REGOLAMENTO INTERNO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA Art. 1 – Disposizione generale 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio volontario di Vigilanza ecologica istituito presso la Comunità Montana Alta Valtellina, ai sensi della Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9. 2. Il Servizio è istituito allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio dell’Alta Valtellina, da attuarsi mediante le seguenti attività: a. Promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale, anche mediante la realizzazione di attività didattiche presso le scuole; b. Vigilare sull’ambiente e sulle sue componenti – con particolare attenzione alla Riserva naturale del Paluaccio di Oga e dei siti della Rete Natura 2000 - con attività di prevenzione e segnalazione, nonché di accertamento di fatti e comportamenti sanzionati dalla vigente normativa in materia ambientale, quale individuata dall’elenco di cui all’art. 1 del D.p.g.r. Lombardia n. 3832 del 21.04.2009 e da eventuali aggiornamenti dello stesso; c. Collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni sull’ambiente ed in attività di monitoraggio ambientale; d. Collaborare con le autorità competenti per operazioni di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico. 3. Il Servizio è prestato da volontari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporti di lavoro. Art. 2 – Struttura organizzativa 1. La sede del Servizio è presso gli Uffici della Comunità Montana Alta Valtellina. 2. L’Ente può individuare eventuali sedi staccate secondarie, nonché, in accordo con i Comuni o con l’Ente Parco Nazionale dello Stelvio, eventuali locali in proprietà o in uso agli stessi ove effettuare le riunioni. 3. Il Responsabile del Servizio, cui sono attribuite le funzioni di legge e di cui al successivo art. 8, è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Territorio Ambiente e Protezione civile della Comunità Montana. Egli nomina un delegato tra i dipendenti dell’Ente stesso, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Responsabile. 4. Il Responsabile del Servizio può nominare un Coordinatore interno del Servizio tra i componenti delle Guardie Ecologiche Volontarie, cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al successivo art. 9. In assenza di nomina del Coordinatore le sue funzioni sono esercitate direttamente dal Responsabile del Servizio o suo delegato. 1 Art. 3 – Modalità di accesso 1. Al servizio possono accedere i cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione europea purché maggiorenni, che godono dei diritti civili e politici, in possesso di diploma di scuola dell’obbligo, che non abbiano subito condanne penali divenute definitive e che non abbiano procedimenti penali pendenti, nonché in possesso dei necessari requisiti fisici, tecnici e morali che li rendono idonei al servizio. 2. Gli interessati devono inoltre frequentare obbligatoriamente un corso di formazione conforme alle direttive regionali in materia e superare l’esame teorico-pratico davanti all’apposita commissione regionale. Ottenuta l’idoneità regionale, gli aspiranti G.E.V. devono presentare alla Comunità Montana la documentazione necessaria alla nomina prefettizia a Guardia particolare giurata volontaria, ai sensi del Testo unico in materia di P.S.. La Comunità Montana presenta quindi la relativa istanza al Prefetto. Ottenuta la nomina i volontari devono accettarla per iscritto. 3. L’incarico di Guardia Ecologica Volontaria è assegnato con decreto del Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina. All’atto di assegnazione dell’incarico viene consegnata alla Guardia ecologica una copia del presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita ricevuta in segno di piena accettazione ed impegno all’osservanza delle disposizioni in esso contenute. 4. La Guardia ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. n. 51/1998. Art. 4 – Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie 1. Le G.E.V. oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Pubblica sicurezza, devono: Assicurare almeno 14 (quattordici) ore di servizio mensile, in base alle proprie attitudini personali, dando comunicazione al Coordinatore del Servizio della disponibilità di giornate e orari; Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio firmato dal Responsabile o da suo delegato, fatti salvi interventi di urgenza disposti anche verbalmente dal Responsabile stesso; Operare con diligenza, prudenza e perizia, osservando gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale, dando comunque sempre precedenza all’aspetto di prevenzione e di educazione e con atteggiamento collaborativo verso il Responsabile, il Coordinatore e le altre G.E.V.; Compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, facendoli pervenire all’Ufficio entro 48 ore dallo svolgimento del servizio, nonché i riassunti mensili, facendoli pervenire entro il giorno 15 del mese successivo; Qualificarsi esibendo il tesserino personale e portando il distintivo; Evitare nel modo più assoluto la detenzione di armi durante il servizio; Osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione del vestiario, dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al Responsabile del servizio o al Coordinatore e, ove il caso lo richieda, denunciati; 2 Partecipare alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni periodiche; Rispettare il codice deontologico di cui al successivo art. 5. Art. 5 – Codice deontologico delle Guardie Ecologiche Volontarie 1. La Guardia ecologica volontaria deve: a. Osservare strettamente il segreto d’ufficio e mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, evitando discussioni sul servizio con estranei; b. Durante il servizio indossare correttamente il vestiario ed il distintivo assegnati, escludendone l’uso al di fuori del servizio; c. Segnalare per iscritto al Responsabile del servizio ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un reato; d. Svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, decoro e cortesia; e. Collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo prendendo parte regolarmente alle riunioni; f. Agire senza fini di lucro diretto o indiretto e non accettare regali o favori; g. Avere cura della propria persona e dell’aspetto esteriore quando si è in servizio, al fine di evitare giudizi negativi sull’Amministrazione che si rappresenta; h. Anche nell’ambito delle attività di accertamento rispettare sempre la proprietà privata e la privata dimora, salvo espresso e spontaneo consenso dell’avente diritto; i. Non procedere a perquisizioni su persone, zaini, borse, bagagliai di auto o simili, a meno che non vi sia l’espresso e spontaneo consenso della persona interessata; j. In nessun caso è ammesso qualificarsi come Guardia ecologica volontaria per scopi privati. Art. 6 – Attività delle Guardie Ecologiche 1. L’attività delle Guardie ecologiche viene svolta previa compilazione di ordine di servizio firmato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato. 2. L’ attività di vigilanza e controllo del territorio viene svolta di norma da pattuglie di almeno n. 2 persone. 3. Le attività di promozione, informazione, educazione ambientale, ricerca ecc possono essere svolte anche da singole Guardie ecologiche. 4. Al termine di ciascun servizio le G.E.V. sono tenute a compilare un rapporto di servizio sull’apposito modello. Nel caso di attività diversa dalla vigilanza il rapporto può essere sostituito da una relazione finale dell’attività, redatta a cura del gruppo che l’ha organizzata. 5. I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio dovranno essere fatti pervenire, a cura delle G.E.V. coinvolte, al Coordinatore o al Responsabile del Servizio o a suo delegato, entro 48 ore dall’effettuazione del servizio stesso. 6. Per gli scopi di servizio le G.E.V., tramite il Coordinatore, possono utilizzare la Casa della Riserva Naturale del Paluaccio di Oga, compatibilmente con altre previsioni di utilizzo della Comunità Montana. 3 Art. 7 – Riunioni e corsi 1. Di norma le Guardie ecologiche si riuniscono periodicamente in orari di ufficio presso la sede, con convocazione a cura del Coordinatore, anche per gruppi di interesse, al fine di definire operativamente le attività. 2. Il Responsabile del servizio organizza almeno 4 volte all’anno degli incontri generali al fine di informare ed aggiornare i volontari, discutere di programmazione della attività e di problematiche di organizzazione del servizio ed altre eventuali necessità. 3. Il Responsabile del Servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientale, favorisce la partecipazione delle Guardie ecologiche volontarie a corsi di aggiornamento, stages ed altre iniziative in materia ambientale. Art. 8 – Responsabile del Servizio 1. Il Responsabile del servizio di cui al precedente art. 2 provvede: a. A verificare e vigilare sul buon andamento del servizio, adottando o proponendo gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14; b. A convocare almeno 4 volte all’anno le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano l’attività da svolgere nel territorio di competenza; c. A proporre annualmente alla Giunta esecutiva i programmi di lavoro, sentite le Guardie ecologiche; d. A predisporre, con il supporto del Coordinatore, gli ordini di servizio, indicando le zone in cui deve essere espletato, le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio; e. A curare la distribuzione delle dotazioni personali vigilando sul corretto uso e sulla manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio; f. A ricevere i rapporti di servizio, le segnalazioni e i verbali redatti dalla Guardie ecologiche e seguirne l’iter successivo; g. A comunicare alla competente struttura regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della L. n. 266/1991; h. A richiedere entro le previste scadenze il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; i. A predisporre il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, unitamente alla relazione sull’attività svolta nonché al programma annuale delle attività; j. A proporre alla Giunta esecutiva l’attivazione di eventuali collaborazioni con altri Enti, ed in particolare con il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, nei settori di competenza, previa intesa con gli stessi; k. A ogni altra funzione ad esso riferita in base alla L.r. n. 9/2005. 2. Il Responsabile del servizio è anche responsabile dei procedimenti relativi al Servizio G.E.V. Art. 9 – Coordinatore interno del Servizio 1. Il Coordinatore interno del servizio di cui al precedente art. 2 svolge i seguenti compiti di supporto al Responsabile del Servizio: 4 a. Collabora nella predisposizione del programma annuale degli interventi e nella rendicontazione delle attività; b. Cura lo svolgimento delle attività secondo il programma annuale, i turni di servizio, la predisposizione della modulistica e l’organizzazione delle riunioni operative; c. Cura il coordinamento con la Polizia locale e con il personale del Parco dello Stelvio e di altri enti interessati da collaborazioni con le GEV; d. Organizza e predispone i servizi delle Guardie mediante un piano mensile delle disponibilità e sottoponendo gli ordini di servizio alla firma del Responsabile; e. Riceve per conto del Responsabile i rapporti di servizio ed i verbali relativi a trasgressioni, supportandolo nell’inoltro alle competenti autorità; f. Cura le dotazioni del Servizio, il relativo inventario e la tenuta degli atti in sede. Art. 10 – Dotazioni del Servizio G.E.V. 1. Sono in dotazione al Servizio: Almeno n. 1 automezzo; Attrezzature e materiali vari necessari per le attività ed i servizi espletati. 2. Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso l’Ufficio. Nell’uso le GEV ne saranno personalmente responsabili. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori sede deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, da suo delegato o dal Coordinatore. Art. 11 – Dotazioni delle Guardie 1. Ad ogni Guardia ecologica volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale: il tesserino personale di riconoscimento con fotografia, rilasciato dalla Regione Lombardia; il distintivo di Servizio volontario di vigilanza ecologica predisposto dalla Regione Lombardia ed approvato dal Prefetto; Il vestiario conforme alle disposizioni regionali. Si precisa che lo stesso ha il solo scopo di identificare e caratterizzare il ruolo di G.E.V. e che non assume le caratteristiche di divisa o di uniforme ai sensi di legge. 2. Alla consegna della dotazione viene redatto apposito verbale. Durante il servizio le Guardie dovranno sempre avere il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo. 3. E’ fatto divieto di utilizzare le dotazioni al di fuori dell’espletamento del servizio. 4. Alla cessazione della nomina a Guardia Ecologica Volontaria l’interessato è tenuto alla riconsegna del tesserino, del distintivo, del vestiario e di quant’altro assegnato. Art. 12 – Uso degli automezzi in dotazione al Servizio 1. L’uso degli automezzi in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio, disposti con ordine di servizio. Salvo specifica autorizzazione del Responsabile di Servizio, da rilasciare solo per motivi eccezionali, è vietato trasportare persone estranee sui suddetti automezzi. 5 2. Ad ogni utilizzo di un automezzo in dotazione dovrà essere compilato apposito foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati relativi al l’utilizzo ed eventuali segnalazioni di necessità manutentive o quant’altro possa interessare l’efficienza del mezzo. I fogli di viaggio verranno mensilmente consegnati al Responsabile di Servizio da parte del Coordinatore. 3. Al termine del servizio l’automezzo dovrà essere ricoverato presso il garage convenzionato, fatte salve specifiche esigenze di servizio preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio. 4. La manutenzione ordinaria e straordinaria verrà effettuata su disposizione del Responsabile di Servizio presso le ditte convenzionate con la Comunità Montana. Il rifornimento di carburante verrà effettuato presso i distributori convenzionati con la Comunità Montana. Art. 13 – Spese di viaggio, trasferte e varie 1. Per esigenze di servizio le Guardie Ecologiche possono essere autorizzate dal Responsabile di Servizio all’uso dell’automezzo privato, non usufruendo di alcun rimborso. In tal caso la Comunità Montana è comunque sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno conseguente. 2. Il Responsabile di Servizio può altresì autorizzare servizi il cui espletamento comporti spese vive, che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione e previa valutazione di congruità ed effettiva necessità effettuata dal Responsabile stesso. Art. 14 – Provvedimenti disciplinari 1. Compete al Responsabile di servizio l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie ecologiche volontarie dalla vigente normativa di riferimento e dal presente regolamento: Richiamo verbale: ammonimento in caso di lievi mancanze non abituali, o omissioni di lieve entità causate da negligenza; Censura scritta: in caso di reiterazione di richiami verbali, negligenze in servizio, comportamento scorretto, inosservanza del codice deontologico, utilizzo delle dotazioni al di fuori del servizio, mancato rispetto di norme per le quali si ha competenza di controllo. La censura è formulata mediante lettera del Responsabile che viene inserita nel fascicolo matricolare. Sospensione temporanea dal servizio : consiste nell’allontanamento dal servizio per un periodo massimo di mesi sei e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e del distintivo, con comunicazione alla Prefettura e decadenza automatica degli incarichi in atto. La sospensione è disposta dal Presidente della Comunità Montana su proposta del Responsabile del servizio in caso di violazione di particolare gravità delle disposizioni di legge o di regolamento, reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo a censura scritta, inosservanza dei doveri d’ufficio, abuso di autorità, comportamenti vessatori verso i colleghi, gravi irregolarità nel servizio, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche, espressione durante il servizio di opinioni lesive della dignità delle istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata; 6 Sospensione cautelativa dal servizio: viene disposta dal Presidente della Comunità Montana su proposta del Responsabile del servizio, nel caso in cui la Guardia ecologica sia sottoposta a procedimento penale che preveda una pena superiore a tre anni, sino alla definizione del procedimento. Comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del distintivo e del vestiario; Revoca della nomina a Guardia Ecologica si ha nei casi di: condanna penale definitiva per reati non colposi, perdita dei requisiti previsti nel decreto prefettizio di nomina o qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, mancanze di particolare gravità, detenzione di armi durante il servizio, condotta riprovevole o reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione temporanea. La revoca è disposta dal Presidente su proposta del Responsabile del servizio e comporta il ritiro definitivo di tutte le dotazioni. 2. La sospensione temporanea e cautelativa e la revoca sono applicate con provvedimento motivato del Presidente della Comunità Montana, su proposta del Responsabile del servizio, previa contestazione all’interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con la previsione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito. 3. Nel caso in cui siano valutate in senso favorevole le controdeduzioni dell’interessato si procede all’archiviazione. In caso contrario, o comunque trascorsi 20 giorni dalla contestazione senza riscontro da parte dell’interessato, il Responsabile del servizio inoltra al Presidente la proposta di provvedimento. 4. Le sanzioni disciplinari, ad esclusione del richiamo verbale, sono iscritte nel fascicolo personale della Guardia ecologica volontaria. 5. Le sospensioni e la revoca sono immediatamente comunicate al Prefetto competente ed alla Regione. Art. 15 - Dimissioni volontarie e congedo 1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia ecologica volontaria l’interessato deve darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio. La comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione. 2. La Guardia ecologica volontaria non più idonea al servizio per mancanza dei requisiti fisici è congedata dal servizio. Essa perde la qualifica di guardia giurata e di pubblico ufficiale ma può svolgere servizio onorario di cui al successivo art. 16, qualora abbia raggiunto i 10 anni di servizio continuativo, e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie. 3. All’atto della dimissione o del congedo l’interessato riconsegna il vestiario, la tessera di riconoscimento, il distintivo ed ogni altro materiale avuto in consegna o in uso. 7 Art. 16 – Guardie ecologiche onorarie 1. Le guardie ecologiche che abbiano effettuato il servizio con continuità per la durata di almeno 10 anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere per iscritto all’Ente l’iscrizione nell’elenco delle Guardie ecologiche onorarie. 2. Le Guardie ecologiche onorarie offrono la propria collaborazione in attività di informazione e di raccolta dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale. Esse inoltre possono partecipare alle riunioni e, su richiesta del Responsabile di servizio, ad attività di rappresentanza. 3. Il Responsabile del servizio assicura il coordinato svolgimento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie e delle Guardie ecologiche onorarie. Art. 17 – Copertura assicurativa 1. La Regione garantisce alle Guardie ecologiche la copertura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi e per l’uso dei mezzi di servizio. 2. Ciascuna Guardia ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e, accettando l’incarico, rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti della Comunità montana Alta Valtellina. 3. La Guardia ecologica, all’atto dell’entrata in servizio, esenta la Comunità Montana da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che essa dovesse arrecare per dolo o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 4. La Guardia ecologica disponibile all’uso di mezzi propri solleva l’ente da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dei mezzi stessi. Art. 18 – Disposizioni finali 1. Le funzioni svolte dalle Guardie ecologiche non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all’attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di Guardia ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Comunità Montana Alta Valtellina. 2. In relazione a quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti. 3. Copia del presente regolamento viene consegnata a ciascuna Guardia ecologica volontaria, che sottoscriverà apposita ricevuta in segno di piena accettazione ed impegno all’osservanza delle disposizioni in esso contenute. 8