La valutazione degli impatti
ambientali
Suolo e Rifiuti
Dott. Massimo Mariani - ARPAM
Ancona 14 Maggio 2015
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SUOLO
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Definizione di sito (art.240)
ART. 240 (definizioni)
1.Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si
definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa
nelle diverse matrici ambientali (suolo ((, materiali
di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e
comprensiva delle eventuali strutture edilizie e
impiantistiche presenti;
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Definizione di suolo (D.Lgs.152/06 art.5 c.1)
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale
della crosta terrestre situato tra il substrato
roccioso e la superficie. Il suolo e'
costituito da componenti minerali, materia
organica, acqua, aria e organismi viventi.
Ai soli fini dell'applicazione della Parte
Terza, l'accezione del termine comprende,
oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
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Qualità del suolo e delle acque
sotterranee
• DM 471/99 in attuazione dell’art.17 del D.Lgs.
N.22/97 (Decreto “Ronchi”)
di fatto abrogato e sostituito dal
• D.lgs. 152/2006 p.IV titolo V (artt. 239 e segg.)
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I valori limite
• Sono contenuti nell’Allegato 5 al titolo V della
parte quarta del D.L.gs. 152/06
• Tale allegato consta di due tabelle:
• La tabella 1 riporta i valori limite per suolo e
sottosuolo per 97 parametri suddivisi in due
colonne una (colonna A) per siti a destinazione
“verde pubblico-residenziale” e una (colonna B)
per siti a destinazione “commerciale-industriale”
• La tabella 2 riporta i valori limite per le acque
sotterranee per 92 parametri
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Stralcio delle tabelle
A
Suoli ad uso Verde
pubblico, privato e
residenziale
(mg kg-1espressi
come s.s.)
B
Suoli ad uso
Commerciale o
Industriale
(mg kg-1
espressi come s.s.)
Composti inorganici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
10
20
2
2
20
150
2
1
120
100
30
50
10
15
250
800
15
5
500
1000
11
Rame
120
600
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E per le aree agricole?
Nonostante sia stata più volte annunciata, la
colonna C (limite per le aree con
destinazione agricola) non è mai stata
pubblicata. Al momento è consuetudine di
ARPAM attribuire alle aree agricole i limiti
(più restrittivi) delle aree a destinazione
residenziale (colonna A) anche se in
qualche caso la magistratura è intervenuta
annullando provvedimenti assunti con
questa impostazione.
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E per i parametri non presenti nelle
tabelle cosa si fa?.....
• L’Istituto Superiore di Sanità ha emesso
un numero molto grande di pareri sul
valore limite di sostanze non tabellate
sulla scorta di una nota presente nella
tabella 2 dell’allegato 5 citato ove si parla
di “sostanza tossicologicamente affine”.
L’applicazione dei limiti proposti da ISS ha
spesso suscitato contenzioso.
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Il fondo naturale
In alcune aree dell’Italia i suoli presentano, naturalmente,
concentrazioni di metalli superiori alle CSC della Tab.1
all.5 al titolo V della parte quarta del D.L.gs. 152/06. Di
tali valori va tenuto conto in qualsiasi circostanza (AIA,
bonifiche, danno ambientale, gestione terre da scavo) in
quanto essendo fondo naturale non si può parlare di sito
contaminato; parallelamente nella gestione delle terre da
scavo non si può trasportare un terreno con valori
superiori alle CSC, anche per un solo parametro anche
se per cause naturali, su un sito con tutti i parametri
entro i limiti. Nelle acque sotterranee delle Marche sono
molto comuni i superamenti delle CSC per Ferro,
Manganese e Solfati.
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Da “Linee-guida VIA” di ANPA
SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO
Potenziali effetti negativi
• Incremento di rischi idrogeologici conseguenti all’alterazione (diretta o indiretta)
dell’assetto idraulico di corsi d’acqua e/o di aree di pertinenza fluviale
• Induzione di problemi di sicurezza per abitanti di zone interessate in seguito
all'aumento di rischi di frane indotti dal progetto
• Erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto solido di corsi
d’acqua
• Consumi ingiustificati di suolo fertile
• Consumi ingiustificati di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali)
• Alterazioni dell’assetto attuale dei suoli
• Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza
• Impegni indebiti di suolo per lo smaltimento di materiali di risulta
• Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose
Potenziali effetti positivi
• Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti attraverso azioni collegate al
progetto
• Recupero di suoli fertili
• Eliminazione o riduzione di attuali aree con suoli contaminati
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Da “Linee-guida VIA” di ANPA
ACQUE SOTTERRANEE
Potenziali effetti negativi
• Interferenze negative con le acque sotterranee durante le fasi di cantiere
• Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee•
• Consumi ingiustificati di risorse idriche sotterranee
• Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee di
progetto
• Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose
conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di
rifiuti
• Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose
attraverso lamovimentazione di suoli contaminati
• Inquinamento delle acque di falda da sostanze di sintesi usate per coltivazioni
industrializzate previste dal progetto
Potenziali effetti positivi
• Riduzione degli attuali prelievi di acque sotterranee
• Uso complessivo più razionale delle risorse idriche
• Riduzione dei livelli o dei rischi attuali di percolazione di sostanze pericolose
nelle acque sotterranee
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Rapporti tra la normativa sulle
bonifiche e la normativa VIA-AIA
•
•
•
•
Terra e rocce da scavo
Relazione di riferimento
Danno ambientale
Spandimento fanghi e/o
fertilizzanti/ammendanti in agricoltura
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Terre e Rocce da scavo
excursus storico
La normativa sull’argomento ha visto
succedersi nel tempo, a partire dal 1997,
numerosi provvedimenti che di fatto hanno
delineato un quadro di profonda incertezza
interpretativa che a sua volta ha determinato
da parte dell’utenza un atteggiamento che
ha condotto di fatto ad ignorare queste
norme, quasi non esistessero.
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Il DM 161/2012
Nel 2012 viene pubblicato il DM n.161 che
abroga l’art.186 del D.L.gs. 152/06; il
provvedimento è complesso ed articolato e
prende in considerazione numerosi aspetti
del problema (oggetto dell’intervento,
campionamento, verifiche, parametri da
anlizzare, ecc.). Si comprende subito che
per piccoli interventi comporta adempimenti
troppo gravosi.
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Terre e Rocce da scavo
situazione attuale
• E’ stato chiarito che il DM 161/2012 si
applica solamente alle opere soggette a
VIA o ad AIA con volumi di scavo > 6000
m3
tutti gli altri casi vige l’art.41-bis della
• Per
L.98/2013
che
si
risolve
in
un’autocertificazione
da
parte
del
produttore/proponente
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Il comma 2 dell’art.41-bis della L.98/2013
• 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni
di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale
per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di
deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono
comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso
in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato
preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e
di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente
disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei
requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo
periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di
produzione.
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TRS - situazione attuale – schema riassuntivo
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I nuovi obblighi introdotti dal
D.Lgs. 46/2014
In recepimento della Direttiva 2010/75/UE
(direttiva IED), la parte seconda del D.Lgs.
152/06 è stata profondamente modificata.
Tralasciando aspetti anche molto importanti,
ai fini della nostra trattazione, evidenziamo
la introduzione della c.d. «Relazione di
Riferimento»
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Cosa è la Relazione di riferimento
(D.Lgs.152/06 art.5 c.1
v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e
delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze
pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e
sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento
dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto
della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della
relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente
emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2,
della direttiva 2010/75/UE;
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Funzione della RdR
• Informare: per consentire un confronto tra
un “prima” (o un “adesso”) e un “dopo” e
poter valutare quale impatto ha avuto
l’attività di cui trattasi sulle matrici indagate
• Ripristinare: per riparare i danni (eventuali)
prodotti dalla attività autorizzata
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Chi riguarda
Il DM 272 del 13/11/2014 ha stabilito valori
soglia di sostanze pericolose pertinenti
usate, prodotte o rilasciate oltre le quali
scatta l’obbligo della redazione della RdR
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22
Contenuti della RdR
Per brevità possiamo dire che si tratta di un piano
di caratterizzazione a tutti gli effetti, dovendosi
specificare una messe di informazioni (si veda la
Comunicazione citata) del tutto paragonabile a
quelle richieste dal titolo relativo alle bonifiche
del D.L.gs.152/06 (storia del sito, metodi
campionamento e analisi chimica, informazioni
geologiche, ecc.)
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Quale porzione di territorio
indagare
. L’art.12 par.1 lettera d) della Direttiva 2010/75/UE
parla di sito di ubicazione della istallazione
. Il punto 5.5 della Comunicazione 2014/C 136/01
relativa alle “linee guida della Commissione
europea sulle relazioni di riferimento di cui
all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”
estende la richiesta di indagini anche alle “aree
circostanti”
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Rapporto tra le prescrizioni della
RdR e la normativa sulle bonifiche
• Il punto è controverso ; il 24° considerando della direttiva
IED afferma che “Conformemente al principio «chi
inquina paga», in sede di valutazione del livello di
significatività dell’inquinamento del suolo e delle
acque sotterranee causato dal gestore che farebbe
scattare l’obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto
nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati
membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione
applicate nel corso dell’attività interessata, delle misure
di
prevenzione
dell’inquinamento
adottate
per
l’installazione e dell’aumento relativo dell’inquinamento
rispetto al carico di contaminazione indicato nella
relazione di riferimento
Ancona 14 Maggio 2015
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Quindi …
Potrebbe accadere che alla fine dell’attività, la
concentrazione di un inquinante sia maggiore
rispetto al quella indicata nella RdR ma
entrambe entro i limiti delle tabelle delle
bonifiche.
• Parrebbe che il titolare dell’AIA abbia l’obbligo di
bonifica sino ai valori della RdR anche se l’incipit
dell’art.9-quinquies dovrebbe evitare ciò («…...
Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed
al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto,…..)
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Il Danno Ambientale
1.
2.
ART. 300 (danno ambientale)
E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità
assicurata da quest'ultima.
Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il
deterioramento, in confronto alle condizioni originarie,
provocato: …. d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione
che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti,
sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul
suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o
microrganismi nocivi per l'ambiente.
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Sentenza Cassazione III sez.
penale n.36818 del 12.10.2011
• L‘accettazione in discarica di rifiuti non
conformi ai criteri di accettabilità stabiliti
dalla normativa di settore, integra la
violazione dell’art.300 e configura quindi
l’ipotesi di reato di danno ambientale
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Testo sentenza
•
•
•
•
•
5.5.1. — Viene in rilievo, in primo luogo, la censura secondo cui non sussisterebbe danno
ambientale, perché la discarica è di per sé un luogo inquinato e perché non risultano specifici
pregiudizi a falde acquifere o ad altri fattori ambientali; ne conseguirebbe l'illegittimità della
pronuncia di condanna generica al risarcimento di tale danno nonché della liquidazione della
relativa provvisionale.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'accertata presenza in discarica di rifiuti di
tipologia diversa e maggiormente inquinante rispetto a quella per la quale la discarica era stata
autorizzata è di per sè sufficiente a configurare un danno ambientale, a prescindere dal fatto che
la discarica sia di per sè un luogo inquinato.
Trova, infatti, applicazione alla fattispecie in esame il Dlgs n. 152 del 2006, articolo 300,
comma 2, lett. d), che configura quale danno ambientale, il deterioramento, in confronto
alle condizioni originarie, provocato "al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che
crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito
dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o
microrganismi nocivi per l'ambiente".
Ciò che rileva ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, non il livello
di inquinamento in senso assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle
condizioni originarie; incremento che nel caso in esame si è certamente verificato, per la
presenza in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la discarica, in base
alle sue caratteristiche costruttive e operative, è in grado di accogliere.
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Il D.Lgs.99/92 e il D.Lgs.75/2010
Si tratta di norme che regolano rispettivamente lo
spandimento di fanghi da reflui civili o agroindustriali in agricoltura e l’utilizzo di
fertilizzanti/ammendanti
prodotti
utilizzando
rifiuti. In entrambi i casi le uniche limitazioni, di
fatto, sono costituite dal contenuto di metalli nel
materiale da distribuire e, per quello che
concerne i fanghi in agricoltura, si presta
attenzione anche alla concentrazione di metalli
nel suolo
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RIFIUTI
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La classificazione dei rifiuti
rifiuti urbani
I rifiuti sono
classificati secondo
la loro origine in:
non pericolosi
I rifiuti speciali ed
urbani, a seconda della
loro pericolosità sono
classificati in:
rifiuti speciali
Pericolosi (-domestici)
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Quando NON si parla di rifiuti
1) Con le esclusioni dell’art.185
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Art. 185
•
•
•
•
•
•
1. Non rientrano …..: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio
geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre
formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE
in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss.
relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58)
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; (58)
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana.
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Segue Art. 185
•
•
•
•
•
•
•
2.Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in
quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme
nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in
discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito
di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ((o nell'ambito delle pertinenze idrauliche)) ai fini della gestione delle acque e dei
corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o
siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il
suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da
quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183,
comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) ------------AGGIORNAMENTO (58) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 2012, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferma restando la disciplina in materia
di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere
b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle
matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo".
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Quando i rifiuti non sono più rifiuti
2) Con i sottoprodotti dell’art.184-bis
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Art.184-bis
E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione,
di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la
produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da
parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e
la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
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La sentenza «Ramacci» sulla «normale pratica industriale»
- Cassazione Penale II sez. Sentenza 10.05.2012 n. 17453
•
•
…..sebbene la delimitazione del concetto di "normale pratica industria/e"
non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve
escludersi
che
possa
ricomprendere
attività
comportanti
trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano
l'originaria natura……... Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per
un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della
disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica
industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli
ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene
utilizzato.
Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme
alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente
effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra
maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell'ambiente cui si
ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni
che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la
delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio
di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità.
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Quando i rifiuti non sono più rifiuti
3) Con l’ End of waste dell’art.184-ter
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Art.184-ter
Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i
criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e
rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti
per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto
stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono,
se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
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I regolamenti EoW emanati
•
•
•
•
Regolamento 333/2011 per Ferro, Acciaio e Alluminio
Regolamento 1179/2012 per Vetro
Regolamento 715/2013 per Rame
DM 14 Febbraio 2013, n. 22 ”Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
determinate tipologie di combustibili solidi secondari
(CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
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Ricordare però che …
• Sia nel caso del sottoprodotto che dell’end
of waste se accade che nella gestione di
questi “materiali” vi sono problemi di
carattere ambientale e/o sanitario, questi
tornano ad essere RIFIUTI, con tutte le
conseguenze del caso
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Lo stoccaggio dei rifiuti
Lo stoccaggio dei rifiuti è un’operazione di gestione e, come tale, normalmente
va autorizzata.
La normativa, già dai tempi del Decreto «Ronchi» prevedeva due forme di
stoccaggio in funzione della successiva fase di gestione:
D15 :Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1
a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti). (All.B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06)
R13 :Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti) (All.C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06)
Esiste una terza possibilità di stoccare i (propri) rifiuti che va sotto il nome di
«Deposito temporaneo» che fa eccezione alla regola dell’autorizzazione purché
rispetti una serie di condizioni
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Attribuzione del codice CER
Sino al 31 Maggio 2015 valgono le disposizioni
della Decisione 2000/532/CE. Dal 1 giugno 2015
si debbono applicare i criteri desunti dalla
Decisione 2014/955/UE, che come tutte le
decisioni è obbligatoria per gli stati membri.
Circolano già bozze di un DM di recepimento di
cui andiamo ad illustrare i contenuti.
Si sottolinea l’importanza, nel panorama giuridico
italiano, della corretta attribuzione del codice
CER ai rifiuti: di qui discendono gravi e
importanti conseguenze
per gli operatori
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IL DEPOSITO TEMPORANEO
Art.183 c.1 lettera bb):
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1)i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004,
e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche
che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore
ad un anno;
3)Segue…………
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45
IL DEPOSITO TEMPORANEO
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
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46
Significato del codice CER
Nasce in ambito Eurostat per scopi eminentemente
statistici. Contiene 839 voci che con la decisione
955/2014 divengono 842 (si aggiungono 3 codici
pericolosi: 010310, 160307 e 190308) con lievi e
ininfluenti modifiche in alcune declaratorie in vari codici
preesistenti. In Italia e pochi altri paesi UE si è caricato
di significati che originariamente non gli sono stati
attribuiti. Basti pensare che tutte le autorizzazioni per la
gestione dei rifiuti fanno riferimento ai codici CER; ne
discende che attribuire ad un rifiuto un codice errato
conduce subito al reato di gestione rifiuti SENZA
autorizzazione.
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Capitoli dell’elenco rifiuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali
e materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura,
orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrometallurgia non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino
direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie
dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
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raccolta differenziata
Regole per l’attribuzione del codice
1) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a
sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei
codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
Occorre rilevare che è possibile che un determinato
impianto o stabilimento debba classificare le proprie
attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di
automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel
capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento
superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti
inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e
rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da
uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della
produzione.
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Regole per l’attribuzione del codice
2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a
12 o da 17 a 20 si presta per la
classificazione di un determinato rifiuto,
occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15
per identificare il codice corretto.
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Regole per l’attribuzione del codice
3) Se nessuno di questi codici risulta
adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
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Regole per l’attribuzione del codice
4) Se un determinato rifiuto non è
classificabile neppure mediante i codici del
capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99
(rifiuti non specificati altrimenti) preceduto
dalle cifre del capitolo che corrisponde
all'attività identificata nella prima fase.
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Ulteriori regole
• La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando
ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni
contenute nel presente decreto
• Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso «assoluto»,
esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione
• Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso
«assoluto», esso è non pericoloso senza alcuna ulteriore
specificazione
• La classificazione avviene in ogni caso prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione, ovvero dal luogo in cui è
detenuto il rifiuto.
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Valutazione delle caratteristiche di
pericolo - 1
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti,
si applicano i criteri di cui all'allegato III della
direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di
pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della
valutazione si applicano i valori soglia per le
singole sostanze come indicato nell'allegato III
della direttiva 2008/98/CE. Quando una
sostanza è presente nei rifiuti in quantità
inferiori al suo valore soglia, non viene presa
in considerazione per il calcolo di una
determinata soglia.
Ancona 14 Maggio 2015
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Valutazione delle caratteristiche di
pericolo - 2
Laddove una caratteristica di pericolo di un
rifiuto è stata valutata sia mediante una
prova che utilizzando le concentrazioni di
sostanze
pericolose
come
indicato
nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE,
prevalgono i risultati della prova.
Ancona 14 Maggio 2015
55
Valutazione delle caratteristiche di
pericolo - 3
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*)
nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti
pericolosi ai
sensi della
direttiva
2008/98/CE, a meno che non si applichi
l'articolo 20 di detta direttiva.
Ancona 14 Maggio 2015
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Ai rifiuti cui potrebbero essere
assegnati codici di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, si applicano le
seguenti disposizioni:
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Voce specchio pericolosa
L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di
rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un
riferimento specifico o generico a «sostanze
pericolose», è opportuna solo quando questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti
che determinano nel rifiuto una o più delle
caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da
HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva
2008/98/CE. La valutazione della caratteristica
di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere
effettuata conformemente a quanto stabilito dal
DPR 254/2003
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Voce specchio non pericolosa
Una caratteristica di pericolo può essere valutata
utilizzando la concentrazione di sostanze nei
rifiuti, come specificato nell'allegato III della
direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente
specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al
regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di
prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto
riguarda la sperimentazione animale e umana.
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Rifiuti contenenti POP’s ex Reg.850/2004
mod. da Reg.1342/2014
I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4clorofenil)etano),
clordano,
esaclorocicloesani
(compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro,
esaclorobenzene,
clordecone,
aldrin,
pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile
e/o PCB( congeneri pcb “dioxin like”) in quantità
superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV
del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati
come pericolosi.
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Modifica dell’art.183
• Tale novità si inserisce nell’art.183 c.1
lettera bb) punto 1(condizioni del deposito
temporaneo)
ove
la
limitazione
originariamente dedicata ai soli PCB si è
poi estesa ai POP’s indicati dal
regolamento 850/2004 e quindi anche alle
sue successive modifiche
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Leghe metalliche
I limiti di concentrazione di cui all'allegato III
della direttiva 2008/98/CE non sono
applicabili alle leghe di metalli puri in
forma massiva (non contaminati da
sostanze pericolose). I residui di leghe
sono considerati rifiuti pericolosi sono
specificamente menzionati nel presente
elenco e contrassegnati con un asterisco
(*).
Ancona 14 Maggio 2015
62
Note
Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di
pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione
le seguenti note contenute nell'allegato VI del
regolamento (CE) n. 1272/2008: — 1.1.3.1. Note relative
all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura
delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U. —
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e
all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. — Dopo la
valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di
rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata
voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei
rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti
sono considerate rifiuti non pericolosi.
Ancona 14 Maggio 2015
63
Alcune delle note all.VI Reg.1272/2008
•
•
•
B) Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse
concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli
variano in funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota
B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore
deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione
espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione.
D) Alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione
sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono
elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non
stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza
seguito dalla dicitura «non stabilizzata».
Nota 1 : Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al
presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE
(tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in
rapporto al peso totale della miscela.
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Il Regolamento 1272/2008
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE)n. 1907/2006
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Norme in vigore dal 1° giugno(1)
Dal 1 giugno 2015 si applicano le nuove norme e non più quelle, molto
criticate, stabilite dal DL 24 giugno 2014 n.91 convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n.116. Si applicano quindi:
- Il Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo che
elenca le
caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
• Il Regolamento 1342/2014/UE che modifica il regolamento (CE) n.
850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP’s)
• Trattandosi di regolamenti, risultano direttamente applicabili negli
ordinamenti di tutti gli Stati membri senza necessità di provvedimenti
di recepimento.
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Norme in vigore dal 1° giugno(2)
Mentre, come già ribadito, dal 1° Giugno 2015
entrerà in vigore anche la Decisione
955/2014/UE
che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi
della direttiva 2008/98/CE, che dovrà invece
essere introdotta nell’ordinamento nazionale
tramite apposito provvedimento.
Sta circolando anche una bozza di DM sui
sottoprodotti dedicato in particolare a quegli
impianti di produzione energetica mediante
combustione di biogas o combustione diretta
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Il regolamento 1357/2014 UE
• L'allegato III della direttiva 2008/98/CE (corrispondente all’allegato I
alla parte IV del D.Lgs152/06 – caratteristiche di pericolo per i rifiuti-)
è abrogato e sostituito
• La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere
abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 e sostituite dal regolamento
(CE) n. 1272/2008 (CLP), che riflette i progressi tecnici e scientifici
(5).
• Possono cambiare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti
• Le sigle H divengono HP
• Possono cambiare alcuni limiti di concentrazione
• I nuovi limiti non sono assoluti ma sono spesso articolati
Ancona 14 Maggio 2015
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Un primo esempio: la
caratteristica di pericolo HP6
- Attuale classificazione H6 Tossico:
“ una o più sostanze classificate come molto tossiche (R26, R27, R28; R39) in concentrazione
totale > = 0,1%
una o più sostanze classificate come tossiche (R23, R24; R25, R33; R39, R48) in concentrazione
totale > o = 3%”
Nuova classificazione HP 6 “Tossicità acuta”:
Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o
in seguito all'esposizione per inalazione.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di
pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura
nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza
classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa
categoria di pericolo.
I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:
— per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
— per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
………………… .Continua………….
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69
(segue) Un primo esempio: la
caratteristica di pericolo HP6
Ancona 14 Maggio 2015
70
Un secondo esempio: la
caratteristica di pericolo HP14
-Attuale classificazione:
La caratteristica di pericolo H14, secondo quanto stabilito dalla modifica
introdotta dalla legge 28/2012, si effettua utilizzando la normativa ADR, cioè la
normativa sul trasporto delle sostanze pericolose. Una delle caratteristiche di
tale normativa, è che la norma ADR non contempla la tossicità cronica a lungo
termine, cioè le Categorie Cronico 3 e 4, e quindi le Frasi di Rischio R52/53,
che erano invece contemplate dalla norma in vigore tra l’emanazione del d. lgs.
205/2010 e la legge 28/2012.
Nuova classificazione
HP 14“Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o
differiti per uno o più comparti ambientali.
Nota
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Nell’Allegato citato, sono considerate tutte le categorie di tossicità; quindi si
tornerebbe al periodo antecedente la L. 28/2012. Nel DM di recepimento della
decisione 955/2014 si torna ancora alla classificazione mediante ADR
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La caratteristica di pericolo
HP1- ESPLOSIVO
• HP 1“Esplosivo”:rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare
gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare
danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di
perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Il rifiuto
che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di
classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di
pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica
di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi
di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo
indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP 1.
Ancona 14 Maggio 2015
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HP1- ESPLOSIVO
•
Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i
componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1
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HP1- ESPLOSIVO
Per attribuire HP1 occorre conoscere le
SOSTANZE presenti nel presunto CER cui
attribuire HP1. Per fare un esempio il CER
160110* (componenti esplosivi – ad.es. air
bag); di solito contiene sodio azide che è
classificata come H300, H400, H410
(EUH032). Per cui:
NON E’ ESPLOSIVO
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74
La caratteristica di pericolo
HP2- COMBURENTE
• HP 2“Comburente”:rifiuto capace, in genere per
apporto di ossigeno, di provocare o favorire la
combustione di altre materie. Il rifiuto che contiene una o
più sostanze classificate con uno dei codici di classe e
categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di
pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla
caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la
presenza di una sostanza indica che il rifiuto è
comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso
di tipo HP 2.
Ancona 14 Maggio 2015
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HP2- COMBURENTE
•
Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo
per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2
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HP2- COMBURENTE
•
•
•
•
•
160901* Permanganati
160902* Cromati
160903* Perossidi
160904* Ossidanti nas
Acido Nitrico > 65%
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La caratteristica di pericolo
HP3- INFIAMMABILE
-
-
-
-
rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità
è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da
riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55
°C e inferiore o pari a 75 °C;
rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido
che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque
minuti quando entra in contatto con l'aria;
rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o
che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; — rifiuto
gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con
l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas
infiammabili in quantità pericolose;
altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti
infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi
infiammabili
.
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78
HP3- INFIAMMABILE
Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti
di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3
Ancona 14 Maggio 2015
………………… .Continua………….
79
HP3- INFIAMMABILE (segue)
Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti
di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3
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80
La caratteristica di pericolo
HP4- IRRITANTE – IRRITAZIONE
CUTANEA E LESIONI OCULARI
Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che
sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o
raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Il valore soglia di cui tenere
conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315),
Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %. Se la somma delle concentrazioni di
tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il
rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Se la somma delle
concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10
%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Se la somma delle
concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o
superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Si noti che i
rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in
quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La
caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.
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81
CONCETTO DI «VALORE SOGLIA»
Traduzione dall’inglese di «cut off» ovvero
valore di concentrazione del composto al di
sotto del quale il contributo è considerato
nullo. Concetto applicato anche per le
caratteristiche di pericolo HP6 e HP8. Da
non confondere con i limiti di concentrazione
«threshold», cioè i limiti assoluti da non
superare.
Ancona 14 Maggio 2015
82
La caratteristica di pericolo
HP5-Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con
un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in
seguito all'aspirazione. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate
con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di
indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di
concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate
come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore
o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate
come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di
concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo
se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. (1)
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HP5-Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo
per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione
dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5
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La caratteristica di pericolo
HP7- CANCEROGENO
“Cancerogeno”:rifiuto che causa il cancro o ne aumenta
l'incidenza.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei
seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di
indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti
di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato
come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più
di una sostanza classificata come cancerogena, la
concentrazione di una singola sostanza deve essere
superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto
sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.
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HP7- CANCEROGENO
Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione
di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini
della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7
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La caratteristica di pericolo
HP8- CORROSIVO
“Corrosivo”:rifiuto la cui applicazione può
provocare corrosione cutanea.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze
classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e
la somma delle loro concentrazioni è pari o
superiore a 5 % è classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP 8. Il valore soglia di cui
tenere conto in sede di valutazione riguardo ai
codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.
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La caratteristica di pericolo
HP9- INFETTIVO
“Infettivo”:rifiuto contenente microrganismi
vitali o loro tossine che sono cause note, o a
ragion veduta ritenuti tali, di malattie
nell'uomo o in altri organismi viventi.
L'attribuzione della caratteristica di pericolo
HP 9 è valutata in base alle norme stabilite
nei documenti di riferimento o nella
legislazione degli Stati membri. Nel caso
dell’Italia il DPR 254/2003
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La caratteristica di pericolo
HP10- TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
“Tossico per la riproduzione”:rifiuto che ha effetti nocivi sulla
funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti,
nonché sullo sviluppo della progenie. Il rifiuto che contiene una
sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria
di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno
dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza
classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una
singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di
concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso
di tipo HP 10.
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HP10- TOSSICO PER LA
RIPRODUZIONE
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Il caso del Piombo
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Conseguenze
Di fatto per il Piombo, dal 1° Giugno
abbiamo limiti più bassi rispetto a prima e
per di più riferiti al metallo non al composto
per cui è possibile che un rifiuto da non
pericoloso divenga pericoloso per effetto
delle nuove norme di classificazione.
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La caratteristica di pericolo
HP11- MUTAGENO
“Mutageno”:rifiuto che può causare una mutazione, ossia
una variazione permanente della quantità o della struttura
del materiale genetico di una cellula. Il rifiuto che contiene
una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di
classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di
pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di
concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come
rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di
una
sostanza
classificata
come
mutagena,
la
concentrazione di una singola sostanza deve essere
superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto
sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.
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HP11- MUTAGENO
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La caratteristica di pericolo
HP12- LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA’ ACUTA
“Liberazione di gas a tossicità acuta”:
rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute
Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con
un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza
contrassegnata con una delle informazioni
supplementari sui pericoli EUH029, EUH031
e EUH032 è classificato come rifiuto
pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di
prova o alle linee guida.
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La caratteristica di pericolo
HP13 - SENSIBILIZZANTE
“Sensibilizzante”:rifiuto che contiene una o più
sostanze note per essere all'origine di effetti di
sensibilizzazione per la pelle o gli organi
respiratori. Il rifiuto che contiene una sostanza
classificata
come
sensibilizzante
ed
è
contrassegnato con il codice di indicazione di
pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è
pari o superiore al limite di concentrazione del 10
%, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP
13.
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La caratteristica di pericolo
HP15 - “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche
di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
Il rifiuto che contiene una o più sostanze
contrassegnate con una delle indicazioni di
pericolo
o
con
una
delle
informazioni
supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è
classificato come rifiuto pericoloso con il codice
HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale
da non potere in nessun caso manifestare
caratteristiche
esplosive
o
potenzialmente
esplosive.
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HP15 - “Rifiuto che non possiede direttamente una
delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può
manifestarla successivamente
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Conclusioni
Non si può fare in generale l’equivalenza
Hx=HPx se non in pochi casi (HP1, HP7,
HP9, HP11, HP12).
Attenzione per HP13 e HP14 dove vi
potrebbero essere le più grosse differenze
fra la classificazione ante e post Decisione
1357/2014/UE.
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FINE
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suolo e delle acque sotterranee