GUIDA UIL
alla “IUC”
- IMPOSTA UNICA
COMUNALE-
Guida
La Legge
riforma le
istituisce
Comunale
alla “IUC”
di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013),
tasse comunali sulla casa (IMU e TARES) e
una nuova imposta: la IUC (Imposta
Unica).
La nuova imposta si basa su 2 presupposti: il primo di
natura patrimoniale e il secondo sul possesso
destinato a finanziare i servizi dei Comuni.
La IUC si compone di imposte:
• IMU (Imposta Unica Municipale);
• TASI (Tassa Servizi Indivisibili);
• TARI (Tassa Rifiuti).
L’istituzione
dell’IMU.
della
IUC
lascia
salva
la
disciplina
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IMU (Imposta Unica Municipale)
La disciplina dell’IMU rimane su tutti gli immobili ad
esclusione degli immobili adibiti ad abitazione
principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
L’IMU non si applica, altresì:
• agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
•ai fabbricati civili destinati ad alloggi sociali;
•alla casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di
separazione legale;
•ad un
unico immobile,
purchè
non
locato,
appartenente al personale in servizio delle forze di
“sicurezza”.
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I Comuni, con proprio Regolamento, possono
equiparare ad abitazione principale e per la quale non
è dovuta l’IMU:
• l’abitazione a titolo di proprietà o usufrutto, purchè
non locata, posseduta da anziani o disabili ricoverati
permanenti in strutture o istituti di ricovero;
• l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero
purchè non locata;
• l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea
retta entro il primo grado (figli, genitori, suoceri e
nuore), prevedendo che, l’agevolazione sia limitata
alla rendita catastale al di sotto dei 500 euro (con
pagamento dell’IMU per la sola parte eccedente) o ad
un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ai
15 mila euro.
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Le abitazioni principali accatastate in A/1, A/8, A/9 (ville,
castelli ecc.), continuano, invece, a pagare l’IMU come
prima casa con aliquota base 4 per mille, variabile in
aumento e diminuzione del 2 per mille, mentre a partire dal
2014 le detrazioni spettanti sono soltanto quelle di base
(200 euro).
Viene reintrodotta, con decorrenza 2013, al 50% l’IRPEF
fondiaria per gli immobili ad uso abitativo non locati situati
nello stesso Comune di residenza del proprietario.
L’IMU sugli immobili strumentali alla produzione è
deducibile nella misura del 20% (30% per il 2013), dall’IRES.
L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E DELLA
TASI
SUGLI
IMMOBILI
DIVERSI
DALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE NON PUO’ SUPERARE IL LIMITE DEL 10,6 PER
MILLE (es. IMU 8,1 per mille e TASI 2,5 per mille; oppure
IMU 10,6 per mille; o ancora IMU 9,6 per mille e TASI 1 per
mille).
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TASI (Tassa Servizi Indivisibili)
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo un immobile (fabbricati, aree
scoperte
terreni
edificabili),
compresa
l’abitazione
principale, a qualsiasi uso adibiti.
Il gettito è destinato a finanziare i servizi indivisibili dei
Comuni (pubblica sicurezza e vigilanza; tutela del
patrimonio artistico e culturale; illuminazione stradale
pubblica; servizi di manutenzione stradale e del verde
pubblico; servizi socio-assistenziali; servizio di protezione
civile; servizio di tutela degli edifici ed aree comunali).
Non finanzia, invece i servizi a domanda individuale, cioè
quei servizi pubblici per i quali gli Enti Locali sono tenuti a
richiedere una contribuzione a carico dell'utente (asili nido,
mense, impianti sportivi ecc.).
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La TASI è dovuta da chiunque possieda (proprietario),
o detenga (inquilini), a qualsiasi titolo un immobile.
In caso di più possessori o detentori dell’immobile la
TASI essi sono tenuti all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
La base imponibile è quella determinata ai fini IMU.
L’aliquota di base della TASI è fissata all’1 per mille.
I Comuni possono ridurre
all’azzeramento o aumentarla.
tale
aliquota
fino
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In caso di aumento i Comuni devono rispettare il vincolo in
base alla quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’aliquota massima consentita per l’IMU al 2013 (6
per mille per le prime case e 10,6 per mille per gli altri
immobili).
PER IL 2014 L’ALIQUOTA MASSIMA DELLA TASI NON PUO’
IN OGNI CASO SUPERARE IL 2,5 PER MILLE PER OGNI
TIPOLOGIA DI IMMOBILE.
Per quanto i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota
massima non può superare l’1 per mille.
In caso di un immobile dato in locazione i Comuni con
proprio Regolamento stabiliscono la quota a carico degli
inquilini nella misura compresa tra il 10% ed il 30% della
TASI, l’altra parte spetta al proprietario dell’immobile.
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I Comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni, a carico
del Bilancio comunale per:
• abitazioni con un unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di 6
mesi all’estero;
• fabbricati rurali ad uso abitativo.
Per la TASI le riduzioni possono, altresì, essere ancorate
alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’ISEE.
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Per il solo anno 2014 la Legge di Stabilità assegnava ai
Comuni 500 milioni di euro (25 euro medi per abitazione),
finalizzati, secondo le decisioni dei singoli Comuni, a
finanziare detrazioni a favore dell’abitazione principale
nonché dei familiari residenti anagraficamente
(nucleo
familiare).
Tale previsione sembra essere
Governo-ANCI, che stabilisce:
superata
dall’accordo
• un’addizionale all’aliquota base della TASI, che non può
superare complessivamente lo 0,8 per mille per ogni
tipologia di immobili (esempio: 0,4 per mille sulle prime
case e 0,4 per mille su altri immobili, oppure lo 0,2 per mille
sulle prime case e 0,6 per mille sugli altri immobili);
• i proventi derivanti dall’addizionale aggiuntiva saranno
vincolati a detrazioni a favore dell’abitazione principale;
• i 500 milioni di euro della Legge di Stabilità, invece,
saranno destinati a “ristoro” dei Comuni derivante dal minor
gettito TASI rispetto all’IMU.
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I Comuni, nel Regolamento della TASI, devono individuare i
servizi indivisibili e per ciascuno di essi devono indicare
analiticamente i costi di copertura del gettito della TASI.
Il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI
e della TARI entro il termine fissato per l’approvazione dei
Bilanci di previsione.
I Comuni stabiliscono il numero e le rate si scadenza della
TASI e TARI, consentendo di norma il pagamento in almeno
due rate semestrali, anche con scadenze differenziate tra
TASI e TARI.
E’ comunque consentito il pagamento in un’unica rata
annuale entro il 16 Giungo.
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TARI (TASSA RIFIUTI)
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi e detenga, a
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
I soggetti tenuti al pagamento di questo tributo sono:
tutti coloro che utilizzano realmente l’immobile, anche se
non proprietari.
Sono escluse dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o
accessorie delle abitazioni civili.
La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad
anno solare.
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Con proprio Regolamento, il Consiglio Comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo.
In particolare determina:
• la gestione e la classificazione dei rifiuti;
• la classificazione delle categorie di attività (utenze
domestiche e non domestiche);
• la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
• i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.
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Il tributo deve coprire integralmente il costo del servizio (costi di
investimento e costi relativi all’esercizio relativo alla gestione dei
rifiuti urbani).
I Comuni nella determinazione della TARI tengono conto dei criteri
di calcolo “normalizzato” (la tariffa, articolata per fasce di utenza
(domestiche e non domestiche), è costituita da una parte fissa ed
una variabile che si riferiscono rispettivamente alle componenti
essenziali del costo del servizio ed alle quantità di rifiuti raccolti e
trattati).
In alternativa i Comuni, nel determinare la tariffa, rispetto al
principio “chi inquina paga”, possono commisurare la tariffa alla
quantità media e qualità dei rifiuti prodotti da ogni categoria di
immobile (raccolta differenziata).
Nei Comuni dove esiste un sistema di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti possono utilizzare il sistema della
“TARIFFA” (in questo caso con l’applicazione dell’IVA), al posto
della TARI.
La TARI è gestita e riscossa dal gestore affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
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I Comuni individuano il costo complessivo del servizio e
determinano la tariffa, per le utenze domestiche e per le
utenze non domestiche, in relazione al piano finanziario
predisposto dall’Ente gestore, relativo agli interventi del
servizio.
Il Consiglio Comunale approva il piano economico e
finanziario predisposto dall’Ente gestore e il piano tariffario.
La tariffa sarà composta da una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
(investimenti e relativi ammortamenti) e da una quota
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.
L’insieme dei costi della tariffa, è articolato in utenze
domestiche e in utenze non domestiche.
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La determinazione della “tariffa domestica” è commisurata
in base a 2 elementi:
- una parte VARIABILE (in base ai metri quadrati)
- una parte FISSA (in base ai componenti il nucleo
familiare)
A questo importo va aggiunto il Tributo Provinciale per le
Funzioni Ambientali (TEFA), stabilito dalle Province (dall’1%
fino ad un massimo del 5%).
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
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I Comuni, con proprio Regolamento, possono prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
• abitazioni con un unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di 6 mesi
all’estero;
• fabbricati rurali ad uso abitativo.
I Comuni, con proprio Regolamento, possono prevedere ulteriori
riduzioni ed esenzioni .
Tali riduzioni ed esenzioni, che devono trovare copertura
finanziaria da risorse comunali (attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso), non possono
in ogni caso eccedere il 7% del costo complessivo del servizio dei
rifiuti.
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