dichiarati ed in ogni altro caso.
Essendo le tre imposte autonome nella loro disciplina diversi saranno gli obblighi ad esse connessi.
IMPOSTA PRINCIPALE – Sono responsabili in solido le parti contraenti e l’Ufficiale Rogante che ha rogato od autenticato l’atto, ai sensi
dell’art. 57, comma 1 del D.P.R. 131/1986. La misura minima dell’imposta non può essere in alcun caso inferiore al minimo previsto dalla legge
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pari ad euro 168,00, e ciò ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, con espressa deroga per le locazioni e gli affitti di beni immobili per i
quali il minimo è fissato in euro 67,00. L’imposta deve essere corrisposta all’atto della richiesta di registrazione.
IMPOSTA SUPPLETIVA – In conseguenza dell’art. 57, comma 2 del D.P.R. 131/1986, risultano solidalmente responsabili unicamente le parti
contraenti. L’imposta può essere liquidata anche in misura inferiore al minimo di legge.
L’imposta deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del corrispondente avviso di liquidazione; il ricorso sospende la riscossione, ai sensi
dell’art. 56, comma 1, lettera b) del D.P.R. 131/1986.
IMPOSTA COMPLEMENTARE – Sono responsabili in solido unicamente le parti contraenti. Se l’imposta complementare è determinata da un
fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti, come può accadere ad esempio nel caso di decadenza di agevolazioni richiesta dal solo acquirente
(prima casa – piccola proprietà contadina – imprenditore agricolo), l’imposta è a carico esclusivamente di questa. Può essere liquidata anche in
misura inferiore di quello minimo previsto dalla legge e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
corrispondente; il ricorso non sospende la riscossione a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato, così come
disposto dall’art. 56, comma 1, lettera a) del D.P.R. 131/1986.
L’art. 1, comma 6 della Legge n. 296 del 26.12.2006 ha introdotto la lettera d-bis) all’art. 10 ed il comma 1bis all’art. 57 del D.P.R. 131/1986,
pertanto, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2 della L. 3 febbraio 1989 n. 39, sono
solidamente obbligati a chiedere la registrazione e solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta, per tutte le scritture private non autenticate, di
natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Contrariamente a quanto accade per i pubblici ufficiali, per i quali tale responsabilità si esaurisce nell’assolvimento dell’imposta principale - in virtù
del disposto del comma 2 dell’art 57 del D.P.R. 131/86 – i mediatori immobiliari non beneficiano di analoga deroga per cui sono obbligati
solidamente, con le parti contraenti, per tutte le tipologie di imposta: principale, suppletiva e complementare.
I riflessi più significativi si possono riscontare nel caso di contratti di locazione pluriennale in presenza di omesso versamento delle annualità
successive alla prima.
Il concetto di solidarietà passiva rimanda all’art. 1292 e segg. C.C., che dispone che l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera
gli altri.
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ATTI SOGGETTI ALLA REGISTRAZIONE
Oltre ai contratti verbali già esaminati in precedenza, sono soggetti a registrazione:
A) gli atti stipulati in forma scritta nel territorio dello Stato ed indicati nella Tariffa allegata al TUR.
La Tariffa è divisa in due parti:
- Parte prima – ricomprende tutti gli atti da registrare in termine fisso;
- Parte seconda – ricomprende tutti gli atti da registrare in caso d’uso.
B) gli atti formati all’estero, da qualsiasi soggetto (notaio – console, ecc.), a condizione che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà
ovvero la costituzione ed il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili od aziende esistenti nel territorio dello Stato e
quelli che comportino locazione od affitto su tali beni.
Questa disposizione, come quella riportata alla lettera c) dell’art. 2 del D.P.R. 131/86, è in sintonia con quanto disposto, in materia di imposizione
indiretta in sede Comunitaria, dal principio per il quale l’imposta deve essere assolta nel paese in cui l’atto dello scambio produce i suoi effetti
economici: trasferendo tale dettato dagli scambi commerciali a quelli privati si produrrà, come naturale conseguenza, che il paese avente diritto a
riscuotere l’imposta è quello in cui si trova il bene oggetto dello scambio e ciò indipendentemente dallo Stato in cui sia stato formato il relativo atto.
Per gli atti formati all’estero la registrazione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data dell’atto, come disposto dall’art. 13, comma 1 del
D.P.R. 131/1986.
Per tutti gli altri atti formati all’estero, diversi quindi da quelli espressamente previsti dall’art. 2 lettera d), come disposto dall’art. 11 della Tariffa
Parte Seconda, la registrazione avviene solo in caso d’uso, con la seguente liquidazione:
- in misura fissa (€ 168,00) per tutti quegli atti che, se formati in Italia, sarebbero stati soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 40 del Testo del Registro;
- nella stessa misura stabilita per gli atti formati in Italia, in ogni altro caso.
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C) Le operazioni delle società ed enti esteri indicati nell’art. 4 del D.P.R. 131/1986. Questo articolo nasce dall’esigenza di adeguamento alla
normativa comunitaria relativa agli aspetti tributari relativi all’imposizione indiretta per la raccolta di capitali. Il fine auspicato, oltre a quello di
uniformare le disposizioni fiscali dei paesi dell’Unione Europea, è di evitare che una determinata operazione societaria venga sottoposta in più
Stati ad imposte della stessa natura.
Queste operazioni sono specificatamente elencate nell’art. 4 del D.P.R. 131/86 e sono sottoposte ad imposta in misura fissa ai sensi della lettera f)
dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986. Tali operazioni, se non formalizzate in un atto scritto, saranno oggetto di apposita
denuncia che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante della società od ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni
della società (art. 12 comma 2 D.P.R. 131/1986.)
Interessate alla disposizione sono le società di capitali e di persone costituite all’estero, nonché le associazioni, gli entri pubblici e privati compresi i
consorzi e tutte le altre organizzazioni costituite all’estero ed aventi per oggetto principale l’attività commerciale od agricola.
Per gli atti relativi a società ed enti esteri non previsti dall’art. 4 si applicano le stesse norme fissate per le società italiane.
REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D’USO
Gli atti elencati nella Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, considerato il loro contenuto economico e come tali indicatori, in genere, di
una capacità contributiva, sono soggetti a registrazione in termine fisso e con l’applicazione dell’imposta calcolata, nella maggior parte dei casi, in
misura proporzionale; tuttavia residuano tipologie negoziali in cui il tributo è previsto in misura fissa (es. comodato beni immobili, diverse
operazioni societarie, contratti di associazione in partecipazione).
Al contrario gli atti raccolti nella Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986 sono ritenuti meno significativi da un punto di vista
patrimoniale: la registrazione, il più delle volte, risponde alla necessità di attribuire agli stessi la data certa.
La norma dispone che le scritture private non autenticate, ivi rientranti, sono soggette a registrazione in caso d’uso.
Il caso d’uso si realizza, come disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986, ogni qualvolta l’atto venga depositato, per essere acquisito agli atti,
presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione dei attività amministrativa o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e
i rispettivi organi di controllo. Non si verifica il caso d’uso quando il deposito avviene ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle sopra citate
amministrazioni, enti o organi ovvero quando sia obbligatorio per legge o regolamento.
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Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 131/1986, per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, l’imposta è applicata in base alle
disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Il secondo comma dell’art 5 del TUR prevede il caso d’uso anche per le scritture private non autenticate in presenza di disposizioni soggette ad
IVA: questo al fine di evitare la doppia imposizione fiscale di natura indiretta (IVA – Registro) per la medesima vicenda e consentire, nel contempo,
la massima snellezza delle operazioni commerciali evitando ulteriori passaggi che, al termine, potrebbero risultare antieconomici.
Dall’analisi del comma 2 dell’art 5 del D.P.R. 131/1986 si evince che:
- tutte le operazioni contemplate nella scrittura privata non autenticata devono essere soggette ad IVA. Per questa ragione, in presenza di un
atto con più disposizioni delle quali solo alcune sono soggette ad IVA, si renderà dovuta l’imposta di registro per le altre pattuizioni non soggette ad
Iva e tante imposte fisse quante sono le pattuizioni soggette ad IVA tra di loro non connesse. Inoltre, la registrazione non sarà più da eseguirsi in
caso d’uso, bensì in termine fisso.
Il principio dell’alternatività IVA- Registro, disciplinato dall’art. 40 comma 1 del D.P.R. 131/1986, trova applicazione anche quando non è dovuta
l’imposta IVA per la presenza di operazioni non imponibili od esenti, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8 e 8bis del
D.P.R. 633/1972.
Pertanto:
1) le locazione di fabbricati abitativi (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972) sono sempre soggette ad imposta di registro in termine fisso ed
in misura proporzionale, con la sola eccezione delle locazioni abitative effettuate da impresa costruttrice o che ne ha effettuato la ristrutturazione – a
fronte di contratto stipulato entro quattro anni dalla fine dei lavori – in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e purché tali contratti
abbiano durata almeno quadriennale, nel qual caso dovrà essere assoggettata ad IVA.
Come evidenziato nelle circolari n. 27 del 4 agosto 2006 e n. 33 del 16 novembre 2006, il fabbricato è da considerarsi ad uso abitativo unicamente
in base alla sua classificazione catastale e non al suo effettivo utilizzo: pertanto, rientrano tra i fabbricati abitativi gli immobili classificati o
classificabili nella categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10. Inoltre, il trattamento IVA o Registro delle locazioni di immobili abitativi
si applica anche se unitamente al fabbricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza).
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2) diverso è il quadro normativo in presenza di locazione di fabbricati strumentali (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972). Sono tali i
fabbricati che per loro natura non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che rientrano nelle categorie catastali B,
C, D, E ed A10. In tale ipotesi il contratto deve essere registrato in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 1%
indipendentemente dall’esenzione IVA – criterio generale – o dall’imponibilità IVA (obbligatoria o per opzione) ai sensi dell’art. 5, lettera a-bis)
della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
3) per quanto riguarda, invece, la cessione di fabbricati deve essere mantenuta la necessaria distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati
strumentali. Nella prima ipotesi disciplinata all’art. 10, numero 8bis del D.P.R. 633/1972, la cessione di fabbricato abitativo ricadrà nel regime di
applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, con l’eccezione dei fabbricati ceduti
da impresa costruttrice, che li ha costruiti o ha eseguito i lavori di risanamento o ristrutturazione, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei
lavori o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per almeno quattro anni in attuazione di programmi di
edilizia residenziale convenzionata. In quest’ultima ipotesi, essendo tali atti soggetti ad IVA, sarà dovuta l’imposta di registro in misura fissa. Nella
seconda ipotesi disciplinata dall’art. 10, numero 8ter del D.P.R. 633/1972, la cessione del fabbricato strumentale sconterà l’imposta di registro
sempre in misura fissa (Euro 168,00) indipendentemente dal fatto che l’operazione sia esente IVA – criterio generale – o imponibile IVA
(obbligatoria o per opzione).
ATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE (previsti dalla tabella allegata al T.U.)
Per gli atti indicati nella tabella allegata al Testo Unico del Registro non c’è l’obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d’uso.
Per tali atti è sempre possibile la registrazione volontaria con l’applicazione dell’imposta in misura fissa (art 8).
Per gli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11bis è prevista l’esclusione dalla registrazione anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Si precisa che in merito agli atti di ultima volontà, di cui all’art 4 della tabella, la registrazione in termine fisso è prevista al momento della
pubblicazione dei testamenti.
REGISTRAZIONE VOLONTARIA
E’ riconosciuta la facoltà, a chiunque vi abbia interesse, di richiedere volontariamente la registrazione dell’atto in qualsiasi momento e pagando la
relativa imposta, e ciò ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 131/1986.
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La registrazione volontaria può, pertanto, avvenire per:
-per gli atti ricompresi nella Tabella B allegata al Testo Unico;
-per gli atti da registrare in caso d’uso quando lo stesso non si sia verificato;
-per gli atti da registrare in termine fisso quando sia già intervenuta la decadenza dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria (ai sensi del
comma 1 dell’art. 76 del D.P.R. 131/1986: 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto
che legittima la registrazione d’ufficio); in tal caso, il richiedente non è dispensato dal pagamento del tributo ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D.P.R. 131/1986.
La registrazione volontaria di un atto soggetto a registrazione in termine fisso od in caso d’uso comporta l’applicazione della corrispondente
imposta prevista dalla tariffa Parte Prima o Seconda. In tutte le altre ipotesi l’imposta è dovuta in misura fissa.
Non sono applicabili, in alcun caso, sanzioni ed interessi.
In deroga al principio della solidarietà tra le parti contraenti, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione,
così come disposto dall’art. 57, comma 5 del D.P.R. 131/1986.
A registrazione eseguita la parte non può richiedere, ad alcun titolo, il rimborso dell’imposta fissa versata.
UFFICIO COMPETENTE
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere registrate presso l’Agenzia dell’Entrate nella cui circoscrizione risiede il Pubblico
Ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986.
Le sentenze, i decreti degli atti di organi giurisdizionali vanno registrati presso l’Ufficio nella cui circoscrizione risiedono i cancellieri ed i segretari
che nelle loro funzioni hanno partecipato alla formazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986.
Per gli atti diversi dagli atti sopra citati – scritture private non autenticate, formate in Italia o all’estero - la registrazione può essere richiesta a
qualsiasi ufficio dell’Agenzia dell’entrate a nulla rilevando la residenza delle parti od il luogo di ubicazione del bene oggetto della convenzione, ai
sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.R. 131/1986.
Ogni altro evento che comporti un’ulteriore liquidazione d’imposta deve essere denunciato all’Ufficio che ha registrato l’atto cui si riferiscono, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986.
14
INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
Secondo l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.
Pertanto, nell’applicazione dell’imposta di registro bisogna sempre tenere conto dell’effettiva volontà delle parti, sia quando la scrittura è stata
stilata in modo poco chiaro lasciando, quindi, ampi margini a dubbi sull’esatta natura di ciò che si voleva porre in essere, ma anche nell’ipotesi di
atti formalmente corretti che però lasciano intuire una diversa intenzionalità da quella grammaticamente espressa: non bisogna quindi mai
soffermarsi al “titolo” che alle volte può essere troppo generico se non poco pertinente.
Si pensi, in generale, ad un atto titolato “comodato d’immobile” per il quale sia stata prevista la corresponsione di una somma mensile a carico del
comodatario per l’utilizzo di tale bene: un accordo di tale specie si configurerà, ai fini dell’imposta di registro, quale locazione e come tale dovrà
essere trattato.
Si pensi inoltre a quanto sia sempre controversa l’interpretazione di un contratto preliminare di cessione d’immobile in presenza di pagamento
integrale del corrispettivo ed immissione immediata nel possesso del bene da parte del promissorio acquirente: anche in tale ipotesi dovrà essere ben
valutato l’effetto giuridico del negozio al fine di escludere il reale effetto traslativo che comporterebbe la riscossione delle imposte proporzionali ai
sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
Infine un’attenta disamina è sempre richiesta per gli atti ricognitivi o rettificativi di errori materiali compiuti in precedenti atti già registrati: anche in
questo caso non devono essere presenti modificazioni della situazione giuridica precedente che potrebbero comportare l’applicazione dell’imposta
proporzionale di registro in luogo dell’imposizione in misura fissa prevista per atti non aventi contenuto patrimoniale, ai sensi dell’art. 11 della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
ATTI CHE CONTENGONO PIU’ DISPOSIZIONI
L’art. 21 del TUR determina la misura dell’imposta di registro nel caso in cui, in un unico atto, siano contenuti più negozi giuridici.
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L’unicità della scrittura non esclude l’autonomia giuridica ed economica delle singole disposizioni e come tali devono essere trattate anche ai fini
fiscali. A seguito di quanto esposto discende che si rende dovuto un distinto tributo per ogni negozio. Questa regola generale ha comunque una sua
eccezione in presenza di atti dove più negozi giuridici, per loro natura autonomi, sono congiunti fra loro da un vincolo capace di farli apparire come
negozio unico: ciò avviene, ad esempio, nella permuta. Al verificarsi di tale condizione il legislatore ha previsto una singola imposizione che andrà
a colpire il negozio che dà luogo all’imposta maggiore.
Per espressa previsione normativa – art. 21, comma 3 del D.P.R. 131/1986 - non sono soggetti ad autonoma tassazione gli accolli di debito ed oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene la disposizione cui si riferiscono. Nell’ipotesi
della quietanza, la liberazione d’una obbligazione infatti, se contenuta nel medesimo atto, riveste un carattere meramente accessorio rispetto
all’obbligazione stessa, la cui imposta va pertanto ad assorbire anche quella della relativa quietanza.
ATTI CON DISPOSIZIONI RELATIVE A BENI SOGGETTI AD ALIQUOTE DIVERSE
L’art. 23, comma 1 del D.P.R. 131/1986 dispone che se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse,
si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
Si richiama l’attenzione sull’espresso richiamo che il legislatore fa ai corrispettivi distinti: è necessario, ai fini dell’applicazione della disposizione
sopra enunciata, un riferimento ad una pattuizione specifica in ordine ai diversi corrispettivi, non essendo sufficiente rendere una generica
attestazione di valore ai fini fiscali.
L’assunto è logica conseguenza dell’art. 20, in precedenza trattato: ove le parti abbiano espresso la volontà di accomunare beni diversi in un
complesso unico prevedendo un prezzo unico, unica non può che essere la base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, non
potendo arbitrariamente scinderla in distinti negozi.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 23, soltanto le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio ed ornamento
sono destinate.
Si definiscono pertinenze ai sensi dell’art. 817 C.C., i beni destinati in modo durevole a servizio ed ornamento di un altro bene. In linea generale,
l’imposta di registro non pone limiti al numero delle pertinenze ed alla loro tipologia, ad eccezione dei trasferimenti di immobili per i quali siano
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state invocate le agevolazioni della così detta “ I casa” per i quali il legislatore ha volutamente limitato le pertinenze ammissibili all’aliquota
agevolata determinandone tipologie (C/2, C/6 e C/7) e numero (una per ciascuna categoria).
TRANSAZIONE
La transazione è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono termine ad una lite già iniziata o prevengono il
suo insorgere (art. 1965 C.C.). Elementi determinanti perché si possa configurare una transazione è una situazione di litigiosità definita da
reciproche concessioni: la mancanza di reciprocità fa venire meno la transazione comportando una rinuncia pura e semplice alle proprie pretese.
La transazione deve essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 1967 C.C. e se ha ad oggetto diritti reali su beni immobili deve avere la forma scritta
ad substantiam.
Per quanto concerne l’imposta di registro, l’art. 29 del D.P.R. 131/1986 distingue le seguenti fattispecie:
- transazione che comporta trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili: l’imposta si applica in misura
proporzionale come previsto dall’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR;
- transazione che comporta trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali su beni mobili e aziende: l’imposta si applica in
misura proporzionale come previsto dall’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR;
- transazione che comporta obblighi di pagamento: l’imposta si applica in misura proporzionale come previsto dall’art. 9 della Tariffa Parte Prima
allegata al TUR;
- transazione che non comporta obblighi di pagamento: l’imposta si applica in misura fissa.
Avendo previsto che l’imposta sia applicata esclusivamente agli obblighi di pagamento che derivino dalla transazione, non si deve tener conto di
eventuali obblighi di restituzione né di obblighi già previsti da rapporti controversi che vengano estinti per effetto della transazione stessa.
Non configura una transazione il negozio di accertamento, nel quale le parti si affidano convenzionalmente ad una determinata ricostruzione
giuridica al fine di eliminare condizioni di obiettiva incertezza in relazione ad un accordo giuridico preesistente; tale accordo configura un atto con
natura meramente dichiarativa poiché non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, venendo eliminato uno stato di
indeterminatezza interpretativa, pertanto, alla fattispecie, sarà applicabile l’imposta di registro in misura dell’1% prevista dall’art. 3 della Tariffa
Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
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CONTRATTI A PREZZO E DURATA INDETERMINATA
Il corrispettivo è un elemento essenziale del contratto tuttavia le parti, di comune accordo, possono non indicarlo in modo definitivo al momento
della stipula e demandare la sua determinazione in un momento successivo. Come previsto dall’art. 35, comma 1 del D.P.R. 131/1986, tali contratti
vanno registrati secondo le modalità ed i termini ordinari. Le parti sono però obbligate ad indicare un valore provvisorio presunto che costituirà la
base imponibile al fine dell’applicazione dell’imposta di registro la cui aliquota sarà corrispondente a quella per gli analoghi contratti a prezzo
determinato. Eseguita la registrazione, sarà cura degli Uffici aprire un articolo di Campione Unico per il conseguente controllo: quando, infatti, il
corrispettivo sarà fissato in maniera definitiva, dovrà essere presentata, a cura delle parti contraenti, un’apposita denuncia (mod. 2) all’Ufficio che
ha provveduto alla registrazione del contratto, e dovrà essere versato l’eventuale conguaglio d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’imposta di
registro definitivamente calcolata risultasse inferiore a quella versata in sede di registrazione dell’atto, le parti avranno diritto a richiedere il
rimborso di quanto pagato in eccedenza.
Analogamente dispone l’art. 36, comma 1 del D.P.R. 131/1986 anche per contratti la cui durata sia indeterminata: anche in tale ipotesi deve essere
indicato dalla parte che richiede la registrazione un termine di durata provvisoria necessario per la quantificazione della base imponibile.
Si evidenzia che, in linea generale, la denuncia (mod. 2) disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986 deve essere utilizzata ogni qualvolta si
verifichino eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta di un qualsiasi atto già registrato.
Allo spirare della scadenza dichiarata se il contratto non è ancora cessato deve essere presentata all’Ufficio che ha proceduto alla registrazione
dell’atto, la denuncia (mod. 2) prevista dall’art. 19 del D.P.R. 131/1986 sulla base della quale l’imposta verrà riliquidata in relazione alla maggiore
durata del contratto.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.P.R. 131/1986, se la durata del contratto è legata alla vita di una persona, la base imponibile viene
determinata con l’applicazione dell’art. 46 del TUR che prevede la determinazione della base imponibile moltiplicando l’annualità calcolata al
saggio legale d’interesse per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al D.P.R. 131/1986, applicabile in relazione all’età della persona alla cui
morte deve cessare.
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IRRILEVANZA DELLA NULLITA’ OD ANNULLABILITA’ DELL’ATTO
L’art. 38 del D.P.R. ha chiare finalità antielusive e dispone che la nullità o l’annullamento dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la
registrazione e di pagare la relativa imposta in base alla natura dell’atto. Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del TUR l’imposta assolta deve essere
restituita, per la parte eccedente la misura fissa, in presenza dei seguenti presupposti:
- l’atto sia dichiarato nullo o annullato;
- la causa di nullità od annullabilità non deve essere imputabile alle parti ;
- la sentenza dichiarativa di nullità o annullamento deve essere passata in giudicato quindi definitiva;
- l’atto invalido non sia suscettibile di ratifica, convalida, conferma, cioè non sia più sanabile.
Non è possibile richiedere il rimborso dell’imposta in caso di negozio in frode alla legge o di nullità per motivo illecito comune ai contraenti.
MODALITA’ DELLA REGISTRAZIONE PER LE SCRITTURE PRIVATE NON AUTENTICATA PRESENTATE IN UFFICIO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 12 e 16 del D.P.R. 131/1986 affinché venga eseguita la registrazione deve essere presentata all’ufficio
la seguente documentazione:
1. due originali, regolarmente bollati, dell’atto da registrare. In tal caso un’originale sarà trattenuto e conservato dall’Ufficio per gli ulteriori
adempimenti, mentre l’altro sarà restituito alle parti previa annotazione in calce dell’eseguita registrazione. Possono essere presentati più
originali della medesima scrittura, l’Ufficio ne trattiene uno, mentre i rimanenti saranno tutti restituiti con l’annotazione dell’avvenuta
registrazione di cui al comma 4 dell’art. 16. Non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva in presenza di più originali.
Nel caso la scrittura privata non autentica sia stata stipulata in un unico originale, quest’ultimo dovrà essere presentata per la registrazione; ai
sensi del comma 6 dell’art. 16 del D.P.R. 131/1986, l’ufficio restituisce la fotocopia dell’atto in originale da esso certificata conforme.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del d.P.R. 131/1986, agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
eseguita da un perito iscritto presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che cura la registrazione, ed asseverata conforme con
giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti, la traduzione viene effettuato da persona all’uopo incaricata dal Presidente del Tribunale.
Tale disposizione non si applica nelle zone in cui è ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera (comma 6 dell’art. 11 del TUR).
Come previsto dall’art. 11, comma 7 del D.P.R. 131/1986, la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli eventuali allegati che non
scontano alcuna imposta, se si tratta di:
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- documenti che costituiscono parte integrante dell’atto
- frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili
- atti non soggetti a registrazione o atti regolarmente registrati.
Sono considerati allegati integranti e quindi non scontano alcuna imposta anche le procure speciali rilasciate per il compimento di un unico atto
che devono rimanere annesse all’atto relativo, poiché, come affermato nella Circolare n. 21 del 20 gennaio 1999, l’allegazione della procura non
registrata all’atto per il quale è stata rilasciata non realizza il caso d’uso.
2. Mod. 69 in duplice esemplare debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti contraenti. Il suddetto modello costituirà, dopo la
trasmissione dei redditi dati al Sistema, la nota di registrazione dell’atto, riassumendo tutti i dati essenziali del contratto presentato: estremi della
registrazione (serie – numero - data di registrazione), imposta dovuta, Ufficio che ne ha curato la registrazione.
Il modello 69 è composta da tre quadri distinti - A, B, C - i primi due da compilarsi da una delle parti contraenti che poi firma in calce, l’ultimo
da parte dell’ufficio.
Nel quadro A sono riportati i dati relativi al richiedente la registrazione, la natura e la data di stipula dell’atto.
Nel quadro B vengono indicati tutti i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto con esclusione quindi di rappresentanti,
curatori, autori, mandatari, ecc.
Il quadro C, la cui compilazione è a carico dell’Ufficio, è riservato ai dati descrittivi del contratto, riassunti per mezzo di opportuni codici di
negozio, ed all’indicazione del valore imponibile. Inoltre dovrà essere opportunamente evidenziato se l’atto sia soggetto ad IVA, usufruisca di
qualche particolare agevolazione o abbia effetti sospesi o non definiti. Infine tutti i soggetti riportati nel quadro B vengono ripartiti, a seconda
del negozio a cui partecipano ed alla loro qualità, fra danti ed aventi causa.
L’addetto alla tassazione segnalerà se l’atto debba o meno essere trasmesso all’Anagrafe Tributaria.
L’Anagrafe Tributaria è un importantissimo archivio informatico che raccoglie tutti i dati relativi alla posizione fiscale di ciascun contribuente
ed è di basilare importanza per ogni ulteriore adempimento o controllo in campo tributario. Per tale ragione è quanto mai indispensabile che la
compilazione del Mod. 69 sia eseguita attentamente e risulti precisa in ogni quadro e più che mai aderente al contenuto del contratto perché solo
acquisendo dati corretti in modo completo e rispondente, il mod. 69 potrà adempiere a quella funzione d’ausilio per la quale è stato disposto.
Inoltre si richiama l’attenzione sull’obbligo di indicare correttamente i codici fiscali delle parti interessate esposte nel quadro B; tale obbligo
viene meno solo relativamente ad alcuni atti riconosciuti poco significativi sotto l’aspetto della capacità contributiva, come da tabella allegata al
D.P.R. 23.12.1977 n. 955.
Una volta presentato un atto per la registrazione lo stesso non può essere ritirato dalla parte se non dopo aver pagato l’imposta principale
20
Naturalmente le modalità sopra indicate (mod. 69 – RR – F23) devono essere osservate ogni qualvolta sia richiesta la registrazione di una
denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto beni immobili (mod.1).
3. MOD. F23 – Attestato di avvenuto pagamento dell’imposta. L’imposta dovuta deve essere preventivamente versata presso qualsiasi filiale di
Banca, Ufficio Postale o Concessionario della riscossione.
4. MOD.RR – Elenco riassuntivo degli atti portati alla registrazione da un richiedente che deve essere parte comune a tutte le scritture presentate.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.P.R. 131/1986, l’Ufficio, in calce o a margine degli originali o delle copie dell’atto o della
denuncia annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa; l’annotazione dell’avvenuta registrazione
deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
SANZIONE PER OMESSA REGISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 131/1986, chi omette la richiesta di registrazione atti e la presentazione della denuncia di cui all’art. 19 TUR è punito
con una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
E’ ammissibile, se non sia già stata contestata la violazione da parte dell’ufficio o questo non abbia già iniziato attività di accertamento di cui gli
interessati abbiano avuto formale conoscenza, la regolarizzazione dell’inadempimento mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 472/1997. Ciò permette di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni secondo lo schema riportato:
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine di registrazione la sanzione è pari al 15% dell’imposta dovuta (120% ridotto ad 1/8)
- oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine, la sanzione è pari al 24% (120% ridotto ad 1/5).
Devono essere inoltre calcolati gli interessi nella misura del tasso legale (ora 3%) con maturazione giorno per giorno.
21
Le schede sottoelencate, ordinate secondo la collocazione degli atti nella Tariffa Parte Prima e Seconda e nella Tabella allegate al D.P.R. 131/1986
rappresentano alcune delle principali fattispecie negoziali più diffusamente oggetto di registrazione nelle forma della scrittura privata non
autenticata. Tali schede illustrano i criteri per l’applicazione delle imposte di registro e di bollo, i termini e le modalità per la registrazione dell’atto.
scheda n.
pagina n.
Art. 2 della Tariffa Parte Prima:
- Atto traslativo a titolo oneroso di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte
1
26
1
26
1
26
2
27
3
28
Contratti di locazione (4+4)
4.1
29
Contratti di locazione secondo gli accordi definiti in sede locale (3+2)
4.1
29
Contratti di locazione di natura transitoria
4.1
29
Prima allegata al DPR 131/1986
- Azienda:
cessione di azienda
- Cessione a titolo oneroso di bene mobile
- Associazione in partecipazione
con apporto di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima
allegata al DPR 131/1986
Art. 4 della Tariffa Parte Prima:
- Atti propri delle società o enti
Art. 5 della Tariffa Parte Prima:
- Locazione di fabbricati abitativi
22
scheda n.
pagina n.
Contratti di locazione in comuni ad alta tensione abitativa
4.2
31
Contratti per studenti universitari
4.2
31
Contratti di locazione delle imprese costruttrici in piani di edilizia abitativa convenzionata
4.3
33
Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni
4.4
34
Contratto di locazione di fabbricato strumentale
5.1
35
Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni
5.2
37
- Locazione di immobili diversi dai fabbricati abitativi e strumentali
6
38
- Locazione di aree
6
38
- Contratto verbale di affitto
7
40
- Contratto verbale di locazione
7
40
Contratto di affitto di fondo rustico
8
42
Contratti di affitto a favore di giovane imprenditore agricolo
8
42
9
44
Concessione su bene demaniale
10
45
Concessione di diritti d’acqua
10
45
- Locazione di fabbricati strumentali
- Affitto di fondo rustico:
- Affitto di fondo rustico:
Denuncia riepilogativa
- Concessione
23
scheda n.
pagina n.
- Comodato
Comodato di bene immobile
11
47
- Cessione del credito
12
48
- Quietanza
13
50
- Garanzie reali o personali (fideiussione, anticresi, mandato di credito, pegno, ipoteca)
14
51
15
53
16
54
17
55
18
57
- Atto formato mediante corrispondenza
19
58
- Atto soggetto ad IVA
20
59
4.4
34
Art. 6 della Tariffa Parte Prima:
Art. 9 della Tariffa Parte Prima:
- Atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: ricognizione di debito
- Azienda:
affitto di azienda
Art. 10 della Tariffa Parte Prima:
- Contratto preliminare
Art. 11 bis della Tariffa Parte Prima:
- Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS
Art. 1 della Tariffa Parte Seconda:
Art. 2 bis della Tariffa Parte Seconda:
- Contratto di locazione di fabbricati abitativi di durata non superiore a 30 giorni
24
scheda n.
- Contratto di locazione di fabbricati strumentali di durata non superiore a 30 giorni
pagina n.
5.2
37
21
60
- Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
22
61
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
22
61
- Contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo
22
61
23
62
Art. 3 della Tariffa Parte Seconda:
- Comodato:
comodato di bene mobile
Art. 10 della Tariffa Parte Seconda:
Art. 9 della Tabella:
- Atto proprio delle società ed enti diversi da quelli indicati nell’art. 4
25
SCHEDA N. 1
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel successivo art. 7 (Art. 2 della Tariffa
Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Es. Cessione di azienda (art. 2555 e segg. C.C.) l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’art.
2556 C.C. statuisce che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà devono essere
provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la
particolare natura del contratto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
3% con minimo di
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
N.B. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 131/1986 sono soggetti a registrazione i contratti verbali di trasferimento e di affitto di
aziende esistenti nel territorio dello Stato e costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite; per i contratti verbali si applicano le disposizioni dell’articolo 22.
26
SCHEDA N. 2
Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati agli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima (Art. 2
della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Con il contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.) l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86) : 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’ art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
27
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
SCHEDA N. 3
Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali o agricole che comportino assegnazione ai soci, associati o partecipanti. (Art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.
131/1986) (quali verbali di distribuzione degli utili)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti)– Mod F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’art. 4,
lettera d) punti 1 e 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
- uno dei soggetti che
rispondono delle
obbligazioni della
società o ente
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- soggetto nel cui
interesse fu richiesta
la registrazione
28
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Se soggette all’IVA o
aventi per oggetto
utili in denaro: Euro
168
In ogni altro caso: le
stesse aliquote di cui
alla lettera a) dell’art.
4 della Tariffa Parte
Prima
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
SCHEDA N. 4
Locazione di fabbricati abitativi (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Locazione: contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso
un determinato corrispettivo.
In particolare la locazione di immobile ad uso abitativo, ora disciplinata dalle Leggi 431/1998 e 2/2002, prevede per la stipula di validi contratti di
locazione la forma scritta (cd. forma scritta ad substantiam); la forma scritta era precedentemente prevista esclusivamente per i contratti di locazione
di durata ultranovennale. (Art. 1571 e segg. C.C.; L. 392/1978; L. 359/1992; L. 431/1998; L. 2/2002).
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta autoliquidata
Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti
SCHEDA N. 4.1
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratti di locazione
stipulati ai sensi
dell’art.2, comma 1
della L. 431/98
durata anni 4 più
ulteriori anni 4
dell’art.2, comma 3
Registrazione in
termine fisso (art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla data
di esecuzione se
anteriore alla data di
formazione) ai sensi
dell’art. 5 della
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
29
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Se corrisposta
annualmente: 2% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 2% del
canone complessivo
della L.431/98 (3+2
secondo gli accordi
definiti in sede
locale) e dell’art. 5
della L.431/98
(contratti di natura
transitoria)
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle
annualità, con minimo
di Euro 67.
Qualora venga
prestata da terzi una
garanzia la stessa va
riscossa ai sensi
dell’art. 6 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986: 0,50%
sull’intero importo
garantito con il
minimo di Euro 168.
30
SCHEDA N. 4.2
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratti di locazione
stipulati ai sensi
dell’art. 2, comma 3
della L. 431/98 (3+2,
nei comuni ad alta
tensione abitativa e
secondo gli accordi
definiti in sede
locale) e dell’art. 5,
comma 2 della L.
431/98 (esigenze
abitative di studenti
universitari sulla
base dei tipi di
contratti di cui
all’art. 4-bis)
Registrazione in
termine fisso (art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla data
di esecuzione se
anteriore alla data di
formazione) ai sensi
dell’art. 5 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Se corrisposta
annualmente: 2% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 2% del
canone complessivo
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle
annualità, con minimo
di Euro 67.
Ai sensi dell’art. 8
della L. 431/1998, per
i contratti di locazione
stipulati o rinnovati ai
sensi dell’art. 2
comma 3 a seguito di
accordo definito in
sede locale, per i
31
contratti stipulati ai
sensi dell’art. 5
comma 2 e dell’art. 1
comma 5, il
corrispettivo annuo
per la determinazione
della base imponibile
ai fini dell’imposta di
registro è assunto
nella misura minima
del 70%.
Qualora venga
prestata da terzi una
garanzia la stessa va
riscossa ai sensi
dell’art. 6 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986: 0,50%
sull’intero importo
garantito con il
minimo di Euro 168.
32
SCHEDA N. 4.3
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratti di locazioni
effettuate in
attuazione di piani di
edilizia abitativa
convenzionata dalle
imprese che li hanno
costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi
interventi di cui
all’art. 31, comma 1,
lettere c), d) ed e)
della L. 5 agosto 1978
n. 457, entro quattro
anni dalla data di
ultimazione della
costruzione o
dell’intervento e a
condizione che il
contratto abbia durata
non inferiore a 4 anni
Registrazione in
termine fisso (art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla data
di esecuzione se
anteriore alla data di
formazione) ai sensi
dell’art. 5 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
33
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Imponibile IVA ai
sensi dell’art. 10,
comma 1, numero 8
del DPR 633/1972:
Euro 67.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Qualora venga
prestata da terzi una
garanzia la stessa va
riscossa ai sensi
dell’art. 6 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986: 0,50%
sull’intero importo
garantito con il
minimo di Euro 168.
SCHEDA N. 4.4
Forma
Termine
per
registrazione
la Richiedente
registrazione
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratto di locazione di
durata non superiore a
30 giorni complessivi
l’anno
Registrazione in caso
d’uso (art 5 DPR
131/86) ai sensi dell’art.
2 bis della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 131/1986
la Obbligato
al
pagamento
dell’imposta
Verificatosi il caso - chi ha richiesto la
d’uso di cui all’art. 6 registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986:
del DPR 131/1986.
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella
sezione degli agenti
immobiliari del ruolo
per le scritture private
non
autenticate
di
natura
negoziale
stipulate a seguito della
loro attività per la
conclusione degli affari
Imposta
dovuta
di
registro Imposta
dovuta
di
bollo
2% sul canone pattuito Euro 14,62 ogni 100
con minimo di Euro 67. righe ai sensi dell’art. 2
della
Tariffa
Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
N.B. La Circolare n. 33 del 16/11/2006 ha stabilito che il trattamento IVA delle locazioni di immobili abitativi si applica anche se unitamente al fabbricato di
tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza).
Per quanto concerne le locazioni di immobili arredata la Circolare n. 15 del 13 maggio 1999 ha stabilito che, ove il rapporto contrattuale di locazione, relativo
ad un immobile arredato, fosse scisso in due contratti riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto si avrebbero, ai fini fiscali, due
fattispecie imponibili diverse, la prima assoggettata al 2% ai sensi dell’art. 5 della Tariffa Parte Prima e l’altra sottoposta all’aliquota proporzionale del 3% ai
sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima.
La Risoluzione n. 22 del 1 marzo 2004 ha chiarito che le indennità di occupazione senza titolo vere e proprie, caratterizzate da un’evidente finalità risarcitoria,
sono assoggettate all’aliquota del 3%, mentre le indennità di occupazione assimilabili ai canoni dei contratti di locazione sono assoggettate all’aliquota del 2%.
34
SCHEDA N. 5
Locazione di fabbricati strumentali (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo. (Art. 1571 e segg. C.C.; L. 392/1978).
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta autoliquidata
Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti.
SCHEDA N. 5.1
Forma
Termine per la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla
data di esecuzione se
anteriore alla data di
formazione) ai sensi
dell’art. 5 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
Richiedente la
registrazione
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
-gli agenti di affari in mediazione iscritti
mediazione iscritti
nella sezione degli
nella sezione degli
agenti immobiliari del
agenti immobiliari del ruolo per le scritture
ruolo per le scritture
private non
private non
autenticate di natura
autenticate di natura
negoziale stipulate a
negoziale stipulate a
seguito della loro
seguito della loro
attività per la
attività per la
conclusione degli
conclusione degli
affari
affari
35
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Soggetta ad imposta
di registro (locatore:
soggetto privato che
non opera nel campo
IVA):
Se corrisposta
annualmente: 2% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 2% del
canone complessivo
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle
annualità, con minimo
di Euro 67
Esente o imponibile
IVA ai sensi dell’art.
10, comma 1,
numero 8 del DPR
633/1972:
Se corrisposta
annualmente: 1% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 1% del
canone complessivo
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle
annualità, con minimo
di Euro 67
36
SCHEDA N. 5.2
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratto di locazione
di durata non
superiore a 30 giorni
complessivi l’anno
Registrazione in caso
d’uso (art 5 DPR
131/86) ai sensi
dell’art. 2 bis della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Soggetta ad imposta
di registro (locatore:
soggetto privato che
non opera nel campo
IVA):
2% sul canone
complessivo con
minimo di Euro 67
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Esente o imponibile
IVA ai sensi dell’art.
10, primo comma,
numero 8 del DPR
633/1972:
1% sul canone
complessivo con
minimo di Euro 67
N.B. La Circolare n. 33 del 16/11/2006 ha stabilito che in presenza di un unico atto la locazione del bene pertinenziale si configura come
operazione accessoria rispetto alla locazione del bene principale, anche nell’ipotesi in cui la pertinenza sia costituita da un fabbricato abitativo e il
bene principale da un fabbricato strumentale.
37
SCHEDA N. 6
Locazione di immobili diversi da fabbricati abitativi o strumentali (es. locazione di aree) (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.
131/1986)
Contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga a far godere all’altra – conduttore – una cosa immobile, per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo.(Art. 1571 e segg. C.C.)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta autoliquidata
Registrazione telematica: obbligatoria per chi possiede più di 100 unità immobiliari – facoltativa per tutti gli altri soggetti.
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla data
di esecuzione se
anteriore alla data di
formazione) ai sensi
dell’art. 5 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
38
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Soggetta ad imposta
di registro (locatore:
soggetto privato che
non opera nel campo
IVA):
2% calcolato
sull’ammontare annuo
del canone per la
durata del contratto
con il minimo di Euro
67
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 17
DPR 131/86): 30
giorni dalla data di
formazione (dalla data
di esecuzione se
anteriore alla
formazione) ai sensi
dell’art 5 della Tariffa
Parte Prima allegata
al DPR 131/86
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratto di locazione
di durata non
superiore a 30 giorni
complessivi l’anno
Registrazione in caso
d’uso (art 5 DPR
131/86) ai sensi
dell’art. 2 bis della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate i natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
- le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate i natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Soggetto ad Iva:
Euro 67.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Soggetta ad imposta
di registro (locatore:
soggetto privato che
non opera nel campo
IVA):
2% sul canone
complessivo con
minimo di Euro 67
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Soggetto ad IVA:
Euro 67
39
SCHEDA N. 7
Contratto verbale di locazione o affitto di beni immobili (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto d’imposta
devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Denuncia in doppio originale redatta su Mod. 1 sottoscritta da almeno una delle parti contraenti - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di
registrazione di più denunce) - Mod. F23 con imposta autoliquidata
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Contratto stipulato in
forma verbale ai sensi
dell’art. 3 comma 1
lettera b) del DPR
131/1986
Registrazione in termine Sono obbligati:
fisso (art 17 DPR
- le parti contraenti
131/86): 30 giorni dalla
data di inizio
dell’esecuzione della
locazione ai sensi
dell’art. 13, comma 2
del DPR 131/1986
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
Coloro che hanno
sottoscritto o avrebbero
dovuto sottoscrivere la
denuncia di cui all’art.
12 del D.P.R. 131/1986,
ai sensi dell’art. 57,
comma 1 del D.P.R.
131/1986.
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Soggetta ad imposta di
registro (locatore che
non opera nel campo
IVA):
Se corrisposta
annualmente: 2% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67.
Esente da bollo ai sensi
dell’art. 5 della Tabella
allegata al DPR
642/1972.
- La presenza della
sottoscrizione di
entrambe le parti
comporta l’applicazione
dell’imposta di bollo di
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al D.P.R.
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 2% del
canone complessivo
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle annualità,
con minimo di Euro 67.
40
Esente o imponibile
IVA ai sensi dell’art.
10, comma 1, numero
8 del DPR 633/1972,
relativa a fabbricato
strumentale:
Se corrisposta
annualmente: 1% sul
canone annuo con
minimo di Euro 67
Se corrisposta per
l’intera durata del
contratto: 1% del
canone complessivo
ridotta di una
percentuale pari alla
metà del tasso di
interesse legale
moltiplicato per il
numero delle annualità,
con minimo di Euro 67
Soggetto ad IVA:
Euro 67
N.B La questione dei contratti verbali di locazione deve intendersi drasticamente ridimensionata almeno per quanto concerne le locazioni di unità abitative in
quanto le Leggi 431/1998 e 2/2002 hanno generalizzato, per la stipula di validi contratti di locazione abitativa, l’obbligo della forma scritta (cd. forma scritta ad
substantiam);
41
SCHEDA N. 8
Affitto di fondi rustici: Contratto di locazione avente per oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile. (Art. 5 della Tariffa Parte Prima
allegata al D.P.R. 131/1986)
L’affitto è una forma particolare di locazione, dalla quale si distingue per l’oggetto che, nell’affitto è esclusivamente una cosa produttiva, mobile o
immobile. (Art. 1615 e segg. C.C.)
Ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 22 della L. 203/1982 il periodo minimo di durata dei contratti di affitto è di 15 anni; l’art. 45 della L. 203/1982
dispone, inoltre, che sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura
transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta autoliquidata
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in termine
fisso (art 17 DPR
131/86): 30 giorni dalla
data di formazione o
dalla data di esecuzione
se anteriore alla data di
formazione ai sensi
dell’art. 5 della Tariffa
Parte Prima allegata al
DPR 131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella
sezione degli agenti
immobiliari del ruolo
per le scritture private
non autenticate di
natura negoziale
stipulate a seguito della
loro attività per la
conclusione degli affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella
sezione degli agenti
immobiliari del ruolo
per le scritture private
non autenticate di
natura negoziale
stipulate a seguito della
loro attività per la
conclusione degli affari
42
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
0,50 % calcolato
sull’ammontare annuo
del canone per la durata
del contratto con
minimo Euro 67.
Esente da bollo ai sensi
dell’art. 25 della Tabella
allegata al DPR
642/1972
Qualora nel contratto
sia previsto il
trasferimento transitorio
(affitto) dei TITOLI DI
DIRITTI
ALL’AIUTO –
TITOLI PAC,
Qualora nel contratto
sia previsto il
trasferimento transitorio
(affitto) dei TITOLI DI
DIRITTI
ALL’AIUTO –
TITOLI PAC,
l’imposta di registro è
dovuta nella misura
dello 0,50% sul valore
delle annualità trasferite
all’affittuario,
attualizzate.
Risoluzione n. 179 del
24/07/2007.
Scrittura privata non
autenticata relativa a
contratto di affitto in
favore di giovani
imprenditori agricoli
che non hanno ancora
compiuto i 40 anni.
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
15, comma 1 della
L.441/1998
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6 del
DPR 131/1986:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella
sezione degli agenti
immobiliari del ruolo
per le scritture private
non autenticate di
natura negoziale
stipulate a seguito della
loro attività per la
conclusione degli affari
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Euro 67.
l’imposta di bollo è
dovuta nella misura di
euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine).
Risoluzione n. 179 del
24/07/2007.
Esente da bollo ai sensi
dell’art. 25 della Tabella
allegata al DPR
642/1972
N.B. La Risoluzione n. 272 del 03/07/2008 ha precisato che qualora per la registrazione del contratto di affitto di PAC e contestuale affitto di
terreni agricoli, l’imposta di registro proporzionale dovuta per ciascuna delle pattuizioni negoziali sia complessivamente inferiore all’importo
minimo fissato dall’art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, detta imposta dovrà essere corrisposta una sola volta nella misura fissa di 168 euro.
43
SCHEDA N. 9
Denuncia riepilogativa di contratto di affitto di fondo rustico (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali sottoscritti e presentati da una delle parti contraenti - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti)
- Mod. F23 con imposta autoliquidata
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Denuncia per
contratti di affitto di
fondi rustici formati
per scrittura privata
non autenticata in
essere nell’anno
precedente
Entro il mese di
febbraio ai sensi
dell’art. 17, comma 3
bis del DPR 131/1986
e dell’art. 5 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
0,50% calcolata
sull’ammontare annuo
dei canoni per la
durata dei contratti
con minimo Euro 67.
Esente da bollo ai
sensi dell’art. 25 della
Tabella allegata al
DPR 642/1972
N.B. La Circolare n. 36 del 12/02/1999 ha precisato che configurandosi una norma a regime che risulta alternativa alle ordinarie modalità di
registrazione degli atti, si dovrà necessariamente far riferimento, per garantire uniformità nella tassazione, ai contratti posti in essere nell’anno
precedente la denuncia.
44
SCHEDA N. 10
Concessione (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Trattasi di un provvedimento amministrativo che si sostanzia nell’uso eccezionale di un bene demaniale, che può assumere la natura di concessione
o licenza. Vi rientrano le concessioni demaniali relative alla costruzione di loculi cimiteriali e tombe di famiglia, i contratti di escavazione che
prevedono il godimento temporaneo della miniera secondo l’ordinaria tecnica di sfruttamento, dietro corresponsione di un canone forfettario non
commisurato alla quantità di materiale estratto, le concessioni di derivazione d’acqua che non prevedono una specifica scadenza temporale.
Per le concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato è prevista un’aliquota proporzionale specifica del 0,50%.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’art. 5
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
Negli atti in cui sia
parte lo Stato,
obbligata al
pagamento è
unicamente l’altra
parte contraente,
semprechè non si
tratti di atti presentati
volontariamente per la
registrazione
dall’Amministrazione
dello Stato (art 57
45
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Concessione su beni
demaniali: 2%
calcolata
sull’ammontare annuo
del canone per la
durata del contratto
con minimo Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Concessione di
diritti d’acqua a
tempo determinato:
0,50% calcolata
sull’ammontare annuo
DPR 131/86)
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’art. 2 della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986 quando
l’ammontare
dell’imposta -2%
calcolata
sull’ammontare annuo
del canone per la
durata del contratto –
risulti inferiore ad
Euro 168
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art
6del D.P.R. 131/1986:
- le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
del canone per la
durata dei contratti
con minimo Euro 168.
Concessione su beni Euro 14,62 ogni 100
demaniali: Euro 168 righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
Concessione di
bollo fin dall’origine)
diritti d’acqua a
tempo determinato:
Euro 168
N.B. La circolare n. 126 del 15.05.1998 stabilisce che le scritture private non autenticate recanti concessioni di beni demaniali sono soggette a
registrazione solo in caso d’uso quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a Euro 168, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata
al DPR 131/1986.
46
SCHEDA N. 11
Comodato di beni immobili (Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Comodato: contratto con il quale una parte – comodante - consegna all’altra – comodatario – una cosa immobile normalmente inconsumabile ed
infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Se il tempo del godimento
è indeterminato si ha contratto di comodato precario. E’ un contratto essenzialmente gratuito (la presenza di un corrispettivo per il godimento del
bene configura un contratto di locazione). Art. 1803 e seg. C.C.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’art. 5
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
N.B. La Risoluzione n. 14 del 06/02/2001 ha affermato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/1986.
47
SCHEDA N. 12
Cessione del credito (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
E’ il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad altro soggetto (cessionario) il suo credito, anche senza
il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260 e segg.
C.C.).
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’ art. 6
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
48
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
0,50% del loro
importo ai sensi
dell’art. 49 del DPR
131/1986 con minimo
di Euro 168.
Per i crediti
infruttiferi che
scadono almeno dopo
un anno dalla data
dell’atto con il quale
sono stati costituiti o
ceduti, la base
imponibile è costituita
dal loro valore
annuale calcolato al
saggio legale di
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Scrittura privata non
autenticata
Atto formato
mediante
corrispondenza
(scambio di proposta
ed accettazione, che
non risulti da un
documento unitario
cui le parti hanno
contestualmente
apposto la
sottoscrizione)
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’art. 2 della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986 quando
l’ammontare
dell’imposta – 0,50%
sull’importo dei
crediti – risulti
inferiore ad Euro 168
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’art. 1 della
Tariffa Parte Seconda
del DPR 131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art 6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
49
interesse
Euro 168
0,50% del loro
importo ai sensi
dell’art. 49 del DPR
131/1986 con minimo
di Euro 168.
Per i crediti
infruttiferi che
scadono almeno dopo
un anno dalla data
dell’atto con il quale
sono stati costituiti o
ceduti, la base
imponibile è costituita
dal loro valore
annuale calcolato al
saggio legale di
interesse
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
24 della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 642/1972
(imposta di bollo in
caso d’uso)
SCHEDA N. 13
Quietanza (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Documento rilasciato dal creditore per attestare l’avvenuto pagamento da parte del debitore. Il rilascio della quietanza è un diritto del debitore che
sorge al momento dell’adempimento. (Art. 1199 C.C.)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in termine
fisso (art 13 DPR
131/86): 20 giorni dalla
data di formazione
dell’atto ai sensi dell’
art. 6 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5
del DPR 131/1986 e
dell’art. 2 della Tariffa
Parte Seconda allegata
al DPR 131/1986
quando l’ammontare
dell’imposta – 0,50%
della somma
quietanzata – risulti
inferiore ad Euro 168
Sono obbligati:
- le parti contraenti
Scrittura privata non
autenticata
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6 del
DPR 131/1986:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- le parti contraenti
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
0,50% della somma
quietanzata, quando
l’ammontare
dell’imposta risulti
superiore a Euro 168.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
50
SCHEDA N. 14
Garanzie reali o personali, se non richieste dalla legge (Art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Istituto previsto dalla legge al fine di rendere più sicura al creditore la realizzazione del suo credito.
Si distinguono in garanzie personali e reali.
Le garanzie personali – Fideiussione, Avallo e Mandato di credito – aumentano il numero dei soggetti passivi e, quindi, dei patrimoni sui quali può
soddisfarsi il creditore.
Fideiussione (Artt. 1936 – 1957 C.C.): contratto stipulato tra il creditore ed un terzo con il quale il terzo-fideiussore si obbliga in solido con il
debitore principale al pagamento del debito.
Anticresi (Artt. 1960 e seguenti C.C.): Contratto con cui il debitore o un terzo per lui si impegna a consegnare un immobile al creditore affinché
questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (atto soggetto a trascrizione).
Mandato di credito (Artt. 1958 e 1959 C.C.): contratto con cui un soggetto si obbliga verso un altro a far credito a un terzo; il soggetto che ha
richiesto all’altro di far credito risponde come fideiussore di un debito futuro.
Le garanzie reali - Pegno, Ipoteca - riservano al soddisfacimento dei creditori, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore,
sui quali è stato costituito un diritto reale.
Pegno (Artt. 2784- 2807 C.C.): contratto reale in virtù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato
dalle parti, con la conseguenza che il debitore ne perde temporaneamente il possesso.
Ipoteca (Artt. 2808 e seguenti C.C.): diritto reale di garanzia, concesso dal debitore o da un terzo su un bene a garanzia di un credito, che attribuisce
al creditore il potere di espropriare il bene (beni immobili o beni mobili registrati) e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad eventuali altri
creditori sul prezzo ricavato. Per la trascrizione di atti portanti costituzione di ipoteca è richiesto l’atto notarile.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in termine Sono obbligati:
fisso (art 13 DPR
-le parti contraenti
131/86): 20 giorni dalla
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
51
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
0,50% della somma
garantita, se la garanzia
è prestata in denaro o in
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
data di formazione
dell’atto ai sensi dell’
art. 6 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Scrittura privata non
autenticata
Atto formato mediante
corrispondenza
(scambio di proposta ed
accettazione, che non
risulti da un documento
unitario cui le parti
hanno contestualmente
apposto la
sottoscrizione)
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5
del DPR 131/1986 e
dell’art. 2 della Tariffa
Parte Seconda allegata
al DPR 131/1986
quando l’ammontare
dell’imposta - 0,50%
della somma garantita,
se la garanzia è prestata
in denaro o in titoli,
dalla somma di denaro o
dal valore dei titoli, se
inferiore alla somma
garantita - risulti
inferiore a Euro 168.
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5
del DPR 131/1986 e
dell’art. 1 della Tariffa
Parte Seconda del DPR
131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6 del
DPR 131/1986:
-le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6del
DPR 131/1986:
-le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
52
titoli, dalla somma di
denaro o dal valore dei
titoli, se inferiore alla
somma garantita,
quando l’ammontare
dell’imposta risulti
superiore a Euro 168.
Euro 168
0,50% della somma
garantita, se la garanzia
è prestata in denaro o in
titoli, dalla somma di
denaro o dal valore dei
titoli, se inferiore alla
somma garantita, con
minimo di Euro 168
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
24 della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 642/1972
(imposta di bollo in
caso d’uso)
SCHEDA N. 15
Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al
D.P.R. 131/1986)
es: Ricognizione del debito: (art. 1988 C.C.): dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di avere un debito verso un altro
soggetto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in termine
fisso (art 13 DPR 131/86):
entro 20 giorni dalla
formazione dell’atto ai
sensi dell’art. 9 della
Tariffa Parte Prima
allegata al DPR 131/1986
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5
del DPR 131/1986 e
dell’art. 2 della Tariffa
Parte Seconda allegata al
DPR 131/1986 - quando
l’ammontare dell’imposta,
3% sull’ammontare dei
corrispettivi in denaro
pattuiti per l’intera durata
del contratto, risulti
inferiore a Euro 168
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6 del
DPR 131/1986:
-le parti contraenti
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
53
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
3% sull’ammontare dei
corrispettivi in denaro
pattuiti per l’intera
durata del contratto,
quando l’ammontare
dell’imposta risulti
superiore a Euro 168.
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
SCHEDA N. 16
Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al
D.P.R. 131/1986)
es: Affitto di azienda (art. 2556 C.C.): contratto con il quale una parte - titolare di un’azienda: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa – si obbliga a far godere all’altra parte l’azienda, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. L’art. 2556 C.C.
statuisce che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto,
salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del
contratto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Scrittura privata non
autenticata
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Registrazione in
-le parti contraenti
3% sull’ammontare
Euro 14,62 ogni 100
termine fisso (art 13
dei corrispettivi in
righe ai sensi dell’art.
denaro pattuiti per
2 della Tariffa Parte
DPR 131/86): entro
l’intera durata del
Prima allegata al DPR
20 giorni dalla
formazione dell’atto
contratto.
642/1972 (imposta di
ai sensi dell’art. 9
bollo fin dall’origine)
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
N.B. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) sono soggetti a registrazione i contratti verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel
territorio dello Stato e costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
per i contratti verbali si applicano le disposizioni dell’articolo 22.
54
SCHEDA N. 17
Contratto preliminare (Art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986)
Contratto mediante il quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto detto definitivo, consentendo alle parti di determinare
preventivamente gli elementi del contratto onde sottrarli alle sopravvenienze contrattuali che non eccedono la normale alea. (artt. 1351, 2932 C.C.,
L. 30/97; D.Lgs. 122/2005)
Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 C.c); pertanto, la
promessa di vendita di beni immobili deve essere fatta per iscritto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data
dell’atto se formato in
Italia (60 giorni se
formato all’estero) ai
sensi dell’ art. 10
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
55
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168 ed inoltre:
0,50% se prevede la
dazione di somme a
titolo di caparra
confirmatoria
3% se prevede il
pagamento di acconti
(non soggetti ad IVA)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Atto formato
mediante
corrispondenza
(scambio di proposta
ed accettazione, che
non risulti da un
documento unitario
cui le parti hanno
contestualmente
apposto la
sottoscrizione)
La forma della
corrispondenza non è
valida per i contratti
preliminari relativi a
beni immobili
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’art. 1 della
Tariffa Parte Seconda
del DPR 131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art. 6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
-gli agenti di affari in
mediazione iscritti
nella sezione degli
agenti immobiliari del
ruolo per le scritture
private non
autenticate di natura
negoziale stipulate a
seguito della loro
attività per la
conclusione degli
affari
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Euro 168 ed inoltre:
0,50% se prevede la
dazione di somme a
titolo di caparra
confirmatoria
3% se prevede il
pagamento di acconti
(non soggetti ad IVA)
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
24 della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 642/1972
(imposta di bollo in
caso d’uso)
N.B. La nota all’art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986 dispone che l’imposta pagata relativamente alla caparra confirmatoria ed
agli acconti, può essere imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
56
SCHEDA N. 18
Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Art. 11 bis della Tariffa Parte Prima
allegata al D.P.R. 131/1986)
Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività socialmente utili, con finalità di
solidarietà sociale, senza scopo di lucro, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in
termine fisso (art 13
DPR 131/86): 20
giorni dalla data di
formazione dell’atto
ai sensi dell’art. 11
bis della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
131/1986
Sono obbligati:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
-le parti contraenti
57
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168
Esente da bollo ai
sensi dell’art. 27 bis
della Tabella Allegata
al DPR 642/1972
SCHEDA N. 19
Atti formati mediante corrispondenza (art. 1 lettera a) della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986)
Non esiste un’autonoma figura giuridica del contratto in forma di corrispondenza, in quanto sul piano civilistico realizza pur sempre una forma di
scrittura privata, sia pure unilaterale che, incrociandosi con analoga scrittura privata proveniente dalla controparte, realizza l’accordo contrattuale. In
pratica, si verifica la formazione mediante corrispondenza quando il proponente invia la proposta corredata di una copia richiedendo alla controparte
di restituirla firmata per accettazione; pertanto, lo scambio di proposta ed accettazione non deve risultare da un documento unitario cui le parti
hanno contestualmente apposto la sottoscrizione.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Atti indicati negli
articoli 2, comma 1, 3,
6, 9 e 10 della Parte
Prima formati mediante
corrispondenza, ad
eccezione di quelli per i
quali dal codice civile è
richiesta a pena di
nullità la forma scritta e
di quelli aventi per
oggetto cessioni di
aziende o costituzioni di
diritti di godimento reali
o personali sulle stesse.
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5
del DPR 131/1986 e
dell’art. 1 lettera a)
della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 131/1986.
Richiedente la
registrazione
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
Verificatosi il caso
- chi ha richiesto la
d’uso di cui all’art. 6 del registrazione ai sensi
DPR 131/1986:
dell’art. 57, comma 5
-le parti contraenti
del DPR 131/1986.
58
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Le stesse imposte
previste per i
corrispondenti atti della
Tariffa Parte Prima
allegata al D.P.R.
131/1986
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
24 della Tariffa Parte
Seconda allegata al
DPR 642/1972
(imposta di bollo in
caso d’uso)
SCHEDA N. 20
Atti indicati nell’art. 5 comma 2 del DPR 131/1986 quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’IVA (art. 1
lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986)
Art. 5, comma 2: 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui
al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8),
-8-bis), 8-ter), e 27 quinquies), dello stesso decreto. (Sono pertanto da registrare in termine fisso le locazioni di fabbricati ad uso abitativo di cui alla
scheda 4.3, le locazioni di fabbricati strumentali di cui alla scheda 5.1 e le locazioni di immobili diversi da fabbricati abitativi o strumentali di cui
alla scheda 6 quando le stesse superano la durata di gg. 30 complessivi nell’anno).
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in caso
d’uso ai sensi
dell’art.5 del DPR
131/1986 e dell’art. 1
lettera b) della Tariffa
Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art.6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
59
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
SCHEDA N. 21
Comodato di beni mobili (art. 3 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986)
Contratto con il quale una parte – comodante- consegna all’altra – comodatario – una cosa mobile normalmente inconsumabile ed infungibile,
affinchè se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Se il tempo del godimento è
indeterminato si ha contratto di comodato precario. E’ un contratto gratuito (la presenza di un corrispettivo per il godimento configura una
locazione. Art. 1803 e seg. C.C.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’ art. 3 della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art.
6del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
N.B. La Risoluzione n. 14 del 06/02/2001 ha affermato che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/1986.
60
SCHEDA N. 22
Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di
associazione in partecipazione con apporto del solo lavoro, non soggette all’IVA (art. 10 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R.
131/1986)
Es. contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 e segg. C.C.): con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate (tutte le successive vicende del rapporto
d’imposta devono essere localizzate presso il medesimo ufficio che ha eseguito la formalità della registrazione).
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art.
5 del DPR 131/1986 e
dell’art. 10 della
Tariffa Parte Seconda
allegata al DPR
131/1986
Verificatosi il caso
d’uso di cui all’art.6
del DPR 131/1986:
-le parti contraenti
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
61
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Euro 168
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art.
2 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
SCHEDA N. 23
Atti propri delle società ed enti di cui all’art. 4 della Parte Prima della Tariffa diversi da quelli indicati, compresi quelli di nomina e
accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle
società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso (art. 9 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986)
Ufficio competente: La registrazione può avvenire presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità per la registrazione:
Registrazione cartacea: Due originali oppure un originale ed una copia - Mod. 69 - Mod. RR (nel caso di registrazione di più atti) - Mod. F23 con
imposta liquidata dall’Ufficio
Forma
Termine per la
registrazione
Richiedente la
registrazione
Scrittura privata non
autenticata
Atti per i quali non vi è
obbligo di chiedere la
registrazione neanche in
caso d’uso ai sensi
dell’art.7 del DPR
131/1986 e dell’art. 9
della Tabella allegata al
DPR 131/1986.
Chiunque vi abbia
interesse.
Obbligato al
pagamento
dell’imposta
- chi ha richiesto la
registrazione ai sensi
dell’art. 57, comma 5
del DPR 131/1986.
Imposta di registro
dovuta
Imposta di bollo
dovuta
Se l’atto viene
presentato per la
registrazione: Euro 168.
Euro 14,62 ogni 100
righe ai sensi dell’art. 2
della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR
642/1972 (imposta di
bollo fin dall’origine)
Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di
volontariato di cui
all’art. 3 della L. 266
del 11/08/1991 e quelli
connessi allo
svolgimento delle loro
attività: Esente
Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di
volontariato di cui
all’art. 3 della L. 266
del 11/08/1991 e quelli
connessi allo
svolgimento delle loro
attività: Esente
N.B. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è consultabile la Guida Fiscale “Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica”.
62
INDICE ANALITICO-ALFABETICO
scheda n.
Affitto di aree
pagina n.
6
38
Contratto di affitto di fondo rustico
8
42
Contratti di affitto a favore di giovane imprenditore agricolo
8
42
Denuncia riepilogativa
9
44
14
51
allegata al DPR 131/1986
2
27
con apporto di solo lavoro
22
61
Atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
15
53
Atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato
23
62
Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS
18
57
Atto formato mediante corrispondenza
19
58
3
28
20
59
1
26
Affitto di fondo rustico:
Anticresi
Associazione in partecipazione
con apporto di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte Prima
Atti propri delle società
Atto soggetto ad IVA
Atto traslativo a titolo oneroso di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR 131/1986
63
scheda n.
pagina n.
Azienda:
cessione di azienda
1
26
16
54
12
48
1
26
Comodato di bene immobile
11
47
Comodato di bene mobile
21
60
Concessione su bene demaniale
10
45
Concessione di diritti d’acqua
10
45
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
22
61
Contratto preliminare
17
55
Contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo
22
61
Contratto verbale di affitto
7
40
Contratto verbale di locazione
7
40
Denuncia riepilogativa di contratto di affitto di fondo rustico
9
44
Fideiussione
14
51
Garanzie reali o personali (fideiussione, anticresi, mandato di credito, pegno, ipoteca)
14
51
6
38
Affitto di azienda
Cessione del credito
Cessione a titolo oneroso di bene mobile
Comodato
Concessione
Locazione di aree
64
scheda n.
pagina n.
Locazione di fabbricati abitativi
Contratti di locazione (4+4)
4.1
29
Contratti di locazione secondo gli accordi definiti in sede locale (3+2)
4.1
29
Contratti di locazione di natura transitoria
4.1
29
Contratti di locazione in comuni ad alta tensione abitativa
4.2
31
Contratti per studenti universitari
4.2
31
Contratti di locazione delle imprese costruttrici in piani di edilizia abitativa convenzionata
4.3
33
Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni
4.4
34
Contratto di locazione di fabbricato strumentale
5.1
35
Contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni
5.2
37
6
38
Mandato di credito
14
51
Pegno
14
51
Quietanza
13
50
Ricognizione di debito
15
53
3
28
Locazione di fabbricati strumentali
Locazione di immobili diversi dai fabbricati
abitativi e strumentali
Verbale di distribuzione di utili
65
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guida_tassazione scritture private