Patrimoni all’estero
Rapporti internazionali con i paesi black-list.
- Focus Svizzera Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Studio Legale Vallefuoco & Associati S.T.P., Roma
Tel.044251509 – fax.068412205
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Contestualizzazione regolamentare
• Evoluzione della normativa a livello
europeo e trend in atto: inquadramento e
prospettive per il gestore svizzero
• Disciplina svizzera: alcuni cenni
• Le prospettive post scudo
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• Il contesto internazionale
• La crisi ha determinato un aumento della
pressione di vari organismi internazionali nei
riguardi del sistema tributario svizzero
G20
OECD
SVIZZERA
UE
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio
– Obiettivo: assicurare un livello minimo effettivo di
tassazione sugli interessi pagati in uno Stato membro
a persone fisiche residenti in un altro Stato membro,
secondo le regole del paese di residenza
dell’investitore
– Modalità: scambio di informazioni periodico tra
amministrazioni finanziarie sugli interessi corrisposti a
persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso
da quello del cosiddetto “agente pagatore”, ossia
dell’intermediario che eroga gli interessi
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio
– Modalità alternativa: l’euroritenuta
– Tre paesi UE (Austria, Belgio e Lussemburgo), così
come alcuni territori dipendenti o associati di Stati UE
e cinque paesi terzi (tra cui la Svizzera) autorizzati ad
applicare, in luogo della segnalazione nominativa,
una ritenuta alla fonte sugli interessi (attualmente pari
al 35%)
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio: ambito di applicazione
– interessi relativi a crediti di qualsivoglia natura, pagati
periodicamente ovvero riconosciuti implicitamente in
occasione della cessione o del rimborso dei crediti a
beneficiari effettivi persone fisiche;
– proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio armonizzati
(conformi alla direttiva 85/611/CEE – UCITS), a entità
prive di personalità giuridica (tra cui gli OICR non
armonizzati) che abbiano optato per essere trattate
come OICR armonizzati e a OICR stabiliti in paesi
terzi, sempreché pagati o riconosciuti a persone
fisiche.
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio: ambito di applicazione
– esclusi dall’applicazione gli interessi e altri proventi
pagati o riconosciuti a società e altri soggetti dotati di
personalità giuridica e/o soggetti a imposizione
secondo le regole sulla tassazione delle imprese.
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio: proposte di modifica
– ampliare l’ambito oggettivo della Direttiva, attraverso
l’inclusione delle polizze vita a contenuto
prevalentemente finanziario (quali quelle unit-linked)
e dei proventi di altri strumenti finanziari che abbiano
un profilo di rischio noto e non dissimile da quello dei
crediti produttivi di interessi
– estendere il trattamento previsto per gli OICR
armonizzati a tutti i fondi comuni autorizzati in base
alla legislazione di uno Stato membro,
indipendentemente dalla conformità alla direttiva
UCITS e dalla forma giuridica
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio: proposte di modifica
– limitare le possibilità di elusione delle misure della
Direttiva mediante l’interposizione di entità intermedie
che non sono attualmente coperte dalle disposizioni,
quali ad esempio alcune tipologie di trust, fondazioni
o veicoli societari
– migliorare la qualità e la fruibilità delle informazioni
scambiate tra amministrazioni finanziarie
• La direttiva sul risparmio: evoluzioni recenti
– Opposizione italiana a nuova direttiva in assenza di
sanzioni
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• La direttiva sul risparmio: prospettive per gestore
svizzero
– Obiettivo finale la trasparenza completa dei flussi
finanziari internazionali a vantaggio delle
amministrazioni finanziarie dei paesi membri dell’UE
– Ancora possibile “pagare” il diritto alla non
trasparenza? Schema “Rubik” (Cfr. infra)
– Trovare alternative…
Evoluzione della normativa a livello
europeo
Nuova Direttiva 2011/16/UE per la cooperazione amministrativa in
materia fiscale.
• attuale quadro normativo basato sulla Direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di
imposte sui premi assicurativi. Tale direttiva non è più in grado di
rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione
amministrativa.
• nuova direttiva la quale stabilisce le norme e le procedure in base
alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di
informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e
l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle
imposte dirette e indirette nonché le norme e le procedure in base
alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di
coordinamento e di valutazione
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• la direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per
conto di uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione
dell’IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali
obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza
sociale.
Evoluzione della normativa a livello
europeo
La cooperazione amministrativa nel
settore fiscale si incentra sullo scambio di
informazioni che può essere di tre
tipologie:
- su richiesta,
- automatico obbligatorio e
- spontaneo.
Evoluzione della normativa a livello
europeo
-
Nel caso di scambio di informazioni su richiesta, l’autorità interpellata
trasmette all’autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in
materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di
un’indagine amministrativa, al più tardi entro il termine di sei mesi dalla data
di ricevimento della richiesta.
-
Per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni,
la direttiva stabilisce che l’autorità competente di ciascuno Stato membro
debba comunicare all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro
le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014
riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie
specifiche di reddito e di capitale:
a) redditi da lavoro;
b) compensi per dirigenti;
c) prodotti di assicurazione sulla vita;
d) pensioni;
e) proprietà e redditi immobiliari.
•
•
•
•
•
Evoluzione della normativa a livello
europeo
La comunicazione obbligatoria automatica di queste informazioni ha
luogo almeno una volta l’anno, entro i sei mesi successivi al termine
dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni
sono state rese disponibili.
- le autorità competenti procedono allo scambio spontaneo di
informazioni quando ricorrono alcune condizioni specifiche indicate
dall’art. 9 della direttiva (es. l’autorità di uno Stato membro ha
fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale
nell’altro Stato membro; un contribuente ottiene in uno Stato
membro una riduzione o un esonero d’imposta che dovrebbe
comportare per esso un aumento d’imposta o un assoggettamento
ad imposta nell’altro Stato membro etc.).
Evoluzione della normativa a livello
europeo
• superamento del segreto bancario anche nei
paesi UE (Austria, Belgio e Lussemburgo)
• per le amministrazioni finanziarie nazionali,
almeno in ambito UE, strumentario molto
efficace per l’accertamento dei redditi conseguiti
all’estero dai propri residenti
• l’effettiva esistenza ed entità di redditi verificabile
attraverso richieste di informazioni ad hoc alle
amministrazioni estere, o mediante indagini
fiscali presso soggetti esteri
• applicabile da 2015.
Politiche comunitarie in tema di
doppia imposizione
Il Consiglio Europeo nelle conclusioni del 24/25 marzo e del 24
giugno 2011 ha sottolineato la necessità di un coordinamento
razionale delle politiche fiscali come elemento di rafforzamento delle
politiche economiche all’interno dell’area euro.
In un periodo nel quale gli Stati Membri necessitano di risorse
economiche derivanti dal gettito pubblico è importante, per
mantenere credibilità nei confronti dei contribuenti, rimuovere tutte le
forme di doppia imposizione.
La doppia imposizione in un contesto transfrontaliero, frutto dal
conflitto delle diverse normative fiscali nazionali, si manifesta come
uno degli impedimenti principali per la realizzazione del libero
mercato interno e la sua eliminazione costituisce una delle sfide
principali per il futuro.
Una delle principali preoccupazioni della Commissione è
rappresentata dal rischio, oltre che di doppia imposizione, di totale
assenza di imposizione.
Politiche comunitarie in tema di
doppia imposizione
La Commissione, nel provvedimento in
esame, dopo aver brevemente illustrato le
linee generali del fenomeno della doppia
imposizione, ha provveduto a
rappresentare l’attuale scenario relativo
alle soluzioni scelte dagli Stati membri ma
soffermandosi in modo più specifico sulle
possibili posizioni da adottare.
Politiche comunitarie in tema di
doppia imposizione
Possibili soluzioni individuate dalla Commissione:
a) Rafforzamento degli strumenti esistenti;
b) Estensione della copertura e la portata delle
convenzioni contro le doppie imposizioni;
c) Passi destinati a venire ad una interpretazione
più coerente e applicazione delle disposizioni
del DTC tra gli Stati membri.
d) Facilitare ed accelerare la soluzione dei
conflitti all’interno dell’UE.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Imposte dirette
Distinzione fondamentale:
Contravvenzioni: reati per cui è comminata la multa (art.
103 Codice Penale Svizzero);
Delitti:reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena
pecuniaria (art. 10 cpv.3 Codice Penale Svizzero);
Il delitto fiscale principale è invece la frode o truffa fiscale, che è una sottrazione
di imposta aggravata;
Dal 1° febbraio 2009 nel diritto svizzero è presenta anche un crimine di
carattere fiscale: è la truffa qualificata in materia fiscale.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Contravvenzioni fiscali principali:
- Violazione degli obblighi procedurali;(mancata consegna
della dichiarazione di imposta o degli allegati di cui deve
essere corredata, il mancato adempimento dell’obbligo di
fornire attestazioni informazioni o comunicazioni)
- La sottrazione d’imposta; (vi è sottrazione di imposta quando
il contribuente fa in modo (intenzionalmente o per negligenza)
che una tassazione non sia effettuata, una tassazione
cresciuta in giudicato sia incompleta perché non sono stati
indicati tutti gli elementi, l’imposta alla fonte non sia stata
trattenuta (o trattenuta parzialmente) o gli sia restituita
un’imposta sulla base di indicazione inesatte, incomplete o
false.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Assistenza internazionale della Svizzera
La Svizzera può scambiare informazioni in ambito fiscale, sulla base di
procedure fiscali o giudiziarie. Nelle procedure fiscali lo scambio di
informazioni avviene nel quadro dell'«assistenza amministrativa» basata
sulle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI).
Nelle procedure penali le informazioni possono essere scambiate tramite
l'«assistenza giudiziaria». Quest'ultima è fornita sulla base di convenzioni di
assistenza giudiziaria multilaterali o anche bilaterali, nonché della legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Assistenza amministrativa
L'assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera è disciplinata nelle convenzioni
bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Nel mese di marzo del 2009 il Consiglio
federale ha deciso di estendere l'assistenza amministrativa e di riprendere lo
standard previsto dall'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.Con i
Paesi con cui la Svizzera ha rivisto una CDI o ne ha concluso una nuova sarà
dunque possibile, in casi specifici e sulla base di una domanda concreta e
motivata, scambiare informazioni a scopi fiscali. L'assistenza amministrativa
è prestata indipendentemente dall'esistenza di un reato come la frode fiscale
o di un delitto come la sottrazione d'imposta.
In base all'Accordo sulla fiscalità del risparmio entrato in vigore nel mese di luglio del 2005, la
Svizzera presta altresì assistenza amministrativa nel quadro dell'imposizione dei redditi da
risparmio in caso di frode fiscale e comportamenti analoghi che presentano lo stesso livello di
illiceità della frode fiscale.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Assistenza giudiziaria
La base legale in ambito di assistenza giudiziaria è costituita dall'articolo 3 capoverso 3
LAIMP, secondo cui la collaborazione in ambito fiscale è in linea di massima esclusa. Il
segreto bancario nel diritto svizzero rappresenta un diretto ostacolo alle inchieste in
questo campo e può essere levato sono in caso di truffa in materia fiscale.
L'esclusione dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione per i reati fiscali è stata
abbandonata con il Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa e con il Secondo
Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione europea di estradizione. Sebbene non
abbia compiuto questo passo, la Svizzera ha esteso la sua collaborazione in materia di
reati fiscali nel quadro degli Accordi bilaterali II. Sulla base degli accordi di associazione
alla normativa di Schengen e dell'accordo anti frode, collabora ampiamente nel quadro
dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione. Questa collaborazione non comprende
solo i casi di truffa in materia di tasse, ma anche di evasione fiscale nel settore delle
imposte indirette e dei dazi.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
“Grande assistenza” - Articolo 26 modello OCSE:
• il modello di convenzione prevede uno scambio che non si limiti alle
informazioni necessarie all’applicazione della convenzione ma che si
estenda a quelle “verosimilmente pertinenti” all’applicazione della
legislazione interna;
• Lo scambio di informazioni, inoltre, non deve riferirsi necessariamente alle
imposte disciplinate dalla convenzione stessa, ma concerne le imposte di
ogni genere o denominazione nella misura in cui l’imposizione prevista dalla
legislazione interna non sia in contrasto con la convenzione stessa.
“Piccola assistenza” - Le convenzioni stipulate dalla Confederazione limitano
l’assistenza amministrativa alle sole informazioni necessarie all’applicazione
della convenzione stessa.
La riserva della Svizzera è stata emendata, successivamente all’ampliamento
della portata precettiva dell’art. 26 OCSE, precisando che la stessa “non si
applicherà ai casi che implicano degli atti di frode passibili di detenzione in
virtù della legislazione dei due stati contraenti” .
La distinzione tra “piccola assistenza” e “grande assistenza” decade.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Nel 2003 e nel 2007 il comitato fiscale dell’OCSE ha
rilevato che, a causa della definizione restrittiva di frode
fiscale e comportamenti analoghi, contenuta nelle più
recenti convenzioni, il principio di doppia punibilità cui la
Svizzera subordina lo scambio di informazioni costituiva
un ostacolo all’assistenza amministrativa.
Nel 2009, a mezzo di un comunicato stampa del
Dipartimento federale delle finanze, il Consiglio
Federale ha deciso di estendere l'assistenza
amministrativa e riprendere l'art.26 del modello di
Convenzione dell'OCSE. si è impegnato a negoziare
revisioni delle convenzioni di doppia imposizione in
conformità con il modello OCSE.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Aspetti fondamentali per un completo
adeguamento al modello OCSE:
a) Estensione del campo di applicazione
dell’assistenza amministrativa;
b) Rinuncia al segreto bancario;
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
a)
b)
Il testo dell’articolo 26 prevede una collaborazione molto estesa,
che comprende tutte le informazioni “verosimilmente pertinenti”
per l’applicazione della convenzione oppure per l’amministrazione
e l’applicazione della legislazione interna relativa a tutte le
imposte. Per un adeguamento in tal senso sarebbe necessario il
superamento della concezione secondo cui le convenzioni fiscali
servono esclusivamente a prevenire le doppie imposizioni,
accettando l’idea che il loro scopo sia anche quello di prevenire
l’evasione fiscale.
L’introduzione del paragrafo 5 nell’articolo 26 del modello OCSE
comporta che in nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 del
medesimo articolo, che autorizzano uno Stato richiesto a rifiutarsi
di adottare misure amministrative che deroghino alla sua
legislazione e alla sua pratica amministrativa, non troveranno
applicazione consentendo a uno Stato di rifiutarsi di comunicare
delle informazioni solo perché esse sono detenute da una banca
o da un altro istituto finanziario.
Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali
Comunicato stampa del DFF: l’assistenza amministrativa prevista dai trattati
rinegoziati dalla Svizzera sarà “limitata a casi singoli” e che saranno escluse in
particolare le fishing expeditions.
Questioni di compatibilità con il modello OCSE:
L’articolo 26 del modello OCSE prevede una forma di collaborazione non limitata ai
procedimenti contravvenzionali ma che si estende anche alla procedura di
accertamento.
Resta altresì sostenibile la pretesa di uno scambio di informazioni limitato a casi
singoli.
Il requisito della pertinenza delle informazioni vuole infatti escludere la “pesca
d’informazioni” o le richieste di informazioni di cui è poco probabile che servano a
chiarire la situazione fiscale di un determinato contribuente.
Da ultimo, mentre il Consiglio federale ha dichiarato che limiterà, nell’ambito della
convenzioni bilaterali, la limitazione del campo di applicazione dell’assistenza
amministrativa alle sole imposte considerate dalla convenzione l’articolo 26 del
modello OCSE consente lo scambio di informazioni relativamente a tutte le imposte.
Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione
Europea
• Accordo tra UE e Svizzera sull’associazione della Confederazione
Svizzera dell’acquis di Shengen: concernente l’assistenza
giudiziaria [entrato in vigore il 1° marzo 2008];
• Accordo tra UE e Svizzera per lottare contro la frode e ogni altra
attività illecita che leda i loro interessi finanziari: concerne sia
l’assistenza amministrativa sia l’assistenza giudiziaria [in vigore con
Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria e Francia dall’8 aprile 2009, con
la Germania dal 9 aprile 2009, con la Finlandia dal 15 aprile 2009;
con il Regno Unito dal 20 aprile 2009];
• Accordo tra UE e Svizzera in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi: concerne
l’assistenza amministrativa [in vigore dal 1° luglio 2005].
Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione
Europea
La Svizzera ha messo a disposizione
dell’UE gli stessi strumenti giuridici
applicabili nei procedimenti svizzeri
nell’ambito delle imposte indirette.
Per quanto concerne le imposte dirette
rimane la previsione del segreto bancario
alle autorità di inchiesta che perseguono le
sottrazioni di imposta.
Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione
Europea
Applicazione dell’acquis di Shengen da parte Svizzera.
La Svizzera ha accettato pienamente l’attuale acquis senza
eccezioni, inclusa la cooperazione giudiziaria in materia penale.
Con riferimento in modo specifico all’articolo 51 lett. a) CAAS la
Svizzera ha ottenuto di inserire nell’Atto Finale una dichiarazione
“secondo cui i reati fiscali nel settore dell’imposizione diretta,
perseguiti dalle autorità amministrative svizzere non danno origine,
al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, a procedimenti
dinanzi ad un giudice competente, in particolare in materia penale”
mettendosi così al riparo dall’obbligo di dover concedere assistenza
giudiziaria in materia di imposte dirette.
Accordo contro la frode
L’Accordo contro la frode è stato voluto dall’UE per combattere le
organizzazioni dedite al contrabbando e alla frode a danno delle
finanze dell’Unione e dei suoi Stati membri.
In applicazione a tale accordo, con specifico riferimento alle imposte
indirette, le parti si presteranno reciprocamente alla piena
cooperazione giudiziaria ed assistenza amministrativa in materia di
frodi e di tutte le altre attività illecite compresi i reati nel settore
doganale e delle imposte indirette, connessi agli scambi di beni e
servizi.
Decade la tradizionale distinzione fra frode fiscale e semplice
sottrazione fiscale. Sia la assistenza giudiziaria sia quella
amministrativa potranno essere prestate anche in presenza di
un’infrazione che secondo il diritto svizzero sarebbe qualificata
come semplice sottrazione. L'assistenza amministrativa e giudiziaria
avviene nel quadro delle imposte indirette e dei reati contro gli
interessi finanziari dell'UE e della Svizzera.
Accordo contro la frode
Attività per le quali è prevista l’assistenza:
• Prevenzione , individuazione, indagini, azioni giudiziarie e
repressione in campo amministrativo e penale;
• Sequestro e recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti
risultanti dalle attività illecite.
Reati per i quali è prevista l’assistenza:
• Scambi di merci in violazione della legislazione doganale;
• Scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all’imposta sul
valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;
• Percezione o detenzione di fondi provenienti dal bilancio delle parti
contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le
sovvenzioni e i rimborsi;
• Procedure di stipulazione di contratti assegnati dalle parti contraenti;
Accordo contro la frode
L’accordo contro la frode determina che l’unico criterio in base al
quale la Svizzera possa ancora rifiutare la cooperazione richiesta da
uno Stato dell’UE (con riferimento alle imposte indirette) è
rappresentato dall’entità della sottrazione perseguita.
L’accordo determina inoltre l’estensione della collaborazione anche
a casi di riciclaggio che concernono proventi di reati che non sono
crimini secondo il diritto svizzero; comprendendo, ai fini
dell'assistenza internazionale, casi grave di frode fiscale e
doganale.
La Confederazione può allora negare l’assistenza giudiziaria per
riciclaggio quando lo Stato richiedente vuole servirsi delle
informazioni richieste per perseguire un cittadino svizzero che abbia
commesso tutti gli atti pertinenti al reato solo sul territorio svizzero.
Accordo contro la frode
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo l’Autorità della
parte contraente richiesta può rifiutare una
domanda di cooperazione:
• Se il presunto importo dei diritti
insufficientemente versati od elusi rappresenta
un valore non superiore ai 25.000 Euro;
• Se il valore presunto delle merci esportate o
importate senza autorizzazione non supera i
100.000,00 Euro, a meno che il caso, per le
circostanze o per la persona dell’indagato, non
sia considerato come molto grave dalla parte
contraente richiedente;
Accordo contro la frode
Assistenza amministrativa:
a) Su richiesta (artt. 12-19 dell’Accordo);
b) Spontanea, senza richiesta (art. 20);
Accordo contro la frode
Assistenza su richiesta
a)
b)
c)
d)
Richiesta di informazioni: comunicazione dell’Autorità della parte
richiesta all’Autorità della parte richiedente delle informazioni utili
a perseguire le attività illecite di cui all’accordo o necessarie per il
recupero di un credito.
Richiesta di sorveglianza: l’Autorità richiesta esercita per quanto
possibile una sorveglianza che può concernere persone, luoghi,
mezzi di trasporto e merci che si ritengono coinvolte in attività
illecite.
Richiesta di notificazione: eseguita mediante ufficiale Giudiziario
e/o mezzo posta.
Richiesta di indagini: vi rientrano l’audizioni di persone le ispezioni
e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti,
richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.
Accordo contro la frode
Assistenza spontanea senza richiesta:
L’art. 24 dell’Accordo prevede, dunque, che, su
domanda della parte contraente richiedente la
parte contraente richiesta procede al recupero
dei crediti rientranti nel campo di applicazione
del presente Accordo come se si trattasse di
crediti propri.
Accordo contro la frode
Assistenza giudiziaria:
a) Ricevibilità di rogatorie a scopo di
perquisizione e sequestro;
b) Domanda di informazioni bancarie e
finanziarie;
c) Altre forme di assistenza
Accordo contro la frode
a)
Tra le misure di assistenza giudiziaria vanno menzionati in
particolare perquisizioni e sequestri (art.31dell’Accordo).
L’art. 31 dell’Accordo ricalca l’art. 51 CAAS; tuttavia parte delle
perplessità sollevate in merito a quest’ultimo posso ritenersi
superate da quanto concordato nel vertice UE Svizzera del 19
maggio 2004, secondo cui in materia di imposte indirette la
svizzera ha accettato il punto di vista dell’unione e rinunciato al
principio della doppia punibilità previsto dalla prima parte della
lett. a).
Resta la condizione secondo la quale l’Autorità della parte
contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione
che concerne i “casi di importanza minori”.
Accordo contro la frode
b) L’art 32 dell’Accordo disciplina:
- l’ottenimento di informazioni sui conti bancari (paragrafo
1-let. a);
- l’ottenimento di informazioni sulle operazioni effettuate in
un dato periodo su di un determinato conto bancario
(paragrafo 1-let.b);
- Il controllo sulle operazioni che potranno essere
effettuate in futuro su di un dato conto bancario
(paragrafo 2);
- la garanzia che né il titolare del conto bancario, né terzi
vengano a conoscenza dell’assistenza fornita;
Accordo contro la frode
c) Fra le altre forme di assistenza previste
dall’Accordo che sono peraltro già
contemplate da strumenti di
collaborazione internazionale in materia
penale già in vigore figurano le seguenti:
- consegne sorvegliate (art. 33);
- consegna ai fini di confisca o di restituzione
(art. 34);
- trasmissione spontanea (art. 37);
Accordo contro la frode
Principio di specialità
a) Art. 36-let.b): ammette che le informazioni e i mezzi di
prova trasmessi nell’ambito del procedimento di
assistenza possano essere utilizzati oltre che ai fini del
procedimento per il quale è stata fornita l’assistenza,
anche nei casi in cui i fatti all’origine della domanda
costituiscono un’altra infrazione riguardo alla quale
dovrebbe essere pure fornita assistenza.
b) Art. 19): ha la funzione di subordinare l’utilizzazione ad
altri fini delle informazioni raccolte nell’ambito
dell’assistenza amministrativa all’accordo scritto
dell’Autorità che le ha fornite.
Accordo sulla tassazione del
risparmio
L’accordo sulla tassazione introduce una
ritenuta d’imposta sui pagamenti di interessi
effettuati da un agente pagatore stabilito sul
territorio della Svizzera a persone fisiche
residenti in uno stato membro dell’Unione
Europea.
Il beneficiario dei pagamenti può evitare il
prelievo della ritenuta mediante espressa
autorizzazione al suo agente pagatore in
Svizzera a comunicare le informazioni relative
all'investimento, i pagamenti di interessi, le
generalità del beneficiario effettivo, ecc.
all’autorità competente di tale Stato.
Accordo sulla tassazione del
risparmio
L’Accordo introduce due disposizioni sullo scambio di
informazioni in relazione a comportamenti che
costituiscono frode fiscale a norma della legislazione
dello stato interpellato, o sulle violazioni analoghe:
- l’art. 10 dell’Accordo introduce uno scambio di
informazioni che concerne solo i redditi contemplati
dall’Accordo stesso;
- Punto 2 del Memorandum di intesa che completa
l’Accordo prevede poi uno scambio di informazioni che
concerne i redditi non soggetti alle disposizioni
dell’Accordo ma contemplati dalle convenzioni sulla
doppia imposizione tra svizzera e singoli Stati dell’ UE.
Accordo sulla tassazione del
risparmio
In base all’art.10 dell’Accordo le Autorità competenti
della Svizzera e degli Stati membri si scambiano
informazioni:
- Sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a
norma della legislazione dello Stato interpellato,
- O sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati
dal presente Accordo.
- Per comportamenti analoghi si intendono unicamente le
violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della
frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato
interpellato (art.10 paragrafo 1).
Accordo sulla tassazione del
risparmio
Il 25 ottobre 2005 il dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze ha
comunicato di aver raggiunto un’intesa con le
autorità fiscali svizzere in merito all’art. 10
paragrafo 4 dell’Accordo: sono cioè state definite
le “categorie di casi che ricadono nelle violazioni
analoghe”.
Approfondimento.
Rapporti Ticino-Svizzera
Il Ministero Pubblico ticinese riceve ogni anno
fra le 350 e le 400 domande di assistenza
giudiziaria, di cui il 45-50% provengono dagli
altri Cantoni, il 25-30% dall’Italia e la parte
rimanente dalle altre nazioni.
Le rogatorie interne, ossia quelle provenienti da
altri cantoni, sia attestano a quota 150-200, cifra
a cui vanno aggiunti gli scambi di informazioni
fra le diverse polizie interne.
Approfondimento.
Rapporti Ticino-Svizzera
La collaborazione tra il Ticino e gli altri Cantoni è meno formalista
rispetto all’attività di indagine condotta per e,a volte, con autorità
estere.
In alcuni casi si invia, rispettivamente si riceve, una richiesta rivolta
all’esecuzione di un determinato atto ad esempio una perquisizione,
un interrogatorio. L’autorità che lo riceve lo esegue e poi trasmette
l’esito all’autorità richiedente.
Approfondimento.
Rapporti Ticino-Svizzera
Il Codice di procedura penale federale non ha
modificato lo scenario descritto.
L’art. 54 prevede che la nuova normativa trovi
applicazione solo se altri leggi federali o trattati
internazionali non contengono disposizioni
specifiche.
Prima dell’entrata in vigore del Codice il modus
operandi riferito ad una rogatoria era già definito
dalla legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale che è in vigore
dal 1983, come pure dalle diverse convenzioni
internazionali.
Le risposte della Svizzera
• Accordi bilaterali sulla tassazione del risparmio
(cd. schema “Rubik”): Regno Unito e Germania
– Sugli interessi, ma anche sugli altri redditi finanziari
– Aliquote pari a quelle dei Paesi firmatari dell’accordo
– “Regolarizzazione fiscale” dei patrimoni esistenti
• Applicazione standard OECD in materia di
scambio di informazioni: articolo 26 modello
OECD recepito in più di 20 DTA (tra cui, il
Lussemburgo)
Le risposte della Svizzera
“Strategia della piazza finanziaria 2015”
Promossa dall’Associazione svizzera dei banchieri e pubblicata dal
governo della Confederazione alla fine del 2009 con lo scopo di
risolvere problemi e questioni sorte nell’ambito delle attività
bancarie transfrontaliere e che si ripercuotono negativamente
sulle importanti relazioni politiche ed economiche bilaterali.
Pilastri della strategia:
I.
Regolarizzazione quale strumento per creare e rafforzare la
fiducia;
II.
Concentrazione sul patrimonio dichiarato;
III.
Tutela della sfera privata rimane importante;
IV.
Crescita e accesso al mercato
Le risposte della Svizzera
Accordo tra la Svizzera e la Germania per la risoluzione di questioni
fiscali bilaterali siglato in data 10 agosto 2011
Punti salienti dell’accordo:
1) Regolarizzazione delle pendenze passate;
2) Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere;
3) Imposta liberatoria per il futuro;
4) Misure di controllo del sistema;
5) Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione
dell’accesso al mercato;
6) Decriminalizzazione di banche collaboratori e clienti;
7) Astensione dall’utilizzo di dati rubati.
Accordo CH-DE
1) Regolarizzazione della pendenze passate:
Per procedere alla regolarizzazione delle pendenze passate per i beni
patrimoniali non dichiarati depositati presso banche svizzere i
clienti possono:
a)
Procedere alla corresponsione di un pagamento forfettario una
tantum (imposta liberatoria retroattiva);
a)
Procedere alla notifica volontaria alle autorità tedesche mediante
autodenuncia senza conseguenze penali;
a)
Per i clienti bancari che hanno già adempiuto ai propri obblighi
fiscali: notifica volontaria all’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC)
Accordo CH-DE
b) In alternativa alla regolarizzazione anonima,i clienti bancari possono
optare per un’ autodenuncia alle autorità tedesche con esclusione
della perseguibilità penale. In questo caso ne risulta un obbligo di
dichiarare il patrimonio in Germania con effetto retroattivo.
Ai fini delle pratiche fiscali in Svizzera, il cliente informa la banca del
ricorso all’autodenuncia in Germania senza conseguenze penali,
autorizzandola altresì per iscritto a notificare i valori patrimoniali da
essa gestiti, nonché il nominativo, la data di nascita e il domicilio, il
nome dell’istituto di credito, il numero di conto / Codice IBAN e
l’ammontare del patrimonio a fine anno per ogni anno non caduto in
prescrizione, all’Amministrazione federale della contribuzioni (AFC)
che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie
tedesche.
La banca rilascia altresì al cliente un’attestazione recante i dettagli
delle informazioni trasmesse all’AFC.
Accordo CH-DE
c) La notifica volontaria è disponibile per la clientela
bancaria che in passato ha adempiuto ai propri obblighi
fiscali i Germania.
Il cliente comunica alla banca che desidera venga fatta una
notifica alle autorità tedesche competenti. A tale scopo
autorizza la banca per iscritto a denunciare i valori
patrimoniali da essa gestiti all’AFC che a sua volta
trasmette tali informazioni alle autorità tributarie
tedesche
Accordo CH-DE
Imposta liberatoria per il futuro:
a) Imposta alla fonte annua in forma
anonima a titolo liberatorio (imposta
liberatoria), oppure;
b) Notifica volontaria all’amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC)
Accordo CH-DE
a) Nell’ambito dell’imposta liberatoria per il futuro, la
tassazione dei redditi patrimoniali (interessi, dividendi,
altri proventi e utili da vendite) viene regolata in forma
anonima con la ritenuta di un importo corrispondente
all’imposta sul reddito tedesca (26,375%).
In base ai dati della clientela in suo possesso la banca
preleva gli importi fiscali dovuti e li versa interamente
all’AFC, escludendo la possibilità di risalire all’identità dei
singoli clienti. L’AFC versa a sua volta gli importi alle
autorità tedesche competenti.
Al cliente viene poi rilasciata con scadenza annuale
un’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta
liberatoria per ogni anno fiscale, valida ai fini tributari e
accettata dalle autorità tedesche.
Accordo CH-DE
b) Attraverso la notifica volontaria il cliente può autorizzare la banca a
notificare all’AFC i redditi generati dal suo patrimonio gestito in
Svizzera e di conseguenza l’AFC inoltra tali informazioni alle
autorità tedesche competenti.
Al cliente verrà poi rilasciata ogni anno, a scopo informativo,
un’attestazione recante gli importi notificati.
Il cliente potrà compensare i riporti delle perdite di un conto con gli utili
di un altro conto.
Se entrambi i conti sono detenuti presso la stessa banca, quest’ultima
può effettuare direttamente la compensazione. Se invece i conti
sono detenuti presso banche diverse, il cliente deve rivolgersi alle
autorità tributarie tedesche e presentare domanda di tassazione
ordinaria per richiedere la compensazione. A tale scopo la banca gli
rilascia una conferma della perdita.
.
Accordo CH-DE
Ai fini della ritenuta di imposta liberatoria, le imposte alla fonte estere
non recuperabili (cosiddette imposte residuali) vengono considerate
alla luce delle convenzioni di doppia imposizione vigenti tra gli Stati
terzi e la Germania. Ne consegue che verrà ritenuta solo l’eventuale
differenza positiva tra l’imposta liberatoria dovuta e l’imposta alla
fonte non recuperabile già corrisposta.
Accordo CH-DE
Controllo del sistema da parte della autorità tributarie tedesche:
I requisiti della richiesta.
• Le autorità tributarie tedesche hanno il diritto di procedere alla
verifica della corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte
delle banche svizzere per mezzo di richieste a campione.
• Le autorità tedesche possono presentare in media circa 500
richieste all’anno, in cui devono obbligatoriamente indicare il
nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità fiscali.
• Non è necessario indicare il nome della banca.
• Sono ammesse solamente richieste riferite al futuro, ovvero valori
patrimoniali di nuovo conferimento in Svizzera. I valori patrimoniali
privati regolarizzati tramite il pagamento una tantum non possono
più essere oggetto di richiesta
Accordo CH-DE
Qualora la domanda soddisfi i requisiti specificati, le
autorità svizzere ricercano e notificano esclusivamente
le relazioni bancarie in essere, senza tuttavia rivelare
ulteriori dettagli quali, ad esempio, il saldo del conto. Il
cliente bancario può adire le vie legali tedesche.
Se desiderano ricevere ulteriori informazioni sulle relazioni
bancarie notificate, le autorità tedesche sono tenute a
presentare una normale domanda di assistenza
amministrativa secondo la convenzione d doppia
imposizione conforme allo standard OCSE 26.
In questo caso il cliente bancario può adire tutte le vie
legali svizzere.
Accordo CH-DE
Accordo UK-CH
Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di
questioni fiscali bilaterali siglato in data 24 agosto 2011.
Quanto descritto con riferimento all’accordo concluso fra la
Svizzera e la Germania il 10 agosto 2011 deve ritenersi
applicabile ugualmente con riferimento all’accordo
siglato fra la Svizzera e la Gran Bretagna.
Si segnala che laddove l’aliquota per il primo l’aliquota
fiscale totale è pari al 26,375%, gli accordi con la Gran
Bretagna prevedono un’aliquota fiscale totale pari al
diritto tributario britannico di 48% per gli interessi, 40%
per i dividendi e 27% per i redditi di capitale.
Accordo UK-CH
Gli accordi CH-DE e CH-UK:
la posizione dell’Italia
L’INCONTRO BILATERALE PROMOSSO DALLA COMMISSIONE ESTERI –
16 settembre 2011
Lamberto Dini: “Superare le "difficoltà e le tensioni" che negli ultimi
tempi hanno caratterizzato i rapporti dell’Italia con la Svizzera,
Paese cui ci lega "grande amicizia e sincera collaborazione”;
“la Svizzera ha fatto un grande passo avanti: garantisce la tassazione
dei fondi depositati e si propone come "sostituto fiscale" di
Germania e Gran Bretagna, cui poi versa quanto trattenuto",
secondo aliquote diverse. In questo modo "non ci sarà più evasione
fiscale, perché quei soldi vengono tassati dalla Svizzera.
Si legge altresì nel comunicato dell’AISE - Agenzia Internazionale
Stampa Estero –, in tema di anonimato delle persone fisiche e
giuridiche, che il Presidente della Commissione Esteri del Senato
nel riportare il pensiero del Ministro Giulio Tremonti ha affermato che
quest’ultimo “ha detto che gli accordi con Germania e Gran
Bretagna sono in linea con la posizione dell’Italia” riconsiderando,
sembrerebbe, la sua posizione sull’argomento.
Gli accordi CH-DE e CH-UK:
la posizione dell’Italia
Question time in Aula alla Camera in risposta all’interrogazione
presentata dall’on. Massimo Vannucci ed altri (Pd)
Oggetto: “Accordo con la Svizzera sul prelievo fiscale”.
“Il Ministero dell’Economia comunica che il Dipartimento delle Finanze
ha osservato che tali accordi appaiono in controtendenza rispetto
allo scenario dell’ultimo decennio di discussioni avutesi in ambito
internazionale, finalizzate ad affermare i principi della trasparenza e
dello scambio di informazioni tra gli Stati quali strumenti di contrasto
dell’evasione fiscale.
Gli accordi della Germania e del Regno Unito dovranno comunque
essere presentati dagli Stati firmatari a gruppi di lavoro OCSE, per
essere oggetto di verifica da parte della Commissione Europea per
la valutazione della loro compatibilità con l’attuale direttiva
risparmio, che prevede un’aliquota sugli interessi dei redditi di
capitale pari al 35% a partire dal primo luglio 2011”
Gli accordi CH-DE e CH-UK:
la posizione dell’Italia
Esame europeo- Secondo il dipartimento italiano delle finanze, l’intesa
raggiunta tra la Germania e la Svizzera non può essere presa ad
esempio visto che non si basa sulla trasparenza nello scambio di
informazioni, onde garantire un efficace contrasto all’evasione
fiscale. Accordi che devono allora essere verificati dalla
Commissione europea, sottolinea il ministro Elio Vito.
Critica opposizione- Di fronte alla risposta del Governo, mediante le
parole del Ministro Vito, il Pd ha sottolineato come “il richiamo a
principi etici e presunti vincoli internazionali per giustificare il
mancato accordo” da parte del Governo, con la Svizzera, è
clamoroso e provocatorio, considerando che lo stesso Governo ha
varato lo scudo fiscale.
Il trend nel wealth management
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Il wealth management per i HNWI europei: le
implicazioni fiscali
Abolizione (indebolimento) segreto bancario +
rafforzamento legislazioni anti-riciclaggio +
miglioramento della collaborazione tra autorità
finanziarie
Effetto: necessario ricercare sempre meno
soluzioni tax aggressive, e sempre più sound tax
planning
Tra i prelievi, attenzione crescente alle interazioni tra
imposte su successioni e donazioni e DTA: evitare
fenomeni di doppia o tripla imposizione
Le prospettive per il gestore
svizzero
• Indebolimento del segreto bancario
• Cause: accordi con le altre amministrazioni;
pressioni internazionali; adesione a procedure di
scambio di informazioni su richiesta; ecc.
• Conseguenza: necessaria maggiore
professionalità, puntare su affidabilità e su
nuove offerte di consulenza
• Sfida critica che comporta anche nuove
opportunità
Le prospettive “post scudo”
• Lo scudo fiscale italiano: punti di forza e
debolezza
• La necessità di preservare la riservatezza
• Il vantaggio dei rimpatri giuridici: l'ombra delle
strutture fiduciarie e la possibilità di impiego dei
patrimoni all'interno del gruppo
Principali fonti utilizzate
• Andrea Pedroli, lo scambio di informazioni fiscali
(assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi
bilaterali II, in atti della giornata di studio 4 giugno 2007,
Accordi bilaterali Svizzera-Unione europea,
Commissione Ticinese per la formazione permanente
dei giuristi (CFPG).
• Il Corriere ticinese, articolo di Giovanni Mariconda e
Emanuale Gagliardi, intervista a Procuratore pubblico
Andrea Gianini, esperto in Ticino in tema di rogatorie, “Vi
spiego come funziona la macchina delle rogatorie”.
• Communication from the Commission to the European
Parlament, the Council and the European Economic and
Social Committee, Double Taxation in the Single Market
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Tassazione dei patrimoni detenuti in Svizzera alla luce