MODULO 1
IL RUOLO DEL CAF
Lezione 9
L’organizzazione del CAF sul territorio nazionale
Modulo 1 – Lezione 9
Contents
L’organizzazione del CAF sul territorio nazionale ............................................................................................ 2
Cosa sono e come operano i Centri e gli Sportelli di raccolta ....................................................................... 5
Modalità di esercizio dell’attività ........................................................................................................................ 5
Tipi di utente ........................................................................................................................................................... 8
Cosa offrono ............................................................................................................................................................ 8
L’organizzazione del CAF sul territorio nazionale
Il CAF, così come determinato dalla riforma della disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale (DL N.
241 del 9 luglio 1997 modificato dal DL 490 del 28 dicembre 1998), è oggi un istituto di grande
rilevanza sociale, economica ed organizzativa e nel futuro rivestirà un ruolo essenziale nella nostra
società civile anche in funzione del decentramento amministrativo e fiscale in atto. Sarà dunque
un soggetto deputato a rappresentare quella cerniera essenziale tra il contribuente ed il fisco
affinché quest’ultimo diventi più chiaro, semplice ed efficace.
I CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale riconosciuti dal Ministero di Economia e Finanze) e i
CAF (Centri di assistenza fiscale) offrono assistenza gratuita ai cittadini possessori di reddito
dipendente e assimilati, ai pensionati e alle nuove figure del lavoro, nella presentazione della
dichiarazione dei redditi e per altri obblighi tributari.
Ci si può rivolgere ai CAF-CAAF per assistenza nel controllo e nella trasmissione della dichiarazione
dei redditi (Modello 730; Unico) e delle attestazioni ISE / ISEE (Identificatore della Situazione
Economica / Equivalente), necessarie per richiedere presso gli enti competenti prestazioni sociali
agevolate.
Nel dicembre del 1991 con l’avvio del sistema dell’Assistenza fiscale, appaiono, per la prima volta
in Italia, i “Centri autorizzati di assistenza fiscale”, che nascono per assumere compiti propri dei
soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Questi Centri sono disciplinati, alla fine
del 1994 dopo tre anni di continue decretazioni sulla materia (ben 20 decreti!), dall’art. 78 L. n.
413 del 1991, nel quale sono intervenute alcune modifiche apportate dalle Leggi n. 438 del 1992,
n. 75 del 1993, n. 427 del 1993, n. 413 del 1994 e n. 473 del 1994 e infine dal D.P.R. n. 395 del
1992.
Dopo anni di continue reiterazioni di decreti legislativi, nel 1996 l’allora Ministro delle Finanze
Vincenzo Visco, grazie alla cosiddetta “Rifoma Visco”, comincia anche il riordino della materia
riguardante i Centri di Assistenza Fiscale con il DLG 28 dicembre 1998 n. 490. In particolare, il
decreto 490 del 1998 reca disposizioni in materia di assistenza fiscale prevedendo una più incisiva
utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Rispetto alla previdente disciplina L. n. 413 del 1991, sono previste due sostanziali novità. La prima
novità riguarda il fatto che i sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale,
ma ne hanno solo la facoltà; resta comunque fermo l’obbligo dei sostituti d’imposta di effettuare
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le operazioni di conguaglio tenendo conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
elaborate dai Centri di assistenza fiscale.
La seconda ed importante novità sta nel fatto che i C.A.F., tramite i loro responsabili dell’assistenza
fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze
della documentazione esibita dai contribuenti. Nel Mod. 730 elaborato dai C.A.F. sono quindi
correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di Legge, gli
oneri deducibili, le detrazioni d’imposta e le ritenute d’acconto spettanti, nonché gli importi dovuti
a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti. A tal fine, il contribuente deve esibire al
C.A.F. la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti
nella dichiarazione. I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano né il riscontro
della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente ( quali, ad esempio,
l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di
produzione), né valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni
soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute. Pertanto, ai
fini dei controlli che i C.A.F. devono eseguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte
del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione
(quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di
locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di
famiglia).
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’amministrazione finanziaria
utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni
per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di
documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile
dell’assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.
Nel 1999 sono state emanate le disposizioni attuative che sono contenute nel DM 31 maggio 1999
n. 164 concernente il “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai C.A.F. per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti”. Tale decreto prevede tra
l’altro che:
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-il capitale minimo delle società richiedenti non può essere inferiore a 100 milioni di Lire, a
meno che il codice civile non preveda limiti superiori (art. 5);
-il Responsabile dell’Assistenza Fiscale del C.A.F. appone il visto di conformità mediante
firma, anche elettronica. La presenza di questa figura introduce tra l’altro la separazione
della responsabilità pecuniaria circa la maggiore imposta, eventualmente accertata dagli
uffici tributari, ed i relativi interessi che sono a carico del contribuente; le sanzioni
amministrative, invece, sono irrogate al soggetto che ha apposto il visto di conformità se le
irregolarità sanzionate (ovviamente in materia di dichiarazione dei redditi e di IVA)
discendono da dati sottoposti al visto. I C.A.F. debbono perciò fornire congrue garanzie
assicurative al fine di consentire all’utente di rivalersi nei confronti del medesimo e di
coloro che appongono il visto di conformità (per le sanzioni amministrative comminategli
per errori formali loro imputabili relativi al visto di conformità). Per garantire agli utenti il
risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della non corretta assistenza
fiscale prestata, le società richiedenti devono perciò stipulare una polizza di assicurazione
della responsabilità civile non inferiore a 1.032.913,80 Euro (art.6);
le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale rientrano nella competenza del Dipartimento delle Entrate (art. 7);
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gli uffici del Dipartimento delle Entrate effettuano accessi, ispezioni, verifiche presso la
sede e gli uffici periferici del C.A.F. e delle società di servizi di cui i centri si avvalgono (art.
10);
per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il C.A.F. può avvalersi di società di
servizi aventi determinati requisiti, anche se le operazioni compiute sono effettuate
sempre sotto il diretto controllo del C.A.F. concedente, che ne assume la responsabilità
(art. 11);
le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna
ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione, possono essere
effettuate dai C.A.F. dipendenti tramite i propri soci o associati (art. 16, comma 4).
Con il Decreto Direttoriale 12 luglio 1999 riguardante l’individuazione degli uffici competenti per le
attività di assistenza fiscale e gli adempimenti connessi”, il cui capo II riguarda i Centri di assistenza
fiscale, cambia anche l’iter procedimentale previsto per il rilascio dell’autorizzazione che prima era
di competenza ministeriale mentre adesso tale procedura è stata attribuita alle Direzioni regionali
delle Entrate (art.1) anche se l’Albo dei Centri autorizzati continua ad essere tenuto presso la
Direzione Centrale per l’Accertamento e la Programmazione. La vigilanza sulle attività dei Centri è
invece attribuita sia alla Direzione Centrale per l’Accertamento che alla Direzione Regionale delle
Entrate (art. 4).
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Cosa sono e come operano i Centri e gli Sportelli di raccolta
Modalità di esercizio dell’attività
A causa della stagionalità dei lavori, le organizzazioni più piccole, che sono poco strutturate e
possono contare su bassi volumi di lavoro, hanno la tendenza ad avvalersi di collaboratori
occasionali. Talvolta la presenza di un punto di raccolta o di una sede risponde solo a criteri di
immagine, tant’è vero che per il contenimento dei costi, i centri zonali sono ubicati e coesistono,
all’interno di sedi sindacali.
Pur non essendo obbligatoria l’esposizione di un tariffario, molti Centri pubblicizzano - mediante
cartelli – i prezzi relativi ai diversi tipi di assistenza.
Un problema particolare è costituito dai casi in cui l’assistenza fiscale venga affidata dai C.A.F.
dipendenti a “imprese di servizi” operanti come associazioni non riconosciute, che potrebbero
dissimulare le prestazioni svolte per assistenza fiscale sotto forma di servizi offerti agli associati cui
corrispondono quote di adesione diversificate a seconda delle prestazioni richieste.
In definitiva, le entrate dei C.A.F. sono costituite da:
__ quote fisse di compenso, stabilite con decreto ministeriale, a remunerazione dell'accettazione e
del trattamento dei modd. 730;
__ compensi variabili in funzione del tipo di assistenza fiscale prestata. L’attenzione dei verificatori
deve concentrarsi in particolare su questi ultimi perchè dalla mancata registrazione di tali
compensi possono scaturire comportamenti evasivi.
Procedure per la corresponsione dei compensi ai C.A.F. per il trattamento delle dichiarazioni
(D.M. 2 dicembre 1998)
Per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in via telematica, spetta ai C.A.F. un compenso
rivalutabile annualmente in base alla variazione dell’indice dei prezzi (art. 38 D.Lgs. 241/97) – che
viene erogato in base alla seguente procedura.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’invio telematico delle dichiarazioni, i
Centri di Assistenza presentano al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate (Direzione
centrale per i servizi generali il personale e l’organizzazione) la fattura relativa ai compensi
spettanti, assoggettati ad I.V.A.
Il Centro informativo del Dipartimento delle Entrate elabora dapprima le dichiarazioni dei redditi
trasmesse per via telematica da ciascun C.A.F. e predispone per ogni Centro un’attestazione
relativa al numero delle dichiarazioni ricevute per le quali va corrisposto il compenso.
La Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l’Organizzazione, dopo aver ricevuto la
citata attestazione, emette i relativi ordinativi di pagamento, che vengono estinti mediante
accredito in conto corrente bancario, in base alle coordinate fornite dai singoli Centri.
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Sono state individuate due diverse categorie di Centri di assistenza fiscale, distinte a seconda dei
soggetti costituenti e delle funzioni ad esse attribuite. La prima categoria, cosiddetti C.A.F.
Imprese, comprende:
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Centri costituiti da associazioni sindacali di categoria fra imprenditori istituite da almeno 10
anni e presenti nel C.N.E.L. o, se non presenti, cui sia stata riconosciuta la rilevanza
nazionale per numero degli associati e diffusione delle strutture sul territorio;
associazioni sindacali diverse dalle precedenti e istituite da almeno 10 anni fra gli stessi
soggetti;
organizzazioni aderenti alle predette associazioni, previa delega di quelle di appartenenza.
I C.A.F. Imprese possono effettuare le seguenti operazioni per conto degli utenti:
a) a Controllare la regolarità formale della documentazione contabile loro prodotta dagli
utenti;
b) Tenere le scritture contabili;
c) Conservare le scritture contabili;
d) Predisporre le dichiarazioni annuali (in qualsiasi tributo relativo alle imprese, quali IRPEF,
ILOR, IVA, ICIAP, IRPEG) ed i relativi allegati dei seguenti soggetti per la dichiarazione
propria ed anche per quella del coniuge, ma solo nel caso di dichiarazione congiunta:
• titolari di reddito d’impresa;
• titolari di redditi dei terreni;
• titolari di redditi di partecipazione derivanti da attività di impresa.
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e) Apporre il Visto di conformità formale tra le risultanze delle scritture contabili ed i dati
esposti nelle dichiarazioni e la relativa documentazione allegata;
f) Apporre il Visto di conformità formale tra i dati esposti nelle dichiarazioni in ordine alla
deducibilità degli oneri di cui all’art. 10 del TUIR approvato con D.P.R. 917/86 (interessi
passivi, premi di assicurazione, tasse scolastiche, oneri previdenziali, spese mediche, ecc.) e
la relativa documentazione;
g) Inoltrare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni predisposte per i propri
utenti e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi
elettronici forniti o prestabiliti conformi al modello ministeriale e sottoscritte dal
contribuente.
I rapporti con gli utenti sono regolati da un contratto tipo, che deve essere preventivamente
depositato presso il Ministero delle finanze. Tale contratto oltre ad impegnare il C.A.F. a rendere il
Servizio alle condizioni previste dalla Legge, impegna l’utente a fornire ai C.A.F. dati fedeli e
completi.
La seconda categoria, i cosiddetti C.A.F. Dipendenti, comprende:
-
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Centri costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 53.000
dipendenti;
sostituti d’imposta ex art. 23 del DPR 600 del 1973 aventi complessivamente almeno
50.000 dipendenti;
associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti in base al Decreto
Legislativo C.P.S. n. 804 del 1947 aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti o
dipendenti.
Le attività consentite ai C.A.F. Dipendenti si differenziano da quelle previste per i C.A.F. Imprese,
infatti, sono solo quelle sostitutive dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Esse si concretano in:
•
•
•
•
•
-raccolta, controllo formale, conservazione delle dichiarazioni, redatte su apposito
stampato, con cui gli utenti comunicano i dati sottoscrivendoli (in pratica si tratta del
modello 730);
-raccolta delle schede con cui l’utente ha effettuato la scelta in ordine dell’otto per mille
dell’IRPEF ed invio delle stesse all’Amministrazione finanziaria;
-elaborazione delle dichiarazioni dei redditi su programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall’Amministrazione finanziaria ed invio alla stessa delle dichiarazioni registrate su
supporti magnetici;
-consegna all’utente di copia della dichiarazione 730 e del prospetto di liquidazione 730/3;
-comunicazione ai sostituti d’imposta dei risultati della dichiarazione ai fini dell’addebito
all’utente o del rimborso mediante conguaglio da effettuarsi con le ritenute d’acconto sulle
retribuzioni complessive. La comunicazione all’INPS ed alle amministrazioni dello Stato
deve essere effettuata su supporto magnetico.
Nessuno dei documenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere allegato alla
dichiarazione. La documentazione dovrà essere conservata presso il domicilio fiscale del
contribuente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione e dovrà essere esibita solo su richiesta dei competenti uffici.
In sintesi, il panorama dei C.A.F. presenta una molteplicità di figure le quali hanno funzioni ben
precise, con una delimitazione rigida dei settori operativi.
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I C.A.F. Imprese possono svolgere la loro attività nell’assistenza contabile e dichiarativa delle
imprese con la tenuta delle scritture e dei libri e la apposizione del visto di conformità. Inoltre
possono stipulare convenzioni con i sostituti d’imposta per fornire assistenza fiscale ai dipendenti
e pensionati nella redazione del 730 e dei connessi adempimenti.
I C.A.F. Dipendenti costituiti dalle Organizzazioni Sindacali Lavoratori, invece, possono svolgere
solo l’attività di assistenza dichiarativa per i dipendenti ed i pensionati, con la limitazione di non
poter stipulare convenzioni con i sostituti d’imposta.
Tipi di utente
I C.A.F. imprese prestano
l’attività di assistenza fiscale a
favore delle imprese
associate a quelle
organizzazioni che hanno
costituito i C.A.F. stessi,
nonché a favore dei soci di
società di persone, dei
partecipanti all’impresa
familiare e coniuge
partecipante all’azienda
coniugale. Sono comunque
escluse dall’assistenza fiscale,
ai sensi dell’art.34, c.1, del
d.lgs.vo 9 luglio 1997, n. 241
le imprese soggette
all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche tenute alla
nomina del collegio sindacale,
nonché quelle alle quali non
sono applicabili le
disposizioni concernenti gli
studi di settore, diverse dalle
società cooperative e loro
consorzi che, unitamente ai
propri soci fanno riferimento
alle associazioni nazionali
riconosciute in base al
d.lgs.vo del Capo provvisorio
dello Stato n.1577 del
14/12/1947
C.A.F. - Imprese
Cosa offrono
-
-
A richiesta, il Responsabile
dell’assistenza fiscale del
Centro è tenuto a rilasciare
redazione scritture
Visto di conformità
contabili;
- dei dati riportati nelle
elaborazione e
dichiarazioni predisposte dal
predisposizione delle
Centro, rispetto alla
dichiarazioni tributarie;
documentazione ed alle
risultanze delle scritture
altri adempimenti previsti
contabili;
dalla attuale legislazione
delle scritture contabili
tributaria;
r
ispetto la documentazione di
-assistenza per la
supporto;
compilazione delle
N.B.
Il rilascio del visto implica
dichiarazioni sostitutive
l’attestazione della congruità
ISEE (indicatore di
dell’ammontare dei ricavi o dei
situazione economica
compensi dichiarati rispetto a
equivalente, cosiddetto quelli determinabili sulla base degli
riccometro) (art. 2,
studi di settore, ove applicabili,
comma 4 del D.M.
ovvero l’attestazione delle cause
305/99)
che giustificano lo scostamento.
Asseverazione attesta che i dati
contabili ed extracontabili rilevanti
per l’applicazione degli studi di
settore, comunicati alla
amministrazione finanziaria, sono
corrispondenti alle scritture
contabili.
Modulo 1 – Lezione 9
C.A.F. - Dipendenti
Tipi di utente
A richiesta, il Responsabile
dell’assistenza fiscale del
Centro è tenuto a rilasciare
predisposizione ed
Visto di conformità
elaborazione delle
Attesta l’aderenza dei dati
dichiarazioni fiscali;
esposti nelle dichiarazioni
altri adempimenti
elaborate alla relativa
tributari richiesti dai documentazione. Tale visto
contribuenti, quali ad implica anche il riscontro dei
esempio:
dati certificati con le
compilazione ed
disposizioni disciplinanti gli
asseverazione del
oneri deducibili e detraibili, le
questionario modello detrazioni ed i crediti
RED (da restituire
d’imposta e lo scomputo delle
all’INPS);
ritenute d’acconto. Il visto può
assistenza per la
essere rilasciato solo se le
compilazione della
dichiarazioni e le scritture
dichiarazione
contabili sono state
sostitutiva ISEE.
predisposte e tenute dal
C.A.F.; tale condizione si
intende rispettata anche se le
dichiarazioni e le scritture sono
tenute dallo stesso
contribuente ovvero da una
società di servizi di cui all’art.
11, c. 1, del D.M. 31 maggio
1999, n. 164, a condizione che
le relative attività siano svolte
sotto il diretto controllo e
responsabilità del C.A.F.
stesso.
Cosa offrono
• - contribuenti non
titolari di reddito di
lavoro autonomo di
cui all’art. 49, co.1 e di reddito d’impresa di
cui all’ art. 51 del
T.U.I.R., ossia
lavoratori dipendenti, •
pensionati e prestatori
di collaborazioni
coordinate e
continuative.
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