Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
Prof. Marco Fava
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Determinazione del reddito
Il reddito sia per i professionisti sia per le
imprese si determina solo con il
principio di cassa.
Sulla base di tale principio, pertanto, sia i
componenti negativi che quelli positivi
partecipano alla formazione del reddito nel
periodo d’imposta in cui si verifica la relativa
manifestazione
finanziaria,
ancorché
la
competenza economica possa essere riferita ad
altri periodi di imposta.
La circolare n. 73/E ha precisato
che rilevano a anche le
sopravvenienze attive e, per
coerenza sistematica, quelle
passive.
STOP ALLA
PROCEDURA DI
AMMORTAMENTO
In applicazione del principio di cassa
il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali
concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui
è avvenuto il pagamento.
Se nel 2008 acquisto un computer per €.2.400 (iva
inclusa), tutto il costo (compresa l’iva indetraibile)
sarà deducibile nell’esercizio 2008 se il relativo
pagamento avviene tutto nel 2008.
niente
ammortamento
Se il computer lo pago in 24 rate da €.100
(iva inclusa), parteciperanno alla
determinazione del reddito solo le rate
pagate nell’esercizio di riferimento.
Le successive parteciperanno alla
determinazione del reddito del periodo in
cui verranno pagate
In applicazione del principio di cassa
la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene
strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà
pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza
concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo
d’imposta in cui è percepito il corrispettivo
Perciò, se il computer me lo rivendo
a €.1000 nel 2009, tra i componenti
positivi del 2009 dovrò inserire
1000 euro, ovviamente se li avrò
incassati nel 2009, altrimenti nei
periodi in cui avviene l’incasso
Dimmi un po’, ma per i beni strumentali
acquistati prima dell’entrata nel regime e
per i quali non è terminata la procedura
di ammortamento, come mi devo
comportare?
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto
a quello dal quale decorre il regime l’eventuale plusvalenza o
minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il
corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo
per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio
precedente a quello dal quale decorre il regime.
In altri termini al 31.12.2007, per chi applicherà questo regime dal 2008, si
determinerà una cristallizzazione del valore contabile(1) di tutti i beni strumentali .
Questo valore contabile sarà la base per il calcolo della PLUS o MINUS VALENZA,
allorquando si procederà alla cessione dei beni negli di vigenza del REGIME DEI
MINIMI
(1) VALORE
CONTABILE 2007 = COSTO STORICO – FONDO AMM.TO AL 31.12.2007
Ti faccio un
esempio
Supponiamo di aver acquistato nel
2005 un computer a €.2400 e di
rivenderlo nel 2009 a 700 euro
Piano di ammortamento contabile
macchine elettroniche d'ufficio
Descrizione cespite
computer
Valore di acquisto - costo storico
Coefficiente di ammortamento
Periodo di ammortamento (in anni)
anno
2005
2006
2007
Costo
storico
2.400,00
20,00%
6
Aliquota Quota Fondo
Valore
amm.
amm.to amm.to contabile
2.400,00
2.400,00
2.400,00
10,00%
20,00%
20,00%
240,00
480,00
480,00
240,00
720,00
1.200,00
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
valore contabile al
31/12/2007 del =
computer
1.200,00
-
prezzo di vendita
=
2009
700,00
=
MINUSVALENZA
da inserire tra i
COSTI del 2009 IN = REGIME DEI
MINIMI
500,00
QUESTO OVVIAMENTE
SE L’INCASSO DI 700
EURO AVVIENE TUTTO
NEL 2009
2.160,00
1.680,00
1.200,00
E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo
complessivo di €.700 mi da:
nel 2009 200 euro e
nel 2010 500 euro?
Circ.73/E punto 4.1 pag.22
Nel
caso
di
rateizzazione
del
corrispettivo, la rata percepita concorre
alla formazione del reddito del periodo di
imposta, al netto della quota del costo
non ammortizzato determinata in misura
corrispondente al rapporto tra la somma
percepita nel periodo di imposta ed il
corrispettivo complessivo.
Hai capito
come si fa!
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
valore contabile al
31/12/2007 del =
computer
1.200,00
-
prezzo di vendita
=
2009
700,00
=
minusvalenza
=
500,00
somma percepita
nel 2009
rapporto
rapporto
=
200,00
=
corrispettivo
complessivo
700,00
somma percepita
nel 2010
500,00
=
=
corrispettivo
complessivo
=
0,29
=
0,71
700,00
minusvalenza 2009 =
500,00 X
0,29 =
142,86
minusvalenza 2010 =
500,00 X
0,71 =
357,14
Faccio un
esempio di
plusvalenza
Supponiamo di aver
acquistato nel 2005
sempre lo stesso
computer a €.2400 e di
rivenderlo nel 2009 a
1.800 euro
Piano di ammortamento contabile
macchine elettroniche d'ufficio
Descrizione cespite
computer
Valore di acquisto - costo storico
Coefficiente di ammortamento
Periodo di ammortamento (in anni)
anno
2005
2006
2007
Costo
storico
2.400,00
20,00%
6
Aliquota Quota Fondo
Valore
amm.
amm.to amm.to contabile
2.400,00
2.400,00
2.400,00
10,00%
20,00%
20,00%
240,00
480,00
480,00
240,00
720,00
1.200,00
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
valore contabile al
31/12/2007 del =
computer
1.200,00
-
prezzo di vendita
=
2009
1.800,00
=
PLUSVALENZA da
inserire tra i
RICAVI del 2009 IN =
REGIME DEI
MINIMI
600,00
QUESTO OVVIAMENTE SE
L’INCASSO DI 1.800 EURO
AVVIENE TUTTO NEL 2009
2.160,00
1.680,00
1.200,00
E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo
complessivo di €.1.800 mi da:
nel 2009 1000 euro e
nel 2010 800 euro?
Hai capito
come si fa!
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
valore contabile al
31/12/2007 del =
computer
1.200,00
-
prezzo di vendita
=
2009
1.800,00
=
PLUSVALENZA
=
600,00
somma percepita
nel 2009
rapporto
=
1.000,00
=
corrispettivo
complessivo
=
0,56
=
0,44
1.800,00
somma percepita
nel 2010
rapporto
=
800,00
=
corrispettivo
complessivo
1.800,00
PLUSVALENZA 2009 =
600,00 X
0,56 =
333,33
PLUSVALENZA 2010 =
600,00 X
0,44 =
266,67
Proprio perché il reddito per i CONTRIBUENTI MINIMI
si determina secondo il PRINCIPIO DI CASSA e non
secondo il PRINCIPIO DI COMPETENZA
non v’è alcuna necessità per i
CONTRIBUENTI MINIMI di
procedere al calcolo delle
PRIMANENZE FINALI
Un problema però riguarda la
deducibilità delle rimanenze
finali relative all'ultimo esercizio
prima dell'entrata nel regime
Infatti se nell'anno precedente all'entrata nel regime si avessero
delle rimanenze di merci e/o materie prime, la semplice
applicazione del regime stesso, porterebbe il contribuente minimo
ad essere tassato 2 volte.
1
2
Per effetto dell'indeducibilità delle rimanenze
iniziali relative al primo anno di applicazione del
regime
a causa dell'imposizione delle medesime rimanenze
iniziali in caso di vendita delle merci o in caso di vendita
del prodotto per la costruzione del quale sono state
utilizzate le materie prime
Per fortuna ci vengono in soccorso …
Circ.73/E punto 4.1 pag. 23
… le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che
concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di
imposta in cui ha effetto l’opzione, fino a concorrenza dei componenti
positivi incassati.
L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le
stesse regole.
Art.4 comma 1 lett. a) del DECRETO
…
a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la
parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a
quello dal quale decorre il regime
Esempio
SITUAZIONE 2007
rimanenze finali
5.000,00
NEL 2008 MI AVVALGO DEL REGIME DEI MINIMI
SITUAZIONE 2008
ricavi incassati
25.000,00
costi pagati
-
6.000,00
meno rimanenze finali 2007
-
5.000,00
REDDITO REGIME DEI MINIMI 2008
14.000,00
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sono inoltre deducibili dal reddito i
contributi
previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di
legge
I contributi dovranno essere dedotti in via
principale dal reddito determinato secondo il
Regime dei Minimi .
L’eventuale eccedenza potrà essere dedotta
dal reddito complessivo del contribuente
Circ.73/E punto 4.1 pag. 23
Il titolare potrà dedurre dal reddito dell’impresa
“minima” anche i contributi versati per i familiari
fiscalmente a carico secondo le regole sopra viste.
Potrà inoltre dedurre anche i contributi versati per i
familiari non a carico attestando di non aver effettuato la
rivalsa sugli stessi
Sul reddito determinato secondo le regole illustrate
si applica una
imposta sostitutiva
dei redditi e delle addizionali regionali e comunali
pari al
20%
nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare
dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote
spettanti ai collaboratori.
Il reddito “minimo”, assoggettato ad imposta sostitutiva,
non concorre alla formazione del reddito complessivo del
contribuente.
Sembrerebbe una specie di
tassazione separata, tuttavia …
Circ.73/E punto 4.1 pag. 24
Però
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve
essere considerato nel determinare il reddito utile per
il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 13
del TUIR.
Perciò se il reddito “minimo” non deve
essere considerato ai fini ad es. delle
detrazioni per lavoro dipendente, di
pensione ecc.
Componenti di reddito riferiti ad esercizi
precedenti
Art.1 comma 106 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a
quello di applicazione del regime dei “minimi”, la cui tassazione o deduzione
è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le
quote residue, alla formazione del reddito del periodo d’imposta
precedente l’applicazione del regime, solo per l’importo della loro somma
algebrica che eccede l’ammontare di 5.000 euro.
Tuttavia, se l’importo risultante dalla predetta
somma algebrica non eccede il limite di 5.000 euro,
lo stesso importo può essere computato nella
determinazione del reddito di esercizio solo se
esprime un componente negativo di reddito.
Nel 2006 abbiamo conseguito una plusvalenza
di 25.000 euro che abbiamo deciso di rateizzare
ai sensi dell’art.86 tuir
Sempre nel 2006 abbiamo sostenuto spese di
manutenzione e riparazione eccedenti il 5% per
2.000 euro
plusvalenza
2006
Esempio
n.1
25.000,00
quota 2006
quota 2007
spese di
manutenzioni
e riparazioni
2006
valore residuo
5.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
2.000,00
quota 2007
valore residuo
400,00
1.600,00
anno 2007
valore residuo plusvalenza
valore residuo spese di manutenzione
-
a dedurre franchigia di 5.000 euro
-
eccedenza che concorrerà alla
formazione del reddito 2007
15.000,00
1.600,00
13.400,00
5.000,00
8.400,00
plusvalenza
2006
Esempio
n.2
Plusvalenza 2006 = 20000
Spese mant.2006 = 12000
quota 2006
quota 2007
spese di
manutenzioni
e riparazioni
2006
valore
residuo
20.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
12.000,00
valore
residuo
12.000,00
quota 2007
2.400,00
9.600,00
anno 2007
valore residuo plusvalenza
valore residuo spese di manutenzione
-
a dedurre franchigia di 5.000 euro
-
tale eccedenza di 2400 euro non
concorrerà alla formazione del
reddito 2007 perché < €.5000
12.000,00
9.600,00
2.400,00
5.000,00
plusvalenza
2006
Esempio
n.3
Plusvalenza 2006 = 5000
Spese mant.2006 = 6000
quota 2006
quota 2007
spese di
manutenzioni
e riparazioni
2006
valore
residuo
5.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
valore
residuo
6.000,00
quota 2007
1.200,00
4.800,00
anno 2007
valore residuo plusvalenza
valore residuo spese di manutenzione
-
3.000,00
4.800,00
1.800,00
tale eccedenza concorrerà alla
formazione del reddito 2007 perché
- 1.800,00
di segno negativo anche se < 5000
euro
Volendo sintetizzare una regola generale si può dire:
Se il risultato di tale somma algebrica:
-è superiore a 5.000 euro, l’eccedenza rispetto ad euro 5.000 –
sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo
periodo d’imposta;
-è inferiore ad euro 5.000, non assumerà rilevanza nella
determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di
reddito;
-è inferiore a euro 5.000, il relativo importo potrà essere
portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un
componente negativo di reddito.
Il trattamento fiscale delle perdite
Art.1 comma 107 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
1
Perdite conseguite
in periodi
precedenti l’entrata
nel “Regime dei
Minimi”
2
Perdite conseguite
in periodi
successivi l’entrata
nel “Regime dei
Minimi”
Le perdite fiscali conseguite dopo i primi 3 anni di attività,
possono essere computate in diminuzione del reddito
prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime
“dei minimi”, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.
1
Perdite
conseguite in
periodi
precedenti
l’entrata nel
“Regime dei
Minimi”
Le perdite fiscali conseguite prima che siano decorsi 3 anni
di attività potranno essere portate in deduzione dai relativi
redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con
riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006
e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime “dei
minimi” per l’importo che in essi trova capienza, senza
tener conto di eventuali limiti temporali di riporto
le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime
sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di
lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta
ma non oltre il quinto.
2
Perdite
conseguite in
periodi
successivi
l’entrata nel
“Regime dei
Minimi”
Se la perdita è stata realizzata nei primi tre
periodi di imposta in cui viene esercitata
l’attività, resta ferma – anche a beneficio dei
contribuenti minimi - la possibilità di applicare la
disposizione contenuta nell’articolo 84, comma 2,
del Tuir riguardante il riporto illimitato delle
perdite.
Ritenuta d’acconto
I contribuenti in Regime dei Minimi continuano , secondo la disciplina
loro applicabile (professionisti, agenti e rappresentanti ) ad essere
soggetti a ritenuta d’acconto
L’art.6 del decreto precisa che …
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano
effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 105 della legge.
L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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Determinazione Agevolata del Reddito D`Impresa e di Lavoro