francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Kluwer Italia s.r.l. PER I Wolters FUTURI CONSULENTI DEL LAVORO SULLA TUA STRADA C’È L’ESAME DI STATO? CON LE NOSTRE SOLUZIONI HAI UNA MARCIA IN PIÙ DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE Uno strumento di preparazione all’esame sia per il praticante che per il futuro professionista. L’edizione 2015 privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma anche gli aspetti di carattere previdenziale e di legislazione sociale e si caratterizza per il completo aggiornamento dei contenuti, con riferimento alle novità normative più rilevanti del 2015 tra cui il Jobs Act. DIRITTO TRIBUTARIO Uno strumento di analisi degli aspetti tributari e fiscali che impattano sul reddito di lavoro dipendente, quelli relativi al lavoro autonomo e alle forme di lavoro flessibili. 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SOMMARIO AGENDA CONTRATTUALE " Busta paga Agosto 2015 ......................................................................................................... 5 NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 12 12 Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attività di assistenza fiscale .......................... Gestione della certificazione di malattia Esodati - Istruzioni Inps .................................................................................................................................... Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenza al 23 luglio 2015 ................... Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inail e Cnce .................................................... Congedo parentale - Presentazione della domanda ....................................................................... Assegno di incollocabilità - Rivalutazione dal 1º luglio 2015 ..................................................... Lavoro intermittente e liste di mobilità .................................................................................................. 12 12 12 12 12 13 13 13 " CCNL ................................................................................................................................................................ 13 Credito Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l. ...................................................................................................... 13 NORME InPratica Le novità 2015 in UNIEMENS .................................................................................................... 15 FOCUS I contratti di lavoro dopo il Jobs Act - Parte I ...................................................... 20 " Prassi ............................................................................................................................................................... CCNL InPratica Centri elaborazione dati (CED) Accordo - 9 luglio 2015 .................................................................................................................................... Dirigenti - Credito Accordo - 13 luglio 2015 ................................................................................................................................. Settore marittimo Accordi - 1º luglio 2015 .................................................................................................................................... INSERTO 25 29 31 Fondi sanitari Vademecum TABELLE Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 .......................................................................................................... Crediti di lavoro QUESITI 35 ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 .......................................................................................................... 35 "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41 41 41 Jobs Act - Riordino dei contratti di lavoro e collaborazioni ........................................................ Licenziamento collettivo - Formazione della graduatoria in base ai carichi di famiglia PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 3 SOMMARIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PraticaLavoro Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: 4 Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 Casella postale 12055 - 20120 Milano Indicitalia Servizio Clienti Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 [email protected] Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro Italia Abbonamento annuale E 192,00 Estero Abbonamento annuale E 384,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 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Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 10,00 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 AGENDA CONTRATTUALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. BUSTA PAGA AGOSTO 2015 Agenda contrattuale Variazioni in busta paga Agosto 2015 CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASS C.c.n.l. 20 novembre 2014 Parti stipulanti ANAPA, UNAPASS FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA Arretrati A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comunque non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza contrattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni 2009-2011 oppure arretrati per gli anni 2012-2014. Pertanto, con la retribuzione di agosto 2015 deve essere erogata la corrispondente rata. Allineamento 2009-2010-2011 A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella competono ai lavoratori con i seguenti requisiti: – in servizio al 20 novembre 2014; – in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011; – non è stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Livelli Importi 5 4.660,00 4 3.272,00 3 2.716,00 2 2.093,00 Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono altresı̀ riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti. Arretrati 2012-2013-2014 Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Per il periodo 1º luglio 2014 - 31 ottobre 2014 si dà luogo all’erogazione delle retribuzioni arretrate. Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011 Livelli Importi 5 4.535,00 4 3.494,00 3 3.083,00 2 2.486,00 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 5 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA AGOSTO 2015 Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011 Livelli Importi 6 1.414,00 5 1.251,00 4 1.179,00 3 1.088,00 2 1.011,00 1 1.004,00 In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresı̀ riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti. Norme comuni Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell’eventuale i.v.c. e delle anticipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfetariamente. Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono. Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce ‘‘indennità di vacanza contrattuale’’ ovvero ‘‘anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali’’ vengono integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari.> Elementi CCNL 6 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 1/250 della retribuzione annua Orario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59 Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale 37 ore e 30 minuti Ferie 20 giorni (anzianità fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianità superiori) Permessi Ex festività 4 giorni Prossime scadenze 01/09/2015 - 01/12/2015 Arretrati 01/12/2015 - Previdenza integrativa Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 15 del 1º agosto 2015 AGENDA CONTRATTUALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. BUSTA PAGA AGOSTO 2015 CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARI Accordo 4 aprile 2013 Parti stipulanti FEDERRETI, FISE FILT-CGIL, FIT-CISLUILTEC-UIL. UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, SLA-CISAL Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Dal 1.8.2015 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennità di funzione E.r.d. AQ 2.247,90 539,82 10,33 72,30 118,89 A 2.247,90 539,82 10,33 – 118,89 A1 2.008,77 533,72 10,33 – 65,18 B 1.769,60 529,40 10,33 – 81,34 B1 1.616,60 525,33 10,33 – 40,28 C 1.415,70 522,02 10,33 – 46,17 C1 1.291,36 519,97 10,33 – 51,90 D 956,54 514,29 10,33 – 50,61 N.B. E.r.d.: per il personale dei livelli A1 e B1, già inquadrato rispettivamente nei livelli 9º e 6º della precedente classificazione, gli importi sono i seguenti: A1: E 106,29 e B1: E 85,47. Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero Retribuzione oraria moltiplicata per le ore giornaliere previste (26 per i turnisti) Orario. 167 (170 per i turnisti) Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale 40 ore Ferie 20 gg. (fino ad 8 anni di anzianità); 25 gg (da 9 a 15 anni); 30 gg. (oltre 15 anni); in giorni lavorativi. Durate particolari per il personale part time Permessi ROL 28 ore, più 1 giorno di 8 ore (per i turnisti fruizione collettiva di permessi a fronte del 4 novembre e ulteriori 8 ore). Norme particolari per i settori operativi collegati all’esercizio con attività su 7 gg. Ex festività 4 gg. più 1 giorno per il 4 novembre Prossime scadenze 01/12/2015 - Previdenza integrativa Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 15 del 1º agosto 2015 7 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA AGOSTO 2015 CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE Accordo 21 maggio 2015 Parti stipulanti FEDERAMBIENTE FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL Elemento di copertura Poiché le Parti hanno in essere una controversia interpretativa in ordine alla corresponsione economica dell’E.c.e., hanno individuato, come soluzione economica straordinaria, la corresponsio- ne di un’una tantum per il 2015. A totale copertura del periodo 1º gennaio 2015 - 31 maggio 2015, ai dipendenti in forza al 21 maggio 2015 (*) è corrisposta con la retribuzione di agosto 2015, una somma forfettaria una tantum pari ai seguenti importi, calcolati redazionalmente: Livelli Importi Q 120,24 8 107,00 7A 96,41 7B 91,68 6A 87,22 6B 83,20 5A 79,09 5B 75,73 4A 72,44 4B 70,24 3A 68,00 3B 64,83 2A 64,57 2B 58,09 1 52,28 Per i lavoratori a tempo parziale gli importi suddetti sono ridotti proporzionalmente e per i lavoratori che nel periodo considerato sono passati da contratto part-time a contratto full time o viceversa, il compenso sarà dato dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle rispettive condizioni contrattuali. Ai lavoratori che nel periodo considerato passino ad un parametro o un livello superiore la somma sarà riferita alla posizione in atto al 31 maggio 2015 ovvero, se precedente, sarà riferita alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto (non seguita da assunzione ex novo). Ai lavoratori assunti successivamente al 1º gennaio 2015 la somma è corrisposta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31 maggio 2015. A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, le inferiori sono trascurate. Ai lavoratori che cessino il servizio prima di agosto 2015, l’una tantum sarà corrisposta con le competenze di fine rapporto. Le assenze retribuite ai sensi di legge o di contratto e le assenze per malattia, infortunio sul 8 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 AGENDA CONTRATTUALE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. BUSTA PAGA AGOSTO 2015 lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1º gennaio 201531 maggio 2015 e che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o a integrazione a carico azienda, sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum. L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale. La contrattazione aziendale può definire forme remunerative alternative, di pari compenso. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi relativi alla corresponsione in parola stipulati tra imprese nel periodo 1º gennaio 2015-31 maggio 2015 impegnate nell’avvicendamento nella gestione dell’appalto di servizi. —————————— (*) Esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita al momento della maturazione. Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Orario. 169 (165 per i servizi funerari) Mensilità contrattuali 14 Orario settimanale 36 ore (38 ore per i servizi funerari) Ferie 26 giorni lavorativi (orario su 6 gg.) e 22 giorni lavorativi (orario su 5 gg.) Permessi Ex festività 2 gg. di ferie e 2 gg. di permessi (3 gg. per orario su 6 gg.). Per gli assunti dal 1.5.2008, 3 gg. di permesso Scadenza CCNL 31/12/2013 n. 15 del 1º agosto 2015 9 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA AGOSTO 2015 CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Accordi 25 ottobre 2013 e 29 novembre 2013 Parti stipulanti UNITAL/CONFAPI, CONFIMI IMPRESA LEGNO FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL Minimi tabellari - Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Confapi e Confimi Dal 1.8.2015 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale AD3 1.844,46 531,30 10,33 AD2 1.715,78 528,03 10,33 AD1 1.587,09 528,03 10,33 AC4 1.458,42 528,03 10,33 AC3 1.329,73 522,49 10,33 AC2 1.329,73 522,49 10,33 AC1 1.218,21 522,49 10,33 AS3 1.329,73 522,49 10,33 AS2 1.201,04 522,49 10,33 AS1 1.149,57 518,30 10,33 AE3 1.085,24 518,30 10,33 AE2 1.020,89 515,30 10,33 AE1 857,89 512,79 10,33 Elementi CCNL 10 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 174 Mensilità contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore Ferie 4 settimane Permessi ROL 64 ore (72 ore per i turnisti su 3 turni avvicendati) Ex festività 4 gruppi di 8 ore Prossime scadenze 01/01/2016 - Previdenza integrativa Scadenza CCNL 31/05/2016 n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Ve.La. Vertenze lavoro Y37EM BN Chi segue la tua vertenza ha un alleato in più Ve.La. “Vertenze Lavoro” e tu puoi tornare a sorridere Hai bisogno di fare i conti per una controversia di lavoro? Hai bisogno di calcolare TFR? Richiedi informazioni su www.indicitalia.it/tuttolavoro Con Ve.La. è possibile: Consultare le tematiche che compongono il quadro normativo della vertenza Ottenere un confronto analitico tra il trattamento economico spettante sulla base della richiesta del lavoratore e quanto effettivamente erogato dal datore di lavoro Ottenere il calcolo del credito maturato dal lavoratore “Tutto Lavoro”, “Costo del Lavoro” e “Costo Rapido” sono prodotti Indicitalia correlati a “Ve.La.” utili per fornirti strumenti ancora più completi. NOTIZIE FLASH francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attività di assistenza fiscale NORMATIVA D.P.C.M. 26 giugno 2015 G.U. 6 luglio 2015, n. 154 Per l’anno 2015, è stato prorogato al 23 luglio il termine per l’attività di assistenza fiscale. Pertanto, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati possono completare, entro il 23 luglio 2015, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, a condizione che, entro il 7 luglio 2015, abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni medesime. Gestione della certificazione di malattia PRASSI INPS, msg. 13 luglio 2015, n. 4752 L’Inps rende note le implementazioni della procedura di ricezione delle certificazioni attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC); questo per evitare che il medico non valorizzi correttamente il campo note di diagnosi, con l’inserimento di una diagnosi comprensibile, nel falso convincimento di rispettare la privacy dei propri assistiti. INPS, msg. 10 luglio 2015, n. 4704 Esodati - Istruzioni Inps L’Inps fornisce indicazioni operative per l’accesso alla procedura di esodo di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1º maggio 2015 e chiarisce la modalità di composizione del flusso UniEmens. Ag. Entrate, circ. 7 luglio 2015, n. 26/E Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenza al 23 luglio 2015 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla proroga recata dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso. Tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni online sono immediatamente disponibili per il fisco, l’Agenzia precisa che, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei C.a.f. e dei professionisti. INAIL nota 2 luglio 2015, n. 4605 INPS mess. 6 luglio 2015, n. 4580 12 Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inail e Cnce Con testo congiunto, Inps, Inail e Cnce forniscono istruzioni operative in merito all’avvio, dal 1º luglio 2015, del nuovo servizio Durc online per la verifica della regolarità contributiva, a seguito del quale sono stati effettuati alcuni adeguamenti sul portale di Sportello unico previdenziale e sono state disabilitate le richieste di Durc finora previste. Per tutte le richieste con data 1º luglio 2015 pervenute tramite Sportello unico previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 9, comma 1, PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NOTIZIE FLASH del D.M. 30 gennaio 2015 non viene emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc online. INPS, msg. 6 luglio 2015, n. 4576 Congedo parentale - Presentazione della domanda In seguito alla riforma del congedo parentale, l’Inps comunica che, considerato che devono essere adeguati gli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda online, per il solo mese di luglio 2015, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea ai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8º ed il 12º anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. INAIL, circ. 3 luglio 2015, n. 62 Assegno di incollocabilità - Rivalutazione dal 1º luglio 2015 L’Inail rende noto a decorrere dal 1º luglio 2015, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di euro 256,39. L’importo è stato determinato sulla base della variazione - intervenuta tra il 2013 e il 2014 - dell’indice Istat dei prezzi al consumo, pari allo 0,19%. L’Istituto fa presente che provvederà alle operazioni di conguaglio con il pagamento del rateo di settembre 2015. Min. lavoro, interpello 3 luglio 2015, n. 15 CCNL Comunicato 8 luglio 2015 Lavoro intermittente e liste di mobilità Il Ministero ritiene che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, questo conserva comunque l’iscrizione nella lista di mobilità. Credito Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l. In data 8 luglio 2015, in sede di assemblea ABI e dopo l’esito positivo delle assemblee dei lavoratori, è stata formalmente sottoscritta tra ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, FisacCgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e Unisin l’ipotesi di accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del c.c.n.l. per i quadri direttivi e aree professionali. Il contratto verrà nelle prossime settimane sottoposto alla stesura tecnica. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 13 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PROCEDURE, PRATICHE, ADEMPIMENTI E SCADENZE... OGGI C’È UNA VIA DI USCITA. LAVORO Una sola guida online per gestire tutte le attività quotidiane in materia di lavoro, previdenza, paghe e contributi. In concreto: LAVORO TI DICE PER CHI: i soggetti interessati e coinvolti 730 CUD 770 TI RICORDA COSA: le condizioni necessarie per la corretta gestione e applicazione della procedura TI SPIEGA COME: l’iter da seguire per portare a termine le attività, le formule, i modelli, i casi risolti e gli esempi di calcolo 31 TI COMUNICA QUANDO: i termini e il calendario delle scadenze e le proroghe Ed in più, per un maggiore approfondimento, la documentazione ufficiale collegata. LAVORO LAVORO CONSULTABILE DA PC E TABLET Y85EM BN IPSOAinPraticaLAVORO: dai più valore al tuo tempo! PROVALA GRATUITAMENTE PER UN MESE: www.indicitalia.it/inpraticalavoro francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica Le novità 2015 in UNIEMENS Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista SCHEDA PRATICA ADEMPIMENTO " Denuncia contributiva mensile UNIEMENS Molteplici sono le novità in termini di contribuzione che, quest’anno, hanno determinato variazioni ai criteri di compilazione della denuncia, ed in particolare: – lo sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato; – la Qu.I.R. erogata mensilmente su opzione del lavoratore. SOGGETTI " Datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. PRECONDIZIONI " Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e possesso della matricola INPS. FLUSSO DI LAVORO " Il datore di lavoro: 1) elabora il LUL; 2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS; 3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale; 4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e della dichiarazione 770. TERMINI E SCADENZE " Il datore di lavoro: 1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo; 2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza; 3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’UNIEMENS; 4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza). SANZIONI " L’omessa o tardiva presentazione della denuncia contributiva costituisce titolo ostativo al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. FONTI " – Legge n. 190/2014 – INPS circ. 23/4/2015, n. 82 – INPS circ. 10/4/2015, n. 75 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 15 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a dichiarare all’INPS, con cadenza mensile, le retribuzioni corrisposte periodicamente ai lavoratori dipendenti e i relativi contributi versati. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il flusso UNIEMENS, che raccoglie a livello individuale per ogni lavoratore le informazioni retributive e contributive, inviato da: – i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ex L. n. 12/1979; – le aziende iscritte. Le procedure informatiche dell’INPS, una vola ricevuta la denuncia, generano mensilmente il DM10 virtuale, nel quale sono riportati tutti gli importi a credito e a debito dell’azienda. In cosa consiste La retribuzione imponibile a fini contributivi coincide con quella definita a fini fiscali dal T.U.I.R., applicando però il principio di competenza: essa comprende dunque tutte le somme maturate nel mese di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dall’effettiva corresponsione degli emolumenti. Base imponibile contributiva: qualifica elementi retributivi ELEMENTI INCLUSI ELEMENTI ESCLUSI Paga base ANF Scatti di anzianità TFR Compensi per lavoro straordinario Indennità di risarcimento danni Superminimo Retribuzione delle assenze Premi Indennità sostitutive del preavviso Datore di lavoro Obbligati all’adempimento sono tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione di: – datori di lavoro domestico; – committenti e associanti in partecipazione; – datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e indeterminato. PRECONDIZIONI " Per predisporre la denuncia contributiva, è necessario che il datore sia in possesso della posizione contributiva INPS, da richiedere all’Istituto per via telematica entro 30 giorni dall’avvio del primo rapporto di lavoro subordinato. In UNIEMENS i dati anagrafici dell’azienda sono esposti insieme a tre elementi identificativi definiti dall’INPS in fase di prima iscrizione al fine di inquadrare il datore di lavoro sotto il profilo contributivo: 1. il numero di matricola: composto da 10 cifre e progressivo per provincia; 2. il codice autorizzazione, che identifica le aziende soggette ad una determinata particolarità contributiva o aventi diritto a sgravi e riduzioni; 3. il codice statistico contributivo, utile ad attribuire all’azienda le giuste aliquote contributive in relazione alla attività prevalentemente svolta. FLUSSO DI LAVORO " Il datore di lavoro: 1) elabora il LUL; 2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS, contenente la denuncia aziendale e le denunce individuali riferite a ciascun lavoratore in forza; 16 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica 3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale. In caso sia necessario apportare delle variazioni a quanto denunciato, un successivo invio della denuncia determina la generazione di un «DM10VIG virtuale», per l’importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione, che dovrà essere confermato o annullato dall’utente; 4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e della dichiarazione 770. NOVITA’ Sgravio contributivo triennale 2015 I datori di lavoro aventi titolo al nuovo esonero contributivo triennale, una volta richiesta all’INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione «6Y», devono compilare all’interno di «DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»> «Incentivo» i seguenti elementi: – «TipoIncentivo» valorizzato con «TRIE»; – «CodEnteFinanziatore» valorizzato con «H00» (Stato); – «ImportoCorrIncentivo» valorizzato con l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente. Casi particolari In caso di superamento della soglia mensile massima, all’interno di «DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»>«AltreACredito» vanno valorizzati i seguenti elementi: – «CausaleACredito», riportando il codice causale «L700»; – «ImportoACredito», con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare. L’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il corrispondente anno di durata del rapporto di lavoro (non anno solare), fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UNIEMENS. In questo caso andrà seguito il seguente procedimento: valorizzare, nella sezione <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, l’elemento <AltreACredito>, riportando: – in <CausaleACredito>: l’indicazione del codice causale «L700» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014»; – in <ImportoACredito>, l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare. Esempio compilazione Assunzione a tempo pieno con decorrenza 1º maggio 2015. UNIEMENS Importo massimo di incentivo spettante: euro 8.060 da maggio 2015 ad aprile 2016. Sgravio contributivo maggio: euro 500,00; Sgravio contributivo giugno: euro 750,00 (superiore alla soglia massima mensile); Nella denuncia relativa al mese di giugno, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00 nell’elemento corrente, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> il limite di euro 671,66. La differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di giugno e la soglia massima mensile di esonero, pari a euro 78,34 (750,00-671,66) può essere comunque fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nel mese precedente. Compilazione UNIEMENS mese di giugno: «L444» = 671,66 -«L700» = 78,34 Tale somma potrà essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale «L700». PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 17 NORME InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Importi indebiti In caso di erronea esposizione di importi indebiti, bisogna valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»>«AltreADebito», i seguenti elementi: – «CausaleADebito» dovrà essere inserito il codice causale «M304»; – «ImportoADebito», indicando l’importo da restituire. NOVITA’ Quota integrativa della retribuzione A partire dalle denunce UNIEMENS relative al mese di maggio di quest’anno è stato attivato l’utilizzo dei codici dedicato a questo nuovo istituto retributivo. La Qu.I.R. va erogata dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta da parte del dipendente che abbia almeno 6 mesi di anzianità ed è irrevocabile e vale fino al 30 giugno 2018 o fino alla data di licenziamento. Il datore di lavoro, qualora occupi meno di 50 dipendenti e non sia tenuto al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, può chiedere il finanziamento agevolato specifico per l’erogazione del TFR: in tal caso la Qu.I.R. va erogata a partire dal quarto mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta. I datori di lavoro espongono l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR> dell’elemento <denunciaIndividuale> del flusso UNIEMENS. In particolare, la sezione <GestioneTFR> è articolata nei seguenti elementi: <DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in: <TipoScelta> da valorizzare con IQ in caso di opzione per la liquidazione della Qu.I.R. <DataScelta>, in cui indicare, solo nella prima denuncia utile, la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore <ProfiloLav> <SceltaDest>, a sua volta articolato in: <SceltaTFR> <SceltaPrevCompl> Nell’ambito dell’elemento «SceltaDest», viene inserito il seguente elemento: – «SceltaQuIR»: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da valorizzare con il carattere «S». – <MeseTFR>, a sua volta articolata in: <BaseCalcoloTFR> <BaseCalcoloPrevCompl> <MeseTesoreria> <meseFONDINPS> <MisureCompensative> Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, è stato aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la seguente struttura: <MeseQUIR>: <QUIRLiquidataBustaPaga>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata con risorse proprie del datore di lavoro nel mese di competenza della denuncia. Questa fattispecie comporta l’applicazione delle seguenti misure compensative: – l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali. Ne deriva la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»; – esonero dal versamento dello 0,28% della retribuzione imponibile, con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF17»; 18 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NORME InPratica <QUIRDaFinanziare>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, esposto in: – <QUIRFinMaturata>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza della denuncia individuale. Tale fattispecie comporta l’applicazione delle seguenti misure compensative: – l’esonero dal versamento del contributo al fondo di pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione, con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»; – l’esonero dal contributo destinato al Fondo di pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il il codice di nuova istituzione «M500». <QUIRFinLiquidata>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Tale elemento è articolato in: – <QUIRFinAnnoMese>, che riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale. – <QUIRFinImporto>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga. TERMINI E SCADENZE " Il datore di lavoro: 1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo; 2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza; 3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’UNIEMENS; 4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza). SANZIONI " Non sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa o irregolare denuncia contributiva, ma va evidenziato che tale violazione costituisce elemento ostativo al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Sanzioni ed interessi si applicano invece al caso di omesso o tardivo versamento della contribuzione dovuta. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 19 FOCUS francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. I contratti di lavoro dopo il Jobs Act Parte I Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista Riferimenti normativi " Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) Le novità del decreto attuativo " Il D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione dell’ampia delega prevista dal Jobs Act, opera di fatto una organica revisione delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato e parasubordinato, partendo dall’assunto che «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» e superando di fatto le collaborazioni e le associazioni in partecipazione. 20 Tipologia contrattuale Riferimento normativo Disciplina innovata Lavoro part-time Artt. da 4 a 12 Ore supplementari in misura non superiore al 25% dell’orario settimanale concordato Maggiorazione retributiva del 15% per le ore aggiuntive Possibilità di richiedere il part-time in caso di necessità di cure e in luogo del congedo parentale Lavoro intermittente Artt. da 13 a 18 Sostanzialmente confermata la precedente disciplina. In particolare, è confermata la modalità tecnologica, tramite sms o posta elettronica, di comunicazione da parte del datore di lavoro della durata della prestazione alla DTL Lavoro a tempo determinato Artt. da 19 a 29 La soglia di età dei lavoratori per la non computabilità nei limiti quantitativi passa da 55 a 50 anni In caso di superamento del limite quantitativo non è prevista la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato Durata massima del contratto: 36 mesi a prescindere da interruzioni e cambi di mansioni Diritto di precedenza solo se richiesto dal lavoratore con atto scritto Somministrazione Artt. da 30 a 40 Eliminazione delle causali, in qualsiasi forma, nella somministrazione a tempo indeterminato Fissazione, nello staff leasing, di un limite percentuale all’utilizzo: 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 FOCUS francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tipologia contrattuale Riferimento normativo Disciplina innovata Apprendistato Artt. da 41 a 47 Revisione delle due tipologie di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca. Sostanzialmente immutata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante Lavoro accessorio Artt. da 48 a 50 Aumento del limite economico Acquisto esclusivamente per via telematica Comunicazione di attivazione alla DTL Collaborazioni Art. 2, 52, 54 Abrogazione del lavoro a progetto Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni personali, continuative ed etero organizzate Stabilizzazione dei collaboratori a partire dal 2016 Associazione in partecipazione Art. 53 Abrogata la disciplina in caso di apporto di solo lavoro Si tratta di un lodevole ma non del tutto riuscito tentativo di revisionare e coordinare la disciplina in vigore in materia di contratti di lavoro, che in più punti conferisce «tenore di legge» ad interpretazioni autentiche e valutazioni di dottrina che nel tempo hanno accompagnato la normativa. Lavoro part-time " Il decreto ripropone in buona sostanza la disciplina vigente, aggiungendo alcuni correttivi volti a favorire una maggiore flessibilità di gestione del rapporto di lavoro. Viene prevista la facoltà per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore, anche in assenza di regolamentazione da parte dei CCNL, ore supplementari di lavoro fino al raggiungimento di un tetto massimo pari al 25% delle ore lavorative normali dedotte nel contratto su base settimanale. Esempio Orario contrattuale di lavoro: 30 ore Numero massimo di ore di lavoro supplementare richiedibili: 7,5 N.B. Il lavoratore può rifiutare di svolgere la prestazione aggiuntiva ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Tali ore supplementari vanno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione globale spettante al lavoratore, comprensiva dell’incidenza della retribuzione aggiuntiva sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Inoltre, in caso di sottoscrizione, da parte del lavoratore, di clausole di flessibilità, il datore di lavoro può modificare o aumentare l’orario di lavoro previo un preavviso di soltanto due giorni lavorativi. La sottoscrizione delle clausole, qualora non disciplinate dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata avanti alle commissioni di certificazione. Resta, comunque, salvaguardata la facoltà per il lavoratore di revocare il consenso prestato. Resta confermato l’obbligo della forma scritta del contratto di lavoro, ai fini della prova con la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa su base giornaliera e, laddove necessario, settimanale, mensile ed annuale. Una rilevante novità, ammessa per il momento soltanto per l’anno 2015, è la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, purché con una riduzione PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 21 FOCUS francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. d’orario non superiore al 50 % del normale orario di lavoro svolto. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, hanno diritto alla trasformazione del rapporto in part time. La priorità nella trasformazione del rapporto in part time (a domanda) spetta: – nei casi delle predette patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o nel caso di fruizione della legge n. 104/1992; – in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap. Il lavoratore in part time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del part time. Sanzioni Qualora non sia possibile provare la stipula del contratto a tempo parziale il giudice dichiara la sussistenza di un rapporto a tempo pieno. Qualora risulti indeterminata la durata della prestazione lavorativa, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora risulti non definita la sola collocazione temporale della prestazione, il giudice valuta in via equitativa le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Lo svolgimento di prestazioni flessibili o elastiche senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore alla relativa retribuzione e ad un congruo risarcimento del danno. Lavoro intermittente " La stipula di contratti di lavoro a chiamate resta ammessa: – con lavoratori che abbiano meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno; – con lavoratori ultracinquantacinquenni; – nei casi individuati dal legislatore o dai CCNL. Con la sola eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto è ammesso, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di 400 giorni di lavoro in tre anni solari. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla DTL competente, mediante sms o posta elettronica. In caso di omessa comunicazione si applica una sanzione da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Indennità di disponibilità La misura dell’indennità, divisibile in quote orarie, è determinata dai CCNL e non inferiore ad una soglia fissata dal Ministro del lavoro. Essa è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo ed è comunque assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare. In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro e in tale periodo non matura il diritto all’indennità di disponibilità. In assenza di comunicazione, il lavoratore perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità per il periodo successivo al rifiuto. 22 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PRATICA LAVORO 2015 INSERTO 15 ANNO XVI - 1° agosto 2015, n. 15 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano FONDI SANITARI cop-inserto_pral-12.indd 1 ON-LINE Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse. In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco... con una sola ricerca! www.edicolaprofessionale.com 17/07/15 11:30 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. COSTI DI STRUTTURA di F. MANCA IL CONTROLLO DEI COSTI COME FATTORE STRATEGICO DI SUCCESSO. Il testo è volto a evidenziare l’importanza del controllo dei costi di struttura come fattore strategico di successo per l’azienda. Una raccolta di indagini svolte nel corso degli anni in aziende di diversi settori e un’analisi di svariati fenomeni legati alla struttura aziendale - sia da un punto di vista tecnico/organizzativo che economico - dimostrano che i costi di struttura sono una variabile di notevole criticità ai fini della prosperità dell’azienda e che è strategico controllarne gli effetti sulla gestione economica. La guida contiene: La definizione del concetto di costo di struttura La composizione dei costi di struttura Il contributo alla creazione di valore dei costi di struttura Le relazioni fra struttura e rischio d’impresa Il finanziamento e l’assorbimento dei costi di struttura SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/costidistruttura www.ipsoa.it/agenzie 02 82476794 Nelle migliori librerie della tua città Y71EOBN L’esternalizzazione dei costi di struttura francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. VADEMECUM Fondi sanitari Stefano Liali - Consulente del lavoro Riferimenti normativi e nozione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o Tuir, art. 10, art. 51, art. 100 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9 D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 L. 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 31 marzo 2008 D.M. 27 ottobre 2009 Agenzia delle Entrate, circolare 12 giugno 2002, n. 50 Ministero del lavoro, circolare 15 dicembre 2010, n. 43 Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 dicembre 2014, n. 107 Le politiche di contenimento del welfare pubblico hanno generato un crescente bisogno di prestazioni integrative per i lavoratori nel campo dell’assistenza sanitaria, in quello della previdenza e dei servizi a favore della famiglia. I ‘‘fondi sanitari’’, principalmente quelli negoziali ovvero quelli della contrattazione collettiva, sono un punto di riferimento per le aziende che decidono di offrire un piano sanitario integrativo collettivo come benefit ai propri lavoratori. Con ‘‘fondi sanitari’’ si fa riferimento sia ai ‘‘Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale’’ (di seguito anche Ssn), istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 sia agli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che non posseggono i requisiti di cui all’art. 9 cit. La principale fonte istitutiva dei fondi sanitari è rappresentata dalla contrattazione collettiva, ma il legislatore individua altre possibili fonti istitutive: accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali, deliberazioni assunte da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria, ovvero da società di mutuo soccorso riconosciute, e atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni. La disciplina attualmente in vigore prevede un’unica disciplina di riferimento per tutte le forme di assistenza sanitaria, anche sotto il profilo fiscale. Con D.M. 31 marzo 2008 sono stati individuati gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali. Fondi sanitari integrativi del Ssn I fondi sanitari integrativi hanno un carattere esclusivamente integrativo, essendo finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (Lea). Infatti, le prestazioni erogate dai fondi integrativi debbano riferirsi alle: prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, fra le quali sono comprese, le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Ssn; l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Ssn; PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 III VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. prestazioni erogate dal Ssn non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito; prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Ssn è, dunque, fortemente condizionato dall’individuazione delle prestazioni ed i servizi che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Enti e Casse Gli Enti e casse non solo integrano prestazioni del Ssn ma offrono altresı̀ misure di sostegno connesse a prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn. Il D.M. 31 marzo 2008 ha individuato gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in particolare ha esteso gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi anche alle prestazioni che non sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, ossia: prestazioni socio-sanitarie; spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili; prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che non rientrano nell’ambito di operatività dei fondi ex art. 9, D.Lgs. n. 502/1992, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Ssn e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (D.M. 27 ottobre 2009, di modifica del D.M. 31 marzo 2008). Tali ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Disciplina Fiscale Ai fondi ex art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 si applica l’art. 10 Tuir; agli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale si applica l’art. 51 Tuir. Sono deducibili dal reddito delle persone fisiche i contributi versati ai Fondi sanitari integrativi nella misura massima di E 3.615,20 (art. 10, c. 1, lett. e-ter), Tuir). Ai fini del calcolo si deve tuttavia tener conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati per effetto di quanto disposto dall’art. 51, c. 2, lett. a) Tuir, e di quelli versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza nel reddito della persona a carico. Inoltre, per beneficiare della deduzione fiscale è necessario che tali fondi operino secondo le disposizioni dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 e che eroghino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti. IV PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. VADEMECUM Agli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale trova applicazione l’art. 51, c. 2, lett. a), Tuir in materia di redditi da lavoro dipendente. Inoltre, la deducibilità è possibile esclusivamente nei limiti in cui la contribuzione avvenga in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Occorre, pertanto che il fondo sanitario sia stato istituito da un accordo collettivo o da un regolamento aziendale, essendo dunque possibile la deducibilità nei limiti in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente. I contributi versati a detti enti e casse non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a E 3.615,20. Anche in questo caso ai fini della determinazione del predetto limite si deve tener conto dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del suddetto art. 10, c. 1, lett. e-ter), Tuir. Ai fini dell’utilizzabilità del trattamento fiscale agevolato (art. 51, c. 2, lett. a), Tuir) è necessario che siano rispettati gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale come definiti dal D.M. 27 ottobre 2009. Anagrafe dei Fondi sanitari Entro il 31 luglio di ciascun anno i fondi sanitari devono iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Anagrafe (D.M. 27 ottobre 2009). In sede di registrazione all’Anagrafe i fondi sanitari dovranno dichiarare la tipologia del fondo. Se si tratta di fondi sanitari integrativi del Ssn istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 la tipologia selezionata sarà A, mentre la tipologia B è quella degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), Tuir. Vantaggi Fiscali Il versamento dei contributi ai fondi sanitari deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. L’azienda che decide di aderire ad un fondo sanitario deve prevedere, qualora non aderisca a quello dell’accordo collettivo se previsto, un regolamento aziendale che definisca in modo chiaro che l’accesso alle prestazioni è garantito a tutti i soggetti appartenenti ad una stessa categoria senza discriminazioni. Sono possibili suddivisioni in base ad esempio all’inquadramento lavorativo (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Per gli iscritti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, per un importo non superiore complessivamente a E 3.615,20 se vengono soddisfatte le condizioni previste. Ciò significa che i contributi sono deducibili dal reddito imponibile, quindi non vengono considerati fringe benefit per il dipendente-socio, con il vantaggio fiscale pari all’aliquota marginale. Tale regime fiscale è esteso anche ai contributi versati per i propri familiari (a carico o meno). Per il datore di lavoro l’importo dei contributi di assistenza sanitaria versati costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Inoltre il datore di lavoro versa all’Inps (art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997) un contributo sostitutivo di solidarietà pari al 10%, invece che l’ordinaria contribuzione dovuta. Infine, il lavoratore che ottiene il rimborso dal fondo sanitario delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi della deduzione dal reddito o della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede E 129,11, limitatamente PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 V VADEMECUM francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dal fondo sanitario aziendale. Il contribuente che non abbia beneficiato dell’agevolazione sulla totalità dei contributi versati perché l’importo degli stessi eccedeva il limite di esenzione di E 3.615,20, potrà fruire della detrazione d’imposta in proporzione alla quota dei contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti. Trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi sanitari: Fondi sanitari integrativi del Ssn Si deducono dal reddito complessivo fino a E 3.615,20 (art. 10, lett. e-ter), c.1, Tuir) Enti, casse e società di mutuo soccorso Non concorrono alla formazione del reddito fino a E 3.615,20 (art. 51, lett. a), c. 2, Tuir) Trattamento fiscale delle spese rimborsate al lavoratore dal fondo sanitario: Contributi versati al fondo sanitario dal datore di lavoro e/o dal lavoratore Esempio VI Rimborso delle spese mediche Esempi Contributi versati al fondo in misura inferiore a E 3.615,20 Le spese mediche rimborsate dal fondo non sono detraibili dall’imposta lorda Spese mediche richieste a rimborso pari ad E 1.500,00. Spese mediche rimborsate E 1.500,00 Contributi versati al fondo in misura inferiore a E 3.615,20 Le spese mediche non rimborsate dal fondo sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% della parte eccedente E 129,11 Spese mediche richieste a rimborso E 1.500,00. Spese mediche rimborsate E 1.000,00. Sono detraibili E 370,89 (1.500,00 - 1.000,00) Contributi versati al fondo in misura superiore a E 3.615,20 Le spese mediche rimborsate, e anche quelle non rimborsate sono detraibili, in misura proporzionale alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro, per un importo pari al 19% della parte eccedente E 129,11 Contributi complessivamente versati E 4.000,00. L’importo delle spese mediche detraibili, già rimborsate, sarà pari al 9,62% delle spese mediche sostenute: (4.000,00 - 3.615,20) / 4.000,00 x 100 Un lavoratore dipendente con qualifica di dirigente è iscritto al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi. Il contributo individuale trattenuto mensilmente è pari ad E 80,00, E 240 trimestrali. Il contributo annuale dovuto dal datore di lavoro, versato trimestralmente, è pari ad E 3.144,00, E 786,00 trimestrali (di cui E 1.272,00 è la quota per i dirigenti in pensione, esclusa dal computo per determinare il limite di deducibilità pari a E 3.615,20). Il contributo IVS è pari al 9,19%. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 VADEMECUM VII francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FOCUS Parità di trattamento Il trattamento economico-normativo è uguale a quello del dipendente di pari livello, salvo il riproporzionamento in relazione alla prestazione concretamente svolta. Lavoro a tempo determinato " Risultano chiariti e semplificati i criteri di disciplina del contratto a termine. Il decreto in esame conferma, a meno di diverse disposizioni dettate dai CCNL e con l’eccezione riservata alle attività stagionali, la durata massima dei rapporti a termine che, anche per effetto di una successione di contratti, non può superare i trentasei mesi, con riferimento a mansioni analoghe per livello di inquadramento o categoria effettivamente svolte dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro ed indipendentemente dai periodi di sospensione intercorsi tra un contratto e l’altro. Il superamento del limite comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto dalla data di tale superamento. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. I contratti per attività stagionali restano, comunque, esclusi da ogni limitazione temporale. Proroghe e rinnovi Il contratto può essere prorogato, sempre entro il limite complessivo di tre anni di durata del rapporto e, comunque, per non più di cinque volte. In caso di superamento il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Se la riassunzione a tempo determinato avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Fanno eccezione i lavoratori impiegati nelle attività stagionali. Violazione del termine La prosecuzione del rapporto oltre il termine contrattualizzato obbliga il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione, pari al 20% fino al 10º successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso - di contratto di durata inferiore a sei mesi - ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Limiti quantitativi Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione, ovvero, in caso di avvio attività in corso d’anno, in forza al momento dell’assunzione. In caso di risultato uguale o superiore a 0,5 è previsto l’arrotondamento all’unità superiore. Il decreto, inoltre, abbassa a 50 anni la soglia d’età superata la quale il lavoratore può essere assunto a tempo determinato senza rispettare il limite quantitativo stabilito dalla norma o, in deroga, dai contratti collettivi o di secondo livello. Sanzioni In caso di superamento dei limiti quantitativi, è espressamente esclusa la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, che viene sostituita dalla previsione di una sanzione amministrativa, in caso di superamento dei limiti quantitativi, pari al: – 20% della retribuzione per ciascun mese in caso di superamento del limite per al massimo un lavoratore; – 50% della retribuzione per ciascun mese in caso di assunzione di più di un lavoratore in violazione del limite. Si prevede inoltre che il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori a tempo deter- PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 23 FOCUS francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. minato, o le rappresentanze sindacali, della eventuale intervenuta disponibilità di posti di lavoro all’interno dell’azienda. Diritto di precedenza Il decreto chiarisce definitivamente che il diritto di precedenza spettante al lavoratore che è stato in forza per almeno 6 mesi in caso di assunzioni effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto: – deve essere obbligatoriamente richiamato nel contratto scritto; – è condizionato ad apposita manifestazione di volontà manifestata per iscritto dal lavoratore entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto. 24 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica Centri elaborazione dati (CED) Accordo - 9 luglio 2015 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Assoced e Lait con UGL Terziario Dipendenti dai centri elaborazione dati 1º luglio 2015 - 30 giugno 2018 Con l’accordo 9 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dai centri elaborazione dati. Dal 1º luglio 2015 il c.c.n.l. si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conti terzi. L’ACCORDO IN PRATICA Minimi tabellari 1º luglio 2015 Assistenza integrativa 1º luglio 2015 DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA DA ANNOTARE Minimi tabellari 1º maggio 2016, 1º marzo 2017, 1º gennaio 2018 Una tantum settembre 2015 Indennità di funzione 1º luglio 2016, 1º luglio 2017 Modifiche alla disciplina di E.d.r., E.e.g, flessibilità, trasferta, congedi, contrattazione integrativa, apprendistato, lavoro a termine, contratto di somministrazione, part-time, contratto di reimpiego DA FARE SUBITO Minimi tabellari Dal 1º luglio 2015 i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti: 1º luglio 2015 Livelli Importi mensili Q/Direzione 2.582,85 Q 2.347,74 1 2.015,32 2 1.804,28 3S 1.729,92 3 1.619,47 4 1.506,84 5 1.434,67 6 1.211,60 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 25 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Assistenza integrativa Dal 1º luglio 2015 la quota associativa al fondo EASI viene elevata ad E 168,00 annuali, in 1º luglio 2015 rate mensili di E 14,00 (E 13,00 a carico azienda ed E 1 a carico del lavoratore). L’E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad E 14 per 14 mensilità, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali compreso il t.f.r. DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari I nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti: 1º maggio 2016, 1º marzo 2017, 1º gennaio 2018 Una tantum Importi mensili Livello dal 1.5.2016 dal 1.3.2017 dal 1.1.2018 Q/Direzione 2.614,73 2.646,62 2.678,51 Q 2.376,73 2.405,71 2.434,70 1 2.040,20 2.065,08 2.089,96 2 1.826,55 1.848,83 1.871,10 3S 1.751,27 1.772,63 1.793,99 3 1.639,47 1.659,46 1.679,45 4 1.525,45 1.544,05 1.562,65 5 1.452,38 1.470,10 1.487,81 6 1.226,56 1.241,51 1.256,47 Quando Quanto Chi Settembre 2015 Settembre 2015 – Lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’Accordo 9 luglio 2015 E 60 Periodo di riferimento 1/04/2015-30/06/2015 A copertura del periodo 1º aprile 2015-30 giugno 2015, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 9 luglio 2015 spetta un importo forfettario una tantum pari ad E 60 da corrispondere con la retribuzione di settembre 2015. L’una tantum è commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo suddetto con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, sarà riproporzionata per i lavoratori part time e non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale o legale ne del t.f.r. Indennità di funzione L’indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro viene cosı̀ elevata: 1ºluglio 2016, 1º luglio 2017 Importi mensili Livello dal 1.7.2016 dal 1.7.2017 Q/Direzione 241,00 245,00 Q 214,00 219,00 DA ANNOTARE E.d.r. L’azienda che ometta il versamento per il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale Centri elaborazione dati (EBCE) è tenuta a corrispondere al dipendente un E.d.R. pari ad E 16, per 14 mensilità. 26 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica E.e.g. Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 maggio 2018, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione di un premio di produttività sarà erogato un elemento economico di garanzia nei seguenti importi: Flessibilità Trasferta Congedi Contrattazione integrativa Premio di risultato Livello Importi Q, 1 e 2 110,00 3Se3 98,00 4, 5 e 6 85,00 L’importo sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1º luglio 2015-31 maggio 2018, e sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale corrisposta successivamente al 1º luglio 2015. Nei regimi di flessibilità, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote orarie della retribuzione di fatto entro 12 mesi dal termine del programma di flessibilità. Decorso tale termine, spetta la retribuzione per le ore non godute e la maggiorazione per straordinario. Le ore maturate non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, permessi e riduzioni previste a diverso titolo, anche a livello aziendale. Al lavoratore inviato in trasferta, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio e delle spese sostenute in esecuzione del mandato, spetta una diaria pari a E 20 giornalieri per missioni da 8 a 24 ore ed a E 35 giornalieri per missioni superiori a 24 ore. Per le missioni di durata superiore al mese o per viaggi abituali la diaria viene ridotta del 10%. Per trasferte fino a 4 ore spettano solo i suddetti rimborsi e per trasferte da 4 fino a 8 ore anche una diaria pari a E 10 giornalieri. Il lavoratore che utilizzi il mezzo proprio avrà il rimborso del montante chilometrico sulla base delle tabelle Aci. Il congedo parentale può essere fruito a ore, anche a più riprese. Il lavoratore dovrà indicare, con un preavviso minimo di 15 giorni, il numero dei mesi che intende utilizzare, l’arco temporale di fruizione e la programmazione mensile delle ore di congedo. Possono essere cumulati nelle stessa giornata altri riposi o permessi, ferma restando la prestazione minima giornaliere di 4 ore. L’indennità economica spettante è calcolata col divisore 168. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può fruire di un’aspettativa retribuita per un massimo di 3 mesi. L’assenza è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresa la 13º mensilità, le ferie e il t.f.r. e può essere fruita su base giornaliera od oraria, ferma restando la prestazione minima di 4 ore giornaliere. La lavoratrice ha anche diritto alla trasformazione dal rapporto a tempo parziale e viceversa. La contrattazione aziendale si attua nelle aziende con più di 10 dipendenti e disciplina le materie indicate dal c.c.n.l. nonché il premio di risultato. Gli accordi aziendali hanno durata triennale e devono essere approvati dall’Ente bilaterale. Nelle aziende con oltre 10 dipendenti possono essere stipulati accordi sul premio di risultato, correlato ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, con obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità e redditività. Il premio per sua natura ha carattere di variabilità, non predeterminabilità e non è utile ai fini di nessun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Le aziende con meno di 10 dipendenti e quelle che non hanno contrattato il premio di risultato dovranno erogare l’elemento economico di garanzia (v. supra). PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 27 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Apprendistato Sono introdotte modifiche alla percentuale di applicabilità del contratto ed ai limiti numerici. professionalizzante Lavoro a termine Sono introdotte modifiche alla successione dei contratti, agli intervalli tra un contratto e l’altro, ai limiti quantitativi ed al diritto di precedenza. Contratto di Sono introdotte modifiche alla percentuale di utilizzo del contratto. somministrazione Lavoro a tempo parziale Sono introdotte modifiche alle condizioni di trasformazione del rapporto, alle clausole ela- stiche e flessibili ed al lavoro supplementare. Contratto di reimpiego In via sperimentale per la vigenza del contratto in oggetto, viene introdotto uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, esclusi coloro che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello inferiore per i successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento. Gli assunti al livello 5 percepiranno per 30 mesi la retribuzione del livello 6. Il contratto di reimpiego non è applicabile al livello 6. 28 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica Dirigenti - Credito Accordo - 13 luglio 2015 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Abi con Sinfub, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali 13 luglio 2015 - 31 dicembre 2018 Con l’accordo 13 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. L’ACCORDO IN PRATICA Scatti di anzianità 13 luglio 2015 DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA Ex festività fino al 31 dicembre 2018 Minimi tabellari Malattia DA ANNOTARE DA FARE SUBITO Scatti di anzianità A decorrere dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di anzianità e agli importi ‘‘ex 13 luglio 2015 ristrutturazione tabellare’’ è abrogata, fatto salvo lo scatto in corso di maturazione. Dalla stessa data gli importi già maturati a tale titolo restano fissati in cifra come assegno ad personam non riassorbibile. DA METTERE IN AGENDA Ex festività Fino al 31 dicembre 2018, i permessi per ex festività sono ridotti di 1 giorno ed il relativo fino al 31 dicembre 2018 ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. DA ANNOTARE Minimi tabellari Per il periodo di vigenza contrattuale (2015-2018), il trattamento economico minimo men- sile resterà quello indicato nel c.c.n.l. 29 febbraio 2012. Malattia Il periodo di conservazione del posto e del trattamento economico in caso di malattia di carattere oncologico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 29 Y27EM FI francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica Settore marittimo Accordi - 1º luglio 2015 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori con Fit-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Settore marittimo 1º luglio 2015 - 31 dicembre 2017 Con l’accordo quadro 1º luglio 2015 le Parti hanno definito i criteri per la realizzazione di un c.c.n.l. unico per il settore privato dell’industria armatoriale attraverso l’accorpamento dei contratti collettivi attualmente applicati. Con il verbale d’accordo sottoscritto in pari data le stesse Parti (cui si aggiunge Fedarlinea) hanno rinnovato la parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali del settore marittimo. Si riportano di seguito in sintesi i contenuti dell’accordo quadro e i valori dei minimi e dell’una tantum relativi alle Sezioni degli Addetti agli uffici e delle Navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl. L’ACCORDO IN PRATICA Una tantum 1º luglio 2015 Minimi tabellari 1º luglio 2015 DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA DA ANNOTARE Minimi tabellari 1º gennaio 2016, 1º gennaio 2017 Contratto unico di settore DA FARE SUBITO Una tantum Quando Quanto Luglio2015 Luglio 2015 Chi – Personale iscritto alla CRL o al TP alla data del 1º luglio 2015 – Personale di terra, assunto prima del 1º luglio 2014 ed in forza al 1º luglio 2015 E 500 Periodo di riferimento 1/07/2014-30/06/2015 Area contrattuale Mare A copertura del periodo 1º luglio 2014-30 giugno 2015, al personale iscritto alla CRL o al TP alla data del 1º luglio 2015 è riconosciuto un importo forfettario pari a E 500,00, con le competenze del mese di luglio 2015, in base ai criteri che seguono: PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 31 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. – ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale prima del 1º luglio 2014, verrà corrisposto l’intero importo dell’una tantum; – ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale successivamente al 1º luglio 2014 è corrisposta una quota mensile degli importi di cui sopra (pari ad 1/12), rispettivamente per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. o per ogni mese di imbarco nel periodo 1º luglio 2014 - 30 giugno 2015. Area contrattuale Terra Al personale di terra, assunto prima del 1º luglio 2014 ed in forza al 1º luglio 2015 viene corri-sposta un’una - tantum pari a E 500,00, da corrispondere con le competenze del mese di luglio 2015. Per il personale assunto dopo il 1º luglio 2014 l’una tantum, sarà erogata pro-rata, per il periodo di servizio, nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale. Minimi tabellari Dal 1º luglio 2015 gli importi del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti: 1º luglio 2015 Addetti agli uffici Qualifiche Importi 7 2.251,80 6 1.993,42 5 1.734,02 4 1.639,82 3 1.446,09 2 1.314,16 1 1.253,97 Navi superiori a 3.000 tsl Qualifiche 32 Importi Comandante 3.143,82 Direttore di macchina 2.976,49 1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 2.040,94 1º ufficiale mediterraneo 2.009,22 2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.723,70 2º ufficiale mediterraneo 1.685,38 3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.603,84 3º ufficiale mediterraneo 1.574,08 Sottufficiale capo servizio/Nostromo 1.492,91 Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/ Carpentiere/Tankista/Elettricista 1.437,06 Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Cameriere/2º Cuoco/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali 1.273,25 Carbonaio 1.268,11 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CCNL InPratica Qualifiche Importi Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a 1.149,54 Giovanotto di 2a/Garzone di 2a/Garzone di cucina 1.108,65 Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente 1.057,74 DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari I nuovi importi mensili del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti: 1º gennaio 2016, 1º gennaio 2017 Addetti agli uffici Importi mensili Qualifiche Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 7 2.322,70 2.371,78 6 2.049,84 2.088,90 5 1.782,50 1.816,06 4 1.685,01 1.716,30 3 1.486,04 1.513,69 2 1.349,99 1.374,80 1 1.287,00 1.309,87 Navi superiori a 3.000 tsl Minimo contrattuale conglobato Qualifiche Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Comandante 3.224,51 3.280,38 Direttore di macchina 3.052,88 3.105,77 1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 2.093,33 2.129,59 1º ufficiale mediterraneo 2.060,79 2.096,49 2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.767,94 1.798,56 2º ufficiale mediterraneo 1.728,64 1.758,59 3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.645,01 1.673,51 3º ufficiale mediterraneo 1.614,48 1.642,45 Sottufficiale capo servizio/Nostromo 1.531,22 1.557,75 Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/ Carpentiere/Tankista/Elettricista 1.473,94 1.499,47 Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Cameriere/2º Cuoco/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali 1.305,93 1.328,56 Carbonaio 1.300,65 1.323,19 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 33 CCNL InPratica francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Minimo contrattuale conglobato Qualifiche Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 1.179,04 1.199,47 Giovanotto di 2 /Garzone di 2 /Garzone di cucina 1.137,10 1.156,80 Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente 1.084,88 1.103,68 Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a a a DA ANNOTARE Contratto unico L’accordo quadro stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2015 il Contratto collettivo naziodi settore nale di lavoro unico per il settore privato dell’industria armatoriale è composto da due Aree di riferimento: Area contrattuale Mare e Area contrattuale Terra. Le suddette Aree contrattuali saranno costituite da ‘‘Sezioni’’, ciascuna delle quali corrisponde a un determinato c.c.n.l. di categoria attualmente applicato e manterrà il suo specifico campo di applicazione. Si riporta di seguito l’elenco delle sezioni che compongono il nuovo contratto unico di settore. Area contrattuale Mare 1) Sezione relativa all’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc; 2) Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale Italiano armate da imprese che operano in ambito internazionale; 3) Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci sup a 3000 tsl dell’armamento nazionale; 4) Sezione per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri; 5) Sezione per i marittimi imbarcati su navi da crociera; 6) Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto; 7) Sezione per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della L. 234/ 1989; 8) Sezione per l’imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali; 9) Sezione per i capitani di lungo corso al comando dei mezzi navali speciali e per i capitani di macchina alla direzione di macchina dei mezzi speciali; 10) Sezione per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi; 11) Sezione per i marittimi imbarcati su unità da di porto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva; 12) Sezione per i marittimi extracomunitari imbarcati su navi da carico iscritte nel Registro Internazionale Italiano o in regime di bare-boat. Area contrattuale Terra 13) Sezione per il personale di terra, uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato. 34 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 Mese Periodo Indice ISTAT Differenza % indice Rateo 1,5% 75% differenza indice Coefficiente di rivalutazione Giugno 2015 dal 15.06 al 14.07 107,3 0,280374 0,750 0,210280 0,960280 Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito già rivalutato al 31 dicembre 1997. Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare. Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998 Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Dicembre 1997 106,5 1,000000 — Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,376857 Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,375564 Marzo 1998 107,1 1,005634 1,375564 Aprile 1998 107,3 1,007512 1,373000 Maggio 1998 107,5 1,009390 1,370446 Giugno 1998 107,6 1,010329 1,369172 Luglio 1998 107,6 1,010329 1,369172 Agosto 1998 107,7 1,011268 1,367901 Settembre 1998 107,8 1,012207 1,366632 Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,364101 Novembre 1998 108,1 1,015023 1,362839 Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,362839 Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,361579 Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,359067 Marzo 1999 108,6 1,019718 1,356564 Aprile 1999 109,0 1,023474 1,351586 Maggio 1999 109,2 1,025352 1,349111 Giugno 1999 109,2 1,025352 1,349111 Luglio 1999 109,4 1,027230 1,346644 Agosto 1999 109,4 1,027230 1,346644 Settembre 1999 109,7 1,030047 1,342962 Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,340518 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 35 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Novembre 1999 110,3 1,035681 1,335656 Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,334447 Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,333239 Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,327233 Marzo 2000 111,3 1,045070 1,323656 Aprile 2000 111,4 1,046009 1,322468 Maggio 2000 111,7 1,048826 1,318916 Giugno 2000 112,1 1,052582 1,314210 Luglio 2000 112,3 1,054460 1,311869 Agosto 2000 112,3 1,054460 1,311869 Settembre 2000 112,5 1,056338 1,309537 Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,306054 Novembre 2000 113,3 1,063850 1,300290 Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,299144 Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,293441 Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,288914 Marzo 2001 114,4 1,074178 1,287788 Aprile 2001 114,8 1,077934 1,283301 Maggio 2001 115,1 1,080751 1,279956 Giugno 2001 115,3 1,082629 1,277735 Luglio 2001 115,3 1,082629 1,277735 Agosto 2001 115,3 1,082629 1,277735 Settembre 2001 115,4 1,083568 1,276628 Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,273318 Novembre 2001 115,9 1,088263 1,271121 Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,270025 Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,264574 Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,260247 Marzo 2002 117,2 1,100469 1,257021 Aprile 2002 117,5 1,103286 1,253812 Maggio 2002 117,7 1,105164 1,251681 Giugno 2002 117,9 1,107042 1,249558 Luglio 2002 118,0 1,107981 1,248499 Agosto 2002 118,2 1,109859 1,246387 Settembre 2002 118,4 1,111737 1,244281 Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,241136 Novembre 2002 119,0 1,117371 1,238008 Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,236968 Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,231797 Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,229740 Marzo 2003 120,2 1,128638 1,225648 Aprile 2003 120,4 1,130516 1,223612 Maggio 2003 120,5 1,131455 1,222597 36 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Giugno 2003 120,6 1,132394 1,221583 Luglio 2003 120,9 1,135211 1,218552 Agosto 2003 121,1 1,137089 1,216539 Settembre 2003 121,4 1,139906 1,213533 Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,212534 Novembre 2003 121,8 1,143662 1,209548 Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,209548 Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,207565 Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,203618 Marzo 2004 122,5 1,150235 1,202636 Aprile 2004 122,8 1,153052 1,199698 Maggio 2004 123,0 1,154930 1,197747 Giugno 2004 123,3 1,157746 1,194833 Luglio 2004 123,4 1,158685 1,193865 Agosto 2004 123,6 1,160563 1,191933 Settembre 2004 123,6 1,160563 1,191933 Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,191933 Novembre 2004 123,9 1,163380 1,189047 Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,189047 Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,189047 Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,185220 Marzo 2005 124,5 1,169014 1,183316 Aprile 2005 124,9 1,172770 1,179527 Maggio 2005 125,1 1,174648 1,177641 Giugno 2005 125,3 1,176526 1,175761 Luglio 2005 125,6 1,179343 1,172953 Agosto 2005 125,8 1,181221 1,171088 Settembre 2005 125,9 1,182160 1,170158 Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,168302 Novembre 2005 126,1 1,184038 1,168302 Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,166452 Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,163688 Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,160937 Marzo 2006 127,1 1,193427 1,159110 Aprile 2006 127,4 1,196244 1,156381 Maggio 2006 127,8 1,200000 1,152761 Giugno 2006 127,9 1,200939 1,151860 Luglio 2006 128,2 1,203756 1,149165 Agosto 2006 128,4 1,205634 1,147375 Settembre 2006 128,4 1,205634 1,147375 Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,149165 Novembre 2006 128,3 1,204695 1,148269 Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,147375 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 37 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,146482 Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,143811 Marzo 2007 129,0 1,211268 1,142038 Aprile 2007 129,2 1,213146 1,140270 Maggio 2007 129,6 1,216901 1,136751 Giugno 2007 129,9 1,219718 1,134125 Luglio 2007 130,2 1,222535 1,131512 Agosto 2007 130,4 1,224413 1,129777 Settembre 2007 130,4 1,224413 1,129777 Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,126322 Novembre 2007 131,3 1,232864 1,122033 Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,117776 Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,114394 Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,111871 Marzo 2008 133,2 1,250704 1,106028 Aprile 2008 133,5 1,253521 1,103542 Maggio 2008 134,2 1,260094 1,097786 Giugno 2008 134,8 1,265728 1,092900 Luglio 2008 135,4 1,271362 1,088057 Agosto 2008 135,5 1,272300 1,087254 Settembre 2008 135,2 1,269484 1,089666 Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,089666 Novembre 2008 134,7 1,264789 1,093711 Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,095338 Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,097786 Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,095338 Marzo 2009 134,5 1,262911 1,095338 Aprile 2009 134,8 1,265728 1,092900 Maggio 2009 135,1 1,268545 1,090473 Giugno 2009 135,3 1,270423 1,088861 Luglio 2009 135,3 1,270423 1,088861 Agosto 2009 135,8 1,275117 1,084852 Settembre 2009 135,4 1,271362 1,088057 Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,087254 Novembre 2009 135,6 1,273239 1,086452 Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,084852 Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,083257 Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,081666 Marzo 2010 136,5 1,281690 1,079289 Aprile 2010 137,0 1,286385 1,075350 Maggio 2010 137,1 1,287324 1,074565 Giugno 2010 137,1 1,287324 1,074565 Luglio 2010 137,6 1,292019 1,070661 38 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Agosto 2010 137,9 1,294836 1,068331 Settembre 2010 137,5 1,291080 1,071439 Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,069107 Novembre 2010 137,9 1,294836 1,068331 Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,064472 Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,060277 Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,057143 Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052993 Aprile 2011 102,4 1,320143 1,047852 Maggio 2011 102,5 1,321432 1,046829 Giugno 2011 102,6 1,322721 1,045809 Luglio 2011 102,9 1,326589 1,042760 Agosto 2011 103,2 1,330456 1,039729 Settembre 2011 103,2 1,330456 1,039729 Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,035714 Novembre 2011 103,7 1,336902 1,034716 Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,031731 Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,027778 Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,023855 Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019962 Aprile 2012 105,7 1,362686 1,015137 Maggio 2012 105,6 1,361397 1,016098 Giugno 2012 105,8 1,363976 1,014178 Luglio 2012 105,9 1,365265 1,013220 Agosto 2012 106,4 1,371711 1,008459 Settembre 2012 106,4 1,371711 1,008459 Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,008459 Novembre 2012 106,2 1,369132 1,010358 Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,007512 Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,005623 Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,005623 Marzo 2013 106,9 1,378157 1,003742 Aprile 2013 106,9 1,378157 1,003742 Maggio 2013 106,9 1,378157 1,003742 Giugno 2013 107,1 1,380735 1,001867 Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000933 Agosto 2013 107,6 1,387181 0,997212 Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000933 Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,001867 Novembre 2013 106,8 1,376868 1,004682 Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,001867 Gennaio 2014 107,3 1,383314 1,000000 Febbraio 2014 107,2 1,382024 1,000933 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 39 TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Marzo 2014 107,2 1,382024 1,000933 Aprile 2014 107,4 1,384603 0,999069 Maggio 2014 107,3 1,383314 1,000000 Giugno 2014 107,4 1,384603 0,999069 Luglio 2014 107,3 1,383314 1,000000 Agosto 2014 107,5 1,385892 0,998140 Settembre 2014 107,1 1,380735 1,001867 Ottobre 2014 107,2 1,382024 1,000933 Novembre 2014 107,0 1,379446 1,002804 Dicembre 2014 107,0 1,379446 1,002804 Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,007512 Febbraio 2015 106,8 1,376868 1,004682 Marzo 2015 107,0 1,379446 1,002804 Aprile 2015 107,1 1,380735 1,001867 Maggio 2015 107,2 1,382024 1,000933 Giugno 2015 107,3 1,383314 1,000000 N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI è pari a 1,373. 40 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 QUESITI francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di più visita il sito JOBS ACT Riordino dei contratti di lavoro e collaborazioni http://esperto.ipsoa.it In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 è attualmente possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma della c.d. mini co.co.co.? Anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 i committenti possono costituire, sussistendone i presupposti, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia nella forma ordinaria che ‘‘mini’’. Occorre tuttavia tener presente che, per effetto della presunzione introdotta dall’art. 2 dello stesso provvedimento, la legge esclude la genuinità delle collaborazioni connotate da determinati elementi che implicano, in sostanza, la mancanza di reale autonomia in capo al lavoratore. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, troverà automatica applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La presunzione legale non opera con riferimento alle collaborazioni: – per le quali i contratti collettivi nazionali prevedano discipline specifiche; – prestate dagli iscritti negli albi professionali, dai componenti degli organi societari di amministrazione e controllo e dai membri di collegi e commissioni; – rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Pietro Zarattini (Consulente in materia di lavoro) LICENZIAMENTO COLLETTIVO Formazione della graduatoria in base ai carichi di famiglia Un’azienda ha avviato la procedura dei licenziamenti collettivi ex art. 223/1991. Uno dei dipendenti licenziati impugna il licenziamento affermando che l’azienda non ha tenuto conto del nuovo carico familiare dovuto alla nascita di un figlio. Tale documentazione non è stata però prodotta all’avvio della procedura, pur essendosi l’evento già verificato, ma solo successivamente e precisamente poco prima che avvenisse il licenziamento e comunque dopo l’elaborazione della graduatoria dei licenziabili. L’azienda, una volta conosciuta la situazione del dipendente, avrebbe dovuto procedere alla rielaborazione della graduatoria o il dipendente aveva l’obbligo di documentare la sua nuova situazione immediatamente e comunque prima che l’azienda elaborasse la graduatoria finale? In merito al computo dei carichi di famiglia in caso di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha affermato che ‘‘... non richiedendosi al datore di lavoro l’espletamento di particolari indagini (che, del resto, non disponendo di poteri autoritativi, neppure gli sarebbero consentite), deve ritenersi del tutto rispondente ai criteri di correttezza e buona fede che la formazione della graduatoria avvenga, con criterio uniforme, sulla base delle informazioni fornite alla parte datoriale dagli stessi lavoratori, dovendosi presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare’’ (Cassaz. 23 settembre 2014, n. 19990, in motivazione). Il datore di lavoro, pertanto, non pare tenuto ad espletare particolari indagini in merito ai carichi di famiglia dei lavoratori, potendo formare la graduatoria sulla base delle informazioni fornite dai lavoratori stessi. PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 41 QUESITI francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nel caso di specie, tuttavia, il lavoratore risulta aver fornito al datore di lavoro le informazioni relative al nuovo carico familiare, seppure dopo la formazione della graduatoria (ma prima che avvenisse il licenziamento). Dal momento che, in caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta per individuare i lavoratori da licenziare deve essere effettuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pare potersi ritenere che il datore di lavoro, una volta informato dell’effettivo stato di famiglia del lavoratore, avrebbe dovuto rielaborare la graduatoria, in ossequio ai predetti principi di correttezza e buona fede. Filippo Collia (Avvocato) 42 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nasce IPSOA Pratica Lavoro News: il tuo aggiornamento è ancora più completo! IPSOA Pratica Lavoro News è la nuova Newsletter di IPSOA Pratica Lavoro. Ogni settimana news su lavoro, previdenza e fisco per stare al passo con l’evoluzione normativa e gestire al meglio gli adempimenti quotidiani pubblicati sulla rivista. Y42EQCL Registrati subito su www.edicolaprofessionale.com per ricevere la prossima edizione! adv_news_pratica_lavoro.indd 1 20/05/15 15:27 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Ebook TUTTO JOBS ACT di Pierluigi Rausei UNA NUOVA SOLUZIONE DIGITALE PER ESSERE COSTANTEMENTE INFORMATI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT. IPSOA TUTTO JOBS ACT nasce per guidare il professionista nell’interpretazione e applicazione delle nuove norme, ancora in fase di completamento, e per garantire un aggiornamento tempestivo sui vari decreti attuativi, sia in prima che in seconda lettura. 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