FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 34/2013
Esaminata
la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione
denominata: “ Campionato Provinciale 2013 Palermo ” svoltasi a
Bagheria in data 7 aprile 2013;
Rilevato
che dalla suddetta relazione emerge che le coppie contrassegnate
rispettivamente con i numeri: n° 344 composta dagli atleti
Giuseppina Accardi e Klajdi Jera – Danze Latine - 16/18- Classe B3;
n.° 261 composta dagli atleti Rachele Bernardino e Biagio D’Aleo, Danze-Latine-10/11- Classe C1; i gruppi contrassegnati
rispettivamente con il n.° 348 denominato Gnagnam Style
appartenente all’Asa ASD Jetas Dance e n° 370 denominato Screan
And Shout appartenente all’Asa ASD Step By Step - Choreographic
Dance – Under 15 Classe C – Gruppo Danza;, n° 342 denominato
Bunga Bunga appartenente all’Asa ASD Universal Dance e n° 380
denominato The Time appartenente all’Asa Magic Dance – Synchro
Dance under 11 – Classe C – Gruppo Danza; n° 382 denominato
Tunak Tunak appartenente all’Asa Vulcano Latino - Synchro Dance
- Under 15 - Classe C -Gruppo Danza, nel corso della finale hanno
effettuato fuori programma, con ciò violando quanto previsto
dall’art.1.18 del RASF;
Considerato
che la coppia° 344 è stata in via provvisoria classificata al primo
posto nella finale su tre coppie; la coppia n° 261 è stata in via
provvisoria classificata al quarto posto nella finale su quattro coppie;
che i gruppi contrassegnati rispettivamente con i nn° 348 e 370
sono stati in via provvisoria classificati al primo ed al quarto posto
nella finale su quattro gruppi; i gruppi contrassegnati rispettivamente
con i nn° 342 e 380 sono stati in via provvisoria classificati al primo
ed al quarto posto nella finale su cinque gruppi; il gruppo
contrassegnato con il n 382 è stato in via provvisoria classificato al
settimo posto nella finale su otto gruppi;
Preso atto
dei principi fondamentali degli statuti emanati dal CONI, tra cui il
principio di giustizia sportiva, con riferimento agli effetti della
decisione di giustizia sportiva, n.° 15.3 che cosi recita: “ qualsiasi
decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione
di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti
sull’attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun
effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto
di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa”
DELIBERA
Di riformare la classifica finale della disciplina Danze Latine - 16/18- Classe B3 che per gli
effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente:
2° classificata coppia n.
3° classificata coppia n.
349 formata dagli atleti Giorgia Aliotta e Gabriele Tarantino
339 formata dagli atleti Aurora Coga e Vincenzo Galati
Con l’esclusione della coppia 344 dalla classifica finale della competizione;
Di riformare la classifica finale della disciplina Danze-Latine-10/11- Classe C1, che per gli
effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente:
1° classificata coppia n.
2° classificata coppia n.
3° classificata coppia n.
262 formata dagli atleti Mirian Oddo e Carlo D’Angelo
252 formata dagli atleti Agata Mazzola e Pietro Badalamenti
292 formata dagli atleti Giulia Lo Carbo e Daniele Vilardo
Con l’esclusione della coppia n° 261 dalla classifica finale della competizione;
Di riformare la classifica finale della disciplina - Choreographic Dance – Under 15 Classe C
– Gruppo Danza; che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente:
2° classificato gruppo n 353 – Malanga Mix – Vulcano Latino
3° classificato gruppo n 367 – Perhaps – Tropicana Dance
Con l’esclusione dei gruppi nn. 348 e 370 dalla classifica finale della competizione;
Di riformare la classifica finale della disciplina Synchro Dance under 11 – Classe C –
Gruppo Danza; che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente:
2° classificato gruppo n . 371 - Shake Senora – Rio Dance
3° classificato gruppo n . 375 - Sincro DJ - Jo Dance School
5° classificata coppia n. 384 - What Makes You Beautiful – Dragonfly Dancing School
Con l’esclusione dei gruppi nn ° 342 e 380 dalla classifica finale della competizione;
Di riformare la classifica finale della disciplina Synchro Dance - Under 15 - Classe C Gruppo Danza che per gli effetti di quanto in premessa, risulta essere la seguente:
1° classificato gruppo n 346 – Ellegibo’ – A.Pol. D. Passione Danza
2° classificato gruppo n 350 – La Gata – Dragonfly Dancing School
3° classificato gruppo n 360 – Mueve – Asd Universal Dance
4° classificato gruppo n. 368 – Rabiosa – Dragonfly Dancing School
5° classificato gruppo n.372 – Shakira Addicted to you – Tropicana Dance
6° classificato gruppo n 373 – She Bangs – ASD Step By Step
8° classificato gruppo n. 386 - Zumbar – ASD Jetas Dance
Con l’esclusione del gruppo n° 382 dalla classifica finale della competizione.
Il Giudice Sportivo, dispone a cura delle ASA per le quali gli atleti che hanno subito la sanzione
di cui al presente provvedimento sono tesserati, la restituzione delle medaglie e degli attestati
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. La mancata ottemperanza
di tale disposizione costituisce violazione disciplinare a carico dell’ASA stessa.
Roma, 15 aprile 2013
Il Segretario
Paola Gatta
Il Giudice Sportivo
Avv. Vincenzo Annibale Larocca
Scarica

Visualizza - Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport