francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT.
IPSOA TUTTO JOBS ACT nasce per guidare il professionista
nell’interpretazione e applicazione delle nuove norme, ancora in fase
di completamento, e per garantire un aggiornamento tempestivo
sui vari decreti attuativi, sia in prima che in seconda lettura.
Il servizio si compone di 7 ebook:
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per conoscere tutte le novità sulla disciplina dei licenziamenti individuali
e collettivi per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto
NASPI, ASDI, DIS-COLL E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
per prendere confidenza con la nuova disciplina degli ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori
CONTRATTI DI LAVORO E TUTELE GENITORIALI (I e II lettura)
per esaminare le nuove forme contrattuali, riformulate e modificate
dal Jobs Act, e la nuova disposizione in materia di modifica delle mansioni
dei lavoratori
CIG E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (I e II lettura)
per analizzare le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro
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per approfondire le misure introdotte in tema di riordino dei servizi
per il lavoro e le politiche attive: razionalizzazione, semplificazione
e coordinamento dell’attività ispettiva con l’istituzione di un’Agenzia unica
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SOMMARIO
AGENDA
CONTRATTUALE
" Busta paga Maggio 2015 ........................................................................................................
5
NOTIZIE FLASH
" Normativa .................................................................................................................................................
30
30
30
Oscillazione del tasso medio per prevenzione - Modifiche delle percentuali .................
Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi Inail - Anno 2015 ........
" Prassi ...............................................................................................................................................................
Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato .........
Enasarco - Contributi primo trimestre 2015 ........................................................................................
Nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas - Tutela occupazionale
Coadiuvanti familiari dell’imprenditore e principio di automaticità delle prestazioni Chiarimenti ministeriali .....................................................................................................................................
Responsabilità solidale negli appalti - Chiarimenti ...........................................................................
Fondo di solidarietà residuale - Ambito di applicazione ...............................................................
Malattia, maternità e Tbc - Valori per il 2015 .....................................................................................
Lavoro accessorio - Rivalutazione annuale degli importi economici ....................................
Lavoratori a progetto - Indennità una tantum di disoccupazione ...........................................
Settore edile - Riduzioni contributive per il 2014 .............................................................................
Somministrazione transnazionale di lavoro - Chiarimenti ministeriali ..................................
Trattamento di C.i.g.s. per le imprese sottoposte a procedure concorsuali - Ambito di
applicazione .............................................................................................................................................................
Programma ‘‘Garanzia giovani’’ - Niente tirocini nella P.A. e tra parenti ...........................
Operai agricoli - Congedo obbligatorio e facoltativo del padre ed indennità di disoccupazione .................................................................................................................................................................
Previndapi - Contributi per l’anno 2015 ..................................................................................................
" CCNL ................................................................................................................................................................
Settore Terziario
Accordo Expo per il lavoro a Milano e provincia ..............................................................................
Autostrade e strade - ANAS
Accordo sul lavoro a termine .......................................................................................................................
Edilizia - Aziende industriali ed Edilizia - Aziende cooperative
Regolamento del Fondo nazionale Ape .................................................................................................
NORME InPratica
CCNL InPratica
Irap e costo del lavoro .......................................................................................................................
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
36
Agricoltura - Contoterzisti
Accordo - 10 aprile 2015 .................................................................................................................................
41
Credito
Ipotesi di accordo - 31 marzo 2015 ..........................................................................................................
43
Studi professionali
Accordo - 17 aprile 2015 .................................................................................................................................
TABELLE
45
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 aprile 2015 .........................................................................................................
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 aprile 2015 .........................................................................................................
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
50
50
3
SOMMARIO
QUESITI
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‘‘ESPERTO’’ risponde ...........................................................................................................................
Somministrazione di lavoro - Nessun diritto di precedenza per i somministrati ...........
Lavoro domestico - Sanzioni per mancata comunicazione e lavoro irregolare ..............
Contributi redazionali
Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
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4
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PRATICA LAVORO
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n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Agenda contrattuale
Variazioni in busta paga Maggio 2015
CCNL
AGRICOLTURA - CONSORZI AGRARI
Accordo 18 giugno 2014
Parti stipulanti
Associazione nazionale dei consorzi agrari
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILTUCS-UIL, SINALCAP
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
Indennità di funzione
Q
1.770,24
542,43
305,00
1
1.770,24
542,43
175,00
2
1.602,25
538,73
105,00
3S
1.368,47
532,94
–
3
1.259,42
530,19
–
4S
1.174,96
528,57
–
4
1.100,44
526,95
–
5
986,34
524,41
–
6
856,64
521,73
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 169
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore (45 ore per i discontinui).
Ferie
25 giorni (fino a 8 anni di anzinità) e 30 giorni (oltre 8 anni
di anzianità)
Permessi
ROL 8 ore (ulteriori 4 ore per i turnisti 3x5 e 8 ore per i
turnisti 3x6)
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/12/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
5
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
AGRICOLTURA - OPERAI
Accordo 22 ottobre 2014
Parti stipulanti
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, Federazione nazionale dei proprietari conduttori
in economia, Federazione nazionale affittuari conduttori in economia, Federazione nazionale dell’impresa familiare coltivatrice
FAI-CISL, UILA-UIL, FLAI-CGIL
Minimi tabellari I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31 ottobre 2014 per ciascun
livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del c.c.n.l. 25
maggio 2010 (già incrementati del 2,1% dal 1º novembre 2014) dal 1º maggio 2015 vengono aumentati dell’1,8%.
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari
contrattuali inferiori ai minimi di area stabiliti a livello nazionale, comprensivi degli aumenti
suddetti, che risultano cosı̀ determinati:
Dal 1.5.2015
Area
Importi mensili operai agricoli
Importi orari operai florovivaisti
1
1.250,00
7,57
2
1.140,00
6,94
3
850,00
6,52
I minimi salariali di area trovano applicazione, per le provincie dove sono stati stipulati i
contratti provinciali in applicazione del c.c.n.l. 25 maggio 2010, dalla data fissata nel rinnovo
dagli stessi e comunque non oltre il 1º gennaio 2017, e, per le altre provincie, a decorrere
dal 1º novembre 2014.
Elementi CCNL
6
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 169
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore
Ferie
26 giorni lavorativi
Scadenza CCNL
31/12/2017
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
ALIMENTARI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Accordo 28 novembre 2013
Parti stipulanti
UNIONALIMENTARI-CONFAPI
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Alimentari
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Quadro
2.249,69
546,43
10,33
1
2.149,69
544,42
10,33
2
1.869,28
537,57
10,33
3
1.542,19
529,58
10,33
4
1.355,26
525,02
10,33
5
1.215,05
521,59
10,33
6
1.121,57
519,31
10,33
7
1.028,11
517,03
10,33
8
934,66
514,74
10,33
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
1
1.397,50
530,43
10,33
2
1.289,00
527,52
10,33
3A
1.188,13
524,80
10,33
3B
1.106,40
522,58
10,33
4
932,52
517,62
10,33
5
829,74
514,66
10,33
6
699,24
511,17
10,33
Panifici industriali
Dal 1.5.2015
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 169
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore (45 ore per i discontinui).
Ferie
25 giorni (fino a 8 anni di anzinità) e 30 giorni (oltre 8 anni
di anzianità)
Permessi
ROL 8 ore (ulteriori 4 ore per i turnisti 3x5 e 8 ore per i
turnisti 3x6)
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/12/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASS
C.c.n.l. 20 novembre 2014
Parti stipulanti
ANAPA, UNAPASS
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA
Arretrati A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un
massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comunque non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza contrattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni 2009-2011
oppure arretrati per gli anni 2012-2014.
Pertanto, con la retribuzione di maggio 2015 deve essere erogata la corrispondente rata.
Allineamento 2009-2010-2011
A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella
competono ai lavoratori con i seguenti requisiti:
– in servizio al 20 novembre 2014;
– in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;
– non è stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011.
Livelli
Importi
5
4.660,00
4
3.272,00
3
2.716,00
2
2.093,00
Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2009 - 31
dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono
altresı̀ riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Arretrati 2012-2013-2014
Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli
importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato
il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Per il periodo 1º luglio 2014 - 31 ottobre 2014 si dà luogo
all’erogazione delle retribuzioni arretrate.
Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011
8
PRATICA LAVORO
Livelli
Importi
5
4.535,00
4
3.494,00
3
3.083,00
2
2.486,00
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli
Importi
6
1.414,00
5
1.251,00
4
1.179,00
3
1.088,00
2
1.011,00
1
1.004,00
In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º
gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresı̀ riproporzionati
per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Norme comuni
Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell’eventuale i.v.c. e delle anticipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi
di incidenza scatti determinata forfetariamente.
Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel
periodo cui si riferiscono.
Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce ‘‘indennità di vacanza
contrattuale’’ ovvero ‘‘anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali’’ vengono integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 1/250 della retribuzione annua
Orario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
37 ore e 30 minuti
Ferie
20 giorni (anzianità fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianità
superiori)
Permessi
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/05/2015 - 01/12/2015 Arretrati
01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
9
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
EDILIZIA - AZIENDE COOPERATIVE
Accordo 1º luglio 2014
Parti stipulanti
ACI-PL
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Trasferta Dal 2 maggio 2015 entrerà in vigore la seguente disciplina, a valere per le trasferte che
avvengono nella stessa Regione.
Le Casse edili di provenienza e di destinazione (*) hanno l’obbligo di dotarsi di un sistema
informatico che garantisca lo scambio on-line dei dati richiesti dall’accordo stesso.
L’impresa esecutrice (o il Comitato paritetico territoriale) deve trasmettere alla Cassa di
destinazione copia della notifica preliminare.
L’iscrizione e la contribuzione degli operai in trasferta restano quelle della Cassa di provenienza, che eroga anche le prestazioni.
Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il
trattamento economico (minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta) previsto dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione del minimo di paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale
integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Entro il 2 maggio 2015, le parti sociali delle provincie di ogni Regione devono sottoscrivere a
maggioranza un accordo per la compensazione tra le Casse. In assenza di detto accordo,
la Cassa di provenienza deve trasferire, fin dal primo giorno di trasferta, alla Cassa di
destinazione:
– il contributo per la sicurezza;
– la quota massima del 2,25% del contributo del 10% dovuto alle Casse;
– il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
– il contributo RLST.
——————————
(*) Di provenienza è la Cassa della circoscrizione in cui si trova la sede legale/amministrativa o unità
locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto; di destinazione è la Cassa
in cui è ubicato il cantiere.
Elementi CCNL
10
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario 173
Mensilità contrattuali
14 (operai: 12 più accantonamento alla Cassa edile)
Orario settimanale
40 ore
Ferie
Operai: 4 settimane di calendario (160 ore per gli operai
di produzione). Impiegati: 5 settimane per anzianità di
servizio di 14 anni al 31.12.1978
Permessi
ROL ed ex festività 88 ore
Prossime scadenze
01/07/2015 - Contrattazione integrativa
01/07/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
30/06/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
EDILIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 1º luglio 2014
Parti stipulanti
ANCE
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Trasferta Dal 2 maggio 2015 entrerà in vigore la seguente disciplina, a valere per le trasferte che
avvengono nella stessa Regione.
Le Casse edili di provenienza e di destinazione (*) hanno l’obbligo di dotarsi di un sistema
informatico che garantisca lo scambio on-line dei dati richiesti dall’accordo stesso.
L’impresa esecutrice (o il Comitato paritetico territoriale) deve trasmettere alla Cassa di
destinazione copia della notifica preliminare.
L’iscrizione e la contribuzione degli operai in trasferta restano quelle della Cassa di provenienza, che eroga anche le prestazioni.
Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il
trattamento economico (minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta) previsto dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione del minimo di paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale
integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Entro il 2 maggio 2015, le parti sociali delle provincie di ogni Regione devono sottoscrivere a
maggioranza un accordo per la compensazione tra le Casse. In assenza di detto accordo,
la Cassa di provenienza deve trasferire, fin dal primo giorno di trasferta, alla Cassa di
destinazione:
– il contributo per la sicurezza;
– la quota massima del 2,25% del contributo del 10% dovuto alle Casse;
– il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
– il contributo RLST.
——————————
(*) Di provenienza è la Cassa della circoscrizione in cui si trova la sede legale/amministrativa o unità
locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto; di destinazione è la Cassa
in cui è ubicato il cantiere.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario 173 (208 per i discontinui con alloggio)
Mensilità contrattuali
14 (operai: 12 più accantonamento alla Cassa edile)
Orario settimanale
40 ore
Ferie
Operai: 4 settimane di calendario (160 ore per gli operai
di produzione). Impiegati: 5 settimane per anzianità di
servizio di 14 anni al 31.12.1978
Permessi
ROL ed ex festività 88 ore
Prossime scadenze
01/07/2015 - Contrattazione integrativa
01/07/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
30/06/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
11
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
EDILIZIA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Accordo 12 novembre 2014
Parti stipulanti
ANIEM-CONFAPI, ANIEM-CONFIMI, ANIER-CONFIMI
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Una tantum - È prevista l’erogazione di un importo forfettario una tantum pari E 100 con la retribuzione
Aziende Confapi del mese di maggio 2015.
Elementi CCNL
12
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario 173 (208 per i discontinui)
Mensilità contrattuali
14 (operai: 12 più accantonamento alla Cassa edile)
Orario settimanale
40 ore
Ferie
Operai: 4 settimane di calendario (160 ore per gli operai
di produzione). Impiegati: 5 settimane per anzianità di
servizio di 14 anni al 31.12.1978
Permessi
ROL ed ex festività 88 ore
Prossime scadenze
01/09/2015 - Minimi tabellari - Aziende Confimi
01/09/2016 - Una tantum - Aziende Confimi
01/01/2017 - Anticipi - Aziende Confimi
Scadenza CCNL
30/06/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
GIORNALISTI
Accordo 24 giugno 2014
Parti stipulanti
FIEG
FNSI
Minimi tabellari - Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
E.d.r. contrattuale
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. contrattuale
Capo redattore
2.668,26
593,01
120,00
Vice capo redattore
2.483,63
586,27
120,00
Capo servizio/Redattore
senior
2.379,51
581,89
120,00
Vice capo servizio/Redattore esperto
2.242,90
576,67
120,00
Redattore ordinario
2.122,84
571,87
120,00
Redattore prima nomina
1.551,61
555,88
90,00
Praticante
1.244,38
543,78
60,00
Praticante primi 12 mesi
di servizio
763,80
531,69
60,00
Collaboratore fisso 1
480,93
–
12,00
Collaboratore fisso 2
242,08
–
12,00
Collaboratore fisso 3
120,47
–
12,00
Corrispondente 1
719,79
–
15,00
Corrispondente 2
480,93
–
15,00
Corrispondente 3
396,64
–
15,00
Corrispondente 4
219,57
–
15,00
1.293,21
–
60,00
Pubblicista
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 156
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
36 ore (minimo 18 e massimo 24 ore per i pubblicisti
nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza)
Ferie
Giornalisti: 26 gg. lavorativi (anzianità di servizio fino a 5
anni), 30 gg. lavorativi (dai 6 ai 15 anni), 35 gg. lavorativi
(oltre i 15 anni). Praticanti: 24 gg. lavorativi. Collaboratori fissi e corrispondenti: 1 mese. Pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza: 26 gg. lavorativi (anzianità di servizio fino a
5 anni), 30 gg. lavorativi (oltre i 5 anni).
Scadenza CCNL
31/03/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
13
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 16 ottobre 2014
Parti stipulanti
Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, Associazione italiana editori, Associazione nazionale editoria specializzata
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILTUCS-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Q
1.845,51
539,99
10,33
AS
1.836,60
539,99
10,33
A
1.550,80
533,19
10,33
B1S
1.492,15
530,40
10,33
B1
1.447,61
530,40
10,33
B2
1.356,30
528,03
10,33
B3
1.259,04
525,47
10,33
C1
1.162,54
523,01
10,33
C2
1.025,95
519,63
10,33
D1
928,69
517,35
10,33
D2
844,80
515,40
10,33
E
742,36
512,87
10,33
Elementi CCNL
14
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173 (operai) 170 (impiegati) (156 per orari collegati al turno notturno)
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
27 giorni lavorativi. Settore cartotecnico (impiegati con
oltre 15 anni di anzianità): 30 gg.; imp. addetti alla stampa
dei periodici: 30 gg. (anzianità sup. a 3 anni e fino ad 8
anni), 33 (anzianità oltre gli 8 anni)
Permessi
ROL 66 ore e 40’ (40 per i lavoratori su 3 turni).
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/06/2015 - Una tantum
01/11/2015 - Una tantum
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
MINIERE - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 20 novembre 2013
Parti stipulanti
ASSOMINERARIA
FILCEM-CGIL,FEMCA-CISL,UILCEM-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità
di funzione
E.r.s.
1S
1.771,47
530,41
10,33
56,81
–
1
1.715,19
529,78
10,33
–
36,15
2
1.566,53
526,33
10,33
–
20,66
3
1.365,08
522,03
10,33
–
–
4
1.201,81
518,42
10,33
–
–
5
1.111,51
516,35
10,33
–
–
6
1.024,68
514,29
10,33
–
–
7
934,38
512,05
10,33
–
–
8
833,62
510,50
10,33
–
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario 173,33
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (238,5 gg. per i turnisti 3x7 e 239 gg. per i turnisti
2x7)
Ferie
4 settimane (anzianità di servizio fino a 4 anni); 4 settimane ed 1 giorno (da 5 a 8 anni); 4 settimane e 2 gg. (da
9 a 12 anni); 4 settimane e 3 gg. (da 13 a 16 anni); 4
settimane e 4 gg. (da 17 a 20 anni); 4 settimane e 5 gg.
(oltre 20 anni). Altri valori per gli assunti prima del
1.8.2004.
Permessi
ROL 48 ore (eccetto gli addetti al lavoro in sottosuolo e i
turnisti a ciclo continuo)
Ex festività 4 giorni (esclusi i turnisti a ciclo continuo)
Prossime scadenze
01/01/2017 - Ferie
Scadenza CCNL
31/03/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
15
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 9 novembre 2013
Parti stipulanti
ANFAO
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo conglobato
Indennità di funzione
6Q
2.073,77
82,64
6
2.073,77
–
5
1.892,85
–
4S
1.748,45
–
4
1.676,95
–
3
1.598,58
–
2
1.510,26
–
1
1.208,65
–
Elementi CCNL
16
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40a ora settimanale)
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
Operai e intermedi: 4 settimane. Impiegati: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianità da 11 a 18 anni,
5 settimane oltre i 18 anni).
Permessi
ROL 56 ore (48 per i turnisti; 24 per i turnisti 6x6)
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 27 novembre 2013
Parti stipulanti
Associazione nazionale produttori articoli per scrittura ed affini, Associazione nazionale
produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità
di funzione
7Q
1.534,08
525,95
10,33
82,63
7
1.534,08
525,95
10,33
–
6
1.363,98
520,09
10,33
–
5
1.271,68
517,90
10,33
–
4S
1.186,81
515,55
10,33
–
4
1.135,43
515,55
10,33
–
3S
1.098,66
513,45
10,33
–
3
1.059,33
513,45
10,33
–
2
977,30
512,06
10,33
–
1
685,67
509,75
10,33
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173,33 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40a ora
settimanale)
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (4 settimane e 2 gg. per anzianità oltre i 18 anni). Impiegati: 4
settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianità dagli
11 ai 18 anni, 5 settimane per anzianità oltre i 18 anni).
Permessi
ROL 56 ore (48 ore per i turnisti, 24 ore per i turnisti 6x6)
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
17
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Accordo 11 dicembre 2014
Parti stipulanti
Federutility
FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Una tantum
Chi
Quando
Lavoratori in forza
a maggio 2015 Maggio 2015
Quanto
v. tabella
Come
– comprensivo dei riflessi sugli istituti
diretti e indiretti ed escluso dalla base di calcolo del t.f.r.
Periodo riferimento
1/1/2014-31/12/2014
Con la retribuzione del mese di maggio 2015, ai lavoratori in forza alla data di erogazione
spetta una somma una tantum pari a E 295 riferiti al parametro 175, a copertura del periodo
1º gennaio 2014-31 dicembre 2014, nei seguenti importi:
Livelli
Importi
QS
590,00
Q
514,14
A1
438,29
A2
387,71
B1
350,63
B2
320,29
C1
289,94
C2
268,03
C3
256,23
D1
244,43
D2
224,20
D3
168,57
La somma viene determinata in misura pari ad 1/12 per ciascun mese intero di servizio
prestato nel periodo suddetto (la frazione superiore a 15 giorni si intende mese intero). Le
assenze con diritto a retribuzione almeno parziale (es. malattia, infortunio, congedo per
maternità) sono equiparate a servizio prestato. In caso di retribuzione ridotta, la somma
viene corrisposta con la stessa percentuale di riduzione. In caso di passaggio di livello nel
corso del periodo suindicato, gli importi da corrispondere vengono riferiti ‘‘pro-quota’’ all’effettivo livello di appartenenza. La somma è stata quantificata considerando in essa
anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti ed è esclusa dalla base di calcolo
del t.f.r.
18
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario 165
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
38 ore
Ferie
26 giorni lavorativi (22 giorni lavorativi in caso di orario su
5 gg.)
Permessi
Ex festività 5 gg. di ferie all’anno
Prossime scadenze
01/10/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
31/01/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
19
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 16 luglio 2014
Parti stipulanti
FISE-CONFINDUSTRIA, CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-SERVIZI, FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE, AGCI-SERVIZI
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Assistenza integrativa - Con l’F24 del mese di maggio 2015 vengono versate le quote di ottobre, novembre e
Arretrati dicembre 2013 dei contributi arretrati al Fondo ASIM (periodo 1º luglio 2013 - 30 giugno
2014) per i lavoratori a tempo indeterminato in forza a luglio 2014.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non
iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno.
La corresponsione di indennità sostitutive non esonera l’azienda dall’obbligo di assicurare al
lavoratore le prestazioni garantite dal Fondo.
Elementi CCNL
20
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26 (22 in caso di orario settimanale su 5 gg.)
Orario 173
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore (45 ore per i discontinui)
Ferie
22 gg. lavorativi (orario settimanale su 5 gg.); 26 gg.
lavorativi (orario su 6 gg.).
Permessi
ROL 40 ore
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/10/2015 - Assistenza integrativa
Scadenza CCNL
30/04/2013
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
TRASPORTO A FUNE
C.c.n.l. 28 marzo 2014
Parti stipulanti
ANEF
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SAVT
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Contingenza
Indennità di funzione
1SQ
1.730,29
528,67
118,79
1S
1.730,29
528,67
–
1Q
1.606,81
526,67
118,79
1
1.606,81
526,67
–
2
1.450,48
522,84
–
3
1.318,32
520,34
–
4
1.194,59
517,73
–
5
1.071,36
515,65
–
6
988,98
514,67
–
7
824,19
511,21
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore prolungabili fino a 54
Ferie
4 settimane (più 1 g. lavorativo oltre il 2º anno di effettivo
servizio ed 1 ulteriore g. oltre il 4º anno di effettivo servizio
Permessi
ROL 80 ore
Ex festività 4 gruppi di 8 ore
Prossime scadenze
01/01/2016 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
30/04/2016
n. 9 del 9 maggio 2015
21
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI
Accordo 16 luglio 2014
Parti stipulanti
ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSOCATERING-FIPE, ASSAEREO, ASSOCONTROL
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-T.A.
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
e indennità di volo Vettori Piloti - Aeromobili sup. 52 t e/o oltre 100 passeggeri
Dal 1.5.2015
22
Livello
Minimo
Indennità di volo
Comandante - 24 anni di anzianità
1.947,32
5.299,26
Comandante - 23 anni di anzianità
1.909,06
5.140,77
Comandante - 22 anni di anzianità
1.871,16
4.981,69
Comandante - 21 anni di anzianità
1.833,26
4.822,60
Comandante - 20 anni di anzianità
1.795,36
4.663,52
Comandante - 19 anni di anzianità
1.757,82
4.504,43
Comandante - 18 anni di anzianità
1.719,56
4.345,94
Comandante - 17 anni di anzianità
1.682,02
4.186,86
Comandante - 16 anni di anzianità
1.643,77
4.027,78
Comandante - 15 anni di anzianità
1.606,22
3.868,69
Comandante - 14 anni di anzianità
1.568,33
3.709,61
Comandante - 13 anni di anzianità
1.530,78
3.551,11
Comandante - 12 anni di anzianità
1.492,53
3.392,02
Comandante - 11 anni di anzianità
1.454,99
3.232,94
Comandante - 10 anni di anzianità
1.416,73
3.073,85
Comandante - 9 anni di anzianità
1.379,19
2.914,77
Comandante - 8 anni di anzianità
1.341,29
2.756,28
Comandante - 7 anni di anzianità
1.303,39
2.597,20
Comandante - 6 anni di anzianità
1.265,48
2.438,11
Comandante - 5 anni di anzianità
1.227,59
2.279,03
Comandante - 4 anni di anzianità
1.075,99
1.642,69
Comandante - 3 anni di anzianità
1.075,99
1.642,69
Comandante - 2 anni di anzianità
1.075,99
1.642,69
Comandante - 1 anno di anzianità
1.075,99
1.642,69
Comandante - senza anzianità
1.075,99
1.642,69
Pilota - 24 anni di anzianità
1.405,38
3.834,89
Pilota - 23 anni di anzianità
1.379,15
3.719,92
Pilota - 22 anni di anzianità
1.351,91
3.604,94
Pilota - 21 anni di anzianità
1.324,28
3.489,96
Pilota - 20 anni di anzianità
1.297,03
3.374,35
Pilota - 19 anni di anzianità
1.259,79
3.259,37
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Indennità di volo
Pilota - 18 anni di anzianità
1.242,17
3.145,03
Pilota - 17 anni di anzianità
1.214,92
3.030,05
Pilota - 16 anni di anzianità
1.187,29
2.914,44
Pilota - 15 anni di anzianità
1.160,05
2.799,47
Pilota - 14 anni di anzianità
1.132,82
2.684,49
Pilota - 13 anni di anzianità
1.105,57
2.569,52
Pilota - 12 anni di anzianità
1.078,33
2.453,90
Pilota - 11 anni di anzianità
1.050,70
2.338,92
Pilota - 10 anni di anzianità
1.023,46
2.223,94
Pilota - 9 anni di anzianità
996,22
2.108,97
Pilota - 8 anni di anzianità
968,98
1.993,36
Pilota - 7 anni di anzianità
941,74
1.878,38
Pilota - 6 anni di anzianità
914,11
1.763,41
Pilota - 5 anni di anzianità
886,87
1.648,43
Pilota - 4 anni di anzianità
868,94
1.585,54
Pilota - 3 anni di anzianità
858,90
1.536,63
Pilota - 2 anni di anzianità
848,88
1.487,71
Pilota - 1 anno di anzianità
828,82
1.421,02
Pilota - senza anzianità
828,82
1.421,02
Piloti - Aeromobili fino a 52 t e/o fino a 100 passeggeri
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Indennità di volo
Comandante
826,00
2.950,00
Pilota di 1º/Primo ufficiale
739,00
1.430,00
Pilota di 2º
560,00
510,00
Assistenti di volo - Aeromobili sup.a 52 t e oltre 100 passeggeri
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Indennità di volo
Capo cabina senior - 24 anni di anzianità
1.092,48
854,59
Capo cabina senior - 23 anni di anzianità
1.084,12
835,59
Capo cabina senior - 22 anni di anzianità
1.075,25
816,65
Capo cabina senior - 21 anni di anzianità
1.066,26
797,86
Capo cabina senior - 20 anni di anzianità
1.057,09
779,24
Capo cabina senior - 19 anni di anzianità
1.047,81
760,80
Capo cabina senior - 18 anni di anzianità
1.038,07
742,36
Capo cabina senior - 17 anni di anzianità
1.028,40
724,33
Capo cabina senior - 16 anni di anzianità
1.018,62
706,51
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
23
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Dal 1.5.2015
24
Livello
Minimo
Indennità di volo
Capo cabina senior - 15 anni di anzianità
1.008,61
688,86
Capo cabina senior - 14 anni di anzianità
998,45
671,39
Capo cabina senior - 13 anni di anzianità
988,15
654,16
Capo cabina senior - 12 anni di anzianità
977,44
636,77
Capo cabina senior - 11 anni di anzianità
967,14
620,08
Capo cabina senior - 10 anni di anzianità
956,35
603,36
Capo cabina senior - 9 anni di anzianità
945,38
586,85
Capo cabina senior - 8 anni di anzianità
934,24
570,51
Capo cabina senior - 7 anni di anzianità
899,16
538,74
Capo cabina senior - 6 anni di anzianità
863,95
507,68
Capo cabina senior - 5 anni di anzianità
828,28
477,07
Capo cabina senior - 4 anni di anzianità
791,65
446,55
Capo cabina senior - 3 anni di anzianità
723,36
397,06
Capo cabina senior - 2 anni di anzianità
654,08
348,19
Capo cabina senior - 1 anno di anzianità
584,33
300,33
Capo cabina senior - senza anzianità
584,33
300,33
Capo cabina - 24 anni di anzianità
1.078,00
770,48
Capo cabina - 23 anni di anzianità
1.069,68
752,56
Capo cabina - 22 anni di anzianità
1.061,01
734,75
Capo cabina - 21 anni di anzianità
1.052,22
717,13
Capo cabina - 20 anni di anzianità
1.043,25
699,66
Capo cabina - 19 anni di anzianità
1.034,14
682,40
Capo cabina - 18 anni di anzianità
1.024,71
665,21
Capo cabina - 17 anni di anzianità
1.015,23
648,35
Capo cabina - 16 anni di anzianità
1.005,61
631,66
Capo cabina - 15 anni di anzianità
995,82
615,16
Capo cabina - 14 anni di anzianità
985,84
598,84
Capo cabina - 13 anni di anzianità
975,74
582,75
Capo cabina - 12 anni di anzianità
965,36
566,69
Capo cabina - 11 anni di anzianità
955,06
551,06
Capo cabina - 10 anni di anzianità
944,46
535,48
Capo cabina - 9 anni di anzianità
933,70
520,14
Capo cabina - 8 anni di anzianità
922,75
504,96
Capo cabina - 7 anni di anzianità
888,20
476,14
Capo cabina - 6 anni di anzianità
853,38
447,91
Capo cabina - 5 anni di anzianità
818,11
420,13
Capo cabina - 4 anni di anzianità
782,18
392,65
Capo cabina - 3 anni di anzianità
714,64
348,27
Capo cabina - 2 anni di anzianità
646,24
304,62
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Indennità di volo
Capo cabina - 1 anno di anzianità
557,92
242,77
Capo cabina - senza anzianità
557,92
242,77
Assistente di volo - 24 anni di anzianità
1.063,54
686,39
Assistente di volo - 23 anni di anzianità
1.055,25
669,53
Assistente di volo - 22 anni di anzianità
1.046,77
652,86
Assistente di volo - 21 anni di anzianità
1.038,19
636,39
Assistente di volo - 20 anni di anzianità
1.029,41
620,08
Assistente di volo - 19 anni di anzianità
1.020,46
603,99
Assistente di volo - 18 anni di anzianità
1.011,34
588,06
Assistente di volo - 17 anni di anzianità
1.002,06
572,35
Assistente di volo - 16 anni di anzianità
992,61
556,80
Assistente di volo - 15 anni di anzianità
983,02
541,47
Assistente di volo - 14 anni di anzianità
973,23
526,29
Assistente di volo - 13 anni di anzianità
963,32
511,35
Assistente di volo - 12 anni di anzianità
953,28
496,60
Assistente di volo - 11 anni di anzianità
942,99
482,02
Assistente di volo - 10 anni di anzianità
932,56
467,60
Assistente di volo - 9 anni di anzianità
922,02
453,44
Assistente di volo - 8 anni di anzianità
911,26
439,41
Assistente di volo - 7 anni di anzianità
877,23
413,53
Assistente di volo - 6 anni di anzianità
842,81
388,15
Assistente di volo - 5 anni di anzianità
807,93
363,20
Assistente di volo - 4 anni di anzianità
772,73
338,74
Assistente di volo - 3 anni di anzianità
705,93
299,50
Assistente di volo - 2 anni di anzianità
638,39
261,05
Assistente di volo - 1 anno di anzianità
531,52
185,21
Assistente di volo - senza anzianità
531,52
185,21
Assistenti di volo - Aeromobili fino a 52 t e fino a 100 passeggeri
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Indennità di volo
Assistente di volo - Responsabile cabina
680,00
421,00
Assistente di volo
500,00
273,00
Personale di terra
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
Q
1.766,84
1
1.654,78
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
25
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Dal 1.5.2015
Livello
Minimo
2
1.582,73
3
1.505,73
4
1.409,33
5
1.358,12
6
1.307,09
7
1.225,67
8
1.153,98
9
1.021,12
Elementi CCNL
26
PRATICA LAVORO
Divisori
Gestioni aeroportuali. Giornaliero. 26 Orario. 173. Handling. Giornaliero: 25. Orario: 170. Catering. Giornaliero:
26. Orario: 172. Servizi ATM. Giornaliero. 26 (impianti
strategici ed a basso traffico). Orario. 150 (personale operativo turnista H35), 156 (personale in struttura H36) e
173 (servizi complementari). Vettori. Giornaliero: 30.
Orario: 200 (173 per il personale di terra)
Mensilità contrattuali
14 (13 servizi ATM complementari)
Orario settimanale
Gestioni aeroportuali e Handling. 38 ore settimanali,
37 ore e 1/2 settimanali per i lavoratori in turni avvicendati nelle 24 o 16 ore. Dal 1.1.2015, 38 ore e 1/2 nelle
Gestioni, per tutti i lavoratori. Catering. 40 ore settimanali (38,5 ore dal 1.1.2015 con assorbimento della riduzione oraria). Servizi ATM. 36 ore settimanali su 5 gg.
(personale in struttura H36), 35 ore settimanali (personale operativo H35), 38 ore settimanali (servizi complementari). Vettori. 38,5 ore settimanali (personale di terra).
Ferie
Gestioni aeroportuali e Handling. In giorni lavorativi:
20 (anzianità inferiore a 3 anni); 22 (anzianità pari o superiori a 3 anni). Catering: 22 giorni. Servizi ATM diretti:
23 giorni (con maturazione di 1 giorno l’anno fino a 32
giorni. Servizi ATM complementari: 4 settimane, 4 settimane ed 1 giorno dopo 10 anni e fino a 18 anni, 5
settimane dopo 18 anni. Vettori. Piloti e assistenti di
volo: 30 giorni di calendario più un giorno ogni 5 anni di
servizio, per un massimo di 5 gg. Personale di terra: 22
giorni lavorativi (orario su 5 gg.) e 26 giorni lavorativi
(orario su 6 gg.)
Permessi
ROL Catering: 104 ore (assorbite dal 1.1.2015 dal nuovo
orario di lavoro)
Prossime scadenze
01/06/2016
01/07/2015
01/01/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
Scadenza CCNL
Non specificata
-
14 mensilità - Vettori
Minimi tabellari - Gestioni
Minimi tabellari - Catering
Indennità di volo - Vettori
Minimi tabellari - Gestioni
Minimi tabellari - Vettori
n. 9 del 9 maggio 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA MAGGIO 2015
CCNL
VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
Accordo 28 febbraio 2014
Parti stipulanti
ASSIV, LEGACOOP Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI Servizi, UGL
Sicurezza Civile, ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV, Assicurezza-Confesercenti
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
Una tantum - Aziende
aderenti ad Anivp,
Assvigilanza e Univ
Chi
Quando
Quanto
Come
Lavoratori in forza
Maggio 2015
v. tabella
– non utile ai fini di alcun istituto legale
o contrattuale, compreso il t.f.r.
Periodo riferimento
1/2/2013-31/1/2014
A seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 8 aprile 2013 avvenuta in data 28 febbraio 2014 e
del relativo accordo di armonizzazione, a copertura delle differenze economiche di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013-gennaio 2014, al personale in forza compete
un’una tantum nei seguenti importi:
Livelli
Importi
Q
728,57
1
621,43
2
578,57
3
510,00
4
450,00
5
432,86
6
364,29
Con la retribuzione di maggio 2015 va corrisposto il 33% degli importi in tabella (o del
differenziale).
Ciascuna tranche non potrà essere inferiore ad E 50,00 (salvo il caso di importo inferiore
perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto già versato nel periodo febbraio
2013-gennaio 2014 e quanto indicato in tabella).
Dagli importi di cui in tabella vanno detratte fino a concorrenza le somme eventualmente
già erogate nel periodo suddetto a titolo di una tantum ex art. 142 del c.c.n.l. o di anticipazione economica di qualunque natura. Nel caso siano già state erogate anticipazioni,
sarà versata la differenza residua tra l’erogato nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014 e gli
importi di cui in tabella.
L’importo è stato calcolato tenendo conto di tutte le incidenze e pertanto non è utile ai fini di
alcun istituto contrattuale o legale, compreso il t.f.r.
In caso di inizio del rapporto nel periodo suddetto, la somma sarà corrisposta pro quota,
considerando le frazioni superiori a 15 giorni come mese intero.
Ai lavoratori assunti dopo il 1º febbraio 2013, dagli importi di cui in tabella va detratto
l’importo della prima tranche, pari ad E 150,00 a febbraio 2013, di una tantum stabilita
dall’art. 142 del c.c.n.l.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
27
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA MAGGIO 2015
Elementi CCNL
28
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26. Servizi fiduciari: 22 (orari su 5 gg) e 26
(orari su 6 gg)
Orario 173
Mensilità contrattuali
14 (13 per i Servizi fiduciari)
Orario settimanale
40 ore
Ferie
25 gg. lavorativi per il sistema 5+1; 23 gg. lavorativi per il
sistema 6+1+1; 22 gg. lavorativi per il sistema 5+2 (amministrativi con orario di 8 ore giornaliere per 5 gg.). Servizi fiduciari: 22 gg. lavorativi (orari su 5 gg.) e 26 gg.
lavorativi (orari su 6 gg.)
Permessi
ROL 3 gg (personale amministrativo), 7 gg. (personale
tecnico-operativo)
Ex festività 6 gg. (escluso il personale tecnico-operativo
con sistema 6+1+1)
Prossime scadenze
01/11/2015 - Una tantum - Aziende Anivp, Assvigilanza,
Univ
01/03/2016 - Acconti
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 9 del 9 maggio 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
EXPATRIATES
di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERI
CHE LAVORANO IN ITALIA.
Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare
la complessità di gestione della mobilità internazionale
dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina
dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale.
Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società
Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti
quali:
la definizione del rapporto di lavoro
le forme di retribuzione
il trattamento fiscale da applicare
la tutela previdenziale ed assicurativa
la presenza o assenza di convenzioni internazionali
Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti
dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi
legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme
di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni
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relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
NOTIZIE FLASH
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Oscillazione del tasso medio per prevenzione - Modifiche
delle percentuali
NORMATIVA
Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, ha modificato le aliquote di
sconto dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di cui
(Sito Internet
Ministero del lavoro e all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, già modificato dal D.M. 3 dicembre 2010. In partidelle politiche sociali) colare, trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, può applicare al datore di lavoro, in regola con le disposizioni in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed
assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al
numero dei lavoratori - anno del periodo.
D.M. 3 marzo 2015
Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi Inail - Anno 2015
In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013, il Ministro
del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia approva la determinazione Inail 3
(Sito Internet
Ministero del lavoro e novembre 2014, n. 327 che fissa, per l’anno 2015, al 15,38% la misura della riduzione
delle politiche sociali) percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
D.M. 14 gennaio 2015
Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
PRASSI
Min. lavoro, nota 20
aprile 2015, n. 2062
Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla conversione del permesso di
soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. In particolare, le Direzioni territoriali
del lavoro dovranno valutare positivamente le istanze di conversione dei lavoratori stagionali
al primo anno di ingresso in Italia, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo autorizzato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (tale
condizione sarà verificata d’ufficio); congruità delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica.
Enasarco - Contributi primo trimestre 2015
ENASARCO,
comunicato 20 aprile
2015
L’Enasarco rende noto che il pagamento del primo trimestre 2015, che ha come termine
ultimo il 20 maggio, è anticipato al 13 maggio per le ditte che utilizzano l’addebito
bancario, al fine di non incorrere in sanzioni.
Nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del
gas - Tutela occupazionale
Min. lavoro,
interpello 17 aprile
2015, n. 12
30
Il Ministero del lavoro rispondendo a due quesiti posti dalla FederUtility, specifica che, in
caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il
passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante, il criterio relativo alla
titolarità del rapporto di lavoro utilizzato per il personale operativo trova applicazione
anche nei confronti del personale di staff (personale cioè che svolge funzioni centrali) e
che, considerato il passaggio diretto ed immediato di personale, è escluso l’obbligo di
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
NOTIZIE FLASH
versamento del contributo di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, L. n. 92/
2012.
Coadiuvanti familiari dell’imprenditore e principio di
automaticità delle prestazioni - Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro,
interpello 17 aprile
2015, n. 10
Il Ministero del lavoro ritiene che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali,
dovute anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore
di lavoro, non possa trovare applicazione, con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità di maternità, nei confronti dei coadiuvanti familiari, che partecipano in modo
prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con
l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.
Responsabilità solidale negli appalti - Chiarimenti
Min. lavoro,
interpello 17 aprile
2015, n. 9
L’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati
nell’appalto - evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore - ed eventuali regimi derogatori possono essere disciplinati solo dai contratti collettivi applicati ai
lavoratori in questione. Tali contratti, in particolare, possono individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti, senza limitarsi a
prevedere l’acquisizione di autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori. È quanto afferma il
Ministero del lavoro in risposta ad un quesito avanzato dall’ARIS in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che
la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale
negli appalti.
Fondo di solidarietà residuale - Ambito di applicazione
INPS, circ. 16 aprile
2015, n. 79
L’Inps, con riferimento alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione del Fondo di
solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012, fornisce precisazioni in merito
alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo e detta ulteriori indicazioni
sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo, soffermandosi sulle imprese operanti
nel settore dell’artigianato, sulle Università non statali legalmente riconosciute, sulle
imprese di gestione esattoriale, sulle imprese esercenti attività di trasporto, sui lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).
Malattia, maternità e Tbc - Valori per il 2015
INPS, circ. 16 aprile
2015, n. 78
L’Inps comunica, per l’anno 2015, gli importi giornalieri dei salari medi e convenzionali
e delle retribuzioni sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di
malattia, maternità e tubercolosi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, l’Istituto ricorda che i criteri indicati valgono
soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di
malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella
di malattia, le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
31
NOTIZIE FLASH
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Lavoro accessorio - Rivalutazione annuale degli importi
economici
INPS, circ. 16 aprile
2015, n. 77
L’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, modificato dalla L. n. 92/2012, stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. L’Inps
comunica i nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2015, in base
alla variazione dello 0,20% verificatasi nell’indice Istat dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.
Lavoratori a progetto - Indennità una tantum di disoccupazione
INPS, msg. 10 aprile
2015, n. 2516
L’Inps fornisce chiarimenti sulla modalità di calcolo dell’indennità una tantum di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori a progetto dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92/
2012, precisando che, indipendentemente dalla copertura contributiva riconosciuta ai sensi
dell’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, a coloro che abbiano conseguito nell’anno
precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia
normativamente prevista, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, deve
essere corrisposta l’indennità, commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione.
Settore edile - Riduzioni contributive per il 2014
INPS, circ. 10 aprile
2015, n. 75
Il D.M. 5 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2015, ha confermato, per
l’anno 2014, la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995 a favore
delle imprese edili nella misura dell’11,50%. L’Inps fornisce le indicazioni operative per
l’ammissione ed il godimento del regime contributivo agevolato previsto per gli operai a
tempo pieno del settore edile, comunicando, altresı̀, che il beneficio può essere fruito
entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
Somministrazione transnazionale di lavoro - Chiarimenti
ministeriali
Min. lavoro, circ. 9
aprile 2015, n. 14
32
Il Ministero del lavoro è intervenuto in merito alle iniziative di agenzie di somministrazione di
altri Stati membri dell’Unione europea, riportate anche dalla stampa, che propongono il
ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica,
di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di ‘‘lavoratori interinali con contratto rumeno’’, che assicurerebbe una maggiore ‘‘flessibilità’’ e
l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo quali ad esempio 13a, 14a, Tfr.
Al riguardo il Ministero ha evidenziato come tali annunci pubblicitari riportino informazioni in
netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e come il ricorso a tali ‘‘servizi’’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere
sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici; infatti per i lavoratori somministrati a
livello transnazionale, è sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia
per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani
alle dipendenze dell’utilizzatore.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
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NOTIZIE FLASH
Trattamento di C.i.g.s. per le imprese sottoposte a procedure concorsuali - Ambito di applicazione
Min. lavoro, circ. 8
aprile 2015, n. 12
Il Ministero del lavoro chiarisce che, considerato che con effetto dal 1º gennaio 2016 l’art. 3
della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie giuridica che
consente di autorizzare il trattamento di C.i.g.s. previsto in favore dei lavoratori delle
imprese ammesse a procedure concorsuali deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.
Programma ‘‘Garanzia giovani’’ - Niente tirocini nella
P.A. e tra parenti
Min. lavoro, nota 3
aprile 2015, n. 7435
Il Ministero del lavoro, con riferimento all’attivazione dei tirocini formativi nell’ambito del
Programma ‘‘Garanzia Giovani’’, chiarisce che gli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini, e che non è
possibile instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle
imprese ospitanti.
Operai agricoli - Congedo obbligatorio e facoltativo del
padre ed indennità di disoccupazione
INPS, msg. 2 aprile
2015, n. 2335
L’Inps precisa, con riferimento agli operai agricoli, che i giorni già indennizzati a titolo di
congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre
prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del
computo della prestazione di disoccupazione agricola e fornisce le modalità operative da
seguire.
Previndapi - Contributi per l’anno 2015
PREVINDAPI, circ. 1º
marzo 2015, n. 34
CCNL
Accordo 26 marzo
2015
Il Previndapi rende noto quanto convenuto tra Confapi e Federmanager con verbale di
accordo sulla previdenza complementare del 31 gennaio 2014 e riepiloga gli adempimenti
contributivi dovuti per l’anno 2015.
Settore Terziario
Accordo Expo per il lavoro a Milano e provincia
Il 26 marzo 2015 l’Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza Brianza con Filcams,
Fisascat e Uiltucs territoriali hanno stipulato un accordo per il lavoro in vista dell’Esposizione
universale Expo 2015.
L’accordo, che decorre dalla sua stipula e scadrà il 31 marzo 2016, è destinato alle aziende
che applicano il contratto del Terziario, con sede legale e/o operativa a Milano e provincia ed
attività svolta in tale territorio.
In previsione dell’aumento dell’offerta di occupazione connessa all’Expo, viene introdotta
una disciplina specifica per assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante
e con contratto a tempo parziale.
Autostrade e strade - ANAS
Verbale di accordo 31 Accordo sul lavoro a termine
marzo 2015
Con il verbale di accordo 31 marzo 2015 ANAS Spa con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Sada-
Fast-Confsal, Snala-Cisal e Ugl, hanno modificato la disciplina del lavoro a termine, per il
personale non dirigente dell’Ente nazionale per le strade ANAS.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
33
NOTIZIE FLASH
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In particolare le Parti, con l’accordo in parola, hanno provveduto ad adeguare la disciplina
contrattuale del rapporto a tempo determinato all’evoluzione del quadro normativo di
riferimento.
A far data dalla sottoscrizione dell’accordo le Parti stipulanti hanno stabilito, quale clausola
di miglior favore, che la durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi, con
eventuale integrazione attraverso le procedure fissate.
Inoltre il contratto a termine acausale, può essere stipulato anche per le seguenti figure
professionali, in precedenza escluse: capo cantoniere, capo officina garage, assistente di
nucleo, assistente tecnico, tecnico specializzato, esperto della prevenzione, R.S.P.P. e fino
all’apicale di area quadri.
Edilizia - Aziende industriali ed Edilizia - Aziende cooperative
Accordo 14 aprile
2015
34
Regolamento del Fondo nazionale Ape
Con l’accordo 14 aprile 2015 Ance e ACI-PL con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo 1º luglio 2014 (istituzione dal 1º ottobre 2014 del
Fondo nazionale anzianità professionale edile) e dall’accordo 23 gennaio 2015 (accantonamento in apposito conto dei versamenti relativi alla prestazione di maggio 2016, in attesa
della costituzione del Fondo), hanno redatto il Regolamento del FNAPE, che fornisce le
indicazione sulla ricezione dei dati e dei contributi e sulla erogazione della prestazione Ape.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
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IRAP E COSTO DEL LAVORO
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 20-22 (Legge di stabilità 2015)
Debhorah Di Rosa
- Consulente del lavoro e pubblicista
SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
NOVITÀ "
SOGGETTI "
La legge di stabilità 2015 ha previsto che i datori di lavoro che hanno in forza
lavoratori a tempo indeterminato possono, a partire dal periodo d’imposta 2015,
dedurre integralmente, dalla base imponibile IRAP, le retribuzioni, i contributi e
tutti i costi inerenti.
Al fine di evitare disparità di trattamento, la stessa norma dispone, inoltre, che a tutte
le imprese che non hanno in forza alcun lavoratore subordinato, è riconosciuto un
‘‘bonus’’, in forma di credito di imposta, pari al 10% dell’IRAP a debito risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
La stessa legge, oltretutto con effetto retroattivo, abroga la riduzione dell’aliquota
IRAP prevista dall’art. 2, commi 1 e 4, D.L. n. 66/2014.
Datori di lavoro e imprese senza dipendenti, soggetti all’applicazione dell’imposta.
PRECONDIZIONI "
Esercizio di una o più attività autonomamente organizzate, dirette alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
FLUSSO
DI LAVORO "
Il datore di lavoro:
1) provvede alla rilevazione apposita del costo del lavoro relativo ai lavoratori dipendenti;
2) espone la deduzione nell’UNICO.
TERMINI
E SCADENZE "
SANZIONI "
FONTI "
36
Deducibilità IRAP del costo del lavoro.
Applicabilità a partire dal 1º gennaio 2015 (UNICO e IRAP 2016)
In caso di compensazione di un debito tributario con un credito inesistente, si
applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti indebitamente utilizzati. L’indebito utilizzo di crediti in compensazione e‘ punibile con la sanzione del
30%.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 20-22 (Legge di stabilità 2015)
PRATICA LAVORO
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NORME InPratica
ADEMPIMENTO "
La legge di stabilità 2015 ha ammesso, con decorrenza a partire dal periodo d’imposta
2015, la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori subordinati e a tempo indeterminato.
Parallelamente, in favore dei soggetti IRAP privi di autonoma organizzazione e che, dunque,
non sostengono alcun costo per lavoro dipendente, è previsto un credito d’imposta, pari al
10% dell’IRAP versata, da fruire esclusivamente in compensazione orizzontale.
Decorre invece, con effetto retroattivo, già dal 2014, l’annullamento del taglio delle
aliquote introdotto dal D.L. n. 66/2014 che torneranno, dal 3,5%, alla misura ordinaria
vigente in precedenza pari al 3,9%. Ne deriva che i contribuenti, che hanno versato l’acconto IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio
previsionale con le aliquote ridotte, subiranno, dunque, il recupero a saldo della minore
imposta versata.
La nuova deduzione è pari alla differenza tra il costo complessivo dei dipendenti a
tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti a fronte dell’impiego di personale.
La finalità della norma è quella di pervenire alla deduzione dell’intero costo del lavoro dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato, tenendo conto delle riduzioni già esistenti
che consentono, seppure in misura parziale, la riduzione del c.d. cuneo fiscale.
In cosa consiste
La normativa previgente, e ancora in vigore con riferimento al periodo d’imposta
2014, prevede la possibilità di dedurre dalle imposte dirette:
– la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
– un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Tali importi devono essere assunti al netto delle deduzioni derivanti da:
– contributi INAIL;
– deduzione per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato: 7.500 euro (aumentata
a 15.000 euro per i lavoratori impiegati nel Mezzogiorno);
– deduzione di 13.500 euro per ogni lavoratrice o lavoratore under 35 anni (aumentata a
21.000 euro per i lavoratori impiegati nel Mezzogiorno);
– spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione e lavoro o inserimento e al personale addetto alla ricerca e sviluppo;
– deduzione forfetaria delle indennità di trasferta previste contrattualmente in favore delle
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
– deduzione forfetaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile non eccede
180.999,91 euro;
– deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti a beneficio dei soggetti i cui componenti
positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo di
imposta, 400.000 euro.
La legge di stabilità per il 2015 prevede, ferme restando le deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, l’ulteriore deduzione della quota relativa alla differenza
tra il costo del lavoro complessivo relativo ai contratti a tempo indeterminato e le
altre deduzioni spettanti. La conseguente deducibilità integrale ai fini IRAP dei costi dei
dipendenti a tempo indeterminato incide a sua volta sull’importo deducibile, ai fini IRPEF/
IRES, dell’IRAP relativa al costo del lavoro, che si azzera nell’ipotesi di utilizzo esclusivo di
lavoratori a tempo indeterminato.
Calcola
Azienda operante in Nord Italia con 20 lavoratori a tempo indeterminato in forza, di cui 5
donne; valore della produzione: E 1.600.000.
Costo del lavoro annuo sostenuto: E 1.000.000 di cui contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali: E 300.000; totale componenti positivi: E 3.250.000.
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ANNO 2014
Deduzioni forfetarie: E 480.000
Valore produzione netta: E 1.120.000
IRAP lorda: E 43.680
ANNO 2015
Deduzioni forfetarie: E 480.000
Nuove deduzioni: E 520.000
Valore produzione netta: E 600.000
IRAP lorda: E 23.400
Va detto che gli effetti positivi dovuti alla deduzione integrale del costo del personale a
tempo indeterminato, risultano in parte neutralizzati da un nuovo incremento dell’aliquota
IRAP o, per meglio dire, dall’annullamento della riduzione dell’aliquota base dal 3,9 al 3,5%
che era stata disposta dal D.L. n. 66/2014, con decorrenza già dal periodo d’imposta 2014.
La legge di stabilità 2015, infatti, prevede una deroga espressa allo Statuto del contribuente, disponendo il nuovo incremento dell’aliquota IRAP fino al 3,9% con effetto retroattivo.
Va, inoltre, considerato che quella indicata dalla norma è l’aliquota base di riferimento: le
Regioni hanno facoltà di modulare l’aliquota effettivamente applicabile fino ad un
massimo del 4,82%.
Azienda operante in Nord Italia con 27 lavoratori a tempo indeterminato in forza, di cui 2
donne; valore della produzione: E 1.800.000
Costo del lavoro annuo sostenuto: E 800.000
Deduzioni forfetarie: E 7.500 * 25 + E 13.500 * 2 = E 214.500
Incidenza IRAP su costo non deducibile (fino al 2014): E 585.500/100 * 3,9 = E 22.834
Incidenza mancata riduzione aliquota IRAP: E 585.500/100 * 0,4 = E 2.342
Azienda operante nel Sud Italia con 3 lavoratori a tempo indeterminato in forza, di cui 1
under 35; valore della produzione: E 180.000
Costo del lavoro annuo sostenuto (lavoratori a tempo indeterminato): E 85.000
Deduzioni forfetarie: E 15.000 * 2 + E 21.000 = E 51.000
Ulteriore deduzione: E 8.000
Incidenza IRAP su costo non deducibile (fino al 2014): E 26.000/100 * 3,9 = E 1.014
Incidenza mancata riduzione aliquota IRAP: E 26.000/100 * 0,4 = E 104
Dai calcoli suesposti appare evidente che la deduzione integrale del costo del personale
dipendente costituisce un vantaggio soprattutto per le imprese che hanno in forza un
numero elevato di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Il
beneficio è, invece, sensibilmente inferiore per le imprese che si avvalgono di un numero
di lavoratori limitato e, in particolare, per le aziende delle aree svantaggiate del Mezzogiorno
che già godevano in precedenza di deduzioni forfettarie maggiorate.
SOGGETTI "
Dal beneficio sono naturalmente esclusi gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente l’attività istituzionale, poiché la base imponibile IRAP è in questo caso calcolata
attraverso l’applicazione del metodo retributivo: la base imponibile è data dalla sommatoria
delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato, ai collaboratori occasionali,
a progetto e coordinati e continuativi. La deduzione riguarda l’intero costo del personale
agevolato attraverso una deduzione che opera in maniera residuale, ovvero applicata dopo
le deduzioni già riconosciute a fronte dell’impiego dei dipendenti agevolati.
Datore di lavoro Soggetti datori di lavoro che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7,
8 e 9, D.Lgs. n. 446/1997.
Soggetti ammessi alla deduzione integrale IRAP del costo del lavoro
Società di capitali ed enti commerciali
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NORME InPratica
Società di persone e imprese individuali
Banche, enti e società finanziari
Imprese di assicurazione
Produttori agricoli titolari di reddito agrario
Esercenti arti e professioni dotati di autonoma organizzazione
Soggetti esclusi dalla deduzione integrale IRAP del costo del lavoro
Enti privati non commerciali
Amministrazioni pubbliche
Imprese senza A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai
dipendenti soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del
D.Lgs. n. 446/1997, ma che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere
dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta
lorda determinata al lordo delle eventuali detrazioni istituite con leggi provinciali o regionali
e del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle eccedenze ACE non utilizzate
per incapienza del reddito.
Aziende agricole L’ambito soggettivo di applicazione della norma si estende a:
– i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non
superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA;
– le società agricole art. 2 D.Lgs. n. 99/2014
con riferimento al costo del lavoro riferito ai dipendenti a tempo determinato con
contratto di durata almeno triennale che abbia lavorato almeno 150 giornate nel
periodo d’imposta.
PRECONDIZIONI "
FLUSSO DI LAVORO "
TERMINI
E SCADENZE "
SANZIONI "
Svolgimento di una attività d’impresa rientrante nell’ambito di applicazione dell’Imposta
regionale sulle attività produttive.
A far data dal 1º gennaio 2015, il datore di lavoro:
1) provvede alla rilevazione apposita del costo del lavoro relativo ai lavoratori dipendenti;
2) espone la deduzione nell’UNICO
UNICO e IRAP 2016 e successivi:
– versamento imposta dovuta (entro il 20 agosto);
– presentazione dichiarazione (entro il 30 settembre).
I crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o Iva, possono essere utilizzati in
compensazione:
– dal giorno successivo a quello in cui si e‘ chiuso il periodo di imposta per il quale deve
essere presentata la dichiarazione;
– fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
In caso di compensazione di un debito tributario con un credito inesistente, si applica
la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti indebitamente utilizzati.
L’indebito utilizzo di crediti in compensazione, vale a dire l’utilizzo in compensazione di
crediti, di cui sia constatata l’esistenza:
– in misura superiore al limite di E 5.000 in data precedente a quella di presentazione della
dichiarazione annuale;
PRATICA LAVORO
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NORME InPratica
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– in misura superiore al limite di E 15.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il
prescritto visto di conformità.
è punibile con la sanzione del 30%.
Verifica arco temporale in cui può essere utilizzato il credito in compensazione
Termine iniziale
Termine finale
Dal giorno successivo a quello in cui si e‘ chiuso Fino alla data di scadenza di presentazione della
il periodo di imposta per il quale deve essere dichiarazione successiva.
presentata la dichiarazione.
Va inoltre sottolineato che l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi
superiori a 15.000 euro, è subordinato alternativamente:
– al visto di conformità nella dichiarazione;
– alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare
il controllo contabile.
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PRATICA LAVORO
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CCNL InPratica
Agricoltura - Contoterzisti
Accordo - 10 aprile 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Unima con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil
Dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura
1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2017
Con l’accordo 10 aprile 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese che esercitano attività di
contoterzismo in agricoltura
L’ACCORDO IN PRATICA
Minimi tabellari 1º aprile 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari 1º aprile 2016, 1º aprile 2017
Modifiche alla disciplina del lavoro straordinario, permessi, congedo matrimoniale, malattia, t.f.r. e part-time
DA ANNOTARE
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari Dal 1º aprile 2015 la retribuzione è incrementata di E 23 mensili per il 3º livello (da ripara1º aprile 2015 metrare). Le Parti si riservano di elaborare le relative tabelle retributive.
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari Dal 1º aprile 2016 la retribuzione è incrementata di E 30 mensili per il 3º livello (da ripara1º aprile 2016, metrare).
1º aprile 2017
Dal 1º aprile 2017 la retribuzione è incrementata di E 40 mensili per il 3º livello (da riparametrare).
Le Parti si riservano di elaborare le relative tabelle retributive.
DA ANNOTARE
Lavoro straordinario Il limite massimo annuale di straordinario viene elevato a 280 ore.
La maggiorazione per lavoro straordinario viene elevata al 29% della retribuzione.
Permessi I permessi retribuiti concessi al lavoratore padre per nascita del figlio, per adozione o per
affidamento sono elevati a 2 giorni.
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Congedo matrimoniale Il congedo per i lavoratori a tempo determinato viene elevato a 10 giorni di calendario.
Malattia Il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità pari al 90% della normale retribuzione
giornaliera per i 3 giorni di carenza.
Per gli operai a tempo determinato la disciplina della malattia si applica per malattie di
durata superiore a 7 giorni.
Nel caso di patologie gravi e continuative, il lavoratore può chiedere (*), decorsi i 180 giorni
di conservazione del posto, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.
A fronte del perdurare della patologia, che comporti periodiche terapie salvavita, il lavoratore potrà chiedere un’ulteriore aspettativa non retribuita fino a 12 mesi.
————
(*) Con raccomandata a/r da inviare prima della scadenza del comporto.
Trattamento di fine Vengono introdotte le seguenti ulteriori ipotesi di richiesta di anticipazione del t.f.r.: spese
rapporto per il matrimonio, per adozioni o affidamenti esteri, per decesso del coniuge e di parenti di
1º grado, per aspettativa per malattie gravi.
Lavoro a tempo parziale Le aziende accoglieranno la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale per l’assistenza del figlio fino al 3º anno di età, nei seguenti limiti:
- 1 lavoratore nelle aziende da 3 a 15 dipendenti;
- 3 lavoratori nelle aziende da 16 a 30 dipendenti;
- 2% della forza occupata nell’unità produttiva, nelle aziende con oltre 30 dipendenti.
Al superamento del limite di età, il rapporto deve ritornare a tempo pieno.
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Credito
Ipotesi di accordo - 31 marzo 2015
PARTI STIPULANTI "
ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e
Unisin
CAMPO DI APPLICAZIONE "
Quadri direttivi e personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende
di credito, finanziarie e strumentali
DECORRENZA E DURATA "
Data di sottoscrizione definitiva dell’accordo di rinnovo - 31 dicembre 2018
Con riferimento all’ipotesi di accordo 31 marzo 2015, con la quale era stato rinnovato il c.c.n.l. per il settore del
credito (v. Pratica Lavoro n.8/2015, pag. 31), le Parti stipulanti hanno diffuso le tabelle dei minimi retributivi riparametrati concordate tra le parti stesse.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari 1º ottobre 2016, 1º ottobre 2017, 1º ottobre 2018
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari L’accordo 31 marzo 2015 stabiliva un aumento dello stipendio pari a E 85,00 mensili (per
13 mensilità) per la 3a area professionale, 4º livello retributivo.
Tale aumento doveva essere riparametrato (anche per i lavoratori inquadrati nel livello
retributivo di inserimento professionale) e suddiviso in tre tranches:
Ottobre 2016 – E 25,00 dal 1º ottobre 2016;
Ottobre 2017
– E 30,00 dal 1º ottobre 2017;
Ottobre 2018
– E 30,00 dal 1º ottobre 2018.
Si riportano di seguito le tabelle dei minimi, riparametrati sui diversi livelli di inquadramento, concordate tra le Parti stipulanti:
Importi mensili
Livelli
Dal 1.10.2016
Dal 1.10.2017
Dal 1.10.2018
Q/4
4.224,86
4.272,56
4.320,26
Q/3
3.586,20
3.626,69
3.667,18
Q/2
3.200,53
3.236,67
3.272,81
Q/1
3.014,96
3.049,00
3.083,04
3/4
2.656,90
2.686,90
2.716,90
3/3
2.464,62
2.492,45
2.520,28
3/2
2.328,45
2.354,74
2.381,03
3/1
2.209,17
2.234,11
2.259,05
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
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Importi mensili
Livelli
44
Dal 1.10.2016
Dal 1.10.2017
Dal 1.10.2018
3/1 - Inserimento prof.
1.988,25
2.010,70
2.033,15
2/3
2.076,87
2.100,32
2.123,77
2/2
1.997,37
2.019,92
2.042,47
2/1
1.943,40
1.965,34
1.987,28
1/GN
1.858,00
1.878,98
1.899,96
1
1.809,94
1.830,38
1.850,82
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n. 9 del 9 maggio 2015
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Studi professionali
Accordo - 17 aprile 2015
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Confprofessioni con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
Dipendenti da studi professionali e dalle strutture che svolgono attività
professionali
1º aprile 2015 - 31 marzo 2018
Con l’ipotesi di c.c.n.l. 17 aprile 2015 Confprofessioni con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno rinnovato il
c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali e dalle strutture che svolgono attività professionali.
Il contratto decorre dal 1º aprile 2015 e scadrà il 31 marzo 2018.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte.
L’ACCORDO IN PRATICA
Minimi tabellari 1º aprile 2015
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Minimi tabellari 1º gennaio 2016, 1º settembre 2016, 1º marzo 2017, 1º settembre 2017
Bilateralità
Modifiche alla classificazione del personale, alla disciplina dell’orario di lavoro,
della maternità, della malattia, della contrattazione integrativa, del contratto di
reimpiego, dell’apprendistato, del lavoro a termine e del part-time
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari A decorrere dal 1º gennaio 2016, 1º settembre 2016, 1º marzo 2017 e 1º settembre
2017, i nuovi valori della paga base tabellare conglobata sono i seguenti:
Livelli
Importi mensili
Q
2.034,50
1
1.800,41
2
1.568,21
3S
1.454,59
3
1.441,37
4S
1.397,74
4
1.347,66
5
1.254,21
1º aprile 2015
Livelli 1, 2 e 3S Confedertecnica
Per i lavoratori cui si applicava il C.c.n.l. Confedertecnica, assunti entro il 30 giugno 2004 nei
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livelli 1, 2 e 3S, gli importi dei minimi tabellari, comprensivi dell’elemento nazionale di
allineamento contrattuale, sono i seguenti:
Livelli
Importi mensili
1
1.842,76
2
1.670,74
3S
1.564,99
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari A decorrere dal 1º gennaio 2016, 1º settembre 2016, 1º marzo 2017 e 1º settembre
1º gennaio 2016, 2017, i nuovi valori della paga base tabellare conglobata sono i seguenti:
1º settembre 2016,
1º marzo 2017,
Importi mensili
1º settembre 2017
Livelli
1.1.2016
1.9.2016
1.3.2017
1.9.2017
Q
2.055,68
2.076,85
2.105,08
2.133,31
1
1.819,14
1.837,88
1.862,86
1.887,84
2
1.584,53
1.600,85
1.622,61
1.644,37
3S
1.469,73
1.484,86
1.505,05
1.525,23
3
1.456,37
1.471,37
1.491,37
1.511,37
4S
1.412,28
1.426,83
1.446,22
1.465,62
4
1.361,69
1.375,71
1.394,41
1.413,11
5
1.267,26
1.280,32
1.297,72
1.315,12
Livelli 1, 2 e 3S Confedertecnica
Per i lavoratori cui si applicava il C.c.n.l. Confedertecnica, assunti entro il 30 giugno 2004 nei
livelli 1, 2 e 3S, gli importi dei minimi tabellari, comprensivi dell’elemento nazionale di
allineamento contrattuale, sono i seguenti:
Importi mensili
Livelli
1.1.2016
1.9.2016
1.3.2017
1.9.2017
1
1.861,50
1.880,24
1.905,22
1.930,20
2
1.687,06
1.703,38
1.725,14
1.746,90
3S
1.580,13
1.595,27
1.615,45
1.635,63
Bilateralità Il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è elevato da E 19,00 ad E
22,00 per 12 mensilità, di cui sempre E 2,00 a carico del lavoratore e sempre da versare
mediante mod. F24, con la causale ASSP.
Il contributo è cosı̀ suddiviso:
– E 15,00, a Cadiprof;
– E 7,00 a Ebipro (E 5,00 a carico dello studio ed E 2,00 a carico lavoratore).
Del contributo dovuto ad Ebipro, E 4,00 sono destinati alle finalità dell’Ente ed E 3,00 sono
destinati a finanziare l’assistenza integrativa per i liberi professionisti, per la quale viene
costituita presso l’Ente una gestione autonoma.
Entro 180 giorni dalla stipula del c.c.n.l. sarà approvato il relativo Regolamento e saranno
attivate le prestazioni ai professionisti.
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PRATICA LAVORO
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L’E.d.r. sostitutivo della suddetta contribuzione da corrispondere al lavoratore, viene elevato ad E 32,00, per 14 mensilità.
Per i lavoratori a tempo parziale la contribuzione è comunque dovuta in misura intera.
Le stesse condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
DA ANNOTARE
Classificazione Vengono modificate alcune declaratorie ed introdotti nuovi profili professionali.
del personale
Orario di lavoro - Rol Limitatamente alla vigenza del c.c.n.l., i lavoratori assunti successivamente alla sotto-
scrizione dell’ipotesi di c.c.n.l. 17 aprile 2015, matureranno i rol (*) per il 50% a partire dal
12º mese successivo all’assunzione, per il 75% a partire dal 24º mese successivo all’assunzione e fino al 36º mese e per il 100% dai mesi successivi.
I lavoratori assunti con contratto di reimpiego, matureranno i rol (*) per il 50% a partire dal
6º mese successivo all’assunzione, per il 75% a partire dal 12º mese successivo all’assunzione e fino al 18º mese e per il 100% dai mesi successivi.
————
(*) Pari a 40 ore annue per orario su 5 giorni e 66 ore annue per orario su 6 giorni.
Maternità - Congedo Viene introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore.
parentale e di paternità Il padre lavoratore, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio:
– deve astenersi per 1 giorno, anche durante il congedo obbligatorio della madre ed anche
se già usufruisce del congedo di paternità;
– può astenersi per ulteriori 1 o 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in
astensione obbligatoria.
In caso di adozione, il congedo obbligatorio spetta entro 5 mesi dall’ingresso del minore in
famiglia.
Il trattamento economico, a carico Inps, è pari al 100% della retribuzione.
Entrambi i congedi devono essere comunicati al datore di lavoro con almeno 15 giorni di
preavviso e non possono essere fruiti a ore.
Malattia Nei casi di comporto aggiuntivo (90 giorni successivi ai 180 per patologie oncologiche di
rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, degenza ospedaliera determinata da trapianti chirurgici di organi vitali), è
dovuto un trattamento integrativo tale da raggiungere:
– il 100% della retribuzione, per il 7º e 8º mese;
– il 70% della retribuzione, per il 9º mese (fino al 50% di tale retribuzione sarà rimborsato al
datore di lavoro dall’Ente bilaterale).
Contratto di reimpiego In via sperimentale per la vigenza del contratto in oggetto, viene introdotto uno speciale
contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati
di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002.
La retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello per i successivi 12
mesi rispetto al livello di inquadramento.
Il contratto non è applicabile al livello 5.
Contrattazione La contrattazione di secondo livello si esercita prevalentemente in sede regionale, nell’amintegrativa bito delle materie ad essa delegate dal c.c.n.l., individuate dal c.c.n.l.
Per favorire la produttività del lavoro, la gestione delle crisi settoriali e incrementare l’occu-
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n. 9 del 9 maggio 2015
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pazione, possono essere stipulati accordi di 2º livello temporaneamente modificativi degli
istituti contrattuali relativi allo svolgimento della prestazione, all’orario di lavoro ed all’organizzazione del lavoro.
Apprendistato Vengono introdotte le seguenti modifiche.
Apprendistato L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è ammessa a
professionalizzante condizione che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (strutture sotto
i 50 dipendenti) o il 50% (strutture sopra i 50 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa
o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova.
Quanto sopra indicato non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore abbia alle proprie
dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3.
Apprendistato In attesa degli accordi collettivi che disciplinino l’istituto, si applica la disciplina dell’apprenper la qualifica distato professionalizzante, ad eccezione degli aspetti relativi alla retribuzione.
e il diploma professionale
Apprendistato di alta La durata del contratto e della formazione è definita in relazione al percorso previsto per
formazione e ricerca l’acquisizione del titolo da conseguire, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamen-
to universitario) o diploma e può essere prorogata per un massimo di 12 mesi.
Lavoro a termine La durata massima del contratto a termine è di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe
(ammesse in un massimo di 5).
I contratti a termine possono essere rinnovati senza soluzione di continuità.
Vengono introdotti i seguenti limiti all’assumibilità con contratto a termine:
– 3 contratti nelle strutture fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
– il 50% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle
strutture da 6 a 15 dipendenti (es. per 7 dipendenti, fino a 4 contratti);
– il 30% arrotondato al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato, nelle
strutture con più di 15 dipendenti (es. per 16 dipendenti, fino a 6 contratti).
La base di calcolo è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento
dell’attivazione dei contratti a termine.
I limiti di assumibilità non si applicano:
– nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale);
– per ragioni di carattere sostitutivo;
– con lavoratori di età superiore a 55 anni.
I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro avranno
precedenza per ulteriori assunzioni a termine, per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell’ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato entro 3 mesi
dalla cessazione dell’ultimo rapporto.
Lavoro a tempo parziale Sono abrogate le specifiche esigenze organizzative a fronte delle quali sono autorizzate
prestazioni di lavoro supplementare.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore
nonché nel caso in cui il lavoratore debba assistere persona convivente con inabilità lavorativa grave al 100%, è riconosciuta la priorità nel caso di trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale.
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TABELLE
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Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 aprile 2015
Mese
Periodo
Indice
ISTAT
Differenza
% indice
Rateo
1,5%
75%
differenza
indice
Coefficiente
di rivalutazione
Gennaio 2015
dal 15.01 al 14.02
106,5
- 0,467290
0,125
- 0,350467
0,125000
Febbraio 2015
dal 15.02 al 14.03
106,8
- 0,186916
0,250
- 0,140187
0,250000
Marzo 2015
dal 15.03 al 14.04
107,0
0,00
0,375
0,00
0,375000
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 aprile 2015
N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione
Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il
coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito già rivalutato al 31
dicembre 1997.
Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al
mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997
106,5
1,000000
—
Gennaio 1998
106,8
1,002817
1,375571
Febbraio 1998
107,1
1,005634
1,371718
Marzo 1998
107,1
1,005634
1,371718
Aprile 1998
107,3
1,007512
1,369161
Maggio 1998
107,5
1,009390
1,366614
Giugno 1998
107,6
1,010329
1,365344
Luglio 1998
107,6
1,010329
1,365344
Agosto 1998
107,7
1,011268
1,364076
Settembre 1998
107,8
1,012207
1,362811
Ottobre 1998
108,0
1,014085
1,360287
Novembre 1998
108,1
1,015023
1,359029
Dicembre 1998
108,1
1,015023
1,359029
Gennaio 1999
108,2
1,015962
1,357773
Febbraio 1999
108,4
1,017840
1,355268
Marzo 1999
108,6
1,019718
1,352772
109,0
1,023474
1,347807
Aprile 1999
50
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
TABELLE
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Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Maggio 1999
109,2
1,025352
1,345339
Giugno 1999
109,2
1,025352
1,345339
Luglio 1999
109,4
1,027230
1,342879
Agosto 1999
109,4
1,027230
1,342879
Settembre 1999
109,7
1,030047
1,339207
Ottobre 1999
109,9
1,031925
1,336770
Novembre 1999
110,3
1,035681
1,331922
Dicembre 1999
110,4
1,036620
1,330716
Gennaio 2000
110,5
1,037559
1,329511
Febbraio 2000
111,0
1,042254
1,323523
Marzo 2000
111,3
1,045070
1,319955
Aprile 2000
111,4
1,046009
1,318770
Maggio 2000
111,7
1,048826
1,315228
Giugno 2000
112,1
1,052582
1,310535
Luglio 2000
112,3
1,054460
1,308201
Agosto 2000
112,3
1,054460
1,308201
Settembre 2000
112,5
1,056338
1,305876
Ottobre 2000
112,8
1,059155
1,302402
Novembre 2000
113,3
1,063850
1,296655
Dicembre 2000
113,4
1,064789
1,295511
Gennaio 2001
113,9
1,069484
1,289824
Febbraio 2001
114,3
1,073239
1,285311
Marzo 2001
114,4
1,074178
1,284187
Aprile 2001
114,8
1,077934
1,279713
Maggio 2001
115,1
1,080751
1,276377
Giugno 2001
115,3
1,082629
1,274163
Luglio 2001
115,3
1,082629
1,274163
Agosto 2001
115,3
1,082629
1,274163
Settembre 2001
115,4
1,083568
1,273059
Ottobre 2001
115,7
1,086385
1,269758
Novembre 2001
115,9
1,088263
1,267567
Dicembre 2001
116,0
1,089202
1,266474
Gennaio 2002
116,5
1,093897
1,261039
Febbraio 2002
116,9
1,097653
1,256724
Marzo 2002
117,2
1,100469
1,253507
Aprile 2002
117,5
1,103286
1,250306
Maggio 2002
117,7
1,105164
1,248182
Giugno 2002
117,9
1,107042
1,246064
Luglio 2002
118,0
1,107981
1,245008
Agosto 2002
118,2
1,109859
1,242902
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
51
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Settembre 2002
118,4
1,111737
1,240802
Ottobre 2002
118,7
1,114554
1,237666
Novembre 2002
119,0
1,117371
1,234546
Dicembre 2002
119,1
1,118310
1,233510
Gennaio 2003
119,6
1,123005
1,228353
Febbraio 2003
119,8
1,124883
1,226302
Marzo 2003
120,2
1,128638
1,222221
Aprile 2003
120,4
1,130516
1,220191
Maggio 2003
120,5
1,131455
1,219178
Giugno 2003
120,6
1,132394
1,218167
Luglio 2003
120,9
1,135211
1,215145
Agosto 2003
121,1
1,137089
1,213138
Settembre 2003
121,4
1,139906
1,210140
Ottobre 2003
121,5
1,140845
1,209144
Novembre 2003
121,8
1,143662
1,206166
Dicembre 2003
121,8
1,143662
1,206166
Gennaio 2004
122,0
1,145540
1,204189
Febbraio 2004
122,4
1,149296
1,200253
Marzo 2004
122,5
1,150235
1,199273
Aprile 2004
122,8
1,153052
1,196344
Maggio 2004
123,0
1,154930
1,194398
Giugno 2004
123,3
1,157746
1,191492
Luglio 2004
123,4
1,158685
1,190527
Agosto 2004
123,6
1,160563
1,188600
Settembre 2004
123,6
1,160563
1,188600
Ottobre 2004
123,6
1,160563
1,188600
Novembre 2004
123,9
1,163380
1,185722
Dicembre 2004
123,9
1,163380
1,185722
Gennaio 2005
123,9
1,163380
1,185722
Febbraio 2005
124,3
1,167136
1,181907
Marzo 2005
124,5
1,169014
1,180008
Aprile 2005
124,9
1,172770
1,176229
Maggio 2005
125,1
1,174648
1,174349
Giugno 2005
125,3
1,176526
1,172474
Luglio 2005
125,6
1,179343
1,169674
Agosto 2005
125,8
1,181221
1,167814
Settembre 2005
125,9
1,182160
1,166886
Ottobre 2005
126,1
1,184038
1,165036
Novembre 2005
126,1
1,184038
1,165036
Dicembre 2005
126,3
1,185915
1,163191
52
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Gennaio 2006
126,6
1,188732
1,160434
Febbraio 2006
126,9
1,191549
1,157691
Marzo 2006
127,1
1,193427
1,155869
Aprile 2006
127,4
1,196244
1,153148
Maggio 2006
127,8
1,200000
1,149538
Giugno 2006
127,9
1,200939
1,148640
Luglio 2006
128,2
1,203756
1,145952
Agosto 2006
128,4
1,205634
1,144167
Settembre 2006
128,4
1,205634
1,144167
Ottobre 2006
128,2
1,203756
1,145952
Novembre 2006
128,3
1,204695
1,145058
Dicembre 2006
128,4
1,205634
1,144167
Gennaio 2007
128,5
1,206573
1,143276
Febbraio 2007
128,8
1,209390
1,140613
Marzo 2007
129,0
1,211268
1,138845
Aprile 2007
129,2
1,213146
1,137082
Maggio 2007
129,6
1,216901
1,133573
Giugno 2007
129,9
1,219718
1,130955
Luglio 2007
130,2
1,222535
1,128349
Agosto 2007
130,4
1,224413
1,126618
Settembre 2007
130,4
1,224413
1,126618
Ottobre 2007
130,8
1,228169
1,123173
Novembre 2007
131,3
1,232864
1,118896
Dicembre 2007
131,8
1,237559
1,114651
Gennaio 2008
132,2
1,241315
1,111278
Febbraio 2008
132,5
1,244131
1,108762
Marzo 2008
133,2
1,250704
1,102935
Aprile 2008
133,5
1,253521
1,100457
Maggio 2008
134,2
1,260094
1,094717
Giugno 2008
134,8
1,265728
1,089844
Luglio 2008
135,4
1,271362
1,085015
Agosto 2008
135,5
1,272300
1,084214
Settembre 2008
135,2
1,269484
1,086620
Ottobre 2008
135,2
1,269484
1,086620
Novembre 2008
134,7
1,264789
1,090653
Dicembre 2008
134,5
1,262911
1,092275
Gennaio 2009
134,2
1,260094
1,094717
Febbraio 2009
134,5
1,262911
1,092275
Marzo 2009
134,5
1,262911
1,092275
Aprile 2009
134,8
1,265728
1,089844
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
53
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Maggio 2009
135,1
1,268545
1,087424
Giugno 2009
135,3
1,270423
1,085817
Luglio 2009
135,3
1,270423
1,085817
Agosto 2009
135,8
1,275117
1,081819
Settembre 2009
135,4
1,271362
1,085015
Ottobre 2009
135,5
1,272300
1,084214
Novembre 2009
135,6
1,273239
1,083414
Dicembre 2009
135,8
1,275117
1,081819
Gennaio 2010
136,0
1,276995
1,080228
Febbraio 2010
136,2
1,278873
1,078642
Marzo 2010
136,5
1,281690
1,076271
Aprile 2010
137,0
1,286385
1,072343
Maggio 2010
137,1
1,287324
1,071561
Giugno 2010
137,1
1,287324
1,071561
Luglio 2010
137,6
1,292019
1,067667
Agosto 2010
137,9
1,294836
1,065344
Settembre 2010
137,5
1,291080
1,068444
Ottobre 2010
137,8
1,293897
1,066118
Novembre 2010
137,9
1,294836
1,065344
Dicembre 2010
138,4
1,299531
1,061496
Gennaio 2011
101,2
1,304672
1,057312
Febbraio 2011
101,5
1,308540
1,054187
Marzo 2011
101,9
1,313697
1,050049
Aprile 2011
102,4
1,320143
1,044922
Maggio 2011
102,5
1,321432
1,043902
Giugno 2011
102,6
1,322721
1,042885
Luglio 2011
102,9
1,326589
1,039845
Agosto 2011
103,2
1,330456
1,036822
Settembre 2011
103,2
1,330456
1,036822
Ottobre 2011
103,6
1,335613
1,032819
Novembre 2011
103,7
1,336902
1,031823
Dicembre 2011
104,0
1,340770
1,028846
Gennaio 2012
104,4
1,345927
1,024904
Febbraio 2012
104,8
1,351084
1,020992
Marzo 2012
105,2
1,356240
1,017110
Aprile 2012
105,7
1,362686
1,012299
Maggio 2012
105,6
1,361397
1,013258
Giugno 2012
105,8
1,363976
1,011342
Luglio 2012
105,9
1,365265
1,010387
Agosto 2012
106,4
1,371711
1,005639
54
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Settembre 2012
106,4
1,371711
1,005639
Ottobre 2012
106,4
1,371711
1,005639
Novembre 2012
106,2
1,369132
1,007533
Dicembre 2012
106,5
1,373000
1,004695
Gennaio 2013
106,7
1,375578
1,002812
Febbraio 2013
106,7
1,375578
1,002812
Marzo 2013
106,9
1,378157
1,000935
Aprile 2013
106,9
1,378157
1,000935
Maggio 2013
106,9
1,378157
1,000935
Giugno 2013
107,1
1,380735
0,999066
Luglio 2013
107,2
1,382024
0,998134
Agosto 2013
107,6
1,387181
0,994424
Settembre 2013
107,2
1,382024
0,998134
Ottobre 2013
107,1
1,380735
0,999066
Novembre 2013
106,8
1,376868
1,001873
Dicembre 2013
107,1
1,380735
0,999066
Gennaio 2014
107,3
1,383314
0,997204
Febbraio 2014
107,2
1,382024
0,998134
Marzo 2014
107,2
1,382024
0,998134
Aprile 2014
107,4
1,384603
0,996276
Maggio 2014
107,3
1,383314
0,997204
Giugno 2014
107,4
1,384603
0,996276
Luglio 2014
107,3
1,383314
0,997204
Agosto 2014
107,5
1,385892
0,995349
Settembre 2014
107,1
1,380735
0,999066
Ottobre 2014
107,2
1,382024
0,998134
Novembre 2014
107,0
1,379446
1,000000
Dicembre 2014
107,0
1,379446
1,000000
Gennaio 2015
106,5
1,373000
1,004695
Febbraio 2015
106,8
1,376868
1,001873
Marzo 2015
107,0
1,379446
1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di
riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse
nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010
per l’indice generale FOI è pari a 1,373.
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
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DI LAVORO
Nessun diritto
di precedenza
per i
somministrati
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Il diritto di precedenza vige anche nei confronti di somministrati utilizzati dall’azienda per almeno 9 mesi?
In merito al caso specifico richiesto, si precisa che la normativa di riferimento (ex art. 5,
comma 4-quater D.Lgs. n. 368/2001 ), relativamente al c.d. diritto di precedenza, prevede
che il ‘‘lavoratore’’ possa richiedere di usufruire dello stesso diritto di precedenza nelle
assunzioni ‘‘future" a tempo indeterminato, effettuabili dallo ‘‘stesso’’ datore di lavoro
entro i successivi 12 mesi, con riferimento a mansioni ‘‘già espletate’’ in esecuzione dei
rapporti a termine e a condizione che lo stesso lavoratore nell’esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la ‘‘stessa’’ azienda, abbia prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a 6 mesi.
Nel caso specifico posto dal lettore, il diritto di precedenza non ‘‘vige’’ (per usare il
termine utilizzato dall’abbonato) nei confronti di lavoratori ‘‘somministrati’’ in quanto trattasi
di lavoratori ‘‘non assunti’’ direttamente ma dipendenti della ‘‘entità- somministratore’’.
Ricordiamo infatti che la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale (somministrati) ‘‘non assunto direttamente’’, ma dipendente del somministratore (*).
————
(*) Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi: un contratto di somministrazione,
stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore (di natura commerciale); un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore; entrambi i contratti possono essere stipulati a
tempo determinato o a tempo indeterminato.
Francesco Ernandes
(Consulente del lavoro)
LAVORO
DOMESTICO
Sanzioni
per mancata
comunicazione
e lavoro irregolare
Nell’ipotesi di lavoro domestico irregolare, in caso di ispezione quali sanzioni
vengono applicate? Si precisa che non è stata fatta la comunicazione di assunzione e che il lavoratore è extracomunitario dotato di permesso di soggiorno in corso
di validità.
Come è noto, anche i datori di lavoro domestico sono tenuti all’obbligo di comunicare
l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro che si
intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse, attraverso modalità semplificate all’Inps.
Dal 29 settembre 2011, la presentazione delle suddette comunicazioni deve avvenire
esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
– web (servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin attraverso il portale dell’Inps);
– contact center multicanale;
– intermediari dell’Inps.
Secondo le norme vigenti, i termini di presentazione sono:
– per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del
rapporto di lavoro (art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996);
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
57
QUESITI
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
– per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5 giorni dall’evento
(art. 4-bis, D.Lgs. n. 181/2000 e art. 21, L. n. 264/1949).
Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni
amministrative, da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore interessato. Si ricorda
che al lavoro domestico non si applica la c.d. maxisanzione per lavoro irregolare.
Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali nel lavoro domestico, sono sanzionabili le
seguenti condotte:
a) evasione contributiva: tale ipotesi si realizza in tutti i casi di omessa o tardiva denuncia
del rapporto di lavoro domestico e nei casi di denunce non conformi al vero (con riferimento, ad esempio, al numero delle ore o alla retribuzione effettivamente corrisposta). La
fattispecie dell’evasione si verifica poi, oltre che nei casi di accertamenti ispettivi, anche
nelle ipotesi di tardiva presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento (bollettino MAV).
Questi ultimi, infatti, sono da considerare una denuncia contributiva obbligatoria, tenuto
conto che contengono tutti i dati (ad es. numero ore, retribuzione oraria, ecc.) necessari per
la determinazione dell’esatto importo dovuto.
b) omissione contributiva: l’ipotesi in questione si verifica quando il contribuente, nei
termini prescritti, ha fornito i dati dovuti, ma ha versato i contributi in misura inferiore a
quanto dallo stesso indicato.
Con riguardo, infine, allo status del lavoratore extracomunitario, si precisa che la legge
punisce con pesantissime sanzioni anche di carattere penale, il datore di lavoro quando il
lavoratore occupato risulta essere «clandestino », nel senso che, in concreto e alternativamente, è:
a) privo del permesso di soggiorno: perché non lo ha mai richiesto o pur avendolo richiesto
non lo ha poi di fatto ottenuto;
b) in possesso di permesso di soggiorno annullato: per essere stato il provvedimento
autorizzatorio poi dichiarato nullo dall’autorità amministrativa emanante ovvero annullato,
successivamente, dall’autorità giudiziaria;
c) in possesso di permesso di soggiorno revocato: in quanto il provvedimento originariamente emesso è stato poi revocato dalla stessa autorità amministrativa che lo aveva
inizialmente rilasciato;
d) in possesso di permesso scaduto senza tempestiva richiesta di rinnovo: per non avere il
lavoratore, che risultava già essere in possesso di permesso di soggiorno poi scaduto,
presentato nei termini di legge istanza di rinnovo dello stesso.
Massimiliano Tavella
(Dottore commercialista e revisore contabile)
58
PRATICA LAVORO
n. 9 del 9 maggio 2015
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