Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 2 ottobre 2015, n.6075 Decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità. Pensione di inabilità permanente ‐ Pensione di inabilità a proficuo lavoro ‐ Pensione di privilegio ‐ Decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità ‐ Decorrenza anteriore alla data del verbale della commissione medica che riconosce l'infermità Oggetto: Decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità. Da parte delle Sedi è ricorrente la richiesta di conoscere l’esatta data decorrenza del trattamento pensionistico nei casi di pensione di inabilità permanente (pensione di inabilità a proficuo lavoro ‐ art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato, pensione di inabilità concessa ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge n. 335/95, pensione di privilegio) e se questa possa avere una decorrenza anteriore rispetto alla data del verbale della commissione medica che riconosce l’infermità all’interessato. Nel merito, si ribadisce che in tali casi la decorrenza della dispensa dal servizio non può avere una data antecedente al giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto e, quindi l'erogazione del trattamento della prestazione deve decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Tanto premesso, si invitano gli operatori delle sedi a prestare attenzione nelle fattispecie in argomento, non potendosi verificare una decorrenza del trattamento pensionistico diversa da quanto sopra descritta. 
Scarica

messaggio n. 6075