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SOMMARIO
AGENDA
CONTRATTUALE
" Busta paga Agosto 2015 .........................................................................................................
5
NOTIZIE FLASH
" Normativa .................................................................................................................................................
12
12
Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attività di assistenza fiscale ..........................
Gestione della certificazione di malattia
Esodati - Istruzioni Inps ....................................................................................................................................
Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenza al 23 luglio 2015 ...................
Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inail e Cnce ....................................................
Congedo parentale - Presentazione della domanda .......................................................................
Assegno di incollocabilità - Rivalutazione dal 1º luglio 2015 .....................................................
Lavoro intermittente e liste di mobilità ..................................................................................................
12
12
12
12
12
13
13
13
" CCNL ................................................................................................................................................................
13
Credito
Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l. ......................................................................................................
13
NORME InPratica
Le novità 2015 in UNIEMENS ....................................................................................................
15
FOCUS
I contratti di lavoro dopo il Jobs Act - Parte I ......................................................
20
" Prassi ...............................................................................................................................................................
CCNL InPratica
Centri elaborazione dati (CED)
Accordo - 9 luglio 2015 ....................................................................................................................................
Dirigenti - Credito
Accordo - 13 luglio 2015 .................................................................................................................................
Settore marittimo
Accordi - 1º luglio 2015 ....................................................................................................................................
INSERTO
25
29
31
Fondi sanitari
Vademecum
TABELLE
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 ..........................................................................................................
Crediti di lavoro
QUESITI
35
ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 ..........................................................................................................
35
"ESPERTO’’ risponde ...........................................................................................................................
41
41
41
Jobs Act - Riordino dei contratti di lavoro e collaborazioni ........................................................
Licenziamento collettivo - Formazione della graduatoria in base ai carichi di famiglia
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
3
SOMMARIO
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PraticaLavoro
Editrice
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20090 Milanofiori Assago (Mi)
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Redazione
Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti,
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Realizzazione grafica
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Fotocomposizione
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Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
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del 18 settembre 2000
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
Contributi redazionali
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4
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PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA AGOSTO 2015
Agenda contrattuale
Variazioni in busta paga Agosto 2015
CCNL
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASS
C.c.n.l. 20 novembre 2014
Parti stipulanti
ANAPA, UNAPASS
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA
Arretrati A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un
massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comunque non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza contrattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni 2009-2011
oppure arretrati per gli anni 2012-2014.
Pertanto, con la retribuzione di agosto 2015 deve essere erogata la corrispondente rata.
Allineamento 2009-2010-2011
A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella
competono ai lavoratori con i seguenti requisiti:
– in servizio al 20 novembre 2014;
– in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;
– non è stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011.
Livelli
Importi
5
4.660,00
4
3.272,00
3
2.716,00
2
2.093,00
Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2009 - 31
dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono
altresı̀ riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Arretrati 2012-2013-2014
Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli
importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato
il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Per il periodo 1º luglio 2014 - 31 ottobre 2014 si dà luogo
all’erogazione delle retribuzioni arretrate.
Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli
Importi
5
4.535,00
4
3.494,00
3
3.083,00
2
2.486,00
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
5
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli
Importi
6
1.414,00
5
1.251,00
4
1.179,00
3
1.088,00
2
1.011,00
1
1.004,00
In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º
gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresı̀ riproporzionati
per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Norme comuni
Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell’eventuale i.v.c. e delle anticipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi
di incidenza scatti determinata forfetariamente.
Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel
periodo cui si riferiscono.
Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce ‘‘indennità di vacanza
contrattuale’’ ovvero ‘‘anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali’’ vengono integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari.>
Elementi CCNL
6
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 1/250 della retribuzione annua
Orario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
37 ore e 30 minuti
Ferie
20 giorni (anzianità fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianità
superiori)
Permessi
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/09/2015 - 01/12/2015 Arretrati
01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 15 del 1º agosto 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA AGOSTO 2015
CCNL
AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARI
Accordo 4 aprile 2013
Parti stipulanti
FEDERRETI, FISE
FILT-CGIL, FIT-CISLUILTEC-UIL. UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, SLA-CISAL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.8.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione
E.r.d.
AQ
2.247,90
539,82
10,33
72,30
118,89
A
2.247,90
539,82
10,33
–
118,89
A1
2.008,77
533,72
10,33
–
65,18
B
1.769,60
529,40
10,33
–
81,34
B1
1.616,60
525,33
10,33
–
40,28
C
1.415,70
522,02
10,33
–
46,17
C1
1.291,36
519,97
10,33
–
51,90
D
956,54
514,29
10,33
–
50,61
N.B. E.r.d.: per il personale dei livelli A1 e B1, già inquadrato rispettivamente nei livelli 9º e 6º della
precedente classificazione, gli importi sono i seguenti: A1: E 106,29 e B1: E 85,47.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero Retribuzione oraria moltiplicata per le ore
giornaliere previste (26 per i turnisti)
Orario. 167 (170 per i turnisti)
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore
Ferie
20 gg. (fino ad 8 anni di anzianità); 25 gg (da 9 a 15 anni);
30 gg. (oltre 15 anni); in giorni lavorativi. Durate particolari
per il personale part time
Permessi
ROL 28 ore, più 1 giorno di 8 ore (per i turnisti fruizione
collettiva di permessi a fronte del 4 novembre e ulteriori
8 ore). Norme particolari per i settori operativi collegati
all’esercizio con attività su 7 gg.
Ex festività 4 gg. più 1 giorno per il 4 novembre
Prossime scadenze
01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 15 del 1º agosto 2015
7
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
CCNL
IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Accordo 21 maggio 2015
Parti stipulanti
FEDERAMBIENTE
FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL
Elemento di copertura Poiché le Parti hanno in essere una controversia interpretativa in ordine alla corresponsione
economica dell’E.c.e., hanno individuato, come soluzione economica straordinaria, la corresponsio-
ne di un’una tantum per il 2015.
A totale copertura del periodo 1º gennaio 2015 - 31 maggio 2015, ai dipendenti in forza al 21
maggio 2015 (*) è corrisposta con la retribuzione di agosto 2015, una somma forfettaria una
tantum pari ai seguenti importi, calcolati redazionalmente:
Livelli
Importi
Q
120,24
8
107,00
7A
96,41
7B
91,68
6A
87,22
6B
83,20
5A
79,09
5B
75,73
4A
72,44
4B
70,24
3A
68,00
3B
64,83
2A
64,57
2B
58,09
1
52,28
Per i lavoratori a tempo parziale gli importi suddetti sono ridotti proporzionalmente e per i
lavoratori che nel periodo considerato sono passati da contratto part-time a contratto full
time o viceversa, il compenso sarà dato dalla somma dei ratei mensili rispettivamente
maturati nelle rispettive condizioni contrattuali.
Ai lavoratori che nel periodo considerato passino ad un parametro o un livello superiore la
somma sarà riferita alla posizione in atto al 31 maggio 2015 ovvero, se precedente, sarà
riferita alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto (non seguita da assunzione
ex novo).
Ai lavoratori assunti successivamente al 1º gennaio 2015 la somma è corrisposta in
misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31 maggio
2015. A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese
intero, le inferiori sono trascurate.
Ai lavoratori che cessino il servizio prima di agosto 2015, l’una tantum sarà corrisposta con
le competenze di fine rapporto.
Le assenze retribuite ai sensi di legge o di contratto e le assenze per malattia, infortunio sul
8
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA AGOSTO 2015
lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1º gennaio 201531 maggio 2015 e che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto
competente e/o a integrazione a carico azienda, sono utili ai fini della maturazione dell’una
tantum.
L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
La contrattazione aziendale può definire forme remunerative alternative, di pari compenso.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi relativi alla corresponsione in parola stipulati tra
imprese nel periodo 1º gennaio 2015-31 maggio 2015 impegnate nell’avvicendamento nella
gestione dell’appalto di servizi.
——————————
(*) Esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita al momento della maturazione.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario. 169 (165 per i servizi funerari)
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
36 ore (38 ore per i servizi funerari)
Ferie
26 giorni lavorativi (orario su 6 gg.) e 22 giorni lavorativi
(orario su 5 gg.)
Permessi
Ex festività 2 gg. di ferie e 2 gg. di permessi (3 gg. per
orario su 6 gg.). Per gli assunti dal 1.5.2008, 3 gg. di
permesso
Scadenza CCNL
31/12/2013
n. 15 del 1º agosto 2015
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
CCNL
LEGNO E ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Accordi 25 ottobre 2013 e 29 novembre 2013
Parti stipulanti
UNITAL/CONFAPI, CONFIMI IMPRESA LEGNO
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Minimi tabellari - Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Confapi e Confimi
Dal 1.8.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
AD3
1.844,46
531,30
10,33
AD2
1.715,78
528,03
10,33
AD1
1.587,09
528,03
10,33
AC4
1.458,42
528,03
10,33
AC3
1.329,73
522,49
10,33
AC2
1.329,73
522,49
10,33
AC1
1.218,21
522,49
10,33
AS3
1.329,73
522,49
10,33
AS2
1.201,04
522,49
10,33
AS1
1.149,57
518,30
10,33
AE3
1.085,24
518,30
10,33
AE2
1.020,89
515,30
10,33
AE1
857,89
512,79
10,33
Elementi CCNL
10
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 174
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
4 settimane
Permessi
ROL 64 ore (72 ore per i turnisti su 3 turni avvicendati)
Ex festività 4 gruppi di 8 ore
Prossime scadenze
01/01/2016 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/05/2016
n. 15 del 1º agosto 2015
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NOTIZIE FLASH
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Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attività
di assistenza fiscale
NORMATIVA
D.P.C.M. 26 giugno
2015
G.U. 6 luglio 2015, n.
154
Per l’anno 2015, è stato prorogato al 23 luglio il termine per l’attività di assistenza
fiscale. Pertanto, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati possono completare, entro il
23 luglio 2015, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del
relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle
dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni
presentate, a condizione che, entro il 7 luglio 2015, abbiano effettuato la trasmissione di
almeno l’80% delle dichiarazioni medesime.
Gestione della certificazione di malattia
PRASSI
INPS, msg. 13 luglio
2015, n. 4752
L’Inps rende note le implementazioni della procedura di ricezione delle certificazioni attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e
privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC); questo per evitare che il
medico non valorizzi correttamente il campo note di diagnosi, con l’inserimento di una
diagnosi comprensibile, nel falso convincimento di rispettare la privacy dei propri assistiti.
INPS, msg. 10 luglio
2015, n. 4704
Esodati - Istruzioni Inps
L’Inps fornisce indicazioni operative per l’accesso alla procedura di esodo di cui all’art. 4
della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1º maggio 2015 e chiarisce la modalità di composizione del flusso UniEmens.
Ag. Entrate, circ. 7
luglio 2015, n. 26/E
Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenza
al 23 luglio 2015
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla proroga recata dal D.P.C.M. 26
giugno 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso. Tenuto conto
della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di
avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni online sono immediatamente disponibili per il fisco, l’Agenzia precisa che, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia può essere
effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei
C.a.f. e dei professionisti.
INAIL nota 2 luglio
2015, n. 4605
INPS mess. 6 luglio
2015, n. 4580
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Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inail
e Cnce
Con testo congiunto, Inps, Inail e Cnce forniscono istruzioni operative in merito all’avvio,
dal 1º luglio 2015, del nuovo servizio Durc online per la verifica della regolarità contributiva, a seguito del quale sono stati effettuati alcuni adeguamenti sul portale di Sportello
unico previdenziale e sono state disabilitate le richieste di Durc finora previste. Per tutte le
richieste con data 1º luglio 2015 pervenute tramite Sportello unico previdenziale che non
riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 9, comma 1,
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NOTIZIE FLASH
del D.M. 30 gennaio 2015 non viene emesso alcun certificato, in quanto gli utenti
devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc online.
INPS, msg. 6 luglio
2015, n. 4576
Congedo parentale - Presentazione della domanda
In seguito alla riforma del congedo parentale, l’Inps comunica che, considerato che devono
essere adeguati gli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda online, per il solo mese di luglio 2015, è consentita la presentazione della domanda in
modalità cartacea ai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo
parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i
12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8º ed il 12º anno di
ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire
comunque dal 25 giugno 2015.
INAIL, circ. 3 luglio
2015, n. 62
Assegno di incollocabilità - Rivalutazione
dal 1º luglio 2015
L’Inail rende noto a decorrere dal 1º luglio 2015, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di euro 256,39. L’importo è stato determinato sulla base
della variazione - intervenuta tra il 2013 e il 2014 - dell’indice Istat dei prezzi al consumo, pari
allo 0,19%. L’Istituto fa presente che provvederà alle operazioni di conguaglio con il pagamento del rateo di settembre 2015.
Min. lavoro,
interpello 3 luglio
2015, n. 15
CCNL
Comunicato 8 luglio
2015
Lavoro intermittente e liste di mobilità
Il Ministero ritiene che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità,
con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta
alla chiamata, questo conserva comunque l’iscrizione nella lista di mobilità.
Credito
Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l.
In data 8 luglio 2015, in sede di assemblea ABI e dopo l’esito positivo delle assemblee dei
lavoratori, è stata formalmente sottoscritta tra ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, FisacCgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e Unisin l’ipotesi di accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del
c.c.n.l. per i quadri direttivi e aree professionali. Il contratto verrà nelle prossime settimane
sottoposto alla stesura tecnica.
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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NORME InPratica
Le novità 2015 in UNIEMENS
Debhorah Di Rosa
- Consulente del lavoro e pubblicista
SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
Denuncia contributiva mensile UNIEMENS
Molteplici sono le novità in termini di contribuzione che, quest’anno, hanno determinato variazioni ai criteri di compilazione della denuncia, ed in particolare:
– lo sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato;
– la Qu.I.R. erogata mensilmente su opzione del lavoratore.
SOGGETTI "
Datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di
lavoro agricolo per gli operai, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
PRECONDIZIONI "
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e possesso della matricola INPS.
FLUSSO
DI LAVORO "
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS;
3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e della
dichiarazione 770.
TERMINI
E SCADENZE "
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello di competenza;
3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’UNIEMENS;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7
marzo dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il
31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza).
SANZIONI "
L’omessa o tardiva presentazione della denuncia contributiva costituisce titolo
ostativo al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
FONTI "
– Legge n. 190/2014
– INPS circ. 23/4/2015, n. 82
– INPS circ. 10/4/2015, n. 75
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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NORME InPratica
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ADEMPIMENTO "
I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a dichiarare all’INPS, con cadenza mensile,
le retribuzioni corrisposte periodicamente ai lavoratori dipendenti e i relativi contributi
versati.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il flusso UNIEMENS,
che raccoglie a livello individuale per ogni lavoratore le informazioni retributive e contributive, inviato da:
– i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ex L. n. 12/1979;
– le aziende iscritte.
Le procedure informatiche dell’INPS, una vola ricevuta la denuncia, generano mensilmente
il DM10 virtuale, nel quale sono riportati tutti gli importi a credito e a debito dell’azienda.
In cosa consiste
La retribuzione imponibile a fini contributivi coincide con quella definita a fini fiscali dal
T.U.I.R., applicando però il principio di competenza: essa comprende dunque tutte le somme maturate nel mese di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere
dall’effettiva corresponsione degli emolumenti.
Base imponibile contributiva: qualifica elementi retributivi
ELEMENTI INCLUSI
ELEMENTI ESCLUSI
Paga base
ANF
Scatti di anzianità
TFR
Compensi per lavoro straordinario
Indennità di risarcimento danni
Superminimo
Retribuzione delle assenze
Premi
Indennità sostitutive del preavviso
Datore di lavoro
Obbligati all’adempimento sono tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola
esclusione di:
– datori di lavoro domestico;
– committenti e associanti in partecipazione;
– datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e indeterminato.
PRECONDIZIONI "
Per predisporre la denuncia contributiva, è necessario che il datore sia in possesso della
posizione contributiva INPS, da richiedere all’Istituto per via telematica entro 30 giorni
dall’avvio del primo rapporto di lavoro subordinato. In UNIEMENS i dati anagrafici dell’azienda sono esposti insieme a tre elementi identificativi definiti dall’INPS in fase di prima
iscrizione al fine di inquadrare il datore di lavoro sotto il profilo contributivo:
1. il numero di matricola: composto da 10 cifre e progressivo per provincia;
2. il codice autorizzazione, che identifica le aziende soggette ad una determinata particolarità contributiva o aventi diritto a sgravi e riduzioni;
3. il codice statistico contributivo, utile ad attribuire all’azienda le giuste aliquote contributive
in relazione alla attività prevalentemente svolta.
FLUSSO DI LAVORO "
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS, contenente la denuncia
aziendale e le denunce individuali riferite a ciascun lavoratore in forza;
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PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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NORME InPratica
3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale. In caso sia necessario apportare delle
variazioni a quanto denunciato, un successivo invio della denuncia determina la generazione di un «DM10VIG virtuale», per l’importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra
la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione, che dovrà essere confermato o
annullato dall’utente;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e della dichiarazione 770.
NOVITA’
Sgravio contributivo triennale 2015
I datori di lavoro aventi titolo al nuovo esonero contributivo triennale, una volta richiesta
all’INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione «6Y», devono compilare all’interno di
«DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»> «Incentivo» i seguenti elementi:
– «TipoIncentivo» valorizzato con «TRIE»;
– «CodEnteFinanziatore» valorizzato con «H00» (Stato);
– «ImportoCorrIncentivo» valorizzato con l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente.
Casi particolari
In caso di superamento della soglia mensile massima, all’interno di «DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»>«AltreACredito» vanno valorizzati i seguenti elementi:
– «CausaleACredito», riportando il codice causale «L700»;
– «ImportoACredito», con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare.
L’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque
rispettivamente entro il corrispondente anno di durata del rapporto di lavoro (non anno
solare), fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data
di esposizione in UNIEMENS.
In questo caso andrà seguito il seguente procedimento:
valorizzare, nella sezione <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, l’elemento <AltreACredito>, riportando:
– in <CausaleACredito>: l’indicazione del codice causale «L700» avente il significato di
«conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014»;
– in <ImportoACredito>, l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare.
Esempio compilazione Assunzione a tempo pieno con decorrenza 1º maggio 2015.
UNIEMENS Importo massimo di incentivo spettante: euro 8.060 da maggio 2015 ad aprile 2016.
Sgravio contributivo maggio: euro 500,00;
Sgravio contributivo giugno: euro 750,00 (superiore alla soglia massima mensile);
Nella denuncia relativa al mese di giugno, il datore di lavoro non può esporre la somma di
euro 750,00 nell’elemento corrente, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> il limite di euro 671,66.
La differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di giugno e la soglia massima
mensile di esonero, pari a euro 78,34 (750,00-671,66) può essere comunque fruita nello
stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nel mese precedente.
Compilazione UNIEMENS mese di giugno: «L444» = 671,66 -«L700» = 78,34
Tale somma potrà essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale «L700».
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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NORME InPratica
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Importi indebiti
In caso di erronea esposizione di importi indebiti, bisogna valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»>«AltreADebito», i seguenti elementi:
– «CausaleADebito» dovrà essere inserito il codice causale «M304»;
– «ImportoADebito», indicando l’importo da restituire.
NOVITA’
Quota integrativa della retribuzione
A partire dalle denunce UNIEMENS relative al mese di maggio di quest’anno è stato
attivato l’utilizzo dei codici dedicato a questo nuovo istituto retributivo.
La Qu.I.R. va erogata dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta da
parte del dipendente che abbia almeno 6 mesi di anzianità ed è irrevocabile e vale fino al 30
giugno 2018 o fino alla data di licenziamento. Il datore di lavoro, qualora occupi meno di 50
dipendenti e non sia tenuto al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, può chiedere il
finanziamento agevolato specifico per l’erogazione del TFR: in tal caso la Qu.I.R. va erogata
a partire dal quarto mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta.
I datori di lavoro espongono l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR> dell’elemento <denunciaIndividuale> del flusso UNIEMENS.
In particolare, la sezione <GestioneTFR> è articolata nei seguenti elementi:
<DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in:
<TipoScelta> da valorizzare con IQ in caso di opzione per la liquidazione della Qu.I.R.
<DataScelta>, in cui indicare, solo nella prima denuncia utile, la data di presentazione
dell’istanza da parte del lavoratore
<ProfiloLav>
<SceltaDest>, a sua volta articolato in:
<SceltaTFR>
<SceltaPrevCompl>
Nell’ambito dell’elemento «SceltaDest», viene inserito il seguente elemento:
– «SceltaQuIR»: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la
liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da
valorizzare con il carattere «S».
– <MeseTFR>, a sua volta articolata in:
<BaseCalcoloTFR>
<BaseCalcoloPrevCompl>
<MeseTesoreria>
<meseFONDINPS>
<MisureCompensative>
Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, è stato aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente
la seguente struttura:
<MeseQUIR>:
<QUIRLiquidataBustaPaga>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata con
risorse proprie del datore di lavoro nel mese di competenza della denuncia. Questa fattispecie comporta l’applicazione delle seguenti misure compensative:
– l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia pari, per la generalità dei
lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato a 0,40% per i
dirigenti di aziende industriali. Ne deriva la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»;
– esonero dal versamento dello 0,28% della retribuzione imponibile, con la valorizzazione
dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova
istituzione «TF17»;
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PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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NORME InPratica
<QUIRDaFinanziare>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il
ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, esposto in:
– <QUIRFinMaturata>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza
della denuncia individuale. Tale fattispecie comporta l’applicazione delle seguenti misure
compensative:
– l’esonero dal versamento del contributo al fondo di pari, per la generalità dei lavoratori
subordinati, allo 0,20% della retribuzione, con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»;
– l’esonero dal contributo destinato al Fondo di pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito>
di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il il codice di nuova istituzione «M500».
<QUIRFinLiquidata>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga
attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia. Qualora, con la denuncia di
competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione,
l’elemento va valorizzato più volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del
relativo importo. Tale elemento è articolato in:
– <QUIRFinAnnoMese>, che riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata
in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale.
– <QUIRFinImporto>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato
nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga.
TERMINI
E SCADENZE "
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di competenza;
3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’UNIEMENS;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7 marzo
dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il 31 luglio
dell’anno successivo a quello di competenza).
SANZIONI "
Non sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa o irregolare denuncia contributiva, ma va evidenziato che tale violazione costituisce elemento ostativo al
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Sanzioni ed interessi si applicano
invece al caso di omesso o tardivo versamento della contribuzione dovuta.
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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FOCUS
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I contratti di lavoro dopo il Jobs Act Parte I
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- Consulente del lavoro e pubblicista
Riferimenti
normativi "
Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183)
Le novità del decreto
attuativo "
Il D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione dell’ampia delega prevista dal Jobs Act, opera di fatto una
organica revisione delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia
di lavoro subordinato e parasubordinato, partendo dall’assunto che «il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» e
superando di fatto le collaborazioni e le associazioni in partecipazione.
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Tipologia contrattuale
Riferimento normativo
Disciplina innovata
Lavoro part-time
Artt. da 4 a 12
Ore supplementari in misura non superiore
al 25% dell’orario settimanale concordato
Maggiorazione retributiva del 15% per le
ore aggiuntive
Possibilità di richiedere il part-time in caso
di necessità di cure e in luogo del congedo parentale
Lavoro intermittente
Artt. da 13 a 18
Sostanzialmente confermata la precedente
disciplina.
In particolare, è confermata la modalità tecnologica, tramite sms o posta elettronica, di
comunicazione da parte del datore di lavoro
della durata della prestazione alla DTL
Lavoro a tempo
determinato
Artt. da 19 a 29
La soglia di età dei lavoratori per la non
computabilità nei limiti quantitativi passa da
55 a 50 anni
In caso di superamento del limite quantitativo non è prevista la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Durata massima del contratto: 36 mesi a
prescindere da interruzioni e cambi di mansioni
Diritto di precedenza solo se richiesto dal
lavoratore con atto scritto
Somministrazione
Artt. da 30 a 40
Eliminazione delle causali, in qualsiasi forma, nella somministrazione a tempo indeterminato
Fissazione, nello staff leasing, di un limite
percentuale all’utilizzo: 20% dei lavoratori
in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
FOCUS
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Tipologia contrattuale
Riferimento normativo
Disciplina innovata
Apprendistato
Artt. da 41 a 47
Revisione delle due tipologie di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca. Sostanzialmente immutata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Lavoro accessorio
Artt. da 48 a 50
Aumento del limite economico
Acquisto esclusivamente per via telematica
Comunicazione di attivazione alla DTL
Collaborazioni
Art. 2, 52, 54
Abrogazione del lavoro a progetto
Applicazione della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato alle collaborazioni personali, continuative ed etero organizzate
Stabilizzazione dei collaboratori a partire dal
2016
Associazione
in partecipazione
Art. 53
Abrogata la disciplina in caso di apporto di
solo lavoro
Si tratta di un lodevole ma non del tutto riuscito tentativo di revisionare e coordinare la
disciplina in vigore in materia di contratti di lavoro, che in più punti conferisce «tenore di
legge» ad interpretazioni autentiche e valutazioni di dottrina che nel tempo hanno accompagnato la normativa.
Lavoro part-time "
Il decreto ripropone in buona sostanza la disciplina vigente, aggiungendo alcuni correttivi
volti a favorire una maggiore flessibilità di gestione del rapporto di lavoro.
Viene prevista la facoltà per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore, anche in assenza di
regolamentazione da parte dei CCNL, ore supplementari di lavoro fino al raggiungimento
di un tetto massimo pari al 25% delle ore lavorative normali dedotte nel contratto su base
settimanale.
Esempio
Orario contrattuale di lavoro: 30 ore
Numero massimo di ore di lavoro supplementare richiedibili: 7,5
N.B. Il lavoratore può rifiutare di svolgere la prestazione aggiuntiva ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Tali ore supplementari vanno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione globale spettante al lavoratore, comprensiva dell’incidenza della retribuzione aggiuntiva sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Inoltre, in caso di sottoscrizione, da parte del lavoratore, di clausole di flessibilità, il
datore di lavoro può modificare o aumentare l’orario di lavoro previo un preavviso di
soltanto due giorni lavorativi. La sottoscrizione delle clausole, qualora non disciplinate
dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata avanti alle commissioni di certificazione. Resta, comunque, salvaguardata la facoltà per il lavoratore di revocare il consenso
prestato.
Resta confermato l’obbligo della forma scritta del contratto di lavoro, ai fini della prova
con la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa su base
giornaliera e, laddove necessario, settimanale, mensile ed annuale.
Una rilevante novità, ammessa per il momento soltanto per l’anno 2015, è la possibilità per
il lavoratore di chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, purché con una riduzione
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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FOCUS
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d’orario non superiore al 50 % del normale orario di lavoro svolto. Il datore di lavoro è tenuto
a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, hanno diritto alla trasformazione del rapporto in part time.
La priorità nella trasformazione del rapporto in part time (a domanda) spetta:
– nei casi delle predette patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o
nel caso di fruizione della legge n. 104/1992;
– in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni
o con figlio convivente portatore di handicap.
Il lavoratore in part time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo
pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria
rispetto a quelle oggetto del part time.
Sanzioni Qualora non sia possibile provare la stipula del contratto a tempo parziale il giudice dichiara
la sussistenza di un rapporto a tempo pieno.
Qualora risulti indeterminata la durata della prestazione lavorativa, il giudice dichiara la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.
Qualora risulti non definita la sola collocazione temporale della prestazione, il giudice valuta
in via equitativa le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, fatto salvo
il diritto al risarcimento del danno.
Lo svolgimento di prestazioni flessibili o elastiche senza il rispetto delle condizioni previste
dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore alla relativa retribuzione
e ad un congruo risarcimento del danno.
Lavoro intermittente "
La stipula di contratti di lavoro a chiamate resta ammessa:
– con lavoratori che abbiano meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative
siano svolte entro il venticinquesimo anno;
– con lavoratori ultracinquantacinquenni;
– nei casi individuati dal legislatore o dai CCNL.
Con la sola eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto è ammesso, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di
400 giorni di lavoro in tre anni solari. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla DTL
competente, mediante sms o posta elettronica.
In caso di omessa comunicazione si applica una sanzione da euro 400 ad euro 2.400 in
relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Indennità di disponibilità La misura dell’indennità, divisibile in quote orarie, è determinata dai CCNL e non inferiore ad
una soglia fissata dal Ministro del lavoro. Essa è esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo ed è comunque assoggettata a contribuzione previdenziale
per il suo effettivo ammontare.
In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro e in tale
periodo non matura il diritto all’indennità di disponibilità. In assenza di comunicazione, il
lavoratore perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa
previsione del contratto.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennità per il periodo successivo al rifiuto.
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PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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PRATICA
LAVORO
2015
INSERTO
15
ANNO XVI - 1° agosto 2015, n. 15 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO
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di struttura come fattore strategico di successo per l’azienda.
Una raccolta di indagini svolte nel corso degli anni in aziende di
diversi settori e un’analisi di svariati fenomeni legati alla struttura
aziendale - sia da un punto di vista tecnico/organizzativo che
economico - dimostrano che i costi di struttura sono una variabile
di notevole criticità ai fini della prosperità dell’azienda e che è
strategico controllarne gli effetti sulla gestione economica.
La guida contiene:
La definizione del concetto di costo di struttura
La composizione dei costi di struttura
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Fondi sanitari
Stefano Liali - Consulente del lavoro
Riferimenti
normativi e nozione
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o Tuir, art. 10, art. 51, art. 100
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41
L. 24 dicembre 2007, n. 244
D.M. 31 marzo 2008
D.M. 27 ottobre 2009
Agenzia delle Entrate, circolare 12 giugno 2002, n. 50
Ministero del lavoro, circolare 15 dicembre 2010, n. 43
Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 dicembre 2014, n. 107
Le politiche di contenimento del welfare pubblico hanno generato un crescente bisogno di
prestazioni integrative per i lavoratori nel campo dell’assistenza sanitaria, in quello della
previdenza e dei servizi a favore della famiglia.
I ‘‘fondi sanitari’’, principalmente quelli negoziali ovvero quelli della contrattazione collettiva, sono un punto di riferimento per le aziende che decidono di offrire un piano sanitario
integrativo collettivo come benefit ai propri lavoratori.
Con ‘‘fondi sanitari’’ si fa riferimento sia ai ‘‘Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale’’ (di seguito anche Ssn), istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992
sia agli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,
che non posseggono i requisiti di cui all’art. 9 cit.
La principale fonte istitutiva dei fondi sanitari è rappresentata dalla contrattazione collettiva,
ma il legislatore individua altre possibili fonti istitutive: accordi tra lavoratori autonomi o fra
liberi professionisti, regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali, deliberazioni assunte da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o
dell’assistenza sanitaria, ovvero da società di mutuo soccorso riconosciute, e atti assunti
da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che risultino soddisfatte alcune specifiche
condizioni.
La disciplina attualmente in vigore prevede un’unica disciplina di riferimento per tutte le
forme di assistenza sanitaria, anche sotto il profilo fiscale.
Con D.M. 31 marzo 2008 sono stati individuati gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari
integrativi del Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali.
Fondi sanitari
integrativi del Ssn
I fondi sanitari integrativi hanno un carattere esclusivamente integrativo, essendo finalizzati
a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza (Lea).
Infatti, le prestazioni erogate dai fondi integrativi debbano riferirsi alle:
prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e
con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, fra
le quali sono comprese, le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Ssn; l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Ssn;
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
III
VADEMECUM
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prestazioni erogate dal Ssn non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza,
per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni
erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri
su richiesta dell’assistito;
prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali
o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Ssn è, dunque, fortemente condizionato
dall’individuazione delle prestazioni ed i servizi che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini,
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse
pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.
Enti e Casse
Gli Enti e casse non solo integrano prestazioni del Ssn ma offrono altresı̀ misure di sostegno connesse a prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn.
Il D.M. 31 marzo 2008 ha individuato gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del
Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in particolare ha esteso
gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi anche alle prestazioni che non sono
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, ossia:
prestazioni socio-sanitarie;
spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da
malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza
per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che non rientrano nell’ambito di operatività dei fondi ex art. 9, D.Lgs.
n. 502/1992, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi
assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla
spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Ssn e gli oneri per l’accesso
alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (D.M. 27 ottobre 2009,
di modifica del D.M. 31 marzo 2008).
Tali ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e
società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o
congiuntamente, prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta
ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di
soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture
autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
Disciplina Fiscale
Ai fondi ex art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 si applica l’art. 10 Tuir; agli Enti, casse e società di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale si applica l’art. 51 Tuir.
Sono deducibili dal reddito delle persone fisiche i contributi versati ai Fondi sanitari integrativi nella misura massima di E 3.615,20 (art. 10, c. 1, lett. e-ter), Tuir).
Ai fini del calcolo si deve tuttavia tener conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati per effetto di quanto disposto dall’art. 51, c. 2, lett. a) Tuir, e di quelli versati
nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza
nel reddito della persona a carico.
Inoltre, per beneficiare della deduzione fiscale è necessario che tali fondi operino secondo
le disposizioni dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 e che eroghino prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti.
IV
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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VADEMECUM
Agli Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
trova applicazione l’art. 51, c. 2, lett. a), Tuir in materia di redditi da lavoro dipendente.
Inoltre, la deducibilità è possibile esclusivamente nei limiti in cui la contribuzione avvenga in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Occorre, pertanto che il fondo sanitario sia stato istituito da un accordo collettivo o da un
regolamento aziendale, essendo dunque possibile la deducibilità nei limiti in cui sussista un
rapporto di lavoro dipendente.
I contributi versati a detti enti e casse non concorrono a formare il reddito da lavoro
dipendente per un importo complessivamente non superiore a E 3.615,20.
Anche in questo caso ai fini della determinazione del predetto limite si deve tener conto
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del suddetto art. 10, c. 1, lett. e-ter),
Tuir.
Ai fini dell’utilizzabilità del trattamento fiscale agevolato (art. 51, c. 2, lett. a), Tuir) è
necessario che siano rispettati gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale come definiti dal D.M. 27
ottobre 2009.
Anagrafe dei
Fondi sanitari
Entro il 31 luglio di ciascun anno i fondi sanitari devono iscriversi o rinnovare l’iscrizione
all’Anagrafe (D.M. 27 ottobre 2009).
In sede di registrazione all’Anagrafe i fondi sanitari dovranno dichiarare la tipologia del
fondo.
Se si tratta di fondi sanitari integrativi del Ssn istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n.
502/1992 la tipologia selezionata sarà A, mentre la tipologia B è quella degli enti, casse e
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, c. 2,
lett. a), Tuir.
Vantaggi Fiscali
Il versamento dei contributi ai fondi sanitari deve essere previsto da uno specifico contratto
o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
L’azienda che decide di aderire ad un fondo sanitario deve prevedere, qualora non aderisca
a quello dell’accordo collettivo se previsto, un regolamento aziendale che definisca in
modo chiaro che l’accesso alle prestazioni è garantito a tutti i soggetti appartenenti ad
una stessa categoria senza discriminazioni.
Sono possibili suddivisioni in base ad esempio all’inquadramento lavorativo (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Per gli iscritti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, per un importo non
superiore complessivamente a E 3.615,20 se vengono soddisfatte le condizioni previste.
Ciò significa che i contributi sono deducibili dal reddito imponibile, quindi non vengono
considerati fringe benefit per il dipendente-socio, con il vantaggio fiscale pari all’aliquota
marginale.
Tale regime fiscale è esteso anche ai contributi versati per i propri familiari (a carico o
meno).
Per il datore di lavoro l’importo dei contributi di assistenza sanitaria versati costituisce
costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Inoltre il datore di lavoro versa all’Inps (art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997) un contributo sostitutivo
di solidarietà pari al 10%, invece che l’ordinaria contribuzione dovuta.
Infine, il lavoratore che ottiene il rimborso dal fondo sanitario delle spese sanitarie
sostenute, potrà avvalersi della deduzione dal reddito o della detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede E 129,11, limitatamente
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n. 15 del 1º agosto 2015
V
VADEMECUM
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alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dal fondo
sanitario aziendale.
Il contribuente che non abbia beneficiato dell’agevolazione sulla totalità dei contributi
versati perché l’importo degli stessi eccedeva il limite di esenzione di E 3.615,20, potrà
fruire della detrazione d’imposta in proporzione alla quota dei contributi che non hanno
concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti.
Trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi sanitari:
Fondi sanitari integrativi del Ssn
Si deducono dal reddito complessivo fino a E 3.615,20 (art. 10, lett.
e-ter), c.1, Tuir)
Enti, casse e società di mutuo soccorso
Non concorrono alla formazione del reddito fino a E 3.615,20 (art. 51,
lett. a), c. 2, Tuir)
Trattamento fiscale delle spese rimborsate al lavoratore dal fondo sanitario:
Contributi versati al fondo
sanitario dal datore di lavoro
e/o dal lavoratore
Esempio
VI
Rimborso delle spese mediche
Esempi
Contributi versati al fondo in misura inferiore a E 3.615,20
Le spese mediche rimborsate dal fondo non sono detraibili dall’imposta lorda
Spese mediche richieste a rimborso
pari ad E 1.500,00. Spese mediche rimborsate E 1.500,00
Contributi versati al fondo in misura inferiore a E 3.615,20
Le spese mediche non rimborsate dal
fondo sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% della parte eccedente E 129,11
Spese mediche richieste a rimborso E
1.500,00. Spese mediche rimborsate E
1.000,00. Sono detraibili E 370,89
(1.500,00 - 1.000,00)
Contributi versati al fondo in misura superiore a E 3.615,20
Le spese mediche rimborsate, e anche
quelle non rimborsate sono detraibili,
in misura proporzionale alla quota dei
contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro, per un importo
pari al 19% della parte eccedente E
129,11
Contributi complessivamente versati E
4.000,00. L’importo delle spese mediche detraibili, già rimborsate, sarà pari
al 9,62% delle spese mediche sostenute:
(4.000,00 - 3.615,20) / 4.000,00 x 100
Un lavoratore dipendente con qualifica di dirigente è iscritto al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa come previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali produttrici di
beni e servizi.
Il contributo individuale trattenuto mensilmente è pari ad E 80,00, E 240 trimestrali.
Il contributo annuale dovuto dal datore di lavoro, versato trimestralmente, è pari ad E
3.144,00, E 786,00 trimestrali (di cui E 1.272,00 è la quota per i dirigenti in pensione,
esclusa dal computo per determinare il limite di deducibilità pari a E 3.615,20).
Il contributo IVS è pari al 9,19%.
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n. 15 del 1º agosto 2015
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PRATICA LAVORO
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FOCUS
Parità di trattamento Il trattamento economico-normativo è uguale a quello del dipendente di pari livello, salvo il
riproporzionamento in relazione alla prestazione concretamente svolta.
Lavoro a tempo
determinato "
Risultano chiariti e semplificati i criteri di disciplina del contratto a termine.
Il decreto in esame conferma, a meno di diverse disposizioni dettate dai CCNL e con
l’eccezione riservata alle attività stagionali, la durata massima dei rapporti a termine
che, anche per effetto di una successione di contratti, non può superare i trentasei mesi,
con riferimento a mansioni analoghe per livello di inquadramento o categoria effettivamente svolte dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro ed indipendentemente
dai periodi di sospensione intercorsi tra un contratto e l’altro. Il superamento del limite
comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto dalla data di tale superamento.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione
del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
I contratti per attività stagionali restano, comunque, esclusi da ogni limitazione
temporale.
Proroghe e rinnovi Il contratto può essere prorogato, sempre entro il limite complessivo di tre anni di durata del
rapporto e, comunque, per non più di cinque volte. In caso di superamento il contratto si
trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Se la riassunzione a tempo determinato avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni dalla scadenza di un contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
Fanno eccezione i lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
Violazione del termine La prosecuzione del rapporto oltre il termine contrattualizzato obbliga il datore di lavoro a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di
continuazione, pari al 20% fino al 10º successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso - di contratto di durata
inferiore a sei mesi - ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Limiti quantitativi Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a
termine in misura superiore al 20% del dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1º
gennaio dell’anno di assunzione, ovvero, in caso di avvio attività in corso d’anno, in forza al
momento dell’assunzione. In caso di risultato uguale o superiore a 0,5 è previsto
l’arrotondamento all’unità superiore.
Il decreto, inoltre, abbassa a 50 anni la soglia d’età superata la quale il lavoratore può
essere assunto a tempo determinato senza rispettare il limite quantitativo stabilito
dalla norma o, in deroga, dai contratti collettivi o di secondo livello.
Sanzioni In caso di superamento dei limiti quantitativi, è espressamente esclusa la trasformazione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro, che viene sostituita dalla previsione di una
sanzione amministrativa, in caso di superamento dei limiti quantitativi, pari al:
– 20% della retribuzione per ciascun mese in caso di superamento del limite per al massimo un lavoratore;
– 50% della retribuzione per ciascun mese in caso di assunzione di più di un lavoratore in
violazione del limite.
Si prevede inoltre che il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori a tempo deter-
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FOCUS
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minato, o le rappresentanze sindacali, della eventuale intervenuta disponibilità di posti di
lavoro all’interno dell’azienda.
Diritto di precedenza Il decreto chiarisce definitivamente che il diritto di precedenza spettante al lavoratore che è
stato in forza per almeno 6 mesi in caso di assunzioni effettuate dal datore di lavoro nei 12
mesi successivi al termine del rapporto:
– deve essere obbligatoriamente richiamato nel contratto scritto;
– è condizionato ad apposita manifestazione di volontà manifestata per iscritto dal lavoratore entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto.
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n. 15 del 1º agosto 2015
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CCNL InPratica
Centri elaborazione dati (CED)
Accordo - 9 luglio 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Assoced e Lait con UGL Terziario
Dipendenti dai centri elaborazione dati
1º luglio 2015 - 30 giugno 2018
Con l’accordo 9 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dai centri elaborazione dati.
Dal 1º luglio 2015 il c.c.n.l. si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizi di informatica,
elaborazione ed acquisizione dati per conti terzi.
L’ACCORDO IN PRATICA
Minimi tabellari 1º luglio 2015
Assistenza integrativa 1º luglio 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Minimi tabellari 1º maggio 2016, 1º marzo 2017, 1º gennaio 2018
Una tantum settembre 2015
Indennità di funzione 1º luglio 2016, 1º luglio 2017
Modifiche alla disciplina di E.d.r., E.e.g, flessibilità, trasferta, congedi, contrattazione integrativa, apprendistato, lavoro a termine, contratto di somministrazione,
part-time, contratto di reimpiego
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari Dal 1º luglio 2015 i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
1º luglio 2015
Livelli
Importi mensili
Q/Direzione
2.582,85
Q
2.347,74
1
2.015,32
2
1.804,28
3S
1.729,92
3
1.619,47
4
1.506,84
5
1.434,67
6
1.211,60
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
25
CCNL InPratica
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Assistenza integrativa Dal 1º luglio 2015 la quota associativa al fondo EASI viene elevata ad E 168,00 annuali, in
1º luglio 2015 rate mensili di E 14,00 (E 13,00 a carico azienda ed E 1 a carico del lavoratore).
L’E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad E 14
per 14 mensilità, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali compreso il t.f.r.
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari I nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
1º maggio 2016, 1º marzo
2017, 1º gennaio 2018
Una tantum
Importi mensili
Livello
dal 1.5.2016
dal 1.3.2017
dal 1.1.2018
Q/Direzione
2.614,73
2.646,62
2.678,51
Q
2.376,73
2.405,71
2.434,70
1
2.040,20
2.065,08
2.089,96
2
1.826,55
1.848,83
1.871,10
3S
1.751,27
1.772,63
1.793,99
3
1.639,47
1.659,46
1.679,45
4
1.525,45
1.544,05
1.562,65
5
1.452,38
1.470,10
1.487,81
6
1.226,56
1.241,51
1.256,47
Quando
Quanto
Chi
Settembre 2015
Settembre 2015
– Lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’Accordo 9 luglio 2015
E 60
Periodo di riferimento
1/04/2015-30/06/2015
A copertura del periodo 1º aprile 2015-30 giugno 2015, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 9 luglio 2015 spetta un importo forfettario una tantum pari ad E 60 da
corrispondere con la retribuzione di settembre 2015.
L’una tantum è commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo suddetto con
riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, sarà riproporzionata per i lavoratori part time
e non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale o legale ne del t.f.r.
Indennità di funzione L’indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro viene cosı̀ elevata:
1ºluglio 2016,
1º luglio 2017
Importi mensili
Livello
dal 1.7.2016
dal 1.7.2017
Q/Direzione
241,00
245,00
Q
214,00
219,00
DA ANNOTARE
E.d.r. L’azienda che ometta il versamento per il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale Centri
elaborazione dati (EBCE) è tenuta a corrispondere al dipendente un E.d.R. pari ad E 16, per
14 mensilità.
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CCNL InPratica
E.e.g. Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 maggio 2018, iscritti nel
libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione di un premio di produttività sarà
erogato un elemento economico di garanzia nei seguenti importi:
Flessibilità
Trasferta
Congedi
Contrattazione
integrativa
Premio di risultato
Livello
Importi
Q, 1 e 2
110,00
3Se3
98,00
4, 5 e 6
85,00
L’importo sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo
1º luglio 2015-31 maggio 2018, e sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in
quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di
qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale
corrisposta successivamente al 1º luglio 2015.
Nei regimi di flessibilità, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote
orarie della retribuzione di fatto entro 12 mesi dal termine del programma di flessibilità.
Decorso tale termine, spetta la retribuzione per le ore non godute e la maggiorazione per
straordinario. Le ore maturate non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia
di riduzione di orario, permessi e riduzioni previste a diverso titolo, anche a livello aziendale.
Al lavoratore inviato in trasferta, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto
e alloggio e delle spese sostenute in esecuzione del mandato, spetta una diaria pari a E 20
giornalieri per missioni da 8 a 24 ore ed a E 35 giornalieri per missioni superiori a 24 ore. Per
le missioni di durata superiore al mese o per viaggi abituali la diaria viene ridotta del 10%.
Per trasferte fino a 4 ore spettano solo i suddetti rimborsi e per trasferte da 4 fino a 8 ore
anche una diaria pari a E 10 giornalieri.
Il lavoratore che utilizzi il mezzo proprio avrà il rimborso del montante chilometrico sulla
base delle tabelle Aci.
Il congedo parentale può essere fruito a ore, anche a più riprese. Il lavoratore dovrà
indicare, con un preavviso minimo di 15 giorni, il numero dei mesi che intende utilizzare,
l’arco temporale di fruizione e la programmazione mensile delle ore di congedo. Possono
essere cumulati nelle stessa giornata altri riposi o permessi, ferma restando la prestazione
minima giornaliere di 4 ore. L’indennità economica spettante è calcolata col divisore 168.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può fruire di
un’aspettativa retribuita per un massimo di 3 mesi. L’assenza è computata nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresa la 13º mensilità, le ferie e il t.f.r. e può essere
fruita su base giornaliera od oraria, ferma restando la prestazione minima di 4 ore giornaliere. La lavoratrice ha anche diritto alla trasformazione dal rapporto a tempo parziale e
viceversa.
La contrattazione aziendale si attua nelle aziende con più di 10 dipendenti e disciplina le
materie indicate dal c.c.n.l. nonché il premio di risultato. Gli accordi aziendali hanno durata
triennale e devono essere approvati dall’Ente bilaterale.
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti possono essere stipulati accordi sul premio di
risultato, correlato ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra
le parti, con obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità e redditività.
Il premio per sua natura ha carattere di variabilità, non predeterminabilità e non è utile ai
fini di nessun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Le aziende con meno di 10 dipendenti e quelle che non hanno contrattato il premio di
risultato dovranno erogare l’elemento economico di garanzia (v. supra).
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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CCNL InPratica
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Apprendistato Sono introdotte modifiche alla percentuale di applicabilità del contratto ed ai limiti numerici.
professionalizzante
Lavoro a termine Sono introdotte modifiche alla successione dei contratti, agli intervalli tra un contratto e
l’altro, ai limiti quantitativi ed al diritto di precedenza.
Contratto di Sono introdotte modifiche alla percentuale di utilizzo del contratto.
somministrazione
Lavoro a tempo parziale Sono introdotte modifiche alle condizioni di trasformazione del rapporto, alle clausole ela-
stiche e flessibili ed al lavoro supplementare.
Contratto di reimpiego In via sperimentale per la vigenza del contratto in oggetto, viene introdotto uno speciale
contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, esclusi coloro che
rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.
La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello inferiore per i
successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento. Gli assunti al livello 5 percepiranno
per 30 mesi la retribuzione del livello 6. Il contratto di reimpiego non è applicabile al livello 6.
28
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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Dirigenti - Credito
Accordo - 13 luglio 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Abi con Sinfub, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin
Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
13 luglio 2015 - 31 dicembre 2018
Con l’accordo 13 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e
strumentali.
L’ACCORDO IN PRATICA
Scatti di anzianità 13 luglio 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
Ex festività fino al 31 dicembre 2018
Minimi tabellari
Malattia
DA ANNOTARE
DA FARE SUBITO
Scatti di anzianità A decorrere dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di anzianità e agli importi ‘‘ex
13 luglio 2015 ristrutturazione tabellare’’ è abrogata, fatto salvo lo scatto in corso di maturazione. Dalla
stessa data gli importi già maturati a tale titolo restano fissati in cifra come assegno ad
personam non riassorbibile.
DA METTERE IN AGENDA
Ex festività Fino al 31 dicembre 2018, i permessi per ex festività sono ridotti di 1 giorno ed il relativo
fino al 31 dicembre 2018 ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
DA ANNOTARE
Minimi tabellari Per il periodo di vigenza contrattuale (2015-2018), il trattamento economico minimo men-
sile resterà quello indicato nel c.c.n.l. 29 febbraio 2012.
Malattia Il periodo di conservazione del posto e del trattamento economico in caso di malattia di
carattere oncologico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
29
Y27EM FI
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Settore marittimo
Accordi - 1º luglio 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori con Fit-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti
Settore marittimo
1º luglio 2015 - 31 dicembre 2017
Con l’accordo quadro 1º luglio 2015 le Parti hanno definito i criteri per la realizzazione di un c.c.n.l. unico per il settore
privato dell’industria armatoriale attraverso l’accorpamento dei contratti collettivi attualmente applicati. Con il
verbale d’accordo sottoscritto in pari data le stesse Parti (cui si aggiunge Fedarlinea) hanno rinnovato la parte
normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali del settore marittimo.
Si riportano di seguito in sintesi i contenuti dell’accordo quadro e i valori dei minimi e dell’una tantum relativi alle
Sezioni degli Addetti agli uffici e delle Navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl.
L’ACCORDO IN PRATICA
Una tantum 1º luglio 2015
Minimi tabellari 1º luglio 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Minimi tabellari 1º gennaio 2016, 1º gennaio 2017
Contratto unico di settore
DA FARE SUBITO
Una tantum
Quando
Quanto
Luglio2015
Luglio 2015
Chi
– Personale iscritto alla CRL o al
TP alla data del 1º luglio 2015
– Personale di terra, assunto prima del 1º luglio 2014 ed in forza
al 1º luglio 2015
E 500
Periodo di riferimento
1/07/2014-30/06/2015
Area contrattuale Mare
A copertura del periodo 1º luglio 2014-30 giugno 2015, al personale iscritto alla CRL o al TP
alla data del 1º luglio 2015 è riconosciuto un importo forfettario pari a E 500,00, con le
competenze del mese di luglio 2015, in base ai criteri che seguono:
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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– ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale prima del 1º luglio 2014,
verrà corrisposto l’intero importo dell’una tantum;
– ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale successivamente al 1º luglio
2014 è corrisposta una quota mensile degli importi di cui sopra (pari ad 1/12), rispettivamente per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. o per ogni mese di imbarco
nel periodo 1º luglio 2014 - 30 giugno 2015.
Area contrattuale Terra
Al personale di terra, assunto prima del 1º luglio 2014 ed in forza al 1º luglio 2015 viene
corri-sposta un’una - tantum pari a E 500,00, da corrispondere con le competenze del mese
di luglio 2015.
Per il personale assunto dopo il 1º luglio 2014 l’una tantum, sarà erogata pro-rata, per il
periodo di servizio, nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale.
Minimi tabellari Dal 1º luglio 2015 gli importi del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti:
1º luglio 2015
Addetti agli uffici
Qualifiche
Importi
7
2.251,80
6
1.993,42
5
1.734,02
4
1.639,82
3
1.446,09
2
1.314,16
1
1.253,97
Navi superiori a 3.000 tsl
Qualifiche
32
Importi
Comandante
3.143,82
Direttore di macchina
2.976,49
1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
2.040,94
1º ufficiale mediterraneo
2.009,22
2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
1.723,70
2º ufficiale mediterraneo
1.685,38
3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
1.603,84
3º ufficiale mediterraneo
1.574,08
Sottufficiale capo servizio/Nostromo
1.492,91
Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/
Carpentiere/Tankista/Elettricista
1.437,06
Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Cameriere/2º Cuoco/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali
1.273,25
Carbonaio
1.268,11
PRATICA LAVORO
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CCNL InPratica
Qualifiche
Importi
Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a
1.149,54
Giovanotto di 2a/Garzone di 2a/Garzone di cucina
1.108,65
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente
1.057,74
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari I nuovi importi mensili del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti:
1º gennaio 2016, 1º
gennaio 2017
Addetti agli uffici
Importi mensili
Qualifiche
Dal 1.1.2016
Dal 1.1.2017
7
2.322,70
2.371,78
6
2.049,84
2.088,90
5
1.782,50
1.816,06
4
1.685,01
1.716,30
3
1.486,04
1.513,69
2
1.349,99
1.374,80
1
1.287,00
1.309,87
Navi superiori a 3.000 tsl
Minimo contrattuale conglobato
Qualifiche
Dal 1.1.2016
Dal 1.1.2017
Comandante
3.224,51
3.280,38
Direttore di macchina
3.052,88
3.105,77
1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
2.093,33
2.129,59
1º ufficiale mediterraneo
2.060,79
2.096,49
2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
1.767,94
1.798,56
2º ufficiale mediterraneo
1.728,64
1.758,59
3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso
1.645,01
1.673,51
3º ufficiale mediterraneo
1.614,48
1.642,45
Sottufficiale capo servizio/Nostromo
1.531,22
1.557,75
Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/
Carpentiere/Tankista/Elettricista
1.473,94
1.499,47
Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Cameriere/2º Cuoco/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali
1.305,93
1.328,56
Carbonaio
1.300,65
1.323,19
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
33
CCNL InPratica
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Minimo contrattuale conglobato
Qualifiche
Dal 1.1.2016
Dal 1.1.2017
1.179,04
1.199,47
Giovanotto di 2 /Garzone di 2 /Garzone di cucina
1.137,10
1.156,80
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente
1.084,88
1.103,68
Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a
a
a
DA ANNOTARE
Contratto unico L’accordo quadro stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2015 il Contratto collettivo naziodi settore nale di lavoro unico per il settore privato dell’industria armatoriale è composto da due Aree
di riferimento: Area contrattuale Mare e Area contrattuale Terra.
Le suddette Aree contrattuali saranno costituite da ‘‘Sezioni’’, ciascuna delle quali corrisponde a un determinato c.c.n.l. di categoria attualmente applicato e manterrà il suo specifico campo di applicazione.
Si riporta di seguito l’elenco delle sezioni che compongono il nuovo contratto unico di
settore.
Area contrattuale Mare
1) Sezione relativa all’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle
navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i Comandanti e Direttori di
Macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc;
2) Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico
iscritte nel Registro Internazionale Italiano armate da imprese che operano in ambito
internazionale;
3) Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e
traghetti passeggeri/merci sup a 3000 tsl dell’armamento nazionale;
4) Sezione per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli
aliscafi per trasporto passeggeri;
5) Sezione per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
6) Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl adibite a qualunque tipo di traffico,
compreso il diporto;
7) Sezione per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della L. 234/
1989;
8) Sezione per l’imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali;
9) Sezione per i capitani di lungo corso al comando dei mezzi navali speciali e per i
capitani di macchina alla direzione di macchina dei mezzi speciali;
10) Sezione per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi
ed al soccorso delle navi;
11) Sezione per i marittimi imbarcati su unità da di porto destinate a scopi commerciali,
anche non in via esclusiva;
12) Sezione per i marittimi extracomunitari imbarcati su navi da carico iscritte nel Registro Internazionale Italiano o in regime di bare-boat.
Area contrattuale Terra
13) Sezione per il personale di terra, uffici e terminals delle società di navigazione che
esercitano l’armamento privato.
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PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE
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Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015
Mese
Periodo
Indice
ISTAT
Differenza
% indice
Rateo
1,5%
75%
differenza
indice
Coefficiente
di rivalutazione
Giugno 2015
dal 15.06 al 14.07
107,3
0,280374
0,750
0,210280
0,960280
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015
N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione
Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il
coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito già rivalutato al 31
dicembre 1997.
Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al
mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997
106,5
1,000000
—
Gennaio 1998
106,8
1,002817
1,376857
Febbraio 1998
107,1
1,005634
1,375564
Marzo 1998
107,1
1,005634
1,375564
Aprile 1998
107,3
1,007512
1,373000
Maggio 1998
107,5
1,009390
1,370446
Giugno 1998
107,6
1,010329
1,369172
Luglio 1998
107,6
1,010329
1,369172
Agosto 1998
107,7
1,011268
1,367901
Settembre 1998
107,8
1,012207
1,366632
Ottobre 1998
108,0
1,014085
1,364101
Novembre 1998
108,1
1,015023
1,362839
Dicembre 1998
108,1
1,015023
1,362839
Gennaio 1999
108,2
1,015962
1,361579
Febbraio 1999
108,4
1,017840
1,359067
Marzo 1999
108,6
1,019718
1,356564
Aprile 1999
109,0
1,023474
1,351586
Maggio 1999
109,2
1,025352
1,349111
Giugno 1999
109,2
1,025352
1,349111
Luglio 1999
109,4
1,027230
1,346644
Agosto 1999
109,4
1,027230
1,346644
Settembre 1999
109,7
1,030047
1,342962
Ottobre 1999
109,9
1,031925
1,340518
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
35
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Novembre 1999
110,3
1,035681
1,335656
Dicembre 1999
110,4
1,036620
1,334447
Gennaio 2000
110,5
1,037559
1,333239
Febbraio 2000
111,0
1,042254
1,327233
Marzo 2000
111,3
1,045070
1,323656
Aprile 2000
111,4
1,046009
1,322468
Maggio 2000
111,7
1,048826
1,318916
Giugno 2000
112,1
1,052582
1,314210
Luglio 2000
112,3
1,054460
1,311869
Agosto 2000
112,3
1,054460
1,311869
Settembre 2000
112,5
1,056338
1,309537
Ottobre 2000
112,8
1,059155
1,306054
Novembre 2000
113,3
1,063850
1,300290
Dicembre 2000
113,4
1,064789
1,299144
Gennaio 2001
113,9
1,069484
1,293441
Febbraio 2001
114,3
1,073239
1,288914
Marzo 2001
114,4
1,074178
1,287788
Aprile 2001
114,8
1,077934
1,283301
Maggio 2001
115,1
1,080751
1,279956
Giugno 2001
115,3
1,082629
1,277735
Luglio 2001
115,3
1,082629
1,277735
Agosto 2001
115,3
1,082629
1,277735
Settembre 2001
115,4
1,083568
1,276628
Ottobre 2001
115,7
1,086385
1,273318
Novembre 2001
115,9
1,088263
1,271121
Dicembre 2001
116,0
1,089202
1,270025
Gennaio 2002
116,5
1,093897
1,264574
Febbraio 2002
116,9
1,097653
1,260247
Marzo 2002
117,2
1,100469
1,257021
Aprile 2002
117,5
1,103286
1,253812
Maggio 2002
117,7
1,105164
1,251681
Giugno 2002
117,9
1,107042
1,249558
Luglio 2002
118,0
1,107981
1,248499
Agosto 2002
118,2
1,109859
1,246387
Settembre 2002
118,4
1,111737
1,244281
Ottobre 2002
118,7
1,114554
1,241136
Novembre 2002
119,0
1,117371
1,238008
Dicembre 2002
119,1
1,118310
1,236968
Gennaio 2003
119,6
1,123005
1,231797
Febbraio 2003
119,8
1,124883
1,229740
Marzo 2003
120,2
1,128638
1,225648
Aprile 2003
120,4
1,130516
1,223612
Maggio 2003
120,5
1,131455
1,222597
36
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Giugno 2003
120,6
1,132394
1,221583
Luglio 2003
120,9
1,135211
1,218552
Agosto 2003
121,1
1,137089
1,216539
Settembre 2003
121,4
1,139906
1,213533
Ottobre 2003
121,5
1,140845
1,212534
Novembre 2003
121,8
1,143662
1,209548
Dicembre 2003
121,8
1,143662
1,209548
Gennaio 2004
122,0
1,145540
1,207565
Febbraio 2004
122,4
1,149296
1,203618
Marzo 2004
122,5
1,150235
1,202636
Aprile 2004
122,8
1,153052
1,199698
Maggio 2004
123,0
1,154930
1,197747
Giugno 2004
123,3
1,157746
1,194833
Luglio 2004
123,4
1,158685
1,193865
Agosto 2004
123,6
1,160563
1,191933
Settembre 2004
123,6
1,160563
1,191933
Ottobre 2004
123,6
1,160563
1,191933
Novembre 2004
123,9
1,163380
1,189047
Dicembre 2004
123,9
1,163380
1,189047
Gennaio 2005
123,9
1,163380
1,189047
Febbraio 2005
124,3
1,167136
1,185220
Marzo 2005
124,5
1,169014
1,183316
Aprile 2005
124,9
1,172770
1,179527
Maggio 2005
125,1
1,174648
1,177641
Giugno 2005
125,3
1,176526
1,175761
Luglio 2005
125,6
1,179343
1,172953
Agosto 2005
125,8
1,181221
1,171088
Settembre 2005
125,9
1,182160
1,170158
Ottobre 2005
126,1
1,184038
1,168302
Novembre 2005
126,1
1,184038
1,168302
Dicembre 2005
126,3
1,185915
1,166452
Gennaio 2006
126,6
1,188732
1,163688
Febbraio 2006
126,9
1,191549
1,160937
Marzo 2006
127,1
1,193427
1,159110
Aprile 2006
127,4
1,196244
1,156381
Maggio 2006
127,8
1,200000
1,152761
Giugno 2006
127,9
1,200939
1,151860
Luglio 2006
128,2
1,203756
1,149165
Agosto 2006
128,4
1,205634
1,147375
Settembre 2006
128,4
1,205634
1,147375
Ottobre 2006
128,2
1,203756
1,149165
Novembre 2006
128,3
1,204695
1,148269
Dicembre 2006
128,4
1,205634
1,147375
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
37
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Gennaio 2007
128,5
1,206573
1,146482
Febbraio 2007
128,8
1,209390
1,143811
Marzo 2007
129,0
1,211268
1,142038
Aprile 2007
129,2
1,213146
1,140270
Maggio 2007
129,6
1,216901
1,136751
Giugno 2007
129,9
1,219718
1,134125
Luglio 2007
130,2
1,222535
1,131512
Agosto 2007
130,4
1,224413
1,129777
Settembre 2007
130,4
1,224413
1,129777
Ottobre 2007
130,8
1,228169
1,126322
Novembre 2007
131,3
1,232864
1,122033
Dicembre 2007
131,8
1,237559
1,117776
Gennaio 2008
132,2
1,241315
1,114394
Febbraio 2008
132,5
1,244131
1,111871
Marzo 2008
133,2
1,250704
1,106028
Aprile 2008
133,5
1,253521
1,103542
Maggio 2008
134,2
1,260094
1,097786
Giugno 2008
134,8
1,265728
1,092900
Luglio 2008
135,4
1,271362
1,088057
Agosto 2008
135,5
1,272300
1,087254
Settembre 2008
135,2
1,269484
1,089666
Ottobre 2008
135,2
1,269484
1,089666
Novembre 2008
134,7
1,264789
1,093711
Dicembre 2008
134,5
1,262911
1,095338
Gennaio 2009
134,2
1,260094
1,097786
Febbraio 2009
134,5
1,262911
1,095338
Marzo 2009
134,5
1,262911
1,095338
Aprile 2009
134,8
1,265728
1,092900
Maggio 2009
135,1
1,268545
1,090473
Giugno 2009
135,3
1,270423
1,088861
Luglio 2009
135,3
1,270423
1,088861
Agosto 2009
135,8
1,275117
1,084852
Settembre 2009
135,4
1,271362
1,088057
Ottobre 2009
135,5
1,272300
1,087254
Novembre 2009
135,6
1,273239
1,086452
Dicembre 2009
135,8
1,275117
1,084852
Gennaio 2010
136,0
1,276995
1,083257
Febbraio 2010
136,2
1,278873
1,081666
Marzo 2010
136,5
1,281690
1,079289
Aprile 2010
137,0
1,286385
1,075350
Maggio 2010
137,1
1,287324
1,074565
Giugno 2010
137,1
1,287324
1,074565
Luglio 2010
137,6
1,292019
1,070661
38
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Agosto 2010
137,9
1,294836
1,068331
Settembre 2010
137,5
1,291080
1,071439
Ottobre 2010
137,8
1,293897
1,069107
Novembre 2010
137,9
1,294836
1,068331
Dicembre 2010
138,4
1,299531
1,064472
Gennaio 2011
101,2
1,304672
1,060277
Febbraio 2011
101,5
1,308540
1,057143
Marzo 2011
101,9
1,313697
1,052993
Aprile 2011
102,4
1,320143
1,047852
Maggio 2011
102,5
1,321432
1,046829
Giugno 2011
102,6
1,322721
1,045809
Luglio 2011
102,9
1,326589
1,042760
Agosto 2011
103,2
1,330456
1,039729
Settembre 2011
103,2
1,330456
1,039729
Ottobre 2011
103,6
1,335613
1,035714
Novembre 2011
103,7
1,336902
1,034716
Dicembre 2011
104,0
1,340770
1,031731
Gennaio 2012
104,4
1,345927
1,027778
Febbraio 2012
104,8
1,351084
1,023855
Marzo 2012
105,2
1,356240
1,019962
Aprile 2012
105,7
1,362686
1,015137
Maggio 2012
105,6
1,361397
1,016098
Giugno 2012
105,8
1,363976
1,014178
Luglio 2012
105,9
1,365265
1,013220
Agosto 2012
106,4
1,371711
1,008459
Settembre 2012
106,4
1,371711
1,008459
Ottobre 2012
106,4
1,371711
1,008459
Novembre 2012
106,2
1,369132
1,010358
Dicembre 2012
106,5
1,373000
1,007512
Gennaio 2013
106,7
1,375578
1,005623
Febbraio 2013
106,7
1,375578
1,005623
Marzo 2013
106,9
1,378157
1,003742
Aprile 2013
106,9
1,378157
1,003742
Maggio 2013
106,9
1,378157
1,003742
Giugno 2013
107,1
1,380735
1,001867
Luglio 2013
107,2
1,382024
1,000933
Agosto 2013
107,6
1,387181
0,997212
Settembre 2013
107,2
1,382024
1,000933
Ottobre 2013
107,1
1,380735
1,001867
Novembre 2013
106,8
1,376868
1,004682
Dicembre 2013
107,1
1,380735
1,001867
Gennaio 2014
107,3
1,383314
1,000000
Febbraio 2014
107,2
1,382024
1,000933
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
39
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Marzo 2014
107,2
1,382024
1,000933
Aprile 2014
107,4
1,384603
0,999069
Maggio 2014
107,3
1,383314
1,000000
Giugno 2014
107,4
1,384603
0,999069
Luglio 2014
107,3
1,383314
1,000000
Agosto 2014
107,5
1,385892
0,998140
Settembre 2014
107,1
1,380735
1,001867
Ottobre 2014
107,2
1,382024
1,000933
Novembre 2014
107,0
1,379446
1,002804
Dicembre 2014
107,0
1,379446
1,002804
Gennaio 2015
106,5
1,373000
1,007512
Febbraio 2015
106,8
1,376868
1,004682
Marzo 2015
107,0
1,379446
1,002804
Aprile 2015
107,1
1,380735
1,001867
Maggio 2015
107,2
1,382024
1,000933
Giugno 2015
107,3
1,383314
1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di
riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse
nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010
per l’indice generale FOI è pari a 1,373.
40
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
QUESITI
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Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di più visita il sito
JOBS ACT
Riordino
dei contratti
di lavoro e
collaborazioni
http://esperto.ipsoa.it
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 è attualmente possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma
della c.d. mini co.co.co.?
Anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 i committenti possono costituire, sussistendone i presupposti, rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa sia nella forma ordinaria che ‘‘mini’’. Occorre tuttavia tener presente che, per
effetto della presunzione introdotta dall’art. 2 dello stesso provvedimento, la legge esclude
la genuinità delle collaborazioni connotate da determinati elementi che implicano, in
sostanza, la mancanza di reale autonomia in capo al lavoratore.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,
troverà automatica applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La presunzione legale non opera con riferimento alle collaborazioni:
– per le quali i contratti collettivi nazionali prevedano discipline specifiche;
– prestate dagli iscritti negli albi professionali, dai componenti degli organi societari di
amministrazione e controllo e dai membri di collegi e commissioni;
– rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni.
Pietro Zarattini
(Consulente in materia di lavoro)
LICENZIAMENTO
COLLETTIVO
Formazione della
graduatoria in base
ai carichi di famiglia
Un’azienda ha avviato la procedura dei licenziamenti collettivi ex art. 223/1991.
Uno dei dipendenti licenziati impugna il licenziamento affermando che l’azienda
non ha tenuto conto del nuovo carico familiare dovuto alla nascita di un figlio. Tale
documentazione non è stata però prodotta all’avvio della procedura, pur essendosi l’evento già verificato, ma solo successivamente e precisamente poco prima
che avvenisse il licenziamento e comunque dopo l’elaborazione della graduatoria
dei licenziabili. L’azienda, una volta conosciuta la situazione del dipendente,
avrebbe dovuto procedere alla rielaborazione della graduatoria o il dipendente
aveva l’obbligo di documentare la sua nuova situazione immediatamente e comunque prima che l’azienda elaborasse la graduatoria finale?
In merito al computo dei carichi di famiglia in caso di licenziamento collettivo, la Corte di
Cassazione ha affermato che ‘‘... non richiedendosi al datore di lavoro l’espletamento di
particolari indagini (che, del resto, non disponendo di poteri autoritativi, neppure gli sarebbero consentite), deve ritenersi del tutto rispondente ai criteri di correttezza e buona
fede che la formazione della graduatoria avvenga, con criterio uniforme, sulla base delle
informazioni fornite alla parte datoriale dagli stessi lavoratori, dovendosi presumere la
rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare’’ (Cassaz.
23 settembre 2014, n. 19990, in motivazione).
Il datore di lavoro, pertanto, non pare tenuto ad espletare particolari indagini in merito ai
carichi di famiglia dei lavoratori, potendo formare la graduatoria sulla base delle informazioni
fornite dai lavoratori stessi.
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
41
QUESITI
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Nel caso di specie, tuttavia, il lavoratore risulta aver fornito al datore di lavoro le informazioni
relative al nuovo carico familiare, seppure dopo la formazione della graduatoria (ma prima
che avvenisse il licenziamento).
Dal momento che, in caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta per
individuare i lavoratori da licenziare deve essere effettuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pare potersi ritenere che il
datore di lavoro, una volta informato dell’effettivo stato di famiglia del lavoratore, avrebbe
dovuto rielaborare la graduatoria, in ossequio ai predetti principi di correttezza e buona fede.
Filippo Collia
(Avvocato)
42
PRATICA LAVORO
n. 15 del 1º agosto 2015
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sociali in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori
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per esaminare le nuove forme contrattuali, riformulate e modificate
dal Jobs Act, e la nuova disposizione in materia di modifica delle mansioni
dei lavoratori
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POLITICHE ATTIVE E ISPEZIONI
per approfondire le misure introdotte in tema di riordino dei servizi
per il lavoro e le politiche attive: razionalizzazione, semplificazione
e coordinamento dell’attività ispettiva con l’istituzione di un’Agenzia unica
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Scarica documento allegato - Dott.ssa Francesca Giovannoni