DIRITTO ALLA SALUTE
e
ORGANIZZAZIONE
SANITARIA
Diritto alla salute – art. 32 Cost.
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Nel 1948 la Costituzione italiana riconosce con una norma
programmatica, il diritto alla salute:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana”.
diritto alla salute (diritto erga omnes) = diritto assoluto a livello
individuale, nonché interesse legittimo della collettività (con le
implicazioni d’ordine sociale ed ambientale).
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Nel secondo comma si afferma la tutela del diritto di libertà
individuale e la difesa della dignità umana.
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Rispetto alla tutela della salute degli indigenti, la norma ha carattere
precettivo ed è immediatamente applicabile.
Che cos’è la salute ?
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L’ O.M.S. definisce la salute come “ uno stato di completo
benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto
nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato
di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti
fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la
sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e
sociale.
I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli e devono
prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.“
Compito dello Stato = prevenzione e limitazione delle situazioni di
non-benessere, che possono impedire al soggetto una vita dignitosa.
Il diritto alla salute rappresenta, quindi, uno dei diritti
fondamentali della persona, diritto che ne riconosce la dignità.
Diritti connessi riconosciuti alla persona malata: il diritto alla
vita, diritto alla riservatezza, il diritto a non subire
discriminazioni, il diritto ad essere adeguatamente informato,
il diritto ad esprimere il proprio consenso informato.
Principi costituzionali:
La Costituzione con gli artt. 2, 3 e 32, tutela l’individuo nel suo
bisogno di personalità e socialità. Nello specifico:
 a) il diritto alla salute = fondamentale diritto
dell’individuo. Salute come situazione soggettiva da tutelare
contro tutti gli elementi nocivi ambientali o a causa di terzi;
 b) salute = fondamentale diritto verso lo Stato chiamato a
predisporre strutture e mezzi idonei, ad attuare programmi di
prevenzione, di cura, di riabilitazione (diritto sociale);
c) art. 32 garantisce il diritto di libertà individuale tale che
"nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizioni di legge“; inoltre, si sottolinea
pure la gratuità delle prestazioni sanitarie a favore degli
indigenti;
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d) la tutela della salute è, per l’art. 3 della Costituzione, uno
strumento di elevazione della dignità sociale dell’individuo e
quindi costituisce interesse della collettività;
e) diritto soggettivo all’ambiente salubre (quale bene
immateriale unitario riconosciuto da Corte Cost. e Cassazione)
Ministero della salute
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Il Ministero della sanità è stato istituito nel 1958, e riordinato
con D. lgs. 266/96 con lo scopo dichiarato di provvedere alla
tutela della salute pubblica.
Con legge n. 317 del 2001 è stato istituito e rinnovato il
Ministero della salute che esercita i compiti riservati allo
Stato in materia di tutela della salute umana (nei 3 momenti
fondamentali della prevenzione, cura e riabilitazione), di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità
veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti.
L’organizzazione del Ministero è oggi articolata in quattro
dipartimenti, ai sensi del DPR 189/2006:
 dipartimento della qualità (in cui opera la direzione generale
delle risorse umane e professioni sanitari);
 dipartimento dell’innovazione;
 dipartimento della prevenzione e della comunicazione;
 dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti.
Servizio sanitario nazionale
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Legge n. 833 del 1978– legge di riforma sanitaria
A fronte del pregresso sistema incentrato su una miriade di enti differenziati
tra loro e rivolti prevalentemente alla cura si realizza la quasi totale
pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi sanitari, introducendo
alcuni principi:
principio di universalità della tutela sanitaria garantita a tutti;
principio di unicità del soggetto istituzionale referente e garante delle
prestazioni sanitarie: nasce il SSN e le USL;
principio di uguaglianza dei destinatari delle prestazioni in capo ai quali si
configura un diritto pubblico soggettivo alla tutela della salute;
di socialità per cui le prestazioni non sono solo di cura, ma anche di
prevenzione e di controllo.
Riforma bis
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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 - riordino della disciplina

la definizione dei livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale;
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l’attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle regioni;
sanitaria e riassetto istituzionale del SSN, dimostratosi inefficiente sotto
vari aspetti.
Cardini della riforma sono:
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l’aziendalizzazione delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, con
autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, e con gestione
privatistica;
un nuovo modello di finanziamento, a livello di spesa complessiva in
cui gli obiettivi programmatici sono determinati in funzione delle risorse
disponibili;
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la competitività tra pubblico e privato, per garantire miglioramento
qualitativo delle prestazioni offerte;
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la partecipazione del cittadino, alla fase gestionale ed organizzativa
del SSN, mediante l’applicazione dei principi della legge n. 241 del 1990.
Carta dei servizi e indicatori
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Nel 1995, allo scopo di realizzare un concreto miglioramento
gestionale del SSN è stata istituita e realizzata la CARTA DEI
SERVIZI SANITARI, consistente in un decalogo operativo e
programmatico adottato da ogni struttura sanitaria, ispirato
ai principi di riforma della P.A.: (partecipazione, efficienza ed
efficacia; informazione e trasparenza; qualità; valutazione, tutela dei
diritti dei cittadini/utenti).
Con D.M. 24 luglio 1995 sono stati definiti alcuni indicatori di
efficienza e qualità: rappresentano informazioni selezionate allo scopo di
misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e,
conseguentemente, di orientare i processi decisionali ai vari livelli.
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Controllo di gestione
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Decentramento: passaggio fondamentale dell’attuazione della riforma
sanitaria è rappresentato dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
base al quale sono stati ripartiti i compiti e le funzioni
amministrative tra Stato e regioni in materia sanitaria.
Riforma ter: D.lgs. n. 229 del 1999
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ruolo ancor più rafforzato delle Regioni: proposte per piano
sanitario nazionale, disciplinano suddivisione in distretti, finanziamento,
vigilanza e controlli;
rafforzamento del ruolo dei comuni nella fase di programmazione:
la concertazione con gli enti locali si sviluppa a vari livelli;
partecipazione dei cittadini: cresce l’autonomia decisionale degli
utenti che partecipano all’attività di programmazione;
integrazione socio-sanitaria: rientrano in tale ambito le prestazioni
sanitarie che devono essere erogate parallelamente alle attività di
assistenza sociale tese a supportare le persone in stato di bisogno;
aziendalizzazione del sistema sanitario: le ASL sono dotate di
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
le ASL si articolano in distretti per assicurare i servizi di assistenza
primaria;
accreditamento istituzionale (attestazione di qualità);
individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle
strutture accreditate: finanziamento calcolato in base al costo
standard di produzione del programma di assistenza, e la remunerazione
in base a tariffa predefinita dal Ministero e dalla regione;
riforma della dirigenza sanitaria; - formazione continua.
Nuova impostazione del SSN
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Articolo 1, comma 3, della legge n. 833 del 1978: “Il SSN è
costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza
distinzioni di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che
assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle regioni, agli enti locali
territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.”
La definizione è integrata dalla riforma ter 229/99 che definisce il
SSN quale “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei
servizi sanitari regionali, e delle altre funzioni e attività svolte
dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”.
Pertanto, la distribuzione delle funzioni organizzative tra i diversi
livelli di governo promossa dalla riforma Bindi (D.lgs. 229/99) è
stata improntata al principio di sussidiarietà verticale: la
Regione diventa sempre più il fulcro organizzativo.
Salute nel nuovo titolo V Cost.
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La tendenza alla regionalizzazione del SSN trova conferma a livello
costituzionale nella l.cost. 3/2001 : nel nuovo articolo 117, la tutela della
salute rientra negli ambiti di legislazione regionale concorrente.
La riforma costituzionale attribuisce alle regioni il compito più
considerevole di definire le linee di politica sanitaria, sia pure nel
rispetto dei principi della legge cornice.
Alla competenza esclusiva dello Stato rimane la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, tra i quali
rientra il diritto alla salute (art. 117, comma 2 lett. m).
PIANO SANITARIO: principale strumento di programmazione
sanitaria attraverso cui vengono definiti gli obiettivi da
raggiungere attraverso l’individuazione di attività e strategie
strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del SSN.
Con il PSN in particolare devono essere definiti i LEA che il SSN
assicura a tutti i cittadini. Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del
PSN le regioni devono adottare il piano regionale.
U.S.L.
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L’art. 10 della legge n. 833 del 1978 dispone: “…alla gestione unitaria
della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero
territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali”,
e ancora, l’USL è “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei
comuni singoli o associati, e delle comunità montane, i quali in un
ambito territorialmente determinato assolvono ai compiti del SSN,
indicati nella legge stessa”.
In qualità di strutture operative dei comuni, le USL disegnate dal
legislatore del ’78 hanno un ambito territoriale ristretto per servire un
bacino d’utenza dai 50.000 ai 200.000 abitanti.
Al fine di garantire l’interazione “territorio-servizi-individui”, ovvero
tra dimensione sanitaria e dimensione sociale, l’apparato organizzativo
della USL può articolarsi in distretti sanitari intesi come strutture
tecnico funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto
intervento.
Anche gli organi previsti dalla legge 833/78 (Assemblea generale;
comitato di gestione e relativo Presidente; collegio dei revisori),
evidenziavano il forte legame della USL con gli enti territoriali.
A.S.L. (aziendalizzazione)
L’art. 3 del D.lgs, 502/1992 definisce l’USL come azienda dotata di:
 personalità giuridica pubblica;
 autonomia organizzativa;
 autonomia amministrativa;
 autonomia patrimoniale e contabile;
 autonomia gestionale;
 autonomia tecnica.
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Nella nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, introdotta
dal D.lgs. 229/1999 l’aziendalizzazione delle USL, avviata con il
decreto del 1992, subisce una accelerazione. Infatti, il comma 1bis
dell’art. 3 non si limita a definire le USL come aziende con
personalità giuridica pubblica, ma le configura quali centri di
imputazione di autonomia imprenditoriale.
Trova affermazione la più ampia forma di autonomia giuridica: quella
goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i dettami del
codice civile, di perseguire i propri interessi, sfruttando gli strumenti
e l’organizzazione imprenditoriale.
Organi dell’Azienda
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La nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, introdotta dal
D.lgs. 229/1999, ristruttura l’assetto degli organi della AUSL
prevedendo:
- il Direttore generale , coadiuvato da un Direttore amministrativo,
da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari;
- il Collegio sindacale (al posto del precedente Collegio dei
revisori) composto di 5 membri.
Al Direttore generale competono tutti i poteri di gestione, ovvero
di rappresentanza legale dell’azienda USL, nonché poteri di verifica,
anche attraverso l’istituzione di un apposito servizio di controllo
interno, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite
ed introitate e dall’imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.
Altri poteri introdotti dal D.lgs. 229/1999 imputano al Direttore
generale la responsabilità della gestione complessiva dalla
quale discendono ampie competenze operative e direzionali (es.:
l’adozione dell’ atto aziendale di diritto privato, che segna
l’individuazione dell’azienda sanitaria quale struttura dotata di
autonomia imprenditoriale, nonché la nomina dei responsabili delle
strutture operative dell’azienda.
Funzioni dell’ Azienda USL
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Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.lgs. 502/1992, come
modificato dal 229/99, le regioni, attraverso le aziende
USL provvedono ad assicurare, nel proprio ambito
territoriale, i livelli uniformi di assistenza definiti nello
standard minimo dalla programmazione nazionale ed
eventualmente rielaborati nei piani sanitari regionali.
I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza , i servizi e le prestazioni garantite dal SSN a
tutti i cittadini.
I livelli essenziali di assistenza sono stati definiti con D.P.C.M.
del 2001 e riformulati con DPCM 23.4.2008 che ha
individuato le seguenti macroaree (5.700 tipologie):
- prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera.
Assetto organizzativo AUSL
Il modello organizzativo-tipo dell’azienda USL, ovvero le strutture
operative attraverso le quali essa provvede all’erogazione
dell’assistenza sanitaria sono:
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distretti sanitari di base;
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dipartimenti di prevenzione;

presidi ospedalieri.
Spetta alla regione (e P.A.T.) la determinazione dei principi
organizzativi e strutturali dell’AUSL in relazione:
 all’articolazione del territorio regionale in aziende USL;
 all’articolazione delle aziende USL in distretti;
 all’istituzione e all’organizzazione nell’ambito delle aziende USL
dei dipartimenti di prevenzione; alla costituzione dei presidi
ospedalieri in aziende.
Distretto
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Il ruolo del distretto, come articolazione organizzativofunzionale dell’azienda USL sul territorio, concepita allo scopo di
garantire un sistema di intervento sanitario di risposta ai bisogni
sanitari della popolazione, viene notevolmente potenziato dalla
riforma sanitaria ter che gli riconosce autonomia tecnicogestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
all’interno del bilancio dell’AUSL.
Il distretto garantisce (ad una popolazione minima di almeno 60.000
abitanti):
 assistenza specialistica ambulatoriale;
 attività o servizi per prevenzione e cura delle dipendenze;
 attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia;
 attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
 attività o servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
 attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase
terminale.
Dipartimento di prevenzione
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Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’azienda USL,
istituita e organizzata da ciascuna Regione allo scopo di:
garantire la tutela della salute collettiva;
perseguire obiettivi di promozione della salute;
agire per la prevenzione delle malattie e della disabilità;
operare per il miglioramento della qualità della vita.
Promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività
e malattia di origine ambientale, umana e animale, garantendo le
seguenti funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, anche
a supporto dell’autorità sanitaria locale:
profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività
dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli
effetti sanitari dell’inquinamento ambientale; tutela della collettività e
dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di
lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela igienico-sanitaria degli
alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività di
promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronicodegenerative; tutela della salute nelle attività sportive.
Presidi ospedalieri - Aziende
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I presidi ospedalieri sono, ex art. 4, comma 9, del
D.lgs. 502/1992, gli ospedali non costituiti in azienda
ospedaliera.
In qualità di strutture dell’azienda USL essi godono di
un’autonomia ridotta rispetto a quella delle aziende
ospedaliere: autonomia a livello direttivo e autonomia
economico-finanziaria con la tenuta di una contabilità
separata ma interna al bilancio dell’AUSL
Le aziende ospedaliere sono gli ospedali scorporati
dall’AUSL e costituiti in aziende autonome dotate di
personalità giuridica e autonomia imprenditoriale (bilancio
autonomo). Spetta alla regione trasmettere al Ministro della
salute le proprie indicazioni sulla base delle quali il Ministro,
previa verifica della sussistenza dei requisiti, formula proposte
da inoltrare al Consiglio dei Ministri che individua gli ospedali
da costituire in azienda ospedaliera.
Integrazione socio-sanitaria
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L’articolo 3 septies D.lgs. 229/1999, definisce l’integrazione
socio-sanitaria come: “il momento grazie al quale bisogni di salute
della persona, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e
azioni di protezione sociale possono essere soddisfatti mediante
percorsi assistenziali integrati tra dimensione sociale e dimensione
sanitaria.”
Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (attività finalizzate alla
promozione della salute: prevenzione e rimozione delle patologie):
competenza AUSL e a carico;
 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività volte a
supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o di
emarginazione): competenza dei Comuni con partecipazione alla
spesa da parte dei cittadini;
 prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria, erogate dalle AUSL e sono a carico del FSN.
Le aree di integrazione sociosanitaria definite con D.M. del 2001 sono:
 materno-infantile; disabili; anziani e persone non
autosufficienti; dipendenze; patologie psichiatriche; patologie
per infezioni da HIV; pazienti terminali.
Tutela della salute in
PROVINCIA di TRENTO
L.P. n. 16/2010
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In Provincia di Trento le funzioni in materia sanitaria sono
state recentemente ridisciplinate con l.p. n. 16 del 2010
(abroga l.p. 10/93), recante:
“Tutela della salute in Provincia di Trento.”
La normativa è stata emanata nell’ambito della competenza
legislativa secondaria (o concorrente) riconosciuta dall’art. 9,
punto 10), dello Statuto di autonomia, in osservanza quindi
dei principi contenuti nella legge n. 833 del 1978, come
riformata dal D.lgs. 502/1992, e successivamente, dal D. lgs.
229/1999.
La l.p. 16/10 è stata emanata anche tenendo conto delle
Norme di Attuazione dello Statuto di cui al D.P.R. 28 marzo
1975, n. 474, modificate con D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
SSP
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A norma dell’articolo 2, comma 1, il Servizio Sanitario Provinciale è
costituito “dal complesso delle risorse umane, dei servizi, delle attività,
delle strutture, delle tecnologie e degli strumenti destinati, in modo
coordinato ed integrato, alla tutela e promozione della salute dei
cittadini, mediante la prevenzione, incluse la sicurezza alimentare e la
sanità animale, la diagnosi, la cura, l’assistenza e la riabilitazione.”

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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, concorrono al funzionamento del SSP: “gli
enti locali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i professionisti
convenzionati per l’assistenza territoriale, i soggetti pubblici accreditati
e privati convenzionati gestori di servizi ed erogatori di prestazioni, le
associazioni di volontariato.
Importante, anche per la professionalità dell’E.P., l’art. 5, comma 3: “La
Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale
in ordine agli interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali che li
riguardano; assicura il diritto alla corretta informazione rispetto alla
propria situazione di salute, secondo quanto previsto dalla normativa
sul consenso informato, il diritto alla riservatezza, al rispetto delle
convinzioni religiose o spirituali e alla tutela della dignità della persona
con riferimento specifico alle persone particolarmente vulnerabili”
Funzioni della Giunta prov.le
Alla Giunta provinciale sono riservate le seguenti funzioni in materia sanitaria
(art. 7):
 atti di indirizzo e programmazione provinciale;
 gestione del fondo sanitario provinciale e del fondo per l’assistenza
integrata (definisce le tariffe e le compartecipazioni alla spesa);
 emana direttive per organizzazione e gestione dell’Azienda sanitaria;
 garantisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e determina quelli
aggiuntivi;
 stabilisce criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del SSP;
 disciplina l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria in strutture e
l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti;
 autorizza l’istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari;
 vigila su regolarità e sicurezza delle attività sanitarie.
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L’articolo 11, comma 3, riconosce al Sindaco e al Presidente della Provincia
le attribuzioni previste dalle leggi quale autorità sanitaria locale.
Personalità giuridica pubblica
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L’articolo 27 della legge prevede l’istituzione di una sola
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI dotata di
personalità giuridica pubblica e di autonomia
imprenditoriale (gestionale, amministrativa e contabile).
L’Azienda svolge la propria attività in conformità al piano
sanitario provinciale (triennale), alle direttive della G.P. e ai
piani di finanziamento.
L’articolo 28 prevede la nomina del Direttore Generale da
parte della Giunta Provinciale con contratto di diritto privato,
quinquennale, a favore di una persona con qualifica
dirigenziale ed esperienza di almeno 5 anni di direzione
tecnica o amministrativa maturata in strutture pubbliche o
private.
Al Direttore generale spettano la legale rappresentanza
dell’azienda e l’esercizio delle funzioni inerenti alla gestione
dell’azienda e all’adozione dei relativi provvedimenti.
Organi dell’Azienda
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Gli organi dell’Azienda sono: Direttore generale, Consiglio
di direzione e Collegio sindacale (art. 27).
Atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria
dell’Azienda: bilancio di previsione; programma annuale delle
attività; bilancio di esercizio; bilancio di missione.
L’articolo 31 definisce l’articolazione organizzativa
fondamentale:
a) dipartimento di prevenzione;
b) distretti sanitari;
c) servizio ospedaliero provinciale.
La legge elenca nei vari articoli successivi tutte le competenze
previste per ogni articolazione organizzativa: importanti sono
gli articoli 32, 33 e 34.
Art. 32 – Dipartimento prevenzione
1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute
collettiva, perseguendo gli obiettivi di promozione della salute, di
prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della
qualità della vita. A tal fine svolge azioni volte a individuare, rendere
note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale,
umana e animale.
2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a
supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale;
c) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
d) sorveglianza, prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) salute animale e igiene urbana veterinaria;
f) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;
g) sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche;
h) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
i) valutazione medico-legale degli stati di disabilità;
j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute.
Art. 33 – Distretti sanitari
1. Costituiscono l'articolazione organizzativa territoriale
dell'azienda. Garantiscono i servizi di assistenza sanitaria primaria e
attuano la gestione integrata di attività sociali e sanitarie > lp.13/07
2. Iindividuati con deliberazione della Giunta provinciale. L'ambito
territoriale di ogni distretto coincide con il territorio di una o più
comunità lp. 3/06
3. Nell'ambito territoriale del distretto sono garantite in particolare:
 l'assistenza primaria, assicurando la continuità assistenziale;
 l'assistenza specialistica ambulatoriale;
 l'attività e servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia,
donna, famiglia;
 l'attività e i servizi farmaceutici;
 l'attività e i servizi di assistenza domiciliare integrata;
 l'attività e i servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
fase terminale;
 l'attività e i servizi di salute mentale;
 l'attività e i servizi psicologici;
 l'attività e i servizi per la prevenzione e la cura delle dipendenze;
 l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
Art. 34 – Servizio ospedaliero provinciale
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
1. E' istituito il servizio ospedaliero provinciale, costituito dagli
ospedali pubblici individuati nel piano provinciale per la salute,
coordinati in un'unica rete secondo criteri di sussidiarietà ed
efficienza.
2. Nell'ambito del servizio ospedaliero provinciale sono erogate
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, in regime di ricovero e
ambulatoriale. Di norma le prestazioni specialistiche ambulatoriali
sono assicurate in forma integrata con i servizi territoriali.
3. A ogni struttura o gruppo di strutture ospedaliere è preposto un
direttore nominato dal direttore generale, su proposta del direttore
del servizio ospedaliero, tra i dirigenti medici con specifica
competenza in materia di organizzazione, con incarico di durata non
superiore a quella prevista per l'incarico del direttore proponente. Il
direttore risponde del funzionamento della struttura o del gruppo di
strutture ospedaliere cui è preposto al direttore del servizio
ospedaliero provinciale.
Art. 21 – Integrazione socio-sanitaria
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1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge
provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale
sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del
1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a
soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano
dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di
protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale
nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze.
2. La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi
integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del
cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accesso. I punti
unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta
in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi.
Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta
provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a
soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura sanitaria a
rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria.
L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle
unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle
aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato d'intervento.
In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
Il comma terzo fissa le competenze della Giunta provinciale in merito alle UVM e
alla adeguata formazione del personale dell’area socio-sanitaria.
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DIRITTO ALLA SALUTE e ORGANIZZAZIONE SANITARIA