LA SUPREMA
AUTORITÀ
DELLA CHIESA
Come per istituzione del Signore,
S. Pietro e gli altri Apostoli costituivano
un unico Collegio, per il medesimo
principio e in pari modo, il Romano
Pontefice, successore di S. Pietro, e i
Vescovi, successori degli Apostoli, sono
uniti fra di loro.
Questo canone (330) introduce l'insegnamento del
Vaticano II, contenuto nella LG e nella annessa Nota
esplicativa previa.
In esso viene affermato un duplice principio
dogmatico.
- Nel Collegio Episcopale si continua e perpetua il
Collegio Apostolico istituito da N. S. Gesù Cristo, per
cui tra i Vescovi vige ininterrottamente il principio
della collegialità;
- Tra il Romano Pontefice e i Vescovi esiste il
medesimo vincolo che univa S. Pietro e gli Apostoli e
di conseguenza, il Romano Pontefice è il Capo del
collegio Episcopale, come S. Pietro era il Capo del
Collegio Apostolico.
Come, per volontà del Signore, S. Pietro
e gli altri Apostoli costituivano un unico
Collegio, per la medesima ragione, il
Romano Pontefice, successore di S.
Pietro, e i Vescovi, successori degli
Apostoli, sono tra di loro congiunti (330).
IL
ROMANO
POTEFICE
Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane
l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a
Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere
trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio
dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in
terra della Chiesa universale; egli perciò in forza
del suo ufficio, ha potestà ordinaria, suprema,
piena, immediata e universale sulla Chiesa,
potestà che può essere sempre esercitata
liberamente (331).
• Nel Collegio episcopale continua e si
perpetua il Collegio Apostolico fondato da
Cristo, per cui vige tra i Vescovi il principio
della collegialità.
• Tra il Romano Pontefice e i Vescovi esiste il
medesimo rapporto che univa Pietro e gli
Apostoli. In conseguenza, il Romano
Pontefice è il Capo del Collegio Episcopale,
come Pietro era Capo del Collegio
Apostolico.
•Il Romano Pontefice è il successore di S. Pietro
e i Vescovi sono successori degli Apostoli, però
il modo della successione ha un carattere
diverso:
-Il Romano Pontefice succede a Pietro
direttamente, in quanto ne eredita gli uffici di
Pastore universale della Chiesa e di Capo del
Collegio Episcopale;
-I Vescovi, invece, succedono agli Apostoli
attraverso il Collegio Episcopale di cui fanno
parte, e non ereditano le prerogative speciali che
essi ebbero da Cristo.
•Di conseguenza, mentre la potestà di ogni singolo
Apostolo si estendeva a tutta la Chiesa, quella dei
singoli Vescovi è limitata ad una Chiesa particolare.
•La potestà dei Vescovi nella Chiesa universale è
soltanto di natura collegiale ed ha come condizione la
«comunione gerarchica» col Papa, capo del Collegio.
Il c. 331 è denso di contenuto teologico e giuridico.
In esso si afferma che il Romano Pontefice possiede
la pienezza del potere pastorale, chiamato primato, il
quale non è solo di onore né di carattere
presidenziale, ma in senso proprio di giurisdizione e
di governo su tutta la Chiesa.
Per diritto divino il Romano Pontefice è:
•Successore di S. Pietro e come tale, rivestito
della stessa funzione di governo pastorale,
conferita da Cristo individualmente
all’Apostolo
•Il capo del Collegio Episcopale come Pietro
era il capo del Collegio Apostolico
•Vicario di Gesù Cristo per la Chiesa
universale
•Il Pastore della Chiesa Universale
POTESTA’ DEL
ROMANO
PONTEFICE
In forza del suo ufficio, il Romano Pontefice ha
una potestà:
Ordinaria, in quanto è annessa al suo ufficio;
Suprema, in quanto nella Chiesa non esiste alcuna
potestà che sia superiore o uguale o che non le sia
soggetta. Per questo motivo, contro una decisione
del Papa non si dà ricorso o appello: «Roma locuta est,
causa finita est».
Piena, perché non le manca nessun mezzo
necessario o utile al raggiungimento del fine:
comprende il potere dì insegnare, di santificare e dì
governare in tutta la Chiesa e con tutte le relative
funzioni.
• Immediata, in quanto la può esercitare
direttamente per sé o per mezzo dei suoi Vicari su
persone, luoghi e cose e non è tenuto ad esercitarla
mediante i rispettivi Vescovi locali.
• Universale, in quanto si estende su tutta la Chiesa:
-circa il territorio: Chiesa Universale e Chiese
particolari;
-circa le persone: pastori e fedeli;
-circa le cose: fede, costumi, disciplina,
amministrazione ecc
•Indipendente nella sua origine, perché la riceve
direttamente da Dio; e non tramite il Collegio dei
Cardinali riuniti in conclave
•Indipendente nel suo esercizio valido e lecito,
perché giuridicamente non è responsabile dinanzi
ad alcuna potestà umana
•Libera, perché la può esercitare sempre
liberamente
In rapporto alla potestà di governo o pastorale, il
Romano Pontefice ha:
•il potere legislativo su tutta la Chiesa: nel 1983 ha
promulgato il nuovo CIC per la Chiesa Latina e nel 1990 il nuovo CIC per le
Chiese Orientali;
•il potere giudiziario che esercita su tutta la Chiesa,
mediante i suoi Tribunali, che sono il Tribunale della
Rota Romana, il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica e la Penitenzeria Apostolica;
•il potere amministrativo, in quanto, in virtù del suo
primato, il Romano Pontefice è il Supremo
Amministratore.
.
•VESCOVO DI ROMA
•ROMANO PONTEFICE, perché è il successore di
S. Pietro nella sede di Roma e come tale è rivestito della
stessa potestà conferita da Cristo a S. Pietro.
•CAPO DEL COLLEGIO EPISCOPALE, come
S. Pietro era capo del Collegio Apostolico.
•VICARIO DI CRISTO, perché è il Vicario del Capo
invisibile della Chiesa, che è Cristo.
•PASTORE DELLA CHIESA UNIVERSALE, come i
Vescovi sono pastori per le singole Chiese particolari
(LG 21/334)
•PATRIARCA D'OCCIDENTE
•PRIMATE D'ITALIA
•SOVRANO DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO
Uno dei modi di esercitare il Primato è la riserva di
alcune cause che devono essere trattate
esclusivamente dal Romano Pontefice.
Il Romano Pontefice, come Vescovo della Chiesa
Universale, ha la potestà diretta e immediata nelle
singole Chiese e sui singoli Vescovi, la cui potestà è
propria ed anche piena, però subordinata
nell'esercizio.
Le cause maggiori direttamente o indirettamente
riguardano più la Chiesa Universale come tale che le
singole Diocesi e i singoli Vescovi.
Le cause maggiori sono di due specie:
A) Cause maggiori «ex natura sua», in
quanto spettano alla suprema potestà per
loro natura intrinseca
B) Cause maggiori per diritto positivo
perché riguardano il bene della Chiesa
Universale
Le cause ex natura sua sono le seguenti:
a)Quelle che suppongono la infallibilità o sono
connesse con la fede o con i costumi: definizione di dogmi,
canonizzazioni, condanna di errori ...;
b) Quelle che richiedono la suprema potestà: regime
della Chiesa Universale, promulgazione ed abrogazione di leggi universali,
convocazione e celebrazione di concili ecumenici ecc.;
c) Quelle che riguardano la costituzione della
Chiesa o le relazioni delle Chiese particolari con la
suprema Autorità o tra di loro: erezione o innovazioni di
Diocesi e di Province ecclesiastiche, nomina e trasferimento di Vescovi
Le cause per diritto positivo sono le seguenti:
a)quelle che riguardano la dottrina: Beatificazione di Servi
di Dio, approvazione di libri liturgici ecc.
b) quelle che riguardano il governo: esenzione degli IVC e il
loro regime interno, la costituzione di impedimenti per tutta la Chiesa;
c) quelle che riguardano i giudizi nei quali sono parte
in causa persone di una dignità speciale: cause circa la sacra
Ordinazione, la dispensa super matrimonio rato et non consummato
d) quelle che riguardano pene da infliggersi a certe
persone
Inoltre al Sommo Pontefice compete anche una
potestà particolare:
• Primate d'Italia e delle Isole adiacenti;
•Patriarca di tutto Occidente (già dal secolo IV°);
•Metropolita della Provincia Romana;
•Vescovo della Diocesi di Roma, potestà che esercita per
mezzo del Cardinale Vicario;
•Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, potestà
che esercita per mezzo della Commissione Cardinalizia per la Città del
Vaticano.
Il modo della elezione del Romano Pontefice non è
stato determinato dal diritto divino ma essa avviene per
elezione canonica: appena l'eletto dichiara di volere
accettare, immediatamente riceve da Dio la piena e
suprema potestà sulla Chiesa Universale (332/1).
La disciplina vigente per l'elezione del Romano
Pontefice è contenuta nella Costituzione Apostolica
«Universi Dominici Gregis» emanata da Giovanni
Paolo II il 22 febbraio1996.
Requisiti del candidato
• deve essere uomo
• deve ricevere l'Ordine sacro se ne è privo
• deve godere l'uso di ragione
• deve essere membro della Chiesa
Elettori del Sommo Pontefice sono i Cardinali
che non hanno superato 1'800 anno di età
(Cost. Ap., art. 33).
Aboliti i modi di elezione detti
«per acclamationem seu inspirationem» e
«per compromissum»,
la forma di elezione del Romano Pontefice è
unicamente «per scrutinium».
Per la valida elezione del Romano Pontefice
si richiedono i due terzi dei suffragi,
computati sulla totalità degli elettori presenti
(Cost Ap., art. 62).
Il Romano Pontefice ottiene potestà piena e suprema
nella Chiesa con la legittima elezione, da lui
accettata, insieme con la consacrazione episcopale.
Pertanto, l'eletto al sommo pontificato, il quale è già
insignito del carattere episcopale, ottiene tale potestà
dal momento dell'accettazione. Se l'eletto fosse privo
del carattere episcopale, sia ordinato Vescovo
immediatamente (332).
La cessazione dall'ufficio ordinariamente avviene
per la morte del Pontefice.
Nel caso che il Romano Pontefice rinunzi al suo
ufficio, per la validità si richiede che la rinunzia
sia fatta liberamente e sia debitamente
manifestata, ma non si richiede che sia accettata
da alcuno (332/2).
Il Romano Pontefice accetta liberamente il suo
ufficio e liberamente può rinunziarvi, supposta,
per la liceità una causa giusta e proporzionata
Celebre è la rinunzia fatta da Papa Celestino V, dopo 5 mesi ed 8 giorni
dalla sua elezione (13 dicembre1294) e quella più recente di Benedetto
XVI l’11 febbraio 2013.
Poiché la rinunzia non ha bisogno di accettazione
da parte di alcuno, non è determinata alcuna
formalità concreta.
Si richiede soltanto che sia fatta liberamente,
ai sensi del can. 188 e che sia manifestata debitamente,
nella forma che lo stesso Romano Pontefice
riterrà più opportuna.
Fatta la rinunzia, ipso iure divino, la persona
viene privata della suprema potestà.
Il Collegio dei Cardinali dovrà soltanto
constatare l'avvenuta rinunzia per procedere alla
elezione del nuovo Pontefice.
La cessazione dall'ufficio può verificarsi
anche per altre due cause:
• insania perpetua
• lapsu in haeresi publica et manifesta
ut persona privata
Durante la Sede vacante la Chiesa viene retta
collegialmente dal Collegio dei Cardinali,
«in rebus ordinariis».
Le norme sulla «Vacanza della Sede Apostolica»
sono contenute nella parte prima della
Cost. Ap. «Romano Pontifici eligendo».
«Durante la vacanza della Sede Apostolica, il governo della
Chiesa rimane affidato al Sacro Collegio dei Cardinali per il
solo disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili,
e per la preparazione di tutto ciò che è necessario
all'elezione del nuovo Papa, nei termini e nei limiti indicati
da questa Costituzione» (art. l).
IL COLLEGIO
DEI VESCOVI
1. Il Collegio Episcopale non è da intendersi in
senso strettamente giuridico, come di un gruppo di
eguali che demandano il loro potere al Presidente,
ma di un gruppo stabile, la cui struttura e attività
devono essere dedotte dalla Rivelazione (nep l).
2. Il Collegio è di istituzione divina:
-il suo capo è il Romano Pontefice, successore di
S. Pietro;
-i membri sono i Vescovi, successori degli Apostoli.
3. Come tale, il Collegio dei Vescovi continua e
perpetua ininterrottamente il Collegio
Apostolico.
4. I Vescovi sono membri del Collegio ad una
duplice condizione:
- che abbiano ricevuto la consacrazione
episcopale;
- che abbiano l'effettiva comunione gerarchica con
il Capo e con i membri del Collegio Episcopale.
5. Il Collegio Episcopale suppone necessariamente
e sempre il Capo, senza del quale non può
esistere. Il Capo può compiere alcuni atti che non
competono in alcun modo ai Vescovi: convocare il
Concilio ecumenico, approvare le norme di azione.
6. Il soggetto della piena e suprema potestà è
duplice nella Chiesa universale:
Romano Pontefice e Collegio Episcopale.
Essi, però, non sono separati né separabili
perché il Romano Pontefice, per diritto divino,
è anche membro del Collegio Episcopale e
Capo di esso. Il Collegio non esiste né può esistere
senza di lui.
Ciononostante i due soggetti sono distinti,
poiché il Capo può agire da sé senza il Collegio,
mentre il Collegio non potrebbe agire senza il
Capo.
I Vescovi esercitano la loro potestà piena e suprema
su tutta la Chiesa in una duplice forma:
• In forma solenne, quando sono riuniti
collegialmente nel Concilio Ecumenico o Universale
• In forma non solenne, se sparsi in tutto il mondo,
operano insieme con azione congiunta, indetta o
accettata come tale dal Romano Pontefice, in modo
da risultare un vero atto collegiale
Spetta al Romano Pontefice, tenuto conto delle
necessità della Chiesa, scegliere e promuovere la
forma concreta di tale azione collegiale dei
Vescovi, per il governo pastorale della Chiesa.
Esempi del secondo tipo sono le consultazioni a livello mondiale scelte dai
vari Papi negli ultimi due secoli:
- da Pio IX, per la proclamazione del dogma dell 'Immacolata Concezione;
- da S. Pio X, per la compilazione del Codex Iuris Canonici;
- da Pio XII, per la proclamazione del dogma dell' Assunzione di Maria
SS. al cielo;
- da Paolo VI e da Giovanni Paolo Il, per la revisione del Codex Iuris
Canonici.
I CONCILI
(cc. 336-341; 439-446)
Il CIC tratta dei Concili perché la potestà di governo
nella Chiesa può essere esercitata
- individualmente, ossia da persone singole (Romano
Pontefice e Vescovi)
- collegialmente, ossia per mezzo di organismi che
non sono di diritto divino ma solo di diritto
ecclesiastico, organismi che non sono strettamente
necessari, ma che si rivelano molto utili per il bene
della Chiesa Universale e per il bene anche delle
Chiese particolari.
I Concili, in genere, sono organi
collegiali straordinari e non necessari
nella Chiesa.
Anticamente si chiamavano indifferentemente
Concili o Sinodi; da Benedetto XIV la voce Sinodo venne usata
per indicare il solo Sinodo Diocesano
Organi di governo individuali:
Romano Pontefice
Vescovi
Organi di governo Collegiali
-Deliberativi Concili
Ecumenici
Particolari (Plenari- Provinciali)
Congregazioni
Tribunali
-Consultivi Sinodo dei Vescovi
Conferenze Episcopali
Sinodi Diocesani
Consiglio Presbiteriale
Consiglio Pastorale
Il Concilio è la riunione legittima dei Vescovi e di
altri Prelati sotto il Romano Pontefice per trattare e
deliberare cose che riguardano la Chiesa.
• È la riunione di un organo collegiale
straordinario di diritto ecclesiastico.
• legittima: il Concilio riceve la potestà dal diritto
e non immediatamente da Dio; come tale deve
svolgersi secondo la legge dalla quale riceve la
potestà;
• dei Vescovi: in quanto differisce dal Sinodo
diocesano che è la riunione dei presbiteri e di altri
ecclesiastici e laici di una diocesi, fatta dal Vescovo
per trattare cose che riguardano la vita pastorale e
la disciplina ecclesiastica;
• e di altri Prelati: secondo il diritto vigente, vi
partecipano anche altri Prelati equiparati ai Vescovi
• per trattare e deliberare: in questo differisce dal
Sinodo, dai Consigli, che in genere sono organi
semplicemente consultivi;
• di affari che riguardano la Chiesa: la Chiesa
Universale (Concilio Ecumenico), o le Chiese particolari
(Concilio plenario e Provinciale).
Il Concilio è di due specie:
•Ecumenico
• Particolare
E’ la riunione di tutta la Chiesa col Romano
Pontefice per trattare e deliberare di cose che
riguardano la Chiesa universale.
•Convocazione fatta dal Romano Pontefice (338/1;
L022/336-37);
•Rappresentanza morale di tutta la Chiesa mediante
la partecipazione di molti Vescovi. Il giudizio circa il numero
dei partecipanti spetta al Papa
•Approvazione da parte del Romano Pontefice:
senza di questo requisito gli atti collegiali anche di
tutti i Vescovi non possono essere atti del Concilio
ecumenico (LO 22/336-37).
E’la riunione legittima di tutti i Vescovi di una
circoscrizione territoriale (Nazione o Provincia), sotto il
legittimo superiore, per trattare e deliberare di cose
riguardanti la medesima.
Le deliberazioni devono essere approvate dalla Sede
Apostolica (446).
Il Concilio particolare è duplice:
- Plenario: la riunione dei Vescovi di una Conferenza
Episcopale, sotto la presidenza di un Vescovo eletto
dalla medesima e approvato dal Papa (441);
- Provinciale: la riunione dei Vescovi di una Provincia
ecclesiastica col proprio Metropolita (442).
Necessità
Il Concilio ecumenico non è necessario «Iure divino»
perché. Gesù Cristo non ha prescritto azioni collegiali e
perché il Romano Pontefice possiede la pienezza della
potestà; non è necessario neppure «Iure canonico» perché
l'eventuale celebrazione viene decisa liberamente dal Papa.
I Concili particolari non sono necessari «iure divino» e
neppure «dure canonico»: vengono celebrati ogni volta che
risultino necessari o utili alla Conferenza Episcopale, con
l'approvazione della Sede Apostolica (439/1).
I Concili, anche se non assolutamente necessari, possono
essere molto utili e a volte anche necessari per promuovere
l'unità di azione interna ed esterna
Concili particolari sono Collegi canonici «simpliciter».
Perciò devono applicare le norme generali dei Collegi:
devono constare almeno di tre persone fisiche tra di loro
uguali, che hanno gli stessi diritti e doveri, distinti dai
diritti e dai doveri dei singoli; essi devono essere esercitati
collegialmente ed a maggioranza di suffragi (119).
Il Concilio ecumenico è un collegio canonico «sui
generis». Non bastano tre persone fisiche, le decisioni
hanno valore non dalla semplice maggioranza dei suffragi,
ma dall'approvazione e conferma del Romano Pontefice.
•non procede dalla volontà dei singoli fedeli, poiché
ad essi Gesù Cristo non affidò alcuna potestà da
trasmettere alla Gerarchia;
•non è la somma delle Potestà individuali ed è
distinta dall'Ufficio episcopale in sé circa le Chiese
particolari: la potestà del Concilio è collegiale e
suprema e tende alla Chiesa Universale;
•non deriva da un patto comune, poiché il diritto non
consente che la potestà di governare le Chiese
particolari venga delegata.
Nei Concili ecumenici è di diritto divino, in
quanto è un modo di esercitare il primato;
Nei Concili particolari deriva «ex iure
canonico».
Natura giuridica della potestà dei
Concili
Tale potestà è
• canonica
• collegiale
• suprema
Tale potestà è
• propria
• episcopale
nel Concilio Ecumenico
negli altri Concili.
Canonica, perché procede immediatamente dalla
volontà del Romano Pontefice
• Nel Concilio Ecumenico la potestà dei Padri è
propria ed episcopale, sebbene subordinata, o
vicaria del Romano Pontefice. Nel primo caso è la
stessa potestà episcopale non distinta da quella che
essi hanno nelle proprie diocesi. Però la potestà
esercitata in Concilio è più subordinata al Romano
Pontefice: i Vescovi non possono convocare il Concilio, predisporre
l'ordine della materia da trattare, confermare gli atti...
Non è di diritto divino la potestà dei Padri che non
sono Vescovi: essa è certamente ecclesiastica,
ordinaria, vicaria del Romano Pontefice.
• Nei Concili Particolari la potestà dei Vescovi
sembra essere veramente episcopale: tuttavia gli
atti vengono approvati dal Romano Pontefice, però
rimangono sempre atti del Concilio.
Collegiale e perciò distinta dalla potestà che i
Vescovi esercitano nelle rispettive diocesi: ciò che
compete al Collegio non compete ai singoli.
E più ampia, perché viene esercitata sulla Chiesa
universale o nella Provincia;
e superiore: suprema nel Concilio ecumenico,
sopra episcopale nei Concili particolari, poiché i
Decreti obbligano in tutte le diocesi, anche in
quelle rette dai Vescovi che hanno dato voto
contrario; essi non possono dispensare dagli
obblighi imposti dai Concili particolari.
•Nel Concilio ecumenico è duplice, realmente ma
inadeguatamente distinto: Collegio episcopale e
Romano Pontefice.
-Realmente distinto, perché un soggetto è il
Collegio episcopale e l'altro è il Romano Pontefice
-Inadeguatamente, perché il Concilio, come tale,
consta di tutti e due i soggetti: come parte non si distingue
adeguatamente dal tutto, così il capo non si distingue dal Corpo.
•Nei Concili particolari il soggetto della potestà è lo
stesso Concilio.
IL SINODO
DEI VESCOVI
Nel Concilio Vaticano II fu sancito il principio
della collegialità dei Vescovi (LG 22); come
conseguenza della collegialità episcopale,
Paolo VI istituì il Sinodo dei Vescovi (AS 25.9.1965)
e successivamente approvò il Regolamento del
Sinodo (Ugn 8.12.1966).
Il Sinodo dei Vescovi è un Istituto ecclesiastico
centrale con sede in Roma, che rappresenta tutto
l'Episcopato cattolico, di natura sua perpetuo,
quanto alla struttura, però temporaneo quanto alla
funzione, e usa il suo ufficio all' occasione.
Il fine del Sinodo viene precisato dal documento
pontificio col quale esso è stato istituito e dal
can. 342: favorire una stretta unione fra il
Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e prestare
aiuto col consiglio al Romano Pontefice nella
salvaguardia e nell'incremento della fede e dei
costumi, nell'osservanza e nel consolidamento
della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare
i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel
mondo.
Il Sinodo risulta composto di un numero di Vescovi
appartenenti a tutta la Chiesa cattolica, sia latina
che orientale; alcuni Vescovi sono membri del
Sinodo ex officio, altri ex electione e vengono eletti
di volta in volta dalle rispettive Conferenze
Episcopali ed altri vengono nominati direttamente
dal Romano Pontefice; a questi si aggiungono
alcuni membri di IVC clericali, eletti a norma del
diritto particolare.
Tale composizione vale per l'assemblea generale
ordinaria e per l'assemblea generale straordinaria.
Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in
assemblea speciale è composto soprattutto di
membri scelti da quelle regioni per le quali il
Sinodo viene convocato, a norma del diritto
peculiare da cui è retto il Sinodo (346).
Il Sinodo dei Vescovi non ha potere
deliberativo, a meno che il Papa non lo
voglia, caso per caso.
Il Sinodo dei Vescovi si può riunire così:
• Assemblea generale ordinaria
• Assemblea generale straordinaria
• Assemblea speciale (346).
La procedura per ogni tipo di assemblea viene
stabilita dalle norme costitutive.
La convocazione viene fatta dal Papa a tempo
opportuno nei modi opportuni. Spetta a lui anche:
• designare il luogo in cui tenere le assemblee
• ratificare l'elezione dei membri che devono essere eletti
• designare e nominare gli altri membri
• stabilire gli argomenti delle questioni da trattare
• definire l'ordine dei lavori
• presiedere il Sinodo personalmente o attraverso altri
• concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo
(344).
Quando si conclude l'Assemblea per la quale il
Sinodo è stato convocato cessano ipso facto sia la
composizione del Sinodo, sia gli uffici e gli
incarichi che appartengono ai singoli come tali.
Il Sinodo però ha la sua Segreteria generale
permanente, presieduta dal suo Segretario
generale, nominato dal Romano Pontefice, il quale
viene aiutato da un consiglio di Segreteria
composto di Vescovi. Ogni Assemblea ha il suo
Segretario che resta in carica sino alla fine dei
lavori.
CHIESE
PARTICOLARI
Principio Teologico
Le Chiese particolari, nelle quali e dalle
quali sussiste la Chiesa cattolica una e
unica, sono soprattutto le diocesi, alle
quali sono assimilate le prelature, le
abbazie territoriali, il vicariato
apostolico e la prefettura apostolica, e
inoltre 1'amministrazione apostolica
stabilmente eretta (368; LG 23; CD 2).
Rapporti essenziali fra la Chiesa
universale e la Chiesa particolare
I rapporti essenziali fra la Chiesa universale e la Chiesa
particolare sono i seguenti:
• Non sono due realtà diverse, distinte o parallele, molto
meno contrapposte, ma una realtà unica, poiché è nelle
Chiese particolari e dalle Chiese particolari che la
Chiesa universale vive e sussiste ed è in esse che si
manifesta e opera nel mondo, e d'altra parte la Chiesa
particolare non è concepibile senza il suo essenziale
riferimento alla Chiesa universale.
• La Chiesa universale non è la somma delle Chiese
particolari o la loro confederazione sotto la presidenza
della Sede Romana: formano insieme un organismo
unitario, il Corpo mistico di Cristo.
• La Chiesa particolare non è una semplice
rappresentazione della Chiesa universale: è la Chiesa
universale che vive ed opera in un determinato luogo o
in una determinata comunità di fedeli.
• La Chiesa particolare non è una sezione della Chiesa
universale, come può essere una provincia civile nei
confronti dello Stato: "E una porzione del Popolo di Dio,
nell’ambito di un determinato territorio, la quale «formata ad immagine
della Chiesa universale (LO 23), ne ha la completezza, possedendone
tutte le proprietà essenziali, tutti gli elementi costitutivi: la parola, i
sacramenti, il ministero sacro, i doni dello Spirito: È una parte che
contiene il tutto.
• La Chiesa particolare. è la manifestazione
concreta della Chiesa universale in un determinato
ambito spazio-temporale, in una determinata
«porzione del Popolo di Dio», è la sua
attualizzazione, la sua incarnazione, la sua
espressione autentica.
• Questa Chiesa di Cristo è veramente presente in
tutte le legittime comunità di fedeli, le quali, in
quanto aderenti ai loro pastori, anch'esse sono
chiamate Chiese nel nuovo Testamento. Esse,
infatti, sono nella loro sede, il Popolo nuovo
chiamato da Dio con l'effusione dello Spirito Santo
e con grande dovizia di doni.
La DIOCESI è «una porzione del popolo di Dio
affidata alle cure pastorali di un Vescovo,
coadiuvato dal suo presbiterio».
Suoi elementi costitutivi essenziali sono 3:
a)il pastore proprio;
b) il presbiterio;
c) il popolo fedele.
Elemento formale è l'erezione da parte della
competente autorità, la Sede Apostolica.
Le Diocesi devono essere divise in parrocchie;
più parrocchie vicine possono essere riunite in
vicariati foranei (374).
Alle diocesi, ex iure, sono assimilate le altre
Chiese particolari:
1) Prelature territoriali: ad esse ordinariamente è
preposto un Vescovo
2) Abbazie territoriali: ne esistono 15 di cui 11
sono benedettine
3) Vicariati apostolici: strutture essenzialmente
missionarie rette ordinariamente da un Vescovo
4) Prefetture apostoliche: anche queste strutture
missionarie, rette da un Prefetto apostolico, non
insignito di carattere episcopale
I VESCOVI
IN GENERE
I Vescovi, che per divina istituzione sono successori
degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato
loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa perché
siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro
culto e ministri del governo.
Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi
ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di
insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura,
non possono essere esercitati se non nella comunione
gerarchica col Capo e con le membra del Collegio (3752).
Nel canone citato vengono affermati i seguenti
principi teologici:
1° I Vescovi sono successori degli Apostoli e ciò «ex
divina institutione» in quanto la potestà pastorale degli
Apostoli passa ai successori, però con differenza circa
il modo di acquistarla: gli Apostoli vennero scelti
direttamente da Gesù e da Lui ricevettero la potestà di
governo; i Vescovi, al contrario, vengono scelti in
modo umano e ricevono dagli uomini tale potestà
«quoad exercitium»;
Gli immediati successori degli Apostoli vennero
scelti dagli stessi Apostoli e da loro ricevettero la
potestà di reggere le singole Chiese.
I successori mediati (i Vescovi) vengono scelti
secondo le norme canoniche e ricevono la potestà di
governo mediante la «missio canonica».
I Vescovi, dunque, sono successori degli Apostoli in
questo senso: nei diritti ordinari dell'ufficio pastorale e
non già nei diritti dell'ufficio apostolico.
2° Per divina istituzione vengono posti a capo delle
Chiese particolari: l'episcopato, infatti, è di diritto
divino (non è istituito dagli Apostoli, come dicono gli Anglicani, Harnack
ecc.) e perciò neppure il Papa potrebbe abolirne l'ufficio
o limitarlo sensibilmente:
«La missione divina affidata da Cristo agli Apostoli
durerà sino alla fine dei secoli. Per questo gli Apostoli,
in questa società gerarchicamente organizzata, ebbero
cura di costituirsi dei successori» (LG 20/331).
3° Tali uffici non possono essere esercitati se non
nella comunione gerarchica col capo e con le
membra del Collegio, proprio come gli Apostoli
reggevano le loro Chiese sotto la dipendenza di S.
Pietro.
4° I Vescovi reggono le Chiese particolari con
potestà ordinaria perché non sono delegati di
nessuno, neppure del Romano Pontefice: «Questa
potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria,
ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva
regolato dalla suprema autorità della Chiesa ... » (LG 27/351).
5° È necessaria la comunione gerarchica col
Romano Pontefice, capo del Collegio episcopale e
con gli altri membri del Collegio, perché il
Vescovo, nell'esercizio della sua missione
episcopale non è isolato: egli esercita le sue
funzioni in quanto è membro del Collegio
Episcopale (cf. LG 22, l).
La consacrazione episcopale è la fonte radicale,
ontologica, dei poteri episcopali,
però, la «missio canonica» da parte del Capo del
Collegio costituisce la determinazione giuridica
che conferisce lo «exercitium iuris» (Nep).
Idoneità
Per l'idoneità di un candidato all'episcopato si
richiede che:
l° Sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà,
zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane,
e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo
rendono adatto a compiere l'ufficio in questione
2° goda di buona reputazione
3° abbia almeno 35 anni di età
4° sia presbitero almeno da 5 anni;
5° abbia conseguito la laurea dottorale o almeno
la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto
canonico in un istituto di studi superiori approvato
dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno
veramente esperto in tali discipline.
Il giudizio definitivo sull'idoneità del candidato
spetta alla Sede Apostolica (37811-2).
Consacrazione
• Deve essere ricevuta entro tre mesi utili, a
decorrere dalla ricezione della lettera
apostolica, salvo il caso di legittimo
impedimento
• Per la liceità della ordinazione episcopale
(non per la validità) si richiedono almeno tre
Vescovi (1014)
• La consacrazione deve precedere la presa di
possesso dell'ufficio (379).
Professione di fede
Prima di prendere possesso canonico
del suo ufficio, colui che è promosso
emetta la professione di fede e presti
giuramento alla Sede Apostolica,
secondo la formula approvata dalla
medesima (380).
I VESCOVI
DIOCESANI
Definizione
È il Vescovo cui è stata affidata la cura pastorale dì
una diocesi, che regge con potestà ordinaria, propria
e immediata che si richiede per l'esercizio del suo
ufficio pastorale, eccettuate quelle cause che, per
diritto o per decreto del Sommo Pontefice, sono
riservate all'autorità suprema o ad altra autorità
ecclesiastica.
Al Vescovo diocesano sono giuridicamente equiparati
quelli che presiedono ad altra comunità di fedeli
(Prelati e Abbati territoriali, Vicari e Prefetti Apostolici), se non
consta diversamente dalla natura della cosa (colui che
non è insignito della dignità episcopale non può conferire gli Ordini )
ovvero dalla prescrizione del diritto (il c. 400 stabilisce una
norma differente per la visita ad limina).
Possesso Canonico
Lo «exercitium iuris» il Vescovo lo acquista con
il possesso canonico.
Questo deve essere effettuato «entro 4 mesi a
decorrere dalla ricezione delle lettere
apostoliche, se non è stato già consacrato
vescovo; entro 2 mesi dalla medesima
ricezione, se è stato già consacrato» (382).
Poiché si tratta di «tempo utile», qualsiasi impedimento
scusa dalla sua osservanza (201/2).
La procedura del possesso canonico avviene secondo
queste modalità:
• mediante la presentazione delle «lettere apostoliche
al Collegio dei Consultori, alla presenza del
Cancelliere della Curia che ponga la cosa in atti»;
• mediante la «comunicazione delle medesime al Clero
e al popolo, mentre il presbitero più anziano degli
astanti redige il verbale relativo, se si tratta di una
diocesi di nuova erezione» (382/3).
• è consigliabile che essa avvenga «con un'azione
liturgica nella Chiesa cattedrale, alla presenza del clero e del
popolo» (382/4).
Principali doveri pastorali
I principali obblighi sono quelli che riguardano
la sollecitudine e lo zelo:
l) verso i fedeli in genere, che abitano nel
territorio della diocesi, qualunque sia la loro
età, condizione o nazionalità;
2) Settori speciali che meritano una particolare
attenzione:
a) i fedeli, che per la loro condizione di vita, non possono
beneficiare sufficientemente della cura pastorale
ordinaria: i poveri, gli anziani, gli ammalati, i giovani, gli
operai, i carcerati, gli emigrati, i turisti ecc. (383/1);
b) Coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa,
oppure hanno abbandonato la fede, professano l'ateismo,
sono esposti ai pericoli della secolarizzazione (38311):
c) I fedeli di rito diverso (383/2);
d) I fedeli che non sono in piena comunione con la Chiesa
Cattolica (383/3);
e) I non battezzati (38314);
3) I presbiteri, che sono i suoi collaboratori diretti,
indispensabili e i suoi precipui consiglieri, e
devono essere trattati «come fratelli ed amici ed
avere a cuore il benessere spirituale e anche
materiale». Ne deve difendere i diritti ed aver cura
che adempiano gli obblighi propri del loro stato.
4) La cura delle vocazioni ecclesiastiche, religiose
e missionarie (385).
5) Il ministero della parola. Questo è il dovere più
importante del Vescovo, perché è il «maestro della
fede» (386/1);
6) La difesa dell'integralità e dell'unità della fede
(38612);
7) L'impegno per la santità propria e dei fedeli (387);
8) La Messa «pro populo» (388)
9) La celebrazione della SS.ma Eucarestia (389).
Poteri di governo
Oltre il «munus docendi» e il «munus sanctificandi»
il Vescovo diocesano, nella Chiesa particolare
affidata alla sua cura, ha pure il «munus regendi»,
nella sua triplice funzione, legislativa, esecutiva e
giudiziaria.
Egli esercita:
• La funzione legislativa sempre e solo
personalmente, perché questa non è delegabile
• La funzione esecutiva o amministrativa, sia
personalmente sia per mezzo dei suoi vicari generali
ed episcopali
• La funzione giudiziaria, sia personalmente sia
mediante il suo Vicario giudiziale (391).
Altri obblighi
1) Tutelare la disciplina ecclesiastica
2) Vigilare contro possibili abusi soprattutto per
quanto riguarda:
• il ministero della parola
• la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali
• il culto di Dio e dei santi
• l'amministrazione dei beni ecclesiastici (392);
3) Promuovere il coordinamento delle opere di
apostolato (394);
4) Rappresentare giuridicamente la diocesi (393);
5) Risiedere personalmente in diocesi dalla quale si
potrà assentare legittimamente per un periodo non
superiore ad un mese ogni anno (395);
6) Essere presente in diocesi nelle maggiori solennità
dell'anno: Natale, Settimana santa, Pasqua,
Pentecoste e Corpus Domini (395/3);
7) Visitare canonicamente ogni anno la diocesi, o
tutta o in parte, in modo che l'intera diocesi sia
visitata almeno ogni quinquennio (396-398);
8) Fare la relazione quinquennale e la Visita
«Ad limina Apostolorum» (399-400);
9) È invitato, dopo aver compiuto il 75° anno di
età, a presentare le dimissioni del suo ufficio al
S. Padre, «il quale deciderà in merito dopo aver
vagliato tutte le circostanze» (401).
Il Vescovo dimissionario conservare il titolo di
«emerito» della diocesi di cui ha lasciato l'ufficio;
se lo desidera, può conservare la residenza nella
stessa diocesi
LA
PARROCCHIA
La parrocchia è una determinata comunità di fedeli
che viene costituita stabilmente nell' ambito di una
Chiesa particolare e la cui cura è affidata, sotto
l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale
suo proprio pastore (515/1).
«La parrocchia rimane ancor oggi una formula
superlativa di vita comunitaria modernissima,
polivalente, facile ed eroica nello stesso tempo.
Essa è tuttora un organo indispensabile di primaria
importanza nella struttura vitale della Chiesa» (Alloc. di
PAOLO VI).
Elementi essenziali:
- Personale: la comunità di fedeli
-Istituzionale: il proprio pastore
Elementi integranti:
- Il territorio. Pur essendo ammessi altri criteri (rito,
lingua, nazionalità) per la divisione del Popolo di Dio, il
criterio del territorio è stato e rimane il criterio
fondamentale (518)
- la Chiesa: ogni comunità di fedeli deve avere un
luogo ove riunirsi per ascoltare la parola di Dio,
celebrare l'Eucarestia
Competenza
Essendo il Vescovo «il Pastore della Chiesa
particolare affidata alle sue cure», a lui
compete ogni atto giuridico relativo alla
parrocchia:
• erezione
• soppressione
• innovazione.
Egli, tuttavia, non deve procedere alla erezione,
alla soppressione o ad una innova notevole
della medesima «senza aver sentito il
Consiglio presbiterale (515/2).
Natura
La parrocchia eretta legittimamente gode di
personalità giuridica per il diritto stesso (515/3).
Se il diritto non dispone diversamente, alla
parrocchia è equiparata la quasi parrocchia, che è
una parrocchia in formazione, in attesa di
condizioni idonee (516/1).
I PARROCI
«Il parroco è il pastore proprio della parrocchia
affidatagli, esercitando la cura Pastorale di quella
comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano,
con il quale è chiamato a partecipare al ministero
di Cristo, per compiere al servizio della comunità
le funzioni di insegnare, santificare e governare,
anche con la collaborazione degli altri presbiteri o
diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del
diritto» (519).
Requisiti
Perché uno sia nominato parroco validamente:
• Deve essere costituito nel sacro ordine del
presbiterato;
• Deve distinguersi per sana dottrina e onestà di vita;
• Deve essere dotato di zelo per le anime e di ogni
altra virtù;
• Deve avere quelle qualità richieste sia dal diritto
universale che da quello particolare
Durata
Il parroco deve godere di una certa stabilità. Questa,
secondo il legislatore si potrà ottenere in due modi
alternativi:
• nominando il parroco a tempo indeterminato;
• nominando il parroco a tempo determinato
«solamente se ciò fu ammesso per decreto della
Conferenza episcopale»
Avvalendosi della facoltà concessa dal 2° comma
del canone, la Conferenza episcopale italiana ha
decretato che tale nomina possa essere fatta anche
per 9 anni (Decreto 6 ottobre 1986);
Le Conferenze episcopali, di Spagna e di Francia
hanno stabilito un termine di 6 anni;
La decisione della Conferenza episcopale, non è
vincolante per i singoli Vescovi, i quali sono liberi
di fare le nomine anche a tempo indeterminato
Provvisione del Parroco
La nomina del parroco, per principio generale,
viene fatta dal Vescovo per libero conferimento,
Solo eccezionalmente si ammette che la provvista del
parroco possa avvenire:
• per «istituzione», ciò che si verifica nel caso di un
membro di IVC o di SVA, che viene presentato dai
propri Superiori (cf c, 682);
• per «conferma», ciò che si verifica se qualcuno
abbia diritto di designare il candidato mediante
l'elezione (523).
La parrocchia vacante il Vescovo l'affida «a chi ritiene
idoneo ad esercitare la cura pastorale, «sentito il
Vicario foraneo» (524).
Norma generale è questa:
per assicurare l'unità di governo
e per evitare possibili conflitti di competenza,
per una sola parrocchia
vi sia un solo parroco o moderatore
Norme eccezionali determinate dalla scarsezza di
sacerdoti o da altre circostanze sono le seguenti:
•al medesimo parroco può essere affidata la cura
di più parrocchie vicine;
•la cura pastorale di una o più parrocchie
contemporaneamente, può essere affidata in
solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che
uno di essi sia il Moderatore nell'esercizio della
cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività
comune e di essa ne risponda davanti al Vescovo»
(51711);
•A motivo della scarsezza di sacerdoti, il Vescovo
potrà affidare «ad un diacono o ad una persona non
insignita del carattere sacerdotale o ad una
comunità di persone una partecipazione
nell'esercizio della cura pastorale di una
parrocchia». In questo caso, però, dovrà costituire
«un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di
parroco, sia il moderatore della cura pastorale»
(517/2);
Il parroco non deve essere una persona giuridica:
• se la parrocchia ha la sede nella chiesa
cattedrale, il parroco lo nomina liberamente il
Vescovo (51012);
• se la parrocchia è affidata ad una comunità
religiosa, il candidato parroco viene presentato dal
Superiore religioso ed istituito dal Vescovo (682)
Compiti
Il Parroco, che acquista lo «exercitium iuris» con
la presa di possesso (527/l), ha i seguenti
compiti di carattere pastorale:
a) l'esercizio del «munus docendi», mediante:
• l'istruzione sulle verità della fede, con l'omelia e
con l' istruzione catechistica; la formazione
cattolica dei fanciulli e dei giovani;
• la promozione dello spirito evangelico, anche in
ordine alla questione sociale (52811);
b) l'esercizio del «munus sanctificandi», avendo
come particolare oggetto:
•la cura perché la SS. Eucaristia sia il centro vitale
della comunità parrocchiale;
•l'amministrazione dei Sacramenti, soprattutto
della SS. Eucaristia e della Penitenza;
•l'incremento della preghiera individuale e
familiare (528/2);
c) l'esercizio del «munus regendi»,
che, tra l'altro, impone:
•la conoscenza personale dei fedeli, mediante anche
la visita alle famiglie;
•la partecipazione alle preoccupazioni di ciascuno e
di tutti;
•la correzione prudente e riguardosa, l'assistenza ai
malati, la promozione della vita cristiana nelle
famiglie (529).
Funzioni
Le funzioni affidate al parroco in modo speciale
sono le seguenti:
• amministrare il battesimo;
• amministrare il sacramento della confermazione
a coloro che sono in pericolo di morte, a norma
del c. 883, n. 3;
• amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi,
fermo restando il disposto del c. 100312-3,
e impartire la benedizione apostolica;
• assistere al matrimonio e benedire le nozze;
• celebrare i funerali;
• benedire il fonte battesimale nel tempo
pasquale, guidare le processioni della Chiesa e
impartire benedizioni solenni fuori della chiesa;
• celebrare l’Eucaristia più solenne nelle
domeniche e nelle feste di precetto (530).
Obblighi
Gli obblighi particolari del parroco sono:
• risiedere in parrocchia dalla quale si potrà assentare
ogni anno, per ferie un massimo di un mese (533/2);
• applicare la «missa pro populo» ogni domenica e
nelle feste che nella sua diocesi sono di precetto
(534);
• provvedere che i libri parrocchiali siano redatti
accuratamente e diligentemente conservati (535/1);
• avere il proprio sigillo (535/3);
• avere il tabularium o archivio in cui vengano
custoditi i libri parrocchiali insieme con le lettere
del Vescovo e gli altri documenti (535/4);
• costituire il Consiglio per gli affari economici
(537) e, se risulta opportuno a giudizio del
Vescovo, anche il Consiglio pastorale (536/1)
Cessazione
Il parroco cessa dall'ufficio:
1. con la rimozione
2. col trasferimento
3. con la rinunzia fatta da parte del parroco e accettata
dal Vescovo (538/1)
4. compiuto il 75° anno di età è invitato a presentare la
rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, il quale
considerata ogni circostanza di persona e di luogo,
decide se accettarla o differirla (538/3).
Sede vacante o impedita, la parrocchia è retta
dall’Amministratore, il quale è tenuto a tutti gli
obblighi ed ha tutti i diritti del parroco, a norma
del can. 540 (539).
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capo del Collegio Episcopale