L'assimilazione ai rifiuti
urbani
Paolo Contò
Varese, 15 maggio 2003
Consorzio Intercomunale Priula
Autorità di Bacino TV2
[email protected]
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
•
Il dPR 915/82 già conteneva la struttura del Decreto 22/97 in tema di assimilazione:
pochi hanno regolamentato tale settore;
•
la Tarsu veniva applicata alle attività economiche caso per caso, senza tener conto
della privativa e dei contenuti regolamentari di assimilazione;
•
l’avvento della legge 146/94 (tutto e assimilato, per legge), salvo qualche bisticcio fra
ministeri, non ha mutato alcun comportamento in modo significativo; anzi, i più
dicevano che non era cambiato niente ….
•
… salvo ricredersi al momento dell’abrogazione dell’art. 39, con legge 128/98, ove
tutti - per conservare le entrate - sono corsi a reintrodurre criteri regolamentari di
assimilazione.
•
La Regione Veneto in tale periodo ha addirittura vietato il conferimento di assimilati
(urbani) in discarica di 1^ categoria (urbani) deviandole in 2^B (speciali) che li
ricevevano come speciali (falso)
•
Fra le due leggi, 18 decreti legge, cambiavano le carte in tavola ogni 2 mesi. L’italia
intera avrebbe dovuto adeguarsi ogni volta, però attendeva il successivo DL;
•
con il Decreto Ronchi, a 4 anni di stanza, non si osservano iniziative diffuse di
regolamentazione.
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
dPR 10.9.1982, n.915, art. 2
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti attività
per quantità
o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli
urbani;
agricole, artigianali, commerciali e di servizi che,
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1, comma 4
Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare,
nell’ambito del Regolamento…, l’assimilabilità dei
rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali,
commerciali e di servizi, nonché da ospedali…., ai fini
dell’ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al
servizio pubblico e della connessa applicazione delle
disposizioni …(tarsu)
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1.1
Elenco dei rifiuti smaltibili in discariche di 1^
categoria e, quindi, potenzialmente assimilabili agli
urbani
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
Legge 22.2.1994, n. 146, art. 39
Sono rifiuti
27.7.1984
speciali assimilati (?)
agli urbani i rifiuti …..di cui al punto 1.1.1 della DCI
Una vecchia storia
(…con qualche ipocrisia)
La certezza del diritto: 18 DL reiterati
I DL che hanno preceduto il Decreto Ronchi sono accorsi maldestramente in
soccorso ad una evidente stortura:
•Un primo DL ha capovolto l’impostazione della legge 146/94, dichiarando urbani
solo i domestici e speciali tutto il resto;
•Un secondo D.L. ha classificato urbani anche i non domestici che venivano prodotti
in superfici inferiori a 200 mq;
•I DL sono poi decaduti e mai convertiti in legge;
•La legge 128/98 ha abrogato la legge 146/94, costringendo i Comuni a deliberare
norme di assimilazione in tutta fretta. Nella maggioranza dei casi i Comuni hanno
ripristinato, per delibera, gli effetti della legge 146/94;
L’assimilazione del Dlvo 22/97
Art. 7
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g);
L’assimilazione del Dlvo 22/97
Art. 21
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare:
………..
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi
ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla
base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e
dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
L’assimilazione del Dlvo 22/97
Art. 18
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
…...
d) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per
l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
…….
L’assimilazione del Dlvo 22/97
Art. 49
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso
pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di
una tariffa.
L’assimilazione del Dlvo 22/97
D.M. 26.6.2000, n. 219, art. 2. c.1 lett. g)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
….
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere
c) e d) (rifiuti pericolosi) del presente articolo,
assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione
dei rifiuti urbani:
omissis
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Art. 21
1. I comuni effettuano la gestione
•dei rifiuti urbani e
•dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui alla L. 8 giugno
1990, n. 142, e dell’art. 23 (ora leggasi art.113 Dlgs.
267/2000).
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Art. 21
(come sostituito dall’art. 23 legge 179/2002)
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività
di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di
programma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attività di
recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 1
Qualcuno ha inteso che la privativa si potesse applicare solo
alla fase di smaltimento dei rifiuti assimilati, disgiunta dalla
fase della raccolta e trasporto, che - secondo tale opinione rimaneva esclusa dalla privativa.
Non sono d’accordo, per 2 motivi:
•“l’avvio allo smaltimento” rappresenta l’intenzione del
produttore, il destino finale di ciò che viene gestito, e non la
singola fase di gestione.
•contrasta con la stessa definizione di gestione;
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 1
Art. 6
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
La Gestione sottintende ogni fase,
non solo lo smaltimento
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 2
Con la modifica della legge 179/2002, si è scatenato il panico: si riteneva che le
modifiche introdotte avessero liberalizzato la raccolta, il trasporto e il recupero dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Questo perché la legge ha rimosso la privativa dalle
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
attività di recupero dei
Non sono d’accordo!
(E con me altri)
La modifica introdotta conferma l’assenza di privati nelle attività di recupero dei
rifiuti assimilati (presente fin dal testo originario del Ronchi) e la estende anche ai
rifiuti urbani tout court
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 2
Testo
La privativa di cui al comma 1 …
Riferimento
La gestione (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura) :
•dei rifiuti urbani
•e dei rifiuti assimilati (utenze non domestiche)
•avviati a smaltimento (allegato B, diverso da recupero)
… non si applica alle attività di
recupero …
Le attività di recupero sono definite ed elencate
nell’allegato C (che non riguardano le operazioni di
… dei rifiuti urbani …
In senso stretto. E’ la vera novità della modifica
normativa.
… e dei rifiuti assimilati.
Che già esisteva nel testo originario
raccolta e trasporto ma solo l’esercizio delle operazioni ivi
elencate)
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 2
Perciò dalla lettura del testo oggetto di liberalizzazione sono state
le attività di recupero, quindi solo una porzione della gestione,
riferita alla conduzione di impianti di recupero che ora possono
essere esercitati senza l’esclusiva pubblica, in conseguenza della
quale in precedenza si sarebbe resa necessaria – per un privato –
una Concessione da parte del Comune.
La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e la loro destinazione a
recupero continua ad essere in privativa pubblica, con la sola
eccezione dei rifiuti assimilati che per l’art. 21 c.1 da sempre la
privativa opera solo sulla gestione dei rifiuti avviati a smaltimento
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Equivoci 2
In sintesi la privativa opera come segue:
Attività in privativa
Attività non in privativa
Raccolta e trasporto per lo smaltimento di:
Raccolta e trasporto per lo smaltimento di:
•Rifiuti urbani
•Rifiuti speciali non assimilati agli urbani
•Rifiuti assimilati agli urbani
Raccolta e trasporto per il recupero di:
Raccolta e trasporto per il recupero di:
•Rifiuti urbani
•Rifiuti assimilati agli urbani
•Rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Smaltimento di:
Smaltimento di:
•Rifiuti urbani
•Rifiuti speciali non assimilati agli urbani
•Rifiuti assimilati agli urbani
Recupero di:
•Rifiuti urbani
•Rifiuti assimilati agli urbani
•Rifiuti speciali non assimilati agli urbani
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
Art. 6
Se i rifiuti delle utenze non domestiche sono avviati al
recupero, quindi, non opera la privativa comunale.
Il Comune determina comunque
i criteri di assimilazione per i
rifiuti recuperabili
Il produttore ha comunque
libertà di scegliere il gestore
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
art. 49
Infatti…
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi.
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
REGIME DI PRIVATIVA
Soggetto che attribuisce
la privativa
Soggetto portatore
di privativa
Regole obbligatorie
Utente
Gerarchia
Posizione di imperio attribuita dalla legge al gestore
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
REGIME DI NON PRIVATIVA
Contratto
Fornitore del servizio
Cliente
Gerarchia
posizione di negozio, paritaria: rapporto commerciale
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
REGIME DI NON PRIVATIVA
Art. 21
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni
(ora art. 113 Dlgs 267/2000), servizi integrativi
per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai
rifiuti urbani.
La questione della privativa
del Dlvo 22/97
REGIME DI NON PRIVATIVA
art. 10
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorità:
….
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i
quali sia stata stipulata apposita convenzione;
La questione degli imballaggi
Art. 39
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere
al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di
imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi
di rifiuti di imballaggi ...
2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non
attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi
… i produttori e gli utilizzatori possono organizzare
tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi … attività
di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
primari sulle superfici pubbliche o la possono
integrare se insufficiente.
La questione degli imballaggi
Art. 38
…..
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e
37, i produttori e gli utilizzatori adempiono
all’obbligo della raccolta dei rifiuti di
imballaggi primari e degli altri rifiuti
di imballaggi comunque conferiti al
servizio pubblico tramite il gestore del
servizio medesimo.
La questione degli imballaggi
Art. 38
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonché agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su
superfici private ... i produttori …. possono:
•
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio;
•
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 40;
•
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
La questione degli imballaggi
Art. 38
2. A decorrere dall’1 gennaio 1998 è vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali
imballaggi secondari non restituiti
all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio
possono essere conferiti al servizio pubblico
solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata.
La questione degli imballaggi
in sintesi:
Regime
Imballaggi primari
Raccolta e
trasporto
Servizio pubblico
Recupero
Produttori di imballaggi
Imballaggi
secondari
Imballaggi terziari
Produttori di
imballaggi
Produttori di
imballaggi
Servizio pubblico, se
“comunque conferiti”
Servizio pubblico, se
“comunque conferiti”
Produttori di
imballaggi
Produttori di
imballaggi
NO
NO
SI
Privativa
pubblica
(salvo azione sostitutiva
per inerzia o inefficienza
della P.A.)
La bozza di decreto
ministeriale sull’assimilazione
(fonte: www.reteambiente.it)
Sintesi
• definisce i criteri quantitativi (in astratto) e
qualitativi (CER) per l’assimilazione;
• i Comuni determinano le q.tà. Al di sotto di tali
q.tà i rifiuti sono assimilati, superando le q.tà di
regolamento i rifiuti restano, per intero,
speciali.
La bozza di decreto
ministeriale sull’assimilazione
Sintesi
• possono essere assimilati i rifiuti “speciali” di cui
all’art. 7, esclusi quelli provenienti:
– da attività industriali
– da demolizione e scavi;
– da attività diverse dal recupero di rifiuti urbani;
– da attività sanitarie;
– i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
– l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti.
La bozza di decreto
ministeriale sull’assimilazione
Sintesi
Le esclusioni dall’assimilazione non si
applicano ai rifiuti di uffici amm.vi,
mense, locali accessori, ecc.
La bozza di decreto
ministeriale sull’assimilazione
Sintesi
(segue)
I comuni possono procedere all’assimilazione
purché siano soddisfatti i principi seguenti:
•gli assimilati devono essere indirizzati al recupero e non
allo smaltimento (????);
•efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
•adeguatezza tecnica e organizzativa del servizio;
•coerenza con la programmazione e capacità di gestione
ATO.
La bozza di decreto
ministeriale sull’assimilazione
L’esclusione dallo smaltimento
L’assimilazione dei rifiuti viene effettuata “ai fini
della raccolta e dello smaltimento” (art. 21.2.g
DLgs 22/97)
La privativa si applica alla “gestione … dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento” (Art. 21.1 DLgs
22/97)
Ma non posso destinare gli assimilati allo
smaltimento!!!
Domanda: a che serve l’assimilazione???
La classificazione dei rifiuti e l’assimilazione
Rifiuti Speciali
Rifiuti Urbani
Non pericolosi
Pericolosi
Domestici
Sanitari art. 2 lett.g
Altri
imballaggi 1^
e comunque conferiti
Compresi nei CER
del regolamento
(Conformi ai criteri dello Stato)
Q.tà < regolam.
Non Domestici
Industriali
imballaggi 3^ e
2^ non RD
Non compresi nei CER
dei criteri dello Stato
Q.tà > regolam.
Quali criteri e scelte da
adottare per l’assimilazione
La quantità
• riferita alle diverse frazioni omogenee o,
almeno, alla frazione secca residua
• regolamentare produzioni puntuali ed
intense
• progressiva riduzione nel tempo della
soglia quantitativa
• deve essere misurabile o controllabile
Elevata
•Compressione del libero mercato
•riduzione dei risultati di RD
•aumento del gettito tariffa
•elevata capacità operativa del servizio
•Difficoltà di gestione per piccoli produttori
Quantità
•riduzione della vita utile di discarica
•espansione del libero mercato
•aumento dei risultati di RD
•minore gettito tariffa
•bassa capacità operativa del servizio
•maggiore vita utile di discarica
Bassa
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
La qualità
• Solo CER DCI 27.7.84 o nuovo DM
• attenzione a materiali recuperabili di
specifiche raccolte finalizzate
• deve essere dichiarata (merceologica) o
certificata (analisi - perizia) a cura del
produttore e controllata dal gestore del
servizio
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
La assimilazione esplicita
• Nel regolamento potrà essere previsto un
procedimento ad hoc per l’assimilazione
che contenga:
– richiesta specifica del produttore
– dichiarazione di assimilabilità esplicita del
gestore
– esclusione di procedura esplicita per piccole
attività urbane
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
Le regole di assimilazione nel Consorzio
Priula (TV2)
• Codici CER del futuro DM
• richiesta specifica del produttore
• dichiarazione di assimilabilità esplicita del
gestore
• esclusione di procedura esplicita per
piccole attività urbane
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
Le regole di assimilazione nel Consorzio
Priula (TV2)
Frazione omogenea di rifiuto
quantità (Kg./anno)
Frazione secca residua
12.000
Carta e cartone
40.000
Metalli non contaminati
Rifiuti ingombranti non pericolosi
100.000
N° 2 pezzi
Vetro
100.000
Vetro plastica lattine
100.000
Rifiuti organici
50.000
Rifiuti vegetali
50.000
Altre frazioni omogenee
Nei limiti della frazione secca residua
e della possibilità di avviarle a
recupero
Frequenza vuotamento
contenitori/anno
cassone scarrabile da 25 mc.: 12
benna da 5 mc.: 52
cassonetti carrellati: 156
cassone scarrabile da 25 mc.: 24
benna da 5 mc.: 52
cassonetti carrellati: 104
a mano: 2 mc./settimana fino ad un
massimo di 3 mc.
cassone scarrabile da 25 mc.: 24
cassone scarrabile da 25 mc.: 24
cassonetti carrellati (max 360 lt.): 260
cassone scarrabile da 25 mc.: 24
cassonetto carrellato: 156
cassone scarrabile da 25 mc.: 12
benna da 5 mc.: 52
cassonetti carrellati: 1050
cassone scarrabile da 25 mc.: 24
benna da 5 mc.: 52
cassonetti carrellati: 1050
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
Le regole di assimilazione nel Consorzio
Priula (TV2)
•attività per frazioni di anno, si calcolano in modo
proporzionale
•Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente
comma, non potranno superare la quantità massima di 1/12
della quantità annuale
•tranne ove non è possibile, solo servizio dedicato presso le
utenze;
•Le utenze che usufruiscono del servizio dedicato non
possono accedere ai centri di multiraccolta
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
Le regole di assimilazione nel Consorzio
Priula (TV2)
•Le nuove attività devono richiedere l’assimilazione al
momento dell’attivazione dell’utenza dichiarando i dati dei
rifiuti ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000.
•Le attività esistenti devono presentare dichiarazione della
qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine
fissato dal Consorzio; successivamente il Consorzio emana
l’eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo
provvedimento sono fissate le modalità di esecuzione del
servizio e la sua decorrenza.
Quali criteri e scelte adottare
per l’assimilazione
Le regole di assimilazione nel Consorzio
Priula (TV2)
•Qualora i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la
quantità dichiarata, i rifiuti raccolti sono ugualmente
considerati assimilati agli urbani; il servizio non potrà più
essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo
eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l’utente
dimostri il rispetto dei criteri di assimilazione.
GRAZIE
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