Responsabilità e autonomia del
Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Avv. Giampiero Cilione
Regione Emilia Romagna
Professioni sanitarie non mediche
Evoluzione





R.d. n. 1265/37 “Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie”
D.Lgs. n. 502/92 ss.mm. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art.1 della L. 421/92”
L. n. 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
L. n. 251/00 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della
professione ostetrica”
L. 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali”
R.D. n. 1265/37
Suddivisione delle professioni in:

professioni sanitarie principali

professioni sanitarie ausiliarie

arti ausiliarie delle professioni sanitarie
D.Lgs. n. 502/92
Ex art.6 co.3 :
“Il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare e i relativi profili”
L.n. 42/99
Ex art. 1 co.1:
“La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel T.U. delle Leggi
Sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265/34, nonché in ogni
altra disposizione di legge, è sostituita con denominazione
“professione sanitaria”
co.2:
“(…) il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie è definito dai decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
Diploma universitario e formazione post base nonché degli specifici
Codici deontologici (…)”
L.251/00
Collocazione delle professioni, già individuate con i criteri ministeriali
ex art. 6 D.lgs. 502/92, in quattro aree:




Professioni sanitarie dell’area infermieristica e professione sanitaria
ostetrica
Professioni sanitarie riabilitative
Professioni tecnico-sanitarie
Professioni tecniche della prevenzione
L.n. 43/06
La L. 43/06 ridefinisce il quadro normativo delle professioni sanitarie
non mediche, in particolare:


accresce la qualificazione degli operatori sanitari
prevede la delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini e albi
professionali
Il professionista sanitario non
medico, non è più mero
esecutore. Quali sono gli specifici
ambiti di autonomia e
responsabilità?
Ambiti di competenza
Criteri guida


Criteri limite
profili professionali

ordinamenti didattici dei corsi
di diploma universitario e dei
corsi di laurea



Codice deontologico
Atto medico
Competenze degli altri
professionisti sanitari laureati
Svolgimento delle attività in
sicurezza
Autonomia
Due livelli di autonomia:

Piena autonomia: totale discrezionalità nello svolgimento delle proprie competenze,
previste nei profili professionali: il professionista decide come attuare ciò che gli
spetta
Sent.T.a.r. n. 3058/03 :”Si afferma l’autonomia di tutte le figure professionali sanitarie,
nel rispetto delle reciproche competenze”

Parziale autonomia: limitata discrezionalità quando il quadro giuridico di riferimento,
le competenze, conoscenze e abilità rientrano nel campo collaborativo; ovvero il
professionista è chiamato a lavorare in collaborazione/attuazione di altre competenze
Sent.T.a.r. n. 516/11 :”L’autonomia riconosciuta al fisioterapista, nello svolgimento di
attività di collaborazione, non è assoluta, ma funzionalizzata al miglior perseguimento
delle cure per il paziente, nell’ottica di opportuno coordinamento e necessaria
collaborazione”
Inoltre:


il professionista, dinnanzi ad una prescrizione medica
deve mantenere, comunque, la capacità di giudizio
autonomo, prevedendo anche la possibilità di non
attuare la prescrizione, qualora le condizioni dell’assistito
siano modificate o non consentano l’attuazione in
sicurezza
il professionista deve, quindi, valutare se un determinato
ambito operativo, alla luce dei criteri guida e limite,
rientri nelle proprie competenze
Responsabiltà
La Responsabilità Professionale, può essere:



penale : consegue alla commissione di un reato (sempre personale)
civile : risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito
(responsabilità da “contatto sociale”)
disciplinare : violazione degli adempimenti lavorativi
In capo al professionista possono sorgere due tipi di responsabilità:

Responsabilità individuale : nello svolgimento delle proprie funzioni
Sent. Cass. Pen. n. 9739/05: “L’infermiere risponde personalmente per gli
interventi che rientrano nella sua autonomia professionale”
Sent. Cass. Pen. n. 21709/04: “La responsabilità professionale dell’ostetrica
per gli eventi lesivi cagionati (…); in quanto fondata sull’obbligo
costituzionale di cura e di assistenza previsto dall’art. 32 Cost., è governata
dagli stessi principi e risponde ai medesimi criteri tecnico giuridici di quella
del personale medico”

Responsabilità solidale : nello svolgimento di lavoro in èquipe o di
collaborazione
Sent. Cass. Pen n. 18568/00: “L’infermiere è correo con il medico
prescrittore in quanto il primo non ha provveduto a verificare il processo
terapeutico attraverso le fasi indicate: verifica prescrizione farmaco, verifica
somministrazione, rilevazione di eventi avversi” (L’applicazione meccanica
non elude la responsabilità ma la realizza!)
Quindi, i professionisti sanitari:
Se prima del processo di professionalizzazione, con il
mansionario, non avevano autonomia, erano ausiliari e
rispondevano limitatamente alla “corretta esecuzione”
degli indirizzi imposti e non in merito al risultato finale
del processo in cui la prestazione era inserita,
oggi, sono professionisti con piena autonomia, pur
sempre nel rispetto dei profili prrofessionali e rispondono
individualmente del proprio operato e in via solidale
quando svolgono attività di collaborazione
Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Art. 1 co.1 D.M. 58/97:
“Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è
l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di
tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene
degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e
veterinaria”.
Autonomia del TPALL
Riguardo all’autonomia, il TPALL:


svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività (art.1
co.4 D.M.58/97) (piena autonomia nello sviluppo del lavoro
assegnato)
collabora con altre figure professionali all’attività di programmazione
e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera (art.1 co.4
D.M.58/97) (parziale autonomia, c.d. “multidisciplinarietà” nel
rispetto delle proprie competenze)
Responsabilità del TPALL
In base al D.M. 58/97, il TPALL è responsabile:


nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità
pubblica e veterinaria (art.1 co.1 D.M.58/97)
dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli
atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale (art.1 co.4 D.M.
58/97)
Può trattarsi di responsabilità individuale e/o solidale a seconda
dell’organizzazione delle competenze, sia sul piano civile che penale.
TPALL : Incaricato di Pubblico
Servizio
Nello svolgimento delle proprie competenze, il TPALL riveste la figura di
Incaricato di Pubblico Servizio, ex art. 358 c.p.:
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico
servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente materiale”
Responsabilità penale del TPALL
I.P.S.


Art. 314 c.p. “Peculato” :
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di
danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la
reclusione da tre a dieci anni”
Art 317 c.p. “Concussione”
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni”


Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”
Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio,che,violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”


Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei
casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”
Art. 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico
servizio”
“L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare
all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro
103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a
querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità
terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un
servizio pubblico”
TPALL: Ufficiale di polizia
giudiziaria
Una particolare responsabilità del TPALL, discende dall’ art. 1 co.2 D.M.
58/97, secondo cui:
“Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti
delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;
svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di
nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo”
La figura del TPALL quale Ufficiale di polizia giudiziaria, si
identifica nell’art. 57 co.3 c.p.p. “Ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria”:
“Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le
rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art.
55”
Funzioni di U.P.G.
All’art. 55 c.p.p. si elencano le funzioni della polizia giudiziaria e quindi anche
del TPALL in funzione di U.P.G.:
“La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa,

prendere notizia dei reati,

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,

ricercarne gli autori,

compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova

raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”
L’attività di polizia giudiziaria, si suddivide, quindi , in:

Attività d’iniziativa (artt. 347_357 c.p.p.)

Attività delegata (art. 370 c.p.p.)
Attivita d’iniziativa dell’ U.P.G.



Art 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” :
“Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al
pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”
Art. 348 c.p.p. :”Assicurazione delle fonti di prova” :
“Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55,
raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole”
Art.349 c.p.p : “Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e di altre persone” :
“La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”



Art. 350 c.p.p. “Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini”:
“Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste
sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di
fermo a norma dell'articolo 384”
Art. 351 c.p.p. “Altre sommarie informazioni”:
“La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”
Art. 352 c.p.p. “Perquisizioni”:
“Nella flagranza di reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia
giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno
fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero
che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la
persona sottoposta alle indagini o l'evaso”


Art. 353 c.p.p. “Acquisizione di plichi o di corrispondenza” :
“Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi,
l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico
ministero per l'eventuale sequestro”
Art. 354 c.p.p. ” Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle
persone. Sequestro” :
“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e
delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero.Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero
non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. (…).”



Art. 355 c.p.p. “Convalida del sequestro e suo riesame”:
“Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito”
Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”:
“Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha
facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli
atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico
autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2”
Art. 357 c.p.p. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria” :
“La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle
indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle
dirette alla individuazione delle fonti di prova”.
Attività delegata all’U.P.G.
Art. 370 c.p.p. “Atti diretti e atti delegati” :
“Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può
avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e
di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti
cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di
libertà, con l'assistenza necessaria del difensore. Quando procede a norma
del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364,
365 e 373. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può
delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico
ministero presso il tribunale del luogo.
Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero
delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa
anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente
delegati appaiono necessari ai fini delle indagini”.
Responsabilità del TPALL U.P.G.
Responsabilità disciplinare:




omissione nel riferire la notizia di reato entro il termine previsto
all’A.G.
omissione o ritardata esecuzione di un ordine dell’A.G.
ordine dell’A.G. conseguito solo parzialmente o negligentemente
violazione di ogni disposizione di legge relativa all’esercizio delle
funzioni di u.p.g.
Responsabilità penale:

Art. 314 c.p. “Peculato”

Art. 317 c.p. “Concussione” :

Art. 318 c.p. “Corruzione per un atto d’ufficio” :
“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a
cinque anni”;

Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”

Art. 328 C.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”

Art. 361 c.p. “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”
“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità
giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con la multa da euro 30 a euro 516.La pena è della reclusione fino
ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria,
che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Concludendo
Il TPALL:

ha piena autonomia nello svolgimento delle proprie competenze tecnicoprofessionali e un’autonomia parziale quando svolge funzioni di
collaborazione
ULTERIORI CRITERI:


ha una responsabilità piena ed individuale nello svolgimento delle proprie
competenze come incaricato di pubblico servizio ed una responsabilità
peculiare quando riveste la figura di ufficiale di polizia giudiziaria (piena
autonomia e risponde al P.M. o all’A.G.)
la responsabilità può essere sia individuale che solidale, a seconda
dell’organizzazione delle competenze, sia sul piano civile che penale;
sul piano civile, nello svolgimento delle competenze del proprio servizio,
può rispondere per danni direttamente o indirettamente arrecati ai sensi
dell’art. 2043 c.c.


l’autonomia può essere inserita in una legittima definizione da parte delle
istituzioni preposte
nello svolgimento delle funzioni tecnico-decisionali, proprie del profilo
professionale, ha autonomia piena o parziale;
nel caso in cui gli atti, svolti nelle funzioni suddette, rivestano forma di atto
amministrativo, intervengono ulteriori competenze decisionali (diverso grado
di autonomia)
Grazie
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Responsabilità e autonomia del Tecnico della Prevenzione nell