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La Legge 12 novembre 2011, n.183, c.d Legge di stabilità 2012, ha
apportato modifiche sostanziali al c.p.c. ed alla Legge 53/1994 sulle
notifiche effettuate da avvocati in via diretta ed a mezzo del servizio
postale. Tuttavia, il D.M. Giustizia n. 44/2011, che ha modificato la
suddetta normativa, presentava una formulazione assai contorta,
lasciando molti interrogativi su alcuni aspetti fondamentali.
Pertanto, in data 3 aprile 2013, è intervenuto Il D.M. Giustizia n.
48/2013 proprio al fine di far luce sulle incongruenze del precedente
decreto adottando una nuova formulazione dell’art. 18 D.M. Giustizia
n. 44/2011.
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Già con il provvedimento del 18 luglio 2011 erano state approfondite
diverse specifiche tecniche del processo telematico, come a titolo
esemplificativo il formato dei documenti.
Quest’ultimo intervento del D.M. Giustizia n. 48/2013, pertanto,
modificando l’art. 18, tenta di far chiarezza sul Processo Civile
Telematico, affrontando, in primis, gli aspetti generali per poi
analizzare, nei successivi interventi, più specifici, le regole meramente
pratiche ai fini di un corretto utilizzo del futuro sistema informatico processuale.
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1. Un passo indietro. Cos’è il processo civile telematico?
Il PCT è un nuovo modo di concepire il rapporto tra il professionista
e gli uffici giudiziari, non è un nuovo tipo di processo civile, con
regole nuove. Esso è semplicemente un aggiornamento per mezzo
dell’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo
Finalità e vantaggi:
• Processi più snelli;
• Riduzione degli sprechi;
• Unitarietà del sistema adottato dagli Uffici Giudiziari.
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2. L’avvocato telematico.
Il D.M. 44/2011 non impone particolari scelte sui sistemi operativi o
sul tipo di computer da utilizzare, tuttavia, sono necessari alcuni
strumenti:
•Un PC;
•Una stampante, attraverso cui alcuni documenti, come la procura alle liti, devono essere stampati;
•Uno scanner, per acquisire copia digitale di documenti da convertire in formato PDF;
•Un disco esterno, per effettuare copie di sicurezza dei dati;
•Un programma di videoscrittura, come Ms Office o OpenOffice;
•Un convertitore di documenti in formato PDF testo;
•Un programma per la creazione di Note di iscrizione a ruolo;
•Connessione ad Internet;
•Casella di Posta Elettronica Certificata;
•Un dispositivo di autenticazione, quali smart card o chiavetta USB .
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3. Supporto fisico e supporto informatico.
La differenza tra un supporto fisico ed un supporto informatico non
è nel valore del documento, ma nelle regole che fanno capo alla loro
formazione.
Bisogna sempre tener presente che le regole relative ad un qualsiasi
documento od atto cartaceo non possono essere applicate anche ad
un supporto informatico, come, ad esempio, la PEC.
.
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3. Supporto fisico e supporto informatico.
Il biglietto di cancelleria, ad esempio, così come descritto dalle Disp.
Att. c.p.c all’art.45 (modificato dall’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012 ,
n. 179), ha una struttura differente a seconda che si tratti di un
supporto cartaceo oppure di un supporto informatico:
“Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il
biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici”.
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3. Supporto fisico e supporto informatico.
“Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il
cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del
codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere
consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel
fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione
dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata,
dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il
quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti
ed il testo integrale del provvedimento comunicato”.
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4. PEC. Posta Elettronica Certificata.
La PEC rappresenta un sistema di trasporto di documenti informatici
che, seppur simile al servizio di posta tradizionale, fornisce agli
utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o
meno) dei messaggi e-mail inviati al destinatario.
Questa particolarità, seppur la descrizione sia impropria, parifica la
PEC al sistema postale della Raccomandata con Avviso di
Ricevimento. In particolare, il momento in cui si perfeziona la
consegna, sia per il mittente che per il destinatario, è il deposito del
messaggio PEC nella casella del destinatario.
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4. PEC. Posta Elettronica Certificata.
Il valore legale è pienamente soddisfatto quando il messaggio viene
trasmesso da una casella PEC verso un’altra casella PEC.
E’ onere del destinatario controllare con costanza la casella PEC, in
quanto è la consegna a far fede per il valore legale e non la lettura
del messaggio stesso.
L’indirizzo PEC è personale e deve essere comunicato al proprio Ordine
di appartenenza. Per gli avvocati vi è l’obbligo di comunicazione al
Ministero della Giustizia, il quale assegnerà al professionista il ruolo di
soggetto telematico, abilitandolo, così, all’invio di atti e alla ricezione di
notifiche di cancelleria come previsto dall’art.136 c.p.c
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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta
elettronica certificata.
Per le comunicazioni via
PEC bisogna utilizzare
uno ed un solo indirizzo
per garantire il valore
legale delle
comunicazioni, in
quanto gli indirizzi sono
censiti.
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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta
elettronica certificata.
1. Il messaggio di trasporto. Si intende il corpo del messaggio, la c.d.
busta, ovvero quello che contiene, come allegato, il messaggio
originale (atto, procura, allegati, etc ..) e tutti i dati che ne certificano
il trasporto.
1. Ricevuta di accettazione.
1. Ricevuta di presa in carico.
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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta
elettronica certificata.
4. Ricevuta di consegna. Il messaggio viene inoltrato alla casella di
posta certificata del destinatario, a fronte del quale viene inviata
una ricevuta di consegna al mittente.
Tale ricevuta può essere di due tipi:
•una ricevuta di avvenuta consegna, che attesta l’avvenuto deposito
del messaggio all’interno della casella del destinatario;
•una ricevuta di errore di consegna nel caso in cui la consegna del
messaggio risulti impossibile.
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Valore giuridico della PEC. Art. 48 CAD Codice dell’Amministrazione
Digitale.
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di
invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai
sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
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6. Indirizzi PEC per notificazioni e comunicazioni.
All’art. 16 ter del D.L. 179/2012:
 domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della
popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012);
 elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della
Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012);
 INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e
professionisti) di cui all'art. 6-bis CAD;
 elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008;
 REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del
processo telematico.
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6. Indirizzi PEC per notificazioni e comunicazioni.
Questi riferimenti saranno validi a decorrere dal 15 dicembre 2013,
ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale .
Prima di effettuare un notificazione tramite PEC, quindi, dovrò per
prima cosa ricercare l’indirizzo corretto all’interno del registro, in
quanto tale registro viene periodicamente aggiornato, assicurando
agli utenti l’indirizzo corretto anche in caso di variazioni dei dati.
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7. La firma digitale.
Art.1 lett. B D.P.R. 445/2000: “il documento informatico è la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”.
Secondo la definizione dall’art 1 lett. n) del D.P.R. n. 445 del 2000,
con il termine “firma digitale” ci si riferisce ad una procedura capace
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del
documento.
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7. La firma digitale.
Qual è la differenza tra un documento con firma digitale ed uno
senza?
Documento informatico sprovvisto di qualsiasi firma elettronica.
Questo ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni
meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile;
Documento informatico munito di firma digitale o di firma
elettronica qualificata. Attribuisce autenticità all’atto. La firma
digitale per essere valida deve essere nel formato p7m.
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7. La firma digitale.
In un documento informatico il disconoscimento della firma digitale
è precluso, perché con la semplice prova della corrispondenza tra la
chiave pubblica e la chiave privata utilizzate vengono accertate sia la
provenienza del documento che l’assenza di alterazioni del
medesimo; l’unica ipotesi di falsità materiale che può configurarsi è
che la firma sia apposta da persona diversa dal legittimo
proprietario del dispositivo di firma.
Di conseguenza, l’oggetto del disconoscimento non sarà relativo alla
firma ma all’effettivo utilizzo della firma digitale da parte del
titolare. Il concetto di falsità materiale sarà dunque riferibile, in linea
di massima, alla responsabilità nel custodire il dispositivo di firma.
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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
1. “L'avvocato che procede alla notificazione con modalità
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.
53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.”
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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
2. “Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse
o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del
codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante
invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del
comma 1.”
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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
4. “L’avvocato che estrae copia informatica per immagine
dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione
prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione
digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale
nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma
5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.”
Regole tecniche di cui all’art. 71 CAD.
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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
5. “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si
riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’
rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica,
anche per immagine.”
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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
6. “La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa,
di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”
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9. Modalità di pagamento del contributo unificato e dei
diritti.
Nell’attuale struttura del PCT è possibile utilizzare una tra le
seguenti modalità di pagamento:
• Marche Lottomatica – scansione.
• Modello F23- scansione.
• Bollettino postale- scansione.
•Pagamento telematico – art. 30 D.M. 44/2011 – carte di credito o
circuito bancario.
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10. Il deposito telematico degli atti.
L’atto da depositare e gli eventuali allegati devono essere inseriti in
una struttura informatica denominata busta telematica da inviare,
come allegato ad un messaggio PEC, all’indirizzo telematico
dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei
servizi telematici.
Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal
soggetto che procede al deposito. Le informazioni fondamentali
riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati
(file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa sottoscritta
con firma digitale e inserita nella busta telematica.
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10. Il deposito telematico degli atti.
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10. Il deposito telematico degli atti.
1. Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito
software applicativo.
2. Il software applicativo produce la busta telematica (Atto. enc).
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10. Il deposito telematico degli atti.
3. Il depositante predispone il messaggio di PEC con destinatario l’indirizzo di PEC
dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario. 4. Il messaggio viene inviato al gestore di
PEC del depositante stesso.
5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene
resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
6. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della
giustizia (GiustiziaCert).
7. Il gestore di PEC del Ministero della Giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta
Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la
RdAC.
8. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC.
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10. Il deposito telematico degli atti.
10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della
casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato,
effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel
caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali)
sulla busta telematica.
12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante,
mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia.
13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore
di PEC del Ministero.
14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.
15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al
gestore di PEC del depositante.
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10. Il deposito telematico degli atti.
16. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli
automatici nella casella di PEC del depositante.
17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di
Avvenuta Consegna (RdAC).
18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.
19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio UNEP, attraverso il sistema di gestione dei
registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico.
21. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio
di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia,
utilizzando il formato del messaggio previsto.
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10. Il deposito telematico degli atti.
22. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore
di PEC del Ministero.
23. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.
24. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dell'intervento d'ufficio al
gestore di PEC del depositante.
25. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dell'intervento
d'ufficio nella casella di PEC del depositante.
26. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di
Avvenuta Consegna (RdAC).
27. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.
28. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
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11. Considerazioni conclusive
Il PCT, pur essendo ancora uno
strumento da verificare sul campo
pratico, appare indubbiamente
utile e risolutivo per molte
problematiche.
Vengono spontanei, a questo
punto, una serie di quesiti:
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11. Considerazioni conclusive
Domiciliarsi è ancora necessario?
 La domiciliazione prevista dall’art. 85 r.d. n. 37 del 1934 statuisce
per gli avvocati che svolgono il proprio ufficio fuori dalla
circoscrizione del proprio tribunale che questi debbano eleggere
domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria competente
per la causa.
Ad oggi, questa disposizione non è stata ancora abrogata, perciò,
nonostante l’elezione di domicilio in un prossimo futuro sarà da
considerarsi come virtuale, permane ancora l’obbligo di indicare il
domiciliatario per le cause fuori foro.
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11. Considerazioni conclusive
Domiciliarsi è ancora necessario?
 Tuttavia, per quanto concerne i giudizi pendenti dinanzi alla Corte
di Cassazione vi è la possibilità di non eleggere domicilio in Roma
indicando in luogo del domicilio fisico la PEC del ricorrente. Tale
possibilità è stata espressamente prevista dall’art. 35 della L. 183
del 12 novembre 2011, che ha modificato il terzo comma dell’art.
366 del c.p.c.
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11. Considerazioni conclusive
Le cancellerie seguiranno ancora un orario?
La risposta è si. Pur essendo più agile il processo telematico,
evitandoci lunghe attese, scioperi ed inconvenienti vari, l’orario di
chiusura delle cancellerie è fissato per le ore 14.
Ne consegue che, gli atti scadenti in giornata dovranno essere
depositati tassativamente per le ore 14, altrimenti il deposito verrà
effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
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Il Processo Civile Telematico e la Posta
Elettronica Certificata
Avv. Luca Salvi
Studio Legale Salvi Saponara & Associati
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Presentazione PCT e PEC