N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 N. 01769/2011 REG.PROV.COLL. N. 00867/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 867 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: - “Italia Nostra” o.n.l.u.s., Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, con sede in Roma, viale Liegi, n. 33, in persona del presidente nazionale pro tempore Alessandra Molfino, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste Cantillo, Pierluigi Morena ed Oreste Agosto, ed elettivamente domiciliato in Salerno, via Cassese n. 30, presso lo studio dell’avv. Cantillo; contro - Comune di Salerno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, Largo Dogana Regia, n. 15; nei confronti di - Co.Ge.Fer. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 1 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gualtiero Pittalis e Marcello Fortunato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, via ss. Martiri Salerninati, n. 31, - R.C.M. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale impresa mandataria del R.T.I. Costruzioni s.r.l. – Ritonnaro Costruzioni s.r.l. – Favellato Claudio s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, Corso Garibaldi, n. 103, - Società Crescent s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, presso lo studio del quale, in Salerno, Corso Garibaldi, n. 103 è elettivamente domiciliato; per l'annullamento: A. quanto al ricorso introduttivo, notificato il 22 maggio 2010 e depositato il successivo 28: 1. dell’avviso di asta pubblica per la realizzazione del “Crescent” in località Santa Teresa, sub. Unità minima intervento (UMI) n. 2, primo lotto funzionale, e relativi allegati, in particolare Allegato 1, 2, 3, 3b, 4, Modello A, B. A1, C e D, planimetrie e avviso di rettifica del 15.4.2010; 2. ove occorra, delle delibere di giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009, n. 1444 del 28.12.2009 e n. 386 del 9.4.2010, non conosciute; 3. ove occorra, delle delibere del consiglio comunale n. 62 del 28.12.2007, non conosciuta; 4. dei provvedimenti di approvazione dell’avvio di asta pubblica e relative convenzioni attuative, non conosciuti; 5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 2 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 B. quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2010 e depositati il successivo 3 luglio: 1. dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara dell’asta pubblica per l’alienazione in proprietà dei suoli e dei relativi diritti edificatori dell’area sita in località S. Teresa del Comune di Salerno, compresa ne sub comparto n. 1 del comparto edificatorio di piano urbanistico comunale denominato CPS, comparto a destinazione prevalentemente produttiva/servizi n. 1 conclusasi con la declaratoria di aggiudica provvisoria in favore della concorrente Co.Ge.Fer. s.p.a.; 2. dell’aggiudicazione definitiva a favore della Co.ge.fer. s.p.a.; 3. del provvedimento di acquisto da parte della Co.ge.fer. s.p.a. del secondo lotto funzionale e del relativo atto di assegnazione da parte del Comune di Salerno, atti non conosciuti; 4. dell’atto di conclusione della procedura di sdemanializzazione e della relativa procedura di acquisizione, atti non conosciuti; 5. dei verbali di aggiudicazione e dei provvedimenti di approvazione, compreso quello relativo alla vendita; 6. della documentazione relativa agli atti di gara; 7. del verbale della seduta pubblica del giorno 9.6.2010; 8. dei provvedimenti di verifica della regolarità amministrativa e del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnicoorganizzativa, relativi all’aggiudicataria dell’asta pubblica, atti non conosciuti; 9. della graduatoria stilata; 10. di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. C. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 29 luglio 2010 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 3 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 e depositati il successivo 2 agosto. 1. dell’avviso di asta pubblica per la realizzazione del Crescent in località Santa Teresa, sub. UMI n. 2, primo lotto funzionale, e relativi allegati, in particolare Allegato 1, 2, 3°, 3b, 4, Modello A, B, A1, C e D, planimetrie e avviso di rettifica del 15.4.2010; 2. ove occorra, delle delibere di giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009, n. 1444 del 28.12.2009 e n. 386 del 9.4.2010, non conosciute; 3. ove occorra, della delibera di consiglio comunale n. 62 del 28.12.2007, non conosciuta; 4. dei provvedimenti di approvazione dell’avvio di asta pubblica e relative convenzioni attuative, non conosciuti; 5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. D. quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 30 settembre 2010 e depositati il successivo 7 ottobre: 1. della determinazione del dirigente del Comune di Salerno, servizio appalti, contratti, assicurazioni, demanio e patrimonio, n. 1965/AD//APP del 26.7.2010, n. 3605 del 26.7.2010, di approvazione esito gara ed aggiudica definitiva all’ATI R.C.M. Costruzioni s.r.l. – Ritonnaro costruzioni s.r.l. – Favellato Claudio s.p.a.; 2. della deliberazione di giunta municipale n. 386 del 9.4.2010, 3. della Convenzione attuativa sub. UMI 2, 4. degli avvisi di pubblicazione del bando, non conosciuti; 5. del provvedimento di nomina della commissione di gara, non conosciuti; 6. dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 della commissione giudicatrice (del 9 giugno e del 5, 8, 26 luglio 2010); 7. del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva a favore http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 4 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 dell’ATI vincitrice; 8. ove occorra, delle deliberazioni di giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009 n. 1444 del 28.12.2009, n. 386 del 9.4.2010 e n. 62 del 28.12.2008; 9. dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara dell’asta pubblica per l’alienazione in proprietà dei suoli e dei relativi diritti edificatori dell’area sita in località S. Teresa del Comune di Salerno, compresa nel sub comparto n. 1 del comparto edificatorio di piano urbanistico comunale denominato CPS comparto a destinazione prevalentemente produttiva/servizi n. 1 conclusasi con la declaratoria di aggiudica provvisoria in favore della concorrente ATI R.C.M. Costruzioni s.r.l. – Ritonnaro costruzioni s.r.l. – Favellato Claudio s.p.a.; 10. del provvedimento di acquisto da parte dell’ATI RCM del secondo lotto funzionale e del relativo atto di assegnazione da parte del Comune di Salerno; 11. dell’atto di conclusione della procedura di sdemanializzazione e della relativa procedura di acquisizione; 12. del provvedimento di approvazione della vendita e dell’atto di compravendita, non conosciuti; 13.della documentazione relativa agli atti di gara; 14. dei provvedimenti di verifica della regolarità amministrativa e del possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnicoorganizzativa, relativi all’aggiudicataria dell’asta pubblica, atti non conosciuti; 15. del contratto di alienazione in proprietà, previa dichiarazione di inefficacia; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 5 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 16. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. E. quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, notificati il 25 febbraio 2011 e depositati il successivo 8 marzo: 1. della deliberazione della giunta comunale n. 1347 del 10.12.2009 contenente l’approvazione dello schema di atto pubblico della vendita dei suoli in località Santa Teresa per la realizzazione del Crescent; 2. dello schema di convenzione-compravendita, allegato alla deliberazione sub 1. 3. di tutti gli atti citati nella deliberazione sub 1, in particolare: della determinazione del dirigente n. 4922 del 25.10.2010, prot. 208677 del 26.10.2010, atto di costituzione del 7.9.2010 del soc. Crescent s.r.l., deliberazione di giunta comunale n. 1236 del 12.11.2010, note prot. 210818 del 28.10.2010, n. 216737 del 9.11.2010, n. 224267 del 18.11.2010, deliberazioni di giunta comunale n. . 1236 del 12.11.2010 e n. 1274 del 26.11.2010; 4. della Convenzione attuativa del Crescent, sub UMI n. 2, dello schema di convenzione di accordo quadro, dell’atto di sdemanializzazione dell’intera area, dei titoli edilizi ed urbanistici, del permesso di costruire, dell’assenso paesaggistico; 4. del contratto stipulato tra il Comune di Salerno e la società. Crescent s.r.l.; 5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; Visti il ricorso introduttivo ed i relativi allegati. Visti i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno con le memorie e la documentazione; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 6 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 Visti gli atti di costituzione in giudizio di RCM e di Co.ge.fer. con rispettive memorie e documentazione; Viste le memorie difensive e di replica; Viste le ordinanze cautelari n. 968 del 22 ottobre 2010 e n. 312 del 7 luglio 2011 di questo TAR Visti tutti gli atti della causa; Relatore all’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, l’Associazione Italia Nostra o.n.l.u.s. ha impugnato gli atti, meglio in epigrafe specificati, relativi al procedimento di asta pubblica per l’alienazione dei suoli e dei diritti edificatori di S. Teresa, individuata dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Salerno come comparto CPS-1, nell’ambito del disegno complessivo di riqualificazione del centro città, da attuarsi nel dettaglio con il Piano Urbanistico Attuativo (PUA). Con ulteriori motivi aggiunti, Italia Nostra ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria dell’asta pubblica in favore, dapprima, di Co.ge.fer. ed, in seguito, essendo la prima oggetto di revoca, dell’ATI R.C.M. Costruzioni. La ricorrente prospetta articolati e svariati motivi di doglianza che, in estrema sintesi, censurano la violazione dei principi posti dal d. lgs. 163 del 2006 in tema di pubblicità dei bandi di gara, tale da inficiare in radice gli atti impugnati, e comunque l’intero procedimento ad evidenza pubblica seguito. Ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati, vinte le spese. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 7 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 Resistono in giudizio l’amministrazione comunale di Salerno e le controinteressate Co.ge.fer., ATI R.C.M. e Società Crescent. Con le rispettive memorie, riproposte in replica ai diversi motivi aggiunti, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendone quindi il rigetto. Nel corso delle camere di consiglio del 22 ottobre 2010 e del 7 luglio 2011, con le ordinanze n. 968/2010 e n. 312/2011, il TAR ha respinto le richieste di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell’associazione ricorrente nonché per omessa e tardiva impugnazione degli atti presupposti. 2.- Dalla lettura dello Statuto, emerge che l’Associazione nazionale Italia Nostra Onlus persegue fondamentalmente le finalità di tutela, conservazione e valorizzazione di specifici valori identitari storico artistici, ambientali e paesaggistici. Sul punto il Consiglio di Stato (sez IV, 9 ottobre 2002, n. 5365) ha chiarito che, in base alle proprie disposizioni statutarie, l'Associazione Italia Nostra è certamente legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali non solo in senso stretto, ma anche in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici, della qualità della vita, fattori tutti intesi come beni e valori ideali, idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 8 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 determinato territorio e, pertanto, capaci di assicurare ad ogni individuo, che con tale territorio entra in relazione, una specifica utilità che non può essere assicurata altrove (in questo senso, anche, T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 3 giugno 2008, n. 304). Italia Nostra è quindi statutariamente preposta alle finalità di protezione dell'ambiente, proprie dell'amministrazione dello Stato, le quali costituiscono anche applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come recepito dall'art. 118, ultimo comma, Cost. (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 1 luglio 2010, n. 2411). 2.- Con l’odierno ricorso, viceversa, Italia Nostra fonda le sue doglianze su diversi elementi che appaiono scollegati ed avulsi dalla sua sfera d’azione. Le censure si dirigono sulla circostanza della vendita di un’area demaniale, la quale avrebbe dovuto essere fruita dalla collettività, a soggetti privati per la realizzazione di un condominio privato (pag. 5 del primo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2010 e depositati il successivo 3 luglio). Nell’impianto della complessiva azione proposta da Italia Nostra, difetta tuttavia la legittimazione all’azione per l’assenza di uno specifico interesse ascrivibile all’ambito culturale, artistico, ambientale o paesaggistico di cui l’Associazione è statutariamente preposta alla tutela. Questi interessi, benché ovviamente declinati nelle pieghe dei motivi di doglianza, rimangono tuttavia nello sfondo e non riescono né ad identificarsi né tantomeno ad agganciarsi con l’affermazione, invero del tutto generica ed astratta, di salvaguardare la fruizione pubblica dell’area per la quale si controverte. 3.- Vi è un ulteriore riflessione da condursi in merito alla questione http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 9 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 controversa e che aggiunge un altro decisivo elemento alla constata incapacità dell’Associazione di porsi, in questa vicenda, quale esponente rappresentativo degli interessi che sarebbero lesi dall’iniziativa dell’amministrazione comunale. Con l’odierno ricorso, Italia Nostra impugna gli atti della procedura di gara per la vendita di diritti edificatori sull’area S Teresa per la realizzazione dell’edificio denominato Crescent. L’associazione ricorrente, tuttavia, non ha partecipato alla relativa procedura di pubblica gara né avrebbe potuto presentare un’offerta, trattandosi di asta per la vendita di suoli e connessi diritti edificatori riservata in via esclusiva, come espressamente sancito dal punto 8 dell’avviso di asta, ad operatori economici, in possesso di determinati requisiti. Italia Nostra non contesta nemmeno eventuali clausole escludenti o preclusive alla partecipazione; né formula doglianze orientate a rinnovare o ripetere la procedura. Le ragioni appaiono evidenti: l’Associazione ricorrente, infatti, non è portatrice nel caso specifico di un interesse giuridicamente sostenibile a partecipare alla gara. Questa circostanza preclude la possibilità di impugnare la procedura d’asta pubblica, i relativi atti ed, infine, l’aggiudicazione. E’ significativo che Italia Nostra, una volta che l’aggiudicazione provvisoria in favore di Co.ge.fer è stata revocata, ed in seguito assegnata all’ATI RCM, abbia riproposto con ulteriori motivi aggiunti le stesse doglianze formulate col ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti. Ciò a dimostrazione del fatto che risulta nella sostanza ininfluente, ai fini della missione associativa, l’identità del soggetto aggiudicatario dell’appalto. Poiché, d’altronde, le finalità statutarie perseguite da Italia Nostra attengono http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 10 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 propriamente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e storici, è del tutto indifferente l’appartenenza della proprietà del bene ad un soggetto pubblico o privato che sia. 4.- In ogni caso, anche volendo superare il profilo della legittimazione e dell’interesse all’azione, il ricorso ed i conseguenti motivi aggiunti si presentano comunque inammissibili per mancata tempestiva impugnazione da parte della ricorrente, degli atti presupposti. Tra questi vanno considerati, le deliberazioni della giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009 e n. 1444 del 28.12.2009, la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 28.12.2007, gli atti di approvazione del P.U.C. e, soprattutto, del P.U.A., approvato con deliberazione della giunta comunale n. 957 del 9.9.2008, nonché con decreto sindacale n. 15 del 10.9.2008, pubblicato sul BURC n. 384 del 22.9.2008. Il P.U.A. è un atto di programmazione di carattere generale che non richiede la notifica individuale (in mancanza della quale opera il dies a quo sussidiario del giorno dell'acquisita piena conoscenza), trattandosi di un atto sottoposto alle forme di pubblicità legale che assume ex lege il requisito di efficacia della piena conoscibilità per eventuali interessati, anche agli effetti del decorso del termine di decadenza per presentare il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 17.11.2009, n. 715 e, da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2106). 5.- Per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono inammissibili. La complessità delle questioni trattate e la pronuncia in rito, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese tra le parti in causa P.Q.M. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 11 di 12 N. 00867/2010 REG.RIC. 17/07/14 21:34 definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 867 del 2010 e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Antonio Onorato, Presidente Giovanni Grasso, Consigliere Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/11/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2010/201000867/Provvedimenti/201101769_01.XML Pagina 12 di 12