Seminario su norme generali di
attivazione degli interventi di
controllo nell’ATC “Bari”
9 Giugno 2013
Dott. Agr. Silvio Azara
ATC PISA 14
Dott. For. Giovanni Ferrara
ATC BARI
Dovendo prevedere il controllo di specie, considerate problematiche, il
nostro compito primario sarà quello di fornire delle valide motivazioni che
giustifichino la loro attuazione ed essere supportati da dati scientifici. Si
cercherà di valutare eventuali errori gestionali che hanno in qualche
modo agevolato tali anomale situazioni e si dovranno apportare le
adeguate misure correttive.
Il compito primario di chi sarà chiamato a
gestire il territorio sarà quello di fare delle
valutazioni obiettive e diverse al variare
delle condizioni ambientali ove si opererà.
Non possiamo pensare di poter agire nella
stessa maniera in Toscana come in Puglia
e nell’ambito della stessa Regione vi
saranno delle peculiarità differenti anche
in Province limitrofe. Quindi seria analisi
del territorio e adeguata gestione.
In un momento di recessione così forte una risposta forte alle grosse
critiche che da tempo si fanno sul mondo della caccia è senz’altro
rappresentata da una seria e coscienziosa gestione del territorio. Pertanto
in questa precisa ottica ci muoveremo, facendo tesoro delle indicazioni
forniteci da Tecnici preparati ed avvalendoci di operatori qualificati.
Nel nostro caso specifico, al fine di
limitare i danni, ci muoveremo sempre
tenendo in debita considerazione il
disciplinare degli interventi di controllo
(approvato), attuato ai sensi dell’art.34
della L.R. 27/98 e successive modifiche
ed integrazioni, seguendo tutte le
indicazioni fornite dall’ISPRA.
É l’organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza per lo Stato, le
Regioni e le Province
Fornisce i pareri per tutto ciò
che riguarda la fauna selvatica
Ovviamente prima di procedere all’attivazione di interventi su ciascuna
singola specie presa in esame (cinghiale, volpe, corvidi ecc), dovranno
essere avviate tutte le procedure del caso. Parleremo ampiamente,
trattando ciascuna specie oggetto di futuro controllo, dei sistemi
cosiddetti “ecologici” da utilizzarsi sempre, prima di poter intraprendere il
controllo diretto.
Volendo esaminare nello specifico
quanto contenuto nel “disciplinare degli
interventi di limitazione dei danni
arrecati
da
uccelli
e
mammiferi
problematici
all’interno
di
istituti
faunistici e faunistico venatori (pubblici
e privati) e del territorio a gestione
programmata della caccia”, non posso
però prima, esimermi dal fare dei
riferimenti normativi.
Art. 19 Controllo della fauna selvatica( L.157/92)
Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o
altre calamità.
2. Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica
anche nelle zone vietate alla caccia.
Art. 19 Controllo della fauna selvatica( L.157/92)
Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento.
Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali.
Queste potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio1. Le Regioni possono vietare o ridurre
per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna.
ARTICOLO 34
L.R. 27/98
(Controllo della fauna selvatica e divieti temporanei di caccia)
3.Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta delle Province, sentito l’ISPRA,
può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani
e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle
colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato
anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del
suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la
selezione biologica.
4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche
nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne
il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni
previste dalle normative vigenti.
ARTICOLO 34
L.R. 27/98
5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l’utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite
dall’ISPRA.
6. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione
può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla
limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione
responsabile del danno, predisposti dalle Province.
7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni
Provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province possono,
altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sul quali si attuano
i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio,
nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie
volontarie munite di licenza per l’esercizio venatorio, nonché di altro
personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di
porto d’armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.(art.34
L.R.27/98)
Presa in esame la normativa di riferimento non ci rimane che analizzare
tutti i passaggi che determinano la attivazione di un piano di controllo
specificando i diversi ruoli e le differenti modalità operative, proprie del
piano.
Ricordo che la approvazione e
l’attuazione del piano sono soggetti,
come detto al parere dell’ISPRA e
pertanto
ci
dovremo
sempre
muovere tenendo ben presenti le
indicazioni che ci saranno impartite.
Ovviamente dietro questo disciplinare vi è un lavoro di fondo che prevede
la consegna all’Ente (ISPRA) di tutta la documentazione che comprovi la
reale necessità di intervenire, gli obiettivi del piano ed inoltre occorre
dimostrare che sono stati messi in atto tutti i sistemi di difesa definiti
incruenti.
Va inoltre ricordato che le modalità e la
tempistica degli interventi potranno essere
differenziati in funzione degli scopi di
gestione del territorio. Si parlerà quindi di
interventi in Istituti Faunistici Pubblici
IFPU (ZRC, Oasi, Centri Pubblici di
produzione della Fauna Selvatica) in
Istituti Faunistici Privati IFPR (aziende
faunistico e agrituristico venatorie, ZAC,
Centri Privati di Produzione della Fauna
Selvatica, Fondi Chiusi) e nel territorio a
caccia programmata TCP di cui fa parte il
territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia.
Gli interventi di controllo sono autorizzati dal Presidente della Giunta
Regionale, su proposta della Provincia, sentito l’ ISPRA, in base a
specifici piani di controllo per singola specie predisposti dalle Province.
I piani di controllo autorizzati dalla Regione sono recepiti dal Servizio
Caccia dell’Amministrazione competente ed attuati, coordinati e
controllati dalla Polizia Provinciale mediante gli agenti dipendenti.
Tutti gli interventi di controllo possono
essere attuati dalla Polizia Provinciale o da
soggetti da questa delegati, comunque
iscritti all’elenco provinciale, istituito dalla
Provincia, di cui all’art. 34 della L.R. 27/98.
Nell’espletamento delle pratiche inerenti
eventuali richieste di interventi di controllo, vi saranno delle procedure
comuni ed altre particolari e proprie di ciascuna specie che si vuole
controllare. Ricordo che i diversi soggetti, definiti richiedenti (SR), che
saranno presidenti di istituti pubblici, di istituti privati, presidenti ATC, a
nome di agricoltori danneggiati, faranno richiesta al Servizio Caccia di
attivazione degli interventi, mediante l’apposita scheda di richiesta
attivazione interventi (SRAI).
Richieste di interventi.
Ovviamente tali richieste potranno essere
inviate soltanto dopo avere fornito tutte le
informazioni utili a giustificare il ricorso a
tale strumento gestionale.
Se gli agricoltori fanno richiesta diretta al
Servizio Caccia, la domanda viene inviata
ai singoli responsabili dei diversi istituti
coinvolti (SR) e a questo punto se vi è
inefficacia ( non attuazione) da parte di tali
soggetti,
trascorsi 7 giorni dalla
comunicazione,
la
Provincia
può
organizzare in totale autonomia gli
interventi.
In tale scheda saranno indicate: le motivazioni dell’intervento-la località
dei danni in essere e delle colture danneggiate-i proprietari/o conduttori
dei fondi danneggiati-gli interventi di prevenzione ecologici messi in attole colture danneggiate e se possibile la stima economica del danno-tutte
le informazioni utili a giustificare il ricorso a tale strumento gestionale.
Procedura di attivazione degli
interventi
Fatti salvi i casi di estrema urgenza,
disposti
direttamente
dalla
Polizia
Provinciale, l’attivazione degli interventi
avviene
seguendo
una
specifica
procedura che prevede la verifica di
quanto dichiarato nella richiesta di
attivazione interventi.
1)Registrazione della scheda di richiesta di attivazione interventi (SRAI)
ad opera del Servizio Caccia ed avvio dell’istruttoria sulla richiesta.
2)Verifica dei danni segnalati dai soggetti richiedenti, attraverso
l’identificazione della specie responsabile, la valutazione dei quantitativi
di prodotto asportato e la stima dell’entità economica dei danni secondo
criteri di misurazione oggettivi e predefiniti mediante l’esecuzione di
apposito sopralluogo nell’area interessata da parte di periti estimatori
abilitati, appositamente formati ed indicati dall’Amministrazione
competente.
3)Individuazione, applicazione e verifica
dell’efficacia dei “metodi ecologici”, che
costituiscono l’azione cui occorre dare
prioritaria applicazione prima del ricorso
eventuale al controllo numerico cruento.
4)Successivamente all’applicazione dei metodi ecologici e verificata la
loro inefficacia, si procederà all’inserimento della SRAI nel programma
delle attività di controllo. In questa fase viene attribuito il Numero Univoco
d’Intervento (NUI) che identifica la località, il Comune e la specie a cui è
rivolto l’intervento.
5)Il Servizio Caccia invia la segnalazione
d’inserimento della richiesta di intervento
alla Polizia Provinciale.
6)Il Comandante della Polizia Provinciale
provvede ad indicare nella Scheda
Autorizzativa il nominativo dell’Agente
designato ad assumere il ruolo di Agente
Responsabile (AR) dell’intervento. La
Polizia Provinciale può disporre, ovvero
inserire specifiche prescrizioni operative
e/o
di
intervento
nella
Scheda
Autorizzativa (SA).
Per ciascuna operazione di controllo viene individuato un Agente
Responsabile (AR) dell’intervento tra gli agenti faunistici della Polizia
Provinciale. L’AR è indicato formalmente dal Comandante della Polizia
Provinciale. Spetta all’AR il coordinamento in campo degli interventi sulla
base degli atti autorizzativi e delle indicazioni particolari date dal
Comandante della Polizia Provinciale, nonché la consegna degli eventuali
capi prelevati o abbattuti.
La Polizia Provinciale potrà avvalersi per
le
attività
di
vigilanza
connesse
all’esecuzione
degli
interventi
di
controllo,
della
collaborazione
dei
soggetti muniti di decreto per la Vigilanza
Venatoria Volontaria di cui all’art. 44 della
L.R. 27/98, mentre per l’esecuzione degli
interventi di controllo potrà avvalersi
esclusivamente dei soggetti iscritti
nell’elenco provinciale di cui all’art. 34
della L.R. 27/98.
Partecipanti agli interventi di controllo
Agenti facenti parte della Polizia Provinciale o da essi delegati.
Cacciatori purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti
all’apposito Registro Provinciale.
Proprietari e/o conduttori dei fondi interessati purché abilitati ai sensi
dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale.
Personale alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici privati purché
abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro
Provinciale.
Personale alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di
intervento purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti
all’apposito Registro Provinciale.
Tutti questi soggetti per le sole specie di cui risultino in possesso di
abilitazione.
Tutti i partecipanti dovranno: essere muniti di copertura assicurativa
valida per gli interventi di controllo di cui all’art. 34 L.R. 27/98.
All’AR è demandata esclusivamente l’attività di vigilanza sugli interventi
di controllo non potendo lo stesso intervenire alle operazioni di controllo
con i mezzi di caccia di cui all’art. 32 L.R. 27/98 e s.m.i. al fine di espletare
al meglio il coordinamento e la vigilanza durante l’esecuzione
dell’intervento. L’AR deve sempre dare comunicazione almeno 48 ore
prima, alla Polizia Provinciale, di eventuale intervento.
Prima dell’intervento, deve compilare e
firmare la Scheda di Avvio ed Esito
Intervento (SAEI) relativa alla data,
all’istituto, alla località, ai partecipanti ed
alla modalità di intervento e tenere la
stessa scheda a disposizione, per l’intera
durata dell’intervento; nella scheda
devono essere registrati, alla fine di ogni
intervento i capi prelevati e la loro
destinazione.
L’AR dovrà sempre verificare all’atto della compilazione della Scheda di
avvio ed esito intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e
dei requisiti di partecipazione validi, di porto d’armi in corso di validità, di
polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo. Inoltre dovrà a
conclusione degli stessi far avere la scheda o direttamente, o tramite i
responsabili delle zone in cui opera, al Servizio Caccia, al massimo entro
10 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione.
Nessuna attività legata e/o connessa
con la realizzazione degli interventi di
controllo può essere effettuata se
priva
dell’Agente
Responsabile,
indicato nella Scheda Autorizzativa,
che svolge funzioni di Vigilanza
Venatoria.
Norme di comportamento e sicurezza
In tutti gli interventi, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere
osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle
leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità.
Tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono
obbligati ad indossare un “gilet” di sicurezza ad alta visibilità di colore
giallo o arancio, dal momento dell’inizio sino alla fine dell’intervento (tutte
le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia prima e dopo
le operazioni di controllo), l’Agente Responsabile è tenuto a non
consentire la partecipazione di soggetti sprovvisti del “gilet” ad alta
visibilità e sprovvisti di custodia per le armi.
Tutti i partecipanti sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme di
sicurezza contenute nella L.R. n. 27/98 ed in particolare a non sparare in
direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di
lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti
destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopradetti
immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione.
Norme di comportamento e sicurezza
Pur nel rispetto delle norme citate l’AR, avvalendosi dei soggetti
autorizzati è tenuto a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva
esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di
intervento, di idonei cartelli recanti l’avviso dell’attuazione di interventi di
abbattimento con l’uso di armi da fuoco.
L’AR, ed i soggetti autorizzati sono altresì tenuti a dare preventiva
informazione circa gli interventi agli abitanti delle aree comprese o
limitrofe a quella di intervento, specificando date ed orari utilizzati.
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa
impartita dall’AR nell’espletamento in loco dell’attività di coordinamento
dell’intervento ed insieme devono rispettare le indicazioni ricevute dal
Comandante della Polizia Provinciale.
Allo scopo di aumentare la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è
fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione
spezzata costituita da pallini con diametro superiore ai 3,9 mm (Pb. 0).
Modalità del Prelievo
DEFINIZIONI:
Controllo: azioni dirette o indirette finalizzate al contenimento di una
specie selvatica non cacciabile o, comunque, in tempi o luoghi di divieto
di caccia, attuate ai sensi delle normative vigenti (art.34 L.R.27/98)
Specie bersaglio: specie obiettivo dell’azione di controllo; da ciò
deriva che tutte le altre specie debbono essere adeguatamente
salvaguardate nel caso vengano coinvolte negli interventi.
Prelievo: intervento diretto di controllo consistente in operazioni di
traslocazione o di rimozione di specie animali selvatiche, dall’area di
intervento mediante cattura o abbattimento.
Cattura: prelievo di soggetti vivi con trappole (gabbie di cattura, fisse o
mobili) allo scopo destinate, con dimensioni idonee per ciascuna specie,
munite di targhetta di riconoscimento rilasciata dagli uffici competenti. In
casi particolari e dietro specifica autorizzazione possono essere
impiegate reti od altre metodologie di cattura (es. telenarcosi), per la
cattura di mammiferi.
Modalità del prelievo
Abbattimento: intervento di prelievo realizzato con armi da fuoco.
Abbattimento all’aspetto: abbattimento realizzato da luogo di
appostamento, nel quale è ristretto l’utilizzo dell’arma da fuoco da
parte dell’operatore.
Abbattimento alla cerca: abbattimento realizzato con arma da fuoco
lungo un percorso finalizzato alla ricerca della preda o delle condizioni
idonee a compiere il tiro in relazione alle condizioni di visibilità,
capacità tecniche, arma e condizioni (ambientali, climatiche o di
visibilità) dell’area di intervento.
Modalità del Prelievo
Abbattimento in girata: prelievo condotto con armi da fuoco mediante l’utilizzo
da parte del/degli operatori di un solo cane specializzato ed abilitato ENCI, per la
specie oggetto del prelievo (segugi a gamba corta, bassotti, terrier) in grado di
segnalare la presenza e/o di indurre al movimento verso le poste. Lo spostamento
deve avvenire “ a fermo” o in movimento ma senza eccessiva forzatura da parte
dei cani. Il cane deve avere un corto raggio di azione anche mediante l’utilizzo di
guinzaglio lungo e deve poter essere richiamato con successo dal conduttore.
L’intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori
eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie
bersaglio, anche con utilizzo di cane limiere.
Abbattimento in braccata: caccia con armi da fuoco, a forzare, con un numero
più elevato del precedente di cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero
di operatori (poste e conduttori cani, o canai) e coinvolge una maggiore
superficie.
Abbattimento in battuta: prelievo operato come in braccata ma senza
l’ausilio di cani. La movimentazione degli animali verso le poste avviene
tramite il movimento coordinato di alcuni operatori (battitori).
Abbattimento alla tana: tipologia di intervento
relativo alla specie volpe nel quale gli operatori si
dispongono in prossimità dell’imbocco delle tane in
attesa dell’uscita del selvatico. La specie bersaglio può
essere forzata a passare dagli ingressi della tana, o
direttamente prelevata, tramite l’utilizzo di cani
specializzati (terrier, bassotti, segugi di piccola taglia) per
la volpe.
Modalità del prelievo
Cane da traccia: cane specializzato nella ricerca di selvatici feriti,
soggetto a prova di lavoro periodica. Il conduttore ed il cane da traccia
debbono possedere abilitazione ed autorizzazione della Provincia per
operare in azioni di controllo. I conduttori abilitati sono inseriti
nell’elenco provinciale per lo svolgimento di tali interventi.
Nel caso sia previsto l’utilizzo del cane, questo dovrà essere iscritto ai
registri dell’anagrafe canina della ASL di residenza del proprietario. Per
ciascuna tipologia di intervento andrà utilizzata solo la razza che ha
comportamento selettivo sulla specie bersaglio dell’intervento.
In tutti gli interventi con l’utilizzo di arma da fuoco, con la sola possibile
eccezione degli interventi alla volpe su tana, i cani utilizzati, per la loro
sicurezza, dovranno indossate un collare arancio o giallo ad alta
visibilità munito di campano.
Al termine della prima parte del nostro incontro, mi auguro di lasciare una
platea altrettanto attenta.
Grazie per l’attenzione
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