FIDS COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO G.S. N° 34/2013 Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “ Campionato Provinciale 2013 Palermo ” svoltasi a Bagheria in data 7 aprile 2013; Rilevato che dalla suddetta relazione emerge che le coppie contrassegnate rispettivamente con i numeri: n° 344 composta dagli atleti Giuseppina Accardi e Klajdi Jera – Danze Latine - 16/18- Classe B3; n.° 261 composta dagli atleti Rachele Bernardino e Biagio D’Aleo, Danze-Latine-10/11- Classe C1; i gruppi contrassegnati rispettivamente con il n.° 348 denominato Gnagnam Style appartenente all’Asa ASD Jetas Dance e n° 370 denominato Screan And Shout appartenente all’Asa ASD Step By Step - Choreographic Dance – Under 15 Classe C – Gruppo Danza;, n° 342 denominato Bunga Bunga appartenente all’Asa ASD Universal Dance e n° 380 denominato The Time appartenente all’Asa Magic Dance – Synchro Dance under 11 – Classe C – Gruppo Danza; n° 382 denominato Tunak Tunak appartenente all’Asa Vulcano Latino - Synchro Dance - Under 15 - Classe C -Gruppo Danza, nel corso della finale hanno effettuato fuori programma, con ciò violando quanto previsto dall’art.1.18 del RASF; Considerato che la coppia° 344 è stata in via provvisoria classificata al primo posto nella finale su tre coppie; la coppia n° 261 è stata in via provvisoria classificata al quarto posto nella finale su quattro coppie; che i gruppi contrassegnati rispettivamente con i nn° 348 e 370 sono stati in via provvisoria classificati al primo ed al quarto posto nella finale su quattro gruppi; i gruppi contrassegnati rispettivamente con i nn° 342 e 380 sono stati in via provvisoria classificati al primo ed al quarto posto nella finale su cinque gruppi; il gruppo contrassegnato con il n 382 è stato in via provvisoria classificato al settimo posto nella finale su otto gruppi; Preso atto dei principi fondamentali degli statuti emanati dal CONI, tra cui il principio di giustizia sportiva, con riferimento agli effetti della decisione di giustizia sportiva, n.° 15.3 che cosi recita: “ qualsiasi decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull’attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa” DELIBERA Di riformare la classifica finale della disciplina Danze Latine - 16/18- Classe B3 che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente: 2° classificata coppia n. 3° classificata coppia n. 349 formata dagli atleti Giorgia Aliotta e Gabriele Tarantino 339 formata dagli atleti Aurora Coga e Vincenzo Galati Con l’esclusione della coppia 344 dalla classifica finale della competizione; Di riformare la classifica finale della disciplina Danze-Latine-10/11- Classe C1, che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente: 1° classificata coppia n. 2° classificata coppia n. 3° classificata coppia n. 262 formata dagli atleti Mirian Oddo e Carlo D’Angelo 252 formata dagli atleti Agata Mazzola e Pietro Badalamenti 292 formata dagli atleti Giulia Lo Carbo e Daniele Vilardo Con l’esclusione della coppia n° 261 dalla classifica finale della competizione; Di riformare la classifica finale della disciplina - Choreographic Dance – Under 15 Classe C – Gruppo Danza; che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente: 2° classificato gruppo n 353 – Malanga Mix – Vulcano Latino 3° classificato gruppo n 367 – Perhaps – Tropicana Dance Con l’esclusione dei gruppi nn. 348 e 370 dalla classifica finale della competizione; Di riformare la classifica finale della disciplina Synchro Dance under 11 – Classe C – Gruppo Danza; che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente: 2° classificato gruppo n . 371 - Shake Senora – Rio Dance 3° classificato gruppo n . 375 - Sincro DJ - Jo Dance School 5° classificata coppia n. 384 - What Makes You Beautiful – Dragonfly Dancing School Con l’esclusione dei gruppi nn ° 342 e 380 dalla classifica finale della competizione; Di riformare la classifica finale della disciplina Synchro Dance - Under 15 - Classe C Gruppo Danza che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente: 1° classificato gruppo n 346 – Ellegibo’ – A.Pol. D. Passione Danza 2° classificato gruppo n 350 – La Gata – Dragonfly Dancing School 3° classificato gruppo n 360 – Mueve – Asd Universal Dance 4° classificato gruppo n. 368 – Rabiosa – Dragonfly Dancing School 5° classificato gruppo n.372 – Shakira Addicted to you – Tropicana Dance 6° classificato gruppo n 373 – She Bangs – ASD Step By Step 8° classificato gruppo n. 386 - Zumbar – ASD Jetas Dance Con l’esclusione del gruppo n° 382 dalla classifica finale della competizione. Il Giudice Sportivo, dispone a cura delle ASA per le quali gli atleti che hanno subito la sanzione di cui al presente provvedimento sono tesserati, la restituzione delle medaglie e degli attestati entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. La mancata ottemperanza di tale disposizione costituisce violazione disciplinare a carico dell’ASA stessa. Roma, 15 aprile 2013 Il Segretario Paola Gatta Il Giudice Sportivo Avv. Vincenzo Annibale Larocca