Schede Dati di Sicurezza: come cambiano con il
REACH ed il CLP e le prossime scadenze in
tema di sostanze e miscele pericolose
Michele Checchin – Marta Simion
Michele Checchin –Marta Simion
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Programma
L’evoluzione della normativa di riferimento;
Le nuove SDS;
Entrata in vigore e scadenze;
La notifica di C&L;
Casi particolari;
La registrazione.
Michele Checchin –Marta Simion
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1. L’evoluzione
normativa
Michele Checchin –Marta Simion
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Le norme comunitarie prima del REACH e del CLP
Prima dell’entrata in vigore di REACH e CLP la gestione comunitaria dei
chemicals si basava su 4 strumenti legislativi fondamentali:
Direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche
classificazione,
imballaggio
ed
etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 1999/45/CE e
successive modifiche
classificazione,
imballaggio
ed
etichettatura dei preparati pericolosi
Direttiva 76/769/CEE e
successive modifiche
restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di sostanze e
preparati pericolosi
Regolamento CEE n.
793/93 e successive
modifiche
valutazione e controllo dei rischi
presentati dalle sostanze esistenti
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E.
196 del 16 agosto 1967
Elenco delle sostanze classificate come pericolose
Simboli e indicazioni di pericolo nella forma grafica da riportare in
etichetta
ALLEGATO III Elenco delle frasi di rischio (frasi R)
ALLEGATO IV Elenco dei consigli di prudenza (frasi S)
ALLEGATO V
Metodi di riferimento per i saggi chimico-fisici, tossicologici ed
ecotossicologici
ALLEGATO VI Criteri di classificazione ed etichettatura
ALLEGATO VII Set di base di studi per il dossier di notifica
ALLEGATO VIII Studi supplementari per il dossier di notifica
ALLEGATO IX Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e
avvertenze tattili per i non vedenti
ALLEGATO I
ALLEGATO II
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E.
196 del 16 agosto 1967
ALLEGATO I
È un elenco di sostanze pericolose per le quali,
quali, a livello CE, sono state
concordate una classificazione ed un’
un’etichettatura armonizzate.
armonizzate.
Contiene l’l’elenco delle sostanze pericolose classificate in base al progresso
delle conoscenze scientifiche e tecniche.
tecniche.
Contiene informazioni dettagliate su classificazione ed etichettatura di
ciascuna
sostanza
pericolosa
trattata:
identità
denominazione,
trattata:
identità,
denominazione,
classificazione,
classificazione, etichettatura,
etichettatura, limiti di concentrazione.
concentrazione.
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E.
196 del 16 agosto 1967
ALLEGATO I
Esempio di classificazione armonizzata tratto dal D.M. 29 febbraio 2006
XXIX°adeguamento al progresso tecnico
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E.
196 del 16 agosto 1967
1°-22°ATP
23°ATP
D.M. 28.4 1997 (S.O. G.U. 192 del
19.8.97)
D.M. 1.9.1998 (G.U. 271del 19.11.98)
24°ATP
D.M. 7.7.99 (S.O.G.U. 226 del 25.9.99)
25°ATP e rettifica al 24°ATP
Rettifica del 25°ATP
D.M. 10.4.00 (S.O.G.U. 205 del 2.9.00
rettificato con D.M. 30.10.00(S.O.G.U.
33 del 9.2.01
D.M. 15.9.00 (G.U. 2 del 3.1.91)
26°ATP
D.M. 26.1.91 (S.O.G.U. 164 del 17.7.01)
27°ATP
D.M. 11.4.01 (S:O:G:U: 172 del 26.7.01
28°ATP
D.M. 14.6.02 (G.U. 244 del 17.10.02)
29°ATP
D.M. 28.02.2006 (S.O.G.U. n.100 del
20.04.2006)
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
Sito web: http://ecb.jrc.it/esis/
Michele Checchin –Marta Simion
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Le norme
comunitarie prima
del regolamento
CLP
Esempio:
FORMALDEIDE
CAS 50-00-0
Michele Checchin –Marta Simion
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La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH
CHEMICAL
È in EINECS
Nuova (>10 kg/anno)
(European Inventory of
Existing Chemical
Substances)
è una lista chiusa, con
101.106 Voci
(18 settembre 1981)
Deve essere notificata e
sottoposta a test
La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se
l’Autorità Nazionale competente acconsente.
Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS
(European List of Notified Chemical Substances)
è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci
(novembre 2006)
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REACH: Perché nasce?
Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs:
Einecs:
Disponibilità di dati
%
Tossicità acuta
13,4
Tossicità per la riproduzione
2,5
Mutagenesi
3,9
Cancerogenesi
1,8
Pericoli per l'ambiente
3,5
In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000
sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati
di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità
per uomo o ambiente !
Michele Checchin –Marta Simion
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REACH: una realtà
REGOLAMENTO CE/1907/2006
In vigore dal
1 giugno 2007
Michele Checchin –Marta Simion
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I principi fondamentali del REACH
Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni
sulle sostanze chimiche circolanti in Europa.
Articolo 5
NO DATA – NO MARKET
[…] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un
preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul
mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto,
a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.”
Michele Checchin –Marta Simion
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REACH: Cos’è?
Ottenere
informazioni
IS
G
RE
A
R
T
O
ZI
NE
VA
LU
TA
ZIO
NE
RE
ST
RI
AUTORIZZAZIONE
ZI
ON
Capire i
pericoli
E
Controllare i
pericoli
Michele Checchin –Marta Simion
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La creazione dell’ECHA e degli Help Desk
Con il REACH viene anche istituita
a Helsinki l’Agenzia Europea per la
Chimica (ECHA), con il compito di
gestire i processi REACH e
supportare gli Stati Membri e
l’Industria.
www.echa.europa.eu
Inoltre ogni Stato Membro istituisce
un servizio nazionale di Help Desk
(in Italia gestito dal Ministero dello
Sviluppo Economico)
www.helpdesk-reach.it
Michele Checchin –Marta Simion
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IL REGOLAMENTO n.1907/2006 - REACH
Direttiva 67/548.
Sostanze Pericolose +
Adeguamenti
Direttiva 76/769.
Restrizione alla
commercializza
zione e uso di
Sostanze e
Preparati
Pericolosi +
Adeguamenti
Regolame
nto 793/
93 sugli
existing
chemicals
Direttiva 99/45 sui
Preparati Pericolosi
R.E.A.CH.
Regulation Evaluation Authorization of Chemicals
Problemi di funzionamento e di integrazione fra
le norme sopra indicate fanno nascere una nuova
regolamentazione sulle sostanze chimiche
Michele Checchin –Marta Simion
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Perché il GHS
SITUAZIONE ATTUALE
regolamentazioni diverse fra i vari Paesi dell’OCSE ( es.Europa e Stati
Uniti)
norme specifiche di settore (Trasporto, Industria, Ambiente, Salute,
Agricoltura, Consumatori, Ambiente di lavoro).
ARMONIZZAZIONE
obiettivi fondamentali:
Migliorare la protezione dell’uomo e dell’ambiente con un sistema
internazionale per la comunicazione dei pericoli;
Fornire un quadro di riferimento ai Paesi privi di un sistema esistente;
Ridurre la necessità di sperimentazione e valutazione dei prodotti
chimici;
Facilitare gli scambi commerciali a livelli internazionali per i prodotti per
i
quali i pericoli sono stati valutati internazionalmente
Michele Checchin –Marta Simion
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Perché il GHS
Sostanza X: tossicità acuta orale
LD50 = 257 mg/Kg
Corea:
Tossico
CAN:
Tossico
CINA: Non
pericoloso
Giappone:
Tossico
Malesia:
Nocivo
UE: nocivo
INDIA: Non
tossico
USA: Tossico
Tailandia:
Nocivo
AUS: Nocivo
Nuova Zel:
Pericoloso
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Perché il CLP
Il CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and
mixtures) nasce dal GHS, il programma volontario mondiale di
armonizzazione della classificazione, etichettatura ed imballaggio delle
sostanze chimiche.
L’idea del GHS (Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemical) risale al 1992, mentre è del 2002 l’invito ad
implementare il sistema all’interno della legislazione europea
rendendolo pienamente operativo.
La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa ha
emanato il regolamento CE n.1272/2008, o CLP, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele.
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il CLP (regolamento CE 1272/2008)
Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n.1907/2006;
Pubblicato sulla G.U.C.E. L353 del 31/12/2008 ed entrato in
vigore il 20 gennaio 2009.
Primo adeguamento al progresso tecnico e scientifico
mediante il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione
del 10 agosto 2009, in vigore dal 25 settembre 2009.
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il CLP (regolamento CE 1272/2008)
Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e
coerente per il pericolo chimico.
Stabilisce quindi criteri per:
IDENTIFICAZIONE
DEL PERICOLO
COMUNICAZIONE
DEL PERICOLO
Classificazione
Etichettatura
SDS
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il regolamento CLP: la struttura
7 titoli, 62 articoli, 7 allegati;
Titolo I: Questioni generali (ambito di applicazione, definizioni, ecc.) (artt.
da 1 a 4) ;
Titolo II: Classificazione dei pericoli (artt. da 5 a 16);
Titolo III: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura (artt.
da 17 a 34);
Titolo IV: Imballaggio (art. 35)
Titolo V: Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle
sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature (artt. da 36
a 42);
Titolo VI: Autorità competenti e attuazione (artt. da 43 a 47);
Titolo VII: Disposizioni comuni e finali (artt. da 48 a 62).
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il regolamento CLP: la struttura
Allegato 1: disposizioni relative alla classificazione ed
all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose;
Parte 1: principi generali per la classificazione e l’etichettatura
Parte 2: pericoli fisici
Parte 3: pericoli per la salute
Parte 4: pericoli per l’ambiente
I criteri tecnici per la classificazione di sostanze e miscele nelle classi
di pericolo e differenziazioni e fissa disposizioni aggiuntive sulle
modalità di applicazione di tali criteri
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il regolamento CLP: la struttura
•
•
•
•
Allegato 2: disposizioni particolari relative all’etichettatura e
all’imballaggio di talune sostanze e miscele;
Allegato 3: elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni
supplementari sui pericoli ed elementi supplementari
dell’etichetta;
Allegato 4: elenco dei consigli di prudenza;
Allegato 5: pittogrammi di pericolo;
Gli
strumenti
l’etichetta
per
realizzare
•
Allegato 6: classificazione ed etichettatura armonizzate di
talune sostanze pericolose;
•
Allegato 7: Tabella di conversione dalla classificazione
secondo la direttiva 67/548/CEE al CLP.
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
Il regolamento CLP: la struttura
Allegato VI
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
I PRINCIPALI STRUMENTI LEGISLATIVI SULLE SOSTANZE CHIMICHE
Regolamento 1907/2006
“REACH”
Registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche;
Regolamento 1272/2008 “CLP”
Classificazione, etichettatura,
imballaggio delle sostanze e delle
miscele;
Regolamento 440/2008 della
Commissione
Metodi di prova ai sensi del
Regolamento REACH
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche
(abrogata dal regolamento
CLP)
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
Direttiva 1999/45/CE e
modifiche
regolamento CLP)
successive
(abrogata dal
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi;
Direttiva 76/769/CEE e
modifiche
regolamento REACH)
successive
(abrogata dal
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di sostanze e preparati pericolosi
valutazione e controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti
Regolamento CEE n. 793/93 e successive
modifiche
(abrogato dal regolamento
REACH)
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
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Normativa sulle SDS: l’evoluzione
(quadro sintetico non esaustivo)
REACH
Reg.CE.
1907/2006
Direttiva
88/379/CEE
SDS
per
preparati
i
Titolo IV e all.II
Direttiva
92/32/CEE
SDS per
sostanze
1988
1992
le
2007
CLP
Reg.CE.
1272/2008
Modifica i
criteri di
classificazione
ed
etichettatura
2008
Reg.CE.
453/2010
Modifica l’all.II del
REACH
2010
Michele Checchin –Marta Simion
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Normativa sulle SDS: l’evoluzione
CHE COSA
Quando va
fornita?
Quando va
aggiornata?
IERI
D.lgs.52/1997 art. 25
PUNTO DI VISTA
PRATICO
OGGI
REACH, art.31
D.lgs.65/03, art. 13
D.lgs.52/1997 art. 25
D.lgs.65/03, art. 13
REACH, art. 31
DM 7/09/2002
Che struttura
deve avere?
DM 7/09/2002
Come vanno
descritti i
pericoli?
D.lgs.65/03 e
D.lgs.52/1997
REACH, All. II
modificato dal Reg.
453/2010
Regolamento CLP
Michele Checchin –Marta Simion
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SDS: quando deve essere fornita?
Le prescrizioni generali relative alle SDS si trovano nell’ art. 31 del
regolamento REACH.
a)
la sostanza o la miscela è classificata/o pericolosa/o a norma
delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o
del CLP;
b)
la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
c)
la sostanza è inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list”
(sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi i punti a) e b));
d)
la sostanza ha un limite di esposizione comunitario (se non
inclusa nei punti precedenti).
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SDS: quando deve essere fornita solo su richiesta?
La scheda di sicurezza deve essere inviata su richiesta
dell’utilizzatore a valle (art.31 comma 3 del REACH) quando la
miscela non è pericolosa ma contiene:
a)
almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in
concentrazione ≥ 1% oppure 0,1% (0,2% per sostanza gassosa)
(preparato non pericoloso, ma che contiene sostanza pericolosa
superiore al limite di soglia);
b)
sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV o nella
“candidate list” (se escluso dal punto a);
c)
una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario;
Michele Checchin –Marta Simion
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D.Lgs.65/2003 - Direttiva 99/45/CE
Art. 3 comma 4 - Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione
ed etichettatura
CCaatteeggoorriiee ddii ppeerriiccoolloo ddeellllee ssoossttaannzzee
ccllaassssiiffiiccaattee::
Le sostanze pericolose anche se
presenti come
IMPUREZZE o
ADDITTIVI nella sostanza o nella
miscela
sono
prese
in
considerazione qualora la loro
concentrazione sia pari o superiore
a quella definita all'Allegato IX
Molto tossico
Tossico
Cancerogeno - Categoria 1 o 2
Mutageno - Categoria 1 o 2
Tossico per la riproduzione –
Categoria 1 o 2
Nocivo
Corrosivo
Irritante
Sensibilizzante
Cancerogeno - Categoria 3
Mutageno - Categoria 3
Tossico per la riproduzione Categoria 3
Pericoloso per l’ambiente - N
Pericoloso per l’ambiente –
Ozono
Pericoloso per l’ambiente
CCoonncceennttrraazziioonnee ddaa pprreennddeerree iinn
ccoonnssiiddeerraazziioonnee ppeerr::
pprreeppaarra
ratti
ti ggaasss
ssoos
osiii
vvool
ol//vvool
ol %
%
aal
alttrri
ri pprreeppaarra
ratti
ti
ppe
pessoo/
o/ppeessoo %
%
≥ 0,02
≥ 0,02
≥ 0,02
≥ 0,02
≥ 0,1
≥ 0,1
≥ 0,1
≥ 0,1
≥ 0,02
≥ 0,1
≥ 0,2
≥ 0,02
≥ 0,2
≥ 0,2
≥ 0,2
≥ 0,2
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥ 0,2
≥1
≥ 0,1
≥ 0,1
≥ 0,1
≥1
Michele Checchin –Marta Simion
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Regolamento CLP
Art. 10 – Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze o delle
miscele
Le sostanze pericolose anche
se
presenti
come
IMPUREZZE
o
ADDITTIVI
nella sostanza o nel preparato
sono prese in considerazione
qualora
la
loro
concentrazione sia pari o
superiore a quella definita
all'Allegato I
Michele Checchin –Marta Simion
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SDS: quando è impropria?
La scheda di sicurezza è inviata per sostanze e preparati pericolosi.
Per gli articoli non è prevista una scheda dati di sicurezza
Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di
articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in
materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le
misure di prevenzione e protezione.
A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del
tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le
raccomandazioni per un utilizzo sicuro.
Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che
“pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento,
redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono
consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: quando aggiornarla?
La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall’art.31 (9)
nelle seguenti situazioni:
quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere
ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
quando viene imposta una restrizione;
Quando c’è una variazione formulativa della miscela che comporti
nuovi rischi/ nuova classificazione.
La SDS deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata
la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti
Michele Checchin –Marta Simion
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Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele)
L’art.32 del regolamento REACH prescrive un set minimo di informazioni
da comunicare quando non è prevista una SDS:
1.
numero di registrazione, se disponibile;
2.
se la sostanza è soggetta ad autorizzazione;
3.
dettagli su ogni autorizzazione concessa o negata;
4.
precisazioni su ogni restrizione d’uso;
5.
ogni altra informazione importante sia disponibile.
La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o cartacea o elettronica, così come
previsto per le SDS.
Michele Checchin –Marta Simion
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Cosa comunicare quando NON è prescritta una SDS (sostanze o miscele)
La fornitura delle informazioni è anche in questo caso gratuita, in forma o
cartacea o elettronica, così come previsto per le SDS.
Anche gli aggiornamenti devono avvenire con la stessa tempestività e nelle
medesime situazioni già previste per la scheda di sicurezza:
a) quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere
ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
c) quando viene imposta una restrizione.
Essi dovranno essere mandati a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata
la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti
Michele Checchin –Marta Simion
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2. Le nuove SDS
Michele Checchin –Marta Simion
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La nuova SDS
Con i nuovi regolamenti REACH e CLP la scheda di sicurezza, uno degli
strumenti principali di comunicazione del pericolo, subisce alcune variazioni
STRUTTURALI
REACH
CLP
Inversione
alcuni
punti, scenari allegati
DI COMPLETEZZA
DEI CONTENUTI
Indirettamente, grazie
alla registrazione
DI VALUTAZIONE
DEI CONTENUTI
A causa dei nuovi
criteri di classificazione
e di comunicazione
Michele Checchin –Marta Simion
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La nuova SDS
La scheda di sicurezza si conferma come il principale strumento
documentale di trasmissione lungo la catena di approvvigionamento
delle informazioni e dei dati tecnici raccolti nel dossier di registrazione.
Obiettivo della scheda di sicurezza è quello di fornire agli utilizzatori di
sostanze e preparati pericolosi le migliori informazioni possibili secondo
lo schema fissato nell’Allegato II del Regolamento REACH.
Essa può essere considerata una sorta di “Carta di identità” della
sostanza o del preparato dove sono contenute importanti informazioni
in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei
pericoli, di corretto impiego negli ambienti di lavoro e di protezione
dell’ambiente.
Michele Checchin –Marta Simion
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1. Identificazione del preparato e della società.
10. Stabilità e reattività.
1.1 – Identificazione del prodotto
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza
1.4 – Numero telefonico di Emergenza
10.1 – Reattività
10.2 – Stabilità chimica
10.3 – Possibilità di reazioni pericolose
10.4 – Condizioni da evitare
10.5 – Materiali incompatibili
10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi
2. Identificazione dei pericoli.
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela
2.2 – Elementi della etichetta
2.3 – Altri pericoli
11. Informazioni tossicologiche.
11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici
12. Informazioni ecologiche.
12.1 – Ecotossicità
12.2 – Persistenza e degradabilità
12-3 – Potenziale di bioaccumulo
12.4 –Mobilità nel suolo
12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6 – Altri effetti avversi
3.Composizione/informazione sugli ingredienti.
4. Interventi di primo soccorso.
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare
immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
13. Osservazioni sullo smaltimento.
13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti
5. Misure antincendio.
14 Informazioni sul trasporto.
5.1 – Mezzi di estinzione
5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela
5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli
incendi
14.1 – Numero ONU
14.2 – Nome di spedizione dell’ONU
14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4 – Gruppo di imballaggio
14.5 – Pericolo per l’ambiante
14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol
6. Misure in caso di dispersione accidentale.
6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza
6.2 – Precauzioni ambientali
6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
7. Manipolazione e immagazzinamento.
15. Informazioni sulla Normativa.
7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese
eventuali incompatibilità
7.3 – Usi finali specifici
16. Altre informazioni.
15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela
15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica
8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.
8.1 – Parametri di controllo
8.2 – Controllo dell’esposizione
9. Proprietà fisiche e chimiche.
SDS: come è fatta? (Allegato II del REACH)
9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental
9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e
l’ambiente
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della SDS (sez.0)
Deve essere redatta in modo chiaro e conciso
Deve essere compilata da persona competente. Le persone competenti devono
aver ricevuto una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento
La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima
pagina.
In caso di revisione le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori
nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove.
In tal caso la data di compilazione identificata quale “Revisione: (data)” nonché il
numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi
indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.
Le SDS non devono contenere punti o sottosezioni prive di testo
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
Voce della SDS
Modifiche e adempimenti previsti
Azioni
1. Identificazione del
preparato e della
società
Per le sostanze soggette a registrazione, la Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
denominazione deve corrispondere a quella fornita Per le sostanze “phase in” l’obbligo
per la registrazione e va anche indicato il numero di decorre dalla data di registrazione.
registrazione.
il fornitore può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al
singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione comune nei casi in cui:
a) tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di
applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non
dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in
conformità del punto b); e
b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato
membro responsabili dell’applicazione della normativa (denominate qui di seguito
“autorità responsabile dell’applicazione”), entro 7 giorni dalla richiesta, …
oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore
deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso
tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
Voce della SDS
Modifiche e adempimenti previsti
Azioni
1. Identificazione del
preparato e della
società
Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
(CSR), la SDS deve contenere informazioni su Per le sostanze “phase in” l’obbligo
tutti gli usi identificati pertinenti (scenari di decorre dalla data di registrazione.
esposizione) per il destinatario della SDS in
questione (*)
Va indicata la persona responsabile dell’immissione Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
sul mercato della sostanza, sia essa produttore, (vedi nota 1)
importatore o distributore.
Va indicato l’indirizzo completo, il numero di telefono,
nonché
l’indirizzo
e-mail
della
persona
competente responsabile della SDS.
Per i dichiaranti l’identificazione della persona deve
corrispondere all’identità del produttore/importatore,
fornita all’atto della registrazione.
(*) Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa
sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi
identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella
relazione ed elencati nell’allegato alla scheda di dati di sicurezza.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
2. Identificazione dei
pericoli.
Inversione dei punti 2 e 3.
2.2 Elementi
dell’etichetta
Per le sostanze e le miscele vanno indicate le
seguenti informazioni:
•i pittogrammi di pericolo,
•le avvertenze,
•le indicazioni di pericolo
•i consigli di prudenza.
Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
(vedi nota 1)
Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n.
1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione
grafica del pittogramma di pericolo completo, in
bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica
solo del simbolo.
2.3. Altri pericoli
Potrà essere necessario citare altri pericoli quali
1.
impolveramento
2.
sensibilizzazione incrociata
3.
l’asfissia
4.
il congelamento
5.
l’elevata intensità dell’odore e del gusto
6.
pericoli per gli organismi del suolo
7.
riduzione dello strato di ozono
8.
potenziale creazione di ozono fotochimico
Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
(vedi nota 1)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
3. Composizione/
informazione
sugli ingredienti.
Sostanze: riportare almeno un identificatore della sostanza;
Obbligo a partire
dal 1° giugno
2007.
Miscele: per tutte le sostanze pericolose è indicato
• l’identificatore del prodotto
• la concentrazione o l’intervallo di concentrazioni
• la classificazione
Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno scritte in uno dei seguenti
modi:
• percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente
possibile
• intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se
tecnicamente possibile.
La classificazione delle sostanze è data
- secondo la direttiva 67/548/CEE (indicazione di pericolo, lettere che indicano il
simbolo e frasi R)
- secondo il Regolamento 1272/2008 (classi di pericolo, codici di categoria,
indicazioni di pericolo per i pericolo chimico-fisici, per la salute umana e l’ambiente).
Deve essere fornito, se disponibile, il numero di registrazione. Parte del numero può
essere omesso secondo quanto già illustrato.
Se la sostanza non soddisfa i criteri per la classificazione, la sostanza deve Obbligo a partire
comunque essere inserita nel punto 3 se:
dal 1° giugno
1.è una sostanza PBT o vPvB (in base ai criteri dell’allegato XIII)
2007.
2.è una sostanza alla quale è assegnato a livello comunitario limiti di esposizione sul
luogo di lavoro.
Va indicato nel caso 1 la frase “Sostanza PBT”, e nel caso 2 la seguente dicitura:
“Sostanza con un limite comunitario nel posto di lavoro”.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
8. Protezione
personale/controllo
dell’esposizione.
Quando è prescritto una relazione sulla sicurezza Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
chimica vanno riportati i DNEL e i PNEC pertinenti
per la sostanza per gli scenari di esposizione
riportati nell’allegato della SDS.
Vanno indicati i limiti di esposizione professionale
e/o i valori limite biologici per lo stato Membro in cui
la sostanza o il preparato è immesso sul mercato.
Se è previsto un CSR (cfr. sez. 2.5 di questa guida
per la definizione di CSR) le informazioni contenute
in questa sezione devono essere in linea con le
informazioni per gli usi identificati e gli scenari di
esposizione considerati e analizzati nel CSR.
Nota 1: La posizione della Commissione Europea del 28 marzo 2007 e una nota del Ministero della Salute del 13
marzo 2007, annulla l’automatismo dell’aggiornamento delle SDS previsto dal REACH e subordina l’adozione di
queste modifiche al momento in cui saranno effettuate modifiche rilevanti alla SDS stessa. In ogni caso le
modifiche previste dal Regolamento dovranno essere inserite nella SDS prima della 1° scadenza per la
registrazione, vale a dire prima del 1° dicembre 2010.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
(DNEL): livello derivato senza effetto.
È il livello di esposizione alla sostanza al di sopra del quale
l'uomo non dovrebbe essere esposto.
(PNEC). concentrazione prevedibile priva di effetti
La concentrazione della sostanza al di sotto della quale è
prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
11. Informazioni
tossicologiche.
Le informazioni devono includere, a seconda della Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
quantità prodotta o importata, gli effetti acuti a lungo
termine o cronici di un’esposizione a breve e lungo
termine derivanti dall’applicazione di quanto
contenuto negli allegati da VII a XI.
Le informazioni di questo punto devono
Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
corrispondere a quelle fornite con la registrazione e
con quelle contenute nel CSR quando è previsto e
fornire informazioni sui seguenti gruppi potenziali:
•effetti tossicocinetici, sul metabolismo e distruzione
•effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e
corrosività),
•sensibilizzazione,
•tossicità a dose ripetuta, e
•effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e
tossicità per la riproduzione).
Michele Checchin –Marta Simion
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SDS: cosa cambia dalla legislazione precedente?
12. Informazioni
ecologiche.
Le informazioni di questo punto devono corrispondere Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
a quelle fornite con la registrazione e con quelle
contenute nel CSR quando è previsto.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT,
come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.
15. Informazioni sulla
Normativa.
Indicare se è stata effettuata una valutazione della Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza
in quanto componente del preparato).
Se la sostanza o il preparato sono oggetto di Obbligo a partire dal 1°giugno 2007.
specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla
protezione dell'uomo o dell'ambiente come ad
esempio:
•autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII;
•restrizioni a norma del titolo VIII;
tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere
indicate.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
GLI USI IDENTIFICATI
Una novità importante del REACH è che, oltre a fornire
tutte le informazioni intrinseche sulle proprietà delle
sostanze (con la fase della registrazione), venga anche
monitorato IN QUALI CONDIZIONI ESSE SONO USATE.
A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di
esposizione”, da allegare alle SDS di sostanze e miscele
pericolose.
UNA NOTA: Si può usare una sostanza, come tale o all’interno di un preparato, ma non un
articolo.
Tranne casi particolari (rilascio intenzionale) le attività svolte con gli articoli non sono “utilizzi”
in senso REACH.
Michele Checchin –Marta Simion
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DESCRIVERE UN USO
Per descrivere un uso si utilizza un sistema formato da 5 descrittori:
Settore d’uso (SU) – es. lavorazione dei metalli – 27 SU identificati, con la
possibilità di descrivere un uso diverso;
Categoria di prodotto (PC) – es. cosmetici - 40 PC identificate, con la
possibilità di descrivere una PC diversa;
Categoria di processo (PROC) – es. uso come reagente di laboratorio - 19
PROC identificate, con la possibilità di descrivere una PROC diversa;
Categoria di articolo (AC) – es. legno per giocattoli – 27 AC identificate
per gli articoli senza rilascio intenzionale, 9 per quelli a rilascio intenzionale.
Categoria di rilascio ambientale (ERC) – es. uso industriale di sostanze in
sistemi chiusi – 7 ERC identificate
Michele Checchin –Marta Simion
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DESCRIVERE UN USO
Il
Le tabelle con l’elenco dei 5 descrittori
si trovano nel capitolo
R.12 della “Guidance on Information Requirements and Chemical
Safety Assessment” pubblicata dall’ECHA;
Attenzione: l’insieme dei descrittori non è sufficiente ad
identificare un uso: occorre anche fornire tutte le informazioni
relative all’esposizione e sufficienti ad effettuare una
valutazione della sicurezza chimica.
Michele Checchin –Marta Simion
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LO SCENARIO DI ESPOSIZIONE
Ricordiamo che lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte
in cui viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica. Per le
sostanze, in altre parole ciò significa:
1.Quando la sostanza è pericolosa
+
2. Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno
Michele Checchin –Marta Simion
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario
liberamente tratto dalla “Guida per gli utilizzatori a valle”, pubblicata nel gennaio 2008 dall’ECHA.
1.Nome del processo o
dell’attività (produzione,
uso)
Rilevante per:
1)gli utilizzatori a valle che devono essere in grado di identificare lo scenario di
esposizione per il loro uso;
2)I Registranti che cercano uno scenario esposizione standard adatto ai loro
processi in una libreria o una piattaforma internet;
3)Identificare nello IUCLID set di dati che consentano una ricerca automatica
1.Descrizione del
processo
Breve descrizione del processo che può ulteriormente guidare un utilizzatore a valle.
1.Condizioni operative
Descrizione principale del processo per consentire all’utilizzatore a valle di controllare
se il suo uso è compreso nelle condizioni dello scenario di esposizione. La descrizione
definisce i confini dello scenario di esposizione e può essere suddivisa:
1.frequenza con la quale la sostanza viene applicata (n°/die, N°/anno) e per quanto
tempo viene applicata ogni giorno;
2.quantità massima usata ogni giorno/anno;
3.condizioni operative che determino l’esposizione come: temperatura, pH;
caratteristiche e dimensioni fisiche dei locali o dei contesti di applicazione;
4.capacità di ricezione dell’ambiente (flusso d’acqua, dimensioni del locale, tasso di
ventilazione);
5.fattori di emissione o rilascio di una sostanza durante il processo di lavoro.
Michele Checchin –Marta Simion
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Scenario di esposizione: un esempio
Esempio preliminare di scenario d’esposizione da allegare alla scheda di dati di sicurezza di
PulisciLaTuaCasa
1.
Breve
titolo
d’esposizione
Scenario
dello
scenario Consumatori, pubblico generico (SU21)
Detersivi e detergenti (PC35)
2. Descrizione delle attività/dei processi Il prodotto va spruzzato sulle superfici da pulire.
inclusi nello scenario d’esposizione
Il prodotto viene rimosso dalle superfici con uno strofinaccio.
Risciacquo dello strofinaccio (dopo l’uso).
Condizioni operative
3. Durata e frequenza dell’uso per le Lavoratori (uso professionale)
quali
lo
scenario
d’esposizione garantisce il controllo dei rischi.
Consumatori
1 operazione al giorno. Durata dell’applicazione spray: 1 minuto
per operazione.
Durata dell’esposizione: 60 minuti al giorno.
Ambiente
Fino a 365 giorni all’anno
Michele Checchin –Marta Simion
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario
1.Forma fisica del
prodotto
Descrizione dello stato fisico della sostanza all’interno del prodotto: solido, liquido,
gassoso.
1.Specifiche del
prodotto
Sono inserite le informazioni riportate nella sezione 2 della SDS.
1.RMM (Risk
Management Measures)
[Misure di gestione del
rischio] raccomandate
Misure di
protezione dei
lavoratori
Misure ambientali
Misure minime che dovrebbero essere attuate. Specificare quando necessario il minimo
effetto di mitigazione richiesto dalle RMM e se sono applicabili tecniche specifiche. Le
RMM possono essere suddivise in:
RMM integrate nel processo o nel prodotto, es. contenimento del processo,
automatizzato, uso di master batches (concentrati di pigmenti su supporti
polimerici);
RMM sotto il controllo diretto dell’utente (DPI, ventilazione, consegna di rifiuti
pericolosi a specialisti in materia);
RMM al di fuori del controllo diretto dell’utente (es. manipolazione e trattamento
dei rifiuti; trattamento delle acque di rifiuto).
1.Misure relative allo
smaltimento dei rifiuti
Descrizione in che modo sono smaltiti i rifiuti prodotti dalla lavorazione o dall’uso della
sostanza.
Michele Checchin –Marta Simion
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Scenario di esposizione: un esempio
4.1 Forma fisica della sostanza o del Il prodotto è liquido. Il prodotto è fornito come spray in flacone di
preparato (gassosa, liquida, in polvere, in detergente in formula. Durante l’uso il prodotto forma aerosol.
granuli,
forma
solida
massiccia);
superficie per quantitativo di articolo
contenente la sostanza (se del caso)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Scenario di esposizione: un esempio
4.2 Concentrazione della sostanza nel Le concentrazioni di sostanze classificate
preparato o nell’articolo
formulazione fornita sono:
D (surfattante): 8% - Xn; R22, Xi;R38-41
B (solvente): 8% - F; R11, Xi; R36 R67
C (fragranza): 0,7% - Xn; 21/22, Xi; R36/38 R43
4.3 Quantitativo usato per volta o per
attività per il quale le misure di
gestione dei rischi, associate ad altre
condizioni operative, garantiscono il
controllo sicuro dei rischi
nella
Lavoratori (uso professionale)
Consumatori
Max. 500 g di prodotto/giorno – quantitativo realistico: 20
/giorno
Ambiente
-
5. Altre condizioni operative che Lavoratori (uso professionale)
determinano l’esposizione
Consumatori
Temperatura: temperatura ambiente, ossia 20C (pertinente
per inalazione). Tuttavia, la temperatura può essere
compresa tra i 10 e i 30C
Ambiente
Si presume che tutto il prodotto sia convogliato nelle acque
reflue. Se le acque reflue non vengono scaricate tramite un
sistema fognario pubblico, la capacità dell’ambiente ricettivo
dovrebbe essere pari ad almeno 1 000 m3/giorno.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Scenario di esposizione: un esempio
Misure di gestione dei rischi che, associate alle condizioni operative, garantiscono un adeguato
controllo dei rischi per i diversi gruppi bersaglio
6.1.1 Protezione dei lavoratori
Il prodotto non è destinato all’uso professionale
6.2.3 Misure ambientali
Preferibilmente, scaricare le acque di risciacquo nella rete
fognaria. Non scaricare le acque di risciacquo in piccoli corpi
d’acqua
7. Misure relative allo smaltimento dei Nessuna misura richiesta
rifiuti
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”: la struttura dello scenario
1.Previsione
dell’esposizione dovuta
alle condizioni descritte
Sono documentate le valutazioni relative all’esposizione e qual è il risultato.
1.Insieme di variabili che
indicano un uso sicuro
L’insieme di variabili (e un algoritmo adeguato) che, prese assieme, indicano un uso
sicuro, permettendo tuttavia una certa flessibilità nei valori di ciascuna variabile
Se del caso, possono essere inseriti anche altri metodi utilizzati per verificare la
conformità a livello di utilizzatore a valle.
Questa sezione non interessa gli utilizzatori finali, che non sono tenuti a trasmettere lo
scenario d’esposizione a clienti a loro volta obbligati a verificarne la conformità.
1.Riferimenti
Indica chi è responsabile dello sviluppo dello scenario di esposizione
1.Data
Data di sviluppo o revisione
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Scenario di esposizione: un esempio
Riferimenti relativi alla previsione dell’esposizione e suggerimenti per l’utilizzatore per valutare la
conformità o meno alle condizioni descritte in questo scenario d’esposizione
8. Previsione dell’esposizione dovuta Esposizione dei lavoratori
alle condizioni descritte (voci 3-6)
Esposizione dei consumatori
Inalazione
Esposizione per inalazione prevista per i consumatori in base a
ConsExpo(*):
Composti che determinano rischi: D+C: concentrazione media
quotidiana nell’aria: D: 5·10-4mg/m3; C: 4·10-5 mg/m3
Dermica
Esposizione dermica sistemica prevista in base all’“approccio
HERA”.
Composti che determinano rischi: D+C: D: 0,4 mg/kg di peso
corporeo/die, C: 0,1 mg/kg di peso corporeo/die
Esposizione ambientale
Informazioni non pertinenti
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Scenario di esposizione: un esempio
9. Guida a come l’utilizzatore a valle
può valutare se le sue condizioni
operative
sono
conformi
alle
condizioni descritte nello scenario
d’esposizione
Lavoratori
Consumatori
Non usare più di 500 g (mezzo litro) di prodotto al giorno.
Ambiente:
Preferibilmente, gettare l’acqua del risciacquo nella rete
fognaria. Non scaricare l’acqua del risciacquo in piccoli corpi
d’acqua
(*) Scenario ConsExpos utilizzato:
“Pulizia e lavaggio” - “Detergenti universali” – “Detergente spray – applicazione spray” (inalazione)”
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
La nuova descrizione dei pericoli
Tra le modifiche “indirette” alla scheda dati di sicurezza,
mettiamo in evidenza il nuovo sistema di descrizione dei
pericoli introdotto dal CLP.
Questo significa che non vedremo più i simboli di pericolo e le
frasi R ed S a cui siamo abituati, né vedremo più descrizioni
quali T, T+ ecc. ma piuttosto ACUTE TOX 1, ecc.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
La nuova descrizione dei pericoli
Tipo di pericolo
FISICO
PER LA
SALUTE
Natura del pericolo
Gravità del pericolo
16 Classi di pericolo
Categorie di pericolo
Es. Liquidi piroforici, Perossidi
organici, liquidi infiammabili…
Numero dipendente dalla classe
10 Classi di pericolo
Es.
Tossicità
acuta,
Cancerogenicità,
Pericolo
di
aspirazione…
2 Classi di pericolo
PER
L’AMBIENTE Tossicità acquatica acuta
Categorie di pericolo
Numero dipendente dalla classe
Categorie di pericolo
Numero dipendente dalla classe
Tossicità acquatica cronica
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
La nuova descrizione dei pericoli
Pericoli fisici
Esplosivi
Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas infiammabili
Gas infiammabili
Liquidi comburenti
Aerosol infiammabili
Solidi comburenti
Gas comburenti
Perossidi organici
Liquidi infiammabili
Gas sotto pressione
Solidi infiammabili
Sostanze autoriscaldanti
Liquidi piroforici
Sostanze autoreattive
Solidi piroforici
Corrosivi per i metalli
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
La nuova descrizione dei pericoli
Pericoli per la salute
Tossicità acuta
Mutagenicità
Corrosione/irritazione cutanea
Cancerogenicità
Danni rilevanti/irritazione oculare
Tossicità riproduttiva
Sensibilizzazione
cutanea
respiratoria
e
Tossicità sistemica su organi bersaglio
a seguito di esposizione singola
Tossicità sistemica su organi bersaglio
a seguito di esposizione ripetuta
Tossicità a seguito di
aspirazione.
Effetti sull’ambiente
Pericolosità per l’ambiente
acquatico
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
La nuova descrizione dei pericoli
Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e
1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un
pittogramma.
GHS 01
PERICOLI FISICI
GHS 04
GHS 02
GHS 05
GHS 03
GHS 06
PERICOLI PER LA
SALUTE
GHS 08
GHS 07
PERICOLI PER
L’AMBIENTE
GHS 09
“Il Regolamento CLP (1272/2008)
[email protected]”
1
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Ha in allegato gli
scenari di
esposizione.
A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010,
2013 o 2018)
L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando
riceve lo scenario di esposizione
Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al
punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
2
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Contiene il numero di
registrazione
A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010,
2013 o 2018)
Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza proveniente da
più fornitori, si possono omettere le ultime 4 cifre
Eccezioni: sostanze non soggette a registrazione (es. per
quantità)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
3
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Presenta alcune
modifiche alla
struttura
Etichettatura al punto 2
Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni
Inversione di alcuni punti
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
4
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Riporta la
classificazione
secondo il
regolamento CLP
A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele
Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
3. L’entrata in
vigore
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Il regolamento CLP: Entrata in vigore
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Il regolamento CLP: Entrata in vigore
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza
1. SOSTANZE – 1 dicembre 2010
Numero di registrazione al punto 1 sezione 1.1 (se la sostanza è stata
registrata);
Doppia classificazione (CLP e 67/548/CE) ed etichettatura al punto 2;
Scenari di esposizione (se la sostanza è stata registrata);
Riferimento: all. I del Reg. 453/2010
(art. 2 comma 6) Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 non è necessario
sostituire la SDS con una conforme al Reg. 453/2010 fino al 1 dicembre 2012 a meno che essa non debba
essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh (se ci sono nuovi pericoli, ecc.).
NOTA: la classificazione deve coincidere con quella notificata all’inventario delle
classificazioni ed etichettature
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 dicembre 2010, al punto 2 le SDS delle sostanze cambieranno così:
Punto 2:
Classificazione CLP e 67/548/CEE
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza
1. SOSTANZE – 1 giugno 2015
Numero di registrazione al punto 1 sezione 1.1;
Classificazione ed etichettatura solo CLP al punto 2;
Scenari di esposizione (se la sostanza è stata registrata);
Riferimento: all II del Reg. 453/2010
NOTA: la classificazione deve coincidere con quella notificata all’inventario
delle classificazioni ed etichettature
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 giugno 2015, le SDS delle sostanze cambieranno così:
Punto 2:
Classificazione solo CLP
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza
2. MISCELE – 1 dicembre 2010
Numero di registrazione dei componenti pericolosi al punto 3
sezione 3.2.4. (se disponibile);
Doppia classificazione dei componenti pericolosi (CLP e
67/548/CE) ed etichettatura al punto 3.2. (se disponibile classificazione
CLP);
Vecchia classificazione ed etichettatura della miscela al punto 2
(opzionale classificazione CLP)
Scenari di esposizione dei componenti rilevanti (se disponibili);
Riferimento: all I del Reg. 453/2010
Per le miscele fornite almeno una volta prima del 1°dicembre 2010 non è necessario sostituire la SDS con
una conforme all’allegato I del Reg. 453/2010 fino al 30 novembre 2012 a meno che essa non debba
essere aggiornata ai sensi dell’art.31(9) del Reg. REACh.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così:
Punto 3:
Classificazione CLP e 67/548/CEE
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 dicembre 2010, le SDS delle miscele cambieranno così:
Punto 2:
Classificazione
1999/45/CE
opzionale)
(CLP
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza
2. MISCELE – 1 giugno 2015
Numero di registrazione dei componenti pericolosi al punto 3
sezione 3.2.4. (se disponibile);
Classificazione CLP dei componenti pericolosi ed etichettatura al
punto 3.2.; (non più doppia)
Classificazione CLP ed etichettatura della miscela al punto 2
Scenari di esposizione dei componenti rilevanti (se disponibili);
Riferimento: all II del Reg. 453/2010
Per le miscele immesse sul mercato prima del 1°giugno 2015 non è necessario sostituire la SDS con una
conforme al Reg. 453/2010 fino al 1° giugno 2017 a meno che essa non debba essere aggiornata ai sensi
dell’art.31(9) del Reg. REACh (nuovi pericoli, ecc.).
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 giugno 2015, le SDS delle miscele cambieranno così:
Punto 3:
Classificazione CLP
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS: Cosa accadrà con il CLP?
Dal 1 giugno 2015, le SDS delle miscele cambieranno così:
Punto 2:
Classificazione CLP
Ad esempio
(tratto da Sigma Aldrich)
Michele Checchin –Marta Simion
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4. La notifica di C&L
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo
Tra i nuovi obblighi introdotti dal regolamento CLP c’è quello di notifica
di classificazione ed etichettatura. Ricordiamo che è necessario
effettuare tale notifica quando:
• La sostanza è soggetta a registrazione o immessa sul mercato;
• La sostanza è pericolosa ed immessa sul mercato;
• La sostanza è pericolosa ed è presente all’interno di una miscela,
immessa sul mercato, sopra i limiti della direttiva 99/45/CE
determinando la pericolosità della miscela.
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo
L’obbligo di notifica di classificazione ed etichettatura entra in vigore
dal 1 dicembre 2010.
A partire da tale data la notifica di classificazione ed etichettatura
andrà effettuata entro 1 mese dall’immissione sul mercato.
• Quindi la prima scadenza per la notifica sarà il 3 gennaio 2011
(poiché il 1 gennaio è un sabato);
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica di classificazione ed etichettatura: un nuovo obbligo
Tale notifica NON è dovuta se la classificazione e l’etichettatura della
sostanza sono già state comunicate all’interno di un dossier di
registrazione inviato per il REACH. Quindi:
Chi deve registrare nel 2010
Nella registrazione
classificazione.
deve
indicare
la
vecchia
Può indicare la classificazione CLP.
Se non lo fa, deve notificare C&L entro 3/01/2011
Chi deve registrare nel 2013 o 2018
Deve notificare C&L entro il 3/01/2011
Chi produce/importa una sostanza sotto la soglia di 1 t/anno (e quindi non
deve registrare)
Deve notificare C&L entro il 3/01/2011
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Notifica di classificazione ed etichettatura: cosa conterrà
•
L’identità del notificante o dei notificanti responsabili dell'immissione sul mercato
della sostanza o delle sostanze;
•
l'identità della sostanza o delle sostanze;
•
la classificazione della sostanza o delle sostanze (classi e categorie di pericolo e
rispettive indicazioni di pericolo);
•
nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le
classi di pericolo o differenziazioni, se ciò sia dovuto al fatto che mancano dati,
che i dati non sono concludenti o che i dati sono concludenti ma insufficienti per
permettere una classificazione;
•
i limiti di concentrazione specifici o i fattori M, se del caso, secondo l'art. 10 del
regolamento, con una giustificazione;
•
gli elementi dell'etichetta per la sostanza o le sostanze, insieme a eventuali
indicazioni di pericolo supplementari per la sostanza.
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Notifica di classificazione ed etichettatura: come effettuarla
Tramite REACH-IT se si tratta di poche sostanze e non siete già utenti di
IUCLID 5;
Tramite IUCLID 5 se si tratta di una sostanza che presenta diversi profili di
composizione con classificazioni diverse;
Tramite un file xml multiplo (modalità BULK) se si tratta di parecchie
sostanze, ognuna con un proprio CAS ed EC ed ognuna con un sola
composizione.
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Notifica online
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica online
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GRUPPI DI NOTIFICANTI
Le aziende possono formare un gruppo di notificanti, dove viene
eseguita una notifica per conto di tutti i partecipanti;
Si raccomanda di documentare in modo esaustivo l’accordo e le
informazioni dalle quali è stata derivata la classificazione;
Si ricorda che ogni membro rimane responsabile della
classificazione ed etichettatura, ed in genere dei propri obblighi CLP.
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica di classificazione ed etichettatura: come prepararsi
Nel frattempo le aziende dovrebbero cominciare a verificare la loro
assoggettabilità all’obbligo e capire cosa saranno chiamate a fare.
• Preparare un inventario delle sostanze e miscele (comprese le
sostanze contenute nelle miscele) e dei rispettivi fornitori e clienti;
• Valutare la necessità di formare il personale tecnico;
• Identificare i siti web delle Istituzioni incaricate di fornire orientamenti
tecnici (ECHA e Ministero della Salute);
• Capire quale assistenza possono fornire la associazioni di categoria.
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Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà
I polimeri sono esentati dalla registrazione (REACH), ma non dalla
notifica (CLP). Questo significa che i polimeri pericolosi (ad esempio
alcuni isocianati) devono essere notificati;
Il campo di applicazione di REACH e CLP è simile, ma presenta alcune
differenze. Questo significa che alle imprese è richiesto di censire
nuovamente le proprie produzioni ed importazioni.
La figura del rappresentante esclusivo è prevista dal REACH ma non
dal CLP. Questo significa che il rappresentante esclusivo non può
effettuare una notifica in vece del produttore extracomunitario, a meno
che non diventi importatore;
Michele Checchin –Marta Simion
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5. Casi particolari
Michele Checchin –Marta Simion
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Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà
Merita attenzione il caso particolare dell’applicazione degli obblighi di
notifica alle sostanze recuperate.
Ricordiamo infatti che il recupero di una sostanza è, in senso
regolatorio, la produzione di una sostanza nuova.
Questa può essere esentata dalla registrazione a determinate
condizioni, ma non dalla notifica CLP.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Notifica di classificazione ed etichettatura: alcune difficoltà
Merita attenzione il caso particolare dell’applicazione degli obblighi di
notifica alle sostanze recuperate.
Ricordiamo infatti che il recupero di una sostanza è, in senso
regolatorio, la produzione di una sostanza nuova.
Questa può essere esentata dalla registrazione a determinate
condizioni, ma non dalla notifica CLP.
Michele Checchin –Marta Simion
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RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI
CAMPO REACH
FUORI CAMPO
REACH
CAMPO REACH
RIFIUTI
MPS
INTERRUZIONE
DELLA FILIERA!
Le informazioni sono
state perse!
ARTICOLI
SOSTANZE
PREPARATI
È garantita la filiera
delle informazioni
Michele Checchin –Marta Simion
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Sostanze recuperate
Come abbiamo detto, recuperare una sostanza a partire dal rifiuto
equivale a produrre una sostanza nuova.
Se vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 7 lettera d
non è necessario registrare tale sostanza.
1. La sostanza è già stata registrata
in Europa;
2. Si dispone delle informazioni di
sicurezza minime sulla sostanza.
Per dimostrare questo requisito,
è necessario conoscere
precisamente il risultato del
processo di recupero
Questo requisito è strettamente
dipendente dal precendente
Michele Checchin –Marta Simion
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Sostanze recuperate
Come abbiamo detto, recuperare una sostanza a partire dal rifiuto
equivale a produrre una sostanza nuova.
Se vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 7 lettera d
non è necessario registrare tale sostanza.
Questo però non significa che si sia esentati dalle altre
disposizioni di REACH e CLP!
1. Notifica CLP
2. Autorizzazione
3. Restrizioni all’uso
4. Ecc.
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6. La registrazione
Michele Checchin –Marta Simion
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Registrazione: come prepararsi
La prima scadenza per la registrazione è sempre più vicina, ma non
tutte le aziende sono pronte.
Ricordiamo che entro il 1° dicembre 2010 andranno registrate tutte le
sostanze phase-in:
• Prodotte/importate sopra la soglia di 1000 t/anno;
• Prodotte/importate sopra la soglia di 100 t/anno e pericolose per
l’ambiente (R50-53);
• Prodotte/importate sopra la soglia di 1 t/anno e classificate come
CMR di cat. 1 e 2.
Michele Checchin –Marta Simion
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Registrazione: come prepararsi
Le aziende coinvolte da questa prima importante scadenza, in questi
mesi devono:
• Coordinare il rispettivo SIEF o consorzio (se sono facilitator e/o leader
registrant);
• Negoziare con gli altri partecipanti ai SIEF, in genere riuniti sotto
forma di consorzio, l’accesso ai dati (se sono importatori o piccoli
produttori);
• Formare delle risorse interne e/o appoggiarsi a società terze per
gestire questo processo.
Michele Checchin –Marta Simion
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Registrazione: come prepararsi
Per molte PMI, spesso importatrici di sostanze invece che produttrici,
la soluzione più semplice e comoda è quella di comprare da un
consorzio una “lettera di accesso” (LoA) ai dati.
Tale formula consente di pagare una tantum il consorzio per poter
accedere alla joint submission del dossier di registrazione;
Chi sceglie tale formula non diventa membro del consorzio né
proprietario dei dati.
Michele Checchin –Marta Simion
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Registrazione: I principali ostacoli
Non sempre è semplice prepararsi alla registrazione. Alcuni ostacoli
che l’azienda può trovarsi ad affrontare sono:
• Nel caso di importazione di miscele, difficoltà ad identificare le
sostanze contenute;
• SIEF ancora privo di leader registrant;
• Consorzio che non ha ancora definito le condizioni per la LoA;
• Presenza di “cow-boy leader registrant”, ovvero soggetti che si
presentano come leader o facilitatori a fini esclusivamente
commerciali, rallentando l’intera procedura.
Michele Checchin –Marta Simion
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Registrazione individuale: la procedura
STEP 1
Capire le condizioni
applicate per la
LoA, le analisi da
produrre,
le
tempistiche previste
Identificare la sostanza
STEP 2
Coordinarsi con il consorzio
STEP 3
Preparare i capitoli
1 e 3 di IUCLID e la
parte
individuale
del CSR e creare il
file
da
inviare
tramite REACH-IT
Al
termine,
si
ottiene
un
“submission report”
con il numero di
registrazione
Capire
le
impurità
ammesse, la definizione
regolatoria
(UVCB,
multicostituente,
monocostituente,
intermedio…)
Confermare l’adesione alla joint
submission via REACH-IT
Ottenere
i
codici
sicurezza
dal LR
utilizzarli
all’interno
REACH-IT
di
ed
di
STEP 4
Preparare, via IUCLID, il member
dossier ed inviarlo all’ECHA
STEP 5
Attendere che l’ECHA completi vari
tipi di controllo ed emetta fattura
STEP 6
Prima di assegnare il
numero di registrazione
l’ECHA
conduce
un
controllo basato su 14 step
che è possibile monitorare
Ricevere il numero di registrazione
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Registrazione individuale: monitorare il controllo dell’ECHA
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Registrazione individuale: ottenere il numero
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
Registrazione individuale: ottenere il numero
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
7. Per concludere
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
COSA SUCCEDE IL 1 DICEMBRE 2010
SDS – SOSTANZE: aggiornate con il NUMERO DI REGISTRAZIONE (se
>1000 ton) e la nuova classificazione;
ETICHETTATURA – SOSTANZE: secondo il regolamento CLP
SDS – MISCELE: aggiornate con doppia classificazione e numeri di
registrazione (se si hanno le informazioni dai fornitori);
REGISTRAZIONE: per le sostanza prodotte o importate >1000 ton, oppure
>100 ton se pericolose per l’ambiente o >1ton se CMR o vPvB o PBT;
NOTIFICA C&L: da questo momento, si ha 1 mese
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
E inoltre: la legislazione a valle
Il CLP avrà un impatto su almeno 22 normative comunitarie e
nazionali che in qualche modo richiamano i concetti di pericolosità
delle sostanze.
Tra queste quelle più rilevanti sono:
1. La normativa sui rifiuti;
2. La legge Seveso;
3. La legge su fitosanitari e biocidi;
4. Le leggi per la tutela della salute dei lavoratori in merito al rischio
chimico ed agli agenti cancerogeni.
Michele Checchin –Marta Simion
[email protected]
SDS e valutazione del rischio chimico
Come abbiamo detto le SDS sono fornite per sostanze e miscele
pericolose.
Ciò non è in contrasto con il D.lgs. 81/2008, che nel titolo IX specifica
che il datore di lavoro verifica nel proprio luogo di lavoro la presenza di
sostanze chimiche pericolose.
Qualora venga evidenziata la presenza di sostanze e/o miscele
pericolose il datore di lavoro valuta tutti i rischi che ne possono
derivare.
Michele Checchin –Marta Simion
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Michele Checchin –Marta Simion
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“Direttiva Madre” 67/548/CEE GUCE 196 del 16 agosto 1967