Pianificazione della rete distributiva
Comune di Corigliano Calabro
Pianificazione rete distributiva
su aree private e pubbliche
approvata con delibera del Consiglio Comunale del 11/06/2002
Redattori: Agrippino ing. R. - Petrone avv. A. - Scazziota ing. M. - Vigilante ing. L.
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Pianificazione della rete distributiva
INTRODUZIONE
Art. 1 Ubicazione
La città di Corigliano Calabro si trova in posizione collinare, a circa 210 metri sul
livello del mare, con un assetto urbanistico tipico dei centri storici medioevali con
abitazioni su livelli di due e tre piani addossati a gradinata, sormontate da un
imponente "Castello Ducale", che domina la Piana di Sibari. Le sue origini sono
tardo-romane, con nucleo presumibilmente originato da un’antica villa patrizia, i
cui abitanti erano profughi delle limitrofe città Copiae e San Mauro, soggette ai
continui attacchi di popoli invasori.
Corigliano, grazie alla sua posizione geografica, è baricentro tra il mare Jonio ed i
retrostanti monti della Sila; infatti, percorrendo solo Km 7 verso Nord-Est si
giunge alla frazione marina, mentre percorrendone quindici verso Sud si raggiunge
l'altitudine di 950 metri sul livello del mare, attraversando la zona montana.
Corigliano dista dai capoluoghi di provincia più vicini: Cosenza, situata ad ovest,
circa 70 km; Crotone, a sud, circa 120 km; Taranto, a nord-est, circa 128 km.
La localizzazione del Comune, rispetto a quelli viciniori di maggiore rilievo è
individuabile mediante le seguenti distanze stradali: Rossano 20 km; Cassano 30
km; Trebisacce 27 km; Acri 40 km; Castrovillari 50 km.
Art. 2 Territorio
Il territorio del Comune di Corigliano Calabro, confina: ad est con il mare Jonio, il
comune di Rossano ed il comune di Longobucco; a sud con Acri, S. Giorgio
Albanese, San Cosmo, San Demetrio Corone; ad ovest con Terranova da Sibari e
Spezzano Albanese; a nord con Cassano Jonio.
Esso ha una superficie complessiva di circa 196 kmq (circa 182 ab/kmq).
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I territori oltre i 400 metri d’altitudine rientrano nella perimetrazione della
Comunità Montana "Destra Crati", con sede in Acri.
Corigliano è suddivisibile in quattro circoscrizioni, oltre le piccole frazioni: Centro
storico, Scalo, Schiavonea, Cantinella.
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"Centro Storico": la popolazione è costantemente in diminuzione, a
vantaggio della pianura; le attività commerciali, quasi tutte di piccole dimensioni,
sono ubicate sull'asse Via Margherita - Via Roma - Piazza del Popolo, con
biforcazione Via San Francesco - Viale Rimembranze, Via XXIV Maggio - Castello
ed un’isola Via Aldo Moro. Le altre strade sono prive o quasi d’attività.
Lo stato generale di conservazione degli edifici è discreto.
Gli edifici storici di maggiore rilievo sono: il Castello Ducale d’origine Normanna
(sec. XI); il Ponte Canale (sec. XV); le Chiese di Santa Maria Maggiore (sec X), San
Pietro (sec. XII), Carmine ed il convento (1490 ), San Francesco con il chiostro ed
il convento (1500), Sant’Antonio ed il convento - attuale convitto dei Liguorini (1450), Santa Chiara (1760), la "Riforma (1686).
I servizi presenti sono: la sede municipale, l'Ospedale civile "G. Compagna", il
comando Vigili Urbani, il Giudice di Pace, la stazione dei Carabinieri, la stazione
della Guardia Forestale, il Distretto Scolastico, gli uffici Postali (2), gli sportelli
bancari (2), le farmacie (3), il punto di rifornimento carburante.
Le scuole sono: - Materne (5) - Elementari (3) - Medie (1) - Superiori (1).
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Scalo: è la zona più popolosa del territorio, grazie alla forte immigrazione
verificatasi, a discapito del centro storico e dei paesi limitrofi; esso rappresenta il
polo d’attrazione principale a livello commerciale.
Operano numerose attività, anche di grandi dimensioni, ma molte con identiche
tabelle merceologiche.
I servizi presenti sono: la delegazione comunale, l'autoparco comunale con annessi
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servizi tecnici, il Distretto Sanitario con annessi ambulatori specialistici, l'ufficio
postale, l'Ufficio delle Entrate sezione distaccata, l'Ufficio del Lavoro, l'Ispettorato
per l'Agricoltura, la compagnia dei Carabinieri, gli sportelli bancari (4), le farmacie
(3), gli alberghi (2), le aree di servizio carburanti (4).
Le scuole sono: - Asilo Nido (1) - Materne (7) - Elementari (3) - Medie (2) Superiori (5)
-
Schiavonea, è la zona turistica marina; sono presenti attività annuali e
stagionali. Le attività annuali si trovano per la maggior parte nel "Borgo
Marinaro", mentre le stagionali si trovano sul "lungomare".
I beni storici presenti sono: l'ex Cappella della famiglia Compagna (1650), il
"Mercato delle Fiere" (Quadrato Compagna), la "Taverna", "la "Torre del Cupo", le
due "Pile".
I servizi presenti sono: la delegazione comunale, la stazione Vigili Urbani, l'ufficio
postale, lo sportello bancario, le farmacie (2), la sede distaccata dell'Ufficio
Regionale per l'Artigianato, l'area di servizio carburanti, il porto, la Capitaneria di
Porto, la Guardia di Finanza, il mercato ittico.
Le scuole sono: Materne (2) - Elementari (3) - Medie (1)
-
Cantinella, frazione che ha registrato un grande sviluppo sia per
popolazione, sia economico, sia commerciale, essendo la cerniera di collegamento
di Corigliano con i comuni di Terranova, Spezzano, Cassano J., Acri, San Demetrio,
Vaccarizzo Albanese. Le attività commerciali si trovano, quasi tutte, lungo la SS.
106 in direzione Sibari e la SS. 106 diramazione Terranova.
Nelle sue immediate vicinanze vi sono i beni monumentali quali il "Castello di San
Mauro" (anno 1515), la "Torre del Ferro", Giosafatte in Val di Crati (edificio con
annessa Cappella), il sito neolitico di Corte di Favella (5700 a.c.).
I servizi sono: la delegazione comunale, l'ufficio postale, la sede distaccata della
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Camera di Commercio, lo sportello bancario, la farmacia, l'albergo, la stazione di
servizio.
Le scuole sono: - Materne (1) - Elementari (1) - Medie (1)
-
frazioni minori: Fabrizio (scuola elementare 1), Thurio, Ministalla,
Apollinara (scuola elementare 1), Torricella (scuola materna 1, elementare 1) (sorte
a seguito della legge istitutiva dell'ente Opera Valorizzazione Sila - OVS), Villaggio
Frassa (scuola materna 1, elementare 1), San Nico, Mandria del Forno (scuola
elementare 1), site nella parte pianeggiante del Comune; Piana Caruso e Baraccone
(albergo, stazione della Guardia Forestale) site nella parte collinare e montana.
Il territorio comunale secondo il Piano Regolatore Generale vigente è suddiviso
nelle seguenti in ZTO: A, B, C, D, ED, E, F, ASI, tenute in considerazione ai fini
dell’individuazione delle zone urbanistiche.
Le zone d’espansione turistiche, così come individuate nella “Variante Turistica”,
sono equiparabili, ai fini della pianificazione commerciale, alla ZTO C=
Art. 3 Collegamenti
I collegamenti via terra sono: SS 106 e SS 106 raddoppio, linea ferroviaria Reggio
C. –
Taranto. Il raccordo con l'autostrada "A3" avviene tramite la SS106 e la
superstrada degli Stompi.
La locale stazione ferroviaria è abilitata al solo traffico passeggeri, mentre lo scalo
merci è sito presso la stazione di Sibari che dista circa Km 15.
I collegamenti aerei sono: aeroporto di Crotone, aeroporto di Lametia Terme; il
primo è raggiungibile in circa 60 minuti, il secondo in circa 75 minuti.
I collegamenti marittimi sono inesistenti, poiché il porto è privo d’infrastrutture
per la ricezione di passeggeri. La stazione marittima è in avanzata fase di
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progettazione.
Art. 4 Popolazione
La popolazione residente nel Comune, dopo anni d’aumento vertiginoso, si è quasi
stabilizzata.
I residenti, secondo il censimento generale del 1991, erano 35.615.
Calcolando sia i residenti e sia i dimoranti, la popolazione invece è di circa 40.000
unità.
I non residenti sono per la maggior parte abitanti dei paesi viciniori: Acri, San
Demetrio, Vaccarizzo, San Giorgio e San Cosimo, che pur mantenendo la residenza
anagrafica in detti paesi, di fatto vivono ed operano in Corigliano. La popolazione
aumenta discretamente durante la stagione estiva, mesi di luglio - agosto, per la
presenza di turisti.
Art. 5 Attività produttive
Corigliano è un paese fondato principalmente sull'agricoltura, ma vanta una
florida flottiglia peschereccia. E' fortemente presente il terziario: edilizia e turismo.
E' assente l'industria, nonostante la presenza di materie prime, quali i prodotti
agricoli ed ittici.
Il reddito pro-capite è buono, tuttavia rilevante è il lavoro sommerso.
- Agricoltura - L'attività prevalente è l'agricoltura ed il suo indotto. La superficie
territoriale è di Ha 18.661, di cui agraria e forestale Ha 17.622.Gli ettari di terreno
utilizzati a fini agricoli sono Ha 15.640, così suddivisi: -
Ha
8.400
per
agrumeto, - Ha 4.000 per uliveto, - Ha 1.600 per seminativo, - Ha 50 per vigneto, Ha 1.550 per pascoli e foraggee.
Le aziende agricole sono 4.000, prevalentemente a conduzione diretta e possono
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classificarsi: da Ha 0 a 2 n° 2.000, da 2 a 5 n° 1750, da 5 a 10 n° 200, oltre 10 n°
50.
L'apicoltura conta un discreto numero d’operatori.
Le aziende agrituristiche iscritte allo speciale albo o in via d’iscrizione sono 10 ma
attualmente in attività 2. (fonte Ispettorato Agrario)
Le Cooperative agricole sono 5; molti produttori locali conferiscono a Cooperative
extracomunali. Vi è una sola Associazione agricola che raccoglie operatori agricoli
di tutta la provincia di Cosenza.
- Agroalimentare - Nel comprensorio di Corigliano sono sorte da poco tempo
Aziende agroalimentari: due lavorano, inscatolando, i vari prodotti tipici del luogo;
una trasforma le arance in succo fresco, che è trasportato altrove per il
completamento del ciclo di lavorazione; altra è dedita alla trasformazione delle
scorze d’agrumi in cibo per animali.
Gli oleifici, invece operano da tempo immemorabile ed attualmente sono 12, di cui
tre imbottigliatori; in media ogni anno vengono molite 180.000 quintali d’olive.
Nel comune di Corigliano operano, con gran successo, due pastifici per la
produzione della pasta fresca ed un panificio, che esportano fuori della Calabria i
loro prodotti.
- Pesca - La seconda attività è la pesca. La flottiglia locale è composta: da 18 (57)
motopescherecci (sopra le 10 tonnellate), 48 (19) motobarche (sotto le 10
tonnellate), 91 barche a remi (sotto le 3 tonnellate).
I motopescherecci trovano ricovero nel "Porto di Corigliano". Esso è formato da
due darsene e cinque banchine, è in via di completamento, infatti, è illuminato, ma
è privo delle strutture essenziali: pompe di rifornimento carburanti, carrelli di
sollevamento, locali per deposito merci.
Recentemente è stato costituito il mercato Ittico a partecipazione pubblica, dove
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sono trattati circa 90 quintali il giorno di pescato.
Il mercato ittico è disciplinato da uno specifico e separato regolamento.
Nel territorio non si ha alcun’industria dedita alla lavorazione del pesce;
sussistono, però, delle realtà sommerse di tipo familiare.
- Industria - ASI: le zone sottoposte a vincolo industriale sono Ha 440 di cui 259
per lotti industriali. Esse sono localizzate in posizione strategica tra la SS 106 ed il
"Porto di Corigliano". Gli ettari utilizzati effettivamente sono Ha 38.77.
La produzione industriale tende a coprire prevalentemente i consumi a contenuto
economico minore, mentre le produzioni più importati sono importate; gli
insediamenti, salvo alcuni, non sono in grado di superare l'ambito locale e di porsi
in concorrenza con le industrie nazionali.
Il piano territoriale ASI è stato da poco sottoposto a revisione (fonte relazione ASI
alla variante).
- Turismo - Gli alberghi operanti in Corigliano sono 4, tutti di piccole dimensioni.
I Camping sono 5, siti tutti tra il "Porto di Corigliano" e la "foce del Crati". La zona
è caratterizzata dalla pineta a ridosso della spiaggia.
Molti turisti trovano ospitalità nelle seconde case di proprietà o in locazione.
L'apporto economico del settore turistico è scarso per diversi motivi: ridotto
periodo vacanzieri 15 luglio - 25 agosto; turisti poco propensi al consumo; assenza
d’incentivi e stimoli.
La variante turistica al PRG prevede l’ambito d’intervento su due aree; una di circa
540 ettari definita “Costa nord” ed interessa l’area a nord della zona ASI sino alla
Foce del Crati; la seconda di circa 60 ettari definita “Costa sud, che si estende dal
Torrente Coriglianeto sino al confine con il Comune di Rossano. Tale variante
presuppone un incremento della popolazione di circa 7.000 abitanti fra residenti,
non residenti ed utenti delle strutture turistiche ricettive.
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E’ in fase di realizzazione la costruzione dello scalo marittimo.
- Commercio - Nel territorio comunale il commercio riveste un ruolo essenziale,
grazie alla sua posizione geografica rispetto alla Piana di Sibari ed ai contrafforti
della Sila. Durante tutto l'arco dell'anno in tale comprensorio gravitano
mediamente circa 150'000 utenti. La Piana di Sibari è circondata da tre capoluoghi
di provincia, in cui sussistono degli ipermercati: Cosenza, Taranto e Crotone.
La situazione commerciale al settembre 2001 era la seguente:
- locali somministrazione: limite massimo mq. 13.396, assentiti mq. 12.542;
- beni di largo consumo limite massimo mq. 14.875, assentiti mq. 12.855;
- Centro: alimentare mq. 2.504 (nel 1998 mq. 2.464), non alimentare mq. 2.430
(nel 1998 mq. 2.210);
- Scalo: alimentare mq. 8.846 (nel 1998 mq. 8.263), non alimentare mq. 30.730
(nel 1998 mq. 23.710)
- Schiavonea: alimentare mq. 4.791 (nel 1998 mq. 4.791), non alimentare mq.
9.813 (nel 1998 mq. 7.031)
- Cantinella: alimentare mq. 1.275 (nel 1998 mq. 1.235), non alimentare mq. 5.048
(nel 1998 mq. 4.632)
La vendita a domicilio, poco conosciuta nei tempi passati, è esplosa negli ultimi
anni e conta molti addetti.
La vendita con distributori automatici trova sempre maggiore applicazione. E' in
ascesa il numero dei circoli privati.
Le tabelle merceologiche (secondo la precedente normativa).
1) Prodotti alimentari: freschi, conservati e in ogni modo preparati e
confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche
(esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche
e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria
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e le frattaglie).
Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e
confezionati,
(compresi
il
comunque preparati
e
pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e
derivati e le bevande, anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie
equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita
superiore a 200 metri quadrati.
II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque
preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle
equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni o
uova.
III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.
IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque
preparate e
confezionate.
V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.
VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e
confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - oli e
grassi alimentari d’origine vegetale - uova - bevande, anche alcoliche.
VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e
confezionati
(compresi i generi di pasticceria e gelateria).
VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di
vendita
superiore
a
400
metri
quadrati
(trattasi
di
tutti
i
prodotti
commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e
delle carni e frattaglie di bassa macelleria).
IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli
di maglieria esterna e di camiceria - accessori d’abbigliamento di qualunque tipo e
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pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque
tipo e pregio - calzature e articoli di pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.
X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento
della casa.
XI) Oggetti preziosi.
XII) Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi
ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale
accessorio - materiale elettrico.
XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti
tipografici o
d’altro genere, audiovisivi compresi.
XIV) Prodotti altri (trattasi di una o più categorie
merceologiche tra quelle
non comprese nelle tabelle precedenti).
Il D.lgs 114 del 31/03/1998, che ha riformato la disciplina relativa al settore
commercio, ha soppresso la distinzione tra categorie contingentate e libere,
nonché le varie tabelle merceologiche, individuando due settori: - alimentare, non alimentare. L’attività commerciale può essere espletata in sede fissa su aree
private, secondo la seguente tipologia:
a) attività fino a 250 mq di superficie (esercizi di vicinato);
b) attività oltre 250 mq di superficie e fino a 2500 mq (medie strutture)
M1 - da 251 a 900 mq.
M2 - da 901 a 2.500 mq;
c) attività oltre 2.500 mq di superficie (grandi strutture)
G1 – da 2.501 a 6.000 mq.
G2 – oltre 6.000 mq.;
d) Centri Commerciali: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono
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d’infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
mentre su aree pubbliche in sede fissa ed ambulante:
a) mercati;
b) fiere e sagre.
Alla normativa nazionale sono seguite la Legge Regionale n° 17 del 11/06/1999, che
disciplina il commercio in sede fissa, la n° 18 del 11/06/1999, che disciplina il
commercio su aree pubbliche, le delibere della Giunta Regionale n° 238 del
20/03/2000, 307 del 07/06/2000, 308 del 07/06/2000=
La Legge n° 287 del 25/08/1991, che disciplina il settore esercizi per la
somministrazione d’alimenti e bevande, ha abrogato la precedente normativa in
materia. La nuova disciplina non prevede l’adozione di piani, ma soltanto di criteri
e parametri regionali, per la determinazione delle autorizzazioni nelle diverse aree
del territorio comunale.
Art. 6 Individuazione delle linee di sviluppo
Il comune di Corigliano è classificato demograficamente tra quelli di 2° classe
(10.000/50.000 abitanti), in cui possono essere aperte sia strutture di medie
dimensioni di tipo M1, con superficie di vendita tra 251 e 900 mq, M2, con sup. tra
901 e 2.500 mq, sia di grandi dimensioni di tipo G1, con sup. tra 2.501 e 6.000 mq,
G2 oltre 6.000 mq per il solo settore non alimentare.
Corigliano rientra, secondo le disposizioni regionali, nell’area di gravitazione
commerciale 5, di cui è capo area.
In virtù dell’analisi esperita il territorio comunale è suddiviso in cinque nuclei
commerciali: 1) Centro storico, su cui gravita la frazione Piana Caruso –
Baraccone; 2) Scalo, su cui gravita la frazione Villaggio Frasso; 3) Schiavonea, su
cui gravita la frazione Torricella, Fabrizio Grande e Piccolo; 4) Cantinella su cui
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gravita la frazione San Nico - Mandria del Forno - Apollinara – Thurio; 5) Area
ASI; le Grandi strutture di vendita sono localizzate esclusivamente nella zona
“ASI”, mentre le Medie nelle zone “D”= Lungo l’asse viario Corigliano centro –
Scalo – Schiavonea, cioè SS 106, via Provinciale, Via Santa Lucia, è prevista la
nascita di Medio-piccole strutture di vendita con trasformazione del sito in ZTO
“D”.
Sono state individuate, sempre in considerazione dell’analisi svolta, le aree da
destinare a posteggio e mercati, tenendo conto della loro disponibilità da parte del
Comune o della loro acquisibilità. Inoltre, sono istituiti quattro mercati mensili su
aree pubbliche ed il “mercatino del mediterraneo”.
La pianificazione degli esercizi per la somministrazione di bevande ed alimenti è
effettuata con separato regolamento, che stabilisce anche le quantità, e suddivide il
territorio per come sopra specificato.
Art. 7 Glossario
Commercianti: - coloro i quali professionalmente acquistano merci a nome e per
conto proprio e li rivendono; - coloro i quali professionalmente somministrano al
pubblico alimenti e bevande; - coloro i quali vendono al pubblico opere di pittura,
scultura, grafica, oggetti d’antichità o d’interesse storico od archeologico.
Devono essere ricompresi tra loro coloro che esercitano l'attività in modo
sporadico e provvisorio, ed esclusi coloro che vendono prodotti ai consumatori in
modo del tutto sporadico ed occasionale.
Attività di vendita dei commercianti può realizzarsi: all'ingrosso; al minuto in
locali ed aree private; al minuto su aree pubbliche, compreso il demanio
marittimo; per corrispondenza; mediante distributori automatici; al domicilio dei
compratori.
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S’intende per commercio all’ingrosso la vendita ad altri commercianti, all’ingrosso
o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
S’intende per commercio al dettaglio la vendita su aree private in sede fissa o aree
pubbliche direttamente al consumatore finale.
Forme speciali di vendita sono: - gli spacci interni; - apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione; - vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Superficie di Vendita di un esercizio commerciale è, ai sensi dell’art. 4 del D.Lsg.
114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle
occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali
non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non
adibiti all’esposizione di merci. La superficie di vendita deve essere delimitata da
strutture edilizie o comunque da strutture fisse, stabili e chiaramente individuabili.
Per superficie di vendita di un Centro commerciale s’intende quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Trasferimento di sede di una struttura di vendita è il trasferimento di sede
dell'esercizio senza modifica ed estensione del settore merceologico alimentare e/o
non alimentare oggetto dell'autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede
può essere associato o no ad un ampliamento della Superficie di Vendita. Il rilascio
dell'autorizzazione al trasferimento della sede comporta la decadenza della
precedente autorizzazione commerciale.
Ampliamento della Superficie di Vendita è la modificazione edilizia, dell'assetto
funzionale o dell'arredo che determini una Superficie di Vendita maggiore di quella
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Pianificazione della rete distributiva
precedentemente autorizzata. L'Ampliamento della Superficie di Vendita può
essere associato al trasferimento di sede, all'estensione e alla variazione del settore
merceologico. L'ampliamento della superficie di vendita può inoltre essere
associato all'accorpamento di precedenti autorizzazioni commerciali.
Estensione del settore merceologico. Le autorizzazioni commerciali possono
riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi alimentari, il solo
settore della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori.
L’estensione del settore merceologico è l'aggiunta ad una vigente autorizzazione di
un settore merceologico precedentemente non autorizzato.
Variazione del settore merceologico
è qualunque modifica della Superficie di
Vendita che, dal punto di vista urbanistico, comporti il passaggio di una struttura
di vendita dal settore alimentare al settore non alimentare o viceversa. Tale
modifica richiede autorizzazione in quanto cambio di destinazione d'uso. Dal
punto di vista dei requisiti urbanistici, si considerano appartenenti al settore
alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti alimentari e quelle
che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, salvo che la Superficie di
Vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% della Superficie di
vendita totale. Si considerano appartenenti al settore non alimentare tutte le
strutture di vendita che vendono prodotti non alimentari e quelle che vendono sia
prodotti alimentari che non alimentari, purché la Superficie di Vendita riservata al
settore alimentare sia inferiore al 3% della Superficie di vendita totale.
Atti non soggetti ad autorizzazione bensì a comunicazione Non sono soggetti ad
autorizzazione commerciale, bensì a comunicazione al Comune, da redigersi sulla
base del modulo MOD.COM3 approvato ai sensi del D.Lgs. 114/98: la cessazione
dell'attività; le modifiche interne che non comportino aumento della superficie di
vendita; la riduzione dei settori merceologici da due ad uno solo; il subingresso.
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Pianificazione della rete distributiva
Per subingresso s’intende la modifica della titolarità di un'autorizzazione rilasciata,
tramite
trasferimento
della
gestione
o
della
proprietà
dell'attività.
La
comunicazione al Comune del subingresso da parte del soggetto che subentra deve
essere accompagnata da: autocertificazione riguardo alla non sussistenza di alcuna
delle condizioni ostative all'esercizio d’attività commerciale di cui all'art. 5 comma
2 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114; nel caso che la domanda riguardi un'attività relativa
al settore merceologico alimentare, autocertificazione di possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114. La modifica del
lay-out interno di una struttura di vendita autorizzata che non determini un
incremento della Superficie di Vendita è soggetta ad obbligo di comunicazione al
comune, accompagnata da planimetria in scala non inferiore a 1:100 con
l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie
di Vendita nella nuova sistemazione prevista.
Monetizzazione del parcheggio: pagamento al Comune di una somma, stabilita di
concerto dall’Ufficio Urbanistica ed Ufficio Lavori Pubblici, per ogni parcheggio
necessario all’attività commerciale e di cui non si ha la disponibilità concreta. Le
somme incamerate saranno utilizzate ai fini della creazione di nuove aree di
parcheggio ed arredo urbano. La materia sarà regolamentata da apposita
deliberazione.
Aree pubbliche: Strade, canali, piazze - comprese quelle di proprietà privata
gravate da
servitù di pubblico passaggio - e ogni area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico; posteggio: parte d’area pubblica o privata di cui il comune abbia la
disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio
dell'attività commerciale; mercato: area pubblica o privata di cui il comune abbia
la disponibilità, composta da più parcheggi, attrezzata o no, destinata all'esercizio
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Pianificazione della rete distributiva
dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione d’alimenti e bevande,
l'erogazione di pubblici servizi; fiera: manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti, d’operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; presenze in un
mercato: numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato e si
prescinde dal fatto che vi abbia potuto o non svolgere l'attività; presenze in una
fiera: numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.
Il DLGS 114/1998 non si applica ai titolari delle seguenti tabelle merceologiche
speciali:
- farmacie -: Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per
l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon,
bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne,
termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini
ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale
tessuto
filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi
propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino
parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane. Articoli per la sicurezza e
la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle
sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, panciere, correttivi e curativi, calze
collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere,
ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria
dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici
antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di massoterapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e
17
Pianificazione della rete distributiva
mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere
messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle
essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola;
Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per
ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in
genere non d’uso farmaceutico.
- rivendite di generi di monopolio -: Articoli per fumatori. Francobolli da
collezione e articoli filatelici. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e
richieste ad enti vari, moduli per contratti. Tessere preparate per servizi vari.
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e
fax). Articoli di bigiotteria, articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per
l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi, quali
spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre
e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso,
fermacravatte, portachiavi e simili. Pellicole fotocinematografiche, compact disc,
musicassette e videocassette da registrare. Lampadine, torce elettriche, pile, prese
e spine elettriche e telefoniche. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché
prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse calzatureria e
borsetteria). Articoli di chincaglieria purché‚ realizzati in materiali non preziosi (a
titolo d’esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili. Detersivi, insetticidi in
confezioni originali, deodoranti. Articoli sportivi (esclusi capi d’abbigliamento e
calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. Articoli
ricordo (esclusi gli articoli d’oreficeria). Carte geografiche e stradali, mappe e guide
turistiche su qualsiasi supporto realizzate. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli
18
Pianificazione della rete distributiva
per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di
società, giochi pirici. Fiori e piante artificiali. Articoli per la cura e la manutenzione
delle calzature. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici,
pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua
ossigenata, tintura di iodio e simili). Orologi a batteria in materiali non preziosi.
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
- distribuzione automatica di carburanti -: Ricambi e accessori per i veicoli,
compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche,
le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli,
portabagagli, porta sci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. Carte geografiche e
stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici
per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. Specchi, pettini, forbici, nastri,
spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché‚ in metalli e materie
non preziosi. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e
videocassette registrate o da registrare. Articoli per la cura e l'igiene della persona,
nonché prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse le
calzature, la valigeria e la borsetteria). Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in
metalli e materie non preziosi. Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. Fazzoletti, piatti,
posate, bicchieri usa e getta e simili. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici,
assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool
denaturato, acqua ossigenata
tintura di iodio e simili). Articoli ricordo (esclusi gli articoli d’oreficeria).
- associazioni dei produttori - ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli associati,
i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli del proprio fondo;
- artigiani per la vendita nei locali di produzione;
- pescatori ed alle cooperative di pescatori;
19
Pianificazione della rete distributiva
- cacciatori singoli o associati che vendono al pubblico i prodotti ittici e la
cacciagione proveniente dall’esercizio della loro attività;
- vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d’arte o dell’ingegno;
- vendita di beni del fallimento;
- vendita effettuata durante le fiere campionarie delle mostre di prodotti;
- vendita di materiale informativo e di pubblicazioni d’enti pubblici.
Art. 8 Rinvio
Per quanto non previsto nella presente pianificazione della rete distributiva su aree
private e pubbliche si rinvia alle leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali,
comunali di riferimento in materia.
20
Pianificazione della rete distributiva
ATTIVITA’ IN SEDE FISSA SU AREE PRIVATE
Art. 1 Requisiti per l’accesso all’attività commerciale - Settore
Alimentare
A
Requisiti morali
L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve
possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in
caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne
per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una
condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione,
riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver
riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata
in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti,
commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del
commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del
commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di
prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di
prevenzione.
Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni
decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena
è stata scontata.
Ai sensi
della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora
l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
21
Pianificazione della rete distributiva
possesso
della
Amministrazione;
stessa
il
Amministrazione
responsabile
del
procedente
o
procedimento
d’altra
Pubblica
procede
d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati
d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o
Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.
B Requisiti professionali
Aver frequentato un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o
aver svolto attività o pratica professionale nel settore alimentare per due anni
nell’ultimo quinquennio, oppure essere stato iscritto al Registro esercenti il
Commercio (REC) negli ultimi cinque anni per uno dei
gruppi merceologici
definiti dal D.M. 04/08/1988 n° 375 (Tabelle dalla I alla VIII).
Art. 2 Settore non Alimentare
A
Requisiti morali
L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve
possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in
caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne
per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una
condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione,
riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver
riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata
in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti,
commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del
commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del
22
Pianificazione della rete distributiva
commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di
prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di
prevenzione.
Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni
decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena
è stata scontata.
Ai sensi
della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora
l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
possesso
della
Amministrazione;
stessa
il
Amministrazione
responsabile
del
procedente
procedimento
o
d’altra
Pubblica
procede
d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati
d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o
Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.
B
Requisiti professionali
Nessun requisito specifico.
Art. 3 Farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di
carburante
A
Requisiti morali
L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve
possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in
caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne
per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una
condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione,
riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
23
Pianificazione della rete distributiva
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver
riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata
in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti,
commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del
commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del
commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di
prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di
prevenzione.
Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni
decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena
è stata scontata.
Ai sensi
della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora
l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
possesso
della
Amministrazione;
stessa
il
Amministrazione
responsabile
del
procedente
procedimento
o
d’altra
Pubblica
procede
d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati
d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o
Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.
B
Requisiti professionali
Tabelle Speciali come da Allegato n° 9 del D.M. 04/08/1988 n° 375.
Art.4 Somministrazione di bevande ed alimenti
Per somministrazione s’intende la vendita d’alimenti e bevande che sono
consumati sul posto in cui si effettua il servizio di vendita. Gli esercizi sono distinti
24
Pianificazione della rete distributiva
in a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande comprese
quelle alcoliche con volume superiore al 21 % e di latte; b) esercizi per la
somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti
di gastronomia; c) esercizi di cui alla lettera a) e b) in cui la somministrazione è
effettuata congiuntamente all’attività d’intrattenimento e svago; d) esercizi di cui
alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi genere.
L’attività può essere espletata
in locali con sede fissa o per mezzo di
distributori automatici.
La pianificazione è disciplinata con separata normativa e cartografia.
A
Requisiti morali
L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve
possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in
caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne
per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una
condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione,
riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver
riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata
in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti,
commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del
commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del
commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di
prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di
25
Pianificazione della rete distributiva
prevenzione.
Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni
decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena
è stata scontata.
Ai sensi
della legge 24/7/1990, è consentita l’autocertificazione qualora
l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
possesso
della
Amministrazione;
stessa
il
Amministrazione
responsabile
del
procedente
procedimento
o
d’altra
Pubblica
procede
d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati
d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o
Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.
B
Requisiti professionali
Aver raggiunto la maggiore età ed aver assolto gli obblighi scolastici, aver
frequentato un corso professionale ed aver superato l’esame d’idoneità, essere
iscritto al R.E.C. (legge 25/08/1991 n° 287)
Art. 5 requisiti dei locali di vendita
Il locale deve avere destinazione d’uso commerciale e censito al Catasto Urbano
con categoria C1 (bottega, negozio), e/o D8
Il locale deve avere il certificato di conformità urbanistica, la sussistenza dei
requisiti igienico-sanitari e il rispetto della normativa sull’abbattimento delle
barriere architettoniche, inoltre deve avere, a pertinenza, delle aree destinate a
parcheggio per come previsto nei successivi articoli, tale requisito deve essere
menzionato nel certificato di cui al comma precedente.
La destinazione d’uso dei locali è quella fissata dalla Concessione edilizia o dalla
26
Pianificazione della rete distributiva
Licenza ovvero in assenza o nell’indeterminatezza degli atti, dalla classificazione
catastale attribuita in sede d’accatastamento o da altri atti probanti.
Gli impianti tecnologici della struttura di vendita devono essere conformi alla
legge 46/90, al DPR 447/91 e successive modificazione.
Per i locali di vendita inferiori a mq. 200(superficie lorda), la certificazione di
conformità degli impianti elettrici è sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori;
superiore a mq. 200, la certificazione di conformità, sottoscritta dall’impresa
esecutrice dei lavori, deve essere accompagnata dal certificato di collaudo emesso
da Tecnico abilitato. Ai sensi del DPR 577/82, per i locali superiori a mq. 400
(superficie lorda) è necessario acquisire del parere del Comando provinciale dei
VV.FF. Per i locali adibiti alla vendita di materiali esplosivi, qualunque sia la loro
consistenza, è necessario sia il parere dei VV.FF. sia il collaudo degli impianti
elettrici.
Il commerciante nell’esercizio dell’attività deve rispettare sempre le normative
sanitarie e di pubblica sicurezza.
Art.6 Destinazione d'uso
La legge urbanistica regionale n. 19/2202, con l’art. 57,
ha disciplinato il
mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, a cui si effettua rinvio.
Il comma 4 dell’art. 57, sopra richiamato, individua in 5 categorie le destinazioni
d’uso. Il comma 6 stabilisce che la categoria (b) e (c) può essere insediata solo nelle
ZTO D. Il comma 8, 2° capoverso, stabilisce che gli esercizi commerciali di vicinato
possono sussistere in tutte le ZTO ad eccezione delle E.
Art.7 Articolazione degli esercizi commerciali
27
Pianificazione della rete distributiva
Esercizi di vicinato
Attività commerciali al dettaglio in sede fissa svolte in esercizi aventi una
superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno. Si distinguono nelle
due seguenti sottocategorie:
1.a - Esercizi di vicinato del settore alimentare; 1.b - Esercizi di vicinato del settore
non alimentare.
Medio-piccole strutture di vendita - M1
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa svolte in esercizi con SV compresa
fra 251 mq. e 900 mq..
Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: M1.a - Medio-piccole strutture di
vendita del settore alimentare; M1.b - Medio-piccole strutture di vendita del
settore non alimentare.
Medio-grandi strutture di vendita - M2
Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi aventi una SV compresa fra 901
mq. e 2.500 mq.
Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: M2.a - Medio-grandi strutture di
vendita del settore alimentare; M2.b - Medio-grandi strutture di vendita del
settore non alimentare.
Grandi-piccole strutture di vendita – G1
Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV fra 2.501
mq. e 6.000 mq.
Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: G1.a - Grandi strutture di vendita
del settore alimentare; G1.b - Grandi strutture di vendita del settore non
alimentare.
Grandi-grandi strutture di vendita – G2
Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a
28
Pianificazione della rete distributiva
6.001 mq.
Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: G1.a - Grandi strutture di vendita
del settore alimentare; G1.b - Grandi strutture di vendita del settore non
alimentare.
Centro Commerciale
Media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono d’infrastrutture
comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I Centri commerciali possono
comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi
bancari, servizi alle persone, ecc.).
Nell’ambito dei Centri commerciali si definiscono: Centri commerciali di vicinato
quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione
degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
Centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in:
- attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di
livello superiore, e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui
superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq., o di grandi strutture
non alimentari di livello superiore, e comunque di medie o grandi strutture non
alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.;
- attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o grandi
strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq
di SV per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari, e
con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.
Per superficie di vendita di un Centro commerciale s’intende quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri commerciali
29
Pianificazione della rete distributiva
sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro
superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto
riguarda i requisiti urbanistici. Pertanto, ai fini delle categorie di destinazioni
d’uso, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito delle sottocategorie d’uso
di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in relazione all’entità della loro SV complessiva.
Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non
alimentari si considerano ricadenti nella sottocategoria d’uso relativa agli esercizi
del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore
alimentare risulti inferiore al 3% della SV complessiva.
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
Comprende gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, come
definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di
distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, l’attività di
vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lg.vo. 11/2/1998
n.32, servizi di lavaggio e d’assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la
somministrazione d’alimenti e/o bevande. Non riguarda gli impianti ad uso
privato. Le specifiche quantità sono previste dal separato Regolamento Comunale
in materia.
Art. 8 Parcheggi
Le dimensioni del singolo stallo (posto auto) al netto degli spazi di manovra, non
devono essere inferiori a mt. 2,5x5.00.
Ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un
'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq.
25.
L’art. 17 della legge 765/67 e successive modificazioni prevede per le attività
30
Pianificazione della rete distributiva
commerciali una superficie da destinare a parcheggio e a verde nella misura
indiscriminata pari a 80% della superficie lorda di pavimento.
Ogni edificio deve avere i parcheggi per come stabilito dal regolamento edilizio
comunale.
I locali adibiti ad attività commerciale devono essere dotati dei parcheggi previsti
dalla legge 765/67 art. 17 a cui vanno aggiunti le superficie come appresso definite:
tabella (A)
zone
Centro storico
Settori
Alimentare
0.4
Strutture
Medie
Grandi
di vicinato
strutture
strutture
mq/(mq 1.5 mq/(mq SV)
SV)
Non
0.4
Alimentare
SV)
2.0 mq/(mq 2.0
SV)
mq/(mq 0.8 mq/(mq SV)
SV)
1.5 mq/(mq 1.5
SV)
mq/(mq
mq/(mq
SV)
I parcheggi pertinenziali dell’attività commerciale, per come sopra quantificati,
vanno collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal
caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente
nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa. Al fine di
favorire l’uso delle biciclette, quale mezzo di trasporto individuale, è prescritto la
realizzazione di un congruo numero di parcheggi per biciclette.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia
che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì
essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio
d’accessibilità pedonale (non superiore a 300 m.), purché permanentemente
asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura
31
Pianificazione della rete distributiva
di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti
segnalati) e senza barriere architettoniche.
Nel caso di strutture di vendita con più di cinquanta dipendenti per turno di lavoro
è opportuno che oltre la superficie a parcheggio pertinenziale sia individuata
un’ulteriore area di parcheggio destinata ai dipendenti della struttura.
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di
più di 50 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati,
è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso
l’accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti. In ogni caso devono
essere assicurate efficaci soluzioni d’accesso, e adottati tutti gli accorgimenti
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti
di
vendita,
con
particolare
riferimento
al
superamento
delle
barriere
architettoniche.
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure
in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti
d’edificazione stabiliti dal P.R.G. Nel caso di realizzazione di parcheggi
pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata
permeabilità, devono essere realizzate soluzioni interrate sotto la struttura di
vendita e/o soluzioni pluripiano che minimizzino l’estensione della superficie che è
impermeabilizzata.
Nel caso di centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e
non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari
e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita
di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste ai
sensi della suesposta tabella.
32
Pianificazione della rete distributiva
Le medio e le grandi strutture di vendita devono essere dotate, in aggiunta alle aree
a parcheggio, di un’area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico
merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese e
delimitata rispetto ai parcheggi per la clientela in modo da non interferire con la
loro fruibilità.
Per le grandi strutture di vendita l’area di cui sopra deve essere delimitata con
alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere
raccordata con l’innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato
rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Art. 9 deroghe aree a parcheggio
Nelle zone esclusivamente pedonali non sono necessari i parcheggi di cui alla
tabella “A”.
La quantità di parcheggi necessaria, di cui alla tabella “A”, è ridotta del 75% e non
si computano i primi 50 mq di SV per gli esercizi di vicinato ubicati nel “Centro
storico”, per come delimitato nella planimetria, con esclusione di via Margherita e
ss.106, v.le Rimembranze; lo Scalo: Via Nazionale da incrocio con via Macchiavelli
fino alla Chiesa Santa Maria delle Grazie; il “Borgo marinaro”, per come delimitato
in planimetria, che rientrano nelle zone:
a) a traffico limitato o escluso ai sensi dell’art. 135 del DPR 495/1992;
b) caratterizzate dall’avere un’utenza prevalentemente a carattere pedonale.
Per sopperire alla quantità di parcheggio, in detti casi, l’Amministrazione concede
in uso aree di parcheggio pubblico, istituendo anche la tariffa a tempo per la fascia
oraria di apertura dei negozi, previa monetizzazione.
In caso di ampliamento, con superamento dei 250 mq di SV, i parcheggi
commerciali sulla parte eccedente sono calcolati secondo la tabella “A” ed è
33
Pianificazione della rete distributiva
possibile la loro monetizzazione.
I parcheggi di scambio saranno collegati con un bus-navetta alle zone a traffico
limitato o precluso.
Art. 10 Z.T.O. A, B, C ed assimilate - Destinazioni d'uso ammesse
Sono ammesse le attività commerciali nel settore sia alimentare che non
alimentare con superficie utile di vendita non superiore a mq. 250; esercizi di
somministrazione di bevande ed alimenti; non sono consentite le attività
incompatibili con la residenza quali industrie, depositi a cielo aperto di materiali di
qualunque genere, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi.
Le attività esistenti di dimensioni superiori ai mq 250 SV, alla data di
approvazione del presente regolamento, possono continuare ad operare ed
ampliarsi per una sola volta, fino ad un massimo del 20% ed a condizione che non
sia superata la SV di mq.900=
Le attività commerciali poste sulle seguenti vie: - Centro storico: Via Roma, p.zza
del Popolo, Via S. Francesco, Via 24 Maggio, Via P. Umberto, P.zza Compagna, Via
Tricarico, p.zza Cavour, via Addolorata, Via L. Palma, P.zza Valente, Via dei
Cinquecento; - Scalo: Via Nazionale da via Provinciale a via Pertini, Via Fontanelle
da Via Berlinguer a p.zza A. Negri; - Schiavonea: V.le Salerno e le vie prospicienti il
“Quadrato Compagna”, le “Pile”, la “Taverna” e la “Chiesa Maria ad Nives”; Cantinella: Via Nazionale tra Farmacia Scarcella e Banca di Credito Cooperativo
due Mari, devono utilizzarsi per gli infissi e le insegne una tipologia di materiali
congrua con le linee architettoniche dell’edificio e della zona, impiegando
prevalentemente i seguenti materiali: legno, vetro, ferro battuto e ferro brunito con
intarsi in legno o rame o bronzo, acciaio inox satinato. Materiali ed elementi di
aggregazioni diverse da quelle elencate dovranno essere preventivamente
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Pianificazione della rete distributiva
approvati dall’Ufficio Urbanistico del comune.
Art. 11 Z.T.O. ASI
Le destinazioni d'uso ammesse in tale zona sono raggruppabili nelle seguenti
categorie: attività artigianali e industriali; attività commerciali di grandi
dimensioni: G1 e G2; attività commerciali di medie dimensioni: M2 settore non
alimentare; attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi e frigoriferi;
attività commerciali della dimensione degli esercizi di vicinato, non alimentari,
solo qualora l’attività di vendita si configuri come complementare all’attività
artigianale.
Art. 12 Z.T.O. D
Le destinazioni d'uso ammesse in tali zone sono: attività artigianali e terziarie;
attività commerciali di Medie dimensioni nel settore alimentare e non alimentare
di tipo: M1 e M2; commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi e frigoriferi; attività
di
vicinato
di
complemento
alle
attività
artigianali;
esercizi
per
la
somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 13 Restante parte del territorio
Il presente articolo disciplinata la rete distributiva commerciale nella parte del
territorio non ricadente nelle ZTO A, B, C, D del PRG.
In questa parte del territorio non possono essere aperte nuove attività commerciali
o essere trasferite da altre zone commerciali.
Le attività esistenti, alla data di approvazione del presente regolamento, possono
continuare ad operare ed ampliarsi per una sola volta, fino ad un massimo del 20%
ed a condizione che non sia superata la SV di mq.900=
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Pianificazione della rete distributiva
Le attività di somministrazione di bevande ed alimenti sono consentite, nei limiti
della normativa specifica.
Art. 14 Orario di apertura
Le attività commerciali devono rispettare il seguente orario di apertura: ore 8:0014:00 e 16:00-20:30. e la chiusura domenicale e festiva, nonché la mezza giornata
di chiusura infrasettimanale.
La fascia oraria di apertura pomeridiana, nel periodo estivo, si posticipa di un’ora
ed è soppressa la chiusura infrasettimanale.
L’esercente nei seguenti periodi può aumentare l'orario di apertura nei limiti ore
7.00 – 22.00 e comunque non può eccedere le 13 ore giornaliere, e non rispettare
la chiusura infrasettimanale e della domenica: 1 dicembre - 15 gennaio (natalizio);
1 giugno - 30 settembre (estivo); il periodo ricompreso tra
il venerdì
antecedente la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua.
Gli esercizi di vicinato, posti nel nucleo di Schiavonea possono esercitare
la
vendita notturna per il periodo: 1 giugno - 30 settembre (estivo).
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e
chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello esposto esternamente al
proprio negozio, leggibile anche nelle ore di chiusura. L’Amministrazione,
nell’ambito del territorio comunale potrà vincolare la forma o altri requisiti dello
stesso cartello, che, comunque dovrà essere di aspetto sobrio e gradevole.
La chiusura infrasettimanale è stabilita per il settore non alimentare il lunedì
mattina, mentre per il settore alimentare: - Centro storico: mercoledì pomeriggio;
-
restante parte del territorio: giovedì pomeriggio; le attività produttive il
sabato pomeriggio. Allorquando una festività ricade in giorno ordinariamente
feriale della settimana la chiusura infrasettimanale è soppressa.
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Pianificazione della rete distributiva
Non sono vincolati dalle precedenti norme sugli orari: di monopoli; -
le rivendite di generi
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi
turistici ed alberghieri; -
gli esercizi di vendita al dettaglio nelle stazioni
ferroviarie, marittime; -
le rivendite di giornali.
Art. 15 Carico e scarico delle merci
Le operazione di carico e scarico delle merci sulle strade pubbliche comunali
devono essere
effettuate dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle 14:30 alle 16:00 e dalle 20:00 alle
7:30=
Art. 16 Prezzi
I prezzi di tutte le merci esposte, per la vendita al dettaglio, devono essere indicati
su appositi cartelli in modo chiaro e ben leggibile.
Art. 17 Vendite di liquidazione
L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne
comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere
inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione
dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi
strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione
dell'attività; b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto,
non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata; c) in caso
di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di
trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli
altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali; d) in caso di
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Pianificazione della rete distributiva
liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzioni
dei lavori per un importo non inferiore a Lire 100.000, IVA esclusa, a metro
quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con
copia delle fatture; e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei
locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di
provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali
l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario
all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque
giorni.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei
settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni
precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.
Art. 18 Vendite di fine stagione o saldi
Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di
fine stagione, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli
accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli
articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne
comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando: a) la data di inizio e
la durata della vendita; b) i prodotti oggetto della vendita; c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti
gli altri.
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Pianificazione della rete distributiva
Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali
e possono essere effettuate solamente dal 1 febbraio al 15 marzo o dal 1 agosto al 15
settembre.
Art. 19 Disposizioni comuni vendite di liquidazione e di fine stagione
Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite
fallimentari,
aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del
pubblico incanto.
Il venditore deve essere in grado di dimostrate la veridicità delle asserzioni
pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non
ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della
vendita.
I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da
quelli eventualmente, posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di
separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più
favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non
possano essere oggetto di tale forma di vendita.
Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella
pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso
rilievo tipografico.
Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce
reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino
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Pianificazione della rete distributiva
all'esaurimento delle scorte.
Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere
solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia
acquistate sia in conto deposito.
L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con
avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo
grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
Art. 20 Forme Speciali di Vendita
A) Spacci interni
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati,
di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati è soggetta
a comunicazione al Sindaco e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico
e che non abbiano accesso dalla via pubblica.
All'ingresso è vietato apporre indicazioni generiche; è obbligatorio indicare il tipo
di locale ed il divieto di accesso al pubblico estraneo.
L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che
deve contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di sussistenza dei
requisiti morali e professionali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della
idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.
B) Distributori automatici
La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad
apposita comunicazione e l’attività può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione, che deve contenere le generalità del richiedente, la
dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali, il rispetto delle
norme igienico-sanitarie e della idoneità dei locali in cui è installato, il settore
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Pianificazione della rete distributiva
merceologico, l’ubicazione ed il rispetto delle norme per l’esercizio di vicinato nel
caso in cui l’apparecchio è ubicato in un apposito locale adibito in modo esclusivo.
C) Vendita per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di
comunicazione è soggetta a comunicazione al Comune nel quale risiede l’esercente
e l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla ricezione. Nella
comunicazione devono essere indicate le generalità dell’esercente, la sussistenza
dei requisiti morali e professionali ed il settore merceologico.
Commercio via etere: prima della trasmissione il titolare della emittente deve
verificare che l'operatore sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l'esercizio della vendita; durante la trasmissione, devono apparire sullo schermo:
a) il nome o la ragione sociale del venditore; b) la sede; c) il numero di iscrizione al
registro delle imprese; d) il numero della partita I.V.A..
D) Vendita presso il domicilio dei consumatori
L’esercente deve dare comunicazione al Comune di residenza dell’inizio
dell’attività di vendita, che può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento. La
comunicazione deve contenere le generalità dell’esercente, la sussistenza dei
requisiti morali e professionali ed il settore merceologico.
Gli eventuali collaboratori devono avere gli stessi requisiti morali e professionali
dell’esercente.
Ciascun preposto alle vendite deve essere fornito di tesserino di riconoscimento.
MODALITÀ DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
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Pianificazione della rete distributiva
Art. 21 Attività di vicinato (piccoli esercizi)
L'utente interessato all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento dell'esercizio
di vicinato deve darne comunicazione al Comune e dopo trenta giorni può avviare
l'attività se non gli è pervenuto alcun diniego o richiesta di documentazione
suppletiva e/o integrativa da parte dell'Ufficio Commercio. In quest'ultimo caso i
trenta giorni iniziano a decorrere dal completamento della documentazione.
L'interessato deve possedere i requisiti morali e professionali di cui agli articoli
precedenti. Nella domanda deve dimostrare l’idoneità dei locali, indicare il settore
merceologico e l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
L'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla denuncia verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato, notificato all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di proseguire nell'attività, tranne che l'interessato non provveda a
conformarsi alla normativa vigente entro il termine di 30 giorni dalla notifica
dell'atto.
L’autorizzazione o copia della comunicazione devono essere esposti nell’esercizio,
unitamente ad una planimetria dei locali in scala 1:100, in luogo in vista al
pubblico.
Art. 22 Attività media
a) Autorizzazione commerciale
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della Superficie di Vendita,
l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita alimentare
o non alimentare sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del
Comune. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune sulla
base del modulo MOD.COM2 approvato ai sensi del D.Lgs. 114/98. La domanda
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Pianificazione della rete distributiva
deve comunque contenere generalità, residenza e codice fiscale del richiedente.
Ogni domanda d’autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita deve
essere corredata dai seguenti documenti allegati: autocertificazione del richiedente
riguardo alla non sussistenza d’alcuna condizione ostativa all'esercizio d’attività
commerciale
di
cui
all'art.
5
comma
2
del
D.Lgs.
31/3/1998
n.114;
autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5
del D.Lgs. 31/3/1998 n.114, nel caso che la domanda riguardi un'attività relativa al
settore merceologico alimentare; estratto autentico di mappa e certificato
catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare l'unità o le
unità immobiliari oggetto della domanda e le relative superfici e proprietà; in
alternativa la documentazione catastale può essere costituita da estratto di mappa
e visura catastale certificati con firma e timbro di un professionista abilitato;
planimetria in duplice copia dell'unità edilizia e della o delle unità immobiliari
oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della
destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie di Vendita; la
Superficie di vendita deve in ogni caso essere delimitata da strutture edilizie o da
elementi d’arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili; relazione tecnica
sulle caratteristiche previste della struttura con i contenuti di cui al seguente punto
9; i documenti di cui alla lettera c) del precedente comma non sono richiesti nel
caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, potendo in tal
caso fare riferimento ai corrispondenti documenti allegati a tale domanda. Nel
caso di sola variazione del settore merceologico da alimentare a non alimentare e
nel caso d’estensione al settore non alimentare di una precedente autorizzazione
relativa al settore alimentare, la relazione tecnica di cui alla lettera e) non è
richiesta.
Contenuti minimi della relazione tecnica per le medio strutture di vendita. I
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Pianificazione della rete distributiva
contenuti essenziali della relazione sono limitati al quadro di riferimento
progettuale, comprendente i seguenti elementi: descrizione dell'utilizzo dell'area e
degli immobili oggetto dell'intervento; descrizione della o delle strutture di vendita
previste, indicando, per ciascuna, la Superficie di Vendita prevista per la vendita di
prodotti alimentari e quella prevista per la vendita di prodotti non alimentari; layout di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di
servizio; lay-out dei percorsi carrabili d’accesso e uscita; quantificazione e lay-out
dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, e degli spazi per il
carico e scarico merci; lay-out dei percorsi pedonali.
Detta documentazione è necessaria anche in caso d’ampliamento.
In caso di trasferimento di sede gli elementi di cui al precedente comma devono
considerare il confronto fra la nuova collocazione prevista e quell’esistente.
b) Esame della domanda
A seguito della presentazione della domanda d’autorizzazione, l'ufficio abilitato a
riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento,
di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. Entro il termine perentorio di
quindici
giorni
dalla
presentazione
della
domanda
il
responsabile
del
procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli
elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti,
provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la
regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono
dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione
della domanda. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta
d’integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente,
la pratica sarà respinta d'ufficio. Entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda, ovvero dalla data di ricevimento dell’integrazione documentale o di
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Pianificazione della rete distributiva
regolarizzazione della domanda, il responsabile del procedimento, anche
eventualmente convocando, se opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della l. 7/8/1990 n. 241, verifica: 1) che la struttura di vendita
di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore
Generale vigente, con particolare ma non esaustivo riferimento all'ammissibilità
della destinazione d'uso, alle dotazioni di standard d’urbanizzazione e alle
dotazioni di parcheggi pertinenziali; 2)che la struttura di vendita di cui si richiede
l'autorizzazione sia conforme alla pianificazione distributiva approvata dal
Comune. Conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al
Responsabile del Servizio una proposta motivata di rilascio, di rilascio
condizionato a determinate prescrizioni, o di diniego; le prescrizioni possono
riguardare in particolare il lay-out e la sistemazione degli accessi, dei parcheggi e
dei percorsi carrabili e pedonali esterni alla struttura. Il Responsabile del servizio,
vista la proposta motivata del responsabile del procedimento, decide il rilascio o il
diniego. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato
immediatamente, e comunque entro novanta giorni dalla data di valida
presentazione della domanda d’autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di
90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda d’autorizzazione, senza
che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda s’intende
comunque accolta. La presente disposizione comunque non si applica nel caso di
cui al successivo punto.
c) Correlazione con altri procedimenti
Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura
di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che
implicano il rilascio di un’autorizzazione edilizia o concessione edilizia,
l'interessato deve inoltrare contestualmente la domanda di concessione o
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Pianificazione della rete distributiva
autorizzazione edilizia, citando in ciascuna delle due domande la domanda
correlata. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o,
ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Qualora, ai
fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita,
sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo,
l'interessato può inoltrare contestualmente la proposta di piano urbanistico
attuativo, la domanda d’autorizzazione commerciale e la domanda di concessione
edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione
commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell'iter
d’approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio della concessione edilizia
è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione
commerciale.
d) Contenuti dell'autorizzazione rilasciata
L'atto d’autorizzazione deve contenere: a) gli estremi della richiesta e
dell'autorizzazione;
b)
le
generalità
ed
il
codice
fiscale
del
titolare
dell'autorizzazione; c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; d) i
settori merceologici autorizzati e le relative Superfici di vendita; e) le eventuali
prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all'apertura
dell'esercizio. All'atto d’autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la
planimetria della o delle unità immobiliari oggetto della domanda con
l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie
di Vendita.
e) Decadenza dell'autorizzazione
Il titolare decade dall'autorizzazione commerciale nei seguenti casi: a) mancata
apertura della struttura di vendita entro 365 giorni dal rilascio, salvo proroga in
caso di comprovata necessita, ovvero, qualora l'autorizzazione riguardi immobili
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Pianificazione della rete distributiva
interessati da concessione edilizia o autorizzazione edilizia, entro 365 giorni dal
rilascio del certificato di conformità edilizia delle opere realizzate; b) sospensione
dell'attività per oltre 365 giorni consecutivi; c) perdita dei requisiti di cui all'art. 4
comma 2 del D.Lgs. 114/98; d) ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitario avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi
dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98. La decadenza è dichiarata dal Responsabile
del Servizio con apposito atto, e notificata all'interessato.
f) Pubblicità dell'autorizzazione
Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, dell'autorizzazione
rilasciata. Dei provvedimenti definitivi è data notizia mediante affissione all'Albo
Pretorio per la durata di 15 giorni, ferma restando la notifica in forma
amministrativa al richiedente.
L’autorizzazione deve essere esposta nell’esercizio, unitamente ad una planimetria
dei locali in scala 1:200, in luogo in vista al pubblico.
Art. 23 Criteri di rilascio autorizzazioni medie strutture
a) Autorizzazioni relative a Medio-piccole strutture di vendita
Per le Medio-piccole strutture, nonchè per i centri commerciali con SV compresa
entro
il
limite
dimensionale
delle
Medio-piccole
strutture,
verificata
preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto
della richiesta, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica: dell'idoneità di collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva
fruibilità; - dell'efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica e i parcheggi
pertinenziali.
Le autorizzazioni per l'estensione al settore non alimentare di una precedente
autorizzazione relativa al settore alimentare, sono rilasciate in ogni caso.
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Pianificazione della rete distributiva
b) Autorizzazioni relative a Medio-grandi strutture di vendita
Per le Medio-grandi strutture, nonchè per i centri commerciali con SV compresa
entro
il
limite
dimensionale
delle
Medio-grandi
strutture,
verificata
preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto
della richiesta, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione della
compatibilità degli effetti dell'intervento dal punto di vista della mobilità e del
traffico e dal punto di vista degli effetti socioeconomici, ai sensi dei punti seguenti.
Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità e il traffico, la compatibilità
dell'intervento, ai fini del rilascio o del diniego dell'autorizzazione, è valutata
secondo i seguenti criteri: a) salvaguardia dei livelli di servizio: occorre verificare
che i flussi di traffico generati dall'intervento siano compatibili con la capacità
delle reti di trasporto interessate; ossia che gli incrementi di traffico previsti sulle
strade non superino le soglie di congestione; b) recupero delle esternalità: occorre
verificare che gli interventi di miglioramento dell'infrastrutturazione e/o gli
interventi di mitigazione previsti consentano un recupero delle esternalità negative
provocate, ossia compensino gli aggravi determinati dal traffico generato; c)
efficienza degli accessi: occorre verificare il corretto dimensionamento e
l'efficienza dei punti di connessione con le reti esterne. Questo criterio va applicato
anche all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico. In particolare, per le Mediograndi strutture del settore alimentare deve essere previsto un innesto canalizzato
al servizio della struttura di vendita. La valutazione del corretto dimensionamento
può eventualmente comportare l'esigenza di realizzare a carico del proponente
corsie d’accelerazione, di decelerazione e d’accumulo di lunghezza adeguata ai
flussi di traffico attesi; d) affidabilità del funzionamento interno: occorre verificare
il corretto dimensionamento e l’efficiente organizzazione del progetto rispetto allo
smistamento interno e al ricovero dei flussi generati, valutati nelle condizioni
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Pianificazione della rete distributiva
statisticamente peggiori d’esercizio. Un aspetto particolare riguarda la verifica del
sistema in condizioni d’emergenza: accessibilità da parte di veicoli di pronto
soccorso o dei Vigili del Fuoco; e) adeguatezza degli spazi per il carico e lo scarico
delle merci: occorre verificare che le operazioni di carico e scarico merci possano
avvenire senza interferire con la viabilità pubblica; per le sole Medio-grandi
strutture del settore alimentare deve essere prevista un'area apposita, che consenta
anche lo stazionamento temporaneo di veicoli merci, senza che sia limitata la
fruizione dei parcheggi pertinenziali da parte della clientela; f) idoneità della
collocazione rispetto ai nodi d’interscambio fra mobilità individuale e collettiva:
per le sole Medio-grandi strutture del settore alimentare deve essere garantita una
distanza non superiore a 100 m. fra l'ingresso alla struttura e una fermata di servizi
di trasporto urbano o suburbano collettivo. Per quanto riguarda gli effetti
socioeconomici la compatibilità dell'intervento è valutata secondo il seguente
criterio: una struttura per zona commerciale per i primi tre anni d’applicazione del
presente regolamento.
c) Criteri di Priorità
Nel caso di domande concorrenti l'autorizzazione all'apertura di una nuova media
struttura di vendita è concessa prioritariamente: - per il settore alimentare a
domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente; - per il settore
non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie
strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di
formazione professionale per il commercio o risultano in possesso d’adeguata
qualificazione. In entrambi i settori di cui sopra, sono comunque prioritarie le
domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione
commerciale. Si applicano, com’elementi ulteriori, quelli previsti dalla legge
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Pianificazione della rete distributiva
regionale.
Art. 24 Grandi strutture di vendita
Il richiedente l’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita al
minuto, con superficie superiore ai 2500 mq., anche a seguito di più ampliamenti o
trasferimento, destinata a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio
comunale, deve inoltrare la domanda sull’apposita modulistica stabilita dal D.Lgs
114/98, che dovrà essere corredata della documentazione all’articolo precedente
relativo alle medie strutture, del preventivo parere dell’ASI, qualora la struttura
sorga in detta zona, nonché degli atti previsti dall’art. 7 della legge regionale 17/99,
necessari
ai
fini
della
valutazione
della
conformità
agli
strumenti
di
programmazione della rete di vendita. L’eventuale richiesta di integrazione dei
documenti potrà effettuarsi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda
e l’interessato ha 30 giorni per integrare, decorso tale termine la domanda si
intende rinunciata.
L’istanza è valutata secondo i dettami dell’art. 7 della citata legge regionale, nonché
degli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture
approvati dalla Regione Calabria in attuazione del D.Lgs. 114/98.
La domanda, trascorsi 120 giorni dalla data di indizione della conferenza dei
servizi, senza che sia stato comunicato il diniego, è ritenuta accolta.
Il titolare decade dall’autorizzazione commerciale nei seguenti casi: a) mancata
apertura della struttura di vendita entro il termine di due anni dall’autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero, qualora l’autorizzazione
riguardi immobili interessati da concessione edilizia o autorizzazione edilizia,
entro due anni dal rilascio del certificato di conformità edilizia delle
opere
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Pianificazione della rete distributiva
realizzate; b) sospensione dell’attività per oltre 365 giorni consecutivi; c) perdita
dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/98; d) ulteriore violazione delle
prescrizioni materia igienico-sanitario avvenuta dopo la sospensione dell’attività
disposta ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98. La decadenza è dichiarata
dal Responsabile del Servizio con apposito atto e notificata all’interessato.
Nei primi tre anni d’applicazione del presente regolamento non potranno essere
rilasciate autorizzazione per grandi strutture di vendita, essendone in fase di
realizzazione due.
Art. 25 Centri Commerciali al Dettaglio (CCD)
I centri commerciali al dettaglio devono essere composti da almeno otto esercizi,
inseriti in una struttura a destinazione specifica, provvista di spazi di servizio
comuni gestiti unitariamente. La domanda può essere inoltrata da un solo
soggetto, anche non iscritto al REC, in quest'ultimo caso deve però prima del
rilascio delle autorizzazioni indicare i soggetti iscritti al REC cui intestarle.
Art.26 Commercio associato ad attività produttiva
Non è richiesta l'autorizzazione commerciale ai titolari di un'attività artigianale o
industriale, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Qualora la
superficie dei locali o porzioni di locali destinati alla vendita non superi i 30 mq. e
il 30% della superficie dell'unità immobiliare produttiva, non si determina cambio
di destinazione d'uso e non applicano i requisiti urbanistici relativi alle attività
commerciali. In caso di superamento è richiesta l'identificazione catastale dei locali
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Pianificazione della rete distributiva
ad uso commerciale, l'autorizzazione edilizia al cambio d'uso ad uso commerciale
ed il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici. Qualora ad un'attività
produttiva s’intenda associare l'attività di vendita al dettaglio in forme non
rientranti nel caso d’esclusione di cui al punto precedente, è richiesta
l'identificazione catastale dei locali ad uso commerciale, l'autorizzazione edilizia al
cambio d'uso e il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici, nonché
l'autorizzazione commerciale.
Art. 27 Sanzioni
Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di
cui alle normative di riferimento.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sul decoro del locale di vendita e l’esposizione
di merce e quant’altro sugli spazi antistanti il locale comporta l’immediata
chiusura fino all’adeguamento, con un minimo di giorni uno.
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Pianificazione della rete distributiva
VENDITA SU AREE PUBBLICHE
Art. 1 Tipologia
Il commercio su aree pubbliche si effettua in: a) mercati mensili; b) posteggi isolati
concessi per uno o più giorni la settimana; c) itineranti; d) fiere annuali; e)
mercatino estivo di Schiavonea
Art.2 Istituzione e localizzazione del mercato
Il commercio su aree pubbliche si svolge:
1) mercati mensili, la cui area interna è suddivisa in due settori: alimentare, non
alimentare; a) Centro: posti 48 Via Abenante area adiacente i campetti da tennis di
Sant’Antonio; b) Scalo: posti 90 via Fontanelle area retrostante il palazzo Ungaro;
c) Schiavonea: posti 200 via Cristoforo Colombo ex campo sportivo ed in
continuazione lungo la corsia ovest direzione porto; d) Cantinella: posti 60 via
Nazionale ex Consorzio Agrario;
2) posteggi annuali: a) Centro: Via A. Moro posti 2; P.zza Vittorio Veneto posti 6;
Viale Rimembranze posti 2; Via Abenante posti 5; Via S. Antonio posti 3; Cimitero:
posti 10 solo fiori,; b) Scalo: Via Fontanelle IACP posti 2; P.zza Madonna della
Catena posti 5; Via S. Chiara posti 2; Via S. Vincenzo posti 3; Via del Teatro posti
3; Via Fontanelle (area Ungaro) posti 5; Via Dante A. posti 3; c) Schiavonea: ex
serbatoio posti 1; Viale Salerno posti 3; campo sportivo posti 2; Via C. Colombo (ex
deposito oli) posti 6 solo Ittici; Largo Viareggio- P.zza Fiume posti 5; Via Siracusa
posti 1 d) Cantinella: via Nazionale ex Consorzio Agrario posti 6; e) Fabrizio:
centro servizi posti 2; f) Villaggio Frassa: posti 2=
3) posteggi isolati stagionali: a)Schiavonea: Via Cristoforo Colombo ex campo
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Pianificazione della rete distributiva
sportivo posti 6 +1 Itinerante ; Via Cristoforo Colombo area demaniale ovest posti
6+1 itinerante ; b) Piana Caruso: villa comunale posti 2; c) C.da Salice: posti 2; d)
C.da San Nico: posti 2; e) C.da Apollinara: posti 1; f) C.da Torricella: posti 1=
4) Piazzole per Itineranti: nelle singole aree si aggiunge un posto esclusivo per
itineranti e due piazzole in P.zza Cavour.
5) fiere annuali: del 1° novembre (c.d. dei morti) e della 1° domenica di maggio
(c.d. di maggio) si svolgono in Schiavonea su tutto viale Cristoforo Colombo corsia
ovest lato mare;
6) mercatino del mediterraneo: si svolge tutti i giorni della settimana dal 1 luglio al
30 agosto su via Cristoforo Colombo ex campo sportivo, a ridosso dell’arenile.
Tutte le aree sono meglio individuate nell’allegate planimetrie particolareggiate e
nelle schede tecniche riepilogative, che fanno parte integrante e sostanziale del
regolamento, nelle quali sono evidenziati: a) l'ampiezza complessiva dell'area e
d’ogni singolo posteggio; b) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:
alimentare; non alimentare; c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree
pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli; d) il numero progressivo dei
posteggi, la collocazione e l'articolazione.
I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati d’allacciamenti alla rete idrica,
fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente, mediante apposito box
attrezzato.
Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni
di categoria, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente
spostata in apposita area alternativa individuata con apposito atto deliberativo.
Art. 3 Orari e svolgimento
Il mercato mensile si svolge nelle seguenti giornate: I° martedì del mese
Schiavonea; II° martedì Centro storico; III° martedì Scalo; IV° martedì Cantinella,
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Pianificazione della rete distributiva
salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal
caso, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con
un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione
del mercato. In assenza d’ordinanza, il mercato si svolgerà regolarmente. Il
Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di
mercati straordinari.
L’attività di vendita nel mercato si svolge dalle ore 7:30 alle ore 13:30;
esclusivamente per la fiera “dei morti” e “di maggio” l’orario di chiusura è
prorogato alle ore 18:30=
I titolari di posteggio devono risultare presenti con il proprio banco-autoservizio
ed attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato entro
le ore 8:00.
Non è permesso installarsi sull’area prima delle ore 6:30 e/o sgomberare prima
delle ore 12:00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.
I posteggiatori devono sgomberare l’intera aria entro le ore 14:30, in modo che
possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.
L’attività di vendita nei posteggi isolati giornalieri, invece, si svolge secondo gli
orari stabiliti per le attività commerciali in sede fissa in aree private.
Limitatamente ad i posteggi posti nei pressi del Cimitero gli orari di vendita
combaciano con l’orario d’apertura ai visitatori del Cimitero
Art. 4 Posteggio – miglioria – concessione - scambio
Miglioria a) L'U. Annona dall'1 al 15/2 d’ogni anno rende noto, tramite avviso
all'albo pretorio e comunicazione agli operatori, l'elenco dei posteggi liberi in ogni
mercato, con l'indicazione delle merceologie se i mercati sono suddivisi in settori.
Gli operatori già concessionari di posteggio nel singolo mercato possono avanzare
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Pianificazione della rete distributiva
domanda di miglioria in bollo entro il 15/3 d’ogni anno; b) le migliorie, fino ad
esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie
di mercato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); c) nei mercati suddivisi in
settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico
d’appartenenza.
Concessione del posteggio e relativa autorizzazione
a) L'U. Annona, sentite le
associazioni di categoria, dal 10 al 31/1 e dal 10 al 31/7 d’ogni anno, trasmette alla
Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R., l'elenco dei posteggi liberi da
assegnare; b) la domanda in bollo per il rilascio di una nuova autorizzazione con
contestuale assegnazione del posteggio, che deve essere conforme alle modalità del
bando del Comune pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato almeno tramite la
stampa locale, va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta
pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo,
la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della
raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente all'U.
Annona; c) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed
avverrà per i mercati suddivisi in settori, nel rispetto del settore merceologico
d’appartenenza, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i
seguenti criteri: maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad
un'unica autorizzazione utilizzata in qualità di spuntista; in caso di parità di
presenze, la maggiore anzianità d’azienda documentata dall'autorizzazione
amministrativa
riferita
all'azienda
o
al
dante
causa
con
le
modalità
dell'autocertificazione; d) le presenze maturate nel mercato che permettono di
ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova
autorizzazione; e) sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli
estremi cui la concessione fa riferimento e l'anzianità d’azienda riscontrabile dalla
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Pianificazione della rete distributiva
data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria predisposta
nel rispetto dei criteri di cui alla precedente lettera c); f) la concessione di
posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a
nessun titolo se non con la relativa autorizzazione; g) la concessione di posteggio è
assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da
specifiche convenzioni.
Art. 5 Scambio di posteggio
E’ ammesso lo scambio consensuale del posteggio; in quelli suddivisi per settore
merceologico è ammesso soltanto nell'ambito dello stesso settore; le domande in
bollo, devono essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di
posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.
Art. 6 Trasferimento – reintestazione – volturazione – ampliamento
per accorpamento
Trasferimento: a) Il trasferimento dell'azienda, per atto fra vivi o per causa di
morte, comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è
attribuita la stessa data di scadenza; b) il trasferimento della gestione o della
proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità
di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze
effettuate e dell'anzianità d’azienda; c) in caso di subingresso sono azzerate le
assenze maturate dal cedente; d) nell'ambito dei settori merceologici, il
trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della
merceologia del cedente; e) non è ammesso operare con autorizzazione d’altro
soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato
per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione.
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Pianificazione della rete distributiva
Ampliamento: a) L'ampliamento del posteggio può essere effettuato fino ad un
massimo di 75 mq. nei seguenti modi: per aumento di superficie se vi è
disponibilità; per accorpamento d’azienda. L'ampliamento per accorpamento
d’azienda può avvenire in qualsiasi momento; gli operatori titolari di concessione
di posteggi contigui ad un medesimo posteggio, al fine di poter ampliare il proprio
devono: acquisire il ramo d'azienda del posteggio interessato; fare domande
separate in bollo d’ampliamento del proprio posteggio; rendere all'U. Annona
l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato per accorpamento
d’azienda.
Art. 7 Revoca dell’autorizzazione e concessione di posteggio
L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98; b) nel caso di decadenza della
concessione
del
posteggio
per
mancato
utilizzo
per
periodi
superiori
complessivamente ad un terzo dei giorni in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi
i periodi d’assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per svolgimento
d’incarichi elettivi. Le assenze non si conteggiano per i posteggi isolati concessi per
uno o più giorni alla settimana e per i posteggi con chiosco; c) rinunci
all'autorizzazione; d) nel caso in cui non ritiri la concessione e la relativa
autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; e)
nel caso di mancato inizio dell’attività entro sei mesi dal ritiro della concessione e
relativa autorizzazione.
Qualora l'U. Annona proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico
interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione,
un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore,
nello stesso mercato o, in subordine, in altra area mercatale.
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Pianificazione della rete distributiva
Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente
non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta
l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi d’assenza motivata.
La concessione del posteggio è revocata in caso dell'utilizzo, anche parziale, del
posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.
La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e
viceversa.
Art. 8 Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
Presso l'U. Annona è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque abbia
interesse: a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il
settore merceologico e l'eventuale merceologia; b) l'elenco dei titolari di
concessione
di
posteggio
con
indicati
i
dati
riferiti
all'autorizzazione
amministrativa, alla superficie assegnata, la data d’assegnazione e quella di
scadenza della concessione; c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio
formulata in base: alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa,
nel mercato, determinata dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine
della graduatoria dell'assegnazione del posteggio; tale anzianità può essere
autocertificata;
Presso il Comando della Polizia Municipale è depositato il registro della
graduatoria degli spuntisti formulata in base: alla maggiore anzianità di presenze
(riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"; alla maggiore
anzianità di azienda, propria o del dante causa, autocertificata.
Art. 9 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o
spostamento del mercato
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Pianificazione della rete distributiva
In caso di parziale ristrutturazione o spostamento del mercato, qualora il numero
dei posteggi oggetto di diversa localizzazione sia inferiore al 30% dei posteggi
complessivamente previsti nel mercato stesso o nei settori merceologici, la
riassegnazione dei posteggi di nuova ubicazione avviene solo per gli operatori
titolari di concessione dei posteggi interessati al trasferimento. La superficie dei
singoli posteggi trasferiti non potrà essere inferiore a quella della concessione
originaria salvo accordo con l'operatore.
In caso di totale ristrutturazione o spostamento del mercato o qualora il numero
dei posteggi interessati sia superiore al 30% dell'organico del mercato stesso o dei
settori merceologici, tutti gli operatori che esercitano nell'ambito del mercato
ordinario o di un settore merceologico saranno chiamati a scegliere il nuovo
posteggio.
In entrambi i casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo la riassegnazione dei
posteggi agli operatori interessati, sarà effettuata in base alla graduatoria di
mercato o nell'ambito della graduatoria del settore merceologico d’appartenenza.
Art. 10 Assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati
Assenze: a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza
del Sindaco in merito agli orari di mercato saranno considerati assenti. L'operatore
titolare di concessione che arriva oltre l'orario consentito, ma entro la mezz'ora
successiva potrà essere collocato dal Corpo di Polizia Municipale in un qualsiasi
posteggio rimasto libero nel mercato ordinario o nel settore merceologico al
termine delle assegnazioni agli avventizi, senza la possibilità di maturare alcun
diritto; b) l'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente articolo 7
qualora: sia prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni; avvengano intemperie
ritenute tali dal Corpo di Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare
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Pianificazione della rete distributiva
svolgimento del mercato; si tratti di mercati straordinari; si tratti di mercati
ricadenti in giornate festive o di mercati anticipati o posticipati.
Assegnazione posteggi temporanei non occupati: a) I posteggi non occupati dai
rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari d’autorizzazione al
commercio su aree pubbliche di tipo «A» (a posto fisso) o «B» (in forma
itinerante), di cui al D.Lgs. 114/98. Detti titolari d’autorizzazione debbono essere
in possesso di partita IVA, iscritti al registro imprese della Camera di Commercio
(eccetto coloro per i quali non sono trascorsi i 30 giorni per inizio attività) e
firmato il registro di cui al precedente articolo 7 entro l'orario stabilito; b) tali
posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato
nell'apposita graduatoria; c) in occasione dello svolgimento di mercati straordinari
non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di
"spunta"; d) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci,
dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della
graduatoria di "spunta".
Art. 11 posteggi riservati ai produttori agricoli
I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione: carattere
annuale; carattere stagionale (non meno di due mesi).
Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
L'assegnazione del posteggio decennale (sia annuale sia stagionale) e dei posteggi
temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze
maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità d’azienda di cui alla L.59/63,
comprovata con fotocopia dell'autorizzazione o con autocertificazione.
I posteggi riservati agli agricoltori eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del
mercato, che si rendessero liberi da concessione, sono soppressi d'ufficio.
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Pianificazione della rete distributiva
I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo
secondo le modalità di legge, utilizzando anche l'autocertificazione.
I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio, possono
vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al
precedente comma 5 o con autocertificazione.
Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento e
della vigente normativa.
Art. 12 Circolazione stradale
Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta
dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta
in loco, eccetto i mezzi e le attrezzature degli operatori del mercato ed i mezzi di
pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.
E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
Durante l'orario di mercato, i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono
circolare all'interno dell'area.
Art. 13 Sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature, compresi i
generatori, e le merci esposte devono essere collocati negli spazi delimitati ed
indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti
e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
I veicoli adibiti al trasporto della merce o d’altro materiale in uso agli operatori del
mercato possono sostare nell'area di mercato purché‚ nello spazio del posteggio, se
concesso.
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Pianificazione della rete distributiva
Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di
vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica del mercato.
Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature, utilizzando
automarket o mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio, dovranno fare
apposita istanza per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o
un altro posteggio d’idonea dimensione.
In ogni caso, anche le strutture di cui al precedente comma 4, non devono essere
d’ostacolo al passaggio dei mezzi d’emergenza e di pronto intervento.
I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro
debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi d’abitazione e negozi.
Art. 14 Modalità d’utilizzo del posteggio e modalità di vendita
L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al
commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo
svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena
l'esclusione dal mercato.
Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso
mercato più di due posteggi.
Nell'ambito del settore merceologico nel qual è inserito il posteggio e del
regolamento comunale d’igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i
prodotti indicati nell'autorizzazione.
Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a
causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle
attrezzature e dalle merci.
Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso
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Pianificazione della rete distributiva
terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno
sporgere dallo spazio assegnato al venditore per un massimo di cm 50, a
condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti, e dovranno avere
un'altezza non inferiore a mt.2,50. Deve essere garantito il transito dei veicoli
autorizzati e di quelli di soccorso.
E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la
linea perimetrale del posteggio.
E' vietata ogni forma d’illustrazione pubblica della merce effettuata con grida,
clamori, mezzi sonori, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col
sistema all'incanto.
Ai commercianti d’articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo
d’apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al
pubblico ed alle attività limitrofe.
Gli esercenti, il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le
disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a
peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed, al termine delle
operazioni di vendita, raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere
esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”.
Art. 15 Norme igienico sanitarie e di sicurezza
La vendita e la somministrazione d’alimenti e bevande deve essere effettuata nel
rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al
controllo dell'autorità sanitaria.
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Pianificazione della rete distributiva
In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50
dal suolo.
I libretti d’idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e
manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi
di vigilanza.
L'operatore deve tenere sul suo posteggio un estintore a polvere di kg.6,00
omologato e regolarmente revisionato.
Art. 16 Mercatino estivo di Schiavonea
Il mercatino estivo di Schiavonea si svolge sull’area individuata all’articolo 2 ed è
regolato dal presente regolamento per quanto non in contrasto con il regolamento
istitutivo.
Art. 17 Itineranti
Non possono intralciare la viabilità, occupare strade pubbliche e private, piazze;
inoltre agli stessi è fatto divieto di vendita su tutte le strade, con esclusione delle
vie poste nelle frazioni minori.
Gli itineranti possono vendere la loro merce solo ed esclusivamente nelle aree
appositamente individuate nelle allegate planimetrie, occupandole cadauno per
non oltre un’ora.
Art. 18 Demanio
Le attività esercitate sul demanio devono essere previamente autorizzate
dall’autorità marittima, cui deve pervenire l’elenco di tutti i richiedenti entro il 1°
maggio, redatto dal comune.
L’autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima ha validità per il solo periodo in
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Pianificazione della rete distributiva
essa indicato.
La vendita in forma itinerante è soggetta alla semplice autorizzazione dell’autorità
marittima.
Art. 19 Prodotti ittici e carni fresche
I banchi d’esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni
avicunicole, per i prodotti da cuocere.
E’ vietato procedere sia al disosso delle carni, che alla produzione di preparati di
carne o di prodotti di pesca.
Sono obbligatori le strutture frigorifere idonee per la conservazione e distribuzione
in regime di temperatura controllata.
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Pianificazione della rete distributiva
Fiere e sagre
Art. 20 Tipologia
L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale, dal
presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in
materia.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in: a) fiere e sagre a
cadenza annuale; b) fiere e sagre a cadenza mensile; c) fiere straordinarie; d) feste
occasionali.
La fiera e sagra possono essere: a) ordinarie qualora non siano suddivise in settori
merceologici e pertanto con merceologie libere; b) per settori, qualora siano
stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita
esclusivamente la vendita delle merceologie previste; c) a merceologia esclusiva.
Art. 21 Istituzione e localizzazione della fiera e sagra
Il commercio su aree pubbliche, come definito all'art. 2 comma 4 del presente
regolamento si svolge nei giorni e nelle aree individuate nelle planimetrie allegate,
che fanno parte integrante ed essenziale del presente regolamento nelle quali sono
evidenziati: a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del
commercio su aree pubbliche; b) la suddivisione nelle tipologie di settore
merceologico: alimentare; extra alimentare; merceologie "specifiche"; produttori
agricoli; il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli
riservati ai produttori agricoli; il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e
l'articolazione.
I posteggi riservati al settore alimentare devono essere dotati d’allacciamenti alla
rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente.
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Pianificazione della rete distributiva
Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni
di categoria, l'area della fiera e sagra, tutta o in parte, può essere temporaneamente
spostata in apposita area alternativa individuata con apposito atto deliberativo.
Art. 22 Giornate ed orari di svolgimento
La fiera o sagra si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art. 2 del
presente regolamento. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, con
ordinanza può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
Gli orari di svolgimento, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti con
apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267).
Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di
fiere o sagre straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni
prima. Le fiere o sagre straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo
anno diventeranno fiere o sagre a tutti gli effetti.
Art. 23 Posteggio: miglioria – concessione - scambio
Miglioria: l’U. Annona dall'1 al 31/5 e dall'1 al 30/11 di ogni anno rende noto
tramite avviso all'albo pretorio e comunicazione agli operatori l'elenco dei posteggi
liberi in ogni fiera e sagra con l'indicazione delle merceologie se le fiere e le sagre
sono suddivise in settori. Gli operatori già concessionari di posteggio nelle singole
fiere e sagre possono avanzare domanda di miglioria in bollo; le domande saranno
esaminate entro il 30/6 e 31/12 di ogni anno; le migliorie, fino ad esaurimento dei
posteggi liberi, saranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie di fiere e sagre
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del presente regolamento; nelle fiere e nelle
sagre suddivise in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore
merceologico di appartenenza.
68
Pianificazione della rete distributiva
Concessione del posteggio: l'U.Anona, sentite le Associazioni di categoria, dall'1 al
31/1 e dall'1 al 31/7 di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale per la
pubblicazione sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi da assegnare; la domanda in
bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del
posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune pubblicato
all'albo pretorio e pubblicizzato almeno tramite la stampa locale, va indirizzata al
Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul
B.U.R.; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale
successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la
domanda è consegnata direttamente all'U. Annona; la domanda di partecipazione
alla fiera o sagra per il titolare di posteggio dovrà essere inviata o trasmessa non in
bollo, mentre il non titolare di posteggio dovrà inviarla o trasmetterla direttamente
in bollo. Entrambe le domande dovranno essere inviate nei termini previsti da
apposite ordinanze; l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o
sagra ed avverrà per le fiere e sagre suddivise in settori, nel rispetto del settore
merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria effettuata applicando
nell'ordine i seguenti criteri: maggior numero di presenze maturate nella fiera o
sagra riferibili ad un'unica autorizzazione utilizzata in qualità di spuntista; in caso
di
parità
di
presenze,
la
maggior
anzianità
di
azienda,
documentata
dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le
modalità dell'autocertificazione; esaurita la graduatoria di chi ha presentato
domanda, i posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che presenteranno
domanda successivamente e applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti;
le presenze maturate nella fiera o sagra che permettono di ottenere la concessione
di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui la
69
Pianificazione della rete distributiva
concessione fa riferimento (art. 28, comma 1 lett. A) del D.Lgs. 114/98) e
l'anzianità di azienda riscontrabile dalla data di riferimento della concessione e
dall'ordine della graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui alla
precedente lettera c); g) la concessione di posteggio ha durata decennale ed è
tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con la relativa
autorizzazione; h) la concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli
oneri previsti dalla normativa vigente e delle spese previste da apposita ordinanza.
Concessione posteggio fiere straordinarie: a) La domanda, in bollo, dovrà essere
inviata o trasmessa direttamente nei termini previsti da apposita ordinanza; b)
l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi
criteri fissati al comma 2, lett. d) del presente articolo.
Scambio di posteggio: a) Nelle fiere e sagre è ammesso lo scambio consensuale del
posteggio; in quelle suddivise per settore merceologico è ammesso soltanto
nell'ambito dello stesso settore; b) le domande in bollo, devono essere presentate
congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio con l'indicazione dei
numeri dei posteggi oggetto di scambio.
Art. 24 Fiere straordinarie in concomitanza di manifestazioni religiose
e laiche.
Sono disciplinate la festività del santo Patrone di Corigliano e di tutte le altre
manifestazioni promosse da comitati spontanei di cittadini.
Gli operatori commerciali devono presentare la domanda di partecipazione al
Sindaco fino a dieci giorni prima della manifestazione.
I posti sono assegnati seguendo l’ordine di presentazione della domanda fino ad
esaurimento dei posteggi individuati dal comitato promotore della festa, in
accordo con il responsabile dell’Ufficio commercio e del Comandante dei Vigili
70
Pianificazione della rete distributiva
urbani.
I posteggi hanno le dimensioni standard di 8 x 5 mt. e saranno posizionati in moto
da consentire il transito dei mezzi di soccorso ed il facile deflusso degli utenti.
L’area impegnata sarà opportunamente segnalata ed interdetta al traffico
limitatamente alla durata della manifestazione. I percorsi alternativi al flusso
veicolare ordinario saranno opportunamente segnalati e pubblicizzati, evitando
ove possibile l’inversione del senso di marcia usuale.
Attorno all’area interdetta alla circolazione saranno individuate e segnalate delle
aree a parcheggio, proporzionate al numero dei visitatori registrati nell’arco degli
anni.
Specificatamente per la festività di San Francesco, considerato l’alto numero di
visitatori, nelle ore serali sarà istituito un parcheggio di scambio nelle aree libere,
in via prioritaria nelle aree utilizzate a mercati mensili
e saranno istituite delle
corse speciali di trasporto pubblico con adeguata frequenza. Sia i parcheggi di
scambio e sia quelli individuati in Corigliano Centro, saranno custoditi da
personale autorizzato dall’amministrazione, che né curerà anche la segnaletica.
Art. 25 Trasferimento azienda – ampliamento per accorpamento
Trasferimento: a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte
effettuato comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è
attribuita la stessa data di scadenza; b) il trasferimento della gestione o della
proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità
di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze
effettuate e dell'anzianità di azienda; c) in caso di subingresso sono azzerate le
assenze maturate dal cedente; d) nell'ambito dei settori merceologici, il
trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della
71
Pianificazione della rete distributiva
merceologia del cedente; e) non è ammesso operare con autorizzazione di altro
soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato
per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione.
Ampliamento per accorpamento: l'ampliamento del posteggio può essere
effettuato fino a un massimo di 80 mq. nei seguenti modi: per aumento di
superficie se vi è disponibilità; per accorpamento di azienda nei casi previsti dal
comma 1 del presente articolo.
L'ampliamento per accorpamento di azienda può avvenire in qualsiasi momento;
Gli operatori titolari di concessione di posteggi contigui ad un medesimo
posteggio, al fine di poter ampliare il proprio, devono: acquisire il ramo d'azienda
del posteggio interessato; fare domande separate in bollo di ampliamento del
proprio posteggio; rendere all'U. Annona del Comune l'autorizzazione e la
concessione del posteggio rilevato per accorpamento di azienda.
Art. 26 Revoca dell’autorizzazione e concessione posteggio
L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98; b) nel caso di decadenza della
concessione del posteggio per mancato utilizzo per tre anni consecutivi; sono fatti
salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per
svolgimento di incarichi elettivi; c) rinunci all'autorizzazione; d) nel caso in cui non
ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione; e) utilizzo anche parziale del posteggio a soggetti
od aziende terze che non ne abbiano titolo.
La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e
viceversa.
Qualora l'U. Annona proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico
72
Pianificazione della rete distributiva
interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione,
un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore,
nella stessa fiera, sagra o in subordine in altra area fieristica.
Art. 27 Registro della Fiera ordinaria e straordinaria, Sagra,
graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
Presso l'U. Annona è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia
interesse: a) la planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la
merceologia consentita alla vendita; b) l'elenco dei titolari di concessione di
posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla
superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della
concessione; c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in
base: alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa, nella fiera o
sagra determinata dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della
graduatoria
dell'assegnazione
del
posteggio;
tale
anzianità
può
essere
autocertificata; d) il registro della graduatoria degli «spuntisti» formulata in base:
alla maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione); alla
maggiore anzianità di azienda, propria o del dante causa, autocertificata.
Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al comma 1 del
presente articolo sono depositate presso l'U. Annona.
Art. 28 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o
spostamento
In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera o sagra,
l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, stabilisce le
modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a
73
Pianificazione della rete distributiva
scegliere in base alla graduatoria di cui all'art.7 del presente regolamento e
nell'ambito del settore merceologico.
In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno
chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 del
presente regolamento e nell'ambito del settore merceologico.
Art. 29 Assenze – assegnazione posteggi temporaneamente non
occupati
Assenze: a) I concessionari di posteggio che non hanno presentato la domanda,
non in bollo, di partecipazione alla fiera o sagra entro i termini stabiliti da apposita
ordinanza saranno considerati assenti; b) l'assenza non sarà riportata nel registro
di cui al precedente articolo 7 qualora sia prodotta idonea giustificazione entro 30
giorni.
Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati: a) I posteggi non occupati
dai rispettivi concessionari sono assegnati a titolari di autorizzazione al commercio
su aree pubbliche di tipo «A» (a posto fisso) o «B» (in forma itinerante) di cui al
D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito da apposita ordinanza, in possesso di
partita IVA e iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio (ad
esclusione di coloro per i quali non sono trascorsi i 30 giorni per inizio attività); b)
tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato
nell'apposita graduatoria; c) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o
che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini
dell'aggiornamento della graduatoria; d) gli operatori titolari di concessioni che
non hanno presentato richiesta e si presentano all'assegnazione dei posteggi,
potranno concorrere all'assegnazione dei posteggi solo al termine delle
assegnazioni agli operatori avventizi e matureranno comunque la presenza.
74
Pianificazione della rete distributiva
Art. 30 Posteggi riservati ai produttori agricoli
Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per fiera o sagra.
L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non
occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in
subordine, dell'anzianità di azienda, comprovata con fotocopia dell'autorizzazione
o con autocertificazione.
Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni
agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei
posteggi totali, che si rendessero liberi da concessione, sono soppressi d'ufficio.
I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo
secondo le modalità di legge, utilizzando anche l'autocertificazione.
I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle
sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione
certificati
secondo
quanto
stabilito
al
precedente
comma
4
o
con
autocertificazione.
Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento e
della vigente normativa.
Art. 31 Circolazione stradale
Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le associazioni di categoria, stabilisce i
divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera o sagra.
Art. 32 Sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature compresi i
generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente
75
Pianificazione della rete distributiva
delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare
pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori
possono sostare nell'area di mercato purché‚ nello spazio del posteggio, se
concesso.
Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di
vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica della fiera o sagra.
Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature utilizzando
automarket o mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio dovranno fare
apposita istanza per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o
un altro posteggio di idonea dimensione.
In ogni caso anche le strutture di cui al precedente comma 4 non devono essere di
ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro
debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi.
Art. 33 Utilizzo del posteggio e vendita
L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al
commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo
svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena
l'esclusione dal mercato.
Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa
fiera o sagra più di due posteggi.
Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del
regolamento comunale di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i
76
Pianificazione della rete distributiva
prodotti indicati nell'autorizzazione.
Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a
causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle
attrezzature e dalle merci.
Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso
terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno
sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno
agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a
mt.2,30. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di
soccorso.
E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la
linea perimetrale del posteggio.
E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida,
clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito
l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché‚ il rumore non arrechi
disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni
in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto,
etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle
operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi
contenitori.
Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere
esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”.
77
Pianificazione della rete distributiva
Art. 34 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel
rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al
controllo dell'autorità sanitaria.
In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50
dal suolo.
I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e
manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi
di vigilanza.
L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg.6,00
omologato e regolarmente revisionato.
Art. 35 Istituzione della Commissione mercatale
Ai sensi dell’art. 4 legge 112/91, la commissione è nominata dal Sindaco ed è
composta da: a) il Sindaco o suo delegato, b) due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentativi a livello
regionale, c) un rappresentante sindacale dei coltivatori agricoli, d) un esperto in
problemi della distribuzione, e) il comandante della Polizia Municipale, f) un
rappresentante dell’Ufficio sanitario.
La commissione decide sull’assegnazione dei posti, sulla organizzazione interna dei
vari mercati e fiere e sugli argomenti stabiliti dalla legge.
78
Pianificazione della rete distributiva
MERCATINO MEDITERRANEO
Art. 36 Definizione
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del “mercatino
mediterraneo”.
Si intende per mercatino l’afflusso giornaliero di operatori sull’area pubblica,
ubicata su via Cristoforo Colombo ex campo sportivo, composta da 48 posteggi, di
cui 4 per la vendita di prodotti alimentari e somministrazione di bevande, con
dimensioni cadauno di mt. 8x5, graficamente descritta nell’allegata planimetria.
I settori merceologici ammessi sono: antiquariato; artigianato; prodotti
dell’ingegno, dell’arte e del folklore; editoria; pelletteria ; oggettistica; alimentari e
somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 37 Orario
Il mercatino si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto con cadenza giornaliera e con
attività di vendita dalle ore 20:30 alle ore 1:00
Art. 38 Posteggio
Gli operatori devono risultare presenti con il proprio banco-autoservizio ed
attrezzature consentite nell’area assegnata entro le ore 20:00
I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati all’interno dello
spazio
appositamente
assegnato,
come
risultante
dalla
planimetria
particolareggiata allegata.
Il Comando di Polizia Municipale terrà a disposizione degli operatori una copia
autentica della planimetria particolareggiata con indicati i dati di assegnazione di
ciascun posteggio.
79
Pianificazione della rete distributiva
Ciascun concessionario potrà usufruire dell’acqua, energia elettrica e scarico
fognario, collegandosi all’apposito box attrezzato, che deve essere mantenuto in
buono stato e correttamente utilizzato. La potenza elettrica prelevabile è di 400
watt, solo per motivate esigenze può essere elevata ad una potenza maggiore,
mediante cavi elettrici e materiale di collegamento conforme alla legge 46/90 e
successive modificazioni.
E’ vietata ogni produzione in proprio di energia elettrica.
In caso di danneggiamento, il concessionario, dovrà corrispondere al Comune il
costo del box e di installazione.
Art. 39 Circolazione
Durante lo svolgimento del mercatino è vietata la circolazione di veicoli nell’area
destinata al mercato, eccetto i mezzi di soccorso.
E’ vietata la sosta di veicoli nelle corsie.
I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel
posteggio assegnato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del
posteggio.
Art. 40 Svolgimento
L’attrezzatura di esposizione deve essere realizzata con materiale idoneo, di qualità
e mantenuta in ottimo stato sia sotto il profilo igienico sia architettonico.
L’automezzo, eventualmente parcheggiato nel posteggio, deve essere mimetizzato
mediante l’utilizzazione di pannelli in tessuto di canne di bambù o similari onde
consentire di nascondere alla vista l’automezzo a chi transita sul marciapiede.
Il tetto delle attrezzature di vendita non potrà sporgere dallo spazio assegnato.
E’ vietato esporre articoli appendendoli alla tenda di protezione o similari oltre la
80
Pianificazione della rete distributiva
linea perimetrale del posteggio.
I generi alimentari devono essere esposti e venduti all’altezza e con le modalità
prescritte dalle disposizioni in materia igienico sanitaria.
E’ vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con particolari
richiami, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col sistema
dell’incanto.
E’ vietato nel mercatino usare apparecchi per l’amplificazione e diffusione dei
suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi e similari, articoli musicali, che non
devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe ed alle abitazioni.
Gli operatori devono tenere pulito lo spazio occupato ed al termine dell’attività di
vendita debbono raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi cassonetti.
Art. 41 Domande
Le
domande
di
partecipazione
al
mercato
devono
essere
presentate
all’Amministrazione comunale in bollo dal 1 aprile al 30 aprile di ogni anno e per
l’anno 2002 in via tassativa entro il 20 giugno, con l’indicazione dei dati anagrafici;
le domande pervenute fuori termine saranno posizionate in graduatoria dopo
quelle pervenute nei termini.
L’assegnazione dei posteggi è effettuata in luoghi ed orari che saranno di anno in
anno determinati dal Sindaco o dal suo delegato.
L’assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante rilascio di autorizzazione
temporanea di occupazione di suolo pubblico.
I posteggi saranno assegnati dando priorità a coloro i quali risiedono nel comune
di Corigliano Calabro e tra i vari settori merceologici secondo il seguente ordine di
priorità: artigianato; prodotti dell’ingegno, arte e folklore; pelletteria; antiquariato;
oggettistica, editoria.
81
Pianificazione della rete distributiva
Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati.
Art. 42 Tributi
Le assegnazioni sono soggette al pagamento delle tasse e dei tributi nella misura e
con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 43 Norme igienico-sanitarie
La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al
controllo dell’autorità sanitaria. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che
sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere
esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 44 Pubblicità dei prezzi
Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei
prezzi, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere
esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”.
Art. 45 Sanzioni
Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di
cui alle normative di riferimento.
Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai
regolamento e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento
dell'attività del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere o sagre,
82
Pianificazione della rete distributiva
comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione
di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore sarà considerato assente ai fini della
graduatoria della fiera o mercato.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sul decoro e l’arredo del box di vendita
nell’aria mercatino del Mediterraneo comporta la sospensione della autorizzazione
fino all’adeguamento. Nel caso in cui la sospensione si protrae oltre 10 giorni si ha
la revoca.
83
Pianificazione della rete distributiva
INDICE
Introduzione
Art. 1 ubicazione
pag.
2
Art. 2 territorio
2
Art. 3 collegamenti
5
Art. 4 popolazione
6
Art. 5 attività produttive
6
Art. 6 individuazione delle linee di sviluppo
13
Art. 7 glossario
Art. 8 rinvio
14
21
Attività in sede fissa su aree private
Art. 1 requisiti per l’accesso all’attività commerciale - settore alimentare 22
Art. 2 settore non alimentare
23
Art. 3 farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di carburante
Art. 4 somministrazione
25
Art. 5 requisiti dei locali di vendita
27
Art. 6 destinazione d’uso
28
Art. 7 articolazione degli esercizi commerciali
29
Art. 8 parcheggi
31
Art.9 deroghe aree a parcheggio
34
Art.10 Z.T.O. A, B, C, ed assimilate – destinazione d’uso ammesse
35
Art.11 Z.T.O. A.S.I.
36
Art.12 Z.T.O. D
36
Art. 13 restante parte del territorio
36
Art. 14 orario di apertura
37
Art. 15 carico e scarico delle merci
38
Art. 16 prezzi
38
Art. 17 vendite di liquidazione
38
Art. 18 vendite di fine stagione o saldi
39
Art. 19 disposizioni comuni vendite di liquidazione e di fine stagione
40
Art. 20 forme speciali di vendita
41
24
Modalità di apertura delle attività commerciali
Art. 21 attività di vicinato (piccoli esercizi)
Art. 22 attività media
pag. 43
44
84
Pianificazione della rete distributiva
Art. 23 criteri di rilascio autorizzazioni medie strutture
49
Art. 24 grandi strutture di vendita
51
Art. 26 commercio associato ad attività produttiva
53
Art. 27 sanzioni
54
Vendita su aree pubbliche
Art. 1 tipologia
55
Art. 2 istituzione e localizzazione del mercato
55
Art. 3 orario e svolgimento
57
Art. 4 posteggio – miglioria – concessione – scambio
57
Art. 5 scambio di posteggio
59
Art. 6 trasferimento – reintestazione – volturazione – ampliamento per acc.
Art. 7 revoca dell’autorizzazione e concessione di posteggio
60
Art. 8 registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
61
Art. 9 riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento m.
Art. 10 assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati
62
Art. 11 posteggi riservati ai produttori agricoli
63
Art. 12 circolazione stradale
64
Art. 13 sistemazione delle attrezzatura di vendita
65
Art. 14 modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
65
Art. 15 norme igienico sanitarie e di sicurezza
67
Art. 16 mercatino estivo di Schiavonea
67
Art. 17 itineranti
67
Art. 18 demanio
68
Art. 19 prodotti ittici e carni fresche
68
59
62
Fiere e sagre
Art. 20 tipologia
69
Art. 21 istituzione e localizzazione della fiera e sagra
69
Art. 22 giornate ed orari di svolgimento
70
Art. 23 posteggio: miglioria – concessione – scambio
pag.
Art. 24 fiere straordinarie in concomitanza di manifestazioni religiose e laiche
Art. 25 trasferimento azienda – ampliamento per accorpamento
73
Art. 26 revoca dell’autorizzazione e concessione posteggio
74
70
72
Art. 27 registro della fiera ordinaria e straordinaria, sagra, graduatoria titolari
di posteggio e spuntisti
75
85
Pianificazione della rete distributiva
Art. 28 riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione e spostamento
Art. 29 assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati
76
Art. 30 posteggi riservati ai produttori agricoli
77
Art. 31 circolazione stradale
77
Art. 32 sistemazione delle attrezzature di vendita
78
Art. 33 utilizzo del posteggio e vendita
78
Art. 34 norme igienico sanitarie e di sicurezza
80
Art. 35 istituzione della commissione mercatale
80
76
Mercatino mediterraneo
Art. 36 definizione
82
Art. 37 orario
82
Art. 38 posteggio
82
Art. 39 circolazione
83
Art. 40 svolgimento
83
Art. 41 domande
84
Art. 42 tributi
85
Art. 43 norme igienico sanitarie
85
Art. 44 pubblicità dei prezzi
85
Art. 45 sanzioni
86
Contenuto del CD allegato:
Circolari
Domande
El. grafici
Leggi
Pianificazione-regolamenti
Spiegazione modelli
86
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Comune di Corigliano Calabro