REGOLAMENTO ELABORATO FINALE / TESI DI LAUREA
(1)
A – Normativa di riferimento
Statuto di Ateneo – Art. 15 e Art. 25.
Regolamento generale di Ateneo – Art. 10, comma 2.
Regolamento didattico di Ateneo – Art. 23.
Regolamento studenti di Ateneo – Art. 19.
Regolamento generale e didattico di Facoltà – Art. 22.
B – Principi generali di riferimento
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari crediti formativi (crediti totali
previsti dal manifesto degli studi ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale/tesi di laurea), lo
studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.
Gli studenti iscritti secondo la modalità part-time, possono accedere al conseguimento del titolo prima
della scadenza dei cinque anni (previsti come durata legale del corso di studi). Qualora conseguano il
titolo entro il terzo anno, a richiesta il loro status sarà modificato da part-time a tempo pieno.
Il titolo di laurea triennale è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella
presentazione e discussione di un elaborato scritto o su supporto digitale davanti ad una Commissione
giudicatrice.
Il titolo di laurea magistrale/quadriennale è conferito previo superamento di una prova finale,
consistente nella presentazione e discussione di una tesi di laurea, elaborata in forma scritta e su
supporto digitale, davanti ad una Commissione giudicatrice.
Nel caso delle lauree triennali e magistrali, il carico di lavoro deve risultare equivalente al numero di
crediti previsto nel manifesto degli studi di ciascun corso di laurea (ogni credito formativo equivale a 25
ore di lavoro).
Lo svolgimento dell’esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato
finale.
Le Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinano nei rispettivi Regolamenti, per quanto di
competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per
l'attribuzione degli argomenti delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei
correlatori, unitamente alle loro responsabilità. Esse definiscono i criteri di valutazione per ogni tipo di
prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al percorso di studio.
I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore
e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni in qualità di cultori della materia,
subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della
loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni
oggetto di esame.
Il presente regolamento assume come date le condizioni richiamate.
C – Criteri per l’attribuzione dell’elaborato finale/tesi di laurea
L’argomento dell’elaborato finale/tesi di laurea deve essere scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti
nei quali lo studente ha superato l’esame. Inoltre lo studente non può chiedere l’argomento
dell’elaborato finale/tesi di laurea nell’ambito di un insegnamento di un corso di laurea diverso da
(1) Approvato dal Consiglio di Facoltà il 23/11/2006. In vigore dall’1/1/2007.
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quello a cui è iscritto, salvo autorizzazione del Consiglio di Coordinamento Didattico (CCD) del corso
di laurea a cui è iscritto.
Lo studente che abbia conseguito la laurea triennale presso la Facoltà può chiedere al Presidente del
proprio CCD di svolgere la tesi magistrale in un insegnamento del corso triennale nel quale abbia
superato l’esame. La proposta deve essere corredata di un progetto di tesi approvato dal docente
titolare dell’insegnamento prescelto.
Relatore o correlatore dell’elaborato finale/tesi di laurea può essere anche un docente di un’altra
Facoltà, purché espressamente richiesto ed autorizzato al competente CCD del corso di laurea a cui lo
studente risulta iscritto.
Il docente cui viene richiesto un elaborato finale/tesi di laurea valuta l’eventuale proposta dello
studente, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, ne segue la stesura, ne
approva la versione finale, assume la funzione di relatore in sede di discussione in seduta di laurea.
La nomina di un correlatore per le tesi di laurea magistrali/quadriennali spetta al relatore. Sia il relatore
che il correlatore di un elaborato finale/tesi di laurea possono essere professori di I e II fascia (anche
fuori ruolo), ricercatori, docenti a contratto (che mantengono la possibilità di essere nominati fino alla
chiusura dell’anno accademico successivo a quello in cui hanno ricevuto l’incarico).
Per le lauree magistrali/quadriennali è prevista l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di
componente aggiuntivo della commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della
materia, subordinatamente all’accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in
rapporto con la dissertazione oggetto di esame, da parte del CCD del corso di laurea a cui lo studente è
iscritto.
Per favorire il corretto orientamento dello studente nella scelta del relatore, sarà disponibile e
continuamente aggiornato sul sito della Facoltà (www.spolitiche.unimi.it) un prospetto contenente:
- le principali aree disciplinari su cui ciascun docente si rende disponibile a seguire elaborati finali
di laureandi triennali;
- il numero di elaborati finale/tesi di laurea discussi da ciascun docente nelle tre sessioni di tesi
precedenti (dato fornito dall’Ufficio SIFA).
Se un docente è stato relatore di 6 o più tesi magistrali/quadriennali o di almeno 10 elaborati finali
triennali nelle tre sessioni di laurea precedenti può astenersi dall’assumere di nuove tesi
magistrali/quadriennali.
È possibile la produzione di elaborati finali/tesi di laurea in lingua straniera. In questo caso, su richiesta
del relatore alla commissione, una parte del lavoro può essere discusso in lingua straniera.
D – Caratteristiche dell’elaborato finale/tesi di laurea
Il contenuto dell’elaborato finale della laurea triennale può alternativamente consistere:
- nell’analisi critica di un filone della letteratura di riferimento;
- nell’approfondimento di un argomento che è stato ad esempio già trattato e presentato come
paper all’interno di un corso;
- nella stesura e ampliamento del progetto di lavoro (project work) effettuato durante il periodo
di tirocinio, se previsto dal corso di laurea e scelto nel proprio piano di studio.
La lunghezza dell’elaborato finale viene indicativamente definita in un testo compreso fra le 30 e le 50
cartelle di 2100 battute ciascuna.
Per il conseguimento della laurea magistrale/quadriennale è invece richiesta in particolare la
presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, che comporti un lavoro organico e
completo, atto a dimostrare capacità di ricerca, elaborazione e sintesi. Non esiste alcun limite di
lunghezza per tesi di laurea magistrale/quadriennale. Per ulteriori dettagli di procedura, forma e
contenuto si faccia riferimento alle guide per la preparazione delle tesi che propongono i vari corsi di
laurea.
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E – Presentazione domanda di laurea
La domanda di laurea deve essere compilata, secondo le scadenze prefissate (consultabili alla pagina
web delle Segreterie Studenti), attraverso i terminali SIFA oppure attraverso il SIFA online. La
procedura permette di stampare, anticipatamente, gli allegati con il titolo dell’elaborato finale/tesi di
laurea e la firma del relatore, e successivamente di compilare la domanda di laurea.
Terminato l’inserimento dei dati, verrà stampata la domanda di laurea, che dovrà essere consegnata in
segreteria secondo le scadenze previste unitamente ai seguenti allegati:
- marca da bollo dell’importo in vigore da applicare alla domanda;
- titoli dell’elaborato finale/tesi di laurea firmati da relatore e, nel caso della tesi
magistrale/quadriennali, dal correlatore. La procedura SIFA, all’atto dell’inserimento della
domanda permette di stampare, anticipatamente, questi allegati;
- ricevuta del versamento della tassa di laurea dell’importo in vigore da effettuarsi con bollettino
postale a tre sezioni ccp 453274, intestato a Università degli Studi di Milano;
- ricevuta della 2a rata dell’ultimo anno accademico di iscrizione;
- libretto universitario. Se la discussione della tesi di laurea avviene regolarmente entro la sessione
ordinaria estiva per i laureandi triennali e magistrali ed entro la sessione straordinaria di
dicembre per i laureandi triennali iscritti con riserva alla laurea magistrale, il libretto deve essere
regolarmente allegato alla domanda di laurea, anche qualora gli esami non siano ancora stati
completati. Gli esami mancanti potranno comunque essere sostenuti fino al 30 giugno (per la
sessione ordinaria estiva) e fino al 30 novembre (per la sessione straordinaria di dicembre). In
questi casi, sarà compito del docente provvedere via fax all’invio dell’estratto del verbale
d’esame alla Segreteria Studenti (fax: 02/50312181).
F – Deposito dell’elaborato finale/tesi di laurea
(2)
1. Lo studente deve consegnare al relatore e al correlatore, ove previsto, l’elaborato finale o la tesi di
laurea almeno sette giorni prima della pubblicazione del calendario delle sedute di laurea, ovverosia
almeno ventuno giorni prima dell’inizio della sessione rispetto alla quale ha presentato la domanda
di laurea.
2. L’approvazione dell’elaborato finale o della tesi di laurea avviene attraverso il rilascio allo studente
di un’attestazione da parte del relatore, che costituisce requisito necessario per poter accedere
all’esame finale di laurea.
L’attestazione può essere richiesta a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di laurea.
3. Allo studente [iscritto ad un corso di laurea triennale], (3) l’attestazione è rilasciata in formato
elettronico, mediante procedura telematica.
A tal fine, lo studente, previa identificazione da parte del sistema informatico mediante le credenziali
della sua casella di posta elettronica universitaria, accede ad un’apposita area riservata del portale
(2) Lettera così parzialmente modificata ai sensi della delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 10/5/2009. Si
applica a partire dalla sessione autunnale e straordinaria 2008/2009.
(3) Le parole fra parentesi quadre si devono ritenere tacitamente abrogate a seguito della successiva approvazione, da parte
del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico
SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di
laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale.
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5.
6.
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telematico istituzionale di Facoltà, all’interno della quale è tenuto a caricare il titolo dell’elaborato
finale e a indicare il nome e cognome del relatore (4).
Il relatore, avuta comunicazione in via automatica e a mezzo posta elettronica, della domanda
presentata dallo studente, e previa identificazione da parte del sistema informatico mediante le
credenziali della sua casella di posta elettronica universitaria, accede alla medesima area riservata
all’interno della quale ha facoltà di procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Il termine per il rilascio dell’attestazione da parte del relatore scade il sedicesimo giorno antecedente
l’inizio della sessione di laurea rispetto alla quale lo studente ha presentato la domanda.
Il sistema informatico comunica, in modo automatico e per via telematica, all’Ufficio SIFA di
Facoltà e allo studente l’avvenuto rilascio dell’attestazione.
[Allo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale, l’attestazione è rilasciata in formato cartaceo.
L’attestazione rilasciata dal relatore deve essere consegnata dallo studente all’Ufficio SIFA di
Facoltà entro cinque giorni dalla scadenza della consegna della tesi al relatore.
Ogni ritardo, per qualsiasi ragione, nella consegna dell’attestazione comporta l’esclusione dalla
sessione di laurea.] (5)
Lo studente [iscritto ad un corso di laurea triennale] (6) all’atto della richiesta di attestazione di cui al
precedente numero 3, è tenuto a depositare, in un’apposita area del portale telematico istituzionale
di Facoltà, consultabile dal relatore e dagli altri componenti della Commissione di laurea, la versione
elettronica, obbligatoriamente in formato “pdf-portable document file”, del proprio elaborato finale. Il
deposito può essere differito sino al terzo giorno lavorativo antecedente l’inizio della sessione di
laurea rispetto alla quale lo studente ha presentato la domanda.
Il sistema informatico comunica al relatore, in modo automatico e a mezzo posta elettronica,
l’avvenuto caricamento della versione elettronica dell’elaborato, indicando altresì l’indirizzo
specifico dell’area del portale telematico dal quale il file in formato “pdf” può essere direttamente
scaricato.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di deposito di cui al presente numero comporta, di norma,
l’esclusione del candidato dall’esame finale di laurea.
Sulla base delle attestazioni rilasciate ai candidati dai relatori, l’Ufficio SI.FA. compila il calendario
delle sedute delle Commissioni di laurea, che viene reso pubblico entro i quindici giorni antecedenti
all’inizio della sessione di laurea.
All’atto della discussione dell’elaborato finale/tesi di laurea, lo studente deve averne con sé una
copia cartacea da mettere a disposizione della Commissione. Tale copia viene restituita allo studente
al termine della discussione.
Al momento della discussione, il candidato iscritto ad un corso di laurea magistrale è, altresì, tenuto
a consegnare, alla Commissione, le “microfiche” della propria tesi di laurea.
La versione elettronica dell’elaborato finale depositata dallo studente a norma del precedente
numero 5 è conservata, a cura della Facoltà e per eventuali consultazioni future anche al fine di
(4) A seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di
estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli
elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea
quadriennale, si deve implicitamente ritenere che nel caso l’attestazione riguardi una domanda di laurea
magistrale/quadriennale è richiesto l’inserimento da parte dello studente anche del nome del e cognome del correlatore.
(5) Il numero 4 si deve ritenere tacitamente abrogato a seguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di
Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico SIeAT (Servizio
Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di laurea dei corsi
di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale.
(6) Le parole fra parentesi quadre si devono ritenere tacitamente abrogate a seguito della successiva approvazione, da parte
del Consiglio di Facoltà nella seduta del 16/9/2010, della delibera di estensione della procedura di caricamento informatico
SIeAT (Servizio Invio ed Archiviazione Tesi), già prevista per gli elaborati finali dei corsi di studio triennali, anche alle tesi di
laurea dei corsi di studio magistrali e del corso di laurea quadriennale.
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accertare che un elaborato presentato da uno studente come proprio sia originale e non opera di
altri (7), per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque, decorrente dalla data del deposito.
G – Calendari di laurea
Sono previste tre sessioni ordinarie di laurea per anno accademico (estiva, autunnale e invernale).
Possono essere eccezionalmente previste delle sessioni straordinarie, definite per ogni anno
accademico. Le date di tutte le sessioni di laurea, ordinarie e straordinarie, vengono definite
annualmente all’inizio dell’anno accademico.
Il calendario proposto e l’impegno richiesto ai docenti della Facoltà è così definito:
sessione novembre-dicembre: 10 mezze giornate, con possibilità di opzionare 4 mezze giornate di assenza;
sessione marzo-aprile: 7 mezze giornate, con possibilità di opzionare 2 mezze giornate di assenza;
sessione luglio: 7 mezze giornate, con possibilità di opzionare 2 mezze giornate di assenza
L’ufficio SIFA, sulla base dei tabulati fatti pervenire dalle Segreterie (verificati alla luce delle
autorizzazioni alla laurea concesse dai docenti) e delle disponibilità fornite dai docenti provvede alla
compilazione di due distinti calendari di laurea: uno per lauree triennali e uno per le lauree
magistrali/quadriennali (che risultano equiparabili a questo scopo).
I docenti che, per giustificate ragioni, non potessero mantenere la propria disponibilità per le mezze
giornate indicate, per la sostituzione devono prima verificare la disponibilità di un docente di pari grado
o superiore, e inviare quindi la richiesta al Preside, il quale la trasmette all’Ufficio SIFA per i necessari
adeguamenti (aggiunta del sostituto alla Commissione d’esame ed eventuale sostituzione del Presidente
della Commissione).
H – Composizione e lavori delle commissioni
Ogni Commissione è così composta:
- lauree triennali: sette membri, di cui almeno cinque devono essere sempre contemporaneamente
presenti, dei quali almeno due professori di prima fascia;
- lauree magistrali e quadriennali: nove membri, di cui almeno sette devono essere sempre
contemporaneamente presenti, dei quali di norma almeno tre professori di ruolo di prima fascia
(8).
(7) Si v. la legge 19 aprile 1925, n. 475 - Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree,
diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche:
Art. 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di
lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una
professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e,
in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
(omissis)
Art. 5. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza
la esistenza di esso anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.
La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia
derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'articolo 576 del
codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.
La sentenza di condanna è affissa in tutte le università del regno [della repubblica], quando trattasi di esami universitari.
(8) La disposizione relativa alla composizione delle Commissioni di laurea triennale e di laurea magistrale deve ritenersi
implicitamente abrogata a séguito della successiva approvazione, da parte del Consiglio di Facoltà nella seduta del
16/4/2009, del Regolamento generale e didattico di Facoltà, il cui art. 22, comma 3, I periodo, così stabilisce: « Le
Commissioni per la valutazione delle prove finali sono composte di norma da:
- non meno di tre membri per gli esami di laurea
- non meno di sette membri per gli esami di laurea magistrale, dei quali di norma almeno tre professori di ruolo, di cui
almeno uno di prima fascia ».
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Le Commissioni operano in parallelo utilizzando le aule assegnate dal responsabile dei Servizi Generali
di Facoltà, che si impegna a risolvere eventuali sovrapposizioni con la normale attività didattica.
Ciascuna Commissione è tenuta a completare il verbale dell’esame finale/esame di laurea utilizzando i
moduli precompilati predisposti dall’Ufficio SIFA.
I. – Attribuzione del punteggio e richiesta della lode
Il voto di laurea tiene conto della media dei voti che gli studenti hanno riportato negli esami di profitto,
ponderata in base ai crediti degli insegnamenti. La formula per calcolare il voto di media è la seguente:
n
∑ (voto esame × numero crediti esame )
i =1
i
totale numero crediti conseguiti
i
×
110
30
Inoltre, valgono le seguenti regole:
1. nella determinazione della media degli esami di profitto, gli esami superati con votazione di
trenta e lode devono essere conteggiati come trentatre; tale principio si applica indistintamente
al caso delle lauree triennali, quadriennali e magistrali.
2. al punteggio di base relativo agli esami superati, calcolato in centodecimi, devono essere
aggiunti:
- un punto se lo studente/laureando ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della
stesura dell’elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere nell’ambito del
programma “LLP/Erasmus”; tale principio si applica indistintamente al caso delle lauree
triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami risultino essere stati regolarmente
convalidati all’interno dei rispettivi piani di studio; nel caso di laureandi che svolgano in via
esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata preventivamente concordata con il
relatore ed autorizzata dal referente Erasmus di Facoltà;
- un punto se lo studente laureando ha svolto attività di tirocinio formativo all’estero
nell’ambito del programma “LLP/Erasmus – Student Placement”; tale incremento non è
cumulabile con quello previsto dall’alinea precedente (9);
- un punto se lo studente laureando ha sostenuto esami o svolto attività di ricerca ai fini della
stesura dell’elaborato finale/tesi di laurea presso Università estere con le quali è stato
stipulato un apposito accordo al di fuori del quadro “LLP/Erasmus”; tale principio si
applica indistintamente ai corsi di laurea triennali, quadriennali e magistrali purché gli esami
risultino essere stati regolarmente convalidati all’interno dei rispettivi piani di studio; nel caso
di laureandi che svolgano in via esclusiva attività di ricerca, questa deve essere stata
preventivamente concordata con il relatore; tale incremento non è cumulabile con quelli
previsti dai due alinea precedenti (10);
Per quanto riguarda le commissioni di laurea quadriennale vale quanto previsto dall’art. 28, commi 1 e 2, del medesimo
Regolamento generale e didattico di Facoltà, secondo cui:
« 1. Questo Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati ai sensi del DM n.
270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.
2. Agli studenti iscritti a corsi di studio attivati sulla base di ordinamenti anteriori al DM n. 270/2004 che non optino per un
corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti
Regolamenti didattici di Facoltà ».
(9) Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009.
Si applica a decorrere dal 1/1/2010.
(10) Alinea aggiunto dalla delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 17/12/2009.
Si applica a decorrere dal 1/1/2010.
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- tre punti se lo studente si laurea nella sessione estiva o autunnale del terzo anno di corso;
viene attribuito un punto allo studente che si laurea nella sessione invernale del terzo anno di
corso; tale principio si applica solo alle lauree triennali.
- per gli studenti part-time, l’aggiunta dei punti di cui al punto precedente segue le seguenti
norme:
Laurea entro
Laurea entro il
Laurea entro il
il terzo anno
quarto anno
quinto anno
Aggiunta dei punti,
Tutto il corso di studio
Aggiunta dei
Aggiunta dei
previo passaggio al
part-time
punti
punti
tempo pieno
Aggiunta dei punti,
Passaggio al part-time
Nessuna
previo ritorno al
Nessuna aggiunta
dal secondo anno
aggiunta
tempo pieno
Aggiunta dei punti,
Passaggio al part-time
Nessuna
previo ritorno al
Nessuna aggiunta
dal terzo anno (*)
aggiunta
tempo pieno
(*) Si ricorda che non è consentito il passaggio al part-time per gli studenti fuori corso.
Nella discussione preliminare all’apertura della seduta di laurea i relatori devono formulare il proprio
giudizio sugli elaborati finali/tesi di laurea. L’attribuzione del voto di laurea e la relativa proclamazione
sono di norma formalizzate da ciascuna Commissione al termine di ogni discussione.
Alla presentazione di ogni elaborato finale/tesi di laurea, all’eventuale richiesta di chiarimenti e alla
proclamazione è riservato uno spazio complessivo di 15 minuti per le lauree triennali e 20 minuti per le
lauree magistrali/quadriennali.
Allo scopo di razionalizzazione l’organizzazione delle sedute di laurea, i candidati possono essere
convocati a orari scaglionati (5 ogni ora per le lauree triennali, 4 ogni ora per le lauree
magistrali/quadriennali).
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L’attribuzione del punteggio all’elaborato finale/tesi di laurea e alla relativa discussione avviene in base
alle seguente griglia:
Giudizio
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Lode ed eventuali
ulteriori punti
corsi di laurea triennali
Punti
0
da 1 a 2
da 3 a 4
da 5 a 6
lode
(*)
corsi di laurea magistrali
Punti
da 0 a 1
da 2 a 4
da 5 a 7
8
Oltre 8 punti e sino
ad un massimo di 11
punti e/o di
attribuzione della
lode
(*) (**)
corsi di laurea quadriennali
Punti
da 0 a 2
da 3 a 4
da 5 a 7
da 8 a 10
Oltre 7 punti e in caso
di attribuzione della
Lode
(*) (**)
(*) Se una tesi è giudicata eccellente dalla commissione, all’unanimità, e il voto finale è pari o superiore a
110/110 la commissione, sempre all’unanimità, può concedere la lode.
(**) Nel caso delle lauree magistrali/quadriennali, la concessione della lode ovvero l’attribuzione di un
punteggio superiore alla soglia prevista, deve essere di norma preceduta da un’apposita lettera del
relatore e del correlatore, quando previsto, (a firma congiunta, o due lettere separate) indirizzata al
presidente della Commissione di laurea in cui si indicano le motivazioni a supporto della richiesta.
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regolamento elaborato finale / tesi di laurea