VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2011 L'anno duemilaundici, addì 30 del mese di settembre, alle ore 11,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 58235 pos. II/4 del 23 settembre 2011 inviata per posta elettronica certificata e per raccomandata a mano agli studenti per trattare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale del 14 giugno 2011 2) Comunicazioni del Presidente 3) Personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo – Art. 72, legge n. 133/2008 – Richieste di trattenimento in servizio 4) Partecipazione del personale tecnico e amministrativo a corsi singoli 5) Benefici a favore dei professori e ricercatori collocati a riposo 6) Attività formative – tariffe per utenti esterni 6 bis) Aggiornamenti in tema di personale universitario in afferenza assistenziale – Erogazione Servizio Mensa 7) Risanamento conservativo e riordino funzionale Pad. 38 – Via di S.Salvi, 12 – per uso residenze Universitarie – Approvazione accordo bonario 8) Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val Di Rose per residenza per studenti universitari – Approvazione Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 4 9) Lavori di realizzazione di edifici per residenze studenti universitari 10) Variazioni al bilancio di previsione dell’anno 2011 del Polo Centro Storico 11) Approvazione direttiva sui lavori, forniture e servizi in economia – modifica/integrazione delibera Consiglio di amministrazione del 25/2/2011 12) Vendita di strada privata in località Le Masse presso Careggi 13) Modifiche allo Statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia – CNISM 14) Designazione del rappresentante dell’Università nel Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi – CIRCC 15) Nomina dei docenti rappresentanti dell’Università in seno al Consiglio direttivo del centro interuniversitario di ricerca per la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti – CIRPAC 16) Nomina membri Consiglio Direttivo CISPEA 17) Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, medioevo e rinascimento e linguistica 18) Attivazione rivista “International Journal of Wine Economics and Policy” 19) Proposte di master, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2011/12 – Approvazione convenzione _______________________________________________________________________________________ 1 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 20) Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica e farmacologia clinica delle cefalee idiopatiche – sede Firenze – chiusura 21) Centro interuniversitario di ricerca sull’Inquinamento da agenti fisici – CIRIAF – Sede Perugia – Nuove adesioni 22) Trasformazione del Centro di Studi denominato Centro di Ateneo per i Beni culturali (CABeC) in Centro interdipartimentale di Ateneo per la Scienza e la tecnologia applicate ai beni culturali (CABeC) 23) Adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti al Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 24) Adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca di Farmacoutilizzazione, farmaco epidemiologia, farmacovigilanza, farmaco genetica (CIFF) al Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 25) Adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP) al Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 26) Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e relativo schema-tipo di convenzione 27) Regolamento in materia di “Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni” 28) Regolamento in materia di spin off 29) Partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze al “Job Fair – Edizione 2011” 30) Adesione dell’Università degli Studi di Firenze a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali – PNIcube” Sono presenti: prof. Alberto Tesi, Rettore prof. Giacomo Poggi, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente dott. Giovanni Gentile, rappresentante del Governo prof. Gianni Forti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia. prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia dott. Marco Biffi, rappresentante dei ricercatori dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei ricercatori sig. Pierluigi Parrini, rappresentante del personale tecnico amministrativo dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo sig. Alberto Giusti, rappresentante degli studenti sig. Pietro Rossato, rappresentante degli studenti sig. Tiziano Carducci, rappresentante degli studenti dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo ________________________________________________________________________________ 2 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo. Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. - dott. Giovanni Gentile, esce ore 12,00 punto 5 O.D.G.; - prof. Luigi Dei, esce ore 13,40 punto 22 O.D.G., rientra ore 13,45 punto 23; - sig. Alberto Giusti, esce ore 12,30 punto 6 bis O.D.G. . Intervengono in seduta la dott.ssa Milena Mazzoli e l’avv. Antonio Marotti, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Firenze. Assistono inoltre alla seduta Antonella Messeri, Annalisa Cecchini e Patrizia Olmi dell’Ufficio Organi Collegiali di Ateneo, per l’approntamento della documentazione inerente l’ordine del giorno e per l’attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di amministrazione. Il Rettore comunica che si rende necessario ritirare dall’ordine del giorno la seguente pratica: - punto 11 “Approvazione direttiva sui lavori, forniture e servizi in economia – modifica/integrazione delibera Consiglio di amministrazione del 25/2/2011” - All. R/15, perché necessita di ulteriore istruttoria. Il Rettore propone ai consiglieri di inserire all’ordine del giorno il seguente argomento: - Punto 6 bis “Aggiornamenti in tema di personale universitario in afferenza assistenziale – Erogazione servizio mensa”, contrassegnato con la sigla H/23. Il Consiglio di amministrazione concorda con la proposta del Rettore. Sul punto 1 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 14 GIUGNO 2011» Il Consiglio di amministrazione approva il verbale del 14 giugno 2011. Sul punto 2 dell’O.D.G. «COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE» Il Rettore dà la seguente comunicazione la cui documentazione è stata inserita nella cartella condivisa: 1) Fondo per le infrastrutture produttive”. Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla linea di azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 (Decreto Regione Toscana n. 3480 del 28/7/2010) Il Rettore fa presente che la comunicazione riguarda il bando regionale dell’anno 2010 per l’assegnazione di fondi finalizzati alla ristrutturazione di immobili, al rinnovo di strumentazione e di arredi dei Centri di Competenza. Il documento trasmesso contiene l’elenco degli interventi richiesti dall’Università di Firenze con un costo complessivo di 9,5 mln di euro con una richiesta di finanziamento alla Regione Toscana di 5 mln di euro. A questo punto elenca gli interventi richiesti e precisa che i costi di progettazione sono costituiti anche da affidamenti esterni, a cui l’Ateneo si è in parte affidato per sviluppare i progetti entro i termini previsti dal bando. Precisa che l’argomento verrà in futuro portato all’esame del Consiglio di amministrazione e che la commissione edilizia si è favorevolmente espressa in merito. Il Rettore dà inoltre le seguenti comunicazione a voce: 2) Contributo Regione Il Rettore ricorda che l’Ateneo ha stipulato già da due anni un protocollo d’intesa tra Regione ________________________________________________________________________________ 3 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Toscana, Facoltà di Medicina e Chirurgia e le aziende ospedaliere fiorentine per l’assegnazione di un contributo che è stato di 12,5 milioni di euro complessivi. Ricorda inoltre che il protocollo prevedeva la costituzione del Dipartimento interistituzionale DIPINT che su alcuni aspetti è ad oggi in fase di perfezionamento. Fa presente che dopo un lungo periodo di discussione tra la Regione, le Aziende e le Università toscane si è delineato un protocollo quasi completamente definito e condiviso, da sottoporre successivamente all’attenzione degli organi, che prevede due aspetti sostanziali: il primo definisce il ruolo della Regione nel sostenere la realizzazione di attività integrate di didattica e di ricerca, coordinate a livello regionale, relative all’area biomedica; il secondo aspetto riguarda invece la modalità di applicazione della legge 240/2010 che prevedeva già la logica di complementarietà di offerta e integrazione fra Atenei e sistema sanitario. Aggiunge infine che il protocollo prevede la continuazione degli aspetti già presenti per gli scorsi anni, con una precisa direzione di formalizzazione del DIPINT come strumento di coordinamento a supporto delle attività di ricerca e formazione. Conclude facendo presente che il finanziamento previsto è pari a quello dello scorso accordo. 3) FFO 2011 Il Rettore comunica che il CUN e la CRUI hanno espresso il loro parere sul Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2011. Fa presente che l’ammontare del fondo mostra un taglio che raggiunge quasi il 4% che, per l’Ateneo fiorentino, si traduce in una diminuzione di circa 10 milioni di euro. Fa inoltre presente che nel decreto di stanziamento sono contenute anche le informazioni riguardanti l’incentivazione per il passaggio del personale ricercatore a professore associato, aspetto molto importante ai fini della programmazione. Precisa che al momento è prevista la distribuzione solamente agli Atenei che mantengono la spesa per il personale al di sotto del 90% del FFO, di cui l’Ateneo fiorentino fa parte. Tale distribuzione genera tuttavia delle tensioni negli Atenei italiani, poiché il criterio di preclusione adottato penalizzerebbe ricercatori idonei solo sulla base della loro appartenenza ad Atenei che non rientrano nel parametro. Comunica inoltre che l’Università di Firenze ha manifestato la propria preoccupazione riferita all’anno 2012, in cui è prevista un’ulteriore diminuzione della consistenza del FFO. Infine mette a conoscenza il consesso che sembra essere previsto un nuovo metodo di calcolo della soglia del 90% che non permette di prevedere con certezza se l’Ateneo fiorentino si potrà mantenere al di sotto di tale nuova soglia, invita pertanto ad agire con prudenza e monitorare attentamente le spese. Sul punto 3 dell’O.D.G. «PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PROSSIMI AL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO – ART. 72, LEGGE N. 133/2008 – RICHIESTE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In considerazione di quanto deliberato da codesto organo nella seduta del 22 luglio ultimo scorso, si trasmette la documentazione relativa al personale tecnico-amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici interessati al mantenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età ai sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010. ________________________________________________________________________________ 4 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Preliminarmente si segnala che di recente il D.L. n. 138 del 13.08.2011 all’art. 1, comma 17, ha parzialmente modificato l’art. 16 del D. Lgs. n. 503/1992 inerente la modalità ed i termini di presentazione delle istanze di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. In proposito si rileva che, detta norma - entrata in vigore il 13.08.2011 e convertita con legge n. 148 del 14.09.2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011) non innova la disciplina precedentemente modificata dalle leggi nn. 133/2008 e 122/2010 che continuano ad applicarsi, limitandosi a prevedere che il dipendente conceda la propria “disponibilità” alla permanenza in servizio in favore dell’Amministrazione di appartenenza; per quest’ultima permane la facoltà di trattenere o meno in servizio i dipendenti “in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali ……in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”, così come previsto dall’art.72, comma 7, legge n. 133/2008. Pertanto, di seguito si riportano i dati relativi al personale interessato al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. Personale-tecnico amministrativo Si segnala che un dipendente appartenente alla categoria C – pos. ec. C5 – Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazioni dati in servizio presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia ha chiesto la permanenza in servizio fino all’ 8.11.2014. Collaboratori ed esperti linguistici Si fa presente che due Collaboratori ed esperti Linguistici di madre-lingua inglese, che prestano servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo hanno chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età rispettivamente fino al 31.12.2012 e fino al 30.04.2013. Come risulta dalla documentazione trasmessa in allegato il Presidente del Centro Linguistico - Responsabile della struttura di afferenza dei Collaboratori ed esperti linguistici - ha chiesto, con istanza motivata, la permanenza in servizio degli stessi, ponendo in rilievo le attività svolte dai medesimi presso l’Ateneo. Inoltre, in data 19.09.2011 – quindi, successivamente all’adunanza del Senato Accademico del 14.09.2011 - è pervenuta anche la richiesta motivata del Direttore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia, quale Responsabile della struttura presso cui afferisce il dipendente di categoria C – pos. ec. C5 – Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazioni dati. In merito alla predetta disciplina, si fa presente che recentemente gli organi di governo, nelle adunanze del 6 e 22 luglio 2011, hanno deliberato per il triennio 2012/2014, come segue: in relazione alle istanze di permanenza in servizio, che “l’Ateneo, di norma, non si avvarrà della facoltà di concedere la permanenza in servizio per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici”; Tuttavia, in considerazione della specificità di determinate situazioni e/o funzioni, ed al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali, il Senato Accademico ha deliberato la possibilità di concedere “eccezionali deroghe” a detti indirizzi strategici, qualora il personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici, risultino in possesso del requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali”. ________________________________________________________________________________ 5 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ In proposito codesto organo nell’adunanza del 22 luglio 2011 ha precisato, che “per quanto riguarda le eccezionali deroghe, preso atto dei criteri indicati dal Senato Accademico, si riserva di valutare per quanto di propria competenza, la documentazione prodotta dagli interessati commisurando e relazionando gli elementi in essa presenti alle esigenze organizzativo funzionali con specifico riferimento ai temi del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento”. In ordine al requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali”, pare opportuno rilevare come, in materia di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, una professionalità possa dirsi infungibile in tutti i casi in cui, in relazione al tipo di struttura organizzativa e modello gestionale considerati, risulta di fatto non sostituibile con altra professionalità presente nell’ambito della medesima struttura o Ente. Difatti, si può ritenere che le figure professionali infungibili all’interno di una determinata amministrazione sono quelle giudicate indispensabili e vitali al fine di fronteggiare esigenze permanenti e di tipo istituzionale. In proposito, si fa presente che sono state esaminate le singole posizioni dei dipendenti in favore dei quali è stato chiesto il trattenimento in servizio rispetto al personale appartenente alla medesima categoria ed Area di appartenenza presente sia presso la struttura di afferenza dei medesimi che presso l’Ateneo. In particolare, si rileva che trattasi di professionalità appartenenti alla categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati e di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre-lingua inglese, che potranno essere sostituiti da altro personale, in possesso della medesima professionalità, già in servizio presso le attuali strutture di afferenza od anche in strutture che si occupano di attività analoghe. Peraltro, si osserva che le strutture - al fine di consentire la sostituzione del predetto personale - potranno procedere, nei prossimi mesi, ad affiancare a detti dipendenti il personale in servizio, cui saranno affidate le attività attualmente svolte da coloro che hanno richiesto il trattenimento in servizio; ciò consentirà di garantire l’efficiente andamento dei servizi. Difatti, si consideri che il personale interessato al trattenimento in servizio cesserà, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, rispettivamente in data 1.05.2012, 1.06.2012 e 1.01.2013; pertanto, può ritenersi, ragionevolmente, che sussistano i tempi utili per completare l’affiancamento. Ciò premesso, parrebbe non ravvisarsi il requisito dell’infungibilità, stante una presenza considerevole in Ateneo di professionalità, ruoli e categorie equivalenti. Tanto è vero che il Senato Accademico nell’adunanza del 14 settembre u.s. ha deliberato come segue: “ …in ordine al trattenimento in servizio dei dipendenti individuati nella “TABELLA A” allegata alla presente delibera - e che ne costituisce parte integrante – non possa ravvisarsi il requisito fondamentale della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali” tale da consentire una deroga agli indirizzi strategici individuati nell’adunanza del 6.07.2011; — per l’effetto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale tecnico – amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 72, comma 7 ________________________________________________________________________________ 6 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per l’insussistenza del predetto requisito; — di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza”. Inoltre preme rilevare che, qualora detto personale permanga in servizio - rispettivamente fino al 30.11.2014, 31.12.2012 e 30.04.2013 - ciò comporterebbe un aggravio di spesa per l’Ateneo rispetto a quanto deliberato da codesto organo nell’adunanza del 29.12.2010, in sede di approvazione del bilancio pluriennale di Ateneo, nonché a quanto più dettagliatamente specificato da questa Area nelle Tabelle A) e B), facenti parte dell’istruttoria per l’adunanza del 22.07.2011 nel corso della quale sempre codesto organo ha adottato i criteri in tema di trattenimento in servizio del personale. Di seguito si riporta la Tabella riepilogativa dei maggiori oneri derivanti dall’eventuale accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio del predetto personale. Aggravio di spesa in caso di concessione della permanenza in servizio del Personale TecnicoAmministrativo Per pensionamenti previsti nel 2013 Costo 2013 1 unità di personale (C5) 35.609,73 Costo 2014 33.131,89 Conteggi effettuati tenuto conto dell'inquadramento attuale per il personale TA. Aggravio di spesa in caso di concessione della permanenza in servizio dei Collaboratori ed Esperti Linguistici Per pensionamenti previsti nel 2012 Costo 2012 2 unità di personale (CEL) 53.151,35 Costo 2013 32.219,21 Conteggi effettuati tenuto conto dell'inquadramento attuale. Alla luce delle predette considerazioni, al fine di garantire il riequilibrio del bilancio e del rinnovamento del personale, che costituiscono obiettivi prioritari per l’Ateneo, parrebbe che non sussistano i requisiti per la concessione delle “eccezionali deroghe” al fine del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età del predetto personale. Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito.» Il Rettore illustra la pratica e ricorda brevemente i criteri di eccezionalità della concessione delle deroghe per la permanenza in servizio del personale. Sottolinea che nei casi in esame gli Uffici preposti evidenziano la non sussistenza di tali criteri. Parrini sottolinea la fragilità della definizione del criterio di insostituibilità, come parametro di concessione delle deroghe in questione. Nel caso del personale tecnico fa notare che ci sono delle competenze, ad esempio legate al funzionamento di macchine da laboratorio particolari, che non possono essere sostituite e ricorrere all’esternalizzazione può forse costituire un vantaggio da un ________________________________________________________________________________ 7 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ punto di vista economico, ma comporta certamente un importante impoverimento delle competenze interne all’Ateneo. Evidenzia come il medesimo ragionamento sia applicabile anche per i collaboratori ed esperti linguistici facendo notare che in tal caso l’impoverimento si traduce anche in una minore offerta nel settore. Per le motivazioni espresse manifesta la propria perplessità e dichiara il proprio voto di astensione sulla pratica in esame. Il Rettore invita a considerare le scelte da operare in relazione al contesto di ristrettezza finanziaria nel quale l’Università si trova, al quale l’Ateneo può rispondere con l’elaborazione di una programmazione del personale accurata, razionale e attenta proprio per evitare che vengano disperse importanti risorse. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con l’astensione di Parrini. Delibera n. 195 Il Consiglio di Amministrazione, — vista la legge n. 133/2008 e, in particolare, l’art. 72, comma 7; — vista la Circolare n. 10 del 20.10.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; — vista la legge n. 122/2010 e, in particolare, l’art. 9 comma 31, e l’art. 12; — visto il D. L. n. 98 del 6.07.2011 convertito in legge n. 111 del 15.07.2011; — visto il D. L. n. 138 del 13.08.2011 convertito in legge n. 148 del 16.09.2011 ed, in particolare, l’art. 1, comma 17, che ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992; — vista la Circolare n. 18 dell’ 8.10.2010 dell’Ente Previdenziale INPDAP; — vista la Circolare n. 40 del 23.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; — visto il Bilancio Pluriennale di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 29.12.2010; — viste le delibere degli organi di governo adottate nelle adunanze del 6 e del 22 luglio 2011, in ordine agli indirizzi strategici relativamente alle istanze di permanenza in servizio per il triennio 2012-2014, secondo le quali:“l’Ateneo, di norma, non si avvarrà della facoltà di concedere la permanenza in servizio per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici”; — considerato che nelle medesime adunanze gli organi di governo hanno deliberato anche in merito alla possibilità di concedere “eccezionali deroghe” in favore del personale tecnicoamministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici; — considerato, in particolare, che il Senato Accademico nell’adunanza del 6.07.2011 ha stabilito di concedere “eccezionali deroghe” nel caso dell’“assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali”; — richiamata la precedente delibera del 22.07.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito: “per quanto riguarda le eccezionali deroghe, preso atto dei criteri indicati dal Senato Accademico, si riserva di valutare per quanto di propria competenza, la documentazione prodotta dagli interessati commisurando e relazionando gli elementi in essa presenti alle esigenze organizzativo funzionali con specifico riferimento ai temi del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento”; — vista la delibera del Senato Accademico del 14.09.2011 con la quale ha stabilito: ________________________________________________________________________________ 8 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ “che in ordine al trattenimento in servizio dei dipendenti individuati nella “TABELLA A” allegata alla presente delibera - e che ne costituisce parte integrante – non possa ravvisarsi il requisito fondamentale della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali” tale da consentire una deroga agli indirizzi strategici individuati nell’adunanza del 6.07.2011; — per l’effetto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale tecnico – amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 72, comma 7 della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per l’insussistenza del predetto requisito; — di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza”; vista l’istruttoria presentata dall’Area Risorse Umane per l’adunanza del 30 settembre 2011; vista la Tabella riepilogativa trasmessa dall’Area Risorse Umane; rilevato che la disposizione di cui all’art. 72, comma 7, attribuisce all’Amministrazione la facoltà di accogliere o meno la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, in determinati o specifici ambiti, ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi; preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 14.09.2011, relativamente all’assenza del requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali” in ordine ai predetti dipendenti; esaminata la documentazione e, in particolare, le schede individuali di n. 3 dipendenti, di cui n. 2 Collaboratori ed esperti linguistici e n. 1 dipendente di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico–Scientifica ed elaborazione dati che hanno chiesto il trattenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 e ss.mm.; viste, in particolare, le note integrative trasmesse dai Responsabili delle Strutture dei predetti dipendenti; preso atto dei maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo derivanti dall’eventuale accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio di detti dipendenti; ritenuto di dover garantire il rinnovamento del personale ed al contempo di assicurare l’efficiente andamento dei servizi delle strutture cui afferiscono detti dipendenti; considerato inoltre che, dall’esame delle schede individuali dei dipendenti risulta che, presso le strutture di afferenza degli stessi - e comunque nell’Ateneo - il rimanente personale è in grado di garantire l’efficiente andamento dei servizi, in quanto è in possesso della medesima professionalità; considerato, in ogni caso che, le strutture interessate potranno procedere, nei prossimi mesi, alla sostituzione del predetto personale, affiancando a detti dipendenti il personale in servizio, al quale saranno affidate le attività attualmente svolte da coloro che hanno richiesto il trattenimento in servizio; considerato che il suddetto personale cesserà, in applicazione dell’art. 72, comma 7, legge n. 133/2008 così come modificata dall’art. 12 della legge 122/2010, rispettivamente in data — — — — — — — — — — — — ________________________________________________________________________________ 9 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 1.05.2012, 1.06.2012 e 1.01.2013 e che, pertanto, può ritenersi che sussistano i tempi utili per completare detto affiancamento; — considerato che l’art. 9, comma 31, della legge citata prevede che i trattenimenti in servizio gravino sulla quota destinata alle assunzioni per il triennio 2012/2014, in base alle cessazioni del personale; — rilevato che, in sede di programmazione, l’eventuale trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici comporterebbe la corrispondente riduzione dei punti organico a disposizione per le assunzioni; — ritenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ateneo che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’art. 72, comma 7, legge citata debba essere disposta nell’ottica della stabilizzazione della finanza pubblica, della ristrutturazione e del rinnovamento delle risorse umane e della riorganizzazione delle strutture dell’Ateneo; — ritenuto inoltre che, all’esito della valutazione della documentazione contenuta nelle schede individuali dipendenti, non si ravvisano i presupposti per la concessione delle “eccezionali deroghe”, stante l’assetto organizzativo dell’Ateneo e delle strutture di afferenza dei medesimi, tale da consentire la sostituzione ed il rinnovamento degli stessi; — ritenuto, pertanto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale tecnico–amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 72, comma 7 della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per l’insussistenza del predetto requisito; — ritenuto, altresì, di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza, DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate: 1) di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale tecnicoamministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici individuati nella tabella allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A) in applicazione dell’art. 72, comma 7, della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, stante i maggiori oneri che deriverebbero dal trattenimento in servizio dei medesimi ed al fine di rispettare gli specifici criteri del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento deliberati nell’adunanza del 22.07.2011; 2) di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza. Sul punto 4 dell’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO A CORSI SINGOLI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Nel contesto attuale, caratterizzato da una sempre maggiore complessità e da un continuo processo di riforma, si veda da ultimo la cosidetta Riforma Gelmini, acquista particolare rilevanza la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, quale strumento volto a favorire lo sviluppo delle potenzialità delle persone per una migliore qualità dei servizi erogati dall’Ateneo. ________________________________________________________________________________ 10 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ In questa prospettiva le attività di formazione acquistano un significativo rilievo per l’organizzazione. Se solo si tiene conto dei continui progressi tecnologici, delle innovazioni normative, della carenza di risorse finanziarie ed umane, sembra ragionevole sostenere che le spese di formazione rivestono un’importanza fondamentale per l’aggiornamento e la qualificazione delle persone, sia in relazione ai mutamenti dell’azione amministrativa che dell’organizzazione dell’ateneo. Nel Piano Formazione per il personale tecnico e amministrativo – anno 2011 – nella consapevolezza che la formazione costituisce una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane, sono state individuate azioni e profili di priorità, in linea con quanto previsto nel Protocollo d’Intesa siglato con le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Pertanto, al fine di soddisfare i bisogni di formazione inerenti lo svolgimento delle diverse attività lavorative e nell’ottica di garantire un costante aggiornamento professionale del personale, vengono proposti una serie di corsi finalizzati all’acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche, in linea con le attività istituzionali dell’Ateneo. Il Piano prevede anche la possibilità di partecipare a titolo gratuito a master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, alla stregua di quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 4 maggio 2005 e dal Consiglio di Amministrazione il 27 giugno 2005. A decorrere dall’anno accademico 2005/2006, difatti, nei master, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento professionale istituiti dall’Ateneo sono previsti posti aggiuntivi riservati al personale tecnico e amministrativo, a titolo gratuito. La partecipazione a tali corsi rappresenta una interessante opportunità di aggiornamento professionale per tutto il personale in servizio. Nell’anno in corso, sono state autorizzate ventisei partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale, sei a corsi di perfezionamento, ed una ad un master. Il Piano Annuale delle Attività Formative citato propone a partire dal corrente anno due nuove iniziative: le Borse Erasmus staff training e la partecipazione ai corsi singoli. In relazione a quest’ultimo aspetto il Manifesto degli Studi – anno accademico 2011-2012, nella sezione corsi singoli, prevede che nell'ambito del piano annuale della formazione del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo fiorentino saranno individuate le azioni necessarie volte ad agevolare l'iscrizione di detto personale a corsi singoli, appositamente individuati. La partecipazione ai corsi singoli costituisce una innegabile occasione di sviluppo professionale per la singola persona; ed in analogia ai master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale potrebbe essere prevista a titolo gratuito. Fermo restando l’obbligo di superare l’esame finale, la frequenza ai predetti corsi, potrebbe essere riconosciuta a titolo gratuito, entro il limite massimo, per anno accademico, di 12 CFU anche frazionati in più corsi. Tale limite potrebbe essere superato nel caso di corsi singoli con un numero superiore di CFU: in questo caso verrà autorizzata la frequenza ad un unico corso singolo per anno accademico.» Il Rettore invita in seduta la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Risorse Umane. ________________________________________________________________________________ 11 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Entra Orfeo. Orfeo spiega che la proposta in esame mira ad ampliare le opportunità formative per il personale tecnico amministrativo consentendogli di partecipare a titolo gratuito ai corsi singoli dell’Ateneo. Ricorda che il personale ha la possibilità di seguire i corsi master, di perfezionamento e di aggiornamento professionale a titolo gratuito già a partire dal 2005. Precisa che la proposta così formalizzata permette la partecipazione ai corsi singoli entro il limite massimo di 12 CFU per ogni anno, anche differenziati in più corsi, e che tale limite può essere superato qualora i corsi singoli abbiano un numero di crediti più alto. Aggiunge infine che quanto detto è subordinato al superamento dell’esame finale. Parrini esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa sottolineando l’importanza della conoscenza e della formazione del personale interno dell’Ateneo. Tuttavia, sulla proposta pervenuta, esprime la propria perplessità in merito alla scelta che i corsi siano frequentati al di fuori dell’orario di lavoro e che sia necessario il superamento dell’esame di verifica per ottenere i benefici descritti in narrativa. Ritiene che il quadro descritto dalle succitate condizioni sia da considerarsi punitivo e pertanto non in linea con l’intento formativo dell’iniziativa. Il Direttore amministrativo fa presente che la scelta di permettere la partecipazione ai corsi esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro è determinata da diverse considerazioni. Fa innanzi tutto notare che il beneficio offerto dall’Ateneo, ovvero la gratuità del corso, può essere sufficiente a compensare l’onere di frequentare il corso al di fuori dell’orario di lavoro. Ritiene inoltre che tale condizione possa essere un incentivo all’impegno nello studio. Aggiunge che il personale può frequentare qualsiasi corso, quindi anche quelli relativi a materie che non sono in alcun modo legate all’ambito di lavoro che svolge presso l’Università. Per gli stessi motivi è stato ritenuto che subordinare i benefici al superamento dell’esame finale possa costituire una garanzia che il corso venga affrontato con la dovuta serietà. Aggiunge comunque che questa seconda condizione può essere eventualmente eliminata. Giusti Alberto si dichiara d’accordo sull’opportunità di cassare il vincolo del superamento dell’esame finale, ovvero cassare il comma 3 della delibera proposta. Marotti fa notare che, al fine di rendere chiara la motivazione della modifica proposta, è preferibile specificare che il Consiglio di amministrazione opta per l’esecuzione integrale della deliberazione del 27 giugno 2005 che non prevede la clausola del superamento dell’esame finale. Il Rettore propone di espungere il comma terzo della delibera proposta accogliendo anche la formulazione suggerita da Marotti. Esce Orfeo. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 196 Il Consiglio di Amministrazione: - letta l’istruttoria predisposta dall’area risorse umane; - viste le delibere del Senato Accademico del 4 maggio 2005 e del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2005, con cui gli organi di governo dell’Ateneo hanno deliberato che sin dall’a.a. 2005/2006 nei master, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento professionale ________________________________________________________________________________ 12 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ istituiti dall’Ateneo dovranno essere previsti posti aggiuntivi riservati al personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà con il coordinatore/direttore del corso; - visto il Manifesto degli Studi 2011–2012, che prevede forme di agevolazione per la partecipazione di personale tecnico amministrativo dell’Ateneo a corsi singoli; - visto il Piano Formazione per il personale tecnico e amministrativo per l’anno 2011; - ritenuto che la partecipazione ai corsi singoli costituisca un’opportunità per il personale al fine di adeguare la propria competenza alle esigenze organizzative; - valutata positivamente la proposta di far partecipare a titolo gratuito il personale tecnico e amministrativo a corsi singoli entro il limite massimo di 12 CFU, per anno accademico, anche frazionati in più corsi; - vista la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2011, con cui si chiede all’Amministrazione di verificare preliminarmente l’ipotesi che alcuni corsi singoli possano prevedere un numero maggiore di CFU; - ribadita la volontà espressa con la delibera del 27/6/2005 citata e considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione, delibera 1) al Personale Tecnico e Amministrativo è consentita l’iscrizione a titolo gratuito ai corsi singoli attivati nell’ambito dei corsi di studio, non a numero programmato, di questo Ateneo, anche se iscritto all’Università degli Studi di Firenze, purché il corso singolo sia extra piano di studi e preventivamente autorizzato; 2) la frequenza ai predetti corsi, al di fuori dell’orario di lavoro, è consentita, entro il limite massimo, per anno accademico, di 12 CFU anche frazionati in più corsi. Tale limite può essere superato nel caso di corsi singoli con un numero superiore di CFU: in questo caso verrà autorizzata la frequenza ad un unico corso singolo per anno accademico. Sul punto 5 dell’O.D.G. «BENEFICI A FAVORE DEI PROFESSORI E RICERCATORI COLLOCATI A RIPOSO» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Gli Organi di Governo nel corso degli ultimi due anni, sono intervenuti più volte per deliberare alcune misure finalizzate a far fronte alle esigenze organizzative, di ricerca e didattica delle strutture conseguenti alle cessazioni dal servizio del personale docente e ricercatore. Si tratta dei docenti collocati a riposo per mancata concessione del biennio di permanenza e dei ricercatori nei confronti dei quali l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 72, comma 11, della legge 133/2008. Con tali misure si è inteso altresì valorizzare le esperienze ed i risultati conseguiti dai docenti durante la vita accademica ed offrire i giusti riconoscimenti per il lavoro svolto. E’ noto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2010, n. 240, la disciplina contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (prolungamento fermo restando quanto previsto per i contratti di insegnamento dal biennale del servizio) non si applica più ai professori e ai ricercatori. ________________________________________________________________________________ 13 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Fermo restando quanto previsto per i contratti di insegnamento dal Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte del personale che cesserà a partire dal 1° novembre dell’anno in corso in considerazione della mancata facoltà di chiedere il biennio di permanenza in servizio, ma anche nell’ottica di valorizzare le esperienze ed i risultati conseguiti dai docenti e dai ricercatori durante la loro carriera, potrebbero essere adottate alcune misure organizzative in analogia a quelle deliberate dagli Organi di Governo nelle sedute citate. Nel seguito si riportano le misure in questione: Benefici a favore dei professori e dei ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo potrebbero essere concessi per un biennio: a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari, b) la casella di posta elettronica presso unifi, c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso. Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai professori ed ai ricercatori collocati a riposo potrebbe essere consentito: - continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione; - mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le attività propriamente legate alla ricerca. La gestione amministrativa e finanziaria sarà affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha deliberato: “al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte del personale che, alla stregua di quanto disposto dall’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cesserà dal servizio a partire dal 1° novembre dell’anno in corso, di adottare, per il biennio accademico 2011/13, le seguenti misure: Benefici a favore dei professori e ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo ai sensi dell’articolo 25 più volte citato, sono concessi per un biennio: a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari, b) la casella di posta elettronica presso unifi, c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso. I benefici di cui ai punti a), b) e c) verranno concessi dal Rettore, previa richiesta del personale interessato ed acquisito il visto del Direttore del Dipartimento. Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai predetti professori e ricercatori è consentito: - continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione; - mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le attività propriamente legate alla ricerca mentre la gestione amministrativa e finanziaria dovrà essere affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca. La procedura in questione verrà gestita dal Direttore del Dipartimento.”» ________________________________________________________________________________ 14 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Rettore illustra quanto riportato in narrativa e sottolinea che con la deliberazione proposta tutte le procedure in materia verrebbero seguite e monitorate dal Direttore del dipartimento di riferimento del docente o ricercatore che usufruisce dei benefici illustrati. Scarpellini apprezza la procedura proposta, tuttavia esprime l’auspicio che possa essere svolto un monitoraggio degli spazi disponibili nei dipartimenti per conoscere con precisione la situazione logistica nella quale anche la regolamentazione in oggetto si inserisce. Il Rettore ritiene possibile un’inventariazione degli spazi dipartimentali, sottolinea tuttavia che la responsabilità della gestione utile e razionale degli spazi deve essere curata dai direttori dei dipartimenti che, anche portando i singoli casi all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, saranno in grado di valutare la possibilità di assegnazione di uno spazio per i docenti o ricercatori che sono nella condizione di usufruire dei benefici. Scarpellini chiede inoltre se i benefici in parola, nei casi in cui sussistano delle motivazioni, possono essere estesi anche al personale tecnico amministrativo. A questo punto sono le ore 12,00, esce Gentile. Il Rettore precisa che tale eventuale decisione può riguardare nella propria autonomia il Direttore del dipartimento interessato. Aggiunge che, nel caso in cui il personale stia effettivamente seguendo un progetto di ricerca, i benefici applicabili possono essere estesi e che tale possibilità potrebbe far parte della specifica circolare sull’argomento che verrà emanata. Parrini evidenzia l’opportunità che l’aspetto appena citato da Scarpellini possa essere codificato sulla base della stessa logica applicata per il personale docente e ricercatore. Dei chiede delucidazioni su come, da un punto di vista dello stato giuridico, il personale docente, ricercatore o eventualmente tecnico amministrativo collocati a risposo, possa far parte di un progetto di ricerca quando tale possibilità è esclusa dall’art. 18 c.5 della cosiddetta legge Gelmini. Il Rettore precisa che tali figure verrebbero chiamate a proseguire una collaborazione in qualità di esperti del settore o della materia. Cannicci chiede se coloro che usufruiranno della possibilità di mantenere una responsabilità scientifica di un progetto di ricerca potranno mantenere anche l’accesso ai fondi stanziati per il medesimo progetto e se potranno usufruirne. Il Rettore chiarisce che la responsabilità scientifica del progetto permetterà a coloro che ne beneficiano di accedere ai relativi fondi e di usufruirne salvo ottenere l’autorizzazione della figura che assumerà la responsabilità amministrativa. Marotti chiede su quali basi si fonda la definizione della figura di esperto in virtù della quale potranno essere concessi i benefici in parola. Il Rettore ricorda che una precisa indicazione del Direttore Generale del MIUR permette tale possibilità e aggiunge che la figura di esperto, applicandosi a docenti e ricercatori che già fanno parte del progetto di ricerca, non necessita di specifiche definizioni. La condizione che si delinea costituisce infatti la naturale prosecuzione nel tempo di un lavoro di ricerca che necessiti del contributo anche di coloro che sono stati collocati a riposo. Precisa infine che la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie dovrà comunque essere svolta autonomamente dal Dipartimento responsabile del progetto. ________________________________________________________________________________ 15 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 197 Il Consiglio di Amministrazione: - preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico in data 10 marzo 2010, 16 giugno 2010, 11 marzo 2011, 11 maggio 2011, 14 giugno 2011 e 14 settembre 2011; - richiamate le precedenti determinazioni del 16 giugno 2010, 25 marzo 2011, 27 maggio 2011 e 29 giugno 2011; - vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 25; - visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; - ritenuto opportuno individuare misure organizzative volte a favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte dei professori e ricercatori che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2011 a seguito della previsione contenuta nell’articolo 25 sopra citato, e ciò anche nell’ottica di valorizzare le esperienze ed i risultati conseguiti dai docenti durante la vita accademica ed offrire i giusti riconoscimenti per il lavoro svolto; - considerata l’opportunità di deliberare misure valide per almeno un biennio accademico, DELIBERA al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte del personale che, alla stregua di quanto disposto dall’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cesserà dal servizio a partire dal 1° novembre dell’anno in corso, di adottare, per il biennio accademico 2011/13, le seguenti misure: Benefici a favore dei professori e ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo ai sensi dell’articolo 25 più volte citato, sono concessi per un biennio: a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari, b) la casella di posta elettronica presso unifi, c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso. I benefici di cui ai punti a), b) e c) verranno concessi dal Rettore, previa richiesta del personale interessato e acquisito il visto del Direttore del Dipartimento. Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai predetti professori e ricercatori è consentito, salvo diversa disposizione ministeriale: - continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione; - mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le attività propriamente legate alla ricerca mentre la gestione amministrativa e finanziaria dovrà essere affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca. La procedura in questione verrà gestita dal Direttore del Dipartimento. ________________________________________________________________________________ 16 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Sul punto 6 dell’O.D.G. «ATTIVITÀ FORMATIVE – TARIFFE PER UTENTI ESTERNI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «La formazione è una dimensione costante in qualsiasi organizzazione, un’esperienza di apprendimento, un processo organizzativo che si intreccia con il più ampio processo di gestione delle persone. In quest’ottica l’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale provvede alla progettazione, programmazione ed erogazione di interventi di formazione per il personale tecnico-amministrativo, attraverso la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi, il relativo monitoraggio e la conseguente organizzazione degli interventi a ciò finalizzati. Attraverso il rapporto costante con le varie strutture dell’Ateneo, l’attività dell’Ufficio ha come obiettivo quello di coniugare le esigenze di sviluppo professionale dei singoli con gli orientamenti e le priorità gestionali dell’Amministrazione. A tal fine l’Ateneo provvede a realizzare iniziative di formazione del personale, facendo ricorso alle competenze di esperti, sia interni che esterni, che, attraverso la definizione dei programmi dei corsi e delle attività di conduzione in aula, concorrono a rendere effettiva l’attuazione del principio di una migliore utilizzazione delle risorse umane e dell’acquisizione delle necessarie professionalità all’interno della stessa amministrazione. Nondimeno, proprio la cura e l’approfondimento con cui negli anni sono stati realizzati corsi di formazione in ambiti multidisciplinari, hanno fatto sì che in seno alla nostra amministrazione si sia venuto a creare un team di formatori, in grado di offrire la loro professionalità anche all’esterno, superando i confini della formazione esclusivamente interna. Ciò è dimostrato dal fatto che i nostri docenti sono stati chiamati in più occasioni a tenere corsi presso altre amministrazioni. Inoltre riceviamo richieste di partecipazione a corsi organizzati dalla nostra Amministrazione da parte di personale esterno. Ciò premesso, si ritiene che i tempi siano maturi per un’apertura dell’Università degli Studi di Firenze nei confronti del mercato dell’attività formativa professionale, attraverso l’offerta di un format consolidato e testato, fatto di risorse umane (docenti formati) e materiali (corsi articolati e diversificati per aree di contenuto formativo di impatto trasversale – Biblioteche, Didattica, Area economico-finanziaria, Area giuridico-normativa, Area informatica e telematica, Area Internazionalizzazione e Ricerca, Area Museo, Organizzazione e personale, Sicurezza, Tecnico specialistica) che costituisce un prodotto di qualità. Di conseguenza si pone l’esigenza di individuare una quota di iscrizione riservata agli utenti esterni, di valore simbolico, finalizzata a coprire, seppure in parte, le spese sostenute per dar vita al percorso formativo. Le risorse che deriveranno dalla partecipazione degli utenti esterni saranno destinate al personale tecnico amministrativo. S’intende escluso da questo tipo di tariffa qualsiasi margine di lucro che snaturerebbe le finalità istituzionali proprie dell’ente, quali enunciate dall’art. 1 dello Statuto, ossia la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento. ________________________________________________________________________________ 17 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ E’ necessario pertanto individuare dei parametri di carattere generale sulla base dei quali determinare una tariffa d’iscrizione ai corsi. Detti parametri potrebbero essere costituiti da almeno due indicatori di massima: 1) Tipologia di docente: i relativi compensi sono individuati dal tariffario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2009, sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003; 2) Durata prevista (in ore). Tutto ciò premesso, si propone la seguente tabella per definire le tariffe: Tariffe per iscrizione ad un corso della durata di 8 ore: Tipologia di docente FASCIA A Professori ordinari e associati, dirigenti, esperti senior di formazione con esperienza di docenza superiore al triennio FASCIA B Ricercatori, funzionari di P.A. specialisti nel settore, esperti junior di formazione con esperienza di docenza almeno triennale Dipendenti Tariffa Euro 80 Euro 65 Euro 50 Nel caso di corsi articolati su più giornate o su un quantitativo superiore di ore, la tariffa potrà essere calcolata moltiplicando gli importi suddetti per le giornate o per le ore di corso effettivo. La partecipazione degli utenti esterni ai corsi offerti in catalogo dal nostro ateneo è tale da garantire all’Università un ritorno d’immagine in termini di pubblicità e di qualità dell’offerta formativa, anche nei confronti delle altre amministrazioni. Inoltre ciò costituisce un’opportunità di valorizzazione della professionalità e delle competenze dei nostri colleghi, nonché di confronto con persone di altre Amministrazioni. Il Consiglio è invitato a deliberare.» Il Rettore invita in seduta la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area risorse umane. Entra Orfeo. Orfeo illustra la pratica in esame. Mazzoli chiede dove confluiranno, nell’ambito del bilancio, le risorse provenienti dalla tariffazione illustrata e riportata in narrativa. Orfeo precisa che, nell’ambito della regolamentazione della materia, tali risorse verranno destinate al personale tecnico amministrativo, in una forma da discutere con le parti sociali. ________________________________________________________________________________ 18 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Cannicci fa notare che la diversa tariffazione applicata alle diverse tipologie di docenti rischia di apparire discriminatoria. Orfeo chiarisce che le tariffe riportate nella tabella illustrata sono elaborate sulla base di una circolare del Ministero del Lavoro relativa alle tariffe dei docenti. Tale fonte è stata considerata idonea per la stesura della tabella di tariffazione riportata in narrativa, dichiara tuttavia la propria disponibilità a rivedere i parametri e il metodo proposti. Cannicci evidenzia che il parametro di riferimento dovrebbe essere la qualità della didattica impartita e non la contribuzione adottata dall’università per i docenti. Orfeo, a dimostrazione del fatto che la fasciazione non è stata elaborata in funzione della categoria di appartenenza, fa notare che un ricercatore, con esperienza superiore a un triennio, potrebbe rientrare anche nella fascia A. Cannicci esprime la propria perplessità sulla chiarezza della tabella in esame. Il Rettore ribadisce che la proposta origina da una tipologia già esistente di tariffazione e ribadisce la disponibilità a riesaminare la metodologia assunta. Parrini sottolinea che il costo del corso rivolto a utenti esterni e il costo che l’Università sostiene per impartire lo stesso corso dovrebbero essere due entità distinte. Il primo, in particolare, dovrebbe essere legato esclusivamente alla qualità della formazione offerta, certificata dal fatto che è impartita dall’Università di Firenze, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del docente e quindi dalla sua retribuzione. Il Direttore amministrativo propone di individuare una fascia unica di costo per l’utenza, di 80 euro per ciascun corso. Il Rettore propone di mettere in votazione la delibera con la modifica suggerita dal Direttore amministrativo. Esce Orfeo. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 198 Il Consiglio di Amministrazione: - letta l’istruttoria predisposta dall’area risorse umane; - visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7; - visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008 ed in particolare l’art. 54 (formazione professionale); - vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003; - richiamata la precedente delibera n. 144 del 24 luglio 2009; - visto il “Protocollo d’Intesa in materia di formazione e aggiornamento del personale tecnico amministrativo” tra l’Università degli Studi di Firenze e le Rappresentanze Sindacali, siglato in data 2 novembre 2010; - valutata positivamente la possibilità di consentire l’accesso agli esterni ai corsi di formazione professionale organizzati dall’Università degli Studi di Firenze; - ritenuto necessario stabilire una quota di iscrizione congrua a copertura, anche solo parziale, delle spese di organizzazione dei corsi sostenute dall’Ateneo; ________________________________________________________________________________ 19 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - preso atto delle considerazioni emerse nel corso della discussione sulla opportunità di uniformare le quote di iscrizione in un’unica tariffa, DELIBERA la partecipazione di utenti esterni ai corsi di formazione professionale organizzati dall’Università di Firenze, tramite pagamento di una quota d’iscrizione, per un corso della durata di 8 ore, di euro 80. Nel caso di corsi articolati su più giornate o su un quantitativo superiore di ore, la tariffa potrà essere calcolata moltiplicando gli importi suddetti per le giornate o per le ore di corso effettivo. Sul punto 6 bis dell’O.D.G. «AGGIORNAMENTI IN TEMA DI PERSONALE UNIVERSITARIO IN AFFERENZA ASSISTENZIALE - EROGAZIONE SERVIZIO MENSA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Sino alla fine del 2008 il costo totale del servizio mensa (attualmente pari ad euro 4,65 per l’A.O.U. Careggi, euro 5,26 per l’A.O.U. Meyer ed euro 5,76 per l’Azienda Sanitaria di Firenze) era così ripartito: la quota pari ad euro 1,03 era posta a carico del personale in afferenza, la differenza tra il costo totale e il costo sostenuto dal dipendente era a carico delle Aziende di afferenza. Le fatture di addebito del servizio mensa che ha ricevuto l’università sono corredate di un allegato riportante l’elenco delle persone, il loro numero di accessi alla mensa e l’indicazione espressa della quota di euro 1,03 da recuperare ai medesimi. Tuttavia, dalla fine del 2008, la Direzione aziendale di Careggi e del Meyer inspiegabilmente ha provveduto ad emettere una serie di fatture a integrazione o a rettifica di fatture pregresse relative al servizio mensa erogato a personale universitario che svolge la propria attività in convenzione sanitaria, con le quali ha addebitato all’Ateneo, senza motivazione e senza alcun riferimento normativo, l’importo corrispondente al costo totale del pasto, detratta la quota a carico del dipendente, a decorrere dal 2006, agendo peraltro con effetto retroattivo. Al riguardo è necessario evidenziare che il personale universitario in afferenza assistenziale ha da sempre fruito del servizio mensa dell’Azienda Ospedaliera Careggi, servizio a fronte del quale non è stato, fino al 2008, richiesto mai alcun rimborso (sempre escludendo la quota di euro 1,03). L’Avvocatura dello Stato, investita della questione limitatamente al personale tecnicoamministrativo, si è espressa con proprio parere, ritenendo che gli oneri finanziari di cui si tratta devono gravare sull’Ateneo. Si riporta di seguito un prospetto in cui sono rappresentati i costi posti a carico dell’Ateneo dalle Aziende Careggi e Meyer per il periodo in questione: Careggi Meyer Totale fatture eccedenti €1,03 fino al 31/12/2010 113.650,85 28.581,74 142.232,59 stima costi gennaio - agosto 2011 17.206,00 3.871,00 21.077,00 ________________________________________________________________________________ 20 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 130.856,85 32.452,74 163.309,59 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha deliberato, con decorrenza 1° settembre 2011, quanto segue: 1. di riconoscere al personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale il diritto al buono pasto nei limiti e alle medesime condizioni previste per il restante personale universitario; 2. in caso di fruizione delle mense delle Aziende sanitarie, di lasciare a completo carico del dipendente interessato qualsiasi onere relativo al servizio mensa; 3. per il personale docente e ricercatore in convenzione ospedaliera con le Aziende sanitarie, di lasciare a carico del dipendente l’intero costo del pasto, quindi di non fare concorrere l’Ateneo al costo del servizio mensa; 4. di sostenere l’onere del pasto fruito dal personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale per i seguenti periodi, fermo restando il recupero nei confronti dei dipendenti della quota di 1,03 euro a pasto: a. per l’A.O.U. Careggi, a partire dal mese di dicembre 2008 fino ad agosto 2011; b. per l’A.O.U. Meyer, a partire dal mese di marzo 2009 fino ad agosto 2011; 5. di dare mandato all’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso di contestare tutti gli addebiti relativi al periodo antecedente l’emissione della prima fattura redatta secondo le nuove modalità, nonché, limitatamente al personale docente e ricercatore, anche gli addebiti successivi (che sulla base degli accessi al 31 dicembre 2010 sono pari ad euro 100.188,07 per l’A.O.U. Careggi ed euro 25.583,03 per l’A.O.U. Meyer), fermo restando in ogni caso il recupero nei confronti dei dipendenti della quota di 1,03 euro. Successivamente, con nota prot. 58145 del 23/09/2011, le Aziende Careggi e Meyer hanno formulato all’Ateneo la seguente proposta: “Allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra il personale aziendale e il personale universitario in afferenza assistenziale, le scriventi amministrazioni confermano la loro disponibilità a garantire l’accesso al servizio mensa sia al personale tecnico amministrativo che docente, facendosi carico del costo dei relativi pasti per la parte eccedente la quota di euro 1,03 a carico del personale. Per il personale tecnico amministrativo, cui vengono consegnati dei buoni pasto da parte dell’Università, queste Aziende favoriranno la possibilità di utilizzare i medesimi direttamente presso gli appaltatori dei servizi mensa; per i pasti eccedenti il numero dei buoni, le Aziende si faranno comunque carico degli oneri relativi ai pasti eventualmente eccedenti il numero di buoni disponibili, ovviamente detratta la quota di 1,03 euro. Per quanto concerne il periodo anteriore al 1° settembre 2011, si ritiene che i reciproci rapporti debbano essere regolati in base a quanto già fatturato dalle ns. Aziende e, conseguentemente, contabilizzato nei relativi bilanci.” L’Università ha risposto, con nota n. 58843 del 27/09/2011, come segue: “Con riferimento alla Vostra del 13/9/2011 prot. N. 7490, confermo la mia adesione alla proposta formulata, con la precisazione che l’Università non consegnerà buoni pasto al personale tecnico-amministrativo in afferenza assistenziale, sulla scorta dei precedenti accordi finalizzati a ________________________________________________________________________________ 21 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ garantire la parità di trattamento con il personale aziendale e in base ai quali il nostro personale adegua il proprio orario alle esigenze delle strutture sanitarie. Le Aziende dovranno perciò farsi carico, come per il passato, degli oneri relativi a tutti i pasti consumati dal personale docente e tecnico-amministrativo, a meno della quota di 1,03 €uro a pasto a carico dei singoli dipendenti universitari: tale cifra verrà trattenuta dalle retribuzioni degli interessati previa emissione della relativa fattura da parte delle Aziende. Restando in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro che consenta di poter sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione dell’Università già nella prossima seduta del 30 settembre, porgo i miei più cordiali saluti.” Se l’Università si accollasse l’onere del servizio mensa, detratta la quota di € 1,03, per tutto il personale in afferenza assistenziale (dal dicembre 2008 ad agosto 2011 per AOUC e da marzo 2009 ad agosto 2011 per Meyer) verrebbe a sostenere un costo complessivo stimato in circa 163.300,00 euro. Il costo annuale dei ticket mensa erogati al personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale ammonta attualmente ad euro 28.526. Di conseguenza, se le Aziende si accollassero l’onere del servizio mensa per docenti e tecnici amministrativi in afferenza assistenziale, l’Ateneo, non sostenendo più il costo annuale dei ticket mensa, riuscirebbe in circa 6 anni a recuperare il costo relativo alle fatture del periodo pregresso. A titolo esemplificativo, si riporta lo schema seguente: Careggi Meyer Totale fatture eccedenti €1,03 fino al 31/12/2010 113.650,85 28.581,74 142.232,59 stima costi gennaio - agosto 2011 Costo annuo per ticket sulla base dei dipendenti che fanno i rientri ad oggi 17.206,00 3.871,00 21.077,00 130.856,85 32.452,74 163.309,59 28.526,00 N. anni necessari per recuperare il costo 5,72 Careggi e Meyer hanno accettato le modifiche proposte dall’Ateneo con nota protocollo n. 59342 del 28/09/2011. Peraltro con una e-mail del 28/09/2011 la Direzione Amministrativa di Careggi ha richiesto di rivalutare la questione dopo un primo periodo di applicazione trimestrale (prot. 59585 del 29/09/2011).» Il Direttore amministrativo spiega innanzi tutto che la pratica in esame ha richiesto un notevole impegno degli interessati nell’individuare una formulazione condivisa e soddisfacente. Ricorda che nel mese di giugno il presente Consesso respinse la proposta dell’Azienda di Careggi secondo la quale l’Università di Firenze avrebbe dovuto provvedere all’onere del servizio mensa per il proprio ________________________________________________________________________________ 22 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ personale in servizio presso l’azienda. Il motivo di rifiuto della proposta si fondava principalmente sul fatto che nei contratti collettivi di lavoro è previsto il pagamento della mensa per i soli dipendenti soggetti all’orario spezzato tra mattino e pomeriggio; ma nel caso dei docenti universitari non esiste una rigidità di orario e questo esclude la previsione del servizio di mensa da parte dell’Ateneo. Tuttavia fa presente che nel caso specifico l’orario dei dipendenti universitari fa riferimento a quello del comparto ospedaliero, infatti, fino al 2008, il servizio veniva pacificamente erogato dall’Azienda Careggi indifferentemente a tutto il personale. Ricorda inoltre che dal 2008 l’Azienda ha invece iniziato a inviare all’Università le fatture relative ai costi del servizio mensa per personale docente e tecnico amministrativo. Per quanto riguarda quest’ultimo il parere dell’Avvocatura dello Stato ha precisato e ribadito che l’Università ha il compito di occuparsi dei benefit per i pasti, come previsto dal relativo contratto; invece, per il personale docente, gli Organi dell’Ateneo hanno stabilito che sia lo stesso personale a provvedere autonomamente. Dopo una serie di incontri e di proposte riferisce che l’accordo trovato prevede che l’Azienda provveda a sostenere la spesa della mensa per il personale convenzionato e che l’Università si consideri debitrice dell’Azienda per le fatture succitate emesse tra gli anni 2008 e 2011. In tal modo l’Università, in un arco temporale di 6 anni ammortizzerebbe la spesa delle fatture con il risparmio della mensa per il personale tecnico amministrativo, che risulta in carico all’Azienda. Fa presente che il Direttore amministrativo di Careggi ha proposto, come è possibile riscontrare nella delibera in esame, un periodo di sperimentazione di tre mesi alla fine del quale la soluzione descritta potrà essere stabilmente assunta oppure ridiscussa. Marotti ritiene che sia preferibile adottare la deliberazione sulla premessa che l’Avvocatura dello Stato obbliga l’Università a sopportare gli oneri finanziari per il personale tecnico-amministrativo, che giustifica il procedimento. Il Rettore esprime il proprio accordo su quanto osservato da Marotti. Marotti aggiunge che la premessa succitata costituisce anche la motivazione per la spesa che l’Ateneo dovrà sostenere. A questo punto sono le ore 12,30 esce Alberto Giusti. Segue una breve discussione durante la quale Parrini esprime un favorevole interesse per il punto di equilibrio raggiunto nella trattativa e apprezza il piano politico di svolgimento della discussione. Chiede tuttavia un chiarimento circa la modalità di pagamento, per gli anni passati, dell’onere della mensa per il personale, compreso quello docente. Il Direttore amministrativo precisa che il saldo delle fatture citate entra a far parte di un percorso articolato di debiti e crediti dell’Università di Firenze che permetterà di onorare la somma dovuta con il risparmio futuro derivante proprio dall’accordo stesso in virtù del fatto che la mensa del personale tecnico amministrativo sarà a carico dell’Azienda Careggi. Il Rettore propone di approvare al deliberazione accogliendo la riformulazione suggerita da Marotti. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 199 Il Consiglio di amministrazione: ________________________________________________________________________________ 23 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - richiamata la precedente delibera del 29/06/2011 “Personale universitario in afferenza assistenziale – Erogazione del servizio mensa”; - richiamato il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 16136 del 3/3/2009 che, investita della questione limitatamente al personale tecnico-amministrativo, si è espresso ritenendo che gli oneri finanziari di cui si tratta devono gravare sull’Ateneo; - vista la proposta delle Aziende Ospedaliere Careggi e Meyer protocollo n. 58145 del 23/09/2011; - vista la nota protocollo n. 58843 del 27/09/2011 con cui il Direttore Amministrativo ha richiesto le dovute modifiche alla proposta medesima; - vista la nota prot. 59342 del 29/09/2011 con cui le Aziende Careggi e Meyer hanno accolto le modifiche proposte dall’Ateneo; - vista la mail della Direzione Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Careggi protocollo n. 59585 del 29/09/2011, DELIBERA 1. di accettare, a partire dal 1° ottobre 2011, la proposta delle Aziende Ospedaliere Careggi e Meyer di accollarsi l’onere del servizio mensa eccedente la quota di euro 1,03 sia per il personale tecnico amministrativo che docente e ricercatore in afferenza assistenziale; 2. di non erogare più i ticket mensa al personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale, per un costo attualmente stimato in circa 28.500 euro annui; 3. di porre a carico del bilancio universitario, solo a condizione dell’esito favorevole del periodo di sperimentazione, l’importo delle fatture eccedente la quota di euro 1,03 a pasto, dalla prima fatturazione (accessi dicembre 2008 per Careggi – marzo 2009 per Meyer) fino agli accessi mensa di agosto 2011, per tutto il personale – tecnico amministrativo e docente e ricercatore – in afferenza assistenziale; 4. che l’onere di cui al p. 3), stimato in circa 163.300 euro graverà, per la parte relativa agli accessi mensa precedenti al 2011 (pari a €129.622,99), sugli impegni di bilancio n. 2009/9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 2010/10336, 10337, 10338, 10339, mentre per la parte relativa agli accessi mensa da gennaio 2011 ad agosto 2011 (pari a circa € 33.677) sul capitolo F.S.1.02.03.09 del Bilancio preventivo di Ateneo per l’esercizio 2011; 5. che dall’1/09/2011 al 30/9/2011 resta in vigore quanto precedentemente deliberato in data 29/06/2011; 6. al fine di consentire all’Università di recuperare il costo di cui al punto 3), attraverso il venire meno del costo di cui al p. 2), la durata dell’accordo con le Aziende Ospedaliere Careggi e Meyer non dovrà avere una durata inferiore a 6 anni; 7. nel caso in cui il periodo di sperimentazione non abbia esito favorevole, l’Ateneo applicherà quanto deliberato nella seduta del 29/06/2011. Sul punto 7 dell’O.D.G. «RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIORDINO FUNZIONALE PAD. 38 – VIA DI SAN SALVI, 12 – PER USO RESIDENZE UNIVERSITARIE – APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO» ________________________________________________________________________________ 24 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L'intervento di risanamento conservativo del Padiglione 38 del Complesso di San Salvi – via di San Salvi, 12 – Firenze rientra tra gli interventi per edilizia residenziale universitaria, che hanno beneficiato del cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e Ricerca, ed interessa un edificio di proprietà del Comune di Firenze, concesso in comodato d’uso all’Università per un periodo di trenta anni con Delibera della Giunta Comunale n° 2005/g/483. In data 03/12/2008 è stato stipulato il “Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Firenze” che regolamenta i rapporti tra i due Enti e nel quale ARDSU dichiara che intende subentrare nella gestione degli immobili all’Università e si impegna a rimborsare le spese anticipate dall’Università. Con Decreto del Direttore Amministrativo n° 65063 (765) del 29/12/2004 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di risanamento conservativo per il riordino funzionale del Padiglione 38 del complesso di San Salvi – via di San Salvi, 12 – Firenze. A seguito di procedura di affidamento dei lavori mediante gara d’appalto, con Decreto del Dirigente n°27894 (300) del 24/05/2006 i lavori sono stati affidati all'A.T.I. Mario e Paolo Cosenza srl (mandataria), Forte Costruzione e Restauri srl (mandante) e CITE S.c.a.r.l. società cooperativa impianti tecnologici (mandante), sede legale in corso Vittorio Emanuele, 715 – 80122 Napoli. Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 20/11/2006 n° rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n°3532 – serie 1 – Agenzia delle Entrate - per un importo di lavori pari ad € 2.138.536,43 al netto del ribasso d’asta del 15,995% di cui € 107.432.,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono stati consegnati in data 20/11/2007 e l’ing. Riccardo Falcioni, funzionario afferente all'Area Servizi Tecnici dell'Università, è stato incaricato della Direzione dei Lavori. Nel corso dei lavori si sono rese necessarie tre perizie di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva per l’esecuzione di alcuni interventi e/o lavorazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., tra cui anche alcune richieste presentate dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, che intendeva integrare gli edifici per residenze per studenti con dotazioni impiantistiche specifiche per garantire un maggior controllo ed una migliore gestione in termini di sicurezza degli immobili e degli utenti. L'Azienda ha deliberato di finanziare gli interventi aggiuntivi per le residenze universitarie con le delibere del Consiglio di amministrazione n° 14 del 25/06/2008 e n° 30 del 28/09/2009, e con nota prot. 3800 del 09/07/2009. L’importo complessivo dei lavori a seguito delle perizie di variante è pari ad € 2.793.325,93 di cui € 163.108,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il termine contrattuale per dare ultimati i lavori era il 23/09/2010. In data 29/04/2010 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Cinzia Persiani dell’Ufficio di Procedure di Realizzazione dei Progetti dell'Area Servizi Tecnici dell’Università, a seguito del pensionamento dell’arch. Giuseppe Fialà, Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e R.U.P. dell’intervento. L’A.T.I. Appaltatrice ha apposto riserve sui documenti contabili per un importo di € 1.162.132,28. ________________________________________________________________________________ 25 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ In data 31/03/2011 A.T.I. Appaltatrice ha firmato con riserva lo stato finale e ha riconfermato tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità, richiedendo l’avvio del procedimento per la risoluzione dell’accordo bonario. Il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, che superano il 10% dell’importo contrattuale, ed ha acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Riccardo Falcioni, in merito alle riserve iscritte nel corso dei lavori e confermate nello stato finale. Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso copia delle riserve al collaudatore in corso d’opera, arch. Mario Pittalis, funzionario del Comune di Firenze, il quale ha trasmesso la propria relazione riservata con la quale si esprimeva in merito alla proposta per la risoluzione delle riserve iscritte dall’A.T.I. Appaltatrice. Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le relazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore e i documenti contabili e le riserve, in considerazione della richiesta di addivenire ad un accordo bonario come richiesto dall’ A.T.I. Appaltatrice, ha ritenuto che potesse essere avanzata all’A.T.I. Appaltatrice la proposta di accordo bonario e, in accordo con il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, dott. Gabriele Gentilini, ha convocato l’A.T.I. Appaltatrice per l’audizione delle riserve in data 06/07/2011 ed in data 25/07/2011. In data 25/07/2011 alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Legale Rappresentante dell’A.T.I. Appaltatrice, ing. Paolo Cosenza, è stato firmato l’atto di accordo bonario in cui l’A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l’accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma di € 140.000,00, soggetta ad IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n° rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n°3532, e integrato con gli atti aggiuntivi, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei prezzi di cui all’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. Nel caso che l’Università non addivenisse alla sua definitiva approvazione entro 90 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, l’accordo stesso dovrà intendersi privo di ogni effetto e giuridica efficacia; conseguentemente l’A.T.I. Appaltatrice potrà agire per l’integrale riconoscimento delle riserve. La proposta di accordo bonario è stata inviata anche alla Commissione Edilizia per la seduta del 21 settembre 2011. Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’approvazione della proposta di accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 in cui l’A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l’accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma da liquidarsi pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione ________________________________________________________________________________ 26 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n° rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n°3532 – serie 1 – Agenzia delle Entrate, e integrato con gli atti aggiuntivi al contratto, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei prezzi di cui all’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. . Si rimanda alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento per una esplicitazione più esaustiva dalla quale si evince anche l’importo da riconoscere all’A.T.I. Appaltatrice come sotto elencato: - importo di transazione € 140.000,00 - IVA al 10% sul € 73.089,02 (somma riconosciuta per lavori) € 7.308,90 - sommano € 147.308,90» Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area servizi tecnici e l’arch. Cinzia Persiani, afferente all’area servizi tecnici per l’illustrazione della pratica. Entrano Gentilini e Persiani. Gentilini evidenzia che la pratica presentata, relativa al fabbricato che dovrà diventare una residenza studentesca, ha ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia. A questo punto passa la parola a Persiani per l’illustrazione. Persiani spiega che l’impresa aveva iscritto alcune riserve sul registro di contabilità dei lavori relativi all’opera edilizia. Ricorda che la procedura prevede di acquisire le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera. Considerati i pareri raccolti è stata fatta all’impresa una proposta di risarcimento per 85.000,00 euro che l’impresa ha rifiutato. L’Università ha pertanto deciso di riesaminare la valutazione del risarcimento tenuto conto, partendo dalla cifra riconosciuta, della rivalutazione monetaria, degli interessi maturati e considerando anche gli eventuali oneri legali nel caso in cui risultasse soccombente in un eventuale procedimento giudiziario ordinario. Precisa che la nuova proposta si attesta a un risarcimento di 140.000,00 euro escluse le imposte di iva al 10% che, per la parte della somma relativa al riconoscimento di lavori svolti e non retribuiti, portano l’importo a 147.308,90 euro. Mazzoli sottolinea l’importanza della precisazione data con la quale si evidenziano le motivazioni che hanno portato l’importo da una prima stima di 85.000,00 euro all’attuale proposta di 147.000,00 euro. Marotti osserva che le valutazioni sugli oneri legali da sostenere in un eventuale causa non possono costituire di per sé l’impianto della motivazione per valutazioni economiche così diverse, pertanto raccomanda nell’esporre le motivazioni un opportuno equilibrio tra le considerazioni sugli oneri legali e quelle sulla valutazione delle riserve iscritte dall’impresa. Gentilini concorda sulla possibilità di trovare una forma adeguata a illustrare efficacemente la ratio della proposta, tuttavia fa notare che la valutazione sugli oneri legali è parte integrante dell’elaborazione delle proposte per lo stesso accordo bonario. ________________________________________________________________________________ 27 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Rettore invita ad accogliere la proposta elaborata dagli Uffici raccomandando di spiegare opportunamente nella deliberazione il percorso che ha portato alla rivalutazione. Escono Gentilini e Persiani. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 200 Il Consiglio di Amministrazione: visto il contratto d'appalto stipulato in data 20/11/2006 n. rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n.3532 - serie 1 - Agenzia delle Entrate, per un importo di lavori pari ad € 2.138.536,43, di cui € 107.432,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che a seguito di n. 3 perizie di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva determina un importo contrattuale pari ad € 2.793.325,93, di cui € 163.108,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%; vista la proposta di accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 in cui l'A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l’accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma da liquidarsi pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n. rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n. 3532 - serie 1 - Agenzia delle Entrate, e integrato con gli atti aggiuntivi al contratto, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.: - importo di transazione € 140.000,00 - IVA al 10% su € 73.089,02 (somma riconosciuta per lavori) € 7.308,90 - sommano € 147.308,90 vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e le motivazioni dallo stesso addotte al fine di giustificare l’accordo bonario di cui trattasi; visto il parere della Commissione Edilizia, APPROVA la proposta di accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 1) in cui l'A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l'accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma da liquidarsi pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n. rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n.3532 - serie 1 ________________________________________________________________________________ 28 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - Agenzia delle Entrate, e integrato con gli atti aggiuntivi al contratto, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei premi di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. . L'importo pari ad € 147.308,90 grava già su F.S.1.05.04.A50000 così suddiviso: per € 110.119,57 CR08.CR02.ERISERVE per € 37.189,33 CR08.CR06.ERISERVE Sul punto 8 dell’O.D.G. «POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI AMPLIAMENTO DI VILLA VAL DI ROSE PER RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA N° 4» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con il Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni esterne n° 43843 (505) del 24/07/2007 veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI di Bologna con un ribasso del 15,865% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 4.781.605,25, di cui € 117.137,98 per oneri della sicurezza, con un importo contrattuale di € 4.041.587,52, di cui € 117.137,98 per oneri della sicurezza. Con il verbale di consegna dei lavori del 19/12/2007 venivano consegnati, sotto le riserve di legge, una prima parte dei lavori, essendo una parte dell’area di cantiere ancora occupata dalla Soprintendenza Archeologica per i saggi ispettivi e con il verbale di consegna dei lavori del 22/02/2008 venivano consegnati i restanti lavori. Il contratto di appalto rep. n° 1966 è stato registrato in data 11/04/2008. Con il Decreto del Dirigente 74039 (1114) del 30/10/2009 veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.497.143,46 di cui € 195.359,13 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € 455.555,94 di cui € 78.221,15 per oneri della sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, di € 6.650.565,05 invariato rispetto al precedente, lo schema di Atto di sottomissione, con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori di 120 giorni naturali e consecutivi che sommati al tempo contrattuale portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1200 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 44 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/6/2010 veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°2, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € ________________________________________________________________________________ 29 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 153.585,85 di cui € 4.451,40 per oneri per la sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, di € 6.662.852,19 e lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori di 60 giorni naturali e consecutivi a cui andavano a sommarsi 20 giorni naturali e consecutivi di proroga del tempo contrattuale che l’impresa Appaltatrice accettava in riconoscimento della richiesta avanzata con la riserva n. 5 relativa alle avverse condizioni meteorologiche per il periodo novembre 2008 - aprile 2009, che sommati al tempo contrattuale portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1280 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 61 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice. Con il Decreto del Dirigente n. 454 del 18 maggio 2011 veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa n° 3, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per invariato importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione invariato di € 6.662.852,19 e lo schema di Atto di sottomissione che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori di 40 giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi alla perizia 3 a cui vanno a sommarsi 15 giorni naturali e consecutivi di proroga del tempo contrattuale che l’Impresa Appaltatrice accettava in riconoscimento della richiesta avanzata per il maltempo, con lettera raccomandata dell’1/12/2010, che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1335 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 42 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2011 veniva approvato l’Atto di Accordo Bonario sottoscritto in data 8/7/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal rappresentante dell’Impresa appaltatrice, per il riconoscimento delle riserve inscritte dall’Impresa appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, con sede in Via Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna relativo all’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari, nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino che riconosce all’Impresa appaltatrice a stralcio, transazione, tacitazione completa e bonario componimento di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili: a) la somma di € 450.000,00 in riconoscimento dei danni, oltre IVA se dovuta, fatti salvi tutti gli accertamenti necessari e da farsi al fine di verificare il regime IVA applicabile agli importi riconosciuti; b) il riconoscimento della data del 22/2/2008, giorno in cui è stata consegnata definitivamente tutta l’area di cantiere, quale data di inizio dei lavori, per cui la data di ultimazione dei lavori con le protrazioni e proroghe concesse, diviene il 19/10/2011. Dal 7 luglio 2011, il Consorzio Etruria a cui il Consorzio Cooperative Costruzioni aveva affidato l’esecuzione dei lavori risulta in concordato preventivo, per cui il Consorzio ha assegnato l’esecuzione dei lavori alla Cooperativa Cellini di Prato con il conseguente rallentamento dei lavori. ________________________________________________________________________________ 30 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Pertanto è da escludere che l’impresa possa conseguire il premio di accelerazione già accantonato sulle somme a disposizione dell’Amministrazione per un importo di complessivi € 300.000,00 + IVA, per cui ad oggi risulta disponibile e da utilizzare la somma di € 300.000,00 + IVA. Nel corso dei lavori erano state stralciate alcune opere tra cui la strada di accesso all’edificio da via U. Schiff, in quanto non trovavano copertura e che pertanto potrebbero essere realizzate utilizzando le somme accantonate del premio di accelerazione. E’ stata redatta la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n.4 per un nuovo importo contrattuale dei lavori di € 4.777.596,36 di cui € 203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, un maggiore importo contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19. La perizia di variante prevede la realizzazione dei seguenti lavori: - tratto stradale di accesso alle residenze di Villa Val di Rose da Via U. Schiff e sistemazione delle aree a parcheggio; - sistemazione di via Lazzerini in prossimità dell’innesto della nuova viabilità; - illuminazione per il tratto stradale di nuova realizzazione e per le aree di pertinenza dell’ampliamento di Villa Val di Rose; - cancello di accesso all’hortus conclusus della villa; - recinzione sul retro dell’ampliamento di villa Val di Rose; - vani per contatori gas e acqua come da specifica richiesta degli Enti; - regolazione dell’accesso con badge dei corpi scale dell’ampliamento dell’edificio. Tutti i lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva e meglio descritti nella Relazione Tecnica rientrano nelle casistiche previste dall’art. 132, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 3, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 ed è stata accertata l’ammissibilità delle varianti ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010. Considerato che l’ARDSU non ha dato risposta alle richieste dell’Università di finanziare alcuni maggiori lavori per rendere totalmente funzionale l’opera (cancelli, recinzione area, sistemazioni esterne, etc.) e considerato che la somma destinata dal premio di accelerazione non viene utilizzata interamente con i lavori previsti nella perizia n. 4, è stato richiesto alla Commissione Edilizia un parere sull’utilizzo della somma rimanente da destinarsi agli arredi, così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire dal luglio 2012. Lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, in considerazione dei tempi tecnici per la realizzazione della strada, che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e consecutivi a partire dal 22/2/2008, per cui il termine dei lavori risulta essere il 17 gennaio 2012. Per la redazione della perizia n. 4 si è reso necessario concordare n. 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice. In data 21/9/2011 la Commissione edilizia ha espresso parere favorevole in merito all’approvazione della Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4 per i lavori di risanamento ________________________________________________________________________________ 31 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari e all’utilizzazione della somma residua di € 190.446,25 comprensiva di IVA, per agli arredi dell’edificio della Val di Rose così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire dal luglio 2012. Pertanto si sottopone al Consiglio di Amministrazione: - l’approvazione della Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4 per i lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari per un importo contrattuale dei lavori di € 4.777.596,36 di cui € 203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo contrattuale di 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19 con la variazione delle Somme a disposizione dell’Amministrazione per un maggiore importo delle somme destinate ai lavori e ad una minor spesa per il premio di accelerazione di € 300.000,00 con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e consecutivi a partire dal 22/2/2008 e il concordamento di 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice; - l’utilizzazione della somma residua di € 190.446,25 comprensiva di IVA, per agli arredi dell’edificio della Val di Rose così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire dal luglio 2012, derivante dal mancato conseguimento da parte dell’Impresa appaltatrice del premio di accelerazione.» Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e l’arch. Maria Luisa Ugolotti, afferente all’Area Servizi Tecnici, per l’illustrazione della pratica. Entrano Gentilini e Ugolotti. Gentilini illustra brevemente l’argomento e dà la parola a Ugolotti per maggiori dettagli. Ugolotti spiega che a seguito del passaggio di imprese affidatarie dei lavori, dal Consorzio Etruria alla Cooperativa Cellini di Prato, operato dall’impresa appaltatrice Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, si sono resi disponibili 300.000,00 euro che erano previsti come premio di accelerazione dei lavori e che in tale passaggio si sono resi inspendibili. Precisa che l’importo può essere utilizzato solamente nel capitolo di bilancio dell’opera e che pertanto la proposta in esame prevede l’utilizzo del fondo sia per la realizzazione di alcune opere in un primo momento stralciate dall’appalto, come la strada di accesso all’edificio dal via Ugo Shiff, sia, con la restante somma, per provvedere agli arredi interni. La consegna dell’opera ultimata è prevista nel luglio 2012, comprese le forniture di arredi. Gentilini aggiunge che la proposta è già stata esaminata dalla Commissione Edilizia. Mazzoli osserva che la base d’asta iniziale era intorno ai 4.780.000,00 euro e la 4° perizia di variante assesta l’importo contrattuale ad una somma molto simile a quella iniziale. Chiede pertanto delucidazioni circa l’effettiva disponibilità dei 300.000,00 euro di premio di accelerazione che si propone di riutilizzare. ________________________________________________________________________________ 32 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Ugolotti precisa che il quadro economico complessivo prevede una parte “A” relativa ai lavori e soggetta alle variazioni e una parte “B” relativa alle somme a disposizione nella quale erano compresi i 300.000,00 euro di premio di accelerazione, pertanto l’aumento delle spese per i lavori proposti corrisponde ad un importo già previsto nel quadro economico generale. Marotti invita a prestare la dovuta attenzione anche all’esame di tutte le eventuali implicazioni derivanti dal ritardo nella consegna dei lavori dovuto al passaggio di imprese affidatarie. Gentilini nell’accogliere l’osservazione di Marotti sottolinea che la documentazione a disposizione dell’ufficio attesta la regolarità e la congruità di quanto descritto in istruttoria. Escono Gentilini e Ugolotti. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 201 Il Consiglio di amministrazione: visto il Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni esterne n° 43843 (505) del 24/07/2007 con cui veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI di Bologna con un ribasso del 15,865% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 4.781.605,25, di cui € 117.137,98 per oneri della sicurezza, con un importo contrattuale di € 4.041.587,52, di cui € 117.137,98 per oneri della sicurezza; visto il verbale di consegna dei lavori del 19/12/2007 con cui venivano consegnati, sotto le riserve di legge, una prima parte dei lavori, essendo una parte dell’area di cantiere ancora occupata dalla Soprintendenza Archeologica per i saggi ispettivi e visto il verbale di consegna dei lavori del 22/02/2008 con cui venivano consegnati i restanti lavori; visto il contratto di appalto rep. n° 1966 registrato in data 11/04/2008; visto il Decreto del Dirigente n° 74039 (1114) del 30/10/2009 con cui veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.497.143,46 di cui € 195.359,13 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € 455.555,94 di cui € 78.221,15 per oneri della sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione di € 6.650.565,05 invariato rispetto al precedente schema di atto di sottomissione, con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi che, sommati al tempo contrattuale, portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1200 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 44 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice; vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/6/2010 con cui veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 2, relativa ai lavori di ________________________________________________________________________________ 33 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € 153.585,85 di cui € 4.451,40 per oneri per la sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle Somme a disposizione dell’Amministrazione di € 6.662.852,19 e lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi per i lavori a cui andavano a sommarsi 20 giorni naturali e consecutivi di proroga che l’Impresa Appaltatrice accettava in riconoscimento della richiesta avanzata con la riserva n. 5 relativa alle avverse condizioni metereologiche per il periodo novembre 2008 - aprile 2009, che sommati al tempo contrattuale portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1280 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 61 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice; visto il Decreto del Dirigente n. 454 del 18 maggio 2011 con il quale veniva approvata la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa n° 3, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per invariato importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle Sada invariato di € 6.662.852,19; richiamata la precedente delibera del 22 luglio 2011 con la quale veniva approvato l’Atto di Accordo Bonario sottoscritto in data 8/7/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal rappresentante dell’Impresa appaltatrice, per il riconoscimento delle riserve iscritte dall’Impresa appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, con sede in Via Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna, relativo all’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari, nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino che riconosce all’Impresa appaltatrice a stralcio, transazione, tacitazione completa e bonario componimento di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili: a) la somma di € 450.000,00 in riconoscimento dei danni, oltre IVA se dovuta, fatti salvi tutti gli accertamenti necessari e da farsi al fine di verificare il regime IVA applicabile agli importi riconosciuti; b) il riconoscimento della data del 22/2/2008, giorno in cui è stata consegnata definitivamente tutta l’area di cantiere, quale data di inizio dei lavori, per cui la data di ultimazione dei lavori con le protrazioni e proroghe concesse, diviene il 19/10/2011; considerato che in data 21/6/2011 la Cooperativa Cellini di Prato è divenuta assegnataria dell’esecuzione delle opere in sostituzione del Consorzio Etruria per il quale il Tribunale di Firenze ha iscritto la procedura di Concordato preventivo in data 7/7/2011; visto che l’andamento dei lavori ha subito un rallentamento così come comunicato dal Direttore dei lavori, per cui non è in alcun modo prevedibile che detti lavori siano conclusi con ________________________________________________________________________________ 34 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ anticipo in modo che l’impresa possa conseguire il premio di accelerazione accantonato per un importo di € 300.000,00; considerato che nel corso dei lavori erano state stralciate alcune opere tra cui la strada di accesso secondario all’edificio dell’ampliamento di Villa Val di Rose, in quanto non trovavano copertura e che pertanto potrebbero essere realizzate utilizzando le somme accantonate del premio di accelerazione; considerata l’opportunità di realizzare la strada di accesso secondario all’edificio dell’ampliamento di Villa Val di Rose, e di prevedere la realizzazione di alcune lavorazioni (recinzioni, illuminazione esterna, alloggiamenti contatori) quali soluzioni migliorative alle opere contrattuali per consentire un miglioramento dell’opera tenendo conto della sicurezza, come richiesto dall’ARDSU; considerato che i lavori previsti nella presente perizia e meglio descritti nella Relazione Tecnica rientrano nelle casistiche previste dall’art. 132, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 3, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 e che pertanto sono ammissibili ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010; vista la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per un importo contrattuale di € 4.777.596,36 di cui € 203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19; visto lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI di Bologna che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi alla perizia 4 che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e con scadenza il 17/01/2012; visto il verbale di concordamento di 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice; vista la relazione tecnica; visto il quadro economico di raffronto; visto il parere favorevole espresso dalla Commisione Edilizia in data 21/9/2011, APPROVA 1) la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per un importo contrattuale di € 4.777.596,36 di cui € 203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19 come riportato nel quadro economico di raffronto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B); ________________________________________________________________________________ 35 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e consecutivi; 3) il verbale di concordamento di 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa appaltatrice; AUTORIZZA l’utilizzazione della somma di € 190.446,25 comprensiva di IVA derivante dal mancato conseguimento del premio di accelerazione per gli arredi dell’edificio della Val di Rose così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire da luglio 2012. Lo stanziamento complessivo di € 6.662.852,19 grava su A.50000. F.S. 1.05.03: - per € 182.662,76 su EVALDIROSE bilanci ante 2003 - per € 54.435,49 su CR08.CR01.EVALDIROSE - per € 2.169.545,80 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilanci precedenti (UNIFI) - per € 641.312,59 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilancio 2011 (UNIFI) - per € 3.126.562,97 su CR08.CR11. EVALDIROSE bilanci precedenti (MIUR) - per € 376.045,44 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilancio 2011 (MIUR) - per € 112.287,14 su CR08.CR10.EVALDIROSE bilanci precedenti (ARDSU). Sul punto 9 dell’O.D.G. «LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PER RESIDENZE STUDENTI UNIVERSITARI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università sta ultimando i lavori per la realizzazione di tre residenze per studenti, che hanno goduto del cofinanziamento da parte del Ministero dell’Università e Ricerca, ai sensi della Legge 338/00. Sui quadri economici degli interventi di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 e di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi, che sono giunti alla fase dei collaudi, sono rimaste da finanziare alcune voci delle somme a disposizione dell’Amministrazione. In particolare si rende necessario adeguare gli onorari dei professionisti che hanno collaborato per gli uffici di direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, incrementare le somme per gli imprevisti in previsione di eventuali necessità, e gli oneri di legge. Le somme necessarie a coprire i fabbisogni dei due interventi sono state così individuate: - € 25.000,00 per le esigenze dell’intervento di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi (opera n° 104); - € 20.000,00 per le esigenze dell’intervento di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 (opera n° 102). Si propone di recuperare la somma di € 45.000,00 dagli imprevisti a disposizione sull’opera 103 – realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta. Tutta la documentazione è stata trasmessa alla Commissione Edilizia che l’ha approvata nella seduta del giorno 14/07/2011. 2) ________________________________________________________________________________ 36 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Si sottopone all’approvazione del Consiglio la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per i seguenti interventi: - per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta - che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così con una diminuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da € 1.906.539,23 ad € 1.861.539,23 e dello stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31; - per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78, determinando così un aumento delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da € 989.408,79 ad € 1.009.408,79; in questo caso l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da € 3.450.739,33 ad € 3.470.739,33, mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha ancora copertura finanziaria e rimane invariato; - per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi determinando così un aumento delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da € 888.876,07 ad € 913.876,07 e dello stanziamento che aumenterà da € 3.682.202,00 a € 3.707.202,00.» Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini e l’arch. Cinzia Persiani per l’illustrazione della pratica. Gentilini illustra brevemente l’argomento e dà la parola a Persiani per maggiori dettagli. Persiani spiega che la richiesta in esame riguarda la proposta di recuperare la somma di € 45.000,00 che si sono resi disponibili sulla voce relativa agli imprevisti a disposizione sull’opera di realizzazione di un nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta. Tale recupero permetterebbe di utilizzare l’importo per aumentare le risorse a disposizione dell’amministrazione per le opere di via Romana e del Padiglione 38 di San Salvi rispettivamente per 20.000,00 e 25.000,00 euro. Le conseguenti variazioni offrirebbero l’opportunità di affrontare le spese necessarie e fino ad oggi non definite, in particolare per il collaudo delle opere ed eventuali lavori di miglioria e per l’adeguamento degli onorari dei professionisti a fronte dei maggiori lavori eseguiti e per le nuove aliquote degli oneri previdenziali e di legge. Mazzoli chiede se le variazioni in esame siano state comunicate al Ministero. Il Rettore risponde affermativamente. Gentilini e Persiani confermano. Marotti chiede delucidazioni sugli importi dovuti per gli adeguamenti dei compensi dei professionisti e circa l’adeguamento all’aumento dell’iva. Persiani precisa che gli adeguamenti dei compensi previdenziali erano già stati previsti nel quadro economico poiché la modifica della cassa nazionale di previdenza è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, mentre per la copertura dell’aumento dell’iva verranno utilizzate le risorse degli imprevisti. Escono Gentilini e Persiani. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 202 Il Consiglio di Amministrazione: ________________________________________________________________________________ 37 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ richiamata la precedente delibera del 29/04/2011 che approvava la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione e autorizzava al recupero del ribasso d’asta dei lavori di completamento di via del Mezzetta; considerato che si rende necessario aumentare lo stanziamento per l’opera 102, lavori per il recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 per residenze per studenti per le maggiori esigenze per spese tecniche, imprevisti e oneri di legge; considerato che si rende necessario aumentare lo stanziamento per l’opera 104, lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi per residenze per studenti per spese tecniche, imprevisti e oneri di legge; visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 14/07/2011 che ha approvato la proposta di recupero di parte degli imprevisti per le esigenze dei due interventi per le residenze per studenti universitarie e precisamente per l’intervento di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi per residenze per studenti (opera n° 104) e il recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13, (opera n° 102); vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento; vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta - che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così una diminuzione dello stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31; vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78; in questo caso l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da € 3.450.739,33 ad € 3.470.739,33, mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha ancora copertura finanziaria; vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi il cui finanziamento aumenterà da € 3.682.202,00 a € 3.707.202,00, APPROVA 1. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così una diminuzione dello stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31, come da quadro economico allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. C); 2. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78; in questo caso l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da € 3.450.739,33 ad € 3.470.739,33 mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha ancora copertura finanziaria, come da quadro economico allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. D); ________________________________________________________________________________ 38 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 3. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi il cui finanziamento aumenterà da € 3.682.202,00 a € 3.707.202,00, come da quadro economico allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. E); AUTORIZZA 1) la conseguente variazione dei finanziamenti delle seguenti opere del Piano Edilizio: opera 103 Mezzetta - totale stanziamento € 5.490.616,31 grava sulla ctg. F.S.1.05.03 A.50000. per: - € 19.000,00 CR08.CR12.ESALVINEW bilancio 2002; - € 79.510,59 – ante 2003; - € 1.254.511,31 CR08.CR10.ESALVINEW - anni precedenti - ARDSU; - € 1.923.022,00 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - UNIFI; - € 2.029.510,42 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - MUR; - € 72.500,00 CR08.CR11.ESALVINEW bilancio 2011 – UNIFI pren. 278/11; - € 13.531,99 CR08.CR11.ESALVINEW bilancio 2011 – UNIFI pren. 265/11; - € 99.030,00 CR08.CR10.ESALVIFOTO – anni precedenti opera 102 Via Romana - totale stanziamento € 3.470.739,33 grava sulla ctg. F.S.1.05.04 A.50000. per: - € 67.865,92 CR08.CR01.CR29.EROMANA bilancio 2002; - € 1.335.836,00 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - UNIFI; - € 1.655.126,24 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - MUR; - € 154.637,09 CR08.CR10.EROMANA bilancio 2010 – ARDSU; - € 200.000,00 CR08.CR10.EROMANA bilancio 2011 ARDSU pren.262/11; - € 37.274,08 CR08.CR11.EROMANA bilancio 2011 – UNIFI pren.263/11; - € 20.000,00 CR08.CR11.EROMANA bilancio 2011 – UNIFI; opera 104 Padiglione 38 - totale stanziamento € 3.707.202,00 grava sulla ctg. F.S.1.05.04 A.50000. per: - € 47.949,42 esercizio 2002; - € 851.262,22 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - UNIFI; - € 177.510,81 CR08.CR10.ESANSALVI esercizio 2010 ARDSU pren. 229/10; - € 2.387.994,07 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - MUR; - € 217.485,48 CR08.CR11.ESANSALVI bilancio 2011 – UNIFI pren.264*267/11; - € 25.000,00 CR08.CR11.ESANSALVI bilancio 2011 – UNIFI. 2) la conseguente variazione al bilancio di Ateneo esercizio 2011: F.S.1.05.03 - € 45.000,00 F.S.1.05.04 + € 45.000,00. A questo punto esce Marotti. Sul punto 10 dell’O.D.G. «VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2011 DEL POLO CENTRO STORICO» ________________________________________________________________________________ 39 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Si richiedono le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2011 del Polo Centro Storico: F.E. 1.04.15.01 “altri contributi finalizzati” € 11.815,00 F.S. 1.03.01.02 “ iniziative didattiche culturali e soc.” € 11.815,00 Motivazione: tale importo rappresenta una minor entrata a seguito dell’assegnazione del finanziamento per le iniziative studentesche e sociali per l’anno 2010/11, come rettificato dall’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca con lettera prot. 45101 del 12/07/11. F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali” € 16.200,00 F.S. 1.06.13.03 “ traslochi e facchinaggi” € + 16.200,00 Motivazione: tale storno si giustifica al fine di poter implementare il capitolo dei “traslochi e facchinaggi” per far fronte alle spese che dovranno essere sostenute per svuotare da tutte le attrezzature, materiali e mobilio la sede di Piazza Boccaccio e Via Ugo Foscolo a seguito della decisione presa dal Senato Accademico di disattivare il Corso di Laurea in Cultura e Progettazione della Moda (nota Rettore dell’11/05/11). F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali” € 15.000,00 F.S. 1.06.10 “ materiale vario di consumo” € + 15.000,00 Motivazione: tale storno si giustifica al fine di poter implementare il capitolo del materiale di consumo per far fronte alle spese relative al rifornimento e sostituzione del materiale igienico dei bagni di pertinenza degli stabili di Via Laura, Piazza Brunelleschi, Piazza Ghiberti e Via della Mattonaia; a seguito di ispezioni degli immobili si è valutato che, cambiando le attuali attrezzature igieniche rotte o mal funzionanti, a causa di un cattivo uso da parte degli utenti, con attrezzature di normale utilizzo avremo un risparmio annuale del 30-60% .» Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 203 Il Consiglio di Amministrazione: visto l’art. n. 22 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, approva le seguenti variazioni al bilancio 2010 del Polo Centro Storico: Parte entrate F.E. 1.04.15.01 “altri contributi finalizzati” € 11.815,00 Totale Entrate € 11.815,00 Parte uscite F.S. 1.03.01.02 “ iniziative didattiche culturali e soc.” € 11.815,00 F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali” € 31.200,00 F.S. 1.06.13.03 “ traslochi e facchinaggi” € + 31.200,00 Totale Uscite € 11.815,00 Sul punto 12 dell’O.D.G. «VENDITA STRADA PRIVATA IN LOCALITÀ LE MASSE PRESSO CAREGGI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il bene oggetto della presente pratica è rappresentato da un appezzamento di terreno di 2.980 mq. catastali, ________________________________________________________________________________ 40 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ utilizzato come raccordo di collegamento con la viabilità pubblica e il viuzzo delle Masse, in località Le Masse, presso Careggi e distinto al C.T. del Comune di Firenze nel Foglio 12 Particella 57. Esso è gravato da servitù costituite di passo, acquedotto, gas metano e linee telefoniche a favore dei frontisti. Fu acquisito al patrimonio universitario a seguito della dichiarazione di estinzione del Conservatorio delle Montalve di cui alla Legge 5 febbraio 1992, (Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 15.09.1992 registrato alla Corte dei Conti il 09.12.1992) ed il subentro dell’Università di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi. La particella in questione venne originata nel 1977, con tipo frazionamento del 18/02/1977, n.33.180, per conseguire una lottizzazione mediante parcellizzazione della particella originaria di 17.670 mq. catastali da parte del Conservatorio delle Montalve. A seguito di tale lottizzazione il Conservatorio avviò la vendita per singoli lotti dell’intero complesso, ad eccezione della particella 57, (attualmente rappresentata dalla strada) appositamente posizionata al centro dell’area, con l’intento di consentire l’accesso dei vari proprietari ai lotti e concedendo a tutti gli acquirenti, sulla medesima, il diritto di passo “mediante servitù costituita inserita nell’atto pubblico di acquisto”. Rimase in essere una servitù di passo a favore dell’Ente Venditore (ex Conservatorio Montalve) per l’ispezione, manutenzione e riparazione dell’acquedotto esistente nella particella 40, per l’approvvigionamento e la fornitura dell’acqua a Villa La Quiete. Successivamente venne concessa “a titolo gratuito” da parte di questa Amministrazione al sig. Panizza, proprietario di un fondo servito dalla strada, una servitù di acquedotto, gas metano e linee telefoniche. Nel 1999, su richiesta dei proprietari dei fondi dominanti, fu intrapresa una procedura di alienazione del bene, poi non giunta a conclusione, nel corso della quale venne istruita apposita pratica presso il Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo il quale espresse parere favorevole all’alienazione, con la motivazione che il bene “non è in alcun modo utilizzabile dall’Università”. In questo contesto, il sig. Vasco TURCI, proprietario di un fondo asservito, con lettera del 22.04.2010, richiese l’interramento di un tubo recante acqua condotta lungo tutto il tracciato della strada, dal Viuzzo delle Masse fino alla sua proprietà posta nell’estremità nord del lotto. Con l’occasione, l’Ufficio ha proposto al sig. Turci di acquistare l’intera particella 57 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e, a seguito di successivi contatti informali, il sig. Turci ha presentato in data 25/08/2011, un’offerta di acquisto per € 1.500,00 (millecinquecento/00) in luogo della costituzione di servitù, “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. A fronte di quanto sopra esposto risulta quindi che “il terreno” non è utilizzabile dall’Università e nello stesso tempo il suo possesso implica, da parte della proprietà, tutti quegli oneri e responsabilità conseguenti all’uso da parte di terzi, considerato che il proprietario è tenuto al mantenimento a propria cura e spese dell’asse stradale, a lasciar passare sopra il fondo tutti gli aventi diritto, con tutti i mezzi e le macchine ad uso agrario o civili e a tollerare sul fondo le opere, e i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità all’esercizio del diritto concesso e delle leggi vigenti. ________________________________________________________________________________ 41 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ L’Ufficio ritiene pertanto vantaggioso procederne all’alienazione e, dato che l’unico soggetto che può essere ragionevolmente interessato all’acquisto non può essere che un frontista, vista la non autonoma commerciabilità del bene, esprime parere favorevole all’accettazione della proposta del sig. Vasco Turci.» Il Rettore invita in seduta il dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali. Entra Benedetti. Il Rettore illustra brevemente la pratica. Dei chiede delucidazioni circa la congruità dell’offerta che la pratica in esame propone di accettare, a fronte di un valore catastale sensibilmente superiore. Benedetti fa notare che l’oggetto dell’offerta è costituito da una strada che non porta in nessun luogo se non nelle proprietà dell’acquirente. L’Università perciò deve attualmente provvedere alla manutenzione della suddetta strada, con i relativi oneri, senza doverla mai utilizzare. L’ufficio ritiene pertanto vantaggiosa l’offerta nel complesso delle valutazioni del caso e in considerazione del fatto che non è prevedibile nessun altro acquirente. Mazzoli invita a considerare anche che il valore della proprietà dell’acquirente può risultare incrementato dall’acquisto della strada che ne permette l’accesso. Benedetti evidenzia che l’interesse reale del privato consiste nella sua libertà di intervenire nella manutenzione della strada senza dover attendere i tempi di cui necessita la richiesta dell’intervento all’Università e l’esecuzione dei lavori. Il Rettore ricorda che, come riportato in narrativa, il Comitato Tecnico Amministrativo si è già espresso sull’argomento nel 1999 senza esprimersi sul valore economico della vendita. Dei sottolinea che il fatto che l’operazione sia vantaggiosa non implica necessariamente che il valore dell’offerta sia congruo. A questo punto si apre una breve discussione durante la quale Benedetti consulta gli Uffici preposti. Al termine il Rettore, in considerazione di quanto emerso, propone di approvare la delibera in esame come formulata dagli Uffici. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 204 Il Consiglio di Amministrazione, considerato che l’Università di Firenze è proprietaria di un terreno identificato nel Comune di Firenze nel Foglio 12, particella 57, in località Le Masse, presso Careggi, proveniente dall’acquisizione del patrimonio dell’estinto Conservatorio delle Montalve e attualmente utilizzato come viabilità di penetrazione in fondi dominanti e gravato da servitù di passo, elettrodotto, acquedotto, e linee telefoniche nei confronti dei medesimi; considerato che tale terreno è verosimilmente rimasto in possesso del Conservatorio delle Montalve, all’epoca dell’alienazione dei terreni circostanti, per un probabile difetto di trascrizione al momento del frazionamento; visto il verbale del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella riunione del 16/11/1999, ove si rileva che “… il terreno non è in alcun modo utilizzabile dall’Università”; ________________________________________________________________________________ 42 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ considerati inoltre gli oneri e le responsabilità per la proprietà, derivanti dall’uso del terreno da parte di terzi, dato che il proprietario è tenuto al mantenimento a propria cura e spese dell’asse stradale, a lasciar passare sopra il fondo tutti gli aventi diritto, con tutti i mezzi e le macchine ad uso agrario o civili e a tollerare sul fondo le opere, e i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità all’esercizio del diritto concesso e delle leggi vigenti; vista la richiesta del signor Vasco TURCI del 22/04/2010, di interramento di un tubo recante acqua condotta lungo tutto il tracciato della strada, dal Viuzzo delle Masse fino alla sua proprietà posta nell’estremità nord del lotto, e la successiva offerta di acquisto del 25/08/2011 per € 1.500,00 (millecinquecento/00), in luogo della costituzione di servitù, con la quale si dichiara disponibile all’acquisto del terreno “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”; considerato che la vendita del terreno (strada di servizio) per il prezzo offerto dal signor Vasco TURCI, rappresenti un vantaggio per l’Università, che, a fronte della non utilizzabilità del bene, si vedrà sollevata da ogni responsabilità ed onere per la manutenzione e la gestione dello stesso; vista la relazione dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare; vista la Proposta di acquisto del sig. Vasco Turci; ritenendo di poter accogliere la proposta del sig. Vasco Turci, AUTORIZZA 1. La vendita a trattativa privata al signor Vasco TURCI, della strada di servizio distinta al C.T. del Comune di Firenze nel Foglio 12, particella 57, per il prezzo offerto di € 1.500,00, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 2. Tale vendita è subordinata al mantenimento “conservazione” di tutte le servitù ivi esistenti così come oggi esercitate e consentite dallo stato dei luoghi a favore degli aventi diritto, con particolare riguardo alla servitù di passo per l’ispezione, manutenzione e riparazione dell’acquedotto, esistente nella particella 40 del Foglio 12, “per l’approvvigionamento e la fornitura dell’acqua a Villa La Quiete, a favore della Regione Toscana, avente causa dall’Università degli Studi di Firenze” con la vendita del complesso Villa La Quiete, esonerando l’Ente Venditore da ogni onere, presente e futuro, di manutenzione e gestione della strada. Sul punto 13 dell’O.D.G. «MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - CNISM» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di Firenze ha aderito al Consorzio Nazionale Interuniversitario per Scienze Fisiche della Materia – CNISM con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2005. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene e ospita nell’area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio è costituito tra 39 Università italiane ed ha sede legale presso l’Università degli Studi Roma Tre. ________________________________________________________________________________ 43 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Con nota del 2 Agosto 2011, il Presidente del CNISM, Prof. Ezio Puppin, ha trasmesso le proposte di modifiche allo Statuto del Consorzio che sono state approvate dall’Assemblea tenutasi il 21 giugno 2011. La principale modifica riguarda il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122. Un’altra variazione di rilievo riguarda la possibilità di raccogliere la volontà assembleare anche attraverso una procedura di consultazione scritta per rendere più flessibile la gestione dell’Ente. ANALISI DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO Art.10 All’art.10 dello Statuto relativo all’Assemblea è stato aggiunto un nuovo capoverso in base al quale: “Le decisioni dei consorziati possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all’art. 20”. La modifica proposta riguarda innanzitutto la previsione della possibilità di esprimere le decisioni dei consorziati mediante consultazione scritta ed è stata determinata dall’esigenza di raccogliere la volontà dei soci consorziati senza la necessità di convocare a tal fine una riunione nella medesima sede fisica, anche in considerazione del fatto che il CNISM è costituito da 39 Università italiane. Art.20 All’art.20 sono state specificate le modalità operative in base alle quali il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea possono esprimere il proprio consenso mediante consultazione scritta. In particolare, l’art.20 stabilisce che: “In caso di necessità e urgenza l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione possono esprimere il proprio consenso mediante consultazione scritta e consenso reso per iscritto, le modalità da seguire sono le seguenti: Ogni volta una decisione è presa mediante consultazione scritta, il Consorziato o il Consigliere di Amministrazione proponente la decisione deve: - consultare gli altri Consorziati o Consiglieri di Amministrazione formulando una proposta di decisione in qualunque forma scritta (cartaceo o elettronica); - indicare nella proposta scritta l’oggetto della decisione richiesta; - indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione richiesta; - indicare nella proposta scritta il termine entro il quale esprimere la decisione richiesta e notificarla secondo quanto infra precisato; - sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o in digitale.” Art.12 Il Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 ha stabilito l’obbligo per tutti gli Enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i propri Statuti per assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto stesso gli Organi di Amministrazione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque. ________________________________________________________________________________ 44 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Per adeguare lo statuto a tali disposizioni normative è stata proposta una modifica dell’art.12 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La nuova versione prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 componenti, e precisamente dal Presidente designato dall’Assemblea, e da quattro membri, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nominati dall’Assemblea su designazione dei consorziati.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 205 Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia - CNISM; vista la nota del 2 agosto 2011 del Prof. Ezio Puppin Presidente del Consorzio con la quale ha trasmesso le proposte di modifica dello Statuto; vista la Legge 122/2010 di conversione del Decreto Legge 78/2010, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.577/95 e successive modifiche; visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche, esprime parere favorevole all’approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio Nazionale e Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia CNISM il cui testo aggiornato è allegato all’originale del presente verbale (All. 2). Sul punto 14 dell’O.D.G. «DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA REATTIVITÀ CHIMICA E LA CATALISI (CIRCC)» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In data 26 gennaio 1994 è stata approvata l’istituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi fra le Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”, Salerno, Torino, Trieste, Venezia. Al Consorzio hanno aderito in seguito l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università dell’Insubria e, nel 2006, l’Università di Sassari. Il CIRCC si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali e internazionali in questo settore. Il Consorzio ha sede legale presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa, e sede amministrativa presso l’Università di ________________________________________________________________________________ 45 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ appartenenza del Direttore sino a quando non avrà una propria sede amministrativa e/o di ricerca ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR). Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili ai consorziati. Sono organi del Consorzio: il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti. In base all’art. 7 dello Statuto “Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio. E’ incompatibile la funzione di rappresentante di ciascuna delle Università Consorziate con identiche funzioni all’interno di Organi di altri Consorzi Interuniversitari. Il MIUR può designare un proprio qualificato dirigente quale componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei componenti del Consiglio può essere rinnovata. Qualora, per qualunque motivo, venga meno uno dei consiglieri anteriormente alla data di scadenza, si provvede alla sostituzione dello stesso. Il Consigliere sostituito dura in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito”. Come da Statuto del CIRCC, il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei componenti del Consiglio può essere rinnovata. Il Direttore del Consorzio del CIRCC, Prof. Michele Aresta con la nota del 21 luglio 2011 ricorda che al termine di questo anno scadrà il mandato del rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) per il triennio 2012 – 2014. Il prof. Piero Frediani ha dato la sua disponibilità per la nomina come rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) per il triennio 2012 – 2014. Tale nomina è compatibile con le norme dello Statuto del Consorzio. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre scorso ha espresso parere favorevole alla nomina del Prof. Piero Frediani.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 206 Il Consiglio di Amministrazione, vista la nota del 21 luglio 2011 del Prof. Michele Aresta, Direttore del CIRCC, che ha sollecitato la nomina del Rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del CIRCC; visto l’art. 7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC); tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentato dal Prof. Piero Frediani; visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 alla nomina del Prof. Piero Frediani; ________________________________________________________________________________ 46 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 1041/93 e successive modifiche; visto l’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 577/95 e successive modifiche, esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Piero Frediani quale rappresentante dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) per il triennio solare 2012-2013-2014. Sul punto 15 dell’O.D.G. «NOMINA DEI DOCENTI RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LA PACE, L’ANALISI E LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI (CIRPAC)» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, l’Università degli Studi di Firenze, in data 21 ottobre 2004, sottoscriveva la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Pace, l’Analisi e la Mediazione dei Conflitti (CIRPAC), unitamente all’Ateneo di Siena, Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il Centro CIRPAC ha la durata di 9 anni ed è rinnovabile alla scadenza. La sede amministrativa del CIRPAC è “..stabilita per ogni triennio presso l’Università cui appartiene il Direttore in carica …” (art. 4). Con DR n. 545 del 10.06.2008 era stata nominata la Prof.ssa Giovanna Ceccatelli, Direttore del CIRPAC e con ulteriore DR n. 565 i Proff. Mario Biggeri e Giovanna Ceccatelli risultavano rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del medesimo. Le suddette cariche sono scadute ad aprile 2011 e pertanto in data 30.03.2011, si riuniva il Comitato Tecnico Scientifico del Centro, con lo scopo di eleggere il nuovo Direttore e Consiglio Direttivo. Dal citato verbale, pervenuto all’ufficio scrivente il 25 agosto u.s., risultavano eletti il Prof. Marco della Pina, dell’Università di Pisa, quale Direttore del CIRPAC e membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dell’Ateneo fiorentino, i Proff. Giovanni Scotto e Mario Biggeri. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. p) del vigente Statuto dell’Università di Firenze, spetta al Rettore nominare “..i rappresentanti dell’Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l’Università faccia parte, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico..”. Il Senato Accademico si è pronunciato in data 14 settembre 2011. Stante quanto detto, si rende necessario acquisire il parere favorevole del Consiglio circa la nomina dei rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del CIRPAC.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 207 Il Consiglio di Amministrazione: - visto l’estratto del verbale del Comitato Tecnico del Centro CIRPAC del 30 marzo 2011; ________________________________________________________________________________ 47 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ visto l’art. 6 della convenzione istitutiva del Centro CIRPAC; visto il Decreto Rettorale n. 565 del 13 giugno 2008 di nomina dei rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro; - considerato che le suddette nomine dei due rappresentanti dell’Ateneo fiorentino sono scadute ad aprile 2011 e che pertanto occorre procedere con la nomina di due nuovi rappresentanti; - tenuto conto del curriculum vitae dei Proff. Mario Biggeri e Giovanni Scotto; - preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011; - visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche; - visto l’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.577/95 e successive modifiche, esprime parere favorevole alla nomina dei Proff. Mario Biggeri e Giovanni Scotto quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Pace, l’Analisi e la Mediazione dei Conflitti (CIRPAC), con decorrenza da aprile 2011 e per la durata di tre anni solari (scadenza il 31.3.2014). Sul punto 16 dell’O.D.G. «NOMINA MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO CISPEA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con nota prot. 471/1-2010, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici trasmetteva all’Ufficio scrivente l’estratto del verbale della seduta del Consiglio di dipartimento contente la proposta di nomina del Prof. Rolando Minuti in sostituzione del Prof. Federico Romero. Quest’ultimo, era stato nominato, unitamente alla Prof.ssa Alessandra Lorini, quale membro del Consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-americana (CISPEA), Centro a cui il Dipartimento succitato aveva afferito fin dalla sua costituzione. Causa della sostituzione è il trasferimento del Prof. Romero all’Istituto Universitario Europeo a far data dal 1° ottobre 2011, con conseguente impossibilità del citato docente di far parte del Consiglio Direttivo. In considerazione dell’art. 6 della convenzione costitutiva del Centro, “Il Consiglio direttivo è composto da due rappresentanti per ciascuna Università designati secondo le norme vigenti in ciascuna istituzione e scelti fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati..”. Pertanto il Dipartimento ha deliberato la sostituzione nominando il Prof. Minuti che, a sua volta, ha manifestato la propria disponibilità a rivestire tale ruolo, risultando in possesso delle “..competenze idonee per rappresentare il Dipartimento in detto Centro”.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 208 Il Consiglio di Amministrazione: vista la convenzione istitutiva del CISPEA; visto l’estratto del verbale del Dipartimento di Studi storici e geografici prot. 471/1 del 2010; ritenuto necessario procedere alla nomina del sostituto del Prof. Romero; ________________________________________________________________________________ 48 - (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ considerata la disponibilità dimostrata dal Prof. Rolando Minuti a rivestire la carica di membro del Consiglio direttivo del CISPEA; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, delibera la nomina del Prof. Rolando Minuti quale membro del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-americana, in sostituzione del Prof. Federico Romero. Sul punto 17 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, MEDIOEVO E RINASCIMENTO E LINGUISTICA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica nella seduta del 6 giugno 2011 ha approvato il Regolamento del Dipartimento il cui testo è stato esaminato dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011, esprimendo un proprio parere a riguardo in data 4 agosto 2011. Il Comitato ha espresso un parere complessivamente favorevole sul testo del regolamento accogliendo alcune delle modifiche proposte dall’Ufficio Affari Generali. Il Direttore del Dipartimento, prof.ssa Concetta Bianca, ha ritenuto di condividere i suggerimenti proposti dal Comitato ottenendo, contestualmente, sul testo modificato, il pieno consenso dei membri del Consiglio di Dipartimento sentiti per mail il 25.08.2011. Ai sensi dell’art. 42 dello Statuto il testo del Regolamento in esame è stato sottoposto al parere del Senato Accademico del 14 settembre 2011 che ha effettuato delle lievi modifiche agli artt. 8 e 9 del testo. Pertanto il testo è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella formulazione sotto indicata.» Il Rettore illustra brevemente la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 209 Il Consiglio di Amministrazione: visto il Regolamento di Ateneo denominato Regolamento dei Dipartimenti – emanato con decreto rettorale n. 647 del 05.05.2009; vista la bozza del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica; visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011; vista la nota del 31.08.2011 del Direttore del Dipartimento di accoglimento delle modifiche proposte dal Comitato; visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre scorso; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole sul testo del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica, di seguito riportato, così come modificato sulla base dei suggerimenti proposti dal Comitato Tecnico Amministrativo e dal Senato Accademico. Regolamento interno del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica ________________________________________________________________________________ 49 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ INDICE Art. 1 Compiti del Dipartimento Art. 2 Composizione del Dipartimento Art. 3 Organizzazione del Dipartimento in Sezioni Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso Art. 5 Organi Art. 6 Il Direttore del Dipartimento Art. 7 Il Consiglio di Dipartimento Art. 8 Funzionamento del Consiglio Art. 9 Compiti del Consiglio Art. 10 Giunta di Dipartimento Art. 11 Compiti della Giunta Art. 12 Modifiche al Regolamento Art. 1 Compiti del Dipartimento Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nelle leggi e nei regolamenti in vigore, il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica è la struttura organizzativa che promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività; organizza e/o concorre all'organizzazione delle attività didattiche secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti; organizza e/o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di Specializzazione; favorisce e promuove le relazioni e collaborazioni con Università ed Enti nazionali ed internazionali operanti negli stessi settori di ricerca o affini; intraprende relazioni e collaborazioni con soggetti pubblici e privati in relazione ai propri compiti istituzionali; assume e partecipa ad iniziative per la diffusione delle conoscenze nei settori di propria pertinenza al fine della formazione culturale e professionale a livello pre- e post-laurea. Art. 2 Composizione del Dipartimento Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientificodisciplinari omogenei ai sensi dell’art. 22 comma 1 dello Statuto, nonché il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato e i ricercatori a tempo determinato. Art. 3 Organizzazione del Dipartimento in Sezioni Per esigenze di coordinamento scientifico e per una migliore gestione dei servizi, il Dipartimento si articola nelle seguenti 5 Sezioni: 1) Archeologia; 2) Filologia classica e storia antica; 3) Linguistica; 4) Medioevo e Rinascimento 5) Orientalistica Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni Sezione elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri di ruolo un responsabile di Sezione che coordina e rappresenta la Sezione stessa. ________________________________________________________________________________ 50 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il responsabile di Sezione dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o temporaneo impedimento del responsabile della Sezione lo sostituisce il professore decano della medesima sezione. Ciascun membro del Dipartimento può afferire ad una sola Sezione. Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso Partecipano alle attività del Dipartimento ed hanno accesso alle sue strutture e servizi anche dottorandi, specializzandi, assegnisti, tirocinanti, lettori, borsisti italiani e stranieri, visiting professors e altri studiosi che operino nell’ambito di programmi di ricerca e delle attività promosse dal Dipartimento (Dottorati, Scuole di Specializzazione, Master, Accordi culturali nazionali e internazionali), nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività del Dipartimento. L’accesso alle strutture ed ai servizi del Dipartimento da parte di personale estraneo all’amministrazione universitaria deve essere autorizzato dalla Giunta previa presentazione di polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso i terzi e tempestiva comunicazione ai responsabili di Sezione. Art. 5 Organi Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta. Art. 6 Il Direttore del Dipartimento Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta. Al Direttore spettano tutte le attribuzioni e le mansioni previste dalla legge, dai regolamenti dell’Università e dalle norme di cui al presente regolamento. In particolare al Direttore spetta la competenza in materia contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. ha del Regolamento sui Dipartimenti. Il Direttore può designare un Vice-direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vice-direttore, le funzioni di quest’ultimo sono svolte dal Professore decano. Art. 7 Il Consiglio di Dipartimento Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e di coordinamento dell’attività di ricerca, facendo salva la libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti. Il Consiglio di Dipartimento è composto: - da tutti i professori e ricercatori di ruolo; - da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo eletta nella misura del 10% della componente medesima con arrotondamento all’unità superiore; - dal Segretario Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. ________________________________________________________________________________ 51 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - da 3 rappresentanti eletti tra i dottorandi, assegnisti e specializzandi, che durano in carica 1 anno e sono rieleggibili una sola volta. La loro elezione è indetta con provvedimento del Direttore. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto. Art. 8 Funzionamento del Consiglio Il Consiglio di Dipartimento è convocato per e-mail o posta dal Direttore almeno 7 giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio saranno avvisati per e-mail o posta almeno 24 ore prima del Consiglio. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. Le adunanze sono valide se presenti il 50% + 1 dei componenti (detratti gli assenti giustificati). Il Consiglio è convocato obbligatoriamente nei casi e nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ove non disposto diversamente per specifici argomenti dallo Statuto e dalla legge. Il voto è palese salvo richiesta contraria di uno dei membri presenti o si tratti di delibere concernenti provvedimenti relativi a persone. I verbali del Consiglio sono letti, approvati e sottoscritti seduta stante, limitatamente alle delibere assunte nel corso della seduta. L’approvazione del verbale nelle sedute successive è limitata alle parti che non siano state approvate seduta stante. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento. Art. 9 Compiti del Consiglio Al Consiglio sono attribuiti i compiti previsti dalle Leggi, dai Regolamenti universitari e dal presente regolamento. Il Consiglio provvede, di volta in volta, a delegare alla Giunta funzioni proprie con delibera assunta a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio, ad eccezione delle funzioni di cui alle lett. a), c), ed m) dell’art. 6 comma 2 del Regolamento sui Dipartimenti. Art. 10 Giunta di Dipartimento La Giunta del Dipartimento è composta: 1. dal Direttore che la presiede; 2. dal Vice-direttore, se designato; 3. da 3 professori ordinari eletti dalle rispettive componenti; 4. da 3 professori associati eletti dalle rispettive componenti; ________________________________________________________________________________ 52 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 5. da 3 ricercatori eletti dalle rispettive componenti; 6. da 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento fra i rappresentanti del Consiglio. Partecipa alle sedute il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. I membri della Giunta durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. La validità delle sedute è data dalla presenza del 50% più 1 dei componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Sono invitati alle sedute della Giunta i responsabili di sezione. La Giunta è convocata dal Direttore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per e-mail o posta almeno 5 giorni prima e in caso di urgenza almeno 24 ore prima. L’approvazione e la consultazione dei verbali della Giunta avvengono con le stesse modalità previste per i verbali del Consiglio di Dipartimento. Art. 11 Compiti della Giunta La Giunta collabora con il Direttore nella gestione scientifica e amministrativo contabile del Dipartimento. La Giunta può esercitare funzioni proprie del Consiglio di Dipartimento ad essa delegate. Art. 12 Modifiche al Regolamento Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; la convocazione della seduta deve avvenire con almeno due settimane di anticipo e deve contenere l’esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione. Sul punto 18 dell’O.D.G. «ATTIVAZIONE RIVISTA “INTERNATIONAL JOURNAL OF WINE ECONOMICS AND POLICY”» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Prof. Augusto Marinelli, Direttore del Centro universitario di Ricerca e Formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano (UniCeSV), con nota del 16 settembre 2011, ha trasmesso a questo Ufficio la delibera del Consiglio di detto Centro del 30 ottobre 2010, con la quale, all’unanimità, è stata deliberata l’attivazione della rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”. Con la sopra citata delibera, il Consiglio del Centro, in conformità al “Regolamento per le riviste universitarie” dell’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 20 luglio 1984 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 comma 1 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” di cui al D.R. n. 1041/93 e ss.mm.ii., sottopone all’esame di codesto Consiglio di Amministrazione, la proposta di attivazione della rivista scientifica avente la denominazione e le caratteristiche appresso indicate: denominazione: International Journal of Wine Economics and Policy afferenza: Centro universitario di Ricerca e Formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano (UniCeSV) ________________________________________________________________________________ 53 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ caratteristiche e periodicità: periodico scientifico in lingua inglese a diffusione internazionale, a cadenza semestrale con revisione paritaria (peer review) che prevede l’edizione on line open access e stampa secondo modalità e dettagli da definire finalità: gli studi e le ricerche applicati al settore vitivinicolo, seguendo l’evoluzione dei mercati globali nei quali si gioca la competitività delle realtà produttive locali, richiedono anch’essi un approccio e sempre più frequenti momenti di confronto e di sintesi di portata internazionale. L’idea di costituire la presente rivista parte essenzialmente da questa esigenza, avendo come destinatari sia i ricercatori sia gli operatori che sono interessati all’economia del settore vitivinicolo e al marketing dei prodotti che da esso derivano. L’esigenza di una rivista internazionale, oltre che essere scientificamente motivata in tale senso, è direttamente riconducibile anche ad una verificata opportunità di collocarsi in uno spazio editorialmente ancora non sufficientemente coperto, proponendo peraltro nella posizione di coordinamento di tale iniziativa una istituzione italiana per l’importanza che il settore vanta nel nostro Paese e nel Mondo, sia per l’impellente esigenza di accrescere la presenza della ricerca italiana nello scenario mondiale: il tutto partendo con un progetto editoriale conforme agli standard di accreditamento ISI. organi: il Direttore il con-Direttore il Comitato degli Editors il Comitato Scientifico il Comitato di redazione il Direttore responsabile Il Consiglio del Centro propone quale Direttore e Direttore Responsabile il Prof. Silvio Menghini – che ha reso dichiarazione di accettazione del contenuto, dei termini e delle condizioni previste nel citato “Regolamento per le riviste universitarie” dell’Ateneo e nell’art. 71 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” di Ateneo. Il Consiglio inoltre delibera: - che il Comitato degli Editors sia composto dai proff. Silvio Menghini, Eugenio Pomarici, Larry Lockshin, Alejandro Juan Gennari, Etienne Pierre Julien Montaigne, Elizabeth “Liz” Thach, Vittorio Frescobaldi, Peter Hayes; - che il Comitato di Redazione sia responsabile del processo di peer review e contribuisca agli editoriali. Ad oggi ne fanno parte i seguenti esperti, per un totale di 20: Boccia Flavio, Università degli Studi Napoli Parthenope Cavicchi Alessio, Università degli Studi di Macerata Capitello Roberta, Università degli Studi di Verona Chironi Stefania, Università degli Studi di Palermo Corsi Armando Maria, University of South Australia Corinto GianLuigi, Università degli Studi di Macerata D’Amico Mario, Università di Catania ________________________________________________________________________________ 54 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Gaeta Davide Nicola, Università degli Studi di Verona Galletto Luigi, Università degli Studi di Padova Mauracher Christine, Università Ca’ Foscari Venezia Marinelli Nicola, Università degli Studi di Firenze Misso Rosa, Università degli Studi di Napoli Parthenope Seccia Antonio, Università Cattolica del S. Cuore Vastola Antonella, Università degli Studi della Basilicata Vindigni Gabriella, Università degli Studi di Catania Giovanni Ferrazzi, Università degli Studi di Milano Tatiana Bouzdine-Chameeva, Bordeaux Management School Caroline Ritchie, University of Wales Institute Cardiff Sandra Newton, Sonoma State University Steve Cuellar, Sonoma State University - Il Comitato Scientifico è responsabile della definizione e rinnovo della politica editoriale della rivista e dei contenuti della stessa. Il Comitato Scientifico è diretto dal Direttore dell’UniCeSV. Il comitato si riunirà una volta l’anno. Fanno parte del Comitato Scientifico le seguenti personalità provenienti dal mondo accademico italiano ed internazionale, per un totale di 15: Casini Leonardo, Università di Firenze Marone Enrico, Università di Firenze Marangon Francesco, Università di Udine Gunther Shamel, Libera Università Bolzano Bove Ettore, Università della Basilicata Boatto Vasco, Università di Padova Begalli Diego, Università di Verona Richard Mitchell, Department of Tourism, University of Otago Maureen Benson-Rea, Department of Management, University of Auckland Wendy Umberger, School of Economics, University of Adelaide José Díaz Osorio, Department of Agricultural Economy Janeen Olsen, Sonoma State University Susan Cholette, San Francisco State University Tom Atkin, Sonoma State University Armand Gilinsky, Sonoma State University Il Consiglio nella delibera ha altresì approvato che tutte le spese relative alla pubblicazione e alla gestione amministrativa ed editoriale della rivista in questione saranno a carico del bilancio del Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano, quale unità amministrativa di ricerca proponente. Si rileva che, in base al vigente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 1984, l’autorizzazione alla pubblicazione presuppone che indipendentemente dalla ________________________________________________________________________________ 55 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ struttura promotrice e del soggetto cui fanno carico le relative spese, la proprietà della testata deve essere attribuita all’Università.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 210 Il Consiglio di Amministrazione: visto l’art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità attualmente vigente; visto il Regolamento per le Riviste Universitarie attualmente vigente; vista la delibera del Consiglio del Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano, del 30 ottobre 2010, di attivazione della rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”; preso atto dell’impegno del Direttore della Rivista Prof. Silvio Menghini a rispettare il menzionato “Regolamento per le Riviste Universitarie”; considerato l’interesse dell’Università degli Studi di Firenze a favorire e diffondere la riflessione scientifica tra i membri del Centro e la Comunità scientifica nazionale e internazionale sui temi del ruolo dello Stato; preso atto che la pubblicazione della rivista non comporta oneri per il bilancio l’Ateneo; attesa la delibera del Senato Accademico; visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, delibera 1) la pubblicazione della rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”, quale rivista di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, avente sede presso il Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano; 2) la nomina del Prof. Silvio Menghini, quale Direttore e Direttore responsabile della rivista sopra indicata; 3) che gli oneri relativi alla pubblicazione, all’acquisizione ed alla gestione della rivista siano a carico del bilancio del Centro. Sul punto 19 dell’O.D.G. «PROPOSTE DI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L’A.A. 2011/12 – APPROVAZIONE CONVENZIONE» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 giugno u.s., nell’approvare la programmazione master e corsi di perfezionamento per l’a.a. 2011/12, aveva espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo alla realizzazione del master in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità sociale di impresa realizzato dall’Università di Napoli Parthenope, riservandosi un parere definitivo in sede di esame del testo della Convenzione. La Facoltà di Agraria, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato il rinnovo della convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e ________________________________________________________________________________ 56 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità sociale di impresa, dando mandato al Rettore di comunicare con atto scritto all’Università di Napoli la volontà di rinnovo della convenzione in parola, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 della Convenzione già sottoscritta per l’a.a. 2010/11. Il Senato Accademico, nella seduta del 14 settembre u.s., ha espresso parere favorevole al rinnovo della Convenzione in oggetto, raccomandando inoltre all’amministrazione “di acquisire, dall’Ente proponente, maggiori informazioni sui motivi che sottendono la necessità di prevedere una quota di iscrizione superiore al limite individuato dall’Università di Firenze con proprio regolamento in materia prima di una eventuale riproposizione dell’approvazione della convenzione in esame”. L’Ufficio ha provveduto a riferire il contenuto della delibera al prof. Nicola Marinelli, referente del corso, il quale ha riportato la richiesta del Senato Accademico al Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Parthenope”, che ha provveduto a fornire una prima risposta. Come illustrato a suo tempo “Con la convenzione in parola le Università di Firenze, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope si impegnano a realizzare un Master di II livello in Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di impresa, con il rilascio di un titolo congiunto sottoscritto dai Rettori dei tre atenei coinvolti. La finalità del Master è quella di formare soggetti che abbiano competenze specialistiche elevate a carattere interdisciplinare e multidimensionale, rispetto alle tematiche dello sviluppo competitivo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa. Le Università firmatarie si impegnano a compiere ogni atto necessario al buon esito dell’iniziativa. Tra gli impegni assunti (art. 3), quello di maggior rilievo è l’impegno alla docenza con professori e ricercatori universitari, che, come si legge poi all’art. 4, saranno incaricati dalle Facoltà di riferimento degli atenei coinvolti, per il nostro Ateneo la Facoltà di Agraria. La sede amministrativa del corso sarà l’Università di Napoli Parthenope, responsabile sia degli aspetti finanziari che della gestione delle carriere degli studenti. Resta altresì in capo a tale università la stipula di apposita convenzione con la Fondazione Simone Cesaretti, che metterà a disposizione i locali che ha in uso presso la Villa Doria d’Angri (Napoli) dove si svolgeranno le attività didattiche. Il progetto del corso risulta conforme alla normativa di Ateneo (60 CFU). Si segnala tuttavia la quota di iscrizione pari a 5.000,00 euro. Si ricorda che il regolamento master di ateneo stabilisce che la quota di iscrizione può superare i 4.000,00 euro solo in casi adeguatamente motivati. Nel caso in ispecie si evidenzia il fatto che si tratta di un master interateneo e che la quota di iscrizione, come si legge nella convenzione, è comprensiva di attività seminariali, workshop e visite di studio programmate, nonché di materiale didattico ed esercitazioni fuori sede. Le trattenute a favore dei singoli Atenei saranno calcolate secondo le seguenti percentuali: il 10% all’Università di Napoli Parthenope, il 5% alla LUISS Guido Carli e il 5% all’Università degli Studi di Firenze.” La convenzione prevede, all’art. 8, la possibilità di rinnovo da realizzarsi con atto scritto, almeno due mesi prima della scadenza.» Il Rettore illustra la pratica. ________________________________________________________________________________ 57 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Rossato ricorda di aver già espresso in altre occasioni la propria contrarietà ai corsi master per come sono concepiti e formulati in Italia. Aggiunge che nel presente caso non ritiene che le argomentazioni descritte siano sufficienti a giustificare una quota di iscrizione così elevata. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Rossato e Carducci. Delibera n. 211 Il Consiglio di Amministrazione: - vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Agraria nella seduta del 23 giugno 2011 con la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità sociale di impresa; - richiamata la precedente delibera adottata in merito alla Convenzione soprarichiamata nella seduta del 14 giugno 2011; - visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari emanato con Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011 e successive modificazioni; - preso atto della raccomandazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 12 settembre 2011 in merito alla necessità di acquisire maggiori informazioni sui motivi che sottendono la necessità di prevedere una quota di iscrizione superiore al limite individuato dall’Università di Firenze con proprio regolamento in materia, prima di una eventuale riproposizione dell’approvazione della convenzione in esame; - vista la nota in data 26 settembre 2011 con la quale il Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha illustrato i servizi offerti agli studenti a fronte del versamento della quota di iscrizione; - visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; - visto il vigente Statuto, delibera di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità sociale di impresa. Sul punto 20 dell’O.D.G. «CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN NEUROCHIMICA E FARMACOLOGIA CLINICA DELLE CEFALEE IDIOPATICHE – SEDE FIRENZE – CHIUSURA» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In data 4 maggio 1990 è stata sottoscritta dalle Università di Firenze, Genova (receduta nel 1997), Catania (receduta nel 2001), e Chieti, la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica e Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche, con sede amministrativa presso l’Ateneo fiorentino (Dipartimento di Medicina Interna). ________________________________________________________________________________ 58 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Con atto aggiuntivo del 19 settembre 2003 sono entrate a far parte del Centro le Università di Cagliari, Roma La Sapienza e Siena. Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna ha comunicato, con delibera del 15 marzo 2011, la volontà di recedere dal Centro, poiché le attività dello stesso non risultano più di interesse scientifico per la struttura. L’ufficio ha quindi comunicato alle Università convenzionate, con raccomandata prot. N.26610 del 20 aprile 2011, la volontà dell’Ateneo fiorentino di procedere alla chiusura del Centro di cui trattasi, qualora nessuno degli Atenei aderenti fosse interessato ad assumerne la sede amministrativa, intenzione da comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. L’Università di Roma La Sapienza, con lettera prot. N. 41824 del 21/6/2011 e l’Università degli Studi di Chieti, con lettera prot. N. 6169 del 29/8/2011, hanno inoltrato formale comunicazione di recesso dal Centro medesimo. Trascorso il termine indicato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte delle altre Università consociate, in merito alla prosecuzione delle attività presso altra sede amministrativa, l’Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato il venir meno dell’interesse per l’attività svolta dal Centro, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiusura del Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica e Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche, già approvata dal Senato Accademico del 14 settembre 2011.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 212 Il Consiglio di Amministrazione: vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche, stipulata in data 4 maggio 1990; visto l’atto aggiuntivo del 19 settembre 2003, con il quale sono entrate a far parte del Centro le Università di Cagliari, Roma La Sapienza e Siena; vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna del 15 marzo 2011, relativa alla volontà di chiudere il Centro suddetto; vista la nota prot. N.26610 del 20 aprile 2011 con la quale è stata comunicata alle Università consociate l’intenzione di procedere alla chiusura del Centro suddetto; considerato che l’Università di Roma La Sapienza con lettera prot. N. 41824 del 21/6/2011 e l’Università degli Studi di Chieti, con lettera prot. N. 6169 del 29/8/2011, hanno comunicato l’intenzione di recedere dal Centro; tenuto conto che le altre Università consociate non hanno manifestato nei termini richiesti la volontà di proseguire le attività del Centro assumendone la sede amministrativa; vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011; visto l’articolo 26 dello Statuto dell’Università di Firenze, Delibera la chiusura del Centro Interuniversitario di ricerca in Neurochimica e Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze. ________________________________________________________________________________ 59 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Sul punto 21 dell’O.D.G. «CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’INQUINAMENTO DA AGENTI FISICI – CIRIAF – SEDE PERUGIA – NUOVE ADESIONI» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di Firenze ha approvato nel 1999 l’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF, costituito nel 1997 tra le Università di Perugia e Roma III, con sede amministrativa presso l’Università di Perugia. Con successivi Atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva del 9 ottobre 2000 e del 1° giugno 2001, si sono quindi formalizzate le adesioni, dell’Università di Firenze, di Roma La Sapienza, del Politecnico di Bari, delle Università di Pisa e dell’Aquila. In data 20/02/2009 è stata stipulata la Convenzione per la modifica dello Statuto del CIRIAF ed è entrato in vigore il nuovo Statuto. Il Direttore del CIRIAF, con nota del 20/5/2001 ha inviato all’Università di Pisa, l’originale dell’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento, predisposto dall’Università di Perugia sede del Centro, dando inizio all’iter di approvazione e sottoscrizione dell’Atto da parte dei Rettori delle Università aderenti, in conformità all’articolo 9 del nuovo Statuto del CIRIAF che prevede quanto segue: “Possono entrare a far parte del Centro altre Università, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro, formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvata dai competenti organi di governo delle Università contraenti.” Verificato, a cura dell’Ufficio, che l’Atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF rispetta il nuovo Statuto del Centro e la normativa interna e nazionale in materia di Centri interuniversitari, si sottopone l’Atto, già approvato dal Senato Accademico del 14 settembre 2011, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 213 Il Consiglio di Amministrazione: vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF, costituito nel 1997 tra le Università di Perugia e Roma III, con sede amministrativa presso l’Università di Perugia; visto l’Atto aggiuntivo stipulato in data 9 ottobre 2000, che ha formalizzato le adesioni delle Università di Firenze, Roma La Sapienza e del Politecnico di Bari; visto l’Atto aggiuntivo stipulato in data 1 giugno 2001, che ha formalizzato le adesioni delle Università di Pisa e dell’Aquila; visto il nuovo Statuto del CIRIAF, stipulato in data 20/02/2009; visto l’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento predisposto dall’Università di Perugia sede del Centro; ________________________________________________________________________________ 60 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ verificato da parte dell’Ufficio che l’Atto aggiuntivo rispetta l’art. 9 del nuovo Statuto del CIRIAF e la normativa interna e nazionale in materia di Centri; vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011; visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 26, Approva l’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 3), dando mandato al Rettore di sottoscriverlo. A questo punto sono le ore 13,40, esce Dei. Sul punto 22 dell’O.D.G. «TRASFORMAZIONE DEL CENTRO DI STUDI DENOMINATO CENTRO DI ATENEO PER I BENI CULTURALI (CABEC) IN CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA APPLICATE AI BENI CULTURALI (CABEC)» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro di Ateneo per i Beni Culturali (CABeC) è stato costituito con D.R. n. 37331 (546) dell’11/07/2006, con autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 ottobre 2009, considerato che il vigente Statuto non prevede la tipologia dei Centri di Studio a suo tempo attivati ai sensi dell’Art. 29, V e VI comma dello Statuto, ha deliberato il mantenimento di tali Centri nell’attuale forma organizzativa in attesa delle regolamentazioni delle diverse tipologie di Centri previsti dallo Statuto. Successivamente sono stati emanati i seguenti Regolamenti: 1. Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio - Decreto n. 88034 (1578) del 18 dicembre 2009 2. Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 3. Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali Decreto Rettorale n. 64191 (1033) del 13 ottobre 2010. Con nota Prot. n.16288 dell’8/03/2011 i Direttori dei Centri Studi sono stati invitati a verificare la possibilità di trasformazione del proprio centro in una delle tipologie organizzative regolamentate dalla normativa suddetta e a trasmettere l’eventuale proposta di trasformazione, corredata dalle delibere dei Dipartimenti aderenti come previsto nelle “Disposizioni transitorie e finali” dei Regolamenti in parola. Il Direttore del CABeC, ha trasmesso con nota del 19 aprile 2011 la proposta di trasformazione del Centro di studi denominato Centro di Ateneo per i beni culturali (CABeC) in Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC) contenente le informazioni richieste all’art. 2 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010. La proposta è stata successivamente integrata con la seguente documentazione: 1. delibera del Dipartimento di Costruzioni e Restauro del 26/05/2011; 2. delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 15/06/2011; ________________________________________________________________________________ 61 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 3. delibera del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 9/06/2011; 4. delibera del Dipartimento di Scienze della Terra dell’1/06/2011; 5. delibera del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dell’1/6/2011; 6. planimetria dei locali del Centro. La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato la trasformazione del Centro, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010. L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue: I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento di Costruzioni e Restauro, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”. Il Centro finanzia le proprie attività attraverso: - contributi dello Stato, di università o di altri enti pubblici, - fondi per la ricerca scientifica erogati da istituzioni internazionali e da privati, - proventi derivanti da attività in conto terzi, - eventuali altri contributi. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Polo Centro Storico. Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Dipartimento di Costruzioni e Restauro: Silvia Briccoli Bati, Giuseppe Alberto Centauro, Mauro De Stefano, Carlo Alberto Garzonio, Massimiliano Lucchesi, Giovanna Ranocchiai, Marilena Ricci, Roberto Sabelli, Grazia Tucci. Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”: Renato Benesperi, David Caramelli, Giorgio Mastromei, Jacopo Moggi, Brunella Perito. Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: Piero Baglioni, Luigi Dei, Piero Frediani, Rodorico Giorgi, Luca Rosi, Antonella Salvini. Dipartimento di Fisica e Astronomia: Luca Carraresi, Franco Lucarelli, Pier Andrea Mandò, Massimo Mazzoni. Dipartimento di Scienza della Terra: Marco Benvenuti, Paola Bonazzi, Nicola Casagli, Massimo Coli, Sandro Conticelli, Pilario Costagliola, Giovanni Pratesi, Alba Patrizia Santo. Il Centro ha sede presso la stanza della Direzione amministrativa del Museo di Storia Naturale, Via G. La Pira, 4 edificio della sezione di Paleontologia dello stesso Museo, II piano. Il Centro ha la durata di 4 anni rinnovabili per un ulteriore quadriennio. L’Ufficio ricorda che, l’art. 25 dello Statuto commi 4 e 5 prevede: Al Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. ________________________________________________________________________________ 62 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro. Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “… Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, determina la data di attivazione del Centro.” In merito alla richiesta di conferma dell’autonomia amministrativa, contabile e di spesa, l’ufficio fa presente che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha ritenuto opportuno mantenere ai Centri l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al 31/12/2012, eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo Statuto. L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC) che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 214 Il Consiglio di Amministrazione: - vista la proposta di trasformazione del Centro di Studi denominato Centro di Ateneo per i Beni Culturali (CABeC) in Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC); - viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Costruzioni e Restauro del 26/05/2011, del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 15/06/2011, del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 9/06/2011, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’1/06/2011 e del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dell’1/6/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta; - vista la planimetria dei locali del Centro; - visti il bilancio consuntivo 2010 e il bilancio preventivo 2011; - verificata la conformità della proposta di costituzione del Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC) al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - considerato che il Centro di Ateneo per i Beni Culturali (CABeC) è stato costituito con D.R. n. 37331 (546) dell’11/07/2006, con autonomia amministrativa, contabile e di spesa; - tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha ritenuto opportuno mantenere ai Centri l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al 31/12/2012, eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo Statuto; - tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27 luglio 2011; ________________________________________________________________________________ 63 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - vista la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2011; - visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25, DELIBERA l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC) tra i Dipartimenti di Costruzioni e Restauro, di Fisica e Astronomia, di Chimica “Ugo Schiff”, di Scienze della Terra e di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”, per la durata di quattro anni rinnovabile per un ulteriore quadriennio. Al Centro, la cui sede amministrativa è situata nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. F), è confermata l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al 31/12/2012, eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo Statuto. Sul punto 23 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL SOUTHWEST DEGLI STATI UNITI AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti è stato costituito con D.R. 28124 (359) del 14 Maggio 2007, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento n. 10 del 19 ottobre 2010. L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20 aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto segue: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi successivi”. Il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate ha inviato in data 11/4/2011 la richiesta di adeguamento del Centro allegando la proposta di adeguamento del Centro, la delibera del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate del 06/04/2011 e la planimetria dei locali del Centro. La richiesta è stata successivamente integrata con la delibera del Dipartimento di Studi Storici e Geografici del 20/5/2011. L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti al Regolamento di Ateneo. ________________________________________________________________________________ 64 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ La Commissione Ricerca nelle sedute del 26/4/2011 e del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010. L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue: I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate e Dipartimento di Studi Storici e Geografici. Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi di ricerca dei docenti afferenti e risorse che perverranno da enti pubblici e privati. Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate. Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Martha Canfield, Manuel Plana e Gaetano Prampolini. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate via Santa Reparata 93 – 50129 Firenze – piano I, stanza 12. Il Centro ha la durata di 4 anni. L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro. Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “... Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, determina la data di attivazione del Centro.” L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la data di attivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.» A questo punto sono le ore 13,45, rientra Dei. Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 215 Il Consiglio di Amministrazione: - vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate del 06/04/2011 e del Dipartimento di Studi Storici e Geografici del 20/5/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta; ________________________________________________________________________________ 65 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - vista la planimetria dei locali del Centro; verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nelle sedute del 26 aprile 2011 e del 27 luglio 2011; - visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011; - visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25, DELIBERA l’attivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, costituito tra i Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Comparate e di Studi Storici e Geografici, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro, ha sede amministrativa nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. G), ha una durata di 4 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate. Sul punto 24 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI FARMACOUTILIZZAZIONE, FARMACOEPIDEMIOLOGIA, FARMACOVIGILANZA, FARMACOGENETICA (CIFF) AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF) è stato costituito con D.R. 28124 (359) del 14 Maggio 2007, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento n. 10 del 19 ottobre 2010. L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20 aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto segue: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi successivi”. ________________________________________________________________________________ 66 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” in data 20/6/2011 ha presentato la proposta di adeguamento del Centro, contenente le informazioni richieste all’art. 2 del suddetto Regolamento, con allegati i seguenti documenti: 1. delibera del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” del 20/04/2011; 2. delibera del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011; 3. planimetria dei locali del Centro. L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF) al Regolamento di Ateneo. La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010. L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue: I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica. Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi disponibili nel Dipartimento. Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”. Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Pierangelo Geppetti, Patrizio Blandina, Alessandro Mugelli, Enrico Mini, Duccio Cavalieri, Gianfranco Gensini, Niccolò Marchionni e Mauro Di Bari. Il Centro ha sede presso la stanza 021 del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Complesso polivalente, viale Pieraccini 6. Il Centro ha la durata di 8 anni. L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro. Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “… Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, determina la data di attivazione del Centro.” L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. ________________________________________________________________________________ 67 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Delibera n. 216 Il Consiglio di Amministrazione: - vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” del 20/04/2011 e del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta; - vista la planimetria dei locali del Centro; - verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27 luglio 2011; - visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011; - visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25, DELIBERA l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), costituito tra i Dipartimenti di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e di Area Critica Medico-Chirurgica, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro ha sede amministrativa nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. H), ha una durata di 8 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”. Sul punto 25 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE CEFALEE PRIMARIE (CICEP) AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP) è stato costituito con D.R. 28124 (359) del 14 Maggio 2007, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento n. 10 del 19 ottobre 2010. L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20 ________________________________________________________________________________ 68 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto segue: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi successivi”. Il Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” in data 20/6/2011 ha presentato la proposta di adeguamento del Centro, contenente le informazioni richieste all’art. 2 del suddetto Regolamento, con allegati i seguenti documenti: 1. delibera del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” del 20/04/2011; 2. delibera del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011; 3. planimetria dei locali del Centro. L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP) al Regolamento di Ateneo. La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010. L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue: I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica. Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi disponibili nel Dipartimento. Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”. Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Alberto Chiarugi, Pierangelo Geppetti, Carla Ghelardini, Alessandro Mugelli, Nicoletta Galeotti, Angelo Raffaele De Gaudio, Gian Franco Gensini e Niccolò Marchionni. Il Centro ha sede presso la stanza 021 del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Complesso polivalente, viale Pieraccini 6; Il Centro ha la durata di 8 anni. L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro. Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “… Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, determina la data di attivazione del Centro.” ________________________________________________________________________________ 69 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.» Il Rettore illustra la pratica. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 217 Il Consiglio di Amministrazione: - vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” del 20/04/2011 e del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta; - vista la planimetria dei locali del Centro; - verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27 luglio 2011; - visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010; - vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011; - visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25, DELIBERA l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), costituito tra i Dipartimenti di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e di Area Critica MedicoChirurgica, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro ha sede amministrativa nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. I), ha una durata di 8 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” Sul punto 26 dell’O.D.G. «CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E RELATIVO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: A) «Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ________________________________________________________________________________ 70 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Come è noto, ai sensi della recente normativa - il DM 249 del 10.9.2010 Regolamento su formazione insegnanti, e il relativo DM di attuazione n.139 del 4.11.2011 - già dall’a.a. 2011/2012 le Università possono istituire, oltre ai Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado la cui proposta è in itinere, i Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, al termine dei quali, previo superamento di un esame finale, si consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle rispettive classi. Tali corsi di TFA, che a regime costituiranno l’anno conclusivo abilitante delle lauree magistrali destinate all’insegnamento, in questa fase transitoria e con numero programmato a livello nazionale, sono riservati a coloro che avevano i requisiti per accedere alle Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) o che non ne avevano completato il percorso al momento della chiusura delle stesse. Il DM 139 (art.5) prevede che detti corsi siano istituiti e attivati dalle Università anche in modalità interateneo e che la loro istituzione sia subordinata all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. I Tirocini formativi attivi (TFA) sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale (art.5, c.1, DM 139/11). Si ricorda che, al momento, le istituende lauree magistrali sono soltanto quelle relative alla formazione degli insegnanti per la scuola secondaria di primo grado. La scadenza per l’inserimento di detti Corsi di TFA (di primo e secondo grado) nella Banca Dati RAD del Ministero è fissata al 7 ottobre 2011, completo dei dati riferiti: a) all’utenza sostenibile, b) alle eventuali Università in convenzione e c) ai docenti di riferimento. Come concordato in sede di Coreco e proseguendo il proficuo confronto, si sono svolte alcune riunioni tra i rappresentanti delle altre Università toscane, nel corso delle quali è stato concordato di procedere sulla linea della collaborazione interateneo già intrapresa per le lauree magistrali. Pertanto la sede amministrativa sarà unica per ciascun corso di TFA, mentre verranno attivate sedi didattiche là dove sarà possibile sia in riferimento ai posti che verranno assegnati dal Ministero, sia alla docenza disponibile. E stata quindi proposta una ripartizione degli stessi, assegnando quelli di primo grado alle Università sedi amministrative delle corrispondenti lauree magistrali, in linea con quanto prevede il DM 139/2011, e operando una equa distribuzione di quelli di secondo grado in modo da garantire la partecipazione di tutte le sedi consorziate. Riguardo all’impegno delle singole Facoltà dell’Ateneo, è pervenuta la disponibilità all’attivazione di detti Corsi di TFA, nelle aree di rispettiva competenza, da parte delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione e Scienze matematiche, fisiche e naturali. Si evidenzia in particolare il fondamentale contributo della Facoltà di Scienze della Formazione per l’area delle discipline trasversali pedagogiche comune a tutti i TFA. Si richiama l’attenzione sul fatto che dovrà essere discusso in sede di CORECO (nella riunione del 29 settembre 2011) il caso dell’attivazione dei TFA dell’area tecnologica per le classi A020 Discipline meccaniche e tecnologia, A034 Elettronica e A035 Elettrotecnica ed applicazioni. ________________________________________________________________________________ 71 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ B) Schema-tipo di convenzione Come sopra richiamato, il DM 139 prevede la possibilità di istituire i corsi di TFA in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gli Atenei Toscani, nella volontà di realizzare corsi interateneo, hanno deciso di sottoscrivere una convenzione quadro tra gli atenei che disciplini gli aspetti organizzativi-finanziari comuni a tutti i TFA. Successivamente saranno sottoscritte, come previsto dal DM e richiamato all’art. 5 della convenzione, specifiche convenzioni tra le Facoltà per l’attivazione dei singoli corsi di TFA. Lo schema di convenzione concordato tra gli Atenei prevede (art. 3) che il corso sia istituito presso una Facoltà di riferimento (in applicazione del DM), che sarà la sede amministrativa del corso che provvederà a: a. individuare una segreteria didattica presso una propria unità amministrativa, che cura la gestione di tutti i corsi di TFA di competenza nonché i rapporti con le segreterie didattiche allo stesso fine individuate presso gli altri atenei e con la competente segreteria studenti del proprio ateneo; b. emanare il bando di concorso per l’ammissione al corso; c. gestire la carriera amministrativa dei corsisti; d. selezionare, tra gli insegnanti di Scuola Secondaria, dei tutor coordinatori e dei tutor dei tirocinanti previsti dall’articolo 11 del Decreto Ministeriale 249/2010; e. stipulare le convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche; f. organizzare l’esame finale di abilitazione all’insegnamento. Le Università sedi didattiche dei corsi provvederanno dal canto loro a trasmettere alla segreteria didattica dell’Università sede amministrativa del corso la documentazione relativa alla carriera degli studenti per il successivo inoltro alla competente segreteria studenti. Come si può notare, è prevista una stretta collaborazione tra gli atenei soprattutto sul piano amministrativo: la Facoltà sede amministrativa si farà carico delle convenzioni di tirocinio e della selezione dei tutor, anche per le attività che si svolgeranno nelle diverse sedi delle università toscane. Sul piano finanziario, le risorse sono costituite dai contributi versati dai corsisti (determinati dalla sede amministrativa) e da eventuali risorse aggiuntive acquisite esternamente. Il totale della contribuzione (tasse e contributi) versata all’Università sede amministrativa dagli studenti è ripartita tra le sedi nel rispetto delle seguenti: il 10% è trattenuto dalla sede amministrativa; il 60% è distribuito tra le Università convenenti in base al numero degli iscritti in ciascuna sede didattica; il 30% è distribuito tra le Università convenenti in base al contributo didattico offerto da ciascuna misurato in CFU. La convenzione demanda poi alla Commissione interateneo (disciplinata all’art. 8) l’attribuzione della sede didattica a ciascun candidato, che in ogni caso avverrà sulla base della graduatoria di ________________________________________________________________________________ 72 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ merito, formulata secondo i criteri indicati nel bando per l’ammissione, parimenti concertati nell’ambito della Commissione in parola. La Commissione per l’esame di ammissione sarà approvata dai Consigli di Facoltà competenti su proposta della Commissione interateneo in maniera che siano rappresentate equamente tutte le sedi. La prova di ammissione è unica così come la successiva graduatoria di merito. La commissione interateneo prevista dalla Convenzione coincide con quella prevista nella convenzione per le lauree magistrali, che, come si ricorderà, sarà composta dai prorettori alla didattica, delegati del Rettore per la Formazione degli Insegnanti e dai Presidi delle Facoltà interessate o loro delegati. La Commissione potrà essere integrata dai Dirigenti degli Uffici amministrativi di riferimento in qualità di esperti. La Commissione avrà il compito di: a. coordinare le attività didattiche; b. vigilare sulla corretta applicazione della presente convenzione da parte delle Università stipulanti; c. operare la suddivisione dei posti assegnati dal MiUR tra le varie sedi, concertare i contenuti dei bandi di ammissione e proporre la composizione delle relative commissioni per l’esame di ammissione; d. coordinare il lavoro degli Organi per la gestione di ciascun corso; e. tenere gli opportuni contatti con gli Organismi interessati; f. verificare la corretta gestione delle risorse tra la sede amministrativa e le sedi didattiche; g. incentivare la sperimentazione della didattica disciplinare e interdisciplinare. La gestione delle attività di ciascun corso di TFA è affidata al Consiglio di Corso di tirocinio, costituito ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera a) del DM n. 249/2010. La convenzione ha durata annuale, per l’a.a. 2011/12.» Il Rettore invita in seduta la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e ai servizi agli studenti. Entra Nozzoli. Il Rettore introduce l’argomento cogliendo l’occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai Prorettori e da tutti coloro che hanno coordinato gli sforzi per ottenere una concreta risposta alla forte richiesta che proviene dal settore della formazione degli insegnanti per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. Sottolinea che tali corsi di tirocinio sono tutti in modalità interateneo con un accordo che mira a evitare gli spostamenti degli studenti e a offrire la formazione, in funzione delle competenze, in diverse sedi distaccate. Fa inoltre presente che è ancora da definire l’aspetto relativo alle lingue straniere poiché nel settore sono stati introdotti negli scorsi giorni dal Ministero dei nuovi percorsi formativi che richiederanno ancora alcuni giorni per poter essere accolti, organizzati e definiti dagli Atenei. Per quanto riguarda le materie tecniche riferisce che la questione verrà affrontata dai Presidi delle Facoltà di Ingegneria, per il prossimo anno accademico, anche in un’ottica interregionale. Nozzoli sottolinea la grande disponibilità da parte di tutte le Facoltà coinvolte a prestare il proprio lavoro per l’organizzazione delle proposte presentate. Ricorda inoltre che gli Atenei hanno la ________________________________________________________________________________ 73 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ possibilità di proporre al Ministero il numero di studenti partecipanti ai tirocini sulla base della sostenibilità dei corsi, ed evidenzia che i numeri proposti, che poi lo stesso Ministero dovrà confermare oppure modificare, sono consistenti e individuati in funzione degli ultimi numeri di iscritti alle SSIS aumentati del 20%. Aggiunge che l’elenco di tirocini presente nella documentazione in esame deve essere integrato con la classe A019 “Discipline Giuridiche ed Economiche”, aggiunta in sede di Co.re.co. Fa inoltre notare che è in approvazione anche lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dei tirocini. Il Rettore aggiunge a quanto illustrato fin ora che è da integrare alla documentazione anche la partecipazione della Facoltà di Psicologia di Firenze all’attivazione del tirocinio della classe A036, registrata nella seduta odierna del Senato Accademico. Nozzoli precisa che il tirocinio appena citato dal Rettore, già interfacoltà, diventerà pertanto partecipato dalla Facoltà di Lettere, quella di Scienze della Formazione e Psicologia. Rossato esprime la propria intenzione di astenersi sulla pratica in esame, non per il lavoro svolto, che apprezza, ma per il giudizio generale sul sistema di formazione adottato. Chiede chiarimenti inoltre sul perché non sarà la sede amministrativa del tirocinio a stabilire la quota del costo di iscrizione. Nozzoli chiarisce che la quota di iscrizione verrà certamente proposta dalla sede amministrativa del tirocinio, ma verrà discussa e concordata in sede di Commissione interateneo. Aggiunge che le quote non sono state ancora indicate poiché tale decisione non riguarda l’attuale livello della pratica che invece ha lo scopo di definire un livello ordina mentale dei corsi. Inoltre ricorda che devono ancora pervenire a riguardo le indicazioni ministeriali. Aggiunge infine che è prevedibile che gli Atenei, proprio sulla base di tali indicazioni, si assestino su quote di iscrizione molto simili tra loro e che è auspicabile che i TFA toscani possano avere il medesimo costo di iscrizione. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con le astensioni di Rossato e Carducci. Delibera n. 218 Il Consiglio di Amministrazione, - visto il DM n. 270 del 22 ottobre 2004; - visto il DM n. 17 del 22 settembre 2010; - visto il DM n.249 del 10 settembre 2010, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti; - visto il DM n.139 del 4 aprile 2011 di attuazione del citato regolamento, in particolare per quanto riguarda i Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, al termine dei quali, previo superamento di un esame finale, si consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle rispettive classi; - vista la nota ministeriale n.81 del 5.8.2011, con la quale sono state fornite le indicazioni per l’avvio già dall’anno accademico 2011/2012 di detti corsi di TFA anche in modalità interateneo; - preso atto che nel corso di riunioni tra le Università toscane è stato concordato di suddividere tra le Università stesse la sede amministrativa dei corsi di cui trattasi, analogamente a quanto già ________________________________________________________________________________ 74 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - - - 1) effettuato per le lauree magistrali per l’insegnamento, e sono state avanzate proposte circa il numero dei posti da richiedere al Ministero; viste le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, avanzate con note dei Presidi di Medicina e Chirurgia (22.9.2011), di Lettere e Filosofia (27.9.2011) e di Scienze della Formazione (28.9.2011), che verranno portate a ratifica dei rispettivi Consigli di Facoltà nelle prime sedute utili, e la delibera della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22.9.2011; viste altresì le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA con sedi amministrative presso le altre Università di Pisa e di Siena; visto il testo di convenzione concordato tra gli Atenei toscani, finalizzato a disciplinare la modalità interateneo di realizzazione dei citati corsi di TFA; considerato che detti corsi sono a numero programmato nazionale degli accessi; visto il parere del Comitato Regionale di Coordinamento, integrato con il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, nella seduta del 29 settembre 2011, col quale sono state definite le sedi amministrative dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) interateneo per l’insegnamento della scuola secondaria di primo e di secondo grado; preso atto altresì che il CO.RE.CO. ha verificato l’impossibilità di procedere all’attivazione delle classi dell’area tecnologica A020, A034 e A035; ribadita, come deliberato dal CO.RE.CO. nella citata seduta, la volontà di delegare ai prorettori alla didattica delle Università interessate ogni decisione in merito all’istituzione e attivazione di ulteriori corsi di TFA nelle classi di lingue straniere e di musica da inserire in banca dati entro il 7 ottobre p.v., così come di definire le sedi amministrative dei corsi da attivare nelle classi di lingue A446 e A546, tenuto conto dei tempi ristretti; vista la delibera del Senato Accademico in data odierna; visto il Regolamento Didattico di Ateneo; visto il vigente Statuto, approva l’istituzione e l’attivazione - a decorrere dall’a.a. 2011/2012 - dei seguenti corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) interateneo con le altre Università toscane per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado con sede amministrativa presso l’Università di Firenze, con l’indicazione del numero dei posti da richiedere al Ministero, nonché la collaborazione con le altre Università toscane per quelli con sedi amministrative presso le stesse, come di seguito indicato, dando mandato ai Prorettori alla didattica degli Atenei toscani interessati di definire entro il 7 ottobre p.v. le sedi amministrative dei corsi di TFA da attivare nelle classi di lingue A446 “Lingua e civiltà straniera (Spagnolo)” e A546 “Lingua e civiltà straniera (Tedesco)”: Sede amministrativa Firenze: TFA I grado - Scuola Secondaria I grado A030 - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Medicina e Chirurgia)- n. posti:30 ________________________________________________________________________________ 75 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ A043 - ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA (in convenzione con Pisa, Siena e Siena stranieri) (Facoltà di Lettere e Filosofia) n. posti: 100 TFA II grado - Scuola Secondaria II grado A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) - n. posti 25 A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Medicina e Chirurgia) - n. posti: 25 A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (in convenzione con Pisa e Siena) (Interfacoltà: Facoltà di Scienze della Formazione, capofila, Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Psicologia) – n. posti: 30 A039 – GEOGRAFIA (in convenzione con Pisa) (Facoltà di Lettere e Filosofia) - n. posti: 30 A057- SCIENZA DEGLI ALIMENTI (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) - n. posti: 25 A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA - (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) - n. posti: 50 A061 - STORIA DELL'ARTE (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Lettere e Filosofia) - n. posti: 35 Sede amministrativa Pisa: TFA I grado - Scuola Secondaria I grado A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) da abbinare ad altra lingua straniera comunitaria TFA II grado - Scuola Secondaria II grado A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A038 – FISICA A042 – INFORMATICA A047 – MATEMATICA A048 - MATEMATICA APPLICATA A049 - MATEMATICA E FISICA A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) Sede amministrativa Siena: TFA I grado - Scuola Secondaria I grado A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA TFA II grado - Scuola Secondaria II grado A037 - FILOSOFIA E STORIA ________________________________________________________________________________ 76 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Sede amministrativa da definire: A446 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) A546 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) 2) delibera, per quest’anno, di non attivare i corsi di TFA dell’area tecnologica nelle classi A020 “Discipline meccaniche e tecnologia”, A034 “Elettronica” e A035 “Elettrotecnica ed applicazioni”; 3) dà altresì mandato ai Prorettori alla didattica degli Atenei toscani interessati di adottare ogni decisione in merito all’istituzione e attivazione di ulteriori corsi di TFA nelle classi di lingue straniere e di musica da inserire in banca dati entro il 7 ottobre p.v.; 4) approva lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le Università di Firenze, Siena, Pisa, Siena Stranieri per la realizzazione dei corsi di laurea magistrale sopra richiamati, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All.4). Sul punto 27 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI “LABORATORI DI RICERCA UNIVERSITÀ - SOGGETTI ESTERNI”» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio Scientifico ed il Consiglio Direttivo di CsaVRI (Centro di servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) hanno esaminato ed accolto il nuovo testo di regolamento elaborato da un’apposita commissione interna. Come noto CsaVRI, in base alla normativa di ateneo, ha fra i propri compiti anche quello di dare supporto agli organi di Ateneo per le valutazioni e le proposte di revisione dei regolamenti relativi ai Brevetti, ai Laboratori congiunti, agli Spin Off e alle attività di ricerca commissionate da terzi. Ha anche assorbito, fin dalla sua costituzione, i compiti della pre-esistente “Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione e per le relazioni economiche”. CsaVRI ha quindi studiato un aggiornamento del testo del regolamento approvato con decreto rettorale del 2 agosto 2006, n° 675 sui Laboratori di ricerca Università - Soggetti esterni, tenendo conto delle odierne esigenze manifestate dal mondo accademico ed imprenditoriale, dell’avvio dell’Incubatore universitario fiorentino, ed avendo fra i principali obiettivi anche quello di incentivare e favorire le occasioni di incontro fra ricerca e mondo produttivo e moltiplicare le opportunità di creazione dei laboratori congiunti. Il nuovo regolamento introduce il ruolo di CsaVRI come centralizzatore di alcune procedure a favore di un complessivo snellimento a beneficio delle strutture di ricerca coinvolte (comma 4 dell’art. 1) ed è previsto un più pregnante ruolo di monitoraggio delle attività svolte nei laboratori congiunti, sempre a cura di CsaVRI, con redazione di rendiconti su quesiti standardizzati appositamente predisposti (art. 5). Al comma 2 dell’art. 1 è prevista la possibilità che l’attività svolta nel laboratorio congiunto possa comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a ________________________________________________________________________________ 77 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo. Il nuovo testo prevede esplicitamente (al comma 5 art. 1) per le strutture dell’Ateneo la possibilità di favorire le condizioni migliori per lo sviluppo industriale dei propri risultati di ricerca, prevedendo l’ipotesi che il soggetto esterno (impresa) possa eleggere la propria sede operativa per ricerca e sviluppo nei locali del laboratorio/Dipartimento/Centro. Nell’ottica di cogliere sempre maggiori opportunità di sviluppo delle strutture e favorire l’interesse dell’Ateneo è consentita (al comma 6 art. 1) anche la possibilità che nell’atto costitutivo si possano già prevedere, in capo all’ente esterno, costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall’Università, entro il laboratorio, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo. Nell’art. 4, “attività sviluppate presso il laboratorio”, rispetto al vecchio testo, vengono più dettagliatamente esplicitate le possibilità di azioni e la loro elencazione all’interno di tre voci: a), b) e c): a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo. Rimane per i progetti di ricerca e sviluppo di prevalente interesse del soggetto esterno e commissionati alle strutture dell’Università entro il laboratorio, e per i progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, l’applicazione della forma convenzionale prevista in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall’Università. L’esame della Commissione Ricerca, nella riunione del 19 maggio 2011 ha portato ad alcuni adattamenti. La riunione della Commissione Affari generali, nella seduta del 6 luglio 2011, ha confermato il testo adattato, così come incorporato nella stesura sopra descritta nel testo a fronte. Il Comitato Tecnico amministrativo, nella seduta del 13 settembre 2011 ha espresso il proprio parere con proposta di modifiche. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato il testo con le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Amministrativo ed illustrate dal Presidente di CSAVRI che ha partecipato alla seduta. Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti, quello del 2006 e quello nuovo già integrato con le proposte emerse dai pareri espressi dalla commissione Affari Generali e dal Comitato Tecnico amministrativo. REGOLAMENTO LABORATORI CONGIUNTI ORIGINALE MODIFICATO Articolo 1 Articolo 1 ________________________________________________________________________________ 78 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Istituzione dei laboratori 1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal soggetto esterno. 2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca può essere istituito all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio. 3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto deve esplicitare le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la sede dove il laboratorio congiunto è istituito, la previsione di spesa annuale per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e la/le struttura/e che se ne faranno carico nonché l’unità amministrativa che si farà carico della gestione e dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza. Istituzione dei laboratori 1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto dell’Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal soggetto esterno. 2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca può essere istituito all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio. Il laboratorio congiunto, in connessione al proprio campo di investigazione, può comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a programmi formativi, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo. 3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto deve esplicitare i partner, le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la sede dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, ________________________________________________________________________________ 79 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione. 4. La delibera di istituzione deve essere pubblicata sul sito web dell’Università e comunicata, con lettera protocollata da parte della struttura proponente, agli altri Dipartimenti/Centri, i quali potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare per conoscenza anche al Rettore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, la struttura proponente delibererà con espressa motivazione in merito all’accoglimento o meno delle stesse. In ogni caso, qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti è soggetta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 5. L’atto convenzionale è stipulato per conto dell’Università da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università e il soggetto esterno. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell’atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. nonché l’unità amministrativa che si farà carico della gestione amministrativo-contabile e dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature previste per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione. 4. La delibera di istituzione deve essere inviata al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (di seguito CsaVRI), che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i Dipartimenti e Centri dell’Università. Questi potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e alla struttura proponente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni la struttura proponente sarà chiamata a deliberare con espressa motivazione in merito all’accoglimento o meno delle stesse. Qualora siano formulate osservazioni che non sono accolte, la stipula degli atti di cui ai successivi comma 5 e 6 è soggetta all’approvazione del Senato Accademico, se non previsto diversamente dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo. 5. Trascorsi i termini indicati nel precedente comma 4, e comunque nell’ambito delle previsioni dello stesso comma, l’atto convenzionale, di norma redatto sulla base di un format predisposto da CsaVRI, è stipulato a nome dell’Università da parte di tutti o del/i Dipartimenti e Centri interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che concerne l’Università, alle risorse su cui i ________________________________________________________________________________ 80 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 6. Nell’atto convenzionale devono essere specificati, fra l’altro gli obbiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell’Università o del soggetto esterno. L’atto deve inoltre prevedere a) la predisposizione congiunta di un budget pluriennale per l’intera durata della ricerca o almeno per un biennio; b) le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura dei costi ed eventuali investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall’Università. 7. I laboratori congiunti sono inseriti nel Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo dell’Università di Firenze. Dipartimenti e Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale. Nell’atto devono essere indicati, per ogni partner, il codice fiscale, la sede legale e la sede operativa di contatto con l’Università, nonché il nominativo del soggetto partecipante. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell’atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. Il responsabile della sicurezza del laboratorio, in riferimento alle normative di legge, deve essere specificato nell’atto convenzionale. 6. Nell’atto convenzionale devono essere specificati gli obbiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell’Università o del soggetto esterno. Possono essere indicati i nomi dei docenti/ricercatori che concorrono alle attività. L’atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura dei costi ed eventuali investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall’Università, senza oneri aggiuntivi in capo a quest’ultima. 7. Una volta ricevuta copia dell’atto convenzionale, CsaVRI provvederà a pubblicare sul sito web dell’Università copia della delibera di istituzione del laboratorio congiunto, e ad aggiungere il nuovo Laboratorio nella comunicazione sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca scientifica e culturale che ________________________________________________________________________________ 81 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Articolo 2 Responsabile scientifico 1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. 2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva. E’ responsabile della sicurezza del laboratorio in riferimento alle normative di legge. 3. E’ compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il soggetto esterno e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione. Il Responsabile scientifico redige e trasmette annualmente al Dipartimento/Centro e al soggetto esterno istitutori un rapporto scientifico sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, incluse le pubblicazioni scientifiche realizzate, e un rapporto economico/finanziario. CsaVRI stesso cura per l’Ateneo. 8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione (di cui all’art. 7.1), nei database di Ateneo sulla ricerca. Articolo 2 Responsabile scientifico 1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. 2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva. 3. E’ compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il soggetto esterno e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione istitutiva. Il Responsabile scientifico compila e trasmette annualmente al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di cui all’articolo 5. 4. Il Responsabile scientifico del laboratorio congiunto può ammettere a partecipare alle attività del laboratorio docenti e ricercatori non presenti nella delibera istitutiva previo consenso da parte del soggetto esterno partecipante. Articolo 3 Composizione Articolo 3 Composizione ________________________________________________________________________________ 82 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta all’approvazione dei soggetti già aderenti. 2. I soggetti che operano in via continuativa all’interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell’Ateneo o da parte del soggetto esterno. 3. La partecipazione di un soggetto ad un laboratorio congiunto deve essere riportata nelle relazioni periodiche del Dipartimento/Centro. 1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta all’approvazione dei soggetti già aderenti. La delibera del Dipartimento Capofila deve essere inviata al Presidente di CsaVRI per l’aggiornamento della comunicazione e dei database. 2. I soggetti che operano in via continuativa all’interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell’Ateneo o da parte del soggetto esterno. Articolo 4 Attività sviluppate presso il laboratorio 1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi. Articolo 4 Attività sviluppate presso il laboratorio 1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; c) 2. I progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra eventuali attività formative specialistiche le parti contraenti, fermo restando quanto (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento previsto dall’art. 1, c. 6, sono regolati da collegate ai progetti di ricerca e sviluppo. apposito contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di 2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività di ricerca o didattica commissionate da attività collegate, di prevalente interesse del terzi e possono prevedere anche un eventuale soggetto esterno e commissionati alle corrispettivo a carico del soggetto esterno per i strutture dell’Università entro il laboratorio, servizi resi in favore dello stesso e progetti di ricerca e sviluppo commissionati dall’Università. da soggetti terzi, sono regolati da apposito ________________________________________________________________________________ 83 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 3. I progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, e devono prevedere un corrispettivo a carico del soggetto terzo per i servizi resi a favore dello stesso dall’Università e/o dai soggetti esterni che partecipano al laboratorio. contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall’Università. Articolo 5 Valutazione dell’attività 1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta a valutazione annuale sul piano scientifico ed economico/finanziario da parte del Dipartimento/Centro che lo ha istituito. I risultati della valutazione sono evidenziati nel rapporto scientifico annuale presentato dal Direttore del Dipartimento/Centro istitutore. Articolo 5 Monitoraggio dell’attività 1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte di apposita Commissione del Consiglio scientifico di CsaVRI eventualmente allargata ad esperti e nominata dal Rettore. Il Presidente di CsaVRI invierà al Responsabile scientifico del laboratorio congiunto un questionario. Il Responsabile è tenuto a compilare tale questionario su attività, risorse, risultati e prospettive del laboratorio, e ad inviarne copia al Presidente di CsaVRI ed al Direttore del Dipartimento/Centro istitutore. In mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio, sarà richiesto al Direttore del Dipartimento di verificare l’attività del laboratorio e al Responsabile di provvedere alla compilazione del questionario o di procedere alla disattivazione dello stesso. CsaVRI può organizzare visite periodiche per la verifica dell’attività del laboratorio. Articolo 6 Durata del laboratorio 1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, rinnovabile con atto formale tra le parti. 2. Ai fini del rinnovo di un laboratorio Articolo 6 Durata del laboratorio 1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, rinnovabile 2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio ________________________________________________________________________________ 84 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ congiunto è necessario che l’attività di ricerca e sviluppo sia stata continuativa ed effettivamente svolta in collaborazione tra Università e soggetto esterno. congiunto è condizionata dall’esito positivo dei monitoraggi di cui all’articolo 5. Per poter procedere al rinnovo, il Responsabile scientifico dovrà preventivamente chiedere il nulla-osta al Rettore, che lo potrà concedere sulla base dell’esito positivo dei monitoraggi di cui all’articolo 5. 3. Il rinnovo può avvenire con scambio di lettere dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo. Articolo 7 Disattivazione del laboratorio 1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all’art. 6, c. 1: a) con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento/Centro che ha istituito il laboratorio. Articolo 7 Disattivazione del laboratorio 1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all’art. 6, c. 1: a) con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento/Centro che ha istituito il laboratorio sulla base di ragionevole motivazione. La disattivazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente di Csavri. 2. In caso di disattivazione restano fermi a 2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui carico del soggetto esterno gli oneri di cui all’art. 1, c. 6, maturati fino a tale data. all’art. 1, c. 6, maturati fino a tale data. 3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dal 3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo. database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però negli archivi delle attività realizzate. Articolo 8 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo per una durata sperimentale di tre Articolo 8 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo. ________________________________________________________________________________ 85 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ anni, decorsi i quali sarà soggetto a revisione. Il Consiglio di amministrazione è chiamato a deliberare sulla proposta di nuovo regolamento.» Il Rettore invita in seduta il prof. Marco Bellandi, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale per illustrare la pratica. Entra Bellandi. Bellandi fa presente che il testo in esame è stato modificato al fine di accogliere alcune osservazioni mosse dal Comitato Tecnico Amministrativo e, in seguito, è stato riproposto per una verifica dello stesso Comitato e del prof. Cappellini, Presidente della Commissione Affari Generali. Ricorda che l’ultimo regolamento vigente aveva un regime di prova fino al mese di dicembre del 2009, in seguito CsaVRI ha lavorato per proporne uno nuovo sulla base dell’esperienza da considerarsi positiva. Fa presente che l’Università di Firenze attualmente ha 33 laboratori congiunti, ovvero entità radicate in uno o più dipartimenti sulla base di convenzioni con uno o più enti terzi pubblici o privati con il fine di attuare una ricerca congiunta ed eventualmente anche provvedere, somministrare ed erogare servizi collegati alle risorse sia dei dipartimenti sia dei partner esterni che convergono in quella ricerca. Ricorda inoltre che il laboratorio congiunto ha un proprio comitato di indirizzo e propri responsabili scientifici. Spiega che il Regolamento in esame presenta sostanzialmente tre novità rispetto alla precedente stesura. La prima è relativa al ruolo di CsaVRI nel monitorare l’attività dei laboratori congiunti come previsto per suo stesso statuto. La seconda novità è relativa alla migliore codifica della procedura prevista per l’istituzione di un laboratorio congiunto costituito da più laboratori e da più soggetti terzi, che risulta in questa stesura più chiara ed efficace. La terza novità riguarda l’articolo 4 del Regolamento, relativo alle attività sviluppate presso il laboratorio, che definisce in maniera più articolata e precisa quanto era contenuto, in forma più implicita, anche nella versione del 2009. Rossato spostando il piano di discussione dal particolare al generale fa notare che il genere di accordi come quelli in esame e come gli spin-off rischiano di divenire delle occasioni per soggetti esterni di coltivare interessi propri cogliendo l’opportunità di usufruire di risorse che, nel caso di stage o tesi di laurea magistrale o di dottorato, sono gratuite. Esprime pertanto la propria perplessità in merito e invita a ripensare la concezione di tali attività. Il Rettore sottolinea che l’attività che viene svolta è sempre finalizzata a migliorare la formazione degli studenti e dei laureati. Le attività come quelle legate ai laboratori congiunti permettono infatti di affinare le competenze apprese. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci e Rossato. Delibera n. 219 Il Consiglio di Amministrazione: - visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università – Soggetti esterni, approvato con D.R. n° 675 del 2 agosto 2006; - vista la proposta di CSAVRI di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo; ________________________________________________________________________________ 86 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ - ritenuto opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento sui Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni; - considerato il parere della Commissione Ricerca in data 19 maggio 2011; - considerato il parere espresso dalla Commissione Affari Generali in data 6 luglio 2011; - considerato il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo in data 13 settembre 2011; - vista la delibera del Senato accademico del 14 settembre 2011, DELIBERA di approvare il “Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni” nel testo qui di seguito riportato: Articolo 1 Istituzione dei laboratori 1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto dell’Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i. 2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo può essere istituito all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio. Il laboratorio congiunto, in connessione al proprio campo di investigazione, può comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo. 3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto, una per ogni Dipartimento o Centro coinvolto, deve riportare il Dipartimento o Centro referente, gli altri Dipartimenti o Centri coinvolti se presenti, i soggetti esterni coinvolti e le relative deliberazioni di adesione, le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la/e sede/i dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, nonché l’unità amministrativa che si farà carico della gestione amministrativo-contabile e dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature previste per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione. 4. La delibera di istituzione del Dipartimento o Centro referente, con allegate le delibere di eventuali altri Dipartimenti e Centri coinvolti, deve essere inviata al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (di seguito CsaVRI), che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i Dipartimenti e Centri dell’Università. Questi potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare al Presidente di ________________________________________________________________________________ 87 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, il Dipartimento referente sarà chiamato a deliberare con espressa motivazione in merito all’accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. Qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti di cui ai successivi commi 5 e 6 è soggetta all’approvazione degli Organi di Ateneo competenti. 5. Trascorsi i termini indicati nel precedente comma 4, e comunque nell’ambito delle previsioni dello stesso comma, l’atto convenzionale, di norma redatto sulla base di un format predisposto da CsaVRI, ed entro il quale si deve comunque fare riferimento esplicito alla conoscenza e accettazione delle norme del presente Regolamento, è stipulato a nome dell’Università da parte di tutti i Dipartimenti e Centri interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che concerne l’Università, alle risorse su cui i Dipartimenti e Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale. Nell’atto devono essere indicati, per ogni soggetto esterno coinvolto, il nominativo, il codice fiscale, la sede legale e la sede operativa di contatto con l’Università. Ai soli fini della realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto del laboratorio e solo per la durata degli stessi, comunque tassativamente non oltre la disattivazione del laboratorio, i soggetti esterni interessati possono identificare una propria sede operativa in locali del laboratorio di pertinenza dei Dipartimenti o Centri partecipanti. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell’atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. Il responsabile della sicurezza del laboratorio, in riferimento alle normative di legge, deve essere specificato nell’atto convenzionale. 6. Nell’atto convenzionale devono essere specificati gli obbiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell’Università o del soggetto esterno. Possono essere indicati i nomi dei docenti/ricercatori che concorrono alle attività. L’atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura degli eventuali costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall’Università, senza oneri aggiuntivi in capo a quest’ultima, per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune dei partecipanti che rientrano nel campo di investigazione proprio del laboratorio, mediante ad esempio l’istituzione di borse di studio. 7. Una volta ricevuta copia dell’atto convenzionale, CsaVRI provvederà a pubblicare sul sito web dell’Università copia della delibera di istituzione del laboratorio congiunto, e ad aggiungere il nuovo Laboratorio nella comunicazione sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca scientifica e culturale che CsaVRI stesso cura per l’Ateneo. 8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione (di cui all’art. 7.1), nei database di Ateneo sulla ricerca. Articolo 2 ________________________________________________________________________________ 88 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Responsabile scientifico 1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. 2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva. 3. E’ compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il/i soggetto/i esterno/i e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione istitutiva. Il Responsabile scientifico compila e trasmette annualmente al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di cui all’articolo 5. Articolo 3 Composizione 1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta all’approvazione dei soggetti già aderenti. La delibera del Dipartimento referente deve essere inviata al Presidente di CsaVRI per l’aggiornamento della comunicazione e dei database. Procedure analoghe sono seguite nel caso di cessazione della partecipazione da parte di soggetti diversi da coloro che hanno costituito il laboratorio. 2. I soggetti che operano in via continuativa all’interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell’Ateneo o da parte del soggetto esterno. Articolo 4 Attività sviluppate presso il laboratorio 1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo. 2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività collegate, di prevalente interesse del soggetto esterno e commissionati alle strutture dell’Università entro il laboratorio, e progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall’Università. Articolo 5 Monitoraggio dell’attività ________________________________________________________________________________ 89 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte di apposita Commissione del Consiglio scientifico di CsaVRI eventualmente allargata ad esperti e nominata dal Rettore. Il Presidente di CsaVRI invierà al Responsabile scientifico del laboratorio congiunto un questionario. Il Responsabile è tenuto a compilare tale questionario su attività, risorse, risultati e prospettive del laboratorio, e ad inviarne copia al Presidente di CsaVRI ed al Direttore del Dipartimento/Centro istitutore. In mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio, sarà richiesto al Direttore del Dipartimento di verificare l’attività del laboratorio e al Responsabile di provvedere alla compilazione del questionario o di procedere alla disattivazione dello stesso. CsaVRI può organizzare visite periodiche per la verifica dell’attività del laboratorio. Articolo 6 Durata del laboratorio 1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, rinnovabile. 2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall’esito positivo dei monitoraggi di cui all’articolo 5. Per poter procedere al rinnovo, il Responsabile scientifico dovrà preventivamente chiedere il nulla-osta al Rettore, che lo potrà concedere sulla base dell’esito positivo dei monitoraggi di cui all’articolo 5. 3. Il rinnovo può avvenire con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo. Articolo 7 Disattivazione del laboratorio 1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all’art. 6, comma 1: a) con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento o Centro referente che ha istituito il laboratorio sulla base di ragionevole motivazione. La disattivazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente di CsaVRI. 2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui all’art. 1, c. 6, maturati fino a tale data. 3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però negli archivi delle attività realizzate. Articolo 8 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo. Sul punto 28 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN-OFF» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio Scientifico ed il Consiglio Direttivo di CsaVRI (Centro di servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) hanno esaminato ed accolto il nuovo testo di regolamento elaborato da un’apposita commissione interna. ________________________________________________________________________________ 90 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Come noto CsaVRI, in base alla normativa di ateneo, ha come propri principali compiti anche quelli di supportare gli organi di Ateneo per la valutazione e proposte di revisione dei regolamenti relativi ai brevetti, agli Spin-off e alle attività di ricerca commissionate da terzi. Ha anche assorbito, fin dalla sua costituzione, i compiti della pre-esistente “Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione e per le relazioni economiche”. CsaVRI ha quindi aggiornato il testo del regolamento approvato nel 2002 sulla partecipazione a società, tenendo conto delle odierne esigenze manifestate dal mondo accademico ed imprenditoriale ed avendo fra i principali obiettivi anche quello di regolare al meglio la partecipazione, considerando diritti e doveri, del personale universitario allo spin-off. Inoltre è stata data centralità a CsaVRI come organo referente per la mediazione dei rapporti tra Università e spin-off, per la costituzione e per il controllo annuale dello spin-off. Il nuovo regolamento ha una struttura assai diversa da quello del 2002, frutto di una preliminare analisi dei regolamenti dei più importanti Atenei italiani e con l’introduzione di opportune definizioni: all’art. 1 di “Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e di “Spin-off accademici”; all’art. 2 di “soci proponenti” e “soci partecipanti”, nonché introducendo all’art. 4 per la prima volta la disciplina “dell’utilizzo del logo”. La struttura del nuovo regolamento ha cercato altresì di dare sequenzialità agli articoli e rendere organico il testo, partendo dalla definizione di spin-off per poi arrivare alla fase di controllo annuale. All’art. 6 “partecipazione del personale” si trova disciplinata in modo molto articolato la partecipazione del personale docente e non docente agli “Spin-off”, mentre nel regolamento attualmente in vigore la materia è disciplinata nell’art. 4 (partecipazione di professori e ricercatori universitari a società), nell’art. 7 (diritti e doveri dei professori e ricercatori universitari che partecipano a società) e all’art. 9 (partecipazione di dottorandi, assegnisti di ricerca e personale tecnico amministrativo). Nel regolamento del 2002, all’art. 5 erano individuati esplicitamente i motivi che potevano indurre la commissione al rigetto della domanda di autorizzazione alla partecipazione ad una società presentata da professori e ricercatori universitari. Nel nuovo regolamento la valutazione dell’accoglimento o rigetto della domanda di autorizzazione è prevista all’art. 7 (procedure di costituzione di spin-off). In modo esplicito non è prevista la possibilità di revoca ma è contemplata, all’art. 9 (Controllo dell’Università), un’attività di monitoraggio sulle attività svolte all’interno degli “Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze “ e gli “Spin-off” universitari. Dal punto di vista procedurale vi è inoltre un tentativo di semplificazione. All’art. 7 (procedura di costituzione dello spin-off) è infatti previsto l’utilizzo di moduli pre-definiti a cura degli appositi uffici e l’introduzione di un termine di 6 mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento di spin-off dell’Università, che dà certezza dei tempi. L’esame della Commissione Ricerca, nella riunione del 19 maggio, ha confermato sostanzialmente il testo contenuto nella proposta di nuovo regolamento. La riunione della Commissione Affari generali, nella riunione del 6 ________________________________________________________________________________ 91 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ luglio, ha apportato alcuni adattamenti al regolamento proposto, così come risulta nel testo incorporato nella stesura sopra descritta nel testo a fronte. Il Comitato Tecnico amministrativo, nella seduta del 13 settembre 2011 ha espresso il proprio parere con proposta di modifiche. Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato il testo con le modifiche proposte dal Comitato Tecnico amministrativo ed illustrate dal Presidente di CSAVRI che ha partecipato alla seduta. Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti che permette di individuare con più facilità i cambiamenti proposti da CsaVRI, nel testo approvato dal Senato accademico, integrato con le proposte emerse dai pareri espressi dalla commissione Affari Generali e dal Comitato Tecnico amministrativo.\ Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti che permette di individuare con più facilità i cambiamenti proposti. Regolamento sulla partecipazione a società NUOVO REGOLAMENTO SPIN-OFF prevista dal D.Lgs. 297/1999 (D.r. 1034 DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 12/11/2002) Art. 1 Trasferimento e valorizzazione economica delle conoscenze sviluppate nel Articolo 1 corso della ricerca istituzionale mediante la Definizione di Spin-off universitario partecipazione dell’Ateneo e dei soggetti che in 1. L’Università degli Studi di Firenze, in esso operano a società come previste dal dlgs conformità ai principi generali del proprio 297/1999 Statuto, favorisce il trasferimento delle 1. L’Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività conoscenze acquisite nell’ambito istituzionale di ricerca, e in particolare favorisce dell’attività istituzionale di ricerca la costituzione di società, o anche la attraverso la sua partecipazione e la partecipazione in società recentemente partecipazione dei soggetti che in esso costituite, come previste dal d.lgs. 297/1999, in operano a nuove o preesistenti società ogni caso aventi come scopo l’utilizzo come previste dal d.lgs. 297/1999, anche economico e imprenditoriale, in contesti al fine di valorizzare economicamente innovativi, dei risultati della ricerca e lo queste conoscenze. sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 2. Il termine società indica d’ora in poi 2. Sono definite “spin-off partecipato” esclusivamente le "società come previste dall’Università degli Studi di Firenze, o anche dal d.lgs.297/1999. “spin-off dell’Università”, le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’Università partecipa in qualità di socio. 3. Sono definite “spin-off approvato” dall’Università degli Studi di Firenze, o anche “spin-off accademico”, le società per azioni o a ________________________________________________________________________________ 92 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma per le quali potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitarne l’avvio o l’accelerazione, e prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento. Art. 2 Commissione per la brevettazione e per le relazioni economiche 1. La "Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione", prevista e disciplinata dal "Regolamento di Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche" assume tra i propri compiti anche quello di valutare l’opportunità e, se del caso, le modalità della partecipazione dell’Ateneo e dei professori e ricercatori a società e viene pertanto denominata Commissione per la brevettazione e per le relazioni economiche. Esclusivamente in relazione ai compiti definiti dal presente Regolamento, la Commissione è integrata da un membro nominato dal Senato Accademico e da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 2. In riferimento ai compiti di cui al c. precedente, la Commissione si riunisce ogni qualvolta un professore o ricercatore dell’Ateneo faccia richiesta di partecipare a società o richieda una modifica delle condizioni al rispetto delle quali era subordinata l’autorizzazione ricevuta e quando si determini l’opportunità di partecipazione dell’Università di Firenze a queste Articolo 2 Soci proponenti e soci partecipanti 1. La costituzione o il riconoscimento di uno spin-off partecipato possono essere proposti esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell’Università degli Studi di Firenze. 2. La costituzione di uno spin-off accademico può essere proposta oltre che da dipendenti dell’Università, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni , da personale di cui all’art. 18, c. 5, lettere a)-e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali: a) professori e ricercatori universitari di altre università,; b) titolari di assegni di ricerca; c) studenti di dottorato di ricerca e di laurea magistrale; d) professori a contratto. 3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello spin-off partecipato o approvato persone fisiche o giuridiche interne o esterne all’Università di Firenze, appartenenti al mondo dell’impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. E’ promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell’Università di Firenze ________________________________________________________________________________ 93 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ società. La Commissione si riunisce inoltre almeno una volta l’anno per gli adempimenti dei quali all’art. 4, c. 3, nonché per verificare se sussistano le condizioni per formulare un parere favorevole alla revoca della autorizzazione ai sensi dell’art. 5. La Commissione è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e si esprime entro i successivi tre mesi. Art. 3 Partecipazione dell’Ateneo a società 1. Quando da parte di un professore o ricercatore universitario in ruolo nell’Ateneo perviene una richiesta di autorizzazione a partecipare alla costituzione di una nuova società o ad una società preesistente, la Commissione, avvalendosi di tutte le risorse messe a disposizione dall’Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l’ottenimento di informazioni utili, valuta l’opportunità della partecipazione anche dell’Ateneo a questa società e sottopone il proprio parere agli organi di governo dell’Ateneo. 2. L’Ateneo partecipa ad una società di nuova costituzione o preesistente conferendo l’uso di propri brevetti, nonché consentendo la partecipazione di proprio personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno; può conferire in casi eccezionali denaro, beni in natura o crediti. Alle società cui partecipa l’Ateneo è garantito l’accesso in via Articolo 3 Partecipazione dell’Università 1. La partecipazione dell’Università ad uno spin-off partecipato varia ordinariamente da un minimo del 5% a un massimo del 15% del capitale sociale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Centro di servizi di ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario (di seguito CsaVRI). 2. Non possono essere deliberati dallo spin-off partecipato aumenti di capitale che implichino versamenti di fondi finanziari da parte dell’Università né che implichino la riduzione della partecipazione dell’Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal c. precedente, senza il consenso di quest’ultima, fermo restando quanto previsto nel c. successivo. 3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell’Università al di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente c. II, a seguito di una ricapitalizzazione della società da parte degli ________________________________________________________________________________ 94 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ privilegiata ai locali dell’incubatore d’impresa. 3. La partecipazione dell’Ateneo a società è decisa dagli organi di governo secondo le rispettive competenze. I medesimi organi determinano altresì la misura e le modalità di tale partecipazione. La partecipazione dell’Ateneo ad una società può avvenire solo in regime di responsabilità limitata. 4. La persona fisica che rappresenta l’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione deve possedere adeguate conoscenze tecnicoamministrative. I bilanci delle società nelle quali partecipa l’Ateneo sono sottoposti annualmente ad una valutazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Ateneo e depositati presso gli uffici del Rettorato, insieme alle relazioni ad essi collegate previste dalla normativa vigente, ove possono essere liberamente consultati. Soltanto le società alle quali partecipa l’Ateneo possono valersi del titolo "Spin-off dell‘Università degli Studi di Firenze" e possono utilizzare il logo dell’Ateneo. altri soci, giustificata da adeguate prospettive di crescita dello spin-off partecipato. 4. In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello spin-off partecipato è previsto: a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui l’Università, in proporzione alla propria partecipazione; b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote sarà subordinato al gradimento dei soci e dell’Università., secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti dalle parti. 5. I soci dello spin-off partecipato debbono sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali, di durata massima di cinque anni e rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere precisati: a. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni; b. composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; c. modalità di partecipazione del personale dipendente dell’Università allo spin-off; d. gestione della proprietà intellettuale; e. modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all’art. 5 seguente. Art. 4 Partecipazione di professori e ricercatori universitari a società 1. La richiesta di partecipazione a società da parte di un professore o ricercatore universitario in ruolo nell’Ateneo deve essere presentata al Rettore che ne trasmette copia alla Commissione per l’istruzione della pratica. Nella richiesta devono essere precisati l’oggetto sociale Articolo 4 Utilizzo del logo 1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” hanno diritto alla concessione del logo dell’Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società, oppure contestualmente al riconoscimento come spin-off di una società ________________________________________________________________________________ 95 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ della società, la carica che in essa sarà ricoperta, le mansioni che saranno svolte dal richiedente e l’impegno previsto; deve inoltre essere indicato se, in funzione dell’impegno previsto, il richiedente intende essere collocato in aspettativa senza assegni o rimanere in servizio, specificando altresì in quest’ultima eventualità se in regime di tempo pieno o di tempo definito. 2. Nel caso in cui il professore o ricercatore intenda restare in servizio la Commissione formula un parere motivato sull’opportunità di concedere l’autorizzazione alle condizioni richieste o invece subordinarla a condizioni diverse, considerando la compatibilità tra gli impegni istituzionali del richiedente e l’impegno previsto nella società, valutato anche sulla base di elementi indiretti quali l’oggetto sociale, le dimensioni dell’impresa gestita dalla società, la carica che in essa sarà ricoperta e le mansioni che in essa saranno svolte dal richiedente. Qualora la Commissione ritenga opportuna la partecipazione dell’Ateneo alla società, la permanenza in servizio in regime di tempo pieno può essere subordinata alla partecipazione dell’Ateneo alla medesima società. Salvo casi particolari, quali ad esempio la partecipazione a società costituite esclusivamente da professori e/o ricercatori oppure da professori e/o ricercatori insieme ad una Università, il ruolo di amministratore unico o di amministratore delegato è considerato incompatibile con la permanenza in servizio attivo di recente costituzione. 2. Tale contratto di licenza deve prevedere: a. nel caso di cui al c. 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Firenze”; b. nel caso di cui al c. 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off approvato dall’Università degli Studi di Firenze”; c. la garanzia da parte dello spin-off di tenere indenne l’Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo; d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell’Università. 3. Nel caso in cui l’Università non riconosca o cessi di riconoscere uno spin-off, in almeno una delle due forme di cui ai c. 2, 3 art. 1, lo spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente interrompere l’utilizzo del logo. ________________________________________________________________________________ 96 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ nell’Ateneo e pertanto l’autorizzazione viene subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni. 3. La Commissione formula annualmente un parere motivato sull’opportunità di mantenere nei termini già stabiliti l’autorizzazione concessa o di subordinarne il rinnovo a condizioni diverse. Nel caso di autorizzazione concessa in occasione della costituzione di una nuova società, il primo parere è tuttavia espresso solo dopo un periodo di tre anni. Il parere della Commissione è formulato tenendo conto di elementi di valutazione indiretti sulla società, quali l’oggetto dell’attività, il fatturato e il bilancio, la carica ricoperta e l’attività svolta nella società dal professore o ricercatore rimasto in servizio, nonché delle relazioni di cui all’art. 8. 4. Dopo sei anni, il regime di tempo pieno può essere consentito solo in via eccezionale e in presenza di precise e ragionevoli motivazioni. Art. 5 Motivi di rigetto della domanda di autorizzazione alla partecipazione ad una società presentata da professori e ricercatori universitari o di revoca dell’autorizzazione concessa 1. La Commissione può esprimere parere contrario all’autorizzazione di professori e ricercatori a partecipare a società o può proporre la revoca dell’autorizzazione concessa nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle relazioni delle quali all’art. 8, l’impegno conseguente alla predetta partecipazione appare suscettibile di pregiudicare l’organizzazione degli studi o lo Articolo 5 Rapporti tra Università e Spin-off 1. I rapporti tra l’Università e lo spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati dalla stipula di una convenzione che disciplina l’utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell’Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell’eventuale corrispettivo per la durata dell’ospitalità. Nel caso di spin-off partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all’art. 3, c. 5. 2. La permanenza all’interno delle strutture ________________________________________________________________________________ 97 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ svolgimento delle attività rientranti nei compiti istituzionali del professore o ricercatore; b) quando seri motivi di inopportunità emergono dalla valutazione della particolare attività d’impresa che la società deve svolgere. dell’Ateneo non potrà eccedere i cinque anni. Per ragioni di particolare convenienza od opportunità per l’Ateneo stesso, detto periodo può essere prorogato con delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI comunicata al Rettore. 3. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Università e lo spin-off, sono decise in prima istanza attraverso gli istituti della mediazione. Qualora le controversie non possano essere risolte ai sensi del precedente periodo, si procede alla nomina di un Collegio arbitrale, ai sensi della normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo spin-off, uno scelto dall’Università e un presidente nominato congiuntamente. Art. 6 Autorizzazione alla partecipazione dei professori e ricercatori universitari ad un società 1. L’autorizzazione alla partecipazione a società da parte di professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta è concessa dal Rettore, sentiti i pareri della Commissione e degli organi di governo dell‘Ateneo. 2. Il Rettore revoca l’autorizzazione o ne modifica le condizioni, sentiti i pareri della Commissione e degli organi di governo dell’Ateneo. 3. Il Rettore trasmette copia del provvedimento di autorizzazione, modifica o revoca alla Commissione, al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di afferenza dell’interessato. Articolo 6 Partecipazione del personale 1. La partecipazione dei soci proponenti di cui all’art. 2 c. 1 al capitale dello spin-off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell’Università stessa. 2. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a quella dell’Università nel caso di “spin-off partecipato dall’Università” e comunque con un minimo pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all’art. 3 c. 1. 3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell’Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off. 4. In applicazione dell’articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale ________________________________________________________________________________ 98 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l’attivazione di uno spin-off, deve richiedere l’autorizzazione al Rettore nei limiti richiamati nel successivo c. 14 e nei modi disciplinati dal successivo art. 7, per poter assumere cariche istituzionali e gestionali nello spin-off. Ai soci proponenti originari si possono aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altri soci fra il personale dell’Università. 5. Ai fini dell’autorizzazione di cui al c. 4 l’interessato dichiara che l’attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone comunque in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, e rispetta il divieto di cui al c. 6. 6. E’ espressamente vietato allo spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati. 7. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, anche ricorrendo al parere di CsaVRI. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento invita il predetto personale ad astenersi dall’ulteriore svolgimento dell’attività incompatibile a favore dello spinoff. 8. Il docente e/o ricercatore, socio dello spinoff, può assumere ogni carica sociale che comporti l’assunzione di poteri di rappresentanza e gestionali della società, fermo restando quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 9 ________________________________________________________________________________ 99 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ del presente articolo e il rispetto di ogni altro termine e modalità della normativa vigente. 9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente di CsaVRI ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi 1, 2, 3, 8 del presente articolo. 10. E’ consentita l’assunzione di cariche sociali nello spin-off, che non comportino l’assunzione di poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001”. Tale attività a favore dello spin-off deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali. 11. Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può assumere nello spin-off cariche sociali, anche con l’assunzione di poteri di rappresentanza, previa comunicazione all’Area Risorse Umane. 12. Il personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off su designazione dell’Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni. 13. La partecipazione retribuita in organi dello spin-off comporta per il personale tecnicoamministrativo a tempo pieno e a tempo parziale superiore al 50%, il conguaglio tra quanto spettante per la quota di produttività e miglioramento dei servizi e quanto percepito a qualunque titolo per la predetta partecipazione, ________________________________________________________________________________ 100 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ salvo che il compenso non sia espressamente previsto da una legge speciale. A tal fine i compensi percepiti dal suddetto personale, dovranno essere comunicati annualmente all’Area Servizi Finanziari. 14. Il personale che assume cariche sociali retribuite all’interno dello spin-off deve comunicare al Presidente di CsaVRI, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Art. 7 Diritti e doveri dei professori e ricercatori universitari che partecipano a società 1. Il professore o ricercatore che ha ottenuto l’autorizzazione con la previsione del mantenimento in servizio è comunque tenuto al pieno rispetto dei doveri didattici e degli altri obblighi previsti dalla legge. 2. Il professore o ricercatore che ha ottenuto l’autorizzazione con la previsione del mantenimento in servizio è tenuto a comunicare all’Ateneo, entro il temine di ogni anno solare, se sia intervenuto o meno un mutamento del proprio impegno all’interno della società e a fornire ogni informazione sullo sviluppo della società. La comunicazione è inviata al Rettore, che Articolo 7 Procedura di costituzione dello Spin-off 1. I soci proponenti (art. 2) presentano al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI la richiesta di riconoscimento dell’impresa, alternativamente come “spin-off dell’Università” o come “spin-off accademico”, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso la sezione Spin-off di CsaVRI (di seguito “servizio spin-off”). 2. Il socio proponente, se dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve altresì richiedere un'autorizzazione alla propria partecipazione, come indicato ai commi 4 e 10 dell’art. 6, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso il servizio spin-off. 3. All’atto di costituzione dello spin-off dovranno essere specificate le condizioni relative al trasferimento di rischi ed oneri ________________________________________________________________________________ 101 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ ne trasmette copia alla Commissione, e per conoscenza, al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di afferenza dell’interessato. 3. Il professore o ricercatore che ha ottenuto l’autorizzazione può presentare al Rettore in ogni momento una richiesta motivata di modifica delle condizioni al rispetto delle quali detta autorizzazione era subordinata. 4. Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione la normativa che in via generale disciplina diritti e doveri del personale universitario. relativi agli immobili ed attrezzature universitarie ed al personale. 4. La richiesta di riconoscimento dello spin-off deve essere integrata con la formulazione del piano d’impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello spin-off e dal progetto scientifico connesso all’oggetto sociale. Deve essere incluso il riferimento esplicito ai benefici previsti per l’università nella partecipazione al progetto, anche in vista dell’utilizzazione di risorse di strutture dell’università, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management, l’esistenza di concrete prospettive di mercato e la loro sostenibilità e possibilità di espansione economica. 5. Il servizio spin-off, dopo avere istruito la pratica, la invia alla Commissione spin-off costituita dal Rettore presso il Consiglio Scientifico di CsaVRI. 6. La Commissione spin-off esprime un parere sulla concessione o meno dell’autorizzazione al dipendente a partecipare alla Società; inoltre, considerando l’opportunità che alla stessa partecipi anche l’Ateneo, esprime altresì un parere e propone agli organi di Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto, la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa. Lo stesso parere attiene anche all’opportunità che lo spin-off abbia accesso privilegiato, sulla base di contratti appositi, all’Incubatore universitario. Sull’accesso a quest'ultimo si esprime il Consiglio direttivo di CsaVRI, secondo procedure o selezioni apposite, anche in considerazione di attività di pre-incubazione svolte dai proponenti presso o in collegamento con l’Incubatore universitario dai proponenti in vista della costituzione dello stesso spin-off. ________________________________________________________________________________ 102 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 7. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali enti. 8. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo proroghe motivate. Art. 8 Obblighi dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento 1. Il Preside della Facoltà, sulla base delle informazioni raccolte presso le strutture didattiche interessate, e il Direttore del Dipartimento di afferenza dell’interessato sono tenuti a predisporre entro il termine di ogni anno solare una dettagliata relazione sullo svolgimento dei compiti didattici e dell’attività di ricerca nel precedente anno accademico da parte del docente o ricercatore al quale sia stata concessa l’autorizzazione a partecipare ad una società. La relazione è inviata al Rettore che ne trasmette copia alla Commissione. Articolo 8 Proprietà intellettuale 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è in capo al medesimo. 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 3. L’Università può concedere allo spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza: a. può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all’Italia, estesa anche all’estero; b. prevede un compenso a favore dell’Università; c. prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell’Università dallo spin-off; d. prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e knowhow al meglio delle sue capacità imprenditoriali. Art. 9 Partecipazione di dottorandi, assegnisti di ricerca e personale tecnico amministrativo ad una società 1. Il giudizio sulla compatibilità o meno, Articolo 9 Controllo dell’Università 1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” devono ________________________________________________________________________________ 103 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ con l’assolvimento degli obblighi posti a loro carico, della partecipazione di dottorandi e assegnisti di ricerca ad una società non rientra nelle competenze della Commissione. Detta compatibilità viene valutata dalle strutture competenti, ai sensi delle disposizioni contenute nella disciplina generale dettata dalle norme di legge e dai regolamenti di Ateneo che si occupano delle figure in questione. 2. La partecipazione del personale tecnico amministrativo ad una società è disciplinata dalle norme legislative e contrattuali vigenti. trasmettere annualmente all’Università di Firenze – CsaVRI, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci: a. una relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato; b. il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario. 2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello spin-off cariche sociali gratuite o retribuite, devono trasmettere la suddetta relazione al proprio Dipartimento, o struttura di afferenza per il personale tecnicoamministrativo, evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università. 3. Qualora l’Università partecipi allo spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università deve designare il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off, in modo preferenziale fra il personale dell’Università coinvolto nell’attività dell’Incubatore universitario, comunque competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello spin-off. Il rappresentante che appartenga al personale dell’Università partecipa al Consiglio di amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell’Università. 4. Il rappresentante dell’Università non potrà ________________________________________________________________________________ 104 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ svolgere attività retribuita per lo spin-off o possederne azioni o quote di partecipazione. 5. Il rappresentante dell’Università è tenuto a riferire almeno una volta l’anno sull’attività dello spin-off alla Commissione spin-off. 6. Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università sulle attività degli spin-off partecipati o approvati dall’Università. 7. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello spin-off, l’eventuale partecipazione, l’uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell’Università, sia del venire meno entro l’impresa delle ragioni di cui al c. I dell’art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell’Università all’uscita dal capitale dello spin-off se partecipato. Art. 10 Diritti di proprietà intellettuale in caso di partecipazione dei professori e ricercatori universitari ad una società 1. In caso di invenzioni effettuate da professori o ricercatori autorizzati a partecipare ad una società ma rimasti in servizio trova applicazione il "Regolamento di Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche". 2.Il medesimo Regolamento trova altresì applicazione quando i professori o ricercatori sono stati collocati in aspettativa da meno di un anno, fatto salvo il caso in cui possano dimostrare che l’invenzione è stata interamente realizzata nell’ambito dell’attività svolta nell’impresa sociale e non in occasione di Art. 10 Entrata in vigore e regime transitorio 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del decreto rettorale. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spin-off già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione spin-off può proporre, d’intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull’accettazione o meno delle deroghe. ________________________________________________________________________________ 105 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ attività istituzionale di ricerca. Art. 11 Limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse in caso partecipazione dei professori e ricercatori universitari ad una società 1. Il professore o ricercatore che partecipa a qualunque titolo a società non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni di organi di Ateneo, di singole Facoltà, di Dipartimenti o Centri nelle quali egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Ateneo, di singole Facoltà, di Dipartimenti o Centri. 2. In caso di inosservanza di questo divieto la deliberazione è nulla se con il voto di quanti avrebbero dovuto astenersi dalla votazione è stata raggiunta la necessaria maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sulla proposta di nuovo regolamento.» Entra Bellandi. Bellandi introduce l’argomento e spiega che il Regolamento proposto differisce dal precedente in vigore principalmente perché differenzia la materia degli spin-off da quella della partecipazione del personale dell’Università a società esterne, materia con una propria normativa novellata recentemente. Fa presente che l’altra principale novità contenuta nel Regolamento proposto è costituita dalla distinzione tra gli spin-off che possono definirsi classici, in cui l’Università entra nel capitale sociale con una quota di minoranza e designa un proprio membro nel Consiglio di amministrazione della società, e gli spin-off definibili “approvati”, dove l’Università non entra a far parte del capitale sociale, non designa un proprio membro, ma riconosce un interesse per l’attività dello spin-off quando questo sia originato da un progetto nato dal rapporto con la stessa ricerca universitaria. Tale seconda categoria di spin-off porta a un accrescimento nel campo dei riconoscimenti, senza costituire un impegno che, sommato agli altri, può divenire gravoso per l’Ateneo. Fa infatti presente che CsaVRI e l’Incubatore produrranno progetti di interesse per l’Università con una frequenza considerevole e l’impegno negli spin-off tradizionali potrebbe non essere sempre sostenibile. Pertanto, al fine di non perdere preziose occasioni di riconoscimento dello sviluppo e dell’applicazione della ricerca universitaria, il regime dei rapporti ammessi viene allargato attraverso il Regolamento in esame con la definizione della nuova categoria di spin-off. ________________________________________________________________________________ 106 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Rettore coglie l’occasione per invitare a un processo di valutazione degli spin-off attivi, anche alla luce del nuovo Regolamento, al fine di selezionare i casi in cui i requisiti vengono rispettati. Esce Bellandi. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci e Rossato. Delibera n. 220 Il Consiglio di Amministrazione: visto il Regolamento in materia di “ Partecipazione a società prevista dal D.Lgs. 297/1999”; vista la proposta di CSAVRI di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo; ritenuto opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento in materia di “Partecipazione a società prevista dal D.Lgs. 297/1999”; considerato il parere espresso dalla Commissione Ricerca il 19 maggio 2011; considerato il parere espresso dalla Commissione Affari Generali il 6 luglio 2011; considerato il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo riunitosi in data 13 settembre 2011; vista la delibera del Senato accademico del 14 settembre 2011, DELIBERA di approvare il “Regolamento Spin off ” nel testo qui di seguito riportato. Articolo 1 Definizione di Spin-off universitario 1. L’Università degli Studi di Firenze, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale di ricerca, e in particolare favorisce la costituzione di società, o anche la partecipazione in società recentemente costituite, come previste dal d.lgs. 297/1999, in ogni caso aventi come scopo l’utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 2. Sono definite “spin-off partecipato” dall’Università degli Studi di Firenze, o anche o anche “spinoff dell’Università”, le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’Università partecipa in qualità di socio. 3. Sono definite “spin-off approvato” dall’Università degli Studi di Firenze, o anche “spin-off accademico”, le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma per le quali potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitarne l’avvio o l’accelerazione, e prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento. Articolo 2 Soci proponenti e soci partecipanti 1. La costituzione o il riconoscimento di uno spin-off partecipato possono essere proposti esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell’Università degli Studi di Firenze. 2. La costituzione di uno spin-off accademico può essere proposta oltre che da dipendenti dell’Università, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni , da personale di ________________________________________________________________________________ 107 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ cui all’art. 18, c. 5, lettere a)-e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali: a) professori e ricercatori universitari di altre università; b) titolari di assegni di ricerca; c) studenti di dottorato di ricerca e di laurea magistrale; d) professori a contratto. 3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello spin-off partecipato o approvato persone fisiche o giuridiche interne o esterne all’Università di Firenze, appartenenti al mondo dell’impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. E’ promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell’Università di Firenze Articolo 3 Partecipazione dell’Università 1. La partecipazione dell’Università ad uno spin-off partecipato varia ordinariamente da un minimo del 5% a un massimo del 15% del capitale sociale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Centro di servizi di ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario (di seguito CsaVRI). 2. Non possono essere deliberati dallo spin-off partecipato aumenti di capitale che implichino versamenti di fondi finanziari da parte dell’Università né che implichino la riduzione della partecipazione dell’Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal c. precedente, senza il consenso di quest’ultima, fermo restando quanto previsto nel c. successivo. 3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell’Università al di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente c. 2, a seguito di una ricapitalizzazione della società da parte degli altri soci, giustificata da adeguate prospettive di crescita dello spin-off partecipato. 4. In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello spin-off partecipato è previsto: a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui l’Università, in proporzione alla propria partecipazione; b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote sarà subordinato al gradimento dei soci e dell’Università., secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti dalle parti. 5. I soci dello spin-off partecipato debbono sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali, di durata massima di cinque anni e rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere precisati: c. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni; d. composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; e. modalità di partecipazione del personale dipendente dell’Università allo spin-off; f. gestione della proprietà intellettuale; g. modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all’art. 5 seguente. ________________________________________________________________________________ 108 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Articolo 4 Utilizzo del logo 1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” hanno diritto alla concessione del logo dell’Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società, oppure contestualmente al riconoscimento come spin-off di una società di recente costituzione. 2. Tale contratto di licenza deve prevedere: a. nel caso di cui al c. 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Firenze”; b. nel caso di cui al c. 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off approvato dall’Università degli Studi di Firenze”; c. la garanzia da parte dello spin-off di tenere indenne l’Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo; d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell’Università. b. Nel caso in cui l’Università non riconosca o cessi di riconoscere uno spin-off, in almeno una delle due forme di cui ai c. 2, 3 art. 1, lo spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente interrompere l’utilizzo del logo. Articolo 5 Rapporti tra Università e Spin-off 1. I rapporti tra l’Università e lo spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati dalla stipula di una convenzione che disciplina l’utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell’Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell’eventuale corrispettivo per la durata dell’ospitalità. Nel caso di spin-off partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all’art. 3, c. 5. 2. La permanenza all’interno delle strutture dell’Ateneo non potrà eccedere i cinque anni. Per ragioni di particolare convenienza od opportunità per l’Ateneo stesso, detto periodo può essere prorogato con delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI comunicata al Rettore. 3. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Università e lo spin-off, sono decise in prima istanza attraverso gli istituti della mediazione. Qualora le controversie non possano essere risolte ai sensi del precedente periodo, si procede alla nomina di un Collegio arbitrale, ai sensi della normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo spin-off, uno scelto dall’Università e un presidente nominato congiuntamente. Articolo 6 Partecipazione del personale 1. La partecipazione dei soci proponenti di cui all’art. 2 c. 1 al capitale dello spin-off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell’Università stessa. 2. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a quella dell’Università nel caso di “spin-off partecipato dall’Università” e comunque con un minimo pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all’art. 3 c. 1. ________________________________________________________________________________ 109 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell’Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off. 4. In applicazione dell’articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l’attivazione di uno spin-off, deve richiedere l’autorizzazione al Rettore nei limiti richiamati nel successivo c. 14 e nei modi disciplinati dal successivo art. 7, per poter assumere cariche istituzionali e gestionali nello spin-off. Ai soci proponenti originari si possono aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altri soci fra il personale dell’Università. 5. Ai fini dell’autorizzazione di cui al c. 4 l’interessato dichiara che l’attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone comunque in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, e rispetta il divieto di cui al c. 6. 6. E’ espressamente vietato allo spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati. 7. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, anche ricorrendo al parere di CsaVRI. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento invita il predetto personale ad astenersi dall’ulteriore svolgimento dell’attività incompatibile a favore dello spin-off. 8. Il docente e/o ricercatore, socio dello spin-off, può assumere ogni carica sociale che comporti l’assunzione di poteri di rappresentanza e gestionali della società, fermo restando quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 9 del presente articolo e il rispetto di ogni altro termine e modalità della normativa vigente. 9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente di CsaVRI ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi 1, 2, 3, 8 del presente articolo. 10. E’ consentita l’assunzione di cariche sociali nello spin off, che non comportino l’assunzione di poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001”. Tale attività a favore dello spin-off deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali. 11. Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può assumere nello spin-off cariche sociali, anche con l’assunzione di poteri di rappresentanza, previa comunicazione all’Area Risorse Umane. ________________________________________________________________________________ 110 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ 12. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off su designazione dell’Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni. 13. La partecipazione retribuita in organi dello spin-off comporta per il personale tecnicoamministrativo a tempo pieno e a tempo parziale superiore al 50%, il conguaglio tra quanto spettante per la quota di produttività e miglioramento dei servizi e quanto percepito a qualunque titolo per la predetta partecipazione, salvo che il compenso non sia espressamente previsto da una legge speciale. A tal fine i compensi percepiti dal suddetto personale, dovranno essere comunicati annualmente all’Area Servizi Finanziari. 14. Il personale che assume cariche sociali retribuite all’interno dello spin-off deve comunicare al Presidente di CsaVRI, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Articolo 7 Procedura di costituzione dello Spin-off 1. I soci proponenti (art. 2) presentano al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI la richiesta di riconoscimento dell’impresa, alternativamente come “spin-off dell’Università” o come “spin-off accademico”, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso la sezione Spin-off di CsaVRI (di seguito “servizio spin-off”). 2. Il socio proponente, se dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve altresì richiedere un'autorizzazione alla propria partecipazione, come indicato ai commi 4 e 10 dell’art. 6, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso il servizio spin-off. 3. All’atto di costituzione dello spin-off dovranno essere specificate le condizioni relative al trasferimento di rischi ed oneri relativi agli immobili ed attrezzature universitarie ed al personale. 4. La richiesta di riconoscimento dello spin-off deve essere integrata con la formulazione del piano d’impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello spin-off e dal progetto scientifico connesso all’oggetto sociale. Deve essere incluso il riferimento esplicito ai benefici previsti per l’università nella partecipazione al progetto, anche in vista dell’utilizzazione di risorse di strutture dell’università, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management, l’esistenza di concrete prospettive di mercato e la loro sostenibilità e possibilità di espansione economica. 5. Il servizio spin-off, dopo avere istruito la pratica, la invia alla Commissione spin-off costituita dal Rettore presso il Consiglio Scientifico di CsaVRI. 6. La Commissione spin-off esprime un parere sulla concessione o meno dell’autorizzazione al dipendente a partecipare alla Società; inoltre, considerando l’opportunità che alla stessa partecipi anche l’Ateneo, esprime altresì un parere e propone agli organi di Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto, la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa. Lo stesso parere ________________________________________________________________________________ 111 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ attiene anche all’opportunità che lo spin-off abbia accesso privilegiato, sulla base di contratti appositi, all’Incubatore universitario. Sull’accesso a quest'ultimo si esprime il Consiglio direttivo di CsaVRI, secondo procedure o selezioni apposite, anche in considerazione di attività di preincubazione svolte dai proponenti presso o in collegamento con l’Incubatore universitario dai proponenti in vista della costituzione dello stesso spin-off. 7. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali enti. 8. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo proroghe motivate. Articolo 8 Proprietà intellettuale 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è in capo al medesimo. 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 3. L’Università può concedere allo spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza: a. può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all’Italia, estesa anche all’estero; b. prevede un compenso a favore dell’Università; c. prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell’Università dallo spin-off; d. Prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali. Articolo 9 Controllo dell’Università 1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” devono trasmettere annualmente all’Università di Firenze – CsaVRI, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci: a) una relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato; b) il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario. 2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello spin-off cariche sociali gratuite o retribuite, devono trasmettere la suddetta relazione al proprio Dipartimento, o struttura di afferenza per il personale tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università. 3. Qualora l’Università partecipi allo spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università deve designare il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off, in modo preferenziale fra il personale dell’Università coinvolto nell’attività ________________________________________________________________________________ 112 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ dell’Incubatore universitario, comunque competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello spin-off. Il rappresentante che appartenga al personale dell’Università partecipa al Consiglio di amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell’Università. 4. Il rappresentante dell’Università non potrà svolgere attività retribuita per lo spin-off o possederne azioni o quote di partecipazione. 5. Il rappresentante dell’Università è tenuto a riferire almeno una volta l’anno sull’attività dello spin-off alla Commissione spin-off. 6. Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università sulle attività degli spin-off partecipati o approvati dall’Università. 7. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello spin-off, l’eventuale partecipazione, l’uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell’Università, sia del venire meno entro l’impresa delle ragioni di cui al c. 1 dell’art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell’Università all’uscita dal capitale dello spin-off se partecipato. Art. 10 Entrata in vigore e regime transitorio 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del decreto rettorale. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spin-off già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione spin-off può proporre, d’intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull’accettazione o meno delle deroghe. Sul punto 29 dell’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AL “JOB FAIR – EDIZIONE 2011”» Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’università degli Studi di Firenze fa parte del “Comitato promotore per la realizzazione di Job Fair” assieme ad Associazione degli industriali della Provincia di Firenze, Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura di Firenze e Provincia di Firenze e partecipa con un proprio stand alla manifestazione Job Fair che si svolge ogni anno nel mese di ottobre. L’edizione 2010 dell’evento si è tenuta per la prima volta al Mandela Social Forum e, grazie ad una maggiore disposizione di spazi, la manifestazione ha visto la partecipazione di 73 standisti, 11 in più rispetto a quella del 2009, registrando da una lato un’importante crescita del settore metalmeccanico (9 contro 4) e del settore ICT e servizi (da 14 a 31), e dall’altro una stabilità dei settori moda (4), assicurativo e bancario (4), farmaceutico (3) e agenzie di lavoro interinale (4). L’affluenza dei visitatori ha comunque segnato un aumento del 3,5%, passando da 6.552 a 6.792 partecipanti, è poi tornata a salire la percentuale dei laureati che hanno visitato la manifestazione (dal 47,87% del 2009 al 51,23% del 2010) invertendo la tendenza notata nella precedente edizione. ________________________________________________________________________________ 113 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e dell’Incubatore universitario (CsaVRI), grazie alla partecipazione al Job Fair 2010 ha avuto la possibilità di promuovere alcune singole iniziative di orientamento al job placement dell’Università, sia attraverso la diffusione di materiale informativo, sia offrendo direttamente due tipi di interventi: un primo intervento di approfondimento su “Interessi e progetto professionale” a cui hanno partecipato n. 91 utenti e un secondo livello di approfondimento di “Colloquio di Career Counseling” a cui hanno partecipato n. 26 utenti e che hanno espresso un alto grado di soddisfazione (risultati ricavati da un questionario sottoposto ai partecipanti). Detto servizio è inoltre attivo dal 14 febbraio 2011 presso la sede di CsaVRI in Via Gino Capponi, 16/18r, con frequenza settimanale. L’edizione del Job Fair del 21-22 ottobre 2011 offrirà quindi a CsaVRI l’occasione per: presentare il nuovo servizio di “Bilancio delle competenze”: strumento del Career Counseling utilizzato per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie competenze personali e professionali per favorire il passaggio dall’università al mondo del lavoro e che sarà comunque attivo, sempre presso la sede di CsaVRI, in autunno.; promuovere i “Career Day” (giornate delle professioni) che si svolgeranno per la prima volta in tutte le Facoltà dell’Ateneo, a partire dalla fine del mese di ottobre che vedrà la partecipazione di aziende appositamente selezionate per la nostra utenza. L’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement all’interno di CsaVRI ha favorito lo studio, la programmazione e la realizzazione di servizi specifici il cui scopo è quello di facilitare la transizione dei nostri laureati verso il mondo del lavoro. Fra tali servizi l’organizzazione di giornate dedicate all’incontro fra laureati, imprese, associazioni e professionisti coprirà l’esigenza dell’Ateneo e dei suoi studenti di presentarsi periodicamente al mondo produttivo sul territorio. Si potrà pertanto valutare l’eventuale rinnovo della partecipazione al Comitato per il Job Fair e, al fine di permettere l’adozione della relativa delibera da parte degli organi di governo, anche su proposta del Senato accademico del 14/09/2011, CsaVRI si impegna a sottoporre agli stessi apposita relazione che dia conto del rapporto costi/benefici evidenziando le ricadute positive che dalla partecipazione a tale manifestazione derivano per l’Ateneo.» Entra Bellandi. Il Rettore fa presente che la pratica in esame è stata approvata dal Senato Accademico con la raccomandazione di monitorare l’utilità della partecipazione all’iniziativa anche perché è richiesta una quota, seppure contenuta, di adesione. Bellandi illustra la pratica con riferimento alle informazioni riportate in narrativa. Condivide quanto evidenziato dal Rettore sull’opportunità di monitorare i dati raccolti al termine dei lavori della presente edizione della manifestazione. Ritiene inoltre conveniente, attraverso l’esame di tali dati, stabilire l’opportunità di proseguire la partecipazione futura. Carducci esprime la propria perplessità sulla necessità per l’Università di Firenze di partecipare alla manifestazione che ritiene possa essere utile alle aziende e non a un’istituzione. ________________________________________________________________________________ 114 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Bellandi ricorda che fanno parte della missione istituzionale dell’Università pubblica anche l’interesse alla presentazione di una propria offerta al mondo del lavoro e l’affinamento degli strumenti per facilitare l’incontro tra i giovani che si formano e lo stesso mondo del lavoro. Il Rettore evidenzia che il monitoraggio proposto ha il fine di affinare lo strumento, non di mettere in discussione il principio. Ritiene infatti importante che venga operata una valutazione entro l’anno su tale attività e anche che vengano anche elaborate contestualmente eventuali proposte alternative. Esce Bellandi. Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci e Rossato. Delibera n. 221 Il Consiglio di Amministrazione: visto lo Statuto del Comitato Promotore del JOB Fair di cui l’Ateneo è socio promotore con Confindustria Firenze, Camera di Commercio e Provincia di Firenze; vista la richiesta da parte del Comitato Organizzatore di JOB FAIR 2011 di contributo finanziario per la realizzazione della manifestazione, in calendario nei giorni 21-22 ottobre 2011 per il consueto importo di € 3.873,43; considerato il compito istituzionale affidato al Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario di impulso e coordinamento del placement universitario; considerato che il Job Fair ha rappresentato dal 1997 ad oggi una delle più importanti occasioni per l’Ateneo di presentarsi al territorio nonché un’occasione per i nostri laureati di incontrare i rappresentanti del mondo del lavoro; ritenuta opportuna la partecipazione dell’Ateneo Fiorentino all’edizione 2011 del Job Fair anche per presentare l’insieme delle iniziative di orientamento al job placement che sono state avviate da CsaVRI; avuto riguardo della discussione svoltasi nel Senato Accademico del 14/09/2011 in riferimento soprattutto al rapporto costi/benefici che tale partecipazione determina e della necessità di presentare, in tempo utile e prima che gli Organi siano nuovamente chiamati a deliberare in merito, apposita relazione che dia conto del rapporto costi/benefici evidenziando le ricadute positive che dalla partecipazione a tale manifestazione derivano per l’Ateneo; considerata la disponibilità finanziaria sul capitolo F.S. 1.3.1.5; visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; visto il vigente Statuto, DELIBERA l’adesione dell’Ateneo alla manifestazione “JOB FAIR 2011” e l’impegno a pagare la quota associativa di € 3.873,43. Sul punto 30 dell’O.D.G. «ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE A “ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INCUBATORI UNIVERSITARI E DELLE BUSINESS PLAN COMPETITION LOCALI - PNICUBE”» ________________________________________________________________________________ 115 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’“Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” si occupa di politiche di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative dal mondo della ricerca accademica. Nasce nel 2004 per sfruttare l’esperienza derivata dal progetto IUNet finanziato nel 2003 dal Ministero delle Attività Produttive e gestito dall’Associazione Incubatori Universitari – AIU, al fine di creare una rete di collegamento tra gli incubatori di impresa universitari. Lo stesso anno prende il via la prima edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), volta a premiare i migliori progetti di impresa nati in ambito universitario e risultati vincitori delle Start Cup locali collegate. Una di queste è la Start Cup toscana, organizzata dalla Scuola di Studi Superiori Universitari Sant’Anna di Pisa, e a cui l’Università di Firenze aderisce da tempo. Come indicato nello statuto scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, è quello di riunire gli incubatori universitari – società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria – nonché quelle università e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di imprese, come ad esempio business competition locali. Inoltre PNIcube intende promuovere iniziative volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento nonché azioni di formazione ed informazione rivolte agli operatori del settore anche acquisendo idonei finanziamenti. Fra gli obiettivi che PNicube si pone troviamo, inoltre, il supporto alla nascita di incubatori universitari, lo scambio di esperienze tra i soci e con partner internazionali, favorendone la reciproca collaborazione, la sensibilizzazione e l’adozione di politiche a favore di iniziative di incubazione, l’acquisizione di risorse indirizzate alle attività di creazione di impresa. La sede dell’Associazione è a Torino, presso la società Incubatore del Politecnico di Torino e la sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050. La segreteria è attualmente presso AlmaCube, Università di Bologna. Aderiscono all’Associazione le seguenti Università, Scuole Superiori e Consorzi: Università degli Studi di Sassari Università Bocconi Università di Trieste Consorzio Sapienza Innovazione Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Messina Università degli Studi di Bari Università di Ferrara Università del Piemonte Orientale Università degli Studi di Pisa Università degli Studi di Perugia Università degli Studi di Padova Università degli studi di Palermo ________________________________________________________________________________ 116 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ Università degli Studi di Napoli Federico II – Città della Scienza Università degli Studi del Molise Università di Modena e Reggio Emilia Università degli Studi di Milano Università degli Studi di Catania Università degli Studi di Camerino Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna Politecnico di Milano – Acceleratore d’Impresa AlmaCube – Università di Bologna Politecnico di Torino – Incubatore delle Imprese Innovative PNICube, per favorire il modello di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali dal mondo accademico, prevede l’implementazione di due interventi organizzativi: il supporto alle Start Cup locali (e il premio Nazionale per l’Innovazione) con l’obiettivo sia di diffondere cultura d’impresa tra gli studenti e i ricercatori delle Università associate sia di selezionare le migliori business idea il supporto agli Incubatori che forniscono quei servizi tangibili (uffici, connessioni internet ecc.) e intangibili (consulenza manageriale, networking, ecc.) necessari alle nuove imprese per raggiungere il successo. Nel 2010, le Start Cup locali aderenti al Premio Nazionale per l’Innovazione hanno generato complessivamente: 786 idee di business raccolte 2.149 partecipanti coinvolti 354 business plan presentati 27% di presenze femminili nei team. Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI), rispettivamente in data 05 e 07 luglio 2011, hanno dato parere favorevole alla eventuale adesione dell’Università a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali – PNIcube”. L’adesione a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” costituisce per l’Incubatore Universitario fiorentino (IUF) gestito da CsaVRI una valida opportunità per sviluppare e favorire la rete di rapporti di collaborazione e di scambi di pratiche utili per lo sviluppo delle attività a supporto della nascita di nuove imprese dalla ricerca dell’Università. A tal proposito si ricorda che presso IUF, che ha iniziato la sua attività nel maggio 2010, attualmente sono ospitati 21 progetti di nuova impresa in pre-incubazione, e 2 spin-off (numero destinato ad aumentare rapidamente nel prossimo periodo). Inoltre, hanno fatto domanda all’ultimo bando di ammissione chiuso il 30 giugno 2011, 16 nuovi progetti, di cui 10 entreranno in pre-incubazione entro settembre 2011. L’adesione a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” non comporta al momento, come accertato con il Consiglio Direttivo ________________________________________________________________________________ 117 (Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011) ________________________________________________________________________________ dell’Associazione, il pagamento di quote associative, in quanto i costi della gestione sono interamente coperti con finanziamenti di sponsor esterni. Nel caso in futuro dovesse essere richiesto un contributo, l’adesione sarà oggetto di nuova valutazione da parte degli Organi di Ateneo, fermo restando il diritto a recedere con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.» Entra Bellandi. Bellandi illustra la pratica e precisa che, pur essendo prevista una quota di partecipazione, l’adesione è attualmente senza oneri a carico dell’Ateneo poiché gli sponsor nazionali sostengono le spese dell’associazione in oggetto. In merito evidenzia che, qualora in futuro si rendesse necessaria una partecipazione economica dell’Ateneo fiorentino, CsaVRI, incaricato di seguire l’argomento, riporterà la pratica all’esame degli organi. Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera. Delibera n. 222 Il Consiglio di amministrazione: visto lo Statuto dell’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube”; considerate le attività poste in essere presso l’Incubatore Universitario Fiorentino gestito dal Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI); visti gli artt. 1 e 9 bis dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; considerato che l’adesione all’ “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” non comporta, ad oggi, oneri per l’Ateneo; vista la delibera del Senato Accademico del 14.09.2011, DELIBERA l’adesione dell’Ateneo all’“Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” affidando la gestione delle attività connesse e la cura dei rapporti a CsaVRI senza oneri a carico dell’Ateneo. Alle ore 14,25 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Colucci Prof. Alberto Tesi ________________________________________________________________________________ 118