La mediazione nel processo penale minorile
18 aprile 2008 Formazione permanente avvocati
avv. Simona Ardesi
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La mediazione nel processo penale minorile
Giustizia riparativa
“È il procedimento in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri
della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme
alla risoluzione della questione emersa dall’illecito, spesso con
l’aiuto di un terzo equo e imparziale”
Bozza di Regole minime delle Nazioni Unite sull’uso dei programmi di giustizia riparativa
nell’ambito penale (elaborata nel corso del Congresso mondiale sulla prevenzione
del crimine e il trattamento dei delinquenti, Vienna 2000)
Mediazione penale
“È il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare
attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle
difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente
(mediatore)”
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia
penale
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La mediazione nel processo penale minorile
Fonti normative internazionali
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale
Regole minime delle Nazioni Unite sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale
(elaborata nel corso del Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei
delinquenti, Vienna 10-17 aprile 2000)
Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (art. 11)
Raccomandazione n. (87) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle reazioni sociali
alla delinquenza minorile
Convenzione di New York sui diritti dei bambini adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989
Decisione quadro adottata dal Consiglio dell’U.E. il 15 marzo 2001sulla posizione delle vittime nel
processo penale
Fonti normative interne
* D.P.R. 448/88
* D. Lgs. 274/00 disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
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Principi generali e garanzie
•
libera e spontanea adesione (art. 1 Racc.; art. 7 Regole minime)
 “la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della
mediazione in tutte le sue forme”, “essa può riuscire solo se le parti
sono disposte a parteciparvi”
 Consenso consapevole, informato, spontaneo mai viziato da
pressioni o “altri mezzi subdoli” (art. 12 Regole minime)
•
confidenzialità, riservatezza
 è impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei contenuti,
salvo che con l’accordo dei partecipanti (art. 2 Racc.; art. 13
Regole minime)
•
imparzialità del mediatore
 “il mediatore non parteggia, ma si coinvolge nell’aiutare le parti a
partecipare pienamente alla mediazione e a trarne tutto il
beneficio possibile” (Racc. (99) 19, Commentaire sur l’annexe, V.3)
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•
formazione dei mediatori
 “i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree
sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona
conoscenza delle culture locali e comunitarie” (art. 22
Racc.)
 “dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed
effettuare un training nel servizio, prima di intraprendere
l’attività di mediazione”(art. 24 Racc.)
 la formazione ed il tirocinio devono “favorire l’acquisizione
di un alto livello di competenza che tenga presenti le
capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per
lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una
conoscenza base del sistema penale” (art. 24 Racc.)
necessità di formazione permanente (art. 20 Regole minime)
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•
la partecipazione ai programmi di riparazione programma non
può mai essere letta giudiziariamente come accertamento di
responsabilità o come ammissione di colpevolezza
 “la partecipazione alla mediazione non deve essere
utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle
ulteriori procedure giudiziarie” (art. 14 Racc.; art. 8 regole
minime)
 “riconoscimento delle parti dei fatti principali della
questione” (art. 14 Racc.; art. 8 regole minime)
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• accordi per risarcimento del danno e riparazione delle
conseguenze del reato
 volontarietà dell’accordo
 ragionevolezza e proporzione delle obbligazioni riparatorie
(art. 31 racc.; art. 7 Regole minime)
•
garanzie dei principi fondamentali in tema di giusto processo (artt.
8, 9 ss., 18 Racc.; art. 11 ss. Regole minime)
 diritto all’informazione e al parere legale sulle pratiche di
mediazione
 diritto alla traduzione
 celerità dell’iter di mediazione
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•
autonomia della mediazione e rilevanza giuridica dei risultati della
mediazione-riparazione
 i provvedimenti pronunciati a seguito di una mediazione
positiva dovrebbero avere “il medesimo statuto delle
decisioni giudiziarie e dovrebbero vietare di procedere per i
medesimi fatti” (art. 17 Racc.; art. 14 Regole minime)
 in caso di mediazione non riuscita i casi dovrebbero essere
celermente restituiti all’autorità giudiziaria che provvederà
senza ritardo (art. 18 Racc.; art. 16 Regole minime)
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•
i programmi di giustizia riparativa devono essere “generalmente
fruibili” e “utilizzati in ogni stato e grado del processo “ (artt. 3 e 4
Racc.; art. 6 Regole minime)
 “come minimo la mediazione penale, sia pubblica che
privata, dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente dai
poteri pubblici”, “ i programmi dovrebbero di solito disporre
di fondi di bilancio pubblico (statale o locale) e,
normalmente, di una contabilità pubblica” (Racc. (99) 19,
Commentaire sur l’annexe, II, Principes généraux)
 gratuità delle prestazioni
• ambiente “sicuro e confortevole”(art. 27 Racc.; art. 19 Regole
minime)
 neutralità del luogo, sede pubblica
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CHE COSA NON E’
• un intervento psicoterapeutico né una “presa in
carico” delle parti
• un luogo dove si attribuiscono torti e ragioni, si giudica,
si assolve o condanna
• un nuovo terreno di scontro, non il luogo delle vendetta
della vittima né l’occasione per il reo di riproporre la
violenza
• un luogo dove ci si siede, si fa la pace e si diventa
amici
• una modalità deflativa del carico penale né di
decongestionamento della giustizia
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Quello che la piccola Momo sapeva fare
come nessun altro era: ascoltare…lei
stava soltanto lì e ascoltava con grande
attenzione e vivo interesse.
La mediazione come luogo dell’ascolto,
empatico, gratuito, confidenziale.
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…due uomini che avevano litigato a morte
e che non si rivolgevano più la parola…
La mediazione luogo della riattivazione
della parola; parola che, al tempo stesso,
esprime il dramma e lenisce la sofferenza
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Sulle prime i due si erano rifiutati e poi
avevano acconsentito, ma di
malavoglia…
La mediazione comporta fatica, impegno,
rigore, è un lavoro lento e profondo. I
protagonisti sono i confliggenti, non ci
può essere mediazione senza la loro
partecipazione, libera, volontaria,
consensuale.
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…muti e ostili -ciascuno seduto su
un’opposta fila di gradini- guardavano
torvi nel vuoto.
Reato come frattura. Separatezza tra il reo
e la vittima, tra il reo e la collettività.
Conflitto come negazione,
annientamento dell’altro.
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Decise di sedersi al bordo dello spiazzo, a uguale
distanza da entrambi per non offendere
nessuno, e prese a guardarli a turno.
Il mediatore sta nel mezzo, non neutrale ma
imparziale. Non è di nessuna parte ma è con
tutte le parti. E’ equidistante, o meglio,
equiprossimo. Mediatore come ponte, non è di
nessuna sponda ma consente alle due sponde
di trovare un punto comune d’incontro, di
attraversamento
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E aspettò…Ci sono cose che richiedono
tempo…
Nella mediazione ci si può prendere tutto il
tempo. Non ci sono ritmi scanditi e
imposti dall’esterno; le parti, insieme ai
mediatori, determinano il loro tempo. Il
tempo è un contenitore dove accogliere
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I due uomini rimasero seduti a lungo senza
parlare, poi, di colpo…
Il silenzio è pieno, fecondo. E’ linguaggio
dell’anima, consente alle parti di
dischiudersi
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“Me ne vado. Venendo qui ho dimostrato la mia
buona volontà…perché diamine dovrei
aspettare ancora?”… “Non c’era bisogno che
tu venissi: non voglio far pace con un
criminale!” …“Chi è, qui, un criminale?”
Alla mediazione si arriva con la corazza del
proprio ruolo; a poco a poco si abbandonano
le maschere per ritrovarsi nella comune
dimensione dell’essere, prima di tutto, persone
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Per un po’ volarono le ingiurie più
furibonde…
La mediazione offre uno spazio per
accogliere il disordine. La collera, la
rabbia, la paura, il desiderio di
vendetta... hanno diritto di esistere. Il
mediatore garantisce che l’animosità
non si trasformi in sopruso. La violenza
reciproca può essere detta e trasformata
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“Non è vero per niente! Ho soltanto tirato un boccale
contro la parete, e per di più era un boccale
screpolato!”. “Ma era il mio boccale, vuoi
capirla!?”…”E soprattutto non avevi il diritto di farlo!”…
lo aveva ferito nel suo onore
La mediazione attraversa vari livelli:

Teoria: esposizione dei fatti, ascolto della versione dell’altro

Krisis: incontro con le emozioni, l’intensità della sofferenza, al grido
dell’uno fa eco il grido dell’altro

Catarsi: le parti traghettano i loro vissuti da una dimensione
individuale ad una che contempla anche l’interesse dell’altro
incontrando e nominando i valori universali dell’esperienza umana:
l’onore, la fiducia, la fedeltà, l’amicizia, l’amore…che permettono loro
di riconoscersi reciprocamente
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…ai due uomini parve di vedersi in uno
specchio…
Lo strumento, virtuoso e umile, del mediatore
è lo specchio; egli accoglie le emozioni dei
protagonisti per rifletterle. Serve uno
specchio pulito, non incrinato dai vissuti
personali; per questo la mediazione si svolge
alla presenza di tre mediatori, ciascuno può,
in caso di opacità, prendersi uno spazio di
silenzio per ritrovare la trasparenza
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Fra galantuomini basta una stretta di
mano…
Riparazione materiale e/o simbolica.
Dalla sanzione subita al riscatto fattivo.
Dall’offesa al riconoscimento, dalla
frattura alla comunicazione
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…si incontrarono nel mezzo dello spiazzo
erboso…
Finalmente l’incontro tra un “io” e un “tu”.
Giustizia della rigenerazione dei legami:
del legame personale tra i due “tu” che
si rincontrano, del patto sociale (violato
dalla commissione del reato) tra il reo e
la collettività
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Perché la mediazione penale minorile:
• perché il minore possa stare di fronte alle conseguenze del suo agire
• perché la norma da precetto diventi affermazione dei valori universali
dell’esperienza umana
• per trasformare il subire nell’intraprendere
• per corroborare di senso provvedimenti indulgenziali
• perché la mediazione consente di esprimere le emozioni ed altre
dimensioni esistenzialmente profonde
• per offrire uno spazio ed un tempo alla vittima
• per sperimentare un modo democratico di affrontare il conflitto
• perché è possibile coinvolgere anche parti formalmente non incluse nel
procedimento penale
• perché il raggiungimento dell’obiettivo del reciproco riconoscimento e
rispetto e la riappropriazione delle regole di convivenza possono rendere
superflua l’applicazione della pena
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L’attivita’ di mediazione
 invio da parte dell’autorità giudiziaria
 contatti con le parti ed i difensori (lettera,
telefonata)
 incontri preliminari individuali
 incontro di mediazione
 comunicazione esito all’autorità giudiziaria
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Garanzia della presunzione di innocenza
- dichiarazione di non estraneità ai fatti
- contaminazione del processo solo in bonam
partem; mediazioni non effettuate o esiti negativi
non devono comportare alcuna conseguenza
sfavorevole o svantaggiosa
Confidenzialità
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la
mediazione penale (cfr. art. 29 co. 4 dlg 28 agosto
2000 n. 274 “In ogni caso, le dichiarazioni rese
dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione
non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini
della deliberazione.” )
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Tutela della privacy
- parere del Garante del 17 febbraio 2000
sull’attività dell’Ufficio di mediazione penale di
Milano
Garanzia di proporzionalità e ragionevolezza di
eventuali accordi
- apporto prezioso dei difensori per la redazione di
accordi non lesivi degli interessi né del reo né
della vittima
Diffusione della cultura della giustizia riparativa
- etica del difensore minorile
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SPAZI NORMATIVI
Art. 9 d.p.r. 448/88 accertamento della personalità del
minore
Art. 27 d.p.r. 448/88 sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza del fatto
Art. 28 d.p.r. 448/88 sospensione del processo e messa alla
prova
Art. 169 c.p. perdono giudiziale
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