Studio Legaie ,4.vv" Fras.Àe ese o ft.a:raieri ,4vv. Gianluigi Giaranuzzi Cardome Viale Papa Giovanni XXIII, n. 2 A _ 70124 \ BARI (al r- \ t rui 1-.- Teti (080)5618083; Fax: (080)21407 3B e-mail: francescoranie @sfudiolegaleranieri.eu Ranieri igi Giannuzzi Web: www. - tudiolegaler an,er,.eu TRitsUNALE rt j Avv.ti DN B,&R.{ GIUDICE UhIICO DEI- LAVORO DI FI{XI\,f,A trSTANZA [dICoRSo EX ARTT. 669 e 700 e. Per Ia sig.ra DE Francesco Giahluigi Giannuzzi p"e" LEOhJARD{S h.Caria ed in osni a*ro ad esso connes_ Il;,iil?liji,ll, ìi,ll;iiili; O_rr"rr;ff:::.:i"::::;lll[ @LN,MRS62L71A662A),nataaBariil3l.0Z.Tg62,ediviresirlenteinBari,;I1:n:::":.L:i"#",: aÌl$ Via Quarto, del n 46, rappresentata e difesa, giusta procura a margine atlazione, di accèttare rjnunzie presente atto, dagti Aw.ti Francesco _";_r;;"*]:";i*,#X+[f (RNIRFNC70D10A662E) e Giadluigi GLAI\indUZZi C,{tr{DOl\lF sost,tuire in udìenza, di in_ :-T::r:.07A662D),presso Bari al V.le papa itlui Studio professionate, corrente,"iffi:hrl"",o,,l. G/ovanni XXIIi n. 2lA, elegge domicitio per tutti effetti di Legge gh":"",,:,Hi:Jn*:*:X carenza diporeri. si indicano, ai sensi e per gli effetti deil,art. Eteggo domicilio in Bari, al Vjale 12s c.p.p.,i ,"gr"r-,ti "";nio,unnixxrrr numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni: Telefax: (080) 561.80.83 u; Fosta elettronica: [email protected],r CONTRO i1 M.I.U.R. (MINISTERO DELL,UNIVERSITA E DELLA RTCERCA) scolAsTrco DELI,'ISTR{,JZIO}IE, (B01B52S058B) e I,UFFICIO REGIONALE pER LA puclr,A (80024770721) _ AMBITO TERRITORLALE pER LA PROVINCIA DI BARI, nele Persone dei rispettivi rappresentanti legali pro legis il il tempore, domiciliatt in ope Bari, presso |AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI (99003250722),Via Mejo d,aBa.ri, n.97; li PREMESSO CHE 1) La ricorrente è docente precari4 inser.ita nelle graduatone n. ze, STUDTo LEGALE RANIERI provinciali ad esaurimento (già permanenti, prima delf intervento della L. n.29612006), del personale docente del1a provincia di Bari per le classi di concorso EEEE (scuola primaria) e AAAA (scuola delf infanzia) sin dall'a.s.200712008 (cfr. doc. 1); 2\ Successivamente a tale anno scolastico, non avendo avuto titgli da dichiarare rispetto a quelli posseduti in precedenza, e non a conoscenza del nuovo procedimento di aggiornamento delle "ss-èii4§ .': ) gradra4tbrie indetto con DM 4212009,la ricorrente non ha Presentato ] .,,"'] aletrhal-domanda '--\ ,) j-sèoIàstico di aggiornamento e/o permanenza per 2009-201,7, subendo graduatorie, come inaicato ali'art. i\ la cancellazione dalle 1, triennio anzidette comma 2, delD.M. 4212009 (cfr. doc. 2); 3) A seguito della cancellazione, alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di aggiornamento de1 proprio punteggio anche nei successivi trienni scolastici rispettivamente, dal DM 4) 2001-201'4 4412011. e e 2014'2017, previsti, dal DM 23512014; di tale uitimo aggiornamento, dunque, 1a ricorrente, che intanto ha conseguito la Laurea in Scienze della In occasione formazione primaria, il 25.06.2013, ha presentato rituale domanda di reinserimento i|29.04.20L4 (cfr. doc. 3); 5) Sta di fatto che f istanza è stata rigettata dal1'Ufficio scoiastico barese che ha addotto la seguente laconica motivazione: "non in possesso dei requisiti richiesti dal dm n 57212013" (cfr. doc. 4); 6) Conseguentemente avverso tale decreto ministeriale la docente ha proposto ricorso al TAR Lazio, affinché, previo accoglimento di apposita istanza cautelare, pronunciasse 1'annullamento del RA\IEFI STUD]O LEG ALE provvedimento amministrativo, nella parte in cui, "all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educatiao inserito a pieno titolo o con risetoa nelle-fusce l, ll, lll ed aggiuntioa delle GAE costituite in ogni prooincia a§p$s lllpersonale che, già inserito nelle dette graduatorie, ggiornamenti non az.tezsn in e non occasione dei prodotto la domanda di permanenzfi ed era nel periodo di ztigenza delle precedenti graduatorie" , nonche ùte "la mancatq presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitizta da*a graduatoria stessa , 7) Con dehreto cautelare n.424012074 de1 10.09.2014, Lazio, riconosciuto ii i1 TAR presupposto di estrema gravità ed urgenza, ha disposto, in via cautelare , ed inaudita altera parte, f iscrizione con riserva della docente, 8) decreto n. ne11a graduatoria ad esaurimento provinciald di III fascia; In adempimento di siffatto provvedimento, 1'AT Bari, con 795213 de1 24.09.2074 si è limitato ad inserire con riserva l'odierna ricorrente nella graduatoria ad esaurimento definitiva per le classi di concorso EEEE (scuoia primaria) e AAAA (scuola delf infanzia), in posizione, dsPettivamente, 1493 e 1279 (senza far conseguire a tale inserimento alcuna conseguenza sul piano del collocandola reclutamento della lavoratrice) (cfr. doc. 5); » n. Sta di fatto che, 875712075 de1 30.06.2015 piir di recente, iI TAR Lazio, con sentenza ha ritenuto iI ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e che awerso tale pronuncia Ia ricorrente ha proposto gravame; DIRITTO STUDTO LEGALÉ RAN]TRI È intetetse del1a ricorrente ottenere, in via cautelare e d'urgenza un prowedimento che scongiuri i1 pericolo grave ed imminente, diretta conseguenza delia dedotta esclusione, di non poter partecipare alle imminenti operazioni di immissione in ruolo, ordinarie e straordinarie, preyiste dalla Legge n.70712075, nonché gli ulteriori nocumenti di cui J 4gCglio si .v r' ' dirà nel corso dell'atto. Pertanto, oggi la docente invoca la tutela cautelare d'urgenza al fine di ottenere un prowedimento che ordini all'amministrazione il reinserimento di urgenza in graduitoria (o di altro equipollente che il Magistrato riterrà di,adottare), entro la conclusione de1le operazioni di reclutamento del personale docente, o comunque utile in vista dell'awio del1'anno scolastico I1 tutto per i seguenti MOTIVI SUL FUMUS BONI JURIS QUANTO ALLA GIURISDIZIONE DELL'A'G.O. In primo luogo deve precisarsi che 1'oggetto del presente giudizio configura la giurisdizione detl'A.G.O, come da costante insegnamento giurisprudenziale. Si cita, a titolo esemplificativo, Suprema Corte, secondo ctti, 1a recente pronuncia della "in tema di gtaduatotie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controaersie promosse per l'accertamento del diitto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs, 16 aprile L994, n.297, e successioe modificazioni, la giurisdizione nssunte con spette dl giudice orilinafio, uenendo in questione determinazioni di laooro priz.sato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, la capacitìL e i poteri del datore n. 16il, preLesa utile di fronte alte quali sono configurabili diritti soggettiai, attendo la ad oggetto la conformitìL n legge degli atti di gestione della graduatoria assunzione, e non potendo cont'igutarsi I'inerenza a Per 'concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs' 30 marzo 2001, qmministratiao mantiene la giurisdizione del giudice piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in n 765, - in quanto trattasi, possesso di determina- ti requisiti in una graduatoria preordinath.al conferimento di posti che si rendano disponibili" (Cass.23 lltglio 2014, n. 16756); tr VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE N. 1,4312004 Nonostante la generica motivazione adottata dal MIU& di cui meglio si dirà nel corso dell'atto, è presumibile ritenere che la domanda deila ricorrente non sia stata accolta perché i1 MIUR non ha consentito il reinserimento in graduatoria al personale già presente, e, medio tempore, depennato. Tanto si evince dai fatti di cronaca grudiziaria, poiché analoghe questioni sono attualmente all'attenzione Magistratura Sta de1 di gran parte della Lavoro. di fatto che il rigetto del1a domanda ProPosta dalla docente non trova alcun fondamento nella norma di Legge, tanto da apparire un evidente arbitrio, ingiustificato e foriero dei gravissimi danni patiti dalla STUDIO LEGALE RA\IERI istante. Infatti, l'art. 1, comma 7-bis del D.L. n. 9712004, rubricato Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato aooio dell'anno scolastico 20042005, nonché in materia di esami di Stato e di Uniz.tersità, nel testo risultante ifiche apportate in sede di conversione dalla legge 4 giugno n. 143, dispone quanto segre: " dall'anno scolastico 2005-2006, la penhanenÈa dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico aoaiene su domanda entro il dell'interessato, da presentarsi termine fissato per l'agg'iornamento ilella graduatoria apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uniztersità e della ticerca. con La fiancata presentazione della ilomanda comporta la cancellazione dalla graduatoria tt per gli anni scolastici renserime*o neUa maturato att'atto successioi. A- iofioed@ yafu aeUa " Orbene, se non può recarsi legislatore fosse di subordinare 1a . in dubbio che la volontà del presenza nelle anzidette graduatorie ad una espressa volontà dei docenti di permanervi (nonostante evidenti dubbi di costituzionalità di siffatta previsione normativa, che in questa sede si tralasciano, stante il rito sommario), da comunicare ritualmente entro termini e con modalità predeterminate, è parimenti chiaro che l'esclusione derivante dalla omessa domanda, non è affatto assoluta; a1l'oooosto IL LEGISLATORE HA TESTUALMENTE PREVISTO LA POSSIEILITÀ PER I DOCENTI INTERESSATI DI ESSERE STLDIO LEGALE RANIERI REINSERITI, PREVIO RISPETTO DEI TERMINI FISSATI PER I FUTURI E REGOLARI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE DE QUIBUS. Orbene, in aperto contrasto con Ia norma di Legge innanzi citata, i'ammin[strazione non ha consentito il reinserimento di coloro che erano r I stati cafcellati dalla graduatoria, tra cui f istante, invocando .ifrI#mati'in. 4412017 i dd.mm. e n.23512074) che non hanno contempÌato tale ipotesi. Ed in effetti, l'art. 1, comda 2, del D.M. n. 42 d,el 8.4.2009 prevedeva che " a norma dell'art. 7, comma 7-bis della legge 14312004, la perffianenza, a pieno titolo o con riseroa, nelle graduatorie di cui al precedente coffiffia 1- indicato aoaiene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro al successiao il termine art. 11. La mancata prcsentazione delia domanda comporta la cancellazione de.finitizta dalla graduatoria." . Di pari tenore sono le norme contenute nei successivi DD.MM. nn.44de1 L2.5.2077 e 2351201.4, i1 cui art. l afferma: "Anorma dell,art. 1, comma 1-bis della legge 14312004, ln permanenza, a pieno riseroa, nelle graduatorie a esaurimento aoaiene dell'interessato, da presentarsi entro qrt. 9. La maflcqta il presentazione titolo o con su domanila termine inilicato al successioo della domanda comporta cancellazione ilefinitioa dalla graduatoria. la " In definitiva è dawero evidente il contrasto tra il tenore della norma di Legge con quanto disp_qs'te nqi decreti ministeriali, che pertanto non possono essere validamente invocati dal Ministero STUDTo LEGALE RA\rERr resistente, e dovranno quindi essere disapplicati dal Giudice, nella parte in cui vioiano la norma di Legge, esercitando il potere ex art.S,legge 20 tnaruo 1865, n. 2248 All. E, di disapplicazione degii atti amministrativi in quantginon con{ormi alle leggi. T {altro r, canto, a voler approfondire le ragioni che hanno spinto Legidtore del 2006 a modificare Ie anzidette graduatorie, il emerge evidÈnte laìrarlo: lungi dalf impedire i c.d. "reinserimenti" del personale già incluso, si è tentato di arginare (invano) la famigerata consuetudine amministrativa che ha, nel corso dei àecenni, alimentato ii fenomeno del precariato, dando luogo alla formazione di sterminate (e awilenti) liste di precaril. Sicché, ia Legge n. 29612006 non ha 1o scopo di eliminare i docenti che erano inseriti in graduatori4 quanto solo ed esclusivamente quello di impedire i nuovi ingressi, cioè l'ingresso di nuovo Legislatore ha voluto impedire, personale; il in altre parole, alla p.a. di arruolare nuovi precari in un infinito circolo vizioso (sebbene Ie aule di Giustizia conoscano ben altra realtà!). La questione è peraitro ben nota aila Magistratura sia quella specializzata nella tutela dei diritti dei lavoratori, sia quella amministrativa. Proprio quest'ultima si è già espressa recentissimamente annullando in p arte qua ilDM n.23512074 (ctr. Tar Lazio, sentenza n.7974 r Lo stesso articolo 1, comma 605,lettera c) della citata I egge n.296/2006, fa riferimento alla definizione di un piano triennale per I'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato f STUDIO LEGALE RANIERI del 5 giu 2015). noti anche i pronunciamenti dei Tribunali di merito che hanno ac61to, anche in via cautelare, analoghe istanze, (cft' ex multis' Tribunale Bologna, sentenza n.669 del 1410712015, Tribunale Enna, ordinanza delgluglio20ls,TribunatediPaoia,sentenzadel0T'05'2015'Tribunsle Tribunnle Matera sentenza n. 192120L2, Tribunale Pistoia sentenza n. 77 /2014, Regglo Emiiia, ordinanza n. 825/2012, Tribunnle Napoli sent' n' 2891/2014)' '" VIOLAZIONÉ DELL'ART. 1375 Ck' . e ARTT' 7E8 DELLA LEGGE N. 2471\sso La condotta delle amministrazioni resistenti è illegittima anche sotto altro Profilo. Infatti, l'amministrazione scolastica, prima di procedere al depennamento istantaneo della docente avrebbe dovuto comunicarle l'onere di presentare detta domanda entro un termine prefissato' pena la cancellazione dalla graduatoria, e comunque avviare il procedimento' ne1 rispetto delle forme e delle garanzie previste dalla Legge' Non può certo opinarsi infatti che la P'A' è tenuta al rispetto del principio di corrett @rL 1375 c'c'), nonché comunque al rispetto dei sanciti dalla legge n. 241i1990 e, in particolare' dal principio "Ooe non partecipativo di cui all'art. 7 della predetta legge secondo cui esigenze sussistano ragioni di impedimento derioanti da particolari di celerità delprocedimento,l'aatiodelprocedimentostessoècomunicato,conlemodalità STUDTo LEGAÌ-E Ra\rÉRr preoiste dall'articolo 8, ni soggetti nei confronti dei quali il proooedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono interz.tenirui. Oae parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora"fia un prouztedimento possa derioare un pregiudizio a soggetti 1) indit;idu&i o facilmente indfuiduabili, dirtersi dai suoi diretti destinatari, J l'amm istuazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia I delt'ìnizio dèl procedimento" . Orbene, I'unica possibilità per derogare al rispetto delle garanzie di Legge è data dunque dal1a sussisterlza di ragioni di particolare celerità del procedimento, celtamente inesistenti nel caso di specie, sicché condotta awersa è chiaramente attuata in spregio del1e norme 1a su1 procedimento amm inistrativo Tale circostanza è già stata censurata da1 Consiglio di Stato, che nelia sentenza n. 36581201.4, confermando Ia sentenza n. 2746012010 de1 T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, ha ritenuto illegittimo il D.M. B aprile 2009 n. 42, che (al1a stessa stregua del D.M. 23512074), non aveva previsto l'obbligo per g1i Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti, già ìscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero omesso di presentare la domanda di riconferma nella graduatoria, dell'onere di presentare detta domanda entro cancellazione un termine prefissato, pena la da quest'ultima, ha avuto modo, con riguardo disciplina di cui all'art. 1, comma 1 bis, de1 d.1. 7 osservare che: "Ls presenza nelle graduatorie aIla aprile 2004 n.97, di è condizionata ad una espressa aolonlii dei docenti di permanerTJL aolotltà da manifestarsi nel termine fissato 10 STuDlo LEGALE RaNrF.Rr per gli dell e gr adu at orie medesime. Nella primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l,esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, ner termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di ooleroi nuoaamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che l! il docente che già figura in graduatoria debba per forza riffirmare una oorontà che egti ha già esplesso, a pena di ffitti se quindi è dannosi come l'esclusionedalla graduatoria. giusto d,purare le graduab)je prrmonenti da a presenza di docenti che ffittiaamente nory.abbiano più interesse a permanerai, non è corretto determinarne I'esclusione sulla base di una oolontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in oia implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpeaole, tenuta dagli interessati. Come ha osserrato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del laaoro, sicché è daorsero poco probabile ipotizzare una loro effettioa oolontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; uolontà che non può quindi essere ricaoata aliunde ma. espressa in modo consapeoole. Nessun fondamento positizto alra cance azione de qua può rinztenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 29612006, atteso che tare nuoaa disciplina legislatiaa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie proainciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1ggg, in grnduatorie a esaurimento, consentendo 11 SruDro LEGALE RA^-lERl coloro che hanno in che sono in possesso di un' abilitttzione, nonché, con riseroa' corso una procedura Il abilitante ordinaria o riseroata' riferimento alla legge n. 29612006, con la quale è stata disposta la permanenti riconfigurazione delle graduatorie proainciali da graduatorie (aperte) a gr.aduatorie ad esnurimento (chiuse), risulta opportuno' ,on tuole in quanto è 2007 ) proi,rtedimento legislatiao che si pone un termine ultimo hnno per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilitìL di disporre di prefigurare gli accertamenti biennali, esulando dalla.norma qualsiasi intento l'esclusione dalle mQdesime quale conseguenza dell'omissione della del punteggio ' presentazione della domanda di aggiornamento o conferma e non priao di L'esito aoluto dqll,amministrazione sarebbe contraddittorio, elementi di preaaricazione per le legittime aspettatit'te giuriaiclte degti inleressati,perchél'aaereblindatolegraduatorie'nellaprospettiaadelloro ingiusto' la esqurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente cancellazione det'initi'ta dalle medesi- me per ffitto di una omissione e consapeztole perché non debitamente partecipata completa p artecip in assenza non di una corretta e azione procedimentale' Neconseguecheconriferimentoaiparametricostituzionalidesumibilidagli artt'3,4e97Cost.nonchéaiprincipigenernlidell,qttillitàamministratiaadi 4212009 è illegittimo ctti alla legge n. 247 del 1990, it decreto ministeriale n' Scolastici Prooinciali nella parte in cui non ha preoisto l'obbligo per gti Uft'ici ad esaurimento' e che di comuni- cate ai docenti già iscritti nelle graduatorie hanno omesso effetti della di presentare la domandn di esserai confermati' 1li 72 STUDIO LECALE RANIERI \ I I J legge rf 143/2004, aoztertendoli dell'onere di presentare detta domanda di con- ferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima" . tr VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE In conciusione, non prowedimento con il 7 AGOSTO 1990, N. 241 ci si può esimere dall'osservare come il quale l'amministrazione scolastica ha rigettato f istanza di reinserimento in graduatoria della docente sia a dir poco carente di motivazione. Difatti, I'amministrazione ,i § h-itutu a negare il reinserimento rrtilizzando una ge4eralissima motivazione fondata suÌla presunta carenza dei requisiti indicati nel DM 57212073. Sta di fatto che il citato decreto contiene una moltitudine di indicazioni, anche dettate per disciplinare situazioni differenti (si va dall'insegnamento di sostegno, gli aspiranti già iscritti alle Scuole di specializzazione, a coioro che sono abilitati in altri Stati UE), sicchè il richiamo alf intero atto regolamentare ha consentito a questa difesa solo di procedere per ipotesi. L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di condotto e completezza, le ragioni specifiche che hanno la p.a. ad adottare iI prowedimento amministrativo certezza impugnato, è circostanza che da sola prova f illegittimità della condotta amministrativa. È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi deil'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 13 STUDTO LEGALE RANIERI 241, fòbbligo della motivazione, vale t presupposti a dire dell'esposizione dei di fatto e delle ragroni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i prowedimenti amminislrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez, V, sentenza 11/1012005 n'5479). , Sta di fatto che 1a generica menzione dell'anzidetto decreto, non può in alcun modo essere considerata come adempimento all'obbligo di motivazione del1'atto amministrativo, ed infatti non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni de1{a illegittima reiezione. Sul punto è certamente illuminante f insegnamento dei Consiglio di Stato che con un apprezzabile buon senso e senso pratico, neli'evidente intento di contemperare contrastanti interessi,, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministratiaa, . .. ha rilieoo quando - menomanilo in concreto i dintti del cittadino ad un comprensibile esercizio ilell'azione amministratioa ". \cft. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257). Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa del rigetto dell'istanza, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta cettezza la fondatezza del 1.4 STUDIo LEGALE R,AN]ERI tato da1la docente, contiene argomentazioni inerenti un dirifto motivo di rigetto della domanda che si è ipotizzaro essere alla base della esclusione operata dal1a p.a. ai danni del1a ricorrente. Ci si riserva, pertanto, di meglio argomentare e precisare la domanda, all'esito del1e eventuali difese delle controparti pubbliche. Btrtr trtrtr trDtr SUL PERICULUM IN MORA Il riconoscimento del diritto al reinserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaudmento, a bLron diritto vantato dall'odierna ricorrente, si appalesa di estrema urr"g"n ue si rende dunque necessario i1 ricorso alla procedura cautelare onde evitare i gravissimi pregiudizi che deriverebbero dalf inutile decorrere del tempo necessario aIla conclusione di un giudizio ordinario. Infatti, la ricorrente, avendo accesso esclusivamente alle graduatode di circolo e di istituto sole (che, come noto, sono finallzzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subisce i seguenti ingiusti nocumenti: - non può essere immessa in ruolo, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.Igs. n. 2971L994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 1.0712075 (Riforma della c.d. "Buona Scuola"); - non può beneficiare dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 13U2007 e quindi essere destinataria del conferimenlo di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data; 15 STUDIO LEGALE RA.\.'IERI \ { j In ftre parole, Ia ricorrente è di fatto condannata alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne. già Peraltro sono accoglimento, cautelari nazionali e che, numerosissimi i prowedimenti di e di merito, resi dai Tribunali de1 Lavoro di fatto, ogni giorno incidono su1le predette Graduatorie ad Esaurimento le quali, quotidianamente, vengono aggiornate con il reinserimento di aspiranti docenti depennati in precedenza. Al1a luce di ciò, si rende necessario un prowedimento immediato che consenta alla lavoratrice odierna deducente di ottenere ciò che tantissimi altri colleghi hanno già ayuto modo di far valere grazie alle pronunce di accoglimènto già ottenute. Ma v'è di più. È stato posto un concreto ed improrogabile limile alla procedura di immissioni in ruolo con l'emanazione della Legge 1O7l2Oi5 (c.d. "La Buona Scuola"). Ed infatti, il prowedimento normativo, definitivamente approvato in data 9luglio u.s. e pubblicato in GazzettaUlficiaie in data 15 luglio u.s., delinea iI Piano straordinario di assunzioni le cui domande dovranno essere presentate fra le ore 9.00 del 28 luglio e le ore 14.00 del 14 agosto 2015 attraverso il sistema di Istanze on line del Miur. Il bando per i'iscrizione alla procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge "Buona Scuola" è già stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Miur e descrive la procedura, suddivisa in quattro fasi distinte, per I'assunzione di oltre centomila docenti precari. 16 1_ STUDIO LEGALE RANIERI \ I j Irybuona sostanza, la procedura riguarda i 55.258 nuovi posti dei potenziamento, di cui 6.446 destinati al rafforzamento del sostegno. A questi si sommeranno i posti non assegnati eventualmente vacanti seguito delle assunzioni sul turn over (36.627) a e sui restanti posti disponibili (10.849). In totale quest'anno sararìno 102.7841e assunzioni effettuate nella scuola. " Ebbene, le domande da presentarsi ai fini della partecipazione al il predetto Piano straordinario di assunzioni, ribadisce, è cui lermine ultimo lo si fissato alle ore 14.00 del:14 agosto p.v.. potranno però essere sottoposte Craduatorie ad EsaÉimento de rTuibas ! Tanto significa che soio un prol,vedimento cautelare che ordina il reinserimento nelle GaE può consentire effettivamente alla docente di partecipare al Piano straordinario di assunzioni ed avere, dunque, la concreta possibilità di ottenere ii tanto agognato "posto di ruolo,, al quale aspira, al pari di ogni docente precario. Ma v'è ancora di più Se ciò I non bastasse, la Legge 10712015 pone un ulteriore limite a tutti gli aspiranti docenti che vogliano, a buon diritto, inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento. riecorrere dal 1.'p il 1071201,5 recita testualmente che ,,a settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b) Ed infatti, comma 705 L. (graduatorie ad esaurimento del personale docente, n.d.r.), se esaurite, perdono efficacia durata" ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e . Alla luce di ciò, si rende certamente necessario l'accesso al 17 STUDIO LEGALE RAMER] procedifiento cautelare volto ad ottenere, anche inauilita altera pafte, un provvedimento d'urgenza che dichiari il diritto dell,odierna ricorrente ad inserirsi, nel piu breve tempo possibile, nelle Graduatorie ad Esaurimento. Solo in tal modo potrà utilmente pattecipare al piano straordinario di assunzioni che si chiuderà definitivamente iI 14 agosto p.v. e comunque rientrare a pieno titolo nelle GaE prima che queste perdano di efficacia a seguito del loro " esaurimento" per l,effetto delle assunzioni previste, appunto, dalla 'Buona Scuo1a". La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe, come è chiaro, un pregiudizio,gravissimo ed irreparabile, con una evidentissima perdita di chances e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro. A tutto voler concedere, inoltre, è a tutti evidente il danno alla professionalità patito dalia ricorrente che, come detto, è stata condannata aila precarietà perenne, stante l'impossibilità di accedere ai normali canali previsti per le immissioni in ruolo, o per il conferimento di suppienze annuali; in tal modo precludendo di fatto il diritto alla sottoscrizione di contratti che determinerebbero I'acquisto di un maggior punteggio utile per una migliore collocazione nelle successive procedure selettive . Tanto premesso, i sottoscritti difensore, nella qualità in aiti RICORRONO all'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto em esso inauilita altera parte, considerata Ia urgenza de1 caso, disattesa 18 ogni contraria istanza STUDIO LEGALE RANIERI \I $ $ eccezione, ddeduzione, previa disapplicazione, siccome illegittimi, degli atti amministrativi, meglio individuati in narrativa, nonché di ognl altro atto connesso, conseguente o presupposto, voglia: 1. accertare e dichiarare f illegittimità provvedimento di cancellazione ed inefficacia della ricorrente de1 dalle graduatorie provinciaii ad esaurimento e, conseguentemente, " dichiuru.e il diritto deila stessa a1 reinserimento graduatoria con il punteggio posseduto momento del1a t cancellazione; 2. a1 in dichiarare altresì iI diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio aggiornato con quello dovuto per i nuovi titoli culturali e di servizio eventualmente nelle more maturati, come dichiarati nelIa richiesta di reinserimento per la provincia di Bari come espressamente richiesto nelia domanda di reinserimento. 3. Con il Statuire sulle spese come per Legge. medesimo decreto, il giudice vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione de1 contraddittorio, con otdinanz4 confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale ia ricorrente intende richiedere la declaratoria di illegittimità del prowedimento di cancellazione dal1e graduatorie provinciali ad esaurimento e, conseguentemente, la declaratoria del proprio diritto al reinserimento in 19 graduatoria con il punteggio STUDIo LEGALE RANIERI ì\r Sr.i'§\ ìK\ É r'* i $-!séèduto al momento della cancellazione, nonché ii proprio diritto ad s.L^"' -dsdere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio aggiornato con quello dovuto per i nuovi titoli culturali e di servizio eventuaimente nelle more maturati, come dichiarati nella richiesta di reinserimento per la provincia di Bari come espressamente ne1la domanda di reinserimento, nonché iI risarcimento di patiìi e richiesto tutti i danni paiendi a causa della illegittima condotta avversa. Laddove iI Magistrato ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto aIIe ragioni di *genza prospettate dalla ricorrente, vorrà emettere gli st5:ssi che saranno ritenuti provvedimenti sopra richiesti, ovvero di g1i Giustizi4 con ordinanza, a seguito altri del1a compadzione delle parti, da fissarsi con urgenza. Spese del giudizio come per Legge. In via istruttoria: Quanto alle PROVE COSTITUITE., si allegano i seguenti documenti (contenuti nel fascicolo di parte): 1. Copia stralcio GaE Bari 2009; 2. Copia stralcio GaE Bari 2077; 3. Copia domanda di inserimento in GaE 20L41201,7; 4. Nota prot. N. 2181 del 2.8.13; 5. Nota prot. N. 195213 de124.9.1.4; 6. Stato di Famiglia. Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'awerso contegno processuale, 20 si chiede che il t_ STI IDIO I,ECALE RANIERI ex art. 270 c.p.c. (ovvero, ove {l!' - occorr4 richiesta di informazioni alla p.a. ex afi.213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione M.I.U.R. di tutta la dconoscimento del in giudizio ad opera del documentazione valutata diritto dell'istante ad ai fini del essere presente nella 'anzidetta graduatoria, con il punteggio da ultimo attribuito. Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti i mezzi di prova che 1 saranno ritenuti necessari e rilevdnti a seguito dell'avverso contegno processuale. ISTANZA EX ART.15O C.P.C. Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet iledicato del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria. Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 dei 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è INDETERMINABILE ed è soggetta aI pagamento del contributo unificato nella a di Legge. Bari, dnta del deposito Aw. Gianluigi Aw. 21 t R.G. Cron. TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO i!flffià"*" I r.f., dott.ssa Assunta Napoliello; letto ìl ricorso ex art. 700 c.p.c.; le[ta Ia istanza di notifica ex afl. l5l c.p.c.; RiGETTA l'istanza cautelare inaudita altera parte, atteso che la convocazione delle controparli non è suscettibile di pregiudicare I'attuazione deJl'eventuale prowedimento cautelare positivo emanando ex art. 669 sexies comma 2 cpc, alla lucè. del1e allegazioni e della documentazione probatoria di ) sostegno in atti. Invero, la parte ficotrente non ha esposto specif,rcamente le ragioni per cui la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare 7'atttazione del prowedimento invocato né queste sono desumibili aliunde: ritenuto, comunque, di dover prowedere nel contraddittorio della pade anche in considerazione della necessità, sul piano del fumus bonis iuris, di esperire degli approfondimenti istruttori sulle questioni controverse, effettuabili, per la loro natura, solo in seguito alf instaurazione piena del contraddittorio con le parli intimande : rilevato che la parle ricorrente ha chiesto in ricorso l'aùorizzazione a notificare controinteressati mediante pubblicazione dell'lstruzione Università e il medesimo ai sul sito intemet della parte intimanda Ricerca atteso l'elevato numero Ministero e le particolari difficoltà nel1a identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati; considerato che a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc; ritenuto che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongano di atrtorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione invocata t. i t. , come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in gilrrisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib 21.5.2012); dispone ai sensi dell'ar1. 151 cpc cha la parte istante proweda alla notifica del ricorso de quo ai controiilteressdti con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente decreto sul sjto internet del MIUR nell'apposila comprovante l'awenuta notifi ca; che il forme area tematica con onere di deposito della documentazione ; ricorso unitamente;al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni intimande nelle e termini di legge. FISSA per la comparizione delle parti e la discussione sulla istanza cautelare l'udienza del 6.8.2015 ore 10,30, innanzi ildott.ssa G. De Ceglie, con notifica alla contropafte entro il dì 3.8.201 5. Si comunichi. Ban,31 .7 .2015 BARI4li{+: L'ASSISTT,.:IiE G! E"*'