FOGLIO INFORMATIVO E DOCUMENTO DI SINTESI Foglio Informativo n F/17……. aggiornamento n.17/BR condizioni valide dal 01/01/2016. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. CREDITO SU PEGNO Prodotto venduto da Fincom S.p.A. tramite le proprie Agenzie Mandatarie contraddistinte con l’insegna Fincom S.p.A. INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA Denominazione: Fincom S.p.A. - Via Armando Diaz 73 - 80055 Portici (Na) Tel.: 081.488905 - 081.272305 - Fax: 081.19722745 - Sito Internet : www.fincomspa.it Società ad azionariato diffuso con azioni - Iscritta Elenco Generale Intermediari Finanziari - U.I.F. Banca d'Italia ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 385/93 n.32610 - ABI 325589 Iscritta al Reg. delle Imprese di Napoli al n.07765020636 – cod.fisc. e P. I.v.a. n.07765020636 - R.e.a. n.656977 DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE Nome/Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________________________________________ Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________________ Telefono _______________________ Iscrizione albi/elenchi _________________________________________ Qualifica _____________ ________________________ CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE Si tratta di un prestito che la Fincom S.p.A. può accordare ai Clienti, unicamente persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di uno o più beni preziosi (oggetti in oro, gioielli, orologi, ecc.). Il prestito è concesso ai sensi delle vigenti leggi sul credito pignoratizio (Legge 745/1938 e R.D. 1279/1939) e tale operazione viene svolta esclusivamente presso le Agenzie mandatarie che espongono le insegne Fincom S.p.A.. La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L'importo concedibile è commisurato al valore di stima del bene dato in pegno, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei beni, salva la facoltà della Fincom S.p.A. di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima. Il tasso d’interesse e gli eventuali oneri accessori sono fissi per tutta la durata d el prestito. Il Cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del capitale, degli interessi e degli eventuali oneri accessori calcolati sul periodo di effettiva fruizione del prestito. Il prestito accordato non potrà mai essere superiore all'80% del valore di stima. Tra i principali rischi, va tenuto presente: a) indisponibilità e mancato godimento del bene dato in pegno fino all'effettivo pagamento delle somme dovute alla Fincom S.p.A.; b) in caso di mancata restituzione alla Fincom S.p.A. del capitale ottenuto in prestito (maggiorato degli ulteriori oneri dovuti ) trascorsi inutilmente trenta giorni dalla naturale scadenza contrattuale prevista, la Fincom S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà vendere all'asta il bene o i beni dati in pegno; c) utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Pertanto va osservata l a massima attenzione nella custodia della polizza di pegno; infatti il soggetto che presenta l'originale della polizza di pegno è legittimato al rinnovo o al riscatto dei beni dati in pegno. In ca so di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza di pegno, il possessore deve farne denuncia scritta alla Fincom S.p.A. oltre che all'Autorità Giudiziaria e dare così inizio alla procedura di ammortamento con le modalità previste dalla Legge 30 luglio 1951 n.948; d) Non è ammessa la variazione sfavorevole al cliente delle condizioni economiche quali tasso di interesse e spese. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO SU PEGNO Art.1 - La concessione del prestito su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti Condizioni Generali. Il Prestito su pegno è concesso previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. Il Prestito è accordato, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi. Nell’ambito di detti limiti la Fincom S.p.A. fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l’importo del prestito. Art.2 - La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell’operazione. La Fincom S.p.A. e i periti stimatori non assumono alcuna responsabilità verso il Cliente e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione del pegno. Art.3 - La Fincom S.p.A. fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia del prestito che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza. Con riferimento all’art.215 del Regolamento di P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 653), non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi, il vestiario e l’equipaggiamento militare od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, gli oggetti di culto. Art.4 - La Fincom S.p.A. non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull’origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare se il Cliente dispone liberamente dei beni offerti in pegno, ivi compresa l’eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale e con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitano la loro piena disponibilità. La Fincom S.p.A. è pertanto liberata da ogni resp onsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all’asta pubblica. Art.5 - Il prestito è erogato mediante rilascio al Cliente di una polizza al portatore, entro i limiti previsti dalle norme antiriciclaggio, nella quale sono riportati: a) la denominazione della Fincom S.p.A.; b) il numero di polizza; c) la descrizione degli oggetti impegnati; d) il valore di stima attribuito; e) l’importo del prestito concesso; f) la data di concessione, la durata e la data di scadenza del prestito; g) i corrispettivi dovuti anche relativamente all'espressione del T.A.E.G. applicato; h) i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze; i) la firma dell’agente; l) il nome del Cliente con l'identificazione del medesimo ai sensi del D.Lgs. 231/07; m) autorizzazione privacy ed altre avvertenze. Art.6 - Il Prestito si effettua solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e l’importo del prestito siano accettati dal Cliente. In caso contrario ogni preliminare dell’operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. Art.7 - Il saggio di interesse, gli interessi di mora, le spese di preparazione d'asta, i diritti di estinzione anticipata e le spese accessorie sono stabiliti dalla Fincom S.p.A., che ne da pubblicità nelle forme di legge e sono, altresì, riportati nel frontespizio della polizza e nel Documento di Sintes i. Il Documento di Sintesi, quale documento annesso al presente contratto, viene a costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, con specifico riferimento alle condizioni economiche tutte ivi riportate, che il Cliente dichiara di accettare integralmente con la sottoscrizione del presente atto. Art.8 - Le spese accessorie, escluse quelle di asta, vengono percepite, mediante trattenuta, all’atto della concessione o della rinnovazione del prestito. Gli interessi e tutti gli altri oneri connessi ad un’eventuale morosità vengono percepiti all’atto del riscatto, del rinnov o o della vendita del pegno. Art.9 - La Fincom S.p.A. concede prestiti la cui durata è di sei mesi. Scaduto il termine di durata indicato sulla polizza, le cose impegnate restano per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza. Decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza la Fincom S.p.A. procede a vendere i beni in pegno all’asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell’art.11 del presente contratto. Art.10 - E’ facoltà della Fincom S.p.A. consentire la rinnovazione del prestito che può essere effettuata alla scadenza, per ulteriori sei mesi previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare 1 anche la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E’ facoltà della Fincom S.p.A. stabilire il numero di rinnovi. La Fincom S.p.A., comunque, ha la facoltà di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli ogg etti a causa della eccessiva giacenza in custodia o quando dalla nuova stima è pari ad un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno e comunque, quando queste non presentino, per qualsiasi motivo, sufficienti garanzie per il buon fine dell’operazione. Il Cliente potrà chiedere di effettuare l’operaz ione di rinnovo fino a quando il pegno non viene aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Nel caso di vendita con frazionamento del pegno, il rinnovo sarà inibito qualora anche uno solo dei lotti risultasse già venduto. Pertanto, in caso di vendita parziale del pegno, l’avente diritto potrà solo procedere al riscatto dei lotti rimanenti. Il prestito può essere estinto in qualunque momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro quattordici giorni dalla data del disimpegno; trascorso tale termine il ritiro delle cose è subordinato al pagamento di un rimborso spese nella specifica misura quantificata e pubblicizzata a norma di legge nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto di cui forma parte integrante; la Fincom S.p.A. è liberata, salvo i casi di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità relativa alla custodia ed alla conservazione degli oggetti che rimangono presso la Fincom S.p.A. medesima o presso depositario di sua fiducia. Il riscatto di una polizza di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio da un soggetto diverso dall'originario intestatario quest'ultimo dovrà produrre alla Fincom S .p.A. la documentazione attestante la sua legittimazione. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del riscatto, gli oggetti non ritirati saranno posti in vendita all’asta pubblica e le somme ricavate verranno incamerate dalla Fincom S.p.A.. Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti a l legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato alla Fincom S.p.A. l’importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall’art.11 della Legge n.745/1938 e dall’art. 47 del R.D. n. 1279/39. Art.11 - Gli oggetti costituiti a garanzia dei prestiti, che non siano stati estinti o rinnovati nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza, saranno venduti all’asta pubblica, con offerta pubblica e/o segreta, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente e saranno eseguite ai sensi del Regolamento d’Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico, cinque giorni prima dell'asta, con affissione nei locali ove si svolge la vendita stessa. Gli oggetti possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino all’avvenuta aggiudicazione. Art.12 - Il possessore delle polizze può richiedere, in casi adeguatamente motivati e per iscritto, la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno, purché siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dall’emissione della polizza o dall’ultimo rinnovo. E’ facoltà della Fincom S.p.A. di accogliere o meno la richiesta. In caso in cui la Fincom S.p.A. accolga favorevolmente la richiesta, la vendita anticipata è soggetta al pagamento di un rimborso spese nella s pecifica misura in cui al Documento di Sintesi allegato al presente contratto. Art.13 - La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito della Fincom S.p.A. per capitale, interessi, spese ed accessori viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, tale differenza verrà devoluta, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 745/38, in aumento del patrimonio della Fincom S.p.A.. Art.14 - Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dalla Fincom S.p.A. o da depositario di sua fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi di furto, incendio e caduta fulmini per un importo pari al valore di stima stabilito all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. Art.15 - Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo precedente o quando la Fincom S.p.A. risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, così come previsto dall’art.45 del R.D. n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l’importo del credito per capitale, interessi, interessi di mora e diritti accessori. Art.16 - La Fincom S.p.A. non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti palesi o occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore. Art.17 - La Fincom S.p.A., in ipotesi particolari ovvero in caso di valore dubbio, può sottoporre ad analisi di laboratorio gli oggetti offerti o ricevuti in pegno così da addivenire ad una migliore individuazione delle caratteristiche fisiche e merceologiche ed ad una corretta stima del bene anche a garanzia del Cliente. A tal fine la Fincom S.p.A. si avvarrà di un laboratorio di sua fiducia, senza costi aggiuntivi per il Cliente. Art.18 - Al fine di garantire il sereno svolgimento dell’attività di prestito su pegno e di assicurare l’adeguata tutela della Clientela, la Fincom S.p.A. può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione, coloro i quali, esercitino prestito su pegno in privato, i pignoranti di professione, tutti coloro i quali per l’abituale frequenza nei locali ove eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze siano comunque sospetti di speculazione a danno dei Clienti, coloro che si rendono abitualmente intermediari nelle operazioni di prestito su pegno e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate. PROCEDURA DI AMMORTAMENTO Art. 19 - In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia alla Fincom S.p.A. presso l’ Agenzia emittente. La denuncia deve contenere possibilmente l’indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il denunciante è tenuto a dimostrare la propria identità, ad indicare il proprio domicilio, a sottoscrivere la denuncia e, soltanto nel caso in cui ritenga possibile che la polizza gli sia stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all’Autorità Giudiziaria. Ricevuta la denuncia, corr edata dalla documentazione sopra indicata, la Fincom S.p.A. appone un fermo al pegno portato dalla polizza smarrita, sottratta o distrutta. A fronte della procedura di ammortamento il denunciante è tenuto a corrispondere alla Fincom S.p.A. una commissione nella misura in cui al Documento di Sintesi. Art.20 - Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve presentare al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l’Agenzia che ha emesso la polizza, un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o sottratta. Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro venticinque giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art.19, alla Fincom S.p.A. presso l’Agenzia emittente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro cinque giorni dal ricevimento della medesima, la Fincom S.p.A. comunicherà in via riservata al Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza. Art.21 - Il denunciante deve notificare alla Fincom S.p.A. presso l’agenzia emittente, il decreto del Presidente del Tribunale che dichiara la inefficacia della polizza ed autorizza la Fincom S.p.A. a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con citazione notificata alla Fincom S.p.A. presso l'agenzia emittente. Il decreto o un estratto deve restare affisso, per la durata stabilita nello stesso, nei locali aperti al pubblico indicati nel comma precedente. Art.22 - Il fermo sul pegno o sulla somma rimanente ad esito della vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della senten za che ha posto fine al giudizio. Art.23 - Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia, senza che alla Fincom S.p.A. sia giunta la lettera raccomandata di cui all’art.20, l’annotamento di fermo si ha per non avvenuto; la Fincom S.p.A., però, non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse r ichiesta sulla polizza di pegno, se prima non abbia avuto assicurazione dalla cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso. Art.24 - Quando il denunciante rinvenga la polizza dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comuni carlo alla Fincom S.p.A. presso l’agenzia emittente, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Art.25 - La Fincom S.p.A., una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Canc elleria che comprovi la mancata iscrizione di un procedimento di opposizione al decreto di ammortamento, provvede ad emettere il duplicato della polizza. Art.26 - Per i finanziamenti di cui all’art.18 della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modificazioni, la procedura di ammortamento delle polizze denunciate smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità indicate negli articoli seguenti. Entro il limite di € 516,46 si applica una procedura semplificata secondo i seguenti articoli. Art.27 - Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall’art. 19 del presente Contratto. Art.28 - Un estratto della denuncia viene esposto, per trenta giorni, nei locali aperti al pubblico presso le agenzie Fincom S.p.A. Art.29 - Decorsi i termini di cui all’articolo precedente, la Fincom S.p.A. provvederà ad emettere il duplicato della polizza sempre che nel frattempo non sia stata proposta opposizione. Tale opposizione deve essere presentata all’Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche alla Fincom S.p.A. Quest’ultima sospende l’emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato. Per eventuali conte stazioni, interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria può rivolgersi alla Fincom S.p.A. 2 Art.30 - Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare alla Fincom S.p.A. le somme date a prestito, degli interessi ed accessori. Tabella principali condizioni applicate dalla Fincom S.p.A. T.A.N. (Tasso Nominale Annuo): calcolato per i giorni di utilizzo del prestito e riscosso al momento del riscatto, del rinnovo o del la vendita all’asta: <<N_TAEG>>%. T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) <<N_TAEG>>% Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito comprensivo di oneri ed accessori, spese istruttorie e apertura pratica, come previsto dalla Legge 7/3/1996 n.108, per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie ed alle i mprese”. Copia della tabella riepilogativa del TAEG per tutti i finanziamenti, può essere ritirata presso la sede della Fincom S.p.A., presso tutte le Agenzie e scaricabile dal sito www.fincomspa.it. Diritti di ritardo per dispegni e rinnovi : Per le operazioni effettuate dopo la scadenza, i diritti saranno calcolati, su prestanza, a giorni dalla data di scadenza: 5,00%. Commissione sui sopravanzi (superi): Sui pegni venduti all’asta a carico dell’acquirente e calcolato sul prezzo di aggiudicazione: Zero. Diritti anticipati fissi: Diritti fissi per istruttoria pratica e non rimborsabili in caso di estinzione anticipata della polizza: Zero. Prestito massimo erogabile: € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Durata: 6 (sei) mesi rinnovabile una sola volta per altri 6 (sei) mesi, previa corresponsione degli interessi e delle competenze maturate. Interessi di mora: 5%, (cinque) su base annua, dal giorno successivo alla scadenza. Spese preparazione vendita all’asta: Per pegni scaduti ed avviati alla vendita è dovuto un rimborso calcolato sulla somma del prestito e relativi interessi, interessi di mora e spese, pari al <<nPSpeVnd>>% (I.v.a. inclusa) (compreso il costo di eventuali certificazioni e/o dichiarazioni e/o per gemme e preziosi) a prescindere dall’esito positivo o negativo della vendita. Rimborso spese per la vendita anticipata: Per i pegni sottoposti a vendita anticipata prima della scadenza (su specifica richiesta del Cliente) è dovuto un rimborso spese calcolato sulla base d’asta concordata pari al <<nPSpeVnd>>% a prescindere dall’esito positivo o negativo della vendita stessa. Diritti d’asta a carico dell’aggiudicatario: <<nPAstCom>>% (I.v.a. inclusa) calcolati sul valore della vendita. Spese di ricerca, pubblicazione ed ammortamento della polizza: € 20,00 + I.v.a. Commissione di estinzione anticipata: 1% calcolato sull’importo del prestito, applicato ad estinzione effettuata fino al 10° giorno di calendario anteriore alla scadenza. Recesso: Il Cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno. Reclami: Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Fincom S.p.A. relativa all’interpretazione ed applicazione del con tratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Fincom S.p.a, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata alla Fincom S.p.A., Via Armando Diaz, 73-80055 Portici (Na), a mezzo fax al n.08119722745 oppure a mezzo P.e.c.: [email protected]. che dovrà rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere come rivolgersi all’A.B.F. si può consultare il sito www.arbitroba ncariofinanziario.it,, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia o chiedere alla Fincom S.p.A.. La decisione dell A.B.F. non pregiudica per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Prima di fare ricorso, il Cliente e la Fincom S.p.A. possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario per la soluzione delle controversie www.conciliatorebancario.it . RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRESTITO SU PEGNO Le operazioni di prestito su pegno vengono compiute presso le Agenzie mandatarie della Fincom S.p.A. e sono disciplinate dalla legge 10 maggio 1938, n.745, sull’ordinamento dei Monti di credito su pegno; dal relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279; dalla legge 30 luglio 1951, n.948 e successive modificazioni. Sull’ammortamento dei titoli, dalla legge 4 febbraio 1977, n.20; dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; e dal D.Lgs. 231/07. Lì_____________________ Il Cliente (Sottoscrizione per ricevuta e spiegazione) 3