LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE IN EDILIZIA
1
Decreto Legislativo n. 81/’08 Art. 39
Svolgimento dell'attività di medico competente
1. L'attività di medico competente è svolta secondo i
principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione Internazionale di Salute Occupazionale
(ICOH)
2
Obiettivo della Medicina del Lavoro
è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori,
sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative
contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro
salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l’adattamento
del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il
loro stato di salute.
3
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.25
lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla:
□ valutazione dei rischi
□ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
□ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori,
□ attività di formazione e informazione
□ organizzazione del servizio di primo soccorso
□ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»
secondo i principi della responsabilità sociale
lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione
dei rischi e della sorveglianza sanitaria
4
D.Lgs. 81/08 Titolo I
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, (accordo europeo dell’8 ottobre 2004),
e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, nonché
QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL’ETÀ, ALLA
PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
5
Gruppi particolari di lavoratori
� Differenze di genere
� Differenze di età
� Differente provenienza geografica
� Lavoratori “ipersuscettibili”
� Lavoratori “patologici”
� Lavoratori “disabili” (L.68/99)
6
Medico Competente e DVR: documentazione
1. Protocollo Sanitario CORRELATO AL PROFILO DI RISCHIO
2. Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi
aziendali
3. Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza
sanitaria e dal monitoraggio biologico
4. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che riporta “i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata”
5. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, i tecnici
consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori
6. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7. NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
7
Medico Competente
contributi specifici alla V. dei R.
•
•
•
Rumore, scuotimenti e vibrazioni
Polveri, fibre, agenti chimici
Ergonomico
–
–
–
•
Movimenti ripetitivi
Movimentazione manuale di carichi
Posture
Ultravioletti e clima
…ma anche
•
•
•
•
•
Stili di vita !
Organizzazione del lavoro
Rischio biologico (obbligo della vaccinazione antitetanica)
…
Dpi
8
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
□ Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
□ La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso
il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente
□ La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata
con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio
professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186
“rischi fisici”e 230 “agenti chimici” D.Lgs 81/08)
9
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
□ Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto
professionale
□ Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia
della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie
relative alla conservazione della medesima.
□ L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del
datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da
altre disposizioni del presente decreto.
10
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI, AGLI RLS E RIUNIONE PERIODICA
□ Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria
□ Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe agli Rls
□ Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
□ Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35,
al ddl, al rspp, agli rls, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori
11
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
□ Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
□ L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi
12
IL MEDICO COMPETENTE
visita gli ambienti di lavoro (D.lgs 81/08, art. 104)
nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi e, ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la
visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri
gestiti dalle stesse imprese e aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati, è sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l’esame dei piani di sicurezza
13
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le
informazioni già acquisite necessarie a definire ed a valutare i
rischi occupazionali.
Durante il sopralluogo il MC
•verifica le
ambientali,
condizioni
igieniche,
ergonomiche
ed
•analizza il ciclo produttivo,
•verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le
condizioni operative reali,
•dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche
con il DDL.
14
Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo è
opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano:
- data,
- ambito e motivo del sopralluogo,
- presenti al sopralluogo,
- eventuali osservazioni ed emergenze,
- azioni da intraprendere,
- responsabili delle azioni
- tempi di attuazione..
15
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
5. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
□ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro
(art. 6)
□ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
□ Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
16
D.Lgs. 81/08
Titolo I – Capo I
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa
17
SCOPO Sorveglianza Sanitaria
�valutare l’idoneità specifica al lavoro
�scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o
precliniche (diagnosi precoce);
�prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione
secondaria);
�valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
�rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e
salute;
La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo
l’unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari
precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno
titolo nel processo di valutazione dei rischi
18
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel
programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo
indicando per ogni mansione:
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la
Sorveglianza Sanitaria ,
la periodicità della visita medica,
gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante
del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli
28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
19
SORVEGLIANZA SANITARIA E VDR
Art 29 c.3
La Vdr deve essere immediatamente rielaborata
• modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione
• a seguito di infortuni significativi
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
• A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate.
20
SORVEGLIANZA SANITARIA
gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel
programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al
rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008)
si ritiene che il MC possa inserire, in accordo con la Direzione
Aziendale e con gli RLS ed indicandolo nel protocollo su indicato,
anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
21
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto
in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio fossero
indicati:
• effetti avversi/organi bersaglio
• accertamenti mirati di primo livello
• altri eventuali accertamenti di secondo livello
• eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida)
• periodicità suggerite (in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)
22
Esempio
SORVEGLIANZA SANITARIA
Movimentazione Manuale Carichi
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste
attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro,
che nel complesso dell’attività lavorativa.
Si concorda di considerare occasionale:
per le attività di MMC: operazione eseguite con frequenze medie
di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una
attività svolta alcune volte nell’arco del turno di lavoro o qualche
volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale)
23
SORVEGLIANZA SANITARIA
Movimentazione Manuale Carichi
Effetti avversi/organi
bersaglio
1. Apparato locomotore, specie rachide LS;
2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC
accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Accertamenti mirati di primo
livello
1. Visita medica con anamnesi mirata e con
eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM];
2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico
intenso e/o prolungato
Altri eventuali accertamenti
di secondo livello (esempi
non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG
Visita fisiatrica o di altro specialista;
visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti
(leggi, linee guida)
-D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d;
-Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94,
Documento n. 14 , 1996
-Linee guida SIMLII vol. 10, 2004
Periodicità suggerite in
rapporto alle fasce di
intensità di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSH:
>1: biennale
>0.75: almeno quadriennale
24
La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
□ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
□ visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal m. c. correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento
a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica
25
La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente;
□ visita medica preventiva in fase preassuntiva
□ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica
26
□ Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai
dipartimenti di prevenzione ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non
è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08
□ Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di
gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente, ad esempio:
• per accertare stato di sieropositività per HIV
• per eseguire esami che espongano essi stessi a fattori di rischio
• per verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai
rischi
27
□ Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche
mirate al rischio
□ Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite
mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti
28
□ Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di
rischio (requisiti minimi contenuti nell’all. 3A) predisposta su formato
cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
□ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche,
esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica :
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
□ Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio
medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
□ Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validità
29
6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
□ Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in
fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso
30
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
7. TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALL’ISPESL
□ Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
31
8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
□ I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel
quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di
esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico
competente.
□ In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia
all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio
del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro.
32
SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA
ANALISI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
1. Protocollo Sanitario
PRESENTE ( non
sempre riferito
al profilo di rischio)
2. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che
riporta “i risultati sanitari anonimi collettivi ”
N.D.
3. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro,
i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori
ASSENTI
4. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
ASSENTI
5.Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro
CARENTE
33
SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA
ANALISI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6. Firma del DVR da parte del M.C.
PRESENTE
7.Indicazioni del M.C. Sul Primo Soccorso
ASSENTI
8 .Formazione addetti Primo Soccorso da parte del M.C. ASSENTE
9 .Promozione della salute: interventi del M.C.
ASSENTE
10.Segnalazioni M.P. da parte del M.C.
ASSENTE
34
COLLABORAZIONE ALLA V.dei R.
SEMAFORO VERDE PER IL M.C.
Il MC ha effettuato il sopralluogo
La SS è stata attivata previa acquisizione del DVR da parte del MC
e dopo l'effettuazione del sopralluogo
Il DVR risulta adeguato, è sottoscritto dal MC con/senza ulteriori
osservazioni
I profili di rischio e i protocolli sanitari sono coerenti con il DVR
Le mansioni specifiche e le eventuali limitazioni/prescrizioni riportate
nelle cartelle e nei giudizi di idoneità sono coerenti con il DVR
35
COLLABORAZIONE ALLA V.dei R.
SEMAFORO VERDE PER IL M.C.
Il MC ha effettuato il sopralluogo (relazione)
La SS è stata attivata previa acquisizione del DVR da parte del MC e
dopo l'effettuazione del sopralluogo
Il DVR risulta inadeguato ma il MC, pur avendolo firmato, ha prodotto
le sue osservazioni (tali osservazioni, oltre ad essere congrue, sono
documentabili: nella relazione di sopralluogo, nella relazione sanitaria
annuale, nel verbale della riunione periodica, in apposito documento
inviato al DL)
36
dr .C
ar l
o
G
r as s i
U
.
O
.I .S
.
L
.
L
.
A
z.U
.
S
.
L
.2
L
u
V A
L U TA
ZI ONE
DEI
RI SCHI
E
A
LL A
P REVE NZI ONE
IN
L A
P A
R T
E CI P A
ZI ONE
DEL
M
EDI CO
COM
PE T
EN T
E
1
EDI
LIZI A
A
LL A
Obblighi del datore di lavoro nei
riguardi del medico competente
A questo punto può essere utile un
riepilogo sull’argomento anche
perche la gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro è in capo al ddl
37
Obblighi del datore di lavoro nei
riguardi del medico competente
Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei
casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria Art.18 Co 1 Lett.a)
Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia Art. 39 Comma 4
Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi,
risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione
del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e
protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali,
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza Art.18 Comma 2
38
Obblighi del datore di lavoro nei
riguardi del medico competente
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui
demandati Art. 18 Comma 1 Lettera g)
Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1 Lettera g)
Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità Art. 18 Comma 1 Lettera bb)
Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di
inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute Art. 42 Comma 1
39
Obblighi del datore di lavoro nei
riguardi del medico competente
Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Art. 18
Comma 1 Lettera g-bis)
In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal
medico competente rivedere il documento di valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione Art. 29 Comma 3
Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite
mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti
diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente
Art. 41 Comma 4
40
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
41
Scarica

La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi