ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI VIA A. PROLOGO N. 23 – 76125 TRANI tel: 0883.506676 e-mail [email protected] Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ex D.Lgs. 81/08 art. 98 comma 2, allegato XIV: Approfondimenti COME SI CONSEGUE L’ABILITAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI L’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 conferma sostanzialmente quanto già era stato indicato a proposito nel D. Lgs. n. 494/1996, e , dopo aver stabilito al comma 2 che: “2. I soggetti di cui al comma 1 (coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia”, precisa al comma 4 dello stesso articolo che: “4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26”. Il corso qualificante di cui al comma 2 è equipollente (*) all’esame universitario di cui al comma 4. Pertanto l’abilitazione si consegue mediante corso qualificante o con equipollente esame universitario. COME MANTENERE L’ABILITAZIONE: L’AGGIORNAMENTO L’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 disciplina l’obbligo di aggiornamento con durata complessiva di minimo 40 ore ogni 5 anni. La scadenza, per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima del 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 che sancisce l’obbligo di aggiornamento che prima non esisteva), è il 15 maggio 2013; per coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo il 15/05/2008 la scadenza per il conseguimento delle 40 ore di aggiornamento ricorre ogni 5 anni dalla data di abilitazione (cioè dalla data di conseguimento dell’attestato di frequenza al corso abilitante con verifica finale dell’apprendimento o dalla data di superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, attestato da certificato universitario). In definitiva l’abilitazione conseguita è un “titolo a tempo” nel senso che bisogna aggiornarlo con cadenza quinquennale. Ciò premesso, ci può essere l'eventualità di chi non riesca ad ottemperare all'obbligo di aggiornamento entro il quinquennio. E' corretto evidenziare come il D.Lgs. n. 81/2008 non parli di decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. Dunque, in tal senso, i coordinatori che non sono riusciti ad aggiornarsi entro il quinquennio non perderanno la loro abilitazione: non potranno però ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin quando non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che dovranno frequentarne altre 40 entro la scadenza del successivo quinquennio. Naturalmente l’abilitazione è uno dei requisiti richiesti per poter svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza; infatti il D. Lgs. 81/2008 così recita all’art. 98: Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74,di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione,da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. (*) SIGNIFICATO ETIMOLOGICO DI EQUIPOLLENZA Equipollente: dal tema aequus (eguale) e pollentem (da pollere=potere, avere efficacia); quindi, di eguale efficacia NOTE CONCLUSIVE Non bisogna confondere l’aggiornamento che il legislatore ha stabilito per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quello previsto per i responsabili (RSPP) e per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Per questi ultimi la decorrenza del quinquennio, a seconda dei casi che si possono prospettare, può essere dal giorno della laurea per chi ha usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B, o dalla data di ultimazione della frequenza del modulo B per chi ha frequentato l’intero percorso formativo previsto per gli RSPP/ASPP o dalla data del 14/2/2007 per chi ha usufruito dell’esonero perché in possesso di una formazione pregressa così come previsto dagli Accordi Stato Regioni emanati nel 2006. Mentre per gli RSPP e gli ASPP i riferimenti normativi relativi all’obbligo dell’aggiornamento ed i criteri da seguire sono contenuti nell’articolo 32 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e negli indirizzi definiti negli Accordi Stato-Regioni del 26/1/2006 e del 5/10/2006, per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione i riferimenti normativi sono contenuti nell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, sui requisiti di tali figure professionali, e nell’Allegato XIV dello stesso decreto legislativo, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, riportante i contenuti minimi dei corsi di formazione per le stesse figure professionali. Approfondimento dell’Area Tematica Sicurezza Consigliere delegato: ing. de Feo Pietro Consigliere vicedelegato: Lanotte Concetta