In collaborazione con
SEMINARIO
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
come contrattualizzarli garantirli e recuperarli
Giovedì 1 Aprile 2010
ANCONA
Loggia dei Mercanti - Via della Loggia
Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
Come contrattualizzarli, garantirli e recuperarli
→ Crescente criticità della contrattualistica internazionale.
→ Crescente necessità della predisposizione appropriata del
contratto internazionale.
→ Plurime ripercussioni del contratto internazionale nei seguenti
ambiti:
a) ambito legale;
b) ambito commerciale;
c) ambito creditizio/valutario/finanziario;
d) ambito logistico;
e) possibilità di utilizzare procedure rapide ed efficaci per
recuperare i crediti insoluti.
→ Le condizioni generali di vendita
La scelta del tipo di contratto,
la sua struttura,
i suoi contenuti,
la valutazione del rischio di credito e/o di cambio,
le precauzioni e le soluzioni strategiche:
VARIANO
 In riferimento ai Paesi in cui si svolge il rapporto commerciale;
 In riferimento al settore merceologico di appartenenza;
 In riferimento alla forza contrattuale.
Dal contratto di vendita o agenzia o distribuzione,
ai contratti di licenza o di trasferimento di diritti di proprietà industriale
e di know-how,
ai contratti di fornitura di opere chiavi in mano,
ai contratti di joint venture:
mai lasciare alla controparte l’iniziativa di redigere il contratto!!!
Se non è possibile, sottrarsi alle
implicazioni delle proposte
contrattuali della controparte;
Risolvere, comunque, in
maniera strategica una serie di
contenuti quali:
a)
la legge applicabile al contratto;
b)
l’autorità delegata a risolvere le eventuali controversie;
c)
l’oggetto del contratto, con indicazione delle specifiche tecniche
del bene oggetto di compravendita, delle eventuali tolleranze e del
tipo di imballaggio;
d)
il trasporto ed i termini di resa; la documentazione che deve
accompagnare la merce;
e)
e, in particolare, la determinazione del prezzo e le modalità del
pagamento.
CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE
DEL PREZZO
__.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi riportati nel listino prezzi del
VENDITORE in vigore al momento dell’ordine.
__.2 Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro / in ________ e
per consegne secondo il termine di resa ____ – Incoterms 2000 –
ICC – __________.
__.3 I prezzi, in conformità all’Incoterm adottato, includono:
…montaggio, avviamento, collaudo …
__.4 I prezzi non includono: IVA se dovuta, imballaggio,
_______________.
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI
Clausola base
__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di modificare il listino prezzi in
qualsiasi momento, a propria discrezione, con il solo obbligo di
comunicare la variazione all’ACQUIRENTE con un preavviso
minimo di __ (_______) giorni. I nuovi prezzi entreranno in vigore
decorso il suddetto termine di __ (_________) giorni.
Clausola di revisione del prezzo per variazione del
cambio della valuta
__.1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE,
denominati in Dollari USA, sono stati concordati e fissati alla data di
stipulazione del presente Contratto applicando il rapporto di cambio
convenzionale Euro / Dollaro USA = 1,35 (1 Euro = 1,35 Dollaro USA) di
seguito definito “Cambio Convenzionale Iniziale”.
__.2 Nel caso in cui, nel giorno fissato per l’esecuzione del pagamento, il
rapporto di cambio Euro / Dollaro USA, così come risultante dal sito internet
www._____________, abbia subito una variazione, in aumento o in
diminuzione, di una percentuale maggiore o uguale al ___% (__________
percento) rispetto al Cambio Convenzionale Iniziale, i prezzi dei Prodotti
verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, ,
secondo
le
modalità
di
calcolo
di
seguito
riportate:
______________________________
Clausola di revisione del prezzo per variazione dei costi
di produzione
__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di aumentare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi
momento nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi di fabbricazione dei
Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) aumento del costo della materia prima in misura pari o superiore
a ______________;
b) incrementi del costo della manodopera in misura pari o superiore
a ______________;
c) aumento dei costi energetici in misura pari o superiore a _______.
Clausola di revisione del prezzo per variazione del costo delle
materie prime
__.1 Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione dell’ordine da
parte dell’ACQUIRENTE, ma prima della data di consegna dei Prodotti, il
prezzo del (alluminio) subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, di
una percentuale non inferiore al __% (_______ percento), il VENDITORE
avrà il diritto di variare, in aumento o in diminuzione, il prezzo dei Prodotti
di una percentuale pari a ______________________________________.
Al fine di determinare il valore della percentuale di variazione del prezzo
del (alluminio) si prenderà come valore di riferimento iniziale il prezzo di
chiusura alla data dell’ordine e come valore di riferimento finale il prezzo di
chiusura alla data di consegna dei Prodotti, così come risultanti dal listino
della Borsa Merci di Londra nelle due date di riferimento.
ESEMPIO DI FORMULA PER LA REVISIONE DEI PREZZI
Component price list
Component code
Component price as per price list - in
euros
001
10.00
Basic cost of raw material means the prise of such raw material quoted by the London stock
exchange on the date of the order.
Raw material description
Basic cost
Aluminium
1.00 USD/ton
Reference cost of raw material means the price of that particular raw material as listed by the
London stock exchange on the date in which the price has to be adjusted.
Variation % raw
material cost
=
Adjusted component
sale price
Reference cost – Basic cost
_____________________________________________
Basic cost
= Component price
list
+ (Component price list
X
X Variation % raw
material cost)
100
Component sale price increase calculation
Component price list
Component code
Basic price of components – in euros
001
10.00
Basic cost of raw material
Component code
Raw material description
Basic cost – in euros
001
Aluminium
1.00
Reference cost of raw material = 1.20 euros
Variation % raw material
cost
Adjusted component
sale price
=
1.20 – 1.00
X
100
=
20%
1.00
=
10.00 + (10.00 X 20%)
=
€ 12.00
ESECUZIONE DEL PAGAMENTO
Clausola base
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di
volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati
dall’ACQUIRENTE dovrà essere effettuato mediante:
• bonifico bancario alla data/entro ______ __________
• Lettera di credito ………… con pagamento a…………. emessa
da … ……… secondo il form allegato ……………
• ………………………………………………………………………..
Rinvio alle condizioni generali di vendita del
VENDITORE
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in
volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE
dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle condizioni
generali di vendita del VENDITORE allegate al presente contratto come
Allegato - X -.
Pagamento dilazionato
__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in
volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE
dovrà essere effettuato come segue:
a) __% (_______ percento) a mezzo ______________ entro __ giorni
dalla data di conferma dell’ordine;
b) __% (_______ percento) a mezzo ______________ alla data/entro
_________________;
c) __% (_________ percento) a mezzo ____________ alla data/entro
____________.
Pagamento dilazionato e correlata garanzia di
adempimento
__.1 Il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE con il presente
Contratto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro i seguenti
termini:
a) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento
della fattura pro-forma emessa dal VENDITORE a conferma dell'ordine;
b) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento
della fattura commerciale e della conferma scritta da parte del VENDITORE che
i Prodotti sono disponibili per la consegna;
c) __% (_________ percento), pari a Euro ______ (_________), a 90 giorni
data consegna.
__.2 Al fine di assicurare il pagamento dei Prodotti, l’ACQUIRENTE fornirà al
VENDITORE una garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata, escutibile
ed incassabile a prima richiesta, emessa da primaria Banca
________________ che risulti di gradimento del VENDITORE, secondo il form
allegato, a garanzia della rata di pagamento del prezzo di Euro ______
(_________) di cui al precedente articolo __.1 paragrafo c).
QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATO IL
PAGAMENTO
__.1 Tutti i pagamenti del prezzo dei Prodotti dovuti al VENDITORE
dall’ACQUIRENTE si considereranno effettuati soltanto nel momento in
cui il prezzo dei Prodotti sarà stato accreditato sul conto corrente del
VENDITORE.
MORA NEL PAGAMENTO E CONSEGUENZE SULLE OBBLIGAZIONI
DELLE PARTI
Interessi
__.1 Eventuali ritardi da parte dell’ACQUIRENTE nell’esecuzione dei
pagamenti delle rate di prezzo convenute __________________
comporteranno l’addebito degli interessi di mora
• nella misura del x %
• ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. italiano 9 ottobre 2002 n. 231 e della
Direttiva Comunitaria 2000/35/CE senza necessità di specifica richiesta o di
costituzione in mora.
PENALI
 Rischio di nullità delle clausole penali pure;
 Necessità di articolare la clausola penale (penalty) sotto forma di
prequantificazione del danno (liquidated damages).
_. 1 In caso di ritardo rispetto alla scadenze di pagamento contrattualmente
convenute, Compratore sarà tenuto a pagare a Venditore una penale pari allo
0,x sull’importo del pagamento ritardato per ciascuna settimana in cui detto
ritardo si sia protratto e ciò sino ad un ammontare massimo pari al 20% del
pagamento ritardato.
_. 1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Venditore si impegna a
pagare al Compratore una penale pari allo 0,296 del valore delle forniture
effettuate in ritardo per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia verificato, e
ciò sino ad un ammontare massimo pari al 5% del controvalore dei Prodotti
oggetto di fornitura.
Divieto di eccezione
__.1 L’ACQUIRENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti del
VENDITORE se non sarà in regola con l’esecuzione dei pagamenti.
Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per
singola vendita con consegna unica
__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e
perentori
__.2 Il VENDITORE avrà diritto di sospendere la fornitura e rifutare la
consegna dei Prodotti qualora l’ACQUIRENTE ometta l’adempimento di
uno o più dei seguenti obblighi:
a) obbligo di pagare il __% (________ percento) del prezzo alla data/entro
_________________;
b) obbligo di aprire la lettera di credito per il __% (________ percento) del
prezzo alla data/entro _________________.
Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per
singola vendita con pagamento dilazionato e con consegne ripartite
__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e
perentori
__.2 Nel caso in cui l’ACQUIRENTE non rispetti anche uno solo dei termini di
pagamento rateale convenuti all’articolo ___, il VENDITORE, in qualsiasi
momento e senza necessità di preavviso, avrà il diritto di:
a) sospendere l’esecuzione delle successive consegne;
b) Cancellare tutti gli ordini in corso;
c) richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo della vendita;
d) vendere o disporre diversamente dei prodotto pronti per la consegna;
e)
__.3 Il diritto di sospendere l’esecuzione delle consegne potrà altresì essere
esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà finanziaria
dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali, nonché
in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e della
ammissione alla relativa copertura.
Sospensione delle forniture e decadenza dal beneficio del termine per
forniture continuative
__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e
perentori
__.2 In qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, il VENDITORE
avrà il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture, anche
relativamente ad ordini già confermati e di richiedere l’immediato pagamento
di tutte le somme dovute dall’ACQUIRENTE, anche qualora fosse stato
concordato un pagamento rateale o differito, ove si verifichi una delle
seguenti circostanze riferibili all’ACQUIRENTE:
a) mancato pagamento, anche parziale, di una o più forniture precedenti;
b) reiterata inosservanza dei termini di pagamento convenuti in relazione a
forniture precedenti.
__.3 Il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture potrà
altresì essere esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà
finanziaria dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali,
nonché in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e
della ammissione alla relativa copertura.
Pagamento a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata
__.1 I termini di pagamento convenuti devono intendersi come essenziali e
perentori.
__.2 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta,
tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE in
esecuzione di quanto qui previsto verrà effettuato per mezzo di credito
documentario e attraverso l’emissione di lettere di credito irrevocabili, emesse
da primaria Banca sita nel Territorio, in favore del VENDITORE e confermate da
una Banca di gradimento del VENDITORE, per un importo pari al prezzo da
pagarsi per i Prodotti ordinati e da consegnare all’ACQUIRENTE. I termini delle
lettere di credito fatte predisporre dall’ACQUIRENTE dovranno essere conformi
al form unito al presente contratto come allegato x e risultare accettabili per il
VENDITORE al fine di ottenere la conferma da parte della propria banca.
__.3 Qualsiasi lettera di credito di cui al precedente articolo __.1 dovrà essere
emessa e comunicata contemporaneamente all'emissione da parte
dell’ACQUIRENTE dell'ordine per i Prodotti cui si riferisce, fermo restando che il
VENDITORE non sarà tenuto a dare esecuzione ad alcun ordine che non sia
accompagnato dalla comunicazione della prescritta lettera di credito.
CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Clausola per vendita singola
__.1 Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che il
Prodotto descritto all’articolo __ del Contratto è gravato da diritto di riserva
della proprietà in favore del VENDITORE.
__.2 In virtù del presente accordo, il VENDITORE manterrà il diritto di
proprietà sul Prodotto fino a che il prezzo dello stesso, corrispondente ad
€ __________, non sarà stato totalmente pagato dall’ACQUIRENTE.
__.3 L’ACQUIRENTE non rivenderà e non costituirà alcuna garanzia sul
Prodotto fino a che non avrà effettuato il pagamento totale del prezzo,
salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del VENDITORE.
__.4 Nel caso in cui ACQUIRENTE dovesse omettere il pagamento del
prezzo dovuto, anche qualora dovesse omettere il pagamento di una sola
rata del prezzo, così come dovuto in base alle modalità ed ai tempi di
pagamento convenuti nel contratto di vendita, il VENDITORE potrà
richiedere ed ottenere l’immediata restituzione del Prodotto oltreché il
rimborso di tutti i costi e delle spese conseguenti.
Clausola per condizioni generali di vendita o per un accordo di
fornitura o per un contratto di distribuzione (da sola non è efficace in
quanto il patto di riserva di proprietà deve essere prevalentemente
stipulato di volta in volta con riferimento a beni determinati)
__.1 Tutti i Prodotti che il VENDITORE venderà all’ACQUIRENTE saranno gravati da
diritto di riserva della proprietà a favore del VENDITORE. Pertanto, il VENDITORE
manterrà il diritto di proprietà su tutti i Prodotti venduti all’ACQUIRENTE fino a che il
prezzo degli stessi non sarà stato integralmente pagato da quest’ultimo mentre
l’ACQUIRENTE sarà semplice depositario dei Prodotti stessi, con il conseguente
obbligo di mantenerli in perfetto stato di conservazione.
__.2 L’ACQUIRENTE non venderà né consegnerà a terzi i Prodotti ricevuti dal
VENDITORE e non costituirà alcuna garanzia sugli stessi fino a che non avrà
eseguito il pagamento integrale del prezzo.
__.3 In caso di mancato pagamento del prezzo entro i termini concordati fra le Parti,
VENDITORE avrà il diritto di:
• accedere al locali in cui si trovano i Prodotti, rientrarne in possesso e trattenere le
rate eventualmente già versate dall’ACQUIRENTE;
• ottenere dall’ACQUIRENTE il rimborso di tutti i costi e delle spese sostenuti per
rientrare in possesso dei Prodotti;
• ottenere dall’ACQUIRENTE il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.
LA RISERVA DI PROPRIETÀ IN GENERALE
Necessità di prevedere esplicitamente la clausola di riserva di proprietà:
 nel contratto di vendita;
 o contestualmente/contemporaneamente al perfezionamento del contratto
di vendita.
E’ richiesta la stipulazione per atto scritto contestuale/contemporanea alla
conclusione del contratto di vendita in Austria, Germania, Spagna e gran parte
dei Paesi europei.
E’ richiesta la stipulazione per atto scritto prima della consegna dei beni in
Grecia e in Francia.
L’OPPONIBILITA’ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI
PROPRIETA’

Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti
dell’acquirente.

Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti di terzi:
a)
b)
i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla
riserva di proprietà;
i terzi creditori dell’acquirente.
OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI
PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE
 Si
applica la legge che regola il contratto di vendita e, in generale,
è richiesto:
• forma scritta della clausola di riserva di proprietà;
• data certa del documento scritto che contiene la clausola di
riserva di proprietà (quando non è contenuta nello stesso
contratto di compravendita).
OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI
PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI
 Si applica la legge nazionale del luogo in cui si trovano i beni o la
legge nazionale dell’acquirente estero e occorre rispettare norme e
procedure idonee a predisporre una pubblicità per consentire ai terzi
di venire a conoscenza della clausola di riserva di proprietà, fra cui:
• registrazione del contratto che contiene la clausola in appositi
registri pubblici;
• apposizione di targhette identificative sui beni oggetti di riserva
della proprietà;
• richiamo in fattura della clausola;
• mantenimento del bene in un determinato ambito/territorio.
Esistono Paesi in cui non è possibile far valere la clausola
di riserva di proprietà nei confronti di terzi
a)per mancanza di norme e procedure di pubblicità;
b) per mancata istituzione di registri pubblici, nei quali registrare
la clausola di riserva di proprietà.
STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO ALTERNATIVI ALLA RISERVA DI
PROPRIETÀ
Pegno non possessorio: in Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica Ceca.
Il pegno non possessorio da’ diritto al venditore di richiedere ed ottenere dal giudice
competente l’emissione di un provvedimento di restituzione del bene.
In caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il venditore
potrà soddisfare il proprio credito con un grado di prelazione rispetto ai creditori
dell’acquirente.
Anche il patto costitutivo di pegno non possessorio deve essere normalmente
registrato in apposito registro.
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
Procedere in Italia o procedere all’estero?
La parte che ha intenzione di agire in giudizio deve
anzitutto accertare:
 quale Stato o quali Stati attribuiscano ai propri giudici il
potere di decidere in ordine a quella controversia;
 se la sentenza emessa in uno Stato può essere
eseguita nello Stato in cui il debitore dispone di beni
che possono venire assoggettati all’esecuzione.
IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO
Procedere in Italia o procedere all’estero?
Le ragioni giuridiche e le ragioni pratiche che presiedono alla
individuazione della giurisdizione.
a) Le ragioni giuridiche: la riconoscibilità e la eseguibilità dei
provvedimenti giudiziali in ambito comunitario e al di fuori
dell’ambito comunitario.
b) Le ragioni di convenienza: In particolare, la migliore
efficacia pratica della scelta della giurisdizione in ambito
comunitario e al di fuori dell’ambito comunitario.
Da: ahwuang [mailto:[email protected]]
Inviato: mercoledi 11 novembre 2009 16.22
A: Bacciardi & Partners
Cc: 'Enzo Bacciardi'; 'Marco Bertini‘
Oggetto:
Dear Enzo,
Thanks for message. Please find below my detailed answers with respect to your request concerning
the debt collection procedure in China.
My concepts are based on intensive understanding of the legal, political and social environment of
China.
Few Chinese people would let you know Chinese courts are corrupted, lazy and greedy.
The vice president of China Supreme Court was arrested for his taking 400 Million RMB
from an enforcement of judgement.
This is only a tiny part of the iceberg.
From them you know how corrupted downstream. Almost every judge takes black money.
Given that the gravity of evidence is low, I do not expect we could count on Wu Xi Court to grab the
evidence for us.
I do not expect they would send personnel to Italy to conduct the test. They will say there is no such
practice. It only happens the investigations are undertaken domestically. Judicial investigation rarely
happens overseas.
_Jn our usual practice even if you have overwhelming evidence there is a high likelihood of failure.
Let alongside the evidence is insufficient.
If I were a_novis_I_would naively dream a chance. But I have to provide my true concerns based on
practice rather than imagination.
Aidan
Aidan Hwuang JtlPV & T Law Firm
Shen Zhen, Beijing & Shang Hai
- 35 -
LA CINA VS LA CONVENZIONE DI NEW YORK
Per la prima volta dalla sua adesione alla Convenzione di New York nel 1987,
la Cina ha negato il riconoscimento e l’esecuzione diuna sentenza arbitrale
straniera in quanto ritenuta contrastante con le politiche pubbliche del Paese.
Il rifiuto della sentenza, emessa da un tribunale di Parigi in esecuzione delle
norme prescritte dall’ICC e riguardante una controversia tra tre società
straniere – due serbe ed una del Liechtenstein - contro una società cinese,
palesa, in realtà, uno dei nodi cruciali e più critici che caratterizzano i
delicati rapporti tra Stato e Comunità Internazionale.
L’accettazione della suddetta sentenza avrebbe, infatti, secondo quanto
dichiarato dalla Corte Suprema Popolare cinese, finito per intaccare il principio
della cosiddetta domestic jurisdiction ovvero la
sovranità interna dello Stato. Il fatto, in sé marginale, apre senza dubbio una
crepa, di non poco conto, nei rapporti tra Cina e ICC creando un importante
precedente nel riconoscimento ed esecuzione delle prossime sentenze
internazionali emesse nel rispetto delle norme della Convenzione di New York.
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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE
a) In base alla normativa applicabile in ambito comunitario.
 Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale
 Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale
Articolo 5 del Regolamento CEE n. 44/2001.
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può
essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b)ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo
diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione
dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto.
b) In base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito
comunitario.
1. Deve essere anzitutto verificata l’esistenza di convenzioni
internazionali bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione
giudiziaria in materia civile e commerciale;
2. Soltanto se e nel caso in cui non vi siano convenzioni
internazionali, si applicano le disposizioni della legge di
riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
(legge 31 maggio 1995, n. 218).
c) In base alla clausola di scelta della giurisdizione
La clausola di scelta della giurisdizione deve tuttavia rispondere a
due requisiti.
a) la conformità giuridica della scelta, vale a dire che tale scelta
sia consentita e validamente formulata sulla base del diritto
(processuale e sostanziale) applicabile in materia;
b) l’opportunità di tale scelta, vale a dire che tale scelta sia non
solo possibile ma anche conveniente per ragioni di tempistica
e facilità ad ottenere il titolo giudiziale e ad eseguire tale titolo
giudiziale.
L’ESEGUIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI
a) in ambito comunitario
 Procedura di exequatur in base al regolamento (CE) n. 44/2001 e
alla Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988.
 Titolo esecutivo europeo: regolamento (CE) n. 805/2004 regolamento
(CE) n. 1896/2005.
b. al di fuori dell’ ambito comunitario
 Procedura di exequatur in base alle convenzioni bi o plurilaterali di
assistenza e cooperazione giudiziaria.
LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI
IN AMBITO COMUNITARIO
In generale:
Tutte le procedure nazionali italiane i cui provvedimenti
giurisdizionali godono di riconoscibilità ed eseguibilità in base
alla normativa applicabile in ambito comunitario.
In particolare:
 Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
(small claims procedure).
PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre
2006
Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in ambito
comunitario, ad eccezione della Danimarca.
Ambito oggettivo di applicazione: Si applica alla materia civile e
commerciale, fatta eccezione per alcune materie espressamente escluse.
Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti gli
Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento di ingiunzione,
modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione.
Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al
Regolamento.
L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro
d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia
necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi
al suo riconoscimento.
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA
ENTITA’ (SMALL CLAIMS PROCEDURE)
Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007,
Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in
ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca.
Ambito oggettivo di applicazione: Si applica nelle controversie in materia
civile e commerciale il cui valore esclusi interessi e spese non ecceda Euro
2.000.
Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti gli
Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento, modalità di
deposito e di notifica, atto di opposizione.
Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al
Regolamento.
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite in
un altro Stato membro senza che sia necessaria la dichiarazione di
esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI AL DI FUORI
DELL’AMBITO COMUNITARIO
Tutte le procedure nazionali
 i cui provvedimenti giurisdizionali godono di riconoscibilita’ ed
eseguibilita’
 in base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito
comunitario
 ovvero, prevalentemente, in base alle convenzioni internazionali
bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria.
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ANTICIPATORI
a) Provvedimenti cautelari ed anticipatori in ambito comunitario
Art. 31 Regolamento CE N.44/2001: “i provvedimenti cautelari o
anticipatori del recupero previsti dalla legge di uno Stato membro
possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del
citato regolamento, la competenza a conoscere nel merito è
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.”
Art. 47 Regolamento CE N.44/2001: “qualora una decisione debba
essere riconosciuta in conformità del regolamento, nulla osta a che
l’istante chieda provvedimenti provvisori o anticipatori del recupero in
conformità alla legge dello Stato membro richiesto, senza che sia
necessaria alcuna dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 41.
b) Provvedimenti cautelari ed anticipatori al di fuori dell’ambito
comunitario
c) L’attivazione delle garanzie collaterali e della riserva di proprietà
LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN
MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
1) La notifica nel territorio comunitario degli atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile e commerciale
 Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1393/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007
 Modalità di notifica: diretta (di regola)
2) La notifica al di fuori del territorio comunitario degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.
Normativa di riferimento: Convenzione dell’Aja del 15 novembre
1965 e Convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954;
Altre convenzioni bi o plurilaterali
Modalità di notifica:
• Diretta
• Autorità centrale
• Autorità consolare
In collaborazione con
Vi ringraziamo per essere intervenuti
al SEMINARIO
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
come contrattualizzarli garantirli e recuperarli
…e soprattutto…….
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LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ IN BASE ALLA
LEGGE ITALIANA
1.
Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti
dell’acquirente.
In base alla legge italiana, per rendere opponibile all’acquirente la clausola di
riserva di proprietà su un bene mobile, occorre che la stessa sia esplicitamente
concordata tra il venditore e l’acquirente alla stipula del relativo contratto di vendita
o al perfezionamento della vendita tramite lo scambio di ordine e conferma
d’ordine.
La necessaria contestualità della clausola di riserva di proprietà, rispetto al
contratto di vendita cui accede, comporta che non è sufficiente la presenza della
clausola nella sola fattura di vendita al fine di rendere opponibile la riserva di
proprietà nei confronti dell’acquirente. Infatti, la fattura è un mero documento
contabile che viene generalmente emesso dal venditore dopo la conclusione del
contratto di vendita.
L’inserzione della clausola di riserva di proprietà nella fattura, pur non essendo di
per sé condizione sufficiente per la validità e l’opponibilità della stessa nei confronti
dell’acquirente, è invece una delle condizioni necessarie per l’opponibilità
della clausola nei confronti dei creditori dell’acquirente, come illustrato nel
seguente paragrafo 1.2.
2.
Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dei terzi.
La clausola di riserva di proprietà deve essere opponibile, oltre che all’acquirente, anche ai terzi.
A tale scopo, occorre distinguere tra:
•
i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla riserva di proprietà;
b)
i terzi creditori dell’acquirente.
Con riferimento ai terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla riserva di proprietà, l’articolo 1524, 2°
comma, del codice civile dispone che la clausola di riserva di proprietà è loro opponibile solo qualora:

la vendita con riserva di proprietà abbia ad oggetto macchine industriali;

il contratto che contiene la clausola di riserva della proprietà, normalmente il contratto di vendita, sia stato trascritto in un
apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale avente competenza sul territorio in cui è collocata la macchina; e,
infine,

la macchina sia mantenuta all’interno di tale territorio.
Pertanto, nel caso in cui il bene venduto con riserva di proprietà sia un bene diverso da un macchinario industriale, il venditore
non potrà opporre la clausola di riserva di proprietà al terzo che abbia acquistato il bene dal proprio acquirente.
Ciò ad eccezione del caso in cui il venditore possa dimostrare che il terzo ha acquistato il bene in mala fede in quanto conosceva
l’esistenza della clausola di riserva di proprietà.
a)
b)
Con riferimento ai terzi creditori, la clausola di riserva di proprietà è opponibile ai terzi creditori qualunque sia il bene
gravato dalla riserva di proprietà e pertanto anche qualora si tratti di un bene diverso da macchinari industriali.
Con riferimento ai terzi creditori, affinché la clausola di riserva di proprietà sia opponibile al creditore pignoratizio dell’acquirente, è
necessario:
che la clausola di riserva di proprietà risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ai sensi dell’articolo 1524,
1° comma, del codice civile;
La data del documento scritto che contiene la clausola di riserva di proprietà è considerata “certa” se è certificata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale ovvero se sul documento risulta apposto un timbro datario dell’ufficio postale.
che la clausola di riserva di proprietà sia altresì annotata nelle singole fatture relative alla vendita del bene in questione e che tali
fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs n. 231/02 che ha attuato in Italia la Direttiva
Comunitaria 2000/35/CE.
LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ ALL’ESTERO
1. In riferimento alla riserva di proprietà con acquirenti esteri, occorre tener presente quanto segue:
 In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente
estero, si fa riferimento alla legge che regola il contratto di vendita.
Pertanto, se la clausola di riserva di proprietà è inserita in un contratto di vendita regolato dalla legge
italiana, le condizioni per rendere valida e opponibile tale clausola nei confronti dell’acquirente estero
sono le condizioni stabilite dalla legge italiana.
 In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dei terzi situati
all’estero, l’opponibilità della clausola di riserva di proprietà è regolata in base alla legge nazionale del
luogo in cui si trovano i beni e quindi in base alla legge nazionale dell’acquirente estero.
A tale proposito, è necessario tenere presente che la riserva di proprietà è disciplinata in maniera
diversa in ogni Paese.
Indichiamo di seguito alcuni riferimenti alle normative straniere.
2.Condizioni per rendere opponibile la riserva di proprietà nei confronti
dell’acquirente.
La legislazione di alcuni Paesi, così come la legislazione italiana, prevede che per rendere valida e
opponibile nei confronti dell’acquirente la clausola di riserva di proprietà, tale clausola debba essere
necessariamente stipulata al momento in cui viene conclusa la vendita (si vedano, ad esempio, le
legislazioni di Austria, Germania, Spagna e di gran parte dei Paesi europei).
La legislazione di altri Paesi, invece, attribuisce validità e efficacia alla clausola nei confronti
dell’acquirente purché essa sia stata convenuta dalle parti prima della consegna dei beni (si
vedano, ad esempio, le legislazioni di Grecia e Francia).
Sempre ai fini dell’opponibilità all’acquirente, la normativa e la giurisprudenza di vari Paesi
richiedono che la clausola di riserva della proprietà sia redatta nella lingua utilizzata per il contratto
di vendita e/o, come ad esempio la normativa francese, che la clausola sia redatta con caratteri più
evidenti rispetto ai caratteri utilizzati per il resto del contratto o del documento che la contiene (ad
esempio, redigendo la clausola in carattere maiuscolo o grassetto o richiudendola in un apposito
riquadro).
Inoltre, a differenza di quanto esposto al paragrafo 1.2 con riferimento alla giurisprudenza italiana, la
normativa e la giurisprudenza di vari Paesi considerano valida ed efficace nei confronti
dell’acquirente la clausola di riserva della proprietà contenuta nelle sole condizioni generali di
vendita del venditore.
3.Condizioni per rendere opponibile la riserva di proprietà nei
confronti dei terzi.
Al fine di rendere opponibile la clausola di riserva di proprietà nei
confronti dei terzi, la maggior parte delle legislazioni straniere impone il
rispetto di norme e procedure idonee a predisporre una pubblicità che
consenta ai terzi di venire a conoscenza dell’esistenza della clausola,
come, ad esempio:
a) la registrazione del contratto che contiene la clausola in appositi
registri pubblici;
b) l’apposizione di targhette identificative sui beni oggetto di riserva della
proprietà;
c) l’inserimento in fattura della clausola.
Esistono anche Paesi in cui non è possibile far valere la clausola di
riserva della proprietà nei confronti dei terzi, principalmente perché in tali
Paesi non sono previste norme e procedure di pubblicità, oppure perché,
pur esistendo tali norme, non sono mai stati istituiti i registri pubblici nei
quali registrare il contratto contenente la clausola di riserva di proprietà.
4.Strumenti di tutela giuridica alternativi alla riserva di proprietà
Quando non è possibile vincolare i beni oggetto della vendita tramite la clausola di riserva di
proprietà, è opportuno valutare se la normativa locale preveda strumenti di tutela giuridica
ad essa assimilabili che consentano al venditore di acquisire sufficiente tutela contro il
rischio di mancato pagamento del prezzo del bene da parte dell’acquirente.
Diverse normative dei Paesi dell’est (fra cui Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica
Ceca) prevedono la possibilità di vincolare i beni oggetto della vendita attraverso la
costituzione del cosiddetto “pegno non possessorio”. Il pegno non possessorio, una volta
costituito osservando le formalità previste dalla legge applicabile, conferisce al venditore
significativi vantaggi: nel caso in cui il compratore non abbia pagato, in tutto o in parte, il
prezzo della vendita, il venditore potrà richiedere al giudice competente l’emissione di un
provvedimento simile ad un decreto ingiuntivo. Ottenuto tale provvedimento, il venditore
potrà materialmente recarsi nel luogo in cui si trova il bene gravato dal pegno non
possessorio e potrà recuperarlo, dando luogo ad una sorta di esecuzione forzata eseguita
da un privato. Inoltre, in caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il
venditore potrà soddisfare il proprio credito con precedenza rispetto agli organi fallimentari o
ai creditori dell’acquirente.
Il pegno non possessorio deve essere costituito mediante un apposito patto tra il venditore e
il compratore. Ai fini dell’efficacia del pegno non possessorio, sia fra le parti che nei confronti
dei terzi, è poi necessario che il patto che lo costituisce sia iscritto in apposito registro.
5. Consigli operativi
5.1 Per il caso di vendite in Italia, che saranno regolate dalla legge italiana, occorrerà:
a)
concordare per iscritto la clausola di riserva di proprietà al momento della stipula del relativo contratto di
vendita o al perfezionamento della vendita tramite lo scambio d’ordine e conferma d’ordine;
b)
munire di data certa il documento nel quale è contenuta la clausola di riserva di proprietà seguendo una
delle procedure indicate al paragrafo 1.2 lettera b). A tale scopo, potrete registrare il contratto ovvero, più
semplicemente, fare apporre sullo stesso il timbro postale. È più difficile rispettare il requisito della data
certa qualora la vendita sia realizzata attraverso lo scambio di ordine e conferma d’ordine. Pertanto, le
vendite in relazione alle quali vorrete garantire il pagamento tramite la riserva di proprietà dovranno essere
preferibilmente eseguite attraverso la stipula di un vero e proprio contratto di compravendita;
c)
riportare la clausola di riserva di proprietà anche nelle singole fatture relative alla vendita del bene gravato
dalla riserva;
d)
trascrivere il contratto di vendita nell’apposito registro, come indicato al paragrafo 1.2, nel caso in cui il
bene gravato dalla riserva di proprietà sia un macchinario industriale.
5.2 Per il caso di vendite all’estero, che saranno regolate dalla legge estera, occorrerà:
a)
concordare per iscritto la clausola di riserva di proprietà al momento della stipula del relativo contratto di
vendita o al perfezionamento della vendita;
b)
verificare le norme e le procedure richieste dalla legge del Paese nel quale intendete vendere il bene, al
fine di rendere opponibile la clausola di riserva di proprietà;
c)
seguire le norme e le procedure previste dalla legge del Paese nel quale verrà venduto il bene al fine di
rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi, come indicato al paragrafo 2.2;
d)
riportare la clausola di riserva di proprietà anche nelle singole fatture relative alla fornitura del bene
gravato dalla riserva.
MODALITA’ OPERATIVE E PROCEDURALI PER ESEGUIRE IL
RECUPERO DI CREDITI ALL’ESTERO
1.La procedura standard normalmente adottata prevede i seguenti
steps:
1.1 invio di formale diffida al debitore, da parte del nostro Studio legale;
1.2 reiterazione di formale diffida al debitore da parte del nostro Studio
coaffiliato Eurojuris con sede nel territorio del debitore, con eventuale
convocazione del debitore per tentare una transazione;
1.3 verifica della solvibilità del debitore;
1.4 azione giudiziale, in Italia o all’estero, per ottenere il provvedimento
di condanna del debitore.
1.5 azione esecutiva all’estero del provvedimento di condanna.
Il nostro Studio legale esegue ogni singolo step soltanto a seguito di
espressa autorizzazione da parte del Cliente.
2. Invio di formale diffida al debitore.
Su consenso del cliente, il nostro Studio provvede ad inviare una
formale lettera di diffida ad adempiere al debitore con sede all’estero,
intimandogli di provvedere al pagamento entro e non oltre giorni 15 dal
ricevimento della diffida.
Nel contempo, nel testo della diffida facciamo presente che, nel caso di
mancato pagamento, trasmetteremo la pratica al nostro Studio coaffiliato
Eurojuris locale, dimostrando la ferma intenzione di procedere
giudizialmente al recupero coattivo del credito così da indurre il debitore
ad eseguire il pagamento.
3. Reiterazione di formale diffida al debitore da parte del
nostro studio co-affiliato
Richiediamo, al nostro Studio coaffiliato del luogo in cui il debitore
ha sede, un preventivo di spesa per l’invio di una ulteriore lettera di
diffida e, qualora risulti opportuno, per la convocazione del debitore
presso la sede del nostro Studio coaffiliato al fine di raggiungere una
soluzione transattiva. Previa approvazione del preventivo da parte
del Cliente, il nostro Studio coaffiliato procede in conformità alle
nostre istruzioni.
4. Verifica di solvibilità del debitore
In caso di perdurante morosità nel pagamento, al fine di tendere ad una
proficua azione di recupero del credito, è opportuno verificare se il debitore
risulta ancora attivo e quale è il suo grado di solvibilità.
A tale scopo, sempre su consenso del cliente, provvediamo a richiedere al
nostro Studio coaffiliato Eurojuris locale un preventivo di spesa per verificare il
grado di solvibilità del debitore e, se il preventivo è di gradimento del cliente,
diamo incarico allo Studio coaffiliato di procedere alla verifica di solvibilità.
Nel caso in cui la verifica di solvibilità evidenzi che:
- il debitore è ancora in attività;
- lo stesso non è gravato da procedure esecutive e/o concorsuali ;
- il patrimonio del debitore appare sufficiente a soddisfare il credito vantato,
sarà necessario individuare, in base al contratto o al titolo del credito, e alla
luce delle Convenzioni Internazionali, sia la legge applicabile al rapporto
intercorso tra il Cliente ed il debitore all’estero (legge italiana o legge
straniera) sia il giudice (italiano o straniero) presso cui avviare l’azione
giudiziale.
5.
Azione giudiziale, in italia o all’estero, per ottenere la
condanna del debitore
A questo punto, è possibile avviare, nei confronti del debitore,
un’azione legale volta all’ottenimento di una sentenza di condanna in
base alla quale procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore.
In base all’analisi legale di cui al precedente paragrafo 3., indichiamo al
Cliente se tale azione può essere avviata in Italia oppure deve essere
avviata all’estero.
6. Azione esecutiva all’estero
Ottenuto un provvedimento di condanna, in Italia o all’estero, nel caso in
cui il debitore non adempia l’ordine di pagamento contenuto nel
provvedimento di condanna, è possibile avviare l’esecuzione forzata sui
beni del debitore. Salvo i rarissimi casi in cui il debitore abbia beni in Italia,
l’azione esecutiva deve avere luogo all’estero.
7. Spese e competenze professionali
Mentre per gli steps 1., 2. e 3. sono normalmente preventivabili, e vengono da noi
preventivati, i costi per l’avvio e lo sviluppo di una azione giudiziale, con riferimento
all’avvio e allo sviluppo dell’azione giudiziale e dell’azione esecutiva nei confronti del
debitore come descritti agli steps 4. e 5. non è normalmente possibile compiere un
preventivo di spesa per i seguenti motivi:
a)
la durata di un’azione legale dipende dalle attività di resistenza che il debitore svolgerà
nel corso del giudizio; conseguentemente, il costo dell’azione non può essere stimato o
previsto a priori. Infatti, in termini di tempo, un’azione giudiziale di recupero del credito
può risolversi celermente (6 – 12 mesi) oppure, al contrario, può richiedere tempi
lunghissimi (2 – 5 anni per il primo grado e 2 – 3 anni per il secondo grado), con
conseguente aumento dei costi giudiziali e legali;
b)
il nostro studio, come tutti gli studi legali stranieri, computa il costo di assistenza e
consulenza su base oraria. Il costo complessivo della assistenza e consulenza varierà, di
conseguenza, in base al tempo / applicazione che si renderà necessario e che non è
preventivabile;
c)
per le ragioni sopra esposte, risulta generalmente antieconomico dare corso a
procedure di recupero all’estero, descritte agli steps 4 e 5, per importi creditori inferiori a
€ 10/15.000,00; negli Stati Uniti d’America per importi addirittura inferiori a € 20/30.000,00.
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI
1.La perdita del credito risultante da elementi certi e precisi (art. 101
comma 5 del TUIR)
Al di fuori del caso in cui il debitore sia sottoposto al fallimento oppure ad una delle
altre procedure concorsuali (e salvo quanto si dirà in seguito relativamente ai crediti di
modesto importo), le perdite su crediti sono deducibili soltanto se risultano da elementi
certi e precisi. Il creditore, pertanto, ai fini della deducibilità della perdita, deve
comprovare che la stessa è caratterizzata dalla certezza e dalla oggettiva
determinabilità, avvalendosi della documentazione che, a seconda dei casi, si
presenta maggiormente idonea.
Non esiste alcuna normativa che indichi quali sono i documenti idonei a giustificare la
deducibilità della perdita. Le elencazioni di documenti riportate nel presente paragrafo
2, pertanto, sono state predisposte sulla base della giurisprudenza esistente e dei
rilievi che normalmente vengono fatti dai soggetti preposti all’accertamento di eventuali
infrazioni.
Al sussistere dei presupposti per la deducibilità della perdita, la deduzione potrà
essere operata nell’anno in cui si acquisisce la certezza che il credito non può più
essere soddisfatto.[1]
[1] Cass. n. 16330 del 28.4.2005 e seguenti.
2. Irrecuperabilità risultante da documenti rilasciati da terzi
In base alla giurisprudenza e alla prassi dei soggetti accertatori, alcuni documenti,
rilasciati da terzi in favore del creditore, sono generalmente idonei a provare la certezza
e la definitività della perdita e, conseguentemente, a consentire che la stessa venga
portata in deduzione fiscale. Tali documenti sono:
- attestazione di irreperibilità del debitore, rilasciata dal Comune, relativamente alle
persone fisiche, o
documentazione attestante la cancellazione dal Registro delle Imprese,
relativamente alle persone giuridiche;
- attestato di morte, o dichiarazione di morte presunta, del debitore senza eredi;
- risultato definitivo dell’istruttoria della SACE relativamente ai crediti esteri assicurati
(in questo caso la deduzione è possibile per la parte di credito non rimborsata dalla
SACE).
Vengono tuttavia utilizzati anche i seguenti documenti a supportare la deducibilità della
perdita:
- Lettere di professionisti corredate da informazioni e/o documentazione
originale relativa al debitore;
- Assegni falsi accompagnati da querela nei confronti di chi li ha rilasciati.
3.Irrecuperabilità risultante da cessione del credito
È possibile procedere alla deduzione della perdita sul credito, nel caso in cui il credito venga ceduto, in tutto o in
parte, mediante una cessione pro soluto.
La cessione è pro soluto, quando il cedente (creditore) deve garantire al cessionario (società che acquista il credito
dal cedente) solo l’esistenza del credito oggetto della cessione, ma non anche la solvibilità del debitore ceduto.
Pertanto, con la cessione pro soluto del credito, il cedente si libera da qualsiasi rischio di insolvenza del debitore
ceduto e la perdita, al contempo, diventa certa e determinabile oltreché definitiva.
La cessione è pro solvendo, invece, quando il cedente deve garantire sia l’esistenza del credito oggetto della
cessione, sia la solvibilità del debitore ceduto. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, il
cedente non è liberato dall’obbligo di pagare al cessionario, in tutto o in parte, l’importo del credito.
In base a quanto sopra esposto, è evidente che solo nella cessione pro soluto l’eventuale perdita presenta i requisiti di
certezza e determinabilità che la rendono deducibile.
La giurisprudenza[1] ha tuttavia precisato che, al fine di giustificare la deducibilità della perdita nei casi di cessione pro
soluto, è necessario:
a)che la cessione del credito non sia avvenuta dietro pagamento di un prezzo simbolico;
b)che il creditore corredi la decisione di cedere il credito con alcuni documenti dai quali emergono dubbi sulla
solvibilità del debitore (es. insoluti, lettere di solleciti rimaste disattese, lettere di avvocati, visure, ecc.).
Infatti, in base alla giurisprudenza, è necessario dimostrare che il creditore non ha attuato un comportamento liberale
o remissivo nei confronti del debitore.
[1] Cass. n. 13181 del 4.10.2000; n. 15563 del 11.12.2000; n. 7555 del 23.5.2002, n. 5337 del 10.3.2006.
4. Irrecuperabilità derivante dalla prescrizione del credito.
La prescrizione del credito comporta che lo stesso non è più esigibile.
Pertanto, decorso il termine di prescrizione, la perdita risulta senz’altro
da elementi certi e precisi.
Tuttavia, il comportamento del creditore che lasci prescrivere il proprio
diritto di credito potrebbe essere interpretato come un atto di liberalità in
favore del debitore e, in tal caso, la perdita non sarebbe deducibile.
5.Crediti di modesto importo
La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/124 del 6/8/1976 stabilisce che, ai fini della deducibilità fiscale delle perdite relative a
crediti di modesto importo, non sono richieste rigorose prove formali della effettiva e definitiva irrecuperabilità, in considerazione del
fatto che la loro lieve entità può consigliare le imprese a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero ulteriori oneri e
spese da sostenere.
La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/517 del 6/9/1980 riconosce la possibilità di portare direttamente a perdita il credito
quando “sia evidente che le spese legali e di causa possano superare l’importo stesso del credito”.
Pertanto, il credito di modesto importo può essere portato direttamente a perdita, senza necessità di esperire tutti i rimedi
giuridicamente attivabili al fine di recuperarlo, quando il suo valore eguaglia le spese legali cui si andrebbe incontro qualora si
perseguisse giudizialmente il debitore.
Sulla base di quanto sopra, in assenza di indicazioni certe e precise della giurisprudenza, è possibile individuare i seguenti valori di
massima per determinare se un credito può essere considerato di modesto importo:
 crediti verso clienti con sede in Italia
fino a Euro 3.500/5.000;
 crediti verso clienti con sede nella UE
fino a Euro 7.000/10.000;
 crediti verso clienti con sede extra UE
fino a Euro 10.000/15.000;
Generalmente, per quanto riguarda la documentazione necessaria a giustificare la deducibilità fiscale delle perdite relative a crediti di
modesto importo, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione di insolvibilità del debitore rilasciata da uno studio legale o da una
società di recupero crediti che dichiara l’esito negativo del tentativo stragiudiziale di recupero del credito.
Tuttavia, relativamente a crediti esistenti verso debitori esteri, potrebbe essere altresì necessaria una relazione di supporto redatta
da uno studio con sede nel luogo di residenza del debitore. Con tale relazione, lo studio straniero dovrebbe suggerire, sulla base
delle normativa locale, la convenienza o meno ad avviare una procedura giudiziaria in loco, giustificando il proprio parere anche con
riferimento alla situazione patrimoniale ed economica del debitore.
Al fine di evitare ogni contestazione, potrà essere allegata, ai documenti di cui sopra, una dichiarazione di remissione del debito,
formulata dal creditore ai sensi dell’art. 1236 cod. civ. ed inviata al debitore con lettera raccomandata A/R. Attraverso tale
dichiarazione, il creditore rinuncia, in tutto o in parte, al proprio credito nei confronti del debitore, liberando quest’ultimo dal debito
assunto.
E’ utile precisare che anche gli accordi transattivi raggiunti in sede stragiudiziale tra il creditore e il debitore, quando incidono
sull’ammontare del credito, possono essere idonei a giustificare la deducibilità fiscale della perdita su crediti. In pratica, l’accordo
transattivo costituisce una dichiarazione di remissione del debito relativamente alla parte del credito oggetto di rinuncia. E’
consigliabile, peraltro, inserire una clausola specifica portante la remissione.
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