{Globale_LOGO_CX} Aggiornato al 20/11/2013} {Data_Agg_Documento_DX FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari IT.EX. ITALIA EXPORT - FINANZIAMENTO SU CONTRATTI ESTERO GARANTITO DA SACE - Clienti al dettaglio e non consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Popolare Soc. Coop. {Banco Globale_BANCA_1 Nogara, 2 - 37121 Verona {Piazza Globale_BANCA_2 Telefono: 800 017 906 - Fax: 0321.39.39.73 {Globale_BANCA_3 Internet: www.bancopopolare.it - E-mail: [email protected] {Sito Globale_BANCA_4 Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5668 {Globale_BANCA_5 _SX} _SX} _SX} _SX} _SX} CHE COS’E’ IL SERVIZIO FINANZIAMENTI COMMERCIALI ESTERO Il finanziamento IT.EX. garantito da SACE è un’operazione con cui un’impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate all’approntamento (ad esempio acquisto di materie prime, semilavorati e qualsia altro costo direttamente necessario alla produzione dei benei/servizi oggetto di esportazione) di una commessa destinata all’esportazione sulla base di specifico contratto di fornitura. Il finanziamento garantito da SACE è rivolto esclusivamente alle: Imprese Corporate classificate come “non consumatori”; Piccole Imprese classificate come “al dettaglio” o “non consumatori”. La durata può variare da un minimo di 6 fino ad un massimo di 15 mesi. SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il Gruppo sostiene la crescita delle imprese italiane esportatrici al fine di garantire alle stesse flussi di cassa più stabili e trasformare i potenziali rischi di insolvenza in opportunità di sviluppo. In virtù delle garanzie SACE, le aziende possono godere di un accesso facilitato ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. L’operatività di garanzia di SACE si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la banca. Le garanzie prestate alla banca ai fini del finanziamento a breve termine IT.EX. sono irrevocabili, autonome ed a prima richiesta. I Finanziamenti IT.EX. con garanzia SACE sono regolati tramite evidenza a ‘partita’. Tale modalità consente di gestire i singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestiti autonomamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all’atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita (roll-over). Il cliente rimborsa il finanziamento IT.EX. alla scadenza e riconosce alla banca interessi periodici a tasso variabile con cadenza trimestrale come da specifiche inserite nel contratto di finanziamento. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è adatto a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Il tasso di interesse varia in relazione all’andamento del parametro di indicizzazione applicato e specificatamente indicato nel contratto di finanziamento. Pagina 1 di 4 {Globale_LOGO_CX} 20/11/2013} {Data_Agg_Documento_DX Aggiornato al CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE INTERESSI IT.EX. FINANZIAMENTO SU CONTRATTO EXPORT CON GARANZIA SACE IN EURO A PARTITA Tassi debitori 1 tasso annuo debitore - nominale spread su tassi per erogazione finanziamenti IT.EX. Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a: 9,500000 % tasso di mora tasso annuo nominale + 2 punti ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Commissioni emissione garanzia SACE Commissioni di emissione 2,850000 % Commissioni d’istruttoria Commissioni d’istruttoria 1,250000 % Commissioni di intervento per accensione (non contestuale) finanz.euro-pm {comm.intervento GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007725_N6 _DSC} { per accensione (non contestuale) finanz.euro-min GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007726_N2 _DSC} {comm.intervento GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007726_N2_DX Penale per estinzione anticipata Penale per decurtazione/estinzione anticipata del finanziamento (qualora la decurtazione/estinzione non sia disciplinata dal contratto di fornitura export) Spese su accensioni di finanziamenti in euro o divisa} {spese GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007738_N2_DSC GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007738_N2_DX GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007739_N2_DX Valute di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c) - nr_DSC gg } {valuta GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007745_N0 2} lavorativi da data contabile} {GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007746_A0_DX { di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c)-tipo gg} GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007746_A0 _DSC {valuta GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007745_N0_DX 2} lavorativi da data contabile} {GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007751_A0_DX 2 di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - nr gg GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007750_N0 _DSC} {valuta { di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - tipo_DSC gg } {valuta GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007751_A0 su proroghe e conversioni di finanziamenti- tipo giorni GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007756_A0 _DSC} {valute 2,000000 % { 10,00} € { 20,00} € su proroghe/roll-over finanziamenti in euro o divisa GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007739_N2 _DSC} {spese su proroghe e conversioni di finanziamenti- nr gg GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007755_N0 {valute 2,000000} ‰ { 3,50} € GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007725_N6_DX _DSC } { GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007750_N0_DX 2} GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007755_N0_DX { lavorativi da data contabile} GECO_ESFIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007756_A0_DX RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto di finanziamento ’IT.EX.’ 1 Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno commerciale (360 giorni). In caso di estinzione/decurtazione con bonifico o assegno estero si applicano le valute previste nei rispettivi Fogli Informativi. 2 Pagina 2 di 4 {Globale_LOGO_CX} Aggiornato al 20/11/2013} {Data_Agg_Documento_DX Per il recesso dal contratto di finanziamento ‘IT.EX.’ si fa ferimento alle clausole qui di seguito riportate. “Al verificarsi di una delle ipotesi previste all’articolo 1186 codice civile nonché al verificarsi anche di un solo Evento Rilevante, come definito al precedente art. 10, la Banca ha la facoltà, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’Impresa ed agli eventuali Garanti, di: − dichiarare l’Impresa decaduta dal beneficio del termine; − dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile. La Banca procederà a dichiarare l’Impresa decaduta dal beneficio del termine e/o eserciterà la risoluzione del contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’Impresa ed agli eventuali garanti, in caso di: − mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 9, lettere f) ed i) del fontratto; − verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’articolo 10, lettere v) del contratto; − mancato pagamento totale o parziale di due ratei consecutivi di interessi ovvero del capitale e interessi; − verificarsi di una delle cause di decadenza dal beneficio del termine prevista dal Contratto di Finanziamento; − richiesta motivata di SACE (ad esempio nel caso in cui SACE sia stata escussa su altre posizioni garantite per il medesimo nominativo); − revoca della Garanzia SACE, e quindi dell’intervento di SACE, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.123/1998. A seguito della decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto: (a) il finanziamento si intenderà immediatamente scaduto per l’intera quota ancora in essere; (b) l’Impresa dovrà corrispondere alla banca: (i) il residuo importo del finanziamento con gli interessi maturati (ivi compresi gli interessi di mora capitalizzati alla data di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione); (ii) ogni altra somma dovuta ai sensi del presente contratto; (iii) gli interessi di mora conteggiati dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione fino al giorno dell’effettivo pagamento. Gli interessi, le commissioni, le spese e ogni altro importo dovuto e pagabile dall’Impresa ai sensi del Contratto, già corrisposti anteriormente all’esperimento dei rimedi di cui al presente articolo, saranno definitivamente acquisiti dai Finanziatori, senza obbligo di restituzione. L’Impresa avrà la facoltà di estinguere, parzialmente o totalmente, in via anticipata il finanziamento, purché la data di estinzione anticipata coincida con un data di scadenza interessi, e dietro preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata e contro versamento alla Banca di una commissione omnicomprensiva a titolo di risarcimento del 2,50% sull’importo anticipatamente restituito, senza addebito all’Impresa di nessun altro onere, tranne il caso in cui l’estinzione anticipata sia disciplinata nel contratto di fornitura. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a: Popolare Soc. Coop. {Banco Globale_BANCA_1 _SX} Funzione Reclami Via Polenghi Lombardo, 13 26900 Lodi {Globale_BANCA_AUDIT _SX} o, per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet: {www.bancopopolare.it Globale_BANCA_INTERNET _SX} La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà: - rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa; - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Pagina 3 di 4 {Globale_LOGO_CX} Aggiornato al 20/11/2013} {Data_Agg_Documento_DX Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca. Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR. LEGENDA Cliente non consumatore Commissioni di intervento Finanziamento a “partita” Istruttoria Roll-over Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione Spread Tasso di mercato di periodo Tasso di mora I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura. I singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) vengono gestiti come partite distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestite su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all’atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita. Pratiche eformalità necessarie all’erogazione del finanziamento. Periodo di revisione del tasso di interesse, vale a dire di eventuale aggiornamento del tasso variabile. Spese riferite all’elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto. Differenziale applicato dalle banche alle operazioni di utilizzo di credito (fiduciario, ipotecario, etc.), che viene aggiunto al tasso d’interesse; la somma tra spread e tasso d’interesse costituisce il tasso nominale. Tasso “lettera” rilevato dalla banca per il periodo di durata dell’operazione. Viene determinato giornalmente dalle condizioni di mercato e pubblicato nelle filiali. Maggiorazione del tasso d’interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Pagina 4 di 4