CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO S.p.A.
CCIAA di Milano
“giornate di studio su
etichettatura e presentazione dei prodotti tessili”
OBBLIGHI E PRASSI
COMMERCIALI NELLE VARIE
FASI DI DISTRIBUZIONE
“MARCATURA CE PER INDUMENTI DI
PROTEZIONE E GUANTI”
Gabriella Alberti Fusi
Direzione Tecnica e Ricerca
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Busto Arsizio (VA)
Milano, 12 dicembre 2006
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IL QUADRO NORMATIVO
Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale
durante il lavoro [e successive modifiche e integrazioni]
Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 [e
successive modifiche e integrazioni]
in attuazione delle Direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.
e 2003/18/CE
Titolo IV (art. 40 – 46) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
[(DPI) - Personal Protective Equipment : PPE]
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IL QUADRO NORMATIVO
Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale [e successive modifiche e
integrazioni]
Decreto Legislativo n° 475 del 4 dicembre 1992 [e
successive modifiche e integrazioni] in attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale
Norme Armonizzate: disposizioni di carattere tecnico
adottate da organismi di normazione europei su incarico della
Commissione Europea.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/
standardization/harmstds/reflist/ppe.html
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La definizione di DPI
COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la
persona che li indossa, o comunque li porti con sé, da
rischi per la salute e la sicurezza.
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
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La Direttiva 89/656/CEE (DL 626)
Gli obblighi del Datore di Lavoro
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO





garantire la sicurezza al lavoratore
scegliere i DPI
- mediante analisi dei rischi
- individuando le caratteristiche adeguate ai rischi
- valutando le caratteristiche dei DPI esistenti sul
mercato e raffrontandole con quelle ritenute
necessarie
- individuando le condizioni d’uso
- fornendo i DPI conformi
- adeguando la scelta quando necessario
mantenere in efficienza i DPI
garantire le condizioni igieniche dei DPI
garantire l’informazione e formazione al lavoratore
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA


definizione di Dispositivi di Protezione Individuale
suddivisione dei DPI in tre categorie

requisiti essenziali di salute e sicurezza

procedure di certificazione dei DPI

modalità di etichettatura dei DPI

modalità di controllo per i DPI di III categoria

responsabilità, sanzioni e disposizioni penali
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di I Categoria
Hanno la funzione di salvaguardare da:

azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici

azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti

rischi derivanti da contatto o urti con oggetti caldi, che
espongano ad una temperatura non superiore ai 50° C

ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali

urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a
provocare lesioni a carattere permanente

azione lesiva dei raggi solari
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di I Categoria nel SETTORE TESSILE

indumenti e guanti contro le intemperie e il freddo
(fino a -5°C)

indumenti e guanti contro blandi prodotti
detergenti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di III Categoria
 apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli
areosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,
pericolosi, tossici o radiotossici
 apparecchi di protezione respiratoria che isolano
completamente dall’atmosfera, inclusi quelli
destinati all’immersione
 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo
contro le aggressioni chimiche o contro le
radiazioni ionizzanti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di III Categoria
 dispositivi di intervento in ambienti caldi con effetti
comparabili a quelli di una temperatura d’aria pari
o superiore a 100°C, con o senza radiazioni IR,
fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione
 dispositivi di intervento in ambienti freddi con effetti
comparabili a quelli di una temperatura d’aria
inferiore o pari a - 50°C
 dispositivi destinati a proteggere dalle cadute dall’alto
 dispositivi destinati a proteggere contro i rischi elettrici
per i lavoratori con tensioni pericolose
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di III Categoria nel SETTORE TESSILE

indumenti e guanti per Vigili del Fuoco

indumenti e guanti contro il fuoco e calore (AIB..)

indumenti e guanti contro il freddo (oltre i -50°C)

indumenti e guanti contro le aggressioni chimiche

indumenti e guanti contro le aggressioni microbiche
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
di II Categoria (tutto ciò che non è I o III categoria)
nel SETTORE TESSILE

indumenti e guanti contro il fuoco e calore

indumenti e guanti per saldatori

indumenti e guanti contro il freddo (tra -5°C e - 50°C)

indumenti contro rischi di impigliamento in parti
in movimento

indumenti ad alta visibilità
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo
Per tutte le categorie il fabbricante
prima di apporre la marcatura CE deve:

predisporre la Documentazione Tecnica

costruire il prototipo

effettuare le necessarie verifiche

predisporre la Dichiarazione di Conformità
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo
Per i DPI di II categoria il fabbricante deve inoltre:
 sottoporre la Documentazione Tecnica ad un Organismo
Notificato
 sottoporre il prototipo ad un Organismo Notificato (che
ne verifica la rispondenza ai requisiti mediante
prove – norme di prodotto, norme di prova, requisiti
essenziali)
 ricevere dall’Organismo Notificato (nel caso di verifica
positiva) l’Attestato d’Esame CE di Tipo prima di
effettuare la dichiarazione di conformità e apporre la
Marcatura CE
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo
Per i DPI di III categoria il fabbricante
è inoltre sottoposto ogni anno:
alla sorveglianza di un Organismo Notificato di sua scelta
(non necessariamente l’Organismo che rilasciato l’Attestato
CE) secondo una delle seguenti procedure
campionamento della produzione e verifiche
oppure
sorveglianza del proprio Sistema Qualità
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo
LE CONSEGUENZE DI UNA SITUAZIONE NON CONFORME
Qualora l’organismo accerti che i DPI non rispondano ai
requisiti essenziali, al tipo oggetto dell’Attestato CE o che
l’Organizzazione o le prassi adottate dal fabbricante non
assicurino la conformità della produzione adotta i
provvedimenti necessari e informa immediatamente il
Ministero per gli eventuali provvedimenti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
La procedura di Certificazione CE di tipo
RESPONSABILITÀ
L’apposizione della Marcatura CE, la Dichiarazione di
Conformità, il rilascio della Nota Informativa sono di
responsabilità del “produttore”
Dal “Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo
Produttore: il fabbricante del prodotto ….. e qualsiasi altra persona che si
presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il
proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il
prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito
nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto ….
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