Pianificazione della rete distributiva Comune di Corigliano Calabro Pianificazione rete distributiva su aree private e pubbliche approvata con delibera del Consiglio Comunale del 11/06/2002 Redattori: Agrippino ing. R. - Petrone avv. A. - Scazziota ing. M. - Vigilante ing. L. 1 Pianificazione della rete distributiva INTRODUZIONE Art. 1 Ubicazione La città di Corigliano Calabro si trova in posizione collinare, a circa 210 metri sul livello del mare, con un assetto urbanistico tipico dei centri storici medioevali con abitazioni su livelli di due e tre piani addossati a gradinata, sormontate da un imponente "Castello Ducale", che domina la Piana di Sibari. Le sue origini sono tardo-romane, con nucleo presumibilmente originato da un’antica villa patrizia, i cui abitanti erano profughi delle limitrofe città Copiae e San Mauro, soggette ai continui attacchi di popoli invasori. Corigliano, grazie alla sua posizione geografica, è baricentro tra il mare Jonio ed i retrostanti monti della Sila; infatti, percorrendo solo Km 7 verso Nord-Est si giunge alla frazione marina, mentre percorrendone quindici verso Sud si raggiunge l'altitudine di 950 metri sul livello del mare, attraversando la zona montana. Corigliano dista dai capoluoghi di provincia più vicini: Cosenza, situata ad ovest, circa 70 km; Crotone, a sud, circa 120 km; Taranto, a nord-est, circa 128 km. La localizzazione del Comune, rispetto a quelli viciniori di maggiore rilievo è individuabile mediante le seguenti distanze stradali: Rossano 20 km; Cassano 30 km; Trebisacce 27 km; Acri 40 km; Castrovillari 50 km. Art. 2 Territorio Il territorio del Comune di Corigliano Calabro, confina: ad est con il mare Jonio, il comune di Rossano ed il comune di Longobucco; a sud con Acri, S. Giorgio Albanese, San Cosmo, San Demetrio Corone; ad ovest con Terranova da Sibari e Spezzano Albanese; a nord con Cassano Jonio. Esso ha una superficie complessiva di circa 196 kmq (circa 182 ab/kmq). 2 Pianificazione della rete distributiva I territori oltre i 400 metri d’altitudine rientrano nella perimetrazione della Comunità Montana "Destra Crati", con sede in Acri. Corigliano è suddivisibile in quattro circoscrizioni, oltre le piccole frazioni: Centro storico, Scalo, Schiavonea, Cantinella. - "Centro Storico": la popolazione è costantemente in diminuzione, a vantaggio della pianura; le attività commerciali, quasi tutte di piccole dimensioni, sono ubicate sull'asse Via Margherita - Via Roma - Piazza del Popolo, con biforcazione Via San Francesco - Viale Rimembranze, Via XXIV Maggio - Castello ed un’isola Via Aldo Moro. Le altre strade sono prive o quasi d’attività. Lo stato generale di conservazione degli edifici è discreto. Gli edifici storici di maggiore rilievo sono: il Castello Ducale d’origine Normanna (sec. XI); il Ponte Canale (sec. XV); le Chiese di Santa Maria Maggiore (sec X), San Pietro (sec. XII), Carmine ed il convento (1490 ), San Francesco con il chiostro ed il convento (1500), Sant’Antonio ed il convento - attuale convitto dei Liguorini (1450), Santa Chiara (1760), la "Riforma (1686). I servizi presenti sono: la sede municipale, l'Ospedale civile "G. Compagna", il comando Vigili Urbani, il Giudice di Pace, la stazione dei Carabinieri, la stazione della Guardia Forestale, il Distretto Scolastico, gli uffici Postali (2), gli sportelli bancari (2), le farmacie (3), il punto di rifornimento carburante. Le scuole sono: - Materne (5) - Elementari (3) - Medie (1) - Superiori (1). - Scalo: è la zona più popolosa del territorio, grazie alla forte immigrazione verificatasi, a discapito del centro storico e dei paesi limitrofi; esso rappresenta il polo d’attrazione principale a livello commerciale. Operano numerose attività, anche di grandi dimensioni, ma molte con identiche tabelle merceologiche. I servizi presenti sono: la delegazione comunale, l'autoparco comunale con annessi 3 Pianificazione della rete distributiva servizi tecnici, il Distretto Sanitario con annessi ambulatori specialistici, l'ufficio postale, l'Ufficio delle Entrate sezione distaccata, l'Ufficio del Lavoro, l'Ispettorato per l'Agricoltura, la compagnia dei Carabinieri, gli sportelli bancari (4), le farmacie (3), gli alberghi (2), le aree di servizio carburanti (4). Le scuole sono: - Asilo Nido (1) - Materne (7) - Elementari (3) - Medie (2) Superiori (5) - Schiavonea, è la zona turistica marina; sono presenti attività annuali e stagionali. Le attività annuali si trovano per la maggior parte nel "Borgo Marinaro", mentre le stagionali si trovano sul "lungomare". I beni storici presenti sono: l'ex Cappella della famiglia Compagna (1650), il "Mercato delle Fiere" (Quadrato Compagna), la "Taverna", "la "Torre del Cupo", le due "Pile". I servizi presenti sono: la delegazione comunale, la stazione Vigili Urbani, l'ufficio postale, lo sportello bancario, le farmacie (2), la sede distaccata dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato, l'area di servizio carburanti, il porto, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, il mercato ittico. Le scuole sono: Materne (2) - Elementari (3) - Medie (1) - Cantinella, frazione che ha registrato un grande sviluppo sia per popolazione, sia economico, sia commerciale, essendo la cerniera di collegamento di Corigliano con i comuni di Terranova, Spezzano, Cassano J., Acri, San Demetrio, Vaccarizzo Albanese. Le attività commerciali si trovano, quasi tutte, lungo la SS. 106 in direzione Sibari e la SS. 106 diramazione Terranova. Nelle sue immediate vicinanze vi sono i beni monumentali quali il "Castello di San Mauro" (anno 1515), la "Torre del Ferro", Giosafatte in Val di Crati (edificio con annessa Cappella), il sito neolitico di Corte di Favella (5700 a.c.). I servizi sono: la delegazione comunale, l'ufficio postale, la sede distaccata della 4 Pianificazione della rete distributiva Camera di Commercio, lo sportello bancario, la farmacia, l'albergo, la stazione di servizio. Le scuole sono: - Materne (1) - Elementari (1) - Medie (1) - frazioni minori: Fabrizio (scuola elementare 1), Thurio, Ministalla, Apollinara (scuola elementare 1), Torricella (scuola materna 1, elementare 1) (sorte a seguito della legge istitutiva dell'ente Opera Valorizzazione Sila - OVS), Villaggio Frassa (scuola materna 1, elementare 1), San Nico, Mandria del Forno (scuola elementare 1), site nella parte pianeggiante del Comune; Piana Caruso e Baraccone (albergo, stazione della Guardia Forestale) site nella parte collinare e montana. Il territorio comunale secondo il Piano Regolatore Generale vigente è suddiviso nelle seguenti in ZTO: A, B, C, D, ED, E, F, ASI, tenute in considerazione ai fini dell’individuazione delle zone urbanistiche. Le zone d’espansione turistiche, così come individuate nella “Variante Turistica”, sono equiparabili, ai fini della pianificazione commerciale, alla ZTO C= Art. 3 Collegamenti I collegamenti via terra sono: SS 106 e SS 106 raddoppio, linea ferroviaria Reggio C. – Taranto. Il raccordo con l'autostrada "A3" avviene tramite la SS106 e la superstrada degli Stompi. La locale stazione ferroviaria è abilitata al solo traffico passeggeri, mentre lo scalo merci è sito presso la stazione di Sibari che dista circa Km 15. I collegamenti aerei sono: aeroporto di Crotone, aeroporto di Lametia Terme; il primo è raggiungibile in circa 60 minuti, il secondo in circa 75 minuti. I collegamenti marittimi sono inesistenti, poiché il porto è privo d’infrastrutture per la ricezione di passeggeri. La stazione marittima è in avanzata fase di 5 Pianificazione della rete distributiva progettazione. Art. 4 Popolazione La popolazione residente nel Comune, dopo anni d’aumento vertiginoso, si è quasi stabilizzata. I residenti, secondo il censimento generale del 1991, erano 35.615. Calcolando sia i residenti e sia i dimoranti, la popolazione invece è di circa 40.000 unità. I non residenti sono per la maggior parte abitanti dei paesi viciniori: Acri, San Demetrio, Vaccarizzo, San Giorgio e San Cosimo, che pur mantenendo la residenza anagrafica in detti paesi, di fatto vivono ed operano in Corigliano. La popolazione aumenta discretamente durante la stagione estiva, mesi di luglio - agosto, per la presenza di turisti. Art. 5 Attività produttive Corigliano è un paese fondato principalmente sull'agricoltura, ma vanta una florida flottiglia peschereccia. E' fortemente presente il terziario: edilizia e turismo. E' assente l'industria, nonostante la presenza di materie prime, quali i prodotti agricoli ed ittici. Il reddito pro-capite è buono, tuttavia rilevante è il lavoro sommerso. - Agricoltura - L'attività prevalente è l'agricoltura ed il suo indotto. La superficie territoriale è di Ha 18.661, di cui agraria e forestale Ha 17.622.Gli ettari di terreno utilizzati a fini agricoli sono Ha 15.640, così suddivisi: - Ha 8.400 per agrumeto, - Ha 4.000 per uliveto, - Ha 1.600 per seminativo, - Ha 50 per vigneto, Ha 1.550 per pascoli e foraggee. Le aziende agricole sono 4.000, prevalentemente a conduzione diretta e possono 6 Pianificazione della rete distributiva classificarsi: da Ha 0 a 2 n° 2.000, da 2 a 5 n° 1750, da 5 a 10 n° 200, oltre 10 n° 50. L'apicoltura conta un discreto numero d’operatori. Le aziende agrituristiche iscritte allo speciale albo o in via d’iscrizione sono 10 ma attualmente in attività 2. (fonte Ispettorato Agrario) Le Cooperative agricole sono 5; molti produttori locali conferiscono a Cooperative extracomunali. Vi è una sola Associazione agricola che raccoglie operatori agricoli di tutta la provincia di Cosenza. - Agroalimentare - Nel comprensorio di Corigliano sono sorte da poco tempo Aziende agroalimentari: due lavorano, inscatolando, i vari prodotti tipici del luogo; una trasforma le arance in succo fresco, che è trasportato altrove per il completamento del ciclo di lavorazione; altra è dedita alla trasformazione delle scorze d’agrumi in cibo per animali. Gli oleifici, invece operano da tempo immemorabile ed attualmente sono 12, di cui tre imbottigliatori; in media ogni anno vengono molite 180.000 quintali d’olive. Nel comune di Corigliano operano, con gran successo, due pastifici per la produzione della pasta fresca ed un panificio, che esportano fuori della Calabria i loro prodotti. - Pesca - La seconda attività è la pesca. La flottiglia locale è composta: da 18 (57) motopescherecci (sopra le 10 tonnellate), 48 (19) motobarche (sotto le 10 tonnellate), 91 barche a remi (sotto le 3 tonnellate). I motopescherecci trovano ricovero nel "Porto di Corigliano". Esso è formato da due darsene e cinque banchine, è in via di completamento, infatti, è illuminato, ma è privo delle strutture essenziali: pompe di rifornimento carburanti, carrelli di sollevamento, locali per deposito merci. Recentemente è stato costituito il mercato Ittico a partecipazione pubblica, dove 7 Pianificazione della rete distributiva sono trattati circa 90 quintali il giorno di pescato. Il mercato ittico è disciplinato da uno specifico e separato regolamento. Nel territorio non si ha alcun’industria dedita alla lavorazione del pesce; sussistono, però, delle realtà sommerse di tipo familiare. - Industria - ASI: le zone sottoposte a vincolo industriale sono Ha 440 di cui 259 per lotti industriali. Esse sono localizzate in posizione strategica tra la SS 106 ed il "Porto di Corigliano". Gli ettari utilizzati effettivamente sono Ha 38.77. La produzione industriale tende a coprire prevalentemente i consumi a contenuto economico minore, mentre le produzioni più importati sono importate; gli insediamenti, salvo alcuni, non sono in grado di superare l'ambito locale e di porsi in concorrenza con le industrie nazionali. Il piano territoriale ASI è stato da poco sottoposto a revisione (fonte relazione ASI alla variante). - Turismo - Gli alberghi operanti in Corigliano sono 4, tutti di piccole dimensioni. I Camping sono 5, siti tutti tra il "Porto di Corigliano" e la "foce del Crati". La zona è caratterizzata dalla pineta a ridosso della spiaggia. Molti turisti trovano ospitalità nelle seconde case di proprietà o in locazione. L'apporto economico del settore turistico è scarso per diversi motivi: ridotto periodo vacanzieri 15 luglio - 25 agosto; turisti poco propensi al consumo; assenza d’incentivi e stimoli. La variante turistica al PRG prevede l’ambito d’intervento su due aree; una di circa 540 ettari definita “Costa nord” ed interessa l’area a nord della zona ASI sino alla Foce del Crati; la seconda di circa 60 ettari definita “Costa sud, che si estende dal Torrente Coriglianeto sino al confine con il Comune di Rossano. Tale variante presuppone un incremento della popolazione di circa 7.000 abitanti fra residenti, non residenti ed utenti delle strutture turistiche ricettive. 8 Pianificazione della rete distributiva E’ in fase di realizzazione la costruzione dello scalo marittimo. - Commercio - Nel territorio comunale il commercio riveste un ruolo essenziale, grazie alla sua posizione geografica rispetto alla Piana di Sibari ed ai contrafforti della Sila. Durante tutto l'arco dell'anno in tale comprensorio gravitano mediamente circa 150'000 utenti. La Piana di Sibari è circondata da tre capoluoghi di provincia, in cui sussistono degli ipermercati: Cosenza, Taranto e Crotone. La situazione commerciale al settembre 2001 era la seguente: - locali somministrazione: limite massimo mq. 13.396, assentiti mq. 12.542; - beni di largo consumo limite massimo mq. 14.875, assentiti mq. 12.855; - Centro: alimentare mq. 2.504 (nel 1998 mq. 2.464), non alimentare mq. 2.430 (nel 1998 mq. 2.210); - Scalo: alimentare mq. 8.846 (nel 1998 mq. 8.263), non alimentare mq. 30.730 (nel 1998 mq. 23.710) - Schiavonea: alimentare mq. 4.791 (nel 1998 mq. 4.791), non alimentare mq. 9.813 (nel 1998 mq. 7.031) - Cantinella: alimentare mq. 1.275 (nel 1998 mq. 1.235), non alimentare mq. 5.048 (nel 1998 mq. 4.632) La vendita a domicilio, poco conosciuta nei tempi passati, è esplosa negli ultimi anni e conta molti addetti. La vendita con distributori automatici trova sempre maggiore applicazione. E' in ascesa il numero dei circoli privati. Le tabelle merceologiche (secondo la precedente normativa). 1) Prodotti alimentari: freschi, conservati e in ogni modo preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria 9 Pianificazione della rete distributiva e le frattaglie). Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e confezionati, (compresi il comunque preparati e pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati. II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni o uova. III) Carni e frattaglie di bassa macelleria. IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate. V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi. VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - oli e grassi alimentari d’origine vegetale - uova - bevande, anche alcoliche. VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria). VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria). IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori d’abbigliamento di qualunque tipo e 10 Pianificazione della rete distributiva pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli di pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio. X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa. XI) Oggetti preziosi. XII) Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico. XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o d’altro genere, audiovisivi compresi. XIV) Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti). Il D.lgs 114 del 31/03/1998, che ha riformato la disciplina relativa al settore commercio, ha soppresso la distinzione tra categorie contingentate e libere, nonché le varie tabelle merceologiche, individuando due settori: - alimentare, non alimentare. L’attività commerciale può essere espletata in sede fissa su aree private, secondo la seguente tipologia: a) attività fino a 250 mq di superficie (esercizi di vicinato); b) attività oltre 250 mq di superficie e fino a 2500 mq (medie strutture) M1 - da 251 a 900 mq. M2 - da 901 a 2.500 mq; c) attività oltre 2.500 mq di superficie (grandi strutture) G1 – da 2.501 a 6.000 mq. G2 – oltre 6.000 mq.; d) Centri Commerciali: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono 11 Pianificazione della rete distributiva d’infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; mentre su aree pubbliche in sede fissa ed ambulante: a) mercati; b) fiere e sagre. Alla normativa nazionale sono seguite la Legge Regionale n° 17 del 11/06/1999, che disciplina il commercio in sede fissa, la n° 18 del 11/06/1999, che disciplina il commercio su aree pubbliche, le delibere della Giunta Regionale n° 238 del 20/03/2000, 307 del 07/06/2000, 308 del 07/06/2000= La Legge n° 287 del 25/08/1991, che disciplina il settore esercizi per la somministrazione d’alimenti e bevande, ha abrogato la precedente normativa in materia. La nuova disciplina non prevede l’adozione di piani, ma soltanto di criteri e parametri regionali, per la determinazione delle autorizzazioni nelle diverse aree del territorio comunale. Art. 6 Individuazione delle linee di sviluppo Il comune di Corigliano è classificato demograficamente tra quelli di 2° classe (10.000/50.000 abitanti), in cui possono essere aperte sia strutture di medie dimensioni di tipo M1, con superficie di vendita tra 251 e 900 mq, M2, con sup. tra 901 e 2.500 mq, sia di grandi dimensioni di tipo G1, con sup. tra 2.501 e 6.000 mq, G2 oltre 6.000 mq per il solo settore non alimentare. Corigliano rientra, secondo le disposizioni regionali, nell’area di gravitazione commerciale 5, di cui è capo area. In virtù dell’analisi esperita il territorio comunale è suddiviso in cinque nuclei commerciali: 1) Centro storico, su cui gravita la frazione Piana Caruso – Baraccone; 2) Scalo, su cui gravita la frazione Villaggio Frasso; 3) Schiavonea, su cui gravita la frazione Torricella, Fabrizio Grande e Piccolo; 4) Cantinella su cui 12 Pianificazione della rete distributiva gravita la frazione San Nico - Mandria del Forno - Apollinara – Thurio; 5) Area ASI; le Grandi strutture di vendita sono localizzate esclusivamente nella zona “ASI”, mentre le Medie nelle zone “D”= Lungo l’asse viario Corigliano centro – Scalo – Schiavonea, cioè SS 106, via Provinciale, Via Santa Lucia, è prevista la nascita di Medio-piccole strutture di vendita con trasformazione del sito in ZTO “D”. Sono state individuate, sempre in considerazione dell’analisi svolta, le aree da destinare a posteggio e mercati, tenendo conto della loro disponibilità da parte del Comune o della loro acquisibilità. Inoltre, sono istituiti quattro mercati mensili su aree pubbliche ed il “mercatino del mediterraneo”. La pianificazione degli esercizi per la somministrazione di bevande ed alimenti è effettuata con separato regolamento, che stabilisce anche le quantità, e suddivide il territorio per come sopra specificato. Art. 7 Glossario Commercianti: - coloro i quali professionalmente acquistano merci a nome e per conto proprio e li rivendono; - coloro i quali professionalmente somministrano al pubblico alimenti e bevande; - coloro i quali vendono al pubblico opere di pittura, scultura, grafica, oggetti d’antichità o d’interesse storico od archeologico. Devono essere ricompresi tra loro coloro che esercitano l'attività in modo sporadico e provvisorio, ed esclusi coloro che vendono prodotti ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Attività di vendita dei commercianti può realizzarsi: all'ingrosso; al minuto in locali ed aree private; al minuto su aree pubbliche, compreso il demanio marittimo; per corrispondenza; mediante distributori automatici; al domicilio dei compratori. 13 Pianificazione della rete distributiva S’intende per commercio all’ingrosso la vendita ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. S’intende per commercio al dettaglio la vendita su aree private in sede fissa o aree pubbliche direttamente al consumatore finale. Forme speciali di vendita sono: - gli spacci interni; - apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione; - vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori. Superficie di Vendita di un esercizio commerciale è, ai sensi dell’art. 4 del D.Lsg. 114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all’esposizione di merci. La superficie di vendita deve essere delimitata da strutture edilizie o comunque da strutture fisse, stabili e chiaramente individuabili. Per superficie di vendita di un Centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Trasferimento di sede di una struttura di vendita è il trasferimento di sede dell'esercizio senza modifica ed estensione del settore merceologico alimentare e/o non alimentare oggetto dell'autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede può essere associato o no ad un ampliamento della Superficie di Vendita. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della sede comporta la decadenza della precedente autorizzazione commerciale. Ampliamento della Superficie di Vendita è la modificazione edilizia, dell'assetto funzionale o dell'arredo che determini una Superficie di Vendita maggiore di quella 14 Pianificazione della rete distributiva precedentemente autorizzata. L'Ampliamento della Superficie di Vendita può essere associato al trasferimento di sede, all'estensione e alla variazione del settore merceologico. L'ampliamento della superficie di vendita può inoltre essere associato all'accorpamento di precedenti autorizzazioni commerciali. Estensione del settore merceologico. Le autorizzazioni commerciali possono riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi alimentari, il solo settore della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori. L’estensione del settore merceologico è l'aggiunta ad una vigente autorizzazione di un settore merceologico precedentemente non autorizzato. Variazione del settore merceologico è qualunque modifica della Superficie di Vendita che, dal punto di vista urbanistico, comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore alimentare al settore non alimentare o viceversa. Tale modifica richiede autorizzazione in quanto cambio di destinazione d'uso. Dal punto di vista dei requisiti urbanistici, si considerano appartenenti al settore alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, salvo che la Superficie di Vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% della Superficie di vendita totale. Si considerano appartenenti al settore non alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti non alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purché la Superficie di Vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% della Superficie di vendita totale. Atti non soggetti ad autorizzazione bensì a comunicazione Non sono soggetti ad autorizzazione commerciale, bensì a comunicazione al Comune, da redigersi sulla base del modulo MOD.COM3 approvato ai sensi del D.Lgs. 114/98: la cessazione dell'attività; le modifiche interne che non comportino aumento della superficie di vendita; la riduzione dei settori merceologici da due ad uno solo; il subingresso. 15 Pianificazione della rete distributiva Per subingresso s’intende la modifica della titolarità di un'autorizzazione rilasciata, tramite trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività. La comunicazione al Comune del subingresso da parte del soggetto che subentra deve essere accompagnata da: autocertificazione riguardo alla non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative all'esercizio d’attività commerciale di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114; nel caso che la domanda riguardi un'attività relativa al settore merceologico alimentare, autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114. La modifica del lay-out interno di una struttura di vendita autorizzata che non determini un incremento della Superficie di Vendita è soggetta ad obbligo di comunicazione al comune, accompagnata da planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie di Vendita nella nuova sistemazione prevista. Monetizzazione del parcheggio: pagamento al Comune di una somma, stabilita di concerto dall’Ufficio Urbanistica ed Ufficio Lavori Pubblici, per ogni parcheggio necessario all’attività commerciale e di cui non si ha la disponibilità concreta. Le somme incamerate saranno utilizzate ai fini della creazione di nuove aree di parcheggio ed arredo urbano. La materia sarà regolamentata da apposita deliberazione. Aree pubbliche: Strade, canali, piazze - comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio - e ogni area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; posteggio: parte d’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; mercato: area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più parcheggi, attrezzata o no, destinata all'esercizio 16 Pianificazione della rete distributiva dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione d’alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; fiera: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, d’operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; presenze in un mercato: numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o non svolgere l'attività; presenze in una fiera: numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera. Il DLGS 114/1998 non si applica ai titolari delle seguenti tabelle merceologiche speciali: - farmacie -: Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane. Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat; Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, panciere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di massoterapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e 17 Pianificazione della rete distributiva mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non d’uso farmaceutico. - rivendite di generi di monopolio -: Articoli per fumatori. Francobolli da collezione e articoli filatelici. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti. Tessere preparate per servizi vari. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax). Articoli di bigiotteria, articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi, quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine elettriche e telefoniche. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse calzatureria e borsetteria). Articoli di chincaglieria purché‚ realizzati in materiali non preziosi (a titolo d’esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.). Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili. Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti. Articoli sportivi (esclusi capi d’abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. Articoli ricordo (esclusi gli articoli d’oreficeria). Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli 18 Pianificazione della rete distributiva per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici. Fiori e piante artificiali. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). Orologi a batteria in materiali non preziosi. Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia. - distribuzione automatica di carburanti -: Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, porta sci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché‚ in metalli e materie non preziosi. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi. Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata tintura di iodio e simili). Articoli ricordo (esclusi gli articoli d’oreficeria). - associazioni dei produttori - ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli del proprio fondo; - artigiani per la vendita nei locali di produzione; - pescatori ed alle cooperative di pescatori; 19 Pianificazione della rete distributiva - cacciatori singoli o associati che vendono al pubblico i prodotti ittici e la cacciagione proveniente dall’esercizio della loro attività; - vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d’arte o dell’ingegno; - vendita di beni del fallimento; - vendita effettuata durante le fiere campionarie delle mostre di prodotti; - vendita di materiale informativo e di pubblicazioni d’enti pubblici. Art. 8 Rinvio Per quanto non previsto nella presente pianificazione della rete distributiva su aree private e pubbliche si rinvia alle leggi e/o regolamenti comunitari, nazionali, comunali di riferimento in materia. 20 Pianificazione della rete distributiva ATTIVITA’ IN SEDE FISSA SU AREE PRIVATE Art. 1 Requisiti per l’accesso all’attività commerciale - Settore Alimentare A Requisiti morali L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione, riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di prevenzione. Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena è stata scontata. Ai sensi della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in 21 Pianificazione della rete distributiva possesso della Amministrazione; stessa il Amministrazione responsabile del procedente o procedimento d’altra Pubblica procede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. B Requisiti professionali Aver frequentato un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o aver svolto attività o pratica professionale nel settore alimentare per due anni nell’ultimo quinquennio, oppure essere stato iscritto al Registro esercenti il Commercio (REC) negli ultimi cinque anni per uno dei gruppi merceologici definiti dal D.M. 04/08/1988 n° 375 (Tabelle dalla I alla VIII). Art. 2 Settore non Alimentare A Requisiti morali L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione, riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del 22 Pianificazione della rete distributiva commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di prevenzione. Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena è stata scontata. Ai sensi della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della Amministrazione; stessa il Amministrazione responsabile del procedente procedimento o d’altra Pubblica procede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. B Requisiti professionali Nessun requisito specifico. Art. 3 Farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di carburante A Requisiti morali L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione, riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 23 Pianificazione della rete distributiva fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di prevenzione. Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena è stata scontata. Ai sensi della legge 241/1990, è consentita l’autocertificazione qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della Amministrazione; stessa il Amministrazione responsabile del procedente procedimento o d’altra Pubblica procede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. B Requisiti professionali Tabelle Speciali come da Allegato n° 9 del D.M. 04/08/1988 n° 375. Art.4 Somministrazione di bevande ed alimenti Per somministrazione s’intende la vendita d’alimenti e bevande che sono consumati sul posto in cui si effettua il servizio di vendita. Gli esercizi sono distinti 24 Pianificazione della rete distributiva in a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande comprese quelle alcoliche con volume superiore al 21 % e di latte; b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia; c) esercizi di cui alla lettera a) e b) in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente all’attività d’intrattenimento e svago; d) esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi genere. L’attività può essere espletata in locali con sede fissa o per mezzo di distributori automatici. La pianificazione è disciplinata con separata normativa e cartografia. A Requisiti morali L’esercente commerciale per accedere all’attività nel settore alimentare, deve possedere i seguenti requisiti morali: - non essere stato dichiarato fallito o, in caso di precedente fallimento, essere stato riabilitato; - non aver subito condanne per i reati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, riportando una condanna superiore a tre anni, oppure condannato per il delitto di ricettazione, riciclaggio, emissione d’assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d’estorsione, rapina; di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci; - di non essere sottoposto ad una misura di 25 Pianificazione della rete distributiva prevenzione. Il divieto di cui al comma precedente permane per la durata di cinque anni decorrenti: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nell’altro caso dal giorno in cui è la pena è stata scontata. Ai sensi della legge 24/7/1990, è consentita l’autocertificazione qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della Amministrazione; stessa il Amministrazione responsabile del procedente procedimento o d’altra Pubblica procede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Procedente o Altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. B Requisiti professionali Aver raggiunto la maggiore età ed aver assolto gli obblighi scolastici, aver frequentato un corso professionale ed aver superato l’esame d’idoneità, essere iscritto al R.E.C. (legge 25/08/1991 n° 287) Art. 5 requisiti dei locali di vendita Il locale deve avere destinazione d’uso commerciale e censito al Catasto Urbano con categoria C1 (bottega, negozio), e/o D8 Il locale deve avere il certificato di conformità urbanistica, la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, inoltre deve avere, a pertinenza, delle aree destinate a parcheggio per come previsto nei successivi articoli, tale requisito deve essere menzionato nel certificato di cui al comma precedente. La destinazione d’uso dei locali è quella fissata dalla Concessione edilizia o dalla 26 Pianificazione della rete distributiva Licenza ovvero in assenza o nell’indeterminatezza degli atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede d’accatastamento o da altri atti probanti. Gli impianti tecnologici della struttura di vendita devono essere conformi alla legge 46/90, al DPR 447/91 e successive modificazione. Per i locali di vendita inferiori a mq. 200(superficie lorda), la certificazione di conformità degli impianti elettrici è sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori; superiore a mq. 200, la certificazione di conformità, sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori, deve essere accompagnata dal certificato di collaudo emesso da Tecnico abilitato. Ai sensi del DPR 577/82, per i locali superiori a mq. 400 (superficie lorda) è necessario acquisire del parere del Comando provinciale dei VV.FF. Per i locali adibiti alla vendita di materiali esplosivi, qualunque sia la loro consistenza, è necessario sia il parere dei VV.FF. sia il collaudo degli impianti elettrici. Il commerciante nell’esercizio dell’attività deve rispettare sempre le normative sanitarie e di pubblica sicurezza. Art.6 Destinazione d'uso La legge urbanistica regionale n. 19/2202, con l’art. 57, ha disciplinato il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, a cui si effettua rinvio. Il comma 4 dell’art. 57, sopra richiamato, individua in 5 categorie le destinazioni d’uso. Il comma 6 stabilisce che la categoria (b) e (c) può essere insediata solo nelle ZTO D. Il comma 8, 2° capoverso, stabilisce che gli esercizi commerciali di vicinato possono sussistere in tutte le ZTO ad eccezione delle E. Art.7 Articolazione degli esercizi commerciali 27 Pianificazione della rete distributiva Esercizi di vicinato Attività commerciali al dettaglio in sede fissa svolte in esercizi aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno. Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: 1.a - Esercizi di vicinato del settore alimentare; 1.b - Esercizi di vicinato del settore non alimentare. Medio-piccole strutture di vendita - M1 Attività di commercio al dettaglio in sede fissa svolte in esercizi con SV compresa fra 251 mq. e 900 mq.. Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: M1.a - Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare; M1.b - Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare. Medio-grandi strutture di vendita - M2 Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi aventi una SV compresa fra 901 mq. e 2.500 mq. Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: M2.a - Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare; M2.b - Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare. Grandi-piccole strutture di vendita – G1 Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV fra 2.501 mq. e 6.000 mq. Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: G1.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare; G1.b - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare. Grandi-grandi strutture di vendita – G2 Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a 28 Pianificazione della rete distributiva 6.001 mq. Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie: G1.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare; G1.b - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare. Centro Commerciale Media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono d’infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I Centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Nell’ambito dei Centri commerciali si definiscono: Centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura; Centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in: - attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore, e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq., o di grandi strutture non alimentari di livello superiore, e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.; - attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di SV per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari, e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari. Per superficie di vendita di un Centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri commerciali 29 Pianificazione della rete distributiva sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda i requisiti urbanistici. Pertanto, ai fini delle categorie di destinazioni d’uso, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito delle sottocategorie d’uso di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in relazione all’entità della loro SV complessiva. Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si considerano ricadenti nella sottocategoria d’uso relativa agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della SV complessiva. Distribuzione carburanti per uso autotrazione Comprende gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lg.vo. 11/2/1998 n.32, servizi di lavaggio e d’assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la somministrazione d’alimenti e/o bevande. Non riguarda gli impianti ad uso privato. Le specifiche quantità sono previste dal separato Regolamento Comunale in materia. Art. 8 Parcheggi Le dimensioni del singolo stallo (posto auto) al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a mt. 2,5x5.00. Ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25. L’art. 17 della legge 765/67 e successive modificazioni prevede per le attività 30 Pianificazione della rete distributiva commerciali una superficie da destinare a parcheggio e a verde nella misura indiscriminata pari a 80% della superficie lorda di pavimento. Ogni edificio deve avere i parcheggi per come stabilito dal regolamento edilizio comunale. I locali adibiti ad attività commerciale devono essere dotati dei parcheggi previsti dalla legge 765/67 art. 17 a cui vanno aggiunti le superficie come appresso definite: tabella (A) zone Centro storico Settori Alimentare 0.4 Strutture Medie Grandi di vicinato strutture strutture mq/(mq 1.5 mq/(mq SV) SV) Non 0.4 Alimentare SV) 2.0 mq/(mq 2.0 SV) mq/(mq 0.8 mq/(mq SV) SV) 1.5 mq/(mq 1.5 SV) mq/(mq mq/(mq SV) I parcheggi pertinenziali dell’attività commerciale, per come sopra quantificati, vanno collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa. Al fine di favorire l’uso delle biciclette, quale mezzo di trasporto individuale, è prescritto la realizzazione di un congruo numero di parcheggi per biciclette. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio d’accessibilità pedonale (non superiore a 300 m.), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura 31 Pianificazione della rete distributiva di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e senza barriere architettoniche. Nel caso di strutture di vendita con più di cinquanta dipendenti per turno di lavoro è opportuno che oltre la superficie a parcheggio pertinenziale sia individuata un’ulteriore area di parcheggio destinata ai dipendenti della struttura. Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 50 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l’accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni d’accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti d’edificazione stabiliti dal P.R.G. Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, devono essere realizzate soluzioni interrate sotto la struttura di vendita e/o soluzioni pluripiano che minimizzino l’estensione della superficie che è impermeabilizzata. Nel caso di centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste ai sensi della suesposta tabella. 32 Pianificazione della rete distributiva Le medio e le grandi strutture di vendita devono essere dotate, in aggiunta alle aree a parcheggio, di un’area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese e delimitata rispetto ai parcheggi per la clientela in modo da non interferire con la loro fruibilità. Per le grandi strutture di vendita l’area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l’innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. Art. 9 deroghe aree a parcheggio Nelle zone esclusivamente pedonali non sono necessari i parcheggi di cui alla tabella “A”. La quantità di parcheggi necessaria, di cui alla tabella “A”, è ridotta del 75% e non si computano i primi 50 mq di SV per gli esercizi di vicinato ubicati nel “Centro storico”, per come delimitato nella planimetria, con esclusione di via Margherita e ss.106, v.le Rimembranze; lo Scalo: Via Nazionale da incrocio con via Macchiavelli fino alla Chiesa Santa Maria delle Grazie; il “Borgo marinaro”, per come delimitato in planimetria, che rientrano nelle zone: a) a traffico limitato o escluso ai sensi dell’art. 135 del DPR 495/1992; b) caratterizzate dall’avere un’utenza prevalentemente a carattere pedonale. Per sopperire alla quantità di parcheggio, in detti casi, l’Amministrazione concede in uso aree di parcheggio pubblico, istituendo anche la tariffa a tempo per la fascia oraria di apertura dei negozi, previa monetizzazione. In caso di ampliamento, con superamento dei 250 mq di SV, i parcheggi commerciali sulla parte eccedente sono calcolati secondo la tabella “A” ed è 33 Pianificazione della rete distributiva possibile la loro monetizzazione. I parcheggi di scambio saranno collegati con un bus-navetta alle zone a traffico limitato o precluso. Art. 10 Z.T.O. A, B, C ed assimilate - Destinazioni d'uso ammesse Sono ammesse le attività commerciali nel settore sia alimentare che non alimentare con superficie utile di vendita non superiore a mq. 250; esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti; non sono consentite le attività incompatibili con la residenza quali industrie, depositi a cielo aperto di materiali di qualunque genere, allevamenti di animali, impianti sportivi rumorosi. Le attività esistenti di dimensioni superiori ai mq 250 SV, alla data di approvazione del presente regolamento, possono continuare ad operare ed ampliarsi per una sola volta, fino ad un massimo del 20% ed a condizione che non sia superata la SV di mq.900= Le attività commerciali poste sulle seguenti vie: - Centro storico: Via Roma, p.zza del Popolo, Via S. Francesco, Via 24 Maggio, Via P. Umberto, P.zza Compagna, Via Tricarico, p.zza Cavour, via Addolorata, Via L. Palma, P.zza Valente, Via dei Cinquecento; - Scalo: Via Nazionale da via Provinciale a via Pertini, Via Fontanelle da Via Berlinguer a p.zza A. Negri; - Schiavonea: V.le Salerno e le vie prospicienti il “Quadrato Compagna”, le “Pile”, la “Taverna” e la “Chiesa Maria ad Nives”; Cantinella: Via Nazionale tra Farmacia Scarcella e Banca di Credito Cooperativo due Mari, devono utilizzarsi per gli infissi e le insegne una tipologia di materiali congrua con le linee architettoniche dell’edificio e della zona, impiegando prevalentemente i seguenti materiali: legno, vetro, ferro battuto e ferro brunito con intarsi in legno o rame o bronzo, acciaio inox satinato. Materiali ed elementi di aggregazioni diverse da quelle elencate dovranno essere preventivamente 34 Pianificazione della rete distributiva approvati dall’Ufficio Urbanistico del comune. Art. 11 Z.T.O. ASI Le destinazioni d'uso ammesse in tale zona sono raggruppabili nelle seguenti categorie: attività artigianali e industriali; attività commerciali di grandi dimensioni: G1 e G2; attività commerciali di medie dimensioni: M2 settore non alimentare; attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi e frigoriferi; attività commerciali della dimensione degli esercizi di vicinato, non alimentari, solo qualora l’attività di vendita si configuri come complementare all’attività artigianale. Art. 12 Z.T.O. D Le destinazioni d'uso ammesse in tali zone sono: attività artigianali e terziarie; attività commerciali di Medie dimensioni nel settore alimentare e non alimentare di tipo: M1 e M2; commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi e frigoriferi; attività di vicinato di complemento alle attività artigianali; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Art. 13 Restante parte del territorio Il presente articolo disciplinata la rete distributiva commerciale nella parte del territorio non ricadente nelle ZTO A, B, C, D del PRG. In questa parte del territorio non possono essere aperte nuove attività commerciali o essere trasferite da altre zone commerciali. Le attività esistenti, alla data di approvazione del presente regolamento, possono continuare ad operare ed ampliarsi per una sola volta, fino ad un massimo del 20% ed a condizione che non sia superata la SV di mq.900= 35 Pianificazione della rete distributiva Le attività di somministrazione di bevande ed alimenti sono consentite, nei limiti della normativa specifica. Art. 14 Orario di apertura Le attività commerciali devono rispettare il seguente orario di apertura: ore 8:0014:00 e 16:00-20:30. e la chiusura domenicale e festiva, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La fascia oraria di apertura pomeridiana, nel periodo estivo, si posticipa di un’ora ed è soppressa la chiusura infrasettimanale. L’esercente nei seguenti periodi può aumentare l'orario di apertura nei limiti ore 7.00 – 22.00 e comunque non può eccedere le 13 ore giornaliere, e non rispettare la chiusura infrasettimanale e della domenica: 1 dicembre - 15 gennaio (natalizio); 1 giugno - 30 settembre (estivo); il periodo ricompreso tra il venerdì antecedente la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua. Gli esercizi di vicinato, posti nel nucleo di Schiavonea possono esercitare la vendita notturna per il periodo: 1 giugno - 30 settembre (estivo). L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello esposto esternamente al proprio negozio, leggibile anche nelle ore di chiusura. L’Amministrazione, nell’ambito del territorio comunale potrà vincolare la forma o altri requisiti dello stesso cartello, che, comunque dovrà essere di aspetto sobrio e gradevole. La chiusura infrasettimanale è stabilita per il settore non alimentare il lunedì mattina, mentre per il settore alimentare: - Centro storico: mercoledì pomeriggio; - restante parte del territorio: giovedì pomeriggio; le attività produttive il sabato pomeriggio. Allorquando una festività ricade in giorno ordinariamente feriale della settimana la chiusura infrasettimanale è soppressa. 36 Pianificazione della rete distributiva Non sono vincolati dalle precedenti norme sugli orari: di monopoli; - le rivendite di generi gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri; - gli esercizi di vendita al dettaglio nelle stazioni ferroviarie, marittime; - le rivendite di giornali. Art. 15 Carico e scarico delle merci Le operazione di carico e scarico delle merci sulle strade pubbliche comunali devono essere effettuate dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle 14:30 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 7:30= Art. 16 Prezzi I prezzi di tutte le merci esposte, per la vendita al dettaglio, devono essere indicati su appositi cartelli in modo chiaro e ben leggibile. Art. 17 Vendite di liquidazione L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività; b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata; c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali; d) in caso di 37 Pianificazione della rete distributiva liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzioni dei lavori per un importo non inferiore a Lire 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture; e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione. Art. 18 Vendite di fine stagione o saldi Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) gli articoli di elettronica; f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando: a) la data di inizio e la durata della vendita; b) i prodotti oggetto della vendita; c) la sede dell'esercizio; d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri. 38 Pianificazione della rete distributiva Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 1 febbraio al 15 marzo o dal 1 agosto al 15 settembre. Art. 19 Disposizioni comuni vendite di liquidazione e di fine stagione Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto. Il venditore deve essere in grado di dimostrate la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita. I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente, posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino 39 Pianificazione della rete distributiva all'esaurimento delle scorte. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Art. 20 Forme Speciali di Vendita A) Spacci interni La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati è soggetta a comunicazione al Sindaco e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla via pubblica. All'ingresso è vietato apporre indicazioni generiche; è obbligatorio indicare il tipo di locale ed il divieto di accesso al pubblico estraneo. L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita. B) Distributori automatici La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione e l’attività può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della idoneità dei locali in cui è installato, il settore 40 Pianificazione della rete distributiva merceologico, l’ubicazione ed il rispetto delle norme per l’esercizio di vicinato nel caso in cui l’apparecchio è ubicato in un apposito locale adibito in modo esclusivo. C) Vendita per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione La vendita al dettaglio per corrispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione è soggetta a comunicazione al Comune nel quale risiede l’esercente e l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla ricezione. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità dell’esercente, la sussistenza dei requisiti morali e professionali ed il settore merceologico. Commercio via etere: prima della trasmissione il titolare della emittente deve verificare che l'operatore sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della vendita; durante la trasmissione, devono apparire sullo schermo: a) il nome o la ragione sociale del venditore; b) la sede; c) il numero di iscrizione al registro delle imprese; d) il numero della partita I.V.A.. D) Vendita presso il domicilio dei consumatori L’esercente deve dare comunicazione al Comune di residenza dell’inizio dell’attività di vendita, che può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento. La comunicazione deve contenere le generalità dell’esercente, la sussistenza dei requisiti morali e professionali ed il settore merceologico. Gli eventuali collaboratori devono avere gli stessi requisiti morali e professionali dell’esercente. Ciascun preposto alle vendite deve essere fornito di tesserino di riconoscimento. MODALITÀ DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 41 Pianificazione della rete distributiva Art. 21 Attività di vicinato (piccoli esercizi) L'utente interessato all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento dell'esercizio di vicinato deve darne comunicazione al Comune e dopo trenta giorni può avviare l'attività se non gli è pervenuto alcun diniego o richiesta di documentazione suppletiva e/o integrativa da parte dell'Ufficio Commercio. In quest'ultimo caso i trenta giorni iniziano a decorrere dal completamento della documentazione. L'interessato deve possedere i requisiti morali e professionali di cui agli articoli precedenti. Nella domanda deve dimostrare l’idoneità dei locali, indicare il settore merceologico e l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. L'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla denuncia verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, notificato all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di proseguire nell'attività, tranne che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto. L’autorizzazione o copia della comunicazione devono essere esposti nell’esercizio, unitamente ad una planimetria dei locali in scala 1:100, in luogo in vista al pubblico. Art. 22 Attività media a) Autorizzazione commerciale L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della Superficie di Vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita alimentare o non alimentare sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune sulla base del modulo MOD.COM2 approvato ai sensi del D.Lgs. 114/98. La domanda 42 Pianificazione della rete distributiva deve comunque contenere generalità, residenza e codice fiscale del richiedente. Ogni domanda d’autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti allegati: autocertificazione del richiedente riguardo alla non sussistenza d’alcuna condizione ostativa all'esercizio d’attività commerciale di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114; autocertificazione di possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114, nel caso che la domanda riguardi un'attività relativa al settore merceologico alimentare; estratto autentico di mappa e certificato catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare l'unità o le unità immobiliari oggetto della domanda e le relative superfici e proprietà; in alternativa la documentazione catastale può essere costituita da estratto di mappa e visura catastale certificati con firma e timbro di un professionista abilitato; planimetria in duplice copia dell'unità edilizia e della o delle unità immobiliari oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie di Vendita; la Superficie di vendita deve in ogni caso essere delimitata da strutture edilizie o da elementi d’arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili; relazione tecnica sulle caratteristiche previste della struttura con i contenuti di cui al seguente punto 9; i documenti di cui alla lettera c) del precedente comma non sono richiesti nel caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, potendo in tal caso fare riferimento ai corrispondenti documenti allegati a tale domanda. Nel caso di sola variazione del settore merceologico da alimentare a non alimentare e nel caso d’estensione al settore non alimentare di una precedente autorizzazione relativa al settore alimentare, la relazione tecnica di cui alla lettera e) non è richiesta. Contenuti minimi della relazione tecnica per le medio strutture di vendita. I 43 Pianificazione della rete distributiva contenuti essenziali della relazione sono limitati al quadro di riferimento progettuale, comprendente i seguenti elementi: descrizione dell'utilizzo dell'area e degli immobili oggetto dell'intervento; descrizione della o delle strutture di vendita previste, indicando, per ciascuna, la Superficie di Vendita prevista per la vendita di prodotti alimentari e quella prevista per la vendita di prodotti non alimentari; layout di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio; lay-out dei percorsi carrabili d’accesso e uscita; quantificazione e lay-out dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, e degli spazi per il carico e scarico merci; lay-out dei percorsi pedonali. Detta documentazione è necessaria anche in caso d’ampliamento. In caso di trasferimento di sede gli elementi di cui al precedente comma devono considerare il confronto fra la nuova collocazione prevista e quell’esistente. b) Esame della domanda A seguito della presentazione della domanda d’autorizzazione, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta d’integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica sarà respinta d'ufficio. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento dell’integrazione documentale o di 44 Pianificazione della rete distributiva regolarizzazione della domanda, il responsabile del procedimento, anche eventualmente convocando, se opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della l. 7/8/1990 n. 241, verifica: 1) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente, con particolare ma non esaustivo riferimento all'ammissibilità della destinazione d'uso, alle dotazioni di standard d’urbanizzazione e alle dotazioni di parcheggi pertinenziali; 2)che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alla pianificazione distributiva approvata dal Comune. Conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al Responsabile del Servizio una proposta motivata di rilascio, di rilascio condizionato a determinate prescrizioni, o di diniego; le prescrizioni possono riguardare in particolare il lay-out e la sistemazione degli accessi, dei parcheggi e dei percorsi carrabili e pedonali esterni alla struttura. Il Responsabile del servizio, vista la proposta motivata del responsabile del procedimento, decide il rilascio o il diniego. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato immediatamente, e comunque entro novanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda d’autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda d’autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda s’intende comunque accolta. La presente disposizione comunque non si applica nel caso di cui al successivo punto. c) Correlazione con altri procedimenti Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicano il rilascio di un’autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato deve inoltrare contestualmente la domanda di concessione o 45 Pianificazione della rete distributiva autorizzazione edilizia, citando in ciascuna delle due domande la domanda correlata. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l'interessato può inoltrare contestualmente la proposta di piano urbanistico attuativo, la domanda d’autorizzazione commerciale e la domanda di concessione edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell'iter d’approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio della concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. d) Contenuti dell'autorizzazione rilasciata L'atto d’autorizzazione deve contenere: a) gli estremi della richiesta e dell'autorizzazione; b) le generalità ed il codice fiscale del titolare dell'autorizzazione; c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; d) i settori merceologici autorizzati e le relative Superfici di vendita; e) le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all'apertura dell'esercizio. All'atto d’autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità immobiliari oggetto della domanda con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della Superficie di Vendita. e) Decadenza dell'autorizzazione Il titolare decade dall'autorizzazione commerciale nei seguenti casi: a) mancata apertura della struttura di vendita entro 365 giorni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita, ovvero, qualora l'autorizzazione riguardi immobili 46 Pianificazione della rete distributiva interessati da concessione edilizia o autorizzazione edilizia, entro 365 giorni dal rilascio del certificato di conformità edilizia delle opere realizzate; b) sospensione dell'attività per oltre 365 giorni consecutivi; c) perdita dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 114/98; d) ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitario avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con apposito atto, e notificata all'interessato. f) Pubblicità dell'autorizzazione Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, dell'autorizzazione rilasciata. Dei provvedimenti definitivi è data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ferma restando la notifica in forma amministrativa al richiedente. L’autorizzazione deve essere esposta nell’esercizio, unitamente ad una planimetria dei locali in scala 1:200, in luogo in vista al pubblico. Art. 23 Criteri di rilascio autorizzazioni medie strutture a) Autorizzazioni relative a Medio-piccole strutture di vendita Per le Medio-piccole strutture, nonchè per i centri commerciali con SV compresa entro il limite dimensionale delle Medio-piccole strutture, verificata preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto della richiesta, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica: dell'idoneità di collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità; - dell'efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica e i parcheggi pertinenziali. Le autorizzazioni per l'estensione al settore non alimentare di una precedente autorizzazione relativa al settore alimentare, sono rilasciate in ogni caso. 47 Pianificazione della rete distributiva b) Autorizzazioni relative a Medio-grandi strutture di vendita Per le Medio-grandi strutture, nonchè per i centri commerciali con SV compresa entro il limite dimensionale delle Medio-grandi strutture, verificata preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto della richiesta, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione della compatibilità degli effetti dell'intervento dal punto di vista della mobilità e del traffico e dal punto di vista degli effetti socioeconomici, ai sensi dei punti seguenti. Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità e il traffico, la compatibilità dell'intervento, ai fini del rilascio o del diniego dell'autorizzazione, è valutata secondo i seguenti criteri: a) salvaguardia dei livelli di servizio: occorre verificare che i flussi di traffico generati dall'intervento siano compatibili con la capacità delle reti di trasporto interessate; ossia che gli incrementi di traffico previsti sulle strade non superino le soglie di congestione; b) recupero delle esternalità: occorre verificare che gli interventi di miglioramento dell'infrastrutturazione e/o gli interventi di mitigazione previsti consentano un recupero delle esternalità negative provocate, ossia compensino gli aggravi determinati dal traffico generato; c) efficienza degli accessi: occorre verificare il corretto dimensionamento e l'efficienza dei punti di connessione con le reti esterne. Questo criterio va applicato anche all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico. In particolare, per le Mediograndi strutture del settore alimentare deve essere previsto un innesto canalizzato al servizio della struttura di vendita. La valutazione del corretto dimensionamento può eventualmente comportare l'esigenza di realizzare a carico del proponente corsie d’accelerazione, di decelerazione e d’accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi; d) affidabilità del funzionamento interno: occorre verificare il corretto dimensionamento e l’efficiente organizzazione del progetto rispetto allo smistamento interno e al ricovero dei flussi generati, valutati nelle condizioni 48 Pianificazione della rete distributiva statisticamente peggiori d’esercizio. Un aspetto particolare riguarda la verifica del sistema in condizioni d’emergenza: accessibilità da parte di veicoli di pronto soccorso o dei Vigili del Fuoco; e) adeguatezza degli spazi per il carico e lo scarico delle merci: occorre verificare che le operazioni di carico e scarico merci possano avvenire senza interferire con la viabilità pubblica; per le sole Medio-grandi strutture del settore alimentare deve essere prevista un'area apposita, che consenta anche lo stazionamento temporaneo di veicoli merci, senza che sia limitata la fruizione dei parcheggi pertinenziali da parte della clientela; f) idoneità della collocazione rispetto ai nodi d’interscambio fra mobilità individuale e collettiva: per le sole Medio-grandi strutture del settore alimentare deve essere garantita una distanza non superiore a 100 m. fra l'ingresso alla struttura e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo. Per quanto riguarda gli effetti socioeconomici la compatibilità dell'intervento è valutata secondo il seguente criterio: una struttura per zona commerciale per i primi tre anni d’applicazione del presente regolamento. c) Criteri di Priorità Nel caso di domande concorrenti l'autorizzazione all'apertura di una nuova media struttura di vendita è concessa prioritariamente: - per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente; - per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultano in possesso d’adeguata qualificazione. In entrambi i settori di cui sopra, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale. Si applicano, com’elementi ulteriori, quelli previsti dalla legge 49 Pianificazione della rete distributiva regionale. Art. 24 Grandi strutture di vendita Il richiedente l’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita al minuto, con superficie superiore ai 2500 mq., anche a seguito di più ampliamenti o trasferimento, destinata a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, deve inoltrare la domanda sull’apposita modulistica stabilita dal D.Lgs 114/98, che dovrà essere corredata della documentazione all’articolo precedente relativo alle medie strutture, del preventivo parere dell’ASI, qualora la struttura sorga in detta zona, nonché degli atti previsti dall’art. 7 della legge regionale 17/99, necessari ai fini della valutazione della conformità agli strumenti di programmazione della rete di vendita. L’eventuale richiesta di integrazione dei documenti potrà effettuarsi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda e l’interessato ha 30 giorni per integrare, decorso tale termine la domanda si intende rinunciata. L’istanza è valutata secondo i dettami dell’art. 7 della citata legge regionale, nonché degli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture approvati dalla Regione Calabria in attuazione del D.Lgs. 114/98. La domanda, trascorsi 120 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi, senza che sia stato comunicato il diniego, è ritenuta accolta. Il titolare decade dall’autorizzazione commerciale nei seguenti casi: a) mancata apertura della struttura di vendita entro il termine di due anni dall’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero, qualora l’autorizzazione riguardi immobili interessati da concessione edilizia o autorizzazione edilizia, entro due anni dal rilascio del certificato di conformità edilizia delle opere 50 Pianificazione della rete distributiva realizzate; b) sospensione dell’attività per oltre 365 giorni consecutivi; c) perdita dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/98; d) ulteriore violazione delle prescrizioni materia igienico-sanitario avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con apposito atto e notificata all’interessato. Nei primi tre anni d’applicazione del presente regolamento non potranno essere rilasciate autorizzazione per grandi strutture di vendita, essendone in fase di realizzazione due. Art. 25 Centri Commerciali al Dettaglio (CCD) I centri commerciali al dettaglio devono essere composti da almeno otto esercizi, inseriti in una struttura a destinazione specifica, provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente. La domanda può essere inoltrata da un solo soggetto, anche non iscritto al REC, in quest'ultimo caso deve però prima del rilascio delle autorizzazioni indicare i soggetti iscritti al REC cui intestarle. Art.26 Commercio associato ad attività produttiva Non è richiesta l'autorizzazione commerciale ai titolari di un'attività artigianale o industriale, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Qualora la superficie dei locali o porzioni di locali destinati alla vendita non superi i 30 mq. e il 30% della superficie dell'unità immobiliare produttiva, non si determina cambio di destinazione d'uso e non applicano i requisiti urbanistici relativi alle attività commerciali. In caso di superamento è richiesta l'identificazione catastale dei locali 51 Pianificazione della rete distributiva ad uso commerciale, l'autorizzazione edilizia al cambio d'uso ad uso commerciale ed il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici. Qualora ad un'attività produttiva s’intenda associare l'attività di vendita al dettaglio in forme non rientranti nel caso d’esclusione di cui al punto precedente, è richiesta l'identificazione catastale dei locali ad uso commerciale, l'autorizzazione edilizia al cambio d'uso e il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici, nonché l'autorizzazione commerciale. Art. 27 Sanzioni Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento. Il mancato rispetto delle prescrizioni sul decoro del locale di vendita e l’esposizione di merce e quant’altro sugli spazi antistanti il locale comporta l’immediata chiusura fino all’adeguamento, con un minimo di giorni uno. 52 Pianificazione della rete distributiva VENDITA SU AREE PUBBLICHE Art. 1 Tipologia Il commercio su aree pubbliche si effettua in: a) mercati mensili; b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana; c) itineranti; d) fiere annuali; e) mercatino estivo di Schiavonea Art.2 Istituzione e localizzazione del mercato Il commercio su aree pubbliche si svolge: 1) mercati mensili, la cui area interna è suddivisa in due settori: alimentare, non alimentare; a) Centro: posti 48 Via Abenante area adiacente i campetti da tennis di Sant’Antonio; b) Scalo: posti 90 via Fontanelle area retrostante il palazzo Ungaro; c) Schiavonea: posti 200 via Cristoforo Colombo ex campo sportivo ed in continuazione lungo la corsia ovest direzione porto; d) Cantinella: posti 60 via Nazionale ex Consorzio Agrario; 2) posteggi annuali: a) Centro: Via A. Moro posti 2; P.zza Vittorio Veneto posti 6; Viale Rimembranze posti 2; Via Abenante posti 5; Via S. Antonio posti 3; Cimitero: posti 10 solo fiori,; b) Scalo: Via Fontanelle IACP posti 2; P.zza Madonna della Catena posti 5; Via S. Chiara posti 2; Via S. Vincenzo posti 3; Via del Teatro posti 3; Via Fontanelle (area Ungaro) posti 5; Via Dante A. posti 3; c) Schiavonea: ex serbatoio posti 1; Viale Salerno posti 3; campo sportivo posti 2; Via C. Colombo (ex deposito oli) posti 6 solo Ittici; Largo Viareggio- P.zza Fiume posti 5; Via Siracusa posti 1 d) Cantinella: via Nazionale ex Consorzio Agrario posti 6; e) Fabrizio: centro servizi posti 2; f) Villaggio Frassa: posti 2= 3) posteggi isolati stagionali: a)Schiavonea: Via Cristoforo Colombo ex campo 53 Pianificazione della rete distributiva sportivo posti 6 +1 Itinerante ; Via Cristoforo Colombo area demaniale ovest posti 6+1 itinerante ; b) Piana Caruso: villa comunale posti 2; c) C.da Salice: posti 2; d) C.da San Nico: posti 2; e) C.da Apollinara: posti 1; f) C.da Torricella: posti 1= 4) Piazzole per Itineranti: nelle singole aree si aggiunge un posto esclusivo per itineranti e due piazzole in P.zza Cavour. 5) fiere annuali: del 1° novembre (c.d. dei morti) e della 1° domenica di maggio (c.d. di maggio) si svolgono in Schiavonea su tutto viale Cristoforo Colombo corsia ovest lato mare; 6) mercatino del mediterraneo: si svolge tutti i giorni della settimana dal 1 luglio al 30 agosto su via Cristoforo Colombo ex campo sportivo, a ridosso dell’arenile. Tutte le aree sono meglio individuate nell’allegate planimetrie particolareggiate e nelle schede tecniche riepilogative, che fanno parte integrante e sostanziale del regolamento, nelle quali sono evidenziati: a) l'ampiezza complessiva dell'area e d’ogni singolo posteggio; b) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico: alimentare; non alimentare; c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli; d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione. I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati d’allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente, mediante apposito box attrezzato. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata con apposito atto deliberativo. Art. 3 Orari e svolgimento Il mercato mensile si svolge nelle seguenti giornate: I° martedì del mese Schiavonea; II° martedì Centro storico; III° martedì Scalo; IV° martedì Cantinella, 54 Pianificazione della rete distributiva salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza d’ordinanza, il mercato si svolgerà regolarmente. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. L’attività di vendita nel mercato si svolge dalle ore 7:30 alle ore 13:30; esclusivamente per la fiera “dei morti” e “di maggio” l’orario di chiusura è prorogato alle ore 18:30= I titolari di posteggio devono risultare presenti con il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato entro le ore 8:00. Non è permesso installarsi sull’area prima delle ore 6:30 e/o sgomberare prima delle ore 12:00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità. I posteggiatori devono sgomberare l’intera aria entro le ore 14:30, in modo che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa. L’attività di vendita nei posteggi isolati giornalieri, invece, si svolge secondo gli orari stabiliti per le attività commerciali in sede fissa in aree private. Limitatamente ad i posteggi posti nei pressi del Cimitero gli orari di vendita combaciano con l’orario d’apertura ai visitatori del Cimitero Art. 4 Posteggio – miglioria – concessione - scambio Miglioria a) L'U. Annona dall'1 al 15/2 d’ogni anno rende noto, tramite avviso all'albo pretorio e comunicazione agli operatori, l'elenco dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle merceologie se i mercati sono suddivisi in settori. Gli operatori già concessionari di posteggio nel singolo mercato possono avanzare 55 Pianificazione della rete distributiva domanda di miglioria in bollo entro il 15/3 d’ogni anno; b) le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie di mercato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); c) nei mercati suddivisi in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico d’appartenenza. Concessione del posteggio e relativa autorizzazione a) L'U. Annona, sentite le associazioni di categoria, dal 10 al 31/1 e dal 10 al 31/7 d’ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R., l'elenco dei posteggi liberi da assegnare; b) la domanda in bollo per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, che deve essere conforme alle modalità del bando del Comune pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato almeno tramite la stampa locale, va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente all'U. Annona; c) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà per i mercati suddivisi in settori, nel rispetto del settore merceologico d’appartenenza, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri: maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione utilizzata in qualità di spuntista; in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità d’azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione; d) le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione; e) sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui la concessione fa riferimento e l'anzianità d’azienda riscontrabile dalla 56 Pianificazione della rete distributiva data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui alla precedente lettera c); f) la concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con la relativa autorizzazione; g) la concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni. Art. 5 Scambio di posteggio E’ ammesso lo scambio consensuale del posteggio; in quelli suddivisi per settore merceologico è ammesso soltanto nell'ambito dello stesso settore; le domande in bollo, devono essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio. Art. 6 Trasferimento – reintestazione – volturazione – ampliamento per accorpamento Trasferimento: a) Il trasferimento dell'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza; b) il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità d’azienda; c) in caso di subingresso sono azzerate le assenze maturate dal cedente; d) nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente; e) non è ammesso operare con autorizzazione d’altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione. 57 Pianificazione della rete distributiva Ampliamento: a) L'ampliamento del posteggio può essere effettuato fino ad un massimo di 75 mq. nei seguenti modi: per aumento di superficie se vi è disponibilità; per accorpamento d’azienda. L'ampliamento per accorpamento d’azienda può avvenire in qualsiasi momento; gli operatori titolari di concessione di posteggi contigui ad un medesimo posteggio, al fine di poter ampliare il proprio devono: acquisire il ramo d'azienda del posteggio interessato; fare domande separate in bollo d’ampliamento del proprio posteggio; rendere all'U. Annona l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato per accorpamento d’azienda. Art. 7 Revoca dell’autorizzazione e concessione di posteggio L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98; b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi superiori complessivamente ad un terzo dei giorni in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi d’assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per svolgimento d’incarichi elettivi. Le assenze non si conteggiano per i posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana e per i posteggi con chiosco; c) rinunci all'autorizzazione; d) nel caso in cui non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; e) nel caso di mancato inizio dell’attività entro sei mesi dal ritiro della concessione e relativa autorizzazione. Qualora l'U. Annona proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area mercatale. 58 Pianificazione della rete distributiva Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi d’assenza motivata. La concessione del posteggio è revocata in caso dell'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa. Art. 8 Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti Presso l'U. Annona è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse: a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia; b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data d’assegnazione e quella di scadenza della concessione; c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base: alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa, nel mercato, determinata dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria dell'assegnazione del posteggio; tale anzianità può essere autocertificata; Presso il Comando della Polizia Municipale è depositato il registro della graduatoria degli spuntisti formulata in base: alla maggiore anzianità di presenze (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"; alla maggiore anzianità di azienda, propria o del dante causa, autocertificata. Art. 9 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato 59 Pianificazione della rete distributiva In caso di parziale ristrutturazione o spostamento del mercato, qualora il numero dei posteggi oggetto di diversa localizzazione sia inferiore al 30% dei posteggi complessivamente previsti nel mercato stesso o nei settori merceologici, la riassegnazione dei posteggi di nuova ubicazione avviene solo per gli operatori titolari di concessione dei posteggi interessati al trasferimento. La superficie dei singoli posteggi trasferiti non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria salvo accordo con l'operatore. In caso di totale ristrutturazione o spostamento del mercato o qualora il numero dei posteggi interessati sia superiore al 30% dell'organico del mercato stesso o dei settori merceologici, tutti gli operatori che esercitano nell'ambito del mercato ordinario o di un settore merceologico saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio. In entrambi i casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo la riassegnazione dei posteggi agli operatori interessati, sarà effettuata in base alla graduatoria di mercato o nell'ambito della graduatoria del settore merceologico d’appartenenza. Art. 10 Assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati Assenze: a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato saranno considerati assenti. L'operatore titolare di concessione che arriva oltre l'orario consentito, ma entro la mezz'ora successiva potrà essere collocato dal Corpo di Polizia Municipale in un qualsiasi posteggio rimasto libero nel mercato ordinario o nel settore merceologico al termine delle assegnazioni agli avventizi, senza la possibilità di maturare alcun diritto; b) l'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente articolo 7 qualora: sia prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni; avvengano intemperie ritenute tali dal Corpo di Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare 60 Pianificazione della rete distributiva svolgimento del mercato; si tratti di mercati straordinari; si tratti di mercati ricadenti in giornate festive o di mercati anticipati o posticipati. Assegnazione posteggi temporanei non occupati: a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari d’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo «A» (a posto fisso) o «B» (in forma itinerante), di cui al D.Lgs. 114/98. Detti titolari d’autorizzazione debbono essere in possesso di partita IVA, iscritti al registro imprese della Camera di Commercio (eccetto coloro per i quali non sono trascorsi i 30 giorni per inizio attività) e firmato il registro di cui al precedente articolo 7 entro l'orario stabilito; b) tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria; c) in occasione dello svolgimento di mercati straordinari non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta"; d) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci, dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta". Art. 11 posteggi riservati ai produttori agricoli I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione: carattere annuale; carattere stagionale (non meno di due mesi). Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato. L'assegnazione del posteggio decennale (sia annuale sia stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità d’azienda di cui alla L.59/63, comprovata con fotocopia dell'autorizzazione o con autocertificazione. I posteggi riservati agli agricoltori eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato, che si rendessero liberi da concessione, sono soppressi d'ufficio. 61 Pianificazione della rete distributiva I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge, utilizzando anche l'autocertificazione. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al precedente comma 5 o con autocertificazione. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa. Art. 12 Circolazione stradale Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta in loco, eccetto i mezzi e le attrezzature degli operatori del mercato ed i mezzi di pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie. Durante l'orario di mercato, i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono circolare all'interno dell'area. Art. 13 Sistemazione delle attrezzature di vendita I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature, compresi i generatori, e le merci esposte devono essere collocati negli spazi delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. I veicoli adibiti al trasporto della merce o d’altro materiale in uso agli operatori del mercato possono sostare nell'area di mercato purché‚ nello spazio del posteggio, se concesso. 62 Pianificazione della rete distributiva Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica del mercato. Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature, utilizzando automarket o mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o un altro posteggio d’idonea dimensione. In ogni caso, anche le strutture di cui al precedente comma 4, non devono essere d’ostacolo al passaggio dei mezzi d’emergenza e di pronto intervento. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi d’abitazione e negozi. Art. 14 Modalità d’utilizzo del posteggio e modalità di vendita L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dal mercato. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi. Nell'ambito del settore merceologico nel qual è inserito il posteggio e del regolamento comunale d’igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso 63 Pianificazione della rete distributiva terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore per un massimo di cm 50, a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti, e dovranno avere un'altezza non inferiore a mt.2,50. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. E' vietata ogni forma d’illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col sistema all'incanto. Ai commercianti d’articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo d’apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. Gli esercenti, il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed, al termine delle operazioni di vendita, raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”. Art. 15 Norme igienico sanitarie e di sicurezza La vendita e la somministrazione d’alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. 64 Pianificazione della rete distributiva In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo. I libretti d’idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore deve tenere sul suo posteggio un estintore a polvere di kg.6,00 omologato e regolarmente revisionato. Art. 16 Mercatino estivo di Schiavonea Il mercatino estivo di Schiavonea si svolge sull’area individuata all’articolo 2 ed è regolato dal presente regolamento per quanto non in contrasto con il regolamento istitutivo. Art. 17 Itineranti Non possono intralciare la viabilità, occupare strade pubbliche e private, piazze; inoltre agli stessi è fatto divieto di vendita su tutte le strade, con esclusione delle vie poste nelle frazioni minori. Gli itineranti possono vendere la loro merce solo ed esclusivamente nelle aree appositamente individuate nelle allegate planimetrie, occupandole cadauno per non oltre un’ora. Art. 18 Demanio Le attività esercitate sul demanio devono essere previamente autorizzate dall’autorità marittima, cui deve pervenire l’elenco di tutti i richiedenti entro il 1° maggio, redatto dal comune. L’autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima ha validità per il solo periodo in 65 Pianificazione della rete distributiva essa indicato. La vendita in forma itinerante è soggetta alla semplice autorizzazione dell’autorità marittima. Art. 19 Prodotti ittici e carni fresche I banchi d’esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni avicunicole, per i prodotti da cuocere. E’ vietato procedere sia al disosso delle carni, che alla produzione di preparati di carne o di prodotti di pesca. Sono obbligatori le strutture frigorifere idonee per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura controllata. 66 Pianificazione della rete distributiva Fiere e sagre Art. 20 Tipologia L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in: a) fiere e sagre a cadenza annuale; b) fiere e sagre a cadenza mensile; c) fiere straordinarie; d) feste occasionali. La fiera e sagra possono essere: a) ordinarie qualora non siano suddivise in settori merceologici e pertanto con merceologie libere; b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste; c) a merceologia esclusiva. Art. 21 Istituzione e localizzazione della fiera e sagra Il commercio su aree pubbliche, come definito all'art. 2 comma 4 del presente regolamento si svolge nei giorni e nelle aree individuate nelle planimetrie allegate, che fanno parte integrante ed essenziale del presente regolamento nelle quali sono evidenziati: a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche; b) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico: alimentare; extra alimentare; merceologie "specifiche"; produttori agricoli; il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli; il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione. I posteggi riservati al settore alimentare devono essere dotati d’allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente. 67 Pianificazione della rete distributiva Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria, l'area della fiera e sagra, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata con apposito atto deliberativo. Art. 22 Giornate ed orari di svolgimento La fiera o sagra si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art. 2 del presente regolamento. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, con ordinanza può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione. Gli orari di svolgimento, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267). Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di fiere o sagre straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le fiere o sagre straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno fiere o sagre a tutti gli effetti. Art. 23 Posteggio: miglioria – concessione - scambio Miglioria: l’U. Annona dall'1 al 31/5 e dall'1 al 30/11 di ogni anno rende noto tramite avviso all'albo pretorio e comunicazione agli operatori l'elenco dei posteggi liberi in ogni fiera e sagra con l'indicazione delle merceologie se le fiere e le sagre sono suddivise in settori. Gli operatori già concessionari di posteggio nelle singole fiere e sagre possono avanzare domanda di miglioria in bollo; le domande saranno esaminate entro il 30/6 e 31/12 di ogni anno; le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo l'ordine delle graduatorie di fiere e sagre di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del presente regolamento; nelle fiere e nelle sagre suddivise in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza. 68 Pianificazione della rete distributiva Concessione del posteggio: l'U.Anona, sentite le Associazioni di categoria, dall'1 al 31/1 e dall'1 al 31/7 di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi da assegnare; la domanda in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato almeno tramite la stampa locale, va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente all'U. Annona; la domanda di partecipazione alla fiera o sagra per il titolare di posteggio dovrà essere inviata o trasmessa non in bollo, mentre il non titolare di posteggio dovrà inviarla o trasmetterla direttamente in bollo. Entrambe le domande dovranno essere inviate nei termini previsti da apposite ordinanze; l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o sagra ed avverrà per le fiere e sagre suddivise in settori, nel rispetto del settore merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri: maggior numero di presenze maturate nella fiera o sagra riferibili ad un'unica autorizzazione utilizzata in qualità di spuntista; in caso di parità di presenze, la maggior anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione; esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente e applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti; le presenze maturate nella fiera o sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione; sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui la 69 Pianificazione della rete distributiva concessione fa riferimento (art. 28, comma 1 lett. A) del D.Lgs. 114/98) e l'anzianità di azienda riscontrabile dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui alla precedente lettera c); g) la concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con la relativa autorizzazione; h) la concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente e delle spese previste da apposita ordinanza. Concessione posteggio fiere straordinarie: a) La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente nei termini previsti da apposita ordinanza; b) l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al comma 2, lett. d) del presente articolo. Scambio di posteggio: a) Nelle fiere e sagre è ammesso lo scambio consensuale del posteggio; in quelle suddivise per settore merceologico è ammesso soltanto nell'ambito dello stesso settore; b) le domande in bollo, devono essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio. Art. 24 Fiere straordinarie in concomitanza di manifestazioni religiose e laiche. Sono disciplinate la festività del santo Patrone di Corigliano e di tutte le altre manifestazioni promosse da comitati spontanei di cittadini. Gli operatori commerciali devono presentare la domanda di partecipazione al Sindaco fino a dieci giorni prima della manifestazione. I posti sono assegnati seguendo l’ordine di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei posteggi individuati dal comitato promotore della festa, in accordo con il responsabile dell’Ufficio commercio e del Comandante dei Vigili 70 Pianificazione della rete distributiva urbani. I posteggi hanno le dimensioni standard di 8 x 5 mt. e saranno posizionati in moto da consentire il transito dei mezzi di soccorso ed il facile deflusso degli utenti. L’area impegnata sarà opportunamente segnalata ed interdetta al traffico limitatamente alla durata della manifestazione. I percorsi alternativi al flusso veicolare ordinario saranno opportunamente segnalati e pubblicizzati, evitando ove possibile l’inversione del senso di marcia usuale. Attorno all’area interdetta alla circolazione saranno individuate e segnalate delle aree a parcheggio, proporzionate al numero dei visitatori registrati nell’arco degli anni. Specificatamente per la festività di San Francesco, considerato l’alto numero di visitatori, nelle ore serali sarà istituito un parcheggio di scambio nelle aree libere, in via prioritaria nelle aree utilizzate a mercati mensili e saranno istituite delle corse speciali di trasporto pubblico con adeguata frequenza. Sia i parcheggi di scambio e sia quelli individuati in Corigliano Centro, saranno custoditi da personale autorizzato dall’amministrazione, che né curerà anche la segnaletica. Art. 25 Trasferimento azienda – ampliamento per accorpamento Trasferimento: a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza; b) il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda; c) in caso di subingresso sono azzerate le assenze maturate dal cedente; d) nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della 71 Pianificazione della rete distributiva merceologia del cedente; e) non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione. Ampliamento per accorpamento: l'ampliamento del posteggio può essere effettuato fino a un massimo di 80 mq. nei seguenti modi: per aumento di superficie se vi è disponibilità; per accorpamento di azienda nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo. L'ampliamento per accorpamento di azienda può avvenire in qualsiasi momento; Gli operatori titolari di concessione di posteggi contigui ad un medesimo posteggio, al fine di poter ampliare il proprio, devono: acquisire il ramo d'azienda del posteggio interessato; fare domande separate in bollo di ampliamento del proprio posteggio; rendere all'U. Annona del Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato per accorpamento di azienda. Art. 26 Revoca dell’autorizzazione e concessione posteggio L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98; b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per tre anni consecutivi; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e per svolgimento di incarichi elettivi; c) rinunci all'autorizzazione; d) nel caso in cui non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; e) utilizzo anche parziale del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa. Qualora l'U. Annona proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico 72 Pianificazione della rete distributiva interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera, sagra o in subordine in altra area fieristica. Art. 27 Registro della Fiera ordinaria e straordinaria, Sagra, graduatoria titolari di posteggio e spuntisti Presso l'U. Annona è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: a) la planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita; b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione; c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base: alla maggiore anzianità dell'attività, propria o del dante causa, nella fiera o sagra determinata dalla data di riferimento della concessione e dall'ordine della graduatoria dell'assegnazione del posteggio; tale anzianità può essere autocertificata; d) il registro della graduatoria degli «spuntisti» formulata in base: alla maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione); alla maggiore anzianità di azienda, propria o del dante causa, autocertificata. Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo sono depositate presso l'U. Annona. Art. 28 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera o sagra, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a 73 Pianificazione della rete distributiva scegliere in base alla graduatoria di cui all'art.7 del presente regolamento e nell'ambito del settore merceologico. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 del presente regolamento e nell'ambito del settore merceologico. Art. 29 Assenze – assegnazione posteggi temporaneamente non occupati Assenze: a) I concessionari di posteggio che non hanno presentato la domanda, non in bollo, di partecipazione alla fiera o sagra entro i termini stabiliti da apposita ordinanza saranno considerati assenti; b) l'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente articolo 7 qualora sia prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni. Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati: a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo «A» (a posto fisso) o «B» (in forma itinerante) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito da apposita ordinanza, in possesso di partita IVA e iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio (ad esclusione di coloro per i quali non sono trascorsi i 30 giorni per inizio attività); b) tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria; c) l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria; d) gli operatori titolari di concessioni che non hanno presentato richiesta e si presentano all'assegnazione dei posteggi, potranno concorrere all'assegnazione dei posteggi solo al termine delle assegnazioni agli operatori avventizi e matureranno comunque la presenza. 74 Pianificazione della rete distributiva Art. 30 Posteggi riservati ai produttori agricoli Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per fiera o sagra. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda, comprovata con fotocopia dell'autorizzazione o con autocertificazione. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali, che si rendessero liberi da concessione, sono soppressi d'ufficio. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge, utilizzando anche l'autocertificazione. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al precedente comma 4 o con autocertificazione. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa. Art. 31 Circolazione stradale Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le associazioni di categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera o sagra. Art. 32 Sistemazione delle attrezzature di vendita I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature compresi i generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente 75 Pianificazione della rete distributiva delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché‚ nello spazio del posteggio, se concesso. Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di vendita nei posteggi indicati nella tavola planimetrica della fiera o sagra. Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature utilizzando automarket o mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o un altro posteggio di idonea dimensione. In ogni caso anche le strutture di cui al precedente comma 4 non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi. Art. 33 Utilizzo del posteggio e vendita L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche e quant'altra documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dal mercato. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera o sagra più di due posteggi. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i 76 Pianificazione della rete distributiva prodotti indicati nell'autorizzazione. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2,30. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché‚ il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”. 77 Pianificazione della rete distributiva Art. 34 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg.6,00 omologato e regolarmente revisionato. Art. 35 Istituzione della Commissione mercatale Ai sensi dell’art. 4 legge 112/91, la commissione è nominata dal Sindaco ed è composta da: a) il Sindaco o suo delegato, b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, c) un rappresentante sindacale dei coltivatori agricoli, d) un esperto in problemi della distribuzione, e) il comandante della Polizia Municipale, f) un rappresentante dell’Ufficio sanitario. La commissione decide sull’assegnazione dei posti, sulla organizzazione interna dei vari mercati e fiere e sugli argomenti stabiliti dalla legge. 78 Pianificazione della rete distributiva MERCATINO MEDITERRANEO Art. 36 Definizione Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del “mercatino mediterraneo”. Si intende per mercatino l’afflusso giornaliero di operatori sull’area pubblica, ubicata su via Cristoforo Colombo ex campo sportivo, composta da 48 posteggi, di cui 4 per la vendita di prodotti alimentari e somministrazione di bevande, con dimensioni cadauno di mt. 8x5, graficamente descritta nell’allegata planimetria. I settori merceologici ammessi sono: antiquariato; artigianato; prodotti dell’ingegno, dell’arte e del folklore; editoria; pelletteria ; oggettistica; alimentari e somministrazione di alimenti e bevande. Art. 37 Orario Il mercatino si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto con cadenza giornaliera e con attività di vendita dalle ore 20:30 alle ore 1:00 Art. 38 Posteggio Gli operatori devono risultare presenti con il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell’area assegnata entro le ore 20:00 I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati all’interno dello spazio appositamente assegnato, come risultante dalla planimetria particolareggiata allegata. Il Comando di Polizia Municipale terrà a disposizione degli operatori una copia autentica della planimetria particolareggiata con indicati i dati di assegnazione di ciascun posteggio. 79 Pianificazione della rete distributiva Ciascun concessionario potrà usufruire dell’acqua, energia elettrica e scarico fognario, collegandosi all’apposito box attrezzato, che deve essere mantenuto in buono stato e correttamente utilizzato. La potenza elettrica prelevabile è di 400 watt, solo per motivate esigenze può essere elevata ad una potenza maggiore, mediante cavi elettrici e materiale di collegamento conforme alla legge 46/90 e successive modificazioni. E’ vietata ogni produzione in proprio di energia elettrica. In caso di danneggiamento, il concessionario, dovrà corrispondere al Comune il costo del box e di installazione. Art. 39 Circolazione Durante lo svolgimento del mercatino è vietata la circolazione di veicoli nell’area destinata al mercato, eccetto i mezzi di soccorso. E’ vietata la sosta di veicoli nelle corsie. I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel posteggio assegnato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio. Art. 40 Svolgimento L’attrezzatura di esposizione deve essere realizzata con materiale idoneo, di qualità e mantenuta in ottimo stato sia sotto il profilo igienico sia architettonico. L’automezzo, eventualmente parcheggiato nel posteggio, deve essere mimetizzato mediante l’utilizzazione di pannelli in tessuto di canne di bambù o similari onde consentire di nascondere alla vista l’automezzo a chi transita sul marciapiede. Il tetto delle attrezzature di vendita non potrà sporgere dallo spazio assegnato. E’ vietato esporre articoli appendendoli alla tenda di protezione o similari oltre la 80 Pianificazione della rete distributiva linea perimetrale del posteggio. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all’altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni in materia igienico sanitaria. E’ vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con particolari richiami, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col sistema dell’incanto. E’ vietato nel mercatino usare apparecchi per l’amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi e similari, articoli musicali, che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe ed alle abitazioni. Gli operatori devono tenere pulito lo spazio occupato ed al termine dell’attività di vendita debbono raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi cassonetti. Art. 41 Domande Le domande di partecipazione al mercato devono essere presentate all’Amministrazione comunale in bollo dal 1 aprile al 30 aprile di ogni anno e per l’anno 2002 in via tassativa entro il 20 giugno, con l’indicazione dei dati anagrafici; le domande pervenute fuori termine saranno posizionate in graduatoria dopo quelle pervenute nei termini. L’assegnazione dei posteggi è effettuata in luoghi ed orari che saranno di anno in anno determinati dal Sindaco o dal suo delegato. L’assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante rilascio di autorizzazione temporanea di occupazione di suolo pubblico. I posteggi saranno assegnati dando priorità a coloro i quali risiedono nel comune di Corigliano Calabro e tra i vari settori merceologici secondo il seguente ordine di priorità: artigianato; prodotti dell’ingegno, arte e folklore; pelletteria; antiquariato; oggettistica, editoria. 81 Pianificazione della rete distributiva Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati. Art. 42 Tributi Le assegnazioni sono soggette al pagamento delle tasse e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Art. 43 Norme igienico-sanitarie La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell’autorità sanitaria. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. Art. 44 Pubblicità dei prezzi Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione “merce usata”. Art. 45 Sanzioni Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamento e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere o sagre, 82 Pianificazione della rete distributiva comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore sarà considerato assente ai fini della graduatoria della fiera o mercato. Il mancato rispetto delle prescrizioni sul decoro e l’arredo del box di vendita nell’aria mercatino del Mediterraneo comporta la sospensione della autorizzazione fino all’adeguamento. Nel caso in cui la sospensione si protrae oltre 10 giorni si ha la revoca. 83 Pianificazione della rete distributiva INDICE Introduzione Art. 1 ubicazione pag. 2 Art. 2 territorio 2 Art. 3 collegamenti 5 Art. 4 popolazione 6 Art. 5 attività produttive 6 Art. 6 individuazione delle linee di sviluppo 13 Art. 7 glossario Art. 8 rinvio 14 21 Attività in sede fissa su aree private Art. 1 requisiti per l’accesso all’attività commerciale - settore alimentare 22 Art. 2 settore non alimentare 23 Art. 3 farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di carburante Art. 4 somministrazione 25 Art. 5 requisiti dei locali di vendita 27 Art. 6 destinazione d’uso 28 Art. 7 articolazione degli esercizi commerciali 29 Art. 8 parcheggi 31 Art.9 deroghe aree a parcheggio 34 Art.10 Z.T.O. A, B, C, ed assimilate – destinazione d’uso ammesse 35 Art.11 Z.T.O. A.S.I. 36 Art.12 Z.T.O. D 36 Art. 13 restante parte del territorio 36 Art. 14 orario di apertura 37 Art. 15 carico e scarico delle merci 38 Art. 16 prezzi 38 Art. 17 vendite di liquidazione 38 Art. 18 vendite di fine stagione o saldi 39 Art. 19 disposizioni comuni vendite di liquidazione e di fine stagione 40 Art. 20 forme speciali di vendita 41 24 Modalità di apertura delle attività commerciali Art. 21 attività di vicinato (piccoli esercizi) Art. 22 attività media pag. 43 44 84 Pianificazione della rete distributiva Art. 23 criteri di rilascio autorizzazioni medie strutture 49 Art. 24 grandi strutture di vendita 51 Art. 26 commercio associato ad attività produttiva 53 Art. 27 sanzioni 54 Vendita su aree pubbliche Art. 1 tipologia 55 Art. 2 istituzione e localizzazione del mercato 55 Art. 3 orario e svolgimento 57 Art. 4 posteggio – miglioria – concessione – scambio 57 Art. 5 scambio di posteggio 59 Art. 6 trasferimento – reintestazione – volturazione – ampliamento per acc. Art. 7 revoca dell’autorizzazione e concessione di posteggio 60 Art. 8 registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti 61 Art. 9 riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento m. Art. 10 assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati 62 Art. 11 posteggi riservati ai produttori agricoli 63 Art. 12 circolazione stradale 64 Art. 13 sistemazione delle attrezzatura di vendita 65 Art. 14 modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita 65 Art. 15 norme igienico sanitarie e di sicurezza 67 Art. 16 mercatino estivo di Schiavonea 67 Art. 17 itineranti 67 Art. 18 demanio 68 Art. 19 prodotti ittici e carni fresche 68 59 62 Fiere e sagre Art. 20 tipologia 69 Art. 21 istituzione e localizzazione della fiera e sagra 69 Art. 22 giornate ed orari di svolgimento 70 Art. 23 posteggio: miglioria – concessione – scambio pag. Art. 24 fiere straordinarie in concomitanza di manifestazioni religiose e laiche Art. 25 trasferimento azienda – ampliamento per accorpamento 73 Art. 26 revoca dell’autorizzazione e concessione posteggio 74 70 72 Art. 27 registro della fiera ordinaria e straordinaria, sagra, graduatoria titolari di posteggio e spuntisti 75 85 Pianificazione della rete distributiva Art. 28 riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione e spostamento Art. 29 assenze – assegnazione posteggi temporanei non occupati 76 Art. 30 posteggi riservati ai produttori agricoli 77 Art. 31 circolazione stradale 77 Art. 32 sistemazione delle attrezzature di vendita 78 Art. 33 utilizzo del posteggio e vendita 78 Art. 34 norme igienico sanitarie e di sicurezza 80 Art. 35 istituzione della commissione mercatale 80 76 Mercatino mediterraneo Art. 36 definizione 82 Art. 37 orario 82 Art. 38 posteggio 82 Art. 39 circolazione 83 Art. 40 svolgimento 83 Art. 41 domande 84 Art. 42 tributi 85 Art. 43 norme igienico sanitarie 85 Art. 44 pubblicità dei prezzi 85 Art. 45 sanzioni 86 Contenuto del CD allegato: Circolari Domande El. grafici Leggi Pianificazione-regolamenti Spiegazione modelli 86