{Globale_LOGO_CX}
Aggiornato al
20/11/2013}
{Data_Agg_Documento_DX
FOGLIO INFORMATIVO
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
IT.EX. ITALIA EXPORT - FINANZIAMENTO SU CONTRATTI ESTERO
GARANTITO DA SACE
- Clienti al dettaglio e non consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA
Popolare Soc. Coop.
{Banco
Globale_BANCA_1
Nogara, 2 - 37121 Verona
{Piazza
Globale_BANCA_2
Telefono:
800 017 906 - Fax: 0321.39.39.73
{Globale_BANCA_3
Internet: www.bancopopolare.it - E-mail: [email protected]
{Sito
Globale_BANCA_4
Iscrizione
all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5668
{Globale_BANCA_5
_SX}
_SX}
_SX}
_SX}
_SX}
CHE COS’E’ IL SERVIZIO FINANZIAMENTI COMMERCIALI ESTERO
Il finanziamento IT.EX. garantito da SACE è un’operazione con cui un’impresa ottiene liquidità dalla banca
per esigenze legate all’approntamento (ad esempio acquisto di materie prime, semilavorati e qualsia altro
costo direttamente necessario alla produzione dei benei/servizi oggetto di esportazione) di una commessa
destinata all’esportazione sulla base di specifico contratto di fornitura.
Il finanziamento garantito da SACE è rivolto esclusivamente alle:
 Imprese Corporate classificate come “non consumatori”;
 Piccole Imprese classificate come “al dettaglio” o “non consumatori”.
La durata può variare da un minimo di 6 fino ad un massimo di 15 mesi.
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella
protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il Gruppo sostiene la
crescita delle imprese italiane esportatrici al fine di garantire alle stesse flussi di cassa più stabili e
trasformare i potenziali rischi di insolvenza in opportunità di sviluppo. In virtù delle garanzie SACE, le
aziende possono godere di un accesso facilitato ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati
allo sviluppo delle attività economiche e produttive.
L’operatività di garanzia di SACE si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la
banca. Le garanzie prestate alla banca ai fini del finanziamento a breve termine IT.EX. sono irrevocabili,
autonome ed a prima richiesta.
I Finanziamenti IT.EX. con garanzia SACE sono regolati tramite evidenza a ‘partita’. Tale modalità consente
di gestire i singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le
scadenze sono gestiti autonomamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all’atto
della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita (roll-over).
Il cliente rimborsa il finanziamento IT.EX. alla scadenza e riconosce alla banca interessi periodici a tasso
variabile con cadenza trimestrale come da specifiche inserite nel contratto di finanziamento.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è adatto
a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti
dell’importo delle rate.
Il tasso di interesse varia in relazione all’andamento del parametro di indicizzazione applicato e
specificatamente indicato nel contratto di finanziamento.
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CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE INTERESSI
IT.EX. FINANZIAMENTO SU CONTRATTO EXPORT CON GARANZIA SACE
IN EURO A PARTITA
Tassi debitori 1
 tasso annuo debitore - nominale
spread su tassi per erogazione finanziamenti IT.EX.
Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a:
9,500000 %
 tasso di mora
tasso annuo nominale + 2 punti
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissioni emissione garanzia SACE
 Commissioni di emissione
2,850000 %
Commissioni d’istruttoria
 Commissioni d’istruttoria
1,250000 %
Commissioni di intervento
per accensione (non contestuale) finanz.euro-pm
 {comm.intervento
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007725_N6
_DSC}
{
per accensione (non contestuale) finanz.euro-min
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007726_N2
_DSC}
 {comm.intervento
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007726_N2_DX
Penale per estinzione anticipata
 Penale per decurtazione/estinzione anticipata del finanziamento
(qualora la decurtazione/estinzione non sia disciplinata dal contratto di fornitura export)
Spese
su accensioni di finanziamenti in euro o divisa}
 {spese
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007738_N2_DSC
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007738_N2_DX
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007739_N2_DX
Valute
di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c) - nr_DSC
gg }
 {valuta
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007745_N0
2}
lavorativi da data contabile}
{GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007746_A0_DX
{
di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c)-tipo
gg}
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007746_A0
_DSC
 {valuta
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007745_N0_DX
2}
lavorativi da data contabile}
{GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007751_A0_DX
2
di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - nr gg
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007750_N0
_DSC}
 {valuta
{
di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - tipo_DSC
gg }
 {valuta
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007751_A0
su proroghe e conversioni di finanziamenti- tipo giorni
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007756_A0
_DSC}
 {valute
2,000000 %
{ 10,00} €
{ 20,00} €
su proroghe/roll-over finanziamenti in euro o divisa
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007739_N2
_DSC}
 {spese
su proroghe e conversioni di finanziamenti- nr gg
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007755_N0
 {valute
2,000000} ‰
{ 3,50} €
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007725_N6_DX
_DSC
}
{
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007750_N0_DX
2}
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007755_N0_DX
{ lavorativi da data contabile}
GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007756_A0_DX
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto di finanziamento ’IT.EX.’
1
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno commerciale (360 giorni).
In caso di estinzione/decurtazione con bonifico o assegno estero si applicano le valute previste nei rispettivi Fogli
Informativi.
2
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{Data_Agg_Documento_DX
Per il recesso dal contratto di finanziamento ‘IT.EX.’ si fa ferimento alle clausole qui di seguito riportate.
“Al verificarsi di una delle ipotesi previste all’articolo 1186 codice civile nonché al verificarsi anche di un solo
Evento Rilevante, come definito al precedente art. 10, la Banca ha la facoltà, da esercitarsi a suo
insindacabile giudizio mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’Impresa
ed agli eventuali Garanti, di:
− dichiarare l’Impresa decaduta dal beneficio del termine;
− dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
La Banca procederà a dichiarare l’Impresa decaduta dal beneficio del termine e/o eserciterà la risoluzione
del contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’Impresa ed
agli eventuali garanti, in caso di:
− mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 9, lettere f) ed i) del fontratto;
− verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’articolo 10, lettere v) del contratto;
− mancato pagamento totale o parziale di due ratei consecutivi di interessi ovvero del capitale e
interessi;
− verificarsi di una delle cause di decadenza dal beneficio del termine prevista dal Contratto di
Finanziamento;
− richiesta motivata di SACE (ad esempio nel caso in cui SACE sia stata escussa su altre posizioni
garantite per il medesimo nominativo);
− revoca della Garanzia SACE, e quindi dell’intervento di SACE, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.
n.123/1998.
A seguito della decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto:
(a)
il finanziamento si intenderà immediatamente scaduto per l’intera quota ancora in essere;
(b)
l’Impresa dovrà corrispondere alla banca:
(i)
il residuo importo del finanziamento con gli interessi maturati (ivi compresi gli interessi di mora
capitalizzati alla data di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione);
(ii)
ogni altra somma dovuta ai sensi del presente contratto;
(iii)
gli interessi di mora conteggiati dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o di
risoluzione fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Gli interessi, le commissioni, le spese e ogni altro importo dovuto e pagabile dall’Impresa ai sensi del
Contratto, già corrisposti anteriormente all’esperimento dei rimedi di cui al presente articolo, saranno
definitivamente acquisiti dai Finanziatori, senza obbligo di restituzione.
L’Impresa avrà la facoltà di estinguere, parzialmente o totalmente, in via anticipata il finanziamento, purché
la data di estinzione anticipata coincida con un data di scadenza interessi, e dietro preavviso di 30 giorni da
darsi mediante lettera raccomandata e contro versamento alla Banca di una commissione omnicomprensiva
a titolo di risarcimento del 2,50% sull’importo anticipatamente restituito, senza addebito all’Impresa di nessun
altro onere, tranne il caso in cui l’estinzione anticipata sia disciplinata nel contratto di fornitura.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Popolare Soc. Coop.
{Banco
Globale_BANCA_1
_SX}
Funzione
Reclami
Via
Polenghi
Lombardo,
13
26900
Lodi
{Globale_BANCA_AUDIT
_SX}
o, per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet: {www.bancopopolare.it
Globale_BANCA_INTERNET
_SX}
La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:
- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n.
385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso
l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di
conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie
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Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul
sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione
iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che
dovessero sorgere all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
LEGENDA
Cliente non consumatore
Commissioni di intervento
Finanziamento a “partita”
Istruttoria
Roll-over
Spese per elaborazione competenze
del periodo di liquidazione
Spread
Tasso di mercato di periodo
Tasso di mora
I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di
pertinenza estero di qualsiasi natura.
I singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) vengono gestiti come
partite distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestite su
ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all’atto
della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla
scadenza pattuita.
Pratiche eformalità necessarie all’erogazione del finanziamento.
Periodo di revisione del tasso di interesse, vale a dire di
eventuale aggiornamento del tasso variabile.
Spese riferite all’elaborazione delle competenze del periodo di
liquidazione previsto.
Differenziale applicato dalle banche alle operazioni di utilizzo di
credito (fiduciario, ipotecario, etc.), che viene aggiunto al tasso
d’interesse; la somma tra spread e tasso d’interesse costituisce il
tasso nominale.
Tasso “lettera” rilevato dalla banca per il periodo di durata
dell’operazione. Viene determinato giornalmente dalle condizioni
di mercato e pubblicato nelle filiali.
Maggiorazione del tasso d’interesse applicata in caso di ritardo
nel pagamento delle rate.
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Inserire data decorrenza