Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
Consiglio Nazionale delle Ricerche
--------------------------------------------------------------Ginevra Peruginelli
([email protected])
Le licenze Creative Commons: aspetti
critici
Creative Commons licenses: critical issues
Keywords: diritto d’autore, licenze, accesso all’informazione digitale
Rapporto tecnico n. 6/2007
Dicembre 2007
1
Le licenze Creative Commons: aspetti critici
GINEVRA PERUGINELLI
1.
Il contesto
La società dell’informazione vive grazie allo scambio di dati, alla
circolazione di scritti, immagini, programmi per elaboratori, ed ogni
tipo di materiale oggi disponibile sulla rete mondiale.
Con il diffondersi dei formati digitali e delle moderne tecnologie di
telecomunicazione è possibile distribuire e ricercare oggetti digitali di
vario tipo: questi contenuti possono costituire il nucleo per una
collaborazione interattiva fra più soggetti per la creazione di nuove
opere (derivate) in un contesto globale, in maniera decentrata e a
basso costo. Tutto questo rappresenta una grande ed innovativa
opportunità, che mai si era presentata prima d’ora e che può dare uno
straordinario stimolo alla creatività e allo sviluppo della società
dell’informazione. Il numero delle persone che si collegano alle reti di
comunicazione in veste di produttori e di utenti è sempre più alto,
anche grazie alla possibile collaborazione fra i vari soggetti. La
convergenza delle tecnologie con i vari media crea inoltre nuove
possibilità sia di creazione originale di opere dell’ingegno sia di
produzione di opere derivate, prima impensabili.
Sono nati anche nuovi modelli di cooperazione che rivoluzionano i
modelli economici e sociali a cui siamo oggi abituati. La libera
enciclopedia Wikipedia, è uno degli esempi di come stia evolvendo la
diffusione del patrimonio intellettuale: le attività dei soggetti che
contribuiscono allo sviluppo di questi fenomeni non nascono sotto la
spinta di un guadagno immediato, ma spesso dal desiderio di
insegnare, di valutare contenuti ed anche di aiutare gli altri.
Questo aspetto positivo tuttavia rischia spesso di violare i diritti
relativi alla proprietà intellettuale. In questo contesto occorre infatti
trovare le soluzioni più appropriate per garantire l’accesso alla
conoscenza, utilizzando le norme esistenti, al fine di tutelare ogni
2
diritto minacciato dal progresso tecnologico ed allo stesso tempo
valorizzare l’impatto delle nuove tecnologie che rappresentano gli
strumenti essenziali per favorire la diffusione della conoscenza.
E’ essenziale raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela della
proprietà intellettuale di chi crea opere dell’ingegno (o di chi ha in
concessione i diritti relativi) e il diritto di accesso ai contenuti da parte
dei fruitori. Questo equilibrio fra le opposte istanze di autori ed editori
da una parte e fruitori dell’informazione dall’altra è ancora fonte di
dibattito e a volte teatro di aspre prese di posizione nel mondo del web
dove si assiste ad una corsa da parte di diversi fornitori di contenuti di
varia natura a far valere in modo incondizionato e a volte esoso i
diritti avuti in concessione. Le grandi aziende distributrici di
contenuti, prime fra tutte quelle coinvolte nella gestione dei diritti
musicali e cinematografici, hanno reagito infatti con forza per
rallentare e impedire lo sviluppo di tecnologie che consentono usi
illegittimi dei contenuti protetti, sviluppando precisi strumenti per la
salvaguardia e gestione dei diritti e dando a questi strumenti ampio
valore legale.
Tutto ciò può essere visto come un atteggiamento retrogrado e
involutivo che rallenta quello sviluppo creativo che può essere
garantito da una più ampia condivisione e cooperazione.
Il pericolo è quello di compromettere la fruizione ad un vasto
pubblico, di rallentare la diffusione della cultura e di impedire d’altra
parte la libera concorrenza fra i produttori, che è indubbiamente un
fattore importante non solo per lo sviluppo economico, ma anche per
quello della creatività ad ogni livello.
Ciò che occorre raggiungere è un equilibrio tra le due opposte
esigenze di chi auspica un ferreo controllo in un mondo in cui tutti i
diritti sono riservati e chi invece, con una visione anarchica, dà grande
libertà agli autori, ma li rende vulnerabili al riuso della loro opera. Il
compromesso fra le due tendenze può trovare un buon punto
d’incontro che consenta sia lo sviluppo dell’innovazione che la
protezione della proprietà intellettuale.
In questo contesto le licenze copyleft costituiscono una importante
novità. Il copyleft è stato creato proprio per rispondere alla necessità
di stimolare una libera circolazione della conoscenza, prescindendo
dalle limitazioni economiche imposte dal diritto d’autore. Nel
3
contempo, l’obiettivo consiste anche nella protezione delle opere da
possibili abusi, causati dall’assoluta mancanza di diritti nel pubblico
dominio. Il termine copyleft è ricco di significati, e fa naturalmente
riferimento al termine copyright: l’allusione riguarda le parole
“destra” e “sinistra”, che, nella lingua inglese, riguardano i termini
“diritto” e “permesso”.
Le licenze Creative Commons (da ora in poi licenze C.C.) possono
essere considerate una soluzione per soddisfare entrambe le esigenze
di cui sopra, rappresentando appunto licenze copyleft che permettono
agli autori/licenzianti di stabilire il grado di libertà che essi intendono
dare alle loro opere. In questo modo se è resa più facile la circolazione
delle opere, vengono comunque mantenuti all’autore/licenziante i
diritti che vuole riservarsi. E’ chiaro quindi come queste licenze C.C.
non possono assolutamente prescindere dal diritto d’autore.
La licenza C.C. nasce proprio con lo scopo di utilizzare i diritti di un
privato per il bene pubblico, offrendo agli autori il modo migliore per
proteggere le loro opere e nello stesso tempo per incoraggiare l’uso
degli stessi. Così come’è avvenuto per il software libero e il
movimento open source, il fine è la cooperazione per lo sviluppo
comune delle idee, ma tutto si realizza su base libera e volontaria. In
altre parole il progetto C.C. ha come obiettivo principale quello di
costruire un copyright flessibile e ragionevole che consenta un utilizzo
dell’opera senza particolari restrizioni.
2. L’evoluzione: dalle licenze software a quelle C.C.
E’ stato intorno agli anni ’70 che il problema di un’adeguata gestione
del diritto d’autore è diventato di grande interesse. In quegli anni
infatti si inizia parlare di diritti d’autore su un’opera che cominciava a
diffondersi in maniera sempre più capillare: il software. All’inizio
l’obiettivo era principalmente quello di proteggere i sistemi operativi,
il cosiddetto software di base come il DOS, l’MVS e successivamente,
Window, Mac Os ed anche i software di gestione della rete e dei
database che venivano offerti con una precisa e costosa licenza dai
4
proprietari. La licenza ne regolamentava l’utilizzo in maniera precisa e
quindi ne evitava, pena severe sanzioni, la diffusione incontrollata.
La licenza in ambito informatico è il contratto che accompagna un
prodotto software; tale contratto specifica le modalità con cui l'utente
può usare tale prodotto, garantendo dei diritti ed imponendo
determinati obblighi. La licenza è imposta da chi detiene i diritti sul
prodotto software; la sua validità dipende dalla presenza del diritto
d'autore, dal momento che solo chi lo detiene ha il diritto di far
rispettare in ogni sede la licenza stessa.
In certi casi l'autore può rilasciare un prodotto software con più
licenze differenti, lasciando all’utente la scelta del tipo che preferisce;
in altri casi l'autore può lasciare all'utente la libertà di optare per la
versione di una licenza che preferisce.
L'accettazione della licenza può avvenire in fasi diverse e
precisamente al momento di:
- usare il programma o il sorgente. In questo caso la licenza è accettata
implicitamente con l'utilizzo del software. Questo tipo di licenza è
adottato nel caso di software che mette a disposizione i sorgenti oltre
gli eventuali eseguibili;
- installare il software. In questa fase è chiesto esplicitamente se si
vuole accettare la licenza indicata; in caso di risposta negativa il
software non potrà essere installato. Tale licenza è usata normalmente
da quei software che distribuiscono soltanto gli eseguibili;
- scaricare il software online. Bisogna accettare la licenza prima di
poter scaricare il programma. A volte occorre compilare un modulo
online in cui si dichiara di accettare la licenza, magari con l'obbligo di
registrazione al sito dove sarà possibile effettuare il download del
programma;
- aprire le custodie con i supporti di massa dove sono registrati i
programmi acquistati. In questo caso se non si aprono i supporti è
garantita, almeno teoricamente, la restituzione del denaro speso per
l'acquisto solo se le custodie sono ancora sigillate.
Il richiamo alle specifiche attività possibili sul software dato in licenza
che caratterizza la pratica degli anni passati si giustifica in rapporto
all’attuale mutato scenario. E’ stato lo sviluppo della rete mondiale ad
incidere sul cambiamento epocale dei diritti d’autore sulla produzione
di software: non più quindi solo software di base o di gestione, ma
5
software applicativi di ogni tipo che nella rete trovano il loro spazio
vitale, spesso sempre più incontrollabile.
Nel 1984 Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation
cavalcò questo fenomeno nascente ed elaborò un sistema fondato sul
copyright, ma idoneo a promuovere un’ampia serie di diritti inerenti il
software. Lo scopo dichiarato consisteva nel permettere l’esercizio di
tali diritti in ambito informatico per una pluralità di soggetti la più
ampia possibile. Al fine di garantire la rapida circolazione del
software degli aderenti alla Fondazione e allo stesso tempo dare delle
regole per proteggere gli autori stessi, si crearono nuovi tipi di licenze,
come ad esempio le GNU Free Documentation License (GNU FDL)
per la distribuzione della documentazione di software e materiale
didattico1. Si stabilisce che ogni copia del materiale, anche se
modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza. Tali copie
possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere
rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche
La caratteristica principale di queste licenze sta nella possibilità
offerta della libera circolazione del software, ma soprattutto nel
contributo allo sviluppo, manutenzione e modifiche da apportare ai
programmi da parte degli stessi utenti che sono, secondo i vari tipi di
licenza, tenuti a diffondere, anche a pagamento, i loro contributi in
rete. Tutto ciò ha consentito uno sviluppo esponenziale del software
che è comunque sempre regolamentato da precise licenze.
Il fenomeno dell’interazione e interoperabilità dei numerosi soggetti
che si affacciano sulle reti di comunicazione ha dato avvio, sull’onda
di quanto ottenuto nel mondo del software, al Progetto Creative
Commons.
Le licenze C.C. appaiono infatti successivamente alla licenze GNU
Free Documentation License e ottengono subito un grande successo,
anche considerando la maggior diffusione dell’idea di copyleft e il suo
sostegno ad opera di prestigiose personalità del campo accademico e
culturale.
1
Tutte le voci della Wikipedia sono distribuite con la GNU Free Documentation
License.
6
Esse nascono negli Stati Uniti intorno al 2001 per iniziativa di un
gruppo di giuristi, cultori del diritto informatico, di associazioni
universitarie e di editori.
La paternità delle licenze C.C. può comunque essere attribuita ad un
professore della Stanford Law School, Lawrence Lessig, e fra le
organizzazioni sostenitrici del progetto vi sono il Center of Pubblic
Domain, la Mac Arthur Foundation e la Stanford University.
La prima elaborazione di una licenza C.C. risale al 2002; da allora il
progetto si è diffuso in altri paesi, quali l’Italia, il Brasile, la Finlandia,
il Giappone e l’Australia, coinvolgendo le relative istituzioni
universitarie e scientifiche.
In Italia, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Torino, sotto la guida del professor Marco Ricolfi e l’'Istituto di
Elettronica
e di Ingegneria
dell'Informazione
e
delle
Telecomunicazioni (I.E.I.I.T.) del CNR, hanno aderito al progetto,
divenendo istituzioni affiliate e assumendo così il compito di
promuovere e di diffondere tali tipi di licenze nel nostro paese. Ricolfi
e lo I.E.I.I.T hanno anche provveduto a favorire una trasposizione
delle licenze Creative Commons in Italia, con un adattamento di tali
licenze alla legislazione nazionale.
Benché sia previsto il caso di applicazione di licenze C.C. alle opere a
stampa, esse sono state concepite sostanzialmente per permettere la
diffusione delle opere sul web.
Utilizzando tali licenze infatti, è possibile licenziare singole pagine
html, un intero sito, opere all’interno di pagine html, files audio in
formato mp3 e opere digitali.
Tali opere dovranno essere accompagnate da simboli che indichino al
pubblico i termini d’uso del lavoro, un riassunto sintetico della
licenza, la licenza completa, il testo completo della licenza con valore
legale e la versione elettronica delle licenze.
3. Obiettivi delle licenze Creative Commons
Il ragionamento che sta alla base del progetto Creative Commons
nasce dall’esigenza di mediazione tra i difensori del diritto d'autore e i
fautori della libera circolazione delle idee.
7
Da allora il progetto ha avuto diffusione internazionale: sono infatti
molto numerosi gli oggetti digitali accessibili sul web che mostrano la
relativa licenza C.C.
Il funzionamento delle licenze è all’interno del diritto d’autore e la
rosa delle possibili alternative è stabilità dall’autore che concede sulla
sua opera solo determinati diritti2. Infatti mediante questo strumento,
l’autore può scegliere quali diritti vuole riservare a sé in modo
esclusivo. Queste licenze sono nate proprio per fornire un grado di
protezione intermedio fra il tradizionale copyright “all rights reserved”
e il public domain “no rights”. L’obiettivo, in parte già raggiunto, è
quello di destinare al pubblico dominio creazioni dell'ingegno o di
mantenere il diritto d'autore su di esse e contemporaneamente
garantirne il libero utilizzo per determinati scopi e a certe condizioni,
attraverso il rispetto delle normative vigenti in ogni singolo Stato.
Esse sono considerate come possibili risposte capaci di interpretare il
mutato scenario sociale poiché caratterizzate da una maggiore
efficacia dell'attuale disciplina sul diritto d’autore poiché
appositamente progettate per essere applicate ad ogni tipo di opera
creativa diffusa tramite web.
La prassi di adottare il sistema della concessione di licenze per
l’utilizzo, a determinate condizioni, dell’opera in trattamento si basa
essenzialmente su un contratto attraverso il quale il titolare dei diritti
patrimoniali (licenziante) su un oggetto digitale concede ad un altro
soggetto (licenziatario) l'autorizzazione a compiere le attività oggetto
dei suoi diritti, come ad esempio la copia, la modifica, la
distribuzione.
Le licenze C.C. rappresentano un servizio non solo per gli
autori/licenzianti e per gli utilizzatori, ma anche e soprattutto un
servizio di pubblico interesse per la società che beneficia dello
sviluppo legato alla maggiore diffusione delle risorse creative. Tali
2
Il progetto Creative Commons infatti fornisce diverse licenze libere che i detentori
dei diritti d’autore possono utilizzare quando rilasciano le proprie opere sulla rete. Il
progetto fornisce anche dei metadati RDF/XML che descrivono la licenza ed il
lavoro che rende più facile il trattamento automatico e la ricerca delle opere
concesse con licenza Creative Commons.
8
strumenti infatti aiutano non solo chi vuole rendere di dominio
pubblico la propria opera e chi della stessa vuole farne un uso
creativo, ma anche tutti coloro che possono beneficiare di tale
simbiosi. Si pensi agli insegnanti, agli studenti, agli scienziati, agli
scrittori, ai fotografi, ai registi, ai musicisti, ai grafici, ai web manager,
ed anche al vasto pubblico dei lettori, degli appassionati e degli
spettatori.
Il termine commons sta ad indicare risorse che non appartengono a
singoli individui e che tutti possono usare senza particolari permessi:
sono risorse commons le strade pubbliche, i parchi, le vie fluviali, gli
spazi all’aperto ed anche i lavori creativi di dominio pubblico. Spesso
l’uso pubblico continuo di tali risorse porta ad un loro deterioramento
ma alcune risorse, una volta create, non possono più deteriorarsi.
Proprio il Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson sosteneva che
chi riceve un’idea da altri ottiene qualcosa senza togliere niente a
nessuno, così come chi accende ad altri una candela dà luce senza
privarsene.
4. La struttura delle licenze Creative Commons
Il progetto Creative Commons propone diversi tipi di licenze
rilasciate, a partire dal 16 dicembre 2002, dalla società statunitense
senza scopo di lucro che porta appunto tale nome. Esse si presentano
come un bollo che si attacca all’opera, fisicamente o in modo digitale,
che descrive a chi ne viene in contatto quali accorgimenti devono
essere usati per il suo utilizzo. Nel caso di ri-diffusione dell’opera,
l’accordo resta sempre fra l’utilizzatore finale e l’autore.
Ogni licenza C.C. ha tre differenti formati:
- Commons deed;
- Legal code;
- Metadata.
Il primo consiste in una sintesi dei termini della licenza ed ha la
funzione di chiarire cosa è consentito fare con l’opera oggetto della
licenza: si tratta di una semplificazione del Legal code ad uso
immediato degli utilizzatori.
9
Il Legal code costituisce la vera e propria licenza che ha valore di
fronte alla legge. Perché le licenze C.C. possano avere una loro
rilevanza di fronte ad una corte, la parte Legal Code è di fondamentale
importanza. Mentre da una parte C.C. cerca di tener conto delle
numerose variazioni nella legislazione dei singoli Stati sui diritti di
proprietà intellettuale, è importante considerare che il Legal Code
contiene severe clausole che rimangono sempre valide, anche se
alcuni aspetti della licenza contrastano con la giurisdizione locale.
L’autore, per far rispettare la propria licenza, può contattare l’utente
per fargli rettificare una determinata situazione, può consultare lo
studio di avvocati suggerito o può fare entrambe le cose. E’ chiaro che
se si verifica un comportamento difforme dai termini della licenza, la
stessa decade per chi ne fa cattivo uso. In appendice si può trovare un
esempio di Legal Code - Attribuzione 2.0.
Il formato Metadata descrive gli elementi chiave della licenza per
rendere possibile ai motori di ricerca l’accesso all’opera licenziata e
alle sue regole di utilizzo.
Questi formati sono stati scritti avendo come riferimento la
legislazione americana e ciò comporta problemi di compatibilità con
la legislazione di altri paesi. Il progetto International Commons (iCommons) a cui aderiscono già 23 paesi, compresa l’Italia, è nato
proprio con l’intento di garantire la portabilità delle licenze in ogni
paese e ordinamento giuridico.
Le licenze C.C. hanno una struttura che si basa su 4 moduli che
regolano il tipo di attività permessa sulle opere in questione. Questi si
riferiscono ai seguenti possibili trattamenti:
1. Attribuzione: viene permessa la copia, la distribuzione, la
visione e l’utilizzo dell’opera, nonché la sua modifica, purché
sia sempre ufficialmente riconosciuta all’autore la
provenienza.
Un esempio di tale tipo di licenza può essere rappresentato
dalla pubblicazione, da parte di un fotografo, di sue foto
all’interno del suo sito; sarà possibile che un webmaster copi la
medesima foto e la inserisca nel proprio sito. Ciò è consentito a
condizione che venga citata la fonte e l’autore.
10
2. Non commercializzazione: viene permessa la copia, la
distribuzione, la visione, l’utilizzo, nonché la modifica
dell’opera, purché non a fini commerciali.
Riprendendo l’esempio fatto in precedenza, qualora il
webmaster abbia fatto un poster con quella fotografia, non
potrà vendere tale poster senza l’autorizzazione del fotografo.
3. Non produzione di opere derivate: viene permessa la copia,
la distribuzione, la visione, e l’utilizzo di opere, purché le
opere non siano modificate. Con tale licenza quindi l’autore
consente che la sua opera venga copiata e distribuita, senza
però poter essere modificata.
4. Condivisione con identica licenza: viene permessa la
distribuzione di opere derivate solo con identica licenza. In
pratica, è consentito che altri distribuiscano lavori derivati
dall’opera originale, solo con una licenza uguale a quella
concessa con l’opera originale. Questo gruppo di licenze è
quello più simile alla GNU/GPL3 che ha da sempre lo scopo
principale di favorire la diffusione del software libero.
Questi quattro tipi di licenza possono essere combinati tra loro fino ad
avere in totale sei possibili licenze. Le ultime due infatti non possono
convivere.
L’attribuzione alla propria opera di una di queste sei possibili licenze
C.C. può avvenire sia on line che off line.
Per le opere on line, una volta selezionato il tipo di licenza (o la
combinazione possibile fra più licenze), viene assegnato un codice
sull’opera nel linguaggio proprio del web, l’HTML. Questo codice
genera un’icona che consente a tutti gli eventuali utilizzatori di sapere
in primo luogo che l’opera è sotto una licenza C.C. e in seguito
3
La GNU General Public License è una licenza per il software libero che
contrapponendosi alle licenze per il software proprietario, permette all'utente libertà
di utilizzo, copia, modifica e distribuzione
11
vengono evidenziate le condizioni di utilizzo. Gli autori che vogliono
rilasciare la loro opera con una delle licenze C.C. possono, per
scegliere quella che fa più al caso loro, utilizzare il wizard on line
messo a disposizione presso il sito della C.C. all'indirizzo
http://creativecommons.org/license/ che, anche con una interfaccia in
italiano, guida il titolare del copyright nella definizione della licenza
che meglio definisce gli usi che si desidera siano fatti della loro opera.
Per le opere off line, una volta stabilito il tipo di licenza C.C.
desiderato, viene inserita nell’opera l’indicazione o l’icona di quale
licenza sia stata scelta, insieme all’indirizzo Url della C.C. dove
risiedono gli estremi. Le opere multimediali che vengono rilasciate
con una delle licenze C.C. possono essere munite di particolari
metadati, secondo lo schema ufficialmente previsto da chi ha definito
le licenze, che consentono a chiunque di verificare l'utilizzabilità
dell'opera e quindi di sapere con precisione se e fino a che punto è in
regola.
Le licenze C.C. non sono esclusive e quindi l’autore può concedere
ad alcuni un certo tipo di licenza e successivamente accordarsi con
altri per una differente licenza, ad esempio a fini commerciali.
Le licenze non sono revocabili: una volta consentito mediante licenza
l’utilizzo dell’opera non è possibile tornare indietro, anche se si può
interrompere la distribuzione, ma ciò che è regolarmente in uso non si
può bloccare. E’ quindi opportuno ponderare attentamente prima di
attribuire una licenza alla propria opera.
5. L’adattamento delle licenze originali all’ordinamento giuridico
italiano
Le versioni italiane delle licenze C.C. sono state il frutto di un lavoro
accurato di traduzione ed adattamento (in gergo tecnico porting)
condotto da alcuni volontari con il coordinamento dell’Istituto di
Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle
Telecomunicazioni del C.N.R. e il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Torino. Le versioni originali delle licenze C.C. sono
12
state realizzate pensando alla loro applicazione nell’ambito
dell’ordinamento statunitense o comunque, più in generale, nel quadro
di un ambiente di Common Law. L’opera di adattamento
all’ordinamento italiano implicava la loro trasposizione in un quadro
giuridico di Civil Law per molti versi completamente diverso. Tuttavia
l’Italia ha scelto di mantenersi fedele all’impianto originale
fondamentale delle licenze, allontanandosi dallo stesso solo quando
gli interventi apparissero indispensabili od opportuni in relazione al
diverso contesto giuridico in cui le licenze italiane sono destinate ad
operare. I problemi affrontati nell’opera di adattamento possono
essere raggruppati in due ordini di questioni. Questioni interne
afferenti alla struttura intrinseca delle licenze ed alla compatibilità
delle medesime con la disciplina italiana del diritto d’autore e
questioni esterne relative al contesto giuridico in cui le licenze
dovranno operare.
In particolare rientrano nella categoria delle questioni interne sia il
problema inerente al diritto morale d’autore, sia quello della natura
giuridica delle licenze C.C.
Nel nostro ordinamento il diritto morale d’autore ha natura
indisponibile ed irrinunciabile; perciò in ogni caso l’autore di
un’opera non può mai rinunciare validamente al riconoscimento della
paternità dell’opera. Da questo punto di vista per ogni opera
“licenziata” in Italia il diritto al riconoscimento della paternità è
tutelato in automatico, indipendentemente dal fatto che si sia scelta la
licenza cosiddetta Attribution.
Quanto alla natura giuridica delle licenze C.C. si osserva che mentre
negli ordinamenti di Common Law sono concepite come
autorizzazioni, queste licenze invece, in base ai principi
dell’ordinamento italiano, hanno natura contrattuale, con la
conseguenza che ai fini della validità ed efficacia delle stesse occorre
lo scambio dei consensi e, quanto al diritto d’autore, la forma scritta.
La questione si complica ulteriormente in relazione all’applicazione
dell’art. 1341 c.c. che richiede l’approvazione specifica delle clausole
vessatorie e degli artt. 1469 bis e ss. che prevedono particolari cautele
a tutela del consumatore nei contratti conclusi con un professionista.
L’I.E.I.I.T. del C.N.R. con i collaboratori esterni hanno ritenuto di
13
risolvere questo problema facendo riferimento ad un orientamento
giurisprudenziale emerso in relazione ad un tipo di licenza analoga
alle licenze C.C.: la licenza open-source GNU-GPL. Si è infatti
ritenuto che la particolare natura collettiva dell’opera (in questo caso il
codice sorgente del software) rilasciata sotto la licenza GNU-GPL sia
incompatibile con la disciplina dettata in materia di clausole
vessatorie.
I problemi esterni affrontati nell’opera di adattamento alla situazione
italiana sono relativi al contesto giuridico in cui le licenze C.C. sono
destinate ad operare ed in particolare alla necessità di chi intenda
avvalersi di tali licenze di rispettare la normativa in materia di
apposizione del bollino della SIAE e di esclusività del mandato
affidato a quest’ultima dall’autore.
Trattandosi di questioni esterne alle licenze si è ritenuto
semplicemente indicare ai soggetti licenziatari le norme di condotta
per evitare di infrangere norme interne per le quali si prevedono
pesanti sanzioni amministrative o, in taluni casi, penali.
La presentazione della versione italiana delle licenze C.C. rappresenta
certamente un momento fondamentale per l’acquisizione in Italia della
consapevolezza delle importanti sfide che l’informatica e le nuove
tecnologie pongono al mondo della conoscenza e della creatività
artistica per la creazione di nuove licenze Commons in grado di
definire uno statuto dei lavoratori della conoscenza che sia rispettoso
dei bisogni collettivi.
6. Aspetti critici delle licenze Creative Commons
Durante il loro primo anno di vita le licenze C.C. hanno avuto un
felice esito con un successo internazionale e poche opposizioni. In
seguito però sono emerse alcune criticità soprattutto in relazione alla
questione etica che sta alla base di queste licenze. Richard Stallman,
uno dei padri dell’idea di copyleft e un pioniere nel concetto di
software libero rimprovera al movimento Creative Commons di non
fornire un insieme minimo di diritti relativamente all’adozione delle
licenze e di non avere una posizione etica alla base delle proprie
licenze. Così come il software libero trova il suo fondamento nelle
14
quattro libertà fondamentali (eseguire il programma, per qualsiasi
scopo; studiarne il funzionamento e adattarlo alle proprie necessità;
ridistribuire copie in modo da aiutare altri utenti; migliorare il
programma e distribuirne pubblicamente gli aggiornamenti in modo
tale che tutta la comunità ne tragga beneficio), sarebbe auspicabile che
anche tali licenze fornissero almeno certe garanzie di ri-utilizzabilità
dei contenuti a tutela dei soggetti che modificano contenuti coperti da
licenze C.C. In sintesi per i sostenitori di una rigorosa tutela della
proprietà intellettuale le licenze C.C. offrono una soluzione parziale e
riduttiva alle nuove problematiche sul diritto d'autore e non risolvono
la questione più difficile, ossia quella dello sfruttamento delle opere
degli artisti. Le licenze C.C. non rivoluzionano quindi il mondo della
produzione intellettuale, ma si pongono semplicemente come una
terza via tra diritto d'autore estremamente restrittivo e le donazioni di
pubblico dominio.
Altro aspetto oggetto di acceso dibattito è il rapporto fra licenze C.C. e
Digital Right Management
Con l’espressione Digital Rights Management (DRM). si fa
riferimento alle tecnologie di gestione e protezione dell’informazione
che le imprese titolari di diritti d’autore utilizzano nell’ambito della
commercializzazione di prodotti digitali. Tali tecnologie si basano
sulla crittografia, sul watermarking (che incorpora nel prodotto un
codice di riconoscimento invisibile che reca informazioni sul titolare
dei diritti e/o sul contratto che accompagna il prodotto medesimo) e
sul fingerprinting (che serve ad identificare l’utente finale del
prodotto).
Grazie alla possibilità di rendere protetti, identificabili e tracciabili
tutti gli usi in rete di materiali adeguatamente “marchiati”, i fornitori
di contenuti digitali si servono sempre più di misure tecniche di
protezione per limitare l’uso di contenuti digitali. I sistemi DRM
consentono una gestione e commercializzazione elettronica dei diritti
per l’utilizzo di contenuti digitali, permettendo a chi offre tali prodotti
di creare nuovi modelli di commercio, proponendo diversi livelli di
qualità e prezzi, ed anche varie possibilità di utilizzazione.
Numerosi sono i vantaggi di tali sistemi che hanno semplificato la
commercializzazione dei contenuti digitali. In determinati ambiti,
15
quale ad esempio quello culturale, grazie alla possibilità di attribuire
automaticamente le utilizzazioni ai singoli utenti, le società di gestione
non sono sempre indispensabili, in quanto le tecniche di DRM
consentono una certa autonomia degli autori. Ne consegue che
saranno dati maggiori stimoli per la creazione di nuove opere.
Tuttavia alcuni utenti sono scettici, in particolare nei confronti delle
misure tecniche che gestiscono l’accesso a molti servizi DRM. Si
teme un impiego abusivo di tali sistemi, che vengono sarcasticamente
ribattezzati di “Digital Restriction Management”. Oltre ad un accesso
limitato alle opere, la paura è quella di una moltiplicazione dei
compensi, un rincaro dei contenuti, nonché una protezione
insufficiente dagli abusi dei dati personali forniti tramite i sistemi
DRM.
Per regolare l’uso delle nuove tecnologie connesse al DRM i
legislatori hanno elaborato importanti provvedimenti normativi (tra
cui il più importante è, negli Stati Uniti, il Digital Millenium
Copyright Act del 1998) che prevedono una disciplina a tutela delle
misure di protezione delle opere dell’ingegno e una regolamentazione
dei diritti delle imprese in ordine alle tecnologie di cui fanno uso.
Questo ultimo aspetto è strettamente legato alla disciplina posta a
tutela della concorrenza e del mercato che implica una serie di aspetti
assai delicati come la definizione del Relevant Product Market (RPM)
nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e il rapporto tra diritto
d’autore e antitrust.
E’ evidente l‘incompatibilità concettuale fra le tecniche DRM e le
licenze C.C.: DRM vuole restringere e controllare l’utilizzo da parte
dei fruitori, l’obiettivo del C.C. invece è quello di rendere sempre più
semplice la circolazione dei contenuti.
I primi ad opporsi alle tecniche DRM sono stati i fondatori della
comunità del software libero, sostenendo l’incompatibilità delle
tecniche DRM con il software libero.
Ma a gettare benzina sul fuoco è stata una recente iniziativa di SUN
che ha presentato un DRM open source (prodotta usando tecnologie a
sorgente libero, disponibili a tutti). Ciò ha implicato varie prese di
posizione. Sono contrari i fautori del software libero, mentre ha dato
la sua adesione personale il fondatore delle licenze C.C., Lawrence
16
Lessig, che con notevole realismo ritiene questa iniziativa il minor
male possibile. La posizione di Lessig suscita però varie contestazioni:
in particolare si ritiene che le licenze C.C. non possano coesistere con
tecniche DRM specialmente per quei contenuti che la legge italiana
chiama libere utilizzazioni (artt. 65 - 71 della Legge n. 633 del 22
aprile 1941) e che negli Stati Uniti vengono denominate di fair use.
Più in particolare la licenza C.C. non derivativa
1. Vieta l'uso di DRM che è incompatibile con i termini della licenza
prevedendo che: Non è possibile distribuire, comunicare al
pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico
l’opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche
miranti a controllare l’accesso all’opera ovvero l’uso dell’opera,
in maniera incompatibile con i termini della presente licenza.
2. Vieta la creazione di opere derivate, purché ciò non limiti o
restringa i diritti di libera utilizzazione: “La presente licenza non
intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto
di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento
del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’opera
derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi
applicabili”.
Poiché il DRM non è in grado di attivarsi o disattivarsi se si è
rispettivamente in assenza o in presenza dell'esercizio di un diritto di
libera utilizzazione (ad esempio il riassunto, la sintesi, la citazione di
parte dell’opera…) il DRM che impedisce la modifica è incompatibile
con la licenza C.C.
Le tecniche DRM per essere compatibili con licenze C.C. non
dovrebbero impedire :
- la copia (perché tutte le licenze C.C. l’autorizzano);
- la modifica;
- la fruizione illimitata nel tempo (perché nessuna C.C prevede come
conditio sine qua non la fruizione limitata nel tempo);
- la fruizione a titolo gratuito (perché nessuna C.C prevede come
conditio sine qua non la fruizione a titolo oneroso).
17
Pertanto, l'unico tipo di DRM compatibile con una C.C è un DRM
privo di qualsiasi utile funzionalità.
L'unico modo per avvalorare l'ipotesi dell'applicazione di un DRM ad
un'opera rilasciata con C.C sarebbe quello di far ricorso a quella
scappatoia rappresentata dalla copia analogica. Se la copia analogica è
possibile, ed in realtà è sempre possibile, nessun DRM (libero o
proprietario) potrà mai impedire qualcosa perché, effettuata la copia
analogica, sarà poi possibile procedere con nuove copie, modificarle,
fruirne per un tempo indeterminato e senza oneri.
Una proposta potrebbe essere quella di dialogare con il sistema che
utlizza le tecniche DRM per comunicare il tipo di licenza che fa capo
all'opera, e quindi l'uso che l'autore ha deciso di concedere. Si
tratterebbe quindi di negoziare, tramite strumenti tecnologici, quello
che gli utenti possono o non possono fare.
Secondo Richard Stallman il Prof. Lessig sembra trascurare
l'incompatibilità tra restrizioni digitali e licenze libere e prevede che le
tecniche DRM di SUN potrebbero essere più pericolose di quelle
proprietarie. Se si accetta l'assunto che il software open source è più
potente e affidabile, ciò significa che l'open DRM sarà più adatta a
conseguire il suo scopo: limitare la libertà dell'utente.
Tuttavia la risposta di Lessig si basa sull’assunto che le licenze C.C.
operano nel mercato dei diritti digitali non nella loro gestione e
controllo. Il progetto C.C. non usa tecniche per imporre diritti ma anzi
il suo intento è quello di incoraggiare il riuso creativo delle opere. Ne
deriva che se sono usate tecniche DRM per restringere alcuni diritti
che la licenza C.C. garantisce, sussiste incompatibilità. Infatti le
licenze C.C. proibiscono ai licenziatari di distribuire l’opera con
misure tecnologiche che controllano gli accessi e l’uso dell’opera in
maniera non conforme ai termini della licenza stessa.
6. Conclusioni
Lawrence Lessig ha sostenuto come negli ultimi vent’anni attorno al
copyright è cambiato tutto, tranne le norme che lo regolano. La
legislazione è infatti rimasta legata al tipo di società industriale e pre
18
tecnologica, nell’ambito della quale era nata. Qualsiasi opera
dell’ingegno, quindi, non può venire riprodotta, utilizzata, sfruttata,
senza con ciò violare il diritto d’autore.
Su tutta la disciplina del diritto d'autore a livello sovranazionale si
assiste ad un'informazione frammentaria e poco chiara. In parte questo
può dipendere dal fatto che a leggi di taglio tradizionale - pensate per
la carta stampata, per i vecchi dischi - si sono sovrapposte molto
rapidamente le nuove realtà "immateriali" legate alla rete. Dunque, se
le leggi tradizionali tutelavano il prodotto attraverso la protezione del
supporto, è chiaro che il passaggio dal mondo analogico a quello
digitale ha cambiato la prospettiva. L'espressione Analog hole indica
una fondamentale debolezza insita in ogni sistema anticopia (o,
propriamente, di Digital rights management) che consiste nel fatto che
un segnale digitale, una volta convertito in analogico, è suscettibile di
riconversione digitale in un formato non protetto.
Dal momento che il processo di riproduzione di un'opera protetta
produce una versione digitale non protetta, coloro che utilizzano
sistemi di DRM per imporre restrizioni all'utilizzo di un'opera
riconoscono una “falla” (hole) nella protezione o nel controllo offerto
dal DRM.
Tutte le strategie atte a combattere questi problemi creeranno solo
costi e confusione e non risolveranno tecnicamente il problema
dichiarato. Sia la conversione da analogico a digitale che quella da
digitale ad analogico fanno uso di tecnologie talmente basilari, con
così tante implementazioni possibili, che l'idea di essere in grado di
bloccare la conversione con questi strumenti è considerata irrealistica:
semplicemente, non è possibile mostrare e nascondere
contemporaneamente un segnale.
E' pertanto solo con aspetti legali e politici che questo mondo dei
nuovi media può essere regolato. Nuovi modelli di business vanno
implementati tenendo conto di un mercato sempre più vasto e
interarattivo che può essere raggiunto rapidamente da qualsiasi
autore/artista/licenziatario che abbia qualcosa da diffondere. Questo
nuovo modello di economia va sotto il nome di “sharing econom”
cioè economia della condivisione : un modello che oggi supporta
iniziative come You Tube, Wikipedia e che prima ha supportato il
19
mercato ormai maturo del software libero e del metodo di sviluppo
Open source. Si prospetta dunque un'economia che si basa
sull'universo dei creatori cosiddetti amatoriali che fanno il loro lavoro
prevalentemente per amore e non per denaro. Le licenze C.C.
facilitando l'uso delle risorse creative offrono senza dubbio un grosso
contributo al diffondersi di questo nuovo modello economico.
In un recente volume intitolato “La ricchezza delle reti” di Yochai
Benkler4 si trovano ben descritti gli elementi che costituiscono questa
rivoluzionaria tendenza dell'economia: essi sono i beni comuni
(Commons) e la produzione orizzontale. La possibilità di usare le cose
comuni con regole certe e semplici, abbinata alla cooperazione su
larga scala al fine di produrre innovazione secondo un modello
alternativo di gestione rispetto alle organizzazioni attuali, ha creato un
nuovo settore di sviluppo all'interno dell'economia dell'informazione e
della conoscenza. Tutto ciò deve dar vita a nuove forme di
competizione per aziende consolidate, ma anche a nuove opportunità
per quelle imprese che sapranno cogliere la novità di questo nuovo
mercato.
4
Yochai Benkler. La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il
mercato e aumenta le libertà, con prefazione di Franco Carlini. Milano: Università
Bocconi Editore, 2007
20
Appendice: Esempio di Legal Code
Attribuzione 2.0 (ITALIA)
L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO
‘CREATIVE COMMONS’) NON È UNO STUDIO LEGALE E
NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA
DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI
LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATOCLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI
DA CONSIDERARSI “COSI’ COME SONO”. CREATIVE
COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE
INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI
RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO
DELLE STESSE.
La Licenza
L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A
DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE
LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” (‘CCPL’
O ‘LICENZA’). L’OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO
D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI
UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA
AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO
D’AUTORE È PROIBITA.
CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO
QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU
ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I
TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO
8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI
SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI
RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA
PRESENTE LICENZA.
21
1. Definizioni Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende
per
a. "Collezione di Opere" un’opera, come un numero di un periodico,
un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza
e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi
opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva.
Un’opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata
Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza.
b. "Opera Derivata" un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera
insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un
arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo,
cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte,
un digesto, una sintesi, od ogni altra forma in cui l’Opera possa essere
riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle
qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà
considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di
evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una composizione
musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in
relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà
considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza.
c. "Licenziante" l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i
termini e le condizioni della presente Licenza.
d. "Autore Originario" il soggetto che ha creato l’Opera.
e. "Opera" l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza
delle leggi sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto
dei termini della presente Licenza.
f. “Tu”/”Te” l’individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla
presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini
della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una
precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa
22
autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti derivanti dalla
presente Licenza.
2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo
ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o
l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni
dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore
o da altre leggi applicabili.
3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle
condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a
Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua
(per la durata del diritto d’autore applicabile) che autorizza ad
esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:
a. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più
Collezioni di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle
Collezioni di Opere;
b. creazione e riproduzione di un’Opera Derivata;
c. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui
l’Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione,
esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la
trasmissione audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia
incorporata in Collezioni di Opere;
d. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui
l’Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico,
rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico,
ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.
e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale:
i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la
rappresentazione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il
Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi,
23
personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es.
SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od
esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast)
dell’Opera.
ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante rinuncia al diritto
esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un
ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e
distribuisci a partire dall’Opera (versione cover).
f. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante
fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una
registrazione di suoni, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di
riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di
gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico
dell’Opera, anche in forma digitale.
g. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi,
è inteso che il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere i
compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es.
per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art.
70 l. 633/1941). Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi
irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo
compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche,
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di
noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941).
I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di
comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende
compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si
rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti
tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti
non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati.
4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto
3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:
24
a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire,
recitare o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo
assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e,
insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è
registrata l’Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o
rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma
digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo
Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre od imporre alcuna
condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della
presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui
concessi. Non puoi concedere l’Opera in sublicenza. Devi mantenere
intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed
all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al
pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico
l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche
miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in
maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto
sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una
Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di
Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere
soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora
Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante,
devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente
possibile, ogni riferimento a tale Licenziante o, su richiesta di
qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da
richiesta. Qualora tu crei un’Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi
Licenziante devi rimuovere dall’Opera Derivata stessa, nella misura in
cui ciò sia possibile, ogni riferimento a tale Licenziante o, su richiesta
di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da
richiesta.
b. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua,
reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o
qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte
tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere
all’Autore Originale una menzione adeguata rispetto al mezzo di
comunicazione o supporto che utilizzi citando il nome (o lo
25
pseudonimo, se del caso) dell’Autore Originale, ove fornito; il titolo
dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente
possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi
dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia
riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non
dia informazioni sulla licenza dell’Opera; inoltre, in caso di Opera
Derivata, devi menzionare l’uso dell’Opera nell’Opera Derivata (ad
esempio, “traduzione francese dell’Opera dell’Autore Originario”, o
“sceneggiatura basata sull’Opera originaria dell’Autore Originario”).
Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole
possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di
Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo
punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza
paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri
autori di rilevanza paragonabile.
5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità
SALVO
CHE
SIA
ESPRESSAMENTE
CONVENUTO
ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE
OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON
FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI
QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA
ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO
TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE
GARANZIE
RELATIVE
AL
TITOLO,
ALLA
COMMERCIABILITÀ,
ALL’IDONEITÀ
PER
UN
FINE
SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O
ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO,
ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO
ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON
CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E
QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.
6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI
DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ
IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A
26
QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA
ESSO
SPECIALE,
INCIDENTALE,
CONSEQUENZIALE,
PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE
LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN
CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI
QUESTA
LICENZA
ESCLUDE
O
LIMITA
LA
RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA
DOLO O COLPA GRAVE.
7. Risoluzione
a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa
concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna
comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di
qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da
parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a e 4.b,
essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi
di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente
Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che
abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai
sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti
continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le
sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi
risoluzione della presente Licenza.
b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra,
la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del
diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante
si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una
differente licenza o di cessare la distribuzione dell’Opera in qualsiasi
momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non
comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra
licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa,
ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad
avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.
27
8. Varie
a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti
pubblicamente in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il
Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi
termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente
Licenza.
b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti
pubblicamente in forma digitale un’Opera Derivata, il Licenziante
offre al destinatario una licenza per l’Opera originale nei medesimi
termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente
Licenza.
c. L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o
più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà
l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di
ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci
saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia
indispensabile per renderle valide ed efficaci.
d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente
Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione
può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso
risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui
operi tale rinuncia o consenso.
e. La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti
relativamente all’Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese,
accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui
specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra
disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione
da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata
senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.
f. Clausola iCommons Questa Licenza trova applicazione nel caso in
cui l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica
28
anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a
rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica
che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.
Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna
garanzia connessa all’Opera. Creative Commons non è responsabile
nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per
alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale.
speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla
presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti
frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso
quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i
diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.
Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data
in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare
il marchio “Creative Commons” o qualsiasi altro marchio correlato, o
il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di
Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con
l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative
Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta
pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a
disposizione a richiesta.
Creative
Commons
può
http://creativecommons.org/.
essere
29
contattata
al
sito
Scarica

Peruginelli G., Le licenze Creative Commons: aspetti critici