CONVITTO NAZIONALE STATALE
VITTORIO EMANUELE II
CAGLIARI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
E DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1°,
Scuola Secondaria di 2° grado e Semiconvitto
Via C. Pintus – cap 09134 tel. 070500 784 fax 070521897, Via G. Manno, 14 - cap 09124 tel. 070662691 fax 070652346
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Il Convitto Nazionale è un Istituto di Educazione dello Stato e tutti gli alunni sono accolti in
qualità di semiconvittori o convittori e come tali possono frequentare la Scuola Primaria e
Secondaria di primo e secondo grado.
Il presente Regolamento è fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.
14\6\1998, n. 249) alle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21\11\2007 n. 235, entrate in vigore
il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1927 ancora
in vigore per la Scuola Primaria, al D.L. del 1 settembre 2008, n. 137 e al Regolamento del
Convitto Nazionale. Tale regolamento ha validità fino a nuova revisione.
Premessa
Il Convitto Nazionale è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio per
l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica.
Il Convitto Nazionale è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero
delle situazioni di svantaggio.
Tale comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza. Il seguente Regolamento di Istituto si pone come documento
che include i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all’interno del Convitto
Nazionale come comunità educante.
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO – SEMICONVITTO
Art. 1 - INGRESSO E USCITA ATTIVITA’ SCOLASTICHE
La famiglia deve accompagnare e riprendere lo studente della scuola primaria e secondaria di
1° grado all'inizio e all'uscita del semiconvitto, nel caso in cui questo non sia possibile dovrà
fare richiesta scritta specifica alla Direzione. Con la suddetta richiesta la famiglia solleva la
Scuola da ogni responsabilità.
Lo studente deve presentarsi a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni e deve essere assiduo
nella frequenza, se si raggiungono più di 50 assenze (d.p.r. 122/2009), l'alunno non verrà
ammesso alla classe successiva; si deve assentare solo per gravi e giustificati motivi, che la
famiglia è tenuta a documentare alla scuola, tramite regolare giustificazione.
L’ingresso degli studenti nelle rispettive classi avviene nei cinque minuti precedenti l’orario
d’inizio delle lezioni; nel frattempo il personale ausiliario e gli insegnanti di turno (che devono
ricevere gli studenti in classe e, pertanto, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni) si preoccupano di vigilare, affinché tale ingresso nell'aula avvenga nel modo più
ordinato possibile.
Gli alunni della SCUOLA PRIMARIA entrano alle ore 7,55 (sede di via Pintus)
sistemandosi in fila e al suono della campana salgono accompagnati dalle insegnanti nel
seguente modo:
- classi prime e quarte dalle scale a sinistra rispetto alla portineria;
- classi seconde e terze dalle scale a destra rispetto alla portineria;
- classi quinte dalla scala centrale.
Gli alunni della sede della Carlo Felice entrano alle 8,25 e terminano alle ore 13.30.
Gli educatori e gli insegnanti di entrambe operano in compresenza dalle ore 12,45 alle ore
13.00
E’ previsto per tutte le classi un rientro curricolare dalle 15,45 alle 17,45.
•
Via C. Pintus – cap 09134 tel. 070500 784 fax 070521897, Via G. Manno, 14 - cap 09124 tel. 070662691 fax 070652346
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L’uscita anticipata è consentita solo per motivi gravi, in tal caso l’alunno deve essere
affidato al genitore o all’esercente la patria potestà o ad altra persona con delega scritta.
Gli allievi della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO entrano alle 8.05 (sede di
Via Pintus), 8.25 (sede di via Manno) e al suono della campana si avviano negli anditi
ordinatamente senza correre e vociferare e prendono posto nelle rispettive aule.
Gli alunni sono affidati all’educatore che entra in classe 5 minuti prima della conclusione delle
lezioni.
•
•
Gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (sede di via Pintus) entrano
alle ore 7.55 dalle porte laterali dell’ingresso principale dell’edificio. Al suono della
campana si avviano negli anditi ordinatamente senza correre e vociferare e prendono
posto nelle rispettive aule per iniziare la lezione alle ore 8.00. la scuola secondaria di 2°
grado termina le lezioni alle ore 14,00; gli studenti vengono affidati all'educatore 5 minuti
prima del termine della lezione.
Per gli studenti del Liceo Europeo sono previsti dei rientri pomeridiani curricolari a partire
dalle 15,15.
Gli studenti del liceo classico con strumento musicale (sede di via Torino) iniziano le
lezioni alle ore 7.55 e terminano alle 13,00 o alle 14.00 in base al monte ore settimanali
di ciascuna classe. Il sabato escono alle 12,00 o alle ore 13,00 in base al monte ore
settimanali di ciascuna classe.
Il cancello posteriore di via Pisano rimane improrogabilmente chiuso a partire dalle ore
8,30 e viene riaperto al termine dell’attività del semiconvitto alle ore 17,45; tutti coloro che
hanno necessità di accedere all’istituto in altro orario devono usufruire dell’ingresso di Via
Pintus.
Il ritardo rispetto all’inizio delle lezioni deve essere sempre validamente motivato e
giustificato
(in ogni caso non dovrà comunque superare 10 minuti. Una maggiore
tolleranza sarà accreditata agli studenti pendolari, oltre i paesi limitrofi, la cui condizione
non dovrà esimerli tuttavia dall'impegnarsi, nei limiti del possibile, a rispettare l'orario
d'ingresso al pari di tutti gli altri. Sarà cura dei docenti coordinatori segnalare alle famiglie
casi di ritardi troppo frequenti).
Per tutti gli ordini di studio si stabilisce che i ritardatari oltre i 10 MINUTI, ad eccezione
dei pendolari, attendano nell’atrio e vengano affidati alla cura degli operatori per
l’assistenza. Entrano in classe alla 2° ora con la giustificazione. Le spese per
l’assistenza sono a carico delle famiglie. Il servizio di accoglienza per motivi logistici,non
riguarda la sede di via Manno.
•
Uno studente che, per qualsiasi giustificato motivo, chieda l’uscita anticipata rispetto
all’orario previsto per la fine delle lezioni, può essere autorizzato a ciò dal Rettore (o
da un suo Delegato) purché un genitore si presenti a scuola per prelevarlo.
Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore il genitore o chi esercita la potestà
genitoriale sia impossibilitato a presentarsi a scuola, si richiede l'invio di un fax
accompagnato dalla copia fronte-retro del documento di identità e firma leggibile del
richiedente, con richiesta specifica al Dirigente, motivo, data e ora dell'uscita ( da vedere
se applicare questo!!!!!
Lo studente maggiorenne che intenda anticipare l’uscita durante le attività scolastiche si
impegna a dare un preavviso di almeno 48 ore al docente coordinatore, che provvederà ad
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annotare la comunicazione sul registro di classe. Nel caso in cui il motivo dell'uscita dipenda da
una visita medica, l'alunno provvederà ad assicurare tempestivamente alla scuola un certificato
che attesti l'avvenuta visita della quale siano esplicitate data e ora. In ogni caso, alla terza
uscita anticipata il coordinatore provvederà ad avvisare la famiglia.
• In caso di infortunio si procede ad avvisare la famiglia e contemporaneamente (se
le condizioni dell’alunno vengono ritenute preoccupanti) viene contattato il servizio di
pronto soccorso.
Art. 2 – ATTIVITA’ DEL SEMICONVITTO
Terminate le attività didattiche, il gruppo-classe è affidato agli educatori, responsabili degli
alunni durante le attività del semiconvitto. Le attività educative e ricreative programmate, solo
in casi particolari possono svolgersi in orari diversi, previa autorizzazione della Direzione.
PRANZO: Ogni gruppo-classe, accompagnato dal proprio educatore, si reca in refettorio in
modo ordinato e silenzioso, durante il pasto si può parlare sottovoce. Il vitto è uguale per
tutti. A nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita
alcuna deroga al regime dietetico comune. Gli alunni non possono assolutamente portare
all’interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura.
Gli alunni durante il pranzo non devono recarsi in bagno, salvo casi di vera necessità, inoltre
non è consentito agli alunni alzarsi dal proprio posto. Qualunque necessità riguardante il
pasto deve essere soddisfatta dal personale di servizio.
Durante i pasti, gli alunni, sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato (non sono
ammessi copricapo, ciabatte, canottiera,ecc.)
Non è consentito ai genitori portar via i propri figli durante il pranzo.
•
RICREAZIONE: Successivamente al pranzo si svolgono le attività ludico-ricreative, sotto
la guida e la responsabilità degli educatori, all’aperto quando le condizioni meteorologiche lo
permettono, o nelle aule e negli spazi antistanti le stesse, in caso di impedimento. Durante la
ricreazione pomeridiana è consentito l’uso del pallone solo nel cortile e non negli spazi
interni. Ogni gruppo permane negli spazi assegnati secondo quanto stabilito dalla
programmazione del Collegio degli Educatori.
•
ATTIVITA’ DI STUDIO: Lo studio è il momento più importante del semiconvitto. L’attività
degli Educatori, così come stabilito dalle norme vigenti (C.M. 111/1989; D.P.R. 417/1974
art.121 funzione docente personale educativo) è finalizzata alla formazione ed educazione dei
semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e
organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in
ogni momento della vita convittuale.
•
Non sono ammessi atteggiamenti di disturbo nei confronti della classe. Il perseverare di detti
atteggiamenti comporta in prima istanza la convocazione dei genitori e, successivamente, per
motivi oggettivamente gravi, la sospensione dalla frequenza, per tutte le attività, da parte della
Direzione.
Durante l’orario di studio vengono svolti i compiti assegnati sotto la guida e la consulenza
dell’educatore che ha cura di verificare il regolare e costante impegno degli alunni.
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Vengono inoltre promosse in classe le attività programmate e i progetti approvati dal
Collegio degli Educatori dopo aver terminato le attività di studio.
• USCITE ANTICIPATE: Durante le ore del semiconvitto sono consentite uscite anticipate
per l’anno scolastico 2015/2016 al termine delle ore di lezione e dopo il pranzo. Durante la
ricreazione ludico sportiva , i genitori devono attendere i figli fuori dei campi sportivi, per
ragione di sicurezza e per consentire la vigilanza da parte dell'educatore . Solo in casi
eccezionali e comunque autorizzati dal Rettore o da un suo delegato, verrà consentita l’uscita
anticipata durante le ore di studio.
•
•
Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e i minorenni della
Secondaria di secondo grado potranno uscire solo in compagnia dei genitori/tutori o da
persona che sia stata indicata in un’eventuale delega scritta, con allegata la fotocopia del
documento di identità del delegato e del delegante, e protocollata. La richiesta di delega
potrà avere carattere temporaneo e perciò essere presentata all’occorrenza o aver validità
tutto l’anno scolastico e, una volta protocollata, dovrà essere consegnata all'educatore della
classe. Anche per le uscite anticipate del mattino, l’alunno può uscire in compagnia di un
delegato solo dietro presentazione al docente che è in classe, della delega con documento
di identità
Si invitano i genitori a tenere in debito conto che alcune lezioni curricolari, nella sede di via
Manno, si svolgono anche in orario pomeridiano.
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ORARIO INGRESSO SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLE
SCUOLA PRIMARIA
Via Pintus
SCUOLA SEC. I GRADO
Via S. Giacomo
Via Pintus
Ingresso
7,55
8,25
Ingresso
8,05
Inizio lezioni
8,00
8,30
Inizio lezioni
8,10
Termine
Lezioni
13,00
13,30
Termine Lezioni
13,10
E’ previsto per tutte le classi un rientro curricolare dalle
15,45 .
Via
Manno
8,25
SCUOLA SEC. DI II GRADO
Via Pintus – Via Torino
Ingresso
7,55
8,30
Inizio lezioni
8,00
13,30
Termine Lezioni
13,00 - 14,00
Per gli studenti della sede di via Manno sono
previsti dei rientri dalle 14,30 tutti i giorni ad
eccezione del martedì.
Per gli studenti del Liceo Europeo sono previsti dei
rientri pomeridiani curricolari a partire dalle 15,15.
Gli studenti del liceo classico con strumento
musicale (sede di via Torino) escono il sabato alle
12,00 o alle ore 13,00 in base al monte ore
settimanale di ciascuna classe
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ATTIVITA’ SEMICONVITTO
SCUOLA PRIMARIA
Via Pintus
SCUOLA PRIMARIA
Via S. Giacomo
SCUOLA SEC. DI I
GRADO
Via Pintus
SCUOLA SEC. DI I
GRADO
Via Manno
SCUOLA SEC. DI II
GRADO
Via Pintus
SCUOLA SEC. DI I
GRADO
Via Torino
Uscita prima del
pranzo
ore 12,50
Uscita prima del
pranzo
ore 13,45
Uscita prima del pranzo
Ore 13,20
Uscita prima del
pranzo
ore
Uscita prima del pranzo
ore
Uscita prima del
pranzo
ore
Pranzo
Pranzo
Pranzo
Pranzo
Pranzo
Pranzo
Inizio: ore 12,50
Termine: ore 13,20
Inizio: ore 13,45
Termine: ore
Inizio: ore 13,20
Termine: ore 13,50
Inizio: ore
Termine: ore
Inizio: ore 13,50
Termine: ore 14,30
Inizio: ore 13,30
Termine: ore 14,30
Uscite Pomeridiane
Uscite Pomeridiane Uscite Pomeridiane
Uscite Pomeridiane
Uscite Pomeridiane
Uscite Pomeridiane
dalle ore 13,30
alle ore 15,00
dalle ore 14,45
alle ore 15,00
dalle ore 13,50
alle ore 15,20
dalle ore
alle ore
dalle ore 14,30
alle ore 15,15
dalle ore
alle ore
Dalle ore 16,45 alle ore
17,00 (con richiesta scritta
da inoltrare alla Direzione
tramite l’educatore di
classe.
dalle ore 16,30
alle ore 17,00 (con
richiesta scritta da
inoltrare alla Direzione
tramite l’educatore di
classe.
dalle ore 16,45
alle ore 17,00 (con richiesta
scritta da inoltrare alla
Direzione tramite
l’educatore di classe.
dalle ore
alle ore (con richiesta
scritta da inoltrare alla
Direzione tramite
l’educatore di classe.
Le altre uscite sono differenziate nei diversi ordini di liceo,
pertanto la relativa modulistica deve essere richiesta
all’educatore di riferimento e autorizzata dalla Direzione
Termine del
semiconvitto
Termine del
semiconvitto
Termine del
semiconvitto
Termine del
semiconvitto
Termine del
semiconvitto
Termine del
semiconvitto
Ore 17,45
Ore 17,45
Ore 18,00
Ore 18,20
Ore 18,00
Ore 18,00
N.B. Qualsiasi richiesta di uscita al di fuori di queste fasce orarie deve essere adeguatamente motivata e
autorizzata dalla Direzione
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Art. - 3- GIUSTIFICAZIONI
•
La giustificazione di eventuali assenze degli studenti compete all’insegnante di
turno alla prima ora di lezione, che ha cura di verificare la motivazione delle stesse e la
rispondenza della firma del genitore giustificante con quella depositata in apertura
d’anno scolastico sull’elenco nominativo della classe, sul libretto delle giustificazioni
presente nel diario scolastico dato dal Convitto.
•
Si ricorda che il pomeriggio, oltre alle normali attività del semiconvitto, potrebbero
svolgersi altre attività curricolari in compresenza con i docenti. Pertanto, in tali
circostanze, l’eventuale assenza dovrà essere regolarmente giustificata.
•
Lo studente privo di giustificazione può essere eccezionalmente riammesso, in
via del tutto provvisoria, dall’insegnante della prima ora, purché si impegni a giustificare il
giorno successivo. Al terzo giorno dalla mancata giustificazione scritta, tramite
comunicazione sul diario, l’alunno viene accompagnato da un genitore o da un suo
tutore (Si rende noto che i reiterati ritardi e le mancate giustificazioni saranno
opportunamente valutati nel voto di condotta ).
•
Per le assenze superiori ai cinque giorni, oltre alla giustificazione del genitore, è
obbligatoria la presentazione del certificato medico, attestante lo stato di buona salute
dello studente.
•
Per quanto concerne l’attività pratica di Scienze Motorie nella scuola secondaria
ad ogni alunno sono concesse, in caso di necessità, fino a tre giustificazioni per
quadrimestre, oltre le quali è necessario presentare al docente interessato un certificato
medico di esonero. Si fa presente che, secondo le recenti disposizioni sanitarie e
Ministeriali, l’esonero deve essere richiesto esclusivamente al medico di famiglia.
Art. 4 – VIGILANZA
•
Nel corso dei normali periodi di lezione e di attività del semiconvitto, gli insegnanti
e gli educatori (all’interno della classe) e i collaboratori scolastici (nei corridoi e nei bagni)
hanno il compito di vigilare sul comportamento degli studenti e sull’integrità degli arredi e
delle suppellettili scolastiche.
•
Se uno studente si rende protagonista di danneggiamenti è responsabile in prima
persona dei danni arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli.
Art. 5 - OCCORRENTE
•
Per poter partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche, ogni alunno dovrà
avere con sé il materiale necessario sia per le attività didattiche del mattino che per
quelle educative del pomeriggio. Il materiale scolastico necessario per l'attività didattica
per l'intera mattinata, riposto negli armadietti collocati negli anditi, dovrà essere prelevato
all'inizio della prima ora di lezione, per gruppi, in modo ordinato e in tempi brevi.
•
Gli alunni devono essere forniti di un piccolo corredo per la propria igiene
personale cui devono avere cura essendo i soli responsabili. Sono esclusi i cosmetici e
tutti gli accessori per la cura estetica (ad eccezione delle alunne della scuola
secondaria di II grado, alle quali è consentita maggiore discrezionalità). Si rende
noto che, alle alunne che non
8
•
ottemperassero a tale disposizione, verrà espressamente richiesto di rimuovere i
cosmetici utilizzati e si provvederà ad informare i genitori.
•
In particolare, per le lezioni di Scienze Motorie, ogni alunno deve presentarsi fin
dalla prima ora di lezione e per tutto l’anno scolastico, con l’attrezzatura indossata che
prevede tuta e maglia date in dotazione dal Convitto o, in alternativa altro abbigliamento
con i medesimi colori (pantalone e giacca blu, maglia rossa), scarpe ginniche allacciate e
con suola flessibile, calze o tubolari di cotone. Inoltre si rende necessario presentare un
certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le
attività extracurricolari. Gli alunni sprovvisti del certificato medico non possono svolgere
l’attività sportiva extracurricolare.
•
Il Convitto Nazionale predispone per ogni alunno la tuta sportiva e la
maglietta personalizzata con lo stemma dell’istituto. La stessa deve essere
utilizzata dagli alunni per tutte le manifestazioni pubbliche all’interno e all’esterno
del Convitto Nazionale, oltre che per la lezione di Scienze Motorie. Detta divisa
deve essere indossata in occasione dei viaggi di istruzione, visite guidate,
partecipazione a convegni ed ogni altra occasione ufficiale e segnalata dalla
Direzione.
Art. 6 - CAMBIO DELL’ORA
Durante il cambio dell’insegnante, gli studenti sono tenuti a rimanere nella propria aula
senza uscire nel corridoio, né andare ai servizi, preparando il materiale per l’ora
successiva e rispettando chi prosegue il lavoro.
Art. 7 - RICREAZIONE SCOLASTICA
Per la scuola primaria e secondaria di I grado si svolge all’interno della propria aula
e/o in altri spazi a discrezione dei docenti
Per gli alunni della scuola secondaria di II grado può svolgersi anche nel giardino
interno alla scuola, in spazi appositamente delimitati.
E’ ancora una volta dovere degli insegnanti di turno far sì che la ricreazione avvenga in
modo disciplinato.
L’eventuale cambio dell’insegnante avviene al termine della ricreazione.
La merenda va consumata secondo le norme igieniche ed è vietato l’utilizzo di
bibite in lattine e in vetro.
Art. 8- USCITA IN BAGNO
È consentito agli studenti di potersi recare in bagno durante le ore di lezione, previo
permesso dell’insegnante. Pertanto si dispone che gli studenti, uno per volta per classe,
possano recarsi in bagno dalla seconda alla penultima ora.
Durante il semiconvitto possono recarsi in bagno all’inizio dell’attività e un’altra volta
dopo la ricreazione sportiva, casi particolari verranno valutati dai docenti o educatori in
servizio.
Art. 9- SPOSTAMENTI NEI VARI SPAZI SCOLASTICI
Il trasferimento degli studenti dall’aula ai vari spazi scolastici (palestra, aula di
informatica, di musica,
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di artistica, di scienze, mensa, ecc) deve avvenire in fila nel modo più ordinato possibile
e in silenzio.
L’accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera dei docenti
(insegnanti ed educatori)
che possono, peraltro, essere coadiuvati, a titolo sussidiario, dal personale ausiliario.
Art. 10 COMPORTAMENTO CIVICO
Art. 10 a
L’alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento civile ed in particolare:
•
Deve presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con
abbigliamento rispettoso nei confronti dell'istituzione evitando pantaloni a vita
bassa, magliette sopra l’ombelico o eccessivamente scollate, l'uso smodato dei
cosmetici, ecc..;
•
Deve tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli
utili alla sua attività di studio; per quanto concerne le attività musicali, è fatto
divieto di lasciare a scuola “lo strumento musicale”;
•
Deve mantenere, in ogni momento della vita scolastica un comportamento
serio e educato nei confronti di chiunque, degli insegnanti, degli educatori, dei
compagni e di tutto il personale del Convitto Nazionale;
•
Deve usare un linguaggio corretto evitando ogni aggressività fisica o
verbale (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) e atteggiamenti poco corretti
(masticare gomme americane, tenere il cappello in testa all’interno della scuola,
ecc.);
•
Deve alzarsi quando nell’aula entra ed esce una persona adulta (per la
scuola secondaria);
•
Deve rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio del Convitto
Nazionale e l'ambiente dove studia e lavora
collaborando per renderlo
confortevole ed accogliente;
•
Deve utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi del Convitto
Nazionale secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza
previste dalla normativa vigente ed è tenuto a risarcire i danni causati alle persone,
agli arredi e alle attrezzature;
•
Non deve sporcare l’ambiente scolastico e non deve danneggiare
materiali, arredi e strutture;
•
Deve rispettare gli spazi esterni (cortile, aiuole, campi sportivi, panchine,
ecc..), non danneggiarli (graffiti, manomettere gli oggetti porta rifiuti, le panche e le
attrezzature sportive), e riporre qualunque rifiuto negli appositi contenitori;
•
Non deve bere dalle bottiglie durante le ore di lezione senza
l’autorizzazione del docente è assolutamente vietato portare a scuola delle lattine.
È consentito l’uso di farmaci e/o integratori dietetici solo previa comunicazione
scritta da parte della famiglia, precisando che nessun operatore scolastico è
autorizzato alla somministrazione;
•
È sconsigliato portare qualunque tipo di oggetto personale di valore in
quanto la direzione non risponde di eventuali perdite o danni.
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti, deterioramenti di oggetti
introdotti senza autorizzazione e non richiesti esplicitamente per lo svolgimento
delle attività didattiche ed educative.
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Art. 10 b
Tutti gli operatori della scuola sono tenuti ad un comportamento e un abbigliamento
che sia decoroso, rispettoso e a norma. Il personale ATA deve, durante il servizio,
portare il camice e calzature a norma di sicurezza.
Art. - 11- DIVIETI
•
VIETATO FUMARE: In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è
assolutamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni del plesso scolastico. Si
applicano la Legge 584/1975 (divieto di fumo) e la Legge 3/2003 –(tutela non
fumatori).Appositi cartelli posti all’interno dell’edificio scolastico segnalano il
divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere
alla contestazione di eventuali infrazioni.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•
•
VIETATO L’USO DEL TELEFONO CELLULARE: In ottemperanza alle
disposizioni ministeriali, è vietato l’uso del telefono cellulare: se ne vieta l’uso sia
durante le attività curricolari sia durante l’attività del semiconvitto, per gli studenti e
per il personale docente (insegnanti ed educatori). Per le comunicazioni urgenti, gli
alunni e i docenti hanno a disposizione il telefono di servizio, previa
autorizzazione. Qualora l’istanza indicata nel presente regolamento non venisse
rispettata verranno adottate le previste sanzioni disciplinari. (Circ. Ministro della
Pubblica Istruzione del 15/03/07). Si informano i signori genitori che, nel caso in
cui l’alunno non ottemperasse alle disposizioni Ministeriali di cui sopra, i docenti
sono autorizzati a sequestrare l’apparecchio elettronico e recapitarlo presso la
presidenza.
VIETATO L’USO DI GAME BOY, LETTORI CD, LETTORI MP3, FOTO
CAMERE, VIDEO CAMERE, TABLETS, ECC. La trasgressione della regola
comporta il temporaneo ritiro dell’oggetto che viene consegnato al Rettore. Solo in
casi particolari e riconducibili ad attività educative e didattiche, i docenti
consentono l’accesso al Convitto Nazionale e l’utilizzo dei suddetti apparecchi;
•
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
VIETATO L’USO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE se non per scopi didattici e
dietro autorizzazione del docente. Durante le ricreazioni è consentito l'ascolto della
musica e la comunicazione tramite il cellulare. Rimane comunque assoluto e
permanente il divieto di creazione, riproduzione e scambio di filmati e fotografie se non
per scopi didattici e dietro autorizzazione del docente
Art. 12 - RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
•
La famiglia si impegna a prendere visione e firmare tutte le liberatorie e le diverse
autorizzazioni inerenti l’attività didattica, formativa ed educativa.
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•
•
•
•
•
I genitori possono incontrare gli insegnanti nei colloqui generali, secondo le disposizioni
stabilite dal Consiglio di Istituto; nei colloqui personali, su convocazione dei docenti o
su loro diretta richiesta scritta (nel diario scolastico fornito dal Convitto), in orario
precedentemente concordato.
Si fa presente che, per qualsiasi problema sia di pertinenza didattica che
disciplinare (anche in caso di comunicazione scritta o telefonica), i genitori
devono rivolgersi direttamente al personale docente o educativo interessato,
previo appuntamento, fuori dall’orario didattico ed educativo.
Gli educatori sono a disposizione per i colloqui con le famiglie durante gli orari stabiliti
che verranno affissi in bacheca.
Tutti gli operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e costruttiva
collaborazione con le famiglie, al fine di predisporre un ambiente di apprendimento
sereno e motivante per tutti gli alunni.
N.B. : COMPORTAMENTI SCORRETTI SONO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI ALLA FAMIGLIA E COMPORTANO
ADEGUATI PROVVEDIMENTI.
Art. 13- SANZIONI DISCIPLINARI
SCUOLE E SEMICONVITTO
• Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità
educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra
sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Inoltre
devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
• Per quanto possibile, le sanzioni si devono inoltre ispirare al principio della
riparazione del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si
deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno
scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
• Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nel
Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite
didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.) e delle ore delle attività
del semiconvitto.
• Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve
irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
a) RICHIAMO SCRITTO SUL DIARIO SCOLASTICO
1) per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
2) scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale
A.T.A.;
3) disturbo durante le lezioni;
4) mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità;
5) violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
6) uso di apparecchiature non consentite (es. telefoni cellulari, radio,…);
7) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.
Infligge la sanzione: Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico
12
b) AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE DELLA SCUOLA O
DEL
SEMICONVITTO
1) scorrettezze reiterate verso i compagni,
2) scorrettezze verso gli insegnanti;
3) scorrettezze verso gli educatori;
4) scorrettezze verso il personale;
5) disturbo continuato durante le lezioni;
6) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità,
7) danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o
strutture scolastiche;
8) abbigliamento indecoroso;
9) violazioni alle norme di sicurezza;
10) allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche, formative ed
educative;
11) violazione al divieto di fumo, secondo le normative vigenti, dai responsabili
nominati all’uopo;
12) altro.
Infliggono la sanzione: Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico
• Ciascun docente/educatore è tenuto a comunicare alla famiglia, attraverso
la segreteria alunni, con moduli prestampati e successivo colloquio l’avvenuta
ammonizione.
• Dopo tre ammonizioni sul registro di classe della scuola o del semiconvitto
il coordinatore della classe convoca, attraverso lettera protocollata dalla
segreteria alunni, i genitori dell’allievo.
• Il Consiglio di classe, nella sua composizione allargata a tutte le
componenti si riserva la facoltà di determinare ed erogare la sanzione
disciplinare prevista dai punti c) e d) in caso di grave scorrettezza dell 'alunno
prima di aver raggiunto le tre note sul registro.
c) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI :
1) quando si superano tre ammonizioni scritte sui registri di classe (si sommano
quelle della scuola con quelle del semiconvitto);
2) falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti
scolastici;
3) turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, agli educatori e al personale;
4) grave danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
5) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori e il personale;
6) violazioni gravi alle norme di sicurezza;
7) danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
8) allontanamento ingiustificato dall’edificio scolastico durante le attività didattiche,
formative ed educative;
9) comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee;
10) comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
13
11) mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza, di puntualità e soprattutto mancanza di rispetto nei confronti dell’Istituzione Scuola;
12) atti e molestie anche di carattere sessuale;
13) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
14) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno del Convitto e che possono
rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno
funzionamento dello stesso;
15) atti di “BULLISMO”, cioè comportamenti aggressivi, prepotenti e violenti da parte di uno o più alunni ai danni di uno o più coetanei o allievi più piccoli, caratte rizzati da intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione. E’
evidente che la violenza può esercitarsi in vari modi, sia diretti (percosse, piccoli
furti, insulti, estorsione, minacce, lesioni personali,) che indiretti (esclusione dal
gioco, critiche immotivate, eccessivo controllo, offese, prese in giro, false accuse, razzismo, voci diffamatorie) o anche attraverso l’uso scorretto di strumenti
multimediali (la pubblicazione non autorizzata di foto e video su facebook,
you tube, tweeter, ecc).
Infligge la sanzione: Consiglio di Classe nella sua composizione allargata
(docenti, educatori, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti.
Il consiglio di classe ogni qual volta esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti,
ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione
(esempio qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga. (Art. 5 D. Lgs. n.
297/1994).
d) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA SEI A DIECI GIORNI:
1.
recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
•
la recidiva dei comportamenti di cui alla lettera b e le violazioni indicate
nella lettera c, possono comportare la dichiarazione da parte del Consiglio
di Classe della non idoneità alla vita del Semiconvitto o del Convitto e
pertanto la non riconferma per l’anno successivo della frequenza
nell’istituto.
e) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15
GIORNI (Art. 4 – Comma 9), quando ricorrono due condizioni, entrambe
necessarie:
1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione,
ovvero al permanere della situazione di pericolo.
14
•
•
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico il Convitto Nazionale può
essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di
reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui
medesimi fatti, sono svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati
con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi
sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
f) ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9bis) quando siano
previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico;
”Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e - f, occorrerà evitare che l’applicazione
di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà
essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio”.
g) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art.
4 comma 9 bis e 9 ter) nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione
dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti c,d,e,f, possono
essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
•
"La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le
motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L.
241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima”.
15
• Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di
stato, occorre, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico.
IL Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti, educatori,
rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti Art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) delibera che gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari
ricorrenti possano non partecipare nel corso dello stesso anno scolastico
alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative stabilite in
sede di programmazione.
• Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente deve frequentare le
lezioni in altra classe dello stesso livello. Il Consiglio di Classe stabilisce le
modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione
temporanea degli studi.
Art. 14 VOTO DI CONDOTTA (Scuola Secondaria I grado)
Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono
automaticamente a determinare il voto di condotta e concorrono altresì alla
determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della
partecipazione al dialogo educativo.
Valutazione del comportamento degli studenti (Art. 2. D.L. 1 settembre 2008, n. 137 )
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle
2.
Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica,anche in relazione alla partecipazione alle
attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche e fuori della
propria sede.
3.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione
dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità
applicative del presente articolo”.
16
Si elencano, di seguito, le griglie di valutazione dei vari settori:
SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA
VOTO 10
OTTIMO
a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
b) Frequenza alle lezioni assidua
c) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
d) Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni
e) Proficuo e serio svolgimento delle consegne scolastiche
f) Ruolo propositivo all’interno della classe
VOTO 9
DISTINTO
a) Pieno rispetto del regolamento scolastico
b) Frequenza alle lezioni regolare
c) Comportamento positivo per responsabilità e collaborazione
d) Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
VOTO 8
BUONO
a) Rispetto del regolamento scolastico
b) Frequenza alle lezioni regolare
c) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione
d) Buon interesse e partecipazione alle lezioni
e) Adeguato svolgimento delle consegne scolastiche
VOTO 7
SUFFICIENT
E
a) Parziale rispetto del regolamento scolastico
b) Frequenza alle lezioni irregolare
c) Incostante interesse e partecipazione alle lezioni
d) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
e) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
f) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare notifica
alle famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA
VOTO 10
VOTO 9
VOTO 8
•a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
•b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
• c) Frequenza alle lezioni assidua vivo interesse e partecipazione attiva
alle lezioni;
•d) Proficuo e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
•e) Ruolo propositivo all’interno della classe;
•a) Pieno rispetto del regolamento scolastico
•b) Comportamento positivo per responsabilità e collaborazione;
• c) Frequenza alle lezioni regolare, interesse costante e partecipazione
attiva alle lezioni;
•d) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
•a) Rispetto del regolamento scolastico;
17
VOTO 7
VOTO 6
VOTO 5
•b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
•c) Frequenza alle lezioni normale
•d) Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
•e) Adeguato svolgimento delle consegne scolastiche;
• a) Rispetto del regolamento scolastico;
• b) Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
•c) Frequenza alle lezioni normale
• d) Discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
• e) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
•Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in
condotta sul registro di classe
• a) Frequenza alle lezioni irregolare
• b) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
• c) Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
• d) Funzione negativa nel gruppo classe
• e) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con
notifica alle famiglie;
• f) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare
note in condotta sul registro di classe
• g) Sospensione dalle lezioni (non dovuta ad episodi di bullismo )
• Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato
rispetto dei doveri previsti dall’ art. 3 dello Statuto delle studentesse e
degli studenti della Scuola Secondaria (DPR 29.5.98).
• In particolare, se si verifica anche uno solo dei casi che seguono:
• - Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo
professionale del personale della scuola
• - Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e
gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti
• - Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi,
palesemente riconducibili all’alunno; atto vandalico;
• - Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica,
possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni,
gravi atti vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti;) che
comportino pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la
scuola
• - In casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una
particolare gravità al punto da ingenerare allarme sociale e impossibilità
di reinserimento dello studente in scuola durante anno scolastico.
• - Sospensione superiore ai 15 giorni di lezione.
• N.B. un comportamento corretto nel secondo quadrimestre porta
al recupero dell’insufficienza nello scrutinio finale
I criteri sopra enunciati sono stati approvati dagli organi collegiali nelle sedute del
1/09/09 e 6/10/09.
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
Il voto di condotta si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica,
comprendendo anche gli interventi e le attività di carattere educativo che si svolgono al di fuori
18
dell’ambito scolastico. Espresso in decimi e attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli
scrutini, concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli studenti che con il loro
comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla vita
scolastica. Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione deve essere espressa
collegialmente dal Consiglio di Classe, su proposta del docente coordinatore di classe e/o del
docente con il maggior numero di ore e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti,
alla valutazione complessiva dello studente. Il voto di condotta viene computato ai fini del calcolo
della media, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico per il triennio.
Il Collegio dei docenti del 10/09/2012, visti il DPR 249/1988 “Statuto delle Studentesse e
degli Studenti” e successive modifiche (DPR 235/2007); l’art.7 del DPR 122/2009; il Regolamento
d’Istituto e il Regolamento disciplinare, ha deliberato i seguenti criteri di valutazione del
comportamento degli studenti.
Indicatori
1.
Rispetto del regolamento d’Istituto;
2.
comportamento responsabile:
a. nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola;
b. nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni;
c. durante viaggi e visite di istruzione;
3.
frequenza e puntualità;
4.
partecipazione al dialogo educativo;
5.
impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa.
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei segnala però una
presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. Per l’attribuzione
del voto 5 si fa riferimento all'art.7, comma 2-3 del DPR 122/2009.
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA
VOTO 10
• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
• Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
• Frequenza alle lezioni assidua (entro la soglia del 5% di ore di assenza)
• Vivo interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e ruolo propositivo
all’interno della classe
VOTO 9
VOTO 8
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
• Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
• Frequenza alle lezioni assidua (entro la soglia del 10 % di ore di assenza)
• Buona partecipazione al dialogo educativo
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• Sostanziale rispetto del regolamento scolastico
• Comportamento discreto per responsabilità e collaborazione
• Frequenza alle lezioni regolare (entro la soglia del 15 % di ore di assenza)
• Discreta partecipazione al dialogo educativo
• Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche
19
VOTO 7
• Occasionali inadempienze rispetto al regolamento di istituto
• Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità, ma non
sempre collaborativo
• Frequenza alle lezioni regolare con episodi di assenze ingiustificate o
VOTO 6
VOTO 5
frequenza discontinua (entro la soglia del 20 % di ore di assenza)
• Partecipazione discontinua e/o settoriale al dialogo educativo
• Svolgimento delle consegne scolastiche non sempre puntuale
• Gravi e/o ripetute inadempienze rispetto al regolamento di Istituto
• Frequenza alle lezioni irregolare (entro la soglia del 25% di ore di assenza)
• Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
• Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni
• Funzione negativa nel gruppo classe
• Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
• Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di mancato rispetto
dei doveri previsti dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
della Scuola Secondaria (DPR 29.5.98) e successive modifiche (DPR 235
2007)
• In particolare, se si verifica anche uno solo dei casi che seguono:
• offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo
professionale del personale della scuola
• gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e
gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti
• danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, palesemente
riconducibili all’alunno; atto vandalico;
• episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, possano
anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti
vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti) che comportino
pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano la scuola;
• in casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una
particolare gravità al punto da ingenerare allarme sociale e impossibilità di
reinserimento dello studente in scuola durante anno scolastico.
• Sospensione superiore ai 15 giorni di lezione.
20
Corrispondenza tra percentuali e ore di assenza annuali per ogni classe del
Liceo Classico e del Liceo Classico con percorso integrato con il Conservatorio di
Musica
BIENNIO
Monte ore annuale: h 891; settimanale: h 27; media giornaliera: h 5,4 (al Convitto,
calcolata su 5 giorni)
VOTO
soglia max annua
soglia max annua
assenze in percentuale
numero assenze in ore
10
5%
45
9
10%
89
8
15%
134
7
20%
179
6
25%
223
TRIENNIO
Monte ore annuale: h 1023 settimanale: h 31
VOTO
soglia max annua
soglia max annua
assenze in percentuale
numero assenze in ore
10
5%
52
9
10%
103
8
15%
154
7
20%
205
6
25%
256
Corrispondenza tra percentuali e ore di assenza annuali per ogni classe del
Liceo Classico Europeo
Monte ore annuale: h 1254 (I), 1287 (II), 1320 (III, IV), 1386 (V); settimanale: h 38
(I), 39 (II), 40 (III-IV), 42 (V)
VOTO
10
9
8
7
6
soglia max annua
assenze in percentuale
5%
10%
15%
20%
25%
soglia max annua
numero assenze in ore
63 (I)
65 (II)
126 (I)
129 (II)
189 (I)
194 (II)
251 (I)
258 (II)
314 (I)
322 (II)
66 (III, IV)
132 (III, IV)
198 (III, IV)
264 (III, IV)
330 (III, IV)
70 (V)
139 (V)
208 (V)
278 (V)
347 (V)
Corrispondenza tra percentuali e ore di assenza annuali per ogni classe del
Liceo Scientifico Sportivo
BIENNIO
Monte ore annuale: h 957 settimanale: h 29
VOTO
soglia max annua
soglia max annua
assenze in percentuale
numero assenze in ore
10
5%
48
9
10%
96
8
15%
143
7
20%
191
6
25%
239
21
LO STUDENTE CHE PER MOTIVI DISCIPLINARI NON VENGA AMMESSO ALLA
FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA NON POTRA’ RISCRIVERSI AL CONVITTO
NAZIONALE DI CAGLIARI.
• Si precisa che per quanto concerne la Scuola Primaria, obiettivi irrinunciabili di tutti
gli interventi educativi e dei provvedimenti disciplinari saranno l’educazione alla
consapevolezza, la responsabilizzazione degli alunni e il ripristino dei rapporti
costruttivi all’interno della comunità scolastica.
• Gli alunni saranno sempre invitati a riflettere sul proprio comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie azioni e a porgere, quando possibile, scuse formali.
• Le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
ed alla sua reiterazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno; esse terranno conto della situazione personale dello studente, al quale sarà
sempre offerta la possibilità, in base anche al parere dei genitori, di convertire le punizioni in attività in favore della comunità scolastica.
Art. 15 ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE
1.
L'insegnante e l’educatore sono competenti per le sanzioni previste per le
mancanze di lieve entità, di cui all’Art.5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R.
21\11\2007 n. 235. (Art 12 del presente regolamento e lett a)
2.
Il Rettore è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento
dal Convitto Nazionale (Art. 5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235.
In particolare, nei casi di mancanze più rilevanti, che devono essere segnalate in
modo circostanziato dai docenti (insegnanti ed educatori), il Dirigente, valutata
l'entità delle mancanze e sentito lo studente interessato, provvede
all'ammonizione con diffida ed all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe,
per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggior portata.
3.
IL Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti, educatori,
rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti Art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola
per non più di 15 giorni. Art. 5, lett. f) e g) D.P.R. 21\11\2007 n. 235.
4.
Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti
gravissimi, che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni,
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
5.
Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto deliberano dopo aver
preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può
farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo
stesso.
22
6.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
sono di competenza della commissione d’esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato
come segue: contestazione dei fatti da parte dell’Insegnante, dell’Educatore o
del Rettore; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2.
Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3.
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dal Convitto Nazionale e il
pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei
genitori.
4.
Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle
lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5.
In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori,
a cura del Rettore o del Coordinatore di classe.
Art. 17 ORGANO DI GARANZIA - IMPUGNAZIONE
ORGANO DI GARANZIA
Che cos'è?
Si tratta di un organismo, istituito e disciplinato dal regolamento interno della scuola,
che ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che
esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i
doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo",
cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.
Da chi è composto?
L’Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Rettore – Dirigente Scolastico e si
compone, per la scuola secondaria di secondo grado da due docenti designati dal
Consiglio d’Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori, da due
rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori; per la
scuola secondaria di primo grado, invece, da due docenti designati dal Consiglio
d’Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori e da due rappresentanti
eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1). L’organo di Garanzia di Istituto dura in carica due
anni scolastici.
Quali sono le sue funzioni?
L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi presentati dagli studenti contro le sanzioni
comminate e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola sulla corretta
applicazione dello statuto. Inoltre esprime parere vincolante sui reclami contro le violazioni
dello Statuto
Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo
organismo ha il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per
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aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare
alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
Chi può ricorrervi?
Tutti gli studenti o chiunque vi abbia interesse.
IMPUGNAZIONE
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5 del D.P.R.) delle sanzioni disciplinari, le
modifiche introdotte dal regolamento in questione, sono finalizzate a garantire da un lato
“il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del
procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui
il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si
applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in
tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione
espressa, obbligo di motivazione e termine.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia
interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci
giorni. (Art. 5 – Comma 1).
Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di
incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al
provvedimento).
L’Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento e
dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Non è consentita l’astensione.
Art. 18 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a
decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei
Regolamenti d’Istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene
specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale o da un suo delegato che presiede l’Organo di Garanzia Regionale.
Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, per la scuola
secondaria di secondo grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati
nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di primo
grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del
ricorrente o di altri contro interessati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’Organo di Garanzia
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Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l’Organo di
Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui
il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16
- comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale può decidere indipendentemente dal parere.
(Norme finali)
Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più
specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel
presente Regolamento.
Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati
all’atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo
sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.
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CONVITTO NAZIONALE STATALE VITTORIO EMANUELE II