LE NUOVE NORME PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004
La partecipazione nella
pianificazione urbanistica
a cura di Roberto Travaglini e Angelo Frigo
Vicenza, 27 maggio 2005
Associazione Industriali Vicenza
La partecipazione nella legge n. 1150/1942
Articolo 9 – Pubblicazione del progetto di piano generale
Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella
Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque
ha facoltà di prendere visione. […]
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare
osservazioni le Associazioni sindacali e gli Enti pubblici ed istituzioni
interessate.
Articolo 15 – Pubblicazione dei piani particolareggiati
I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la
durata di 30 giorni consecutivi. […]
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere
presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed
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osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.
La partecipazione nella legge n. 1150/1942
“… il sistema originario della L.U. prevedeva l’attuazione del piano regolatore
generale essenzialmente mediante piani particolareggiati, per cui, essendo il piano
generale volto a dettare previsioni e prescrizioni di massima, era col piano
particolareggiato che i privati potevano concretamente essere lesi dalla
disciplina urbanistica.
A tale scopo la L.U. (art. 15) prevedeva e prevede (oltre la possibilità di proposizione
di osservazioni da parte degli organismi collettivi) la speciale tutela dei proprietari
interessati dal piano esecutivo mediante la possibilità di proporre opposizioni,
veri e propri rimedi giuridici, la cui decisione richiede quindi una specifica
motivazione oltre a prescrivere (art. 16) anche la notifica del piano particolareggiato,
una volta approvato, ai proprietari interessati […]”
(Manuale di diritto urbanistico, G.C. Mengoli, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 186)
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 27 giugno 1985, n. 61 (a)
Articolo 42 – Formazione e adozione del Piano Regolatore Generale
omissis
Il piano regolatore generale è adottato dal Consiglio Comunale.
Entro 8 giorni è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la
segreteria del Comune e della Provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia e mediante
l’affissione di manifesti.
Nei successivi 30 giorni chiunque può formulare osservazioni sul piano adottato.
omissis
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 27 giugno 1985, n. 61 (b)
Articolo 42 – Formazione e adozione del Piano Regolatore Generale
omissis
I Comuni possono far precedere l’adozione del Piano Regolatore Generale dalla
predisposizione di un progetto preliminare di Piano Regolatore Generale
contenente l’indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.
Tale progetto preliminare è deliberato dal Consiglio Comunale e depositato presso la
segreteria […].
Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati
possono presentare osservazioni.
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L’opinione di giurisprudenza e dottrina…
“La giurisprudenza ha mantenuto, pur con l’ammissione dei privati alla
presentazione di osservazioni al p.r.g., il loro [delle osservazioni, ndr.] generico
carattere di atto di semplice denuncia, affermando che esse consistono comunque
in semplici atti di collaborazione dei cittadini e non in rimedi giuridici, per cui
esse possono essere decise anche in modo non analitico, ma sempre singolarmente,
con sommaria motivazione, […]”
(Manuale di diritto urbanistico, G.C. Mengoli, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 186)
“La legge urbanistica del ’42 prevede la partecipazione dei privati in un momento
successivo all’adozione del piano e, dunque, presuppone la predeterminazione
dell’interesse pubblico concreto (razionale assetto del territorio) nella totale
assenza di qualunque apporto istruttorio, così sovrapponendo il piano adottato
alla realtà fattuale e socioeconomica.”
(Pianificazione del territorio e tutela del cittadino, F. Benvenuti, in Jus, 1987, p. 136 - 137)
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 23 aprile 2004, n. 11 (a)
Articolo 3 – Livelli di pianificazione.
omissis
5. Al fine dell’adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l’ente territoriale
competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:
a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.
omissis
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 23 aprile 2004, n. 11 (b)
Articolo 5 – Concertazione e partecipazione.
1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del
confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi
diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
dagli strumenti di pianificazione.
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 23 aprile 2004, n. 11 (c)
Articolo 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale
regionale di coordinamento.
1. La Giunta regionale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui
all’articolo 3, comma 5 e lo trasmette alle province, ai comuni, alle comunità
montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette.
2. Per un esame del documento preliminare la Giunta regionale assume il metodo
della concertazione e della partecipazione di cui all’articolo 5, coinvolgendo anche
i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 la Giunta
regionale adotta il piano.
omissis
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 23 aprile 2004, n. 11 (d)
Articolo 23 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale
di coordinamento provinciale.
1. La giunta provinciale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui
all’articolo 3, comma 5 e lo trasmette alla Regione, alle province contermini, ai
comuni, alle comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette
interessati e agli enti pubblici ed ai soggetti gestori di servizi pubblici nonché ai
gestori di reti e servizi ad uso pubblico aventi rilevanza provinciale.
2. Per un esame del documento preliminare la provincia assume il metodo della
concertazione e della partecipazione di cui all’articolo 5, coinvolgendo anche i
soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 il
consiglio provinciale adotta il piano.
omissis
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La partecipazione nella legge regionale
veneta 23 aprile 2004, n. 11 (e)
Articolo 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto
del territorio.
1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui
all’articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di
cui all’articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell’adozione del piano.
2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico
per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. […]
omissis
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La partecipazione nella proposta di legge
“principi fondamentali per il governo del territorio”
AC – N. 3860 (a)
Articolo 3 – Sussidiarietà, cooperazione e partecipazione
omissis
2. I soggetti istituzionali cooperano alla definizione delle linee guida per la
programmazione e la pianificazione del territorio, sentiti i soggetti interessati.
3. Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata,
prioritariamente mediante l’adozione di atti paritetici in luogo di atti autoritativi,
e attraverso forme di coordinamento fra i soggetti istituzionali e fra questi e soggetti
interessati, ai quali va riconosciuto comunque il diritto di partecipazione ai
procedimenti di formazione degli atti.
omissis
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La partecipazione nella proposta di legge
“principi fondamentali per il governo del territorio”
AC – N. 3860 (b)
Articolo 6 – Predisposizione e approvazione del piano urbanistico
1. Nel procedimento di formazione del piano urbanistico sono assicurate adeguate
forme di pubblicità di consultazione e di partecipazione dei cittadini e delle
associazioni e categorie economiche e sociali.
2. In sede di approvazione del piano urbanistico sono valutate le osservazioni dei
soggetti interessati, e su di esse sono prese, previa motivazione, le relative
decisioni.
3. L’ente di pianificazione può concludere accordi con i soggetti interessati per
recepire nel piano urbanistico proposte di intereventi, in attuazione degli
obiettivi strategici indicati nel documento programmatico. L’accordo è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione del piano urbanistico che lo
recepisce.
omissis
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La partecipazione nella legge regionale
lombarda 11 marzo 2005, n. 12 (a)
Articolo 2 – Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale.
omissis
5. Il governo del territorio si caratterizza per:
a)
la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli
strumenti;
b)
la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c)
la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei
privati.
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La partecipazione nella legge regionale
lombarda 11 marzo 2005, n. 12 (b)
Articolo 8 – Documento di piano (piano di governo del territorio comunale – PGT).
1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3,
definisce:
a)
Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo
economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini
singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e
regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della
programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
omissis
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L’esempio di Bologna
Forum cittadino “Bologna. Città che Cambia” (a)
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L’esempio di Bologna
Forum cittadino “Bologna. Città che Cambia” (b)
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L’esempio di Bologna
Forum cittadino “Bologna. Città che Cambia” (c)
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L’esempio di Feltre
Forum per il piano di assetto territoriale (a)
Regolamento per la partecipazione alla redazione del PAT - Articolo 1
Costituzione del Forum
Il Consiglio Comunale, per le finalità ivi previste, istituisce, mediante adozione di apposito atto deliberativo, il
Forum partecipativo per la redazione del Piano Regolatore Generale".
Il forum avrà un carattere consultivo rimanendo tutte le competenze, individuate dalla normative vigente, in
capo alle istituzioni previste per legge.
Il Forum è costituito da:
1.un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, anche non consigliere, nominato dal rispettivo capogruppo;
2.un rappresentante per le liste, partiti e movimenti non rappresentati in Consiglio ma presenti alle ultime
consultazioni.
3.un rappresentante di ciascuna Associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori: a) Associazione
Commercianti, b) Associazione Artigiani, c) A.P.P.I.A., d) Associazione Industriali, e) Associazione Coltivatori
Diretti, f) Associazione proprietà edilizia, g) Unione Coltivatori Italiani, h) Confesercenti, i) C.G.I.L., j) C.I.S.L.,
k) U.I.L., l) Confederazione Italiana Lavoratori, m) Confagricoltura
4.un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni culturali e di volontariato: a) Associazione Il
Fondaco per Feltre, b) Associazione Fenice, c) Associazione Famiglia Feltrino, d) Associazione, Italia Nostra, e)
Associazione Amici dei Musei, f) W.W.F., g) Associazione Santi Martiri Vittore e Corona, h) Associazione
Nazionale Alpini, i) Cacciatori,
5. un rappresentante dei seguenti ordini professionali: a) Architetti, b) Ingegneri, c) Geologi, d) Agronomi e
forestali, e) Avvocati, f) Geometri, g) Periti Edili.
omissis
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L’esempio di Feltre
Forum per il piano di assetto territoriale (b)
Sindaco
Assessore designato
Enti Pubblici Locali
Amministrazione
Comunale
(Università, regione,
provincia,…)
Responsabile del
procedimento
(Giunta e Consiglio)
Uff. di piano
Comm. analisi
economico
produttiva
Comm.
turismo e
commercio
Comm. analisi
sociale e
demografica
Comm. analisi
paesistica e storica
Comm.
ambiente
Comm. mobilità
trasporto e viabilità
Uff.
urbanistica
Comm. residenza e
servizi
Consulenti
esterni
Comm. Attrezzature pubbliche
e spazi di aggregazione
FORUM COMPOSTO DA 80 MEMBRI
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Partecipazione alla pianificazione TRA-AF