francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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SOMMARIO
AGENDA
CONTRATTUALE
" Busta paga Ottobre 2015 ......................................................................................................
5
NOTIZIE FLASH
" Normativa .................................................................................................................................................
31
Attuazione del Jobs Act - Semplificazioni di procedure e adempimenti e revisione
delle sanzioni ..........................................................................................................................................................
Attuazione del Jobs Act - Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
le politiche attive ..................................................................................................................................................
Attuazione del Jobs Act - Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva .
Attuazione del Jobs Act - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ...............................................................................................................................................................................
Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà ...........................................................................
Settore autotrasporto - Erogazione dei contributi per le attività di formazione .............
" CCNL ................................................................................................................................................................
33
34
34
35
Igiene ambientale - Aziende private e Aziende municipalizzate
Protocollo - 31 agosto 2015 ..........................................................................................................................
41
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 settembre 2015 ..............................................................................................
Crediti di lavoro
QUESITI
33
Le collaborazioni organizzate dal committente dopo il Jobs Act
D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 2, 52 e 54 ...........................................................................
TABELLE
32
32
32
32
32
33
33
Edlizia - Industria, Piccola industria, Cooperative e Artigianato
Istituzione del Fondo unico Ape .................................................................................................................
Radiotelevisione Rai
Ridefinizione delle Unità produttive ..........................................................................................................
Scuole private - Laiche
Applicabilità dell’accordo di rinnovo 22 luglio 2015 ........................................................................
CCNL InPratica
31
31
Cig in deroga - Chiarimenti sui limiti massimi di concessione ................................................
Congedo parentale - Presentazione telematica delle domande ..............................................
Gestione separata Inpgi - Versamento contributi minimi 2015 ...............................................
" Prassi ...............................................................................................................................................................
NORME InPratica
31
42
ISTAT - Comunicato 14 settembre 2015 ..............................................................................................
42
"ESPERTO’’ risponde ...........................................................................................................................
49
49
50
Orario di lavoro - Lavoro a turni e riposo settimanale ...................................................................
Apprendistato - Recesso dal contratto: preavviso ...........................................................................
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
3
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
PraticaLavoro
Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
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Direttore responsabile
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Redazione
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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti,
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del 18 settembre 2000
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Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
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Contributi redazionali
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AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Agenda contrattuale
Variazioni in busta paga Ottobre 2015
CCNL
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Accordo 8 settembre 2014
Parti stipulanti
Confartigianato Benessere-acconciatori, Confartigianato Benessere-estetica, CNA - Unione benessere e sanità, CASARTIGIANI, CLAAI-FEDERMAS-UNAMEM
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
1
1.372,90
2
1.254,16
3
1.189,00
4
1.121,04
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 173
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
28 giorni di calendario (20 gg. lavorativi per prestazioni su
5 gg. settimanali; 24 gg. lavorativi per prestazioni su 6 gg.
settimanali). Lavoratori con anzianità superiore a 5 anni:
30 giorni di calendario (22 gg. lavorativi per prestazioni su
5 gg. settimanali; 26 gg. lavorativi per prestazioni su 6 gg.
settimanali)
Permessi
ROL 16 ore
Ex festività 4 gg.
Prossime scadenze
01/11/2015 - Una tantum.
01/06/2016 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
30/06/2016
n. 19 del 10 ottobre 2015
5
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
ALIMENTARI - AZIENDE COOPERATIVE
Accordo 5 dicembre 2012
Parti stipulanti
AGCI-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, FEDAGRI-Confcooperative
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione
1AQ
2.159,75
545,72
10,33
120,00
1A
2.159,75
545,72
10,33
–
1Q
1.878,03
538,70
10,33
90,00
1
1.878,03
538,70
10,33
–
2
1.549,40
530,51
10,33
–
3A
1.361,59
525,83
10,33
–
3
1.220,75
522,33
10,33
–
4
1.126,83
519,99
10,33
–
5
1.032,94
517,65
10,33
–
6
939,05
515,31
10,33
–
Elementi CCNL
6
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 173 (174 per il settore saccarifero)
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore (40 ore per i turnisti)
Ferie
22 gg. lavorativi (orari su 5 gg.); 26 gg. lavorativi (orari su
6 gg.) (in ogni caso 173 ore). Durata diversa per il settore
saccarifero.
Permessi
ROL 76 ore (da cui vanno detratte quelle necessarie per
la realizzazione dell’orario a 39 ore settimanali. Riduzioni
diverse per i turnisti e per i viaggiatori e piazzisti.
Ex festività 32 ore
Prossime scadenze
01/06/2016 - Assistenza integrativa
Scadenza CCNL
30/11/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 27 ottobre 2012
Parti stipulanti
AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Alimentari
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione
1SQ
2.159,75
545,72
10,33
100,00
1S
2.159,75
545,72
10,33
–
1
1.878,03
538,70
10,33
–
2
1.549,40
530,51
10,33
–
3A
1.361,59
525,83
10,33
–
3
1.220,75
522,32
10,33
–
4
1.126,83
519,99
10,33
–
5
1.032,94
517,65
10,33
–
6
939,05
515,31
10,33
–
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione
1
2.040,95
535,00
10,33
142,00
2
1.900,51
532,82
10,33
122,50
3
1.711,63
528,65
10,33
–
4
1.511,17
524,32
10,33
–
5
1.382,63
521,62
10,33
–
6
1.276,71
519,47
10,33
–
7
1.165,66
517,21
10,33
–
8
1.100,49
516,00
10,33
–
9
1.034,51
515,15
10,33
–
10
939,70
513,13
10,33
–
Olio e margarina
Dal 1.10.2015
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
7
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Elementi CCNL
8
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26 (25 per il settore Olio).
Orario. 173 (174 per il settore saccarifero e 175 per il
settore Olio).
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore (40 ore per i turnisti). Disciplina specifica per il
settore Olio.
Ferie
22 gg. lavorativi (orari su 5 gg.); 26 gg. lavorativi (orari su
6 gg.) (in ogni caso 173 ore). Durata diversa per il settore
saccarifero ed il settore Olio.
Permessi
ROL 76 ore (da cui vanno detratte quelle necessarie per
la realizzazione dell’orario a 39 ore settimanali). Riduzioni
diverse per turnisti e viaggiatori e piazzisti). 40 ore per il
settore Involucri naturali
Ex festività 32 ore
Prossime scadenze
01/06/2016 - Assistenza integrativa
01/07/2016 - Aumenti periodici di anzianità
Scadenza CCNL
30/11/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE
Accordo 19 novembre 2013
Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE, CNA ALIMENTARE, CASARTIGIANI, CLAAI
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Minimi tabellari - Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Imprese alimentari non
artigiane fino a 15
Dal 1.10.2015
dipendenti
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione
1Q
2.159,75
545,72
10,33
100,00
1
2.159,75
545,72
10,33
–
2
1.878,03
538,70
10,33
–
3
1.549,40
530,51
10,33
–
4
1.361,59
525,83
10,33
–
5
1.220,75
522,32
10,33
–
6
1.126,83
519,99
10,33
–
7
1.032,94
517,65
10,33
–
8
939,05
515,31
10,33
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario. 173
Mensilità contrattuali
13 (14 imprese alimentari non artigiane fino a 15 dip.)
Orario settimanale
Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazione. 40 ore sett.li (8 ore giornaliere ovvero 6 ore e 40
minuti in caso di orario su 6 gg). 36 ore sett.li. per il 3º
turno dei turnisti. Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dip. 40 ore sett.li su 5 gg.
Ferie
173 ore per ogni anno di servizio (ovvero 27 gg. lavorativi
per i lavoratori del settore panificazione in forza al 31
dicembre 1994).
Permessi
ROL 16 ore per anno solare (76 per giornalieri, turnisti
2x5 e 2x6 delle imprese alimentari non artigiane fino a 15
dip).
Ex festività 4 gg.
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
9
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASS
C.c.n.l. 20 novembre 2014
Parti stipulanti
ANAPA, UNAPASS
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA
Arretrati A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un
massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comunque non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza contrattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni 2009-2011
oppure arretrati per gli anni 2012-2014.
Pertanto, con la retribuzione di ottobre 2015 deve essere erogata la corrispondente
rata.
Allineamento 2009-2010-2011
A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella
competono ai lavoratori con i seguenti requisiti:
– in servizio al 20 novembre 2014;
– in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;
– non è stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011.
Livelli
Importi
5
4.660,00
4
3.272,00
3
2.716,00
2
2.093,00
Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2009 - 31
dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono
altresı̀ riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Arretrati 2012-2013-2014
Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli
importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato
il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Per il periodo 1º luglio 2014 - 31 ottobre 2014 si dà luogo
all’erogazione delle retribuzioni arretrate.
Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011
10
PRATICA LAVORO
Livelli
Importi
5
4.535,00
4
3.494,00
3
3.083,00
2
2.486,00
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli
Importi
6
1.414,00
5
1.251,00
4
1.179,00
3
1.088,00
2
1.011,00
1
1.004,00
In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º
gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresı̀ riproporzionati
per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Norme comuni
Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell’eventuale i.v.c. e delle anticipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi
di incidenza scatti determinata forfetariamente.
Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel
periodo cui si riferiscono.
Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce ‘‘indennità di vacanza
contrattuale’’ ovvero ‘‘anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali’’ vengono integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 1/250 della retribuzione annua
Orario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
37 ore e 30 minuti
Ferie
20 giorni (anzianità fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianità
superiori)
Permessi
Ex festività 4 giorni
Prossime scadenze
01/11/2015 - 01/12/2015 Arretrati
01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
11
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Accordo 1º agosto 2013
Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE, CNA ALIMENTARE, CASARTIGIANI, CLAAI
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Trasporto merci
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
Indennità di funzione
Quadri
2.108,39
51,65
1
1.979,71
–
2
1.818,77
–
3S
1.642,37
–
3SJ
1.605,04
–
3J
1.598,78
–
4S
1.520,42
–
4J
1.480,57
–
5
1.450,06
–
6S
1.354,55
–
6J
1.246,35
–
Liv. 3S junior: importo calcolato redazionalmente.
Logistica
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
Indennità di funzione
Q
2.108,39
51,65
1
1.979,71
–
2
1.818,77
–
3
1.642,37
–
4
1.598,78
–
5
1.520,42
–
6
1.450,06
–
7
1.354,55
–
Elementi CCNL
12
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 22 (26 per orari su 6 gg. e Logistica). Orario: 168
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
39 ore
Ferie
22 giorni lavorativi (26 per orari su 6 gg)
Permessi
ROL 40 ore (4 gg. e 1/2 per il personale viaggiante)
Ex festività 4 gruppi di 8 ore annui
Prossime scadenze
31/12/2015 - Una tantum - Imprese cooperative
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
CHIMICA - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 4 marzo 2013
Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE, CNA ALIMENTARE, CASARTIGIANI, CLAAI
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Chimico - Farmaceutico
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.208,52
411,96
190,00
A2
2.208,52
229,07
190,00
A3
2.208,52
176,70
190,00
B1
2.031,22
234,76
100,00
B2
2.031,22
163,39
100,00
C1
1.832,25
238,40
–
C2
1.832,25
173,61
–
D1
1.688,03
248,23
–
D2
1.688,03
166,74
–
D3
1.688,03
123,73
–
E1
1.525,87
200,41
–
E2
1.525,87
127,27
–
E3
1.525,87
75,42
–
E4
1.525,87
36,17
–
F
1.492,46
–
–
Livello
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.193,52
390,96
190,00
A2
2.193,52
189,07
190,00
A3
2.193,52
126,70
190,00
B1
1.996,22
232,76
100,00
B2
1.996,22
124,39
100,00
C1
1.823,25
201,40
–
C2
1.823,25
143,61
–
D1
1.660,03
243,23
–
D2
1.660,03
133,74
–
D3
1.660,03
95,73
–
E1
1.509,87
188,41
–
E2
1.509,87
95,27
–
Fibre chimiche
Dal 1.10.2015
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
13
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
E3
1.509,87
55,42
–
E4
1.509,87
24,17
–
F
1.476,46
–
–
Livello
Minimo
I.p.o.
E.a.r.
A1
2.108,51
262,47
190,00
B1
1.922,38
242,04
–
B2
1.922,38
110,05
–
C1
1.684,05
193,50
–
C2
1.684,05
152,46
–
C3
1.684,05
102,92
–
D1
1.512,44
233,06
–
D2
1.512,44
123,03
–
D3
1.512,44
87,15
–
E1
1.426,79
122,42
–
E2
1.426,79
52,47
–
E3
1.426,79
16,33
–
F
1.404,78
–
–
Abrasivi
Dal 1.10.2015
Lubrificanti e Gpl
Dal 1.10.2015
14
Livello
Minimo
E.a.r.
Q1
2.896,00
180,00
Q2
2.634,00
158,00
A
2.528,00
—
B
2.344,00
—
C
2.134,00
—
D
2.000,00
—
E
1.861,00
—
F
1.740,00
—
G
1.708,00
—
H
1.607,00
—
I
1.476,00
—
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario. 175 (173 per il settore abrasivi).
Mensilità contrattuali
13 (14 per i settori abrasivi e lubrificanti e GPL)
Orario settimanale
Settore chimico. 247,5 giorni annui (lavoratori giornalieri
e turnisti 2x5 e 2x6), ovvero 246,5 giorni annui (turnisti
3x5 e 3x6), di 8 ore ciascuno, comprensivi di festività e
ferie; l’orario medio sett.le è di 37 ore e 45 minuti. Settore abrasivi. Giornalieri e turnisti 2x5, 2x6, 3x5 e 3x6:
249 gg. lavorativi annui di 8 ore ciascuno, comprensivi di
ferie e festività; l’orario medio sett.le è di 38 ore. Settori
lubrificanti e GPL. 247,5 giorni annui (giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6), ovvero 247 giorni annui (turnisti 3x5 e
3x6), di 8 ore ciascuno, comprensivi di festività e ferie;
l’orario medio sett.le è di 37 ore e 45 minuti.
Ferie
4 settimane (anzianità di servizio fino a 10 anni); 5 settimane (anzianità superiori).
Per i quadri, impiegati e intermedi del settore chimico in
forza al 31.8.1990, e con oltre 18 anni di servizio, 5 settimane e 2 gg.
Settori lubrificanti e GPL: anzianità di servizio fino a 10
anni, 4 settimane; da 11 a 18 anni, 4 settimane e 3 gg.;
oltre 18 anni, 5 settimane e 2 gg.
Permessi
ROL Settore chimico: turnisti 2x5 e 2x6, 68 ore; turnisti
3x5 e 3x6, 76 ore (più 2 gg. per i turnisti 3x5 e 3x6 addetti
a lavorazioni semicontinue in turno notturno). Settore
abrasivi: giornalieri e turnisti 2x5, 2x6, 3x5 e 3x6, 64
ore (più 2 gg. per i turnisti 3x5 e 3x6 addetti a lavorazioni
semicontinue in turno notturno). Settori lubrificanti e
GPL: giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6, 68 ore; turnisti 3x5
e 3x6, 72 ore. Operatori di vendita: 68 ore.
Ex festività (assorbite nei rol)
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
15
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
CHIMICA CERAMICA - AZIENDE ARTIGIANE
Accordo 10 giugno 2015
Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO, Confartigianato chimica, gomma, plastica, vetro, Confartigianato
associazione ceramisti, CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, CASARTIGIANI,
CLAAI
FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Una tantum
Chi
Quando
Quanto
Come
E 80 e E 70
Lavoratori in forza Ottobre 2015
alla sottoscrizione
dell’accordo
10.6.2015
– comprensiva dei riflessi sugli istituti
di retribuzione diretta ed indiretta legali o contrattuali, esclusa dal t.f.r. e
riproporzionata in caso di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate
Periodo riferimento
Non indicato
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (non espressamente indicato dalle Parti
stipulanti), con la retribuzione di ottobre 2015 ai soli lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 10 giugno 2015 sarà corrisposta la prima rata di una tantum pari ad E 80 per il settore
Chimica, gomma, vetro ed E 70 per il settore Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle.
Agli apprendisti in forza alla sottoscrizione dell’accordo suddetto viene corrisposta nella
misura del 70%, con la medesima decorrenza.
L’importo è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel
periodo interessato.
L’una tantum è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali
o contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. L’importo sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali (che cessano di essere corrisposti con la retribuzione di luglio 2015),
vanno considerati anticipazioni dell’una tantum e pertanto devono essere detratti dalla
stessa fino a concorrenza.
Elementi CCNL
16
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25 (settore Chimica).
Orario. 173 (settore Ceramica)
Mensilità contrattuali
13 (settore Chimica) 14 (settore Ceramica)
Orario settimanale
40 ore
Ferie
Chimica. Rispettivamente anzianità di servizio fino a 10
anni, da 11 a 15, oltre 15 anni: 4 settimane (160 ore); 4
settimane e 2 gg. (176 ore); 4 settimane e 3 gg. (184
ore). Ceramica. 4 settimane (160 ore); 4 settimane e 1
giorno per anzianità superiore a 12 anni.
Permessi
ROL 16 ore
Ex festività 4 gg.
Prossime scadenze
01/01/2016
01/03/2016
01/07/2016
01/09/2016
01/10/2016
01/12/2016
Scadenza CCNL
31/12/2016
-
Minimi tabellari
Minimi tabellari
Minimi tabellari
Minimi tabellari
Una tantum
Minimi tabellari
n. 19 del 10 ottobre 2015
-
Settore
Settore
Settore
Settore
Chimica
Ceramica
Chimica
Ceramica
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
COIBENTI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 4 aprile 2013
Parti stipulanti
ANICTA
FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
E.a.r.
AQ
2.211,68
90,00
A
2.211,68
47,00
C
1.941,51
–
D
1.814,72
–
E
1.645,14
–
F
1.560,31
–
G
1.496,50
–
I
1.383,46
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 25
Orario. 175
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
247,5 gg. annui (232,5 per i turnisti 2x7 e 3x7) di 8 ore
ciascuno; 37 ore e 45 minuti in media settimanale
Ferie
4 settimane (anzianità di servizio fino a 10 anni); 5 settimane (anzianità di servizio oltre 10 anni); 5 settimane e 2
gg. per quadri, impiegati e intermedi in forza al 31.8.1990
con anzianità oltre il 18º anno
Permessi
ROL Turnisti 2x5 e 2x6, 68 ore; turnisti 3x5 e 3x6, 76 ore
Ex festività 5 gg.
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
17
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
COMUNICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE
Accordo 13 maggio 2014
Parti stipulanti
Confartigianato Federazione comunicazione, CNA comunicazione e terziario avanzato, CASARTIGIANI, CLAAI
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Minimo
Indennità di funzione
1A
2.088,13
51,65
1B
1.864,96
–
2
1.749,56
–
3
1.640,88
–
4
1.522,56
–
5bis
1.392,74
–
5
1.331,60
–
6
1.253,94
–
Elementi CCNL
18
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 173 (156 in caso di orario settimanale di 36 ore o,
per gli impiegati, di orario collegato al turno notturno)
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore. 6 ore e 40 minuti giornaliere su 6 gg.; 8 ore per
turno per i turnisti, 7 ore e 10 minuti per i turnisti 6x6.
Ferie
180 ore
Permessi
ROL 16 ore
Ex festività 4 gg.
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
ENERGIA E PETROLIO
Accordi 23 gennaio e 28 novembre 2014
Parti stipulanti
Confindustria Energia
FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Petrolio
Dal 1.10.2015
Categoria/Livello
Minimo
Indennità di funzione
C.r.e.a.
1/5
2.779,24
190,00
453,26
1/4
2.779,24
190,00
362,61
1/3
2.779,24
190,00
271,96
1/2
2.779,24
190,00
181,31
1/1
2.779,24
190,00
90,65
2/4
2.517,05
–
271,97
2/3
2.517,05
–
203,98
2/2
2.517,05
–
135,98
2/1
2.517,05
–
67,99
3/4
2.279,56
–
243,72
3/3
2.279,56
–
182,79
3/2
2.279,56
–
121,86
3/1
2.279,56
–
60,93
4/4
2.014,48
–
213,57
4/3
2.014,48
–
160,18
4/2
2.014,48
–
106,79
4/1
2.014,48
–
53,39
5/4
1.766,60
–
181,33
5/3
1.766,60
–
136,00
5/2
1.766,60
–
90,66
5/1
1.766,60
–
45,33
5/0
1.766,60
–
–
6/0
1.536,78
–
–
Categoria/Livello
Minimo
Indennità di funzione
C.r.e.a.
1/5
2.779,24
190,00
453,26
1/4
2.779,24
190,00
362,61
Petrolio/Downstream
Dal 1.10.2015
1/3
2.779,24
190,00
271,96
1/2
2.779,24
190,00
181,31
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
19
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Dal 1.10.2015
Categoria/Livello
Minimo
Indennità di funzione
C.r.e.a.
1/1
2.779,24
190,00
90,65
2/4
2.517,05
–
271,97
2/3
2.517,05
–
203,98
2/2
2.517,05
–
135,98
2/1
2.517,05
–
67,99
3/4
2.279,56
–
243,72
3/3
2.279,56
–
182,79
3/2
2.279,56
–
121,86
3/1
2.279,56
–
60,93
4/4
2.014,48
–
213,57
4/3
2.014,48
–
160,18
4/2
2.014,48
–
106,79
4/1
2.014,48
–
53,39
5/4
1.766,60
–
181,33
5/3
1.766,60
–
136,00
5/2
1.766,60
–
90,66
5/1
1.766,60
–
45,33
5/0
1.766,60
–
–
6/0
1.536,78
–
–
Categoria/Livello
Minimo
Indennità di funzione
C.r.e.a.
1/5
2.765,47
190,00
425,76
1/4
2.765,47
190,00
341,61
1/3
2.765,47
190,00
255,46
1/2
2.765,47
190,00
170,31
1/1
2.765,47
190,00
85,15
2/4
2.504,55
–
255,47
2/3
2.504,55
–
191,48
2/2
2.504,55
–
127,98
2/1
2.504,55
–
63,99
Gas
Dal 1.10.2015
20
3/4
2.268,24
–
228,22
3/3
2.268,24
–
171,29
3/2
2.268,24
–
114,36
3/1
2.268,24
–
57,43
4/4
2.004,48
–
200,57
4/3
2.004,48
–
150,18
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Dal 1.10.2015
Categoria/Livello
Minimo
Indennità di funzione
C.r.e.a.
4/2
2.004,48
–
100,29
4/1
2.004,48
–
50,39
5/4
1.757,83
–
170,33
5/3
1.757,83
–
128,00
5/2
1.757,83
–
85,16
5/1
1.757,83
–
42,83
5/0
1.757,83
–
–
6/0
1.529,15
–
–
E.a.r. Ai lavoratori già in forza al 23 marzo 2010 ed in servizio alla stessa data, la differenza tra gli
importi del C.r.e.a. espressi nelle tabelle di cui sopra viene erogata, con decorrenza 1º
ottobre 2015, come Elemento aggiuntivo della retribuzione nei seguenti importi, non assorbibili:
Categoria/Livelli
Importi
1/5
27,50
1/4
21,00
1/3
16,50
1/2
11,00
1/1
5,50
2/4
16,50
2/3
12,50
2/2
8,00
2/1
4,00
3/4
15,50
3/3
11,50
3/2
7,50
3/1
3,50
4/4
13,00
4/3
10,00
4/2
6,50
4/1
3,00
5/4
11,00
5/3
8,00
5/2
5,50
5/1
2,50
5/0
–
6/0
–
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
21
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
Elementi CCNL
22
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 21
Orario. 174,5
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
37 ore e 40 minuti settimanali. Turnisti: 231,5 giorni annui comprese le ferie (turni A: 3x7 e C: 2x7); 245,5 giorni
annui (turni B: 3 turni con interruzione alla fine di ogni
settimana)
Ferie
4 settimane ovvero 20 gg. lavorativi (anzianità di servizio
fino a 10 anni); 5 settimane ovvero 25 gg. lavorativi (oltre
i 10 anni). Disciplina specifica per il settore Petrolio.
Prossime scadenze
01/01/2016 - Aumenti periodici di anzianità
01/01/2016 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
FARMACIE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Accordo 22 luglio 2013
Parti stipulanti
ASSOFARM
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Retribuzione base
Indennità di funzione
Indennità speciale
1Q
2.325,33
140,00
–
1S
2.245,40
130,00
–
1C
2.145,00
130,00
–
1 dopo 12 anni
di servizio
1.996,97
–
130,00
1 dopo 2 anni
di servizio
1.996,97
–
100,00
1
1.996,97
–
–
2
1.771,90
–
–
3
1.682,11
–
–
4
1.564,10
–
–
5
1.440,65
–
–
6
1.345,35
–
–
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 165
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore
Ferie
26 gg. lavorativi (orario su 6 gg.); 173 ore per anno solare
(orario disomogeneo)
Permessi
ROL 48 ore
Ex festività 4 gg.
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 19 del 10 ottobre 2015
23
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA - AZIENDE ARTIGIANE
Accordo 15 gennaio 2015
Parti stipulanti
Confartigianato/Autoriparazione, Confartigianato/Metalmeccanica di produzione, Confartigianato/Impianti, Confartigianato/Orafi, Confartigianato/FENAODI, CNA Produzione, CNA
Installazione impianti, CNA Servizi alla comunità/autoriparazione, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanità, CASARTIGIANI, CLAAI
FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL
Una tantum
Chi
Quando
Quanto
E 105
Lavoratori in forza Ottobre 2015
alla sottoscrizione
dell’accordo
15.1.2015
Come
– comprensiva dei riflessi sugli istituti
di retribuzione diretta e indiretta legali e contrattuali, esclusa dal t.f.r. e
riproporzionata in caso di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate
Periodo riferimento
1/1/2013-31/12/2014
Con la retribuzione di ottobre 2015 va corrisposta la quarta e ultima rata, pari a E 105, di
importo forfettario una tantum stabilito nella misura complessiva di E 420, ad integrale
copertura del periodo di carenza contrattuale 1º gennaio 2013-31 dicembre 2014 per i soli
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 15 gennaio 2015. L’una tantum è
suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato.
Agli apprendisti in forza al 15 gennaio 2015 l’importo è corrisposto, con la medesima
decorrenza, nella misura del 70%.
Gli importi dell’una tantum - esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. e comprensivi dei riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time,
sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali - che cessano di
essere corrisposti con la retribuzione di gennaio 2015 - devono essere detratti dall’una
tantum, fino a concorrenza.
Elementi CCNL
24
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 173
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
Operai: 4 settimane (160 ore). Impiegati: 4 settimane
(anzianità di servizio fino a 18 anni), 4 settimane e 5 gg.
(anzianità superiori)
Permessi
ROL 16 ore
Ex festività 4 gruppi di 8 ore
Scadenza CCNL
31/12/2012
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Accordo 11 dicembre 2014
Parti stipulanti
Federutility
FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.10.2015
Livello
Retribuzione base
Contingenza
E.d.r. confederale
QS
2.369,34
551,92
10,33
Q
2.064,39
546,30
10,33
A1
1.759,79
545,17
10,33
A2
1.556,76
538,68
10,33
B1
1.407,88
529,76
10,33
B2
1.286,03
526,85
10,33
C1
1.164,23
523,98
10,33
C2
1.076,23
521,95
10,33
C3
1.028,86
520,88
10,33
D1
981,49
519,81
10,33
D2
900,21
517,97
10,33
D3
676,86
516,23
10,33
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario. 165
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
38 ore
Ferie
26 giorni lavorativi (22 giorni lavorativi in caso di orario su
5 gg)
Permessi
Ex festività 5 gg.
Scadenza CCNL
31/01/2016
n. 19 del 10 ottobre 2015
25
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
SACRISTI
C.c.n.l. 21 gennaio 2015
Parti stipulanti
F.A.C.I.
F.I.U.D.A.C./S.
Una tantum
Chi
Quando
Lavoratori in forza Ottobre 2015
al 1.1.2014
Quanto
Come
E 300
– non ha riflessi su alcun istituto retributivo
Periodo riferimento
Non indicato
Con la retribuzione di ottobre 2015, ai sacristi in forza al 1º gennaio 2014, con anzianità
superiore a 12 mesi, spetta la seconda rata di una tantum, pari ad E 300.
Ai sacristi di gruppo B l’importo sarà riproporzionato in base all’orario svolto (ore settimanali stabilite/44).
La somma forfettaria non ha riflessi su alcun istituto retributivo.
Elementi CCNL
26
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 190
Mensilità contrattuali
14 (13 per gli assunti dal 21.1.2015)
Orario settimanale
44 ore
Ferie
30 giorni lavorativi (comprensivi delle ex festività)
Prossime scadenze
01/01/2016
27/03/2016
01/05/2016
16/04/2017
Scadenza CCNL
31/12/2017
.
Aumenti periodici di anzianità
Festività
Una tantum
Festività
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
SERVIZI ASSISTENZIALI - UNEBA
Accordo 17 dicembre 2014
Parti stipulanti
UNEBA
FISASCAT-CISL, F.P.-CGIL, F.P.- CISL, UILTUCS-UIL
Elemento retributivo Nelle Regioni in cui entro il 31 agosto 2015 non fossero stati raggiunti gli accordi territoriali
territoriale sull’elemento territoriale e comunque l’importo non fosse stato corrisposto, questo doveva
essere inserito nella busta paga di settembre 2015.
Nella busta paga di ottobre 2015 vanno corrisposte, in unica soluzione, le somme arretrate
relative al periodo 1º gennaio 2014 - 31 agosto 2015.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 164
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
38 ore (con assorbimento delle ex festività)
Ferie
26 giorni lavorativi (164 ore annue)
Permessi
ROL 9 gg. lavorativi ovvero 57,66 ore
Scadenza CCNL
31/12/2012
n. 19 del 10 ottobre 2015
27
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 16 luglio 2014
Parti stipulanti
FISE-CONFINDUSTRIA, CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-SERVIZI, FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE, AGCI-SERVIZI
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL
Assistenza integrativa - Il versamento dei contributi arretrati (periodo 1º luglio 2013 - 30 giugno 2014) al fondo ASIM
Arretrati per i lavoratori a tempo indeterminato in forza a luglio 2014 avverrà, relativamente alle quote
di luglio, agosto e settembre 2013, in apposita riga del mod. F24 di ottobre 2015,
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non
iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno.
La corresponsione di indennità sostitutive non esonera l’azienda dall’obbligo di assicurare al
lavoratore le prestazioni garantite dal Fondo.
Elementi CCNL
28
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26 (22 in caso di orario settimanale distribuito su 5 gg.).
Orario. 173
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore (45 ore per i discontinui)
Ferie
22 gg. lavorativi (orario su 5 gg.); 26 gg. lavorativi (orario
su 6 gg.)
Permessi
ROL 40 ore
Ex festività 4 gg.
Scadenza CCNL
30/04/2013
n. 19 del 10 ottobre 2015
AGENDA CONTRATTUALE
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BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI TELEFONIA
Accordo 9 giugno 2015
Parti stipulanti
ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni
Previdenza integrativa Dal mese di ottobre 2015, i lavoratori possono versare contributi aggiuntivi al fondo
Telemaco delegando l’azienda ad effettuare una trattenuta in cifra fissa una tantum oppure
in forma mensile (in percentuale o in cifra fissa).
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 173
Mensilità contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
4 settimane (24 gg. lavorativi); 4 settimane e 1 giorno in
caso di anzianità superiore a 10 anni.
Permessi
ROL 72 ore; ulteriori 8 ore per i turni avvicendati
Ex festività 4 giorni
Scadenza CCNL
31/12/2014
n. 19 del 10 ottobre 2015
29
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AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA OTTOBRE 2015
CCNL
TURISMO - CONFCOMMERCIO
Accordo 18 gennaio 2014
Parti stipulanti
FEDERALBERGHI, FAITA, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Minimi tabellari - Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Alberghi, Alberghi diurni
e Campeggi
Dal 1.10.2015
Livello
Paga base nazionale
conglobata
Indennità di funzione
QA
2.185,08
75,00
QB
2.022,98
70,00
1
1.884,80
–
2
1.722,70
–
3
1.624,72
–
4
1.533,09
–
5
1.437,77
–
6S
1.382,49
–
6
1.362,91
–
7
1.277,15
–
Lavoro extra e di surroga Al personale extra, in mancanza di una contrattazione integrativa territoriale, spetta dal 1º
- Alberghi, Alberghi ottobre 2015 un compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore cosı̀ determinato:
diurni e Campeggi
Livelli
Importi orari
4
14,09
5
13,43
6S
12,84
6
12,68
7
11,88
Elementi CCNL
30
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario. 192 (personale a 45 ore sett.), 190 (44 ore sett.),
172 (40 ore sett.)
Mensilità contrattuali
14
Orario settimanale
40 ore (44 ore per il personale non impiegatizio degli
Stabilimenti balneari)
Ferie
26 gg. lavorativi
Permessi
ROL 104 ore (108 per gli Stabilimenti balneari), comprensive delle 32 ore di ex festività.
Prossime scadenze
01/03/2016 - Premio di risultato - Alberghi, Alberghi diurni
e Campeggi
01/04/2016 - Minimi tabellari e Lavoro extra - Alberghi,
Alberghi diurni e Campeggi
Scadenza CCNL
31/08/2016
n. 19 del 10 ottobre 2015
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NORMATIVA
NOTIZIE FLASH
Attuazione del Jobs Act - Semplificazioni di procedure
e adempimenti e revisione delle sanzioni
In attuazione dell’art. 1, commi 3-9, della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, è stato
emanato il decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, riguarG.U. 23 settembre
2015, n. 221, S.O. n. 53 danti, tra l’altro, l’inserimento mirato di persone con disabilità, la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro con l’invio esclusivamente telematico di tutte le comunicazioni del rapporto di lavoro e la tenuta in modalità telematica del Lul presso il
Ministero del lavoro, le modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; nonché la
revisione del regime delle sanzioni; oltre a disposizioni in materia di rapporto di lavoro e
pari opportunità quali, ad esempio, quelle inerenti la possibilità per i lavoratori di cedere
parte dei propri permessi e/o delle proprie ferie a colleghi che ne necessitano per assistere figli minori che si trovino in particolari condizioni di salute, ovvero l’introduzione della
modalità esclusivamente telematica per comunicare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto.
Il decreto è in vigore dal 24 settembre 2015.
D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 151
D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 150
Attuazione del Jobs Act - Riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive
G.U. 23 settembre
2015, n. 221, S.O. n. 53 In attuazione dell’art. 1 della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, è stato emanato il
decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.
Il decreto entra in vigore dal 24 settembre 2015
Il provvedimento prevede l’istituzione di una Rete Nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(Anpal), nonché l’obbligo di comunicare telematicamente all’Anpal le assunzioni,
trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente
di mare). Viene, inoltre, istituito il fascicolo elettronico del lavoratore, che contiene le
informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di
provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori
sociali.
D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 149
Attuazione del Jobs Act - Razionalizzazione
e semplificazione dell’attività ispettiva
G.U. 23 settembre
2015, n. 221, S.O. n. 53 In attuazione dell’art. 1, comma 7 della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, è stato
emanato il decreto legislativo recante misure tese alla razionalizzazione e alla semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare viene istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene identificato
come soggetto di diritto pubblico, con autonomia di bilancio e autonomi poteri per la
determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Il D.Lgs. n. 149/2015 entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 24 settembre 2015.
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
31
NOTIZIE FLASH
D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 148
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Attuazione del Jobs Act - Riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali
G.U. 23 settembre
2015, n. 221, S.O. n. 53 In attuazione dell’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183,
è stato emanato il decreto legislativo che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il decreto introduce un unico testo normativo contenente la disciplina dei trattamenti di
integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), dei fondi di solidarietà e dei contratti di
solidarietà (di tipo difensivo ed espansivo) e rende strutturale:
– la durata della NASpI a 24 mesi;
– le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro, tra le quali l’estensione del
congedo parentale, introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 e inizialmente valide soltanto per il
2015;
– l’assegno di disoccupazione (ASDI);
– il fondo per le politiche attive del lavoro.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e, quindi, a
decorrere dal 24 settembre 2015, e prevede l’abrogazione di numerose norme nonché una
dettagliata disciplina transitoria.
D.M. 14 settembre
2015, n. 17981
Sito Internet Min.
lavoro 15 settembre
2015
D.M. 31 luglio 2015
G.U. 11 settembre
2015, n. 211
Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, prevede le riduzioni contributive in favore delle imprese che stipulino o che abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, per le quali risultino individuati strumenti
volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a
superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Settore autotrasporto - Erogazione dei contributi
per le attività di formazione
Con decreto ministeriale sono state definite le modalità per accedere ai contributi a
favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto: in particolare, le domande devono essere presentate a partire dal 28 settembre 2015 ed entro il
termine perentorio del 30 ottobre 2015 in via telematica.
Cig in deroga - Chiarimenti sui limiti massimi
di concessione
PRASSI
INPS, msg.
18 settembre 2015,
n. 5810
32
Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà
L’Inps fornisce chiarimenti in merito ai limiti massimi di concessione del trattamento di
Cig in deroga, con particolare riferimento alla nuova funzione di controllo nella procedura di
gestione dei provvedimenti concessori ‘‘Sistema Unico’’ in caso di superamento teorico
del limite calcolato in settimane.
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
INPS, msg.
9 settembre 2015,
n. 5626
NOTIZIE FLASH
Congedo parentale - Presentazione telematica
delle domande
L’Inps rende noto l’aggiornamento della procedura on line per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni (oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato). Dal 14 settembre 2015 le domande potranno
essere presentate solo in modalità telematica.
Resta ferma la validità delle domande di congedo per i predetti periodi presentate in
modalità cartacea sino al 13 settembre 2015.
INPGI, circ.
9 settembre 2015, n. 6
Gestione separata Inpgi - Versamento contributi minimi
2015
L’Inpgi rende noto che entro il 30 settembre 2015 devono essere versati i contributi
minimi relativi alla Gestione separata per l’anno 2015 e illustra le modalità operative per
effettuare tale adempimento.
CCNL
Accordo
15 settembre 2015
Edilizia - Industria, Piccola industria, Cooperative
e Artigianato
Istituzione del Fondo unico Ape
Con l’accordo 15 settembre 2015, Ance, ACI PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni,
Casartigiani, Claai, Aniem Confimi, Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
hanno stabilito la costituzione di un unico Fondo nazionale Ape, che sarà alimentato a
partire dal 1º ottobre 2015 dalle contribuzioni delle imprese che applicano i cc.cc.nn.l.
Edilizia Industria, Piccola Industria, Cooperative ed Artigianato.
Per i settori Industria e Cooperative resta confermata la contribuzione al Fnape prevista
dal 1º ottobre 2014 (*) e l’erogazione Ape di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico
secondo le modalità previste dall’accordo 1º luglio 2014.
Le Casse artigiane e le Edilcasse erogheranno l’Ape 2016 secondo le modalità in
essere: dette Casse possono peraltro convergere sul Fondo unico prima del 1º ottobre
2015, adottando dal 1º ottobre 2014, con un accordo contrattuale, le aliquote contributive elaborate dalla Commissione nazionale per le Casse Edili. In tal caso, l’erogazione
Ape di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico, secondo le modalità previste
dall’accordo 1º luglio 2014, a seguito di accordi di armonizzazione delle normative
contrattuali.
Dopo il 1º ottobre 2015, le Casse artigiane e le Edilcasse potranno aderire al Fondo unico,
con specifici accordi territoriali.
Eventuali accordi territoriali difformi rispetto all’accordo in oggetto sono nulli.
———
(*) La contribuzione era stata stabilita dall’accordo di rinnovo 1º luglio 2014 e gli accordi 23 gennaio
2015 e 14 aprile 2015 avevano poi stabilito l’accantonamento dei versamenti al Fondo e redatto il
relativo Regolamento (v. Pratica Lavoro n. 9/2015, pag. 34).
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
33
NOTIZIE FLASH
Accordo
14 settembre 2015
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Radiotelevisione Rai
Ridefinizione delle Unità produttive
Con il verbale di accordo 14 settembre 2015 la RAI-Radiotelevisione Italiana e società del
Gruppo con SLC-Cgil, FISTEL-Cisl, UILCOM-Uil e UGL-Telecomunicazioni, a seguito dell’adesione in data 15 luglio 2015 agli Accordi interconfederali sulla rappresentanza 28 giugno
2011, 31 maggio 2013 e 10 gennaio 2014, al fine di far rientrare il c.c.n.l. 7 febbraio 2013
nell’ambito di applicazione dei suddetti Accordi (v. Pratica Lavoro n. 16/2015, pag. 22),
hanno ridefinito le Unità Produttive ai fini della costituzione delle Rsu e dei Rls.
Accordo
29 luglio 2015
Scuole private - Laiche
Applicabilità dell’accordo di rinnovo 22 luglio 2015
In data 29 luglio 2015 Aninsei con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno
integrato l’ipotesi di accordo 22 luglio 2015 di rinnovo del c.c.n.l. del personale delle scuole
non statali (v. Pratica Lavoro n. 17/2015, pag. 29), convenendo l’applicazione provvisoria
del trattamento normativo ed economico del rinnovo dal 1º settembre 2015 e fino alla sua
ratifica.
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PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
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NORME InPratica
Le collaborazioni organizzate dal
committente dopo il Jobs Act
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2, 52 e 54
Emiliana M. Dal Bon - Consulente del lavoro ed esperta della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
Nuova stipulazione di contratti di collaborazione.
NOVITA’ "
Il D.Lgs. n. 81/2015 ha abrogato la disciplina del contratto a progetto e previsto nuove
regole e vincoli per la legittimità delle collaborazioni coordinate e continuative.
A partire dal 25 giugno 2015 le collaborazioni organizzate dal committente dovranno
rispettare i vincoli previsti dal nuovo Testo Unico del contratti.
SOGGETTI "
Committente: persona giuridica, imprenditore o professionista che, per il compimento di una determinato servizio o opera, decide di avvalersi della collaborazione
di un soggetto autonomo ed esterno alla sua organizzazione
Collaboratore: colui che si impegna a compiere un’opera o un servizio determinati,
in coordinamento con l’organizzazione aziendale del committente
PRECONDIZIONI "
Collaborazione: l’attività del collaboratore deve essere finalizzata al raggiungimento
degli scopi determinati dal committente
Continuità: l’attività del collaboratore deve essere durevole nel tempo e non meramente occasionale
Coordinamento: il committente deve fornire al lavoratore le indicazioni per il corretto
adempimento della prestazione in relazione alle finalità perseguite
Personalità: l’apporto lavorativo del collaboratore deve risultare prevalente rispetto
ad altri fattori che concorrono a determinare il risultato
FLUSSO
DI LAVORO "
1) Invio del modello UniLav al Centro per l’impiego competente per territorio, entro
le 24 ore antecedenti l’effettivo inizio del rapporto
2) Iscrizione del collaboratore alla gestione separata INPS
3) Registrazione del collaboratore sul Libro Unico del Lavoro, secondo le modalità
previste per la generalità dei dipendenti, con l’esclusione del calendario presenze
4) Assicurazione INAIL per i collaboratori che svolgono attività protette
5) Denuncia mensile all’INPS tramite UniEmens dei dati retributivi e delle informazioni necessarie al calcolo del contributi
6) Ritenute fiscali: il committente è sostituto d’imposta solo di quei collaboratori che
non siano titolari di partita IVA
TERMINI
E SCADENZE "
Entro il 1º gennaio 2016, tutti i rapporti di collaborazione, anche a progetto, dovranno rispettare i nuovi requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
SANZIONI "
A far data dal 1º gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione caratterizzati da personalità, continuità ed eterodirezione relativa ai luoghi e ai tempi di lavoro si applicherà la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
FONTI "
– art. 2, D.Lgs. n. 81/2015
– art. 76, D.Lgs. n. 276/2003
– INAIL circ. 11 aprile 2000, n. 32
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
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NORME InPratica
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ADEMPIMENTO "
Il nuovo D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, attuativo della delega di cui alla L. n. 183/2014
(Jobs act) ed entrato in vigore il 25 giugno scorso, all’art. 52 ha disposto il superamento del
contratto a progetto.
A partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) vengono abrogate
le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003. Concretamente ciò
significa che, da tale data, non possono più essere conclusi e avviati nuovi contratti a
progetto.
Per i contratti a progetto già in atto al 25 giugno, continueranno ad applicarsi le
disposizioni abrogate, fino alla data di scadenza originaria o rinnovata.
Per gli altri rapporti di collaborazione organizzate dal committente, ossia di lavoro parasubordinato, resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile. I
soggetti del mercato del lavoro, cioè, potranno continuare a utilizzare la forma contrattuale delle collaborazioni che si concretino in una prestazione d’opera continuativa
e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.
A partire dal 25 giugno 2015, saranno genuine solo le collaborazioni organizzate dal
committente:
a) che siano continuative, a carattere personale, e il cui coordinamento da parte del
committente non riguardi i tempi e i luoghi di lavoro, lasciando il collaboratore autonomo
nella determinazione di questi e delle modalità di esecuzione della prestazione;
oppure
b) che rientrino nelle eccezioni previste dalla legge (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015),
ossia:
– le collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
– le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali;
– le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
– le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
La nuova disciplina legislativa stabilisce che le parti possano richiedere alle commissioni
di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003), l’attestazione dell’assenza dei requisiti
che rendono non genuina la collaborazione, e che se presenti determinerebbero l’automatica applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Il lavoratore, in questa procedura, può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro
(art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
SOGGETTI "
Committente. Può essere committente qualsiasi persona fisica, imprenditore individuale o
libero professionista che per il compimento di una determinata opera o di un determinato
servizio decida di avvalersi di un collaboratore esterno alla propria organizzazione che, in
forma parasubordinata, svolgerà la prestazione richiesta.
Collaboratore. Il collaboratore è un prestatore d’opera che s’impegna a compiere l’opera o
il servizio richiesta dal committente in collaborazione con lo stesso, sotto il suo coordinamento, senza che - in conseguenza di ciò - venga meno la sua autonomia, la personalità
della prestazione e l’unicità della sua responsabilità nello svolgimento della prestazione. Il
lavoratore in questione è, di norma, un collaboratore estraneo all’impresa, che agisce in via
autonoma, ma in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell’imprenditore.
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NORME InPratica
Commissione di certificazione. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003):
– gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
– le Direzioni territoriali del lavoro e le province;
– le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’apposito albo, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
– il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano
predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito
delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro;
– i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.
PRECONDIZIONI "
Per poter stipulare una co.co.co. che sia genuina e che non rischi di vedersi applicata la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato, dopo l’entrata in vigore del T.U. dei contratti e
l’abrogazione del lavoro a progetto, le parti devono verificare l’esistenza dei seguenti requisiti (cfr. INAIL circ. 11 aprile 2000, n. 32):
Collaborazione tra committente e collaboratore: l’attività del collaboratore deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi determinati dal committente. Nei rapporti
di collaborazione manca il vincolo della subordinazione nei confronti del soggetto destinatario della prestazione lavorativa (il committente). Il prestatore, quindi, è svincolato
dall’inserimento strutturale nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, la quale è destinataria di un’opera o di un servizio predeterminato, per la cui realizzazione il prestatore
medesimo gode di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell’adempimento.
Continuità della prestazione del collaboratore: l’attività del collaboratore deve essere
durevole nel tempo e non meramente occasionale. Conseguentemente, l’accordo fra le
parti deve comportare lo svolgimento di una serie imprecisata di adempimenti a contenuto professionale per un arco di tempo determinato cosicché l’attività da prestarsi
sia programmata dal prestatore in funzione dell’esigenza a carattere non transitorio del richiedente. Esulano, pertanto, da tali rapporti quelli che, estrinsecandosi in
una relazione occasionale con il committente, sono destinati ad esaurirsi con il compimento dell’unica prestazione oggetto dell’accordo delle parti.
In sintesi, il requisito della continuità risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico.
Coordinamento del committente sulla prestazione del collaboratore: tale elemento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della subordinazione, si identifica nel rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione. Detto aspetto, strettamente connesso con
quello della continuità, consiste nel collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla
realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo.
È principalmente questo elemento che assume rilevanza determinante ai fini della con-
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NORME InPratica
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notazione del rapporto come lavoro parasubordinato (co.co.co. genuina) o come rapporto
di lavoro a tutti gli effetti subordinato. È la modalità di esecuzione della prestazione che
caratterizza il lavoro parasubordinato attraverso un connotato di autonomia che è assente in presenza del vincolo di subordinazione. In particolare l’autonomia di cui deve
essere dotato il collaboratore è quella di decidere le modalità di svolgimento della
prestazione, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. L’interesse del
committente è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non alla disponibilità
di una prestazione etero-diretta (come nel lavoro subordinato).
Affinché una co.co.co. possa definirsi genuina deve mancare non solo l’eterodirezione
del datore di lavoro sul collaboratore (ossia l’assoggettamento del prestatore di lavoro al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) ma anche l’eterorganizzazione del datore di lavoro circa le modalità, i tempi e i luoghi di svolgimento della
prestazione.
Personalità: l’apporto lavorativo del collaboratore deve risultare prevalente rispetto ad
altri fattori che concorrono a determinare il risultato, quali l’impiego di mezzi e/o altri
soggetti, dei quali il collaboratore può avvalersi. La personalità della prestazione si rinviene in presenza della preminenza della personale partecipazione del collaboratore e
dell’unicità della responsabilità gravante sullo stesso.
In sintesi ed in via generale, i rapporti di collaborazione organizzata dal committente:
– intercorrono con un determinato soggetto senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti dello stesso;
– hanno carattere unitario di durata, cioè protratto nel tempo;
– sono svolti in modo continuativo, cioè non saltuario;
– non necessitano di mezzi organizzati;
– sono retribuiti con periodicità e con ammontare determinato, o determinabile, ancorché corrisposto in un’unica soluzione, con riferimento all’intera durata della prestazione;
– non hanno carattere gratuito;
– la fonte giuridica del rapporto è solitamente un contratto concluso fra le parti in forma
scritta o comunque un incarico formale conferito dal committente ed accettato dal
lavoratore;
– hanno un intrinseco contenuto artistico o professionale.
FLUSSO DI LAVORO "
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1. Invio del modello UniLav al Centro per l’impiego competente per territorio, entro
le 24 ore antecedenti l’effettivo inizio del rapporto. Come per l’instaurazione dei
normali rapporti di tipo subordinato, il committente deve comunicare al Centro per
l’impiego l’instaurazione, l’eventuale proroga e la cessazione del rapporto di collaborazione.
2. Iscrizione del collaboratore alla Gestione separata INPS. I collaboratori sono tenuti a
iscriversi alla Gestione separata INPS, esclusivamente per via telematica. L’obbligo di
iscrizione sorge in campo al lavoratore e sussiste solo al momento dell’instaurazione del
primo rapporto di collaborazione, ed è invece escluso tutte le volte che al primo rapporto
ne seguano altri.
3. Registrazione del collaboratore sul Libro Unico del Lavoro, secondo le modalità
previste per la generalità dei dipendenti, con l’esclusione del calendario presenze.
4. Assicurazione INAIL per i collaboratori che svolgono attività protette (art. 1, D.P.R.
n. 1124/1965) compreso l’uso di videoterminali e macchine da ufficio, nonché tutte le
attività che comportano la conduzione personale di veicoli a motore dei quali i collaboratori si avvalgano, in via non occasionale, per l’esercizio delle proprie mansioni.
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5. Denuncia mensile all’INPS tramite UniEmens dei dati retributivi e delle informazioni necessarie al calcolo dei contributi. Il committente è tenuto a versare mensilmente il contributo totale dovuto, comprensivo della quota a carico del collaboratore. Il
versamento è effettuato, come di consueto, con il modello F24, il giorno 16 del mese
successivo a quello di corresponsione del compenso.
6. Ritenute fiscali. Il committente è sostituto d’imposta solo di quei collaboratori che non
siano titolari di partita IVA.
7. Eventuale certificazione dell’assenza del requisito della eterorganizzazione (organizzazione da parte del committente dell’esecuzione della prestazione anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro) da parte delle Commissioni di certificazione.
TERMINI E
SCADENZE "
Le previsioni del nuovo Testo Unico dei contratti pongono la fine dell’anno come termine
ultimo per la sussistenza di collaborazioni organizzate dal committente che celino rapporti di
lavoro subordinato poiché caratterizzate dall’eterorganizzazione del committente.
Infatti, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La sanzione prevista, quindi, a partire dal 1º gennaio 2016 per quei rapporti di collaborazione
che non siano genuini rapporti di lavoro parasubordinato è l’automatica applicazione della
disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò non accadrà, comunque, con riferimento:
– alle collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore;
– alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
– alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
– alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
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CCNL InPratica
Igiene ambientale - Aziende private
e Aziende municipalizzate
Protocollo - 31 agosto 2015
PARTI STIPULANTI "
Utilitalia (già Federambiente) e Assoambiente con Fise con FP-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Fiadel
CAMPO DI APPLICAZIONE "
Dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali e dalle aziende
municipalizzate di igiene urbana
DECORRENZA E DURATA "
non indicata
Col Protocollo d’intesa 31 agosto 2015 le Parti hanno fornito indicazioni operative per il versamento dei contributi al
Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO
Assistenza sanitaria 30 settembre 2015
DA FARE SUBITO
Assistenza sanitaria Nell’ultimo giorno del trimestre immediatamente precedente al giorno del versamento dei
30 settembre 2015 contributi (*) cioè 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre, deve avvenire l’invio
telematico del template XLS con la registrazione degli iscritti.
Dal 30 settembre 2015, i datori di lavoro che inviano il template XLS per la prima volta e di
conseguenza versano i contributi per la prima volta il 16 ottobre, non sono soggetti ad
ulteriori obblighi contributivi relativamente al periodo precedente il primo invio.
————
(*) Si ricorda che il versamento dei contributi, pari a E 42,50 trimestrali, avviene il 16 gennaio, 16 aprile,
16 luglio e 16 ottobre.
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TABELLE
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Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 settembre 2015
Periodo
Indice ISTAT
Differenza
% indice
Rateo
1,5%
75%
differenza
indice
Coefficiente
di rivalutazione
Gennaio 2015
dal 15.01 al 14.02
106,5
- 0,467290
0,125
- 0,350467
0,125000
Febbraio 2015
dal 15.02 al 14.03
106,8
- 0,186916
0,250
- 0,140187
0,250000
Marzo 2015
dal 15.03 al 14.04
107,0
0,00
0,375
0,00
0,375000
Aprile 2015
dal 15.04 al 14.05
107,1
0,093458
0,500
0,070093
0,570093
Maggio 2015
dal 15.05 al 14.06
107,2
0,186916
0,625
0,140187
0,765187
Giugno 2015
dal 15.06 al 14.07
107,3
0,280374
0,750
0,210280
0,960280
Luglio 2015
dal 15.07 al 14.08
107,2
0,186916
0,875
0,140187
1,015187
Agosto 2015
dal 15.08 al 14.09
107,4
0,373832
1,000
0,280374
1,280374
Mese
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 settembre 2015
N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione
Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il
coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito già rivalutato al 31
dicembre 1997.
Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al
mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997
106,5
1,000000
—
Gennaio 1998
106,8
1,002817
1,380713
Febbraio 1998
107,1
1,005634
1,376846
Marzo 1998
107,1
1,005634
1,376846
Aprile 1998
107,3
1,007512
1,374280
Maggio 1998
107,5
1,009390
1,371723
Giugno 1998
107,6
1,010329
1,370448
Luglio 1998
107,6
1,010329
1,370448
Agosto 1998
107,7
1,011268
1,369175
Settembre 1998
107,8
1,012207
1,367905
Ottobre 1998
108,0
1,014085
1,365372
42
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
TABELLE
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Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Novembre 1998
108,1
1,015023
1,364109
Dicembre 1998
108,1
1,015023
1,364109
Gennaio 1999
108,2
1,015962
1,362848
Febbraio 1999
108,4
1,017840
1,360334
Marzo 1999
108,6
1,019718
1,357829
Aprile 1999
109,0
1,023474
1,352846
Maggio 1999
109,2
1,025352
1,350368
Giugno 1999
109,2
1,025352
1,350368
Luglio 1999
109,4
1,027230
1,347899
Agosto 1999
109,4
1,027230
1,347899
Settembre 1999
109,7
1,030047
1,344213
Ottobre 1999
109,9
1,031925
1,341767
Novembre 1999
110,3
1,035681
1,336901
Dicembre 1999
110,4
1,036620
1,335690
Gennaio 2000
110,5
1,037559
1,334481
Febbraio 2000
111,0
1,042254
1,328470
Marzo 2000
111,3
1,045070
1,324889
Aprile 2000
111,4
1,046009
1,323700
Maggio 2000
111,7
1,048826
1,320145
Giugno 2000
112,1
1,052582
1,315434
Luglio 2000
112,3
1,054460
1,313092
Agosto 2000
112,3
1,054460
1,313092
Settembre 2000
112,5
1,056338
1,310757
Ottobre 2000
112,8
1,059155
1,307271
Novembre 2000
113,3
1,063850
1,301502
Dicembre 2000
113,4
1,064789
1,300354
Gennaio 2001
113,9
1,069484
1,294646
Febbraio 2001
114,3
1,073239
1,290115
Marzo 2001
114,4
1,074178
1,288988
Aprile 2001
114,8
1,077934
1,284497
Maggio 2001
115,1
1,080751
1,281149
Giugno 2001
115,3
1,082629
1,278926
Luglio 2001
115,3
1,082629
1,278926
Agosto 2001
115,3
1,082629
1,278926
Settembre 2001
115,4
1,083568
1,277818
Ottobre 2001
115,7
1,086385
1,274505
Novembre 2001
115,9
1,088263
1,272305
Dicembre 2001
116,0
1,089202
1,271209
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
43
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Gennaio 2002
116,5
1,093897
1,265753
Febbraio 2002
116,9
1,097653
1,261422
Marzo 2002
117,2
1,100469
1,258193
Aprile 2002
117,5
1,103286
1,254980
Maggio 2002
117,7
1,105164
1,252848
Giugno 2002
117,9
1,107042
1,250723
Luglio 2002
118,0
1,107981
1,249663
Agosto 2002
118,2
1,109859
1,247548
Settembre 2002
118,4
1,111737
1,245441
Ottobre 2002
118,7
1,114554
1,242293
Novembre 2002
119,0
1,117371
1,239161
Dicembre 2002
119,1
1,118310
1,238121
Gennaio 2003
119,6
1,123005
1,232945
Febbraio 2003
119,8
1,124883
1,230886
Marzo 2003
120,2
1,128638
1,226790
Aprile 2003
120,4
1,130516
1,224752
Maggio 2003
120,5
1,131455
1,223736
Giugno 2003
120,6
1,132394
1,222721
Luglio 2003
120,9
1,135211
1,219687
Agosto 2003
121,1
1,137089
1,217673
Settembre 2003
121,4
1,139906
1,214664
Ottobre 2003
121,5
1,140845
1,213664
Novembre 2003
121,8
1,143662
1,210675
Dicembre 2003
121,8
1,143662
1,210675
Gennaio 2004
122,0
1,145540
1,208690
Febbraio 2004
122,4
1,149296
1,204740
Marzo 2004
122,5
1,150235
1,203757
Aprile 2004
122,8
1,153052
1,200816
Maggio 2004
123,0
1,154930
1,198863
Giugno 2004
123,3
1,157746
1,195946
Luglio 2004
123,4
1,158685
1,194977
Agosto 2004
123,6
1,160563
1,193044
Settembre 2004
123,6
1,160563
1,193044
Ottobre 2004
123,6
1,160563
1,193044
Novembre 2004
123,9
1,163380
1,190155
Dicembre 2004
123,9
1,163380
1,190155
Gennaio 2005
123,9
1,163380
1,190155
Febbraio 2005
124,3
1,167136
1,186325
44
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Marzo 2005
124,5
1,169014
1,184419
Aprile 2005
124,9
1,172770
1,180626
Maggio 2005
125,1
1,174648
1,178739
Giugno 2005
125,3
1,176526
1,176857
Luglio 2005
125,6
1,179343
1,174046
Agosto 2005
125,8
1,181221
1,172180
Settembre 2005
125,9
1,182160
1,171249
Ottobre 2005
126,1
1,184038
1,169391
Novembre 2005
126,1
1,184038
1,169391
Dicembre 2005
126,3
1,185915
1,167539
Gennaio 2006
126,6
1,188732
1,164773
Febbraio 2006
126,9
1,191549
1,162019
Marzo 2006
127,1
1,193427
1,160190
Aprile 2006
127,4
1,196244
1,157458
Maggio 2006
127,8
1,200000
1,153836
Giugno 2006
127,9
1,200939
1,152934
Luglio 2006
128,2
1,203756
1,150236
Agosto 2006
128,4
1,205634
1,148444
Settembre 2006
128,4
1,205634
1,148444
Ottobre 2006
128,2
1,203756
1,150236
Novembre 2006
128,3
1,204695
1,149339
Dicembre 2006
128,4
1,205634
1,148444
Gennaio 2007
128,5
1,206573
1,147550
Febbraio 2007
128,8
1,209390
1,144877
Marzo 2007
129,0
1,211268
1,143102
Aprile 2007
129,2
1,213146
1,141333
Maggio 2007
129,6
1,216901
1,137810
Giugno 2007
129,9
1,219718
1,135182
Luglio 2007
130,2
1,222535
1,132567
Agosto 2007
130,4
1,224413
1,130830
Settembre 2007
130,4
1,224413
1,130830
Ottobre 2007
130,8
1,228169
1,127372
Novembre 2007
131,3
1,232864
1,123078
Dicembre 2007
131,8
1,237559
1,118818
Gennaio 2008
132,2
1,241315
1,115433
Febbraio 2008
132,5
1,244131
1,112907
Marzo 2008
133,2
1,250704
1,107059
Aprile 2008
133,5
1,253521
1,104571
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
45
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Maggio 2008
134,2
1,260094
1,098809
Giugno 2008
134,8
1,265728
1,093918
Luglio 2008
135,4
1,271362
1,089071
Agosto 2008
135,5
1,272300
1,088267
Settembre 2008
135,2
1,269484
1,090682
Ottobre 2008
135,2
1,269484
1,090682
Novembre 2008
134,7
1,264789
1,094731
Dicembre 2008
134,5
1,262911
1,096358
Gennaio 2009
134,2
1,260094
1,098809
Febbraio 2009
134,5
1,262911
1,096358
Marzo 2009
134,5
1,262911
1,096358
Aprile 2009
134,8
1,265728
1,093918
Maggio 2009
135,1
1,268545
1,091489
Giugno 2009
135,3
1,270423
1,089876
Luglio 2009
135,3
1,270423
1,089876
Agosto 2009
135,8
1,275117
1,085863
Settembre 2009
135,4
1,271362
1,089071
Ottobre 2009
135,5
1,272300
1,088267
Novembre 2009
135,6
1,273239
1,087465
Dicembre 2009
135,8
1,275117
1,085863
Gennaio 2010
136,0
1,276995
1,084266
Febbraio 2010
136,2
1,278873
1,082674
Marzo 2010
136,5
1,281690
1,080295
Aprile 2010
137,0
1,286385
1,076352
Maggio 2010
137,1
1,287324
1,075567
Giugno 2010
137,1
1,287324
1,075567
Luglio 2010
137,6
1,292019
1,071658
Agosto 2010
137,9
1,294836
1,069327
Settembre 2010
137,5
1,291080
1,072438
Ottobre 2010
137,8
1,293897
1,070103
Novembre 2010
137,9
1,294836
1,069327
Dicembre 2010
138,4
1,299531
1,065464
Gennaio 2011
101,2
1,304672
1,061265
Febbraio 2011
101,5
1,308540
1,058128
Marzo 2011
101,9
1,313697
1,053974
Aprile 2011
102,4
1,320143
1,048828
Maggio 2011
102,5
1,321432
1,047805
Giugno 2011
102,6
1,322721
1,046784
46
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Luglio 2011
102,9
1,326589
1,043732
Agosto 2011
103,2
1,330456
1,040698
Settembre 2011
103,2
1,330456
1,040698
Ottobre 2011
103,6
1,335613
1,036680
Novembre 2011
103,7
1,336902
1,035680
Dicembre 2011
104,0
1,340770
1,032692
Gennaio 2012
104,4
1,345927
1,028736
Febbraio 2012
104,8
1,351084
1,024809
Marzo 2012
105,2
1,356240
1,020913
Aprile 2012
105,7
1,362686
1,016083
Maggio 2012
105,6
1,361397
1,017045
Giugno 2012
105,8
1,363976
1,015123
Luglio 2012
105,9
1,365265
1,014164
Agosto 2012
106,4
1,371711
1,009398
Settembre 2012
106,4
1,371711
1,009398
Ottobre 2012
106,4
1,371711
1,009398
Novembre 2012
106,2
1,369132
1,011299
Dicembre 2012
106,5
1,373000
1,008451
Gennaio 2013
106,7
1,375578
1,006560
Febbraio 2013
106,7
1,375578
1,006560
Marzo 2013
106,9
1,378157
1,004677
Aprile 2013
106,9
1,378157
1,004677
Maggio 2013
106,9
1,378157
1,004677
Giugno 2013
107,1
1,380735
1,002801
Luglio 2013
107,2
1,382024
1,001866
Agosto 2013
107,6
1,387181
0,998141
Settembre 2013
107,2
1,382024
1,001866
Ottobre 2013
107,1
1,380735
1,002801
Novembre 2013
106,8
1,376868
1,005618
Dicembre 2013
107,1
1,380735
1,002801
Gennaio 2014
107,3
1,383314
1,000932
Febbraio 2014
107,2
1,382024
1,001866
Marzo 2014
107,2
1,382024
1,001866
Aprile 2014
107,4
1,384603
1,000000
Maggio 2014
107,3
1,383314
1,000932
Giugno 2014
107,4
1,384603
1,000000
Luglio 2014
107,3
1,383314
1,000932
Agosto 2014
107,5
1,385892
0,999070
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
47
TABELLE
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Settembre 2014
107,1
1,380735
1,002801
Ottobre 2014
107,2
1,382024
1,001866
Novembre 2014
107,0
1,379446
1,003738
Dicembre 2014
107,0
1,379446
1,003738
Gennaio 2015
106,5
1,373000
1,008451
Febbraio 2015
106,8
1,376868
1,005618
Marzo 2015
107,0
1,379446
1,003738
Aprile 2015
107,1
1,380735
1,002801
Maggio 2015
107,2
1,382024
1,001866
Giugno 2015
107,3
1,383314
1,000932
Luglio 2015
107,2
1,382024
1,001866
Agosto 2015
107,4
1,384603
1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di
riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse
nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010
per l’indice generale FOI è pari a 1,373.
48
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
QUESITI
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di più visita il sito
ORARIO
DI LAVORO
Lavoro a turni e
riposo settimanale
http://esperto.ipsoa.it
In ambito di articolazione dell’orario di lavoro per un’azienda che si occupa di
trattamento e smaltimento di rifiuti industriali (ccnl igiene ambientale) che fa
svolgere ai propri dipendenti lavoro a turni è possibile che faccia godere agli stessi
il riposo settimanale dopo 13 giorni di lavoro?
La disciplina di riferimento è l’art. 9 del D. Lgs. n. 66/2003 che cosı̀ recita: ‘‘1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore’’; tale riposo va
cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del medesimo decreto: cioè
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. ‘‘Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire,
tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di
riposo giornaliero o settimanale;
b) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di
periodi di riposo giornaliero o settimanale;
....
e) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 17, comma 4’’.
In linea con le argomentazioni sopra sostenute, il Ministero del Lavoro con la risposta ad
interpello n. 26 del 2011 ha ritenuto che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di
lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione (come nel caso di
specie), sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il
personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza
è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta comunque fermo l’obbligo di
rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque
goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere
calcolato ‘‘come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
In conclusione:
– il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo ogni sette giorni;
– di regola il riposo deve coincidere con la domenica;
– il riposo settimanale pari a 24 ore va cumulato con le ore di cui all’art. 7 del D. Lgs. 66/
2003;
– il periodo di riposo consecutivo va calcolato in media su un periodo non superiore a 14
giorni.
Tale modifica introdotta con legge n. 133/2008, di conversione al D.L. 112/2008, consente
di organizzare turni di lavoro che prevedano anche più di sei giorni di lavoro consecutivo,
purché nell’arco di 14 giorni vi siano 48 ore di riposo.
Orbene, l’art. 25 del Ccnl per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali non
introduce alcuna diversa previsione in proposito, ma rimette alla ‘‘contrattazione aziendale
di secondo livello collocazione e modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle
presenti disposizioni, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico’’.
In conclusione, quindi, in assenza di una disciplina contrattuale che deroghi a quanto
sopra, la risposta al quesito sottoposto è negativa.
Si precisa, infine, che per il calcolo del riposo settimanale, di 48 ore ogni 14 giorni, il
PRATICA LAVORO
n. 19 del 10 ottobre 2015
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QUESITI
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controllo va fatto attraverso la media dei 14 giorni, partendo dall’ultimo giorno di riposo
settimanale fruito dal lavoratore e procedendo a ritroso per 13 giorni. Se il lavoratore ha
beneficiato di almeno un altro giorno di riposo, allora non ci sarà la violazione della norma.
Giacinto Favalli
(Avvocato giuslavorista)
APPRENDISTATO
Recesso dal
contratto: preavviso
Vorrei sapere come procedere per cessare un rapporto di apprendistato professionalizzante in merito all’art. 2118 c.c. Lo stesso riguarda una dipendente presso
studio professionale, assunta il 7 gennaio 2015. Il periodo di formazione cessa in
data 31 dicembre 2015 e il rapporto di apprendistato di 36 mesi il 6 gennaio 2016. Il
preavviso deve essere dato alla fine del periodo di formazione, quindi a partire dal
1º gennaio 2016, ed è di 30 giorni. Ma se il rapporto di apprendistato finisce il 6
gennaio 2016 il rimanente preavviso si può pagare? Il preavviso di 30 giorni lo
devo dare alla fine della formazione quindi il 01/01/2015,ma se i 36 mesi del
rapporto di apprendistato finiscono il 06/01/2015, il mancante preavviso lo devo
corrispondere?
La materia è regolata dall’art. 42, D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce, al comma 4 - con
disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva (cfr. successivo comma 5) - ‘‘al
termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell’art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine’’.
Nella fattispecie in esame il periodo di preavviso, la cui durata è fissata dal c.c.n.l.
applicato, decorrerà quindi dal 7 gennaio 2016.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che attribuisce efficacia meramente
obbligatoria al preavviso, il rapporto può essere risolto con effetto dalla stessa data se il
datore di lavoro corrisponde la relativa indennità sostitutiva.
Pietro Zarattini
(Consulente in materia di lavoro)
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