N. 00867/2010 REG.RIC.
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N. 01769/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
- “Italia Nostra” o.n.l.u.s., Associazione nazionale per la tutela del
Patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, con sede in Roma,
viale Liegi, n. 33, in persona del presidente nazionale pro tempore
Alessandra Molfino, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste Cantillo,
Pierluigi Morena ed Oreste Agosto, ed elettivamente domiciliato in Salerno,
via Cassese n. 30, presso lo studio dell’avv. Cantillo;
contro
- Comune di Salerno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Salerno, Largo Dogana Regia, n. 15;
nei confronti di
- Co.Ge.Fer. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
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rappresentato e difeso dagli avv.ti Gualtiero Pittalis e Marcello Fortunato,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, via
ss. Martiri Salerninati, n. 31,
- R.C.M. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale impresa mandataria del R.T.I. Costruzioni s.r.l.
– Ritonnaro Costruzioni s.r.l. – Favellato Claudio s.p.a., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con
domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, Corso Garibaldi, n.
103,
- Società Crescent s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, presso lo studio del quale,
in Salerno, Corso Garibaldi, n. 103 è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento:
A. quanto al ricorso introduttivo, notificato il 22 maggio 2010 e depositato
il successivo 28:
1. dell’avviso di asta pubblica per la realizzazione del “Crescent” in località
Santa Teresa, sub. Unità minima intervento (UMI) n. 2, primo lotto
funzionale, e relativi allegati, in particolare Allegato 1, 2, 3, 3b, 4, Modello
A, B. A1, C e D, planimetrie e avviso di rettifica del 15.4.2010;
2. ove occorra, delle delibere di giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009, n.
1444 del 28.12.2009 e n. 386 del 9.4.2010, non conosciute;
3. ove occorra, delle delibere del consiglio comunale n. 62 del 28.12.2007,
non conosciuta;
4. dei provvedimenti di approvazione dell’avvio di asta pubblica e relative
convenzioni attuative, non conosciuti;
5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
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B. quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2010 e
depositati il successivo 3 luglio:
1. dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara dell’asta pubblica
per l’alienazione in proprietà dei suoli e dei relativi diritti edificatori dell’area
sita in località S. Teresa del Comune di Salerno, compresa ne sub comparto
n. 1 del comparto edificatorio di piano urbanistico comunale denominato
CPS, comparto a destinazione prevalentemente produttiva/servizi n. 1
conclusasi con la declaratoria di aggiudica provvisoria in favore della
concorrente Co.Ge.Fer. s.p.a.;
2. dell’aggiudicazione definitiva a favore della Co.ge.fer. s.p.a.;
3. del provvedimento di acquisto da parte della Co.ge.fer. s.p.a. del secondo
lotto funzionale e del relativo atto di assegnazione da parte del Comune di
Salerno, atti non conosciuti;
4. dell’atto di conclusione della procedura di sdemanializzazione e della
relativa procedura di acquisizione, atti non conosciuti;
5. dei verbali di aggiudicazione e dei provvedimenti di approvazione,
compreso quello relativo alla vendita;
6. della documentazione relativa agli atti di gara;
7. del verbale della seduta pubblica del giorno 9.6.2010;
8. dei provvedimenti di verifica della regolarità amministrativa e del
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnicoorganizzativa, relativi all’aggiudicataria dell’asta pubblica, atti non
conosciuti;
9. della graduatoria stilata;
10. di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
C. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 29 luglio 2010
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e depositati il successivo 2 agosto.
1. dell’avviso di asta pubblica per la realizzazione del Crescent in località
Santa Teresa, sub. UMI n. 2, primo lotto funzionale, e relativi allegati, in
particolare Allegato 1, 2, 3°, 3b, 4, Modello A, B, A1, C e D, planimetrie e
avviso di rettifica del 15.4.2010;
2. ove occorra, delle delibere di giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009, n.
1444 del 28.12.2009 e n. 386 del 9.4.2010, non conosciute;
3. ove occorra, della delibera di consiglio comunale n. 62 del 28.12.2007,
non conosciuta;
4. dei provvedimenti di approvazione dell’avvio di asta pubblica e relative
convenzioni attuative, non conosciuti;
5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
D. quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, notificati il 30 settembre
2010 e depositati il successivo 7 ottobre:
1. della determinazione del dirigente del Comune di Salerno, servizio
appalti, contratti, assicurazioni, demanio e patrimonio, n. 1965/AD//APP
del 26.7.2010, n. 3605 del 26.7.2010, di approvazione esito gara ed
aggiudica definitiva all’ATI R.C.M. Costruzioni s.r.l. – Ritonnaro
costruzioni s.r.l. – Favellato Claudio s.p.a.;
2. della deliberazione di giunta municipale n. 386 del 9.4.2010,
3. della Convenzione attuativa sub. UMI 2,
4. degli avvisi di pubblicazione del bando, non conosciuti;
5. del provvedimento di nomina della commissione di gara, non conosciuti;
6. dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 della commissione giudicatrice (del 9
giugno e del 5, 8, 26 luglio 2010);
7. del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva a favore
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dell’ATI vincitrice;
8. ove occorra, delle deliberazioni di giunta comunale n. 1304 del
27.11.2009 n. 1444 del 28.12.2009, n. 386 del 9.4.2010 e n. 62 del
28.12.2008;
9. dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara dell’asta pubblica
per l’alienazione in proprietà dei suoli e dei relativi diritti edificatori dell’area
sita in località S. Teresa del Comune di Salerno, compresa nel sub comparto
n. 1 del comparto edificatorio di piano urbanistico comunale denominato
CPS comparto a destinazione prevalentemente produttiva/servizi n. 1
conclusasi con la declaratoria di aggiudica provvisoria in favore della
concorrente ATI R.C.M. Costruzioni s.r.l. – Ritonnaro costruzioni s.r.l. –
Favellato Claudio s.p.a.;
10. del provvedimento di acquisto da parte dell’ATI RCM del secondo lotto
funzionale e del relativo atto di assegnazione da parte del Comune di
Salerno;
11. dell’atto di conclusione della procedura di sdemanializzazione e della
relativa procedura di acquisizione;
12. del provvedimento di approvazione della vendita e dell’atto di
compravendita, non conosciuti;
13.della documentazione relativa agli atti di gara;
14. dei provvedimenti di verifica della regolarità amministrativa e del
possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnicoorganizzativa, relativi all’aggiudicataria dell’asta pubblica, atti non
conosciuti;
15. del contratto di alienazione in proprietà, previa dichiarazione di
inefficacia;
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16. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
E. quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, notificati il 25 febbraio
2011 e depositati il successivo 8 marzo:
1. della deliberazione della giunta comunale n. 1347 del 10.12.2009
contenente l’approvazione dello schema di atto pubblico della vendita dei
suoli in località Santa Teresa per la realizzazione del Crescent;
2. dello schema di convenzione-compravendita, allegato alla deliberazione
sub 1.
3. di tutti gli atti citati nella deliberazione sub 1, in particolare: della
determinazione del dirigente n. 4922 del 25.10.2010, prot. 208677 del
26.10.2010, atto di costituzione del 7.9.2010 del soc. Crescent s.r.l.,
deliberazione di giunta comunale n. 1236 del 12.11.2010, note prot. 210818
del 28.10.2010, n. 216737 del 9.11.2010, n. 224267 del 18.11.2010,
deliberazioni di giunta comunale n. . 1236 del 12.11.2010 e n. 1274 del
26.11.2010;
4. della Convenzione attuativa del Crescent, sub UMI n. 2, dello schema di
convenzione di accordo quadro, dell’atto di sdemanializzazione dell’intera
area, dei titoli edilizi ed urbanistici, del permesso di costruire, dell’assenso
paesaggistico;
4. del contratto stipulato tra il Comune di Salerno e la società. Crescent
s.r.l.;
5. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso introduttivo ed i relativi allegati.
Visti i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno con le
memorie e la documentazione;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di RCM e di Co.ge.fer. con rispettive
memorie e documentazione;
Viste le memorie difensive e di replica;
Viste le ordinanze cautelari n. 968 del 22 ottobre 2010 e n. 312 del 7 luglio
2011 di questo TAR
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Gianmario
Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, l’Associazione
Italia Nostra o.n.l.u.s. ha impugnato gli atti, meglio in epigrafe specificati,
relativi al procedimento di asta pubblica per l’alienazione dei suoli e dei
diritti edificatori di S. Teresa, individuata dal Piano Urbanistico Comunale
(PUC) di Salerno come comparto CPS-1, nell’ambito del disegno
complessivo di riqualificazione del centro città, da attuarsi nel dettaglio con
il Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
Con ulteriori motivi aggiunti, Italia Nostra ha impugnato l’aggiudicazione
provvisoria dell’asta pubblica in favore, dapprima, di Co.ge.fer. ed, in
seguito, essendo la prima oggetto di revoca, dell’ATI R.C.M. Costruzioni.
La ricorrente prospetta articolati e svariati motivi di doglianza che, in
estrema sintesi, censurano la violazione dei principi posti dal d. lgs. 163 del
2006 in tema di pubblicità dei bandi di gara, tale da inficiare in radice gli atti
impugnati, e comunque l’intero procedimento ad evidenza pubblica seguito.
Ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati,
vinte le spese.
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Resistono in giudizio l’amministrazione comunale di Salerno e le
controinteressate Co.ge.fer., ATI R.C.M. e Società Crescent. Con le
rispettive memorie, riproposte in replica ai diversi motivi aggiunti, hanno
eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel
merito, chiedendone quindi il rigetto.
Nel corso delle camere di consiglio del 22 ottobre 2010 e del 7 luglio 2011,
con le ordinanze n. 968/2010 e n. 312/2011, il TAR ha respinto le richieste
di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, dopo approfondita discussione,
la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di
legittimazione e di interesse ad agire dell’associazione ricorrente nonché per
omessa e tardiva impugnazione degli atti presupposti.
2.- Dalla lettura dello Statuto, emerge che l’Associazione nazionale Italia
Nostra
Onlus
persegue
fondamentalmente
le
finalità
di
tutela,
conservazione e valorizzazione di specifici valori identitari storico artistici,
ambientali e paesaggistici.
Sul punto il Consiglio di Stato (sez IV, 9 ottobre 2002, n. 5365) ha chiarito
che, in base alle proprie disposizioni statutarie, l'Associazione Italia Nostra
è certamente legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi
ambientali non solo in senso stretto, ma anche in senso lato, comprendenti
proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente
in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei
centri storici, della qualità della vita, fattori tutti intesi come beni e valori
ideali, idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un
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determinato territorio e, pertanto, capaci di assicurare ad ogni individuo,
che con tale territorio entra in relazione, una specifica utilità che non può
essere assicurata altrove (in questo senso, anche, T.A.R. Emilia Romagna
Parma, sez. I, 3 giugno 2008, n. 304).
Italia Nostra è quindi statutariamente preposta alle finalità di protezione
dell'ambiente,
proprie
dell'amministrazione
dello
Stato,
le
quali
costituiscono anche applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
come recepito dall'art. 118, ultimo comma, Cost. (T.A.R. Lombardia
Brescia, sez. I, 1 luglio 2010, n. 2411).
2.- Con l’odierno ricorso, viceversa, Italia Nostra fonda le sue doglianze su
diversi elementi che appaiono scollegati ed avulsi dalla sua sfera d’azione.
Le censure si dirigono sulla circostanza della vendita di un’area demaniale,
la quale avrebbe dovuto essere fruita dalla collettività, a soggetti privati per
la realizzazione di un condominio privato (pag. 5 del primo ricorso per
motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2010 e depositati il successivo 3
luglio).
Nell’impianto della complessiva azione proposta da Italia Nostra, difetta
tuttavia la legittimazione all’azione per l’assenza di uno specifico interesse
ascrivibile all’ambito culturale, artistico, ambientale o paesaggistico di cui
l’Associazione è statutariamente preposta alla tutela.
Questi interessi, benché ovviamente declinati nelle pieghe dei motivi di
doglianza, rimangono tuttavia nello sfondo e non riescono né ad
identificarsi né tantomeno ad agganciarsi con l’affermazione, invero del
tutto generica ed astratta, di salvaguardare la fruizione pubblica dell’area per
la quale si controverte.
3.- Vi è un ulteriore riflessione da condursi in merito alla questione
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controversa e che aggiunge un altro decisivo elemento alla constata
incapacità dell’Associazione di porsi, in questa vicenda, quale esponente
rappresentativo
degli
interessi
che
sarebbero
lesi
dall’iniziativa
dell’amministrazione comunale. Con l’odierno ricorso, Italia Nostra
impugna gli atti della procedura di gara per la vendita di diritti edificatori
sull’area S Teresa per la realizzazione dell’edificio denominato Crescent.
L’associazione ricorrente, tuttavia, non ha partecipato alla relativa
procedura di pubblica gara né avrebbe potuto presentare un’offerta,
trattandosi di asta per la vendita di suoli e connessi diritti edificatori
riservata in via esclusiva, come espressamente sancito dal punto 8
dell’avviso di asta, ad operatori economici, in possesso di determinati
requisiti.
Italia Nostra non contesta nemmeno eventuali clausole escludenti o
preclusive alla partecipazione; né formula doglianze orientate a rinnovare o
ripetere la procedura. Le ragioni appaiono evidenti: l’Associazione
ricorrente, infatti, non è portatrice nel caso specifico di un interesse
giuridicamente sostenibile a partecipare alla gara. Questa circostanza
preclude la possibilità di impugnare la procedura d’asta pubblica, i relativi
atti ed, infine, l’aggiudicazione.
E’ significativo che Italia Nostra, una volta che l’aggiudicazione provvisoria
in favore di Co.ge.fer è stata revocata, ed in seguito assegnata all’ATI RCM,
abbia riproposto con ulteriori motivi aggiunti le stesse doglianze formulate
col ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti. Ciò a dimostrazione
del fatto che risulta nella sostanza ininfluente, ai fini della missione
associativa, l’identità del soggetto aggiudicatario dell’appalto. Poiché,
d’altronde, le finalità statutarie perseguite da Italia Nostra attengono
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propriamente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni ambientali,
paesaggistici e storici, è del tutto indifferente l’appartenenza della proprietà
del bene ad un soggetto pubblico o privato che sia.
4.- In ogni caso, anche volendo superare il profilo della legittimazione e
dell’interesse all’azione, il ricorso ed i conseguenti motivi aggiunti si
presentano comunque inammissibili per mancata tempestiva impugnazione
da parte della ricorrente, degli atti presupposti. Tra questi vanno
considerati, le deliberazioni della giunta comunale n. 1304 del 27.11.2009 e
n. 1444 del 28.12.2009, la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del
28.12.2007, gli atti di approvazione del P.U.C. e, soprattutto, del P.U.A.,
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 957 del 9.9.2008,
nonché con decreto sindacale n. 15 del 10.9.2008, pubblicato sul BURC n.
384 del 22.9.2008.
Il P.U.A. è un atto di programmazione di carattere generale che non
richiede la notifica individuale (in mancanza della quale opera il dies a quo
sussidiario del giorno dell'acquisita piena conoscenza), trattandosi di un atto
sottoposto alle forme di pubblicità legale che assume ex lege il requisito di
efficacia della piena conoscibilità per eventuali interessati, anche agli effetti
del decorso del termine di decadenza per presentare il ricorso
giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 17.11.2009, n. 715 e, da ultimo, T.A.R.
Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2106).
5.- Per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti
sono inammissibili.
La complessità delle questioni trattate e la pronuncia in rito, inducono il
Collegio a compensare integralmente le spese tra le parti in causa
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 867 del 2010 e sui relativi
motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011
con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Tar Campania, Salerno, 8 novembre 2011, n. 1769