Direzione INTERREGIONALE
per la TOSCANA-L’UMBRIA e
la SARDEGNA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AGENZIA
DELLE DOGANE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA
OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
(FOTOVOLTAICO)
Relatore: Dr. Biagio Raffaele
Ufficio delle Dogane di Pisa
Lucca , 4 Febbraio 2011
1
 Regime
fiscale dell’energia
elettrica
 Fonti
I
normative
soggetti interessati
 L’Agenzia
delle Dogane è anche
competente per il controllo fiscale
sulla produzione e sul consumo
dell’energia elettrica e dei prodotti
energetici in genere




Regio Decreto 29.09.1895 n. 624, modificato
con Regio Decreto 21.04.1910 n. 216
(Regolamento per l’applicazione dell’imposta
di consumo sull’energia elettrica);
D.L. 28.11.1988 n. 511 convertito in Legge
27.01.1989 n. 20 (Addizionali Enti Locali sul
consumo di E.E);
Artt. 52- 53 – 54 – 60 del D.Lvo 504/95 e
successive modifiche (Ambito applicativo
esenzioni, denuncia);
Art. 55 del D.Lvo 504/95, e successive
modificazioni (Accertamento e Liquidazione);
Legge Art. 58 del D.Lvo 504/95 ( Poteri e Controlli);
 13.05.1999 n. 133;
 D.Lvo 16.03.1999 n. 79 (Decreto Bersani);
 Direttiva 2001/77/Ce del Parlamento Europeo e del
consiglio del 27.09.2001 (Promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili);
 D.Lgs n. 387/2003 (Energia Elettrica da fonti
rinnovabili attuazione della Direttiva 2001/77/CE);
 Direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27.10.2003
che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità;

Legge 23 Agosto 2004 n.239 “Riordino del settore
energetico nonché delega al governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia”.
 Legge Regionale 24.02.2005, n. 39 “Disposizioni in
materia di energia “ con la quale sono state
attribuite alle provincie le funzioni relative al rilascio
dell’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti rinnovabili;
 Legge Regionale 23 Luglio 2009, n. 40 “Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009 che
regola in particolare lo strumento della Conferenza
di Servizio”;






D.Lgs del 26.02.2007 che modifica il D.Lgs del
26.10.1995 – T.U.. in materia di accise;
Circolari, fax, telex dell’ex Ministero Finanza
Dip. Dogane attualmente Agenzia delle
Dogane;
Parte della normativa di riferimento è
disponibile sul sito
www.agenziadogane.it
(menù Documentazione Tributaria)
Soggetti obbligati ed adempimenti; officine elettriche

Modifiche al Testo Unico sulle Accise introdotte dal D.Lvo n.
26 del 02/02/07.
Con l’art. 1, dalla lettera I) alla lettera V) sono apportate
modifiche al titolo II del TUA.
La normativa comunitaria ha posto l’esigenza di armonizzare la
tassazione energetica al fine di:
-
fissare livelli minimi d’accisa;
ridurre le differenze esistenti fra le nazioni;
consentire la libera vendita nella UE
(attuazione della Direttiva 2003/96/CE – csd energy taxation)
Oggetto dell’imposizione
L’energia elettrica (codice N.C. 2716) è
sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle
aliquote di cui all’allegato I, al momento della
fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per l’energia elettrica
prodotta per uso proprio.
Cliente finale è la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica esclusivamente
per uso proprio.
(D.L.vo 16/03/99, n. 79 c.d. Decreto Bersani).
Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto
non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e
quindi non sono dovute né l’imposta né le addizionali
comunali e provinciali):
a)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa vigente in materia, con potenza non
superiore a 20 kW;
b)impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli,
purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli
accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni
mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi
ad esse assimilati;
c)prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano
biologico;
d)prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purché la loro potenza disponibile non sia
superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche
costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
10
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e)utilizzata principalmente per la riduzione chimica
e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f)impiegata nei processi mineralogici;
g)impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unità, incida
per oltre il 50 per cento.
Per “costo di un prodotto” s’intende la somma
complessiva degli acquisti di beni e servizi e dei
costi per il personale, aumentata del consumo di
capitale fisso a livello di impresa (calcolato in
media per unità), e per “costo della elettricità”
s’intende il suo valore d’acquisto o il costo di
produzione se è generata nella medesima azienda.
11
E' esente dall'accisa l'energia elettrica (ma non
dall’addizionale comunale e provinciale ) :
a)utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e
per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
ai sensi della normativa vigente in materia, con
potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata
dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni;
c)utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e
passeggeri;
12
Modifiche al titolo II del TUA
Sostituiti o variati gli artt. Da 52 a 60
Coerentemente al nuovo disposto legislativo viene modificato l’art. 53
del T.U.A.
Importante : non è più il ” fabbricante”, in quanto esercente l’officina di
produzione di energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli
adempimenti prescritti, bensi è colui che fornisce l’energia elettrica
ai consumatori finali ovvero la consuma per uso proprio conto
ARTICOLO 53
fino al
31.05.2007
Dal 01.06.2007
Denuncia di officina e
adempimenti
Soggetto obbligato e
adempimenti
Soggetti Obbligati
( art 53 commi 1 e 2 del D.L.gs 504/95)
Definizione di soggetti obbligati
N.B. Al primo punto viene definito quale
soggetto obbligato il venditore di energia
elettrica, intendendosi come colui che
fattura pur non esercitando attività di
produzione.
I passaggi commerciali precedenti
l’immissione in consumo non sono
fiscalmente significativi.
Soggetti Obbligati
Al pagamento dell’accisa
sull’energiaelettrica
Soggetti senza officina elettrica
(Autorizzazione – Codice Ditta)
Soggetti con officina elettrica
(Licenza di esercizio – Codice
Ditta)
Art. 53, c. 1, lett. a)
soggetti che procedono alla
fatturazione dell’energia elettrica ai
consumatori finali (venditori)
 Art. 53, c. 2, lett. b) - facoltativosoggetti che acquistano, per uso
proprio, energia elettrica da due o
più fornitori, qualora abbiano
consumi mensili > 200.000 kWh (i
punti di presa con potenza
disponibile > 200kW costituirebbero
comunque officina elettrica)
Art. 53, c. 1, lett. b)
Esercenti le officine di produzione
per uso proprio (anche se l’energia
autoconsumata è esente o esclusa
dall’accisa)
Art. 53, c. 1, lett. c)
I soggetti che utilizzano l’energia
elettrica per uso proprio con
impiego promiscuo con potenza
disp.le > 200 kW
Art. 53, c. 2, lett. a) - facoltativoI soggetti che acquistano per uso
proprio, con impiego unico, con
potenza disp.le > 200 kW
15
Esigibilità
Con il D.Lvo 26.02.2007 sono state recepite le disposizioni comunitarie in
materia di tassazione sull’elettricità.
In Italia , prima del 01.01.2007, l’energia elettrica era sottoposta ad
imposta erariale di consumo.
L’obbligazione tributaria nasceva al momento della fabbricazione
(obbligato al pagamento era l’esercente l’officina di produzione di
energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato.
L'energia elettrica è sottoposta ad accisa. Il momento impositivo
coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il
consumo quando l'elettricità è prodotta dallo stesso soggetto che
la consuma.
L’energia elettrica è sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al
momento della fornitura da parte del distributore o redistributore.
Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un
distributore
Per distributore e redistributore si intende la persona fisica o giuridica
che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla
fatturazione
L’energia elettrica è sottoposta ad accisa
Al momento della fornitura ai
consumatori finali da parte del
distributore o del redistributore (intesi
come la persona fisica o giuridica che
provvede alla fornitura e che procede o
fa procedere alla fatturazione)
In seguito all’attivazione del Mercato Libero, su
ogni rete di distribuzione potrebbero agire più
venditori di energia elettrica. Al momento, per
quanto la stessa ENEL, allo scopo di agire nel
predetto mercato libero, abbia costituito la
nuova società ENEL ENERGIA, è anche l’ENEL
DISTRIBUZIONE che continua a fatturare ai
clienti finali.
Al momento del consumo quando
l’energia è prodotta per uso proprio
In quanto un’entità che produce
elettricità per uso proprio è considerata
un distributore
17
E’ un nuovo articolo per chi esercita una
officina elettrica di produzione ma non la
fornisce ad utenti finali (cosiddetti “produttori
puri”) o una rete per il trasporto e la distribuzione
(soggetti della filiera dell’energia elettrica,
denominati vettoriandi).
I gestori di reti di distribuzione comunicano
tempestivamente ai venditori i dati relativi alla
e.e. consegnata ai consumatori finali, ciò al fine
di porre in condizione di poter compilare la
dichiarazione annuale di consumo con le
quantità effettivamente fornite nel corso
dell’anno.
18
L'officina e' costituita dal complesso degli
apparati di produzione, accumulazione,
trasformazione e distribuzione dell'energia
elettrica esercitati da una medesima ditta,
anche
quando
gli
apparati
di
accumulazione,trasformazione
e
distribuzione sono collocati in luoghi distinti
da quelli in cui si trovano gli apparati di
produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
19
Ai fini dell’esercizio fiscale dell’officina elettrica, ad
autorizzazione ottenuta il richiedente dovrà presentare all’
Ufficio competente per territorio, la denuncia dell’impianto , ai
sensi dell’art. 53/53bis del T.U. approvato con D.Lgs. 26/10/1995
n°504 integrato con il D. L.vo 29 Marzo 2010 n. 48.
Si riporta come di seguito specificato il quadro sinottico degli
adempimenti da eseguirsi per l’attivazione ai fini fiscali, di una
officina di produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici.
N.B. Il presente quadro sinottico è di ausilio per gli operatori ai
fini dei loro adempimenti verso l’Ufficio delle Dogane fermo
restando gli altri adempimenti dovuti per l’ottenimento di altre
autorizzazioni rilasciate da altri enti. Il presente quadro sinottico,
altresì, non vincola l’amministrazione finanziaria a richiedere
ulteriori adempimenti da parte degli operatori stessi.
20
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 1
L’impianto è completamente dedicato alla rete, l’energia elettrica
necessaria al funzionamento della centrale (apparati elettrici,
illuminazione, guardiana ecc ) proviene dalla rete con un contratto
di fornitura a parte, e contatore a parte.
In questo caso l’operatore non è soggetto obbligato per le accise,
allo stesso vengono chiesti degli adempimenti che si rendono
necessari solo ai fini del monitoraggio e del controllo sull’energia
elettrica prodotta, immessa in rete, trasportata per conto dei
venditori.
21
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 1
Pertanto è prevista una comunicazione da fornire all’Ufficio delle
Dogane di Pisa, nella quale viene rappresentata l’attività che si
intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi,
non saranno più previste né la denuncia di attività né la licenza di
esercizio, ma sarà attribuito all’operatore un codice ditta.
La stessa dovrà provvedere a presentare all’ufficio delle Dogane
territorialmente competente, una dichiarazione annuale dei flussi
dell’E.E.: prodotta, immessa in rete, trasportata per conto dei
venditori, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.
22
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 1
Detta dichiarazione, in applicazione della Direttoriale Prot. n.
1493/UD del 26/09/2007, dovrà essere
presentata in via
telematica; qualora la ditta non ne sia già in possesso, dovrà
richiedere all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente
l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –
EDI. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazioni
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul
sito dell’Agenzia delle Dogane www.agenzia.gov.it , nonché le
modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni
per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla
descrizione dei relativi tracciati informatici.
23
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
L’impianto è completamente dedicato alla rete, ma parte
dell’energia elettrica necessaria al funzionamento della centrale
(apparati elettrici, illuminazione, guardiania ecc) proviene dal
proprio impianto (consumi propri).
In applicazione della normativa vigente, una centrale per la
produzione di energia elettrica che utilizza parte dell’energia
elettrica per gli usi di centrale viene considerata ai sensi del
D.Lvo N. 26 del 02/02/2007 art. 52 comma 1 soggetto obbligato
ai fini delle accise, e sempre ai sensi dello stesso articolo ma al
comma 7, per la suddetta attività, viene rilasciata regolare licenza
di esercizio, previo pagamento di un diritto annuale (vedasi
circolare emanata dall’Agenzia delle Dogane N.37/D del 28
Dicembre 2007 paragrafo 6 - 4° periodo).
24
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
Si precisa che per quel che concerne i consumi propri (consumi
di centrale) è prevista l’esenzione dal pagamento dei tributi:
dall’art. 52, comma 3 lettera a) del sopracitato D.L.vo
relativamente all’accisa e dall’art. 6, comma 5, D.L. 511/1988
per l’addizionale.
Nel caso in esame, sarà rilasciata dall’ Ufficio delle Dogane di
Pisa licenza di esercizio, ma la ditta non è tenuta a versare alcuna
rata sia a titolo di accisa che a titolo di addizionale sull'energia
elettrica prodotta e/o auto consumata, in questo caso non è
nemmeno previsto la prestazione di una cauzione a garanzia
delle imposte gravanti sull’energia elettrica prodotta e/o
autoconsumata.
25
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
Adempimenti da parte della ditta:
1. Presentazione, in duplice copia, all’Ufficio delle Dogane
competente denuncia dell’impianto di produzione di -- energia
elettrica allegando:
- Schema unifilare;
- Relazione tecnica;
- Mappa Catastale.
- Planimetria della Centrale Fotovoltaica, con indicazione
dei locali di cui si compone l’impianto e l’ubicazione degli
apparati di produzione, trasformazione e misura;
- Dichiarazione di conformità a regola d’arte;
- Certificato di Collaudo dell’impianto;
- Regolamento di esercizio;
- Dia;
26
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
2. Certificato di Conformità MID ovvero specifiche del
contatore di produzione, requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22 del
06 febbraio 2007 che recepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE);
3. Certificati di prova dei gruppi di misura (contatori, T.A. e
T.V.) in originale e in bollo;
4. Certificazione rilasciata da ditta specializzata e autorizzata
dall’Agenzia delle Dogane (in riferimento alla corretta inserzione
del gruppo di misura e prova di taratura dello strumento stesso);
5. Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo, per il rilascio
della licenza di esercizio per l’impianto di produzione di energia
elettrica;
27
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
6. Ricevuta di versamento di € 23,24 (Diritto di licenza), il
pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo
1419 Capo 1°, oppure tramite conto corrente postale n. 2568,
(per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per la provincia di Lucca
ccp n. 2550) intestati alle Tesorerie (di competenza) con la
seguente imputazione:
° licenza di esercizio Capo 1° Capitolo 1419, oppure una volta in
possesso della licenza utilizzando il modello unificato di
versamento F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
pagabile presso uno sportello bancario o postale abilitato,
precisando il codice tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza,
previa indicazione del codice ditta, privo dei caratteri IT00;
28
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
7. Copia del contratto di fornitura dalla rete elettrica;
8. Autocertificazione in cui il rappresentante fiscale dichiari “di
non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per
i reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui
prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è prevista
la pena della reclusione” allegando copia del documento di
riconoscimento;
9. Richiesta all’Ufficio delle Dogane di Pisa per il rilascio del
registro di produzione di energia elettrica vidimato ( fac-simile
ex mod. 36 bis);
10. Certificato CCIAA.
11. Copia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante.
29
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
L’ Ufficio delle dogane territorialmente competente, dopo avere
ricevuto quanto sopra richiesto, disporrà:
1.Sopralluogo dell’impianto, verifica dello stato reale con la
denuncia di officina elettrica, a suo tempo presentata,
suggellamento contatore (fiscale) di produzione di energia
elettrica, eventuali prescrizioni a tutela, a salvaguardia e a
garanzia degli interessi erariali;
2.Rilascio della licenza di esercizio.
Successivi adempimenti della ditta dopo il rilascio della licenza:
•Versamento diritto annuale di licenza per l’anno successivo da
corrispondere nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che
precede quello cui si riferisce.
30
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
• Lettura giornaliera ( che potrebbe essere settimanale,
decadale o mensile a seconda del dimensionamento
dell’impianto e se lo stesso è presidiato o meno ) della
produzione, registrazione del dato sul registro (fac-simile ex
mod. 36 bis);
• L’operatore dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane di
Pisa, entro il mese di marzo, la dichiarazione annuale, prevista
dall’art.55 comma 1 del suddetto T.U.A. modificato dal D.Lgs
02.02.2007 n.26, in applicazione della Direttoriale Prot. n.
1493/UD del 26/09/2007, la Ditta è tenuta a presentare la
Dichiarazione annuale in via telematica, la stessa qualora non ne
sia in possesso, dovrà richiedere all’Agenzia delle Dogane di
Pisa l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
doganale – EDI.
31
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI
ALLA RETE – Caso 2
Le istruzioni tecniche per la richiesta di
autorizzazioni
all’utilizzo
del
Servizio
telematico Doganale sono disponibili sul sito
dell’Agenzia-delle-Dogane
www.agenziadogane.gov.it nonché le modalità
tecniche ed operative di trasmissione delle
dichiarazioni per il tramite del Servizio
Telematico
Doganale,
unitamente
alla
descrizione dei relativi tracciati informatici.
32
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
L’impianto è parzialmente dedicato alla rete, parte dell’energia
elettrica
prodotta viene consumata dall’autoproduttore,
l’eccedenza viene ceduta alla rete.
In questo tipo di impianto sono installati 2 contatori, uno di
proprietà della
ditta detto comunemente “contatore di
produzione”, da questo contatore viene misurata tutta l’energia
elettrica prodotta dall’impianto in questione, il dato di
produzione annuale viene trasmesso dall’operatore al GSE Spa
(Gestore dei Servizi Elettrici, Azionista unico del GSE e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti
dell’azionista con il Ministero delle Attività Produttive),
Il predetto Ente provvede a erogare gli incentivi in danaro, con
versamenti mensili, secondo un piano tariffario (sulla base del
dato di produzione annua di energia elettrica dell’impianto
33
fotovoltaico).
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
L’altro contatore (di proprietà ENEL), è collegato alla rete, viene
detto bidirezionale, perché misura l’energia elettrica acquisita
dalla rete e l’energia elettrica ceduta alla rete, prodotta
dall’impianto fotovoltaico, non utilizzata dall’operatore per il
proprio fabbisogno.
La funzione dei due contatori è la seguente: Tutta l’energia
elettrica prodotta dall’impianto passa dal
contatore di
produzione (Fiscale), parte di essa viene utilizzata per usi propri
dall’azienda, il resto, ad esempio l’energia prodotta nei giorni di
sabato e domenica viene ceduta alla rete, e quindi viene misurata
dal contatore bidirezionale. Detto contatore misura anche
l’energia acquistata dalla rete che alimenta l’azienda nel
momento in cui viene meno l’energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico (modo complementare).
34
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
La normativa vigente considera l’operatore suddetto come un
soggetto obbligato ai fini delle accise che esercita un’officina
elettrica: art. 53 comma 1 let. b) del D.Lvo n. 26 del 02/02/2007,
che modifica D.Lvo 504/95, al quale l’Ufficio delle Dogane
competente per territorio, rilascia, ai sensi dell’art. 53 comma 7
D.L.vo n. 26 del 02/02/2007, previa verifica degli impianti, una
licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma
5 del predetto Decreto, soggetta al pagamento di un diritto
annuale
35
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
La licenza fiscale di esercizio è rilasciata dall’ Ufficio delle
Dogane di Pisa prima dell’inizio dell’attività degli impianti e può
essere revocata quando vengono a mancare i presupposti per
l’esercizio dell’impianto (comma 1 art. 63 D.Lvo n. 504 del 26
Ottobre 1995 - sostanziale mancanza dei requisiti oggettivi e
soggettivi).
Per l’attività di autoproduzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, l’unica imposta da corrispondere è l’Addizionale
Provinciale consumata in luoghi diversi dalle abitazioni, ai sensi
dell’art.10 della Legge 13/05/1999, n. 133 e dell’art. 28 comma 3
della Legge “Finanziaria 2001” n. 388/00:
Addizionale Provinciale (D.Lvo 511/88) € 0,01136 (Aliquota,
delibera Provincia di Pisa n. 233 del 22.12.2010) X Consumo in
kWh = € Imposta da versare.
36
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
Adempimenti da parte della ditta:
1. Presentazione, in duplice copia, all’Ufficio delle Dogane di
Pisa denuncia dell’impianto di produzione di energia elettrica
allegando:
- Schema unifilare;
- Relazione tecnica;
- Mappa Catastale;
- Planimetria della Centrale Fotovoltaica, con indicazione dei
locali di cui si compone l’impianto e l’ubicazione degli apparati
di produzione, trasformazione e misura;
- Dichiarazione di conformità a regola d’arte;
- Certificato di Collaudo dell’impianto;
37
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
- Regolamento di esercizio;
- Dia;
2. Certificato di Conformità MID ovvero specifiche del
contatore di produzione, requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22 del
06 febbraio 2007 che recepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE);
3. Certificati di prova dei gruppi di misura (contatori, T.A. e
T.V.) in originale e in bollo;
38
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE.
4. Certificazione rilasciata da ditta specializzata e autorizzata
dall’ Agenzia delle Dogane (in riferimento alla corretta
inserzione del gruppo di misura e prova di taratura dello
strumento stesso);
5. Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo, per il rilascio
della licenza di esercizio per l’impianto di produzione di
energia elettrica;
39
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
6. Ricevuta di versamento di € 23,24 (Diritto di licenza), il
pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo
1419 Capo 1°, oppure tramite conto corrente postale n. 2568 (
per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per la provincia di Lucca
ccp n. 2550) intestato alla Tesoreria (competente) con la
seguente imputazione:
° licenza di esercizio Capo 1° Capitolo 1419, oppure una volta in
possesso della licenza utilizzando il modello unificato di
versamento F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
pagabile presso uno sportello bancario o postale abilitato,
precisando il codice tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza,
previa indicazione del codice ditta, privo dei caratteri IT00;
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RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI
ALLA RETE
7. Copia del contratto di fornitura dalla rete elettrica;
8. Autocertificazione in cui il rappresentante fiscale dichiari
“di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato
per i reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa
sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è
prevista la pena della reclusione” allegando copia del
documento di riconoscimento;
9. Essendo l’attività soggetta alla dichiarazione di consumo,la
Ditta, è tenuta, ai sensi dell’art. 57 comma 1 del T.U.A., a
prestare una cauzione per un importo non inferiore alle imposte
dovute in un mese, a garanzia delle imposte gravanti sull’energia
elettrica prodotta, nonché per il pagamento di indennità ed
interesse di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni
altro accessorio a norma dell’art. 1942 del C.C..
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ALLA RETE
10. Richiesta all’Ufficio delle Dogane di Pisa per il rilascio del
registro di produzione di energia elettrica vidimato (facsimile ex mod. 36 bis);
11. Certificato CCIAA.
12. Copia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante.
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ALLA RETE
L’ Ufficio delle dogane territorialmente competente, dopo avere
ricevuto quanto sopra richiesto, disporrà:
1. Sopralluogo dell’impianto, verifica dello stato reale con la
denuncia di officina elettrica, a suo tempo presentata,
suggellamento contatore di produzione di energia elettrica,
eventuali prescrizioni a tutela a salvaguardia e a garanzia degli
interessi erariali;
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1.
Per ogni soggetto tenuto a versare le accise è aperto un
conto, presso l’ UD territorialmente competente, identificato dal
codice ditta. Gli UD tengono, per ogni conto, una contabilità
distintamente per aliquota di imposta e provvedono a:
controllare la correttezza e giusta imputazione del versamento
effettuato;
emettere avvisi di pagamento per il recupero dei tributi non
versati, con i relativi interessi e l’indennità di mora;
applicare le sanzioni previste,
La gestione del conto o tenuta del conto (contabilità) si effettua
mediante la registrazione:
- delle somme risultanti dai documenti in base ai quali è
accertato un debito o un credito (dichiarazioni di consumo
annuali);
- della scadenza entro cui è dovuto il versamento di
imposta, di qualsiasi altro documento idoneo a dare scarico
dell’imposta.
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2. Rilascio della licenza di esercizio.
Successivi adempimenti della ditta dopo il rilascio della licenza:
- Versamento diritto annuale di licenza deve essere versato nel
periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello
cui si riferisce, utilizzando il modello unificato di versamento
F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 2411, pagabile presso uno
sportello bancario o postale abilitato, precisando il codice
tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza, previa indicazione
del codice ditta, privo dei caratteri IT00.
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ALLA RETE
- Lettura giornaliera (che potrebbe essere settimanale, decadale
o mensile a seconda del dimensionamento dell’impianto e se lo
stesso è presidiato o meno) della produzione, registrazione del
dato sul registro (fac-simile ex mod. 36 bis);
- L’operatore dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane di Pisa,
entro il mese di marzo, la dichiarazione annuale, prevista
dall’art.55 comma 1 del suddetto T.U.A. modificato dal D.Lgs
02.02.2007 n.26, in applicazione della Direttoriale Prot. n.
1493/UD del 26/09/2007, la Ditta è tenuta a presentare la
Dichiarazione annuale in via telematica, la stessa qualora non ne
sia in possesso, dovrà richiedere all’Agenzia delle Dogane di
Pisa l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
doganale – EDI.
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ALLA RETE
Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazioni
all’utilizzo del Servizio telematico Doganale sono disponibili sul
sito dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it
nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle
dichiarazioni per il tramite del Servizio Telematico Doganale,
unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici.
Si precisa che tutta la documentazione tecnica dovrà essere
redatta da un tecnico abilitato e controfirmata dal legale
rappresentante della Società richiedente.
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L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal
competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della
dichiarazione di consumo annuale.
Il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili,
da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base
di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente.
Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno
20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del
mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte
dai successivi versamenti di acconto.
L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base
dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto
diverse da quelle citate.
La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori, ai
consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica
venduti e la liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le
singole aliquote applicate.
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