Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica Consiglio Nazionale delle Ricerche --------------------------------------------------------------Ginevra Peruginelli ([email protected]) Le licenze Creative Commons: aspetti critici Creative Commons licenses: critical issues Keywords: diritto d’autore, licenze, accesso all’informazione digitale Rapporto tecnico n. 6/2007 Dicembre 2007 1 Le licenze Creative Commons: aspetti critici GINEVRA PERUGINELLI 1. Il contesto La società dell’informazione vive grazie allo scambio di dati, alla circolazione di scritti, immagini, programmi per elaboratori, ed ogni tipo di materiale oggi disponibile sulla rete mondiale. Con il diffondersi dei formati digitali e delle moderne tecnologie di telecomunicazione è possibile distribuire e ricercare oggetti digitali di vario tipo: questi contenuti possono costituire il nucleo per una collaborazione interattiva fra più soggetti per la creazione di nuove opere (derivate) in un contesto globale, in maniera decentrata e a basso costo. Tutto questo rappresenta una grande ed innovativa opportunità, che mai si era presentata prima d’ora e che può dare uno straordinario stimolo alla creatività e allo sviluppo della società dell’informazione. Il numero delle persone che si collegano alle reti di comunicazione in veste di produttori e di utenti è sempre più alto, anche grazie alla possibile collaborazione fra i vari soggetti. La convergenza delle tecnologie con i vari media crea inoltre nuove possibilità sia di creazione originale di opere dell’ingegno sia di produzione di opere derivate, prima impensabili. Sono nati anche nuovi modelli di cooperazione che rivoluzionano i modelli economici e sociali a cui siamo oggi abituati. La libera enciclopedia Wikipedia, è uno degli esempi di come stia evolvendo la diffusione del patrimonio intellettuale: le attività dei soggetti che contribuiscono allo sviluppo di questi fenomeni non nascono sotto la spinta di un guadagno immediato, ma spesso dal desiderio di insegnare, di valutare contenuti ed anche di aiutare gli altri. Questo aspetto positivo tuttavia rischia spesso di violare i diritti relativi alla proprietà intellettuale. In questo contesto occorre infatti trovare le soluzioni più appropriate per garantire l’accesso alla conoscenza, utilizzando le norme esistenti, al fine di tutelare ogni 2 diritto minacciato dal progresso tecnologico ed allo stesso tempo valorizzare l’impatto delle nuove tecnologie che rappresentano gli strumenti essenziali per favorire la diffusione della conoscenza. E’ essenziale raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela della proprietà intellettuale di chi crea opere dell’ingegno (o di chi ha in concessione i diritti relativi) e il diritto di accesso ai contenuti da parte dei fruitori. Questo equilibrio fra le opposte istanze di autori ed editori da una parte e fruitori dell’informazione dall’altra è ancora fonte di dibattito e a volte teatro di aspre prese di posizione nel mondo del web dove si assiste ad una corsa da parte di diversi fornitori di contenuti di varia natura a far valere in modo incondizionato e a volte esoso i diritti avuti in concessione. Le grandi aziende distributrici di contenuti, prime fra tutte quelle coinvolte nella gestione dei diritti musicali e cinematografici, hanno reagito infatti con forza per rallentare e impedire lo sviluppo di tecnologie che consentono usi illegittimi dei contenuti protetti, sviluppando precisi strumenti per la salvaguardia e gestione dei diritti e dando a questi strumenti ampio valore legale. Tutto ciò può essere visto come un atteggiamento retrogrado e involutivo che rallenta quello sviluppo creativo che può essere garantito da una più ampia condivisione e cooperazione. Il pericolo è quello di compromettere la fruizione ad un vasto pubblico, di rallentare la diffusione della cultura e di impedire d’altra parte la libera concorrenza fra i produttori, che è indubbiamente un fattore importante non solo per lo sviluppo economico, ma anche per quello della creatività ad ogni livello. Ciò che occorre raggiungere è un equilibrio tra le due opposte esigenze di chi auspica un ferreo controllo in un mondo in cui tutti i diritti sono riservati e chi invece, con una visione anarchica, dà grande libertà agli autori, ma li rende vulnerabili al riuso della loro opera. Il compromesso fra le due tendenze può trovare un buon punto d’incontro che consenta sia lo sviluppo dell’innovazione che la protezione della proprietà intellettuale. In questo contesto le licenze copyleft costituiscono una importante novità. Il copyleft è stato creato proprio per rispondere alla necessità di stimolare una libera circolazione della conoscenza, prescindendo dalle limitazioni economiche imposte dal diritto d’autore. Nel 3 contempo, l’obiettivo consiste anche nella protezione delle opere da possibili abusi, causati dall’assoluta mancanza di diritti nel pubblico dominio. Il termine copyleft è ricco di significati, e fa naturalmente riferimento al termine copyright: l’allusione riguarda le parole “destra” e “sinistra”, che, nella lingua inglese, riguardano i termini “diritto” e “permesso”. Le licenze Creative Commons (da ora in poi licenze C.C.) possono essere considerate una soluzione per soddisfare entrambe le esigenze di cui sopra, rappresentando appunto licenze copyleft che permettono agli autori/licenzianti di stabilire il grado di libertà che essi intendono dare alle loro opere. In questo modo se è resa più facile la circolazione delle opere, vengono comunque mantenuti all’autore/licenziante i diritti che vuole riservarsi. E’ chiaro quindi come queste licenze C.C. non possono assolutamente prescindere dal diritto d’autore. La licenza C.C. nasce proprio con lo scopo di utilizzare i diritti di un privato per il bene pubblico, offrendo agli autori il modo migliore per proteggere le loro opere e nello stesso tempo per incoraggiare l’uso degli stessi. Così come’è avvenuto per il software libero e il movimento open source, il fine è la cooperazione per lo sviluppo comune delle idee, ma tutto si realizza su base libera e volontaria. In altre parole il progetto C.C. ha come obiettivo principale quello di costruire un copyright flessibile e ragionevole che consenta un utilizzo dell’opera senza particolari restrizioni. 2. L’evoluzione: dalle licenze software a quelle C.C. E’ stato intorno agli anni ’70 che il problema di un’adeguata gestione del diritto d’autore è diventato di grande interesse. In quegli anni infatti si inizia parlare di diritti d’autore su un’opera che cominciava a diffondersi in maniera sempre più capillare: il software. All’inizio l’obiettivo era principalmente quello di proteggere i sistemi operativi, il cosiddetto software di base come il DOS, l’MVS e successivamente, Window, Mac Os ed anche i software di gestione della rete e dei database che venivano offerti con una precisa e costosa licenza dai 4 proprietari. La licenza ne regolamentava l’utilizzo in maniera precisa e quindi ne evitava, pena severe sanzioni, la diffusione incontrollata. La licenza in ambito informatico è il contratto che accompagna un prodotto software; tale contratto specifica le modalità con cui l'utente può usare tale prodotto, garantendo dei diritti ed imponendo determinati obblighi. La licenza è imposta da chi detiene i diritti sul prodotto software; la sua validità dipende dalla presenza del diritto d'autore, dal momento che solo chi lo detiene ha il diritto di far rispettare in ogni sede la licenza stessa. In certi casi l'autore può rilasciare un prodotto software con più licenze differenti, lasciando all’utente la scelta del tipo che preferisce; in altri casi l'autore può lasciare all'utente la libertà di optare per la versione di una licenza che preferisce. L'accettazione della licenza può avvenire in fasi diverse e precisamente al momento di: - usare il programma o il sorgente. In questo caso la licenza è accettata implicitamente con l'utilizzo del software. Questo tipo di licenza è adottato nel caso di software che mette a disposizione i sorgenti oltre gli eventuali eseguibili; - installare il software. In questa fase è chiesto esplicitamente se si vuole accettare la licenza indicata; in caso di risposta negativa il software non potrà essere installato. Tale licenza è usata normalmente da quei software che distribuiscono soltanto gli eseguibili; - scaricare il software online. Bisogna accettare la licenza prima di poter scaricare il programma. A volte occorre compilare un modulo online in cui si dichiara di accettare la licenza, magari con l'obbligo di registrazione al sito dove sarà possibile effettuare il download del programma; - aprire le custodie con i supporti di massa dove sono registrati i programmi acquistati. In questo caso se non si aprono i supporti è garantita, almeno teoricamente, la restituzione del denaro speso per l'acquisto solo se le custodie sono ancora sigillate. Il richiamo alle specifiche attività possibili sul software dato in licenza che caratterizza la pratica degli anni passati si giustifica in rapporto all’attuale mutato scenario. E’ stato lo sviluppo della rete mondiale ad incidere sul cambiamento epocale dei diritti d’autore sulla produzione di software: non più quindi solo software di base o di gestione, ma 5 software applicativi di ogni tipo che nella rete trovano il loro spazio vitale, spesso sempre più incontrollabile. Nel 1984 Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation cavalcò questo fenomeno nascente ed elaborò un sistema fondato sul copyright, ma idoneo a promuovere un’ampia serie di diritti inerenti il software. Lo scopo dichiarato consisteva nel permettere l’esercizio di tali diritti in ambito informatico per una pluralità di soggetti la più ampia possibile. Al fine di garantire la rapida circolazione del software degli aderenti alla Fondazione e allo stesso tempo dare delle regole per proteggere gli autori stessi, si crearono nuovi tipi di licenze, come ad esempio le GNU Free Documentation License (GNU FDL) per la distribuzione della documentazione di software e materiale didattico1. Si stabilisce che ogni copia del materiale, anche se modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza. Tali copie possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche La caratteristica principale di queste licenze sta nella possibilità offerta della libera circolazione del software, ma soprattutto nel contributo allo sviluppo, manutenzione e modifiche da apportare ai programmi da parte degli stessi utenti che sono, secondo i vari tipi di licenza, tenuti a diffondere, anche a pagamento, i loro contributi in rete. Tutto ciò ha consentito uno sviluppo esponenziale del software che è comunque sempre regolamentato da precise licenze. Il fenomeno dell’interazione e interoperabilità dei numerosi soggetti che si affacciano sulle reti di comunicazione ha dato avvio, sull’onda di quanto ottenuto nel mondo del software, al Progetto Creative Commons. Le licenze C.C. appaiono infatti successivamente alla licenze GNU Free Documentation License e ottengono subito un grande successo, anche considerando la maggior diffusione dell’idea di copyleft e il suo sostegno ad opera di prestigiose personalità del campo accademico e culturale. 1 Tutte le voci della Wikipedia sono distribuite con la GNU Free Documentation License. 6 Esse nascono negli Stati Uniti intorno al 2001 per iniziativa di un gruppo di giuristi, cultori del diritto informatico, di associazioni universitarie e di editori. La paternità delle licenze C.C. può comunque essere attribuita ad un professore della Stanford Law School, Lawrence Lessig, e fra le organizzazioni sostenitrici del progetto vi sono il Center of Pubblic Domain, la Mac Arthur Foundation e la Stanford University. La prima elaborazione di una licenza C.C. risale al 2002; da allora il progetto si è diffuso in altri paesi, quali l’Italia, il Brasile, la Finlandia, il Giappone e l’Australia, coinvolgendo le relative istituzioni universitarie e scientifiche. In Italia, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, sotto la guida del professor Marco Ricolfi e l’'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (I.E.I.I.T.) del CNR, hanno aderito al progetto, divenendo istituzioni affiliate e assumendo così il compito di promuovere e di diffondere tali tipi di licenze nel nostro paese. Ricolfi e lo I.E.I.I.T hanno anche provveduto a favorire una trasposizione delle licenze Creative Commons in Italia, con un adattamento di tali licenze alla legislazione nazionale. Benché sia previsto il caso di applicazione di licenze C.C. alle opere a stampa, esse sono state concepite sostanzialmente per permettere la diffusione delle opere sul web. Utilizzando tali licenze infatti, è possibile licenziare singole pagine html, un intero sito, opere all’interno di pagine html, files audio in formato mp3 e opere digitali. Tali opere dovranno essere accompagnate da simboli che indichino al pubblico i termini d’uso del lavoro, un riassunto sintetico della licenza, la licenza completa, il testo completo della licenza con valore legale e la versione elettronica delle licenze. 3. Obiettivi delle licenze Creative Commons Il ragionamento che sta alla base del progetto Creative Commons nasce dall’esigenza di mediazione tra i difensori del diritto d'autore e i fautori della libera circolazione delle idee. 7 Da allora il progetto ha avuto diffusione internazionale: sono infatti molto numerosi gli oggetti digitali accessibili sul web che mostrano la relativa licenza C.C. Il funzionamento delle licenze è all’interno del diritto d’autore e la rosa delle possibili alternative è stabilità dall’autore che concede sulla sua opera solo determinati diritti2. Infatti mediante questo strumento, l’autore può scegliere quali diritti vuole riservare a sé in modo esclusivo. Queste licenze sono nate proprio per fornire un grado di protezione intermedio fra il tradizionale copyright “all rights reserved” e il public domain “no rights”. L’obiettivo, in parte già raggiunto, è quello di destinare al pubblico dominio creazioni dell'ingegno o di mantenere il diritto d'autore su di esse e contemporaneamente garantirne il libero utilizzo per determinati scopi e a certe condizioni, attraverso il rispetto delle normative vigenti in ogni singolo Stato. Esse sono considerate come possibili risposte capaci di interpretare il mutato scenario sociale poiché caratterizzate da una maggiore efficacia dell'attuale disciplina sul diritto d’autore poiché appositamente progettate per essere applicate ad ogni tipo di opera creativa diffusa tramite web. La prassi di adottare il sistema della concessione di licenze per l’utilizzo, a determinate condizioni, dell’opera in trattamento si basa essenzialmente su un contratto attraverso il quale il titolare dei diritti patrimoniali (licenziante) su un oggetto digitale concede ad un altro soggetto (licenziatario) l'autorizzazione a compiere le attività oggetto dei suoi diritti, come ad esempio la copia, la modifica, la distribuzione. Le licenze C.C. rappresentano un servizio non solo per gli autori/licenzianti e per gli utilizzatori, ma anche e soprattutto un servizio di pubblico interesse per la società che beneficia dello sviluppo legato alla maggiore diffusione delle risorse creative. Tali 2 Il progetto Creative Commons infatti fornisce diverse licenze libere che i detentori dei diritti d’autore possono utilizzare quando rilasciano le proprie opere sulla rete. Il progetto fornisce anche dei metadati RDF/XML che descrivono la licenza ed il lavoro che rende più facile il trattamento automatico e la ricerca delle opere concesse con licenza Creative Commons. 8 strumenti infatti aiutano non solo chi vuole rendere di dominio pubblico la propria opera e chi della stessa vuole farne un uso creativo, ma anche tutti coloro che possono beneficiare di tale simbiosi. Si pensi agli insegnanti, agli studenti, agli scienziati, agli scrittori, ai fotografi, ai registi, ai musicisti, ai grafici, ai web manager, ed anche al vasto pubblico dei lettori, degli appassionati e degli spettatori. Il termine commons sta ad indicare risorse che non appartengono a singoli individui e che tutti possono usare senza particolari permessi: sono risorse commons le strade pubbliche, i parchi, le vie fluviali, gli spazi all’aperto ed anche i lavori creativi di dominio pubblico. Spesso l’uso pubblico continuo di tali risorse porta ad un loro deterioramento ma alcune risorse, una volta create, non possono più deteriorarsi. Proprio il Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson sosteneva che chi riceve un’idea da altri ottiene qualcosa senza togliere niente a nessuno, così come chi accende ad altri una candela dà luce senza privarsene. 4. La struttura delle licenze Creative Commons Il progetto Creative Commons propone diversi tipi di licenze rilasciate, a partire dal 16 dicembre 2002, dalla società statunitense senza scopo di lucro che porta appunto tale nome. Esse si presentano come un bollo che si attacca all’opera, fisicamente o in modo digitale, che descrive a chi ne viene in contatto quali accorgimenti devono essere usati per il suo utilizzo. Nel caso di ri-diffusione dell’opera, l’accordo resta sempre fra l’utilizzatore finale e l’autore. Ogni licenza C.C. ha tre differenti formati: - Commons deed; - Legal code; - Metadata. Il primo consiste in una sintesi dei termini della licenza ed ha la funzione di chiarire cosa è consentito fare con l’opera oggetto della licenza: si tratta di una semplificazione del Legal code ad uso immediato degli utilizzatori. 9 Il Legal code costituisce la vera e propria licenza che ha valore di fronte alla legge. Perché le licenze C.C. possano avere una loro rilevanza di fronte ad una corte, la parte Legal Code è di fondamentale importanza. Mentre da una parte C.C. cerca di tener conto delle numerose variazioni nella legislazione dei singoli Stati sui diritti di proprietà intellettuale, è importante considerare che il Legal Code contiene severe clausole che rimangono sempre valide, anche se alcuni aspetti della licenza contrastano con la giurisdizione locale. L’autore, per far rispettare la propria licenza, può contattare l’utente per fargli rettificare una determinata situazione, può consultare lo studio di avvocati suggerito o può fare entrambe le cose. E’ chiaro che se si verifica un comportamento difforme dai termini della licenza, la stessa decade per chi ne fa cattivo uso. In appendice si può trovare un esempio di Legal Code - Attribuzione 2.0. Il formato Metadata descrive gli elementi chiave della licenza per rendere possibile ai motori di ricerca l’accesso all’opera licenziata e alle sue regole di utilizzo. Questi formati sono stati scritti avendo come riferimento la legislazione americana e ciò comporta problemi di compatibilità con la legislazione di altri paesi. Il progetto International Commons (iCommons) a cui aderiscono già 23 paesi, compresa l’Italia, è nato proprio con l’intento di garantire la portabilità delle licenze in ogni paese e ordinamento giuridico. Le licenze C.C. hanno una struttura che si basa su 4 moduli che regolano il tipo di attività permessa sulle opere in questione. Questi si riferiscono ai seguenti possibili trattamenti: 1. Attribuzione: viene permessa la copia, la distribuzione, la visione e l’utilizzo dell’opera, nonché la sua modifica, purché sia sempre ufficialmente riconosciuta all’autore la provenienza. Un esempio di tale tipo di licenza può essere rappresentato dalla pubblicazione, da parte di un fotografo, di sue foto all’interno del suo sito; sarà possibile che un webmaster copi la medesima foto e la inserisca nel proprio sito. Ciò è consentito a condizione che venga citata la fonte e l’autore. 10 2. Non commercializzazione: viene permessa la copia, la distribuzione, la visione, l’utilizzo, nonché la modifica dell’opera, purché non a fini commerciali. Riprendendo l’esempio fatto in precedenza, qualora il webmaster abbia fatto un poster con quella fotografia, non potrà vendere tale poster senza l’autorizzazione del fotografo. 3. Non produzione di opere derivate: viene permessa la copia, la distribuzione, la visione, e l’utilizzo di opere, purché le opere non siano modificate. Con tale licenza quindi l’autore consente che la sua opera venga copiata e distribuita, senza però poter essere modificata. 4. Condivisione con identica licenza: viene permessa la distribuzione di opere derivate solo con identica licenza. In pratica, è consentito che altri distribuiscano lavori derivati dall’opera originale, solo con una licenza uguale a quella concessa con l’opera originale. Questo gruppo di licenze è quello più simile alla GNU/GPL3 che ha da sempre lo scopo principale di favorire la diffusione del software libero. Questi quattro tipi di licenza possono essere combinati tra loro fino ad avere in totale sei possibili licenze. Le ultime due infatti non possono convivere. L’attribuzione alla propria opera di una di queste sei possibili licenze C.C. può avvenire sia on line che off line. Per le opere on line, una volta selezionato il tipo di licenza (o la combinazione possibile fra più licenze), viene assegnato un codice sull’opera nel linguaggio proprio del web, l’HTML. Questo codice genera un’icona che consente a tutti gli eventuali utilizzatori di sapere in primo luogo che l’opera è sotto una licenza C.C. e in seguito 3 La GNU General Public License è una licenza per il software libero che contrapponendosi alle licenze per il software proprietario, permette all'utente libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione 11 vengono evidenziate le condizioni di utilizzo. Gli autori che vogliono rilasciare la loro opera con una delle licenze C.C. possono, per scegliere quella che fa più al caso loro, utilizzare il wizard on line messo a disposizione presso il sito della C.C. all'indirizzo http://creativecommons.org/license/ che, anche con una interfaccia in italiano, guida il titolare del copyright nella definizione della licenza che meglio definisce gli usi che si desidera siano fatti della loro opera. Per le opere off line, una volta stabilito il tipo di licenza C.C. desiderato, viene inserita nell’opera l’indicazione o l’icona di quale licenza sia stata scelta, insieme all’indirizzo Url della C.C. dove risiedono gli estremi. Le opere multimediali che vengono rilasciate con una delle licenze C.C. possono essere munite di particolari metadati, secondo lo schema ufficialmente previsto da chi ha definito le licenze, che consentono a chiunque di verificare l'utilizzabilità dell'opera e quindi di sapere con precisione se e fino a che punto è in regola. Le licenze C.C. non sono esclusive e quindi l’autore può concedere ad alcuni un certo tipo di licenza e successivamente accordarsi con altri per una differente licenza, ad esempio a fini commerciali. Le licenze non sono revocabili: una volta consentito mediante licenza l’utilizzo dell’opera non è possibile tornare indietro, anche se si può interrompere la distribuzione, ma ciò che è regolarmente in uso non si può bloccare. E’ quindi opportuno ponderare attentamente prima di attribuire una licenza alla propria opera. 5. L’adattamento delle licenze originali all’ordinamento giuridico italiano Le versioni italiane delle licenze C.C. sono state il frutto di un lavoro accurato di traduzione ed adattamento (in gergo tecnico porting) condotto da alcuni volontari con il coordinamento dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni del C.N.R. e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino. Le versioni originali delle licenze C.C. sono 12 state realizzate pensando alla loro applicazione nell’ambito dell’ordinamento statunitense o comunque, più in generale, nel quadro di un ambiente di Common Law. L’opera di adattamento all’ordinamento italiano implicava la loro trasposizione in un quadro giuridico di Civil Law per molti versi completamente diverso. Tuttavia l’Italia ha scelto di mantenersi fedele all’impianto originale fondamentale delle licenze, allontanandosi dallo stesso solo quando gli interventi apparissero indispensabili od opportuni in relazione al diverso contesto giuridico in cui le licenze italiane sono destinate ad operare. I problemi affrontati nell’opera di adattamento possono essere raggruppati in due ordini di questioni. Questioni interne afferenti alla struttura intrinseca delle licenze ed alla compatibilità delle medesime con la disciplina italiana del diritto d’autore e questioni esterne relative al contesto giuridico in cui le licenze dovranno operare. In particolare rientrano nella categoria delle questioni interne sia il problema inerente al diritto morale d’autore, sia quello della natura giuridica delle licenze C.C. Nel nostro ordinamento il diritto morale d’autore ha natura indisponibile ed irrinunciabile; perciò in ogni caso l’autore di un’opera non può mai rinunciare validamente al riconoscimento della paternità dell’opera. Da questo punto di vista per ogni opera “licenziata” in Italia il diritto al riconoscimento della paternità è tutelato in automatico, indipendentemente dal fatto che si sia scelta la licenza cosiddetta Attribution. Quanto alla natura giuridica delle licenze C.C. si osserva che mentre negli ordinamenti di Common Law sono concepite come autorizzazioni, queste licenze invece, in base ai principi dell’ordinamento italiano, hanno natura contrattuale, con la conseguenza che ai fini della validità ed efficacia delle stesse occorre lo scambio dei consensi e, quanto al diritto d’autore, la forma scritta. La questione si complica ulteriormente in relazione all’applicazione dell’art. 1341 c.c. che richiede l’approvazione specifica delle clausole vessatorie e degli artt. 1469 bis e ss. che prevedono particolari cautele a tutela del consumatore nei contratti conclusi con un professionista. L’I.E.I.I.T. del C.N.R. con i collaboratori esterni hanno ritenuto di 13 risolvere questo problema facendo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale emerso in relazione ad un tipo di licenza analoga alle licenze C.C.: la licenza open-source GNU-GPL. Si è infatti ritenuto che la particolare natura collettiva dell’opera (in questo caso il codice sorgente del software) rilasciata sotto la licenza GNU-GPL sia incompatibile con la disciplina dettata in materia di clausole vessatorie. I problemi esterni affrontati nell’opera di adattamento alla situazione italiana sono relativi al contesto giuridico in cui le licenze C.C. sono destinate ad operare ed in particolare alla necessità di chi intenda avvalersi di tali licenze di rispettare la normativa in materia di apposizione del bollino della SIAE e di esclusività del mandato affidato a quest’ultima dall’autore. Trattandosi di questioni esterne alle licenze si è ritenuto semplicemente indicare ai soggetti licenziatari le norme di condotta per evitare di infrangere norme interne per le quali si prevedono pesanti sanzioni amministrative o, in taluni casi, penali. La presentazione della versione italiana delle licenze C.C. rappresenta certamente un momento fondamentale per l’acquisizione in Italia della consapevolezza delle importanti sfide che l’informatica e le nuove tecnologie pongono al mondo della conoscenza e della creatività artistica per la creazione di nuove licenze Commons in grado di definire uno statuto dei lavoratori della conoscenza che sia rispettoso dei bisogni collettivi. 6. Aspetti critici delle licenze Creative Commons Durante il loro primo anno di vita le licenze C.C. hanno avuto un felice esito con un successo internazionale e poche opposizioni. In seguito però sono emerse alcune criticità soprattutto in relazione alla questione etica che sta alla base di queste licenze. Richard Stallman, uno dei padri dell’idea di copyleft e un pioniere nel concetto di software libero rimprovera al movimento Creative Commons di non fornire un insieme minimo di diritti relativamente all’adozione delle licenze e di non avere una posizione etica alla base delle proprie licenze. Così come il software libero trova il suo fondamento nelle 14 quattro libertà fondamentali (eseguire il programma, per qualsiasi scopo; studiarne il funzionamento e adattarlo alle proprie necessità; ridistribuire copie in modo da aiutare altri utenti; migliorare il programma e distribuirne pubblicamente gli aggiornamenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio), sarebbe auspicabile che anche tali licenze fornissero almeno certe garanzie di ri-utilizzabilità dei contenuti a tutela dei soggetti che modificano contenuti coperti da licenze C.C. In sintesi per i sostenitori di una rigorosa tutela della proprietà intellettuale le licenze C.C. offrono una soluzione parziale e riduttiva alle nuove problematiche sul diritto d'autore e non risolvono la questione più difficile, ossia quella dello sfruttamento delle opere degli artisti. Le licenze C.C. non rivoluzionano quindi il mondo della produzione intellettuale, ma si pongono semplicemente come una terza via tra diritto d'autore estremamente restrittivo e le donazioni di pubblico dominio. Altro aspetto oggetto di acceso dibattito è il rapporto fra licenze C.C. e Digital Right Management Con l’espressione Digital Rights Management (DRM). si fa riferimento alle tecnologie di gestione e protezione dell’informazione che le imprese titolari di diritti d’autore utilizzano nell’ambito della commercializzazione di prodotti digitali. Tali tecnologie si basano sulla crittografia, sul watermarking (che incorpora nel prodotto un codice di riconoscimento invisibile che reca informazioni sul titolare dei diritti e/o sul contratto che accompagna il prodotto medesimo) e sul fingerprinting (che serve ad identificare l’utente finale del prodotto). Grazie alla possibilità di rendere protetti, identificabili e tracciabili tutti gli usi in rete di materiali adeguatamente “marchiati”, i fornitori di contenuti digitali si servono sempre più di misure tecniche di protezione per limitare l’uso di contenuti digitali. I sistemi DRM consentono una gestione e commercializzazione elettronica dei diritti per l’utilizzo di contenuti digitali, permettendo a chi offre tali prodotti di creare nuovi modelli di commercio, proponendo diversi livelli di qualità e prezzi, ed anche varie possibilità di utilizzazione. Numerosi sono i vantaggi di tali sistemi che hanno semplificato la commercializzazione dei contenuti digitali. In determinati ambiti, 15 quale ad esempio quello culturale, grazie alla possibilità di attribuire automaticamente le utilizzazioni ai singoli utenti, le società di gestione non sono sempre indispensabili, in quanto le tecniche di DRM consentono una certa autonomia degli autori. Ne consegue che saranno dati maggiori stimoli per la creazione di nuove opere. Tuttavia alcuni utenti sono scettici, in particolare nei confronti delle misure tecniche che gestiscono l’accesso a molti servizi DRM. Si teme un impiego abusivo di tali sistemi, che vengono sarcasticamente ribattezzati di “Digital Restriction Management”. Oltre ad un accesso limitato alle opere, la paura è quella di una moltiplicazione dei compensi, un rincaro dei contenuti, nonché una protezione insufficiente dagli abusi dei dati personali forniti tramite i sistemi DRM. Per regolare l’uso delle nuove tecnologie connesse al DRM i legislatori hanno elaborato importanti provvedimenti normativi (tra cui il più importante è, negli Stati Uniti, il Digital Millenium Copyright Act del 1998) che prevedono una disciplina a tutela delle misure di protezione delle opere dell’ingegno e una regolamentazione dei diritti delle imprese in ordine alle tecnologie di cui fanno uso. Questo ultimo aspetto è strettamente legato alla disciplina posta a tutela della concorrenza e del mercato che implica una serie di aspetti assai delicati come la definizione del Relevant Product Market (RPM) nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e il rapporto tra diritto d’autore e antitrust. E’ evidente l‘incompatibilità concettuale fra le tecniche DRM e le licenze C.C.: DRM vuole restringere e controllare l’utilizzo da parte dei fruitori, l’obiettivo del C.C. invece è quello di rendere sempre più semplice la circolazione dei contenuti. I primi ad opporsi alle tecniche DRM sono stati i fondatori della comunità del software libero, sostenendo l’incompatibilità delle tecniche DRM con il software libero. Ma a gettare benzina sul fuoco è stata una recente iniziativa di SUN che ha presentato un DRM open source (prodotta usando tecnologie a sorgente libero, disponibili a tutti). Ciò ha implicato varie prese di posizione. Sono contrari i fautori del software libero, mentre ha dato la sua adesione personale il fondatore delle licenze C.C., Lawrence 16 Lessig, che con notevole realismo ritiene questa iniziativa il minor male possibile. La posizione di Lessig suscita però varie contestazioni: in particolare si ritiene che le licenze C.C. non possano coesistere con tecniche DRM specialmente per quei contenuti che la legge italiana chiama libere utilizzazioni (artt. 65 - 71 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941) e che negli Stati Uniti vengono denominate di fair use. Più in particolare la licenza C.C. non derivativa 1. Vieta l'uso di DRM che è incompatibile con i termini della licenza prevedendo che: Non è possibile distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’opera ovvero l’uso dell’opera, in maniera incompatibile con i termini della presente licenza. 2. Vieta la creazione di opere derivate, purché ciò non limiti o restringa i diritti di libera utilizzazione: “La presente licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili”. Poiché il DRM non è in grado di attivarsi o disattivarsi se si è rispettivamente in assenza o in presenza dell'esercizio di un diritto di libera utilizzazione (ad esempio il riassunto, la sintesi, la citazione di parte dell’opera…) il DRM che impedisce la modifica è incompatibile con la licenza C.C. Le tecniche DRM per essere compatibili con licenze C.C. non dovrebbero impedire : - la copia (perché tutte le licenze C.C. l’autorizzano); - la modifica; - la fruizione illimitata nel tempo (perché nessuna C.C prevede come conditio sine qua non la fruizione limitata nel tempo); - la fruizione a titolo gratuito (perché nessuna C.C prevede come conditio sine qua non la fruizione a titolo oneroso). 17 Pertanto, l'unico tipo di DRM compatibile con una C.C è un DRM privo di qualsiasi utile funzionalità. L'unico modo per avvalorare l'ipotesi dell'applicazione di un DRM ad un'opera rilasciata con C.C sarebbe quello di far ricorso a quella scappatoia rappresentata dalla copia analogica. Se la copia analogica è possibile, ed in realtà è sempre possibile, nessun DRM (libero o proprietario) potrà mai impedire qualcosa perché, effettuata la copia analogica, sarà poi possibile procedere con nuove copie, modificarle, fruirne per un tempo indeterminato e senza oneri. Una proposta potrebbe essere quella di dialogare con il sistema che utlizza le tecniche DRM per comunicare il tipo di licenza che fa capo all'opera, e quindi l'uso che l'autore ha deciso di concedere. Si tratterebbe quindi di negoziare, tramite strumenti tecnologici, quello che gli utenti possono o non possono fare. Secondo Richard Stallman il Prof. Lessig sembra trascurare l'incompatibilità tra restrizioni digitali e licenze libere e prevede che le tecniche DRM di SUN potrebbero essere più pericolose di quelle proprietarie. Se si accetta l'assunto che il software open source è più potente e affidabile, ciò significa che l'open DRM sarà più adatta a conseguire il suo scopo: limitare la libertà dell'utente. Tuttavia la risposta di Lessig si basa sull’assunto che le licenze C.C. operano nel mercato dei diritti digitali non nella loro gestione e controllo. Il progetto C.C. non usa tecniche per imporre diritti ma anzi il suo intento è quello di incoraggiare il riuso creativo delle opere. Ne deriva che se sono usate tecniche DRM per restringere alcuni diritti che la licenza C.C. garantisce, sussiste incompatibilità. Infatti le licenze C.C. proibiscono ai licenziatari di distribuire l’opera con misure tecnologiche che controllano gli accessi e l’uso dell’opera in maniera non conforme ai termini della licenza stessa. 6. Conclusioni Lawrence Lessig ha sostenuto come negli ultimi vent’anni attorno al copyright è cambiato tutto, tranne le norme che lo regolano. La legislazione è infatti rimasta legata al tipo di società industriale e pre 18 tecnologica, nell’ambito della quale era nata. Qualsiasi opera dell’ingegno, quindi, non può venire riprodotta, utilizzata, sfruttata, senza con ciò violare il diritto d’autore. Su tutta la disciplina del diritto d'autore a livello sovranazionale si assiste ad un'informazione frammentaria e poco chiara. In parte questo può dipendere dal fatto che a leggi di taglio tradizionale - pensate per la carta stampata, per i vecchi dischi - si sono sovrapposte molto rapidamente le nuove realtà "immateriali" legate alla rete. Dunque, se le leggi tradizionali tutelavano il prodotto attraverso la protezione del supporto, è chiaro che il passaggio dal mondo analogico a quello digitale ha cambiato la prospettiva. L'espressione Analog hole indica una fondamentale debolezza insita in ogni sistema anticopia (o, propriamente, di Digital rights management) che consiste nel fatto che un segnale digitale, una volta convertito in analogico, è suscettibile di riconversione digitale in un formato non protetto. Dal momento che il processo di riproduzione di un'opera protetta produce una versione digitale non protetta, coloro che utilizzano sistemi di DRM per imporre restrizioni all'utilizzo di un'opera riconoscono una “falla” (hole) nella protezione o nel controllo offerto dal DRM. Tutte le strategie atte a combattere questi problemi creeranno solo costi e confusione e non risolveranno tecnicamente il problema dichiarato. Sia la conversione da analogico a digitale che quella da digitale ad analogico fanno uso di tecnologie talmente basilari, con così tante implementazioni possibili, che l'idea di essere in grado di bloccare la conversione con questi strumenti è considerata irrealistica: semplicemente, non è possibile mostrare e nascondere contemporaneamente un segnale. E' pertanto solo con aspetti legali e politici che questo mondo dei nuovi media può essere regolato. Nuovi modelli di business vanno implementati tenendo conto di un mercato sempre più vasto e interarattivo che può essere raggiunto rapidamente da qualsiasi autore/artista/licenziatario che abbia qualcosa da diffondere. Questo nuovo modello di economia va sotto il nome di “sharing econom” cioè economia della condivisione : un modello che oggi supporta iniziative come You Tube, Wikipedia e che prima ha supportato il 19 mercato ormai maturo del software libero e del metodo di sviluppo Open source. Si prospetta dunque un'economia che si basa sull'universo dei creatori cosiddetti amatoriali che fanno il loro lavoro prevalentemente per amore e non per denaro. Le licenze C.C. facilitando l'uso delle risorse creative offrono senza dubbio un grosso contributo al diffondersi di questo nuovo modello economico. In un recente volume intitolato “La ricchezza delle reti” di Yochai Benkler4 si trovano ben descritti gli elementi che costituiscono questa rivoluzionaria tendenza dell'economia: essi sono i beni comuni (Commons) e la produzione orizzontale. La possibilità di usare le cose comuni con regole certe e semplici, abbinata alla cooperazione su larga scala al fine di produrre innovazione secondo un modello alternativo di gestione rispetto alle organizzazioni attuali, ha creato un nuovo settore di sviluppo all'interno dell'economia dell'informazione e della conoscenza. Tutto ciò deve dar vita a nuove forme di competizione per aziende consolidate, ma anche a nuove opportunità per quelle imprese che sapranno cogliere la novità di questo nuovo mercato. 4 Yochai Benkler. La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà, con prefazione di Franco Carlini. Milano: Università Bocconi Editore, 2007 20 Appendice: Esempio di Legal Code Attribuzione 2.0 (ITALIA) L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO ‘CREATIVE COMMONS’) NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATOCLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI “COSI’ COME SONO”. CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO DELLE STESSE. La Licenza L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” (‘CCPL’ O ‘LICENZA’). L’OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA. CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA. 21 1. Definizioni Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per a. "Collezione di Opere" un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza. b. "Opera Derivata" un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, od ogni altra forma in cui l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza. c. "Licenziante" l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza. d. "Autore Originario" il soggetto che ha creato l’Opera. e. "Opera" l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza. f. “Tu”/”Te” l’individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa 22 autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza. 2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili. 3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati: a. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere; b. creazione e riproduzione di un’Opera Derivata; c. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere; d. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate. e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale: i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, 23 personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera. ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover). f. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale. g. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941). Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941). I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati. 4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni: 24 a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre od imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l’Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento a tale Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da richiesta. Qualora tu crei un’Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall’Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento a tale Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da richiesta. b. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere all’Autore Originale una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi citando il nome (o lo 25 pseudonimo, se del caso) dell’Autore Originale, ove fornito; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l’uso dell’Opera nell’Opera Derivata (ad esempio, “traduzione francese dell’Opera dell’Autore Originario”, o “sceneggiatura basata sull’Opera originaria dell’Autore Originario”). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile. 5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE. 6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A 26 QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE. 7. Risoluzione a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a e 4.b, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza. b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato. 27 8. Varie a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza. b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un’Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza. c. L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci. d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso. e. La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo. f. Clausola iCommons Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica 28 anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons. Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all’Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale. speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante. Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio “Creative Commons” o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta. Creative Commons può http://creativecommons.org/. essere 29 contattata al sito