Calcolo del TEG nelle aperture di credito in conto corrente e profili problematici relativi alla C.M.S. Milano, 25 ottobre 2013 QUADRO NORMATIVO La legge 7 marzo 1996 n. 108 ha introdotto importanti novità nel quadro normativo in materia di usura. Come è noto: • è stata modificata l’ipotesi-base del delitto di usura, mediante la sostituzione del requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno (criterio soggettivo), con un requisito di tipo oggettivo, cioè la promessa o effettiva dazione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; • il tasso di interesse usurario è stato fissato nel tasso medio praticato dal sistema legale, in relazione alle diverse operazioni di credito, aumentato della metà; NOVITA’ DELLA L. 108/1996: • è stata introdotta una presunzione legale di usurarietà per qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità a tassi superiori al limite-soglia; è stato attribuito al Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze), sentiti la Banca d’Italia e l’U.I.C.(oggi U.I.F.), il compito di classificare annualmente le operazioni creditizie per categorie omogenee e di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura; NOVITA’ DELLA L. 108/1996 • è stato previsto che sia la classificazione che i valori medi derivanti dalla rilevazione descritta siano pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale; • il legislatore del 1996 accanto alla fattispecie d’usura presunta ha introdotto la cd. usura in concreto o residuale, rimettendo nuovamente alla discrezionalità del giudice il giudizio di usurarietà; • tale fattispecie incriminatrice sembrerebbe riferita ad operazioni di credito poste in essere da soggetti diversi dalle istituzioni creditizie (in tal senso cfr. i lavori parlamentari). L’ART. 644 C.P. - NORMA PARZIALMENTE IN BIANCO L’art. 644, co. 3, c.p. prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Nel successivo co. 4 si stabilisce: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. L’art. 2 L. 108/1996 disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del c.d. tasso-soglia. Ne consegue che la norma di cui all’art. 644 c.p. si presenta come una norma parzialmente in bianco in quanto per determinare il contenuto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di un’articolata procedura amministrativa. I TASSI SOGLIA La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La soglia era fissata pari al tasso medio aumentato del 50 per cento. Dal 14 maggio 2011 il limite è dato dal tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (modifica intervenuta con il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n. 110) USURA SOPRAVVENUTA A seguito della novità legislativa del 1996 la giurisprudenza prevalente aveva ammesso la c.d. usura sopravvenuta Cass. pen. 19 ottobre 1998, n. 11055 …qualora alla promessa segua – come abitualmente avviene mediante la rateizzazione nel tempo degli interessi usurari convenuti – la dazione effettiva, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato USURA SOPRAVVENUTA – INTERVENTO LEGISLATIVO Con il D.L. 394/2000 (convertito nella L. 24/2001) il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica della legge antiusura precisando che: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” INTERESSI DI MORA La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29/2002, ha affermato che il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Se l’applicabilità della disciplina introdotta dalla L. n. 108/96 anche agli interessi moratori è espressa da varia giurisprudenza (tra cui di recente cfr. Cass. n. 350/2013 Sez. I civ.) appare di tutta evidenza lo scollamento tra i criteri di calcolo del TEG, come indicati dalla Banca d’Italia, che escludono gli interessi di mora e la verifica dell’usurarietà, sottoposta al vaglio della giurisprudenza che, per contro, impone di tener conto di essi. INTERESSI DI MORA La comunicazione della Banca d’Italia del 03/07/2013 appare sul punto ambigua, in quanto da una parte afferma che gli interessi di mora sono esclusi dal TEG e, dall’altro, tuttavia chiarisce che sono soggetti alla normativa antiusura. In questa prospettiva la maggiorazione ipotizzata pari a 2,1 punti percentuali sui tassi medi (su cui determinare il tasso soglia), basata su una indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano cambi, è apparsa vetusta, parziale e non attendibile, in quanto operata non con riguardo alla singola categoria di operazioni, ma al complesso delle operazioni facenti capo ad un campione di intermediari. LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA PER IL CALCOLO DEL TEG I decreti ministeriali dispongono: «Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi». Per la determinazione del TEG sembrerebbe, dunque, necessario muovere l’analisi tenendo conto delle “Istruzioni” rilasciate in materia dalla Banca d’Italia, che esplicitano nel dettaglio non solo la formula da applicare per il calcolo di tale parametro, ma indicano, talora in maniera gravida di perplessità, il trattamento delle varie competenze ed oneri nella costruzione della relativa formula matematica. La Banca d’Italia ha modificato nel tempo le istruzioni. In dettaglio cfr.: Istruzioni del 30 settembre 1996, 1 luglio 1997, 21 aprile 1998, 1 ottobre 1998 (G.U. n. 228 del 30/9/98), 2 agosto 1999 (G.U. n. 196 del 21/8/99), 30 luglio 2001 (G.U. n. 195 del 23/8/01), 23 dicembre 2002 (G.U. n. 5 dell’8/1/03), 17 marzo 2006 (G.U. n. 74 del 29/3/06), 12 agosto 2009 (G.U. n. 200 del 29/8/09) (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa) LA RILEVANZA DELLE CIRCOLARI E DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA La Corte di Cassazione sez. II pen., con la sentenza n. 20148/03 (in Cass. pen. 2003, n. 9, 2876 ss.), nel ritenere manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 644 c. 3 c.p. e 2 L. 108/1996 per contrasto con l’art. 25 Cost., ha stabilito che rimettere ad organi amministrativi il contenuto concreto del precetto penale non viola il principio della riserva di legge in materia penale, risultando in quest’ultima analiticamente indicati gli elementi di determinazione del tasso soglia: è rimesso al Ministro dell’Economia e alla Banca d’Italia il solo compito residuale non di “determinare” le soglie d’usura, bensì di “rilevare”, nel senso di fotografare, l’andamento dei tassi di mercato. Negli stessi termini si è espresso il GUP del Tribunale di Ascoli Piceno (26/01-25/02/2011): «il dettaglio dei criteri stabiliti della legge è … tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a «fotografare» l’andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l’intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni». LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA INTESE COME MERI ATTI RICOGNITIVI «Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito». Così la sentenza n. 46669/2011 della Corte di Cassazione (Sez. II pen.) LA RILEVANZA DELLE CIRCOLARI E DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA Le direttive e le Istruzioni della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza e di indirizzo delle Banche degli operatori finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative (così Corte di Appello Milano, sez. I civ., sentenza 3283/2013, in Il Caso.it). In senso conforme vedasi anche Tribunale Alba, Sez. I, Giudice Martinat, 15/12/2010 n. 660, che ha chiarito che, almeno ai fini dell’individuazione dell’elemento oggettivo del reato di usura, le Istruzioni della Banca d’Italia non assumono carattere vincolante per il giudice, il quale conserva sempre il potere di sindacarne la correttezza e la conformità al dettato legislativo, assolvendo esse alla più limitata funzione di fornire dati statistici al Ministero del Tesoro sulla base di comunicazioni omogenee ricevute da operatori creditizi e nulla più. LA FORMULA DI CALCOLO DEL TEG PER LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PREVISTA PRIMA DELLE «ISTRUZIONI» DEL 2009 La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare, nella fattispecie in esame, trattandosi di apertura di credito in conto corrente (categoria n. 1), la formula per il calcolo del TEG è la seguente: TEG INTERESSI x 36.500 ONERI x 100 = --------------------------------- + ---------------------------NUMERI DEBITORI ACCORDATO La formula si applica alle aperture di credito in c/c, ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving LA FORMULA DI CALCOLO DEL TEG PER LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PREVISTA DALLE «ISTRUZIONI» DEL 2009 Con le Istruzioni del 2009 la formula per il calcolo del TEG è stata rettificata con la seguente precisazione sugli oneri: T.E.G. INTERESSI x 36.500 ONERI SU BASE ANNUA x 100 = --------------------------------- + -----------------------------------------------NUMERI DEBITORI ACCORDATO Gli INTERESSI sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato («Istruzioni» 2009) L’importo si deduce dall’estratto conto ed in particolare dal riquadro relativo agli elementi per il calcolo delle competenze I numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale (novità) cd. “scalare” («Istruzioni» 2009). Anche per i numeri debitori l’importo si deduce dall’estratto conto ed in particolare dal riquadro relativo agli elementi per il calcolo delle competenze Per la definizione di ACCORDATO, le Istruzioni rinviano al punto B4, ove si precisa che: per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti) («Istruzioni» 2009) Particolarmente articolata si presenta la classificazione degli ONERI da trattare per la formula del TEG. Ai sensi dell’art. 2 della legge 108/1996, il calcolo del tasso effettivo globale deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito Le varie Istruzioni rilasciate dalla Banca d’Italia hanno inteso chiarire la composizione degli oneri precisando quelli da includere e quelli da escludere dal calcolo del TEG. Gli ONERI su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate (definizione tratta dalle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009») Calcolo degli oneri su base annua: • primo trimestre caricato: (cms + spese del trimestre) x 4; • secondo trimestre: (cms + spese dei 2 trimestri disponibili) x 4/2; • terzo trimestre: (cms + spese dei 3 trimestri disponibili) x 4/3; • quarto trimestre e successivi: (cms + spese degli ultimi 4 trimestri). Ogni volta che si verifica una variazione dell’accordato, il meccanismo ricomincia come se si trattasse del primo trimestre (Istruzioni Banca d’Italia così come descritte nella slide precedente). La Banca d’Italia, con le più recenti Istruzioni (rilasciate nel 2009), ha apportato integrazioni ed ulteriori precisazioni nella elencazione degli oneri inclusi ed esclusi dal calcolo del TEG ONERI INCLUSI 1. le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”); 2. le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica; 3. le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione; ONERI INCLUSI 4. il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente; 5. le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente [nota 11: Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso]; ONERI INCLUSI 6. le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); 7. gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti; 8. ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento. (…) ONERI ESCLUSI a) le imposte e tasse [nota 12: Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG]; b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; ONERI ESCLUSI d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento». LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto (C.M.S.), le Istruzioni (fino a quelle del 2006 incluse), al punto C5. “Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto”, stabilivano che “La commissione di massimo scoperto NON ENTRA nel calcolo del T.E.G. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Fino alla rilevazione del quarto trimestre del 2009 i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi d’interesse, nei quali sono incorporate le Istruzioni della Banca d’Italia, hanno escluso la C.M.S. dal calcolo del T.E.G., riportandone a parte la percentuale media rilevata nel trimestre. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG PROBLEMA INTERPRETATIVO: CMS NON COME INTERESSE PASSIVO MA COME ONERE Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che nel 2002 (Cass. 6 agosto 2002, n. 11772) ha precisato: “o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall’esser conteggiata nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato – che solitamente è trimestrale – e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi […], o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del 1/10/96 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge n. 108/96 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Bollettino n. 12 del 2005 della Banca d’Italia Un approccio per la verifica delle soglie di usurarietà veniva proposto dalla Banca d’Italia con il Bollettino n. 12 del 2005, con cui si richiedeva: • il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge; • il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (cd. C.M.S. soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Bollettino n. 12 del 2005 della Banca d’Italia La stessa Banca d’Italia precisava, inoltre, che «peraltro, l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “C.M.S. soglia” non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate». «A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”» LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG A parere della Banca d’Italia vi è usura se si verificano le seguenti due condizioni: PERCENTUALE C.M.S. > C.M.S. SOGLIA (%) C.M.S. OLTRE SOGLIA > MARGINE INTERESSI PERCENTUALE C.M.S IMPORTO DELLA C.M.S = -------------------------------------------------MASSIMO SCOPERTO C.M.S. SOGLIA (%) = TASSO C.M.S. MEDIO + 50% C.M.S. OLTRE SOGLIA = C.M.S. APPLICATA – C.M.S. CALCOLATA AL TASSO SOGLIA MARGINE INTERESSI = INTERESSI CALCOLATI AL TASSO SOGLIA – INTERESSI APPLICATI LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG COMUNICAZIONE DELLA BANCA D’ITALIA N. 1166966 DEL 02/12/2005 La Banca d’Italia è nuovamente intervenuta sul trattamento della Commissione di Massimo Scoperto ai fini della verifica dell’usurarietà con comunicazione n. 1166966 del 02/12/2005, dove si è riproposto l’approccio metodologico già rappresentato con il Bollettino n. 12 del 2005 della Banca d’Italia [in sintesi, si quantifica l’importo degli interessi ancora potenzialmente addebitabili senza sforare la soglia d’usura («margine di interessi»); si confronta tale importo con l’eventuale esubero della CMS rispetto alla CMS soglia (CMS media aumentata del 50%); se il margine di interessi è inferiore all’esubero della CMS, si verifica il mancato rispetto della l. 108/96]. Tale impostazione di calcolo non ha trovato riscontro nella verifica dell’usurarietà da parte della giurisprudenza. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’ECONOMIA DEL 20/12/2006 Il Ministro dell’Economia in data 20/12/2006, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha dichiarato che, in assenza di una indicazione normativa univoca, compete al Magistrato di decidere se la commissione di massimo scoperto debba influire o meno sulla base di calcolo del Tasso Soglia. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG GLI INTERVENTI DEL 2009 Al fine di risolvere l’incertezza interpretativa sul trattamento della CMS, ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto di apertura di credito in conto corrente, è intervenuto il legislatore con la L. 2/2009. Si è così sancito l’obbligo per le autorità amministrative di computare la C.M.S. nel tasso effettivo globale medio, prevedendo, tuttavia, che il limite oltre il quale gli interessi sono usurari resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione “fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Art. 2-bis D.L. 29-11-2008 n. 185 “ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari” (articolo inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2) Comma 2 Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG In ossequio al citato dettato normativo le Istruzioni della Banca d’Italia del 2009 stabiliscono l’inclusione della commissione di massimo scoperto tra gli oneri di cui tener conto per il calcolo del TEG (si veda punto 7 degli oneri inclusi). LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 evidenziano (così come previsto dalla L. 2/2009) che fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del T.E.G. per la verifica del limite-soglia: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009; b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati; c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell’intermediario). LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA La sentenza n. 1732 del 27/11/2007 del Tribunale di Palmi La sentenza n. 1732 del 27/11/2007 del Tribunale di Palmi ha ritenuto configurato il reato di usura da un punto di vista oggettivo ma ha assolto, «per non aver commesso il fatto», i legali rappresentanti ed i funzionari responsabili di filiale di tre istituti di credito per aver applicato tra il quarto trimestre 1997 e la fine del 2002 tassi e CMS superiori a quelli previsti dalla normativa antiusura. Ai Presidenti non poteva ascriversi nessuna responsabilità avendo gli istituti affidato ad una articolazione centralizzata e sotto-ordinata rispetto al C.d.A. la determinazione delle condizioni applicate alla clientela. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA La sentenza n. 1732 del 27/11/2007 del Tribunale di Palmi In materia di C.M.S., il Tribunale ha ritenuto che l’art. 644, co. 4, c.p. imponesse di considerarla come elemento potenzialmente produttivo di usura. Tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, la C.M.S. era da includere in un calcolo differenziato rispetto a quello del T.E.G., assumendo rilevanza penale qualora superasse il valore medio della stessa C.M.S. rilevato nei decreti ministeriali aumentati della metà. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA Corte di Appello di Reggio Calabria 09/09/2010, n. 10971 La Corte d’Appello di Reggio Calabria, intervenendo sulla citata sentenza del Tribunale di Palmi, ha confermato la sussistenza del reato di usura da un punto di vista oggettivo. Ha assolto gli imputati in parziale riforma del Tribunale, perché «il fatto non costituisce reato». Dall’esame degli statuti delle tre banche interessate, ha attribuito ai Presidenti dei rispettivi c.d.a. una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetta alla sfera di potenziale controllo. Sotto il profilo soggettivo ha ritenuto, però, mancare la conoscenza e l’intenzione di praticare tassi usurari. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA Corte di Appello di Reggio Calabria 09/09/2010, n. 10971 La stessa Corte d’Appello di Reggio Calabria muove dalla considerazione per cui la C.M.S. non costituisce un interesse in senso tecnico, ma una commissione ossia un onere “che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività subita dalla banca per dover tenere a disposizione del cliente risorse liquide aggiuntive rispetto all’affidamento concesso” e riprende il percorso motivazionale della sentenza della Cassazione penale n. 12028/10, che ha affermato che l’art. 644, co. 4, c.p. impone di considerare la C.M.S. rilevante ai fini della configurazione del reato d’usura. Tuttavia, la stessa Corte di secondo grado, pur ribadendo la rilevanza della C.M.S. ai fini della verifica dell’usura, ha impiegato il criterio della C.M.S. soglia per accertare la sussistenza del reato, non ritenendo possibile l’inserimento della stessa nella formula matematica per il calcolo del T.E.G. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 12028/10 (cui rinvia la citata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria) Secondo la sentenza della Cassazione “il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”. Tale interpretazione, ha aggiunto la Cassazione, risulta avvalorata dalla L. 2/2009 che “può essere considerata norma di interpretazione autentica del 4° comma dell’art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA LA SENTENZA N. 46669/2011 DELLA SUPREMA CORTE Con la sentenza n. 46669/2011 la Suprema Corte ha confermato, pur con diverse motivazioni, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. Tuttavia, una volta accertata la sussistenza del reato di usura da un punto di vista oggettivo, ha riconosciuto la pretesa buona fede degli organi apicali, in forza delle circolari della Banca d’Italia e dei D.M. dell’epoca che non comprendevano la C.M.S. nel calcolo del tasso soglia. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA LA SENTENZA N. 46669/2011 DELLA SUPREMA CORTE La rilevanza della CMS ai fini dell’accertamento dell’usurarietà «La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere "le remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito. Appare pertanto illegittimo Io scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)». Con detta sentenza n. 46669/2011, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile, poiché immune da vizi logici, la decisione di entrambi i giudici di merito di adottare il criterio della C.M.S. soglia utilizzato dal perito. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA LA SENTENZA N. 46669/2011 DELLA SUPREMA CORTE Esclusione dell’applicazione retroattiva del D.L. 70/2011 «La successione di norme extrapenali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso" (cfr Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 238262). Deve, quindi, concludersi che la modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70 del 2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usurario, per l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo successivo» «La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente». LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA ALTRA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 262/2010 (Sezione II Penale) «Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l’art 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2». LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG – LA GIURISPRUDENZA SULLA NATURA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NOVITÀ DEL 2009 Sentenza del GIP del Tribunale Penale di Caltagirone del 21 giugno 2012 (contraria a Cassazione 2010 n. 12028; Cass. 2010 n. 28743; Cass. 2011 n. 46669) «Va innanzitutto osservato, in primo luogo, come la natura di “interpretazione autentica” dell’art. 2 bis L. 2009 n. 2 sia nettamente smentita dalla stessa norma, che precisa testualmente: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. Ed in coerenza le relative istruzioni del 2009 (punto D) dispongono che fino al 31/12/2009 il tasso usurario andrà determinato secondo le istruzioni precedenti e che nel periodo transitorio il calcolo della CMS rimane esclusa dal calcolo del TEG finalizzato alla determinazione del tasso usurario. Sicché la tesi della ritenuta interpretazione autentica della disciplina del 2009 non pare avere fondamento normativo e con essa la scelta di giustificare tramite tale interpretazione l’inclusione della CMS nel calcolo del tasso usurario anche alle condotte antecedenti al 2009». LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG Gli interventi dell’Arbitro Bancario Finanziario (Decisioni ABF n. 1363/2010, 1364/2010, 1308/2010, 1012/2011, 1008/2011, 475/2011, 15/2012) Sulla portata innovativa della L. 2/2009 – Sulla non omogeneità dei dati La portata innovativa della L. 2/2009 è stata più volte ribadita anche dall’Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF ha, infatti, in più occasioni dichiarato non condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, sorto in sede penale, per il quale l’art. 644, 4° comma, c.p. imporrebbe di considerare rilevanti, anche prima dell’avvento della L. 2/2009, tutti gli oneri che il cliente sopporti in connessione con l’uso del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, ritenendo che lo stesso si fondi su un assunto indimostrato che ha come unica conferma la normativa citata. In particolare, secondo l’Arbitro non è possibile sostenere la rilevanza della C.M.S. ai fini della verifica del superamento della soglia di usura anche in data antecedente all’entrata in vigore della L. 2/2009, in quanto le precedenti Istruzioni della Banca d’Italia erano chiare nell’affermare che la C.M.S. non rientrava nel calcolo del T.E.G. e ad esse non potevano che conformarsi i soggetti vigilati. In secondo luogo, l’ABF ritiene che la portata innovativa della normativa citata sia confermata dalla disposizione transitoria in essa contenuta, recepita anche dalle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, e dalla circostanza (che non avrebbe avuto senso per una disciplina retroattiva) che la nuova normativa ha imposto l’adeguamento (successivo all’entrata in vigore della legge) dei contratti in corso di esecuzione (art. 2 bis, co. 3, l. n. 2 del 2009). Infine, l’ABF sottolinea che diversamente opinando si finirebbe per paragonare dati non omogenei: da un lato il T.E.G. del singolo caso calcolato includendo la commissione di massimo scoperto e, dall’altro, il T.E.G. medio e relativa soglia rilevati nei decreti ministeriali all’epoca vigenti senza la commissione. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ED IL CALCOLO DEL TEG L’INCLUSIONE DELLA CMS NEL CALCOLO DEL TEG PER I PERIODI ANTECEDENTI AL 2010 E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA CHE NON LA RILEVANO: IL PROBLEMA DEL CONFRONTO TRA DATI DISOMOGENEI Le soglie di usura anteriori al 1° trimestre del 2010, invece, non comprendono la C.M.S., che veniva rilevata separatamente. Si pone, pertanto, il problema della correttezza dell’approccio metodologico che ritiene di dover raffrontare, per i periodi antecedenti al 2010, dette soglie di usura, che non rilevano la CMS, con tassi effettivi che, invece, incorporano le menzionate commissioni. Si segnala che non manca in dottrina (cfr. R. Marcelli e A. Tanza) chi ritiene, comunque, ammissibile il raffronto tra il TEG comprensivo della CMS con la soglia di usura che non la preveda. LE SOLUZIONI OFFERTE AL PROBLEMA DEL CONFRONTO TRA DATI DISOMOGENEI Raffronto della CMS applicata con la CMS soglia e verifica del margine di interessi (soluzione della Banca d’Italia dicembre 2005 priva di riscontro dottrinale e giurisprudenziale) PERCENTUALE C.M.S. > C.M.S. SOGLIA (%) C.M.S. OLTRE SOGLIA > MARGINE INTERESSI Raffronto della CMS applicata con la CMS soglia (Trib. Palmi – Appello R.C. – Cass. 46669/2011) CMS SOGLIA = CMS MEDIA RILEVATA NEI D.M. AUMENTATA DEL 50% Tasso medio che incorpora la CMS media per la determinazione del tasso soglia (Ordinanza del 21/2/2012 Trib. di Padova – Sezione distaccata di Cittadella nella causa civile n. 80315/2010) TASSO SOGLIA = (TASSO MEDIO + CMS MEDIA) AUMENTATA DEL 50% BIBLIOGRAFIA • D. MANZIONE, L'usura. Sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, Milano, 2013; • M. MARCELLI, La soglia d’usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l’euribor: il presidio di legge è un argine o una copertura?, in Il Caso.it, 26.09.2013; Id., I chiarimenti della Banca d’Italia in materia di applicazione della legge antiusura: uno sgarbo alla giurisprudenza, in Il Caso.it, 28.07.2013; Id., Soglie d’usura: prime riflessioni sui parametri di determinazione, in Il Caso.it, II, 252/2011; Id., Usura e commissioni di massimo scoperto, aspetti penali - La Corte d’Appello penale di Reggio Calabria riforma la sentenza del Tribunale di Palmi: un presidio di cartapesta alla norma penale, in Il Caso.it, II, 224/2010; Id., Le commissioni di massimo scoperto e le soglie d’usura. La cassazione penale ridimensiona la banca d’Italia, in Il Caso.it, II, 199/2010; Id., Criteri e modalità di determinazione del tasso d'usura: ambiguità e contraddizioni, in Il Caso.it, II, 119/2008; Id., Taeg e Teg: la contraddizione non trova soluzione - le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d'usura, in Il Caso.it, II, 164/2009. • A. TARANTINO, Usura e interessi di mora, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/01/2013, n. 350, in Nuova giur. civ. comm., 2013, n. 7/8, I, 677 ss.; • A.A. DOLMETTA, Sul contratto usurario (incidenze della legge penale antiusura sul regime civilistico dell'equilibrio economico), in Dir. banc., 2013, n. 1, I, 79 ss.; Id., Alle soglie dell’usura: tra apertura, sconfinamenti e “scoperti senza affidamento”, in Il Caso.it, 23.09.2013; Id., A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3.7.2013: usura e interessi moratori , in Il Caso.it, 08.07.2013; Id., Alcuni temi recenti sulla «commissione di massimo scoperto», in Banca, borsa tit. cred., 2010, n. 2, I, 166 ss.; • M. CAPRA, R. CAPRA, L’accertamento tecnico dell’usura per le aperture di credito in conto corrente, I quaderni, n.42, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Milano; • F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s., II , Delitti contro il patrimonio, IV ed., Padova, 2012, 244ss.; • M. CIAN, Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull'azzeramento del tasso oltre soglia, in Obbligazioni e contratti, 2012, n. 10, 655 ss.; BIBLIOGRAFIA • R. RAMPIONI, La fattispecie di usura «presunta» nel crogiuolo della pratica applicativa. Il «nodo» della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici, in Cass. pen., 2012, n. 1, 361 ss.; • M. GENTILI, La nuova metodologia di calcolo dei tassi soglia per l'usura, in Banc., 2012, n. 4, 54 ss.; • F. BOMBA, La riforma del delitto di usura e questioni di diritto intertemporale, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 19/12/2011, n. 46669, in Arch. pen., 2012, n. 3, 1129 ss. ; la medesima sentenza è annotata da M. PILONI, Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l’elemento oggettivo e soggettivo del reato, Dir. pen. e proc., 2012, n. 6, 736 ss.; • D. MICHELETTI, Una verità negata: la modificazione negata dell'usura, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 23/11/2011, in Giust. pen., 2012, n. 3, II, 137 ss.; • A. STILO, La commissione di massimo scoperto dal “Decreto anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, in Contratti, 2012, n. 1, 75 ss.; • L. MASSIMO, Osservazioni a Tribunale di Milano, 5 luglio 2010, e Tribunale Padova, 10 giugno 2011, in tema di commissione di massimo scoperto, in Banca, borsa tit. cred., 2012, n. 6, II, 765 ss.; • A.TANZA, Gli interessi usurari: calcolo ed eventuali responsabilità penali della Banca, in Atti del convegno ‘Il contenzioso in materia di conto corrente bancario: evoluzione normativa e giurisprudenziale’, Paradigma, 23-24 maggio 2011; • V. D’AMICO, E. LUCIANO, L. PECCATI, Calcolo finanziario – Temi di base e temi moderni, Egea, Milano, 2011, 378 ss.; • E. D’INNELLA, S. SAPONARO, I recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di usura, in Bancaria, n.1, 2011, I, 39 ss.; • P. SERRAO D'AQUINO, Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura, in Giur. mer., 2011, n. 5, 1172 ss.; BIBLIOGRAFIA • V. LENOCI, Commissione di massimo scoperto ed usurarietà del tasso di interesse, nota a Trib. civ., Frattamaggiore, sentenza 04/11/2010, in Giur. mer., 2011, n. 4, 981 ss.; Id., La nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di fondi, Giur. mer., 2009, n. 6, 1505 ss.; • V. PICCININI, La commissione di massimo scoperto tra criteri di calcolo ed accertamento del superamento del tasso soglia, nota a Trib. civ., Ascoli Piceno, sent. 04/02/2010, in Giur. mer., 2011, n. 4, 969 ss.; • M. ARNONE, Riflessioni penalistiche in tema di commissioni di massimo scoperto e usura, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 26/03/2010, n. 12028, in Riv.trim.dir.pen.ec., 2011, n. 1/2, 213 ss.; la stessa sentenza è anche annotata da: A. Di LANDRO, La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d`interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un `inedita ricostruzione dell`elemento soggettivo, in Foro it., 2010, n. 7/8, II, 390 ss.; R. MARCELLI, Le commissioni di massimo scoperto e le soglie d`usura. La Cassazione penale ridimensiona la Banca d`Italia, in Dir. banca merc. fin., 2010, n. 4, I, 709 ss.; S. GRINDATTO, Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario, in Giur. it., 2010, n. 11, 2407ss.; A. CUGINI, Sulla valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti bancari, in Cass. pen., 2010, n. 12, 4140 ss.; • L. TROYER, S. CAVALLINI, Usura presunta e commissione di massimo scoperto: il disorientamento dell’operatore bancario tra “indicazioni erronee” dell’Autorità ed “autentiche” del Legislatore al vaglio della Suprema Corte, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 22/07/2010, n. 28743, Riv. dott. comm., 2011, n. 4, 943 ss.; • F. MAIMERI, La commissione di massimo scoperto fra prassi e legge, Bari, Cacucci, 2010; • M. CIAN, Il costo del credito bancario alla luce dell`art. 2-bis l. 2/2009 e della l. 102/2009: commissione di massimo scoperto, commissione di affidamento, usura, in Banca, borsa tit. cred., 2010, n. 2, I, 182 ss.; • M. PORZIO, La commissione di massimo scoperto e le mutazioni della legislazione bancaria, in Dir. banca e merc. fin., 2010, n. 4, I, 595 ss.; BIBLIOGRAFIA • C. RUGGIERO, La “nuova” commissione di massimo scoperto dopo il decreto “anti-crisi”, in Contratti, 2010, n. 1, 56 ss.; • INZITARI, P. DAGNA, Commissioni e spese nei contratti bancari (validità, usura, tasso-soglia), 2010, Padova; • R. BORSARI, Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici, in Riv. trim. dir. pen.ec., 2009, n. 1/2, 33 ss.; • M. 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Giorgio Mantovano Studio: Via Calabria 3 - 73100 - Lecce Telefono/Fax: 0832/309570 Email: [email protected] P.E.C.: [email protected]