REGOLAMENTO ELABORATO FINALE / TESI DI LAUREA (1) A – Normativa di riferimento Statuto di Ateneo – Art. 15 e Art. 25. Regolamento generale di Ateneo – Art. 10, comma 2. Regolamento didattico di Ateneo – Art. 23. Regolamento studenti di Ateneo – Art. 19. Regolamento generale e didattico di Facoltà – Art. 22. B – Principi generali di riferimento Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari crediti formativi (crediti totali previsti dal manifesto degli studi ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale/tesi di laurea), lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo. Gli studenti iscritti secondo la modalità part-time, possono accedere al conseguimento del titolo prima della scadenza dei cinque anni (previsti come durata legale del corso di studi). Qualora conseguano il titolo entro il terzo anno, a richiesta il loro status sarà modificato da part-time a tempo pieno. Il titolo di laurea triennale è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella presentazione e discussione di un elaborato scritto o su supporto digitale davanti ad una Commissione giudicatrice. Il titolo di laurea magistrale/quadriennale è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella presentazione e discussione di una tesi di laurea, elaborata in forma scritta e su supporto digitale, davanti ad una Commissione giudicatrice. Nel caso delle lauree triennali e magistrali, il carico di lavoro deve risultare equivalente al numero di crediti previsto nel manifesto degli studi di ciascun corso di laurea (ogni credito formativo equivale a 25 ore di lavoro). Lo svolgimento dell’esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Le Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinano nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità. Esse definiscono i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al percorso di studio. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il presente regolamento assume come date le condizioni richiamate. C – Criteri per l’attribuzione dell’elaborato finale/tesi di laurea L’argomento dell’elaborato finale/tesi di laurea deve essere scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti nei quali lo studente ha superato l’esame. Inoltre lo studente non può chiedere l’argomento dell’elaborato finale/tesi di laurea nell’ambito di un insegnamento di un corso di laurea diverso da (1) Approvato dal Consiglio di Facoltà il 23/11/2006. In vigore dall’1/1/2007. v. aggiornata al 26-01-2011 1 quello a cui è iscritto, salvo autorizzazione del Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD) del corso di laurea a cui è iscritto. Lo studente che abbia conseguito la laurea triennale presso la Facoltà può chiedere al Presidente del proprio CCD di svolgere la tesi magistrale in un insegnamento del corso triennale nel quale abbia superato l’esame. La proposta deve essere corredata di un progetto di tesi approvato dal docente titolare dell’insegnamento prescelto. Relatore o correlatore dell’elaborato finale/tesi di laurea può essere anche un docente di un’altra Facoltà, purché espressamente richiesto ed autorizzato al competente CCD del corso di laurea a cui lo studente risulta iscritto. Il docente cui viene richiesto un elaborato finale/tesi di laurea valuta l’eventuale proposta dello studente, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, ne segue la stesura, ne approva la versione finale, assume la funzione di relatore in sede di discussione in seduta di laurea. La nomina di un correlatore per le tesi di laurea magistrali/quadriennali spetta al relatore. Sia il relatore che il correlatore di un elaborato finale/tesi di laurea possono essere professori di I e II fascia (anche fuori ruolo), ricercatori, docenti a contratto (che mantengono la possibilità di essere nominati fino alla chiusura dell’anno accademico successivo a quello in cui hanno ricevuto l’incarico). Per le lauree magistrali/quadriennali è prevista l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente aggiuntivo della commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all’accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame, da parte del CCD del corso di laurea a cui lo studente è iscritto. Per favorire il corretto orientamento dello studente nella scelta del relatore, sarà disponibile e continuamente aggiornato sul sito della Facoltà (www.spolitiche.unimi.it) un prospetto contenente: - le principali aree disciplinari su cui ciascun docente si rende disponibile a seguire elaborati finali di laureandi triennali; - il numero di elaborati finale/tesi di laurea discussi da ciascun docente nelle tre sessioni di tesi precedenti (dato fornito dall’Ufficio SIFA). Se un docente è stato relatore di 6 o più tesi magistrali/quadriennali o di almeno 10 elaborati finali triennali nelle tre sessioni di laurea precedenti può astenersi dall’assumere di nuove tesi magistrali/quadriennali. È possibile la produzione di elaborati finali/tesi di laurea in lingua straniera. In questo caso, su richiesta del relatore alla commissione, una parte del lavoro può essere discusso in lingua straniera. D – Caratteristiche dell’elaborato finale/tesi di laurea Il contenuto dell’elaborato finale della laurea triennale può alternativamente consistere: - nell’analisi critica di un filone della letteratura di riferimento; - nell’approfondimento di un argomento che è stato ad esempio già trattato e presentato come paper all’interno di un corso; - nella stesura e ampliamento del progetto di lavoro (project work) effettuato durante il periodo di tirocinio, se previsto dal corso di laurea e scelto nel proprio piano di studio. La lunghezza dell’elaborato finale viene indicativamente definita in un testo compreso fra le 30 e le 50 cartelle di 2100 battute ciascuna. Per il conseguimento della laurea magistrale/quadriennale è invece richiesta in particolare la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, che comporti un lavoro organico e completo, atto a dimostrare capacità di ricerca, elaborazione e sintesi. Non esiste alcun limite di lunghezza per tesi di laurea magistrale/quadriennale. Per ulteriori dettagli di procedura, forma e contenuto si faccia riferimento alle guide per la preparazione delle tesi che propongono i vari corsi di laurea. v. aggiornata al 26-01-2011 2 E – Presentazione domanda di laurea La domanda di laurea deve essere compilata, secondo le scadenze prefissate (consultabili alla pagina web delle Segreterie Studenti), attraverso i terminali SIFA oppure attraverso il SIFA online. La procedura permette di stampare, anticipatamente, gli allegati con il titolo dell’elaborato finale/tesi di laurea e la firma del relatore, e successivamente di compilare la domanda di laurea. Terminato l’inserimento dei dati, verrà stampata la domanda di laurea, che dovrà essere consegnata in segreteria secondo le scadenze previste unitamente ai seguenti allegati: - marca da bollo dell’importo in vigore da applicare alla domanda; - titoli dell’elaborato finale/tesi di laurea firmati da relatore e, nel caso della tesi magistrale/quadriennali, dal correlatore. La procedura SIFA, all’atto dell’inserimento della domanda permette di stampare, anticipatamente, questi allegati; - ricevuta del versamento della tassa di laurea dell’importo in vigore da effettuarsi con bollettino postale a tre sezioni ccp 453274, intestato a Università degli Studi di Milano; - ricevuta della 2a rata dell’ultimo anno accademico di iscrizione; - libretto universitario. Se la discussione della tesi di laurea avviene regolarmente entro la sessione ordinaria estiva per i laureandi triennali e magistrali ed entro la sessione straordinaria di dicembre per i laureandi triennali iscritti con riserva alla laurea magistrale, il libretto deve essere regolarmente allegato alla domanda di laurea, anche qualora gli esami non siano ancora stati completati. Gli esami mancanti potranno comunque essere sostenuti fino al 30 giugno (per la sessione ordinaria estiva) e fino al 30 novembre (per la sessione straordinaria di dicembre). In questi casi, sarà compito del docente provvedere via fax all’invio dell’estratto del verbale d’esame alla Segreteria Studenti (fax: 02/50312181). F – Deposito dell’elaborato finale/tesi di laurea (2) 1. Lo studente deve consegnare al relatore e al correlatore, ove previsto, l’elaborato finale o la tesi di laurea almeno sette giorni prima della pubblicazione del calendario delle sedute di laurea, ovverosia almeno ventuno giorni prima dell’inizio della sessione rispetto alla quale ha presentato la domanda di laurea. 2. L’approvazione dell’elaborato finale o della tesi di laurea avviene attraverso il rilascio allo studente di un’attestazione da parte del relatore, che costituisce requisito necessario per poter accedere all’esame finale di laurea. L’attestazione può essere richiesta a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di laurea. 3. Allo studente [iscritto ad un corso di laurea triennale], (3) l’attestazione è rilasciata in formato elettronico, mediante procedura telematica. A tal fine, lo studente, previa identificazione da parte del sistema informatico mediante le credenziali della sua casella di posta elettronica universitaria, accede ad un’apposita area riservata del portale (2) Lettera così parzialmente modificata ai sensi della delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 10/5/2009. Si applica a partire dalla sessione autunnale e straordinaria 2008/2009. (3) Le parole fra parentesi quadre si devono ritenere tacitamente abrogate a seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale. v. aggiornata al 26-01-2011 3 4. 5. 6. 7. telematico istituzionale di Facoltà, all’interno della quale è tenuto a caricare il titolo dell’elaborato finale e a indicare il nome e cognome del relatore (4). Il relatore, avuta comunicazione in via automatica e a mezzo posta elettronica, della domanda presentata dallo studente, e previa identificazione da parte del sistema informatico mediante le credenziali della sua casella di posta elettronica universitaria, accede alla medesima area riservata all’interno della quale ha facoltà di procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il termine per il rilascio dell’attestazione da parte del relatore scade il sedicesimo giorno antecedente l’inizio della sessione di laurea rispetto alla quale lo studente ha presentato la domanda. Il sistema informatico comunica, in modo automatico e per via telematica, all’Ufficio SIFA di Facoltà e allo studente l’avvenuto rilascio dell’attestazione. [Allo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale, l’attestazione è rilasciata in formato cartaceo. L’attestazione rilasciata dal relatore deve essere consegnata dallo studente all’Ufficio SIFA di Facoltà entro cinque giorni dalla scadenza della consegna della tesi al relatore. Ogni ritardo, per qualsiasi ragione, nella consegna dell’attestazione comporta l’esclusione dalla sessione di laurea.] (5) Lo studente [iscritto ad un corso di laurea triennale] (6) all’atto della richiesta di attestazione di cui al precedente numero 3, è tenuto a depositare, in un’apposita area del portale telematico istituzionale di Facoltà, consultabile dal relatore e dagli altri componenti della Commissione di laurea, la versione elettronica, obbligatoriamente in formato “pdf-portable document file”, del proprio elaborato finale. Il deposito può essere differito sino al terzo giorno lavorativo antecedente l’inizio della sessione di laurea rispetto alla quale lo studente ha presentato la domanda. Il sistema informatico comunica al relatore, in modo automatico e a mezzo posta elettronica, l’avvenuto caricamento della versione elettronica dell’elaborato, indicando altresì l’indirizzo specifico dell’area del portale telematico dal quale il file in formato “pdf” può essere direttamente scaricato. Il mancato assolvimento dell’obbligo di deposito di cui al presente numero comporta, di norma, l’esclusione del candidato dall’esame finale di laurea. Sulla base delle attestazioni rilasciate ai candidati dai relatori, l’Ufficio SI.FA. compila il calendario delle sedute delle Commissioni di laurea, che viene reso pubblico entro i quindici giorni antecedenti all’inizio della sessione di laurea. All’atto della discussione dell’elaborato finale/tesi di laurea, lo studente deve averne con sé una copia cartacea da mettere a disposizione della Commissione. Tale copia viene restituita allo studente al termine della discussione. Al momento della discussione, il candidato iscritto ad un corso di laurea magistrale è, altresì, tenuto a consegnare, alla Commissione, le “microfiche” della propria tesi di laurea. La versione elettronica dell’elaborato finale depositata dallo studente a norma del precedente numero 5 è conservata, a cura della Facoltà e per eventuali consultazioni future anche al fine di (4) A seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale, si deve implicitamente ritenere che nel caso l’attestazione riguardi una domanda di laurea magistrale/quadriennale è richiesto l’inserimento da parte dello studente anche del nome del e cognome del correlatore. (5) Il numero 4 si deve ritenere tacitamente abrogato a seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale. (6) Le parole fra parentesi quadre si devono ritenere tacitamente abrogate a seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale. v. aggiornata al 26-01-2011 4 accertare che un elaborato presentato da uno studente come proprio sia originale e non opera di altri (7), per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque, decorrente dalla data del deposito. G – Calendari di laurea Sono previste tre sessioni ordinarie di laurea per anno accademico (estiva, autunnale e invernale). Possono essere eccezionalmente previste delle sessioni straordinarie, definite per ogni anno accademico. Le date di tutte le sessioni di laurea, ordinarie e straordinarie, vengono definite annualmente all’inizio dell’anno accademico. Il calendario proposto e l’impegno richiesto ai docenti della Facoltà è così definito: sessione novembre-dicembre: 10 mezze giornate, con possibilità di opzionare 4 mezze giornate di assenza; sessione marzo-aprile: 7 mezze giornate, con possibilità di opzionare 2 mezze giornate di assenza; sessione luglio: 7 mezze giornate, con possibilità di opzionare 2 mezze giornate di assenza L’ufficio SIFA, sulla base dei tabulati fatti pervenire dalle Segreterie (verificati alla luce delle autorizzazioni alla laurea concesse dai docenti) e delle disponibilità fornite dai docenti provvede alla compilazione di due distinti calendari di laurea: uno per lauree triennali e uno per le lauree magistrali/quadriennali (che risultano equiparabili a questo scopo). I docenti che, per giustificate ragioni, non potessero mantenere la propria disponibilità per le mezze giornate indicate, per la sostituzione devono prima verificare la disponibilità di un docente di pari grado o superiore, e inviare quindi la richiesta al Preside, il quale la trasmette all’Ufficio SIFA per i necessari adeguamenti (aggiunta del sostituto alla Commissione d’esame ed eventuale sostituzione del Presidente della Commissione). H – Composizione e lavori delle commissioni Ogni Commissione è così composta: - lauree triennali: sette membri, di cui almeno cinque devono essere sempre contemporaneamente presenti, dei quali almeno due professori di prima fascia; - lauree magistrali e quadriennali: nove membri, di cui almeno sette devono essere sempre contemporaneamente presenti, dei quali di norma almeno tre professori di ruolo di prima fascia (8). (7) Si v. la legge 19 aprile 1925, n. 475 - Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche: Art. 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito. (omissis) Art. 5. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna. La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'articolo 576 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili. La sentenza di condanna è affissa in tutte le università del regno [della repubblica], quando trattasi di esami universitari. (8) La disposizione relativa alla composizione delle Commissioni di laurea triennale e di laurea magistrale deve ritenersi implicitamente abrogata a séguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/4/2009, del Regolamento generale e didattico di Facoltà, il cui art. 22, comma 3, I periodo, così stabilisce: « Le Commissioni per la valutazione delle prove finali sono composte di norma da: - non meno di tre membri per gli esami di laurea - non meno di sette membri per gli esami di laurea magistrale, dei quali di norma almeno tre professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia ». v. aggiornata al 26-01-2011 5 Le Commissioni operano in parallelo utilizzando le aule assegnate dal responsabile dei Servizi Generali di Facoltà, che si impegna a risolvere eventuali sovrapposizioni con la normale attività didattica. Ciascuna Commissione è tenuta a completare il verbale dell’esame finale/esame di laurea utilizzando i moduli precompilati predisposti dall’Ufficio SIFA. I. – Attribuzione del punteggio e richiesta della lode Il voto di laurea tiene conto della media dei voti che gli studenti hanno riportato negli esami di profitto, ponderata in base ai crediti degli insegnamenti. La formula per calcolare il voto di media è la seguente: n ∑ (voto esame × numero crediti esame ) i =1 i totale numero crediti conseguiti i × 110 30 Inoltre, valgono le seguenti regole: 1. nella determinazione della media degli esami di profitto, gli esami superati con votazione di trenta e lode devono essere conteggiati come trentatre; tale principio si applica indistintamente al caso delle lauree triennali, quadriennali e magistrali. 2. al punteggio di base relativo agli esami superati, calcolato in centodecimi, devono essere aggiunti: - un punto se lo studente/laureando ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della stesura dell’elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere nell’ambito del programma “LLP/Erasmus”; tale principio si applica indistintamente al caso delle lauree triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami risultino essere stati regolarmente convalidati all’interno dei rispettivi piani di studio; nel caso di laureandi che svolgano in via esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata preventivamente concordata con il relatore ed autorizzata dal referente Erasmus di Facoltà; - un punto se lo studente laureando ha svolto attività di tirocinio formativo all’estero nell’ambito del programma “LLP/Erasmus – Student Placement”; tale incremento non è cumulabile con quello previsto dall’alinea precedente (9); - un punto se lo studente laureando ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della stesura dell’elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere con le quali è stato stipulato un apposito accordo al di fuori del quadro “LLP/Erasmus”; tale principio si applica indistintamente ai corsi di laurea triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami risultino essere stati regolarmente convalidati all’interno dei rispettivi piani di studio; nel caso di laureandi che svolgano in via esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata preventivamente concordata con il relatore; tale incremento non è cumulabile con quelli previsti dai due alinea precedenti (10); Per quanto riguarda le commissioni di laurea quadriennale vale quanto previsto dall’art. 28, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento generale e didattico di Facoltà, secondo cui: « 1. Questo Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio. 2. Agli studenti iscritti a corsi di studio attivati sulla base di ordinamenti anteriori al DM n. 270/2004 che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici di Facoltà ». (9) Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009. Si applica a decorrere dal 1/1/2010. (10) Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009. Si applica a decorrere dal 1/1/2010. v. aggiornata al 26-01-2011 6 - tre punti se lo studente si laurea nella sessione estiva o autunnale del terzo anno di corso; viene attribuito un punto allo studente che si laurea nella sessione invernale del terzo anno di corso; tale principio si applica solo alle lauree triennali. - per gli studenti part-time, l’aggiunta dei punti di cui al punto precedente segue le seguenti norme: Laurea entro Laurea entro il Laurea entro il il terzo anno quarto anno quinto anno Aggiunta dei punti, Tutto il corso di studio Aggiunta dei Aggiunta dei previo passaggio al part-time punti punti tempo pieno Aggiunta dei punti, Passaggio al part-time Nessuna previo ritorno al Nessuna aggiunta dal secondo anno aggiunta tempo pieno Aggiunta dei punti, Passaggio al part-time Nessuna previo ritorno al Nessuna aggiunta dal terzo anno (*) aggiunta tempo pieno (*) Si ricorda che non è consentito il passaggio al part-time per gli studenti fuori corso. Nella discussione preliminare all’apertura della seduta di laurea i relatori devono formulare il proprio giudizio sugli elaborati finali/tesi di laurea. L’attribuzione del voto di laurea e la relativa proclamazione sono di norma formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione. Alla presentazione di ogni elaborato finale/tesi di laurea, all’eventuale richiesta di chiarimenti e alla proclamazione è riservato uno spazio complessivo di 15 minuti per le lauree triennali e 20 minuti per le lauree magistrali/quadriennali. Allo scopo di razionalizzazione l’organizzazione delle sedute di laurea, i candidati possono essere convocati a orari scaglionati (5 ogni ora per le lauree triennali, 4 ogni ora per le lauree magistrali/quadriennali). v. aggiornata al 26-01-2011 7 L’attribuzione del punteggio all’elaborato finale/tesi di laurea e alla relativa discussione avviene in base alle seguente griglia: Giudizio Sufficiente Discreto Buono Ottimo Lode ed eventuali ulteriori punti corsi di laurea triennali Punti 0 da 1 a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 lode (*) corsi di laurea magistrali Punti da 0 a 1 da 2 a 4 da 5 a 7 8 Oltre 8 punti e sino ad un massimo di 11 punti e/o di attribuzione della lode (*) (**) corsi di laurea quadriennali Punti da 0 a 2 da 3 a 4 da 5 a 7 da 8 a 10 Oltre 7 punti e in caso di attribuzione della Lode (*) (**) (*) Se una tesi è giudicata eccellente dalla commissione, all’unanimità, e il voto finale è pari o superiore a 110/110 la commissione, sempre all’unanimità, può concedere la lode. (**) Nel caso delle lauree magistrali/quadriennali, la concessione della lode ovvero l’attribuzione di un punteggio superiore alla soglia prevista, deve essere di norma preceduta da un’apposita lettera del relatore e del correlatore, quando previsto, (a firma congiunta, o due lettere separate) indirizzata al presidente della Commissione di laurea in cui si indicano le motivazioni a supporto della richiesta. v. aggiornata al 26-01-2011 8