Progetto ChORUS
Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema
PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013
Obiettivo 1 - Convergenza
Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1
Regolamentazione delle procedure relative alla costituzione e ai
lavori delle commissioni d'esame dei corsi di formazione
Bari, Regione Puglia
14 dicembre 2010
Quadro normativo regionale
• L.R. 15/2002 “Riforma della formazione professionale”, art. 8, comma
2, punto e) e art. 29
• DGR 986/2007 “Gettone di presenza per la partecipazione alle
Commissioni d’esame previste dall’articolo 29 della Legge regionale del
7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” –
Direttive”
• DGR 147/2010 “L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime
Indicazioni”
La legge regionale
All’art. 8, comma 2 punto e) prevede che tra le funzioni delle Province ci sia la nomina delle
Commissione d’esame al termine dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento di
qualifica, secondo direttive dell’assessore regionale
All’art. 29
•
•
•
viene definita la composizione della Commissione d’esame per il rilascio di qualifica
• 1 funzionario amministrazione (o ricercatore univeristario/preside/docente di
scuola)
• 3 docenti del corso
• 2 esperti MLPS
• 2 esperti delle rappresentanze datoriali e sindacali (1+1)
viene demandata a specifiche direttive della Giunta regionale la definizione di specifiche
modalità per la valutazione delle competenze al termine di corsi di perfezionamento,
specializzazione, aggiornamento o comunque non finalizzati al conseguimento di
qualifica
viene demandata a specifiche direttive della Giunta regionale la definizione del compenso
spettante ai membri delle commissioni
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 986/2007
• Adeguamento dell’importo del compenso giornaliero (fermo a 15,49
euro/giorno in base alla L.R. 45/1981) a 50,00 euro, oltre rimborso
spese, per i componenti esterni
• Il calcolo deve essere fatto sulle ore di effettiva presenza
• Il costo della commissione è ammissibile al FSE (rientra nel budget
di progetto)
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 1
Indirizzi per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica; viene rinviata ad
altro provvedimento la definizione delle modalità di valutazione delle competenze nell’ambito
di percorsi finalizzati a perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, o comunque
di percorsi non finalizzati a qualifica
• Procedura di richiesta della commissione
• Procedura di svolgimento dell’esame (compiti della commissione, fasi e
modalità della valutazione) e di rilasciod egli attestati
• Trattamento economico dei componenti della commissione
Viene anche definita il significato che nel sistema regionale assumono l’
“attestazione” e la “certificazione”
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 2
“Attestazione” identifica il rilascio di attestati SENZA esami finali; gli attestati
NON HANNO VALENZA CERTIFICATORIA, sono rilasciati
dagli Organismi formativi e possono essere:
• attestato di frequenza
• dichiarazione del percorso individuale, su richiesta
dell’interessato in caso di frequenza parziale
“Certificazione” identifica il riconoscimento formale da parte
dell’amministrazione di “esito professionale” a seguito di prova
d’esame; al momento l’unica certificazione di riferimento è
l’attestato di qualifica riferito a profilo/figura
Soltanto l’attestato di qualifica ha valore certificatorio, spendibile come titolo formale,
e per questo vengono definiti standard procedurali per il rilascio
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 3
Composizione e validità della commissione d’esame
Dal punto di vista dei soggetti rappresentati fa riferimento a quella dalla Legge Regionale, ma
è semplificata nel numero dei componenti (fatti salvi i casi previsti in specifiche norme)
• 1 funzionario amministrazione (o ricercatore univeristario/preside/docente di scuola), cui
viene assegnato il ruolo di Presidente
• 1 esperto designato dal MLPS (uffici periferici)
• 1 rappresentante delle organizzazioni datoriali
• 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali
• 3 docenti del corso
di fatto la componente interna all’organismo formativo resta invariata e viene individuato il funzioanrio
della PA quale Presidente a garanzia della correttezza procedurale dell’esame
La commissione è validamente insediata se sono presenti almeno: il presidente, l’esperto
designato dal MLPS, 1 dei rappresentanti delle parti sociali, i 3 docenti interni
Una commissione può esaminare i partecipanti a più di un percorso formativo
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 4
Procedura d’esame
La richiesta di istituzione di commissione viene formulata dall’organismo all’amministrazione
30 giorni prima la fine del percorso formativo
L’amministrazione nomina (mediante quale atto ?) i componenti della commissione
La commissione si insedia e esamina (fase preparatoria):
• i verbali di ammissione (decisa dal corpo docente)
• la documentazione relativa ai candidati ed al percorso
• le prove d’esame proposte dall’organismo, stabilendo il sistema di valutazione
(punteggi)
La commissione presenzia lo svolgimento delle prove (almeno 1 scritta + 1 orale), che durano
minimo 1 giorno e massimo 3 giorni
La commissione effettua la valutazione delle prove (che concorre per almeno il 50% alla
valutazione finale), dell’andamento del partecipante durante la formazione, dello stage e
stabilisce gli “idonei” (almeno 60 punti su 100) e i “non idonei”
Specifici indirizzi in caso di problematiche ricorrenti (malattia dei candidati ecc.)
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 5
Formalizzazione degli esiti dell’esame e rilascio degli attestati di qualifica
La valutazione finale viene formalizzata nel verbale d’esame, che viene sottoscritto dai
componenti della commissione in 3 originali: 1 per l’amministrazione, 1 di
accompagnamento agli attestati, 1 agli atti dell’organismo
come viene notificato l’esito dell’esame ai partecipanti ?
Entro 15 giorni dalla conclusione delle prove l’organismo compila ed invia gli attestati
all’amministrazione
L’amministrazione verifica e appone la firma agli attestati (non viene individuato un termine
temporale massimo)
Entro 30 giorni l’organismo ritira e consegna ai partecipanti gli attestati
Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010 - 6
Compensi ai componenti della commissione d’esame
Viene confermato l’importo stabilito dalla DGR 986/2007
Il compenso spettante al presidente, se funzionario regionale, va nel fondo per la
formazione professionale nelle casse regionali; le province stabiliscono la
regolamentazioned ei compensi ai propri funzionari (non viene tuttavia dato alcun vincolo di
destinazione)
Vengono riconosciute le spese per i commissari non residenti e che non hanno trattamenti di
missione secondo la regolamentazione per il personale dell’amministrazione
provinciale/regionale (anche per i componenti esterni all’amministrazione ?)
Il compenso deve essere liquidato entro 20 giorni dalla fine dell’esame
La regolamentazione degli esami in altri sistemi regionali - 1
La maggior parte delle Regioni dopo la modifica del Titolo V della Costituzione
hanno provveduto ad emanare proprie leggi regionali di disciplina della formazione
professionale, superando di fatto la L. 845/78 e, quindi, anche la disciplina degli
esami al termine dei percorsi formativi in essa contenuta
Sulla base dell’impostazione conferita dalle leggi regionali ai rispettivi sistemi di FP
è possibile individuare due gruppi di regioni
• Regioni che hanno riformato il sistema complessivo di istruzione,
formazione, lavoro orientandolo alle competenze (Emilia Romagna,
Toscana)
• Regioni che mantengono un sistema di FP distinto (le altre)
La centratura sulle competenze comporta una revisione profonda delle
metodologie, delle procedure di realizzazione delle prove d’esame e delle modalità
di formalizzazione degli esiti
La regolamentazione degli esami in altri sistemi regionali - 2
Sebbene molte regioni hanno comunque cercato di ridurre il numero dei componenti della
commissione, le differenze sostanziali tra le regolamentazioni adottate dai due gruppi di regioni
riguardano:
•
il diverso presupposto della valutazione: nei sistemi per competenze oggetto dell’esame
è la verifica del possesso did eterminate competenze indipendentemente dal percorso
formale/non formale/informale attraverso il quale sono state acquisite
•
il diverso oggetto della valutazione: nei sistemi per competenze oggetto dell’esame è la
verifica della capacità di realizzare una o più prestazioni determinate e standardizzate
•
la diversa impostazione e metodologia di conduzione delle prove
•
la diversa expertise richiesta ai componenti della commissione d’esame
La regolamentazione degli esami in altri sistemi regionali - 3
Nei sistemi per competenze, l’esigenza di expertise specifiche induce a rendere le
commissioni estremamente essenziali nel numero dei componenti, ma estremamente
qualificate rispetto ai settori produttivi e del lavoro e rispetto alle metodologie di valutazione
delle competenze
Nei sistemi “tradizionali”, la commissione assume una funzione di garanzia formale della
procedura d’esame e prevale la logica della rappresentanza nella individuazione dei
componenti
Ne conseguono scelte diverse in ordine a
•
•
•
•
•
•
reperimento dei componenti della commissione
criteri di individuazione dei compensi per i componenti della commissione
contesti di svolgimento delle prove d’esame
titolarità della costruzione delle prove
organizzazione delle prove
formalizzazione degli esiti delle prove
La regolamentazione degli esami in Regione Puglia - 1
La Puglia rientra nel gruppo delle regioni che hanno mantenuto un sistema
“tradizionale” di FP, che però relativamente alla certificazione dei risultati dei percorsi
non fa riferimento a standard definiti (repertori di profili, standard di percorso
formativo ecc.)
Di conseguenza l’attuale disciplina per la costituzione delle commissioni e lo
svolgimento delle prove d’esame al termine dei percorsi è focalizzata soprattutto
sulla garanzia rispetto a
• correttezza formale e procedurale
• parità di trattamento (per tutti i candidati ed in ogni provincia)
• in parte terzietà della valutazione (le prove sono comunque predisposte dal
soggetto formatore)
La regolamentazione degli esami in Regione Puglia - 2
All’interno di questo quadro, alcuni “nodi” della regolamentazione avviata sembrano
essere:
• distinzione dei ruoli tra commissione e organismo formativo
• identificazione dei ruoli delle diverse componenti della commissione
(amministrazione, esperti, docenti)
• distinzione delle tipologie di prove d’esame in relazione alla tipologia di
percorso al termine del quale esse sono svolte (il che comporta una
distinzione dei diversi obiettivi dei percorsi di perfezionamento, di
specializzazione, aggiornamento ecc.
• individuazione delle situazioni di specificità (nella realizzazione delle prove,
nella composizione della commissione) in relazione a percorsi finalizzati al
conseguimento di certificazioni/attestazioni previste da legge
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Le disposizioni della Giunta Regionale: DGR 147/2010