V Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
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Le metodologie di indagine
sul modello di gestione: la
circolare n. 83607/2012 della
Guardia di Finanza
“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
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Articolazione intervento
Criminalità economica, illegalità d’impresa e ruolo
della Guardia di Finanza
Procedure operative per l’accertamento
responsabilità amministrativa degli enti
della
Analisi del modello di gestione
Approfondimenti giurisprudenziali
Esperienze investigative e risultati conseguiti
“ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI DEL MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01”
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CRIMINALITÀ ECONOMICA - ANNO 2011
FATTURATO
140 mld di euro
UTILE
100 mld di euro
LIQUIDITÀ
65 mld di euro
Fonte XIII Rapporto SOS impresa per anno 2011
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CRIMINALITÀ ECONOMICA - ANNO 2011
TRAFFICO DI
DROGA
65 mld di euro
ECOMAFIE
13,50 mld di
euro
PRINCIPALI FONTI DI
GUADAGNO
CONTRAFFAZIONE
6,50 mld di euro
USURA
16 mld di euro
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CRIMINALITÀ ECONOMICA
FLUSSI DI RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
 a livello mondiale, il FMI ha stimato che il riciclaggio
rappresenti il 5% del PIL (pari a circa 2.800 miliardi di
dollari);
 a livello interno, le stime indicano dimensioni
mediamente superiori al 10% del PIL (ossia circa 150
miliardi di euro).
* Dati citati dal Vice Direttore della Banca d’Italia, Dott. Anna Maria
Tarantola nel corso del convegno del 10 maggio 2011 presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
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CRIMINALITÀ ECONOMICA
RUOLO
GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA A
COMPETENZA GENERALE
MISSION ISTITUZIONALE
SANCITA DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 68/2001
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AZIONE INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
OBIETTIVO: CONTRASTO CRIMINALITA’
ECONOMICA/FINANZIARIA
PREVENIRE E REPRIMERE QUALSIASI VIOLAZIONE
PENALE/AMMINISTRATIVA A CONTENUTO
ECONOMICO/FINANZIARIO
TUTELA
DELLE
ENTRATE
TUTELA DEL
BILANCIO
STATO
E UNIONE
EUROPEA
TUTELA
MERCATO DEI
CAPITALI
TUTELA
MERCATO DEI
BENI E SERVIZI
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AZIONE INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
CRIMINALITÀ ECONOMICA
CONTRASTO
ILLEGALITÀ
D’IMPRESA
CONTRASTO
ILLEGALITÀ
“INDIVIDUALE”
COLPIRE I PROFITTI ILLECITAMENTE
ACCUMULATI DA SODALIZI CRIMINALI
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
ACQUISIZIONE DI ELEMENTI REITÀ IN ORDINE A
REATI EX D. LGS. N. 231/2001
ACCERTAMENTO
RESPONSABILITÀ PENALE
INDAGATO
ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ
ENTE/SOCIETÀ
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
D’INIZIATIVA, con apposita notizia di illecito amministrativo
trasmessa alla Procura della Repubblica, dopo la constatazione
della commissione di uno dei reati presupposto ed il riscontro
della sussistenza degli altri requisiti che configurano la
responsabilità dell’ente;
SU DELEGA dell’Autorità Giudiziaria, finalizzata all’esecuzione
di ulteriori accertamenti volti ad acquisire tutti gli elementi
necessari a configurare la sussistenza della fattispecie
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
POTESTA’
Nell’ambito dell’attività investigativa, la polizia giudiziaria,
per effetto delle previsioni di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.
231/2001, può avvalersi dei poteri e degli strumenti
d’indagine disciplinati dalle disposizioni contenute nel
codice di procedura penale e nelle disposizioni di
attuazione del c.p.p., in quanto compatibili.
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
POTESTA’
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Parte della dottrina esclude che questi strumenti d’indagine
possano essere utilizzati per l’accertamento dell’illecito
amministrativo, in considerazioni del fatto che le intercettazioni
vengono autorizzate dal giudice solo in presenza di uno dei
reati previsti dall’art. 266 c.p.p., tra i quali non sono
ricompresi gli illeciti amministrativi, anche se possono
essere originati da uno dei predetti reati.
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO
AMMINISTRATIVO
SI SVILUPPA
ESSENZIALMENTE MEDIANTE
esame della documentazione contabile
extracontabile, acquisita alle indagini
altri elementi
testimoniale
informativi,
anche
di
ed
natura
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO
Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 231/2001, la polizia
giudiziaria dovrà fare espressa menzione all’Autorità
Giudiziaria:
dei dati identificativi dell’ente
delle generalità del suo rappresentante legale
del reato da cui dipende l’illecito
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO
NELLE INDAGINI PRELIMINARI
Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 231/2001,
l’accertamento dell’illecito amministrativo deve
avvenire negli stessi termini previsti per le
indagini preliminari relativi al reato da cui
dipende l’illecito stesso.
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
Sentenza Cass. n. 7718 del 20 febbraio 2009
IL TENTATIVO
Ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 231/2001, l'ente può
essere considerato responsabile anche quando l'illecito è rimasto
al solo stadio di tentativo, possono quindi essere applicate
misure anche in via cautelare.
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
LA POLIZIA GIUDIZIARIA INVESTIGA
CONTEMPORANEAMENTE SU INDAGATO ED ENTE, IN
QUANTO FATTISPECIE STRETTAMENTE COLLEGATE
ALLE VICENDE DEL REATO PRESUPPOSTO
ECCEZIONI
VENGONO PROSEGUITI GLI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI SU
RESPONSABILITA’ ENTE QUANDO AUTORE DEL REATO NON E’
STATO IDENTIFICATO O NON E’ IMPUTABILE, OVVERO IL REATO
SI ESTINGUE PER UNA CAUSA DIVERSA DALL’AMNISTIA
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
MANCATA IDENTIFICAZIONE
DELL’AUTORE DEL REATO
NEI CASI IN CUI, PER LA COMPLESSITÀ
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO, NON
SIA POSSIBILE ASCRIVERE LA RESPONSABILITÀ
PENALE IN CAPO AD UN SOGGETTO SPECIFICO
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
MANCATA IDENTIFICAZIONE
DELL’AUTORE DEL REATO
La polizia giudiziaria deve acquisire, comunque,
elementi probatori per dimostrare che l’autore non
identificato del reato:
appartenga ad una
delle due categorie di
soggetti (apicali o
sottoposti)
abbia agito
nell’interesse o
vantaggio dell’ente
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
CAUSE ESTINTIVE DEL REATO CHE NON INCIDONO SULLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
decorso del termine di sospensione precauzionale della
pena (art. 163 c.p.)
morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.)
remissione della querela (art. 152 c.p.)
prescrizione (art. 157 c.p.)
perdono giudiziale per i minori di anni diciotto (art. 169
c.p.)
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
REATO PRESUPPOSTO PRESCRITTO EX ART. 60
D. LGS. N. 231/2001
LA POLIZIA GIUDIZIARIA SI ASTIENE DAL COMPIERE
ULTERIORI ATTIVITÀ D’INDAGINE RIMETTENDO AL P.M.
TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI FINO A QUEL MOMENTO
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA GUARDIA DI FINANZA
STEP DI CONTROLLO
1. Commissione da parte di persona fisica di uno
dei reati presupposto
1. Verifica tipologia di ente e società coinvolta
1. Verifica appartenenza soggetto autore reato a
categoria dei soggetti ‘‘in posizione apicale’’ o
‘‘sottoposti’’
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… continua
4. Accertamento dell’effettività dell’ ‘‘interesse’’ e/o
‘‘vantaggio’’ per l’ente o società’; esclusivo o
concorsuale
4. Valutazione degli elementi a discolpa dell’ente
ed in particolare in ordine alla rispondenza del
modello organizzativo ai requisiti di idoneità ed
efficacia
4. Sussistenza
eventuale
fraudolenza
nella
condotta dell’autore dell’illecito e proposta di
applicazione misure cautelari (interdittive o reali)
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1. REATI PRESUPPOSTO
REATI PRESUPPOSTO PIÙ SIGNIFICATIVI
PER ATTIVITÀ GUARDIA DI FINANZA
REATI DI ABUSO
DI MERCATO
REATI
SOCIETARI
RICICLAGGIO/REIMPIEG
O/CONTRAFFAZIONE
DELITTI DI
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
REATI CONTRO LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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2. VERIFICA ENTE/SOCIETA’ RESPONSABILI
ESTENSIONE CAMPO
D’AZIONE DELLA
POLIZIA
GIUDIZIARIA
ENTI FORNITI DI
PERSONALITÀ GIURIDICA E
ALLE SOCIETÀ E
ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE
DI PERSONALITÀ GIURIDICA
DITTE INDIVIDUALI
(sent. Corte di Cassazione n. 15657
depositata il 21 aprile 2011)
(art. 1, comma 2, D. Lgs. 231/2001)
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3. AUTORI DEL REATO
SOGGETTI ‘‘APICALI’’
RILEVANO ANCHE GLI
AMMINISTRATORI DI
FATTO
ACCERTARE LA
SUSSISTENZA DI POTERI
AMMINISTRATIVI
‘‘DI FATTO’’
SOGGETTI “SOTTOPOSTI”
TUTTI I SOGGETTI CHE
NON GODONO DI
AUTONOMIA
AMMINISTRATIVA ED
ORGANIZZATIVA, MA
RISPONDONO ALLA
DIREZIONE O VIGILANZA
DI ALTRI
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3. AUTORI DEL REATO
Ai fini dell’accertamento dell’appartenenza dei soggetti alla
categoria degli ‘‘apicali’’ o dei ‘‘sottoposti’’, l’attività
investigativa della polizia giudiziaria comporta l’acquisizione di
varia documentazione, tra cui:
libro unico sul lavoro; contratti per i dirigenti; libro delle
assemblee, dal cui esame possono rinvenirsi le delibere
assembleari con le quali vengano ratificano i poteri attribuiti ai
dirigenti ovvero ad alcuni sottoposti;
carte/mappe organizzative, da cui già visivamente sarà
possibile acquisire informazioni sulla ‘‘posizione’’ occupata da
un determinato soggetto all’interno della struttura societaria;
documentazione non ufficiale (es. agende, appunti manoscritti,
e-mail, etc.)
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
RISCONTRO FONDAMENTALE PER
L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL’ENTE
INTERESSE:
è
sufficiente
solo
l’interesse
dell’autore del reato di procurare
un
vantaggio
alla
persona
giuridica.
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
Il requisito del vantaggio è ancorato all’accertamento
del
risultato
che l’ente ha tratto, direttamente o
indirettamente, dalla commissione dell’illecito, a
prescindere anche dal fatto che chi l’ha commesso
non abbia agito nel suo interesse.
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4. VERIFICA INTERESSE E/O VANTAGGIO
Verifica più difficoltosa nei
Gruppi societari
Accertare eventuale sussistenza di un
“interesse/vantaggio di gruppo”, e non
esclusivamente di una singola società controllata
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
SOGGETTI ‘‘APICALI’’ (ART. 6 D. LGS. N. 231/2001)
L’ENTE NON RISPONDE SE PROVA:
di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
di aver affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento
e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
l'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e di gestione
da parte delle persone che hanno commesso il reato;
l'insussistenza di una omessa o insufficiente vigilanza da parte
del citato organismo di controllo.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
SOGGETTI ‘‘APICALI’’
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DEGLI STESSI
SOGGETTI COINVOLTI CHE DOVRANNO SUPERARE LA
PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA
FACILITA ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: OCCORRE
VALUTARE LA VALIDITA’ DEGLI ELEMENTI ADDOTTI DALL’ENTE A
PROPRIA DIFESA, ACCERTANDO O MENO L’ESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI NORMATIVI, MISURANDONE L’EFFETTIVA PORTATA
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
SOGGETTI ‘‘SOTTOPOSTI’’ (ART. 7 D. LGS. N. 231/2007)
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE E’ ESCLUSA A FRONTE
DI UN’EFFICACE ATTIVITA’ DI DIREZIONE O VIGILANZA E,
IN OGNI CASO, PER LA PREVENTIVA ADOZIONE ED
EFFICACE ATTUAZIONE DI UN IDONEO MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
L’ENTE DEVE DOTARSI DI DIVERSI MODELLI ORGANIZZATI
IN RELAZIONE AL RISCHIO REATO DA PREVENIRE
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Modelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione di gestione deve (art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/01):
 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da
prevenire;
 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di tali reati;
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello
organizzativo;
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Obiettivo del modello organizzativo
Giuridico
esonero da responsabilità penale ex D. Lgs. 231/2001
Gestionale
perfezionamento organizzativo e del sistema di
controllo; consolidamento cultura integrità aziendale
Marketing
miglioramento immagine aziendale
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Obiettivo del modello organizzativo
Alla base c’è l’elaborazione di un codice etico, che
disciplina:
la missione, la visione
e i valori su cui si
fonda la cultura
i principi e gli standard di
dell’azienda
comportamento che
traducono in impegni i
valori dell’azienda verso
ciascun gruppo di
stakeholder
la mappa degli
stakeholders di
riferimento dell’azienda
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Esonero dalla responsabilità amministrativa
L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
è stato affidato a un organismo autonomo dell’ente dotato di
poteri di iniziativa e di controllo.
Le persone hanno commesso il reato in violazione dei suddetti
modelli di organizzazione e gestione.
Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
al quale è stato affidato questo compito.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Funzioni dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
L’Organismo deve essere interno all’ente e deve essere
caratterizzato dai seguenti requisiti:
professionalità
continuità di azione
autonomia ed indipendenza
(rispetto ai vertici esecutivi)
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Funzioni dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
vigilare sull’adeguatezza del modello alla
realtà aziendale e sulla sua capacità di
prevenire la commissione di reati (controllo
della potenziale efficacia rispetto agli
obiettivi)
L’organismo di
controllo deve
assolvere i seguenti
compiti:
vigilare sull’effettività del modello (rispetto
delle sue regole nella realtà operativa)
provvedere all’aggiornamento del modello:
 attraverso la presentazione all’interno
dell’ente di proposte di adeguamento;
 mediante la verifica dell’attuazione e della
funzionalità delle soluzioni proposte
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Cassazione, Sez. VI, Penale – sentenza n. 36083/09
LA MANCATA ADOZIONE DI TALI MODELLI COMPORTAMENTALI, IN
PRESENZA DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI SOPRA
INDICATI,
È
SUFFICIENTE
A
COSTITUIRE
QUELLA
“RIMPROVERABILITÀ” DI CUI È FATTO CENNO NELLA RELAZIONE
MINISTERIALE AL D. LGS. N. 231/2001, PRECISANDO CHE “IN TALE
CONCETTO DI RIMPROVERABILITÀ È IMPLICATA UNA FORMA
NUOVA, NORMATIVA, DI COLPEVOLEZZA PER OMISSIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE”.
esistenza di un legame tra “colpa in
organizzazione” e modelli organizzativi
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Attenzione: modello di organizzazione diverso da modello di gestione!
Modelli di
organizzazione
riguardano le strutture organizzative
dell’ente
Modelli di
gestione
regolano i momenti operativi che si
realizzano per mezzo di coloro che
ricoprono determinate posizioni
nell’ambito dell’ente
Entrambi i modelli vanno considerati e trattati funzionalmente interagenti ed
interattivi, non potendo sussistere autonomamente.
Nell’ottica del legislatore del D. Lgs. n. 231/2001, l’organizzazione e la gestione
rappresentano situazioni non scindibili.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
Non esiste il dovere legale di dotarsi di un modello di organizzazione
Sentenza Corte di Cassazione n. 32626/2006:
Il provvedimento del giudice di merito che ha imposto all’impresa di dotarsi del modello
organizzativo non è giustificato dal D. Lgs. n. 231/2001, che non “… prevede alcuna
forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre
spontanea in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado
di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società a
determinare in alcuni casi la esclusione della responsabilità, in altri un sollievo
sanzionatorio e che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non
applicazione delle misure interdittive…”
L’adozione di tali modelli è pertanto necessaria, obbligatoria nei fatti
(“esimente” dalla responsabilità derivante dall’adozione di un valido modello
organizzativo).
Sentenza n. 1774/2008 del Tribunale di Milano.
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5. VALUTAZIONE ELEMENTI A DISCOLPA
SOGGETTI SOTTOPOSTI
L’ONORE PROBATORIO SI SPOSTERÀ A CARICO DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA
RUOLO PIÙ INCISIVO E PENETRANTE DELLA P.G., ADDENTRANDOSI NELLE
PROCEDURE PREDISPOSTE DALL’ENTE CON L’OBIETTIVO DI PROVARE
L’INEFFICIENZA DEI MODELLI ADOTTATI, OVVERO IL MANCATO
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA DA PARTE DEI PREPOSTI
SI TRATTA DI UNA VALUTAZIONE ATTENTA E MIRATA, SVOLTA IN
COLLABORAZIONE CON LA PARTE
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
Nel corso del procedimento è possibile infliggere misure
cautelari,
INTERDITTIVE O REALI (art. 45 D. Lgs. n. 231/2001)
Pericolo di
reiterazione
dell’illecito
Gravi indizi di
responsabilità
Importanza delle risultanze acquisite dalla P.G.
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
MISURE INTERDITTIVE
(revoca di licenza, interdizione dall’attività, divieto di contrattare con
la P.A, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di
pubblicizzare beni o servizi).
Oltre ai requisiti dell’art. 45, è necessaria la sussistenza di una delle
due condizioni previste dall’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001
Profitto di rilevante
entità
Reiterazione dei reati
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE
Il giudice deve tener conto, nella scelta della misura da applicare,
dei seguenti criteri ex art. 46 D. Lgs. n. 231/2001
IDONEITA’
funzionalità della misura a
scongiurare il pericolo di
reiterazione
ADEGUATEZZA
rapporto tra misura e fatto
contestato
PROPORZIONE
tra il fatto contestato e la
sanzione applicabile
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
MISURE CAUTELARI REALI (artt. 53 e 54 D. Lgs. n. 231/2001)
SEQUESTRO
PREVENTIVO
anticipazione degli effetti della
sentenza (confisca): sequestro del
prezzo o del profitto del reato ovvero,
quando è impossibile, di somme o
beni equivalenti.
si osservano le disposizioni
ex art. 321 c.p.p.
SEQUESTRO
CONSERVATIVO
fondata ragione di ritenere che
manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della sanzione
pecuniaria.
possibilità di esclusione di beni
appartenenti a terzi in buona fede
o da restituire ai danneggiati
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6. APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
VALUTAZIONI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
valutazione sia oggettiva del fatto (condotta + evento) che
soggettiva (politica gestionale/sanzioni disciplinari/cambio dei
vertici/funzionamento dell’ODV/adozione dei correttivi)
pena graduata in relazione alla reiterazione dell’illecito/gravità
della condotta/ entità del profitto
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RISULTATI G. di F. 2010-2012
SEQUESTRI
(IN MLN. DI €)
346,42
INTERVENTI
N. 6.353
SOGGETTI
VERBALIZZAT
I
N. 7.126
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RISULTATI G. di F. 2010-2012
REATI
CONTRO
INDUSTRIA E
COMMERCIO
N. 1.460
FRODI IN
DANNO DEL
BILANCIO
NAZIONALE E
LOCALE
N. 1.095
REATI CONTRO
LA P.A.
N. 150
VERBALIZZATI
N. 3.549
di cui:
FRODI
COMUNITARIE
N. 1.123
REATI DI
RICICLAGG
IO E
RICETTAZI
ONE
N. 52
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L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL’ENTE EX D. LGS. N. 231/2001
ATTIVITÀ D’INDAGINE
D’INIZIATIVA
Attività rivolte a:
DELEGATA
-
individuazione della sussistenza di un
concreto vantaggio o interesse per l’ente;
-
individuazione degli autori delle condotte
illecite (persona fisica);
-
verificare l’idoneità dei modelli
organizzazione di gestione adottati.
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MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE
OPERAZIONE “SAN CARLO”
INDAGINE DEL NUCLEO PT MILANO
- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO
Illecito amministrativo ex artt. 5 co. 1 lett. a), 6 e 24 D. Lgs.
231/01 in relazione al delitto previsto dall’art. 640 co. 2 n. 1 c.p.:
un’associazione volontaria di pubblica assistenza, con sede a
Milano, svolgeva il servizio di 118, mettendo a disposizione le
proprie ambulanze, percependo fondi pubblici facendo figurare
l’associazione stessa come “onlus”, nonostante venisse gestita
come una vera e propria impresa privata
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OPERAZIONE “SAN CARLO”
- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO Richiesta del PM di misure cautelari interdittive
Elementi di
valutazione
Art. 45
Gravi indizi di
responsabilità
Art. 13
Profitto di
rilevante entità
Concreto pericolo
di reiterazione
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OPERAZIONE “SAN CARLO”
- ORDINANZA GIP TRIBUNALE MILANO -
Gravi indizi di
responsabilità
appartenenza degli
indagati alle categorie
soggettive dell’art. 5
gravi indizi di
colpevolezza per reati
loro ascritti
sussistenza condizioni ex
art. 7, comma 1
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OPERAZIONE “SAN CARLO
- ORDINANZA GIP TRIBUNALE DI MILANO Cancellazione dell’organizzazione, che ha usufruito indebitamente di
rimborsi per un valore complessivo di 1.435.050,57 euro, dalla Sez. Prov.
Milano del Registro Generale Regionale del Volontariato e conseguente
scioglimento
Confisca dei beni già sottoposti a sequestro (nr. 2 conti correnti, nr. 2
autovetture di grossa cilindrata, nr. 3 autoambulanze e n. 1 automedica,
fino alla concorrenza di 242.472,98 euro).
Sanzione amministrativa pecuniaria di 26 mila euro.
Custodia cautelare in carcere per rappresentante legale e presidente
dell’Associazione, per i reati ex artt. 640 co. 2 n. 1 – 640 bis c.p. e misura
interdittiva a poter contrattare con la Pubblica Amministrazione
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V Congresso Tramis - Studio Legale Coratella