VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 SETTEMBRE 2011
L'anno duemilaundici, addì 30 del mese di settembre, alle ore 11,00, presso la sala riunioni
del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 58235 pos. II/4
del 23 settembre 2011 inviata per posta elettronica certificata e per raccomandata a mano agli
studenti per trattare il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 14 giugno 2011
2) Comunicazioni del Presidente
3) Personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici prossimi al
compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo – Art. 72, legge n. 133/2008 –
Richieste di trattenimento in servizio
4) Partecipazione del personale tecnico e amministrativo a corsi singoli
5) Benefici a favore dei professori e ricercatori collocati a riposo
6) Attività formative – tariffe per utenti esterni
6 bis) Aggiornamenti in tema di personale universitario in afferenza assistenziale – Erogazione
Servizio Mensa
7) Risanamento conservativo e riordino funzionale Pad. 38 – Via di S.Salvi, 12 – per uso
residenze Universitarie – Approvazione accordo bonario
8) Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Lavori di risanamento conservativo
e di ampliamento di Villa Val Di Rose per residenza per studenti universitari –
Approvazione Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 4
9) Lavori di realizzazione di edifici per residenze studenti universitari
10) Variazioni al bilancio di previsione dell’anno 2011 del Polo Centro Storico
11) Approvazione direttiva sui lavori, forniture e servizi in economia –
modifica/integrazione delibera Consiglio di amministrazione del 25/2/2011
12) Vendita di strada privata in località Le Masse presso Careggi
13) Modifiche allo Statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche
della materia – CNISM
14) Designazione del rappresentante dell’Università nel Consiglio direttivo del Consorzio
interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi – CIRCC
15) Nomina dei docenti rappresentanti dell’Università in seno al Consiglio direttivo del
centro interuniversitario di ricerca per la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti –
CIRPAC
16) Nomina membri Consiglio Direttivo CISPEA
17) Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, medioevo e rinascimento e
linguistica
18) Attivazione rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”
19) Proposte di master, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento
professionale per l’a.a. 2011/12 – Approvazione convenzione
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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20) Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica e farmacologia clinica delle cefalee
idiopatiche – sede Firenze – chiusura
21) Centro interuniversitario di ricerca sull’Inquinamento da agenti fisici – CIRIAF – Sede
Perugia – Nuove adesioni
22) Trasformazione del Centro di Studi denominato Centro di Ateneo per i Beni culturali
(CABeC) in Centro interdipartimentale di Ateneo per la Scienza e la tecnologia
applicate ai beni culturali (CABeC)
23) Adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti al
Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto
rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010
24) Adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca di Farmacoutilizzazione, farmaco
epidemiologia, farmacovigilanza, farmaco genetica (CIFF) al Regolamento di Ateneo
per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto rettorale n. 64182 (1032)
del 13 ottobre 2010
25) Adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP)
al Regolamento di Ateneo per i Centri interdipartimentali di ricerca emanato con
Decreto rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010
26) Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado e relativo schema-tipo di convenzione
27) Regolamento in materia di “Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni”
28) Regolamento in materia di spin off
29) Partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze al “Job Fair – Edizione 2011”
30) Adesione dell’Università degli Studi di Firenze a “Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari e delle Business Plan Competition locali – PNIcube”
Sono presenti:
 prof. Alberto Tesi, Rettore
 prof. Giacomo Poggi, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente
 dott. Giovanni Gentile, rappresentante del Governo
 prof. Gianni Forti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
 prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
 prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia.
 prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia
 dott. Marco Biffi, rappresentante dei ricercatori
 dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei ricercatori
 sig. Pierluigi Parrini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
 dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
 sig. Alberto Giusti, rappresentante degli studenti
 sig. Pietro Rossato, rappresentante degli studenti
 sig. Tiziano Carducci, rappresentante degli studenti
 dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
- dott. Giovanni Gentile, esce ore 12,00 punto 5 O.D.G.;
- prof. Luigi Dei, esce ore 13,40 punto 22 O.D.G., rientra ore 13,45 punto 23;
- sig. Alberto Giusti, esce ore 12,30 punto 6 bis O.D.G. .
Intervengono in seduta la dott.ssa Milena Mazzoli e l’avv. Antonio Marotti, rispettivamente
Presidente e Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Firenze.
Assistono inoltre alla seduta Antonella Messeri, Annalisa Cecchini e Patrizia Olmi dell’Ufficio
Organi Collegiali di Ateneo, per l’approntamento della documentazione inerente l’ordine del giorno
e per l’attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di amministrazione.
Il Rettore comunica che si rende necessario ritirare dall’ordine del giorno la seguente pratica:
- punto 11 “Approvazione direttiva sui lavori, forniture e servizi in economia –
modifica/integrazione delibera Consiglio di amministrazione del 25/2/2011” - All. R/15,
perché necessita di ulteriore istruttoria.
Il Rettore propone ai consiglieri di inserire all’ordine del giorno il seguente argomento:
- Punto 6 bis “Aggiornamenti in tema di personale universitario in afferenza assistenziale –
Erogazione servizio mensa”, contrassegnato con la sigla H/23.
Il Consiglio di amministrazione concorda con la proposta del Rettore.
Sul punto 1 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 14 GIUGNO 2011»
Il Consiglio di amministrazione approva il verbale del 14 giugno 2011.
Sul punto 2 dell’O.D.G. «COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE»
Il Rettore dà la seguente comunicazione la cui documentazione è stata inserita nella cartella
condivisa:
1) Fondo per le infrastrutture produttive”. Avviso per la manifestazione di interesse per il
cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e
potenziamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico di cui alla linea 1.5 del
PRSE 2007/2010 ed alla linea di azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 (Decreto
Regione Toscana n. 3480 del 28/7/2010)
Il Rettore fa presente che la comunicazione riguarda il bando regionale dell’anno 2010 per
l’assegnazione di fondi finalizzati alla ristrutturazione di immobili, al rinnovo di strumentazione e
di arredi dei Centri di Competenza. Il documento trasmesso contiene l’elenco degli interventi
richiesti dall’Università di Firenze con un costo complessivo di 9,5 mln di euro con una richiesta di
finanziamento alla Regione Toscana di 5 mln di euro. A questo punto elenca gli interventi richiesti e
precisa che i costi di progettazione sono costituiti anche da affidamenti esterni, a cui l’Ateneo si è in
parte affidato per sviluppare i progetti entro i termini previsti dal bando. Precisa che l’argomento
verrà in futuro portato all’esame del Consiglio di amministrazione e che la commissione edilizia si è
favorevolmente espressa in merito.
Il Rettore dà inoltre le seguenti comunicazione a voce:
2) Contributo Regione
Il Rettore ricorda che l’Ateneo ha stipulato già da due anni un protocollo d’intesa tra Regione
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Toscana, Facoltà di Medicina e Chirurgia e le aziende ospedaliere fiorentine per l’assegnazione di
un contributo che è stato di 12,5 milioni di euro complessivi. Ricorda inoltre che il protocollo
prevedeva la costituzione del Dipartimento interistituzionale DIPINT che su alcuni aspetti è ad oggi
in fase di perfezionamento. Fa presente che dopo un lungo periodo di discussione tra la Regione, le
Aziende e le Università toscane si è delineato un protocollo quasi completamente definito e
condiviso, da sottoporre successivamente all’attenzione degli organi, che prevede due aspetti
sostanziali: il primo definisce il ruolo della Regione nel sostenere la realizzazione di attività
integrate di didattica e di ricerca, coordinate a livello regionale, relative all’area biomedica; il
secondo aspetto riguarda invece la modalità di applicazione della legge 240/2010 che prevedeva già
la logica di complementarietà di offerta e integrazione fra Atenei e sistema sanitario. Aggiunge
infine che il protocollo prevede la continuazione degli aspetti già presenti per gli scorsi anni, con
una precisa direzione di formalizzazione del DIPINT come strumento di coordinamento a supporto
delle attività di ricerca e formazione. Conclude facendo presente che il finanziamento previsto è
pari a quello dello scorso accordo.
3) FFO 2011
Il Rettore comunica che il CUN e la CRUI hanno espresso il loro parere sul Fondo di
Finanziamento Ordinario per l’anno 2011. Fa presente che l’ammontare del fondo mostra un taglio
che raggiunge quasi il 4% che, per l’Ateneo fiorentino, si traduce in una diminuzione di circa 10
milioni di euro. Fa inoltre presente che nel decreto di stanziamento sono contenute anche le
informazioni riguardanti l’incentivazione per il passaggio del personale ricercatore a professore
associato, aspetto molto importante ai fini della programmazione. Precisa che al momento è prevista
la distribuzione solamente agli Atenei che mantengono la spesa per il personale al di sotto del 90%
del FFO, di cui l’Ateneo fiorentino fa parte. Tale distribuzione genera tuttavia delle tensioni negli
Atenei italiani, poiché il criterio di preclusione adottato penalizzerebbe ricercatori idonei solo sulla
base della loro appartenenza ad Atenei che non rientrano nel parametro. Comunica inoltre che
l’Università di Firenze ha manifestato la propria preoccupazione riferita all’anno 2012, in cui è
prevista un’ulteriore diminuzione della consistenza del FFO. Infine mette a conoscenza il consesso
che sembra essere previsto un nuovo metodo di calcolo della soglia del 90% che non permette di
prevedere con certezza se l’Ateneo fiorentino si potrà mantenere al di sotto di tale nuova soglia,
invita pertanto ad agire con prudenza e monitorare attentamente le spese.
Sul punto 3 dell’O.D.G. «PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO E
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PROSSIMI AL COMPIMENTO DEI
LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO – ART. 72, LEGGE N. 133/2008 –
RICHIESTE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In
considerazione di quanto deliberato da codesto organo nella seduta del 22 luglio ultimo scorso, si
trasmette la documentazione relativa al personale tecnico-amministrativo ed ai collaboratori ed
esperti linguistici interessati al mantenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età ai
sensi dell’art. 72, comma 7, della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n.
122/2010.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Preliminarmente si segnala che di recente il D.L. n. 138 del 13.08.2011 all’art. 1, comma 17,
ha parzialmente modificato l’art. 16 del D. Lgs. n. 503/1992 inerente la modalità ed i termini di
presentazione delle istanze di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.
In proposito si rileva che, detta norma - entrata in vigore il 13.08.2011 e convertita con legge
n. 148 del 14.09.2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011) non innova la
disciplina precedentemente modificata dalle leggi nn. 133/2008 e 122/2010 che continuano ad
applicarsi, limitandosi a prevedere che il dipendente conceda la propria “disponibilità” alla
permanenza in servizio in favore dell’Amministrazione di appartenenza; per quest’ultima permane
la facoltà di trattenere o meno in servizio i dipendenti “in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali ……in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”, così come
previsto dall’art.72, comma 7, legge n. 133/2008.
Pertanto, di seguito si riportano i dati relativi al personale interessato al trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età.
 Personale-tecnico amministrativo
Si segnala che un dipendente appartenente alla categoria C – pos. ec. C5 – Area Tecnica,
Tecnico-scientifica ed elaborazioni dati in servizio presso il Dipartimento di Fisica ed
Astronomia ha chiesto la permanenza in servizio fino all’ 8.11.2014.
 Collaboratori ed esperti linguistici
Si fa presente che due Collaboratori ed esperti Linguistici di madre-lingua inglese, che prestano
servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo hanno chiesto di rimanere in servizio oltre il 65°
anno di età rispettivamente fino al 31.12.2012 e fino al 30.04.2013.
Come risulta dalla documentazione trasmessa in allegato il Presidente del Centro
Linguistico - Responsabile della struttura di afferenza dei Collaboratori ed esperti linguistici - ha
chiesto, con istanza motivata, la permanenza in servizio degli stessi, ponendo in rilievo le attività
svolte dai medesimi presso l’Ateneo.
Inoltre, in data 19.09.2011 – quindi, successivamente all’adunanza del Senato Accademico
del 14.09.2011 - è pervenuta anche la richiesta motivata del Direttore del Dipartimento di Fisica ed
Astronomia, quale Responsabile della struttura presso cui afferisce il dipendente di categoria C –
pos. ec. C5 – Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazioni dati.
In merito alla predetta disciplina, si fa presente che recentemente gli organi di governo, nelle
adunanze del 6 e 22 luglio 2011, hanno deliberato per il triennio 2012/2014, come segue:
 in relazione alle istanze di permanenza in servizio, che “l’Ateneo, di norma, non si
avvarrà della facoltà di concedere la permanenza in servizio per il personale
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici”;
Tuttavia, in considerazione della specificità di determinate situazioni e/o funzioni, ed al fine
di non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali, il Senato Accademico ha
deliberato la possibilità di concedere “eccezionali deroghe” a detti indirizzi strategici, qualora il
personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici, risultino in possesso del
requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali”.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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In proposito codesto organo nell’adunanza del 22 luglio 2011 ha precisato, che “per quanto
riguarda le eccezionali deroghe, preso atto dei criteri indicati dal Senato Accademico, si riserva di
valutare per quanto di propria competenza, la documentazione prodotta dagli interessati
commisurando e relazionando gli elementi in essa presenti alle esigenze organizzativo funzionali
con specifico riferimento ai temi del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento”.
In ordine al requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali”,
pare opportuno rilevare come, in materia di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, una
professionalità possa dirsi infungibile in tutti i casi in cui, in relazione al tipo di struttura
organizzativa e modello gestionale considerati, risulta di fatto non sostituibile con altra
professionalità presente nell’ambito della medesima struttura o Ente.
Difatti, si può ritenere che le figure professionali infungibili all’interno di una determinata
amministrazione sono quelle giudicate indispensabili e vitali al fine di fronteggiare esigenze
permanenti e di tipo istituzionale.
In proposito, si fa presente che sono state esaminate le singole posizioni dei dipendenti in
favore dei quali è stato chiesto il trattenimento in servizio rispetto al personale appartenente alla
medesima categoria ed Area di appartenenza presente sia presso la struttura di afferenza dei
medesimi che presso l’Ateneo.
In particolare, si rileva che trattasi di professionalità appartenenti alla categoria C dell’Area
Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati e di Collaboratori ed Esperti Linguistici di
madre-lingua inglese, che potranno essere sostituiti da altro personale, in possesso della medesima
professionalità, già in servizio presso le attuali strutture di afferenza od anche in strutture che si
occupano di attività analoghe.
Peraltro, si osserva che le strutture - al fine di consentire la sostituzione del predetto
personale - potranno procedere, nei prossimi mesi, ad affiancare a detti dipendenti il personale in
servizio, cui saranno affidate le attività attualmente svolte da coloro che hanno richiesto il
trattenimento in servizio; ciò consentirà di garantire l’efficiente andamento dei servizi.
Difatti, si consideri che il personale interessato al trattenimento in servizio cesserà, in
applicazione delle disposizioni sopra richiamate, rispettivamente in data 1.05.2012, 1.06.2012 e
1.01.2013; pertanto, può ritenersi, ragionevolmente, che sussistano i tempi utili per completare
l’affiancamento.
Ciò premesso, parrebbe non ravvisarsi il requisito dell’infungibilità, stante una presenza
considerevole in Ateneo di professionalità, ruoli e categorie equivalenti.
Tanto è vero che il Senato Accademico nell’adunanza del 14 settembre u.s. ha deliberato come
segue:
“ …in ordine al trattenimento in servizio dei dipendenti individuati nella “TABELLA A”
allegata alla presente delibera - e che ne costituisce parte integrante – non possa ravvisarsi il
requisito fondamentale della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni essenziali” tale
da consentire una deroga agli indirizzi strategici individuati nell’adunanza del 6.07.2011;
— per l’effetto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale
tecnico – amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 72, comma 7
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per
l’insussistenza del predetto requisito;
— di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza”.
Inoltre preme rilevare che, qualora detto personale permanga in servizio - rispettivamente
fino al 30.11.2014, 31.12.2012 e 30.04.2013 - ciò comporterebbe un aggravio di spesa per l’Ateneo
rispetto a quanto deliberato da codesto organo nell’adunanza del 29.12.2010, in sede di
approvazione del bilancio pluriennale di Ateneo, nonché a quanto più dettagliatamente specificato
da questa Area nelle Tabelle A) e B), facenti parte dell’istruttoria per l’adunanza del 22.07.2011 nel
corso della quale sempre codesto organo ha adottato i criteri in tema di trattenimento in servizio del
personale.
Di seguito si riporta la Tabella riepilogativa dei maggiori oneri derivanti dall’eventuale
accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio del predetto personale.
Aggravio di spesa in caso di concessione della permanenza in servizio del Personale TecnicoAmministrativo
Per pensionamenti previsti nel 2013
Costo 2013
1 unità di personale
(C5)
35.609,73
Costo 2014
33.131,89
Conteggi effettuati tenuto conto dell'inquadramento attuale per il personale TA.
Aggravio di spesa in caso di concessione della permanenza in servizio dei Collaboratori ed
Esperti Linguistici
Per pensionamenti previsti nel 2012
Costo 2012
2 unità di personale (CEL)
53.151,35
Costo 2013
32.219,21
Conteggi effettuati tenuto conto dell'inquadramento attuale.
Alla luce delle predette considerazioni, al fine di garantire il riequilibrio del bilancio e del
rinnovamento del personale, che costituiscono obiettivi prioritari per l’Ateneo, parrebbe che non
sussistano i requisiti per la concessione delle “eccezionali deroghe” al fine del trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età del predetto personale.
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito.»
Il Rettore illustra la pratica e ricorda brevemente i criteri di eccezionalità della concessione delle
deroghe per la permanenza in servizio del personale. Sottolinea che nei casi in esame gli Uffici
preposti evidenziano la non sussistenza di tali criteri.
Parrini sottolinea la fragilità della definizione del criterio di insostituibilità, come parametro di
concessione delle deroghe in questione. Nel caso del personale tecnico fa notare che ci sono delle
competenze, ad esempio legate al funzionamento di macchine da laboratorio particolari, che non
possono essere sostituite e ricorrere all’esternalizzazione può forse costituire un vantaggio da un
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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punto di vista economico, ma comporta certamente un importante impoverimento delle competenze
interne all’Ateneo. Evidenzia come il medesimo ragionamento sia applicabile anche per i
collaboratori ed esperti linguistici facendo notare che in tal caso l’impoverimento si traduce anche
in una minore offerta nel settore. Per le motivazioni espresse manifesta la propria perplessità e
dichiara il proprio voto di astensione sulla pratica in esame.
Il Rettore invita a considerare le scelte da operare in relazione al contesto di ristrettezza finanziaria
nel quale l’Università si trova, al quale l’Ateneo può rispondere con l’elaborazione di una
programmazione del personale accurata, razionale e attenta proprio per evitare che vengano
disperse importanti risorse.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con l’astensione di Parrini.
Delibera n. 195
Il Consiglio di Amministrazione,
— vista la legge n. 133/2008 e, in particolare, l’art. 72, comma 7;
— vista la Circolare n. 10 del 20.10.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
— vista la legge n. 122/2010 e, in particolare, l’art. 9 comma 31, e l’art. 12;
— visto il D. L. n. 98 del 6.07.2011 convertito in legge n. 111 del 15.07.2011;
— visto il D. L. n. 138 del 13.08.2011 convertito in legge n. 148 del 16.09.2011 ed, in particolare,
l’art. 1, comma 17, che ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992;
— vista la Circolare n. 18 dell’ 8.10.2010 dell’Ente Previdenziale INPDAP;
— vista la Circolare n. 40 del 23.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
— visto il Bilancio Pluriennale di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione
nell’adunanza del 29.12.2010;
— viste le delibere degli organi di governo adottate nelle adunanze del 6 e del 22 luglio 2011, in
ordine agli indirizzi strategici relativamente alle istanze di permanenza in servizio per il
triennio 2012-2014, secondo le quali:“l’Ateneo, di norma, non si avvarrà della facoltà di
concedere la permanenza in servizio per il personale tecnico-amministrativo e per i
collaboratori ed esperti linguistici”;
— considerato che nelle medesime adunanze gli organi di governo hanno deliberato anche in
merito alla possibilità di concedere “eccezionali deroghe” in favore del personale tecnicoamministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;
— considerato, in particolare, che il Senato Accademico nell’adunanza del 6.07.2011 ha stabilito
di concedere “eccezionali deroghe” nel caso dell’“assoluta insostituibilità con riguardo a
funzioni essenziali”;
— richiamata la precedente delibera del 22.07.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha stabilito: “per quanto riguarda le eccezionali deroghe, preso atto dei criteri indicati dal
Senato Accademico, si riserva di valutare per quanto di propria competenza, la
documentazione prodotta dagli interessati commisurando e relazionando gli elementi in essa
presenti alle esigenze organizzativo funzionali con specifico riferimento ai temi del riequilibrio
del bilancio e del rinnovamento”;
— vista la delibera del Senato Accademico del 14.09.2011 con la quale ha stabilito:
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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“che in ordine al trattenimento in servizio dei dipendenti individuati nella “TABELLA A”
allegata alla presente delibera - e che ne costituisce parte integrante – non possa
ravvisarsi il requisito fondamentale della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni
essenziali” tale da consentire una deroga agli indirizzi strategici individuati nell’adunanza
del 6.07.2011;
— per l’effetto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal
personale tecnico – amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi
dell’art. 72, comma 7 della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n.
122/2010, per l’insussistenza del predetto requisito;
— di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza”;
vista l’istruttoria presentata dall’Area Risorse Umane per l’adunanza del 30 settembre 2011;
vista la Tabella riepilogativa trasmessa dall’Area Risorse Umane;
rilevato che la disposizione di cui all’art. 72, comma 7, attribuisce all’Amministrazione la
facoltà di accogliere o meno la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, in
determinati o specifici ambiti, ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi;
preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 14.09.2011,
relativamente all’assenza del requisito della “assoluta insostituibilità con riguardo a funzioni
essenziali” in ordine ai predetti dipendenti;
esaminata la documentazione e, in particolare, le schede individuali di n. 3 dipendenti, di cui n.
2 Collaboratori ed esperti linguistici e n. 1 dipendente di categoria C dell’Area Tecnica,
Tecnico–Scientifica ed elaborazione dati che hanno chiesto il trattenimento in servizio oltre il
compimento del 65° anno di età ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 e ss.mm.;
viste, in particolare, le note integrative trasmesse dai Responsabili delle Strutture dei predetti
dipendenti;
preso atto dei maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo derivanti dall’eventuale
accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio di detti dipendenti;
ritenuto di dover garantire il rinnovamento del personale ed al contempo di assicurare
l’efficiente andamento dei servizi delle strutture cui afferiscono detti dipendenti;
considerato inoltre che, dall’esame delle schede individuali dei dipendenti risulta che, presso le
strutture di afferenza degli stessi - e comunque nell’Ateneo - il rimanente personale è in grado di
garantire l’efficiente andamento dei servizi, in quanto è in possesso della medesima
professionalità;
considerato, in ogni caso che, le strutture interessate potranno procedere, nei prossimi mesi, alla
sostituzione del predetto personale, affiancando a detti dipendenti il personale in servizio, al
quale saranno affidate le attività attualmente svolte da coloro che hanno richiesto il
trattenimento in servizio;
considerato che il suddetto personale cesserà, in applicazione dell’art. 72, comma 7, legge n.
133/2008 così come modificata dall’art. 12 della legge 122/2010, rispettivamente in data
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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1.05.2012, 1.06.2012 e 1.01.2013 e che, pertanto, può ritenersi che sussistano i tempi utili per
completare detto affiancamento;
— considerato che l’art. 9, comma 31, della legge citata prevede che i trattenimenti in servizio
gravino sulla quota destinata alle assunzioni per il triennio 2012/2014, in base alle cessazioni
del personale;
— rilevato che, in sede di programmazione, l’eventuale trattenimento in servizio del personale
tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici comporterebbe la corrispondente
riduzione dei punti organico a disposizione per le assunzioni;
— ritenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ateneo che si trovino in
possesso dei requisiti di cui all’art. 72, comma 7, legge citata debba essere disposta nell’ottica
della stabilizzazione della finanza pubblica, della ristrutturazione e del rinnovamento delle
risorse umane e della riorganizzazione delle strutture dell’Ateneo;
— ritenuto inoltre che, all’esito della valutazione della documentazione contenuta nelle schede
individuali dipendenti, non si ravvisano i presupposti per la concessione delle “eccezionali
deroghe”, stante l’assetto organizzativo dell’Ateneo e delle strutture di afferenza dei medesimi,
tale da consentire la sostituzione ed il rinnovamento degli stessi;
— ritenuto, pertanto, di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal
personale tecnico–amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell’art. 72,
comma 7 della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per
l’insussistenza del predetto requisito;
— ritenuto, altresì, di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di
competenza,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
1) di non accogliere le richieste di trattenimento in servizio presentate dal personale tecnicoamministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici individuati nella tabella allegata al
presente verbale di cui forma parte integrante (All. A) in applicazione dell’art. 72, comma 7,
della legge 133/2008 così come modificato dall’art. 12 della legge n. 122/2010, stante i
maggiori oneri che deriverebbero dal trattenimento in servizio dei medesimi ed al fine di
rispettare gli specifici criteri del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento deliberati
nell’adunanza del 22.07.2011;
2) di conferire mandato agli uffici in ordine all’adozione dei provvedimenti di competenza.
Sul punto 4 dell’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E
AMMINISTRATIVO A CORSI SINGOLI»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Nel contesto
attuale, caratterizzato da una sempre maggiore complessità e da un continuo processo di riforma, si
veda da ultimo la cosidetta Riforma Gelmini, acquista particolare rilevanza la formazione e
l’aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, quale strumento volto a favorire lo
sviluppo delle potenzialità delle persone per una migliore qualità dei servizi erogati dall’Ateneo.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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In questa prospettiva le attività di formazione acquistano un significativo rilievo per
l’organizzazione. Se solo si tiene conto dei continui progressi tecnologici, delle innovazioni
normative, della carenza di risorse finanziarie ed umane, sembra ragionevole sostenere che le spese
di formazione rivestono un’importanza fondamentale per l’aggiornamento e la qualificazione delle
persone, sia in relazione ai mutamenti dell’azione amministrativa che dell’organizzazione
dell’ateneo.
Nel Piano Formazione per il personale tecnico e amministrativo – anno 2011 – nella
consapevolezza che la formazione costituisce una dimensione costante e fondamentale del lavoro e
uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane, sono state individuate azioni e profili
di priorità, in linea con quanto previsto nel Protocollo d’Intesa siglato con le Organizzazioni
Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Pertanto, al fine di soddisfare i bisogni di
formazione inerenti lo svolgimento delle diverse attività lavorative e nell’ottica di garantire un
costante aggiornamento professionale del personale, vengono proposti una serie di corsi finalizzati
all’acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche, in linea con le attività istituzionali
dell’Ateneo.
Il Piano prevede anche la possibilità di partecipare a titolo gratuito a master, corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale, alla stregua di quanto deliberato dal Senato
Accademico, nella seduta del 4 maggio 2005 e dal Consiglio di Amministrazione il 27 giugno 2005.
A decorrere dall’anno accademico 2005/2006, difatti, nei master, nei corsi di perfezionamento e nei
corsi di aggiornamento professionale istituiti dall’Ateneo sono previsti posti aggiuntivi riservati al
personale tecnico e amministrativo, a titolo gratuito.
La partecipazione a tali corsi rappresenta una interessante opportunità di aggiornamento
professionale per tutto il personale in servizio. Nell’anno in corso, sono state autorizzate ventisei
partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale, sei a corsi di perfezionamento, ed una ad un
master.
Il Piano Annuale delle Attività Formative citato propone a partire dal corrente anno due nuove
iniziative: le Borse Erasmus staff training e la partecipazione ai corsi singoli.
In relazione a quest’ultimo aspetto il Manifesto degli Studi – anno accademico 2011-2012, nella
sezione corsi singoli, prevede che nell'ambito del piano annuale della formazione del personale
tecnico e amministrativo dell'ateneo fiorentino saranno individuate le azioni necessarie volte ad
agevolare l'iscrizione di detto personale a corsi singoli, appositamente individuati.
La partecipazione ai corsi singoli costituisce una innegabile occasione di sviluppo professionale per
la singola persona; ed in analogia ai master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale potrebbe essere prevista a titolo gratuito.
Fermo restando l’obbligo di superare l’esame finale, la frequenza ai predetti corsi, potrebbe essere
riconosciuta a titolo gratuito, entro il limite massimo, per anno accademico, di 12 CFU anche
frazionati in più corsi. Tale limite potrebbe essere superato nel caso di corsi singoli con un numero
superiore di CFU: in questo caso verrà autorizzata la frequenza ad un unico corso singolo per anno
accademico.»
Il Rettore invita in seduta la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Risorse Umane.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Entra Orfeo.
Orfeo spiega che la proposta in esame mira ad ampliare le opportunità formative per il personale
tecnico amministrativo consentendogli di partecipare a titolo gratuito ai corsi singoli dell’Ateneo.
Ricorda che il personale ha la possibilità di seguire i corsi master, di perfezionamento e di
aggiornamento professionale a titolo gratuito già a partire dal 2005. Precisa che la proposta così
formalizzata permette la partecipazione ai corsi singoli entro il limite massimo di 12 CFU per ogni
anno, anche differenziati in più corsi, e che tale limite può essere superato qualora i corsi singoli
abbiano un numero di crediti più alto. Aggiunge infine che quanto detto è subordinato al
superamento dell’esame finale.
Parrini esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa sottolineando l’importanza della
conoscenza e della formazione del personale interno dell’Ateneo. Tuttavia, sulla proposta
pervenuta, esprime la propria perplessità in merito alla scelta che i corsi siano frequentati al di fuori
dell’orario di lavoro e che sia necessario il superamento dell’esame di verifica per ottenere i
benefici descritti in narrativa. Ritiene che il quadro descritto dalle succitate condizioni sia da
considerarsi punitivo e pertanto non in linea con l’intento formativo dell’iniziativa.
Il Direttore amministrativo fa presente che la scelta di permettere la partecipazione ai corsi
esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro è determinata da diverse considerazioni. Fa innanzi
tutto notare che il beneficio offerto dall’Ateneo, ovvero la gratuità del corso, può essere sufficiente
a compensare l’onere di frequentare il corso al di fuori dell’orario di lavoro. Ritiene inoltre che tale
condizione possa essere un incentivo all’impegno nello studio. Aggiunge che il personale può
frequentare qualsiasi corso, quindi anche quelli relativi a materie che non sono in alcun modo legate
all’ambito di lavoro che svolge presso l’Università. Per gli stessi motivi è stato ritenuto che
subordinare i benefici al superamento dell’esame finale possa costituire una garanzia che il corso
venga affrontato con la dovuta serietà. Aggiunge comunque che questa seconda condizione può
essere eventualmente eliminata.
Giusti Alberto si dichiara d’accordo sull’opportunità di cassare il vincolo del superamento
dell’esame finale, ovvero cassare il comma 3 della delibera proposta.
Marotti fa notare che, al fine di rendere chiara la motivazione della modifica proposta, è preferibile
specificare che il Consiglio di amministrazione opta per l’esecuzione integrale della deliberazione
del 27 giugno 2005 che non prevede la clausola del superamento dell’esame finale.
Il Rettore propone di espungere il comma terzo della delibera proposta accogliendo anche la
formulazione suggerita da Marotti.
Esce Orfeo.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 196
Il Consiglio di Amministrazione:
- letta l’istruttoria predisposta dall’area risorse umane;
- viste le delibere del Senato Accademico del 4 maggio 2005 e del Consiglio di Amministrazione
del 27 giugno 2005, con cui gli organi di governo dell’Ateneo hanno deliberato che sin dall’a.a.
2005/2006 nei master, nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento professionale
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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istituiti dall’Ateneo dovranno essere previsti posti aggiuntivi riservati al personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà
con il coordinatore/direttore del corso;
- visto il Manifesto degli Studi 2011–2012, che prevede forme di agevolazione per la
partecipazione di personale tecnico amministrativo dell’Ateneo a corsi singoli;
- visto il Piano Formazione per il personale tecnico e amministrativo per l’anno 2011;
- ritenuto che la partecipazione ai corsi singoli costituisca un’opportunità per il personale al fine di
adeguare la propria competenza alle esigenze organizzative;
- valutata positivamente la proposta di far partecipare a titolo gratuito il personale tecnico e
amministrativo a corsi singoli entro il limite massimo di 12 CFU, per anno accademico, anche
frazionati in più corsi;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2011, con cui si chiede
all’Amministrazione di verificare preliminarmente l’ipotesi che alcuni corsi singoli possano
prevedere un numero maggiore di CFU;
- ribadita la volontà espressa con la delibera del 27/6/2005 citata e considerate le osservazioni
emerse nel corso della discussione,
delibera
1) al Personale Tecnico e Amministrativo è consentita l’iscrizione a titolo gratuito ai corsi singoli
attivati nell’ambito dei corsi di studio, non a numero programmato, di questo Ateneo, anche se
iscritto all’Università degli Studi di Firenze, purché il corso singolo sia extra piano di studi e
preventivamente autorizzato;
2) la frequenza ai predetti corsi, al di fuori dell’orario di lavoro, è consentita, entro il limite
massimo, per anno accademico, di 12 CFU anche frazionati in più corsi. Tale limite può essere
superato nel caso di corsi singoli con un numero superiore di CFU: in questo caso verrà
autorizzata la frequenza ad un unico corso singolo per anno accademico.
Sul punto 5 dell’O.D.G. «BENEFICI A FAVORE DEI PROFESSORI E RICERCATORI
COLLOCATI A RIPOSO»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Gli Organi di
Governo nel corso degli ultimi due anni, sono intervenuti più volte per deliberare alcune misure
finalizzate a far fronte alle esigenze organizzative, di ricerca e didattica delle strutture conseguenti
alle cessazioni dal servizio del personale docente e ricercatore. Si tratta dei docenti collocati a
riposo per mancata concessione del biennio di permanenza e dei ricercatori nei confronti dei quali
l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo
72, comma 11, della legge 133/2008. Con tali misure si è inteso altresì valorizzare le esperienze ed i
risultati conseguiti dai docenti durante la vita accademica ed offrire i giusti riconoscimenti per il
lavoro svolto.
E’ noto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2010, n. 240, la disciplina
contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (prolungamento fermo
restando quanto previsto per i contratti di insegnamento dal biennale del servizio) non si applica più
ai professori e ai ricercatori.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Fermo restando quanto previsto per i contratti di insegnamento dal Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al
fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da
parte del personale che cesserà a partire dal 1° novembre dell’anno in corso in considerazione della
mancata facoltà di chiedere il biennio di permanenza in servizio, ma anche nell’ottica di valorizzare
le esperienze ed i risultati conseguiti dai docenti e dai ricercatori durante la loro carriera, potrebbero
essere adottate alcune misure organizzative in analogia a quelle deliberate dagli Organi di Governo
nelle sedute citate.
Nel seguito si riportano le misure in questione:
Benefici a favore dei professori e dei ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di
stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo potrebbero essere
concessi per un biennio:
a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari,
b) la casella di posta elettronica presso unifi,
c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai professori ed ai ricercatori collocati a riposo potrebbe
essere consentito:
- continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione;
- mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le
attività propriamente legate alla ricerca. La gestione amministrativa e finanziaria sarà affidata al
Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha deliberato:
“al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento
da parte del personale che, alla stregua di quanto disposto dall’articolo 25 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, cesserà dal servizio a partire dal 1° novembre dell’anno in corso, di adottare, per il
biennio accademico 2011/13, le seguenti misure:
Benefici a favore dei professori e ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di
stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo ai sensi dell’articolo
25 più volte citato, sono concessi per un biennio:
a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari,
b) la casella di posta elettronica presso unifi,
c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso.
I benefici di cui ai punti a), b) e c) verranno concessi dal Rettore, previa richiesta del personale
interessato ed acquisito il visto del Direttore del Dipartimento.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai predetti professori e ricercatori è consentito:
- continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione;
- mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le
attività propriamente legate alla ricerca mentre la gestione amministrativa e finanziaria dovrà essere
affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca.
La procedura in questione verrà gestita dal Direttore del Dipartimento.”»
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Rettore illustra quanto riportato in narrativa e sottolinea che con la deliberazione proposta tutte le
procedure in materia verrebbero seguite e monitorate dal Direttore del dipartimento di riferimento
del docente o ricercatore che usufruisce dei benefici illustrati.
Scarpellini apprezza la procedura proposta, tuttavia esprime l’auspicio che possa essere svolto un
monitoraggio degli spazi disponibili nei dipartimenti per conoscere con precisione la situazione
logistica nella quale anche la regolamentazione in oggetto si inserisce.
Il Rettore ritiene possibile un’inventariazione degli spazi dipartimentali, sottolinea tuttavia che la
responsabilità della gestione utile e razionale degli spazi deve essere curata dai direttori dei
dipartimenti che, anche portando i singoli casi all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, saranno
in grado di valutare la possibilità di assegnazione di uno spazio per i docenti o ricercatori che sono
nella condizione di usufruire dei benefici.
Scarpellini chiede inoltre se i benefici in parola, nei casi in cui sussistano delle motivazioni,
possono essere estesi anche al personale tecnico amministrativo.
A questo punto sono le ore 12,00, esce Gentile.
Il Rettore precisa che tale eventuale decisione può riguardare nella propria autonomia il Direttore
del dipartimento interessato. Aggiunge che, nel caso in cui il personale stia effettivamente seguendo
un progetto di ricerca, i benefici applicabili possono essere estesi e che tale possibilità potrebbe far
parte della specifica circolare sull’argomento che verrà emanata.
Parrini evidenzia l’opportunità che l’aspetto appena citato da Scarpellini possa essere codificato
sulla base della stessa logica applicata per il personale docente e ricercatore.
Dei chiede delucidazioni su come, da un punto di vista dello stato giuridico, il personale docente,
ricercatore o eventualmente tecnico amministrativo collocati a risposo, possa far parte di un
progetto di ricerca quando tale possibilità è esclusa dall’art. 18 c.5 della cosiddetta legge Gelmini.
Il Rettore precisa che tali figure verrebbero chiamate a proseguire una collaborazione in qualità di
esperti del settore o della materia.
Cannicci chiede se coloro che usufruiranno della possibilità di mantenere una responsabilità
scientifica di un progetto di ricerca potranno mantenere anche l’accesso ai fondi stanziati per il
medesimo progetto e se potranno usufruirne.
Il Rettore chiarisce che la responsabilità scientifica del progetto permetterà a coloro che ne
beneficiano di accedere ai relativi fondi e di usufruirne salvo ottenere l’autorizzazione della figura
che assumerà la responsabilità amministrativa.
Marotti chiede su quali basi si fonda la definizione della figura di esperto in virtù della quale
potranno essere concessi i benefici in parola.
Il Rettore ricorda che una precisa indicazione del Direttore Generale del MIUR permette tale
possibilità e aggiunge che la figura di esperto, applicandosi a docenti e ricercatori che già fanno
parte del progetto di ricerca, non necessita di specifiche definizioni. La condizione che si delinea
costituisce infatti la naturale prosecuzione nel tempo di un lavoro di ricerca che necessiti del
contributo anche di coloro che sono stati collocati a riposo. Precisa infine che la valutazione della
sussistenza delle condizioni necessarie dovrà comunque essere svolta autonomamente dal
Dipartimento responsabile del progetto.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 197
Il Consiglio di Amministrazione:
- preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico in data 10 marzo 2010, 16 giugno 2010,
11 marzo 2011, 11 maggio 2011, 14 giugno 2011 e 14 settembre 2011;
- richiamate le precedenti determinazioni del 16 giugno 2010, 25 marzo 2011, 27 maggio 2011 e
29 giugno 2011;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 25;
- visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- ritenuto opportuno individuare misure organizzative volte a favorire il completamento delle
attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte dei professori e ricercatori
che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2011 a seguito della previsione
contenuta nell’articolo 25 sopra citato, e ciò anche nell’ottica di valorizzare le esperienze ed i
risultati conseguiti dai docenti durante la vita accademica ed offrire i giusti riconoscimenti per
il lavoro svolto;
- considerata l’opportunità di deliberare misure valide per almeno un biennio accademico,
DELIBERA
al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento
da parte del personale che, alla stregua di quanto disposto dall’articolo 25 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, cesserà dal servizio a partire dal 1° novembre dell’anno in corso, di adottare, per il
biennio accademico 2011/13, le seguenti misure:
Benefici a favore dei professori e ricercatori. Ferma restando la disciplina applicabile in caso di
stipula di contratti di insegnamento, ai docenti e ai ricercatori collocati a riposo ai sensi dell’articolo
25 più volte citato, sono concessi per un biennio:
a) l’accesso alla rete di ateneo ed ai servizi bibliotecari,
b) la casella di posta elettronica presso unifi,
c) l’uso di un posto studio, tenendo conto dell’attività di ricerca o di formazione ancora in corso.
I benefici di cui ai punti a), b) e c) verranno concessi dal Rettore, previa richiesta del personale
interessato e acquisito il visto del Direttore del Dipartimento.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai predetti professori e ricercatori è consentito, salvo diversa
disposizione ministeriale:
- continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione;
- mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le
attività propriamente legate alla ricerca mentre la gestione amministrativa e finanziaria dovrà essere
affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca.
La procedura in questione verrà gestita dal Direttore del Dipartimento.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Sul punto 6 dell’O.D.G. «ATTIVITÀ FORMATIVE – TARIFFE PER UTENTI ESTERNI»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «La formazione è
una dimensione costante in qualsiasi organizzazione, un’esperienza di apprendimento, un processo
organizzativo che si intreccia con il più ampio processo di gestione delle persone.
In quest’ottica l’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale provvede alla progettazione,
programmazione ed erogazione di interventi di formazione per il personale tecnico-amministrativo,
attraverso la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi, il relativo monitoraggio e la conseguente
organizzazione degli interventi a ciò finalizzati.
Attraverso il rapporto costante con le varie strutture dell’Ateneo, l’attività dell’Ufficio ha come
obiettivo quello di coniugare le esigenze di sviluppo professionale dei singoli con gli orientamenti e
le priorità gestionali dell’Amministrazione.
A tal fine l’Ateneo provvede a realizzare iniziative di formazione del personale, facendo ricorso alle
competenze di esperti, sia interni che esterni, che, attraverso la definizione dei programmi dei corsi
e delle attività di conduzione in aula, concorrono a rendere effettiva l’attuazione del principio di una
migliore utilizzazione delle risorse umane e dell’acquisizione delle necessarie professionalità
all’interno della stessa amministrazione.
Nondimeno, proprio la cura e l’approfondimento con cui negli anni sono stati realizzati corsi di
formazione in ambiti multidisciplinari, hanno fatto sì che in seno alla nostra amministrazione si sia
venuto a creare un team di formatori, in grado di offrire la loro professionalità anche all’esterno,
superando i confini della formazione esclusivamente interna.
Ciò è dimostrato dal fatto che i nostri docenti sono stati chiamati in più occasioni a tenere corsi
presso altre amministrazioni.
Inoltre riceviamo richieste di partecipazione a corsi organizzati dalla nostra Amministrazione da
parte di personale esterno.
Ciò premesso, si ritiene che i tempi siano maturi per un’apertura dell’Università degli Studi di
Firenze nei confronti del mercato dell’attività formativa professionale, attraverso l’offerta di un
format consolidato e testato, fatto di risorse umane (docenti formati) e materiali (corsi articolati e
diversificati per aree di contenuto formativo di impatto trasversale – Biblioteche, Didattica, Area
economico-finanziaria, Area giuridico-normativa, Area informatica e telematica, Area
Internazionalizzazione e Ricerca, Area Museo, Organizzazione e personale, Sicurezza, Tecnico
specialistica) che costituisce un prodotto di qualità.
Di conseguenza si pone l’esigenza di individuare una quota di iscrizione riservata agli utenti esterni,
di valore simbolico, finalizzata a coprire, seppure in parte, le spese sostenute per dar vita al percorso
formativo.
Le risorse che deriveranno dalla partecipazione degli utenti esterni saranno destinate al personale
tecnico amministrativo.
S’intende escluso da questo tipo di tariffa qualsiasi margine di lucro che snaturerebbe le finalità
istituzionali proprie dell’ente, quali enunciate dall’art. 1 dello Statuto, ossia la libera elaborazione e
trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di
insegnamento e di apprendimento.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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E’ necessario pertanto individuare dei parametri di carattere generale sulla base dei quali
determinare una tariffa d’iscrizione ai corsi.
Detti parametri potrebbero essere costituiti da almeno due indicatori di massima:
1) Tipologia di docente: i relativi compensi sono individuati dal tariffario approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2009, sulla base della Circolare del
Ministero del Lavoro n. 41/2003;
2) Durata prevista (in ore).
Tutto ciò premesso, si propone la seguente tabella per definire le tariffe:
Tariffe per iscrizione ad un corso della durata di 8 ore:
Tipologia di docente
FASCIA A
Professori ordinari e associati,
dirigenti, esperti senior di
formazione con esperienza di
docenza superiore al triennio
FASCIA B
Ricercatori, funzionari di P.A.
specialisti nel settore, esperti
junior di formazione con
esperienza di docenza almeno
triennale
Dipendenti
Tariffa
Euro 80
Euro 65
Euro 50
Nel caso di corsi articolati su più giornate o su un quantitativo superiore di ore, la tariffa potrà
essere calcolata moltiplicando gli importi suddetti per le giornate o per le ore di corso effettivo.
La partecipazione degli utenti esterni ai corsi offerti in catalogo dal nostro ateneo è tale da garantire
all’Università un ritorno d’immagine in termini di pubblicità e di qualità dell’offerta formativa,
anche nei confronti delle altre amministrazioni.
Inoltre ciò costituisce un’opportunità di valorizzazione della professionalità e delle competenze dei
nostri colleghi, nonché di confronto con persone di altre Amministrazioni.
Il Consiglio è invitato a deliberare.»
Il Rettore invita in seduta la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area risorse umane.
Entra Orfeo.
Orfeo illustra la pratica in esame.
Mazzoli chiede dove confluiranno, nell’ambito del bilancio, le risorse provenienti dalla tariffazione
illustrata e riportata in narrativa.
Orfeo precisa che, nell’ambito della regolamentazione della materia, tali risorse verranno destinate
al personale tecnico amministrativo, in una forma da discutere con le parti sociali.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Cannicci fa notare che la diversa tariffazione applicata alle diverse tipologie di docenti rischia di
apparire discriminatoria.
Orfeo chiarisce che le tariffe riportate nella tabella illustrata sono elaborate sulla base di una
circolare del Ministero del Lavoro relativa alle tariffe dei docenti. Tale fonte è stata considerata
idonea per la stesura della tabella di tariffazione riportata in narrativa, dichiara tuttavia la propria
disponibilità a rivedere i parametri e il metodo proposti.
Cannicci evidenzia che il parametro di riferimento dovrebbe essere la qualità della didattica
impartita e non la contribuzione adottata dall’università per i docenti.
Orfeo, a dimostrazione del fatto che la fasciazione non è stata elaborata in funzione della categoria
di appartenenza, fa notare che un ricercatore, con esperienza superiore a un triennio, potrebbe
rientrare anche nella fascia A.
Cannicci esprime la propria perplessità sulla chiarezza della tabella in esame.
Il Rettore ribadisce che la proposta origina da una tipologia già esistente di tariffazione e ribadisce
la disponibilità a riesaminare la metodologia assunta.
Parrini sottolinea che il costo del corso rivolto a utenti esterni e il costo che l’Università sostiene
per impartire lo stesso corso dovrebbero essere due entità distinte. Il primo, in particolare, dovrebbe
essere legato esclusivamente alla qualità della formazione offerta, certificata dal fatto che è
impartita dall’Università di Firenze, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del docente
e quindi dalla sua retribuzione.
Il Direttore amministrativo propone di individuare una fascia unica di costo per l’utenza, di 80
euro per ciascun corso.
Il Rettore propone di mettere in votazione la delibera con la modifica suggerita dal Direttore
amministrativo.
Esce Orfeo.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 198
Il Consiglio di Amministrazione:
- letta l’istruttoria predisposta dall’area risorse umane;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto in data
16 ottobre 2008 ed in particolare l’art. 54 (formazione professionale);
- vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003;
- richiamata la precedente delibera n. 144 del 24 luglio 2009;
- visto il “Protocollo d’Intesa in materia di formazione e aggiornamento del personale tecnico
amministrativo” tra l’Università degli Studi di Firenze e le Rappresentanze Sindacali, siglato in
data 2 novembre 2010;
- valutata positivamente la possibilità di consentire l’accesso agli esterni ai corsi di formazione
professionale organizzati dall’Università degli Studi di Firenze;
- ritenuto necessario stabilire una quota di iscrizione congrua a copertura, anche solo parziale,
delle spese di organizzazione dei corsi sostenute dall’Ateneo;
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
-
preso atto delle considerazioni emerse nel corso della discussione sulla opportunità di
uniformare le quote di iscrizione in un’unica tariffa,
DELIBERA
la partecipazione di utenti esterni ai corsi di formazione professionale organizzati dall’Università di
Firenze, tramite pagamento di una quota d’iscrizione, per un corso della durata di 8 ore, di euro 80.
Nel caso di corsi articolati su più giornate o su un quantitativo superiore di ore, la tariffa potrà
essere calcolata moltiplicando gli importi suddetti per le giornate o per le ore di corso effettivo.
Sul punto 6 bis dell’O.D.G. «AGGIORNAMENTI IN TEMA DI PERSONALE
UNIVERSITARIO IN AFFERENZA ASSISTENZIALE - EROGAZIONE SERVIZIO
MENSA»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Sino alla fine del
2008 il costo totale del servizio mensa (attualmente pari ad euro 4,65 per l’A.O.U. Careggi, euro
5,26 per l’A.O.U. Meyer ed euro 5,76 per l’Azienda Sanitaria di Firenze) era così ripartito: la quota
pari ad euro 1,03 era posta a carico del personale in afferenza, la differenza tra il costo totale e il
costo sostenuto dal dipendente era a carico delle Aziende di afferenza.
Le fatture di addebito del servizio mensa che ha ricevuto l’università sono corredate di un
allegato riportante l’elenco delle persone, il loro numero di accessi alla mensa e l’indicazione
espressa della quota di euro 1,03 da recuperare ai medesimi.
Tuttavia, dalla fine del 2008, la Direzione aziendale di Careggi e del Meyer
inspiegabilmente ha provveduto ad emettere una serie di fatture a integrazione o a rettifica di fatture
pregresse relative al servizio mensa erogato a personale universitario che svolge la propria attività
in convenzione sanitaria, con le quali ha addebitato all’Ateneo, senza motivazione e senza alcun
riferimento normativo, l’importo corrispondente al costo totale del pasto, detratta la quota a carico
del dipendente, a decorrere dal 2006, agendo peraltro con effetto retroattivo.
Al riguardo è necessario evidenziare che il personale universitario in afferenza assistenziale
ha da sempre fruito del servizio mensa dell’Azienda Ospedaliera Careggi, servizio a fronte del
quale non è stato, fino al 2008, richiesto mai alcun rimborso (sempre escludendo la quota di euro
1,03).
L’Avvocatura dello Stato, investita della questione limitatamente al personale tecnicoamministrativo, si è espressa con proprio parere, ritenendo che gli oneri finanziari di cui si tratta
devono gravare sull’Ateneo.
Si riporta di seguito un prospetto in cui sono rappresentati i costi posti a carico dell’Ateneo
dalle Aziende Careggi e Meyer per il periodo in questione:
Careggi
Meyer
Totale
fatture eccedenti €1,03 fino al
31/12/2010
113.650,85
28.581,74
142.232,59
stima costi gennaio - agosto 2011
17.206,00
3.871,00
21.077,00
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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130.856,85
32.452,74
163.309,59
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha deliberato, con
decorrenza 1° settembre 2011, quanto segue:
1. di riconoscere al personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale il diritto al
buono pasto nei limiti e alle medesime condizioni previste per il restante personale
universitario;
2. in caso di fruizione delle mense delle Aziende sanitarie, di lasciare a completo carico del
dipendente interessato qualsiasi onere relativo al servizio mensa;
3. per il personale docente e ricercatore in convenzione ospedaliera con le Aziende sanitarie, di
lasciare a carico del dipendente l’intero costo del pasto, quindi di non fare concorrere
l’Ateneo al costo del servizio mensa;
4. di sostenere l’onere del pasto fruito dal personale tecnico amministrativo in afferenza
assistenziale per i seguenti periodi, fermo restando il recupero nei confronti dei dipendenti
della quota di 1,03 euro a pasto:
a. per l’A.O.U. Careggi, a partire dal mese di dicembre 2008 fino ad agosto 2011;
b. per l’A.O.U. Meyer, a partire dal mese di marzo 2009 fino ad agosto 2011;
5. di dare mandato all’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso di contestare tutti gli
addebiti relativi al periodo antecedente l’emissione della prima fattura redatta secondo le
nuove modalità, nonché, limitatamente al personale docente e ricercatore, anche gli addebiti
successivi (che sulla base degli accessi al 31 dicembre 2010 sono pari ad euro 100.188,07
per l’A.O.U. Careggi ed euro 25.583,03 per l’A.O.U. Meyer), fermo restando in ogni caso il
recupero nei confronti dei dipendenti della quota di 1,03 euro.
Successivamente, con nota prot. 58145 del 23/09/2011, le Aziende Careggi e Meyer hanno
formulato all’Ateneo la seguente proposta:
“Allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra il personale aziendale e il personale
universitario in afferenza assistenziale, le scriventi amministrazioni confermano la loro disponibilità
a garantire l’accesso al servizio mensa sia al personale tecnico amministrativo che docente,
facendosi carico del costo dei relativi pasti per la parte eccedente la quota di euro 1,03 a carico del
personale. Per il personale tecnico amministrativo, cui vengono consegnati dei buoni pasto da parte
dell’Università, queste Aziende favoriranno la possibilità di utilizzare i medesimi direttamente
presso gli appaltatori dei servizi mensa; per i pasti eccedenti il numero dei buoni, le Aziende si
faranno comunque carico degli oneri relativi ai pasti eventualmente eccedenti il numero di buoni
disponibili, ovviamente detratta la quota di 1,03 euro.
Per quanto concerne il periodo anteriore al 1° settembre 2011, si ritiene che i reciproci
rapporti debbano essere regolati in base a quanto già fatturato dalle ns. Aziende e,
conseguentemente, contabilizzato nei relativi bilanci.”
L’Università ha risposto, con nota n. 58843 del 27/09/2011, come segue:
“Con riferimento alla Vostra del 13/9/2011 prot. N. 7490, confermo la mia adesione alla
proposta formulata, con la precisazione che l’Università non consegnerà buoni pasto al personale
tecnico-amministrativo in afferenza assistenziale, sulla scorta dei precedenti accordi finalizzati a
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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garantire la parità di trattamento con il personale aziendale e in base ai quali il nostro personale
adegua il proprio orario alle esigenze delle strutture sanitarie.
Le Aziende dovranno perciò farsi carico, come per il passato, degli oneri relativi a tutti i
pasti consumati dal personale docente e tecnico-amministrativo, a meno della quota di 1,03 €uro a
pasto a carico dei singoli dipendenti universitari: tale cifra verrà trattenuta dalle retribuzioni degli
interessati previa emissione della relativa fattura da parte delle Aziende.
Restando in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro che consenta di poter sottoporre la
proposta al Consiglio di Amministrazione dell’Università già nella prossima seduta del 30
settembre, porgo i miei più cordiali saluti.”
Se l’Università si accollasse l’onere del servizio mensa, detratta la quota di € 1,03, per tutto
il personale in afferenza assistenziale (dal dicembre 2008 ad agosto 2011 per AOUC e da marzo
2009 ad agosto 2011 per Meyer) verrebbe a sostenere un costo complessivo stimato in circa
163.300,00 euro.
Il costo annuale dei ticket mensa erogati al personale tecnico amministrativo in afferenza
assistenziale ammonta attualmente ad euro 28.526.
Di conseguenza, se le Aziende si accollassero l’onere del servizio mensa per docenti e
tecnici amministrativi in afferenza assistenziale, l’Ateneo, non sostenendo più il costo annuale dei
ticket mensa, riuscirebbe in circa 6 anni a recuperare il costo relativo alle fatture del periodo
pregresso. A titolo esemplificativo, si riporta lo schema seguente:
Careggi
Meyer
Totale
fatture eccedenti €1,03 fino al
31/12/2010
113.650,85
28.581,74
142.232,59
stima costi gennaio - agosto 2011
Costo annuo per ticket sulla base dei
dipendenti che fanno i rientri ad oggi
17.206,00
3.871,00
21.077,00
130.856,85
32.452,74
163.309,59
28.526,00
N. anni necessari per recuperare il costo 5,72
Careggi e Meyer hanno accettato le modifiche proposte dall’Ateneo con nota protocollo n.
59342 del 28/09/2011.
Peraltro con una e-mail del 28/09/2011 la Direzione Amministrativa di Careggi ha richiesto di
rivalutare la questione dopo un primo periodo di applicazione trimestrale (prot. 59585 del
29/09/2011).»
Il Direttore amministrativo spiega innanzi tutto che la pratica in esame ha richiesto un notevole
impegno degli interessati nell’individuare una formulazione condivisa e soddisfacente. Ricorda che
nel mese di giugno il presente Consesso respinse la proposta dell’Azienda di Careggi secondo la
quale l’Università di Firenze avrebbe dovuto provvedere all’onere del servizio mensa per il proprio
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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personale in servizio presso l’azienda. Il motivo di rifiuto della proposta si fondava principalmente
sul fatto che nei contratti collettivi di lavoro è previsto il pagamento della mensa per i soli
dipendenti soggetti all’orario spezzato tra mattino e pomeriggio; ma nel caso dei docenti
universitari non esiste una rigidità di orario e questo esclude la previsione del servizio di mensa da
parte dell’Ateneo. Tuttavia fa presente che nel caso specifico l’orario dei dipendenti universitari fa
riferimento a quello del comparto ospedaliero, infatti, fino al 2008, il servizio veniva pacificamente
erogato dall’Azienda Careggi indifferentemente a tutto il personale. Ricorda inoltre che dal 2008
l’Azienda ha invece iniziato a inviare all’Università le fatture relative ai costi del servizio mensa per
personale docente e tecnico amministrativo. Per quanto riguarda quest’ultimo il parere
dell’Avvocatura dello Stato ha precisato e ribadito che l’Università ha il compito di occuparsi dei
benefit per i pasti, come previsto dal relativo contratto; invece, per il personale docente, gli Organi
dell’Ateneo hanno stabilito che sia lo stesso personale a provvedere autonomamente. Dopo una
serie di incontri e di proposte riferisce che l’accordo trovato prevede che l’Azienda provveda a
sostenere la spesa della mensa per il personale convenzionato e che l’Università si consideri
debitrice dell’Azienda per le fatture succitate emesse tra gli anni 2008 e 2011. In tal modo
l’Università, in un arco temporale di 6 anni ammortizzerebbe la spesa delle fatture con il risparmio
della mensa per il personale tecnico amministrativo, che risulta in carico all’Azienda. Fa presente
che il Direttore amministrativo di Careggi ha proposto, come è possibile riscontrare nella delibera in
esame, un periodo di sperimentazione di tre mesi alla fine del quale la soluzione descritta potrà
essere stabilmente assunta oppure ridiscussa.
Marotti ritiene che sia preferibile adottare la deliberazione sulla premessa che l’Avvocatura dello
Stato obbliga l’Università a sopportare gli oneri finanziari per il personale tecnico-amministrativo,
che giustifica il procedimento.
Il Rettore esprime il proprio accordo su quanto osservato da Marotti.
Marotti aggiunge che la premessa succitata costituisce anche la motivazione per la spesa che
l’Ateneo dovrà sostenere.
A questo punto sono le ore 12,30 esce Alberto Giusti.
Segue una breve discussione durante la quale Parrini esprime un favorevole interesse per il punto
di equilibrio raggiunto nella trattativa e apprezza il piano politico di svolgimento della discussione.
Chiede tuttavia un chiarimento circa la modalità di pagamento, per gli anni passati, dell’onere della
mensa per il personale, compreso quello docente.
Il Direttore amministrativo precisa che il saldo delle fatture citate entra a far parte di un percorso
articolato di debiti e crediti dell’Università di Firenze che permetterà di onorare la somma dovuta
con il risparmio futuro derivante proprio dall’accordo stesso in virtù del fatto che la mensa del
personale tecnico amministrativo sarà a carico dell’Azienda Careggi.
Il Rettore propone di approvare al deliberazione accogliendo la riformulazione suggerita da
Marotti.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 199
Il Consiglio di amministrazione:
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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- richiamata la precedente delibera del 29/06/2011 “Personale universitario in afferenza
assistenziale – Erogazione del servizio mensa”;
- richiamato il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 16136 del 3/3/2009 che,
investita della questione limitatamente al personale tecnico-amministrativo, si è espresso
ritenendo che gli oneri finanziari di cui si tratta devono gravare sull’Ateneo;
- vista la proposta delle Aziende Ospedaliere Careggi e Meyer protocollo n. 58145 del
23/09/2011;
- vista la nota protocollo n. 58843 del 27/09/2011 con cui il Direttore Amministrativo ha richiesto
le dovute modifiche alla proposta medesima;
- vista la nota prot. 59342 del 29/09/2011 con cui le Aziende Careggi e Meyer hanno accolto le
modifiche proposte dall’Ateneo;
- vista la mail della Direzione Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Careggi protocollo n.
59585 del 29/09/2011,
DELIBERA
1. di accettare, a partire dal 1° ottobre 2011, la proposta delle Aziende Ospedaliere Careggi e
Meyer di accollarsi l’onere del servizio mensa eccedente la quota di euro 1,03 sia per il personale
tecnico amministrativo che docente e ricercatore in afferenza assistenziale;
2. di non erogare più i ticket mensa al personale tecnico amministrativo in afferenza assistenziale,
per un costo attualmente stimato in circa 28.500 euro annui;
3. di porre a carico del bilancio universitario, solo a condizione dell’esito favorevole del periodo di
sperimentazione, l’importo delle fatture eccedente la quota di euro 1,03 a pasto, dalla prima
fatturazione (accessi dicembre 2008 per Careggi – marzo 2009 per Meyer) fino agli accessi
mensa di agosto 2011, per tutto il personale – tecnico amministrativo e docente e ricercatore – in
afferenza assistenziale;
4. che l’onere di cui al p. 3), stimato in circa 163.300 euro graverà, per la parte relativa agli accessi
mensa precedenti al 2011 (pari a €129.622,99), sugli impegni di bilancio n. 2009/9618, 9619,
9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 2010/10336, 10337, 10338, 10339, mentre per la parte
relativa agli accessi mensa da gennaio 2011 ad agosto 2011 (pari a circa € 33.677) sul capitolo
F.S.1.02.03.09 del Bilancio preventivo di Ateneo per l’esercizio 2011;
5. che dall’1/09/2011 al 30/9/2011 resta in vigore quanto precedentemente deliberato in data
29/06/2011;
6. al fine di consentire all’Università di recuperare il costo di cui al punto 3), attraverso il venire
meno del costo di cui al p. 2), la durata dell’accordo con le Aziende Ospedaliere Careggi e
Meyer non dovrà avere una durata inferiore a 6 anni;
7. nel caso in cui il periodo di sperimentazione non abbia esito favorevole, l’Ateneo applicherà
quanto deliberato nella seduta del 29/06/2011.
Sul punto 7 dell’O.D.G. «RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIORDINO FUNZIONALE
PAD. 38 – VIA DI SAN SALVI, 12 – PER USO RESIDENZE UNIVERSITARIE –
APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO»
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L'intervento di
risanamento conservativo del Padiglione 38 del Complesso di San Salvi – via di San Salvi, 12 –
Firenze rientra tra gli interventi per edilizia residenziale universitaria, che hanno beneficiato del
cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e Ricerca, ed interessa un edificio di
proprietà del Comune di Firenze, concesso in comodato d’uso all’Università per un periodo di
trenta anni con Delibera della Giunta Comunale n° 2005/g/483.
In data 03/12/2008 è stato stipulato il “Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Firenze e
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Firenze” che regolamenta i rapporti
tra i due Enti e nel quale ARDSU dichiara che intende subentrare nella gestione degli immobili
all’Università e si impegna a rimborsare le spese anticipate dall’Università.
Con Decreto del Direttore Amministrativo n° 65063 (765) del 29/12/2004 si approvava il progetto
esecutivo per i lavori di risanamento conservativo per il riordino funzionale del Padiglione 38 del
complesso di San Salvi – via di San Salvi, 12 – Firenze.
A seguito di procedura di affidamento dei lavori mediante gara d’appalto, con Decreto del Dirigente
n°27894 (300) del 24/05/2006 i lavori sono stati affidati all'A.T.I. Mario e Paolo Cosenza srl
(mandataria), Forte Costruzione e Restauri srl (mandante) e CITE S.c.a.r.l. società cooperativa
impianti tecnologici (mandante), sede legale in corso Vittorio Emanuele, 715 – 80122 Napoli.
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 20/11/2006 n° rep. 1933 e registrato a Firenze in data
05/12/2006 al n°3532 – serie 1 – Agenzia delle Entrate - per un importo di lavori pari ad €
2.138.536,43 al netto del ribasso d’asta del 15,995% di cui € 107.432.,49 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono stati consegnati in data 20/11/2007 e l’ing. Riccardo Falcioni, funzionario afferente
all'Area Servizi Tecnici dell'Università, è stato incaricato della Direzione dei Lavori.
Nel corso dei lavori si sono rese necessarie tre perizie di variante, variata distribuzione di spesa e
suppletiva per l’esecuzione di alcuni interventi e/o lavorazioni nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., tra cui anche alcune richieste presentate dall'Azienda per il
Diritto allo Studio Universitario, che intendeva integrare gli edifici per residenze per studenti con
dotazioni impiantistiche specifiche per garantire un maggior controllo ed una migliore gestione in
termini di sicurezza degli immobili e degli utenti.
L'Azienda ha deliberato di finanziare gli interventi aggiuntivi per le residenze universitarie con le
delibere del Consiglio di amministrazione n° 14 del 25/06/2008 e n° 30 del 28/09/2009, e con nota
prot. 3800 del 09/07/2009.
L’importo complessivo dei lavori a seguito delle perizie di variante è pari ad € 2.793.325,93 di cui €
163.108,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il termine contrattuale per dare ultimati i lavori era il 23/09/2010.
In data 29/04/2010 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Cinzia Persiani
dell’Ufficio di Procedure di Realizzazione dei Progetti dell'Area Servizi Tecnici dell’Università, a
seguito del pensionamento dell’arch. Giuseppe Fialà, Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e R.U.P.
dell’intervento.
L’A.T.I. Appaltatrice ha apposto riserve sui documenti contabili per un importo di € 1.162.132,28.
________________________________________________________________________________
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
In data 31/03/2011 A.T.I. Appaltatrice ha firmato con riserva lo stato finale e ha riconfermato tutte
le riserve iscritte nel registro di contabilità, richiedendo l’avvio del procedimento per la risoluzione
dell’accordo bonario.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve, che superano il 10% dell’importo contrattuale, ed ha acquisito la relazione riservata
del Direttore dei Lavori, ing. Riccardo Falcioni, in merito alle riserve iscritte nel corso dei lavori e
confermate nello stato finale.
Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso copia delle riserve al
collaudatore in corso d’opera, arch. Mario Pittalis, funzionario del Comune di Firenze, il quale ha
trasmesso la propria relazione riservata con la quale si esprimeva in merito alla proposta per la
risoluzione delle riserve iscritte dall’A.T.I. Appaltatrice.
Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le relazioni del Direttore dei Lavori e del
Collaudatore e i documenti contabili e le riserve, in considerazione della richiesta di addivenire ad
un accordo bonario come richiesto dall’ A.T.I. Appaltatrice, ha ritenuto che potesse essere avanzata
all’A.T.I. Appaltatrice la proposta di accordo bonario e, in accordo con il Dirigente dell’Area
Servizi Tecnici, dott. Gabriele Gentilini, ha convocato l’A.T.I. Appaltatrice per l’audizione delle
riserve in data 06/07/2011 ed in data 25/07/2011.
In data 25/07/2011 alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Legale
Rappresentante dell’A.T.I. Appaltatrice, ing. Paolo Cosenza, è stato firmato l’atto di accordo
bonario in cui l’A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere
l’accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma di € 140.000,00, soggetta ad IVA al 10% per
la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.
633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo,
stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte
sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore
pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n° rep.
1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n°3532, e integrato con gli atti aggiuntivi, fatto
salvo quanto dovuto per adeguamento dei prezzi di cui all’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i..
Nel caso che l’Università non addivenisse alla sua definitiva approvazione entro 90 giorni dalla
sottoscrizione dello stesso, l’accordo stesso dovrà intendersi privo di ogni effetto e giuridica
efficacia; conseguentemente l’A.T.I. Appaltatrice potrà agire per l’integrale riconoscimento delle
riserve.
La proposta di accordo bonario è stata inviata anche alla Commissione Edilizia per la seduta del 21
settembre 2011.
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’approvazione della proposta di
accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 in cui l’A.T.I. Appaltatrice accetta a puro
titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l’accordo bonario e chiudere il contenzioso, la
somma da liquidarsi pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i
maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al
riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato
finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori
eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n° rep. 1933 e registrato a Firenze
in data 05/12/2006 al n°3532 – serie 1 – Agenzia delle Entrate, e integrato con gli atti aggiuntivi al
contratto, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei prezzi di cui all’art. 133 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. .
Si rimanda alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento per una esplicitazione più
esaustiva dalla quale si evince anche l’importo da riconoscere all’A.T.I. Appaltatrice come sotto
elencato:
- importo di transazione
€ 140.000,00
- IVA al 10% sul € 73.089,02
(somma riconosciuta per lavori)
€ 7.308,90
- sommano
€ 147.308,90»
Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area servizi tecnici e l’arch.
Cinzia Persiani, afferente all’area servizi tecnici per l’illustrazione della pratica.
Entrano Gentilini e Persiani.
Gentilini evidenzia che la pratica presentata, relativa al fabbricato che dovrà diventare una
residenza studentesca, ha ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia. A questo punto
passa la parola a Persiani per l’illustrazione.
Persiani spiega che l’impresa aveva iscritto alcune riserve sul registro di contabilità dei lavori
relativi all’opera edilizia. Ricorda che la procedura prevede di acquisire le relazioni riservate del
direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera. Considerati i pareri raccolti è stata fatta
all’impresa una proposta di risarcimento per 85.000,00 euro che l’impresa ha rifiutato. L’Università
ha pertanto deciso di riesaminare la valutazione del risarcimento tenuto conto, partendo dalla cifra
riconosciuta, della rivalutazione monetaria, degli interessi maturati e considerando anche gli
eventuali oneri legali nel caso in cui risultasse soccombente in un eventuale procedimento
giudiziario ordinario. Precisa che la nuova proposta si attesta a un risarcimento di 140.000,00 euro
escluse le imposte di iva al 10% che, per la parte della somma relativa al riconoscimento di lavori
svolti e non retribuiti, portano l’importo a 147.308,90 euro.
Mazzoli sottolinea l’importanza della precisazione data con la quale si evidenziano le motivazioni
che hanno portato l’importo da una prima stima di 85.000,00 euro all’attuale proposta di 147.000,00
euro.
Marotti osserva che le valutazioni sugli oneri legali da sostenere in un eventuale causa non possono
costituire di per sé l’impianto della motivazione per valutazioni economiche così diverse, pertanto
raccomanda nell’esporre le motivazioni un opportuno equilibrio tra le considerazioni sugli oneri
legali e quelle sulla valutazione delle riserve iscritte dall’impresa.
Gentilini concorda sulla possibilità di trovare una forma adeguata a illustrare efficacemente la ratio
della proposta, tuttavia fa notare che la valutazione sugli oneri legali è parte integrante
dell’elaborazione delle proposte per lo stesso accordo bonario.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Rettore invita ad accogliere la proposta elaborata dagli Uffici raccomandando di spiegare
opportunamente nella deliberazione il percorso che ha portato alla rivalutazione.
Escono Gentilini e Persiani.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 200
Il Consiglio di Amministrazione:
 visto il contratto d'appalto stipulato in data 20/11/2006 n. rep. 1933 e registrato a Firenze in data
05/12/2006 al n.3532 - serie 1 - Agenzia delle Entrate, per un importo di lavori pari ad €
2.138.536,43, di cui € 107.432,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che a
seguito di n. 3 perizie di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva determina un
importo contrattuale pari ad € 2.793.325,93, di cui € 163.108,67 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
 vista la proposta di accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 in cui l'A.T.I.
Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo, al solo scopo di raggiungere l’accordo bonario e
chiudere il contenzioso, la somma da liquidarsi pari ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la
parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per complessivi € 147.308,90 a saldo,
stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte
sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente ad ogni qualsiasi ed ulteriore
pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto stipulato in data 20/11/2006 n.
rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n. 3532 - serie 1 - Agenzia delle Entrate, e
integrato con gli atti aggiuntivi al contratto, fatto salvo quanto dovuto per adeguamento dei
prezzi di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.:
- importo di transazione
€
140.000,00
- IVA al 10% su € 73.089,02
(somma riconosciuta per lavori)
€
7.308,90
- sommano
€
147.308,90
 vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e le motivazioni dallo stesso addotte
al fine di giustificare l’accordo bonario di cui trattasi;
 visto il parere della Commissione Edilizia,
APPROVA
la proposta di accordo bonario a transazione firmata in data 25/07/2011 nel testo allegato
all’originale del presente verbale (All. 1) in cui l'A.T.I. Appaltatrice accetta a puro titolo transattivo,
al solo scopo di raggiungere l'accordo bonario e chiudere il contenzioso, la somma da liquidarsi pari
ad € 140.000,00 oltre IVA al 10% per la parte di riconoscimento per i maggiori lavori ed è esente da
IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 per la parte relativa al riconoscimento di danni, per
complessivi € 147.308,90 a saldo, stralcio, transazione e tacitazione completa di ogni riserva e di
tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili e sullo stato finale, rinunciando espressamente
ad ogni qualsiasi ed ulteriore pretesa in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione del contratto
stipulato in data 20/11/2006 n. rep. 1933 e registrato a Firenze in data 05/12/2006 al n.3532 - serie 1
________________________________________________________________________________
28
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
- Agenzia delle Entrate, e integrato con gli atti aggiuntivi al contratto, fatto salvo quanto dovuto per
adeguamento dei premi di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. .
L'importo pari ad € 147.308,90 grava già su F.S.1.05.04.A50000 così suddiviso:
per € 110.119,57 CR08.CR02.ERISERVE
per € 37.189,33 CR08.CR06.ERISERVE
Sul punto 8 dell’O.D.G. «POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO
FIORENTINO - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI AMPLIAMENTO
DI VILLA VAL DI ROSE PER RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E
SUPPLETIVA N° 4»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con il Decreto del
Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni esterne n° 43843 (505) del 24/07/2007
veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’appalto dei lavori di risanamento
conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari nel Polo
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
di Bologna con un ribasso del 15,865% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 4.781.605,25, di
cui € 117.137,98 per oneri della sicurezza, con un importo contrattuale di € 4.041.587,52, di cui €
117.137,98 per oneri della sicurezza.
Con il verbale di consegna dei lavori del 19/12/2007 venivano consegnati, sotto le riserve di legge,
una prima parte dei lavori, essendo una parte dell’area di cantiere ancora occupata dalla
Soprintendenza Archeologica per i saggi ispettivi e con il verbale di consegna dei lavori del
22/02/2008 venivano consegnati i restanti lavori.
Il contratto di appalto rep. n° 1966 è stato registrato in data 11/04/2008.
Con il Decreto del Dirigente 74039 (1114) del 30/10/2009 veniva approvata la Perizia di variante,
variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1, relativa ai lavori di risanamento conservativo e
ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con un
nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.497.143,46 di cui € 195.359,13 per oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di € 455.555,94 di cui €
78.221,15 per oneri della sicurezza ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, di € 6.650.565,05 invariato rispetto al precedente, lo schema di
Atto di sottomissione, con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori
lavori di 120 giorni naturali e consecutivi che sommati al tempo contrattuale portavano il tempo per
dare ultimate le opere a 1200 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 44
nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e
Impresa Appaltatrice.
Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/6/2010 veniva approvata la Perizia di
variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°2, relativa ai lavori di risanamento
conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore importo contrattuale di €
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29
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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153.585,85 di cui € 4.451,40 per oneri per la sicurezza ed uno stanziamento complessivo,
comprensivo delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, di € 6.662.852,19 e lo schema di
Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori di 60 giorni naturali
e consecutivi a cui andavano a sommarsi 20 giorni naturali e consecutivi di proroga del tempo
contrattuale che l’impresa Appaltatrice accettava in riconoscimento della richiesta avanzata con la
riserva n. 5 relativa alle avverse condizioni meteorologiche per il periodo novembre 2008 - aprile
2009, che sommati al tempo contrattuale portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1280 giorni
naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 61 nuovi prezzi omogenei a quelli
contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice.
Con il Decreto del Dirigente n. 454 del 18 maggio 2011 veniva approvata la Perizia di variante,
variata distribuzione di spesa n° 3, relativa ai lavori di risanamento conservativo e ampliamento di
Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per invariato importo
contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta, per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione
dell’amministrazione invariato di € 6.662.852,19 e lo schema di Atto di sottomissione che prevede
la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori di 40 giorni
naturali e consecutivi per i lavori relativi alla perizia 3 a cui vanno a sommarsi 15 giorni naturali e
consecutivi di proroga del tempo contrattuale che l’Impresa Appaltatrice accettava in
riconoscimento della richiesta avanzata per il maltempo, con lettera raccomandata dell’1/12/2010,
che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1335 giorni naturali
e consecutivi ed il verbale di concordamento di 42 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e
stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice.
Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2011 veniva approvato l’Atto di
Accordo Bonario sottoscritto in data 8/7/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
rappresentante dell’Impresa appaltatrice, per il riconoscimento delle riserve inscritte dall’Impresa
appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, con sede in Via Emilio Lepido 182/2
– 40132 Bologna relativo all’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di
Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari, nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino che riconosce all’Impresa appaltatrice a stralcio, transazione, tacitazione completa e
bonario componimento di ogni riserva e di tutte le domande e pretese iscritte sugli atti contabili:
a) la somma di € 450.000,00 in riconoscimento dei danni, oltre IVA se dovuta, fatti salvi
tutti gli accertamenti necessari e da farsi al fine di verificare il regime IVA applicabile
agli importi riconosciuti;
b) il riconoscimento della data del 22/2/2008, giorno in cui è stata consegnata
definitivamente tutta l’area di cantiere, quale data di inizio dei lavori, per cui la data di
ultimazione dei lavori con le protrazioni e proroghe concesse, diviene il 19/10/2011.
Dal 7 luglio 2011, il Consorzio Etruria a cui il Consorzio Cooperative Costruzioni aveva affidato
l’esecuzione dei lavori risulta in concordato preventivo, per cui il Consorzio ha assegnato
l’esecuzione dei lavori alla Cooperativa Cellini di Prato con il conseguente rallentamento dei lavori.
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30
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Pertanto è da escludere che l’impresa possa conseguire il premio di accelerazione già accantonato
sulle somme a disposizione dell’Amministrazione per un importo di complessivi € 300.000,00 +
IVA, per cui ad oggi risulta disponibile e da utilizzare la somma di € 300.000,00 + IVA.
Nel corso dei lavori erano state stralciate alcune opere tra cui la strada di accesso all’edificio da via
U. Schiff, in quanto non trovavano copertura e che pertanto potrebbero essere realizzate utilizzando
le somme accantonate del premio di accelerazione. E’ stata redatta la perizia di variante, variata
distribuzione di spesa e suppletiva n.4 per un nuovo importo contrattuale dei lavori di €
4.777.596,36 di cui € 203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, un
maggiore importo contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo
delle somme a disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19.
La perizia di variante prevede la realizzazione dei seguenti lavori:
- tratto stradale di accesso alle residenze di Villa Val di Rose da Via U. Schiff e sistemazione
delle aree a parcheggio;
- sistemazione di via Lazzerini in prossimità dell’innesto della nuova viabilità;
- illuminazione per il tratto stradale di nuova realizzazione e per le aree di pertinenza
dell’ampliamento di Villa Val di Rose;
- cancello di accesso all’hortus conclusus della villa;
- recinzione sul retro dell’ampliamento di villa Val di Rose;
- vani per contatori gas e acqua come da specifica richiesta degli Enti;
- regolazione dell’accesso con badge dei corpi scale dell’ampliamento dell’edificio.
Tutti i lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva e meglio descritti nella
Relazione Tecnica rientrano nelle casistiche previste dall’art. 132, comma 1, lettera a) e lettera b) e
comma 3, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 ed è stata accertata l’ammissibilità delle
varianti ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010.
Considerato che l’ARDSU non ha dato risposta alle richieste dell’Università di finanziare alcuni
maggiori lavori per rendere totalmente funzionale l’opera (cancelli, recinzione area, sistemazioni
esterne, etc.) e considerato che la somma destinata dal premio di accelerazione non viene utilizzata
interamente con i lavori previsti nella perizia n. 4, è stato richiesto alla Commissione Edilizia un
parere sull’utilizzo della somma rimanente da destinarsi agli arredi, così da consentire la piena
funzionalità dell’opera a partire dal luglio 2012.
Lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione
della variazione dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, in considerazione dei tempi tecnici per
la realizzazione della strada, che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate
le opere a 1425 giorni naturali e consecutivi a partire dal 22/2/2008, per cui il termine dei lavori
risulta essere il 17 gennaio 2012.
Per la redazione della perizia n. 4 si è reso necessario concordare n. 10 nuovi prezzi omogenei a
quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice.
In data 21/9/2011 la Commissione edilizia ha espresso parere favorevole in merito all’approvazione
della Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4 per i lavori di risanamento
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari e
all’utilizzazione della somma residua di € 190.446,25 comprensiva di IVA, per agli arredi
dell’edificio della Val di Rose così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire dal luglio
2012.
Pertanto si sottopone al Consiglio di Amministrazione:
- l’approvazione della Perizia di Variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4 per i
lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per
studenti universitari per un importo contrattuale dei lavori di € 4.777.596,36 di cui €
203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo
contrattuale di 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19 con la variazione delle Somme
a disposizione dell’Amministrazione per un maggiore importo delle somme destinate ai lavori e
ad una minor spesa per il premio di accelerazione di € 300.000,00 con la protrazione del tempo
contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni naturali e
consecutivi che sommati al tempo contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a
1425 giorni naturali e consecutivi a partire dal 22/2/2008 e il concordamento di 10 nuovi prezzi
omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa
Appaltatrice;
- l’utilizzazione della somma residua di € 190.446,25 comprensiva di IVA, per agli arredi
dell’edificio della Val di Rose così da consentire la piena funzionalità dell’opera a partire dal
luglio 2012, derivante dal mancato conseguimento da parte dell’Impresa appaltatrice del
premio di accelerazione.»
Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e l’arch.
Maria Luisa Ugolotti, afferente all’Area Servizi Tecnici, per l’illustrazione della pratica.
Entrano Gentilini e Ugolotti.
Gentilini illustra brevemente l’argomento e dà la parola a Ugolotti per maggiori dettagli.
Ugolotti spiega che a seguito del passaggio di imprese affidatarie dei lavori, dal Consorzio Etruria
alla Cooperativa Cellini di Prato, operato dall’impresa appaltatrice Consorzio Cooperative
Costruzioni di Bologna, si sono resi disponibili 300.000,00 euro che erano previsti come premio di
accelerazione dei lavori e che in tale passaggio si sono resi inspendibili. Precisa che l’importo può
essere utilizzato solamente nel capitolo di bilancio dell’opera e che pertanto la proposta in esame
prevede l’utilizzo del fondo sia per la realizzazione di alcune opere in un primo momento stralciate
dall’appalto, come la strada di accesso all’edificio dal via Ugo Shiff, sia, con la restante somma, per
provvedere agli arredi interni. La consegna dell’opera ultimata è prevista nel luglio 2012, comprese
le forniture di arredi.
Gentilini aggiunge che la proposta è già stata esaminata dalla Commissione Edilizia.
Mazzoli osserva che la base d’asta iniziale era intorno ai 4.780.000,00 euro e la 4° perizia di
variante assesta l’importo contrattuale ad una somma molto simile a quella iniziale. Chiede pertanto
delucidazioni circa l’effettiva disponibilità dei 300.000,00 euro di premio di accelerazione che si
propone di riutilizzare.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Ugolotti precisa che il quadro economico complessivo prevede una parte “A” relativa ai lavori e
soggetta alle variazioni e una parte “B” relativa alle somme a disposizione nella quale erano
compresi i 300.000,00 euro di premio di accelerazione, pertanto l’aumento delle spese per i lavori
proposti corrisponde ad un importo già previsto nel quadro economico generale.
Marotti invita a prestare la dovuta attenzione anche all’esame di tutte le eventuali implicazioni
derivanti dal ritardo nella consegna dei lavori dovuto al passaggio di imprese affidatarie.
Gentilini nell’accogliere l’osservazione di Marotti sottolinea che la documentazione a disposizione
dell’ufficio attesta la regolarità e la congruità di quanto descritto in istruttoria.
Escono Gentilini e Ugolotti.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 201
Il Consiglio di amministrazione:
 visto il Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni esterne n°
43843 (505) del 24/07/2007 con cui veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta per
l’appalto dei lavori di risanamento conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per
residenza per studenti universitari nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino al
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI di Bologna con un ribasso del 15,865%
sull’importo dei lavori a base d’asta di € 4.781.605,25, di cui € 117.137,98 per oneri della
sicurezza, con un importo contrattuale di € 4.041.587,52, di cui € 117.137,98 per oneri della
sicurezza;
 visto il verbale di consegna dei lavori del 19/12/2007 con cui venivano consegnati, sotto le
riserve di legge, una prima parte dei lavori, essendo una parte dell’area di cantiere ancora
occupata dalla Soprintendenza Archeologica per i saggi ispettivi e visto il verbale di consegna
dei lavori del 22/02/2008 con cui venivano consegnati i restanti lavori;
 visto il contratto di appalto rep. n° 1966 registrato in data 11/04/2008;
 visto il Decreto del Dirigente n° 74039 (1114) del 30/10/2009 con cui veniva approvata la
Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, relativa ai lavori di
risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.497.143,46
di cui € 195.359,13 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore
importo contrattuale di € 455.555,94 di cui € 78.221,15 per oneri della sicurezza ed uno
stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione di €
6.650.565,05 invariato rispetto al precedente schema di atto di sottomissione, con la
protrazione del tempo contrattuale in considerazione dei maggiori lavori contrattuali di 120
giorni naturali e consecutivi che, sommati al tempo contrattuale, portavano il tempo per dare
ultimate le opere a 1200 giorni naturali e consecutivi ed il verbale di concordamento di 44
nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e
Impresa Appaltatrice;
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/6/2010 con cui veniva approvata la
Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 2, relativa ai lavori di
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino con un nuovo importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31
di cui € 199.810,53 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, con un maggiore
importo contrattuale di € 153.585,85 di cui € 4.451,40 per oneri per la sicurezza ed uno
stanziamento complessivo, comprensivo delle Somme a disposizione dell’Amministrazione di
€ 6.662.852,19 e lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI con la protrazione del tempo contrattuale in considerazione
dei maggiori lavori contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi per i lavori a cui andavano a
sommarsi 20 giorni naturali e consecutivi di proroga che l’Impresa Appaltatrice accettava in
riconoscimento della richiesta avanzata con la riserva n. 5 relativa alle avverse condizioni
metereologiche per il periodo novembre 2008 - aprile 2009, che sommati al tempo contrattuale
portavano il tempo per dare ultimate le opere a 1280 giorni naturali e consecutivi ed il verbale
di concordamento di 61 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio
tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice;
 visto il Decreto del Dirigente n. 454 del 18 maggio 2011 con il quale veniva approvata la
Perizia di variante, variata distribuzione di spesa n° 3, relativa ai lavori di risanamento
conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino per invariato importo contrattuale a corpo di € 4.650.729,31 di cui € 199.810,53 per
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per uno stanziamento complessivo,
comprensivo delle Sada invariato di € 6.662.852,19;
 richiamata la precedente delibera del 22 luglio 2011 con la quale veniva approvato l’Atto di
Accordo Bonario sottoscritto in data 8/7/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
rappresentante dell’Impresa appaltatrice, per il riconoscimento delle riserve iscritte
dall’Impresa appaltatrice CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, con sede in Via
Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna, relativo all’appalto dei lavori di risanamento
conservativo e di ampliamento di Villa Val di Rose per residenza per studenti universitari, nel
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino che riconosce all’Impresa appaltatrice a
stralcio, transazione, tacitazione completa e bonario componimento di ogni riserva e di tutte le
domande e pretese iscritte sugli atti contabili:
a) la somma di € 450.000,00 in riconoscimento dei danni, oltre IVA se dovuta, fatti salvi tutti
gli accertamenti necessari e da farsi al fine di verificare il regime IVA applicabile agli
importi riconosciuti;
b) il riconoscimento della data del 22/2/2008, giorno in cui è stata consegnata definitivamente
tutta l’area di cantiere, quale data di inizio dei lavori, per cui la data di ultimazione dei
lavori con le protrazioni e proroghe concesse, diviene il 19/10/2011;
 considerato che in data 21/6/2011 la Cooperativa Cellini di Prato è divenuta assegnataria
dell’esecuzione delle opere in sostituzione del Consorzio Etruria per il quale il Tribunale di
Firenze ha iscritto la procedura di Concordato preventivo in data 7/7/2011;
 visto che l’andamento dei lavori ha subito un rallentamento così come comunicato dal
Direttore dei lavori, per cui non è in alcun modo prevedibile che detti lavori siano conclusi con
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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anticipo in modo che l’impresa possa conseguire il premio di accelerazione accantonato per un
importo di € 300.000,00;
 considerato che nel corso dei lavori erano state stralciate alcune opere tra cui la strada di
accesso secondario all’edificio dell’ampliamento di Villa Val di Rose, in quanto non trovavano
copertura e che pertanto potrebbero essere realizzate utilizzando le somme accantonate del
premio di accelerazione;
 considerata l’opportunità di realizzare la strada di accesso secondario all’edificio
dell’ampliamento di Villa Val di Rose, e di prevedere la realizzazione di alcune lavorazioni
(recinzioni, illuminazione esterna, alloggiamenti contatori) quali soluzioni migliorative alle
opere contrattuali per consentire un miglioramento dell’opera tenendo conto della sicurezza,
come richiesto dall’ARDSU;
 considerato che i lavori previsti nella presente perizia e meglio descritti nella Relazione
Tecnica rientrano nelle casistiche previste dall’art. 132, comma 1, lettera a) e lettera b) e
comma 3, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 e che pertanto sono ammissibili ai sensi
dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010;
 vista la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4, relativa ai lavori di
risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino per un importo contrattuale di € 4.777.596,36 di cui €
203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo
contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19;
 visto lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI di Bologna che prevede la protrazione del tempo
contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni naturali e
consecutivi per i lavori relativi alla perizia 4 che sommati al tempo contrattuale portano il
tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e con scadenza il 17/01/2012;
 visto il verbale di concordamento di 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in
contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice;
 vista la relazione tecnica;
 visto il quadro economico di raffronto;
 visto il parere favorevole espresso dalla Commisione Edilizia in data 21/9/2011,
APPROVA
1) la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 4, relativa ai lavori di
risanamento conservativo e ampliamento di Villa Val di Rose nel Polo Scientifico e
Tecnologico di Sesto Fiorentino per un importo contrattuale di € 4.777.596,36 di cui €
203.487,54 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, per un maggiore importo
contrattuale di € 126.867,05 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, invariato di € 6.662.852,19 come riportato nel quadro
economico di raffronto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B);
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI che prevede la protrazione del tempo contrattuale in
considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 90 giorni che sommati al tempo
contrattuale portano il tempo per dare ultimate le opere a 1425 giorni naturali e consecutivi;
3) il verbale di concordamento di 10 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in
contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa appaltatrice;
AUTORIZZA
l’utilizzazione della somma di € 190.446,25 comprensiva di IVA derivante dal mancato
conseguimento del premio di accelerazione per gli arredi dell’edificio della Val di Rose così da
consentire la piena funzionalità dell’opera a partire da luglio 2012.
Lo stanziamento complessivo di € 6.662.852,19 grava su A.50000. F.S. 1.05.03:
- per € 182.662,76 su EVALDIROSE bilanci ante 2003
- per € 54.435,49 su CR08.CR01.EVALDIROSE
- per € 2.169.545,80 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilanci precedenti (UNIFI)
- per € 641.312,59 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilancio 2011 (UNIFI)
- per € 3.126.562,97 su CR08.CR11. EVALDIROSE bilanci precedenti (MIUR)
- per € 376.045,44 su CR08.CR11.EVALDIROSE bilancio 2011 (MIUR)
- per € 112.287,14 su CR08.CR10.EVALDIROSE bilanci precedenti (ARDSU).
Sul punto 9 dell’O.D.G. «LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PER RESIDENZE
STUDENTI UNIVERSITARI»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università sta
ultimando i lavori per la realizzazione di tre residenze per studenti, che hanno goduto del
cofinanziamento da parte del Ministero dell’Università e Ricerca, ai sensi della Legge 338/00.
Sui quadri economici degli interventi di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via
Romana, 7/13 e di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi, che sono giunti
alla fase dei collaudi, sono rimaste da finanziare alcune voci delle somme a disposizione
dell’Amministrazione.
In particolare si rende necessario adeguare gli onorari dei professionisti che hanno collaborato per
gli uffici di direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
incrementare le somme per gli imprevisti in previsione di eventuali necessità, e gli oneri di legge.
Le somme necessarie a coprire i fabbisogni dei due interventi sono state così individuate:
- € 25.000,00 per le esigenze dell’intervento di riuso e risanamento conservativo del padiglione
38 in San Salvi (opera n° 104);
- € 20.000,00 per le esigenze dell’intervento di recupero e riordino funzionale delle case a schiera
di via Romana, 7/13 (opera n° 102).
Si propone di recuperare la somma di € 45.000,00 dagli imprevisti a disposizione sull’opera 103 –
realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta.
Tutta la documentazione è stata trasmessa alla Commissione Edilizia che l’ha approvata nella
seduta del giorno 14/07/2011.
2)
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Si sottopone all’approvazione del Consiglio la perizia di variata distribuzione delle somme a
disposizione con variazione dello stanziamento per i seguenti interventi:
- per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del
Mezzetta - che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così con una
diminuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da € 1.906.539,23 ad €
1.861.539,23 e dello stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31;
- per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana,
7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78, determinando così un
aumento delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da € 989.408,79 ad €
1.009.408,79; in questo caso l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da €
3.450.739,33 ad € 3.470.739,33, mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha
ancora copertura finanziaria e rimane invariato;
- per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi
determinando così un aumento delle somme a disposizione dell’Amministrazione che passano da €
888.876,07 ad € 913.876,07 e dello stanziamento che aumenterà da € 3.682.202,00 a €
3.707.202,00.»
Il Rettore invita in seduta il dott. Gabriele Gentilini e l’arch. Cinzia Persiani per l’illustrazione
della pratica.
Gentilini illustra brevemente l’argomento e dà la parola a Persiani per maggiori dettagli.
Persiani spiega che la richiesta in esame riguarda la proposta di recuperare la somma di €
45.000,00 che si sono resi disponibili sulla voce relativa agli imprevisti a disposizione sull’opera di
realizzazione di un nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta. Tale recupero
permetterebbe di utilizzare l’importo per aumentare le risorse a disposizione dell’amministrazione
per le opere di via Romana e del Padiglione 38 di San Salvi rispettivamente per 20.000,00 e
25.000,00 euro. Le conseguenti variazioni offrirebbero l’opportunità di affrontare le spese
necessarie e fino ad oggi non definite, in particolare per il collaudo delle opere ed eventuali lavori di
miglioria e per l’adeguamento degli onorari dei professionisti a fronte dei maggiori lavori eseguiti e
per le nuove aliquote degli oneri previdenziali e di legge.
Mazzoli chiede se le variazioni in esame siano state comunicate al Ministero.
Il Rettore risponde affermativamente.
Gentilini e Persiani confermano.
Marotti chiede delucidazioni sugli importi dovuti per gli adeguamenti dei compensi dei
professionisti e circa l’adeguamento all’aumento dell’iva.
Persiani precisa che gli adeguamenti dei compensi previdenziali erano già stati previsti nel quadro
economico poiché la modifica della cassa nazionale di previdenza è entrata in vigore il 1° gennaio
2011, mentre per la copertura dell’aumento dell’iva verranno utilizzate le risorse degli imprevisti.
Escono Gentilini e Persiani.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 202
Il Consiglio di Amministrazione:
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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 richiamata la precedente delibera del 29/04/2011 che approvava la perizia di variata
distribuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione e autorizzava al recupero del
ribasso d’asta dei lavori di completamento di via del Mezzetta;
 considerato che si rende necessario aumentare lo stanziamento per l’opera 102, lavori per il
recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13 per residenze per
studenti per le maggiori esigenze per spese tecniche, imprevisti e oneri di legge;
 considerato che si rende necessario aumentare lo stanziamento per l’opera 104, lavori di riuso e
risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi per residenze per studenti per spese
tecniche, imprevisti e oneri di legge;
 visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 14/07/2011 che ha approvato la
proposta di recupero di parte degli imprevisti per le esigenze dei due interventi per le residenze
per studenti universitarie e precisamente per l’intervento di riuso e risanamento conservativo del
padiglione 38 in San Salvi per residenze per studenti (opera n° 104) e il recupero e riordino
funzionale delle case a schiera di via Romana, 7/13, (opera n° 102);
 vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello
stanziamento per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via
del Mezzetta - che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così una
diminuzione dello stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31;
 vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello
stanziamento per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via
Romana, 7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78; in questo
caso l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da € 3.450.739,33 ad €
3.470.739,33, mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha ancora copertura
finanziaria;
 vista la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello
stanziamento per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in
San Salvi il cui finanziamento aumenterà da € 3.682.202,00 a € 3.707.202,00,
APPROVA
1. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento
per l’opera 103 - realizzazione di nuovo edificio per residenze universitarie in via del Mezzetta che riduce gli imprevisti da € 94.684,49 ad € 53.775,40 determinando così una diminuzione dello
stanziamento che da € 5.535.616,31 passerà ad € 5.490.616,31, come da quadro economico
allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. C);
2. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento
per l’opera 102 – lavori di recupero e riordino funzionale delle case a schiera di via Romana,
7/13 - il cui finanziamento aumenterà da € 3.703.830,78 a € 3.723.830,78; in questo caso
l’importo finanziato per il primo lotto funzionale aumenterà da € 3.450.739,33 ad € 3.470.739,33
mentre il secondo lotto di importo pari ad € 253.091,45 non ha ancora copertura finanziaria,
come da quadro economico allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. D);
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38
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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3. la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione con variazione dello stanziamento
per l’opera 104 – lavori di riuso e risanamento conservativo del padiglione 38 in San Salvi il cui
finanziamento aumenterà da € 3.682.202,00 a € 3.707.202,00, come da quadro economico
allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. E);
AUTORIZZA
1) la conseguente variazione dei finanziamenti delle seguenti opere del Piano Edilizio:
opera 103 Mezzetta - totale stanziamento € 5.490.616,31 grava sulla ctg. F.S.1.05.03 A.50000.
per:
- € 19.000,00 CR08.CR12.ESALVINEW bilancio 2002;
- € 79.510,59 – ante 2003;
- € 1.254.511,31 CR08.CR10.ESALVINEW - anni precedenti - ARDSU;
- € 1.923.022,00 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - UNIFI;
- € 2.029.510,42 CR08.CR11.ESALVINEW - anni precedenti - MUR;
- € 72.500,00 CR08.CR11.ESALVINEW bilancio 2011 – UNIFI pren. 278/11;
- € 13.531,99 CR08.CR11.ESALVINEW bilancio 2011 – UNIFI pren. 265/11;
- € 99.030,00 CR08.CR10.ESALVIFOTO – anni precedenti
opera 102 Via Romana - totale stanziamento € 3.470.739,33 grava sulla ctg. F.S.1.05.04
A.50000. per:
- € 67.865,92 CR08.CR01.CR29.EROMANA bilancio 2002;
- € 1.335.836,00 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - UNIFI;
- € 1.655.126,24 CR08.CR11.EROMANA – anni precedenti - MUR;
- € 154.637,09 CR08.CR10.EROMANA bilancio 2010 – ARDSU;
- € 200.000,00 CR08.CR10.EROMANA bilancio 2011 ARDSU pren.262/11;
- € 37.274,08 CR08.CR11.EROMANA bilancio 2011 – UNIFI pren.263/11;
- € 20.000,00 CR08.CR11.EROMANA bilancio 2011 – UNIFI;
opera 104 Padiglione 38 - totale stanziamento € 3.707.202,00 grava sulla ctg. F.S.1.05.04
A.50000. per:
- € 47.949,42 esercizio 2002;
- € 851.262,22 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - UNIFI;
- € 177.510,81 CR08.CR10.ESANSALVI esercizio 2010 ARDSU pren. 229/10;
- € 2.387.994,07 CR08.CR11.ESANSALVI – anni precedenti - MUR;
- € 217.485,48 CR08.CR11.ESANSALVI bilancio 2011 – UNIFI pren.264*267/11;
- € 25.000,00 CR08.CR11.ESANSALVI bilancio 2011 – UNIFI.
2) la conseguente variazione al bilancio di Ateneo esercizio 2011:
F.S.1.05.03 - € 45.000,00
F.S.1.05.04 + € 45.000,00.
A questo punto esce Marotti.
Sul punto 10 dell’O.D.G. «VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO
2011 DEL POLO CENTRO STORICO»
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Si richiedono le
seguenti variazioni da apportare al bilancio 2011 del Polo Centro Storico:
F.E. 1.04.15.01 “altri contributi finalizzati”
€ 11.815,00
F.S. 1.03.01.02 “ iniziative didattiche culturali e soc.”
€ 11.815,00
Motivazione: tale importo rappresenta una minor entrata a seguito dell’assegnazione del
finanziamento per le iniziative studentesche e sociali per l’anno 2010/11, come rettificato dall’Area
Servizi alla Didattica e alla Ricerca con lettera prot. 45101 del 12/07/11.
F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali”
€ 16.200,00
F.S. 1.06.13.03 “ traslochi e facchinaggi”
€ +
16.200,00
Motivazione: tale storno si giustifica al fine di poter implementare il capitolo dei “traslochi e
facchinaggi” per far fronte alle spese che dovranno essere sostenute per svuotare da tutte le
attrezzature, materiali e mobilio la sede di Piazza Boccaccio e Via Ugo Foscolo a seguito della
decisione presa dal Senato Accademico di disattivare il Corso di Laurea in Cultura e Progettazione
della Moda (nota Rettore dell’11/05/11).
F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali”
€ 15.000,00
F.S. 1.06.10
“ materiale vario di consumo”
€ +
15.000,00
Motivazione: tale storno si giustifica al fine di poter implementare il capitolo del materiale di
consumo per far fronte alle spese relative al rifornimento e sostituzione del materiale igienico dei
bagni di pertinenza degli stabili di Via Laura, Piazza Brunelleschi, Piazza Ghiberti e Via della
Mattonaia; a seguito di ispezioni degli immobili si è valutato che, cambiando le attuali attrezzature
igieniche rotte o mal funzionanti, a causa di un cattivo uso da parte degli utenti, con attrezzature di
normale utilizzo avremo un risparmio annuale del 30-60% .»
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 203
Il Consiglio di Amministrazione:
visto l’art. n. 22 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità,
approva
le seguenti variazioni al bilancio 2010 del Polo Centro Storico:
Parte entrate
F.E. 1.04.15.01 “altri contributi finalizzati”
€ 11.815,00
Totale Entrate
€ 11.815,00
Parte uscite
F.S. 1.03.01.02 “ iniziative didattiche culturali e soc.”
€ 11.815,00
F.S. 1.03.12.02 “altre attività istituzionali”
€ 31.200,00
F.S. 1.06.13.03 “ traslochi e facchinaggi”
€ +
31.200,00
Totale Uscite
€ 11.815,00
Sul punto 12 dell’O.D.G. «VENDITA STRADA PRIVATA IN LOCALITÀ LE MASSE
PRESSO CAREGGI»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il bene oggetto
della presente pratica è rappresentato da un appezzamento di terreno di 2.980 mq. catastali,
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40
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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utilizzato come raccordo di collegamento con la viabilità pubblica e il viuzzo delle Masse, in
località Le Masse, presso Careggi e distinto al C.T. del Comune di Firenze nel Foglio 12 Particella
57. Esso è gravato da servitù costituite di passo, acquedotto, gas metano e linee telefoniche a favore
dei frontisti. Fu acquisito al patrimonio universitario a seguito della dichiarazione di estinzione del
Conservatorio delle Montalve di cui alla Legge 5 febbraio 1992, (Decreto Ministero della Pubblica
Istruzione 15.09.1992 registrato alla Corte dei Conti il 09.12.1992) ed il subentro dell’Università di
Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi.
La particella in questione venne originata nel 1977, con tipo frazionamento del 18/02/1977,
n.33.180, per conseguire una lottizzazione mediante parcellizzazione della particella originaria di
17.670 mq. catastali da parte del Conservatorio delle Montalve.
A seguito di tale lottizzazione il Conservatorio avviò la vendita per singoli lotti dell’intero
complesso, ad eccezione della particella 57, (attualmente rappresentata dalla strada) appositamente
posizionata al centro dell’area, con l’intento di consentire l’accesso dei vari proprietari ai lotti e
concedendo a tutti gli acquirenti, sulla medesima, il diritto di passo “mediante servitù costituita
inserita nell’atto pubblico di acquisto”.
Rimase in essere una servitù di passo a favore dell’Ente Venditore (ex Conservatorio Montalve) per
l’ispezione, manutenzione e riparazione dell’acquedotto esistente nella particella 40, per
l’approvvigionamento e la fornitura dell’acqua a Villa La Quiete.
Successivamente venne concessa “a titolo gratuito” da parte di questa Amministrazione al sig.
Panizza, proprietario di un fondo servito dalla strada, una servitù di acquedotto, gas metano e linee
telefoniche.
Nel 1999, su richiesta dei proprietari dei fondi dominanti, fu intrapresa una procedura di alienazione
del bene, poi non giunta a conclusione, nel corso della quale venne istruita apposita pratica presso il
Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo il quale espresse parere favorevole all’alienazione,
con la motivazione che il bene “non è in alcun modo utilizzabile dall’Università”.
In questo contesto, il sig. Vasco TURCI, proprietario di un fondo asservito, con lettera del
22.04.2010, richiese l’interramento di un tubo recante acqua condotta lungo tutto il tracciato della
strada, dal Viuzzo delle Masse fino alla sua proprietà posta nell’estremità nord del lotto.
Con l’occasione, l’Ufficio ha proposto al sig. Turci di acquistare l’intera particella 57 nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova e, a seguito di successivi contatti informali, il sig. Turci ha presentato
in data 25/08/2011, un’offerta di acquisto per € 1.500,00 (millecinquecento/00) in luogo della
costituzione di servitù, “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
A fronte di quanto sopra esposto risulta quindi che “il terreno” non è utilizzabile dall’Università e
nello stesso tempo il suo possesso implica, da parte della proprietà, tutti quegli oneri e
responsabilità conseguenti all’uso da parte di terzi, considerato che il proprietario è tenuto al
mantenimento a propria cura e spese dell’asse stradale, a lasciar passare sopra il fondo tutti gli
aventi diritto, con tutti i mezzi e le macchine ad uso agrario o civili e a tollerare sul fondo le opere,
e i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità all’esercizio del diritto
concesso e delle leggi vigenti.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
L’Ufficio ritiene pertanto vantaggioso procederne all’alienazione e, dato che l’unico soggetto che
può essere ragionevolmente interessato all’acquisto non può essere che un frontista, vista la non
autonoma commerciabilità del bene, esprime parere favorevole all’accettazione della proposta del
sig. Vasco Turci.»
Il Rettore invita in seduta il dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali.
Entra Benedetti.
Il Rettore illustra brevemente la pratica.
Dei chiede delucidazioni circa la congruità dell’offerta che la pratica in esame propone di accettare,
a fronte di un valore catastale sensibilmente superiore.
Benedetti fa notare che l’oggetto dell’offerta è costituito da una strada che non porta in nessun
luogo se non nelle proprietà dell’acquirente. L’Università perciò deve attualmente provvedere alla
manutenzione della suddetta strada, con i relativi oneri, senza doverla mai utilizzare. L’ufficio
ritiene pertanto vantaggiosa l’offerta nel complesso delle valutazioni del caso e in considerazione
del fatto che non è prevedibile nessun altro acquirente.
Mazzoli invita a considerare anche che il valore della proprietà dell’acquirente può risultare
incrementato dall’acquisto della strada che ne permette l’accesso.
Benedetti evidenzia che l’interesse reale del privato consiste nella sua libertà di intervenire nella
manutenzione della strada senza dover attendere i tempi di cui necessita la richiesta dell’intervento
all’Università e l’esecuzione dei lavori.
Il Rettore ricorda che, come riportato in narrativa, il Comitato Tecnico Amministrativo si è già
espresso sull’argomento nel 1999 senza esprimersi sul valore economico della vendita.
Dei sottolinea che il fatto che l’operazione sia vantaggiosa non implica necessariamente che il
valore dell’offerta sia congruo.
A questo punto si apre una breve discussione durante la quale Benedetti consulta gli Uffici
preposti. Al termine il Rettore, in considerazione di quanto emerso, propone di approvare la
delibera in esame come formulata dagli Uffici.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 204
Il Consiglio di Amministrazione,
 considerato che l’Università di Firenze è proprietaria di un terreno identificato nel Comune di
Firenze nel Foglio 12, particella 57, in località Le Masse, presso Careggi, proveniente
dall’acquisizione del patrimonio dell’estinto Conservatorio delle Montalve e attualmente
utilizzato come viabilità di penetrazione in fondi dominanti e gravato da servitù di passo,
elettrodotto, acquedotto, e linee telefoniche nei confronti dei medesimi;
 considerato che tale terreno è verosimilmente rimasto in possesso del Conservatorio delle
Montalve, all’epoca dell’alienazione dei terreni circostanti, per un probabile difetto di
trascrizione al momento del frazionamento;
 visto il verbale del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella riunione del 16/11/1999,
ove si rileva che “… il terreno non è in alcun modo utilizzabile dall’Università”;
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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 considerati inoltre gli oneri e le responsabilità per la proprietà, derivanti dall’uso del terreno da
parte di terzi, dato che il proprietario è tenuto al mantenimento a propria cura e spese dell’asse
stradale, a lasciar passare sopra il fondo tutti gli aventi diritto, con tutti i mezzi e le macchine ad
uso agrario o civili e a tollerare sul fondo le opere, e i meccanismi e le occupazioni necessarie a
tale scopo, in conformità all’esercizio del diritto concesso e delle leggi vigenti;
 vista la richiesta del signor Vasco TURCI del 22/04/2010, di interramento di un tubo recante
acqua condotta lungo tutto il tracciato della strada, dal Viuzzo delle Masse fino alla sua proprietà
posta nell’estremità nord del lotto, e la successiva offerta di acquisto del 25/08/2011 per €
1.500,00 (millecinquecento/00), in luogo della costituzione di servitù, con la quale si dichiara
disponibile all’acquisto del terreno “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”;
 considerato che la vendita del terreno (strada di servizio) per il prezzo offerto dal signor Vasco
TURCI, rappresenti un vantaggio per l’Università, che, a fronte della non utilizzabilità del bene,
si vedrà sollevata da ogni responsabilità ed onere per la manutenzione e la gestione dello stesso;
 vista la relazione dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare;
 vista la Proposta di acquisto del sig. Vasco Turci;
 ritenendo di poter accogliere la proposta del sig. Vasco Turci,
AUTORIZZA
1. La vendita a trattativa privata al signor Vasco TURCI, della strada di servizio distinta al C.T. del
Comune di Firenze nel Foglio 12, particella 57, per il prezzo offerto di € 1.500,00, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova.
2. Tale vendita è subordinata al mantenimento “conservazione” di tutte le servitù ivi esistenti così
come oggi esercitate e consentite dallo stato dei luoghi a favore degli aventi diritto, con
particolare riguardo alla servitù di passo per l’ispezione, manutenzione e riparazione
dell’acquedotto, esistente nella particella 40 del Foglio 12, “per l’approvvigionamento e la
fornitura dell’acqua a Villa La Quiete, a favore della Regione Toscana, avente causa
dall’Università degli Studi di Firenze” con la vendita del complesso Villa La Quiete, esonerando
l’Ente Venditore da ogni onere, presente e futuro, di manutenzione e gestione della strada.
Sul punto 13 dell’O.D.G. «MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - CNISM»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di
Firenze ha aderito al Consorzio Nazionale Interuniversitario per Scienze Fisiche della Materia –
CNISM con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2005.
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e
applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti
consorziati, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene e ospita nell’area
delle Scienze Fisiche della Materia.
Il Consorzio è costituito tra 39 Università italiane ed ha sede legale presso l’Università degli
Studi Roma Tre.
________________________________________________________________________________
43
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Con nota del 2 Agosto 2011, il Presidente del CNISM, Prof. Ezio Puppin, ha trasmesso le
proposte di modifiche allo Statuto del Consorzio che sono state approvate dall’Assemblea tenutasi il
21 giugno 2011.
La principale modifica riguarda il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio per adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n.78 del 31 maggio
2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122.
Un’altra variazione di rilievo riguarda la possibilità di raccogliere la volontà assembleare anche
attraverso una procedura di consultazione scritta per rendere più flessibile la gestione dell’Ente.
ANALISI DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO
Art.10
All’art.10 dello Statuto relativo all’Assemblea è stato aggiunto un nuovo capoverso in base al quale:
“Le decisioni dei consorziati possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o
consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all’art. 20”. La modifica proposta riguarda
innanzitutto la previsione della possibilità di esprimere le decisioni dei consorziati mediante
consultazione scritta ed è stata determinata dall’esigenza di raccogliere la volontà dei soci
consorziati senza la necessità di convocare a tal fine una riunione nella medesima sede fisica,
anche in considerazione del fatto che il CNISM è costituito da 39 Università italiane.
Art.20
All’art.20 sono state specificate le modalità operative in base alle quali il Consiglio di
Amministrazione e l’Assemblea possono esprimere il proprio consenso mediante consultazione
scritta.
In particolare, l’art.20 stabilisce che: “In caso di necessità e urgenza l’Assemblea e il Consiglio di
Amministrazione possono esprimere il proprio consenso mediante consultazione scritta e consenso
reso per iscritto, le modalità da seguire sono le seguenti:
Ogni volta una decisione è presa mediante consultazione scritta, il Consorziato o il Consigliere di
Amministrazione proponente la decisione deve:
- consultare gli altri Consorziati o Consiglieri di Amministrazione formulando una proposta
di decisione in qualunque forma scritta (cartaceo o elettronica);
- indicare nella proposta scritta l’oggetto della decisione richiesta;
- indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione richiesta;
- indicare nella proposta scritta il termine entro il quale esprimere la decisione richiesta e
notificarla secondo quanto infra precisato;
- sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o in digitale.”
Art.12
Il Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 ha stabilito l’obbligo per tutti gli Enti pubblici, anche
economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i
propri Statuti per assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore del Decreto stesso gli Organi di Amministrazione siano costituiti da un numero di
componenti non superiore a cinque.
________________________________________________________________________________
44
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Per adeguare lo statuto a tali disposizioni normative è stata proposta una modifica dell’art.12
relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
La nuova versione prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 componenti, e
precisamente dal Presidente designato dall’Assemblea, e da quattro membri, di cui uno con funzioni
di Vicepresidente, nominati dall’Assemblea su designazione dei consorziati.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 205
Il Consiglio di Amministrazione,
 visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia
- CNISM;
 vista la nota del 2 agosto 2011 del Prof. Ezio Puppin Presidente del Consorzio con la quale ha
trasmesso le proposte di modifica dello Statuto;
 vista la Legge 122/2010 di conversione del Decreto Legge 78/2010, recante Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
 visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011;
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.577/95 e
successive modifiche;
 visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche,
esprime parere favorevole
all’approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio Nazionale e Interuniversitario per le
Scienze Fisiche della Materia CNISM il cui testo aggiornato è allegato all’originale del presente
verbale (All. 2).
Sul
punto
14
dell’O.D.G.
«DESIGNAZIONE
DEL
RAPPRESENTANTE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA REATTIVITÀ CHIMICA
E LA CATALISI (CIRCC)»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In data 26 gennaio
1994 è stata approvata l’istituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività
Chimica e la Catalisi fra le Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Padova, Palermo,
Parma, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”, Salerno, Torino, Trieste, Venezia. Al Consorzio hanno
aderito in seguito l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università dell’Insubria e, nel 2006,
l’Università di Sassari.
Il CIRCC si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate
alle attività scientifiche nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi, in accordo con i
programmi di ricerca nazionali e internazionali in questo settore.
Il Consorzio ha sede legale presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale, Via Risorgimento 35, 56126 Pisa, e sede amministrativa presso l’Università di
________________________________________________________________________________
45
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
appartenenza del Direttore sino a quando non avrà una propria sede amministrativa e/o di ricerca ed
è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR).
Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.
Sono organi del Consorzio: il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico, il Direttore, il
Collegio dei Revisori dei Conti.
In base all’art. 7 dello Statuto “Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo,
composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio
di Amministrazione fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati esperti ed operanti nel settore
di attività del Consorzio. E’ incompatibile la funzione di rappresentante di ciascuna delle
Università Consorziate con identiche funzioni all’interno di Organi di altri Consorzi
Interuniversitari. Il MIUR può designare un proprio qualificato dirigente quale componente del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei componenti
del Consiglio può essere rinnovata. Qualora, per qualunque motivo, venga meno uno dei
consiglieri anteriormente alla data di scadenza, si provvede alla sostituzione dello stesso. Il
Consigliere sostituito dura in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito”.
Come da Statuto del CIRCC, il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. La nomina dei
componenti del Consiglio può essere rinnovata.
Il Direttore del Consorzio del CIRCC, Prof. Michele Aresta con la nota del 21 luglio 2011
ricorda che al termine di questo anno scadrà il mandato del rappresentante dell’Università degli
Studi di Firenze in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) per il triennio 2012 – 2014.
Il prof. Piero Frediani ha dato la sua disponibilità per la nomina come rappresentante nel
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi
(CIRCC) per il triennio 2012 – 2014. Tale nomina è compatibile con le norme dello Statuto del
Consorzio.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre scorso ha espresso parere favorevole alla
nomina del Prof. Piero Frediani.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 206
Il Consiglio di Amministrazione,
 vista la nota del 21 luglio 2011 del Prof. Michele Aresta, Direttore del CIRCC, che ha
sollecitato la nomina del Rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del CIRCC;
 visto l’art. 7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica
e Catalisi (CIRCC);
 tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentato dal Prof. Piero
Frediani;
 visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011
alla nomina del Prof. Piero Frediani;
________________________________________________________________________________
46
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________

visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
Decreto Rettorale n. 1041/93 e successive modifiche;
 visto l’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto
Rettorale n. 577/95 e successive modifiche,
esprime parere favorevole
alla nomina del Prof. Piero Frediani quale rappresentante dell’Università di Firenze nel Consiglio
Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC)
per il triennio solare 2012-2013-2014.
Sul punto 15 dell’O.D.G.
«NOMINA DEI DOCENTI RAPPRESENTANTI
DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LA PACE, L’ANALISI E LA
MEDIAZIONE DEI CONFLITTI (CIRPAC)»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Ai sensi dell’art. 26
dello Statuto, l’Università degli Studi di Firenze, in data 21 ottobre 2004, sottoscriveva la
convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Pace, l’Analisi e la Mediazione
dei Conflitti (CIRPAC), unitamente all’Ateneo di Siena, Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa.
Il Centro CIRPAC ha la durata di 9 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
La sede amministrativa del CIRPAC è “..stabilita per ogni triennio presso l’Università cui
appartiene il Direttore in carica …” (art. 4). Con DR n. 545 del 10.06.2008 era stata nominata la
Prof.ssa Giovanna Ceccatelli, Direttore del CIRPAC e con ulteriore DR n. 565 i Proff. Mario
Biggeri e Giovanna Ceccatelli risultavano rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio
Direttivo del medesimo.
Le suddette cariche sono scadute ad aprile 2011 e pertanto in data 30.03.2011, si riuniva il
Comitato Tecnico Scientifico del Centro, con lo scopo di eleggere il nuovo Direttore e Consiglio
Direttivo.
Dal citato verbale, pervenuto all’ufficio scrivente il 25 agosto u.s., risultavano eletti il Prof.
Marco della Pina, dell’Università di Pisa, quale Direttore del CIRPAC e membri del Consiglio
Direttivo in rappresentanza dell’Ateneo fiorentino, i Proff. Giovanni Scotto e Mario Biggeri.
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. p) del vigente Statuto dell’Università di Firenze, spetta al
Rettore nominare “..i rappresentanti dell’Università negli organi di enti, organismi e società dei
quali l’Università faccia parte, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico..”.
Il Senato Accademico si è pronunciato in data 14 settembre 2011.
Stante quanto detto, si rende necessario acquisire il parere favorevole del Consiglio circa la
nomina dei rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del CIRPAC.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 207
Il Consiglio di Amministrazione:
- visto l’estratto del verbale del Comitato Tecnico del Centro CIRPAC del 30 marzo 2011;
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
visto l’art. 6 della convenzione istitutiva del Centro CIRPAC;
visto il Decreto Rettorale n. 565 del 13 giugno 2008 di nomina dei rappresentanti
dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro;
- considerato che le suddette nomine dei due rappresentanti dell’Ateneo fiorentino sono scadute
ad aprile 2011 e che pertanto occorre procedere con la nomina di due nuovi rappresentanti;
- tenuto conto del curriculum vitae dei Proff. Mario Biggeri e Giovanni Scotto;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011;
- visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche;
- visto l’art. 12 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto
Rettorale n.577/95 e successive modifiche,
esprime parere favorevole
alla nomina dei Proff. Mario Biggeri e Giovanni Scotto quali rappresentanti dell’Università degli
Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Pace,
l’Analisi e la Mediazione dei Conflitti (CIRPAC), con decorrenza da aprile 2011 e per la durata di
tre anni solari (scadenza il 31.3.2014).
Sul punto 16 dell’O.D.G. «NOMINA MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO CISPEA»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Con nota prot.
471/1-2010, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici trasmetteva all’Ufficio scrivente l’estratto
del verbale della seduta del Consiglio di dipartimento contente la proposta di nomina del Prof.
Rolando Minuti in sostituzione del Prof. Federico Romero. Quest’ultimo, era stato nominato,
unitamente alla Prof.ssa Alessandra Lorini, quale membro del Consiglio direttivo del Centro
Interuniversitario di Storia e Politica Euro-americana (CISPEA), Centro a cui il Dipartimento
succitato aveva afferito fin dalla sua costituzione.
Causa della sostituzione è il trasferimento del Prof. Romero all’Istituto Universitario Europeo a far
data dal 1° ottobre 2011, con conseguente impossibilità del citato docente di far parte del Consiglio
Direttivo.
In considerazione dell’art. 6 della convenzione costitutiva del Centro, “Il Consiglio direttivo è
composto da due rappresentanti per ciascuna Università designati secondo le norme vigenti in
ciascuna istituzione e scelti fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati..”. Pertanto il
Dipartimento ha deliberato la sostituzione nominando il Prof. Minuti che, a sua volta, ha
manifestato la propria disponibilità a rivestire tale ruolo, risultando in possesso delle “..competenze
idonee per rappresentare il Dipartimento in detto Centro”.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 208
Il Consiglio di Amministrazione:
 vista la convenzione istitutiva del CISPEA;
 visto l’estratto del verbale del Dipartimento di Studi storici e geografici prot. 471/1 del 2010;
 ritenuto necessario procedere alla nomina del sostituto del Prof. Romero;
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48
-
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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 considerata la disponibilità dimostrata dal Prof. Rolando Minuti a rivestire la carica di membro
del Consiglio direttivo del CISPEA;
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,
delibera
la nomina del Prof. Rolando Minuti quale membro del Consiglio Direttivo del Centro
Interuniversitario di Storia e Politica Euro-americana, in sostituzione del Prof. Federico Romero.
Sul punto 17 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL’ANTICHITÀ, MEDIOEVO E RINASCIMENTO E LINGUISTICA»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica nella seduta del 6
giugno 2011 ha approvato il Regolamento del Dipartimento il cui testo è stato esaminato dal
Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011, esprimendo un proprio parere a
riguardo in data 4 agosto 2011. Il Comitato ha espresso un parere complessivamente favorevole sul
testo del regolamento accogliendo alcune delle modifiche proposte dall’Ufficio Affari Generali. Il
Direttore del Dipartimento, prof.ssa Concetta Bianca, ha ritenuto di condividere i suggerimenti
proposti dal Comitato ottenendo, contestualmente, sul testo modificato, il pieno consenso dei
membri del Consiglio di Dipartimento sentiti per mail il 25.08.2011. Ai sensi dell’art. 42 dello
Statuto il testo del Regolamento in esame è stato sottoposto al parere del Senato Accademico del 14
settembre 2011 che ha effettuato delle lievi modifiche agli artt. 8 e 9 del testo. Pertanto il testo è
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella formulazione sotto indicata.»
Il Rettore illustra brevemente la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 209
Il Consiglio di Amministrazione:
 visto il Regolamento di Ateneo denominato Regolamento dei Dipartimenti – emanato con
decreto rettorale n. 647 del 05.05.2009;
 vista la bozza del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e
Rinascimento e Linguistica;
 visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011;
 vista la nota del 31.08.2011 del Direttore del Dipartimento di accoglimento delle modifiche
proposte dal Comitato;
 visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 settembre scorso;
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,
esprime
parere favorevole sul testo del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e
Rinascimento e Linguistica, di seguito riportato, così come modificato sulla base dei suggerimenti
proposti dal Comitato Tecnico Amministrativo e dal Senato Accademico.
Regolamento interno del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento
e Linguistica
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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INDICE
Art. 1 Compiti del Dipartimento
Art. 2 Composizione del Dipartimento
Art. 3 Organizzazione del Dipartimento in Sezioni
Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso
Art. 5 Organi
Art. 6 Il Direttore del Dipartimento
Art. 7 Il Consiglio di Dipartimento
Art. 8 Funzionamento del Consiglio
Art. 9 Compiti del Consiglio
Art. 10 Giunta di Dipartimento
Art. 11 Compiti della Giunta
Art. 12 Modifiche al Regolamento
Art. 1 Compiti del Dipartimento
Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nelle leggi e nei regolamenti
in vigore, il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica è la
struttura organizzativa che promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono
nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività; organizza e/o concorre
all'organizzazione delle attività didattiche secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti;
organizza e/o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di
Specializzazione; favorisce e promuove le relazioni e collaborazioni con Università ed Enti
nazionali ed internazionali operanti negli stessi settori di ricerca o affini; intraprende relazioni e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati in relazione ai propri compiti istituzionali; assume e
partecipa ad iniziative per la diffusione delle conoscenze nei settori di propria pertinenza al fine
della formazione culturale e professionale a livello pre- e post-laurea.
Art. 2 Composizione del Dipartimento
Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientificodisciplinari omogenei ai sensi dell’art. 22 comma 1 dello Statuto, nonché il personale tecnico
amministrativo ad esso assegnato e i ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 Organizzazione del Dipartimento in Sezioni
Per esigenze di coordinamento scientifico e per una migliore gestione dei servizi, il Dipartimento
si articola nelle seguenti 5 Sezioni:
1) Archeologia;
2) Filologia classica e storia antica;
3) Linguistica;
4) Medioevo e Rinascimento
5) Orientalistica
Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni Sezione elegge a scrutinio segreto tra i suoi
membri di ruolo un responsabile di Sezione che coordina e rappresenta la Sezione stessa.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il responsabile di Sezione dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del responsabile della Sezione lo sostituisce il
professore decano della medesima sezione. Ciascun membro del Dipartimento può afferire ad
una sola Sezione.
Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso
Partecipano alle attività del Dipartimento ed hanno accesso alle sue strutture e servizi anche
dottorandi, specializzandi, assegnisti, tirocinanti, lettori, borsisti italiani e stranieri, visiting
professors e altri studiosi che operino nell’ambito di programmi di ricerca e delle attività
promosse dal Dipartimento (Dottorati, Scuole di Specializzazione, Master, Accordi culturali
nazionali e internazionali), nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività del
Dipartimento.
L’accesso alle strutture ed ai servizi del Dipartimento da parte di personale estraneo
all’amministrazione universitaria deve essere autorizzato dalla Giunta previa presentazione di
polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso i terzi e tempestiva
comunicazione ai responsabili di Sezione.
Art. 5 Organi
Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
Art. 6 Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno; è
nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto più di
una volta consecutivamente.
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta. Al
Direttore spettano tutte le attribuzioni e le mansioni previste dalla legge, dai regolamenti
dell’Università e dalle norme di cui al presente regolamento. In particolare al Direttore spetta la
competenza in materia contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. ha del Regolamento sui
Dipartimenti.
Il Direttore può designare un Vice-direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. In caso di assenza anche del Vice-direttore, le funzioni di quest’ultimo sono
svolte dal Professore decano.
Art. 7 Il Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione
e di coordinamento dell’attività di ricerca, facendo salva la libertà di ricerca e di insegnamento
dei singoli docenti.
Il Consiglio di Dipartimento è composto:
- da tutti i professori e ricercatori di ruolo;
- da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo eletta nella misura del 10% della
componente medesima con arrotondamento all’unità superiore;
- dal Segretario Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
________________________________________________________________________________
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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- da 3 rappresentanti eletti tra i dottorandi, assegnisti e specializzandi, che durano in carica 1
anno e sono rieleggibili una sola volta. La loro elezione è indetta con provvedimento del
Direttore.
In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore ha la facoltà di invitare alle
sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.
Art. 8 Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per e-mail o posta dal Direttore almeno 7 giorni prima
della seduta.
In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio saranno avvisati per e-mail o posta
almeno 24 ore prima del Consiglio.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al
Direttore da ogni membro del Dipartimento. Devono comunque essere inseriti qualora ne faccia
richiesta almeno 1/3 dei componenti. Le adunanze sono valide se presenti il 50% + 1 dei
componenti (detratti gli assenti giustificati).
Il Consiglio è convocato obbligatoriamente nei casi e nei termini previsti dalle leggi e
regolamenti vigenti ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di
almeno 1/3 dei membri.
La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ove non disposto diversamente per
specifici argomenti dallo Statuto e dalla legge. Il voto è palese salvo richiesta contraria di uno dei
membri presenti o si tratti di delibere concernenti provvedimenti relativi a persone. I verbali del
Consiglio sono letti, approvati e sottoscritti seduta stante, limitatamente alle delibere assunte nel
corso della seduta.
L’approvazione del verbale nelle sedute successive è limitata alle parti che non siano state
approvate seduta stante.
Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso l'Ufficio Protocollo del
Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento.
Art. 9 Compiti del Consiglio
Al Consiglio sono attribuiti i compiti previsti dalle Leggi, dai Regolamenti universitari e dal
presente regolamento.
Il Consiglio provvede, di volta in volta, a delegare alla Giunta funzioni proprie con delibera
assunta a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio, ad eccezione delle funzioni di cui
alle lett. a), c), ed m) dell’art. 6 comma 2 del Regolamento sui Dipartimenti.
Art. 10 Giunta di Dipartimento
La Giunta del Dipartimento è composta:
1. dal Direttore che la presiede;
2. dal Vice-direttore, se designato;
3. da 3 professori ordinari eletti dalle rispettive componenti;
4. da 3 professori associati eletti dalle rispettive componenti;
________________________________________________________________________________
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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5. da 3 ricercatori eletti dalle rispettive componenti;
6. da 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale afferente al
Dipartimento fra i rappresentanti del Consiglio.
Partecipa alle sedute il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
I membri della Giunta durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta
consecutivamente. La validità delle sedute è data dalla presenza del 50% più 1 dei componenti,
esclusi gli assenti giustificati.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Sono invitati alle sedute della Giunta i responsabili di sezione.
La Giunta è convocata dal Direttore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per e-mail o posta
almeno 5 giorni prima e in caso di urgenza almeno 24 ore prima.
L’approvazione e la consultazione dei verbali della Giunta avvengono con le stesse modalità
previste per i verbali del Consiglio di Dipartimento.
Art. 11 Compiti della Giunta
La Giunta collabora con il Direttore nella gestione scientifica e amministrativo contabile del
Dipartimento.
La Giunta può esercitare funzioni proprie del Consiglio di Dipartimento ad essa delegate.
Art. 12 Modifiche al Regolamento
Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con il voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto; la convocazione della seduta deve avvenire con
almeno due settimane di anticipo e deve contenere l’esplicita proposta di modifica ed in allegato
la relativa documentazione.
Sul punto 18 dell’O.D.G. «ATTIVAZIONE RIVISTA “INTERNATIONAL JOURNAL OF
WINE ECONOMICS AND POLICY”»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Prof. Augusto
Marinelli, Direttore del Centro universitario di Ricerca e Formazione per lo sviluppo competitivo
delle imprese del settore vitivinicolo italiano (UniCeSV), con nota del 16 settembre 2011, ha
trasmesso a questo Ufficio la delibera del Consiglio di detto Centro del 30 ottobre 2010, con la
quale, all’unanimità, è stata deliberata l’attivazione della rivista “International Journal of Wine
Economics and Policy”.
Con la sopra citata delibera, il Consiglio del Centro, in conformità al “Regolamento per le riviste
universitarie” dell’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 20 luglio
1984 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 comma 1 del “Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità” di cui al D.R. n. 1041/93 e ss.mm.ii., sottopone all’esame di codesto
Consiglio di Amministrazione, la proposta di attivazione della rivista scientifica avente la
denominazione e le caratteristiche appresso indicate:
denominazione: International Journal of Wine Economics and Policy
afferenza: Centro universitario di Ricerca e Formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese
del settore vitivinicolo italiano (UniCeSV)
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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caratteristiche e periodicità: periodico scientifico in lingua inglese a diffusione internazionale, a
cadenza semestrale con revisione paritaria (peer review) che prevede l’edizione on line open access
e stampa secondo modalità e dettagli da definire
finalità: gli studi e le ricerche applicati al settore vitivinicolo, seguendo l’evoluzione dei mercati
globali nei quali si gioca la competitività delle realtà produttive locali, richiedono anch’essi un
approccio e sempre più frequenti momenti di confronto e di sintesi di portata internazionale. L’idea
di costituire la presente rivista parte essenzialmente da questa esigenza, avendo come destinatari sia
i ricercatori sia gli operatori che sono interessati all’economia del settore vitivinicolo e al marketing
dei prodotti che da esso derivano. L’esigenza di una rivista internazionale, oltre che essere
scientificamente motivata in tale senso, è direttamente riconducibile anche ad una verificata
opportunità di collocarsi in uno spazio editorialmente ancora non sufficientemente coperto,
proponendo peraltro nella posizione di coordinamento di tale iniziativa una istituzione italiana per
l’importanza che il settore vanta nel nostro Paese e nel Mondo, sia per l’impellente esigenza di
accrescere la presenza della ricerca italiana nello scenario mondiale: il tutto partendo con un
progetto editoriale conforme agli standard di accreditamento ISI.
organi:
il Direttore
il con-Direttore
il Comitato degli Editors
il Comitato Scientifico
il Comitato di redazione
il Direttore responsabile
Il Consiglio del Centro propone quale Direttore e Direttore Responsabile il Prof. Silvio Menghini –
che ha reso dichiarazione di accettazione del contenuto, dei termini e delle condizioni previste nel
citato “Regolamento per le riviste universitarie” dell’Ateneo e nell’art. 71 del “Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” di Ateneo.
Il Consiglio inoltre delibera:
- che il Comitato degli Editors sia composto dai proff. Silvio Menghini, Eugenio Pomarici,
Larry Lockshin, Alejandro Juan Gennari, Etienne Pierre Julien Montaigne, Elizabeth “Liz”
Thach, Vittorio Frescobaldi, Peter Hayes;
- che il Comitato di Redazione sia responsabile del processo di peer review e contribuisca
agli editoriali.
Ad oggi ne fanno parte i seguenti esperti, per un totale di 20:
Boccia Flavio, Università degli Studi Napoli Parthenope
Cavicchi Alessio, Università degli Studi di Macerata
Capitello Roberta, Università degli Studi di Verona
Chironi Stefania, Università degli Studi di Palermo
Corsi Armando Maria, University of South Australia
Corinto GianLuigi, Università degli Studi di Macerata
D’Amico Mario, Università di Catania
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Gaeta Davide Nicola, Università degli Studi di Verona
Galletto Luigi, Università degli Studi di Padova
Mauracher Christine, Università Ca’ Foscari Venezia
Marinelli Nicola, Università degli Studi di Firenze
Misso Rosa, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Seccia Antonio, Università Cattolica del S. Cuore
Vastola Antonella, Università degli Studi della Basilicata
Vindigni Gabriella, Università degli Studi di Catania
Giovanni Ferrazzi, Università degli Studi di Milano
Tatiana Bouzdine-Chameeva, Bordeaux Management School
Caroline Ritchie, University of Wales Institute Cardiff
Sandra Newton, Sonoma State University
Steve Cuellar, Sonoma State University
- Il Comitato Scientifico è responsabile della definizione e rinnovo della politica editoriale
della rivista e dei contenuti della stessa. Il Comitato Scientifico è diretto dal Direttore
dell’UniCeSV. Il comitato si riunirà una volta l’anno.
Fanno parte del Comitato Scientifico le seguenti personalità provenienti dal mondo
accademico italiano ed internazionale, per un totale di 15:
Casini Leonardo, Università di Firenze
Marone Enrico, Università di Firenze
Marangon Francesco, Università di Udine
Gunther Shamel, Libera Università Bolzano
Bove Ettore, Università della Basilicata
Boatto Vasco, Università di Padova
Begalli Diego, Università di Verona
Richard Mitchell, Department of Tourism, University of Otago
Maureen Benson-Rea, Department of Management, University of Auckland
Wendy Umberger, School of Economics, University of Adelaide
José Díaz Osorio, Department of Agricultural Economy
Janeen Olsen, Sonoma State University
Susan Cholette, San Francisco State University
Tom Atkin, Sonoma State University
Armand Gilinsky, Sonoma State University
Il Consiglio nella delibera ha altresì approvato che tutte le spese relative alla pubblicazione e alla
gestione amministrativa ed editoriale della rivista in questione saranno a carico del bilancio del
Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore
vitivinicolo italiano, quale unità amministrativa di ricerca proponente.
Si rileva che, in base al vigente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
20 luglio 1984, l’autorizzazione alla pubblicazione presuppone che indipendentemente dalla
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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struttura promotrice e del soggetto cui fanno carico le relative spese, la proprietà della testata deve
essere attribuita all’Università.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 210
Il Consiglio di Amministrazione:
 visto l’art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità attualmente
vigente;
 visto il Regolamento per le Riviste Universitarie attualmente vigente;
 vista la delibera del Consiglio del Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo
competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano, del 30 ottobre 2010, di attivazione
della rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”;
 preso atto dell’impegno del Direttore della Rivista Prof. Silvio Menghini a rispettare il
menzionato “Regolamento per le Riviste Universitarie”;
 considerato l’interesse dell’Università degli Studi di Firenze a favorire e diffondere la
riflessione scientifica tra i membri del Centro e la Comunità scientifica nazionale e
internazionale sui temi del ruolo dello Stato;
 preso atto che la pubblicazione della rivista non comporta oneri per il bilancio l’Ateneo;
 attesa la delibera del Senato Accademico;
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,
delibera
1) la pubblicazione della rivista “International Journal of Wine Economics and Policy”, quale
rivista di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, avente sede presso il Centro
universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore
vitivinicolo italiano;
2) la nomina del Prof. Silvio Menghini, quale Direttore e Direttore responsabile della rivista sopra
indicata;
3) che gli oneri relativi alla pubblicazione, all’acquisizione ed alla gestione della rivista siano a
carico del bilancio del Centro.
Sul punto 19 dell’O.D.G. «PROPOSTE DI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO
POST LAUREA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L’A.A. 2011/12
– APPROVAZIONE CONVENZIONE»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 14 giugno u.s., nell’approvare la programmazione master e corsi
di perfezionamento per l’a.a. 2011/12, aveva espresso parere favorevole alla partecipazione
dell’Ateneo alla realizzazione del master in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità
sociale di impresa realizzato dall’Università di Napoli Parthenope, riservandosi un parere definitivo
in sede di esame del testo della Convenzione.
La Facoltà di Agraria, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato il rinnovo della convenzione
con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master
in Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità sociale di impresa, dando mandato al Rettore di
comunicare con atto scritto all’Università di Napoli la volontà di rinnovo della convenzione in
parola, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 della Convenzione già sottoscritta per l’a.a. 2010/11.
Il Senato Accademico, nella seduta del 14 settembre u.s., ha espresso parere favorevole al rinnovo
della Convenzione in oggetto, raccomandando inoltre all’amministrazione “di acquisire, dall’Ente
proponente, maggiori informazioni sui motivi che sottendono la necessità di prevedere una quota di
iscrizione superiore al limite individuato dall’Università di Firenze con proprio regolamento in
materia prima di una eventuale riproposizione dell’approvazione della convenzione in esame”.
L’Ufficio ha provveduto a riferire il contenuto della delibera al prof. Nicola Marinelli, referente del
corso, il quale ha riportato la richiesta del Senato Accademico al Preside della Facoltà di Economia
dell’Università di Napoli “Parthenope”, che ha provveduto a fornire una prima risposta.
Come illustrato a suo tempo “Con la convenzione in parola le Università di Firenze, la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) e l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope si impegnano a realizzare un Master di II livello in Sviluppo competitivo
Sostenibile e Responsabilità di impresa, con il rilascio di un titolo congiunto sottoscritto dai Rettori
dei tre atenei coinvolti. La finalità del Master è quella di formare soggetti che abbiano competenze
specialistiche elevate a carattere interdisciplinare e multidimensionale, rispetto alle tematiche dello
sviluppo competitivo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa.
Le Università firmatarie si impegnano a compiere ogni atto necessario al buon esito dell’iniziativa.
Tra gli impegni assunti (art. 3), quello di maggior rilievo è l’impegno alla docenza con professori e
ricercatori universitari, che, come si legge poi all’art. 4, saranno incaricati dalle Facoltà di
riferimento degli atenei coinvolti, per il nostro Ateneo la Facoltà di Agraria.
La sede amministrativa del corso sarà l’Università di Napoli Parthenope, responsabile sia degli
aspetti finanziari che della gestione delle carriere degli studenti. Resta altresì in capo a tale
università la stipula di apposita convenzione con la Fondazione Simone Cesaretti, che metterà a
disposizione i locali che ha in uso presso la Villa Doria d’Angri (Napoli) dove si svolgeranno le
attività didattiche.
Il progetto del corso risulta conforme alla normativa di Ateneo (60 CFU). Si segnala tuttavia la
quota di iscrizione pari a 5.000,00 euro. Si ricorda che il regolamento master di ateneo stabilisce
che la quota di iscrizione può superare i 4.000,00 euro solo in casi adeguatamente motivati. Nel
caso in ispecie si evidenzia il fatto che si tratta di un master interateneo e che la quota di iscrizione,
come si legge nella convenzione, è comprensiva di attività seminariali, workshop e visite di studio
programmate, nonché di materiale didattico ed esercitazioni fuori sede.
Le trattenute a favore dei singoli Atenei saranno calcolate secondo le seguenti percentuali: il 10%
all’Università di Napoli Parthenope, il 5% alla LUISS Guido Carli e il 5% all’Università degli Studi
di Firenze.”
La convenzione prevede, all’art. 8, la possibilità di rinnovo da realizzarsi con atto scritto, almeno
due mesi prima della scadenza.»
Il Rettore illustra la pratica.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Rossato ricorda di aver già espresso in altre occasioni la propria contrarietà ai corsi master per
come sono concepiti e formulati in Italia. Aggiunge che nel presente caso non ritiene che le
argomentazioni descritte siano sufficienti a giustificare una quota di iscrizione così elevata.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Rossato e
Carducci.
Delibera n. 211
Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Agraria nella seduta del 23 giugno 2011
con la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione con la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master in Sviluppo competitivo
sostenibile e responsabilità sociale di impresa;
- richiamata la precedente delibera adottata in merito alla Convenzione soprarichiamata nella
seduta del 14 giugno 2011;
- visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari
emanato con Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011 e successive modificazioni;
- preso atto della raccomandazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 12 settembre
2011 in merito alla necessità di acquisire maggiori informazioni sui motivi che sottendono la
necessità di prevedere una quota di iscrizione superiore al limite individuato dall’Università di
Firenze con proprio regolamento in materia, prima di una eventuale riproposizione
dell’approvazione della convenzione in esame;
- vista la nota in data 26 settembre 2011 con la quale il Preside della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha illustrato i servizi offerti agli studenti a
fronte del versamento della quota di iscrizione;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Statuto,
delibera
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione con la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (LUISS), e l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope (sede amministrativa) per la realizzazione del master in Sviluppo competitivo
sostenibile e responsabilità sociale di impresa.
Sul punto 20 dell’O.D.G. «CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN
NEUROCHIMICA E FARMACOLOGIA CLINICA DELLE CEFALEE IDIOPATICHE –
SEDE FIRENZE – CHIUSURA»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «In data 4 maggio
1990 è stata sottoscritta dalle Università di Firenze, Genova (receduta nel 1997), Catania (receduta
nel 2001), e Chieti, la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca in
Neurochimica e Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche, con sede amministrativa presso
l’Ateneo fiorentino (Dipartimento di Medicina Interna).
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Con atto aggiuntivo del 19 settembre 2003 sono entrate a far parte del Centro le Università
di Cagliari, Roma La Sapienza e Siena.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna ha comunicato, con delibera del 15 marzo
2011, la volontà di recedere dal Centro, poiché le attività dello stesso non risultano più di interesse
scientifico per la struttura.
L’ufficio ha quindi comunicato alle Università convenzionate, con raccomandata prot.
N.26610 del 20 aprile 2011, la volontà dell’Ateneo fiorentino di procedere alla chiusura del Centro
di cui trattasi, qualora nessuno degli Atenei aderenti fosse interessato ad assumerne la sede
amministrativa, intenzione da comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.
L’Università di Roma La Sapienza, con lettera prot. N. 41824 del 21/6/2011 e l’Università
degli Studi di Chieti, con lettera prot. N. 6169 del 29/8/2011, hanno inoltrato formale
comunicazione di recesso dal Centro medesimo.
Trascorso il termine indicato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte delle altre
Università consociate, in merito alla prosecuzione delle attività presso altra sede amministrativa,
l’Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato il venir meno dell’interesse per
l’attività svolta dal Centro, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiusura del
Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica e Farmacologia Clinica delle Cefalee
Idiopatiche, già approvata dal Senato Accademico del 14 settembre 2011.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 212
Il Consiglio di Amministrazione:
 vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca in Neurochimica
Farmacologia Clinica delle Cefalee Idiopatiche, stipulata in data 4 maggio 1990;
 visto l’atto aggiuntivo del 19 settembre 2003, con il quale sono entrate a far parte del Centro le
Università di Cagliari, Roma La Sapienza e Siena;
 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna del 15 marzo 2011, relativa
alla volontà di chiudere il Centro suddetto;
 vista la nota prot. N.26610 del 20 aprile 2011 con la quale è stata comunicata alle Università
consociate l’intenzione di procedere alla chiusura del Centro suddetto;
 considerato che l’Università di Roma La Sapienza con lettera prot. N. 41824 del 21/6/2011 e
l’Università degli Studi di Chieti, con lettera prot. N. 6169 del 29/8/2011, hanno comunicato
l’intenzione di recedere dal Centro;
 tenuto conto che le altre Università consociate non hanno manifestato nei termini richiesti la
volontà di proseguire le attività del Centro assumendone la sede amministrativa;
 vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011;
 visto l’articolo 26 dello Statuto dell’Università di Firenze,
Delibera
la chiusura del Centro Interuniversitario di ricerca in Neurochimica e Farmacologia Clinica delle
Cefalee Idiopatiche con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Sul punto 21 dell’O.D.G. «CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL’INQUINAMENTO DA AGENTI FISICI – CIRIAF – SEDE PERUGIA – NUOVE
ADESIONI»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’Università di
Firenze ha approvato nel 1999 l’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento
da Agenti Fisici – CIRIAF, costituito nel 1997 tra le Università di Perugia e Roma III, con sede
amministrativa presso l’Università di Perugia.
Con successivi Atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva del 9 ottobre 2000 e del 1° giugno 2001,
si sono quindi formalizzate le adesioni, dell’Università di Firenze, di Roma La Sapienza, del
Politecnico di Bari, delle Università di Pisa e dell’Aquila.
In data 20/02/2009 è stata stipulata la Convenzione per la modifica dello Statuto del CIRIAF ed è
entrato in vigore il nuovo Statuto.
Il Direttore del CIRIAF, con nota del 20/5/2001 ha inviato all’Università di Pisa, l’originale
dell’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento, predisposto
dall’Università di Perugia sede del Centro, dando inizio all’iter di approvazione e sottoscrizione
dell’Atto da parte dei Rettori delle Università aderenti, in conformità all’articolo 9 del nuovo
Statuto del CIRIAF che prevede quanto segue:
“Possono entrare a far parte del Centro altre Università, dietro formale richiesta da inoltrare al
Consiglio tramite il Direttore del Centro, formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla
presente convenzione, approvata dai competenti organi di governo delle Università contraenti.”
Verificato, a cura dell’Ufficio, che l’Atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF rispetta il nuovo Statuto
del Centro e la normativa interna e nazionale in materia di Centri interuniversitari, si sottopone
l’Atto, già approvato dal Senato Accademico del 14 settembre 2011, all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 213
Il Consiglio di Amministrazione:
 vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da
Agenti Fisici – CIRIAF, costituito nel 1997 tra le Università di Perugia e Roma III, con sede
amministrativa presso l’Università di Perugia;
 visto l’Atto aggiuntivo stipulato in data 9 ottobre 2000, che ha formalizzato le adesioni delle
Università di Firenze, Roma La Sapienza e del Politecnico di Bari;
 visto l’Atto aggiuntivo stipulato in data 1 giugno 2001, che ha formalizzato le adesioni delle
Università di Pisa e dell’Aquila;
 visto il nuovo Statuto del CIRIAF, stipulato in data 20/02/2009;
 visto l’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento
predisposto dall’Università di Perugia sede del Centro;
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________

verificato da parte dell’Ufficio che l’Atto aggiuntivo rispetta l’art. 9 del nuovo Statuto del
CIRIAF e la normativa interna e nazionale in materia di Centri;
 vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011;
 visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 26,
Approva
l’Atto aggiuntivo per l’adesione delle Università di Pavia, di Cassino e del Salento al Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici – CIRIAF, nel testo allegato
all’originale del presente verbale (All. 3), dando mandato al Rettore di sottoscriverlo.
A questo punto sono le ore 13,40, esce Dei.
Sul punto 22 dell’O.D.G. «TRASFORMAZIONE DEL CENTRO DI STUDI DENOMINATO
CENTRO DI ATENEO PER I BENI CULTURALI (CABEC) IN CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA
APPLICATE AI BENI CULTURALI (CABEC)»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro di
Ateneo per i Beni Culturali (CABeC) è stato costituito con D.R. n. 37331 (546) dell’11/07/2006, con
autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 ottobre 2009, considerato che il vigente Statuto
non prevede la tipologia dei Centri di Studio a suo tempo attivati ai sensi dell’Art. 29, V e VI
comma dello Statuto, ha deliberato il mantenimento di tali Centri nell’attuale forma organizzativa in
attesa delle regolamentazioni delle diverse tipologie di Centri previsti dallo Statuto.
Successivamente sono stati emanati i seguenti Regolamenti:
1. Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di
Servizio - Decreto n. 88034 (1578) del 18 dicembre 2009
2. Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca Decreto Rettorale n.
64182 (1032) del 13 ottobre 2010
3. Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali
Decreto Rettorale n. 64191 (1033) del 13 ottobre 2010.
Con nota Prot. n.16288 dell’8/03/2011 i Direttori dei Centri Studi sono stati invitati a
verificare la possibilità di trasformazione del proprio centro in una delle tipologie organizzative
regolamentate dalla normativa suddetta e a trasmettere l’eventuale proposta di trasformazione,
corredata dalle delibere dei Dipartimenti aderenti come previsto nelle “Disposizioni transitorie e
finali” dei Regolamenti in parola.
Il Direttore del CABeC, ha trasmesso con nota del 19 aprile 2011 la proposta di trasformazione del
Centro di studi denominato Centro di Ateneo per i beni culturali (CABeC) in Centro
interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC)
contenente le informazioni richieste all’art. 2 del Regolamento di Ateneo per i Centri
Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.
La proposta è stata successivamente integrata con la seguente documentazione:
1. delibera del Dipartimento di Costruzioni e Restauro del 26/05/2011;
2. delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 15/06/2011;
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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3. delibera del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 9/06/2011;
4. delibera del Dipartimento di Scienze della Terra dell’1/06/2011;
5. delibera del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dell’1/6/2011;
6. planimetria dei locali del Centro.
La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato la trasformazione del
Centro, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca
emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.
L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue:
 I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento di Costruzioni e Restauro,
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Dipartimento
di Scienze della Terra e Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”.
 Il Centro finanzia le proprie attività attraverso:
- contributi dello Stato, di università o di altri enti pubblici,
- fondi per la ricerca scientifica erogati da istituzioni internazionali e da privati,
- proventi derivanti da attività in conto terzi,
- eventuali altri contributi.
 Il Centro è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa.
 La gestione amministrativa del Centro è affidata al Polo Centro Storico.
 Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati:
 Dipartimento di Costruzioni e Restauro: Silvia Briccoli Bati, Giuseppe Alberto Centauro,
Mauro De Stefano, Carlo Alberto Garzonio, Massimiliano Lucchesi, Giovanna
Ranocchiai, Marilena Ricci, Roberto Sabelli, Grazia Tucci.
 Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”: Renato Benesperi, David
Caramelli, Giorgio Mastromei, Jacopo Moggi, Brunella Perito.
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: Piero Baglioni, Luigi Dei, Piero Frediani,
Rodorico Giorgi, Luca Rosi, Antonella Salvini.
 Dipartimento di Fisica e Astronomia: Luca Carraresi, Franco Lucarelli, Pier Andrea
Mandò, Massimo Mazzoni.
 Dipartimento di Scienza della Terra: Marco Benvenuti, Paola Bonazzi, Nicola Casagli,
Massimo Coli, Sandro Conticelli, Pilario Costagliola, Giovanni Pratesi, Alba Patrizia
Santo.
 Il Centro ha sede presso la stanza della Direzione amministrativa del Museo di Storia
Naturale, Via G. La Pira, 4 edificio della sezione di Paleontologia dello stesso Museo, II
piano.
 Il Centro ha la durata di 4 anni rinnovabili per un ulteriore quadriennio.
L’Ufficio ricorda che, l’art. 25 dello Statuto commi 4 e 5 prevede:
Al Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia
amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti
che hanno promosso la costituzione del Centro.
Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “…
Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie,
determina la data di attivazione del Centro.”
In merito alla richiesta di conferma dell’autonomia amministrativa, contabile e di spesa, l’ufficio fa
presente che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha ritenuto opportuno
mantenere ai Centri l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al 31/12/2012,
eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo Statuto.
L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la
data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate
ai Beni Culturali (CABeC) che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri
Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 214
Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la proposta di trasformazione del Centro di Studi denominato Centro di Ateneo per i Beni
Culturali (CABeC) in Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia
applicate ai Beni Culturali (CABeC);
- viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Costruzioni e Restauro del 26/05/2011, del
Dipartimento di Fisica e Astronomia del 15/06/2011, del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
del 9/06/2011, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’1/06/2011 e del Dipartimento di
Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dell’1/6/2011, che aderiscono al Centro approvandone la
proposta;
- vista la planimetria dei locali del Centro;
- visti il bilancio consuntivo 2010 e il bilancio preventivo 2011;
- verificata la conformità della proposta di costituzione del Centro interdipartimentale di Ateneo
per la scienza e la tecnologia applicate ai Beni Culturali (CABeC) al Regolamento di Ateneo
per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13
ottobre 2010;
- considerato che il Centro di Ateneo per i Beni Culturali (CABeC) è stato costituito con D.R. n.
37331 (546) dell’11/07/2006, con autonomia amministrativa, contabile e di spesa;
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha ritenuto
opportuno mantenere ai Centri l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al
31/12/2012, eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo
Statuto;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27
luglio 2011;
________________________________________________________________________________
63
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
-
visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2011;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25,
DELIBERA
l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ateneo per la scienza e la tecnologia applicate ai
Beni Culturali (CABeC) tra i Dipartimenti di Costruzioni e Restauro, di Fisica e Astronomia, di
Chimica “Ugo Schiff”, di Scienze della Terra e di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”, per la
durata di quattro anni rinnovabile per un ulteriore quadriennio. Al Centro, la cui sede
amministrativa è situata nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del
presente verbale (All. F), è confermata l’autonomia amministrativa, contabile e di spesa fino al
31/12/2012, eventualmente rinnovabile, nelle more di quanto prevederà in merito il nuovo Statuto.
Sul punto 23 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SUL SOUTHWEST DEGLI STATI UNITI AL REGOLAMENTO DI ATENEO
PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON DECRETO
RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro
interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti è stato costituito con D.R. 28124 (359)
del 14 Maggio 2007, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di Ateneo
per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento n. 10 del
19 ottobre 2010.
L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri
interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20
aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto
segue:
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti
aderenti ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri
ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale
proposta entro il predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro
entro i sei mesi successivi”.
Il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate ha inviato in data
11/4/2011 la richiesta di adeguamento del Centro allegando la proposta di adeguamento del Centro,
la delibera del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate del 06/04/2011 e la
planimetria dei locali del Centro.
La richiesta è stata successivamente integrata con la delibera del Dipartimento di Studi Storici e
Geografici del 20/5/2011.
L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di
adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti al
Regolamento di Ateneo.
________________________________________________________________________________
64
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
La Commissione Ricerca nelle sedute del 26/4/2011 e del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole
all’adeguamento.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro
che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato
con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.
L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue:
 I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Comparate e Dipartimento di Studi Storici e Geografici.
 Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi di ricerca dei docenti afferenti e
risorse che perverranno da enti pubblici e privati.
 Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa.
 La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Comparate.
 Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Martha Canfield,
Manuel Plana e Gaetano Prampolini.
 Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate via
Santa Reparata 93 – 50129 Firenze – piano I, stanza 12.
 Il Centro ha la durata di 4 anni.
L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il
funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la
costituzione del Centro.
Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “...
Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie,
determina la data di attivazione del Centro.”
L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la
data di attivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, senza
autonomia amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo
per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13
ottobre 2010.»
A questo punto sono le ore 13,45, rientra Dei.
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 215
Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli
Stati Uniti, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di
ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate
del 06/04/2011 e del Dipartimento di Studi Storici e Geografici del 20/5/2011, che aderiscono al
Centro approvandone la proposta;
________________________________________________________________________________
65
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
-
vista la planimetria dei locali del Centro;
verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di ricerca
sul Southwest degli Stati Uniti, al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di
ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nelle sedute del 26
aprile 2011 e del 27 luglio 2011;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25,
DELIBERA
l’attivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sul Southwest degli Stati Uniti, costituito tra i
Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Comparate e di Studi Storici e Geografici, senza
autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro, ha sede amministrativa nei locali indicati
nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. G), ha una durata di
4 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Comparate.
Sul punto 24 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA
DI
FARMACOUTILIZZAZIONE,
FARMACOEPIDEMIOLOGIA,
FARMACOVIGILANZA, FARMACOGENETICA (CIFF) AL REGOLAMENTO DI
ATENEO PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON
DECRETO RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro
interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza,
Farmacogenetica (CIFF) è stato costituito con D.R. 28124 (359) del 14 Maggio 2007, senza
autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di
Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento
n. 10 del 19 ottobre 2010.
L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri
interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20
aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto
segue:
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti
ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi
dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il
predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi
successivi”.
________________________________________________________________________________
66
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” in data
20/6/2011 ha presentato la proposta di adeguamento del Centro, contenente le informazioni
richieste all’art. 2 del suddetto Regolamento, con allegati i seguenti documenti:
1. delibera del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” del
20/04/2011;
2. delibera del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011;
3. planimetria dei locali del Centro.
L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di
adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione,
Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF) al Regolamento di Ateneo.
La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro
che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato
con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.
L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue:
 I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica
“M. Aiazzi Mancini” e Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica.
 Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi disponibili nel Dipartimento.
 Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa.
 La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Farmacologia Preclinica
e Clinica “M. Aiazzi Mancini”.
 Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Pierangelo
Geppetti, Patrizio Blandina, Alessandro Mugelli, Enrico Mini, Duccio Cavalieri, Gianfranco
Gensini, Niccolò Marchionni e Mauro Di Bari.
 Il Centro ha sede presso la stanza 021 del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e
Clinica, Complesso polivalente, viale Pieraccini 6.
 Il Centro ha la durata di 8 anni.
L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il
funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la
costituzione del Centro.
Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “…
Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie,
determina la data di attivazione del Centro.”
L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la
data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione,
Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), senza autonomia
amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri
Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
________________________________________________________________________________
67
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Delibera n. 216
Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca di
Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato
con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M.
Aiazzi Mancini” del 20/04/2011 e del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del
23/3/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta;
- vista la planimetria dei locali del Centro;
- verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di
Ricerca di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica
(CIFF), al Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con
Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27
luglio 2011;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25,
DELIBERA
l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca di Farmacoutilizzazione,
Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza, Farmacogenetica (CIFF), costituito tra i Dipartimenti di
Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e di Area Critica Medico-Chirurgica, senza
autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro ha sede amministrativa nei locali indicati
nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. H), ha una durata di
8 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica
“M. Aiazzi Mancini”.
Sul punto 25 dell’O.D.G. «ADEGUAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SULLE CEFALEE PRIMARIE (CICEP) AL REGOLAMENTO DI ATENEO
PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA EMANATO CON DECRETO
RETTORALE N. 64182 (1032) DEL 13 OTTOBRE 2010»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro
interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP) è stato costituito con D.R. 28124 (359)
del 14 Maggio 2007, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
Con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di Ateneo
per i Centri Interdipartimentali di ricerca e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, supplemento n. 10 del
19 ottobre 2010.
L’Ufficio con lettera prot. n° 10677 del 14/2/2011, ha invitato i Direttori dei Centri
interdipartimentali a presentare la proposta di adeguamento al sopra citato Regolamento, entro il 20
________________________________________________________________________________
68
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
aprile 2011 ricordando che l’Art. 10 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) prevede quanto
segue:
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti
ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi
dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il
predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi
successivi”.
Il Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” in data
20/6/2011 ha presentato la proposta di adeguamento del Centro, contenente le informazioni
richieste all’art. 2 del suddetto Regolamento, con allegati i seguenti documenti:
1. delibera del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”
del 20/04/2011;
2. delibera del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del 23/3/2011;
3. planimetria dei locali del Centro.
L’Ufficio, ha esaminato la documentazione pervenuta e la conformità della proposta di
adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP) al
Regolamento di Ateneo.
La Commissione Ricerca nella seduta del 27/7/2011 ha espresso parere favorevole all’adeguamento.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato l’adeguamento del Centro
che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato
con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010.
L’Ufficio fa presente in particolare quanto segue:
 I Dipartimenti proponenti sono i seguenti: Dipartimento Farmacologia Preclinica e Clinica
“M. Aiazzi Mancini” e Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica.
 Il Centro finanzia le proprie attività attraverso i fondi disponibili nel Dipartimento.
 Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa contabile e di spesa.
 La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento Farmacologia Preclinica e
Clinica “M. Aiazzi Mancini”.
 Aderiscono al Centro i professori e ricercatori di ruolo di seguito indicati: Alberto Chiarugi,
Pierangelo Geppetti, Carla Ghelardini, Alessandro Mugelli, Nicoletta Galeotti, Angelo
Raffaele De Gaudio, Gian Franco Gensini e Niccolò Marchionni.
 Il Centro ha sede presso la stanza 021 del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e
Clinica, Complesso polivalente, viale Pieraccini 6;
 Il Centro ha la durata di 8 anni.
L’Ufficio ricorda che, secondo l’art. 25 dello Statuto comma 5, Le risorse necessarie per il
funzionamento del Centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la
costituzione del Centro.
Secondo l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca “…
Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie,
determina la data di attivazione del Centro.”
________________________________________________________________________________
69
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di determinare la
data di attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), senza
autonomia amministrativa, contabile e di spesa, che sarà disciplinato dal Regolamento di Ateneo
per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13
ottobre 2010.»
Il Rettore illustra la pratica.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 217
Il Consiglio di Amministrazione:
- vista la proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee
Primarie (CICeP), ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per i Centri
Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre
2010;
- viste le delibere di approvazione del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “M.
Aiazzi Mancini” del 20/04/2011 e del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica del
23/3/2011, che aderiscono al Centro approvandone la proposta;
- vista la planimetria dei locali del Centro;
- verificata la conformità della proposta di adeguamento del Centro interdipartimentale di
Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), al Regolamento di Ateneo per i Centri
Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre
2010;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 27
luglio 2011;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 64182 (1032) del 13 ottobre 2010;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14/9/2011;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze ed in particolare l’articolo 25,
DELIBERA
l’attivazione del Centro interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie (CICeP), costituito tra
i Dipartimenti di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini” e di Area Critica MedicoChirurgica, senza autonomia amministrativa, contabile e di spesa. Il Centro ha sede amministrativa
nei locali indicati nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente verbale (All. I),
ha una durata di 8 anni e la gestione amministrativa è demandata al Dipartimento di Farmacologia
Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”
Sul punto 26 dell’O.D.G. «CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) PER
L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO
GRADO E RELATIVO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria:
A) «Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e di secondo grado
________________________________________________________________________________
70
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Come è noto, ai sensi della recente normativa - il DM 249 del 10.9.2010 Regolamento su
formazione insegnanti, e il relativo DM di attuazione n.139 del 4.11.2011 - già dall’a.a. 2011/2012
le Università possono istituire, oltre ai Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado la cui proposta è in itinere, i Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, al termine dei quali, previo
superamento di un esame finale, si consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle rispettive classi.
Tali corsi di TFA, che a regime costituiranno l’anno conclusivo abilitante delle lauree magistrali
destinate all’insegnamento, in questa fase transitoria e con numero programmato a livello nazionale,
sono riservati a coloro che avevano i requisiti per accedere alle Scuole di Specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) o che non ne avevano completato il percorso al momento della
chiusura delle stesse.
Il DM 139 (art.5) prevede che detti corsi siano istituiti e attivati dalle Università anche in modalità
interateneo e che la loro istituzione sia subordinata all’acquisizione del parere favorevole del
Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
I Tirocini formativi attivi (TFA) sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie nelle quali
sono istituiti i corsi di laurea magistrale (art.5, c.1, DM 139/11). Si ricorda che, al momento, le
istituende lauree magistrali sono soltanto quelle relative alla formazione degli insegnanti per la
scuola secondaria di primo grado.
La scadenza per l’inserimento di detti Corsi di TFA (di primo e secondo grado) nella Banca Dati
RAD del Ministero è fissata al 7 ottobre 2011, completo dei dati riferiti: a) all’utenza sostenibile, b)
alle eventuali Università in convenzione e c) ai docenti di riferimento.
Come concordato in sede di Coreco e proseguendo il proficuo confronto, si sono svolte alcune
riunioni tra i rappresentanti delle altre Università toscane, nel corso delle quali è stato concordato di
procedere sulla linea della collaborazione interateneo già intrapresa per le lauree magistrali.
Pertanto la sede amministrativa sarà unica per ciascun corso di TFA, mentre verranno attivate sedi
didattiche là dove sarà possibile sia in riferimento ai posti che verranno assegnati dal Ministero, sia
alla docenza disponibile.
E stata quindi proposta una ripartizione degli stessi, assegnando quelli di primo grado alle
Università sedi amministrative delle corrispondenti lauree magistrali, in linea con quanto prevede il
DM 139/2011, e operando una equa distribuzione di quelli di secondo grado in modo da garantire la
partecipazione di tutte le sedi consorziate.
Riguardo all’impegno delle singole Facoltà dell’Ateneo, è pervenuta la disponibilità all’attivazione
di detti Corsi di TFA, nelle aree di rispettiva competenza, da parte delle Facoltà di Lettere e
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione e Scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Si evidenzia in particolare il fondamentale contributo della Facoltà di Scienze della Formazione per
l’area delle discipline trasversali pedagogiche comune a tutti i TFA.
Si richiama l’attenzione sul fatto che dovrà essere discusso in sede di CORECO (nella riunione del
29 settembre 2011) il caso dell’attivazione dei TFA dell’area tecnologica per le classi A020
Discipline meccaniche e tecnologia, A034 Elettronica e A035 Elettrotecnica ed applicazioni.
________________________________________________________________________________
71
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
B) Schema-tipo di convenzione
Come sopra richiamato, il DM 139 prevede la possibilità di istituire i corsi di TFA in collaborazione
fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Gli Atenei Toscani, nella volontà di realizzare corsi interateneo, hanno deciso di sottoscrivere una
convenzione quadro tra gli atenei che disciplini gli aspetti organizzativi-finanziari comuni a tutti i
TFA. Successivamente saranno sottoscritte, come previsto dal DM e richiamato all’art. 5 della
convenzione, specifiche convenzioni tra le Facoltà per l’attivazione dei singoli corsi di TFA.
Lo schema di convenzione concordato tra gli Atenei prevede (art. 3) che il corso sia istituito presso
una Facoltà di riferimento (in applicazione del DM), che sarà la sede amministrativa del corso che
provvederà a:
a. individuare una segreteria didattica presso una propria unità amministrativa, che cura la
gestione di tutti i corsi di TFA di competenza nonché i rapporti con le segreterie
didattiche allo stesso fine individuate presso gli altri atenei e con la competente segreteria
studenti del proprio ateneo;
b. emanare il bando di concorso per l’ammissione al corso;
c. gestire la carriera amministrativa dei corsisti;
d. selezionare, tra gli insegnanti di Scuola Secondaria, dei tutor coordinatori e dei tutor dei
tirocinanti previsti dall’articolo 11 del Decreto Ministeriale 249/2010;
e. stipulare le convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio da
svolgere presso le istituzioni scolastiche;
f. organizzare l’esame finale di abilitazione all’insegnamento.
Le Università sedi didattiche dei corsi provvederanno dal canto loro a trasmettere alla segreteria
didattica dell’Università sede amministrativa del corso la documentazione relativa alla carriera degli
studenti per il successivo inoltro alla competente segreteria studenti.
Come si può notare, è prevista una stretta collaborazione tra gli atenei soprattutto sul piano
amministrativo: la Facoltà sede amministrativa si farà carico delle convenzioni di tirocinio e della
selezione dei tutor, anche per le attività che si svolgeranno nelle diverse sedi delle università
toscane.
Sul piano finanziario, le risorse sono costituite dai contributi versati dai corsisti (determinati dalla
sede amministrativa) e da eventuali risorse aggiuntive acquisite esternamente. Il totale della
contribuzione (tasse e contributi) versata all’Università sede amministrativa dagli studenti è ripartita
tra le sedi nel rispetto delle seguenti:
 il 10% è trattenuto dalla sede amministrativa;
 il 60% è distribuito tra le Università convenenti in base al numero degli iscritti in
ciascuna sede didattica;
 il 30% è distribuito tra le Università convenenti in base al contributo didattico offerto da
ciascuna misurato in CFU.
La convenzione demanda poi alla Commissione interateneo (disciplinata all’art. 8) l’attribuzione
della sede didattica a ciascun candidato, che in ogni caso avverrà sulla base della graduatoria di
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
merito, formulata secondo i criteri indicati nel bando per l’ammissione, parimenti concertati
nell’ambito della Commissione in parola.
La Commissione per l’esame di ammissione sarà approvata dai Consigli di Facoltà competenti su
proposta della Commissione interateneo in maniera che siano rappresentate equamente tutte le sedi.
La prova di ammissione è unica così come la successiva graduatoria di merito.
La commissione interateneo prevista dalla Convenzione coincide con quella prevista nella
convenzione per le lauree magistrali, che, come si ricorderà, sarà composta dai prorettori alla
didattica, delegati del Rettore per la Formazione degli Insegnanti e dai Presidi delle Facoltà
interessate o loro delegati. La Commissione potrà essere integrata dai Dirigenti degli Uffici
amministrativi di riferimento in qualità di esperti.
La Commissione avrà il compito di:
a. coordinare le attività didattiche;
b. vigilare sulla corretta applicazione della presente convenzione da parte delle Università
stipulanti;
c. operare la suddivisione dei posti assegnati dal MiUR tra le varie sedi, concertare i contenuti
dei bandi di ammissione e proporre la composizione delle relative commissioni per l’esame
di ammissione;
d. coordinare il lavoro degli Organi per la gestione di ciascun corso;
e. tenere gli opportuni contatti con gli Organismi interessati;
f. verificare la corretta gestione delle risorse tra la sede amministrativa e le sedi didattiche;
g. incentivare la sperimentazione della didattica disciplinare e interdisciplinare.
La gestione delle attività di ciascun corso di TFA è affidata al Consiglio di Corso di tirocinio,
costituito ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera a) del DM n. 249/2010.
La convenzione ha durata annuale, per l’a.a. 2011/12.»
Il Rettore invita in seduta la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e ai servizi agli
studenti.
Entra Nozzoli.
Il Rettore introduce l’argomento cogliendo l’occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro
svolto dai Prorettori e da tutti coloro che hanno coordinato gli sforzi per ottenere una concreta
risposta alla forte richiesta che proviene dal settore della formazione degli insegnanti per le scuole
secondarie di primo e di secondo grado. Sottolinea che tali corsi di tirocinio sono tutti in modalità
interateneo con un accordo che mira a evitare gli spostamenti degli studenti e a offrire la
formazione, in funzione delle competenze, in diverse sedi distaccate. Fa inoltre presente che è
ancora da definire l’aspetto relativo alle lingue straniere poiché nel settore sono stati introdotti negli
scorsi giorni dal Ministero dei nuovi percorsi formativi che richiederanno ancora alcuni giorni per
poter essere accolti, organizzati e definiti dagli Atenei. Per quanto riguarda le materie tecniche
riferisce che la questione verrà affrontata dai Presidi delle Facoltà di Ingegneria, per il prossimo
anno accademico, anche in un’ottica interregionale.
Nozzoli sottolinea la grande disponibilità da parte di tutte le Facoltà coinvolte a prestare il proprio
lavoro per l’organizzazione delle proposte presentate. Ricorda inoltre che gli Atenei hanno la
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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possibilità di proporre al Ministero il numero di studenti partecipanti ai tirocini sulla base della
sostenibilità dei corsi, ed evidenzia che i numeri proposti, che poi lo stesso Ministero dovrà
confermare oppure modificare, sono consistenti e individuati in funzione degli ultimi numeri di
iscritti alle SSIS aumentati del 20%. Aggiunge che l’elenco di tirocini presente nella
documentazione in esame deve essere integrato con la classe A019 “Discipline Giuridiche ed
Economiche”, aggiunta in sede di Co.re.co. Fa inoltre notare che è in approvazione anche lo schema
tipo di convenzione per l’istituzione dei tirocini.
Il Rettore aggiunge a quanto illustrato fin ora che è da integrare alla documentazione anche la
partecipazione della Facoltà di Psicologia di Firenze all’attivazione del tirocinio della classe A036,
registrata nella seduta odierna del Senato Accademico.
Nozzoli precisa che il tirocinio appena citato dal Rettore, già interfacoltà, diventerà pertanto
partecipato dalla Facoltà di Lettere, quella di Scienze della Formazione e Psicologia.
Rossato esprime la propria intenzione di astenersi sulla pratica in esame, non per il lavoro svolto,
che apprezza, ma per il giudizio generale sul sistema di formazione adottato. Chiede chiarimenti
inoltre sul perché non sarà la sede amministrativa del tirocinio a stabilire la quota del costo di
iscrizione.
Nozzoli chiarisce che la quota di iscrizione verrà certamente proposta dalla sede amministrativa del
tirocinio, ma verrà discussa e concordata in sede di Commissione interateneo. Aggiunge che le
quote non sono state ancora indicate poiché tale decisione non riguarda l’attuale livello della pratica
che invece ha lo scopo di definire un livello ordina mentale dei corsi. Inoltre ricorda che devono
ancora pervenire a riguardo le indicazioni ministeriali. Aggiunge infine che è prevedibile che gli
Atenei, proprio sulla base di tali indicazioni, si assestino su quote di iscrizione molto simili tra loro
e che è auspicabile che i TFA toscani possano avere il medesimo costo di iscrizione.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con le astensioni di Rossato e
Carducci.
Delibera n. 218
Il Consiglio di Amministrazione,
- visto il DM n. 270 del 22 ottobre 2004;
- visto il DM n. 17 del 22 settembre 2010;
- visto il DM n.249 del 10 settembre 2010, con il quale è stato emanato il Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti;
- visto il DM n.139 del 4 aprile 2011 di attuazione del citato regolamento, in particolare per
quanto riguarda i Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, al termine dei quali, previo superamento di un esame
finale, si consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle rispettive classi;
- vista la nota ministeriale n.81 del 5.8.2011, con la quale sono state fornite le indicazioni per
l’avvio già dall’anno accademico 2011/2012 di detti corsi di TFA anche in modalità interateneo;
- preso atto che nel corso di riunioni tra le Università toscane è stato concordato di suddividere tra
le Università stesse la sede amministrativa dei corsi di cui trattasi, analogamente a quanto già
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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-
-
-
1)
effettuato per le lauree magistrali per l’insegnamento, e sono state avanzate proposte circa il
numero dei posti da richiedere al Ministero;
viste le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Firenze, avanzate con note dei Presidi di Medicina e Chirurgia
(22.9.2011), di Lettere e Filosofia (27.9.2011) e di Scienze della Formazione (28.9.2011), che
verranno portate a ratifica dei rispettivi Consigli di Facoltà nelle prime sedute utili, e la delibera
della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22.9.2011;
viste altresì le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA con sedi amministrative
presso le altre Università di Pisa e di Siena;
visto il testo di convenzione concordato tra gli Atenei toscani, finalizzato a disciplinare la
modalità interateneo di realizzazione dei citati corsi di TFA;
considerato che detti corsi sono a numero programmato nazionale degli accessi;
visto il parere del Comitato Regionale di Coordinamento, integrato con il Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale, nella seduta del 29 settembre 2011, col quale sono state definite le sedi
amministrative dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) interateneo per l’insegnamento della
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
preso atto altresì che il CO.RE.CO. ha verificato l’impossibilità di procedere all’attivazione delle
classi dell’area tecnologica A020, A034 e A035;
ribadita, come deliberato dal CO.RE.CO. nella citata seduta, la volontà di delegare ai prorettori
alla didattica delle Università interessate ogni decisione in merito all’istituzione e attivazione di
ulteriori corsi di TFA nelle classi di lingue straniere e di musica da inserire in banca dati entro il
7 ottobre p.v., così come di definire le sedi amministrative dei corsi da attivare nelle classi di
lingue A446 e A546, tenuto conto dei tempi ristretti;
vista la delibera del Senato Accademico in data odierna;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
visto il vigente Statuto,
approva l’istituzione e l’attivazione - a decorrere dall’a.a. 2011/2012 - dei seguenti corsi di
tirocinio formativo attivo (TFA) interateneo con le altre Università toscane per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado con sede amministrativa presso l’Università
di Firenze, con l’indicazione del numero dei posti da richiedere al Ministero, nonché la
collaborazione con le altre Università toscane per quelli con sedi amministrative presso le stesse,
come di seguito indicato, dando mandato ai Prorettori alla didattica degli Atenei toscani
interessati di definire entro il 7 ottobre p.v. le sedi amministrative dei corsi di TFA da attivare
nelle classi di lingue A446 “Lingua e civiltà straniera (Spagnolo)” e A546 “Lingua e civiltà
straniera (Tedesco)”:
Sede amministrativa Firenze:
 TFA I grado - Scuola Secondaria I grado
A030 - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA (in convenzione con Pisa e Siena)
(Facoltà di Medicina e Chirurgia)- n. posti:30
________________________________________________________________________________
75
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
A043 - ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA
MEDIA (in convenzione con Pisa, Siena e Siena stranieri) (Facoltà di Lettere e Filosofia) n. posti: 100
 TFA II grado - Scuola Secondaria II grado
A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di
Scienze matematiche, fisiche e naturali) - n. posti 25
A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA II GRADO (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
- n. posti: 25
A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (in convenzione con
Pisa e Siena) (Interfacoltà: Facoltà di Scienze della Formazione, capofila, Facoltà di Lettere e
Filosofia e Facoltà di Psicologia) – n. posti: 30
A039 – GEOGRAFIA (in convenzione con Pisa) (Facoltà di Lettere e Filosofia) - n. posti: 30
A057- SCIENZA DEGLI ALIMENTI (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali) - n. posti: 25
A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA - (in
convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) - n. posti: 50
A061 - STORIA DELL'ARTE (in convenzione con Pisa e Siena) (Facoltà di Lettere e Filosofia)
- n. posti: 35
Sede amministrativa Pisa:
 TFA I grado - Scuola Secondaria I grado
A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) da abbinare ad altra lingua straniera comunitaria
 TFA II grado - Scuola Secondaria II grado
A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
A038 – FISICA
A042 – INFORMATICA
A047 – MATEMATICA
A048 - MATEMATICA APPLICATA
A049 - MATEMATICA E FISICA
A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO
A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
Sede amministrativa Siena:
 TFA I grado - Scuola Secondaria I grado
A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA
MEDIA
 TFA II grado - Scuola Secondaria II grado
A037 - FILOSOFIA E STORIA
________________________________________________________________________________
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO
Sede amministrativa da definire:
A446 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)
A546 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO)
2) delibera, per quest’anno, di non attivare i corsi di TFA dell’area tecnologica nelle classi A020
“Discipline meccaniche e tecnologia”, A034 “Elettronica” e A035 “Elettrotecnica ed
applicazioni”;
3) dà altresì mandato ai Prorettori alla didattica degli Atenei toscani interessati di adottare ogni
decisione in merito all’istituzione e attivazione di ulteriori corsi di TFA nelle classi di lingue
straniere e di musica da inserire in banca dati entro il 7 ottobre p.v.;
4) approva lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le Università di Firenze, Siena, Pisa, Siena
Stranieri per la realizzazione dei corsi di laurea magistrale sopra richiamati, nel testo allegato
all’originale del presente verbale (All.4).
Sul punto 27 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI “LABORATORI DI
RICERCA UNIVERSITÀ - SOGGETTI ESTERNI”»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio
Scientifico ed il Consiglio Direttivo di CsaVRI (Centro di servizi per la Valorizzazione della
Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) hanno esaminato ed accolto il nuovo testo di
regolamento elaborato da un’apposita commissione interna.
Come noto CsaVRI, in base alla normativa di ateneo, ha fra i propri compiti anche quello di dare
supporto agli organi di Ateneo per le valutazioni e le proposte di revisione dei regolamenti relativi
ai Brevetti, ai Laboratori congiunti, agli Spin Off e alle attività di ricerca commissionate da terzi.
Ha anche assorbito, fin dalla sua costituzione, i compiti della pre-esistente “Commissione
consultiva di Ateneo per la brevettazione e per le relazioni economiche”.
CsaVRI ha quindi studiato un aggiornamento del testo del regolamento approvato con decreto
rettorale del 2 agosto 2006, n° 675 sui Laboratori di ricerca Università - Soggetti esterni, tenendo
conto delle odierne esigenze manifestate dal mondo accademico ed imprenditoriale, dell’avvio
dell’Incubatore universitario fiorentino, ed avendo fra i principali obiettivi anche quello di
incentivare e favorire le occasioni di incontro fra ricerca e mondo produttivo e moltiplicare le
opportunità di creazione dei laboratori congiunti.
Il nuovo regolamento introduce il ruolo di CsaVRI come centralizzatore di alcune procedure a
favore di un complessivo snellimento a beneficio delle strutture di ricerca coinvolte (comma 4
dell’art. 1) ed è previsto un più pregnante ruolo di monitoraggio delle attività svolte nei laboratori
congiunti, sempre a cura di CsaVRI, con redazione di rendiconti su quesiti standardizzati
appositamente predisposti (art. 5).
Al comma 2 dell’art. 1 è prevista la possibilità che l’attività svolta nel laboratorio congiunto possa
comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo
sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a
________________________________________________________________________________
77
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati
da strutture di ateneo.
Il nuovo testo prevede esplicitamente (al comma 5 art. 1) per le strutture dell’Ateneo la possibilità
di favorire le condizioni migliori per lo sviluppo industriale dei propri risultati di ricerca,
prevedendo l’ipotesi che il soggetto esterno (impresa) possa eleggere la propria sede operativa per
ricerca e sviluppo nei locali del laboratorio/Dipartimento/Centro.
Nell’ottica di cogliere sempre maggiori opportunità di sviluppo delle strutture e favorire l’interesse
dell’Ateneo è consentita (al comma 6 art. 1) anche la possibilità che nell’atto costitutivo si possano
già prevedere, in capo all’ente esterno, costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o
servizi messi a disposizione dall’Università, entro il laboratorio, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Ateneo.
Nell’art. 4, “attività sviluppate presso il laboratorio”, rispetto al vecchio testo, vengono più
dettagliatamente esplicitate le possibilità di azioni e la loro elencazione all’interno di tre voci: a), b)
e c):
a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell’atto
costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno;
b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi;
c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento
collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.
Rimane per i progetti di ricerca e sviluppo di prevalente interesse del soggetto esterno e
commissionati alle strutture dell’Università entro il laboratorio, e per i progetti di ricerca e sviluppo
commissionati da soggetti terzi, l’applicazione della forma convenzionale prevista in applicazione
del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da
terzi e devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in
favore dello stesso dall’Università. L’esame della Commissione Ricerca, nella riunione del 19
maggio 2011 ha portato ad alcuni adattamenti.
La riunione della Commissione Affari generali, nella seduta del 6 luglio 2011, ha confermato il
testo adattato, così come incorporato nella stesura sopra descritta nel testo a fronte.
Il Comitato Tecnico amministrativo, nella seduta del 13 settembre 2011 ha espresso il proprio
parere con proposta di modifiche.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato il testo con le modifiche
proposte dal Comitato Tecnico Amministrativo ed illustrate dal Presidente di CSAVRI che ha
partecipato alla seduta.
Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti, quello del 2006 e quello nuovo già
integrato con le proposte emerse dai pareri espressi dalla commissione Affari Generali e dal
Comitato Tecnico amministrativo.
REGOLAMENTO LABORATORI CONGIUNTI
ORIGINALE
MODIFICATO
Articolo 1
Articolo 1
________________________________________________________________________________
78
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Istituzione dei laboratori
1. Con atto formale di natura convenzionale tra
Università e altri soggetti pubblici o privati
possono essere costituiti laboratori di ricerca,
nel seguito denominati “laboratori congiunti”,
previa assunzione di delibera da parte del/i
Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di
autonomia amministrativa. I Laboratori
congiunti possono avere sede presso locali
dell’Università o presso locali messi a
disposizione dal soggetto esterno.
2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una
specifica tematica di ricerca identificata tra
Università e uno o più soggetti esterni. La
tematica deve consentire una individuazione
specialistica, non ambigua e non generica del
campo di investigazione. Su una specifica
tematica di ricerca può essere istituito
all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio.
3. La delibera di istituzione del laboratorio
congiunto deve esplicitare le motivazioni, le
finalità e i docenti/ricercatori che concorrono
alle attività in fase iniziale, il Responsabile
scientifico universitario, la sede dove il
laboratorio congiunto è istituito, la previsione di
spesa annuale per il funzionamento e la
manutenzione ordinaria e la/le struttura/e che se
ne faranno carico nonché l’unità amministrativa
che si farà carico della gestione e
dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza.
Istituzione dei laboratori
1. Con atto formale di natura convenzionale tra
Università e altri soggetti pubblici o privati
possono essere costituiti laboratori di ricerca,
nel seguito denominati “laboratori congiunti”,
previa assunzione di delibera da parte del/i
Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di
autonomia amministrativa.
Per Centri si intendono le strutture di cui agli
articoli
34,
35,
36
dello
Statuto
dell’Università. I Laboratori congiunti possono
avere sede presso locali dell’Università o presso
locali messi a disposizione dal soggetto esterno.
2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una
specifica tematica di ricerca identificata tra
Università e uno o più soggetti esterni. La
tematica deve consentire una individuazione
specialistica, non ambigua e non generica del
campo di investigazione. Su una specifica
tematica di ricerca può essere istituito
all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio. Il
laboratorio congiunto, in connessione al
proprio campo di investigazione, può
comprendere anche attività di stage su
progetti di ricerca, in particolare quelle
finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e
dottorali in collaborazione coi partner
esterni, e contribuire a programmi formativi,
di orientamento e avviamento al lavoro
predisposti o coordinati da strutture di
ateneo.
3. La delibera di istituzione del laboratorio
congiunto deve esplicitare i partner, le
motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori
che concorrono alle attività in fase iniziale, il
Responsabile scientifico universitario, la sede
dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le
struttura/e che si faranno carico delle spese per
il funzionamento e la manutenzione ordinaria,
________________________________________________________________________________
79
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei
locali e delle attrezzature per lo svolgimento
delle attività e del soggetto che li mette a
disposizione.
4. La delibera di istituzione deve essere
pubblicata sul sito web dell’Università e
comunicata, con lettera protocollata da parte
della
struttura
proponente,
agli
altri
Dipartimenti/Centri, i quali potranno formulare
eventuali osservazioni, da comunicare per
conoscenza anche al Rettore, entro 30 giorni
dalla data di trasmissione. Qualora entro i
termini
sopraindicati
pervengano
delle
osservazioni, la struttura proponente delibererà
con
espressa
motivazione
in
merito
all’accoglimento o meno delle stesse. In ogni
caso, qualora siano formulate osservazioni la
stipula degli atti è soggetta all’approvazione del
Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
5. L’atto convenzionale è stipulato per conto
dell’Università da parte del/i Dipartimento/i e
Centro/i interessati e definisce le relazioni e le
obbligazioni tra Università e il soggetto esterno.
I laboratori congiunti non possono assumere
autonomia giuridica, amministrativa e contabile.
Nell’atto
devono
essere
previste
limitazioni/esclusione di responsabilità per
l’Università in caso di parziale/totale,
incompleto e/o inesatto adempimento.
nonché l’unità amministrativa che si farà carico
della gestione amministrativo-contabile e
dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza.
Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei
locali e delle attrezzature previste per lo
svolgimento delle attività e del soggetto che li
mette a disposizione.
4. La delibera di istituzione deve essere
inviata al Presidente del Centro di servizi di
Ateneo per la Valorizzazione dei risultati
della Ricerca e la gestione dell’Incubatore
universitario (di seguito CsaVRI), che la
comunicherà, con lettera protocollata, a tutti
i Dipartimenti e Centri dell’Università.
Questi
potranno
formulare
eventuali
osservazioni, da comunicare al Presidente di
CsaVRI e per conoscenza al Rettore e alla
struttura proponente, entro 30 giorni dalla
data di trasmissione della lettera. Qualora
entro i termini sopraindicati pervengano delle
osservazioni la struttura proponente sarà
chiamata a deliberare con espressa
motivazione in merito all’accoglimento o meno
delle stesse. Qualora siano formulate
osservazioni che non sono accolte, la stipula
degli atti di cui ai successivi comma 5 e 6 è
soggetta
all’approvazione
del
Senato
Accademico, se non previsto diversamente
dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.
5. Trascorsi i termini indicati nel precedente
comma 4, e comunque nell’ambito delle
previsioni dello stesso comma, l’atto
convenzionale, di norma redatto sulla base di
un format predisposto da CsaVRI, è stipulato
a nome dell’Università da parte di tutti o del/i
Dipartimenti e Centri interessati e definisce le
relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i
soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che
concerne l’Università, alle risorse su cui i
________________________________________________________________________________
80
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
6. Nell’atto convenzionale devono essere
specificati, fra l’altro gli obbiettivi e le finalità
per cui il laboratorio congiunto è istituito, il
nominativo del Responsabile scientifico
universitario, la sede del laboratorio congiunto,
le dotazioni di attrezzature e servizi messe a
disposizione da parte dell’Università o del
soggetto esterno. L’atto deve inoltre prevedere
a) la predisposizione congiunta di un budget
pluriennale per l’intera durata della ricerca o
almeno per un biennio; b) le obbligazioni a
carico del soggetto esterno per la copertura dei
costi ed eventuali investimenti per strutture,
attrezzature, personale e/o servizi messi a
disposizione dall’Università.
7. I laboratori congiunti sono inseriti nel
Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo
dell’Università di Firenze.
Dipartimenti e Centri firmatari abbiano
responsabilità e autonomia gestionale.
Nell’atto devono essere indicati, per ogni
partner, il codice fiscale, la sede legale e la
sede operativa di contatto con l’Università,
nonché
il
nominativo
del
soggetto
partecipante. I laboratori congiunti non
possono assumere autonomia giuridica,
amministrativa e contabile. Nell’atto devono
essere previste limitazioni/esclusione di
responsabilità per l’Università in caso di
parziale/totale,
incompleto
e/o
inesatto
adempimento. Il responsabile della sicurezza
del laboratorio, in riferimento alle normative
di legge, deve essere specificato nell’atto
convenzionale.
6. Nell’atto convenzionale devono essere
specificati gli obbiettivi e le finalità per cui il
laboratorio congiunto è istituito, il nominativo
del Responsabile scientifico universitario, la
sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di
attrezzature e servizi messe a disposizione da
parte dell’Università o del soggetto esterno.
Possono essere indicati i nomi dei
docenti/ricercatori che concorrono alle
attività. L’atto deve inoltre prevedere le
obbligazioni a carico del soggetto esterno per la
copertura dei costi ed eventuali investimenti per
strutture, attrezzature, personale e/o servizi
messi a disposizione dall’Università, senza
oneri aggiuntivi in capo a quest’ultima.
7. Una volta ricevuta copia dell’atto
convenzionale, CsaVRI provvederà a
pubblicare sul sito web dell’Università copia
della delibera di istituzione del laboratorio
congiunto, e ad aggiungere il nuovo
Laboratorio
nella
comunicazione
sul
trasferimento tecnologico e la valorizzazione
della ricerca scientifica e culturale che
________________________________________________________________________________
81
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Articolo 2
Responsabile scientifico
1. Ogni laboratorio congiunto ha un
Responsabile scientifico scelto tra i professori e
i ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze
che partecipano alle attività del laboratorio.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del
funzionamento del laboratorio, coordina e
gestisce le attività delle strutture secondo le
finalità e le modalità previste nella delibera
istitutiva. E’ responsabile della sicurezza del
laboratorio in riferimento alle normative di
legge.
3. E’ compito del Responsabile scientifico
definire, in accordo con il soggetto esterno e i
ricercatori che partecipano alle attività del
laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio,
identificare le opportunità di finanziamento e
attivarsi per la loro acquisizione. Il
Responsabile scientifico redige e trasmette
annualmente al Dipartimento/Centro e al
soggetto esterno istitutori un rapporto scientifico
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti,
incluse le pubblicazioni scientifiche realizzate, e
un rapporto economico/finanziario.
CsaVRI stesso cura per l’Ateneo.
8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad
eventuale disattivazione (di cui all’art. 7.1),
nei database di Ateneo sulla ricerca.
Articolo 2
Responsabile scientifico
1. Ogni laboratorio congiunto ha un
Responsabile scientifico scelto tra i professori e
i ricercatori di ruolo dell’Università di Firenze
che partecipano alle attività del laboratorio.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del
funzionamento del laboratorio, coordina e
gestisce le attività delle strutture secondo le
finalità e le modalità previste nella delibera
istitutiva.
3. E’ compito del Responsabile scientifico
definire, in accordo con il soggetto esterno e i
ricercatori che partecipano alle attività del
laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio,
identificare le opportunità di finanziamento e
attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto
delle indicazioni contenute nella convenzione
istitutiva. Il Responsabile scientifico compila
e trasmette annualmente al Presidente di
CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del
questionario di monitoraggio di cui
all’articolo 5.
4. Il Responsabile scientifico del laboratorio
congiunto può ammettere a partecipare alle
attività del laboratorio docenti e ricercatori non
presenti nella delibera istitutiva previo consenso
da parte del soggetto esterno partecipante.
Articolo 3
Composizione
Articolo 3
Composizione
________________________________________________________________________________
82
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
1. Possono concorrere alle attività di un
laboratorio congiunto docenti e ricercatori
diversi dai soggetti che lo hanno costituito,
anche provenienti da altri atenei o enti di
ricerca, o personale di enti od imprese che
intendano svolgere presso il laboratorio attività
di ricerca sui temi e progetti del laboratorio.
Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già
costituito è sottoposta all’approvazione dei
soggetti già aderenti.
2. I soggetti che operano in via continuativa
all’interno del laboratorio devono avere
copertura assicurativa o da parte dell’Ateneo o
da parte del soggetto esterno.
3. La partecipazione di un soggetto ad un
laboratorio congiunto deve essere riportata nelle
relazioni periodiche del Dipartimento/Centro.
1. Possono concorrere alle attività di un
laboratorio congiunto docenti e ricercatori
diversi dai soggetti che lo hanno costituito,
anche provenienti da altri atenei o enti di
ricerca, o personale di enti od imprese che
intendano svolgere presso il laboratorio attività
di ricerca sui temi e progetti del laboratorio.
Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già
costituito è sottoposta all’approvazione dei
soggetti già aderenti. La delibera del
Dipartimento Capofila deve essere inviata al
Presidente di CsaVRI per l’aggiornamento
della comunicazione e dei database.
2. I soggetti che operano in via continuativa
all’interno del laboratorio devono avere
copertura assicurativa o da parte dell’Ateneo o
da parte del soggetto esterno.
Articolo 4
Attività sviluppate presso il laboratorio
1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti
di ricerca e sviluppo concordati fra le parti
contraenti; b) progetti di ricerca e sviluppo
commissionati da soggetti terzi.
Articolo 4
Attività sviluppate presso il laboratorio
1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti
di ricerca e sviluppo concordati fra le parti
contraenti, entro quanto previsto nell’atto
costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6,
oppure commissionati su interesse del
soggetto esterno; b) progetti di ricerca e
sviluppo commissionati da soggetti terzi; c)
2. I progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra eventuali attività formative specialistiche
le parti contraenti, fermo restando quanto (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento
previsto dall’art. 1, c. 6, sono regolati da collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.
apposito contratto, in applicazione del
Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di 2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali
attività di ricerca o didattica commissionate da attività collegate, di prevalente interesse del
terzi e possono prevedere anche un eventuale soggetto esterno e commissionati alle
corrispettivo a carico del soggetto esterno per i strutture dell’Università entro il laboratorio,
servizi
resi
in
favore
dello
stesso e progetti di ricerca e sviluppo commissionati
dall’Università.
da soggetti terzi, sono regolati da apposito
________________________________________________________________________________
83
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
3. I progetti di ricerca e sviluppo commissionati
da soggetti terzi, sono regolati da apposito
contratto, in applicazione del Regolamento di
ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca
o didattica commissionate da terzi, e devono
prevedere un corrispettivo a carico del soggetto
terzo per i servizi resi a favore dello stesso
dall’Università e/o dai soggetti esterni che
partecipano al laboratorio.
contratto, in applicazione del Regolamento di
ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca
o didattica commissionate da terzi e devono
prevedere anche un corrispettivo a carico del
soggetto esterno per i servizi resi in favore
dello stesso dall’Università.
Articolo 5
Valutazione dell’attività
1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta
a valutazione annuale sul piano scientifico ed
economico/finanziario
da
parte
del
Dipartimento/Centro che lo ha istituito. I
risultati della valutazione sono evidenziati nel
rapporto scientifico annuale presentato dal
Direttore del Dipartimento/Centro istitutore.
Articolo 5
Monitoraggio dell’attività
1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta
a monitoraggio annuale da parte di apposita
Commissione del Consiglio scientifico di
CsaVRI eventualmente allargata ad esperti e
nominata dal Rettore. Il Presidente di
CsaVRI invierà al Responsabile scientifico
del laboratorio congiunto un questionario. Il
Responsabile è tenuto a compilare tale
questionario su attività, risorse, risultati e
prospettive del laboratorio, e ad inviarne
copia al Presidente di CsaVRI ed al Direttore
del Dipartimento/Centro istitutore. In
mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio,
sarà richiesto al Direttore del Dipartimento
di verificare l’attività del laboratorio e al
Responsabile di provvedere alla compilazione
del questionario o di procedere alla
disattivazione dello stesso. CsaVRI può
organizzare visite periodiche per la verifica
dell’attività del laboratorio.
Articolo 6
Durata del laboratorio
1. Un laboratorio congiunto è istituito per la
durata di tre anni, rinnovabile con atto formale
tra le parti.
2. Ai fini del rinnovo di un laboratorio
Articolo 6
Durata del laboratorio
1. Un laboratorio congiunto è istituito per la
durata di tre anni, a partire dalla data di
stipula della Convenzione, rinnovabile
2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio
________________________________________________________________________________
84
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
congiunto è necessario che l’attività di ricerca e
sviluppo sia stata continuativa ed effettivamente
svolta in collaborazione tra Università e
soggetto esterno.
congiunto è condizionata dall’esito positivo
dei monitoraggi di cui all’articolo 5. Per
poter procedere al rinnovo, il Responsabile
scientifico dovrà preventivamente chiedere il
nulla-osta al Rettore, che lo potrà concedere
sulla base dell’esito positivo dei monitoraggi
di cui all’articolo 5.
3. Il rinnovo può avvenire con scambio di
lettere dai responsabili di tutte le parti
contraenti, oppure con nuova stipula di
convenzione fra le parti. Il Responsabile
scientifico deve inviare al Presidente di
CsaVRI la nuova convenzione o la
comunicazione del rinnovo.
Articolo 7
Disattivazione del laboratorio
1. Il laboratorio può essere disattivato prima del
termine di scadenza di cui all’art. 6, c. 1: a) con
atto formale delle parti contraenti; b)
unilateralmente,
con
delibera
del
Dipartimento/Centro che ha istituito il
laboratorio.
Articolo 7
Disattivazione del laboratorio
1. Il laboratorio può essere disattivato prima del
termine di scadenza di cui all’art. 6, c. 1: a) con
atto formale delle parti contraenti; b)
unilateralmente,
con
delibera
del
Dipartimento/Centro che ha istituito il
laboratorio sulla base di ragionevole
motivazione. La disattivazione deve essere
comunicata immediatamente al Presidente di
Csavri.
2. In caso di disattivazione restano fermi a 2. In caso di disattivazione restano fermi a
carico del soggetto esterno gli oneri di cui carico del soggetto esterno gli oneri di cui
all’art. 1, c. 6, maturati fino a tale data.
all’art. 1, c. 6, maturati fino a tale data.
3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dal 3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai
Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo.
database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo
però negli archivi delle attività realizzate.
Articolo 8
Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua
pubblicazione
sul
Bollettino
Ufficiale
dell’Ateneo per una durata sperimentale di tre
Articolo 8
Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua
pubblicazione
sul
Bollettino
Ufficiale
dell’Ateneo.
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85
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
anni, decorsi i quali sarà soggetto a revisione.
Il Consiglio di amministrazione è chiamato a deliberare sulla proposta di nuovo regolamento.»
Il Rettore invita in seduta il prof. Marco Bellandi, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai
rapporti con il sistema territoriale per illustrare la pratica.
Entra Bellandi.
Bellandi fa presente che il testo in esame è stato modificato al fine di accogliere alcune
osservazioni mosse dal Comitato Tecnico Amministrativo e, in seguito, è stato riproposto per una
verifica dello stesso Comitato e del prof. Cappellini, Presidente della Commissione Affari Generali.
Ricorda che l’ultimo regolamento vigente aveva un regime di prova fino al mese di dicembre del
2009, in seguito CsaVRI ha lavorato per proporne uno nuovo sulla base dell’esperienza da
considerarsi positiva. Fa presente che l’Università di Firenze attualmente ha 33 laboratori congiunti,
ovvero entità radicate in uno o più dipartimenti sulla base di convenzioni con uno o più enti terzi
pubblici o privati con il fine di attuare una ricerca congiunta ed eventualmente anche provvedere,
somministrare ed erogare servizi collegati alle risorse sia dei dipartimenti sia dei partner esterni che
convergono in quella ricerca. Ricorda inoltre che il laboratorio congiunto ha un proprio comitato di
indirizzo e propri responsabili scientifici. Spiega che il Regolamento in esame presenta
sostanzialmente tre novità rispetto alla precedente stesura. La prima è relativa al ruolo di CsaVRI
nel monitorare l’attività dei laboratori congiunti come previsto per suo stesso statuto. La seconda
novità è relativa alla migliore codifica della procedura prevista per l’istituzione di un laboratorio
congiunto costituito da più laboratori e da più soggetti terzi, che risulta in questa stesura più chiara
ed efficace. La terza novità riguarda l’articolo 4 del Regolamento, relativo alle attività sviluppate
presso il laboratorio, che definisce in maniera più articolata e precisa quanto era contenuto, in forma
più implicita, anche nella versione del 2009.
Rossato spostando il piano di discussione dal particolare al generale fa notare che il genere di
accordi come quelli in esame e come gli spin-off rischiano di divenire delle occasioni per soggetti
esterni di coltivare interessi propri cogliendo l’opportunità di usufruire di risorse che, nel caso di
stage o tesi di laurea magistrale o di dottorato, sono gratuite. Esprime pertanto la propria perplessità
in merito e invita a ripensare la concezione di tali attività.
Il Rettore sottolinea che l’attività che viene svolta è sempre finalizzata a migliorare la formazione
degli studenti e dei laureati. Le attività come quelle legate ai laboratori congiunti permettono infatti
di affinare le competenze apprese.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci
e Rossato.
Delibera n. 219
Il Consiglio di Amministrazione:
- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università – Soggetti esterni, approvato con D.R.
n° 675 del 2 agosto 2006;
- vista la proposta di CSAVRI di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo;
________________________________________________________________________________
86
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
- ritenuto opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento sui
Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni;
- considerato il parere della Commissione Ricerca in data 19 maggio 2011;
- considerato il parere espresso dalla Commissione Affari Generali in data 6 luglio 2011;
- considerato il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo in data 13 settembre 2011;
- vista la delibera del Senato accademico del 14 settembre 2011,
DELIBERA
di approvare il “Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni” nel testo
qui di seguito riportato:
Articolo 1
Istituzione dei laboratori
1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono
essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa
assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di autonomia
amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto
dell’Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso
locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i.
2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata
tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione
specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di
ricerca e sviluppo può essere istituito all’interno dell’Ateneo un unico laboratorio. Il laboratorio
congiunto, in connessione al proprio campo di investigazione, può comprendere anche attività di
stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e
dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a programmi formativi specialistici, di
orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo.
3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto, una per ogni Dipartimento o Centro
coinvolto, deve riportare il Dipartimento o Centro referente, gli altri Dipartimenti o Centri coinvolti
se presenti, i soggetti esterni coinvolti e le relative deliberazioni di adesione, le motivazioni, le
finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico
universitario, la/e sede/i dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le struttura/e che si faranno
carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, nonché l’unità amministrativa
che si farà carico della gestione amministrativo-contabile e dell’applicazione delle disposizioni di
sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature previste per lo
svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione.
4. La delibera di istituzione del Dipartimento o Centro referente, con allegate le delibere di
eventuali altri Dipartimenti e Centri coinvolti, deve essere inviata al Presidente del Centro di servizi
di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario
(di seguito CsaVRI), che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i Dipartimenti e Centri
dell’Università. Questi potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare al Presidente di
________________________________________________________________________________
87
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente, entro 30 giorni dalla data di
trasmissione della lettera. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, il
Dipartimento referente sarà chiamato a deliberare con espressa motivazione in merito
all’accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di CsaVRI e per
conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. Qualora siano
formulate osservazioni la stipula degli atti di cui ai successivi commi 5 e 6 è soggetta
all’approvazione degli Organi di Ateneo competenti.
5. Trascorsi i termini indicati nel precedente comma 4, e comunque nell’ambito delle previsioni
dello stesso comma, l’atto convenzionale, di norma redatto sulla base di un format predisposto da
CsaVRI, ed entro il quale si deve comunque fare riferimento esplicito alla conoscenza e
accettazione delle norme del presente Regolamento, è stipulato a nome dell’Università da parte di
tutti i Dipartimenti e Centri interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i
soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che concerne l’Università, alle risorse su cui i
Dipartimenti e Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale. Nell’atto devono
essere indicati, per ogni soggetto esterno coinvolto, il nominativo, il codice fiscale, la sede legale e
la sede operativa di contatto con l’Università. Ai soli fini della realizzazione dei progetti di ricerca e
sviluppo oggetto del laboratorio e solo per la durata degli stessi, comunque tassativamente non oltre
la disattivazione del laboratorio, i soggetti esterni interessati possono identificare una propria sede
operativa in locali del laboratorio di pertinenza dei Dipartimenti o Centri partecipanti. I laboratori
congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell’atto devono
essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l’Università in caso di parziale/totale,
incompleto e/o inesatto adempimento. Il responsabile della sicurezza del laboratorio, in riferimento
alle normative di legge, deve essere specificato nell’atto convenzionale.
6. Nell’atto convenzionale devono essere specificati gli obbiettivi e le finalità per cui il laboratorio
congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio
congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell’Università o del
soggetto esterno. Possono essere indicati i nomi dei docenti/ricercatori che concorrono alle attività.
L’atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura degli
eventuali costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione
dall’Università, senza oneri aggiuntivi in capo a quest’ultima, per la realizzazione dei progetti di
ricerca e sviluppo di interesse comune dei partecipanti che rientrano nel campo di investigazione
proprio del laboratorio, mediante ad esempio l’istituzione di borse di studio.
7. Una volta ricevuta copia dell’atto convenzionale, CsaVRI provvederà a pubblicare sul sito web
dell’Università copia della delibera di istituzione del laboratorio congiunto, e ad aggiungere il
nuovo Laboratorio nella comunicazione sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione della
ricerca scientifica e culturale che CsaVRI stesso cura per l’Ateneo.
8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione (di cui all’art. 7.1), nei
database di Ateneo sulla ricerca.
Articolo 2
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88
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Responsabile scientifico
1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori di
ruolo dell’Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L’incarico ha durata
triennale ed è rinnovabile.
2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce
le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva.
3. E’ compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il/i soggetto/i esterno/i e i
ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio,
identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto delle
indicazioni contenute nella convenzione istitutiva. Il Responsabile scientifico compila e trasmette
annualmente al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio
di cui all’articolo 5.
Articolo 3
Composizione
1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai
soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di
enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del
laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta
all’approvazione dei soggetti già aderenti. La delibera del Dipartimento referente deve essere
inviata al Presidente di CsaVRI per l’aggiornamento della comunicazione e dei database. Procedure
analoghe sono seguite nel caso di cessazione della partecipazione da parte di soggetti diversi da
coloro che hanno costituito il laboratorio.
2. I soggetti che operano in via continuativa all’interno del laboratorio devono avere copertura
assicurativa o da parte dell’Ateneo o da parte del soggetto esterno.
Articolo 4
Attività sviluppate presso il laboratorio
1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti
contraenti, entro quanto previsto nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 1 comma 6, oppure
commissionati su interesse del soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da
soggetti terzi; c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di
orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.
2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività collegate, di prevalente interesse del soggetto
esterno e commissionati alle strutture dell’Università entro il laboratorio, e progetti di ricerca e
sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del
Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi e
devono prevedere anche un corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore
dello stesso dall’Università.
Articolo 5
Monitoraggio dell’attività
________________________________________________________________________________
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
1. L’attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte di apposita
Commissione del Consiglio scientifico di CsaVRI eventualmente allargata ad esperti e nominata dal
Rettore. Il Presidente di CsaVRI invierà al Responsabile scientifico del laboratorio congiunto un
questionario. Il Responsabile è tenuto a compilare tale questionario su attività, risorse, risultati e
prospettive del laboratorio, e ad inviarne copia al Presidente di CsaVRI ed al Direttore del
Dipartimento/Centro istitutore. In mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio, sarà richiesto al
Direttore del Dipartimento di verificare l’attività del laboratorio e al Responsabile di provvedere
alla compilazione del questionario o di procedere alla disattivazione dello stesso. CsaVRI può
organizzare visite periodiche per la verifica dell’attività del laboratorio.
Articolo 6
Durata del laboratorio
1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della
Convenzione, rinnovabile.
2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall’esito positivo dei
monitoraggi di cui all’articolo 5. Per poter procedere al rinnovo, il Responsabile scientifico dovrà
preventivamente chiedere il nulla-osta al Rettore, che lo potrà concedere sulla base dell’esito
positivo dei monitoraggi di cui all’articolo 5.
3. Il rinnovo può avvenire con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti,
oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al
Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo.
Articolo 7
Disattivazione del laboratorio
1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all’art. 6, comma 1: a)
con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento o Centro
referente che ha istituito il laboratorio sulla base di ragionevole motivazione. La disattivazione deve
essere comunicata immediatamente al Presidente di CsaVRI.
2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui all’art. 1, c. 6,
maturati fino a tale data.
3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però
negli archivi delle attività realizzate.
Articolo 8
Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale dell’Ateneo.
Sul punto 28 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN-OFF»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio
Scientifico ed il Consiglio Direttivo di CsaVRI (Centro di servizi per la Valorizzazione della
Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) hanno esaminato ed accolto il nuovo testo di
regolamento elaborato da un’apposita commissione interna.
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90
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Come noto CsaVRI, in base alla normativa di ateneo, ha come propri principali compiti anche quelli
di supportare gli organi di Ateneo per la valutazione e proposte di revisione dei regolamenti relativi
ai brevetti, agli Spin-off e alle attività di ricerca commissionate da terzi. Ha anche assorbito, fin
dalla sua costituzione, i compiti della pre-esistente “Commissione consultiva di Ateneo per la
brevettazione e per le relazioni economiche”.
CsaVRI ha quindi aggiornato il testo del regolamento approvato nel 2002 sulla partecipazione a
società, tenendo conto delle odierne esigenze manifestate dal mondo accademico ed imprenditoriale
ed avendo fra i principali obiettivi anche quello di regolare al meglio la partecipazione,
considerando diritti e doveri, del personale universitario allo spin-off. Inoltre è stata data centralità a
CsaVRI come organo referente per la mediazione dei rapporti tra Università e spin-off, per la
costituzione e per il controllo annuale dello spin-off.
Il nuovo regolamento ha una struttura assai diversa da quello del 2002, frutto di una preliminare
analisi dei regolamenti dei più importanti Atenei italiani e con l’introduzione di opportune
definizioni: all’art. 1 di “Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e di “Spin-off accademici”;
all’art. 2 di “soci proponenti” e “soci partecipanti”, nonché introducendo all’art. 4 per la prima volta
la disciplina “dell’utilizzo del logo”.
La struttura del nuovo regolamento ha cercato altresì di dare sequenzialità agli articoli e rendere
organico il testo, partendo dalla definizione di spin-off per poi arrivare alla fase di controllo
annuale.
All’art. 6 “partecipazione del personale” si trova disciplinata in modo molto articolato la
partecipazione del personale docente e non docente agli “Spin-off”, mentre nel regolamento
attualmente in vigore la materia è disciplinata nell’art. 4 (partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società), nell’art. 7 (diritti e doveri dei professori e ricercatori universitari che
partecipano a società) e all’art. 9 (partecipazione di dottorandi, assegnisti di ricerca e personale
tecnico amministrativo).
Nel regolamento del 2002, all’art. 5 erano individuati esplicitamente i motivi che potevano indurre
la commissione al rigetto della domanda di autorizzazione alla partecipazione ad una società
presentata da professori e ricercatori universitari. Nel nuovo regolamento la valutazione
dell’accoglimento o rigetto della domanda di autorizzazione è prevista all’art. 7 (procedure di
costituzione di spin-off).
In modo esplicito non è prevista la possibilità di revoca ma è contemplata, all’art. 9 (Controllo
dell’Università), un’attività di monitoraggio sulle attività svolte all’interno degli “Spin-off
dell’Università degli Studi di Firenze “ e gli “Spin-off” universitari.
Dal punto di vista procedurale vi è inoltre un tentativo di semplificazione. All’art. 7 (procedura di
costituzione dello spin-off) è infatti previsto l’utilizzo di moduli pre-definiti a cura degli appositi
uffici e l’introduzione di un termine di 6 mesi per la conclusione del procedimento di
riconoscimento di spin-off dell’Università, che dà certezza dei tempi. L’esame della Commissione
Ricerca, nella riunione del 19 maggio, ha confermato sostanzialmente il testo contenuto nella
proposta di nuovo regolamento. La riunione della Commissione Affari generali, nella riunione del 6
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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luglio, ha apportato alcuni adattamenti al regolamento proposto, così come risulta nel testo
incorporato nella stesura sopra descritta nel testo a fronte.
Il Comitato Tecnico amministrativo, nella seduta del 13 settembre 2011 ha espresso il proprio
parere con proposta di modifiche.
Il Senato Accademico nella seduta del 14 settembre 2011 ha approvato il testo con le modifiche
proposte dal Comitato Tecnico amministrativo ed illustrate dal Presidente di CSAVRI che ha
partecipato alla seduta.
Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti che permette di individuare con più facilità
i cambiamenti proposti da CsaVRI, nel testo approvato dal Senato accademico, integrato con le
proposte emerse dai pareri espressi dalla commissione Affari Generali e dal Comitato Tecnico
amministrativo.\
Si porta nel seguito il testo a fronte dei due regolamenti che permette di individuare con più facilità
i cambiamenti proposti.
Regolamento sulla partecipazione a società
NUOVO REGOLAMENTO SPIN-OFF
prevista dal D.Lgs. 297/1999 (D.r. 1034
DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE
12/11/2002)
Art. 1 Trasferimento e valorizzazione
economica delle conoscenze sviluppate nel Articolo 1
corso della ricerca istituzionale mediante la Definizione di Spin-off universitario
partecipazione dell’Ateneo e dei soggetti che in 1. L’Università degli Studi di Firenze, in
esso operano a società come previste dal dlgs conformità ai principi generali del proprio
297/1999
Statuto, favorisce il trasferimento delle
1. L’Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività
conoscenze
acquisite
nell’ambito istituzionale di ricerca, e in particolare favorisce
dell’attività istituzionale di ricerca la costituzione di società, o anche la
attraverso la sua partecipazione e la partecipazione
in
società
recentemente
partecipazione dei soggetti che in esso costituite, come previste dal d.lgs. 297/1999, in
operano a nuove o preesistenti società ogni caso aventi come scopo l’utilizzo
come previste dal d.lgs. 297/1999, anche economico e imprenditoriale, in contesti
al fine di valorizzare economicamente innovativi, dei risultati della ricerca e lo
queste conoscenze.
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
2. Il termine società indica d’ora in poi 2. Sono definite “spin-off partecipato”
esclusivamente le "società come previste dall’Università degli Studi di Firenze, o anche
dal d.lgs.297/1999.
“spin-off dell’Università”, le società per azioni
o a responsabilità limitata alle quali l’Università
partecipa in qualità di socio.
3. Sono definite “spin-off approvato”
dall’Università degli Studi di Firenze, o anche
“spin-off accademico”, le società per azioni o a
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92
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
responsabilità limitata o cooperative alle quali
l’Università non partecipa in qualità di socio,
ma per le quali potrà rendere disponibili risorse
e/o servizi tali da facilitarne l’avvio o
l’accelerazione, e prevedendo eventuali
corrispettivi in forme da definire al momento
del riconoscimento.
Art. 2 Commissione per la brevettazione e per le
relazioni economiche
1. La "Commissione consultiva di Ateneo
per la brevettazione", prevista e
disciplinata dal "Regolamento di Ateneo
per la brevettazione di invenzioni
effettuate in occasione di ricerche"
assume tra i propri compiti anche quello
di valutare l’opportunità e, se del caso, le
modalità
della
partecipazione
dell’Ateneo e dei professori e ricercatori
a società e viene pertanto denominata
Commissione per la brevettazione e per
le relazioni economiche. Esclusivamente
in relazione ai compiti definiti dal
presente Regolamento, la Commissione
è integrata da un membro nominato dal
Senato Accademico e da un membro
nominato
dal
Consiglio
di
Amministrazione dell’Ateneo.
2. In riferimento ai compiti di cui al c.
precedente, la Commissione si riunisce
ogni qualvolta un professore o
ricercatore dell’Ateneo faccia richiesta
di partecipare a società o richieda una
modifica delle condizioni al rispetto
delle
quali
era
subordinata
l’autorizzazione ricevuta e quando si
determini l’opportunità di partecipazione
dell’Università di Firenze a queste
Articolo 2
Soci proponenti e soci partecipanti
1. La costituzione o il riconoscimento di uno
spin-off partecipato possono essere proposti
esclusivamente da soci dipendenti in servizio
dell’Università degli Studi di Firenze.
2. La costituzione di uno spin-off accademico
può essere proposta oltre che da dipendenti
dell’Università, anche unitamente a personale in
quiescenza da non oltre due anni , da personale
di cui all’art. 18, c. 5, lettere a)-e) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, quali: a) professori e
ricercatori universitari di altre università,; b)
titolari di assegni di ricerca; c) studenti di
dottorato di ricerca e di laurea magistrale; d)
professori a contratto.
3. Oltre ai proponenti possono diventare soci
dello spin-off partecipato o approvato persone
fisiche o giuridiche interne o esterne
all’Università di Firenze, appartenenti al mondo
dell’impresa, delle professioni, della finanza e
delle istituzioni. E’ promossa la partecipazione
di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei
corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari
di borse di studio post-laurea e post-dottorato,
titolari di assegni di ricerca, in particolare
dell’Università di Firenze
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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società. La Commissione si riunisce
inoltre almeno una volta l’anno per gli
adempimenti dei quali all’art. 4, c. 3,
nonché per verificare se sussistano le
condizioni per formulare un parere
favorevole
alla
revoca
della
autorizzazione ai sensi dell’art. 5. La
Commissione è convocata entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta e si esprime
entro i successivi tre mesi.
Art. 3 Partecipazione dell’Ateneo a società
1. Quando da parte di un professore o
ricercatore universitario in ruolo
nell’Ateneo perviene una richiesta di
autorizzazione a partecipare alla
costituzione di una nuova società o ad
una
società
preesistente,
la
Commissione, avvalendosi di tutte le
risorse messe a disposizione dall’Ateneo
o da soggetti da esso incaricati per
l’ottenimento di informazioni utili,
valuta l’opportunità della partecipazione
anche dell’Ateneo a questa società e
sottopone il proprio parere agli organi di
governo dell’Ateneo.
2. L’Ateneo partecipa ad una società di
nuova costituzione o preesistente
conferendo l’uso di propri brevetti,
nonché consentendo la partecipazione di
proprio personale docente e ricercatore
in regime di tempo pieno; può conferire
in casi eccezionali denaro, beni in natura
o crediti. Alle società cui partecipa
l’Ateneo è garantito l’accesso in via
Articolo 3
Partecipazione dell’Università
1. La partecipazione dell’Università ad uno
spin-off partecipato varia ordinariamente da un
minimo del 5% a un massimo del 15% del
capitale sociale, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università, sentito il
parere del Consiglio Scientifico del Centro di
servizi di ateneo per la valorizzazione della
ricerca
e
la
gestione
dell’incubatore
universitario (di seguito CsaVRI).
2. Non possono essere deliberati dallo spin-off
partecipato aumenti di capitale che implichino
versamenti di fondi finanziari da parte
dell’Università né che implichino la riduzione
della partecipazione dell’Università al di sotto
del minimo del 5% previsto dal c. precedente,
senza il consenso di quest’ultima, fermo
restando quanto previsto nel c. successivo.
3. La revisione delle quote di partecipazione tra
le parti con riduzione della quota dell’Università
al di sotto del 5% può avvenire, nei modi
indicati nel precedente c. II, a seguito di una
ricapitalizzazione della società da parte degli
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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privilegiata ai locali dell’incubatore
d’impresa.
3. La partecipazione dell’Ateneo a società
è decisa dagli organi di governo secondo
le rispettive competenze. I medesimi
organi determinano altresì la misura e le
modalità di tale partecipazione. La
partecipazione dell’Ateneo ad una
società può avvenire solo in regime di
responsabilità limitata.
4. La persona fisica che rappresenta
l’Ateneo
nel
Consiglio
di
Amministrazione
deve
possedere
adeguate
conoscenze
tecnicoamministrative. I bilanci delle società
nelle quali partecipa l’Ateneo sono
sottoposti
annualmente
ad
una
valutazione del Collegio dei revisori dei
conti dell’Ateneo e depositati presso gli
uffici del Rettorato, insieme alle
relazioni ad essi collegate previste dalla
normativa vigente, ove possono essere
liberamente consultati.
Soltanto le società alle quali partecipa l’Ateneo
possono
valersi
del
titolo
"Spin-off
dell‘Università degli Studi di Firenze" e
possono utilizzare il logo dell’Ateneo.
altri soci, giustificata da adeguate prospettive di
crescita dello spin-off partecipato.
4. In caso di trasferimento a qualunque titolo
delle azioni o quote dello spin-off partecipato è
previsto:
a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui
l’Università, in proporzione alla propria
partecipazione;
b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga
esercitato, il trasferimento delle azioni o quote
sarà subordinato al gradimento dei soci e
dell’Università., secondo quanto definito nei
patti parasociali sottoscritti dalle parti.
5. I soci dello spin-off partecipato debbono
sottoscrivere con l’Università adeguati patti
parasociali, di durata massima di cinque anni e
rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere
precisati:
a. obblighi dei soci in caso di aumento del
capitale sociale e di trasferimento delle
partecipazioni;
b.
composizione
del
consiglio
di
amministrazione e del collegio sindacale;
c. modalità di partecipazione del personale
dipendente dell’Università allo spin-off;
d. gestione della proprietà intellettuale;
e. modalità di stipula di convenzione con
strutture universitarie, di cui all’art. 5
seguente.
Art. 4 Partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società
1. La richiesta di partecipazione a società
da parte di un professore o ricercatore
universitario in ruolo nell’Ateneo deve
essere presentata al Rettore che ne
trasmette copia alla Commissione per
l’istruzione della pratica. Nella richiesta
devono essere precisati l’oggetto sociale
Articolo 4
Utilizzo del logo
1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di
Firenze” e gli “spin-off accademici” hanno
diritto alla concessione del logo dell’Università,
in conformità ad un contratto di licenza,
sottoscritto contestualmente alla stipula dell’atto
costitutivo della società, oppure contestualmente
al riconoscimento come spin-off di una società
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95
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
della società, la carica che in essa sarà
ricoperta, le mansioni che saranno svolte
dal richiedente e l’impegno previsto;
deve inoltre essere indicato se, in
funzione dell’impegno previsto, il
richiedente intende essere collocato in
aspettativa senza assegni o rimanere in
servizio,
specificando
altresì
in
quest’ultima eventualità se in regime di
tempo pieno o di tempo definito.
2. Nel caso in cui il professore o ricercatore
intenda
restare
in
servizio
la
Commissione formula un parere
motivato sull’opportunità di concedere
l’autorizzazione alle condizioni richieste
o invece subordinarla a condizioni
diverse, considerando la compatibilità
tra gli impegni istituzionali del
richiedente e l’impegno previsto nella
società, valutato anche sulla base di
elementi indiretti quali l’oggetto sociale,
le dimensioni dell’impresa gestita dalla
società, la carica che in essa sarà
ricoperta e le mansioni che in essa
saranno svolte dal richiedente. Qualora
la Commissione ritenga opportuna la
partecipazione dell’Ateneo alla società,
la permanenza in servizio in regime di
tempo pieno può essere subordinata alla
partecipazione
dell’Ateneo
alla
medesima società. Salvo casi particolari,
quali ad esempio la partecipazione a
società costituite esclusivamente da
professori e/o ricercatori oppure da
professori e/o ricercatori insieme ad una
Università, il ruolo di amministratore
unico o di amministratore delegato è
considerato incompatibile con la
permanenza
in
servizio
attivo
di recente costituzione.
2. Tale contratto di licenza deve prevedere:
a. nel caso di cui al c. 2 art. 1, il logo è
accompagnato dalla dicitura “spin-off
partecipato dall’Università degli Studi di
Firenze”;
b. nel caso di cui al c. 3 art. 1, il logo è
accompagnato dalla dicitura “spin-off
approvato dall’Università degli Studi di
Firenze”;
c. la garanzia da parte dello spin-off di tenere
indenne l’Università da responsabilità
derivanti da utilizzi impropri del logo;
d. condizioni di revoca o recesso dal contratto
da parte dell’Università.
3. Nel caso in cui l’Università non riconosca o
cessi di riconoscere uno spin-off, in almeno una
delle due forme di cui ai c. 2, 3 art. 1, lo spin-off
non può iniziare oppure deve immediatamente
interrompere l’utilizzo del logo.
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96
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
nell’Ateneo e pertanto l’autorizzazione
viene subordinata al collocamento in
aspettativa senza assegni.
3. La Commissione formula annualmente
un parere motivato sull’opportunità di
mantenere nei termini già stabiliti
l’autorizzazione
concessa
o
di
subordinarne il rinnovo a condizioni
diverse. Nel caso di autorizzazione
concessa in occasione della costituzione
di una nuova società, il primo parere è
tuttavia espresso solo dopo un periodo di
tre anni. Il parere della Commissione è
formulato tenendo conto di elementi di
valutazione indiretti sulla società, quali
l’oggetto dell’attività, il fatturato e il
bilancio, la carica ricoperta e l’attività
svolta nella società dal professore o
ricercatore rimasto in servizio, nonché
delle relazioni di cui all’art. 8.
4. Dopo sei anni, il regime di tempo pieno può
essere consentito solo in via eccezionale e in
presenza di precise e ragionevoli motivazioni.
Art. 5 Motivi di rigetto della domanda di
autorizzazione alla partecipazione ad una
società presentata da professori e ricercatori
universitari o di revoca dell’autorizzazione
concessa
1. La Commissione può esprimere parere
contrario all’autorizzazione di professori
e ricercatori a partecipare a società o può
proporre la revoca dell’autorizzazione
concessa nei seguenti casi: a) quando,
sulla base delle relazioni delle quali
all’art. 8, l’impegno conseguente alla
predetta
partecipazione
appare
suscettibile
di
pregiudicare
l’organizzazione degli studi o lo
Articolo 5
Rapporti tra Università e Spin-off
1. I rapporti tra l’Università e lo spin-off, sia
partecipato sia approvato, sono regolati dalla
stipula di una convenzione che disciplina
l’utilizzo eventuale di spazi, attrezzature,
personale dell’Università e gli impegni di
trasferimento
tecnologico,
nonché
il
trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e
la determinazione dell’eventuale corrispettivo
per la durata dell’ospitalità. Nel caso di spin-off
partecipato la convenzione è documento
aggiunto ai patti para-sociali di cui all’art. 3, c.
5.
2. La permanenza all’interno delle strutture
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
svolgimento delle attività rientranti nei
compiti istituzionali del professore o
ricercatore; b) quando seri motivi di
inopportunità
emergono
dalla
valutazione della particolare attività
d’impresa che la società deve svolgere.
dell’Ateneo non potrà eccedere i cinque anni.
Per ragioni di particolare convenienza od
opportunità per l’Ateneo stesso, detto periodo
può essere prorogato con delibera del Consiglio
Scientifico di CsaVRI comunicata al Rettore.
3. Eventuali controversie che dovessero sorgere
tra l’Università e lo spin-off, sono decise in
prima istanza attraverso gli istituti della
mediazione. Qualora le controversie non
possano essere risolte ai sensi del precedente
periodo, si procede alla nomina di un Collegio
arbitrale, ai sensi della normativa vigente. Il
Collegio è composto da 3 membri dei quali uno
scelto dallo spin-off, uno scelto dall’Università
e un presidente nominato congiuntamente.
Art. 6 Autorizzazione alla partecipazione dei
professori e ricercatori universitari ad un
società
1. L’autorizzazione alla partecipazione a
società da parte di professori e
ricercatori che ne abbiano fatto richiesta
è concessa dal Rettore, sentiti i pareri
della Commissione e degli organi di
governo dell‘Ateneo.
2. Il Rettore revoca l’autorizzazione o ne
modifica le condizioni, sentiti i pareri
della Commissione e degli organi di
governo dell’Ateneo.
3. Il Rettore trasmette copia del
provvedimento
di
autorizzazione,
modifica o revoca alla Commissione, al
Preside della Facoltà e al Direttore del
Dipartimento
di
afferenza
dell’interessato.
Articolo 6
Partecipazione del personale
1. La partecipazione dei soci proponenti di cui
all’art. 2 c. 1 al capitale dello spin-off
costituisce per l’Università garanzia per la
buona
riuscita
dell’iniziativa,
per
il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la
salvaguardia
della
partecipazione
dell’Università stessa.
2. La quota di partecipazione dei soci
proponenti, nel loro complesso, deve essere
almeno pari a quella dell’Università nel caso di
“spin-off
partecipato
dall’Università”
e
comunque con un minimo pari al doppio della
soglia minima di partecipazione di cui all’art. 3
c. 1.
3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere,
in presenza di partecipazione o riconoscimento
dell’Università, la propria partecipazione per un
periodo minimo di tre anni dalla costituzione
dello spin-off.
4. In applicazione dell’articolo 6, c. 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale
________________________________________________________________________________
98
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
docente e/o ricercatore a tempo pieno
proponente l’attivazione di uno spin-off, deve
richiedere l’autorizzazione al Rettore nei limiti
richiamati nel successivo c. 14 e nei modi
disciplinati dal successivo art. 7, per poter
assumere cariche istituzionali e gestionali nello
spin-off. Ai soci proponenti originari si possono
aggiungere, con le stesse modalità di
autorizzazione e gli stessi vincoli, altri soci fra il
personale dell’Università.
5. Ai fini dell’autorizzazione di cui al c. 4
l’interessato dichiara che l’attività è svolta in
orario diverso da quello da destinare ai compiti
istituzionali, non si pone comunque in contrasto
con il regolare e diligente svolgimento delle
proprie funzioni didattiche e di ricerca, e
rispetta il divieto di cui al c. 6.
6. E’ espressamente vietato allo spin-off e al
personale docente e/o ricercatore che partecipi
allo stesso di svolgere attività che arrechino
pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca
per conto terzi che il Dipartimento di afferenza
svolge con Enti pubblici e privati.
7. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del
docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto
di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, anche
ricorrendo al parere di CsaVRI. Qualora venga
meno la compatibilità tra lo svolgimento
dell’attività a favore dello spin-off e le funzioni
didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera
del Consiglio di Dipartimento invita il predetto
personale ad astenersi dall’ulteriore svolgimento
dell’attività incompatibile a favore dello spinoff.
8. Il docente e/o ricercatore, socio dello spinoff, può assumere ogni carica sociale che
comporti
l’assunzione
di
poteri
di
rappresentanza e gestionali della società, fermo
restando quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 9
________________________________________________________________________________
99
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
del presente articolo e il rispetto di ogni altro
termine e modalità della normativa vigente.
9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto
a comunicare tempestivamente al Rettore e al
Presidente di CsaVRI ogni costituzione di
posizioni o variazione relativa alle posizioni
disciplinate ai commi 1, 2, 3, 8 del presente
articolo.
10. E’ consentita l’assunzione di cariche sociali
nello spin-off, che non comportino l’assunzione
di poteri di rappresentanza, del personale
tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo
parziale nella misura superiore al 50% previa
autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente
“Regolamento per il conferimento di incarichi
retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex
articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001”.
Tale attività a favore dello spin-off deve essere
svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non deve
arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei
compiti istituzionali.
11. Il personale tecnico amministrativo a tempo
parziale nella misura non superiore al 50% può
assumere nello spin-off cariche sociali, anche
con l’assunzione di poteri di rappresentanza,
previa comunicazione all’Area Risorse Umane.
12. Il personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo
può
essere
nominato
componente del Consiglio di Amministrazione
dello spin-off su designazione dell’Università,
purché compatibilmente con lo svolgimento
delle proprie funzioni o mansioni.
13. La partecipazione retribuita in organi dello
spin-off comporta per il personale tecnicoamministrativo a tempo pieno e a tempo
parziale superiore al 50%, il conguaglio tra
quanto spettante per la quota di produttività e
miglioramento dei servizi e quanto percepito a
qualunque titolo per la predetta partecipazione,
________________________________________________________________________________
100
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
salvo che il compenso non sia espressamente
previsto da una legge speciale. A tal fine i
compensi percepiti dal suddetto personale,
dovranno essere comunicati annualmente
all’Area Servizi Finanziari.
14. Il personale che assume cariche sociali
retribuite all’interno dello spin-off deve
comunicare al Presidente di CsaVRI, al termine
di ciascun esercizio sociale, i compensi e le
remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo
spin-off. I predetti compensi devono essere
altresì comunicati dalle strutture competenti al
Dipartimento della Funzione Pubblica –
Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di
ogni anno in applicazione dei vigenti
Regolamenti per il conferimento di incarichi
retribuiti al docente e ricercatore ed al personale
tecnico-amministrativo ex articolo 53 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 7 Diritti e doveri dei professori e
ricercatori universitari che partecipano a
società
1. Il professore o ricercatore che ha
ottenuto
l’autorizzazione
con
la
previsione del mantenimento in servizio
è comunque tenuto al pieno rispetto dei
doveri didattici e degli altri obblighi
previsti dalla legge.
2. Il professore o ricercatore che ha
ottenuto
l’autorizzazione
con
la
previsione del mantenimento in servizio
è tenuto a comunicare all’Ateneo, entro
il temine di ogni anno solare, se sia
intervenuto o meno un mutamento del
proprio impegno all’interno della società
e a fornire ogni informazione sullo
sviluppo
della
società.
La
comunicazione è inviata al Rettore, che
Articolo 7
Procedura di costituzione dello Spin-off
1. I soci proponenti (art. 2) presentano al
Rettore e per conoscenza al Presidente di
CsaVRI la richiesta di riconoscimento
dell’impresa, alternativamente come “spin-off
dell’Università” o come “spin-off accademico”,
compilando un apposito modulo messo a
disposizione presso la sezione Spin-off di
CsaVRI (di seguito “servizio spin-off”).
2. Il socio proponente, se dipendente a tempo
pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve
altresì richiedere un'autorizzazione alla propria
partecipazione, come indicato ai commi 4 e 10
dell’art. 6, compilando un apposito modulo
messo a disposizione presso il servizio spin-off.
3. All’atto di costituzione dello spin-off
dovranno essere specificate le condizioni
relative al trasferimento di rischi ed oneri
________________________________________________________________________________
101
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
ne trasmette copia alla Commissione, e
per conoscenza, al Preside della Facoltà
e al Direttore del Dipartimento di
afferenza dell’interessato.
3. Il professore o ricercatore che ha
ottenuto l’autorizzazione può presentare
al Rettore in ogni momento una richiesta
motivata di modifica delle condizioni al
rispetto delle quali detta autorizzazione
era subordinata.
4. Per quanto non espressamente stabilito
trova applicazione la normativa che in
via generale disciplina diritti e doveri del
personale universitario.
relativi agli immobili ed attrezzature
universitarie ed al personale.
4. La richiesta di riconoscimento dello spin-off
deve essere integrata con la formulazione del
piano d’impresa (business plan) riferito al primo
triennio di vita dello spin-off e dal progetto
scientifico connesso all’oggetto sociale. Deve
essere incluso il riferimento esplicito ai benefici
previsti per l’università nella partecipazione al
progetto, anche in vista dell’utilizzazione di
risorse
di
strutture
dell’università,
il
bilanciamento fra competenze scientifiche e
competenze di management, l’esistenza di
concrete prospettive di mercato e la loro
sostenibilità e possibilità di espansione
economica.
5. Il servizio spin-off, dopo avere istruito la
pratica, la invia alla Commissione spin-off
costituita dal Rettore presso il Consiglio
Scientifico di CsaVRI.
6. La Commissione spin-off esprime un parere
sulla concessione o meno dell’autorizzazione al
dipendente a partecipare alla Società; inoltre,
considerando l’opportunità che alla stessa
partecipi anche l’Ateneo, esprime altresì un
parere e propone agli organi di Ateneo, secondo
quanto previsto dallo Statuto, la misura e la
modalità
di
partecipazione
dell’Ateneo
all’impresa. Lo stesso parere attiene anche
all’opportunità che lo spin-off abbia accesso
privilegiato, sulla base di contratti appositi,
all’Incubatore universitario. Sull’accesso a
quest'ultimo si esprime il Consiglio direttivo di
CsaVRI, secondo procedure o selezioni
apposite, anche in considerazione di attività di
pre-incubazione svolte dai proponenti presso o
in collegamento con l’Incubatore universitario
dai proponenti in vista della costituzione dello
stesso spin-off.
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102
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
7. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione
allo Spin-off di una o più società già esistenti, è
necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali
enti.
8. Il procedimento di riconoscimento deve
concludersi entro 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda, salvo proroghe
motivate.
Art. 8 Obblighi dei Presidi e dei Direttori di
Dipartimento
1. Il Preside della Facoltà, sulla base delle
informazioni raccolte presso le strutture
didattiche interessate, e il Direttore del
Dipartimento
di
afferenza
dell’interessato sono tenuti a predisporre
entro il termine di ogni anno solare una
dettagliata relazione sullo svolgimento
dei compiti didattici e dell’attività di
ricerca nel precedente anno accademico
da parte del docente o ricercatore al
quale sia stata concessa l’autorizzazione
a partecipare ad una società. La
relazione è inviata al Rettore che ne
trasmette copia alla Commissione.
Articolo 8
Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale dei risultati della
ricerca svolta dallo spin-off è in capo al
medesimo.
2. Alle invenzioni conseguite dal personale
docente, ricercatore e tecnico amministrativo
dell’Università, si applicano le disposizioni
previste dalla normativa vigente.
3. L’Università può concedere allo spin-off
licenza o cessione dei brevetti / know-how
precedenti o successivi alla costituzione della
società ed utili alla realizzazione del progetto.
Tale licenza:
a. può essere, secondo i casi: esclusiva, non
esclusiva, limitata all’Italia, estesa anche
all’estero;
b. prevede un compenso a favore
dell’Università;
c. prevede una clausola risolutiva per ipotesi
di recesso dell’Università dallo spin-off;
d. prevede che il licenziatario sia obbligato ad
utilizzare industrialmente i brevetti e knowhow al meglio delle sue capacità
imprenditoriali.
Art. 9 Partecipazione di dottorandi, assegnisti
di ricerca e personale tecnico amministrativo
ad una società
1. Il giudizio sulla compatibilità o meno,
Articolo 9
Controllo dell’Università
1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di
Firenze” e gli “spin-off accademici” devono
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103
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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con l’assolvimento degli obblighi posti a
loro carico, della partecipazione di
dottorandi e assegnisti di ricerca ad una
società non rientra nelle competenze
della Commissione. Detta compatibilità
viene valutata dalle strutture competenti,
ai sensi delle disposizioni contenute
nella disciplina generale dettata dalle
norme di legge e dai regolamenti di
Ateneo che si occupano delle figure in
questione.
2. La partecipazione del personale tecnico
amministrativo ad una società è
disciplinata dalle norme legislative e
contrattuali vigenti.
trasmettere annualmente all’Università di
Firenze – CsaVRI, entro 30 giorni dalla
approvazione
del
bilancio
da
parte
dell’assemblea dei soci:
a. una relazione sull’attività svolta, i risultati
conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai
budget annuali e al business plan iniziale
presentato;
b. il bilancio di esercizio, comprensivo del
Conto Economico, Stato Patrimoniale e del
Rendiconto finanziario.
2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori
a tempo pieno e personale tecnico
amministrativo a tempo pieno o parziale nella
misura superiore al 50% che hanno assunto
nello spin-off cariche sociali gratuite o
retribuite, devono trasmettere la suddetta
relazione al proprio Dipartimento, o struttura di
afferenza
per
il
personale
tecnicoamministrativo, evidenziando la sussistenza
della compatibilità dell’impegno profuso nella
società con gli obblighi derivanti dal proprio
impegno a tempo pieno nell’Università.
3. Qualora l’Università partecipi allo spin-off in
qualità
di
socio,
il
Consiglio
di
Amministrazione dell’Università deve designare
il rappresentante dell’Università nel Consiglio
di Amministrazione dello spin-off, in modo
preferenziale fra il personale dell’Università
coinvolto
nell’attività
dell’Incubatore
universitario, comunque competente in termini
gestionali e/o scientifici rispetto al campo di
attività dello spin-off. Il rappresentante che
appartenga
al
personale
dell’Università
partecipa al Consiglio di amministrazione della
società a titolo gratuito, potendo riportare tale
partecipazione fra le attività istituzionali svolte
a favore dell’Università.
4. Il rappresentante dell’Università non potrà
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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svolgere attività retribuita per lo spin-off o
possederne azioni o quote di partecipazione.
5. Il rappresentante dell’Università è tenuto a
riferire almeno una volta l’anno sull’attività
dello spin-off alla Commissione spin-off.
6. Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente
al Consiglio di Amministrazione dell’Università
sulle attività degli spin-off partecipati o
approvati dall’Università.
7.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università può ritirare motivatamente, e
comunque riconoscendo quanto previsto da
rapporti
convenzionali
in
essere,
il
riconoscimento dello spin-off, l’eventuale
partecipazione, l’uso del logo, a fronte sia di
gravi inadempienze rispetto a quanto previsto
nel presente Regolamento o nel Codice Etico
dell’Università, sia del venire meno entro
l’impresa delle ragioni di cui al c. I dell’art. 1
del presente Regolamento, sia di un interesse
economico prevalente dell’Università all’uscita
dal capitale dello spin-off se partecipato.
Art. 10 Diritti di proprietà intellettuale in caso
di partecipazione dei professori e ricercatori
universitari ad una società
1. In caso di invenzioni effettuate da professori
o ricercatori autorizzati a partecipare ad una
società ma rimasti in servizio trova applicazione
il "Regolamento di Ateneo per la brevettazione
di invenzioni effettuate in occasione di
ricerche".
2.Il medesimo Regolamento trova altresì
applicazione quando i professori o ricercatori
sono stati collocati in aspettativa da meno di un
anno, fatto salvo il caso in cui possano
dimostrare che l’invenzione è stata interamente
realizzata nell’ambito dell’attività svolta
nell’impresa sociale e non in occasione di
Art. 10
Entrata in vigore e regime transitorio
1. Le disposizioni del presente regolamento
entrano in vigore il giorno successivo a quello
dell’emanazione del decreto rettorale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche agli spin-off già costituiti. Essi
devono adeguare i propri statuti e patti
parasociali a quanto qui previsto nel termine di
sei mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento. Ove ciò non sia possibile, la
Commissione spin-off può proporre, d’intesa
con gli interessati, soluzioni specifiche agli
organi
di
Ateneo
che
deliberano
sull’accettazione o meno delle deroghe.
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105
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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attività istituzionale di ricerca.
Art. 11 Limitazioni volte a prevenire i conflitti
di interesse in caso partecipazione dei
professori e ricercatori universitari ad una
società
1. Il professore o ricercatore che partecipa
a qualunque titolo a società non può
esercitare il diritto di voto nelle
deliberazioni di organi di Ateneo, di
singole Facoltà, di Dipartimenti o Centri
nelle quali egli ha, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello
dell’Ateneo, di singole Facoltà, di
Dipartimenti o Centri.
2. In caso di inosservanza di questo divieto
la deliberazione è nulla se con il voto di
quanti avrebbero dovuto astenersi dalla
votazione è stata raggiunta la necessaria
maggioranza.
Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sulla proposta di nuovo regolamento.»
Entra Bellandi.
Bellandi introduce l’argomento e spiega che il Regolamento proposto differisce dal precedente in
vigore principalmente perché differenzia la materia degli spin-off da quella della partecipazione del
personale dell’Università a società esterne, materia con una propria normativa novellata
recentemente. Fa presente che l’altra principale novità contenuta nel Regolamento proposto è
costituita dalla distinzione tra gli spin-off che possono definirsi classici, in cui l’Università entra nel
capitale sociale con una quota di minoranza e designa un proprio membro nel Consiglio di
amministrazione della società, e gli spin-off definibili “approvati”, dove l’Università non entra a far
parte del capitale sociale, non designa un proprio membro, ma riconosce un interesse per l’attività
dello spin-off quando questo sia originato da un progetto nato dal rapporto con la stessa ricerca
universitaria. Tale seconda categoria di spin-off porta a un accrescimento nel campo dei
riconoscimenti, senza costituire un impegno che, sommato agli altri, può divenire gravoso per
l’Ateneo. Fa infatti presente che CsaVRI e l’Incubatore produrranno progetti di interesse per
l’Università con una frequenza considerevole e l’impegno negli spin-off tradizionali potrebbe non
essere sempre sostenibile. Pertanto, al fine di non perdere preziose occasioni di riconoscimento
dello sviluppo e dell’applicazione della ricerca universitaria, il regime dei rapporti ammessi viene
allargato attraverso il Regolamento in esame con la definizione della nuova categoria di spin-off.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Rettore coglie l’occasione per invitare a un processo di valutazione degli spin-off attivi, anche
alla luce del nuovo Regolamento, al fine di selezionare i casi in cui i requisiti vengono rispettati.
Esce Bellandi.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci
e Rossato.
Delibera n. 220
Il Consiglio di Amministrazione:
 visto il Regolamento in materia di “ Partecipazione a società prevista dal D.Lgs. 297/1999”;
 vista la proposta di CSAVRI di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo;
 ritenuto opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento in materia
di “Partecipazione a società prevista dal D.Lgs. 297/1999”;
 considerato il parere espresso dalla Commissione Ricerca il 19 maggio 2011;
 considerato il parere espresso dalla Commissione Affari Generali il 6 luglio 2011;
 considerato il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo riunitosi in data 13
settembre 2011;
 vista la delibera del Senato accademico del 14 settembre 2011,
DELIBERA
di approvare il “Regolamento Spin off ” nel testo qui di seguito riportato.
Articolo 1
Definizione di Spin-off universitario
1. L’Università degli Studi di Firenze, in conformità ai principi generali del proprio Statuto,
favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale di ricerca,
e in particolare favorisce la costituzione di società, o anche la partecipazione in società
recentemente costituite, come previste dal d.lgs. 297/1999, in ogni caso aventi come scopo l’utilizzo
economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi.
2. Sono definite “spin-off partecipato” dall’Università degli Studi di Firenze, o anche o anche “spinoff dell’Università”, le società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’Università partecipa
in qualità di socio.
3. Sono definite “spin-off approvato” dall’Università degli Studi di Firenze, o anche “spin-off
accademico”, le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università
non partecipa in qualità di socio, ma per le quali potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da
facilitarne l’avvio o l’accelerazione, e prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al
momento del riconoscimento.
Articolo 2
Soci proponenti e soci partecipanti
1. La costituzione o il riconoscimento di uno spin-off partecipato possono essere proposti
esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell’Università degli Studi di Firenze.
2. La costituzione di uno spin-off accademico può essere proposta oltre che da dipendenti
dell’Università, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni , da personale di
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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cui all’art. 18, c. 5, lettere a)-e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali: a) professori e
ricercatori universitari di altre università; b) titolari di assegni di ricerca; c) studenti di dottorato di
ricerca e di laurea magistrale; d) professori a contratto.
3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello spin-off partecipato o approvato persone fisiche
o giuridiche interne o esterne all’Università di Firenze, appartenenti al mondo dell’impresa, delle
professioni, della finanza e delle istituzioni. E’ promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati
magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea
e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell’Università di Firenze
Articolo 3
Partecipazione dell’Università
1. La partecipazione dell’Università ad uno spin-off partecipato varia ordinariamente da un minimo
del 5% a un massimo del 15% del capitale sociale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Centro di servizi di ateneo per la
valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario (di seguito CsaVRI).
2. Non possono essere deliberati dallo spin-off partecipato aumenti di capitale che implichino
versamenti di fondi finanziari da parte dell’Università né che implichino la riduzione della
partecipazione dell’Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal c. precedente, senza il
consenso di quest’ultima, fermo restando quanto previsto nel c. successivo.
3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell’Università al
di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente c. 2, a seguito di una
ricapitalizzazione della società da parte degli altri soci, giustificata da adeguate prospettive di
crescita dello spin-off partecipato.
4. In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello spin-off partecipato è
previsto:
a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui l’Università, in proporzione alla propria
partecipazione;
b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote
sarà subordinato al gradimento dei soci e dell’Università., secondo quanto definito nei patti
parasociali sottoscritti dalle parti.
5. I soci dello spin-off partecipato debbono sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali,
di durata massima di cinque anni e rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere precisati:
c. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle
partecipazioni;
d. composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
e. modalità di partecipazione del personale dipendente dell’Università allo spin-off;
f. gestione della proprietà intellettuale;
g. modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all’art. 5 seguente.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
________________________________________________________________________________
Articolo 4
Utilizzo del logo
1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” hanno diritto alla
concessione del logo dell’Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto
contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società, oppure contestualmente al
riconoscimento come spin-off di una società di recente costituzione.
2. Tale contratto di licenza deve prevedere:
a. nel caso di cui al c. 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off partecipato
dall’Università degli Studi di Firenze”;
b. nel caso di cui al c. 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “spin-off approvato
dall’Università degli Studi di Firenze”;
c. la garanzia da parte dello spin-off di tenere indenne l’Università da responsabilità derivanti
da utilizzi impropri del logo;
d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell’Università.
b. Nel caso in cui l’Università non riconosca o cessi di riconoscere uno spin-off, in almeno una
delle due forme di cui ai c. 2, 3 art. 1, lo spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente
interrompere l’utilizzo del logo.
Articolo 5
Rapporti tra Università e Spin-off
1. I rapporti tra l’Università e lo spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati dalla stipula di
una convenzione che disciplina l’utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell’Università
e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e
la determinazione dell’eventuale corrispettivo per la durata dell’ospitalità. Nel caso di spin-off
partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all’art. 3, c. 5.
2. La permanenza all’interno delle strutture dell’Ateneo non potrà eccedere i cinque anni. Per
ragioni di particolare convenienza od opportunità per l’Ateneo stesso, detto periodo può essere
prorogato con delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI comunicata al Rettore.
3. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Università e lo spin-off, sono decise in prima
istanza attraverso gli istituti della mediazione. Qualora le controversie non possano essere risolte ai
sensi del precedente periodo, si procede alla nomina di un Collegio arbitrale, ai sensi della
normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo spin-off, uno
scelto dall’Università e un presidente nominato congiuntamente.
Articolo 6
Partecipazione del personale
1. La partecipazione dei soci proponenti di cui all’art. 2 c. 1 al capitale dello spin-off costituisce per
l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell’Università stessa.
2. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a
quella dell’Università nel caso di “spin-off partecipato dall’Università” e comunque con un minimo
pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all’art. 3 c. 1.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento
dell’Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello
spin-off.
4. In applicazione dell’articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente
e/o ricercatore a tempo pieno proponente l’attivazione di uno spin-off, deve richiedere
l’autorizzazione al Rettore nei limiti richiamati nel successivo c. 14 e nei modi disciplinati dal
successivo art. 7, per poter assumere cariche istituzionali e gestionali nello spin-off. Ai soci
proponenti originari si possono aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi
vincoli, altri soci fra il personale dell’Università.
5. Ai fini dell’autorizzazione di cui al c. 4 l’interessato dichiara che l’attività è svolta in orario
diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone comunque in contrasto con il
regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, e rispetta il divieto di
cui al c. 6.
6. E’ espressamente vietato allo spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo
stesso di svolgere attività che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto
terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati.
7. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di
quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, anche ricorrendo al parere di CsaVRI. Qualora venga meno la
compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di
ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento invita il predetto personale ad
astenersi dall’ulteriore svolgimento dell’attività incompatibile a favore dello spin-off.
8. Il docente e/o ricercatore, socio dello spin-off, può assumere ogni carica sociale che comporti
l’assunzione di poteri di rappresentanza e gestionali della società, fermo restando quanto previsto ai
commi 4, 5, 6 e 9 del presente articolo e il rispetto di ogni altro termine e modalità della normativa
vigente.
9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al
Presidente di CsaVRI ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate
ai commi 1, 2, 3, 8 del presente articolo.
10. E’ consentita l’assunzione di cariche sociali nello spin off, che non comportino l’assunzione di
poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale
nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente “Regolamento per
il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto
legislativo n. 165/2001”. Tale attività a favore dello spin-off deve essere svolta al di fuori
dell’orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti
istituzionali.
11. Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può
assumere nello spin-off cariche sociali, anche con l’assunzione di poteri di rappresentanza, previa
comunicazione all’Area Risorse Umane.
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110
(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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12. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo può essere nominato componente del
Consiglio di Amministrazione dello spin-off su designazione dell’Università, purché
compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni.
13. La partecipazione retribuita in organi dello spin-off comporta per il personale tecnicoamministrativo a tempo pieno e a tempo parziale superiore al 50%, il conguaglio tra quanto
spettante per la quota di produttività e miglioramento dei servizi e quanto percepito a qualunque
titolo per la predetta partecipazione, salvo che il compenso non sia espressamente previsto da una
legge speciale. A tal fine i compensi percepiti dal suddetto personale, dovranno essere comunicati
annualmente all’Area Servizi Finanziari.
14. Il personale che assume cariche sociali retribuite all’interno dello spin-off deve comunicare al
Presidente di CsaVRI, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a
qualunque titolo percepiti dallo spin-off. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle
strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni entro il
30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi
retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Articolo 7
Procedura di costituzione dello Spin-off
1. I soci proponenti (art. 2) presentano al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI la
richiesta di riconoscimento dell’impresa, alternativamente come “spin-off dell’Università” o come
“spin-off accademico”, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso la sezione
Spin-off di CsaVRI (di seguito “servizio spin-off”).
2. Il socio proponente, se dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve
altresì richiedere un'autorizzazione alla propria partecipazione, come indicato ai commi 4 e 10
dell’art. 6, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso il servizio spin-off.
3. All’atto di costituzione dello spin-off dovranno essere specificate le condizioni relative al
trasferimento di rischi ed oneri relativi agli immobili ed attrezzature universitarie ed al personale.
4. La richiesta di riconoscimento dello spin-off deve essere integrata con la formulazione del piano
d’impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello spin-off e dal progetto scientifico
connesso all’oggetto sociale. Deve essere incluso il riferimento esplicito ai benefici previsti per
l’università nella partecipazione al progetto, anche in vista dell’utilizzazione di risorse di strutture
dell’università, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management,
l’esistenza di concrete prospettive di mercato e la loro sostenibilità e possibilità di espansione
economica.
5. Il servizio spin-off, dopo avere istruito la pratica, la invia alla Commissione spin-off costituita dal
Rettore presso il Consiglio Scientifico di CsaVRI.
6. La Commissione spin-off esprime un parere sulla concessione o meno dell’autorizzazione al
dipendente a partecipare alla Società; inoltre, considerando l’opportunità che alla stessa partecipi
anche l’Ateneo, esprime altresì un parere e propone agli organi di Ateneo, secondo quanto previsto
dallo Statuto, la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa. Lo stesso parere
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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attiene anche all’opportunità che lo spin-off abbia accesso privilegiato, sulla base di contratti
appositi, all’Incubatore universitario. Sull’accesso a quest'ultimo si esprime il Consiglio direttivo di
CsaVRI, secondo procedure o selezioni apposite, anche in considerazione di attività di preincubazione svolte dai proponenti presso o in collegamento con l’Incubatore universitario dai
proponenti in vista della costituzione dello stesso spin-off.
7. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è
necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali enti.
8. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione della
domanda, salvo proroghe motivate.
Articolo 8
Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è in capo al medesimo.
2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo
dell’Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. L’Università può concedere allo spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o
successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza:
a. può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all’Italia, estesa anche
all’estero;
b. prevede un compenso a favore dell’Università;
c. prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell’Università dallo spin-off;
d. Prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know-how
al meglio delle sue capacità imprenditoriali.
Articolo 9
Controllo dell’Università
1. Gli “spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “spin-off accademici” devono
trasmettere annualmente all’Università di Firenze – CsaVRI, entro 30 giorni dalla approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea dei soci:
a) una relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai
budget annuali e al business plan iniziale presentato;
b) il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del
Rendiconto finanziario.
2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a
tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello spin-off cariche
sociali gratuite o retribuite, devono trasmettere la suddetta relazione al proprio Dipartimento, o
struttura di afferenza per il personale tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a
tempo pieno nell’Università.
3. Qualora l’Università partecipi allo spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione
dell’Università deve designare il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione
dello spin-off, in modo preferenziale fra il personale dell’Università coinvolto nell’attività
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dell’Incubatore universitario, comunque competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al
campo di attività dello spin-off. Il rappresentante che appartenga al personale dell’Università
partecipa al Consiglio di amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale
partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell’Università.
4. Il rappresentante dell’Università non potrà svolgere attività retribuita per lo spin-off o possederne
azioni o quote di partecipazione.
5. Il rappresentante dell’Università è tenuto a riferire almeno una volta l’anno sull’attività dello
spin-off alla Commissione spin-off.
6. Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università
sulle attività degli spin-off partecipati o approvati dall’Università.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università può ritirare motivatamente, e comunque
riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello spin-off,
l’eventuale partecipazione, l’uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto
previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell’Università, sia del venire meno entro
l’impresa delle ragioni di cui al c. 1 dell’art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse
economico prevalente dell’Università all’uscita dal capitale dello spin-off se partecipato.
Art. 10
Entrata in vigore e regime transitorio
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello
dell’emanazione del decreto rettorale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spin-off già costituiti. Essi
devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione spin-off
può proporre, d’intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano
sull’accettazione o meno delle deroghe.
Sul punto 29 dell’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE AL “JOB FAIR – EDIZIONE 2011”»
Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’università
degli Studi di Firenze fa parte del “Comitato promotore per la realizzazione di Job Fair” assieme ad
Associazione degli industriali della Provincia di Firenze, Camera di Commercio, Artigianato e
Agricoltura di Firenze e Provincia di Firenze e partecipa con un proprio stand alla manifestazione
Job Fair che si svolge ogni anno nel mese di ottobre.
L’edizione 2010 dell’evento si è tenuta per la prima volta al Mandela Social Forum e, grazie ad una
maggiore disposizione di spazi, la manifestazione ha visto la partecipazione di 73 standisti, 11 in
più rispetto a quella del 2009, registrando da una lato un’importante crescita del settore
metalmeccanico (9 contro 4) e del settore ICT e servizi (da 14 a 31), e dall’altro una stabilità dei
settori moda (4), assicurativo e bancario (4), farmaceutico (3) e agenzie di lavoro interinale (4).
L’affluenza dei visitatori ha comunque segnato un aumento del 3,5%, passando da 6.552 a 6.792
partecipanti, è poi tornata a salire la percentuale dei laureati che hanno visitato la manifestazione
(dal 47,87% del 2009 al 51,23% del 2010) invertendo la tendenza notata nella precedente edizione.
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Il Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e
dell’Incubatore universitario (CsaVRI), grazie alla partecipazione al Job Fair 2010 ha avuto la
possibilità di promuovere alcune singole iniziative di orientamento al job placement dell’Università,
sia attraverso la diffusione di materiale informativo, sia offrendo direttamente due tipi di interventi:
un primo intervento di approfondimento su “Interessi e progetto professionale” a cui hanno
partecipato n. 91 utenti e un secondo livello di approfondimento di “Colloquio di Career
Counseling” a cui hanno partecipato n. 26 utenti e che hanno espresso un alto grado di
soddisfazione (risultati ricavati da un questionario sottoposto ai partecipanti). Detto servizio è
inoltre attivo dal 14 febbraio 2011 presso la sede di CsaVRI in Via Gino Capponi, 16/18r, con
frequenza settimanale.
L’edizione del Job Fair del 21-22 ottobre 2011 offrirà quindi a CsaVRI l’occasione per:
 presentare il nuovo servizio di “Bilancio delle competenze”: strumento del Career
Counseling utilizzato per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie
competenze personali e professionali per favorire il passaggio dall’università al mondo
del lavoro e che sarà comunque attivo, sempre presso la sede di CsaVRI, in autunno.;
 promuovere i “Career Day” (giornate delle professioni) che si svolgeranno per la prima
volta in tutte le Facoltà dell’Ateneo, a partire dalla fine del mese di ottobre che vedrà la
partecipazione di aziende appositamente selezionate per la nostra utenza.
L’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement all’interno di CsaVRI ha favorito lo
studio, la programmazione e la realizzazione di servizi specifici il cui scopo è quello di facilitare la
transizione dei nostri laureati verso il mondo del lavoro. Fra tali servizi l’organizzazione di giornate
dedicate all’incontro fra laureati, imprese, associazioni e professionisti coprirà l’esigenza
dell’Ateneo e dei suoi studenti di presentarsi periodicamente al mondo produttivo sul territorio. Si
potrà pertanto valutare l’eventuale rinnovo della partecipazione al Comitato per il Job Fair e, al fine
di permettere l’adozione della relativa delibera da parte degli organi di governo, anche su proposta
del Senato accademico del 14/09/2011, CsaVRI si impegna a sottoporre agli stessi apposita
relazione che dia conto del rapporto costi/benefici evidenziando le ricadute positive che dalla
partecipazione a tale manifestazione derivano per l’Ateneo.»
Entra Bellandi.
Il Rettore fa presente che la pratica in esame è stata approvata dal Senato Accademico con la
raccomandazione di monitorare l’utilità della partecipazione all’iniziativa anche perché è richiesta
una quota, seppure contenuta, di adesione.
Bellandi illustra la pratica con riferimento alle informazioni riportate in narrativa. Condivide
quanto evidenziato dal Rettore sull’opportunità di monitorare i dati raccolti al termine dei lavori
della presente edizione della manifestazione. Ritiene inoltre conveniente, attraverso l’esame di tali
dati, stabilire l’opportunità di proseguire la partecipazione futura.
Carducci esprime la propria perplessità sulla necessità per l’Università di Firenze di partecipare
alla manifestazione che ritiene possa essere utile alle aziende e non a un’istituzione.
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Bellandi ricorda che fanno parte della missione istituzionale dell’Università pubblica anche
l’interesse alla presentazione di una propria offerta al mondo del lavoro e l’affinamento degli
strumenti per facilitare l’incontro tra i giovani che si formano e lo stesso mondo del lavoro.
Il Rettore evidenzia che il monitoraggio proposto ha il fine di affinare lo strumento, non di mettere
in discussione il principio. Ritiene infatti importante che venga operata una valutazione entro l’anno
su tale attività e anche che vengano anche elaborate contestualmente eventuali proposte alternative.
Esce Bellandi.
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente delibera con i voti contrari di Carducci
e Rossato.
Delibera n. 221
Il Consiglio di Amministrazione:
 visto lo Statuto del Comitato Promotore del JOB Fair di cui l’Ateneo è socio promotore con
Confindustria Firenze, Camera di Commercio e Provincia di Firenze;
 vista la richiesta da parte del Comitato Organizzatore di JOB FAIR 2011 di contributo
finanziario per la realizzazione della manifestazione, in calendario nei giorni 21-22 ottobre
2011 per il consueto importo di € 3.873,43;
 considerato il compito istituzionale affidato al Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione
dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario di impulso e coordinamento
del placement universitario;
 considerato che il Job Fair ha rappresentato dal 1997 ad oggi una delle più importanti occasioni
per l’Ateneo di presentarsi al territorio nonché un’occasione per i nostri laureati di incontrare i
rappresentanti del mondo del lavoro;
 ritenuta opportuna la partecipazione dell’Ateneo Fiorentino all’edizione 2011 del Job Fair
anche per presentare l’insieme delle iniziative di orientamento al job placement che sono state
avviate da CsaVRI;
 avuto riguardo della discussione svoltasi nel Senato Accademico del 14/09/2011 in riferimento
soprattutto al rapporto costi/benefici che tale partecipazione determina e della necessità di
presentare, in tempo utile e prima che gli Organi siano nuovamente chiamati a deliberare in
merito, apposita relazione che dia conto del rapporto costi/benefici evidenziando le ricadute
positive che dalla partecipazione a tale manifestazione derivano per l’Ateneo;
 considerata la disponibilità finanziaria sul capitolo F.S. 1.3.1.5;
 visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
 visto il vigente Statuto,
DELIBERA
l’adesione dell’Ateneo alla manifestazione “JOB FAIR 2011” e l’impegno a pagare la quota
associativa di € 3.873,43.
Sul punto 30 dell’O.D.G. «ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE A
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INCUBATORI UNIVERSITARI E DELLE
BUSINESS PLAN COMPETITION LOCALI - PNICUBE”»
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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Il Consiglio di amministrazione prende in esame il seguente promemoria: «L’“Associazione
Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali - PNIcube” si occupa
di politiche di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative dal mondo
della ricerca accademica.
Nasce nel 2004 per sfruttare l’esperienza derivata dal progetto IUNet finanziato nel 2003 dal
Ministero delle Attività Produttive e gestito dall’Associazione Incubatori Universitari – AIU, al fine
di creare una rete di collegamento tra gli incubatori di impresa universitari. Lo stesso anno prende il
via la prima edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), volta a premiare i migliori
progetti di impresa nati in ambito universitario e risultati vincitori delle Start Cup locali collegate.
Una di queste è la Start Cup toscana, organizzata dalla Scuola di Studi Superiori Universitari
Sant’Anna di Pisa, e a cui l’Università di Firenze aderisce da tempo.
Come indicato nello statuto scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, è quello di riunire gli
incubatori universitari – società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria – nonché quelle
università e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di
imprese, come ad esempio business competition locali. Inoltre PNIcube intende promuovere
iniziative volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento nonché azioni di
formazione ed informazione rivolte agli operatori del settore anche acquisendo idonei
finanziamenti.
Fra gli obiettivi che PNicube si pone troviamo, inoltre, il supporto alla nascita di incubatori
universitari, lo scambio di esperienze tra i soci e con partner internazionali, favorendone la
reciproca collaborazione, la sensibilizzazione e l’adozione di politiche a favore di iniziative di
incubazione, l’acquisizione di risorse indirizzate alle attività di creazione di impresa.
La sede dell’Associazione è a Torino, presso la società Incubatore del Politecnico di Torino e la
sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050. La segreteria è attualmente presso AlmaCube,
Università di Bologna.
Aderiscono all’Associazione le seguenti Università, Scuole Superiori e Consorzi:
 Università degli Studi di Sassari
 Università Bocconi
 Università di Trieste
 Consorzio Sapienza Innovazione
 Università degli Studi di Foggia,
 Università degli Studi di Cagliari
 Università degli Studi di Messina
 Università degli Studi di Bari
 Università di Ferrara
 Università del Piemonte Orientale
 Università degli Studi di Pisa
 Università degli Studi di Perugia
 Università degli Studi di Padova
 Università degli studi di Palermo
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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 Università degli Studi di Napoli Federico II – Città della Scienza
 Università degli Studi del Molise
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Università degli Studi di Milano
 Università degli Studi di Catania
 Università degli Studi di Camerino
 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna
 Politecnico di Milano – Acceleratore d’Impresa
 AlmaCube – Università di Bologna
 Politecnico di Torino – Incubatore delle Imprese Innovative
PNICube, per favorire il modello di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali dal mondo
accademico, prevede l’implementazione di due interventi organizzativi:

il supporto alle Start Cup locali (e il premio Nazionale per l’Innovazione) con l’obiettivo sia
di diffondere cultura d’impresa tra gli studenti e i ricercatori delle Università associate sia di
selezionare le migliori business idea

il supporto agli Incubatori che forniscono quei servizi tangibili (uffici, connessioni internet
ecc.) e intangibili (consulenza manageriale, networking, ecc.) necessari alle nuove imprese per
raggiungere il successo.
Nel 2010, le Start Cup locali aderenti al Premio Nazionale per l’Innovazione hanno generato
complessivamente:
 786 idee di business raccolte
 2.149 partecipanti coinvolti
 354 business plan presentati
 27% di presenze femminili nei team.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico del Centro di servizi di
Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario
(CsaVRI), rispettivamente in data 05 e 07 luglio 2011, hanno dato parere favorevole alla eventuale
adesione dell’Università a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition locali – PNIcube”. L’adesione a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e
delle Business Plan Competition locali - PNIcube” costituisce per l’Incubatore Universitario
fiorentino (IUF) gestito da CsaVRI una valida opportunità per sviluppare e favorire la rete di
rapporti di collaborazione e di scambi di pratiche utili per lo sviluppo delle attività a supporto della
nascita di nuove imprese dalla ricerca dell’Università. A tal proposito si ricorda che presso IUF, che
ha iniziato la sua attività nel maggio 2010, attualmente sono ospitati 21 progetti di nuova impresa in
pre-incubazione, e 2 spin-off (numero destinato ad aumentare rapidamente nel prossimo periodo).
Inoltre, hanno fatto domanda all’ultimo bando di ammissione chiuso il 30 giugno 2011, 16 nuovi
progetti, di cui 10 entreranno in pre-incubazione entro settembre 2011.
L’adesione a “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition locali - PNIcube” non comporta al momento, come accertato con il Consiglio Direttivo
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(Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2011)
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dell’Associazione, il pagamento di quote associative, in quanto i costi della gestione sono
interamente coperti con finanziamenti di sponsor esterni.
Nel caso in futuro dovesse essere richiesto un contributo, l’adesione sarà oggetto di nuova
valutazione da parte degli Organi di Ateneo, fermo restando il diritto a recedere con comunicazione
scritta, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.»
Entra Bellandi.
Bellandi illustra la pratica e precisa che, pur essendo prevista una quota di partecipazione,
l’adesione è attualmente senza oneri a carico dell’Ateneo poiché gli sponsor nazionali sostengono le
spese dell’associazione in oggetto. In merito evidenzia che, qualora in futuro si rendesse necessaria
una partecipazione economica dell’Ateneo fiorentino, CsaVRI, incaricato di seguire l’argomento,
riporterà la pratica all’esame degli organi.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 222
Il Consiglio di amministrazione:
 visto lo Statuto dell’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition locali - PNIcube”;
 considerate le attività poste in essere presso l’Incubatore Universitario Fiorentino gestito dal
Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione
dell’Incubatore universitario (CsaVRI);
 visti gli artt. 1 e 9 bis dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
 considerato che l’adesione all’ “Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle
Business Plan Competition locali - PNIcube” non comporta, ad oggi, oneri per l’Ateneo;
 vista la delibera del Senato Accademico del 14.09.2011,
DELIBERA
l’adesione dell’Ateneo all’“Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition locali - PNIcube” affidando la gestione delle attività connesse e la cura dei rapporti a
CsaVRI senza oneri a carico dell’Ateneo.
Alle ore 14,25 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Colucci
Prof. Alberto Tesi
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VERBALE DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI