CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA INDICE Art. 1 - Oggetto dell'appalto Art. 2 – Descrizione dei servizi richiesti Art. 3 - Durata dell’appalto Art. 4 – Direzione, protocollo operativo e regolamento Art. 5 – Modalità di esecuzione dei servizi del lotto 1 Art. 6 – Modalità di esecuzione dei servizi dei lotti 2 e 3 Art. 7 - Equipaggi e mezzi necessari per il lotto 1 Art. 8 - Equipaggi e mezzi necessari per il lotto 2 Art. 9 - Equipaggi e mezzi necessari per il lotto 3 Art. 10 - Oneri e obblighi a carico della Ditta aggiudicataria Art. 11 – Scioperi e causa di forza maggiore Art. 12 – Copertura assicurativa Art. 13 – Segreto d’ufficio Art. 14 - Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 15 – Deposito cauzionale provvisorio e definitivo Art. 16 - Avvalimento Art. 17 - Associazione temporanea di imprese Art. 18 – Presentazione dell’offerta Art. 19 – Criterio di aggiudicazione Art. 20 - Fasi di gara Art. 21 - Aggiudicazione definitiva Art. 22 - Obblighi precedenti al contratto Art. 23 – Contratto Art. 24 – Modalità di fatturazione e pagamento Art. 25 - Revisione prezzi Art. 26 - Controlli Art. 27 – Contestazioni e penalità Art. 28 - Divieto di subappalto Art. 29 – Risoluzione del contratto Art. 30 - Trattamento dati Art. 31 – Foro giudiziario esclusivo Art. 32 - Rinvio Art. 33 – Comunicazioni con Ditte e sito internet Art. 34 - Rup 1 CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG 41333872DB LOTTO 2: CIG 4133398BEC LOTTO 3: CIG 4133403010 Premessa Per la carenza delle risorse disponibili, i servizi di trasporto oggetto del presente appalto riguardano esclusivamente quelli a carico del SSR, i quali saranno organizzati in base alle prescrizione della DGRV n. 1411/2011. Restano quindi esclusi i servizi di trasporto sanitario a titolo oneroso in favore di cittadini. La DGR Veneto n. 1411/2011 è il riferimento normativo a cui le Aziende sanitarie( Ulss ed Ospedaliere) e la Centrale Operativa si dovranno attenere rispettivamente per la richiesta e l’organizzazione dei seguenti servizi appaltati. NB: Trattandosi di appalti di servizi elencati nell'allegato II B, la procedura di aggiudicazione viene disciplinata dall’art. 20 del D. Lgs 163/2006 oltre che dal bando e dal presente Capitolato speciale Art. 1 – Oggetto dell’appalto Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto dei servizi di soccorso in urgenza e di trasporto ordinario con ambulanza per la zona EST e per la zona OVEST dell’ULSS 20 di Verona. - La zona Est della ULSS 20 comprende i comuni di: Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'alpone, Pressana, Ronca', Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Mauro di saline, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Veronella, Velo Veronese, Vestenanuova, Zimella - La zona Ovest della ULSS 20 comprende i comuni di: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Verona Art. 2 – Descrizione dei servizi appaltati I servizi appaltati sono distinti per LOTTI: - Lotto 1 – Servizio emergenza zona est (con l’impiego di n. 5 mezzi) - Lotto 2 – Servizio trasporto ordinario zona est (con l’impiego di n. 2 mezzi) - Lotto 3 – Servizio trasporto ordinario zona ovest(con l’impiego di n. 6 mezzi) NB: Dopo il primo trimestre dall’inizio dei servizi appaltati, sulla base dei trasporti effettuati, l’Ulss potrà rivedere le necessità numeriche dei mezzi impiegati nell’appalto, come meglio precisato al successivo art.24 In particolare: LOTTO 1 – Il Servizio di emergenza territoriale per la zona EST, dovrà essere svolto 24/24 e comprende: • gli interventi di soccorso in emergenza, e auto medica • i ricoveri urgenti con ambulanza 2 Oltre a ciò, la Ditta aggiudicataria del Lotto 1 dovrà mettere a disposizione, in regime di reperibilità, ulteriori n. 2 auto mediche e n. 2 ambulanze, diversi da quelli usati per l’espletamento di servizi dei suddetti punti a) e b), come previsto dall’art. 7 del presente Capitolato. . NB: I servizi del Lotto 1 sono così definiti, ai sensi della DGRVeneto n. 1411/2011 Definizione di interventi di soccorso con ambulanza e auto medica : Sono quelli disposti dalla Centrale Operativa in favore di utenti che presentano patologie o sintomi che richiedono trattamenti e/o accertamenti ospedalieri immediati e che non consentono all'utente di recarsi al Pronto Soccorso con mezzi diversi dall'ambulanza. Richiesta di intervento: Chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite altro numero di emergenza) da parte dell'utente o di altra persona che segnala l'evento. Onere del servizio: L'intervento è a carico del Servizio Sanitario Regionale qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni: l'intervento è disposto dalla Centrale Operativa del SUEM sussistono le condizioni di emergenza/urgenza le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi il trasporto è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto Soccorso il trasporto è diretto all'ospedale territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa Quando non sussistono tutte le sopraelencate condizioni il servizio è posto a carico dell'utente, salvo il caso in cui l'intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso dell' interessato. Sono invece sempre posti a carico dell'utente gli interventi di soccorso: qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano condizioni di emergenza-urgenza e che l'utente ha riferito una situazione diversa da quello reale al fine di ottenere l'invio dell'ambulanza, anche qualora l'utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall'ambulanza; qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente; qualora la chiamata sia originata da una assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario, e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l'intervento di soccorso; qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento. In caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la C.O. 118 per annullare l’allarme, i costi dell’intervento vengono posti a suo carico. Procedura per l'attribuzione dell'onere: La verifica della sussistenza delle condizioni per l'assunzione dell'onere da parte del SSR spetta al medico della Centrale Operativa, sentito eventualmente il medico del Pronto Soccorso accettante o su segnalazione dello stesso. Le modalità di verifica e di attribuzione degli oneri devono avvenire secondo procedure concordate a livello provinciale tra le Aziende Sanitarie e la Centrale Operativa. 3 L'onere degli interventi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità, all'Azienda ULSS competente per il territorio di residenza dell'assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. L’onere viene attribuito con le stesse modalità anche quando l’utente, a seguito della valutazione dell’equipe intervenuta, non viene trasportato in ospedale. La riscossione degli oneri a carico dell’utente compete esclusivamente all’Azienda Sanitaria proprietaria del mezzo che ha svolto il servizio o titolare del rapporto convenzionale/contrattuale con l’Ente terzo che ha svolto il servizio. L’Azienda Sanitaria non può delegare la riscossione degli oneri agli Enti terzi che svolgono attività di soccorso nel sistema SUEM 118. Quadri particolari: Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi: quando il paziente necessita di trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale competente per territorio, secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O. stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa, concordati con le Direzione Sanitarie Ospedaliere quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il trasporto all’ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni adeguate alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. È a carico del SSR il trasporto per l'effettuazione del TSO e dell'ASO. Definizione ricovero urgente con ambulanza: Costituiscono ricovero urgente gli interventi per il trasporto ad una struttura ospedaliera di pazienti per i quali il medico curante o del Servizio di Continuità Assistenziale ha prescritto il ricovero. Richiesta di intervento: Chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite altro numero di emergenza) da parte dell'utente, del medico o di altra persona che segnala l'evento. Onere del servizio: L'intervento è a carico del SSR qualora il medico abbia posto l'indicazione all'impiego dell'ambulanza ed il trasporto sia diretto all'ospedale per acuti territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa sulla base di quanto previsto al punto “Quadri particolari”. Il medico curante potrà porre tale indicazione solo qualora le condizioni cliniche del paziente non consentano il trasporto con altri mezzi. Procedura per l'attribuzione dell'onere: L'onere degli interventi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità, all'Azienda ULSS competente per il territorio di residenza dell' assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. Il servizio è posto a carico dell'utente qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente. Quadri particolari: Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi: quando il paziente richiede trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale competente per territorio, secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O. stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali 4 - in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il trasporto all’ ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni adeguate alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. Il trasporto a strutture non dotate di Pronto Soccorso è ammesso solo qualora sia previsto, per la specifica patologia, da protocolli locali stabiliti dall'Azienda ULSS territorialmente competente. Qualora non sussistano le condizioni sopra elencate il trasporto ad altro ospedale è svolto dai mezzi del SUEM, con onere a carico del paziente, solo qualora la sua esecuzione sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. Definizione di trasporti connessi alle attività di trapianto e di campioni biologici a scopo di prelievo o di trapianto) Per tutte le tipologie di trasporto connesse alle attività di trapianto si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1469 del 19/5/2009, "Indirizzi generali e linee guida in materia di coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche nella Regione Veneto", e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Definizione di missioni notturne e domenicali e festive (vedasi la definizione di dimissioni relativamente ai servizi di trasporto sanitario ordinario facenti parte dei Lotti 2 e 3) ************* Il LOTTO n. 2 Zona Est e il LOTTO 3 zona OVEST della Ulss 20 di Verona, riguardano i Servizi di trasporto sanitario ordinario da svolgere h. 12/24 dal lunedì al sabato, e comprendono: - Ricovero programmato (in regime ordinario, di day-hospital e day-surgery) - Trasporto per prestazioni ambulatoriali - Trasporto per emodialisi - Dimissione - Trasferimento per motivi di competenza specialistica o mancanza posti letto - Trasferimento per prosecuzione cure - Trasporto per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali NB: I servizi dei Lotti 2 e 3 sono così definiti, ai sensi della DGRVeneto n. 1411/2011 Definizione di ricovero programmato in regime ordinario, di day-hospital o daysurgery: servizio svolto in favore di utente per il quale è presente una prescrizione medica per il ricovero in un reparto ospedaliero in regime ordinario, di day-hospital o day-surgery, che non richiede prestazoni di P. S.. Richiesta di intervento: deve essere rivolta alla struttura che coordina i trasporti nell'Azienda ULSS competente per il territorio di residenza dell'assistito, almeno due giorni prima della data del ricovero. Onere del servizio: l 'intervento è a carico del SSR qualora siano verificate le seguenti condizioni: 5 - è presente la certificazione del medico curante (di medicina generale od ospedaliero) che le condizioni cliniche richiedono il trasporto in ambulanza in quanto determinano le condizioni di cui al successivo ultimo punto il trasporto è diretto ad un ospedale dell'Azienda ULSS di residenza dell'assistito. Il trasporto ad ospedale diverso da quello di competenza territoriale è a carico del SSR solo se l’ospedale di riferimento non è in grado di garantire la prestazione richiesta: tale condizione deve essere certificata dal medico del distretto competente per il territorio di residenza dell'assistito. Il trasporto a strutture ospedaliere private è a carico dell'utente, salvo il caso in cui la struttura stessa si faccia carico del relativo onere. Procedura per l'attribuzione dell'onere: Il personale dell'ambulanza che effettua il servizio deve verificare la presenza della certificazione del medico curante, qualora la stessa non sia già stata esibita in sede di prenotazione del servizio. Gli utenti che al momento del servizio non sono in possesso della certificazione del medico curante che attesta la necessità del trasporto in ambulanza possono farla pervenire alla struttura che gestisce i trasporti entro i 15 giorni successivi; qualora ciò non avvenga l'onere del trasporto è posto a carico dell'utente. Condizioni che determinano la necessità di trasporto in ambulanza: Pazienti allettati per inabilità al controllo posturale del tronco anche in posizione seduta, controindicazioni o impossibilità alla posizione seduta, movimentazione del paziente sicuramente o potenzialmente pericolosa; pazienti non deambulanti, portatori di inabilità temporanea o permanente in carrozzina ortopedica obbligata per i quali non sia possibile il trasporto con mezzi ordinari. Definizione di trasporto per prestazioni ambulatoriali: Trasporto del paziente dal domicilio ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per l’esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie. Comprende anche il ritorno al domicilio dopo la prestazione. Richiesta di intervento: Deve essere rivolta alla struttura che coordina i trasporti nell'ULSS competente per il territorio di residenza dell'assistito, almeno due giorni prima della data della prestazione. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo che si trovano nelle seguenti condizioni: a. prestazione nei 30 giorni successivi ad un ricovero ospedaliero b. pazienti affetti da neoplasia per l'esecuzione di un ciclo chemio- o radio-terapico c. pazienti in ADI d. pazienti con particolari condizioni di disagio socio-economico e. pazienti degenti in RSA convenzionate su posto letto autorizzato, solo per effettuazione di prestazioni che NON richiedono particolari dotazioni strumentali ed essendo lo specialista ospedaliero impossibilitato ad eseguire la prestazione in loco f. pazienti degenti in RSA gestite direttamente dall’Azienda ULSS (ex Ospedali Psichiatrici) g. pazienti degenti presso Hospice e strutture per stati vegetativi permanenti e per mielolesioni L'Azienda ULSS è tenuta ad erogare tali prestazioni in forma diretta; qualora non avesse disponibilità di mezzi propri dovrà ricorrere a mezzi di altri soggetti, facendosi carico dei relativi costi. Procedure per l'esenzione dal pagamento : In riferimento ai casi di cui al precedente punto, la sussistenza dei requisiti necessari per la presa in carico dell'onere da parte del SSR deve essere così certificata: 6 a. certificazione del medico curante (MMG o ospedaliero) b. certificazione del medico curante (MMG o ospedaliero) c. certificazione del medico del distretto competente per territorio d. certificazione del medico del distretto competente per territorio, su segnalazione dei servizi sociali e. certificazione del medico curante da cui risulti anche la tipologia di prestazione da eseguire f. certificazione del medico curante che attesti la necessità di trasporto in ambulanza g. nessuna certificazione All'atto della prenotazione deve essere verificata la sussistenza dei requisiti per la presa in carico dell'onere da parte del SSR e la presenza dell'eventuale certificazione necessaria. Servizi a parziale carico dell'utente: Sono a carico dell'utente con l'applicazione delle tariffe agevolate previste dal tariffario i trasporti di utenti che non rientrano nelle condizioni di cui al precedente punto e che rientrano nei seguenti quadri, che devono risultare dalla certificazione del medico: a. utenti allettati per inabilità al controllo posturale b. utenti con difficoltà di deambulazione per concomitanti condizioni morbose non gravemente invalidanti c. soggetti con qualsiasi tipo di invalidità accertata del 100% ed indennità di accompagnamento in condizione permanente di non deambulabilità. L'Azienda ULSS è tenuta a svolgere tali servizi; qualora non avesse disponibilità di mezzi propri dovrà ricorrere a mezzi di altri soggetti, facendosi carico dei relativi costi ed applicando successivamente all'utente la tariffa agevolata prevista dal tariffario. Servizi a totale carico dell'utente. Lo sono sempre i trasporti per: a. Accesso a strutture extraospedaliere (es. Centri di Riabilitazione) b. Visite medico-legali, riconoscimento invalidità, visite INAL, impianti ed ausili protesici (esclusi gli ausili per gli arti inferiori) c. prestazioni di Medicina fisica e riabilitativa presso strutture accreditate e non d. Trasporti per cure termali e. Visite specialistiche e prestazioni diagnostiche presso strutture accreditate/non accreditate per l'esecuzione di prestazioni non prenotate tramite il CUP o di prestazioni in regime di attività libero professionale con onere a carico dell’utente f. Visite specialistiche e prestazioni diagnostiche presso strutture non accreditate, anche qualora sussistano le condizioni di cui al punto “Onere del servizio” g. Trasporti sanitari richiesti in ragione di difficoltà logistiche di natura non sanitaria o per la presenza di barriere architettoniche. L'Azienda ULSS può svolgere tali servizi ponendo la tariffa prevista dal tariffario regionale a carico dell'utente, ma non è tenuta a garantirli qualora non avesse disponibilità di mezzi. Definizione di trasporto per emodialisi: Trasporto di un paziente affetto da uremia cronica in trattamento dialitico, ai fini dell'esecuzione del trattamento stesso. Richiesta: La richiesta deve essere rivolta alla struttura che coordina i trasporti nell'ULSS competente per il territorio di residenza dell'assistito da parte del centro dialitico. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti non trasportabili con altro mezzo. E' necessario che il medico curante del centro di emodialisi certifichi la sussistenza di tali condizioni; qualora dalla certificazione non risulti che tale situazione è irreversibile la stessa è valida per un periodo di tre mesi,trascorsi i quali il medico curante dovrà rinnovarla se le condizioni persistono. 7 Definizione di dimissione: :Trasporto di utenti dimessi da un ospedale pubblico o privato accreditato al termine di un ricovero o di una prestazione di pronto soccorso verso il domicilio od un istituto di ricovero non ospedaliero, incluse le case di riposo e le RSA. Richiesta : La richiesta deve essere rivolta, da parte del reparto di degenza, alla struttura che coordina i trasporti nell'Azienda ULSS competente per il territorio di residenza dell'assistito. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR solo per gli utenti allettati o comunque non deambulanti e non trasportabili con altro mezzo, purché il trasporto sia diretto al domicilio o ad una struttura di ricovero non ospedaliera, purché ubicati sul territorio dell'Azienda ULSS della Regione Veneto di residenza dell'assistito o dell'Azienda ULSS della Regione Veneto dove ha sede la struttura ospedaliera di degenza. E' necessario che il medico curante ospedaliero certifichi la sussistenza delle condizioni cliniche che determinano la necessità di trasporto in ambulanza. Procedura per l'attribuzione dell'onere: L'onere dei servizi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità, all'Azienda ULSS competente per il territorio di residenza dell' assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. Le strutture ospedaliere private accreditate devono garantire il servizio senza oneri per l’utente, richiedendo successivamente il rimborso all’Azienda ULSS competente secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. Casi particolari: I trasporti di residenti nella Regione Veneto in strutture di ricovero non ospedaliere poste al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda ULSS di residenza sono a carico del SSR solo se la distanza tra l'ospedale di degenza e la struttura di destinazione è pari o inferiore a quella tra l'ospedale di degenza e la residenza dell'assistito. I trasporti di residenti in altre Regioni verso il domicilio o strutture di ricovero al di fuori della Regione Veneto sono a carico dell'utente. Sono a carico dell’utente i trasporti per dimissione da strutture ospedaliere private non accreditate. Definizione di trasferimento per motivi di competenza specialistica o mancanza posti letto: Trasporto del paziente dal Pronto Soccorso o da un reparto di degenza ad altro ospedale per: necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza mancanza di posto letto Richiesta : La richiesta deve essere rivolta alla struttura che organizza i trasporti nello ospedale di degenza dal medico che ha in cura il paziente, secondo quanto previsto dalle procedure interne. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal medico curante che attesta la necessità del trasferimento. Procedura per l'attribuzione dell'onere: L'onere dei servizi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità, all'Azienda ULSS/Regione competente per il territorio di residenza dell' assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. Definizione di trasferimento per prosecuzione cure: Trasporto da una struttura specialistica di un ospedale ad un altro ospedale di pazienti che, terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere. 8 Richiesta: La richiesta deve essere rivolta alla struttura che organizza i trasporti nell'ospedale di degenza dal medico che ha in cura il paziente, secondo quanto previsto dalle procedure interne. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal medico curante che attesta la necessità del trasferimento ed ha come destinazione una struttura ospedaliera sul territorio della Regione Veneto. Di norma il trasporto di pazienti residenti in altre regioni ad un ospedale che ha sede nella regione di residenza è a carico dell'utente, salvo il caso in cui la Direzione Sanitaria, su proposta del medico curante, ritiene conveniente per l'Azienda farsi carico degli oneri del trasporto. Procedura per l'attribuzione dell'onere: L'onere dei servizi a carico del SSR viene attribuito, in sede di compensazione economica della mobilità, all'Azienda ULSS/Regione competente per il territorio di residenza dell' assistito, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale. Definizione di trasferimento per consulenze, accertamenti diagnostici, prestazioni strumentali: Trasporto di un paziente ricoverato in un ospedale ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale eseguito senza che il paziente venga dimesso dall’ospedale inviante. Comprende anche il rientro al reparto di partenza. Richiesta: La richiesta deve essere rivolta alla struttura che organizza i trasporti nell'ospedale di degenza dal medico che ha in cura il paziente, secondo quanto previsto dalle procedure interne. L'ospedale inviante deve organizzare con propri mezzi anche il rientro del paziente al termine della prestazione, salvo che non siano intercorsi diversi accordi con la struttura che eroga la prestazione. La richiesta deve essere relativa a prestazioni non erogabili nell'ospedale di degenza ed il trasporto deve essere diretto alla struttura ospedaliera più vicina in grado di erogare la prestazioni. Per le richieste di prestazioni che non rientrano nelle prassi abituali dell'ospedale di degenza è necessaria l'approvazione della Direzione Sanitaria. Onere del servizio: Il servizio è a carico del SSR quando il trasporto è richiesto dal medico curante che attesta la necessità del trasferimento ed è, se necessario, approvato dalla Direzione Sanitaria. Procedura per l'attribuzione dell'onere: L'onere dei servizi rimane a carico della struttura di degenza del paziente. Art. 3 – Durata dell’appalto Il contratto di appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di effettivo inizio. Qualora alla scadenza del contratto non fosse stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l’Ulss potrà disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza, per il periodo strettamente necessario per pervenire alla nuova aggiudicazione e comunque per non oltre 180 giorni. Durante tale periodo rimarranno invariate tutte le precedenti condizioni contrattuali. Art. 4 – Direzione, protocollo operativo e Regolamento Direzione operativa Le ambulanze impiegate nei servizi facenti parte del LOTTO 1 opereranno sotto la direzione operativa della Centrale Operativa 118 SUEM Le ambulanze impiegate nei servizi facenti parte dei Lotti 2 e 3 opereranno sotto la Direzione Operativa del Centralino denominato "Trasporto Sanitario Verona" 9 NB: Le ambulanze impiegate per i servizi appaltati nei LOTTI 2 e 3, non potranno essere impiegate per nessun altro servizio extra appalto, durante gli orari in cui devono essere disponibili per i servizi appaltati. Protocollo operativo Il protocollo operativo che verrà predisposto dall’Ulss, riguarda le modalità di richiesta di intervento fatte alla Centrale Operativa 118 SUEM ed al Centralino denominato "Trasporto Sanitario Verona”, dai reparti/servizi/distretti. Le richieste per il trasporto ordinario dovranno essere fatte su appositi prestampati da inviare mediante fax o e-mail o attraverso il sistema di prenotazione secondo le modalità previste dal software dell’Ulss. (Per controllare l’appropriatezza, sono escluse le richieste telefoniche) Le richieste dei Reparti/servizi/distretti per l’effettuazione dei trasporti riguardanti il Lotto 2, dovranno pervenire al Centralino del trasporto sanitario dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal Lunedì al Sabato. Regolamento di servizio Le Ditte aggiudicatarie di entrambi i Lotti dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento di servizio che verrà predisposto dal Suem 118. Art. 5 – Modalità di esecuzione dei servizi del LOTTO 1 I Servizi di emergenza territoriale per la zona EST dovranno essere svolti h. 24/24, tutti i giorni dell’anno e comprendono: - gli interventi di soccorso con ambulanza e auto medica - i ricoveri urgenti con ambulanza . NB: La Ditta aggiudicataria del Lotto 1 dovrà mettere a disposizione, in regime di reperibilità, ulteriori n. 2 auto mediche e n. 1 ambulanza, per trasporti connessi ad attività di trapianto e di campioni biologici a scopo di prelievo o di trapianto e per le dimissioni notturne (dalle 19,00 alle 07,00) e dominicali 24/24), come meglio specificato all’art. 7 del presente capitolato. Equipaggio L’equipaggio minimo dell’ambulanza con soccorritori dovrà essere costituito da: • un autista soccorritore esperto • un soccorritore esperto L’equipaggio minimo dell’ambulanza infermierizzata dovrà essere costituito da: • un Infermiere esperto di emergenza sanitaria • un autista soccorritore esperto L’equipaggio minimo dell’auto medica dovrà essere costituito da: • un medico esperto di emergenza sanitaria • un infermiere esperto di emergenza sanitaria • un autista soccorritore esperto NB: L’Ulss potrebbe inserire propri medici e/o infermieri negli equipaggi dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata, come previsto all’art. 7. Si chiede pertanto alle Ditte concorrenti di precisare l’incidenza del medico e dell’infermiere sull’equipaggio dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata in modo da poter detrarre proporzionalmente i suddetti costi dal canone mensile qualora il suddetto personale venisse fornito dall’Ulss (Si chiede di precisare quanto sopra compilando l’Allegato E) . 10 Caratteristiche del personale medico: Il personale medico in servizio sulla auto medica, messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, o dall’azienda Ulss o AOUI, dovrà presentare curriculum personale dal quale risulti l’iscrizione all’Ordine dei Medici e con le seguenti specializzazioni: specialisti in Anestesia e Rianimazione specialisti in Chirurgia d'urgenza specialisti in Medicina d'Urgenza specializzandi in Anestesia e Rianimazione, e medicina d’urgenza, regolarmente iscritti al 4° o 5° anno della Scuola di Specialità della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona, nell’ambito del loro percorso formativo. Inoltre il personale medico dovrà essere in possesso o acquisire entro il primo anno dall’inizio del contratto, le seguenti certificazioni: 1. Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali); 2. Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) modulo Avanzato; 3. Attestato corso ALS (Advanced Life Support) 4. Attestato corso Rianimazione Pediatrica 5. Attestazione corso estricazione 6. Attestazione corso di introduzione e conoscenza del sistema 118 7. Attestazione corso gestione maxi-emergenze secondo standard MIMMS 8. Corso gestione Vie Aeree Gli attestati di cui ai commi 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia. Il Suem 118 provvederà alla formazione del personale, per quanto riguarda il punto 6) Caratteristiche del personale infermieristico: Il personale infermieristico in servizio sulla auto medica, e sulle ambulanze infermierizzate, messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, o dall’azienda Ulss o AOUI, dovrà presentare curriculum personale dal quale risulti l’iscrizione al collegio IPASVI. Inoltre il personale infermieristico dovrà essere in possesso o acquisire entro un anno dall’inizio del contratto le seguenti certificazioni: Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali); Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) modulo Avanzato; Attestato corso ALS (Advanced Life Support) oppure valutare corso ILS Attestato corso Rianimazione Pediatrica Attestazione corso estricazione Attestazione corso di introduzione e conoscenza del sistema 118 Attestazione corso gestione maxi-emergenze secondo standard MIMMS Corso Gestione vie aeree Gli attestati di cui ai commi 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia. Il Suem 118 provvederà alla formazione del personale, per quanto riguarda il punto 6). Caratteristiche dell’autista e del soccorritore esperto (dipendenti e volontari) I soccorritori e gli autisti volontari in servizio sui mezzi di soccorso, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, dovranno presentare curriculum personale dal quale risulti che hanno frequentato i corsi di preparazione per attività di soccorso sanitario previsti dal SUEM 118 di Verona e dalla normativa regionale vigente. 11 Inoltre il personale dipendente, o volontario che ricopra il ruolo di soccorritore o autista soccorritore dovrà essere in possesso, o acquisire entro un anno dall’inizio del contratto le seguenti certificazioni: 1) Patente di guida tipo "B" (secondo normativa vigente in materia) per il personale autista. 2) Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali); 3) Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) base; 4) Attestato corso guida sicura certificato dalla Regione Veneto ( solo per autisti). 5) Attestazione corso di primo soccorso finalizzato al servizio in ambulanza secondo le linee guida provinciali del Suem 118. Gli attestati di cui ai commi 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia. Autorizzazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici Almeno un componente dell'equipaggio delle ambulanze deve essere autorizzato all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico. L'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semi-automatici viene concessa nominalmente dal Direttore della C.O. del SUEM secondo quanto previsto dalle DGRV n°619/2002 e n°4282/2009. Tale autorizzazione può essere concessa agli operatori che vengono formati dalla ditta stessa secondo le linee guida internazionali con corsi sottoposti preventivamente all’approvazione del Direttore della C.O. SUEM 118. Formazione Le Ditte aggiudicatarie si impegnano a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione ed aggiornamento con cadenza almeno annuale e con l’obbligo di comunicare al SUEM la relativa effettuazione. In ogni caso il personale delle Ditte aggiudicatarie, operante sui mezzi di soccorso è tenuto a frequentare (a proprie spese) eventuali corsi di formazione prescritti dall’Ulss o dalla Regione. L’Ulss si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dalle Ditte aggiudicatarie, utilizzando all’uopo personale SUEM di Verona o altro personale di propria fiducia. Art. 6 - Modalità di esecuzione dei servizi dei LOTTI 2 e 3 Comprende i servizi di trasporto sanitario ordinario della zona EST (Lotto 2) e della Zona OVEST (Lotto 3) dalle ore 07 alle ore 19,00, dal Lunedì del Sabato e comprendono: Ricovero programmato (in regime ordinario, di day-hospital e day-surgery) Trasporto per prestazioni ambulatoriali Trasporto per emodialisi Dimissione Trasferimento per motivi di competenza specialistica o mancanza posti letto Trasferimento per prosecuzione cure (interospedaliere, interprovinciale interregionale o extraregionale) Trasporto per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali (interospedaliere, interprovinciale interregionale o extraregionale) Equipaggio L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà essere costituito da: 12 un autista soccorritore esperto un soccorritore esperto I soccorritori e gli autisti dipendenti e/o volontari in servizio sui mezzi di soccorso, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, dovranno corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 5 del presente capitolato d’appalto. Nell’eventualità che venga richiesta la presenza di personale sanitario per particolari tipi di trasporto, lo stesso dovrà essere fornito dalla struttura/reparto/servizio che ha richiesto il trasporto. Caratteristiche dell’autista e del soccorritore esperto (dipendenti e volontari) I soccorritori e gli autisti volontari in servizio sui mezzi di soccorso, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, dovranno presentare curriculum personale dal quale risulti che hanno frequentato i corsi di preparazione per attività di soccorso sanitario previsti dal SUEM 118 di Verona e dalla normativa regionale vigente. Inoltre il personale dipendente, o volontario che ricopra il ruolo di soccorritore o autista soccorritore dovrà essere in possesso, o acquisire entro un anno dall’inizio del contratto le seguenti certificazioni: 1. Patente di guida tipo "B" (secondo normativa vigente in materia) per il personale autista. 2. Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) aggiornato (retraining annuali); 3. Attestato corso PTC (Prehospital Trauma Care) base; 4. Attestato corso guida sicura certificato dalla Regione Veneto ( solo per autisti). 5. Attestazione corso di primo soccorso finalizzato al servizio in ambulanza secondo le linee guida provinciali del Suem 118. Gli attestati di cui ai commi 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia. Autorizzazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici Almeno un componente dell'equipaggio delle ambulanze deve essere autorizzato all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico. L'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semi-automatici viene concessa nominalmente dal Direttore della C.O. del SUEM secondo quanto previsto dalle DGRV n°619/2002 e n°4282/2009. Tale autorizzazione può essere concessa agli operatori che vengono formati dalla ditta stessa secondo le linee guida internazionali con corsi sottoposti preventivamente all’approvazione del Direttore della C.O. SUEM 118. Formazione Le Ditte aggiudicatarie si impegnano a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione ed aggiornamento con cadenza almeno annuale e con l’obbligo di comunicare al SUEM la relativa effettuazione. In ogni caso il personale delle Ditte aggiudicatarie, operante sui mezzi di soccorso è tenuto a frequentare (a proprie spese) eventuali corsi di formazione prescritti dall’Ulss o dalla Regione. L’Ulss si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dalle Ditte aggiudicatarie, utilizzando all’uopo personale SUEM di Verona o altro personale di propria fiducia. Art. 7 – Equipaggi e mezzi necessari per il LOTTO 1 Si prevede che per i servizi relativi ai LOTTI 1, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere mettere a disposizione i seguenti mezzi/equipaggi : Ambulanza Infermierizzata H24 Tregnago (L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà 13 essere costituito da un Infermiere esperto di emergenza sanitaria ed un autista soccorritore esperto) Ambulanza Infermierizzata H24 Cologna Veneta (L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà essere costituito da un Infermiere esperto di emergenza extraospedaliera ed un autista soccorritore esperto) Ambulanza Infermierizzata H24 San Bonifacio , Con infermiere fornito dall’ULSS -L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà essere costituito da un Infermiere esperto di emergenza extraospedaliera ed un autista soccorritore esperto) Ambulanza Soccorritori H24 Vago (L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà essere costituito da un autista esperto di emergenza extraospedaliera ed un soccorritore esperto) Automedica H 24 Vago (autista medico infermiere) (L’equipaggio minimo dell’ambulanza dovrà essere costituito da un medico esperto di emergenza extraospedaliera, da un Infermiere esperto di emergenza extraospedaliera ed un autista soccorritore esperto) Mezzo e denominazione Alfa 6 Alfa 7 Alfa 8 Alfa 9 Equipaggio Stazionamento Orario Autista Socc + Inf Tregnago 365 GG H24 Autista Socc + Inf Cologna Veneta 365 GG H24 Autista Socc + Socc Vago 365 GG H24 Autista Socc + Socc San Bonifacio 365 GG H24 Autista Socc + Inf + Mike 3 Med Vago 365 GG H24 NB: L’Ulss potrebbe inserire propri medici e/o infermieri negli equipaggi dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata. Si chiede pertanto alle Ditte concorrenti di precisare l’incidenza del medico e dell’infermiere sull’equipaggio dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata in modo da poter detrarre proporzionalmente i suddetti costi dal canone mensile qualora il suddetto personale venisse fornito dall’Ulss (Si chiede di precisare quanto sopra compilando l’Allegato E) . Oltre ai suddetti mezzi, la Ditta aggiudicataria del Lotto 1 dovrà mettere a disposizione, in regime di reperibilità, altre n. 2 auto mediche e n. 2 ambulanze: le prime per trasporti connessi ad attività di trapianto o di trasporto campioni biologici a scopo di prelievo/trapianto e le seconde per dimissioni notturne (dalle 19,00 alle 07,00) e dominicali (h 24/24). Questi quattro mezzi dovranno essere diversi dai 5 richiesti per l’appalto e le prestazioni fornite con questi quattro mezzi verranno fatturate direttamente alle Aziende richiedenti che potranno essere l’Ulss 20 di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. NB: Le ambulanze per dimissioni vanno chiamate solo nei casi previsti dalla DGRV 1141/2011. • Le due auto mediche saranno impiegate per trasporti connessi alle attività di trapianto (e di trasporto di campioni biologici a scopo di prelievo o di trapianto), dell’AOUI e dell’Ulss 20 e dovrà essere sul luogo dell’intervento entro 30 minuti dalla chiamata. Dovranno essere reperibili h 24/24 e disponibili entro ½ dalla chiamata • Le ambulane a saranno impiegate per le dimissioni notturne (dalle 19,00 alle 07,00) e domenicali e festive 24/24) dell’AOUI e dell’Ulss 20 e dovrà essere disponibile entro 30 minuti dalla chiamata. Per i suddetti servizi supplementari svolti dalle 2 auto mediche e dalle 2 ambulanze, verranno riconosciuti i seguenti importi forfettari: € 100,00 a chiamata ed € 1,00 a km (sosta compresa) per le auto mediche 14 € 50,00 a chiamata ed € 0,80 a km, oltre i 50/km (sosta compresa) per le ambulanze. NB: Questi costi forfettari non saranno considerati ai fini dell’aggiudicazione. Caratteristiche dei mezzi di soccorso I servizi di trasporto deve essere garantito mediante l’utilizzo di autoambulanze di tipo A, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 “veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze”, ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007. Requisiti e dotazione - I mezzi, all’affidamento del servizio, non dovranno avere più di un anno di immatricolazione con un massimo di 50.000 chilometri - I mezzi devono essere “tagliandati” regolarmente secondo programma della casa costruttrice del mezzo - Assicurazione Kasco - Cambio gomme ogni 40.000 Km e comunque al bisogno - Montaggio gomme termiche secondo normativa vigente - Capacità di sostituire un eventuale mezzo in avaria entro 30 minuti - Sostituzione dei mezzi con percorrenza superiore ai 250.000 km. Equipaggiamento mezzo 1.1 Tecnico • predisposizione radio RT secondo specifiche regionali (basetta, antenna, cavo) in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118. • sistema di telefonia cellulare con vivavoce • telepass • n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca • n. 2 estintori da almeno 2 Kg approvati dal Ministero dell’Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario • n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare • dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge • fari stroboscopici posteriori • luci supplementari di emergenza sincronizzate con l’apertura delle porte posteriori • cicalino retromarcia • n. 1 trousse da scasso • segni distintivi esterni a norma di legge e comunque previsti nel sistema di emergenza sanitaria della ULSS 20 Verona • sistema ABS • gomme termiche (nel periodo indicato) • catene da neve 1.2 Materiale di protezione • n. 3 caschi di protezione a norma • n. 3 paia di guanti da lavoro • n.3 occhiali antischizzo 1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario • struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e portelloni a norma di legge; pedana laterale scorrevole • sistema di aspirazione fisso con almeno n. 2 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso monouso per la raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo 15 • • • • • • • • • • impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria o batteria potenziata, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 2 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 700 watt, almeno n. 2 neon luce bianca, almeno n. 1 faretto “spot”, luce azzurra di riposo notturna impianto di climatizzazione ed aerazione impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese, alimentato da n. 2 bombole di O 2 non inferiori alla capacità di litri 7, con scambiatore automatico, riduttore di pressione, manometro e flussimetro per ogni singola bombola, conformità norme ISO. n. 1 barella autocaricante ( con interfaccia Ferno e gancio 10G Ferno, preferibilmente Ferno 5126) con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento n. 1 sedia per cardiopatici con scendiscala a cingoli. n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete n. 2 attacchi portaflebo antiurto ed antioscillazione almeno n. 1 posto seduta testa paziente, a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 1 posto seduta, a norma di legge, con relative cinture predisposizione supporti per tutto il materiale elettromedicale richiesto (testa paziente) predisposizione supporto per Lifepack 15 o similare (testa paziente) 1.4 Apparecchiature asportabili • n. 1 monitor multiparametrico con almeno cavi a 3 derivazioni per ECG, pressione non invasiva, saturimetria ed idonei allarmi • n. 1 monitor defibrillatore multiparametrico con trasmissione di segnale modello Lifepack 15 con anesso modem, licenza di trasmissione, e sim abilitata al traffico gprs con contratto a carico della ditta. (il sistema di trasmissione segnale dovrà sempre essere attivo e garantire il corretto invio degli ecg presso gli Hub di riferimento e la Centrale 118) • n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE) • n. 1 saturimetro portatile • n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile 2 • n. 1 ventilatore portatile + circuito esterno + bombola O da almeno n. 2 litri e con funzione CPAP, (Solo per auto medica) • n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata 1.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree • palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico, neonatale tutti monouso (uno per tipo) + reservoirs • bombola portatile da almeno n. 2 litri conforme normativa, completa di manometro e riduttore 2 • n. 2 prolunghe O 1.7 Materiale per immobilizzazione • n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza certificata ed omologata per immobilizzazione e trasporto, identica al modello in uso presso il servizio di elisoccorso di Verona • n. 3 collari cervicali per immobilizzazione sia adulti che pediatrici e neonatali identici al modello in utilizzo presso il servizio di elisoccorso di Verona • n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili a depressione • n. 1 tavola spinale + fermacapo + sistema di contenzione tipo “ragno“ 16 • • • • • n. 1 materasso a depressione + pompa n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie n. 1 cintura pelvica (tipo “SAM Sling” o analoga) n. 1 dispositivo di estricazione tipo Kendrick extrication Device o similare, identico al modello in utilizzo presso Il servizio di elisoccorso di verona n. 1 dispositivo di immobilizzazione pediatrica tipo pedisleeve identico al modello in utilizzo presso Il servizio di elisoccorso di verona 1.8 Materiale vario • minifrigo per farmaci Presidi, farmaci ed altro materiale I presidi e i farmaci necessari per eventuali interventi sono a carico della ULSS 20. Si precisa che la biancheria in uso sui mezzi sarà a totale carico della ditta, sia per quanto riguarda la fornitura che il lavaggio. Le dotazioni degli zaini Als e Bls saranno fornite dal Suem 118 attraverso la produzione di un documento atto ad uniformare e standardizzare i presidi a bordo dei mezzi di soccorso al fine di ottimizzare il servizio e ridurre sensibilmente i costi. Sarà facoltà dell’Ulss provvedere direttamente ad equipaggiare i mezzi di soccorso con i suddetti zaini ed eventuali altre dotazioni Manutenzione automezzi La Ditta dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente. La Ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione. In caso di guasto o furto la Ditta dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione in modo che il servizio non abbia soluzione di continuità. In caso di avaria del mezzo di soccorso il contraente si impegna a sostituirlo entro un'ora con un altro di uguali caratteristiche. Stazionamento dei mezzi di soccorso I mezzi di soccorso e trasporto stazioneranno presso sedi operative della Ditta aggiudicataria e dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dall’allegato A della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007. I costi di gestione delle sedi operative principali e periferiche sono a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora fosse necessario, l’ULSS si riserva la possibilità di far variare la sede di stazionamento dei mezzi, mettendo a disposizione della Ditta propri locali a titolo gratuito. I mezzi di soccorso e le relative apparecchiature e presidi dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza. I mezzi di soccorso dovranno esporre il contrassegno "118 Verona Emergenza" senza nessun altro segnale o numero telefonico di riferimento per chiamate di trasporto sanitario. Le ambulanze saranno dotate di apparecchiature radio di proprietà della Regione Veneto in comodato d'uso all'ULSS, funzionanti sulle frequenze regionali di emergenza sanitaria per i collegamenti con la Centrale Operativa, installate a cura del Servizio Tecnico della Regione Veneto. I dispositivi per la radiolocalizzazione (tracking) dei mezzi di soccorso tramite sistema satellitare, saranno forniti alla ditta aggiudicataria dall’ULSS. La ditta si impegnerà ad installare sui mezzi e ad assicurarli durante l’appalto a proprie spese e a restituirli al termine dello stesso, in perfette condizioni d’uso. 17 In caso di furto, smarrimento o rottura, il dispositivo per la radiolocalizzazione dovrà essere obbligatoriamente sostituito entro sette giorni con costo a carico della ditta. Sulle ambulanze non potranno essere attivate altre apparecchiature radio ricetrasmittenti o di radiolocalizzazione. Il mancato utilizzo da parte della ditta del dispositivo di radiolocalizzaione costituisce grave inadempienza contrattuale La Ditta aggiudicataria si dovrà inoltre dotare di idoneo personal computer comprensivo di collegamento remoto (es.: ADSL), secondo le specifiche indicate dalla Centrale Operativa del SUEM, in alcune sedi l’ULSS attiverà a proprie spese un collegamento remoto per l’attivazione dei mezzi di soccorso e l’inserimento dei dati dei servizi. Questo collegamento è dedicato alla registrazione informatica dei dati relativi agli interventi, che sarà effettuata dal personale della Ditta stessa. Il mancato inserimento dei dati costituisce grave inadempienza contrattuale Art. 8 – Equipaggi e mezzi necessari per il LOTTO 2 Le ambulanze avranno la denominazione, zona di stazionamento e orario di servizio come segue e dovranno avere come composizione minima d’equipaggio autista soccorritore con le caratteristiche previste all’art. 6 soccorritore con le caratteristiche previste all’art. 6 Mezzi W8 W7 Comune Vago S. Bonifacio orario dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 giorni Lun – Sab Lun – Sab N.B. eventuali ore aggiuntive dovute al prolungamento di trasporti o servizi, rientrano nel costo forfaittario Caratteristiche dei mezzi di soccorso Il servizio di trasporto deve essere garantito mediante l’utilizzo di autoambulanze di tipo A, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 “veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze”, ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007. Requisiti e dotazione - I mezzi, all’affidamento del servizio, non dovranno avere più di un anno di immatricolazione con un massimo di 50.000 chilometri - I mezzi devono essere “tagliandati” regolarmente secondo programma della casa costruttrice del mezzo - Assicurazione Kasco - Cambio gomme ogni 40.000 Km e comunque al bisogno - Montaggio gomme termiche secondo normativa vigente - Capacità di sostituire un eventuale mezzo in avaria entro 30 minuti - Sostituzione dei mezzi con percorrenza superiore ai 250.000 km. Equipaggiamento mezzo 1.1 Tecnico • predisposizione radio RT secondo specifiche regionali (basetta, antenna, cavo) in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118. • sistema di telefonia cellulare con vivavoce 18 • • • • • • • • • • • • • telepass n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca n. 2 estintori da almeno 2 Kg approvati dal Ministero dell’Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge fari stroboscopici posteriori luci supplementari di emergenza sincronizzate con l’apertura delle porte posteriori cicalino retromarcia n. 1 trousse da scasso segni distintivi esterni a norma di legge e comunque previsti nel sistema di emergenza sanitaria della ULSS 20 Verona sistema ABS gomme termiche (nel periodo indicato) catene da neve 1.2 Materiale di protezione • n. 3 caschi di protezione a norma • n. 3 paia di guanti da lavoro • n.3 occhiali antischizzo 1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario • struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge; pedana laterale scorrevole • sistema di aspirazione fisso con almeno n. 2 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso monouso per la raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo • impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria o batteria potenziata, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 2 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 700 watt, almeno n. 2 neon luce bianca, almeno n. 1 faretto “spot”, luce azzurra di riposo notturna • impianto di climatizzazione ed aerazione • impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese, alimentato da n. 2 bombole di O 2 non inferiori alla capacità di litri 7, con scambiatore automatico, riduttore di pressione, manometro e flussimetro per ogni singola bombola, conformità norme ISO. • n. 1 barella autocaricante ( compatibili con termoculle Ulss e AOUI con interfaccia Ferno e gancio 10G Ferno, preferibilmente Ferno 5126) con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento • n. 1 sedia per cardiopatici con scendiscala a cingoli. • n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete • n. 2 attacchi portaflebo antiurto ed antioscillazione • almeno n. 1 posto seduta testa paziente, a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 1 posto seduta, a norma di legge, con relative cinture • predisposizione supporti per tutto il materiale elettromedicale richiesto (testa paziente) • predisposizione supporto per Lifepack 15 o similare (testa paziente) 1.4 Apparecchiature asportabili 19 • • • • • • n. 1 monitor multiparametrico con almeno cavi a 3 derivazioni per ECG, pressione non invasiva, saturimetria ed idonei allarmi n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE) n. 1 saturimetro portatile n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile n. 1 ventilatore portatile + circuito esterno + bombola O 2 da almeno n. 2 litri e con funzione CPAP, n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata 1.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree • palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico, neonatale tutti monouso (uno per tipo) + reservoirs • bombola portatile da almeno n. 2 litri, conforme normativa vigente completa di manometro e riduttore 2 • n. 2 prolunghe O 1.7 Materiale per immobilizzazione • n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza certificata ed omologata per immobilizzazione e trasporto, identica al modello in uso presso il servizio di elisoccorso di Verona • n. 3 collari cervicali per immobilizzazione sia adulti che pediatrici e neonatali identici al modello in utilizzo presso il servizio di elisoccorso di Verona • n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili a depressione • n. 1 tavola spinale + fermacapo + sistema di contenzione tipo “ragno“ • n. 1 materasso a depressione + pompa • n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie • n. 1 dispositivo di estricazione tipo Kendrick extrication Device o similare, identico al modello in utilizzo presso Il servizio di elisoccorso di Verona • n. 1 dispositivo di immobilizzazione pediatrica tipo pedisleeve identico al modello in utilizzo presso Il servizio di elisoccorso di Verona 1.8 Materiale vario • minifrigo per farmaci Presidi, farmaci ed altro materiale I presidi e i farmaci necessari per eventuali interventi sono a carico della ULSS 20. Si precisa che la biancheria in uso sui mezzi sarà a totale carico della ditta, sia per quanto riguarda la fornitura che il lavaggio. Le dotazioni degli zaini Als e Bls saranno fornite dal Suem 118 attraverso la produzione di un documento atto ad uniformare e standardizzare i presidi a bordo dei mezzi di soccorso al fine di ottimizzare il servizio e ridurre sensibilmente i costi. Sarà facoltà dell’Ulss provvedere direttamente ad equipaggiare i mezzi di soccorso con i suddetti zaini ed eventuali altre dotazioni Manutenzione automezzi La Ditta dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente. La Ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione. In caso di guasto o furto la Ditta dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione in modo che il servizio non abbia soluzione di continuità. 20 In caso di avaria del mezzo di soccorso il contraente si impegna a sostituirlo entro un'ora con un altro di uguali caratteristiche. Stazionamento dei mezzi di soccorso I mezzi di soccorso e trasporto stazioneranno presso sedi operative della Ditta aggiudicataria e dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dall’allegato A della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007. I costi di gestione delle sedi operative principali e periferiche sono a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora fosse necessario, l’ULSS si riserva la possibilità di far variare la sede di stazionamento dei mezzi, mettendo a disposizione della Ditta propri locali a titolo gratuito. I mezzi di soccorso e le relative apparecchiature e presidi dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza. I mezzi di soccorso dovranno esporre il contrassegno " 118 Verona Emergenza" senza nessun altro segnale o numero telefonico riferito a chiamate di trasporto sanitario. I dispositivi per la radiolocalizzazione (tracking) dei mezzi di soccorso tramite sistema satellitare, saranno forniti alla ditta aggiudicataria dall’ULSS. La ditta si impegnerà ad installare sui mezzi e ad assicurarli durante l’appalto a proprie spese e a restituirli al termine dello stesso, in perfette condizioni d’uso. In caso di furto, smarrimento o rottura, il dispositivo per la radiolocalizzazione dovrà essere obbligatoriamente sostituito entro sette giorni con costo a carico della ditta. Sulle ambulanze non potranno essere attivate altre apparecchiature radio ricetrasmittenti o di radiolocalizzazione. Il mancato utilizzo da parte della ditta del dispositivo di radiolocalizzaione costituisce grave inadempienza contrattuale La Ditta aggiudicataria si dovrà inoltre dotare di idoneo personal computer comprensivo di collegamento remoto (es.: ADSL), secondo le specifiche indicate dalla Centrale Operativa del SUEM, in alcune sedi l’ULSS attiverà a proprie spese un collegamento remoto per l’attivazione dei mezzi di soccorso e l’inserimento dei dati dei servizi. Questo collegamento è dedicato alla registrazione informatica dei dati relativi agli interventi, che sarà effettuata dal personale della Ditta stessa. Il mancato inserimento dei dati costituisce grave inadempienza contrattuale Art. 9 – Equipaggi e mezzi necessari per il LOTTO 3 Le ambulanze avranno la denominazione, zona di stazionamento e orario di servizio come segue e dovranno avere come composizione minima d’equipaggio autista soccorritore con le caratteristiche previste all’art. 6 soccorritore con le caratteristiche previste all’art. 6 Mezzi W1 Verona W2 Verona W3 Verona W4 Verona W5 Verona W6 Marzana orario dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 dalle 07,00 alle 19,00 giorni Lun – Sab Lun – Sab Lun – Ven Lun – Sab Lun – Sab Lun – Sab 21 N.B. Eventuali ore aggiuntive dovute al prolungamento di trasporti o servizi, rientrano nel costo forfetario Si fa riferimento a quanto previsto nel precedente articolo relativo al LOTTO 2, per quanto riguarda: - Caratteristiche dei mezzi di soccorso - Requisiti e dotazione - Equipaggiamento mezzo - Presidi, farmaci ed altro materiale - Manutenzione automezzi - Stazionamento dei mezzi di soccorso. Art. 10 – Oneri e obblighi a carico della Ditta aggiudicataria Sono a carico delle Ditte aggiudicatarie dei 3 lotti tutti gli oneri ed obblighi seguenti. A) CONTRATTO DI LAVORO PERSONALE La Ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e/o delle Cooperative Sociali e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS potrà utilizzare le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento di danni. B) EVENTUALE PERSONALE VOLONTARIO Ove la ditta sia legittimata ad utilizzare personale volontario secondo le disposizioni di legge, potrà effettuare tale utilizzo esclusivamente dal proprio Corpo Volontari, secondo le norme vigenti in materia . C) ALTRI OBBLIGHI La Ditta dovrà presentare la convenzione che ha in essere per lo smaltimento dei rifiuti e produrre la documentazione delle procedure in essere. La Ditta fornirà un elenco nominativo del proprio rappresentante per l’appalto, del personale dipendente, dei volontari e del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso, da aggiornare in caso di nuovi inserimenti; l’elenco dovrà contenere per ciascun componente il tipo di corso di qualificazione superato. La Ditta comunicherà, inoltre, alla C.O., tramite fax o e-mail e con almeno 24 ore di anticipo, i nominativi dell’equipaggio, la sigla del mezzo ed il numero telefonico/cellulare di ogni singolo mezzo in servizio. I componenti dell’equipaggio dovranno indossare durante il servizio idonee divise fornite dalla Ditta, con specifica targhetta con apposto il nome e la qualifica dell’operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la dicitura “Ditta ULSS n. 20 – SUEM 118 Verona Emergenza". La Ditta si impegna a fornire al proprio personale in servizio sugli automezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, relativamente a: • protezione dal rischio chimico e biologico; 22 • visibilità del personale durante gli interventi di soccorso su strada; • ausilio durante la movimentazione dei pazienti. I turni di servizio del personale sanitario e tecnico non dovranno di norma superare la durata di 12 ore consecutive. In caso di particolari ed imprevedibili esigenze di servizio potranno essere effettuati turni superiori alle 12 ore e comunque non oltre le 24 ore, purchè seguiti da un riposo compensativo almeno della stessa durata. Nel caso di personale in libera professione, tale indicazione sarà oggetto di specifico formale impegno rilasciato dal professionista e sarà soggetta a controllo da parte del Suem che avrà facoltà di allontanare dal servizio il personale che non si attiene alle sopracitate norme. Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti obblighi ed oneri: a) uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall’Azienda ULSS e dal SUEM 118; b) rispetto delle procedure per la gestione dei rifiuti speciali ospedalieri; c) dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli operatori; al riguardo l’Impresa ha l’obbligo di custodia dei beni forniti dall’Azienda ULSS in comodato d’uso gratuito d) istituire un’adeguata forma di “autocontrollo” affinchè il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato ed alle condizioni di circolazione degli automezzi. e) essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto, che devono essere intestate al Legale Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, fatte salve quelle da richiedere congiuntamente con l’Azienda ULSS; f) rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni del presente Capitolato nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali; g) responsabilità della conduzione degli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza; h) pagamento delle multe, le ammende o altro, derivanti all’appaltatore, per infrazioni alle norme di circolazione o all’uso dell’automezzo; i) le spese per l’assicurazione della responsabilità dell’impresa e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio contro infortuni; j) le spese per l’assicurazione della responsabilità dell’impresa e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio per la responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi, inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del mezzo. La violazione anche di uno soltanto dei seguenti obblighi comporterà l’immediata applicazione delle penali previste dal successivo art 27 del presente capitolato speciale nonché il compenso per gli ulteriori maggiori danni subiti dall’Azienda ULSS. ART. 11 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l‘Impresa deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio. Pertanto l’attività prestata dall’Impresa aggiudicataria non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e 23 nel caso di scioperi l’Impresa non potrà, pertanto, sospendere l’attività prestata; a tal fine l’Impresa aggiudicataria deve comunicare per iscritto all’Azienda ULSS la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. Deve in ogni caso garantire le prestazioni. L’interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell’appalto ex art. 1456 del Codice Civile. ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA La Ditta aggiudicataria di ogni Lotto, è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dello stesso e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi. Dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi del presente appalto, oltre alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 (seimilioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero. La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell’Ulss e dovrà avere una validità per tutta la durata dell’appalto, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia Assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti del Committente. Nel caso che in cui la Ditta aggiudicatrice risultasse un raggruppamento di imprese, la copertura assicurativa dovrà essere presentata con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita all’Ulss prima dell’inizio del servizio. ART. 13 – SEGRETO D’UFFICIO l dipendenti delle Ditte aggiudicatarie dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio. L’Ulss avrà il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta aggiudicataria che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull’organizzazione dell’Ulss, sulle terapie od altro. La Ditta aggiudicataria dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma. ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l’estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti. La valutazione dei rischi propri dell’ appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86, comma 3/bis del D.Lgs.163/2006. La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali dell’Ulss. 24 Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico: la gestione dei subappaltatori, la gestione dei rapporti fra i subappaltatori la gestione delle reciproche interazioni di rischio, la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008, i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A norma dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l’importo degli oneri della sicurezza per quanto riguarda i rischi interferenziali, come risulta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è pari a - € zero per il LOTTO 1 - € zero per il LOTTO 2 - € zero per il LOTTO 3 In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dall’Ulss, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della stazione appaltante. La gestione dei rischi professionali specifici connessi all’espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatrice a cui spetta la fornitura dei D.P.I.. Il personale della Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza. Art. 15 - Deposito cauzionale provvisorio e definitivo DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO I concorrenti dovranno allegare nella BUSTA A, una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163, dell’importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo triennale fissato a base d’asta. Pertanto, l’importo del deposito cauzionale è fissato in: - € 98.400,00 per il LOTTO 1 - € 16.200,00 per il LOTTO 2 - € 48.600,00 per il LOTTO 3 Il deposito cauzionale potrà essere prestato: mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti o in titoli, dell’importo di cui sopra a titolo di pegno a favore dell’Azienda ULSS n.20 di Verona; mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n°385/93) in originale costituita nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs n.163/2006; qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 25 D.Lgs n.385/93 dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione emessa in favore dell’intermediario finanziario medesimo dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. La fideiussione deve essere intestata all’ULSS n.20 di Verona. La cauzione provvisoria dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.. Dovrà, inoltre, essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà altresì prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.. La corretta costituzione del deposito cauzionale provvisorio come sopra richiesto, è prevista a pena di esclusione. Pertanto, i concorrenti che non abbiano costituito deposito cauzionale provvisorio o che l’abbiano costituito in misura inferiore per importo, durata o validità, o con modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno ammessi alla gara. La cauzione provvisoria potrà essere escussa dall’Ulss: in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine stabilito; in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Si precisa infine che: l’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, per le Ditte Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione in corso di validità. in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata: a) in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; b) in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; c) in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, prima dell’inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire, presso ciascuna azienda sanitaria, deposito cauzionale definitivo, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo triennale offerto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n°163. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che 26 l’Ulss dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Ulss di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui le aziende sanitarie si siano eventualmente rivalse, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia al servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito di danni e maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 n°163, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs 163/2006, relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell’esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto. In caso di R.T.I. la cauzione potrà essere presentata dall'impresa mandataria o da una delle società mandanti ma deve essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti. In caso di Consorzio la cauzione potrà essere presentata dal Consorzio medesimo o da una delle società consorziate esecutrice dell'appalto ma deve essere intestata a tutte le società esecutrici dell'appalto. Art. 16 – Avvalimento L’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 18 – Busta A), punto 3, lettere a) e b), del presente Capitolato, è ammesso con le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Art. 17 - Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (r.t.i.) e di consorzi E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero che partecipi con R.T.I. diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. ai quali l’Impresa partecipa. NB: Le concorrenti che intendono presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. dovranno osservare le seguenti condizioni, salvo quanto già previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto: il plico esterno e le buste A e B di cui all’art. 16 del presente Capitolato, dovranno riportare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta. Invece nel caso di RTI formalmente costituiti o di consorzi, dovrà essere riportata l’indicazione e l’intestazione dell’impresa mandataria o del consorzio; la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A), così come l’offerta economica ed il relativo dettaglio dei costi contenuti nella Busta B), dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante di tutte le imprese 27 raggruppande, in caso di RTI non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta,. Invece nel caso di RTI formalmente costituiti dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. Art. 18 – Presentazione dell’offerta Coloro che intendono partecipare all’appalto dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico contenente l’offerta corredata della documentazione di seguito descritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.06.2012 all’Ufficio Protocollo dell’Ulss n. 20 di Verona - Via Valverde n. 42 – 37122 Verona. La consegna del suddetto plico contenente l’offerta è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Azienda esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla gara, le offerte che dovessero pervenire oltre la data e l’orario sopraindicati. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato (preferibilmente con nastro adesivo, senza ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre alla ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione temporanea specificare tutte le imprese che la compongono), dell’indirizzo, ai numeri di telefono e di fax dello stesso – la dicitura “Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto in ambulanza.: LOTTO 1: CIG 41333872DB; LOTTO 2: CIG 4133398BEC; LOTTO 3: CIG 4133403010 e contenere al suo interno le seguenti buste sigillate, riportanti all’esterno il nominativo dell’impresa mittente e rispettivamente le seguenti diciture: Busta A - Documentazione Amministrativa per l’ammissione alla gara Busta B - Offerta economica L’apertura dei plichi delle ditte concorrenti verrà effettuata in seduta pubblica alle ore 10.00 del 14.06.2012 presso la Sala gare del Servizio Approvvigionamenti di Via Murari Brà n. 35 (VR) e codesta Ditta è invitata sin d’ora a presenziarvi. La procedura di gara si articolerà come previsto dall’art. 20 - BUSTA A - Nella Busta A, riportante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa e l’indicazione ai Lotti a cui si partecipa”, dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 1) Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (si invita ad utilizzare l’Allegato A), indicante le modalità di partecipazione all’appalto ed autorizzando la stazione appaltante di effettuare tutte le comunicazioni al fax n………………….. ai sensi dell’art. 79, comma 5/bis, indicando inoltre di eleggere domicilio presso………….…………., l’indirizzo di posta elettronica………………….. (eventualmente anche l’indirizzo di posta elettronica certificata………………………..), dichiarando di accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate mediante uno dei predetti mezzi di comunicazione. 2) Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (si invita ad utilizzare l’Allegato B), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006, così come modificato dal D.L. n. 70 del 13.5.2011 trasformato, con modificazioni, in L. 106 del 12.7.2011: a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 28 unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Non è inoltre intervenuta nemmeno una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 18/2004/CE Né le suddette disposizioni hanno riguardato i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Qualora invece i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fossero incorsi in qualcuna delle suddette disposizioni penali, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto di partecipazione all’appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Si chiede gentilmente di indicare gli indirizzi della Prefettura e dell’Agenzia delle Entrate competenti, con i numeri telefonici, fax ed e.mail) NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della suddetta lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa , né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (NB. riabilitazione, estinzione del reato e revoca della condanna solo con provvedimento dell’Autorità giudiziaria) d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 29 NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; Ai sensi dell’art. 38 1-ter (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), decretolegge n. 70 del 2011),in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (Si chiede gentilmente di indicare indirizzi/sedi e numeri di matricola INPS e INAIL), NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 (oppure che l’impresa ha meno di 15 dipendenti e quindi non è soggetta alla L. 68/1999) (Si chiede gentilmente di indicare l’indirizzo, il n. telefonico e fax del competente Centro per l’impiego Provinciale) m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs n. 81/2008; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) che soggetti di cui alla precedente lettera b), qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione)e 629 c.p.(estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione attività di associazioni mafiose), hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (esclusione della responsabilità per chi ha commesso il fatto in stato di necessità e di legittima difesa). L’affermazione del primo periodo, non deve contrastare con quanto emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 30 m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l’offerta economica. NB: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell’Art. 2602 c.c., la predetta dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate. 3) Dichiarazione sostitutiva (deve essere fatta da tutte le imprese in caso di ATI) ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, con allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, (si invita ad utilizzare l’Allegato C), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa, attestante che la Ditta che concorre all’appalto ha: a) realizzato complessivamente, nel triennio 2009-2011, un fatturato non inferiore a: - € 5.000.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario a favore di strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate, per i concorrenti al LOTTO 1 - € 800.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario a favore di strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate per i concorrenti al LOTTO 2 - € 2.500.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario a favore di strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate per i concorrenti al LOTTO 3 b) espletato correttamente nel triennio 2009, 2010 e 2011, i suddetti servizi, elencandone gli importi, le date ed i destinatari pubblici o privati accreditati. NB: In caso di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) o Consorzi ordinari i suddetti fatturati devono essere posseduti con le seguenti percentuali: almeno il 60 % la mandataria e almeno il 20% le mandanti) 4) La quietanza comprovante il versamento a favore dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona della cauzione provvisoria con le modalità previste dall’art. 15 5) Dichiarazione rilasciata da un fideiussore autorizzato per legge con l’impegno a rilasciare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (che potrà essere fatta anche a margine della Cauzione provvisoria); 31 6) Ricevuta del versamento del contributo di € 140,00 per i concorrenti al Lotto 1 (CIG 41333872DB), € 80,00 per i concorrenti al Lotto 2 (CIG 133398BEC ) ed € 140,00 per i concorrenti al Lotto 3 (CIG4133403010), dovuto per la partecipazione alla gara sulla base delle tariffe deliberate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005. Nel caso di ATI il versamento è unico ed effettuato dall’impresa capogruppo. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante all’appalto deve allegare alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo Servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line). 7) L’autorizzazione all’esercizio della attività di trasporto e soccorso con ambulanza, rilasciata dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 22/02 e della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007, ovvero (se la Ditta ha presentato regolare domanda alla Regione Veneto per il rilascio di tale autorizzazione ed è in attesa della comunicazione dell’esito delle verifiche), copia della richiesta di autorizzazione. NB: Le cause di esclusione sono quelle tassativamente previste dall’art 46, comma 1/bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. – BUSTA B - Nella busta B, riportante all’esterno la dicitura “Offerta economica”, dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta su carta legale, in lingua italiana, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere, si considererà quello più vantaggioso per l’Ulss), dovrà essere dichiarato il ribasso percentuale sull’importo del LOTTO a cui il concorrente intende partecipare. Questa Ulss ha fissato la seguente base d’asta al ribasso: - Lotto 1 : base d’asta € 4.920.000,00/triennale, così determinato: a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 24/24, € 270.000,00/anno (270.000 x 2 ambulanze x 3 anni = € 1.620.000,00 nel triennio) b) Costo dell’ambulanza infermierizzata h 24/24, € 300.000,00/anno (300.000 x 2 ambulanze x 3 anni = € 1.800.000,00 nel triennio) c) Costo dell’auto medica h 24/24, € 500.000,00/anno (500.000,00 x 3 anni = € 1.500.000,00 nel triennio) NB: Poiché nel corso dell’appalto l’Ulss potrebbe inserire propri medici e/o infermieri negli equipaggi dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata. Si chiede pertanto alle Ditte concorrenti di precisare l’incidenza del medico e dell’infermiere sull’equipaggio dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata in modo da poter detrarre proporzionalmente i suddetti costi dal canone mensile qualora il suddetto personale venisse fornito dall’Ulss (Si chiede di precisare quanto sopra richiesto, compilando l’Allegato E) . - Lotto 2 : base d’asta € 810.000,00/triennale, così determinato: a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 12/24, € 135.000,00/anno (135.000,00 x 2 ambulanze x 3 anni = € 810.000,00 nel triennio) - Lotto 3 : base d’asta € 2.430.000,00/triennale così determinato a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 12/24, € 135.000,00/anno (135.000,00 x 6 ambulanze x 3 anni = € 2.430.000,00 nel triennio Nell’offerta la Ditta concorrente dovrà inoltre dichiarare: di accettare senza riserve il contenuto del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che si intendono integralmente accettati; di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazione dell’offerta, che si ritiene valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la sua presentazione 32 di essere a conoscenza che l’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto lo sconto più alto sulla base d’asta; di aver preso conoscenza che le eventuali offerte di importo superiore alle suddette basi d’asta verranno escluse dalla gara di accettare le modalità di fatturazione e pagamenti previste dall’art. 24 Per la formulazione dell’offerta economica, si consiglia l’utilizzo dell’ALLEGATO D) In caso di ATI o consorzi non ancora costituiti, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta deve essere effettuata da ogni legale Rappresentante delle Società associande . In caso di ATI già costituita, basta la firma della mandataria Si ricorda inoltre che: ai sensi dell'art. 11 - comma 6 del D. Lgs. 163/2006, ciascuna ditta concorrente non può presentare più di un'offerta per ogni Lotto. L’offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data prevista per la scadenza della sua presentazione. Al fine di poter formulare un giudizio di congruità sui prezzi di aggiudicazione, è opportuno che l’offerta sia corredata dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo, come riportato nell’ ALLEGATO E - Art. 19 - Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione verrà effettuata per singolo LOTTO, a favore della Ditta che ha presentato il maggior sconto % sull’importo fissato come base d’asta al ribasso di ogni LOTTO a cui partecipa NB: La Ditta aggiudicataria del Lotto 1 dovrà mettere a disposizione, in regime di reperibilità, ulteriori n. 2 auto mediche e n. 2 ambulanze, diversi da quelli usati per l’espletamento di servizi dei suddetti punti a) e b). Il costo per questi servizi non sarà compreso nell’appalto, ma conteggiato a parte, come meglio specificato all’art. 7 Nell’ipotesi di parità di sconto offerto da più Ditte, si provvederà “seduta stante” a gara di miglioria, ai sensi dell’art. 77, R.D. 23.05.1924 n. 827, tra i concorrenti presenti muniti di idonea procura speciale. In caso di offerte nuovamente uguali si procederà ad estrazione a sorte. Si precisa inoltre che: • la stazione appaltante potrà aggiudicare in presenza di una sola offerta valida; • la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare, modificare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi intervenisse la definizione di una procedura centralizzata regionale, o venisse attivato, nell’ambito del trasporto sanitario regionale, il sistema dell’autorizzazione o dell’accreditamento e tutto ciò senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. • le offerte ritenute anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, dello stesso decreto. In caso di mancanza di offerte o in presenza di offerte non valide, la gara sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente ad aggiudicare mediante procedura negoziata, ex art. 57, punto 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Art. 20 – Fasi della gara La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi: • Il giorno indicato all’art. 18, presso il Servizio Approvvigionamenti dell’Ulss 20, Via Murari Brà, 35 - Verona, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento 33 • aprirà i plichi pervenuti, procedendo alla verifica della presenza al loro interno delle Buste A) e B). Quindi procederà all’apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti pervenuti e poi all’apertura delle Buste B) delle sole Ditte per cui la documentazione della Busta A) è risultata conforme a quanto prescritto. Seguirà l’aggiudicazione provvisoria, per singolo Lotto, a favore della Ditta che avrà offerto lo sconto maggiore sull’importo fissato come base d’asta al ribasso. La stazione appaltante procederà quindi alla valutazione dell’anomalia dell’offerta risultata prima in graduatoria, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/2006 ed alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa autocertificati dall'aggiudicatario provvisorio. Per lo stesso, l’Ulss acquisirà d’ufficio il DURC, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art.16, n. 2, punto i), ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a) del DPR 207/2010. Qualora dalla verifica, effettuata con le modalità previste e dall’art. 15 della L. 183/2011, i requisiti non risultassero conformi con quanto precedentemente autocertificato, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP). Quindi procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Art. 21 – Aggiudicazione definitiva L’aggiudicazione definitiva, sarà disposta con deliberazione del Direttore Generale dell’Ulss e dovrà intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria. L’ULSS n. 20 di Verona pubblicherà sul proprio sito www.ulss20.verona.it, l’avvenuta aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ex art. 11, comma 8, D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Art. 22 – Obblighi precedenti la stipulazione del contratto Gli aggiudicatari dei tre Lotti dovranno presentare prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio appaltato: l’elenco del personale impiegato con rispettive fotografie e generalità e del proprio rappresentante come prevede l’art 10. (NB: Del personale eventualmente sostituito in corso d’appalto, deve esserne data immediata comunicazione al 118 entro 24 ore); copia dei contratti applicati alle persone impiegato, come previsto l’art 10. Nel caso di personale in libera professione, dovrà essere rilasciata la dichiarazione d’impegno prevista dall’art. 10 lettera C) - la documentazione attestante lo stato di immatricolazione e di omologazione dei mezzi che saranno utilizzati per il servizio ed ai mezzi sostitutivi, conformi a quanto richiesto dal presente capitolato l’elenco dei mezzi impiegati con copia libretto di circolazione (NB: Nel caso di sostituzione dei mezzi impiegati, deve esserne data immediata comunicazione al 118 entro 24 ore) la polizza assicurativa prevista dall’art. 12 del presente Capitolato; il deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 15 del presente Capitolato di importo pari al 10% del suo specifico contratto; l’indicazione del domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto (n. telefax e n. telefonici) l’indirizzo e n. telefonico/fax della propria sede di stazionamento 34 Dovrà inoltre essere presentata al Direttore del SUEM la documentazione prevista dal Regolamento di cui all’art. 4 Art. 23 - Contratto Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante scrittura privata, prevedendo la registrazione solo in caso d’uso. Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 20.marzo 2010, n. 53, si precisa che il presente contratto non prevederà la clausola arbitrale. Pertanto è proibito il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), nel contratto sarà inserito il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di essi, oltre alla clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla suddetta Legge. Art. 24 – Modalita’ di fatturazione e pagamento Le Ditte aggiudicatarie di ogni Lotto, effettueranno mensilmente e posticipatamente una fatturazione nella misura di 1/12 dell’importo risultante dallo sconto applicato sull’importo fissato come base d’asta al ribasso. NB: Nel caso in cui l’Ulss inserisse propri medici e/o infermieri negli equipaggi dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata, come previsto all’art. 7, il loro costo verrà detratto proporzionalmente. La Ditta aggiudicataria del Lotto 1, fatturerà a parte all’Azienda richiedente (Ulss 20 di Verona o Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata): • i trasporti con 2 auto mediche connessi alle attività di trapianto e di trasporto di campioni biologici a scopo di prelievo o di trapianto, al costo di € 100,00 a chiamata ed € 1,00 a km (sosta compresa) • le dimissioni notturne con 2 ambulanze (dalle 19,00 alle 07,00) e dominicali 24/24, al costo di € 50,00 a chiamata ed € 0,80 a km, oltre i 50/km (sosta compresa) La liquidazione delle fatture avverrà previa verifica da parte del Suem 118 della rispondenza del servizio svolto a quanto previsto dal Capitolato. Il pagamento dei servizi verrà effettuato, a mezzo mandato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Gli eventuali interessi risarcitori per ritardato pagamento decorreranno dal 31° giorno successivo al suddetto termine di pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002. Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell’appaltatore, il quale e’ tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale. NB: Sulla base dei trasporti effettuati nel primo trimestre, l’Ulss potrà rivedere le necessità numeriche, gli orari e i giorni di operatività dei mezzi impiegati nell’appalto. Nel caso in cui necessitassero degli incrementi o diminuzioni di mezzi da impiegare nell’appalto, verrà determinata una riparametrazione della fatturazione forfettaria mensile, in aumento o in diminuzione, con le modalità di seguito specificate, avendo presente che gli importi fissati come base d’asta al ribasso sono stati così determinati: 35 - Lotto 1 : base d’asta € 4.920.000,00/triennale, così determinato: a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 24/24, € 270.000,00/anno (270.000 x 2 ambulanze x 3 anni = € 1.620.000,00 nel triennio) b) Costo dell’ambulanza infermierizzata h 24/24, € 300.000,00/anno (300.000 x 2 ambulanze x 3 anni = € 1.800.000,00 nel triennio) c) Costo dell’auto medica h 24/24, € 500.000,00/anno (500.000,00 x 3 anni = € 1.500.000,00 nel triennio) - Lotto 2 : base d’asta € 810.000,00/triennale, così determinato: a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 12/24, € 135.000,00/anno (135.000,00 x 2 ambulanze x 3 anni = € 810.000,00 nel triennio) - Lotto 3 : base d’asta € 2.430.000,00/triennale così determinato a) Costo dell’ambulanza con autista + socc. h 12/24, € 135.000,00/anno (135.000,00 x 6 ambulanze x 3 anni = € 2.430.000,00 nel triennio Sulla base di quanto sopra esposto, se dopo il primo trimestre dovesse necessitare lì aggiunta nel Lotto 1 di una ulteriore ambulanza infermierizzata, l’importo forfettario mensile verrà riparametrato con l’aggiunta di 1/12 dell’importo risultante dallo sconto applicato al base d’asta annuale di € 300.000,000 Se invece verrà tolta un’ambulanza infermierizzata, si farà all’inverso, togliendo dalla fatturazione mensile 1/12 dell’importo annuo risultante dallo sconto applicato sul base d’asta annuale di € 300.000,000. Così verrà fatto anche per gli altri Lotti. Art. 25 - Revisione prezzi Trattandosi di un contratto pluriennale, è soggetto all’istituto della revisione prezzi, su istanza di parte. La revisione prezzi potrà essere concessa dal 13°e 25° mese dall’inizio del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs 163/2006. La richiesta dovrà essere motivata, documentata ed effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dai suddetti 13° e 25° mese. Il limite massimo della revisione concessa, non potrà superare il 75% della percentuale di variazione risultante dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI).. Art. 26 – Controlli Durante tutta la vigenza contrattuale l’Ulss potrà esercitare gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione del servizio appaltato, dando tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria di qualsiasi irregolarità accertata, compresa la mancata e/o ritardata esecuzione del servizio. Le anomalie accertate verranno contestate nel dettaglio, con le modalità previste dall’art. 27 “Contestazioni e penalità” La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per permettere lo volgimento del suddetto controllo. Art. 27 – Contestazioni e penalita’ Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente appalto, queste verranno contestate per iscritto, .chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, l’Ulss potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.., oltre all’eventuale maggior onere che l’Ulss n. 20 dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni : 36 in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di € 1.000,00= per ogni caso in cui ciò sia successo; in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 500,00=/die; in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni: €. 250,00= per ogni caso in cui ciò sia successo in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: €. 100,00= per ogni giorno di ritardo Qualora la Ditta non emettesse nota di accredito per l’importo della penale, l’Ulss potrà trattenerne l’importo dal fatturato mensilmente o sul deposito cauzionale definitivo (che poi la Ditta dovrà immediatamente ripristinare nell’importo previsto). L’addebito delle penali non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l’ULSS potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo l’addebito di ulteriori spese, a titolo di risarcimento danno, derivanti dall’assegnazione del servizio di trasporto ad altre ditte concorrenti. Art. 28 - Divieto di cessione e subappalto E’ vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ulss. La ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%). L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’Ulss, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’Ulss appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’Ulss potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltante. Art. 29 - Risoluzione del contratto 37 Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., l’Ulss potrà risolvere di diritto il contratto: dopo l’applicazione di n. 3 penalità relativamente ai punti dell’art. 27 nel caso di mancato ripristino dell’importo del deposito cauzionale definitivo in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato speciale di gara; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. L’Ulss potrà inoltre risolvere il contratto nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ulss il diritto di affidare il servizio alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all’impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l’Ulss dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Art. 30 - Trattamento dei dati personali Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno tenuti dall’Ulss per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. L’Ulss è titolare del trattamento dei dati ed il responsabile del loro trattamento è il responsabile del Servizio Approvvigionamenti Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dall’Ulss a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. Art. 31 - Foro giudiziario esclusivo Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona. Art. 32 - Rinvio Per qualsiasi norma non prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi ed in 38 quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia Art. 33 – Comunicazioni con le imprese e sito internet Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda capofila, Ulss 20 di Verona, via fax ai numeri 045/8075738-39 entro e non oltre 12 giorni antecedenti la scadenza delle offerte. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “Appalto servizio trasporti in ambulanza , in emergenza e ordinari. Richiesta chiarimenti ”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza delle offerte l’Ulss procederà ad inviare le risposte ai quesiti richiesti in tempo utile. Le stesse verranno pubblicate sul sito ULSS. I concorrenti interessati possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte, copia del bando di gara, dei documenti di gara e dei suoi allegati tramite il sito internet: http://www.ulss20.verona.it - Bandi di gara - Appalto servizio trasporti in ambulanza , in emergenza e ordinari”. Anche gli eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicati al sito http://www.ulss20.verona.it - Bandi di gara “Appalto servizio trasporti in ambulanza , in emergenza e ordinari.” Nel caso di estrazione dei documenti di gara tramite il sito internet dell’Ulss, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte, facendo fede il testo approvato da questa Ulss. E’ onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet dell’Ulss, visitare nuovamente il sito prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento. L’esito della gara verrà pubblicato sul sito Ulss ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Per ogni informazione le Ditte interessate potranno rivolgersi al Servizio Approvvigionamenti – Via Murari Brà n. 35 – 37136 Verona /tel. 045-8075709 – 5764 – Fax 045 8075738-5739 Art. 34 – Responsabile del procedimento Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Sandra Zuzzi, Direttore responsabile del Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Ulss 20 di Verona (tel. 045/8075709 - Fax 045/8075738) ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ******************* A : Domanda di partecipazione in carta legale B : Insussistenza cause esclusione in generale C : Autocertificazione requisiti capacità economico/finanziaria e professionale D : Fac simile Offerta economica E : Dettaglio voci di costo 39 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 40 ALLEGATO A (da redigersi in carta semplice SPETT.LE AZIENDA ULSS 20 DI VERONA VIA VALVERDE N. 42 37136 VERONA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG….……………….… LOTTO 2: CIG…………….…….… LOTTO 3: CIG…………….…….… Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……….... ……. ………… il ……………………. ….e residente in……………………………………..………………..… Codice Fiscale ……………………………………………………………………. in qualità di ………..…………........................................ della ditta…………….....……………………… con sede legale in via………………………………...…………….. CAP…………………… Comune……………………………………………………. Provincia………………………… Tel………………… …………..….… fax ……………………………………………………… e.mail………………………………………………………………………………..……………. Partita IVA………………………………………………………………………………………... Iscrizione Registro Imprese n……………………… di………………………………………. Con sede operativa in ……………………………Via……………………….....……...n ….. Matricola INPS ……………………………… Sede INPS……………..……………………… Codice attività…………………… CCNL applicato……………………………………………. NB: In caso di dichiarazione unica da parte di un costituendo Raggruppamento temporaneo, bisogna ripetere i suddetti dati da parte di ogni Ditta CHIEDE di partecipare all’appalto: A) COME IMPRESA SINGOLA che gestirà direttamente tutto l’appalto (oppure) che Intende subappaltare le seguenti parti alle Ditte : - ……………………………………………. - …………………………………………….. B) COME ATI, GEIE O CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI (in questo caso deve essere allegato il mandato collettivo conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE. Dall’atto costitutivo dovranno risultare le quote di partecipazione delle imprese associate nonché le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da ognuna di esse). C) COME COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE (in questo caso deve essere indicata la denominazione di ciascuna impresa specificando le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. - IMPRESA MANDATARIA………………………………. che eseguirà la seguente 41 - parte del servizio………………………………………..( % del…………………….) IMPRESA MANDANTE…………….……………………. che eseguirà la seguente parte del servizio……………………………………… ( % del…………………….) IMPRESA MANDANTE…………….……………………. che eseguirà la seguente parte del servizio………………………………………. ( % del…………………….) Le suddette imprese dichiarano che in caso di aggiudicazione, si uniformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. Firma mandataria……………………………………………………………………….…….. …… Firma mandante………………………………………………………………. …………………… Firma mandante ……………………………………………………………….………. …………… Comunica infine, ai sensi dell’art. 79, comma 5/bis: il numero di fax ……………………………………………………………………………. e l’indirizzo di posta elettronica………….………………………………….. …………… dichiarando di autorizzare/accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate esclusivamente mediante uno dei suddetti mezzi di comunicazione. Si informa inoltre che l’impresa mandataria elegge domicilio legale presso……………….. …………………………………………………………………………………………………… ……. Luogo/data……………… Timbro e firma leggibile ………………………….. NB: La presente autocertificazione: se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. se fatta da RTI già costituito , deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all’atto costitutivo. se fatta da RTI costituendo, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore. AUTOCERTIFICAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE 42 ALLEGATO B (da redigersi in carta semplice) AZIENDA ULSS 20 DI VERONA VIA VALVERDE N. 42 37136 VERONA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG….……………….… LOTTO 2: CIG…………….…….… LOTTO 3: CIG…………….…….… Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……….... ……. ………… il ……………………. ….e residente in……………………………………..………………..… Codice Fiscale ……………………………………………………………………. in qualità di ………..…………........................................ della ditta…………….....……………………… Partita IVA………………………………………………………………………………………... DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal DPR n. 445/2000: a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Non è inoltre intervenuta nemmeno una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 18/2004/CE Né le suddette disposizioni hanno riguardato i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Qualora invece i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fossero incorsi in 43 qualcuna delle suddette disposizioni penali, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto di partecipazione all’appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Si chiede gentilmente di indicare gli indirizzi della Prefettura e dell’Agenzia delle Entrate competenti, con i numeri telefonici, fax ed e.mail) NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della suddetta lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa , né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (NB. riabilitazione, estinzione del reato e revoca della condanna solo con provvedimento dell’Autorità giudiziaria) d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; Ai sensi dell’art. 38 1-ter (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), decretolegge n. 70 del 2011),in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 44 Stato in cui sono stabiliti (Si chiede gentilmente di indicare indirizzi/sedi e numeri di matricola INPS e INAIL), NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 (oppure che l’impresa ha meno di 15 dipendenti e quindi non è soggetta alla L. 68/1999) (Si chiede gentilmente di indicare l’indirizzo, il n. telefonico e fax del competente Centro per l’impiego Provinciale) m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs n. 81/2008; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) che soggetti di cui alla precedente lettera b), qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione)e 629 c.p.(estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (agevolazione attività di associazioni mafiose), hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (esclusione della responsabilità per chi ha commesso il fatto in stato di necessità e di legittima difesa). L’affermazione del primo periodo, non deve contrastare con quanto emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. NB: Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini della suddetta lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 45 NB: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell’Art. 2602 c.c., la predetta dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate. Luogo/data……………… Timbro e firma leggibile ………………………….. NB: La presente autocertificazione: se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. se fatta da RTI già costituito , deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all’atto costitutivo. se fatta da RTI costituendo, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore. CAPACITA’ ECONOMICA E PROFESSIONALE 46 ALLEGATO C (da redigersi in carta semplice) AZIENDA ULSS 20 DI VERONA VIA VALVERDE N. 42 37136 VERONA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG….……………….… LOTTO 2: CIG…………….…….… LOTTO 3: CIG…………….…….… Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……….... ……. ………… il ……………………. ….e residente in……………………………………..………………..… Codice Fiscale ……………………………………………………………………. in qualità di ………..…………........................................ della ditta…………….....……………………… Partita IVA………………………………………………………………………………………... DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a) di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2009-2011, un fatturato non inferiore a - € 5.000.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario per strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate, per i concorrenti al LOTTO 1 - € 800.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario per strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate per i concorrenti al LOTTO 2 - € 2.500.000,00 per servizi di trasporto sanitario di urgenza/emergenza e/o ordinario per strutture Ospedaliere pubbliche o private accreditate per i concorrenti al LOTTO 3 NB: Chi concorre a tutti i lotti, deve dichiarare di aver realizzato un fatturato non inferiore alla somma dei fatturati dei tre lotti. b) di aver espletato correttamente nel triennio 2009-2011, i suddetti servizi, elencandone gli importi, le date ed i destinatari pubblici o privati accreditati. NB: In caso di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) o Consorzi ordinari i suddetti fatturati devono essere posseduti con le seguenti percentuali: almeno il 60 % la mandataria e almeno il 20% le mandanti) Luogo/data……………… Timbro e firma leggibile ………………………….. NB: La presente autocertificazione: se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o 47 procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. se fatta da RTI già costituito, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all’atto costitutivo. se fatta da RTI costituendo, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore. OFFERTA ECONOMICA 48 ALLEGATO D (Da redigersi in carta legale) AZIENDA ULSS 20 DI VERONA VIA VALVERDE N. 42 37136 VERONA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG….……………….… LOTTO 2: CIG…………….…….… LOTTO 3: CIG…………….…….… Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……….... ……. ………… il ……………………. ….e residente in……………………………………..………………..… Codice Fiscale ……………………………………………………………………. in qualità di ………..…………........................................ della ditta…………….....……………………… con sede legale in via………………………………...…………….. CAP…………………… Comune……………………………………………………. Provincia………………………… Tel………………… …………..….… fax ……………………………………………………… e.mail………………………………………………………………………………..……………. Partita IVA………………………………………………………………………………………... Iscrizione Registro Imprese n……………………… di………………………………………. Con sede operativa in ……………………………Via……………………….....……...n ….. Matricola INPS ……………………………… Sede INPS……………..……………………… Codice attività…………………… CCNL applicato……………………………………………. DICHIARA di accettare senza riserve il contenuto del bando di gara e del Capitolato speciale, comprese le modalità di fatturazione e pagamento di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per poter effettuare una offerta corretta e remunerativa, considerando ogni spesa ed onere relativo ai diversi fattori materiali, immateriali, contributivi e umani che concorrono alla prestazione del servizio; di essere a conoscenza che l’appalto verrà aggiudicato per singolo LOTTO a favore del concorrente che avrà presentato lo sconto più alto sui seguenti importi fissati come base d’asta al ribasso: - Lotto 1, € 4.920.000,00 IVA esente - Lotto 2, € 810.000,00 IVA esente - Lotto 3, € 2.430.000,00 IVA esente che l’offerta si considera valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per la sua presentazione che intende concorrere per il/i Lotto/i…………………………………………, avendo presente ed accettando che, ai sensi dell’art. 7 del capitolato, nei servizi del Lotto 1 l’Ulss potrebbe inserire propri medici e/o infermieri negli equipaggi dell’auto medica e dell’ambulanza infermierizzata e che nel caso di aggiudicazione del Lotto 1 metterà sa disposizione, in regime di reperibilità, altre n. 2 auto mediche e n. 2 ambulanze: le prime per trasporti connessi ad attività di trapianto o di trasporto 49 campioni biologici a scopo di prelievo/trapianto e le seconde per dimissioni notturne (dalle 19,00 alle 07,00) e dominicali (h 24/24) e che le prestazioni fornite con questi quattro mezzi verranno fatturate direttamente alle Aziende richiedenti che potranno essere l’Ulss 20 di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ai seguenti costi forfetari: - € 100,00 a chiamata ed € 1,00 a km (sosta compresa) per le auto mediche - € 50,00 a chiamata ed € 0,80 a km oltre i 50/km (sosta compresa) per le ambulanze CIO’ PREMESSO, OFFRE • • • Per il Lotto ….., lo sconto del ….% sull’importo fissato come base d’asta al ribasso Per il Lotto ….., lo sconto del ….% sull’importo fissato come base d’asta al ribasso Per il Lotto ….., lo sconto del ….% sull’importo fissato come base d’asta al ribasso Luogo e data ……………. Timbro e firma leggibile ………………….. NB: La presente offerta: se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. se fatta da RTI già costituito , deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all’atto costitutivo. se fatta da RTI costituendo, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore. Dichiara infine di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. , le condizioni di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d’appalto: Art. 2 – Descrizione dei servizi richiesti Art. 4 – Direzione operativa Art. 5 e 6 – Modalità di esecuzione dei servizi Art. 7 – Equipaggi e mezzi necessari per il Lotto 1 Art. 10 – Oneri e obblighi Art. 18 - Presentazione dell’offerta Art. 22 – Obblighi precedenti alla stipulazione del contratto Art. 24 – Modalità di fatturazione e pagamento Art. 25 – Revisione prezzi Art. 27 – Contestazioni e penalità Art. 29 – Risoluzione del contratto Art. 31 – Foro giudiziario esclusivo Data...................... Firma come sopra …………............................ 50 NB: La presente dichiarazione: se fatta da impresa singola, deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. se fatta da RTI già costituito , deve esser sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legalmente autorizzato della Ditta mandataria, allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oltre all’atto costitutivo. se fatta da RTI costituendo, deve esser sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori legalmente autorizzati di tutte le Ditte, mandataria e mandanti, allegando una copia fotostatica di un documento di identità di ogni sottoscrittore. 51 52 DETTAGLIO VOCI DI COSTO ALLEGATO E (da redigersi in carta semplice) AZIENDA ULSS 20 DI VERONA VIA VALVERDE N. 42 37136 VERONA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA LOTTO 1: CIG….……………….… LOTTO 2: CIG…………….…….… LOTTO 3: CIG…………….…….… VOCI DI COSTO: APPALTO SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA E DI Incidenza TRASPORTO SANITARIO CON percentuale AMBULANZA. LOTTO………… sul prezzo offerto : TOTALE EVENTUALI COMMENTI 100% Si chiede di indicare l’incidenza % delle seguenti voci di costo, sul prezzo offerto: Incidenza costo del autista, Incidenza costo dell’infermiere Incidenza costo del medico, Incidenza costo ammortamento mezzi Incidenza costo carburanti Incidenza costo spese generali Incidenza costo costi della sicurezza necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta altro utile di impresa NB. Lo specchietto va compilato per ogni Lotto a cui si partecipa (Località e data)…………………………………… Firma ………………. 53