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TERMINI E CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE E LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI da
MSC.SOFTWARE SRL
(EMEA_Service_T&C’s_IT_extended_August2012_Version)
1 DEFINIZIONI. Il “Contratto” significa le presenti
Termini e Condizioni di Fornitura di Servizi Professionali.
“Deliverable” è il risultato dell’attività di programmazione
oggetto di consegna, come specificato in ciascuna Offerta.
“Cliente” è il Cliente di MSC identificato nell’Offerta.
“Servizi” sono i servizi come specificati nella Offerta; i
Servizi includono i Deliverable. Ai sensi del presente
Contratto, “Offerta” è una offerta di servizi su cui le parti,
insieme, si accordano, ovvero un documento simile redatto da
MSC, facente riferimento al presente Contratto, che regola, tra
le altre cose, i Servizi che MSC si impegna a fornire al
Cliente.
2 SERVIZI. Ai sensi dei termini e delle condizioni del
presente Contratto, MSC si impegna a fornire i Servizi
secondo quanto previsto nella relativa Offerta. Una Offerta
potrà contenere un prospetto della tempistica di
completamento del Servizio (il “Prospetto”). I Prospetti non
sono da considerare indicazioni fisse e tassative delle date di
esecuzione, bensì sono da ritenere esclusivamente quali stime
delle date di inizio degli incarichi e delle attività da svolgere ai
sensi della Offerta; MSC accetta di impegnarsi diligentemente
a rispettare tali date. Il Cliente accetta di cooperare con
l’attività di prestazione dei Servizi di MSC, per esempio
agevolando in modo ragionevole MSC e fornendo accesso
tempestivo ai dati, alle informazioni e al personale del Cliente.
Ogni modifica sull’oggetto dei Servizi dovrà essere
mutuamente concordata dalle parti in forma scritta.
3 COMPENSI E PAGAMENTO. Il Cliente si impegna a
pagare tutti i compensi e le spese dovuti ai sensi del presente
Contratto, ivi comprese tutte le somme specificate in ciascuna
Offerta. Dai compensi e dalle spese si intendono esclusi tasse,
dazi ovvero altri oneri sottoposti a tassazione dalle autorità
statali; il Cliente si impegna a pagare tutte le tasse, dazi
ovvero altri oneri sottoposti a tassazione dalle autorità statali
connessi alla fornitura dei Servizi ai sensi del presente
Contratto (ad esclusione delle tasse inerenti agli utili netti di
MSC). Tutti i pagamenti saranno effettuati a trenta (30) giorni
dalla data di emissione della fattura. Tutte le somme di denaro
saranno indicate e dovute in EURO. Sugli importi dovuti
rimasti insoluti si applicherà un interesse pari al minore dei
due tra lo 1.5 % mensile e il massimo tasso di interesse
consentito dalla legge applicabile. Inoltre, MSC si riserva,
senza per questo rinunciare a qualunque altro diritto o rimedio
spettategli, di sospendere l’esecuzione dei Servizi fino a che
tutte le fatture impagate non saranno state saldate e/o sia stato
recuperato il credito di tutte le somme dovute, ivi comprese le
eventuali ragionevoli spese legali e i costi del recupero del
credito. I pagamenti effettuati dal Cliente ai sensi del presente
Contratto non sono annullabili e le somme già versate non
sono rimborsabili, salvo nei casi espressamente previsti dal
presente Contratto.
4
ACCETTAZIONE DEI SERVIZI
4.1
Il Cliente si impegna a controllare se i servizi sono
stati resi conformemente al contratto e ad accettare
questi servizi per iscritto se tale è il caso. Il Cliente potrà fare
valere difetti secondari per respingere i Servizi ma che
possono beneficiare della garanzia.
4.2 L’accettazione può essere respinta soltanto qualora sia
stata formulata per iscritto e motivata da una descrizione del
difetto constatato in modo riproducibile.
4.3 Il periodo d'ispezione non potrà eccedere 4 (quattro)
settimane a partire dalla consegna dei Servizi, quando questa
consegna sarà impossibile, a partire dalla notifica del
completamento dei Servizi da parte di MSC. Se l'accettazione
non è dichiarata prima della scadenza del periodo d'ispezione e
ciò anche se i Servizi rispondono nell'insieme alle
caratteristiche principali convenute, o se il Cliente rifiuta
l'accettazione senza giustificazione sufficiente, i Servizi
saranno considerati accettati. Inoltre, i Servizi saranno
considerati accettati dal momento che il Cliente ne farà uso
nella sua attività, come rimessi o messi a disposizione da MSC
per un periodo superiore a sei giorni.
4.4 Il Cliente avrà la responsabilità e l'obbligo di procedere in
modo regolare, alla sua iniziativa o su domanda di MSC, di
esaminare i risultati intermedi. Il Cliente si impegna ad
informare immediatamente MSC di ogni eventuale difetto - in
particolare di qualsiasi falsa presunzione e conclusione - di
questi risultati intermedi.
5
PROPRIETA’ DEL CLIENTE.
5.1 Le parti riconoscono che, ai sensi di quanto previsto nel
presente Contratto, previo pieno pagamento a saldo e fatto
salvo quanto disposto agli articoli 6.2 e 6.3 del presente
Contratto, tutti i materiali creati o predisposti da MSC in modo
specifico per il Cliente nell’esecuzione dei Servizi e
individuati come Deliverable nella Proposta diverranno di
proprietà del Cliente e saranno considerati effettuati in
adempimento di un contratto d’opera.
5.2 Il Cliente riconosce che MSC fornisce i propri servizi
professionali ad altri clienti e accetta che nulla di quanto
contenuto nel presente Contratto potrà essere ritenuto o
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Sede Legale e Ufficio Amministrativo: Via Nazionale, 74 - 33010 Tavagnacco UD
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interpretato come una limitazione al libero svolgimento da
parte di MSC di tali attività commerciali. Il Cliente altresì
riconosce che MSC potrà sviluppare, per sè o per soggetti
terzi, materiali in concorrenza rispetto a quelli prodotti come
risultato della fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto,
tutto quanto sopra a prescindere dalla loro identità o
somiglianza con i Deliverable di cui al presente Contratto. In
particolare, il Cliente accetta che, salvo diversa disposizione
contenuta nel presente Contratto, (i) MSC avrà diritto di
trattenere una copia di ciascun Deliverable per i propri archivi;
(ii) come parte integrante delle disposizioni relative ai Servizi
di cui al presente Contratto, MSC potrà utilizzare opere di sua
proprietà di cui è autrice, preesistenti o altrimenti, che non
sono state create in modo specifico per il Cliente che siano
state create, sviluppate o acquistate da MSC o da terzi per suo
conto in virtù di un contratto (collettivamente denominate, le
“Informazioni di MSC”); (iii) le Informazioni di MSC e le
comunicazioni amministrative di MSC, gli archivi, i file e i
documenti di lavoro relativi ai Servizi rimarranno di sola ed
esclusiva proprietà di MSC; e (iv) il Cliente riconosce ad MSC
licenza perpetua, gratuita, irrevocabile, globale, non esclusiva,
di utilizzare o di permettere ad altri di utilizzare i Deliverable
e di creare ed utilizzare opere derivate dai Deliverable per sè e
per i propri clienti, nella misura in cui MSC non divulghi
Informazioni Confidenziali del Cliente.
5.3 Nella misura in cui MSC incorpori alcuna delle
Informazioni di MSC nei Deliverable e previo pagamento a
saldo dei Deliverable stessi da parte del Cliente, MSC
riconoscerà licenza gratuita, non esclusiva, non trasferibile,
per uso unicamente interno, di utilizzare tali Informazioni di
MSC esclusivamente in relazione all’uso dei Deliverable da
parte del Cliente effettuato nel rispetto delle previsioni nel
presente Contratto. Al Cliente è fatto assoluto divieto di
compiere reverse-engineer, decompilazione, disassemblaggio
di alcuna delle Informazioni di MSC incorporate nei
Deliverable, se non della misura in cui ciò sia espressamente
consentito dalla legge applicabile senza possibilità di
risoluzione contrattuale.
5.4 Qualunque cessione o licenza dei diritti di proprietà sui
Deliverable ai sensi del presente Articolo 4 potrà avvenire
esclusivamente previa conclusione e pieno adempimento della
specifica Proposta in cui tali Deliverable sono definiti e sarà
espressamente condizionata al rispetto da parte del Cliente di
tutti gli obblighi essenziali di cui al presente Contratto e di cui
a tale Proposta, ivi compreso il pagamento a saldo dei
Deliverable previsto in tale Proposta.
6
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.
6.1 “Informazioni Confidenziali” sta ad indicare qualunque
informazione, non pubblica, relativa ad una delle parti, che sia
rivelata per iscritto e indicata come “Confidenziale” in modo
ben evidente nel momento in cui viene svelata, ovvero che sia
rivelata oralmente e definita come “Confidenziale” nel
momento in cui viene svelata, che sia poi riassunta in uno
scritto inviato dalla parte divulgatrice alla parte ricevente entro
trenta (30) giorni da tale rivelazione, ad esclusione delle
informazioni che: (i) siano o divengano di pubblico dominio
per ragioni non dipendenti da errori o violazioni del presente
Contratto da parte del ricevente; (ii) il ricevente è in grado di
dimostrare di essere pienamente legittimato a rivelarle data
l’assenza di obblighi di confidenzialità al riguardo; (iii) il
ricevente è in grado di dimostrare di averle sviluppate in modo
autonomo senza aver utilizzato o avuto accesso alle
Informazioni Confidenziali della parte divulgatrice; ovvero
(iv) il ricevente le abbia legittimamente ottenute da una parte
terza senza alcun dovere di confidenzialità, restrizione
nell’uso o rivelazione.
6.2 La parte ricevente si impegna a: (i) adottare tutte le
misure necessarie a mantenere la riservatezza delle
Informazioni Confidenziali della parte divulgatrice, misure
che non possono essere inferiori a quelle utilizzate per
mantenere la riservatezza delle proprie informazioni
confidenziali o di pari importanza; (ii) utilizzare le
Informazioni Confidenziali dell’altra parte esclusivamente per
finalità relative all’esercizio dei propri diritti e per
l’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente
Contratto; e (iii) limitare la divulgazione di Informazioni
Confidenziali dell’altra parte ad opera dei propri dipendenti e
collaboratori che debbano accedere a tali Informazioni
Confidenziali per le finalità lecite di cui sopra, e siano soggetti
ad obblighi giuridicamente vincolanti di mantenere la
confidenzialità delle Informazioni Confidenziali dello stesso
tenore di quelli del presente articolo. Il ricevente potrà rivelare
Informazioni Confidenziali dell’altra parte nella misura in cui
ciò possa essere richiesto dalla legge applicabile o da
ingiunzione del tribunale, di agenzia governativa o altro ente
governativo solo e soltanto previo avviso tempestivo di tale
necessità alla parte divulgatrice per permetterle di ottenere un
rimedio a protezione delle Informazioni Confidenziali ovvero
di prevenire o limitare altrimenti la rivelazione.
7 GARANZIA LIMITATA; ESONERI.
MSC si
impegna a fornire al Cliente i Servizi in modo professionale
secondo gli standard commerciali. Il cliente è tenuto a
notificare per iscritto ad MSC ogni eventuale difetto di
garanzia entro dodici (12) mesi dalla prestazione dei Servizi.
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Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo e
nella misura in cui ciò non sia vietato dalla legge applicabile,
MSC non fornisce in nessun caso garanzie ulteriori per i
Servizi. MSC, inoltre, rifiuta di garantire la commerciabilità,
l’idoneità ad un fine particolare e la non violazione. In caso di
violazione della garanzia prevista nel presente articolo, l’unico
rimedio a disposizione del Cliente, nonché l’unica
responsabilità di MSC, è la correzione dei difetti garantiti
ovvero, qualora non possa correggere il difetto in modo
ragionevole dal punto di vista commerciale, MSC si impegna
a cessare la prestazione dei relativi Servizi e a restituire i
compensi percepiti per Servizi inadeguati secondo quanto
previsto nella relativa Offerta.
8 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. MSC ovvero
le sue società affiliate o i suoi aventi causa non saranno in
alcun modo responsabili per eventuali danni indiretti,
consequenziali punitivi o speciali (ivi compresi la perdita di
dati, risparmi, profitti o ricavi) derivanti da o connessi al
presente Contratto, quand’anche MSC sia stata al corrente
della possibilità del verificarsi di tali perdite o pretese. La
responsabilità di MSC, per cause relative o derivanti dal
presente Contratto, indipendentemente dalla forma di azione,
sia essa per inadempimento del contratto o illecito (salvo i casi
di colpa grave e dolo), responsabilità da prodotto o altro, sarà
esclusivamente limitata entro la misura non eccedente,
complessivamente, i compensi effettivamente versati dal
Cliente sulla base della Offerta applicabile per quei Servizi
che sono oggetto o connessi direttamente alle pretese fatte
valere in giudizio. Nessuna azione scaturente o relativa al
presente Contratto, indipendente dalla sua forma, potrà essere
avviata dal Cliente decorsi i due anni dal verificarsi della
causa dell’azione.
9 DURATA E RISOLUZIONE. Il presente Contratto sarà
in vigore alla data d’Effetto della Offerta corrispondente fino
alla sua risoluzione secondo quanto previsto nel presente
articolo. (i) Ciascuna delle parti potrà risolvere il presente
Contratto
o
qualunque
Offerta
pendente,
previa
comunicazione scritta di trenta (30) giorni, nell’ipotesi in cui
l’altra parte violi un obbligo essenziale del presente Contratto
o di una Offerta, senza porvi rimedio entro detto periodo di
trenta (30) giorni; (ii) Inoltre, MSC avrà diritto di risolvere il
presente Contratto e la Offerta corrispondente qualora il
Cliente effettui una cessione generale dei beni in favore dei
suoi creditori, sia assoggettato a procedure di fallimento, di
amministrazione controllata, altre procedure concorsuali o di
scioglimento a meno che il Cliente non sia liberato da tali
procedure entro sessanta (60) giorni. A seguito di tale
risoluzione, ad MSC saranno dovuti tutti i compensi e le spese
sostenute o maturate in relazione allo svolgimento dei Servizi
a partire dalla data effettiva di tale recesso. Il recesso non
libera il Cliente dagli obblighi di pagamento insorti prima
della risoluzione. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e
ogni altro diritto od obbligazione ai sensi del presente
Contratto che, per la propria natura debba sopravvivere,
estenderanno la propria efficacia anche in seguito alla
risoluzione del presente Contratto.
10 MANLEVA.
10.1 MSC dovrà, a sue spese e secondo quanto previsto nel
presente Contratto, indennizzare, difendere e manlevare il
Cliente da e contro ogni eventuale pretesa proveniente da una
parte terza che lamenti che i Deliverable o parte degli stessi,
forniti e utilizzati nel rispetto del presente Contratto, violano
diritti d’autore, marchi, brevetti, o un qualunque segreto
industriale, purché il Cliente dia pronta comunicazione scritta
ad MSC di tale pretesa, fornisca l’assistenza e le informazioni
ragionevolmente richieste da MSC e riconosca che MSC ha a
titolo esclusivo la facoltà di assumere la difesa giudiziale e
transigere tale controversia. Fermo restando quanto sopra,
MSC non potrà essere ritenuto responsabile per violazioni
derivanti da: (i) l’integrazione o combinazione di Deliverable
con altri materiali o prodotti non forniti da MSC, se la
violazione avrebbe potuto evitarsi mediante l’assenza di tale
integrazione o combinazione; (ii) modifiche non autorizzate da
MSC ai Deliverable o attuate su richiesta o sotto la direzione
del Cliente; (iii) errore del Cliente nel apportare le correzioni o
aggiornamenti resi disponibili da MSC; ovvero (iv) l’uso dei
Deliverable da parte del Cliente in maniera non conforme a
quanto previsto dal presente Contratto. Qualora i Deliverable
siano, o stiano per diventare, nell’opinione di MSC, oggetto di
una azione legale per violazione, MSC potrà, a propria sola
discrezione e a proprie spese: (i) operare sostituzioni con
materiali non confliggenti aventi funzionalità sostanzialmente
simile; (ii) modificare i Deliverable confliggenti così che non
siano più in violazione ma rimangano di funzionalità
sostanzialmente simile; (iii) ottenere per il Cliente, a spese di
MSC, il diritto di continuare ad utilizzare tali Deliverable;
ovvero (iv) qualora nessuna delle summenzionate soluzioni
fosse commercialmente attuabile, MSC è tenuto a ritirare i
Deliverable confliggenti e garantire al Cliente la restituzione
dei compensi effettivamente versati ad MSC meno l’eventuale
svalutazione, calcolata linearmente su una base quinquennale,
a partire dalla consegna dei Deliverable confliggenti. Il
presente articolo 10.1 statuisce i limiti della garanzia
patrimoniale offerta da MSC e il solo ed esclusivo rimedio in
capo al Cliente in caso di pretese ed azioni per violazione dei
diritti.
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10.2 Nel caso in cui il Cliente fornisca ad MSC l’accesso a
specifiche tecniche, contenuti o altri materiali da esso forniti
(in seguito, i “Materiali del Cliente”), il Cliente dovrà
indennizzare, difendere e manlevare MSC nell’eventualità di
pretese contro MSC stessa da parte di terzi che lamentino la
violazione, da parte dei Materiali del Cliente o parti degli
stessi, di diritti d’autore, marchi, brevetti o di segreti
industriali. Inoltre, il Cliente dovrà indennizzare, difendere e
manlevare MSC per ogni eventuale azione contro MSC
condotta da terzi per danni alla proprietà o lesioni personali
(compresa la morte), nella misura in cui tali azioni sorgano in
relazione all’uso del Cliente dei Deliverable o Servizi, eccetto
le azioni da terzi per le quali MSC è responsabile secondo
l’articolo 10.1.
11 DIVIETO DI SOLLECITAZIONE.
Il Cliente si
impegna, per tutta la durata dello svolgimento dei Servizi e per
un anno (1) dopo il suo termine, a non sollecitare
all’instaurazione di un rapporto di lavoro, di consulenza o
analogo, il personale di MSC direttamente coinvolto nei
Servizi, senza il preventivo consenso in forma scritta di MSC
stessa, mentre il Cliente potrà assumere il personale di MSC
qualora esso abbia risposto ad una inserzione pubblica o
pubblicità di annunci di lavoro.
12 ESPORTAZIONE. Il Cliente riconosce ed accetta che i
Servizi sono soggetti al regime di esportazione degli Stati
Uniti d’America. Il Cliente accetta inoltre di rispettare tutte le
norme nazionali ed internazionali applicabili ai Servizi, ivi
comprese le disposizioni amministrative Statunitensi
sull’esportazione, e, in quanto utente finale, le restrizioni
relative all’uso finale e alla destinazione, imposte dagli Stati
Uniti e da altri Governi. Il Cliente accetta infine di non
esportare o riesportare i Servizi, i dati tecnici, o altri materiali
forniti ai sensi del presente Contratto, senza aver prima
ottenuto, a proprie spese, le autorizzazioni richieste
dall’autorità governativa competente eventualmente previste
dalla legge applicabile.
13 DISPOSIZIONI VARIE:
Accordo tra le Parti;
Modifiche: Il presente Contratto, unitamente alle Proposte,
costituisce l’insieme degli accordi contrattuali tra MSC ed il
Cliente, con riferimento al suo oggetto e sostituisce ogni
eventuale precedente intesa, comunicazione o accordo orale o
scritto intercorso tra MSC ed il Cliente con riferimento al suo
oggetto. Qualora il Cliente inoltri una richiesta di acquisto o
altro documento riguardante i Servizi forniti ai sensi del
presente Contratto, il presente contratto prevarrà su
quest'ultimo qualora le condizioni vi iscritte fossero diverse,
contradittorie, o aggiungessero alle condizioni del presente
Contratto. Il presente Contratto non potrà essere in alcun
modo modificato e i diritti e le restrizioni relativi non potranno
essere alterati o oggetto di rinuncia se non tramite un apposito
documento sottoscritto dai rappresentanti delle parti a ciò
autorizzati. Legge Applicabile e Foro: Il presente Contratto
dovrà essere interpretato e le eventuali controversie che ne
possano derivare dovranno essere risolte esclusivamente ai
sensi della legge italiana senza tenere conto dei principi che
regolano il conflitto delle leggi. MSC ed il Cliente accettano di
sottomettere alla esclusiva giurisdizione e competenza
territoriale del Tribunale di Venezia, Italia ogni eventuale
controversia che derivi o sia collegata al presente Contratto.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionali non sarà applicabile al presente Contratto.
Effetti della Nullità Parziale: Qualora una delle disposizioni
del presente Contratto sia dichiarata nulla o inapplicabile, le
altre disposizioni rimarranno pienamente efficaci ed il
presente Contratto non si intenderà risolto. Rapporti tra le
Parti: le parti sono contraenti indipendenti. Nessuna delle
parti avrà il diritto, la facoltà o la legittimazione ad agire in
nome o far insorgere un obbligo, implicito o esplicito, in capo
dell’altra parte salvo espressa previsione nel presente
Contratto. Forza Maggiore: Nessuna delle due parti potrà
essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle
proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto (ad
eccezione delle obbligazioni di pagamento in capo al Cliente),
quando ciò accada durante un periodo in cui tale adempimento
sia ritardato da circostanze che vanno oltre il ragionevole
controllo. Comunicazioni: Qualunque comunicazione ai
sensi del presente Contratto, deve essere in forma scritta,
spedita per posta raccomandata ovvero tramite corriere,
purché in grado di dimostrare l’avvenuta ricezione, o via fax
agli indirizzi indicati nel presente Contratto. Le comunicazioni
avranno effetto dalla data di ricezione. Cessione, Subappalto:
Il Cliente non potrà cedere o trasferire il presente Contratto o
alcuno dei diritti o delle obbligazioni ivi previsti senza il
previo consenso scritto di MSC. MSC potrà delegare a terzi lo
svolgimento delle proprie obbligazioni, nel qual caso MSC
rimarrà pienamente responsabile per le azioni di tali terzi.
Software; Servizi: Il Cliente riconosce e accetta che nessuno
dei prodotti software di MSC viene licenziato con il presente
Contratto; qualora il Cliente volesse ottenere in licenza tali
prodotti software dovrà sottoscrivere un apposito contratto di
licenza software e pagare i relativi corrispettivi ad MSC. I
servizi acquistati da MSC sono offerti separatamente dalle
licenze software e il Cliente potrà acquistare separatamente i
servizi che le licenze software.
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