Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I prodotti finanziari assicurativi Un’analisi ragionata della giurisprudenza I prodotti finanziari assicurativi sono la punta di emersione di un più ampio fenomeno che caratterizza il mercato finanziario ed i suoi meccanismi di funzionamento. L'utilizzo dello schema classico della polizza assicurativa per fini di investimento per un verso rappresenta in modo fedele la capacità di evoluzione del sistema, per l'altro testimonia la sempre più stretta interrelazione tra il settore finanziario, quello bancario e quello assicurativo. L'Italia è stato il primo Paese europeo a qualificare con legge nazionale le polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione come prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni. La nostra normativa, nata sull'onda degli scandali finanziari Cirio, Argentina e Parmalat, ha reso applicabile a questi prodotti molte delle norme tipiche dell'intermediazione finanziaria e sottoposto la pubblicità e l'offerta di queste polizze alla disciplina del prospetto informativo. Il nostro si è rivelato dunque come un angolo di vista privilegiato dal quale osservare l'evoluzione di questo nuovo fenomeno e la giurisprudenza si è trovata ad interpretare nuove figure legali che nascevano dall'applicazione, non sempre coordinata ed uniforme, della normativa assicurativa e di quella finanziaria. Il presente volume analizza in modo sistematico l'evoluzione normativa, regola- a cura di Luca Zitiello mentare e di vigilanza di questi prodotti e a raccogliere le pronunce giurispru- pagg. 672, 62,00 denziali che si sono occupate specificatamente di questa materia. È disponibile anche in versione eBook. Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città. acquistare il volume I prodotti finanziari assicurativi a cura di Luca Zitiello a € 62,00. Cognome e Nome Azienda/Studio Via CAP Città Tel. Fax e-mail (obbligatoria): Cod. cliente C.F. Partita IVA q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito: q Mastercard (16 cifre) q American Express (15 cifre) n° Nome e indirizzo titolare carta di credito Timbro e firma Y47EG_LE.indd 1 q VISA (16 cifre) q Diner's (14 cifre) Data di scadenza Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 Pal. F6, 20090 Assago (MI) - telefax 02.82476.799. Y47EG LE (00148847) Sì, desidero 19/12/13 14:32 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. i Contratti Anno XXII SOMMARIO GIURISPRUDENZA Contratti turistici RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO DI VIAGGI PER OMESSA INFORMAZIONE IN MATERIA DI VISTO DI INGRESSO Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410 il commento di Filippo Romeo Effetti del contratto IL TERZO È DESTINATARIO DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO STIPULATO IN SUO FAVORE, MA NON DELLA CLAUSOLA DI FORO CONVENZIONALE Cassazione civile, Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24415 il commento di Piermaurizio Tafuni Requisiti del contratto OBBLIGO DI BUONA FEDE DURANTE LE TRATTATIVE E CONTRATTO SVANTAGGIOSO Cassazione civile, Sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 23873 il commento di Andreana Putignano Preliminare PRELIMINARE DI VENDITA CONDIZIONATO ALLA ‘‘FUTURA COMMERCIABILITÀ’’ DEL BENE E CONDIZIONE D’INADEMPIMENTO Cassazione civile, Sez. II, 12 luglio 2013, n. 17287 il commento di Gianfranco Orlando Risoluzione del contratto INADEMPIMENTO RECIPROCO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Cassazione civile, Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16637 il commento di Michele Della Chiesa Vendita IDONEITÀ E POTENZIALITÀ EDIFICATORIA DEL BENE NELLA VENDITA IMMOBILIARE TRA ‘‘MANCANZA DI QUALITÀ’’ E ‘‘ALIUD PRO ALIO’’ Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 2013, n. 13612 il commento di Eleonora Rizzo 321 323 333 334 339 341 347 352 363 364 369 370 OSSERVATORIO DI LEGITTIMITÀ a cura di Francesco Macario con la collaborazione di Giulia Orefice e Francesco Paolo Patti 378 OSSERVATORIO DI MERITO a cura di Vito Amendolagine 383 ARGOMENTI Contratti informatici I CONTRATTI DEL SOFTWARE: QUALIFICAZIONE, RESPONSABILITÀ E GARANZIE di Pietro Gobio Casali 389 Contratti di rete IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE: PROFILI ORGANIZZATIVI di Fabrizio Guerrera Mediazione 397 LA LEGGE SULLA MEDIAZIONE IN GERMANIA: PROFILI COMPARATIVI CON LA NORMATIVA ITALIANA di Riccardo Martucci 403 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA OSSERVATORIO COMUNITARIO a cura di Irene Picciano -Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Bruxelles i Contratti 4/2014 408 319 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. i Contratti Anno XXII INDICI 413 AUTORI CRONOLOGICO ANALITICO COMITATO PER LA VALUTAZIONE Giuseppe Amadio, Angelo Barba, Giuseppe Conte, Donato Carusi, Silvia Cipollina, Vincenzo Cuffaro, Giovanni Di Rosa, Angelo Federico, Aurelio Gentili, Michele Lobuono, Marisaria Maugeri, Salvatore Monticelli, Andrea Mora, Emanuela Navarretta, Fabio Padovini, Salvatore Patti, Stefano Pagliantini, Ugo Salanitro, Pietro Sirena, Chiara Tenella Sillani EDITRICE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET www.edicolaprofessionale.com/icontratti DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi REDAZIONE Isabella Viscardi, Ines Attorresi, Maria Grazia Bonacini REALIZZAZIONE GRAFICA Wolters Kluwer Italia S.r.l. FOTOCOMPOSIZIONE Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422 STAMPA GECA S.r.l. Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952 L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze PUBBLICITÀ: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 33 del 30 gennaio 1993 320 Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a: Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a: Casella Postale 12055 - 20120 Milano telefono (02) 82476.806 telefax (02) 82476.055 e-mail: [email protected] IPSOA Servizio Clienti Casella postale 12055 – 20120 Milano telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799 Servizio risposta automatica: telefono (02) 82476.999 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02-824761 - e-mail: [email protected] Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/icontratti oppure Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento. Prezzo copia: E 25,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. ITALIA Abbonamento annuale: E 240,00 (11 numeri) ESTERO Abbonamento annuale: E 480,00 (11 numeri) MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02-82476794. Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati. MODALITÀ DI PAGAMENTO Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. i Contratti 4/2014 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza I singoli contratti Contratti turistici Responsabilità dell’intermediario di viaggi per omessa informazione in materia di visto di ingresso CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410 – Pres. Segreto – Est. Lanzillo – P.m. Basile – E.G. e L.S. c. G. Viaggi di E.G. Al fine di escludere la responsabilità dell’intermediario di viaggi per non aver informato i clienti della necessità del visto di ingresso nel paese di loro destinazione per uno di essi, in quanto cittadino extracomunitario, occorre accertare se una tale circostanza fosse conosciuta o tuttavia conoscibile dall’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori di settore. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in Nuova Giur. civ. comm., 1987, I, 672; Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in Giur. merito, I, 1993, 413. Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini. Motivi della decisione 1. Il giudice di appello (g.a.) ha respinto le domande di risarcimento dei danni con la motivazione che: a) nessun risarcimento spetta al G., in quanto egli non necessitava di visti ed ha potuto liberamente accedere al paese di destinazione; b) la moglie, cittadina dell’Ecuador, non può invocare a sua tutela le norme della CCV, perché la Convenzione non è stata sottoscritta dal suo paese di appartenenza; neppure è protetta dall’art. 8 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 cit., trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini europei; d) non vi è stata violazione del contratto di mandato e dei doveri di buona fede che ne derivano, poiché gli obblighi a carico del mandatario vanno individuati con specifico riferimento alle prestazioni espressamente richieste dal mandante e nella specie i due coniugi non hanno dimostrato di avere chiesto informazioni sui visti, né prestazioni diverse dalla consegna dei biglietti di viaggio da Genova a Bangkok. 2. Con i cinque motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi – i ricorrenti denunciano violazione delle norme della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio 23 aprile 1970, ratificata in Italia con legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (CCV); violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710, 2043 c.c., 112 e seg. c.p.c. (primo motivo); ed inoltre violazione i Contratti 4/2014 dell’art. 8 d.lgs. n. 111/1995 (secondo motivo) e del d.lgs. n. 206/2005 – Codice del consumo (terzo e quarto motivo); violazione delle norme sull’onere della prova dell’inadempimento (quinto motivo), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riferimento alle varie argomentazioni con cui la Corte di appello ha respinto la loro domanda. 3. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione del resistente, peraltro genericamente formulata, di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. L’atto contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e in diritto, necessari od utili per consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza o meno delle censure. 4. Nel merito, i motivi di ricorso sono fondati. 4.1. In primo luogo, è manifestamente viziata sotto il profilo dell’illogicità e dell’inconferenza della motivazione la premessa del g.a. secondo cui, essendo il visto d’ ingresso in Thailandia richiesto solo per la L., il marito non aveva alcun diritta all’informazione preventiva né, conseguentemente, al risarcimento dei danni. Trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che l’impedimento all’ingresso nel paese di destinazione a carico dell’uno di essi – impedimento che potrebbe risultare dannoso e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra più persone – nella specie era addirittura esiziale, in quanto ha precluso del tutto ad en- 321 Giurisprudenza Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I singoli contratti trambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze. In questa situazione, anche ammesso che l’acquisto dei due biglietti potesse configurare due contratti autonomi, e non piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di due persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati, trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi. Ne consegue che l’inadempimento dell’uno dei contratti si riflette necessariamente sull’altro, rendendone vana l’esecuzione, data l’unicità dell’interesse perseguito (cfr., con riferimento ad altra fattispecie, Cass. civ., 20 giugno 2001, n. 8841). Non solo la moglie, quindi, ma anche il marito – per il suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto – aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l’intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere ai due sposi l’ingresso nel paese di destinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo inadempimento. 3.2. Erroneo è anche il capo della sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità della CCV alla L., perché cittadina dell’Ecuador, paese che non ha sottoscritto la Convenzione di Bruxelles. A norma dell’art. 2 (riportato dai ricorrenti a pag. 6 del ricorso) la Convenzione si applica “a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore o da un intermediario di viaggi, qualora la sua sede principale, … o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente”. La tutela apprestata dalla CCV non è quindi condizionata alla nazionalità del viaggiatore, ma copre chiunque concluda il contratto di viaggio all’interno di uno Stato contraente. Nella specie, in base alla classificazione di cui all’art. 1, comma 3, CCV., il G. era soggetto alla Convenzione quale intermediario di viaggi, perché fornitore di un servizio separato (biglietti aerei per il trasporto a destinazione), e i biglietti sono stati acquistati presso la sede dell’agenzia, situata in Italia, paese che ha ratificato la Convenzione. La L. aveva quindi il diritto di usufruire della tutela apprestata dalla Convenzione. 3.3. Quanto alla natura degli obblighi a carico dell’agente, non può essere condivisa la tesi del resistente, secondo cui la CCV non impone alcun obbligo di informazione circa i visti e i documenti di ingresso nel paese di destinazione a carico del mero intermediario di viaggio, tali obbligazioni gravando esclusivamente sull’organizzatore di viaggi e fornitore di pacchetti turistici. Vero è che l’art. 18 CCV non menziona espressamente, con riferimento al mero intermediario di viaggi, i doveri di informazione sui visti turistici, né l’obbligo di procurarli ai viaggiatori. Ma l’art. 3 della Convenzione medesima dispone che anche l’intermediario, come l’organizzatore di viaggi, è tenuto a proteggere “… i diritti e gli interessi dei viag- 322 giatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo”. L’art. 22 soggiunge che “l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente”. Per poter escludere la responsabilità dell’Agenzia G. ai sensi delle citate norme il g.a. avrebbe dovuto accertare se – anche messo che la prestazione richiesta all’Agenzia sia consistita nella sola vendita dei biglietti aerei – le modalità della contrattazione, l’identità dei clienti (che l’agente è tenuto ad acquisire all’atto della vendita dei biglietti aerei), le circostanze di cui l’agente era o poteva essere a conoscenza (per esempio il fatto che si trattava di due sposi in viaggio di nozze), e così via, avrebbero dovuto indurre l’Agenzia a rilevare, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base agli usi del settore, che la L. era cittadina extracomunitaria e che avrebbe dovuto munirsi del visto di ingresso in Thailandia, quanto meno, l’agente avrebbe dovuto mettere in allarme i clienti circa questa possibilità, si che essi stessi procedessero agli opportuni accertamenti. Non si richiede, cioè, che gli acquirenti dei biglietti avessero espressamente informato la G. che la moglie era cittadina extracomunitaria, e di ciò avessero fornito la prova, come afferma la sentenza di appello. Era piuttosto necessario accertare se tale circostanza fosse comunque conosciuta o conoscibile dall’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore, come disposto dalle citate norme della CCV. Su questi aspetti – che hanno rilevanza decisiva ai fini del giudizio sulla responsabilità, sia in base ai criteri stabiliti dalla CCV, sia anche in base alle norme generali sul mandato – manca nella sentenza impugnata ogni motivazione. Se si considera che l’intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano il visto di ingresso; che è comunque in grado di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente, trovandosi quotidianamente ad affrontare problemi del genere, e che i dati forniti dalla viaggiatrice sulla sua identità per ottenere il rilascio del biglietto rivelavano quanto meno l’esotismo del nome, la situazione appare oggettivamente tale da indurre a ritenere che un operatore del settore avrebbe dovuto porsi quanto meno il dubbio circa la necessità del visto di ingresso e dovesse informarne i clienti. La sentenza impugnata sul punto è carente, quanto meno sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione. Si ricorda che in tema di responsabilità contrattuale l’onere di fornire la prova dell’adempimento, o delle circostanze che lo avrebbero reso impossibile o inesigibile, è a carico della parte obbligata. La G. avrebbe dovuto dimostrare, quindi, che la cittadinanza extracomunitaria della L. non poteva essere obiettivamente desunta dai dati raccolti in occasione della vendita e dell’intestazio- i Contratti 4/2014 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza I singoli contratti ne dei biglietti, né dalle modalità secondo cui si è svolto il rapporto. 3.4. La motivazione della Corte di appello non è condivisibile neppure nella parte in cui ha escluso che sia configurabile responsabilità dell’agente G. sulla base delle norme che regolano il mandato. Il principio per cui il mandatario è tenuto ad eseguire solo le prestazioni che gli siano specificamente richieste dal mandante è in linea di principio corretto, ma deve essere applicato tenendo conto della distinzione tra i c.d. essentialia ed i naturalia negotii, i quali ultimi vanno normalmente inclusi nell’oggetto del contratto, pur se non espressamente menzionati. È frequente (soprattutto in tema di mandato) che i contraenti enuncino solo lo scopo perseguito; non necessariamente le singole attività necessarie per raggiungerlo, ed è compito dell’interprete stabilire – anche in base ai principi in tema di buona fede nella conclusione, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto (art. 1337, 1366 e 1375 c.c.) – se una determinata attività preparatoria o accessoria sia da ritenere compresa nella prestazione dovuta, pur se non espressamente menzionata, perché ordinariamente richiesta o comunque strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato: in particolar modo quando la relativa omissione vanifichi l’utilità della prestazione principale. Il giudice di appello ha disatteso il principio per cui il contratto comprende non solo quanto espressamente emerga dal suo tenore letterale, ma tutto ciò su cui le parti si siano anche implicitamente proposte di contrat- tare (cfr. artt. 1362, 1364, 1365 ss. c.c.), tenuto conto della prassi corrente, dei doveri di ordinaria diligenza gravanti su ognuna di esse, anche in relazione alle loro competenze ed al loro bagaglio culturale, e di ogni altra circostanza: ferma restando l’esigenza che resti comunque inalterato l’equilibrio economico dell’affare, così come originariamente previsto ed accettato (problema che nella specie non si pone, considerato che l’informazione sui visti non avrebbe richiesto al mandatario di sobbarcarsi a peculiari oneri economici aggiuntivi). La motivazione con cui il giudice di appello ha escluso l’applicabilità delle norme sul mandato è quindi anch’essa insufficiente e fondata su argomentazioni giuridiche non complete e non condivisibili. 3.5. Debbono essere invece respinte le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 8 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 e delle corrispondenti norme del codice del consumo, in quanto i testi legislativi in oggetto si riferiscono esclusivamente all’organizzazione e alla vendita di pacchetti turistici; non alla prestazione di servizi isolati, di cui si discute in questa sede (cfr. art. 2 d.lgs. 111 cit.). 4. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati (in grassetto), con congrua e completa motivazione. 5. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. IL COMMENTO di Filippo Romeo (*) Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilità dell’intermediario di viaggi per omessa informazione al cliente in materia di visto di ingresso nel paese di destinazione. La pronuncia risulta particolarmente interessante poiché consente di riflettere sugli obblighi che l’intermediario di viaggi “diligente” assume nei confronti del cliente che acquista servizi turistici disaggregati e, al tempo stesso, permette di fare il punto sugli obblighi di informazione imposti dal codice del turismo all’organizzatore e all’intermediario. La fattispecie posta all’attenzione della Corte di Cassazione Una coppia di sposi aveva acquistato i biglietti aerei per il loro viaggio di nozze in Thailandia tramite un’Agenzia di viaggi. Giunti a destinazione, l’Ufficio immigrazione aveva negato l’ingresso alla sposa, cittadina ecuadoregna, sequestrandole il passaporto, perché priva del visto di ingresso del Con- solato competente, necessario per i cittadini extracomunitari. Rientrati in Italia, i coniugi convenivano in giudizio l’Agenzia di viaggi chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento della vacanza. La coppia, in particolare, contestava all’Agenzia di viaggi la mancata informazione sulla necessità del visto, in violazione dei principi scaturenti dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del (*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione. i Contratti 4/2014 323 Giurisprudenza Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I singoli contratti 1970 sui contratti di viaggio (d’ora in avanti CCV), ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1081, nonché dalle espresse previsioni contenute nel d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sui viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. Veniva invocata, inoltre, la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e di protezione del cliente. La convenuta resisteva sostenendo che essa si era limitata a vendere alla coppia solo i biglietti aerei e che pertanto non era tenuta a fornire nessuna informazione sui visti turistici. Il Giudice di Pace respingeva la domanda degli attori. Analogamente, il Tribunale di Genova – a seguito dell’appello proposto dagli attori – confermava la decisione di primo grado, respingendo le richieste di risarcimento danni. In particolare, il giudice di appello rilevava che al marito non spettava nessun risarcimento poiché egli aveva avuto libero accesso al paese di destinazione; che la moglie, cittadina ecuadoregna, non poteva invocare a sua tutela le norme della CCV poiché la Convenzione non era stata sottoscritta dall’Ecuador; che la moglie non poteva invocare a sua tutela l’art. 8 del d.lgs. n. 111/1995, trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini europei. Il Tribunale di Genova, in veste di Giudice d’Appello, inoltre escludeva la responsabilità dell’Agenzia di viaggi anche alla luce degli obblighi nascenti dal contratto di mandato e dai doveri di buona fede che ne derivano. Si affermava, infatti, che gli obblighi a carico del mandatario vanno individuati con specifico riferimento alle prestazioni espressamente richieste dal mandante: nella specie i due coniugi non avevano dimostrato di avere chiesto informazioni sui visti, né prestazioni diverse dalla consegna dei biglietti aerei da Genova a Bangkok. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della coppia di sposi, viceversa, sanciva la responsabilità dell’Agenzia di viaggi. In particolare, si osservava che l’impedimento all’ingresso nel paese di destinazione a carico di uno dei due sposi finiva con il precludere ad entrambi i viaggiatori il comu- ne godimento della vacanza, che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze. Gli Ermellini, inoltre, evidenziavano come in una situazione del genere, “anche ammesso che l’acquisto dei due biglietti potesse configurare due contratti autonomi … si tratterebbe comunque di contratti collegati”. Conseguentemente, anche il marito – per il suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto – aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l’intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere agli sposi l’ingresso nel paese di destinazione. La Corte, inoltre, ha considerato erroneo anche il capo della sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità della CCV alla moglie, perché cittadina dell’Ecuador, paese questo che non ha sottoscritto la Convenzione di Bruxelles. Da ultimo, come meglio vedremo, la Suprema Corte non ha condiviso la motivazione della Corte di appello neanche nella parte in cui si esclude la responsabilità dell’Agenzia di viaggi in base alle norme che regolano il mandato. La Corte, viceversa, non ha accolto le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 111/1995 e delle corrispondenti norme del codice del turismo, in quanto i testi legislativi richiamati si riferiscono esclusivamente all’organizzazione e alla vendita di pacchetti turistici all inclusive e non anche alla prestazione di servizi isolati. (1) Il c.d. codice del turismo nasce con l’obiettivo di semplificare e riordinare la stratificata legislazione in materia di turismo. Per un primo puntuale commento al d.lgs. n. 79/2011 vedi le lucide e puntuali osservazioni di G. De Cristofaro, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del turismo” (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in Studium Iuris, 2011, 1143 (Prima parte) e in Studium Iuris, 2011, 1282 (Seconda parte). (2) Si può affermare che il settore turistico italiano, sotto il profilo normativo, è stato oggetto di un tentativo - in parte messo a dura prova dal Giudice delle leggi (vedi Corte cost., 5 aprile 2012, n. 80, in Riv. it. dir. turismo, 2012, 29 con nota di Righi) - di riordinare all’interno di un testo unico le disposizioni inerenti sia ai contratti del turismo organizzato sia all’organizzazione amministrativo-gestionale delle imprese turistiche. 324 Quadro normativo di riferimento e disciplina applicabile ratione temporis Occorre ricordare che con l’art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è stato varato il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, il cui testo risulta inserito nell’Allegato 1 al summenzionato decreto (1). Il c.d. codice del turismo al capo II reca la disciplina dei “contratti del turismo organizzato” (2) e cioè l’insieme delle disposizioni attraverso le quali è stata data attuazione alla direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi e le vacanze “tutto compreso”. Tali disposizioni, originariamente inserite nell’or- i Contratti 4/2014 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza I singoli contratti mai abrogato d.lgs. n. 111/1995, sono successivamente confluite nella disciplina sui “servizi turistici” contenuta negli artt. 82-100 del codice del consumo; tali articoli, a loro volta abrogati, sono stati trasfusi, da ultimo, negli artt. 32-51 del codice del turismo. L’entrata in vigore del d.lgs. n. 79/2011 ha avuto non poche ripercussioni sul regime normativo cui sono soggetti, nel nostro ordinamento, non solo i contratti inerenti la vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”, ma anche i contratti inerenti la vendita di servizi turistici disaggregati. Basti pensare, a tal riguardo, all’abrogazione della legge n. 1084/1977 che contiene una regolamentazione dei contratti di organizzazione e di intermediazione di viaggio contigua a quella successivamente introdotta dalla direttiva n. 90/314/CEE (3). Ciò premesso, appare utile precisare che la sentenza in commento è stata decisa ratione temporis alla luce della disciplina in tema di contratti di viaggio prevista dalla CCV del 1970 e dalla successiva legge di ratifica n. 1084/1977 nonché sulla base del rinvio alle disposizioni in tema di mandato (artt. 1703 ss. c.c.) ed alle disposizioni relative all’obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.) ed all’obbligo di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che – come meglio vedremo – assumono centrale rilevanza per colmare i vuoti della programmazione gestoria. Viene esclusa, viceversa, l’applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 111/1995 in tema di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” riferibile – ratione temporis – ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore degli artt. 82 ss. c. cons. degli artt. 32 ss. cod. tur. Nella sequenza informativa che connota la disciplina della vendita di pacchetti turistici tutto compreso, particolarmente rilevante risulta l’art. 37 cod. tur. Tale disposizione, come meglio vedremo, prescrive puntuali obblighi informativi a carico dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi. Anche in questa materia, nel segno di quella che appare una peculiarità di tutta la disciplina consumeristica, si assiste all’abbandono del modello duttile ed aperto di matrice codicistica e si approda ad una disciplina dell’informazione che si connota per una più dettagliata e rigida articolazione rispetto a quanto previsto dal codice civile (4). Solo attraverso una conoscenza effettiva ed un sufficiente intendere, infatti, è possibile volere razionalmente (5). L’informazione appare lo strumento prioritario per garantire al contraente scelte consapevoli e funzionali alle proprie esigenze (6). Corretta ed apprezzabile, pertanto, appare la scelta del legislatore di attribuire al turista standard elevati di informazione. Proprio in quest’ottica, assume peculiare valenza la previsione dell’art. 37, comma 1, cod. tur. – che riproduce la formulazione in precedenza contenuta nell’art. 87, comma 1, cod. cons. ed ancora prima nell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 111/1995 – in base al quale l’intermediario ha l’obbligo di fornire al turista informazioni in materia di passaporto e visto (7). Conseguentemente, potrà considerarsi responsabile l’intermediario che ha omesso di informare i turisti dell’esistenza di “restrizioni” per l’ingresso nel territorio del paese di destinazione del viaggio (8) ovvero (3) In questa sede appare utile ricordare che tale “contiguità” tra le due discipline ha dato luogo a delicati problemi di coordinamento che hanno impegnato a lungo dottrina e giurisprudenza. (4) L’informazione adeguata, per quantità e qualità, consente ai consumatori di controllare le varie fasi della relazione che instaura con chi offre il prodotto o il servizio. Al riguardo vedi Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in Riv. dir. priv., 2004, 349 ss. Sul punto vedi anche Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Europa dir. priv., 2001, 970. Per taluni spunti di riflessione sul tema in esame sia consentito rinviare a F. Romeo, Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentalizzazione dell’informazione, in La resp. civile, 2012, 173 ss. (5) Cfr. M. Barcellona, I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua etero integrazione: stato e mercato nell’orizzonte europeo, in Europa dir. priv., 2008, 39 laddove si evidenzia l’importanza di un vero e proprio “consenso informato”; Gentili, L’informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. dir. priv., 2004, 555, il quale sottolinea come sia impor- tante che “il contraente prima di determinare le proprie scelte e tradurle in regole possa acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dell’utilità marginale che dallo scambio riceverà”. (6) In una società come quella attuale, fondata sulla persuasione che conoscere è potere, l’informare e l’essere informati rappresentano – come evidenziato da autorevole dottrina – una necessità dell’intero sistema (sul punto P. Perlingieri, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, 327). (7) L’art. 37, comma 1, cod. tur., prevede espressamente che “nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché degli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno”. (8) Si pensi, ad esempio, alla necessità di essere muniti del permesso di soggiorno. Per alcuni spunti interessanti vedi Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in Foro it., 1991, I, c. 3062 ed in Giur. merito, 1993, 413 con nota di E. Giacobbe. Sul punto i Contratti 4/2014 Gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario nella vendita di pacchetti turistici all inclusive 325 Giurisprudenza Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I singoli contratti che ha omesso di avvertire il turista dell’impedimento all’accesso nel paese straniero di destinazione per chi avesse esibito un passaporto recante visto di ingresso di un altro paese (9). Occorre altresì precisare che la stipulazione del contratto nell’imminenza della partenza non elide l’obbligo dell’intermediario o dell’organizzatore di fornire al turista tutte le informazioni previste dall’art. 37 cod. tur. La peculiare tipologia di contratto, infatti, non può comportare l’attenuazione degli obblighi informativi: tutte le informazioni saranno fornite contestualmente alla stipula del contratto (art. 37, comma 3, cod. tur.) (10). Importante, infine, appare il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle qualità del servizio offerto (art. 37, comma 4, cod. tur. ed in precedenza art. 87, comma 4, cod. cons. ed ancora prima art. 8, comma 4, d.lgs. n. 111/1995). In quest’ottica, il tour operator sarà responsabile nei confronti dell’acquirente del pacchetto turistico per omessa informazione in ordine alla situazione socio politica critica del luogo di destinazione (11). A nulla vale obiettare, a tal proposito, che nessuna disposizione impone nello specifico di fornire informazioni riguardanti la situazione politica e la stabilità dei governi dei paesi di destinazione: non è dato dubitare che tali circostanze siano coperte da un obbligo di avviso; basti pensare, da un lato, all’ampiezza degli obblighi informativi e, dall’altro, al fatto che si tratta di circostanze ben più rilevanti rispetto a quelle sopra richiamate (12). Analogamente, responsabile per omessa informazione sarà l’organizzatore che non comunica al viaggiatore circostanze che pur potrebbero qualificarsi come notorie (ad esempio, che il periodo prescelto per la vacanza coincide con la stagione delle piogge, dei monsoni o con fenomeni di bassa marea) frustrando così l’aspettativa di poter praticare determinati sport acquatici (13). Altrettanto responsabile è da considerare l’organizzatore di un viaggio tutto compreso che in fase di negoziazione non abbia fornito al turista tutte le altre informazioni di carattere generale in concreto rilevanti. Si pensi, ad esempio, all’omessa informazione relativa alla impraticabilità del primo tratto di mare prospiciente l’hotel prescelto (14) ovvero all’omessa informazione relativa all’endemica carenza d’acqua nell’hotel prescelto (15). vedi anche Nocco, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e resp., 2007, 626 il quale sottolinea come in generale l’intermediario risponde del mancato adempimento dell’obbligo di informazione riguardante tutte quelle notizie strumentali rispetto al pieno godimento della vacanza (si pensi ad orari, modalità di soggiorno, obbligo di passaporto). (9) In questa direzione si muoveva la giurisprudenza ancor prima dell’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed ancor prima della legge di ratifica della CCV del 1970. Al riguardo vedi l’ormai risalente Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, 672 con nota di Carassi. (10) La convenienza economica che connota tali pacchetti non giustifica, a mio avviso, una attenuazione degli standard di tutela comunemente predisposti a favore del turista; in quest’ottica assume peculiare rilevanza il comma 3 dell’art. 37 cod. tur. che – correttamente – non gradua gli obblighi informativi in relazione al momento in cui avviene l’acquisto del pacchetto (contra Delfini, La collocazione di pacchetti turistici tra negoziazione tradizionale e negoziazione telematica, in Dir. turismo, 2004, 106 s., il quale sottolinea come una iperprotezione del turista finirebbe con l’impedire la stessa funzione economica dell’operazione last minute). Occorre evidenziare che la previsione in esame, peraltro, assume particolare importanza poiché integra una delle poche disposizioni rivolte ai sempre più diffusi voli e viaggi c.d. last minute. Al riguardo, si deve osservare che, nonostante il contesto precontrattuale, la contiguità temporale tra le trattative e l’esecuzione del contratto, in caso di mancato rispetto dell’obbligo informativo, comporta il sorgere di un obbligo risarcitorio pieno per inadempimento (sul punto vedi le puntuali e condivisibili osservazioni di Villanacci, Il rapporto di consumo, in Manuale di Diritto del consumo, a cura di Villanacci, Napoli, 2007, 275). (11) In tale direzione vedi Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in Contratti, 2006, 785, con nota adesiva di Guerinoni. (12) La conoscenza di tali circostanze appare fondamentale per garantire al turista una completa informazione e, dunque, una consapevole determinazione. In questa direzione Guerinoni, Obblighi di avviso e di intervento e “rovina” della vacanza, nota a Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in questa Rivista, 2006, 791 s. (13) In questa prospettiva significative conferme si rinvengono in Pret. Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 875, con nota di Zeno Zencovich. Nel caso della richiamata sentenza il tour operator non aveva informato i turisti che, a causa di un ricorrente fenomeno di bassa marea, nel tratto di mare compreso tra la riva e la barriera corallina era impossibile fare il bagno e praticare gli sport acquatici menzionati nel depliant. (14) Cfr. G. di p. Ravenna, 20 maggio 2002, in Giur. it., 2003, p. 258, con nota di Gennari. (15) Cfr. G. di p. Bologna, 11 agosto 2005, in Dir. turismo, 2006, 364 nonché in Banca dati Infoutet – Voce turismo, in base alla quale in tema di vendite di pacchetti vacanze il venditore intermediario è responsabile nei confronti del cliente consumatore in conseguenza dei difetti di informazione forniti sullo stato dell’albergo e sulla difficoltà dello stesso ad erogare i servizi essenziali. Più in generale, anche alla luce dei casi richiamati, emerge un orientamento che tende a considerare responsabile l’organizzatore di un viaggio “tutto compreso” che in fase di trattativa non abbia fornito al turista tutte le informazioni che avrebbero legittimato quest’ultimo all’esercizio della facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. In una pronuncia del 6 luglio 2009 la Suprema Corte, viceversa, ha escluso la responsabilità dell’organizzatore del viaggio che ha omesso di informare il cliente che il fenomeno della bassa marea, in un determinato tratto di mare ed in un determinato periodo, fosse condizione favorevole per il formarsi di alghe urticanti (Cfr. Cass., 6 luglio 2009, n.15798, in La resp. civile, 2009, 857); nel caso richiamato, in buona sostanza, non sarebbe ravvisabile nessuna negligenza informativa dovendosi 326 i Contratti 4/2014