Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I prodotti finanziari
assicurativi
Un’analisi ragionata della giurisprudenza
I prodotti finanziari assicurativi sono la punta di emersione di un più ampio
fenomeno che caratterizza il mercato finanziario ed i suoi meccanismi di funzionamento. L'utilizzo dello schema classico della polizza assicurativa per fini di
investimento per un verso rappresenta in modo fedele la capacità di evoluzione
del sistema, per l'altro testimonia la sempre più stretta interrelazione tra il settore
finanziario, quello bancario e quello assicurativo.
L'Italia è stato il primo Paese europeo a qualificare con legge nazionale le polizze
unit linked, index linked e di capitalizzazione come prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazioni. La nostra normativa, nata sull'onda degli scandali
finanziari Cirio, Argentina e Parmalat, ha reso applicabile a questi prodotti molte
delle norme tipiche dell'intermediazione finanziaria e sottoposto la pubblicità e
l'offerta di queste polizze alla disciplina del prospetto informativo. Il nostro si è
rivelato dunque come un angolo di vista privilegiato dal quale osservare l'evoluzione di questo nuovo fenomeno e la giurisprudenza si è trovata ad interpretare
nuove figure legali che nascevano dall'applicazione, non sempre coordinata ed
uniforme, della normativa assicurativa e di quella finanziaria.
Il presente volume analizza in modo sistematico l'evoluzione normativa, regola-
a cura di Luca Zitiello
mentare e di vigilanza di questi prodotti e a raccogliere le pronunce giurispru-
pagg. 672,  62,00
denziali che si sono occupate specificatamente di questa materia.
È disponibile anche in versione eBook.
Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it
oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
acquistare il volume I prodotti finanziari assicurativi a cura di Luca Zitiello a € 62,00.
Cognome e Nome
Azienda/Studio
Via
CAP
Città
Tel.
Fax
e-mail (obbligatoria):
Cod. cliente
C.F.
Partita IVA
q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa,
allegato alla fattura
q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito:
q Mastercard (16 cifre)
q American Express (15 cifre)
n°
Nome e indirizzo titolare carta di credito
Timbro e firma
Y47EG_LE.indd 1
q VISA (16 cifre)
q Diner's (14 cifre)
Data di scadenza
Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago
Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare
del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati
che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica
saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs.
196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art.
5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data
di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile
confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive),
la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni
lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito
per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 Pal. F6, 20090 Assago (MI) - telefax 02.82476.799.
Y47EG LE
(00148847) Sì, desidero
19/12/13 14:32
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
i Contratti
Anno XXII
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA
Contratti turistici RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO DI VIAGGI PER OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA DI
VISTO DI INGRESSO
Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410
il commento di Filippo Romeo
Effetti
del contratto
IL TERZO È DESTINATARIO DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO STIPULATO IN SUO FAVORE,
MA NON DELLA CLAUSOLA DI FORO CONVENZIONALE
Cassazione civile, Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24415
il commento di Piermaurizio Tafuni
Requisiti
del contratto
OBBLIGO DI BUONA FEDE DURANTE LE TRATTATIVE E CONTRATTO SVANTAGGIOSO
Cassazione civile, Sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 23873
il commento di Andreana Putignano
Preliminare
PRELIMINARE DI VENDITA CONDIZIONATO ALLA ‘‘FUTURA COMMERCIABILITÀ’’ DEL BENE
E CONDIZIONE D’INADEMPIMENTO
Cassazione civile, Sez. II, 12 luglio 2013, n. 17287
il commento di Gianfranco Orlando
Risoluzione
del contratto
INADEMPIMENTO RECIPROCO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Cassazione civile, Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16637
il commento di Michele Della Chiesa
Vendita
IDONEITÀ E POTENZIALITÀ EDIFICATORIA DEL BENE NELLA VENDITA IMMOBILIARE TRA
‘‘MANCANZA DI QUALITÀ’’ E ‘‘ALIUD PRO ALIO’’
Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 2013, n. 13612
il commento di Eleonora Rizzo
321
323
333
334
339
341
347
352
363
364
369
370
OSSERVATORIO DI LEGITTIMITÀ
a cura di Francesco Macario
con la collaborazione di Giulia Orefice e Francesco Paolo Patti
378
OSSERVATORIO DI MERITO
a cura di Vito Amendolagine
383
ARGOMENTI
Contratti
informatici
I CONTRATTI DEL SOFTWARE: QUALIFICAZIONE, RESPONSABILITÀ E GARANZIE
di Pietro Gobio Casali
389
Contratti di rete IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE: PROFILI ORGANIZZATIVI
di Fabrizio Guerrera
Mediazione
397
LA LEGGE SULLA MEDIAZIONE IN GERMANIA: PROFILI COMPARATIVI CON LA NORMATIVA
ITALIANA
di Riccardo Martucci
403
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA
OSSERVATORIO COMUNITARIO
a cura di Irene Picciano -Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Bruxelles
i Contratti 4/2014
408
319
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
i Contratti
Anno XXII
INDICI
413
AUTORI
CRONOLOGICO
ANALITICO
COMITATO PER LA VALUTAZIONE
Giuseppe Amadio, Angelo Barba, Giuseppe Conte, Donato Carusi, Silvia Cipollina, Vincenzo Cuffaro, Giovanni Di Rosa, Angelo Federico, Aurelio Gentili, Michele Lobuono, Marisaria Maugeri, Salvatore Monticelli, Andrea Mora, Emanuela Navarretta, Fabio Padovini, Salvatore Patti, Stefano Pagliantini, Ugo Salanitro, Pietro Sirena, Chiara Tenella Sillani
EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
INDIRIZZO INTERNET
www.edicolaprofessionale.com/icontratti
DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi
REDAZIONE
Isabella Viscardi, Ines Attorresi, Maria Grazia Bonacini
REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
FOTOCOMPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422
STAMPA
GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952
L’elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze
PUBBLICITÀ:
db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: [email protected]
www.db-consult.it
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 33
del 30 gennaio 1993
320
Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o
telefonare a:
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.806
telefax (02) 82476.055
e-mail: [email protected]
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 – 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02-824761 - e-mail:
[email protected]
Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione
on line della Rivista consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/icontratti
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno di abbonamento.
Prezzo copia: E 25,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.
ITALIA
Abbonamento annuale: E 240,00 (11 numeri)
ESTERO
Abbonamento annuale: E 480,00 (11 numeri)
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsoa di
zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via
posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6,
20090 Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o
rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n.
02-82476794.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere
iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori
Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede
legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima
tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n.
196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
02.82476.403.
i Contratti 4/2014
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
I singoli contratti
Contratti turistici
Responsabilità
dell’intermediario di viaggi per
omessa informazione in materia
di visto di ingresso
CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410 – Pres. Segreto – Est. Lanzillo –
P.m. Basile – E.G. e L.S. c. G. Viaggi di E.G.
Al fine di escludere la responsabilità dell’intermediario di viaggi per non aver informato i clienti della necessità del visto di ingresso nel paese di loro destinazione per uno di essi, in quanto cittadino extracomunitario,
occorre accertare se una tale circostanza fosse conosciuta o tuttavia conoscibile dall’intermediario, facendo
uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori di settore.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in Nuova Giur. civ. comm., 1987, I, 672; Pret. Monza, 7 dicembre
1990, in Giur. merito, I, 1993, 413.
Difforme
Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Motivi della decisione
1. Il giudice di appello (g.a.) ha respinto le domande di
risarcimento dei danni con la motivazione che:
a) nessun risarcimento spetta al G., in quanto egli non
necessitava di visti ed ha potuto liberamente accedere
al paese di destinazione;
b) la moglie, cittadina dell’Ecuador, non può invocare a
sua tutela le norme della CCV, perché la Convenzione
non è stata sottoscritta dal suo paese di appartenenza;
neppure è protetta dall’art. 8 d.lgs. 17 marzo 1995 n.
111 cit., trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini europei;
d) non vi è stata violazione del contratto di mandato e
dei doveri di buona fede che ne derivano, poiché gli obblighi a carico del mandatario vanno individuati con
specifico riferimento alle prestazioni espressamente richieste dal mandante e nella specie i due coniugi non
hanno dimostrato di avere chiesto informazioni sui visti, né prestazioni diverse dalla consegna dei biglietti di
viaggio da Genova a Bangkok.
2. Con i cinque motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi – i ricorrenti denunciano violazione delle norme della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio 23 aprile
1970, ratificata in Italia con legge 27 dicembre 1977 n.
1084 (CCV); violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.,
1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710, 2043 c.c.,
112 e seg. c.p.c. (primo motivo); ed inoltre violazione
i Contratti 4/2014
dell’art. 8 d.lgs. n. 111/1995 (secondo motivo) e del
d.lgs. n. 206/2005 – Codice del consumo (terzo e quarto
motivo); violazione delle norme sull’onere della prova
dell’inadempimento (quinto motivo), nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, con riferimento alle varie argomentazioni con cui la Corte di appello ha respinto la loro domanda.
3. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione del
resistente, peraltro genericamente formulata, di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
L’atto contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e in
diritto, necessari od utili per consentire alla Corte di
cassazione di valutare la fondatezza o meno delle censure.
4. Nel merito, i motivi di ricorso sono fondati.
4.1. In primo luogo, è manifestamente viziata sotto il
profilo dell’illogicità e dell’inconferenza della motivazione la premessa del g.a. secondo cui, essendo il visto d’
ingresso in Thailandia richiesto solo per la L., il marito
non aveva alcun diritta all’informazione preventiva né,
conseguentemente, al risarcimento dei danni.
Trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese
che l’impedimento all’ingresso nel paese di destinazione
a carico dell’uno di essi – impedimento che potrebbe risultare dannoso e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra più persone – nella specie era addirittura esiziale, in quanto ha precluso del tutto ad en-
321
Giurisprudenza
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I singoli contratti
trambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza,
che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze.
In questa situazione, anche ammesso che l’acquisto dei
due biglietti potesse configurare due contratti autonomi,
e non piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di
due persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati, trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di
interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite
atti diversi.
Ne consegue che l’inadempimento dell’uno dei contratti si riflette necessariamente sull’altro, rendendone vana
l’esecuzione, data l’unicità dell’interesse perseguito (cfr.,
con riferimento ad altra fattispecie, Cass. civ., 20 giugno 2001, n. 8841).
Non solo la moglie, quindi, ma anche il marito – per il
suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto – aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l’intermediario di viaggio era tenuto a
fornire, per permettere ai due sposi l’ingresso nel paese
di destinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo inadempimento.
3.2. Erroneo è anche il capo della sentenza impugnata
che ha escluso l’applicabilità della CCV alla L., perché
cittadina dell’Ecuador, paese che non ha sottoscritto la
Convenzione di Bruxelles.
A norma dell’art. 2 (riportato dai ricorrenti a pag. 6 del
ricorso) la Convenzione si applica “a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore o da un
intermediario di viaggi, qualora la sua sede principale,
… o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente”.
La tutela apprestata dalla CCV non è quindi condizionata alla nazionalità del viaggiatore, ma copre chiunque
concluda il contratto di viaggio all’interno di uno Stato
contraente.
Nella specie, in base alla classificazione di cui all’art. 1,
comma 3, CCV., il G. era soggetto alla Convenzione
quale intermediario di viaggi, perché fornitore di un servizio separato (biglietti aerei per il trasporto a destinazione), e i biglietti sono stati acquistati presso la sede
dell’agenzia, situata in Italia, paese che ha ratificato la
Convenzione.
La L. aveva quindi il diritto di usufruire della tutela apprestata dalla Convenzione.
3.3. Quanto alla natura degli obblighi a carico dell’agente, non può essere condivisa la tesi del resistente, secondo cui la CCV non impone alcun obbligo di informazione circa i visti e i documenti di ingresso nel paese
di destinazione a carico del mero intermediario di viaggio, tali obbligazioni gravando esclusivamente sull’organizzatore di viaggi e fornitore di pacchetti turistici.
Vero è che l’art. 18 CCV non menziona espressamente,
con riferimento al mero intermediario di viaggi, i doveri
di informazione sui visti turistici, né l’obbligo di procurarli ai viaggiatori.
Ma l’art. 3 della Convenzione medesima dispone che
anche l’intermediario, come l’organizzatore di viaggi, è
tenuto a proteggere “… i diritti e gli interessi dei viag-
322
giatori secondo i principi generali del diritto e i buoni
usi in questo campo”.
L’art. 22 soggiunge che “l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente”.
Per poter escludere la responsabilità dell’Agenzia G. ai
sensi delle citate norme il g.a. avrebbe dovuto accertare
se – anche messo che la prestazione richiesta all’Agenzia sia consistita nella sola vendita dei biglietti aerei –
le modalità della contrattazione, l’identità dei clienti
(che l’agente è tenuto ad acquisire all’atto della vendita
dei biglietti aerei), le circostanze di cui l’agente era o
poteva essere a conoscenza (per esempio il fatto che si
trattava di due sposi in viaggio di nozze), e così via,
avrebbero dovuto indurre l’Agenzia a rilevare, facendo
uso dell’ordinaria diligenza e in base agli usi del settore,
che la L. era cittadina extracomunitaria e che avrebbe
dovuto munirsi del visto di ingresso in Thailandia,
quanto meno, l’agente avrebbe dovuto mettere in allarme i clienti circa questa possibilità, si che essi stessi procedessero agli opportuni accertamenti.
Non si richiede, cioè, che gli acquirenti dei biglietti
avessero espressamente informato la G. che la moglie
era cittadina extracomunitaria, e di ciò avessero fornito
la prova, come afferma la sentenza di appello.
Era piuttosto necessario accertare se tale circostanza fosse comunque conosciuta o conoscibile dall’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore, come disposto
dalle citate norme della CCV.
Su questi aspetti – che hanno rilevanza decisiva ai fini
del giudizio sulla responsabilità, sia in base ai criteri stabiliti dalla CCV, sia anche in base alle norme generali
sul mandato – manca nella sentenza impugnata ogni
motivazione.
Se si considera che l’intermediario di viaggio, per la
stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori,
richiedano il visto di ingresso; che è comunque in grado
di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente,
trovandosi quotidianamente ad affrontare problemi del
genere, e che i dati forniti dalla viaggiatrice sulla sua
identità per ottenere il rilascio del biglietto rivelavano
quanto meno l’esotismo del nome, la situazione appare
oggettivamente tale da indurre a ritenere che un operatore del settore avrebbe dovuto porsi quanto meno il
dubbio circa la necessità del visto di ingresso e dovesse
informarne i clienti.
La sentenza impugnata sul punto è carente, quanto meno sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione.
Si ricorda che in tema di responsabilità contrattuale l’onere di fornire la prova dell’adempimento, o delle circostanze che lo avrebbero reso impossibile o inesigibile, è
a carico della parte obbligata. La G. avrebbe dovuto dimostrare, quindi, che la cittadinanza extracomunitaria
della L. non poteva essere obiettivamente desunta dai
dati raccolti in occasione della vendita e dell’intestazio-
i Contratti 4/2014
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
I singoli contratti
ne dei biglietti, né dalle modalità secondo cui si è svolto il rapporto.
3.4. La motivazione della Corte di appello non è condivisibile neppure nella parte in cui ha escluso che sia
configurabile responsabilità dell’agente G. sulla base
delle norme che regolano il mandato.
Il principio per cui il mandatario è tenuto ad eseguire
solo le prestazioni che gli siano specificamente richieste
dal mandante è in linea di principio corretto, ma deve
essere applicato tenendo conto della distinzione tra i
c.d. essentialia ed i naturalia negotii, i quali ultimi vanno
normalmente inclusi nell’oggetto del contratto, pur se
non espressamente menzionati.
È frequente (soprattutto in tema di mandato) che i contraenti enuncino solo lo scopo perseguito; non necessariamente le singole attività necessarie per raggiungerlo,
ed è compito dell’interprete stabilire – anche in base ai
principi in tema di buona fede nella conclusione, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto (art.
1337, 1366 e 1375 c.c.) – se una determinata attività
preparatoria o accessoria sia da ritenere compresa nella
prestazione dovuta, pur se non espressamente menzionata, perché ordinariamente richiesta o comunque strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato: in
particolar modo quando la relativa omissione vanifichi
l’utilità della prestazione principale.
Il giudice di appello ha disatteso il principio per cui il
contratto comprende non solo quanto espressamente
emerga dal suo tenore letterale, ma tutto ciò su cui le
parti si siano anche implicitamente proposte di contrat-
tare (cfr. artt. 1362, 1364, 1365 ss. c.c.), tenuto conto
della prassi corrente, dei doveri di ordinaria diligenza
gravanti su ognuna di esse, anche in relazione alle loro
competenze ed al loro bagaglio culturale, e di ogni altra
circostanza: ferma restando l’esigenza che resti comunque inalterato l’equilibrio economico dell’affare, così
come originariamente previsto ed accettato (problema
che nella specie non si pone, considerato che l’informazione sui visti non avrebbe richiesto al mandatario di
sobbarcarsi a peculiari oneri economici aggiuntivi).
La motivazione con cui il giudice di appello ha escluso
l’applicabilità delle norme sul mandato è quindi anch’essa insufficiente e fondata su argomentazioni giuridiche non complete e non condivisibili.
3.5. Debbono essere invece respinte le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 8 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 e delle corrispondenti norme del codice del consumo, in quanto i testi
legislativi in oggetto si riferiscono esclusivamente all’organizzazione e alla vendita di pacchetti turistici; non alla prestazione di servizi isolati, di cui si discute in questa
sede (cfr. art. 2 d.lgs. 111 cit.).
4. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata
è annullata, con rinvio della causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati (in
grassetto), con congrua e completa motivazione.
5. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
IL COMMENTO
di Filippo Romeo (*)
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilità dell’intermediario di viaggi per omessa informazione al cliente in materia di visto di ingresso nel paese di destinazione. La pronuncia risulta particolarmente interessante poiché consente di riflettere sugli obblighi che l’intermediario di viaggi “diligente” assume nei confronti del cliente che acquista servizi turistici disaggregati
e, al tempo stesso, permette di fare il punto sugli obblighi di informazione imposti dal codice del turismo
all’organizzatore e all’intermediario.
La fattispecie posta all’attenzione della
Corte di Cassazione
Una coppia di sposi aveva acquistato i biglietti
aerei per il loro viaggio di nozze in Thailandia tramite un’Agenzia di viaggi. Giunti a destinazione,
l’Ufficio immigrazione aveva negato l’ingresso alla
sposa, cittadina ecuadoregna, sequestrandole il passaporto, perché priva del visto di ingresso del Con-
solato competente, necessario per i cittadini extracomunitari.
Rientrati in Italia, i coniugi convenivano in giudizio l’Agenzia di viaggi chiedendo il risarcimento
dei danni subiti a causa del mancato godimento
della vacanza.
La coppia, in particolare, contestava all’Agenzia di viaggi la mancata informazione sulla necessità del visto, in violazione dei principi scaturenti
dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.
i Contratti 4/2014
323
Giurisprudenza
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I singoli contratti
1970 sui contratti di viaggio (d’ora in avanti
CCV), ratificata e resa esecutiva in Italia dalla
legge 27 dicembre 1977, n. 1081, nonché dalle
espresse previsioni contenute nel d.lgs. 17 marzo
1995, n. 111 sui viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”. Veniva invocata, inoltre, la
violazione degli obblighi derivanti dal contratto
di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e
di protezione del cliente.
La convenuta resisteva sostenendo che essa si
era limitata a vendere alla coppia solo i biglietti
aerei e che pertanto non era tenuta a fornire nessuna informazione sui visti turistici.
Il Giudice di Pace respingeva la domanda degli
attori. Analogamente, il Tribunale di Genova – a
seguito dell’appello proposto dagli attori – confermava la decisione di primo grado, respingendo le
richieste di risarcimento danni. In particolare, il
giudice di appello rilevava che al marito non spettava nessun risarcimento poiché egli aveva avuto
libero accesso al paese di destinazione; che la moglie, cittadina ecuadoregna, non poteva invocare a
sua tutela le norme della CCV poiché la Convenzione non era stata sottoscritta dall’Ecuador; che la
moglie non poteva invocare a sua tutela l’art. 8 del
d.lgs. n. 111/1995, trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini europei.
Il Tribunale di Genova, in veste di Giudice
d’Appello, inoltre escludeva la responsabilità dell’Agenzia di viaggi anche alla luce degli obblighi
nascenti dal contratto di mandato e dai doveri di
buona fede che ne derivano. Si affermava, infatti,
che gli obblighi a carico del mandatario vanno individuati con specifico riferimento alle prestazioni
espressamente richieste dal mandante: nella specie
i due coniugi non avevano dimostrato di avere
chiesto informazioni sui visti, né prestazioni diverse dalla consegna dei biglietti aerei da Genova a
Bangkok.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso
della coppia di sposi, viceversa, sanciva la responsabilità dell’Agenzia di viaggi. In particolare, si osservava che l’impedimento all’ingresso nel paese di
destinazione a carico di uno dei due sposi finiva
con il precludere ad entrambi i viaggiatori il comu-
ne godimento della vacanza, che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze.
Gli Ermellini, inoltre, evidenziavano come in
una situazione del genere, “anche ammesso che
l’acquisto dei due biglietti potesse configurare due
contratti autonomi … si tratterebbe comunque di
contratti collegati”. Conseguentemente, anche il
marito – per il suo comune e condiviso interesse
alla corretta esecuzione del rapporto – aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l’intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere agli sposi l’ingresso nel paese di destinazione.
La Corte, inoltre, ha considerato erroneo anche
il capo della sentenza impugnata che ha escluso
l’applicabilità della CCV alla moglie, perché cittadina dell’Ecuador, paese questo che non ha sottoscritto la Convenzione di Bruxelles.
Da ultimo, come meglio vedremo, la Suprema
Corte non ha condiviso la motivazione della Corte
di appello neanche nella parte in cui si esclude la
responsabilità dell’Agenzia di viaggi in base alle
norme che regolano il mandato.
La Corte, viceversa, non ha accolto le censure
dei ricorrenti in ordine alla mancata applicazione
dell’art. 8 del d.lgs. n. 111/1995 e delle corrispondenti norme del codice del turismo, in quanto i testi legislativi richiamati si riferiscono esclusivamente all’organizzazione e alla vendita di pacchetti
turistici all inclusive e non anche alla prestazione di
servizi isolati.
(1) Il c.d. codice del turismo nasce con l’obiettivo di semplificare e riordinare la stratificata legislazione in materia di turismo. Per un primo puntuale commento al d.lgs. n. 79/2011 vedi le lucide e puntuali osservazioni di G. De Cristofaro, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del turismo” (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità
e questioni problematiche, in Studium Iuris, 2011, 1143 (Prima
parte) e in Studium Iuris, 2011, 1282 (Seconda parte).
(2) Si può affermare che il settore turistico italiano, sotto il
profilo normativo, è stato oggetto di un tentativo - in parte
messo a dura prova dal Giudice delle leggi (vedi Corte cost., 5
aprile 2012, n. 80, in Riv. it. dir. turismo, 2012, 29 con nota di
Righi) - di riordinare all’interno di un testo unico le disposizioni
inerenti sia ai contratti del turismo organizzato sia all’organizzazione amministrativo-gestionale delle imprese turistiche.
324
Quadro normativo di riferimento e
disciplina applicabile ratione temporis
Occorre ricordare che con l’art. 1 del d.lgs. 23
maggio 2011, n. 79 è stato varato il “Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo”, il cui testo risulta inserito nell’Allegato 1 al summenzionato decreto (1). Il c.d. codice del turismo al capo II reca la disciplina dei
“contratti del turismo organizzato” (2) e cioè l’insieme delle disposizioni attraverso le quali è stata
data attuazione alla direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi e le vacanze “tutto compreso”.
Tali disposizioni, originariamente inserite nell’or-
i Contratti 4/2014
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
I singoli contratti
mai abrogato d.lgs. n. 111/1995, sono successivamente confluite nella disciplina sui “servizi turistici” contenuta negli artt. 82-100 del codice del
consumo; tali articoli, a loro volta abrogati, sono
stati trasfusi, da ultimo, negli artt. 32-51 del codice del turismo.
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 79/2011 ha avuto
non poche ripercussioni sul regime normativo cui
sono soggetti, nel nostro ordinamento, non solo i
contratti inerenti la vendita dei pacchetti turistici
“tutto compreso”, ma anche i contratti inerenti la
vendita di servizi turistici disaggregati. Basti pensare, a tal riguardo, all’abrogazione della legge n.
1084/1977 che contiene una regolamentazione dei
contratti di organizzazione e di intermediazione di
viaggio contigua a quella successivamente introdotta dalla direttiva n. 90/314/CEE (3).
Ciò premesso, appare utile precisare che la sentenza in commento è stata decisa ratione temporis
alla luce della disciplina in tema di contratti di
viaggio prevista dalla CCV del 1970 e dalla successiva legge di ratifica n. 1084/1977 nonché sulla base del rinvio alle disposizioni in tema di mandato
(artt. 1703 ss. c.c.) ed alle disposizioni relative all’obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.) ed all’obbligo
di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)
che – come meglio vedremo – assumono centrale
rilevanza per colmare i vuoti della programmazione
gestoria.
Viene esclusa, viceversa, l’applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 111/1995 in tema
di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” riferibile – ratione temporis – ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore degli artt. 82 ss. c. cons. degli
artt. 32 ss. cod. tur.
Nella sequenza informativa che connota la disciplina della vendita di pacchetti turistici tutto compreso, particolarmente rilevante risulta l’art. 37
cod. tur. Tale disposizione, come meglio vedremo,
prescrive puntuali obblighi informativi a carico
dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi.
Anche in questa materia, nel segno di quella
che appare una peculiarità di tutta la disciplina
consumeristica, si assiste all’abbandono del modello duttile ed aperto di matrice codicistica e si approda ad una disciplina dell’informazione che si
connota per una più dettagliata e rigida articolazione rispetto a quanto previsto dal codice civile (4).
Solo attraverso una conoscenza effettiva ed un sufficiente intendere, infatti, è possibile volere razionalmente (5). L’informazione appare lo strumento
prioritario per garantire al contraente scelte consapevoli e funzionali alle proprie esigenze (6).
Corretta ed apprezzabile, pertanto, appare la
scelta del legislatore di attribuire al turista standard
elevati di informazione. Proprio in quest’ottica, assume peculiare valenza la previsione dell’art. 37,
comma 1, cod. tur. – che riproduce la formulazione
in precedenza contenuta nell’art. 87, comma 1,
cod. cons. ed ancora prima nell’art. 8, comma 1,
d.lgs. n. 111/1995 – in base al quale l’intermediario
ha l’obbligo di fornire al turista informazioni in
materia di passaporto e visto (7). Conseguentemente, potrà considerarsi responsabile l’intermediario che ha omesso di informare i turisti dell’esistenza di “restrizioni” per l’ingresso nel territorio
del paese di destinazione del viaggio (8) ovvero
(3) In questa sede appare utile ricordare che tale “contiguità” tra le due discipline ha dato luogo a delicati problemi di
coordinamento che hanno impegnato a lungo dottrina e giurisprudenza.
(4) L’informazione adeguata, per quantità e qualità, consente ai consumatori di controllare le varie fasi della relazione che
instaura con chi offre il prodotto o il servizio. Al riguardo vedi
Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in Riv. dir. priv., 2004, 349 ss. Sul punto
vedi anche Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello
scambio, in Europa dir. priv., 2001, 970. Per taluni spunti di riflessione sul tema in esame sia consentito rinviare a F. Romeo,
Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle
clausole generali alla procedimentalizzazione dell’informazione,
in La resp. civile, 2012, 173 ss.
(5) Cfr. M. Barcellona, I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua etero integrazione: stato e mercato
nell’orizzonte europeo, in Europa dir. priv., 2008, 39 laddove si
evidenzia l’importanza di un vero e proprio “consenso informato”; Gentili, L’informazione contrattuale e regole dello scambio,
in Riv. dir. priv., 2004, 555, il quale sottolinea come sia impor-
tante che “il contraente prima di determinare le proprie scelte
e tradurle in regole possa acquisire le informazioni necessarie
alla valutazione dell’utilità marginale che dallo scambio riceverà”.
(6) In una società come quella attuale, fondata sulla persuasione che conoscere è potere, l’informare e l’essere informati
rappresentano – come evidenziato da autorevole dottrina –
una necessità dell’intero sistema (sul punto P. Perlingieri, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, 327).
(7) L’art. 37, comma 1, cod. tur., prevede espressamente
che “nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono
per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione
dei termini per il rilascio, nonché degli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno”.
(8) Si pensi, ad esempio, alla necessità di essere muniti del
permesso di soggiorno. Per alcuni spunti interessanti vedi
Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in Foro it., 1991, I, c. 3062 ed
in Giur. merito, 1993, 413 con nota di E. Giacobbe. Sul punto
i Contratti 4/2014
Gli obblighi informativi posti a carico
dell’intermediario nella vendita di pacchetti
turistici all inclusive
325
Giurisprudenza
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I singoli contratti
che ha omesso di avvertire il turista dell’impedimento all’accesso nel paese straniero di destinazione per chi avesse esibito un passaporto recante visto di ingresso di un altro paese (9).
Occorre altresì precisare che la stipulazione del
contratto nell’imminenza della partenza non elide
l’obbligo dell’intermediario o dell’organizzatore di
fornire al turista tutte le informazioni previste dall’art. 37 cod. tur. La peculiare tipologia di contratto, infatti, non può comportare l’attenuazione degli
obblighi informativi: tutte le informazioni saranno
fornite contestualmente alla stipula del contratto
(art. 37, comma 3, cod. tur.) (10).
Importante, infine, appare il divieto di fornire
informazioni ingannevoli sulle qualità del servizio
offerto (art. 37, comma 4, cod. tur. ed in precedenza art. 87, comma 4, cod. cons. ed ancora prima
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 111/1995). In quest’ottica, il tour operator sarà responsabile nei confronti
dell’acquirente del pacchetto turistico per omessa
informazione in ordine alla situazione socio politica critica del luogo di destinazione (11). A nulla
vale obiettare, a tal proposito, che nessuna disposizione impone nello specifico di fornire informazioni riguardanti la situazione politica e la stabilità
dei governi dei paesi di destinazione: non è dato
dubitare che tali circostanze siano coperte da un
obbligo di avviso; basti pensare, da un lato, all’ampiezza degli obblighi informativi e, dall’altro, al fatto che si tratta di circostanze ben più rilevanti rispetto a quelle sopra richiamate (12).
Analogamente, responsabile per omessa informazione sarà l’organizzatore che non comunica al
viaggiatore circostanze che pur potrebbero qualificarsi come notorie (ad esempio, che il periodo prescelto per la vacanza coincide con la stagione delle
piogge, dei monsoni o con fenomeni di bassa marea) frustrando così l’aspettativa di poter praticare
determinati sport acquatici (13). Altrettanto responsabile è da considerare l’organizzatore di un
viaggio tutto compreso che in fase di negoziazione
non abbia fornito al turista tutte le altre informazioni di carattere generale in concreto rilevanti. Si
pensi, ad esempio, all’omessa informazione relativa
alla impraticabilità del primo tratto di mare prospiciente l’hotel prescelto (14) ovvero all’omessa informazione relativa all’endemica carenza d’acqua
nell’hotel prescelto (15).
vedi anche Nocco, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e
resp., 2007, 626 il quale sottolinea come in generale l’intermediario risponde del mancato adempimento dell’obbligo di informazione riguardante tutte quelle notizie strumentali rispetto
al pieno godimento della vacanza (si pensi ad orari, modalità
di soggiorno, obbligo di passaporto).
(9) In questa direzione si muoveva la giurisprudenza ancor
prima dell’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed ancor
prima della legge di ratifica della CCV del 1970. Al riguardo vedi l’ormai risalente Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in Nuova
giur. civ. comm., 1987, I, 672 con nota di Carassi.
(10) La convenienza economica che connota tali pacchetti
non giustifica, a mio avviso, una attenuazione degli standard
di tutela comunemente predisposti a favore del turista; in quest’ottica assume peculiare rilevanza il comma 3 dell’art. 37
cod. tur. che – correttamente – non gradua gli obblighi informativi in relazione al momento in cui avviene l’acquisto del
pacchetto (contra Delfini, La collocazione di pacchetti turistici
tra negoziazione tradizionale e negoziazione telematica, in Dir.
turismo, 2004, 106 s., il quale sottolinea come una iperprotezione del turista finirebbe con l’impedire la stessa funzione
economica dell’operazione last minute).
Occorre evidenziare che la previsione in esame, peraltro, assume particolare importanza poiché integra una delle poche
disposizioni rivolte ai sempre più diffusi voli e viaggi c.d. last
minute. Al riguardo, si deve osservare che, nonostante il contesto precontrattuale, la contiguità temporale tra le trattative e
l’esecuzione del contratto, in caso di mancato rispetto dell’obbligo informativo, comporta il sorgere di un obbligo risarcitorio
pieno per inadempimento (sul punto vedi le puntuali e condivisibili osservazioni di Villanacci, Il rapporto di consumo, in Manuale di Diritto del consumo, a cura di Villanacci, Napoli, 2007,
275).
(11) In tale direzione vedi Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in
Contratti, 2006, 785, con nota adesiva di Guerinoni.
(12) La conoscenza di tali circostanze appare fondamentale
per garantire al turista una completa informazione e, dunque,
una consapevole determinazione. In questa direzione Guerinoni, Obblighi di avviso e di intervento e “rovina” della vacanza, nota a Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in questa Rivista, 2006,
791 s.
(13) In questa prospettiva significative conferme si rinvengono in Pret. Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giur. civ.
comm., 1997, I, 875, con nota di Zeno Zencovich. Nel caso
della richiamata sentenza il tour operator non aveva informato
i turisti che, a causa di un ricorrente fenomeno di bassa marea, nel tratto di mare compreso tra la riva e la barriera corallina era impossibile fare il bagno e praticare gli sport acquatici
menzionati nel depliant.
(14) Cfr. G. di p. Ravenna, 20 maggio 2002, in Giur. it.,
2003, p. 258, con nota di Gennari.
(15) Cfr. G. di p. Bologna, 11 agosto 2005, in Dir. turismo,
2006, 364 nonché in Banca dati Infoutet – Voce turismo, in base alla quale in tema di vendite di pacchetti vacanze il venditore intermediario è responsabile nei confronti del cliente consumatore in conseguenza dei difetti di informazione forniti sullo
stato dell’albergo e sulla difficoltà dello stesso ad erogare i servizi essenziali.
Più in generale, anche alla luce dei casi richiamati, emerge
un orientamento che tende a considerare responsabile l’organizzatore di un viaggio “tutto compreso” che in fase di trattativa non abbia fornito al turista tutte le informazioni che avrebbero legittimato quest’ultimo all’esercizio della facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
In una pronuncia del 6 luglio 2009 la Suprema Corte, viceversa, ha escluso la responsabilità dell’organizzatore del viaggio che ha omesso di informare il cliente che il fenomeno della
bassa marea, in un determinato tratto di mare ed in un determinato periodo, fosse condizione favorevole per il formarsi di
alghe urticanti (Cfr. Cass., 6 luglio 2009, n.15798, in La resp.
civile, 2009, 857); nel caso richiamato, in buona sostanza, non
sarebbe ravvisabile nessuna negligenza informativa dovendosi
326
i Contratti 4/2014
Scarica

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.