1. Vizi del consenso
Si possono verificare casi in cui:
- la volontà manchi per incapacità a contrarre
matrimonio
-Simulazione del nubente
Oppure casi in cui tale volontà è viziata dalla
presenza di elementi che ne turbino il regolare
processo formativo (dolo, violenza, errore)
Altri casi in cui la volontà è subordinata a fatti
o circostanze (condizione apposta al consenso)
2. Classificazione dei vizi del consenso
- incapacita can. 1095
- ignoranza can. 1096
- errore (di fatto) can. 1097 (§ 1 errore sulla persona,
§ 2 errore su una qualità della persona)
- errore (di diritto) can. 1099
- dolo can. 1098
- violenza e timore can. 1103
- simulazione can. 1101
- condizione can. 1102
3. Incapacità can. 1095
• 3 casi di incapacità:
1. can. 1095 §1, mancanza di uso sufficiente
della ragione
2. can. 1095 §2, esistenza di grave
discrezionalità di giudizio circa i diritti –
doveri matrimoniali essenziali da dare
/accettare reciprocamente
3. can. 1095 § 3, incapacità per cause di natura
psichica di assumere gli obblighi essenziali
del matrimonio
3 bis. (solo lezione) Incapacità can. 1095
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Can. 1095 §1, mancanza di uso sufficiente della ragione. (Per contrarre
matrimonio validamente è richiesto un sufficiente uso della ragione – non
si richiede quindi una perfetta sanità mentale). Rientrano in questo caso i
soggetti afflitti da:1) malattie mentali o psicosi (schizofrenici e paranoici),
e cioè coloro che sono affetti da queste malattie in forma permanente; 2)
alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio
presenti nel soggetto al momento del matrimonio (dovute a stupefacenti,
alcool, ipnosi),
can. 1095 § 2, grave difetto di discrezionalità di giudizio. Riguarda persone
che pur dotate dell’uso della ragione sono afflitte da anomalie psichiche
che non permettono la comprensione degli obblighi essenziali del matr.
Ricomprende: individui con distrurbi del comportamento dovuti ad
alterazioni del carattere, coloro che hanno un’eccessiva sovravalutazione
di sé, coloro che soffrono di nevrosi (disturbi psichici derivanti da conflitti
con l’IO), coloro che soffrono di eccitazione esagerata (isterici), coloro che
soffrono di immaturità psichica e affettiva (narcisismo, mammismo)
can. 1095 § 3, incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio per cause di natura psichica. Si tratta di psicopatie attinenti in
modo diretto la sfera affettiva per lo più sessuale. Rientrano in questa
fattispecie: la ninfomane, il satiro (uomo lussurioso), l’omosessuale, il
masochista e il sadico.
4. Ignoranza (can. 1096)
• Insufficiente conoscenza della natura del
matrimonio
• Minimo di conoscenza della natura del
matrimonio:
- Che il matrimonio è una comunità
permanente tra un uomo e una donna
- Che questa comunità sia ordinata alla
procreazione della prole realizzata mediante
“una qualche cooperazione sessuale”
5. L’errore di diritto (can. 1099)
• L’ errore che determina la volontà (can. 1099),
detto anche errore di diritto
• Il consenso matrimoniale non risulta viziato se
le parti incorrono in errore circa le
caratteristiche dell’unità, indissolubilità o della
sacramentalità del matrimonio. Questo, però,
è nullo se detto errore sia stato determinante
sulla formazione della volontà
6. L’errore di fatto (can. 1097)
• L’errore che riguarda la persona dell’altro
contraente
- err. sull’identità della persona (can. 1097 § 1)
- err. sulla qualità della persona (can. 1097 § 2)
• Il Codex dà rilevanza a questo tipo di errore
(sulla qualità della persona) solo quando una
determinata qualità è stata intesa in modo
diretto e principale (sulla formazione del
consenso)
7. Il dolo (can. 1098)
• Vizio di nullità introdotto con il CIC del 1983
• Requisiti affinché il dolo abbia efficacia
invalidante:
- esistenza di un inganno
- Il fatto che l’errore del nubente ingannato
cada su una delle qualità dell’altra parte
- Il fatto che la mancanza (o carenza) della
qualità possa turbare gravemente il consorzio
di vita comune
8. Violenza e timore (can. 1103)
• Invalidità del matrimonio celebrato per
violenza o timore grave (vis vel metus).
• Due sono gli elementi costitutivi di questo
vizio del consenso:
- la violenza (vis) morale (azione di forza
esercitata con minacce)
- il timore (metus), ossia la situazione di paura
che tale azione violenta provoca nella persona
e la induce a contrarre matrimoni pur contro il
suo volere
9 bis. Violenza e timore (can. 1103)
• Tre requisiti perché la vis e il metus producano
l’effetto invalidante:
- la coazione esterna
- la gravità del timore
- la scelta del matrimonio come soluzione
inevitabile
9 ter. Il timore reverenziale
• Nell’ambito del vizio del consenso la giurisprudenza
ha individuato anche un’altra figura: il timore
reverenziale
• In alcuni casi (rapporti caratterizzati da vincoli di
dipendenza affettiva e psicologica) questo tipo di
timore viene riconosciuto come vizio invalidante
• In questi casi, non è il timore per il male minacciato,
ma la paura di recare un dispiacere o un dolore alla
persona che insiste perché venga celebrato il
matrimonio, che provoca uno stato di turbamento
che non consente di scegliere liberamente
10. La simulazione, can. 1101
•
Per legge si presume una corrispondenza tra
consenso formatosi internamente nell’animo dei
nubenti e le parole o segni adoperati per esternarlo
(can. 1101, § 1). Se tuttavia, una delle parti
(oppure entrambe), con positivo atto della volontà,
esclude:
A) o lo stesso matrimonio (simul. totale)
B) o qualche elemento essenziale di questo, oppure
qualche proprietà essenziale (simul. parziale),
contrae invalidamente.
• La simulazione può essere:
- unilaterale / bilaterale
- Totale o parziale.
11. Simulazione totale
• Simulazione totale: Il nubente (o i nubenti) non
intendono accettare nel suo complesso quel
particolare rapporto o stato di vita coniugale
caratterizzato da una serie di obblighi e diritti
reciproci.
• Esempi: la straniera che celebra il matrimonio
soltanto er acquisire la cittadinanza, la ragazza
madre che accetta di sposarsi soltanto per avere un
figlio in apparente condizione di legittimità, il
matrimonio contratto ai soli fini economici.
11 bis. Simulazione parziale
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1.
2.
3.
4.
5.
•
Simulazione parziale: l’esclusione è riferita a 1 o + elementi
essenziali o ad 1 o + proprietà essenziali.
La dottrina ha elaborato 5 ipotesi di simulazione parziale:
Esclusione dell’unità del matrimonio (bonum fidei)
Esclusione dell’indissolubilità (bonum sacramenti)
Esclusione della generazione della prole (bonum prolis)
Esclusione del bene di coniugi (bonum coniugum)
Esclusione della sacramentalità del matrimonio.
Perché il matrimonio sia invalido per simulazione non è
sufficiente una generica intenzione contro 1 o +
elementi/proprietà del matrimonio, ma è necessario un atto
positivo di volontà diretto ad escludere il matrimonio stesso
o un suo elemento essenziale.
12. La condizione apposta al consenso, can. 1102
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1.
2.
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Il nuovo Codex – semplificando rispetto al passato –
prevede solo 2 ipotesi tipiche:
Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto
condizione futura (can. 1102, § 1).
Il matrimonio sotto condizione presente o passata può
essere valido oppure no sin dall’inizio secondo che quanto
sia stato posto in condizione esista oppure non esista (can.
1102, § 2).
La condizione passata o presente si verifica: quando la
circostanza oggetto di questa condizione già è accaduta o è
tuttora in atto, ma il nubente non ne è però a conoscenza e
ciò la rende incerta. Esempio: prima delle nozze sorge il
dubbio sull’esistenza di una grave malattia.
Ai fini della liceità, il § 3 del can. 1102, prevede che la
condizione venga apposta con espressa autorizzazione
scritta del vescovo.
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