LEGGE ANTI-CORRUZIONE:
FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E
GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE
SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA
ALLE CONDOTTE ILLECITE?
INTRODUZIONE
Corrompere > “corrumpere” > pervertire l’integrità morale e
rumpere > rompere. L’origine del termine implica, allora,
che “qualcosa”, con l’atto della corruzione, viene rotto e
pervertito, cioè rivolto verso il male, verso il peggio. Questo
“qualcosa” può essere rappresentato da un codice di regole
morali o, più specificamente, da regole e leggi.
Fenomeno antico: Caio Sallustio Crispo, storico e senatore
dell’antica Roma, nelle note opere De Coniuratione
Catilinae (Catilinariae), il Bellum Iugurtinum e le
Historiae, si lamenta della grave crisi politica, sociale e
morale della Roma del I° secolo a.c.. - “In uno Stato
totalmente corrotto, si fanno leggi a non finire” (Tacito,
Annales, 3, 27, 16).
INTRODUZIONE
La corruzione è particolarmente diffusa laddove:
 il potere legislativo o il potere giudiziario sono deboli;
 dove non vengono osservate le regole dello Stato di
diritto;
 dove il clientelismo è diventato norma;
 dove l’amministrazione pubblica manca di indipendenza e
di professionalità;
 dove la società civile non dispone di mezzi per esercitare
un’efficace pressione contro le varie forme di corruttela.
INTRODUZIONE
Classifica corruzione percepita anno 2012 (n. 176 nazioni)
L’indice di stima varia da 100 a 0: più un paese risulta essere corrotto
più basso sarà il valore ad esso legato, mentre più alto è il valore più
basso è il livello di corruzione.
Primi posti: Danimarca – Finlandia – Nuova Zelanda.
Ultimi posti: Somalia, Corea del Nord, Afghanistan.
Italia: 72° posto (2011: 69° posto), punti 42, alla pari con Bosnia, un
gradino più sotto di Brasile, Macedonia e Sud Africa e uno più sopra
di Bulgaria, Liberia, Montenegro e Tunisia.
Precedono l’Italia: oltre Germania (13° posto), Francia (16° posto),
Gran Bretagna (17° posto), USA (19° posto) e Giappone (17°
posto), anche: Ghana, Botwsana, Bhutan e Ruanda.
Seguono l’Italia: Cina (80° posto), Grecia ed India (94° posto).
INTRODUZIONE
• Il Global corruption barometer di Transparency International
misura la percezione del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini
con riferimento a specifiche istituzioni → in Italia, per il
biennio2010/2011, il primato spetta alla corruzione politica, seguita
da quella del settore privato e della pubblica amministrazione.
• L’Excess Perceived Corruption Index (EPCI), formulato
nell’ambito del Progetto integrità della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, misura quanto un Paese si discosta dai
valori di corruzione attesi → l’Italia al penultimo posto nella
classifica formata dai Paesi considerati da Transparency
International, “battuta”solo dalla Grecia.
• Rating of contro of corruption (RCC) della Banca mondiale →
colloca l’Italia agli ultimi posti in Europa →trend negativo negli
ultimi anni: l’indice RCC vada 0 a 100, dove 100 indica l’assenza di
corruzione; l’Italia è passata dal valore 82, rilevato nel 2000, ad un
indice pari a 59 per il 2009.
INTRODUZIONE
In Italia il fenomeno della corruzione sottrae oltre sessanta miliardi di euro
ogni anno alle casse dello Stato ed aggrava a dismisura la dimensione del
debito pubblico (Corte dei conti, 2009, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008).
Rapporto GRECO (Group of States against corruption) del 2011, “La
corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica
amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il
pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e
permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami
universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo
calcistico, etc.. La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico
che influenza la società nel suo complesso” (Rapporto di valutazione
sull’Italia adottato dal GRECO, 27 maggio 2011, Greco Eval RC-I/II Rep
2011, 1°).
Dati tratti: - dalle rilevazioni giudiziarie; - desunti all’esito dell’applicazione
di talune metodologie, volte a fotografare la percezione del fenomeno; dall’esperienza diretta dei soggetti intervistati.
INTRODUZIONE
CORTE
CONTI
–
INAUGURAZIONE
ANNO
GIUDIZIARIO 2013
Milano, 21 febbraio 2013
"Sconcertanti episodi di corruzione. Oggi peggio di
Tangentopoli. Nel corso del 2012 l’azione della procura ha
riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e
concussivi nella pubblica amministrazione. Il fenomeno
della corruzione e’ tuttora vivo nella realtà delle
amministrazioni pubbliche italiane e presenta preoccupanti
elementi di crescita. La piaga della corruzione, ben più
grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel
profondo del tessuto sociale e costituisce un’intollerabile
distorsione del sistema“ (Procuratore regionale della corte
dei conti, Antonio Caruso).
INTRODUZIONE
CONCETTO GENERALE: Il pubblico ufficiale, per compiere o non
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro
o altra utilità,
VISIONE ECONOMICA: “La corruzione è un reato basato sul
calcolo, non sulla passione. La persone tendono a corrompere o a
essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni
minime, e le ricompense grandi”.
C=M+S–R
C: Corruzione
M: Monopolio
S: Segretezza
R: Responsabilità
Robert Klitgaard (International Cooperation Against Corruption, 1997)
INTRODUZIONE
In merito al contenuto del patto corruttivo, le inchieste hanno
messo in evidenza che, non di rado:
 il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto
del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso
istituzionale sul pubblico agente competente all’emanazione
dell’atto cui è interessato il corruttore, esercitando un’attività di
influenza;
 la prestazione resa dal corrotto, lungi dal materializzarsi in
un’attività ben determinata, quale l’adozione di uno specifico atto
amministrativo, finisce per “rarefarsi”, avendo ad oggetto la
generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si
impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri
rapporti con l’amministrazione;
 la stessa tangente, anziché consistere nella classica dazione di
denaro, è occultata da articolati meccanismi di triangolazione.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
A) Garanzia ed efficacia dei controlli: La corruzione trova
terreno fertile quando il controllo manca del tutto, viene
trascurato, oppure, è insufficiente. I superiori gerarchici,
all'interno della struttura pubblica, devono sapere quali tra le
attività svolte dai loro dipendenti sono esposte al pericolo di
corruzione ed essere particolarmente attenti quando
identificano i settori a rischio. I controlli devono essere “a
sorpresa” e vanno effettuati in modo irregolare e secondo il
metodo del prelevamento di un campione. Se il controllo dà
adito ad un sospetto caso di corruzione, l’apparato repressivo
deve scattare tempestivamente.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
B) La trasparenza della pubblica amministrazione è un
requisito essenziale e permette di conseguire due obiettivi:
a) migliorare la facoltà dei cittadini di salvaguardare i propri
diritti; b) agevolare il controllo. Trasparenza significa che
tutte le norme e le procedure debbono essere accessibili e
comprensibili per ogni cittadino. Ogni decisione deve essere
stabilita in modo chiaro ed intellegibile. La segretezza può
essere ammessa solo in circostanze di forza maggiore,
laddove sia concretamente messa in pericolo la sicurezza
dello Stato. In tutti gli altri casi, va ritenuta inammissibile.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
C) Promozione dell’integrità del Pubblico Ufficiale.
L’integrità presuppone, in primo luogo, una chiara e
consapevole distinzione tra funzione ed individuo, per
quanto questa idea sia in contrasto con molte tradizioni e
quindi difficile da realizzare. Chi concepisce sé stesso
come parte di un insieme agisce anche come tale.
Occorre, quindi, promuovere il processo di
identificazione degli agenti con gli obiettivi supremi dello
Stato. Un presupposto fondamentale dell’identificazione è
una retribuzione equa.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
D) Sensibilizzazione degli operatori pubblici. Per poter
sensibilizzare coloro che operano nella Pubblica
Amministrazione in merito ai possibili meccanismi di
corruzione, è necessario comprendere con chiarezza cosa è
lecito e cosa è vietato nell’esercizio delle loro funzioni
pubbliche. Il ricorso a tecniche di scrittura, volte a favorire la
comprensibilità dei provvedimenti è rimesso, essenzialmente,
alla buona volontà degli operatori e non costituisce oggetto di
un dovere giuridico. Quello della chiarezza è una battaglia da
combattere non solo sul piano del diritto, bensì su quello dei
valori e della mentalità. Non serve imporre la chiarezza per
legge; è necessario, invece, un cambiamento culturale.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
E) Ridurre la discrezionalità. Se la discrezionalità della
Pubblica Amministrazione non può essere, ovviamente,
eliminata, è necessario che le decisioni assunte siano chiare e
motivate e che vengano valorizzate le competenze,
responsabilizzando dirigenti e personale e rafforzando i
controlli. Evitare che una singola persona possa disporre di
cospicue risorse materiali e di un ampio potere decisionale.
Principio del “doppio controllo”: chi non controlla ciò che
doveva controllare è corresponsabile dell’atto corruttivo a
titolo di concorso morale e, quindi, ne dovrà rispondere sia in
sede penale che civile. In campo economico, gli abusi di
potere potranno essere contrastati, favorendo la concorrenza ed
evitando situazioni di monopolio e di oligopolio.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
F) Reddito dignitoso per i pubblici dipendenti. Per molti
funzionari pubblici, la corruzione è quasi una questione di
sopravvivenza perché il loro stipendio spesso è inferiore al
minimo vitale. Per contenere l'accrescere del fenomeno della
corruzione si dovrebbe, ove possibile, incrementare gli
stipendi troppo bassi. Proposta: ridimensionamento delle
burocrazie pletoriche e l’aggiornamento e la formazione
continua del personale, allo scopo di eliminare i cd. impiegati
fantasma. Lo Stato potrebbe procurarsi le finanze necessarie
ad una migliore retribuzione dei suoi funzionari proprio,
attraverso la lotta all’evasione fiscale ed alla corruzione
stessa, nonché riducendo spese militari eccessive.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI PREVENZIONE
G) Eliminazione procedure complicate ed oscure. Le
procedure farraginose, con ingiustificati ed inutili
oneri a carico dei cittadini, costituiscono, sovente,
l'occasione per il pubblico ufficiale (o incaricato di
pubblico servizio o esercente una funzione di
pubblica utilità) di “vendere” a caro prezzo la propria
firma e il proprio timbro in cambio di un risparmio di
tempo e di denaro.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI REPRESSIONE
A) Incisive disposizioni di legge.
Uno strumento
fondamentale per la lotta alla corruzione è la presenza di
disposizioni incisive in sede di diritto e procedura penale.
E’ indispensabile disporre di un testo legislativo che
contempli tutti i reati possibili nell’area della corruzione,
dal semplice foraggiamento al riciclaggio di denaro sporco.
In molte Nazioni, il diritto penale presenta tuttora rilevanti
lacune giuridiche. Per poterle colmare, è necessaria una
fervida collaborazione tra coloro che formulano le leggi e
coloro che le applicano (Parlamento, Governo e
Magistratura).
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI REPRESSIONE
B) Sostegno socio-politico alle iniziative anti-corruzione.
Affinché il sistema normativo-repressivo non rimanga
lettera morta, occorre un contesto socio-politico che
consenta all’autorità giudiziaria incaricata del procedimento
penale di perseguire persone corrotte, anche ove si tratti di
militari di alto rango, di personalità politiche influenti
appartenenti ai partiti governativi o di altri personaggi di
rango elevato. Una società civile forte è in grado di creare
un clima propizio alla lotta contro la corruzione. Ma, cosa
succede laddove anche la società civile è complice o correa
dei meccanismi di corruttela (es. clientelismo)??
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI REPRESSIONE
C) Imparzialità, indipendenza e “forza” delle istituzioni
anti-corruzione. Gli organi requirenti e quelli giudicanti
svolgono un ruolo determinante nella lotta alla corruzione e
devono godere della massima imparzialità ed indipendenza.
Per adempiere correttamente la loro funzione, esse devono
poter agire in piena libertà nel rispetto della legge. Devono
avere la garanzia di non essere penalizzate od ostacolate
nell’esercizio delle loro funzioni. Per essere efficaci, essi
devono usufruire di risorse finanziarie e di personale, del
necessario know-how e di strutture adeguate.
INTRODUZIONE
MECCANISMI DI REPRESSIONE
D) Libertà ed imparzialità dei mezzi di informazione. I media
svolgono, oltre alle proprie funzioni, un duplice ruolo
repressivo: da un lato, essi possono rendere di dominio
pubblico casi concreti di corruzione ed innescare così
l’apparato repressivo; d’altro lato, possono censurare i
funzionari e i politici condannati per corruzione.
L’adempimento di questa funzione, però, presuppone
un’assoluta libertà di stampa ed un’elevata professionalità da
parte dei giornalisti. Non va dimenticato, però, che anche gli
editori e i giornalisti possono essere soggetti alla corruzione.
L’arma più efficace per contrastare tale eventualità è il
pluralismo dei mezzi d’informazione.
INTRODUZIONE
La Convenzione ONU di Merida.
L’ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla
corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata
dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che indica, fra le
varie misure, l’istituzione di organismi nazionali dotati di autonomia
ai fini dell’esercizio di funzioni in materia di anticorruzione. Ben 96
nazioni hanno firmato la Convenzione e tra questi il Kenya, che ha
anche presentato gli strumenti per la ratifica. Si tratta di un
avvenimento storico: in 50 anni di storia delle Nazioni Unite non era
mai accaduto che in occasione dell'apertura alla firma un paese
consegnasse anche gli strumenti di ratifica. Questa è ovviamente una
chiara manifestazione dell’impegno considerevole del Kenya, ma
soprattutto testimonia la fiducia che questo nuovo strumento a
disposizione della comunità internazionale possa realmente essere
incisivo.
INTRODUZIONE
La
•
•
•
•
Convenzione ONU di Merida.
L'architettura della
Convenzione si basa su quattro pilastri:
la prevenzione: si stabiliscono misure che i paesi si impegnano ad
adottare efficacemente per evitare l’emergere del fenomeno;
la criminalizzazione: si descrivono fattispecie di reato, che
dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali;
il recupero delle risorse: si prevedono misure per contrastare
l’accumulo ed il trasferimento all’estero dei proventi della
corruzione e facilitare il loro recupero;
la cooperazione internazionale: sono introdotte disposizioni che
impegnano i paesi ad attivare misure di estradizione e di
rogatoria, che facilitino il perseguimento dei responsabili in altri
paesi.
INTRODUZIONE
La Convenzione ONU di Merida.
Gli obiettivi della convenzione sono:
• promuovere e rafforzare le misure intese a prevenire ed a
lottare contro la corruzione, in modo più efficiente ed
efficace;
• promuovere, agevolare e sostenere la cooperazione
internazionale e l’assistenza tecnica;
• promuovere l’integrità, la responsabilità e la sana gestione
degli affari pubblici e della proprietà pubblica.
INTRODUZIONE
La Convenzione ONU di Merida. La Convenzione raccomanda agli
Stati contraenti di prendere i provvedimenti necessari per:
• prevedere la responsabilità delle persone giuridiche;
• consentire il blocco, il sequestro e la confisca;
• proteggere i testimoni, gli esperti, le vittime e chi sporge denuncia;
• garantire che gli enti o le persone, che hanno subito danni in seguito
ad un atto di corruzione, abbiano il diritto di avviare un
procedimento giudiziario per ottenere un indennizzo;
• istituire uno o più enti o nominare persone specializzate nella lotta
contro la corruzione attraverso l’applicazione della legge;
• favorire la cooperazione con le forze dell’ordine;
• favorire la cooperazione tra autorità nazionali e con il settore
privato;
• superare gli ostacoli che possono derivare dall’applicazione delle
leggi sul segreto bancario.
INTRODUZIONE
La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore
dal primo luglio 2002) costituisce una pietra miliare del diritto
comunitario ed abbatte i confini sulla disciplina di alcuni reati,
quali la corruzione di magistrati, pubblici ufficiali, funzionari
delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a
rilevanza internazionale. In vigore, naturalmente, sia nel lato
attivo che in quello passivo del reato di corruzione, la
Convenzione uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi
sulla corruzione, la compravendita delle possibilità di influire
su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili
eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile
funzione.
La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge 28 giugno
2012, n. 110.
INTRODUZIONE
La Convenzione di Strasburgo, in particolare, stabilisce che le
Parti contraenti:
• adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di
confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali
definiti dalla Convenzione;
• garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta
contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti
dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate
all’esercizio delle proprie funzioni;
• includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione
della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione;
• designino una o più autorità centrali competenti in materia di
cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.
INTRODUZIONE
Valutazione dell’Italia:
In qualità di Stato aderente (dal 2007) al GRECO (Gruppo
di Stati contro la corruzione), l’Italia è stata sottoposta a
valutazione da parte del Gruppo una prima volta nel 2009,
con il rapporto finale, nel quale si rileva che, “malgrado
la determinata volontà della magistratura inquirente e
giudicante di combatterla, la corruzione è percepita in
Italia come fenomeno consueto e diffuso, che interessa
numerosi settori di attività: l’urbanistica, lo smaltimento
rifiuti, gli appalti pubblici, la sanità e la pubblica
amministrazione”.
INTRODUZIONE
Le esternalità negative della corruzione (costi della
corruzione):
• Inefficienza dei servizi destinati alla collettività;
• Non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche;
• Dissesto delle finanze pubbliche;
• Disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni
democratiche;
• Compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari
opportunità dei cittadini;
• Disincentivo per gli investimenti dall’estero;
• Perdita di competitività del Paese.
• Frena il progresso tecnologico delle imprese, spingendole ad
investire nei “mercati corrotti” e non in quelli innovativi.
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni Pubbliche (CIVIT) opera quale
Autorità Nazionale Anticorruzione e svolge attività di
controllo, prevenzione e contrasto al fenomeno dell’illegalità.
Poteri:
1) Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le
organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2) Approva il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica;
3) Analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli
interventi, che ne possono favorire la prevenzione e il
contrasto;
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
Poteri:
4) Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le
amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di
lavoro pubblico;
5) Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53
del D.Lgs n.165/2001, per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei
dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
6) Esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia
delle misure adottate dalle Pubbliche amministrazioni in applicazione della
legge n. 190/2012;
7) Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di
ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in
materia.
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
Per l'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e controllo, la
Commissione esercita poteri ispettivi, mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, ed ordina l'adozione di atti o
provvedimenti, richiesti dai Piani Anti-corruzione e dalle
regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e dalle
altre disposizioni vigenti.
La Commissione può ordinare la rimozione di comportamenti
o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
La Commissione e le amministrazioni interessate danno
notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei
provvedimenti adottati.
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Art. 34-bis – DL 179/2012, conv. in legge n. 221/2012
1. All’Autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente
nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro
dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto
esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione
degli illeciti nella pubblica amministrazione.
2. L’Autorità si avvale della Guardia di finanza, che agisce con i poteri
di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. L’Autorità,
agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine per
l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione è
differito al 31 marzo 2013.
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA (art. 1, c. 4°)
Il Dipartimento della funzione pubblica:
a) Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i
programmi e i progetti internazionali;
c) Predispone il Piano nazionale anticorruzione;
d) Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti
per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n.
190/2012;
e) Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori
particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (art. 1, c. 5°)
Le Pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione, che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
PREFETTO (art. 1, c. 6° e 52°)
Ruolo del Prefetto:
• Su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e
informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i
Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla
Commissione.
• Presso ogni Prefettura, è istituito un elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori.
• Le società iscritte nel predetto elenco sono tenute a
comunicare ogni variazione dell'assetto proprietario e degli
organi sociali.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1, c. 7°, 8°, 9°, 10, 12°, 14°, 40°)
L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile,
entro il 31 gennaio di ogni anno (in sede di prima
applicazione: 31 marzo 2013) adotta il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica.
Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (art. 1, c. 7°)
La disposizione normativa (Segretario Comunale quale
Responsabile della prevenzione della corruzione)
determina una importante modifica delle attribuzioni
dei Segretari Comunali, che si vanno sempre più
qualificando nella scelta legislativa come importante
“strumento di controllo interno”. Si pensi alle novità
apportate dal decreto legge n. 174/2012 in tema,
appunto, di controlli interni. Il che pone subito il
problema della loro indipendenza, elemento
necessario per potere garantire l’autonomia di
giudizio.
SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (art. 1, c. 82°)
Il provvedimento di revoca del Segretario Comunale
(art. 1, comma 82°, L. 190/2012) è comunicato dal
Prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, che si
esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo
che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle
attività svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
Intervento esterno con funzioni di garanzia
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 9°)
Il Piano deve:
a) Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti;
b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a),
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 9°)
e) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione.
La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale.
NOMINA DEL RESPONSABILE
CIRCOLARE N. 1/2013
- Il provvedimento è di competenza dell’organo di indirizzo politico
dell’ente;
- Deve trattarsi di un dirigente già titolare d’ufficio e stabilmente
incardinato (non fiduciario);
- Il dirigente non deve essere stato destinatario di provvedimenti
giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e deve aver
dato prova di condotta integerrima;
- Non deve essere responsabile dell’Ufficio dei procedimenti
disciplinari, situazione che potrebbe realizzare un conflitto di
interessi e, quindi, di incompatibilità;
- Durata: pari a quella dell’incarico dirigenziale;
- Compenso: attraverso la retribuzione di risultato;
- Necessità di avere un adeguato supporto (risorse umani, strumentali,
finanziarie).
NOMINA DEL RESPONSABILE
CIRCOLARE N. 1/2013
DESIGNAZIONE REFERENTI
La circolare prevede la possibilità che il responsabile
possa essere coadiuvato da Referenti all’interno
dell’articolazione
dell’amministrazione,
fermo
restando che le responsabilità tipiche del titolare della
corruzione non sono delegabili. In tale evenienza, il
raccordo ed il coordinamento fra il Responsabile ed i
Referenti possono essere assicurate attraverso
l’inserimento nel piano triennale di prevenzione di un
meccanismo
di
comunicazione/informazione,
input/output per il corretto esercizio della funzione.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c.
10°)
Il responsabile provvede :
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di
formazione.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c.
12° e 13°)
In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato,
il responsabile risponde a titolo di “responsabilità dirigenziale”
(art. 21, D.Lgs n. 165/2001), nonché sul piano disciplinare,
oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica
amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
Piano e di aver osservato i propri obblighi;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere
inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei
mesi.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c.
14°)
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste
dal Piano, il responsabile risponde a titolo di responsabilità
dirigenziale, nonché, per omesso controllo, sul piano
disciplinare.
La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile pubblica nel
sito web dell'amministrazione una relazione, recante i risultati
dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo
ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dubbi ed Incertezze
La Costituzione, in tema di responsabilità, sul punto, è
estremamente chiara: “La responsabilità penale è personale”.
Creare una responsabilità di natura praticamente oggettiva, sia
pure non di natura penale, derivante dalla commissione di illeciti
penali da parte di altri, sembra un’architettura giuridica a dir poco
discutibile e poco rispettosa della Costituzione e suoi principi.
Come possa riconnettersi la responsabilità dirigenziale ad un atto
illecito penale, connesso strettamente alla sfera giuridica del suo
autore rimane, francamente, misterioso.
Il responsabile della prevenzione della corruzione, in linea di
coerenza con le funzioni attribuite, dovrebbe essere dotato di
poteri di polizia investigativa veri e propri e configurato come
soggetto del tutto terzo, assolutamente autonomo o, meglio,
indipendente dalla struttura.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dubbi ed Incertezze
Non può sfuggire, ad una attenta analisi, l’impronta
sostanzialmente burocratica di buona parte
dell’impianto normativo. In sostanza, per evitare in
capo al responsabile della prevenzione di incorrere
nelle pesantissime conseguenze previste dalla legge nel
caso di fatti corruttivi, basta la predisposizione del
piano (non occorre che sia, poi, adottato dall’organo di
indirizzo politico??) e di aver realizzato un sistema di
vigilanza, sulla cui qualità la legge non spende
nemmeno una virgola.
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dubbi ed Incertezze
La logica avrebbe indotto a ritenere opportuno che se fosse proprio
stato necessario nominare un responsabile dell’anticorruzione, la
dipendenza funzionale di questi fosse con la magistratura
ordinaria, per connettersi con questa anche ai fini di ottenere
supporti investigativi e, soprattutto, per garantire assoluta
indipendenza ed autonomia.
Sorprendentemente, la legge non prevede mai espressamente azioni
od attività “anticorruzione” rivolte agli organi di governo,
indirizzandole, invece, solo nei confronti dei dirigenti e dei
dipendenti. Ma, anche gli organi politici sono protagonisti dei
fenomeni corruttivi!
Il responsabile talmente manca di autonomia nell’esercizio della
sua delicatissima funzione che non può nemmeno adottare, come
sarebbe sembrato congruente, il piano, ma solo proporlo
all’organo di indirizzo politico.
ADEMPIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le P.A. devono disciplinare, tra l’altro, le seguenti attività
(Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la
circolare 25 gennaio 2013, n. 1):
• Definire il piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 20132015, e trasmetterlo alla regione interessata ed al
Dipartimento della funzione pubblica;
• Adottare norme regolamentari, relative all’individuazione
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 53,
comma 3-bis, D.Lgs n. 165/2001);
• Adottare il proprio codice di comportamento (art. 54,
comma 5°, D.Lgs n. 165/2001).
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 1, c.
11°)
La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e
settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità.
Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni,
provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad
operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani
adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano
commessi reati di corruzione.
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 15°, 16°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 32°,
33°, 34°)
Nei siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni, sono
pubblicate: le informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, i bilanci e i conti consuntivi, i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini, nonché un indirizzo Pec, per consentire ai
cittadini l’invio di istanze o la richiesta informazioni sui
procedimenti che li riguardano – comma 29°).
Ogni amministrazione pubblica i risultati del monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali.
Le amministrazioni sono obbligate a rendere accessibile in ogni
momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese
quelle relative allo stato della procedura, ai tempi all'ufficio
competente in ogni singola fase (comma 30°).
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 16°)
In particolare, le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare
le informazioni relative ai procedimenti in materia di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera.
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 32°)
Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a
pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente,
l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a
presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di
aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tali
informazioni sono trasmesse all'Avcp che provvede alla
ripubblicazione delle stesse sul proprio sito web.
L'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare tali informazioni.
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 31°, 33°)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere
individuate le “informazioni rilevanti”, oggetto di
pubblicazione.
I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità
di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1, c.
1°, D.Lgs n. 198/2009).
La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul
sito istituzionale: - costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici; - determina responsabilità
dirigenziale imputabile al dirigente.
I ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA
Prima bozza di decreto per il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle
pubbliche amministrazioni (21 gennaio 2013):
• Sono fatti salvi i vigenti obblighi di pubblicazione;
• Nuovo obbligo: rendere disponibile in modo integrale il bando, la
determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni;
• In relazione ai contratti con importo di aggiudicazione inferiore ai
20.000,00 euro, la pubblicazione analitica di tutte le informazioni è
effettuata in forma aggregata, con cadenza trimestrali;
• Per tutti i contratti di lavori, sono pubblicati anche il processo
verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori
e il conto finale dei lavori, di cui agli articoli 154 , 199 e 200 del
Dpr n. 207/2010;
• Viene previsto l’obbligo di pubblicare, in caso di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, la
deliberazione a contrarre.
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA
Prima bozza di decreto
1. Obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti
entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani
regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi
alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle
strutture cliniche.
2. Principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni
che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per
pubblicazione, si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e
documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che
contengono da parte degli utenti.
4. Principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di
ispirazione è quello del Freedom of Information Act (FOIA) statunitense,
che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento
o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude
espressamente (es. per motivi di sicurezza).
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA
Prima bozza di decreto
5. Il principio della massima pubblicità dei dati deve rispettare le esigenze di
segretezza e tutela della privacy.
6. Diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare
il rapporto di fiducia tra cittadini e PA ed a promuovere il principio di
legalità e di prevenzione della corruzione. In sostanza, tutti i cittadini hanno
diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e
informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora
divulgato e che dovevano divulgare.
7. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè
pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato
senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e
completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed
essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
8. Durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni, che decorrono dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di
pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti
(fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
PUBBLICITA’ – TRASPARENZA
Prima bozza di decreto
9. Obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione
(“Amministrazione trasparente”), nella quale inserire tutto
quello che stabilisce il provvedimento.
10. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
che è parte integrante del Piano di prevenzione della
corruzione, deve indicare le modalità di attuazione degli
obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano
della performance.
11. Pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e
di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la
pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.
CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
Le stazioni appaltanti possono prevedere come causa di
esclusione il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità.
“I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti per
contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle
attività economiche, specie nei territori dove il fenomeno è
particolarmente radicato. Uno degli effetti principali è di
natura contrattuale, prevedendo gli stessi l’obbligo di
risoluzione immediata ed automatica del vincolo negoziale
qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa» (TAR Lazio – Roma, Sez. I - sentenza 18 ottobre
2010 n. 32.839).
CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
Il patto d’integrità configura un sistema di condizioni o di
requisiti, la cui accettazione è presupposto necessario e
condizionante la partecipazione delle imprese ad una
specifica gara. Con la sottoscrizione del patto d’integrità,
l’impresa concorrente accetta peculiari regole del bando,
le quali rafforzano comportamenti già doverosi per coloro
che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono,
in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla conseguenza, ordinaria e comune
a tutte le procedure concorsuali, dell’estromissione dalla
gara stessa (Consiglio di Stato, sez. V^, n. 2.142/2009).
CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
AVCP (Determinazione n. 4/2012): I cd. protocolli di legalità - patti di
integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la
trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar
modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della
regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni
assumono, di regola, l’obbligo di inserire nei bandi di gara, quale
condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da parte
degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le
finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione
dell’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale
possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi
sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in
tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di
ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli
appalti.
CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 19°, 20°, 21°, 22°)
Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici possono essere deferite ad arbitri previa autorizzazione
motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione (articolo
241, comma 1°, del Dlgs 163/2006). La mancata autorizzazione rende
nulla la clausola compromissoria.
La disposizione si applica anche nei casi in cui parte del contratto sia una
società a partecipazione pubblica o una collegata a società a
partecipazione pubblica.
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è
parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili.
Qualora la controversia si svolga tra due Pubbliche amministrazioni, gli
arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 23°, 24°, 28°)
Qualora la controversia abbia luogo tra una Pubblica amministrazione e
un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è
scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; altrimenti, nel rispetto
delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
La Pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina,
l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività
arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri
nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al
bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del
rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva
eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono
consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
CONTRATTI PUBBLICI
Nuova causa di risoluzione del contratto
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater cpp, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 cp (associazione mafiosa,
sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, delitti
con finalità di terrorismo,
peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui,
malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e
per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato
nonché per reati di usura, riciclaggio, per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante,
in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione
del contratto.
di un pubblico servizio),
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 (ART. 1, c. 37°, 38°)
Principi generali dell'attività amministrativa (Legge 241/1990,
articolo 1): I soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative sono obbligati ad assicurare un livello di
garanzia, in tema di prevenzione della corruzione, non
inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche
amministrazioni.
Conclusione del procedimento (Legge 241/1990, articolo 2):
Nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza della domanda, le Pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, con
una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di
diritto risolutivo.
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 (ART. 1, c. 41°, 47°)
Conflitto di interessi (Legge 241/1990, articolo 6-bis) : E’
introdotto l'obbligo di astensione del responsabile del
procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad
adottare
pareri,
valutazioni
tecniche,
atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale, in caso di
conflitto di interessi, anche potenziale.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (Legge
241/1990, articolo 11) : E’ introdotto l'obbligo di
motivazione per gli accordi tra amministrazione e privati ex
articolo 11 della legge 241/1990.
MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Resa più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli
di impieghi e incarichi, prevedendo l'emanazione di appositi
regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche e prevedendo la
responsabilità erariale del dipendente indebito percettore.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non
siano
stati
conferiti
o
previamente
autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse. In caso di inosservanza di tale
divieto, salve le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto deve essere versato, dall’ente erogante o dal
percettore, all’amministrazione di appartenenza, per essere destinato
all’incremento del fondo di produttività. Il mancato versamento
costituisce ipotesi di danno erariale.
MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
I soggetti, pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti
pubblici per “incarichi retribuiti” (incarichi, anche occasionali,
non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso) ne danno
comunicazione all’ente di appartenenza circa l’ammontare dei
compensi entro 15 giorni dall’erogazione del compenso
medesimo. Sono esclusi i compensi derivanti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
dalla partecipazione a convegni e seminari;
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Comunicazioni:
Le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano
incarichi a titolo gratuito ai propri dipendenti, comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e
del compenso lordo, ove previsto.
La comunicazione è accompagnata da una relazione, nella quale
sono indicate: le norme, le ragioni, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le PA che, nell'anno precedente,
non hanno conferito incarichi, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Comunicazioni:
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato,
i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione.
Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, c. 42°, 43°)
Divieto triennale: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pa, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari
dell'attività della Pubblica amministrazione. Tale divieto non si
applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore
della legge.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i
successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
CODICI DI COMPORTAMENTO (Art. 1, c. 44°)
Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti,
al fine di assicurare la qualità di servizi, prevenzione di fenomeni
di corruzione, rispetto dei doveri costituzionali. Il codice prevede
il divieto di chiedere o di accettare a qualsiasi titolo compensi,
regali, o altre utilità in connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso
purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
La violazione dei doveri previsti dal codice sono causa di
responsabilità disciplinare, nonché civile, amministrativa e
contabile.
Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata.
CODICI DI COMPORTAMENTO (Art. 1, c. 44°)
Ciascuna Pa definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e
specifica il codice del Governo.
A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce
criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o
tipologie di amministrazione.
Sull'applicazione dei codici vigilano: - i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura; - le strutture di controllo interno; - gli uffici di
disciplina.
Le Pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di
applicazione dei codici ed organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli
stessi.
PREVENZIONE CORRUZIONE (Art. 1, c. 46°)
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati di peculato, malversazione, percezione indebita, concussione,
corruzione:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo
2043 del codice civile, il pubblico dipendente, che denuncia
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al
proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere:
- sanzionato;
- licenziato;
- sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del
segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso,
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento
della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza,
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono
state poste in essere.
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge n. 241/1990.
Siffatta disposizione normativa è importante, in quanto deroga
espressamente ad un solido orientamento giurisprudenziale, in
tema di accesso ad esposti o denunce, che può così essere
illustrato:
Nell’attuale ordinamento democratico, caratterizzato dal diritto
costituzionale di difesa e dal principio di trasparenza, ogni
soggetto deve conoscere, con precisione, i contenuti e gli
autori di esposti o denunce: “Nell'ordinamento delineato dalla legge n.
241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica
democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli
autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di
un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da
eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo
dell'autorità giudiziaria” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 3.601/2007).
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
Non è ammessa tolleranza verso denunce segrete e/o
anonime: “La tolleranza verso denunce segrete e/o
anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento
giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost.
che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto
processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia
anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali
dichiarazioni” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n.
3.601/2007).
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
La denuncia costituisce un “fatto”, che va al di là del mero autore:
“La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto
circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al
suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma
riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne
risultano comunque incisi. Nell'ordinamento delineato dalla
legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del
diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto
deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli
autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o
meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento
ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza” (Tar Lombardia, sez.
Brescia I^, n. 1.469/2008).
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(art. 1, c. 51°)
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti rientra nella
più vasta tematica dell’incentivazione della segnalazione delle
condotte illecite (il cd. whistleblowing). In sede internazionale,
per whistleblowing si intende la rivelazione di fatti che
possono integrare la fattispecie astratta del reato di corruzione,
fatta di propria iniziativa ed in forma non anonima da un
soggetto appartenente ad una determinata organizzazione
(inside whistleblowing), privata o pubblica, alle competenti
autorità
esterne
a
tale
organizzazione
(external
whistleblowing), anche in mancanza di una espressa
autorizzazione da parte della prima (unauthorized
whistleblowing), trattandosi di fatti collegati all’attività
dell’organizzazione di appartenenza.
ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE (art. 1, c. 53°)
Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di
terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE (art. 1, c. 52°)
Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali
prima indicate, presso ogni Prefettura è istituito l'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei
medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura
della provincia, in cui l'impresa ha sede, soddisfa i requisiti per
l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.
La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi
modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. La mancata
comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ ERARIALE (art. 1, c. 62°)
Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno
all'immagine della pubblica amministrazione, derivante
dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica
amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilità illecitamente percepita dal dipendente.
Nei giudizi di responsabilità, il sequestro conservativo è
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale.
MAGISTRATI CON INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI
(art. 1, c. 66°, 68°, 69°, 70°, 71°, 72°)
Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici,
nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o
semiapicali, compresi quelli di capi di gabinetto, a magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e
procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale
collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per
tutta la durata dell’incarico.
Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge
cessano di diritto, se nei centottanta giorni successivi non viene
adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori
ruolo.
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati
e procuratori dello Stato non possono essere collocati in
posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro
servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.
DELEGHE AL GOVERNO (art. 1, c. 35°, 48°, 49°, 50°)
Pubblicità - Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il
riordino della disciplina, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Procedimenti amministrativi - Il Governo è delegato ad adottare un
decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative
sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione
dei procedimenti amministrativi.
Incarichi dirigenziali - Il Governo è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi, diretti a modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa
di vertice nelle Pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato
sottoposto a controllo pubblico; nonché a modificare la disciplina
vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento
di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile
conflitto con l'esercizio imparziale delle pubbliche funzioni.
DELEGHE AL GOVERNO (art. 1, c. 63°, 64°, 65°, 67°, 73°, 74°)
Cariche elettive - Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno,
un testo unico in materia di incandidabilità alle cariche di
membro del Parlamento europeo e nazionale, alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché per
ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di
amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni ex articolo 114 Tuel, di presidente e di componente
degli organi esecutivi delle comunità montane.
Collocamento in fuori ruolo dei magistrati - Il Governo è
delegato ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione di
ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in
posizione di fuori ruolo.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Peculato (art. 314): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o
comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria, è punito con la reclusione da quattro (prima tre) a dieci
anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e
questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Concussione (art. 317): Il pubblico ufficiale che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da sei (prima 4) a dodici anni.
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318): Il pubblico ufficiale
che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa è punito con la reclusione da uno (prima sei mesi) a cinque
anni (prima tre anni).
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319): Il
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da quattro (prima due) a otto anni (prima cinque).
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): Se i fatti indicati negli articoli
318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da quattro (prima tre) a dieci (prima otto) anni. Se dal
fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a
cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (prima quattro) a
dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater):
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da
tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Quindi, la concussione diventa ascrivibile al solo pubblico ufficiale
(e non anche all’incaricato di pubblico servizio) e non si parla più di
induzione che diventa oggetto, appunto, di un reato autonomo.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320):
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, all’incaricato
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Istigazione alla corruzione (art. 322): Chiunque offre o promette
denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per
indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319,
ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Abuso d’ufficio (art. 323): Salvo che il fatto non costituisca
un più grave reato, il pubblico o l’incaricato di pubblico
sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,
in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o
di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da uno (prima sei mesi)
a quattro anni (prima tre anni). La pena è aumentata nei
casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di
rilevante gravità.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
INASPRIMENTO DELLE PENE
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis): Chi sfrutta le sue relazioni
con un pubblico ufficiale per ottenere denaro o qualsiasi altro
vantaggio patrimoniale "come prezzo della propria mediazione
illecita" è punito con il carcere da 1 a 3 anni.
“Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri denaro o altro
vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per
remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, punito con
la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto
che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione
all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è
diminuita”.
MODIFICHE AL CODICE PENALE E CIVILE
Corruzione tra privati (art. 2635 cc): Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino
a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi
previste.
Si procede a querela della persona (società) offesa, salvo che dal fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Il “crinale” che divide le tre diverse figure di reato (dalla più lieve alla
più grave: corruzione – induzione indebita – concussione) appare
di non immediata individuazione, risultando impegnativo il compito
dell’interprete (specie considerando che, nell’esperienza quotidiana,
il comportamento di esplicita intimidazione del privato risulta
essere, in definitiva, il meno frequente) di inquadrare nella corretta
cornice giuridica il fatto concreto.
In particolare, appare difficile distinguere tra induzione indebita (ora,
non più ricompresa nella concussione) e corruzione, posto che in
tale seconda figura di reato, le modalità della condotta del soggetto
pubblico che riceve l’utilità o accetta la promessa sono lasciate
indeterminate, sicché, in definitiva, l’unico elemento, peraltro
impalpabile, di discrimine, rimarrebbe l’abuso della qualità o dei
poteri, presente unicamente, come ricordato, nella figura di
induzione indebita.
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Per quanto riguarda il nuovo reato di “traffico di influenze illecite”,
al fine di una sua corretta interpretazione , alla luce dei principi di
determinatezza e tassatività dei reati, sarebbe necessaria la
sussistenza, nell’ordinamento, di previsioni in grado di definire il
confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua,
del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la
liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in
forma professionale specie presso istituzioni politiche o
amministrazioni pubbliche. Nella specie, tuttavia, un simile
catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità,
tutt’altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove
ritenute del tutto lecite (si pensi all’azione, appunto, di gruppi di
pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore
dell’introduzione o, viceversa, dell’abrogazione di leggi).
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Per quanto concerne il novello reato di “corruzione tra privati”, non siamo di
fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione privata, come
annunciato, atteso che l’intervento rimane circoscritto alle società
commerciali e continua a punire la corruzione solo nella misura in cui essa
determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale.
Né l’eventualità che il fatto risulti procedibile d’ufficio laddove si
determini una distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile
in senso contrario, atteso che anche in tal caso deve comunque verificarsi
l’evento lesivo degli interessi patrimoniali della società.
In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria
privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli
obiettivi degli strumenti internazionali che erano quelli della repressione
tout court della corruzione privata. Certamente, quando il reato diviene
procedibile d’ufficio, l’oggetto giuridico si colora di venature
pubblicistiche, ma senza abbandonare la sua vocazione di proteggere
innanzi tutto l’interesse societario, rispetto al quale quello alla tutela della
libera concorrenza appare comunque recessivo.
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- Centro Studi marangoni