S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
IL PROGETTO DI GRADUAZIONE E
DI DISTRIBUZIONE
DOTT.ANNA MARIA
PONTIGGIA
30 OTTOBRE 2014 ANNA MARIA PONTIGGIA DOTTORE COMMERCIALISTA IN MILANO
PIANO DI GRADUAZIONE
Prima di redigere il progetto di distribuzione è
opportuno , anche
se trattasi di
attività
endogena al progetto di distribuzione , che il
delegato
,
predisponga
il
piano
di
graduazione ovvero la collocazione di tutti i
crediti , con indicazione del loro ammontare (
capitale, interessi e spese) , delle cause di
prelazione , dei gradi e della data dell’intervento
( tempestivo / tardivo)
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Piano di graduazione
Piano che stabilisca l’ordine progressivo in base
al quale devono essere soddisfatti tutti i
creditori concorrenti sia titolati che non titolati.
Il piano di graduazione ha lo scopo di chiarire le
linee guida del progetto di distribuzione .
Esistono talvolta questioni che possono trovare
soluzioni difformi . In questi casi è opportuno
che il delegato si rivolga al giudice
dell’esecuzione.
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Creditori che possono intervenire nella
procedura esecutiva
Regola generale:
Il creditore che è munito di un titolo esecutivo
può intervenire nel processo esecutivo;
I titoli esecutivi sono a norma di legge ex art.
474 c.p.c
• Sentenze di condanna al pagamento di una
somma;
• Decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo;
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Creditori che possono intervenire nella
procedura esecutiva
• Titoli di credito – cambiali ed assegni;
• Atti pubblici e le scritture private autenticate
dal notaio ( compresi i riconoscimenti di
debito)con oggetto un’obbligazione di una
somma di denaro;
• Titoli Amministrativi ( e ruoli resi esecutivi )
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Creditori che possono intervenire nella
procedura esecutiva deroghe
• Coloro che al momento del pignoramento
avevano eseguito un sequestro sui beni;
• Coloro che al momento del pignoramento
avevano in diritto di prelazione risultante dai
pubblici registri.
( creditore sequestratario o creditore
prelazionario)
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Creditori che possono intervenire nella
procedura esecutiva deroghe
• Coloro che al momento del pignoramento
avevano un credito per una somma di denaro
risultante dalle scritture contabili ex art. 2214
cc comma 3;
• I titolari di diritti di servitu’ , di usufrutto , uso
ed abitazione trascritti sul bene prima della
data di iscrizione del pignoramento , ma
dopo l’iscrizione dell’ipoteca;
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Creditori titolati e non titolati art. 499 c.p.c
Rispetto al piano di graduazione è importante la
distinzione tra creditori titolati e non titolati
I creditori non titolati possono intervenire nella
procedura esecutiva secondo quanto previsto
dall’art. 499 c.p.c
I creditori non titolati che si vedano riconosciuto
il credito dal debitore in sede di apposita
udienza fissata dal giudice dell’esecuzione
ovvero in caso di assenza del debitore all’
udienza sono parificati , in sede di riparto, ai
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Creditori titolati e non titolati art. 499c.p.c
ai creditori titolati con una sola differenza
,ovvero che in sede di approvazione di riparto il
diritto di credito titolato ex ar., 499 c.p.c può
essere oggetto di contestazione ex art. 512
c.p.c.
Viceversa in caso di mancato riconoscimento
espresso del credito da parte del debitore, il
creditore ha solo diritto all’accantonamento in
sede di progetto di distribuzione se dimostra
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Creditori titolati e non titolati e art. 499 c.p.c
di aver avviato tempestivamente, ovvero entro
30 gg dall’udienza, il giudizio
volto
all’ottenimento del titolo esecutivo.
Il diritto all’accantonamento consiste nel
bloccare per un periodo massimo di tre anni le
somme che sarebbero distribuite se il creditore
fosse munito di titolo esecutivo.
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Creditori titolati e non titolati e art. 499 c.p.c
In assenza della procedura prevista dall’art. 499
c.p.c. la tardività dell’intervento non comporta
l’inammissibilità del ricorso , ma attribuisce il
solo diritto all’accantonamento in sede di
predisposizione del progetto di distribuzione.
La distinzione tra creditori titolati e non titolati è
da tenere in considerazione da parte del
delegato come si evince dalle considerazioni
esposte.
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Facoltà dei creditori titolati e non titolati
I creditori titolati possono possono dare
impulso alla procedura e nella fase antecedente
alla vendita , bastano le rinunce dei titolati per
estinguere la procedura.
Dopo la vendita solo con rinuncia espressa di
tutti i creditori titolati e quelli che hanno
ottenuto il riconoscimento è possibil
estinguere la procedura.
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Creditori non titolati o tardivi e creditori
tempestivi
La legge richiama ancora la tradizionale
distinzione tra creditori tempestivi e tardivi (
art. 565 e 568 c.p.c) ai fini della graduazione.
I creditori tardivi sono coloro che hanno
depositato il loro intervento dopo la data in cui
si è tenuta l’udienza in cui è disposta
l’autorizzazione alla vendita.
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Tipologia di interventi rispetto alla natura ed
alla tempestività
1. Creditori muniti di titolo esecutivo e
privilegiati: possono sempre dare impulso
alla procedura- creditori procedentie
partecipare alla distribuzione sia che siano
tempestivi che tardivi. La tardività dell’
intervento non nuoce ai creditori privilegiati
ma solo ai chirografari . I creditori
chirografari infatti sono soddisfatti dopo i
privilegiati ancorchè tardivi.
2.
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Tipologia degli interventi rispetto alla natura
e alla tempestività
• Creditori muniti di titolo esecutivo ma
chirografi
possono dare impulso alla
procedura e partecipano alla distribuzione solo
se intervenuti tempestivamente , se sono
intervenuti tardivamente sono posposti anche
ai creditori non titolati con riconoscimento del
loro credito
• Creditori non muniti di titolo esecutivo
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Tipologia degli interventi rispetto alla natura
e tempestività
• Se intervengono tempestivamente ed il loro
credito è riconosciuto sono equiparati ai
creditori titolati privilegiati o chirografari;
• Se intervengono tempestivamente ma il loro
credito non è riconosciuto hanno diritto al
solo accantonamento
del loro credito a
condizione che abbiano iniziato il giudizio di
merito per ottenere il titolo entro 30 gg
dall’udienza di riconoscimento.
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Tipologia degli interventi rispetto alla natura
e tempestività.
• Se intervengono tardivamente hanno diritto
all’accantonamento se al momento del riparto
abbiano iniziato il giudizio di merito volto ad
ottenere il titolo.
• Rimangono esclusi da ogni aspettativa i
creditori che non abbiano ottenuto il
riconoscimento del debitore e che non
abbiano iniziato il giudizio di merito per
ottenere il titolo.
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Definizione degli interessi
• Interessi convenzionali : quelli che risultano
da un accordo scritto tra le parti o da
sentenze od ordinanze che abbiano
riconosciuto interessi sopra il tasso legale
• Interessi legali : sono quelli risultanti dall’ art.
1224 c.c. con le variazioni nel tempo .
• Interessi corrispettivi : rappresentano il
corrispettivo per il godimento di una somma
nel tempo.
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Definizione degli interessi
Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e
trovano titolo nel ritardo pattuito rispetto ad una
data stabilita nella restituzione di una somma di
denaro.
Ai fini del progetto di distribuzione è importante
qualificare gli interessi passivi .( si veda più
avanti)
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COSA E’ IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE ?
• Rappresenta la fase conclusiva del processo di
esecuzione immobiliare;
• E’ il piano di ripartizione a tutti gli aventi
diritto delle somme ricavate dalla vendita
all’asta del bene immobile o mobile pignorato,
nel rispetto dell’ordine dei privilegi e delle
ipoteche;
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Che cosa è il progetto di distribuzione
• Con il progetto di distribuzione si assegnano le
somme che rappresentano l’attivo della
procedura e si avvia la stessa alla chiusura;
• Il progetto di distribuzione rappresenta il
cardine delle fase trasformativa per i
creditori dalla forma di titolo di credito alla
forma del denaro liquido;
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FASI DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
• PRECISAZIONE DEI CREDITI
• DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA
DISTRIBUIRE
• ANALISI DEI DOCUMENTI RELATIVI AI
CREDITI
• ANALISI DEI PRIVILEGI E DELLA TIPOLOGIA
DEI CREDITORI -
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Precisazione dei crediti
• Invitare i creditori a presentare le note di
precisazione
del
credito per capitale ,
interessi e spese assegnando un termine non
inferiore a 30 gg
• I creditori hanno l’onere di indicare pagamenti
avvenuti dopo il pignoramento od intervento
per prevenire contestazioni da parte del
debitore,
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Determinazione della somma da distribuire
L’attivo della procedura è costituito da:
La somma incassata , in caso di vendita ,il
prezzo di vendita; in caso di assegnazione dei
pegni pignorati, il conguaglio;
Rendite e frutti sui beni pignorati;
Somme
acquisite
a
titolo
di
multa,
corrispondente alla cauzione versata ed acquisita
in via definitiva in caso di inadempimento nel
versamento del saldo prezzo
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Determinazione della somma da distribuire
• Risarcimento del danno in caso di
condanna del primo aggiudicatario quando il
ricavato delle nuova vendita sia inferiore alla
precedente ( si tratta di un credito che deve
essere assegnato , in sede di distribuzione ad
uno o più creditori , secondo la graduazione)
• Somme ricavate dal giudizio di divisione ,
per la parte di spettanza del debitore
esecutato.
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Analisi dei documenti relativi ai crediti
• Di ogni credito devono essere presenti, se si
tratta di creditore pignorante, il precetto ed il
titolo esecutivo ;
• Per i creditori intervenuti , l’atto di intervento
ed i documenti comprovanti il credito;
• A decorre dal 1 marzo 2006,gli interventi
devono essere supportati da titolo esecutivo o
devono essere riconosciuti es il credito deve
risultare dalle scritture contabili.
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Analisi dei privilegi
•
•
•
•
Privilegio di cui all’art. 2770 c.c.
Privilegio di cui all’art. 2771 c.c
Privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c.
Privilegio ipotecario - Non danno luogo alla
prelazione le ipoteche iscritte dopo il
pignoramento.
• Collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.
• Collocazione chirografaria
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Ordine di distribuzione
• Spese di giustizia ex art. 2770 c.c:
• Crediti assistiti da privilegio , secondo il rango,
con la precisazione che l’intervento deve
avvenire entro la data di fissazione
dell’udienza della vendita ex art. 596 c.p.c;
• Crediti privilegiati tempestivi per la parte non
assistita da privilegio ;
• Crediti chirografari tempestivi;
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Ordine di distribuzione
• Crediti privilegiati tardivi per la parte non
assistita dal privilegio;
• Crediti chirografari tardivi.
Qualora residuassero somme in eccedenza le
stesse devo essere restituite al debitore.
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Spese procedura e per atti conservativi e di
espropriazione.
Sono spese che devono essere sostenute
nell’interesse di tutti i creditori e sono a titolo
esemplificativo
• Spese per la stima immobile;
• Spese di custodia
• Imposte collegate agli atti della procedura
• Spese del professionista delegato
• Spese sostenute per la cancellazione delle
trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli.
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Privilegi speciali immobiliari di cui all’art. 2780
• I privilegi speciali immobiliari sono preferiti ai
crediti ipotecari se la legge non dispone
diversamente ( art. 2748 c.c comma 2 )
• La graduazione è la seguente:
Crediti per contributi relativi ad opere di bonifica
e di miglioramento (art. 2775 c.c.)
Crediti dello stato per concessioni di acque( art.
2774)
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Privilegi immobiliari di cui all’art. 2780 c.c.
• Crediti per tributi ex art. 2772 c.c ( imposte di
registro, imposta di successione, imposte
castastali e ipotecarie, iva relativa alle
cessione
dell’immobile
in
caso
di
responsabilità del cessionario )
• Crediti del promissario acquirente per la
mancata esecuzione di contratti preliminari
trascritti.
• Estensione del privilegio alle spese per
intervento ed interessi ex art. 2479
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Concorso del creditore privilegiato
immobiliare con il creditore ipotecario.
• Sono postergati al creditore ipotecario i
seguenti privilegi:-Crediti per tributi indiretti
per la quota immobiliare, quali iva ed imposta
successione -Crediti dello Stato nei confronti
dei concessionari di acque pubbliche
esecutati;Gli altri privilegi immobiliari speciali
non sono postergati e vanno soddisfatti
secondo l’ordine di cui all’2780 (dopo il
pagamento delle spese di giustizia )
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privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis
rispetto ad ipoteca
• Il credito per mancata esecuzione di un
contratto preliminare è postergato rispetto
all’ipoteca derivante da mutuo fondiario
iscritta sull’ edificio a garanzia del
finanziamento dell’intervento edilizio;
• E all’ ipoteca iscritta a garanzia di mutui
erogati al promissario acquirente
• In merito ai rapporti con ipoteca ordinaria
cass sez unite n° 21045
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Credito del promissario acquirente
Il promissario acquirente che ha trascritto il
preliminare ha diritto al privilegio se
• Se interviene in una procedura promossa da
terzi entro il termine di vigenza del privilegio
(tre anni dalla data convenuta per il contratto
definitivi od entro un anno dalla data
convenuta per la conclusione del contratto
definitivo)
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Credito del promissario acquirente
• Se invece il promissario acquirente interviene
successivamente è necessario che nel periodo
di vigenza del privilegio si verifichi una delle
seguenti fattispecie
a) Sentenza di risoluzione del contratto ovvero
risoluzione con atto avente data certa;
b) Proposizione azione di risoluzione ex art.
1453 cc-risoluzione del contratto per
inadempimento;
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Credito del promissario acquirente
c) Abbia provveduto ad eseguire il
pignoramento , avendo ottenuto il relativo titolo
( sentenza di risoluzione).
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Crediti ipotecari da mutuo, da cambiale,da
decreto ingiuntivo
• Dopo i privilegi immobiliari trovano
collocazione i crediti ipotecari
indipendentemente dalla tipologia dell’ipoteca;
• Le ipoteche iscritte dopo la data del
pignoramento non danno luogo a prelazione
in quanto inopponibili alla procedura. ( sono
quindi crediti chirografari)
• La prelazione si estende alla spese accessorie
ed agli interessi.
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Disciplina interessi ipotecari art. 2855 c.c.–
Cass. N°775 15.01. 2013 e N°17044 28.07.2014
Art. 2855 comma secondo
Qualunque sia la specie dell’ ipoteca, l’iscrizione
di un capitale che produce interessi , fa
collocare nello stesso grado gli interessi dovuti
purchè ne sia enunciata la misura nell’ iscrizione
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Disciplina interessi ipotecari art. 2855 c.c.
Cass. N° 77515.01.2013 e N°17044
28.07.2014
• Il secondo comma fa riferimento ad - un
capitale che produce interessi - e quindi agli
interessi che costituiscono la remunerazione
del capitale ovvero:
INTERESSI CORRISPETTIVI
Ne consegue che il privilegio ipotecario ,del
triennio ( anno in corso alla data del
pignoramento e biennio precedente) è
circoscritto ai soli interessi corrispettivi .
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Disciplina interessi ipotecari art. 2855 cc
Cass. N°755 15.01.2013 e N. 17044
28.07.2014
• Art. 2855 terzo comma
L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il
compimento dell’annata in corso alla data del
pignoramento, però soltanto nella misura legale
e fino alla data delle vendita.
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Disciplina degli interessi ipotecari art. 2855
Cass. N°775 15.01.2013 e N°17044
28.07.2014
• Sono assistiti dal privilegio ipotecario, anche
gli interessi di qualunque natura e quindi non
rilevando se qualificabili come corrispettivi o
moratori , al tasso legale via via vigente,
maturati successivamente all’annata in corso al
momento del pignoramento e sino alla data
della vendita del bene oggetto di ipoteca
- Nuovo orientamento del tribunale di Milano42
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Individuazione del biennio e dell’anno in
corso
• Per anno in corso si intende l’anno contrattale,
ossia l’anno che inizia con il debito di interessi,
per cui dal giorno del pignoramento si
retrocede al momento della stipula del
contratto di mutuo ( per le ipoteche
volontarie) ovvero all ‘epoca della
notificazione del decreto ingiuntivo o della
sentenza ( per le ipoteche giudziali) e poi si
calcolano gli interessi per i due anni
precedenti e per l’anno successivo.
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Individuazione del biennio e dell’anno in
corso
Esempio
Pignoramento 15.10.99
Decorrenza contratto mutuo 10.01 .95 – rate
semestrali.
Si aggiunge un anno al 10.01.1995 per arrivare
alla prima scadenza annuale successiva alla
data del pignoramento ovvero 10.01.2000
Anno in corso va dal 10.01.1999 al 10.01. 2000;
il biennio va sal 10.01.1997 al 10.01.1999
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Individuazione del biennio ed dell’anno in
corso
• Esempio
Pignoramento del 15.10.99
Decreto ingiuntivo 15.01.96
Ipoteca iscritta 15.05.97
La prima scadenza coincide con la data di
iscrizione ipotecaria e quindi il biennio va dal
15.05. 1997 al 15.05. 1999
l ‘anno in corso dal 15.05.1999 al 15.05.2000
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Collocazione sussidiaria dei crediti privilegiati
La collocazione dei crediti ex art. 2776 c.c
è antergata ai creditori chirografari , ma
postergata ai creditori ipotecari nonché
ai
creditori
aventi
privilegio
immobiliare
postergato ai creditori ipotecari, atteso che la
collocazione sussidiaria opera solo con
preferenza ai creditori chirografari.
richiesta dimostrazione di infruttuosità del
pignoramento mobiliare.
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Credito Fondiario
• Ha diritto di chiedere il versamento del saldo
prezzo da parte dell’aggiudicatario prima del
progetto di distribuzione indicando il proprio
credito complessivo per capitale interessi e
spese.
• Attenzione a non pagare una somma
maggiore a quella che avrebbe diritto a
posteriori.
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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Un rigraziamento al dott. Cesare de Sapia
e al Dott. Sergio Rossetti per la
partecipazione
• Grazie ai partecipanti per l’attenzione
prestata ,al delegato dott. Michaela
Marcarini per l’organizzazione
dell’incontro.
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il progetto di graduazione e di distribuzione