Schede Dati di Sicurezza: come cambiano con il REACH ed il CLP e le prossime scadenze in tema di sostanze e miscele pericolose Michele Checchin – Marta Simion Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Programma L’evoluzione della normativa di riferimento; Le nuove SDS; Entrata in vigore e scadenze; La notifica di C&L; Casi particolari; La registrazione. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 1. L’evoluzione normativa Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del REACH e del CLP Prima dell’entrata in vigore di REACH e CLP la gestione comunitaria dei chemicals si basava su 4 strumenti legislativi fondamentali: Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi Regolamento CEE n. 793/93 e successive modifiche valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP “Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967 Elenco delle sostanze classificate come pericolose Simboli e indicazioni di pericolo nella forma grafica da riportare in etichetta ALLEGATO III Elenco delle frasi di rischio (frasi R) ALLEGATO IV Elenco dei consigli di prudenza (frasi S) ALLEGATO V Metodi di riferimento per i saggi chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici ALLEGATO VI Criteri di classificazione ed etichettatura ALLEGATO VII Set di base di studi per il dossier di notifica ALLEGATO VIII Studi supplementari per il dossier di notifica ALLEGATO IX Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e avvertenze tattili per i non vedenti ALLEGATO I ALLEGATO II Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP “Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967 ALLEGATO I È un elenco di sostanze pericolose per le quali, quali, a livello CE, sono state concordate una classificazione ed un’ un’etichettatura armonizzate. armonizzate. Contiene l’l’elenco delle sostanze pericolose classificate in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche. tecniche. Contiene informazioni dettagliate su classificazione ed etichettatura di ciascuna sostanza pericolosa trattata: identità denominazione, trattata: identità, denominazione, classificazione, classificazione, etichettatura, etichettatura, limiti di concentrazione. concentrazione. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP “Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967 ALLEGATO I Esempio di classificazione armonizzata tratto dal D.M. 29 febbraio 2006 XXIX°adeguamento al progresso tecnico Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP “Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967 1°-22°ATP 23°ATP D.M. 28.4 1997 (S.O. G.U. 192 del 19.8.97) D.M. 1.9.1998 (G.U. 271del 19.11.98) 24°ATP D.M. 7.7.99 (S.O.G.U. 226 del 25.9.99) 25°ATP e rettifica al 24°ATP Rettifica del 25°ATP D.M. 10.4.00 (S.O.G.U. 205 del 2.9.00 rettificato con D.M. 30.10.00(S.O.G.U. 33 del 9.2.01 D.M. 15.9.00 (G.U. 2 del 3.1.91) 26°ATP D.M. 26.1.91 (S.O.G.U. 164 del 17.7.01) 27°ATP D.M. 11.4.01 (S:O:G:U: 172 del 26.7.01 28°ATP D.M. 14.6.02 (G.U. 244 del 17.10.02) 29°ATP D.M. 28.02.2006 (S.O.G.U. n.100 del 20.04.2006) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP Sito web: http://ecb.jrc.it/esis/ Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Le norme comunitarie prima del regolamento CLP Esempio: FORMALDEIDE CAS 50-00-0 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH CHEMICAL È in EINECS Nuova (>10 kg/anno) (European Inventory of Existing Chemical Substances) è una lista chiusa, con 101.106 Voci (18 settembre 1981) Deve essere notificata e sottoposta a test La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se l’Autorità Nazionale competente acconsente. Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci (novembre 2006) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] REACH: Perché nasce? Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs: Einecs: Disponibilità di dati % Tossicità acuta 13,4 Tossicità per la riproduzione 2,5 Mutagenesi 3,9 Cancerogenesi 1,8 Pericoli per l'ambiente 3,5 In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000 sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità per uomo o ambiente ! Michele Checchin –Marta Simion [email protected] REACH: una realtà REGOLAMENTO CE/1907/2006 In vigore dal 1 giugno 2007 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] I principi fondamentali del REACH Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa. Articolo 5 NO DATA – NO MARKET […] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.” Michele Checchin –Marta Simion [email protected] REACH: Cos’è? Ottenere informazioni IS G RE A R T O ZI NE VA LU TA ZIO NE RE ST RI AUTORIZZAZIONE ZI ON Capire i pericoli E Controllare i pericoli Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La creazione dell’ECHA e degli Help Desk Con il REACH viene anche istituita a Helsinki l’Agenzia Europea per la Chimica (ECHA), con il compito di gestire i processi REACH e supportare gli Stati Membri e l’Industria. www.echa.europa.eu Inoltre ogni Stato Membro istituisce un servizio nazionale di Help Desk (in Italia gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico) www.helpdesk-reach.it Michele Checchin –Marta Simion [email protected] IL REGOLAMENTO n.1907/2006 - REACH Direttiva 67/548. Sostanze Pericolose + Adeguamenti Direttiva 76/769. Restrizione alla commercializza zione e uso di Sostanze e Preparati Pericolosi + Adeguamenti Regolame nto 793/ 93 sugli existing chemicals Direttiva 99/45 sui Preparati Pericolosi R.E.A.CH. Regulation Evaluation Authorization of Chemicals Problemi di funzionamento e di integrazione fra le norme sopra indicate fanno nascere una nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Perché il GHS SITUAZIONE ATTUALE regolamentazioni diverse fra i vari Paesi dell’OCSE ( es.Europa e Stati Uniti) norme specifiche di settore (Trasporto, Industria, Ambiente, Salute, Agricoltura, Consumatori, Ambiente di lavoro). ARMONIZZAZIONE obiettivi fondamentali: Migliorare la protezione dell’uomo e dell’ambiente con un sistema internazionale per la comunicazione dei pericoli; Fornire un quadro di riferimento ai Paesi privi di un sistema esistente; Ridurre la necessità di sperimentazione e valutazione dei prodotti chimici; Facilitare gli scambi commerciali a livelli internazionali per i prodotti per i quali i pericoli sono stati valutati internazionalmente Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Perché il GHS Sostanza X: tossicità acuta orale LD50 = 257 mg/Kg Corea: Tossico CAN: Tossico CINA: Non pericoloso Giappone: Tossico Malesia: Nocivo UE: nocivo INDIA: Non tossico USA: Tossico Tailandia: Nocivo AUS: Nocivo Nuova Zel: Pericoloso “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Perché il CLP Il CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) nasce dal GHS, il programma volontario mondiale di armonizzazione della classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche. L’idea del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical) risale al 1992, mentre è del 2002 l’invito ad implementare il sistema all’interno della legislazione europea rendendolo pienamente operativo. La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa ha emanato il regolamento CE n.1272/2008, o CLP, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il CLP (regolamento CE 1272/2008) Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006; Pubblicato sulla G.U.C.E. L353 del 31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Primo adeguamento al progresso tecnico e scientifico mediante il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, in vigore dal 25 settembre 2009. “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il CLP (regolamento CE 1272/2008) Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico. Stabilisce quindi criteri per: IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO COMUNICAZIONE DEL PERICOLO Classificazione Etichettatura SDS “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il regolamento CLP: la struttura 7 titoli, 62 articoli, 7 allegati; Titolo I: Questioni generali (ambito di applicazione, definizioni, ecc.) (artt. da 1 a 4) ; Titolo II: Classificazione dei pericoli (artt. da 5 a 16); Titolo III: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura (artt. da 17 a 34); Titolo IV: Imballaggio (art. 35) Titolo V: Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature (artt. da 36 a 42); Titolo VI: Autorità competenti e attuazione (artt. da 43 a 47); Titolo VII: Disposizioni comuni e finali (artt. da 48 a 62). “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il regolamento CLP: la struttura Allegato 1: disposizioni relative alla classificazione ed all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose; Parte 1: principi generali per la classificazione e l’etichettatura Parte 2: pericoli fisici Parte 3: pericoli per la salute Parte 4: pericoli per l’ambiente I criteri tecnici per la classificazione di sostanze e miscele nelle classi di pericolo e differenziazioni e fissa disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il regolamento CLP: la struttura • • • • Allegato 2: disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele; Allegato 3: elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell’etichetta; Allegato 4: elenco dei consigli di prudenza; Allegato 5: pittogrammi di pericolo; Gli strumenti l’etichetta per realizzare • Allegato 6: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose; • Allegato 7: Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE al CLP. “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Il regolamento CLP: la struttura Allegato VI “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” I PRINCIPALI STRUMENTI LEGISLATIVI SULLE SOSTANZE CHIMICHE Regolamento 1907/2006 “REACH” Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; Regolamento 1272/2008 “CLP” Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele; Regolamento 440/2008 della Commissione Metodi di prova ai sensi del Regolamento REACH Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche (abrogata dal regolamento CLP) classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Direttiva 1999/45/CE e modifiche regolamento CLP) successive (abrogata dal classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi; Direttiva 76/769/CEE e modifiche regolamento REACH) successive (abrogata dal restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti Regolamento CEE n. 793/93 e successive modifiche (abrogato dal regolamento REACH) “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” Normativa sulle SDS: l’evoluzione (quadro sintetico non esaustivo) REACH Reg.CE. 1907/2006 Direttiva 88/379/CEE SDS per preparati i Titolo IV e all.II Direttiva 92/32/CEE SDS per sostanze 1988 1992 le 2007 CLP Reg.CE. 1272/2008 Modifica i criteri di classificazione ed etichettatura 2008 Reg.CE. 453/2010 Modifica l’all.II del REACH 2010 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Normativa sulle SDS: l’evoluzione CHE COSA Quando va fornita? Quando va aggiornata? IERI D.lgs.52/1997 art. 25 PUNTO DI VISTA PRATICO OGGI REACH, art.31 D.lgs.65/03, art. 13 D.lgs.52/1997 art. 25 D.lgs.65/03, art. 13 REACH, art. 31 DM 7/09/2002 Che struttura deve avere? DM 7/09/2002 Come vanno descritti i pericoli? D.lgs.65/03 e D.lgs.52/1997 REACH, All. II modificato dal Reg. 453/2010 Regolamento CLP Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: quando deve essere fornita? Le prescrizioni generali relative alle SDS si trovano nell’ art. 31 del regolamento REACH. a) la sostanza o la miscela è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o del CLP; b) la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII); c) la sostanza è inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list” (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi i punti a) e b)); d) la sostanza ha un limite di esposizione comunitario (se non inclusa nei punti precedenti). Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: quando deve essere fornita solo su richiesta? La scheda di sicurezza deve essere inviata su richiesta dell’utilizzatore a valle (art.31 comma 3 del REACH) quando la miscela non è pericolosa ma contiene: a) almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in concentrazione ≥ 1% oppure 0,1% (0,2% per sostanza gassosa) (preparato non pericoloso, ma che contiene sostanza pericolosa superiore al limite di soglia); b) sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list” (se escluso dal punto a); c) una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario; Michele Checchin –Marta Simion [email protected] D.Lgs.65/2003 - Direttiva 99/45/CE Art. 3 comma 4 - Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura CCaatteeggoorriiee ddii ppeerriiccoolloo ddeellllee ssoossttaannzzee ccllaassssiiffiiccaattee:: Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nella miscela sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX Molto tossico Tossico Cancerogeno - Categoria 1 o 2 Mutageno - Categoria 1 o 2 Tossico per la riproduzione – Categoria 1 o 2 Nocivo Corrosivo Irritante Sensibilizzante Cancerogeno - Categoria 3 Mutageno - Categoria 3 Tossico per la riproduzione Categoria 3 Pericoloso per l’ambiente - N Pericoloso per l’ambiente – Ozono Pericoloso per l’ambiente CCoonncceennttrraazziioonnee ddaa pprreennddeerree iinn ccoonnssiiddeerraazziioonnee ppeerr:: pprreeppaarra ratti ti ggaasss ssoos osiii vvool ol//vvool ol % % aal alttrri ri pprreeppaarra ratti ti ppe pessoo/ o/ppeessoo % % ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,02 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,02 ≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥ 0,02 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥ 0,2 ≥1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥1 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Regolamento CLP Art. 10 – Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze o delle miscele Le sostanze pericolose anche se presenti come IMPUREZZE o ADDITTIVI nella sostanza o nel preparato sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato I Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: quando è impropria? La scheda di sicurezza è inviata per sostanze e preparati pericolosi. Per gli articoli non è prevista una scheda dati di sicurezza Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le misure di prevenzione e protezione. A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le raccomandazioni per un utilizzo sicuro. Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: quando aggiornarla? La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall’art.31 (9) nelle seguenti situazioni: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione; quando viene imposta una restrizione; Quando c’è una variazione formulativa della miscela che comporti nuovi rischi/ nuova classificazione. La SDS deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele) L’art.32 del regolamento REACH prescrive un set minimo di informazioni da comunicare quando non è prevista una SDS: 1. numero di registrazione, se disponibile; 2. se la sostanza è soggetta ad autorizzazione; 3. dettagli su ogni autorizzazione concessa o negata; 4. precisazioni su ogni restrizione d’uso; 5. ogni altra informazione importante sia disponibile. La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, così come previsto per le SDS. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele) La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, così come previsto per le SDS. Anche gli aggiornamenti devono avvenire con la stessa tempestività e nelle medesime situazioni già previste per la scheda di sicurezza: a) quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione; c) quando viene imposta una restrizione. Essi dovranno essere mandati a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 2. Le nuove SDS Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La nuova SDS Con i nuovi regolamenti REACH e CLP la scheda di sicurezza, uno degli strumenti principali di comunicazione del pericolo, subisce alcune variazioni STRUTTURALI REACH CLP Inversione alcuni punti, scenari allegati DI COMPLETEZZA DEI CONTENUTI Indirettamente, grazie alla registrazione DI VALUTAZIONE DEI CONTENUTI A causa dei nuovi criteri di classificazione e di comunicazione Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La nuova SDS La scheda di sicurezza si conferma come il principale strumento documentale di trasmissione lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni e dei dati tecnici raccolti nel dossier di registrazione. Obiettivo della scheda di sicurezza è quello di fornire agli utilizzatori di sostanze e preparati pericolosi le migliori informazioni possibili secondo lo schema fissato nell’Allegato II del Regolamento REACH. Essa può essere considerata una sorta di “Carta di identità” della sostanza o del preparato dove sono contenute importanti informazioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei pericoli, di corretto impiego negli ambienti di lavoro e di protezione dell’ambiente. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 1. Identificazione del preparato e della società. 10. Stabilità e reattività. 1.1 – Identificazione del prodotto 1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela 1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 1.4 – Numero telefonico di Emergenza 10.1 – Reattività 10.2 – Stabilità chimica 10.3 – Possibilità di reazioni pericolose 10.4 – Condizioni da evitare 10.5 – Materiali incompatibili 10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi 2. Identificazione dei pericoli. 2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 2.2 – Elementi della etichetta 2.3 – Altri pericoli 11. Informazioni tossicologiche. 11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici 12. Informazioni ecologiche. 12.1 – Ecotossicità 12.2 – Persistenza e degradabilità 12-3 – Potenziale di bioaccumulo 12.4 –Mobilità nel suolo 12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6 – Altri effetti avversi 3.Composizione/informazione sugli ingredienti. 4. Interventi di primo soccorso. 4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 13. Osservazioni sullo smaltimento. 13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti 5. Misure antincendio. 14 Informazioni sul trasporto. 5.1 – Mezzi di estinzione 5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela 5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 14.1 – Numero ONU 14.2 – Nome di spedizione dell’ONU 14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 – Gruppo di imballaggio 14.5 – Pericolo per l’ambiante 14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol 6. Misure in caso di dispersione accidentale. 6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza 6.2 – Precauzioni ambientali 6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 7. Manipolazione e immagazzinamento. 15. Informazioni sulla Normativa. 7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese eventuali incompatibilità 7.3 – Usi finali specifici 16. Altre informazioni. 15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. 8.1 – Parametri di controllo 8.2 – Controllo dell’esposizione 9. Proprietà fisiche e chimiche. SDS: come è fatta? (Allegato II del REACH) 9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental 9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della SDS (sez.0) Deve essere redatta in modo chiaro e conciso Deve essere compilata da persona competente. Le persone competenti devono aver ricevuto una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. In caso di revisione le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina. Le SDS non devono contenere punti o sottosezioni prive di testo Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Voce della SDS Modifiche e adempimenti previsti Azioni 1. Identificazione del preparato e della società Per le sostanze soggette a registrazione, la Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. denominazione deve corrispondere a quella fornita Per le sostanze “phase in” l’obbligo per la registrazione e va anche indicato il numero di decorre dalla data di registrazione. registrazione. il fornitore può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune nei casi in cui: a) tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito “autorità responsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, … oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? Voce della SDS Modifiche e adempimenti previsti Azioni 1. Identificazione del preparato e della società Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. (CSR), la SDS deve contenere informazioni su Per le sostanze “phase in” l’obbligo tutti gli usi identificati pertinenti (scenari di decorre dalla data di registrazione. esposizione) per il destinatario della SDS in questione (*) Va indicata la persona responsabile dell’immissione Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. sul mercato della sostanza, sia essa produttore, (vedi nota 1) importatore o distributore. Va indicato l’indirizzo completo, il numero di telefono, nonché l’indirizzo e-mail della persona competente responsabile della SDS. Per i dichiaranti l’identificazione della persona deve corrispondere all’identità del produttore/importatore, fornita all’atto della registrazione. (*) Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 2. Identificazione dei pericoli. Inversione dei punti 2 e 3. 2.2 Elementi dell’etichetta Per le sostanze e le miscele vanno indicate le seguenti informazioni: •i pittogrammi di pericolo, •le avvertenze, •le indicazioni di pericolo •i consigli di prudenza. Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. (vedi nota 1) Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo. 2.3. Altri pericoli Potrà essere necessario citare altri pericoli quali 1. impolveramento 2. sensibilizzazione incrociata 3. l’asfissia 4. il congelamento 5. l’elevata intensità dell’odore e del gusto 6. pericoli per gli organismi del suolo 7. riduzione dello strato di ozono 8. potenziale creazione di ozono fotochimico Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. (vedi nota 1) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 3. Composizione/ informazione sugli ingredienti. Sostanze: riportare almeno un identificatore della sostanza; Obbligo a partire dal 1° giugno 2007. Miscele: per tutte le sostanze pericolose è indicato • l’identificatore del prodotto • la concentrazione o l’intervallo di concentrazioni • la classificazione Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno scritte in uno dei seguenti modi: • percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile • intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile. La classificazione delle sostanze è data - secondo la direttiva 67/548/CEE (indicazione di pericolo, lettere che indicano il simbolo e frasi R) - secondo il Regolamento 1272/2008 (classi di pericolo, codici di categoria, indicazioni di pericolo per i pericolo chimico-fisici, per la salute umana e l’ambiente). Deve essere fornito, se disponibile, il numero di registrazione. Parte del numero può essere omesso secondo quanto già illustrato. Se la sostanza non soddisfa i criteri per la classificazione, la sostanza deve Obbligo a partire comunque essere inserita nel punto 3 se: dal 1° giugno 1.è una sostanza PBT o vPvB (in base ai criteri dell’allegato XIII) 2007. 2.è una sostanza alla quale è assegnato a livello comunitario limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Va indicato nel caso 1 la frase “Sostanza PBT”, e nel caso 2 la seguente dicitura: “Sostanza con un limite comunitario nel posto di lavoro”. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. Quando è prescritto una relazione sulla sicurezza Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. chimica vanno riportati i DNEL e i PNEC pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati nell’allegato della SDS. Vanno indicati i limiti di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per lo stato Membro in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato. Se è previsto un CSR (cfr. sez. 2.5 di questa guida per la definizione di CSR) le informazioni contenute in questa sezione devono essere in linea con le informazioni per gli usi identificati e gli scenari di esposizione considerati e analizzati nel CSR. Nota 1: La posizione della Commissione Europea del 28 marzo 2007 e una nota del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, annulla l’automatismo dell’aggiornamento delle SDS previsto dal REACH e subordina l’adozione di queste modifiche al momento in cui saranno effettuate modifiche rilevanti alla SDS stessa. In ogni caso le modifiche previste dal Regolamento dovranno essere inserite nella SDS prima della 1° scadenza per la registrazione, vale a dire prima del 1° dicembre 2010. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? (DNEL): livello derivato senza effetto. È il livello di esposizione alla sostanza al di sopra del quale l'uomo non dovrebbe essere esposto. (PNEC). concentrazione prevedibile priva di effetti La concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 11. Informazioni tossicologiche. Le informazioni devono includere, a seconda della Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. quantità prodotta o importata, gli effetti acuti a lungo termine o cronici di un’esposizione a breve e lungo termine derivanti dall’applicazione di quanto contenuto negli allegati da VII a XI. Le informazioni di questo punto devono Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. corrispondere a quelle fornite con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando è previsto e fornire informazioni sui seguenti gruppi potenziali: •effetti tossicocinetici, sul metabolismo e distruzione •effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività), •sensibilizzazione, •tossicità a dose ripetuta, e •effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione). Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente? 12. Informazioni ecologiche. Le informazioni di questo punto devono corrispondere Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. a quelle fornite con la registrazione e con quelle contenute nel CSR quando è previsto. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT, come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica. 15. Informazioni sulla Normativa. Indicare se è stata effettuata una valutazione della Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato). Se la sostanza o il preparato sono oggetto di Obbligo a partire dal 1°giugno 2007. specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente come ad esempio: •autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII; •restrizioni a norma del titolo VIII; tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] GLI USI IDENTIFICATI Una novità importante del REACH è che, oltre a fornire tutte le informazioni intrinseche sulle proprietà delle sostanze (con la fase della registrazione), venga anche monitorato IN QUALI CONDIZIONI ESSE SONO USATE. A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di esposizione”, da allegare alle SDS di sostanze e miscele pericolose. UNA NOTA: Si può usare una sostanza, come tale o all’interno di un preparato, ma non un articolo. Tranne casi particolari (rilascio intenzionale) le attività svolte con gli articoli non sono “utilizzi” in senso REACH. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] DESCRIVERE UN USO Per descrivere un uso si utilizza un sistema formato da 5 descrittori: Settore d’uso (SU) – es. lavorazione dei metalli – 27 SU identificati, con la possibilità di descrivere un uso diverso; Categoria di prodotto (PC) – es. cosmetici - 40 PC identificate, con la possibilità di descrivere una PC diversa; Categoria di processo (PROC) – es. uso come reagente di laboratorio - 19 PROC identificate, con la possibilità di descrivere una PROC diversa; Categoria di articolo (AC) – es. legno per giocattoli – 27 AC identificate per gli articoli senza rilascio intenzionale, 9 per quelli a rilascio intenzionale. Categoria di rilascio ambientale (ERC) – es. uso industriale di sostanze in sistemi chiusi – 7 ERC identificate Michele Checchin –Marta Simion [email protected] DESCRIVERE UN USO Il Le tabelle con l’elenco dei 5 descrittori si trovano nel capitolo R.12 della “Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment” pubblicata dall’ECHA; Attenzione: l’insieme dei descrittori non è sufficiente ad identificare un uso: occorre anche fornire tutte le informazioni relative all’esposizione e sufficienti ad effettuare una valutazione della sicurezza chimica. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] LO SCENARIO DI ESPOSIZIONE Ricordiamo che lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte in cui viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica. Per le sostanze, in altre parole ciò significa: 1.Quando la sostanza è pericolosa + 2. Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno Michele Checchin –Marta Simion [email protected] LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario liberamente tratto dalla “Guida per gli utilizzatori a valle”, pubblicata nel gennaio 2008 dall’ECHA. 1.Nome del processo o dell’attività (produzione, uso) Rilevante per: 1)gli utilizzatori a valle che devono essere in grado di identificare lo scenario di esposizione per il loro uso; 2)I Registranti che cercano uno scenario esposizione standard adatto ai loro processi in una libreria o una piattaforma internet; 3)Identificare nello IUCLID set di dati che consentano una ricerca automatica 1.Descrizione del processo Breve descrizione del processo che può ulteriormente guidare un utilizzatore a valle. 1.Condizioni operative Descrizione principale del processo per consentire all’utilizzatore a valle di controllare se il suo uso è compreso nelle condizioni dello scenario di esposizione. La descrizione definisce i confini dello scenario di esposizione e può essere suddivisa: 1.frequenza con la quale la sostanza viene applicata (n°/die, N°/anno) e per quanto tempo viene applicata ogni giorno; 2.quantità massima usata ogni giorno/anno; 3.condizioni operative che determino l’esposizione come: temperatura, pH; caratteristiche e dimensioni fisiche dei locali o dei contesti di applicazione; 4.capacità di ricezione dell’ambiente (flusso d’acqua, dimensioni del locale, tasso di ventilazione); 5.fattori di emissione o rilascio di una sostanza durante il processo di lavoro. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio Esempio preliminare di scenario d’esposizione da allegare alla scheda di dati di sicurezza di PulisciLaTuaCasa 1. Breve titolo d’esposizione Scenario dello scenario Consumatori, pubblico generico (SU21) Detersivi e detergenti (PC35) 2. Descrizione delle attività/dei processi Il prodotto va spruzzato sulle superfici da pulire. inclusi nello scenario d’esposizione Il prodotto viene rimosso dalle superfici con uno strofinaccio. Risciacquo dello strofinaccio (dopo l’uso). Condizioni operative 3. Durata e frequenza dell’uso per le Lavoratori (uso professionale) quali lo scenario d’esposizione garantisce il controllo dei rischi. Consumatori 1 operazione al giorno. Durata dell’applicazione spray: 1 minuto per operazione. Durata dell’esposizione: 60 minuti al giorno. Ambiente Fino a 365 giorni all’anno Michele Checchin –Marta Simion [email protected] LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario 1.Forma fisica del prodotto Descrizione dello stato fisico della sostanza all’interno del prodotto: solido, liquido, gassoso. 1.Specifiche del prodotto Sono inserite le informazioni riportate nella sezione 2 della SDS. 1.RMM (Risk Management Measures) [Misure di gestione del rischio] raccomandate Misure di protezione dei lavoratori Misure ambientali Misure minime che dovrebbero essere attuate. Specificare quando necessario il minimo effetto di mitigazione richiesto dalle RMM e se sono applicabili tecniche specifiche. Le RMM possono essere suddivise in: RMM integrate nel processo o nel prodotto, es. contenimento del processo, automatizzato, uso di master batches (concentrati di pigmenti su supporti polimerici); RMM sotto il controllo diretto dell’utente (DPI, ventilazione, consegna di rifiuti pericolosi a specialisti in materia); RMM al di fuori del controllo diretto dell’utente (es. manipolazione e trattamento dei rifiuti; trattamento delle acque di rifiuto). 1.Misure relative allo smaltimento dei rifiuti Descrizione in che modo sono smaltiti i rifiuti prodotti dalla lavorazione o dall’uso della sostanza. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio 4.1 Forma fisica della sostanza o del Il prodotto è liquido. Il prodotto è fornito come spray in flacone di preparato (gassosa, liquida, in polvere, in detergente in formula. Durante l’uso il prodotto forma aerosol. granuli, forma solida massiccia); superficie per quantitativo di articolo contenente la sostanza (se del caso) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio 4.2 Concentrazione della sostanza nel Le concentrazioni di sostanze classificate preparato o nell’articolo formulazione fornita sono: D (surfattante): 8% - Xn; R22, Xi;R38-41 B (solvente): 8% - F; R11, Xi; R36 R67 C (fragranza): 0,7% - Xn; 21/22, Xi; R36/38 R43 4.3 Quantitativo usato per volta o per attività per il quale le misure di gestione dei rischi, associate ad altre condizioni operative, garantiscono il controllo sicuro dei rischi nella Lavoratori (uso professionale) Consumatori Max. 500 g di prodotto/giorno – quantitativo realistico: 20 /giorno Ambiente - 5. Altre condizioni operative che Lavoratori (uso professionale) determinano l’esposizione Consumatori Temperatura: temperatura ambiente, ossia 20C (pertinente per inalazione). Tuttavia, la temperatura può essere compresa tra i 10 e i 30C Ambiente Si presume che tutto il prodotto sia convogliato nelle acque reflue. Se le acque reflue non vengono scaricate tramite un sistema fognario pubblico, la capacità dell’ambiente ricettivo dovrebbe essere pari ad almeno 1 000 m3/giorno. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio Misure di gestione dei rischi che, associate alle condizioni operative, garantiscono un adeguato controllo dei rischi per i diversi gruppi bersaglio 6.1.1 Protezione dei lavoratori Il prodotto non è destinato all’uso professionale 6.2.3 Misure ambientali Preferibilmente, scaricare le acque di risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare le acque di risciacquo in piccoli corpi d’acqua 7. Misure relative allo smaltimento dei Nessuna misura richiesta rifiuti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario 1.Previsione dell’esposizione dovuta alle condizioni descritte Sono documentate le valutazioni relative all’esposizione e qual è il risultato. 1.Insieme di variabili che indicano un uso sicuro L’insieme di variabili (e un algoritmo adeguato) che, prese assieme, indicano un uso sicuro, permettendo tuttavia una certa flessibilità nei valori di ciascuna variabile Se del caso, possono essere inseriti anche altri metodi utilizzati per verificare la conformità a livello di utilizzatore a valle. Questa sezione non interessa gli utilizzatori finali, che non sono tenuti a trasmettere lo scenario d’esposizione a clienti a loro volta obbligati a verificarne la conformità. 1.Riferimenti Indica chi è responsabile dello sviluppo dello scenario di esposizione 1.Data Data di sviluppo o revisione Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio Riferimenti relativi alla previsione dell’esposizione e suggerimenti per l’utilizzatore per valutare la conformità o meno alle condizioni descritte in questo scenario d’esposizione 8. Previsione dell’esposizione dovuta Esposizione dei lavoratori alle condizioni descritte (voci 3-6) Esposizione dei consumatori Inalazione Esposizione per inalazione prevista per i consumatori in base a ConsExpo(*): Composti che determinano rischi: D+C: concentrazione media quotidiana nell’aria: D: 5·10-4mg/m3; C: 4·10-5 mg/m3 Dermica Esposizione dermica sistemica prevista in base all’“approccio HERA”. Composti che determinano rischi: D+C: D: 0,4 mg/kg di peso corporeo/die, C: 0,1 mg/kg di peso corporeo/die Esposizione ambientale Informazioni non pertinenti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Scenario di esposizione: un esempio 9. Guida a come l’utilizzatore a valle può valutare se le sue condizioni operative sono conformi alle condizioni descritte nello scenario d’esposizione Lavoratori Consumatori Non usare più di 500 g (mezzo litro) di prodotto al giorno. Ambiente: Preferibilmente, gettare l’acqua del risciacquo nella rete fognaria. Non scaricare l’acqua del risciacquo in piccoli corpi d’acqua (*) Scenario ConsExpos utilizzato: “Pulizia e lavaggio” - “Detergenti universali” – “Detergente spray – applicazione spray” (inalazione)” Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La nuova descrizione dei pericoli Tra le modifiche “indirette” alla scheda dati di sicurezza, mettiamo in evidenza il nuovo sistema di descrizione dei pericoli introdotto dal CLP. Questo significa che non vedremo più i simboli di pericolo e le frasi R ed S a cui siamo abituati, né vedremo più descrizioni quali T, T+ ecc. ma piuttosto ACUTE TOX 1, ecc. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] La nuova descrizione dei pericoli Tipo di pericolo FISICO PER LA SALUTE Natura del pericolo Gravità del pericolo 16 Classi di pericolo Categorie di pericolo Es. Liquidi piroforici, Perossidi organici, liquidi infiammabili… Numero dipendente dalla classe 10 Classi di pericolo Es. Tossicità acuta, Cancerogenicità, Pericolo di aspirazione… 2 Classi di pericolo PER L’AMBIENTE Tossicità acquatica acuta Categorie di pericolo Numero dipendente dalla classe Categorie di pericolo Numero dipendente dalla classe Tossicità acquatica cronica “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” La nuova descrizione dei pericoli Pericoli fisici Esplosivi Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili Gas infiammabili Liquidi comburenti Aerosol infiammabili Solidi comburenti Gas comburenti Perossidi organici Liquidi infiammabili Gas sotto pressione Solidi infiammabili Sostanze autoriscaldanti Liquidi piroforici Sostanze autoreattive Solidi piroforici Corrosivi per i metalli “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” La nuova descrizione dei pericoli Pericoli per la salute Tossicità acuta Mutagenicità Corrosione/irritazione cutanea Cancerogenicità Danni rilevanti/irritazione oculare Tossicità riproduttiva Sensibilizzazione cutanea respiratoria e Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta Tossicità a seguito di aspirazione. Effetti sull’ambiente Pericolosità per l’ambiente acquatico “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” La nuova descrizione dei pericoli Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma. GHS 01 PERICOLI FISICI GHS 04 GHS 02 GHS 05 GHS 03 GHS 06 PERICOLI PER LA SALUTE GHS 08 GHS 07 PERICOLI PER L’AMBIENTE GHS 09 “Il Regolamento CLP (1272/2008) [email protected]” 1 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Ha in allegato gli scenari di esposizione. A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010, 2013 o 2018) L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando riceve lo scenario di esposizione Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 2 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Contiene il numero di registrazione A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010, 2013 o 2018) Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza proveniente da più fornitori, si possono omettere le ultime 4 cifre Eccezioni: sostanze non soggette a registrazione (es. per quantità) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 3 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Presenta alcune modifiche alla struttura Etichettatura al punto 2 Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni Inversione di alcuni punti Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 4 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Riporta la classificazione secondo il regolamento CLP A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 3. L’entrata in vigore Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Il regolamento CLP: Entrata in vigore Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Il regolamento CLP: Entrata in vigore Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza 1. SOSTANZE – 1 dicembre 2010 Numero di registrazione al punto 1 sezione 1.1 (se la sostanza è stata registrata); Doppia classificazione (CLP e 67/548/CE) ed etichettatura al punto 2; Scenari di esposizione (se la sostanza è stata registrata); Riferimento: all. I del Reg. 453/2010 (art. 2 comma 6) Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1 dicembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh (se ci sono nuovi pericoli, ecc.). NOTA: la classificazione deve coincidere con quella notificata all’inventario delle classificazioni ed etichettature Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, al punto 2 le SDS delle sostanze cambieranno così: Punto 2: Classificazione CLP e 67/548/CEE Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza 1. SOSTANZE – 1 giugno 2015 Numero di registrazione al punto 1 sezione 1.1; Classificazione ed etichettatura solo CLP al punto 2; Scenari di esposizione (se la sostanza è stata registrata); Riferimento: all II del Reg. 453/2010 NOTA: la classificazione deve coincidere con quella notificata all’inventario delle classificazioni ed etichettature Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 giugno 2015, le SDS delle sostanze cambieranno così: Punto 2: Classificazione solo CLP Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza 2. MISCELE – 1 dicembre 2010 Numero di registrazione dei componenti pericolosi al punto 3 sezione 3.2.4. (se disponibile); Doppia classificazione dei componenti pericolosi (CLP e 67/548/CE) ed etichettatura al punto 3.2. (se disponibile classificazione CLP); Vecchia classificazione ed etichettatura della miscela al punto 2 (opzionale classificazione CLP) Scenari di esposizione dei componenti rilevanti (se disponibili); Riferimento: all I del Reg. 453/2010 Per le miscele fornite almeno una volta prima del 1°dicembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con una conforme all’allegato I del Reg. 453/2010 fino al 30 novembre 2012 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 3: Classificazione CLP e 67/548/CEE Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 2: Classificazione 1999/45/CE opzionale) (CLP Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza 2. MISCELE – 1 giugno 2015 Numero di registrazione dei componenti pericolosi al punto 3 sezione 3.2.4. (se disponibile); Classificazione CLP dei componenti pericolosi ed etichettatura al punto 3.2.; (non più doppia) Classificazione CLP ed etichettatura della miscela al punto 2 Scenari di esposizione dei componenti rilevanti (se disponibili); Riferimento: all II del Reg. 453/2010 Per le miscele immesse sul mercato prima del 1°giugno 2015 non è necessario sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1° giugno 2017 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh (nuovi pericoli, ecc.). Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 giugno 2015, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 3: Classificazione CLP Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS: Cosa accadrà con il CLP? Dal 1 giugno 2015, le SDS delle miscele cambieranno così: Punto 2: Classificazione CLP Ad esempio (tratto da Sigma Aldrich) Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 4. La notifica di C&L Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo Tra i nuovi obblighi introdotti dal regolamento CLP c’è quello di notifica di classificazione ed etichettatura. Ricordiamo che è necessario effettuare tale notifica quando: • La sostanza è soggetta a registrazione o immessa sul mercato; • La sostanza è pericolosa ed immessa sul mercato; • La sostanza è pericolosa ed è presente all’interno di una miscela, immessa sul mercato, sopra i limiti della direttiva 99/45/CE determinando la pericolosità della miscela. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo L’obbligo di notifica di classificazione ed etichettatura entra in vigore dal 1 dicembre 2010. A partire da tale data la notifica di classificazione ed etichettatura andrà effettuata entro 1 mese dall’immissione sul mercato. • Quindi la prima scadenza per la notifica sarà il 3 gennaio 2011 (poiché il 1 gennaio è un sabato); Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo Tale notifica NON è dovuta se la classificazione e l’etichettatura della sostanza sono già state comunicate all’interno di un dossier di registrazione inviato per il REACH. Quindi: Chi deve registrare nel 2010 Nella registrazione classificazione. deve indicare la vecchia Può indicare la classificazione CLP. Se non lo fa, deve notificare C&L entro 3/01/2011 Chi deve registrare nel 2013 o 2018 Deve notificare C&L entro il 3/01/2011 Chi produce/importa una sostanza sotto la soglia di 1 t/anno (e quindi non deve registrare) Deve notificare C&L entro il 3/01/2011 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: cosa conterrà • L’identità del notificante o dei notificanti responsabili dell'immissione sul mercato della sostanza o delle sostanze; • l'identità della sostanza o delle sostanze; • la classificazione della sostanza o delle sostanze (classi e categorie di pericolo e rispettive indicazioni di pericolo); • nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni, se ciò sia dovuto al fatto che mancano dati, che i dati non sono concludenti o che i dati sono concludenti ma insufficienti per permettere una classificazione; • i limiti di concentrazione specifici o i fattori M, se del caso, secondo l'art. 10 del regolamento, con una giustificazione; • gli elementi dell'etichetta per la sostanza o le sostanze, insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari per la sostanza. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: come effettuarla Tramite REACH-IT se si tratta di poche sostanze e non siete già utenti di IUCLID 5; Tramite IUCLID 5 se si tratta di una sostanza che presenta diversi profili di composizione con classificazioni diverse; Tramite un file xml multiplo (modalità BULK) se si tratta di parecchie sostanze, ognuna con un proprio CAS ed EC ed ognuna con un sola composizione. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica online Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica online Michele Checchin –Marta Simion [email protected] GRUPPI DI NOTIFICANTI Le aziende possono formare un gruppo di notificanti, dove viene eseguita una notifica per conto di tutti i partecipanti; Si raccomanda di documentare in modo esaustivo l’accordo e le informazioni dalle quali è stata derivata la classificazione; Si ricorda che ogni membro rimane responsabile della classificazione ed etichettatura, ed in genere dei propri obblighi CLP. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: come prepararsi Nel frattempo le aziende dovrebbero cominciare a verificare la loro assoggettabilità all’obbligo e capire cosa saranno chiamate a fare. • Preparare un inventario delle sostanze e miscele (comprese le sostanze contenute nelle miscele) e dei rispettivi fornitori e clienti; • Valutare la necessità di formare il personale tecnico; • Identificare i siti web delle Istituzioni incaricate di fornire orientamenti tecnici (ECHA e Ministero della Salute); • Capire quale assistenza possono fornire la associazioni di categoria. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà I polimeri sono esentati dalla registrazione (REACH), ma non dalla notifica (CLP). Questo significa che i polimeri pericolosi (ad esempio alcuni isocianati) devono essere notificati; Il campo di applicazione di REACH e CLP è simile, ma presenta alcune differenze. Questo significa che alle imprese è richiesto di censire nuovamente le proprie produzioni ed importazioni. La figura del rappresentante esclusivo è prevista dal REACH ma non dal CLP. Questo significa che il rappresentante esclusivo non può effettuare una notifica in vece del produttore extracomunitario, a meno che non diventi importatore; Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 5. Casi particolari Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà Merita attenzione il caso particolare dell’applicazione degli obblighi di notifica alle sostanze recuperate. Ricordiamo infatti che il recupero di una sostanza è, in senso regolatorio, la produzione di una sostanza nuova. Questa può essere esentata dalla registrazione a determinate condizioni, ma non dalla notifica CLP. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà Merita attenzione il caso particolare dell’applicazione degli obblighi di notifica alle sostanze recuperate. Ricordiamo infatti che il recupero di una sostanza è, in senso regolatorio, la produzione di una sostanza nuova. Questa può essere esentata dalla registrazione a determinate condizioni, ma non dalla notifica CLP. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI CAMPO REACH FUORI CAMPO REACH CAMPO REACH RIFIUTI MPS INTERRUZIONE DELLA FILIERA! Le informazioni sono state perse! ARTICOLI SOSTANZE PREPARATI È garantita la filiera delle informazioni Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Sostanze recuperate Come abbiamo detto, recuperare una sostanza a partire dal rifiuto equivale a produrre una sostanza nuova. Se vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 7 lettera d non è necessario registrare tale sostanza. 1. La sostanza è già stata registrata in Europa; 2. Si dispone delle informazioni di sicurezza minime sulla sostanza. Per dimostrare questo requisito, è necessario conoscere precisamente il risultato del processo di recupero Questo requisito è strettamente dipendente dal precendente Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Sostanze recuperate Come abbiamo detto, recuperare una sostanza a partire dal rifiuto equivale a produrre una sostanza nuova. Se vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 7 lettera d non è necessario registrare tale sostanza. Questo però non significa che si sia esentati dalle altre disposizioni di REACH e CLP! 1. Notifica CLP 2. Autorizzazione 3. Restrizioni all’uso 4. Ecc. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 6. La registrazione Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione: come prepararsi La prima scadenza per la registrazione è sempre più vicina, ma non tutte le aziende sono pronte. Ricordiamo che entro il 1° dicembre 2010 andranno registrate tutte le sostanze phase-in: • Prodotte/importate sopra la soglia di 1000 t/anno; • Prodotte/importate sopra la soglia di 100 t/anno e pericolose per l’ambiente (R50-53); • Prodotte/importate sopra la soglia di 1 t/anno e classificate come CMR di cat. 1 e 2. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione: come prepararsi Le aziende coinvolte da questa prima importante scadenza, in questi mesi devono: • Coordinare il rispettivo SIEF o consorzio (se sono facilitator e/o leader registrant); • Negoziare con gli altri partecipanti ai SIEF, in genere riuniti sotto forma di consorzio, l’accesso ai dati (se sono importatori o piccoli produttori); • Formare delle risorse interne e/o appoggiarsi a società terze per gestire questo processo. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione: come prepararsi Per molte PMI, spesso importatrici di sostanze invece che produttrici, la soluzione più semplice e comoda è quella di comprare da un consorzio una “lettera di accesso” (LoA) ai dati. Tale formula consente di pagare una tantum il consorzio per poter accedere alla joint submission del dossier di registrazione; Chi sceglie tale formula non diventa membro del consorzio né proprietario dei dati. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione: I principali ostacoli Non sempre è semplice prepararsi alla registrazione. Alcuni ostacoli che l’azienda può trovarsi ad affrontare sono: • Nel caso di importazione di miscele, difficoltà ad identificare le sostanze contenute; • SIEF ancora privo di leader registrant; • Consorzio che non ha ancora definito le condizioni per la LoA; • Presenza di “cow-boy leader registrant”, ovvero soggetti che si presentano come leader o facilitatori a fini esclusivamente commerciali, rallentando l’intera procedura. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione individuale: la procedura STEP 1 Capire le condizioni applicate per la LoA, le analisi da produrre, le tempistiche previste Identificare la sostanza STEP 2 Coordinarsi con il consorzio STEP 3 Preparare i capitoli 1 e 3 di IUCLID e la parte individuale del CSR e creare il file da inviare tramite REACH-IT Al termine, si ottiene un “submission report” con il numero di registrazione Capire le impurità ammesse, la definizione regolatoria (UVCB, multicostituente, monocostituente, intermedio…) Confermare l’adesione alla joint submission via REACH-IT Ottenere i codici sicurezza dal LR utilizzarli all’interno REACH-IT di ed di STEP 4 Preparare, via IUCLID, il member dossier ed inviarlo all’ECHA STEP 5 Attendere che l’ECHA completi vari tipi di controllo ed emetta fattura STEP 6 Prima di assegnare il numero di registrazione l’ECHA conduce un controllo basato su 14 step che è possibile monitorare Ricevere il numero di registrazione Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione individuale: monitorare il controllo dell’ECHA Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione individuale: ottenere il numero Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Registrazione individuale: ottenere il numero Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 7. Per concludere Michele Checchin –Marta Simion [email protected] COSA SUCCEDE IL 1 DICEMBRE 2010 SDS – SOSTANZE: aggiornate con il NUMERO DI REGISTRAZIONE (se >1000 ton) e la nuova classificazione; ETICHETTATURA – SOSTANZE: secondo il regolamento CLP SDS – MISCELE: aggiornate con doppia classificazione e numeri di registrazione (se si hanno le informazioni dai fornitori); REGISTRAZIONE: per le sostanza prodotte o importate >1000 ton, oppure >100 ton se pericolose per l’ambiente o >1ton se CMR o vPvB o PBT; NOTIFICA C&L: da questo momento, si ha 1 mese Michele Checchin –Marta Simion [email protected] E inoltre: la legislazione a valle Il CLP avrà un impatto su almeno 22 normative comunitarie e nazionali che in qualche modo richiamano i concetti di pericolosità delle sostanze. Tra queste quelle più rilevanti sono: 1. La normativa sui rifiuti; 2. La legge Seveso; 3. La legge su fitosanitari e biocidi; 4. Le leggi per la tutela della salute dei lavoratori in merito al rischio chimico ed agli agenti cancerogeni. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] SDS e valutazione del rischio chimico Come abbiamo detto le SDS sono fornite per sostanze e miscele pericolose. Ciò non è in contrasto con il D.lgs. 81/2008, che nel titolo IX specifica che il datore di lavoro verifica nel proprio luogo di lavoro la presenza di sostanze chimiche pericolose. Qualora venga evidenziata la presenza di sostanze e/o miscele pericolose il datore di lavoro valuta tutti i rischi che ne possono derivare. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE Michele Checchin –Marta Simion [email protected]