Studio Legaie
,4.vv" Fras.Àe ese o ft.a:raieri
,4vv. Gianluigi Giaranuzzi Cardome
Viale Papa Giovanni XXIII, n. 2 A _ 70124
\
BARI
(al r- \ t
rui 1-.-
Teti (080)5618083; Fax: (080)21407 3B
e-mail: francescoranie @sfudiolegaleranieri.eu
Ranieri
igi Giannuzzi
Web: www. - tudiolegaler an,er,.eu
TRitsUNALE
rt
j
Avv.ti
DN B,&R.{
GIUDICE UhIICO DEI- LAVORO DI FI{XI\,f,A
trSTANZA
[dICoRSo EX ARTT. 669 e 700 e.
Per Ia sig.ra DE
Francesco
Giahluigi Giannuzzi
p"e"
LEOhJARD{S h.Caria
ed in osni a*ro ad esso connes_
Il;,iil?liji,ll,
ìi,ll;iiili;
O_rr"rr;ff:::.:i"::::;lll[
@LN,MRS62L71A662A),nataaBariil3l.0Z.Tg62,ediviresirlenteinBari,;I1:n:::":.L:i"#",:
aÌl$ Via Quarto,
del
n
46, rappresentata e difesa, giusta
procura a margine
atlazione, di accèttare rjnunzie
presente atto, dagti Aw.ti Francesco
_";_r;;"*]:";i*,#X+[f
(RNIRFNC70D10A662E) e Giadluigi
GLAI\indUZZi C,{tr{DOl\lF sost,tuire in udìenza, di
in_
:-T::r:.07A662D),presso
Bari al V.le papa
itlui
Studio professionate,
corrente,"iffi:hrl"",o,,l.
G/ovanni XXIIi n. 2lA, elegge domicitio
per tutti
effetti di
Legge
gh":"",,:,Hi:Jn*:*:X
carenza diporeri.
si indicano, ai sensi
e
per gli effetti deil,art.
Eteggo domicilio in Bari, al
Vjale
12s
c.p.p.,i ,"gr"r-,ti "";nio,unnixxrrr
numeri ed indirizzi per lo scambio e le
comunicazioni:
Telefax: (080) 561.80.83
u;
Fosta elettronica: [email protected],r
CONTRO
i1
M.I.U.R. (MINISTERO
DELL,UNIVERSITA E DELLA RTCERCA)
scolAsTrco
DELI,'ISTR{,JZIO}IE,
(B01B52S058B) e
I,UFFICIO
REGIONALE pER LA puclr,A
(80024770721) _
AMBITO TERRITORLALE pER
LA PROVINCIA DI BARI, nele
Persone dei rispettivi rappresentanti legali
pro
legis
il
il
tempore, domiciliatt
in
ope
Bari, presso |AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI (99003250722),Via
Mejo d,aBa.ri,
n.97;
li
PREMESSO CHE
1)
La ricorrente è docente precari4
inser.ita nelle graduatone
n.
ze,
STUDTo LEGALE RANIERI
provinciali ad esaurimento (già permanenti, prima delf intervento della
L. n.29612006), del personale docente del1a provincia di Bari per le classi
di concorso EEEE (scuola primaria) e AAAA (scuola delf infanzia) sin
dall'a.s.200712008 (cfr. doc. 1);
2\
Successivamente a tale anno scolastico, non avendo avuto
titgli da dichiarare rispetto a quelli posseduti in precedenza, e non
a conoscenza del nuovo procedimento di aggiornamento delle
"ss-èii4§
.': )
gradra4tbrie indetto con DM 4212009,la ricorrente non ha Presentato
]
.,,"']
aletrhal-domanda
'--\ ,)
j-sèoIàstico
di
aggiornamento e/o permanenza per
2009-201,7, subendo
graduatorie, come inaicato ali'art.
i\
la cancellazione dalle
1,
triennio
anzidette
comma 2, delD.M. 4212009 (cfr. doc.
2);
3)
A
seguito della cancellazione, alla ricorrente
è
stata
preclusa la possibilità di aggiornamento de1 proprio punteggio anche nei
successivi
trienni scolastici
rispettivamente, dal DM
4)
2001-201'4
4412011. e
e
2014'2017, previsti,
dal DM 23512014;
di tale uitimo aggiornamento, dunque, 1a
ricorrente, che intanto ha conseguito la Laurea in Scienze della
In
occasione
formazione primaria,
il
25.06.2013, ha presentato
rituale domanda di
reinserimento i|29.04.20L4 (cfr. doc. 3);
5)
Sta
di fatto che f istanza è stata rigettata
dal1'Ufficio
scoiastico barese che ha addotto la seguente laconica motivazione: "non
in possesso dei requisiti richiesti dal dm n 57212013" (cfr. doc. 4);
6)
Conseguentemente avverso tale decreto ministeriale la
docente ha proposto ricorso al TAR Lazio, affinché, previo accoglimento
di
apposita istanza cautelare, pronunciasse 1'annullamento del
RA\IEFI
STUD]O LEG ALE
provvedimento amministrativo, nella parte
in
cui, "all'art. 1, comma
1,
stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio
soltanto il personale docente ed educatiao inserito a pieno titolo o con risetoa
nelle-fusce
l, ll, lll
ed aggiuntioa delle GAE costituite
in ogni prooincia
a§p$s lllpersonale che, già inserito nelle dette graduatorie,
ggiornamenti non
az.tezsn
in
e non
occasione dei
prodotto la domanda di permanenzfi ed era
nel periodo di ztigenza delle precedenti graduatorie" , nonche
ùte "la mancatq presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria
comporta la cancellazione definitizta da*a graduatoria stessa ,
7)
Con dehreto cautelare n.424012074 de1 10.09.2014,
Lazio, riconosciuto
ii
i1
TAR
presupposto di estrema gravità ed urgenza, ha
disposto, in via cautelare , ed inaudita altera parte, f iscrizione con riserva
della docente,
8)
decreto
n.
ne11a
graduatoria ad esaurimento provinciald di III fascia;
In adempimento di siffatto provvedimento, 1'AT Bari, con
795213 de1 24.09.2074 si è
limitato ad inserire con riserva
l'odierna ricorrente nella graduatoria ad esaurimento definitiva per le
classi di concorso EEEE (scuoia primaria) e AAAA (scuola delf infanzia),
in posizione, dsPettivamente, 1493 e 1279 (senza far
conseguire a tale inserimento alcuna conseguenza sul piano del
collocandola
reclutamento della lavoratrice) (cfr. doc. 5);
»
n.
Sta di fatto che,
875712075 de1 30.06.2015
piir di recente, iI TAR Lazio, con sentenza
ha ritenuto
iI
ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione e che awerso tale pronuncia Ia ricorrente ha
proposto gravame;
DIRITTO
STUDTO LEGALÉ
RAN]TRI
È intetetse del1a ricorrente ottenere, in via cautelare e d'urgenza
un prowedimento che scongiuri
i1
pericolo grave ed imminente, diretta
conseguenza delia dedotta esclusione,
di non poter
partecipare alle
imminenti operazioni di immissione in ruolo, ordinarie e straordinarie,
preyiste dalla Legge n.70712075, nonché gli ulteriori nocumenti di cui
J
4gCglio si
.v
r'
'
dirà nel corso dell'atto.
Pertanto, oggi la docente invoca la tutela cautelare d'urgenza al
fine di ottenere un prowedimento che ordini all'amministrazione il
reinserimento di urgenza in graduitoria (o di altro equipollente che
il
Magistrato riterrà di,adottare), entro la conclusione de1le operazioni di
reclutamento del personale docente, o comunque utile in vista dell'awio
del1'anno scolastico
I1
tutto per i seguenti
MOTIVI
SUL FUMUS BONI JURIS
QUANTO ALLA GIURISDIZIONE DELL'A'G.O.
In primo luogo deve precisarsi che 1'oggetto del presente giudizio
configura la giurisdizione detl'A.G.O, come da costante insegnamento
giurisprudenziale.
Si cita, a titolo esemplificativo,
Suprema Corte, secondo ctti,
1a recente pronuncia della
"in tema di gtaduatotie permanenti
del
personale della scuola, con riferimento alle controaersie promosse per
l'accertamento del
diitto al collocamento in graduatoria ai sensi del
d.lgs, 16 aprile L994, n.297, e successioe modificazioni, la giurisdizione
nssunte con
spette dl giudice orilinafio, uenendo in questione determinazioni
di laooro priz.sato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001,
la capacitìL e i poteri del datore
n. 16il,
preLesa
utile
di fronte alte quali sono configurabili
diritti
soggettiai, attendo la
ad oggetto la conformitìL n legge degli atti di gestione della graduatoria
assunzione, e non potendo cont'igutarsi I'inerenza a
Per
'concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs' 30 marzo 2001,
qmministratiao
mantiene la giurisdizione del giudice
piuttosto, dell'inserimento
di
coloro che sono
in
n
765,
- in quanto trattasi,
possesso
di determina- ti
requisiti in una graduatoria preordinath.al conferimento di posti che si rendano
disponibili" (Cass.23 lltglio 2014, n. 16756);
tr
VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA
1 BIS
DELLA LEGGE N.
1,4312004
Nonostante la generica motivazione adottata dal
MIU& di
cui
meglio si dirà nel corso dell'atto, è presumibile ritenere che la domanda
deila ricorrente non sia stata accolta perché i1 MIUR non ha consentito
il
reinserimento
in
graduatoria al personale già presente, e, medio
tempore, depennato.
Tanto si evince dai fatti di cronaca grudiziaria, poiché analoghe
questioni sono attualmente all'attenzione
Magistratura
Sta
de1
di gran parte della
Lavoro.
di fatto che il rigetto
del1a domanda ProPosta dalla docente
non trova alcun fondamento nella norma di Legge, tanto da apparire un
evidente arbitrio, ingiustificato
e
foriero dei gravissimi danni patiti dalla
STUDIO LEGALE RA\IERI
istante.
Infatti, l'art. 1, comma 7-bis del D.L. n.
9712004, rubricato
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato aooio dell'anno scolastico 20042005, nonché
in materia di esami di Stato
e
di Uniz.tersità, nel testo risultante
ifiche apportate in sede di conversione dalla legge 4 giugno
n. 143, dispone quanto segre: " dall'anno
scolastico 2005-2006, la
penhanenÈa dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico aoaiene su domanda
entro
il
dell'interessato, da presentarsi
termine fissato per l'agg'iornamento ilella graduatoria
apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'uniztersità
e della ticerca.
con
La
fiancata presentazione della ilomanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria
tt
per gli anni scolastici
renserime*o neUa
maturato att'atto
successioi. A- iofioed@
yafu
aeUa
"
Orbene, se non può recarsi
legislatore fosse di subordinare
1a
.
in dubbio che la volontà
del
presenza nelle anzidette graduatorie
ad una espressa volontà dei docenti di permanervi (nonostante evidenti
dubbi di costituzionalità di siffatta previsione normativa, che in questa
sede si tralasciano, stante
il rito sommario), da comunicare ritualmente
entro termini e con modalità predeterminate, è parimenti chiaro che
l'esclusione derivante dalla omessa domanda, non è affatto assoluta;
a1l'oooosto
IL LEGISLATORE HA TESTUALMENTE PREVISTO LA
POSSIEILITÀ PER
I DOCENTI INTERESSATI DI
ESSERE
STLDIO LEGALE RANIERI
REINSERITI, PREVIO RISPETTO DEI TERMINI FISSATI PER I
FUTURI
E
REGOLARI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE
DE QUIBUS.
Orbene, in aperto contrasto con Ia norma di Legge innanzi citata,
i'ammin[strazione non ha consentito il reinserimento di coloro che erano
r
I
stati cafcellati dalla graduatoria, tra cui f istante, invocando
.ifrI#mati'in.
4412017
i
dd.mm.
e n.23512074) che non hanno contempÌato tale
ipotesi.
Ed in effetti, l'art. 1, comda 2, del D.M. n. 42 d,el 8.4.2009
prevedeva che " a norma dell'art. 7, comma 7-bis della legge 14312004, la
perffianenza, a pieno titolo o con riseroa, nelle graduatorie di cui al precedente
coffiffia
1-
indicato
aoaiene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro
al
successiao
il
termine
art. 11. La mancata prcsentazione delia domanda
comporta la cancellazione de.finitizta dalla graduatoria."
.
Di pari tenore sono le norme contenute nei successivi DD.MM.
nn.44de1 L2.5.2077 e 2351201.4,
i1
cui art.
l
afferma: "Anorma dell,art. 1,
comma 1-bis della legge 14312004, ln permanenza, a pieno
riseroa, nelle graduatorie
a
esaurimento aoaiene
dell'interessato, da presentarsi entro
qrt. 9. La maflcqta
il
presentazione
titolo o con
su
domanila
termine inilicato al successioo
della domanda comporta
cancellazione ilefinitioa dalla graduatoria.
la
"
In definitiva è dawero evidente il contrasto tra il tenore della
norma
di
Legge con quanto disp_qs'te nqi decreti ministeriali, che
pertanto non possono essere validamente invocati dal Ministero
STUDTo LEGALE
RA\rERr
resistente, e dovranno quindi essere disapplicati dal Giudice, nella parte
in cui vioiano la norma di Legge, esercitando il potere ex art.S,legge
20
tnaruo 1865, n. 2248 All. E, di disapplicazione degii atti amministrativi
in quantginon con{ormi alle leggi.
T
{altro
r,
canto, a voler approfondire le ragioni che hanno spinto
Legidtore del 2006 a modificare Ie anzidette graduatorie,
il
emerge
evidÈnte laìrarlo: lungi dalf impedire i c.d. "reinserimenti" del personale
già incluso, si è tentato di arginare (invano) la famigerata consuetudine
amministrativa che ha, nel corso dei àecenni, alimentato ii fenomeno del
precariato, dando luogo alla formazione di sterminate (e awilenti) liste
di precaril.
Sicché, ia Legge n. 29612006 non ha 1o scopo di eliminare i docenti
che erano inseriti in graduatori4 quanto solo ed esclusivamente quello
di impedire i nuovi ingressi, cioè l'ingresso di nuovo
Legislatore ha voluto impedire,
personale;
il
in altre parole, alla p.a. di arruolare
nuovi precari in un infinito circolo vizioso (sebbene Ie aule di Giustizia
conoscano ben altra realtà!).
La questione è peraitro ben nota aila Magistratura sia quella
specializzata
nella tutela dei diritti dei lavoratori, sia
quella
amministrativa.
Proprio quest'ultima
si è già espressa recentissimamente
annullando in p arte qua ilDM n.23512074 (ctr. Tar Lazio, sentenza n.7974
r
Lo stesso articolo 1, comma 605,lettera c) della citata I egge n.296/2006, fa riferimento
alla definizione di un piano triennale per I'assunzione a tempo indeterminato allo
scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato
f
STUDIO LEGALE RANIERI
del 5 giu
2015).
noti anche
i
pronunciamenti dei Tribunali di merito che
hanno ac61to, anche in via cautelare, analoghe istanze, (cft' ex multis'
Tribunale Bologna, sentenza n.669 del 1410712015, Tribunale Enna, ordinanza
delgluglio20ls,TribunatediPaoia,sentenzadel0T'05'2015'Tribunsle
Tribunnle
Matera sentenza n. 192120L2, Tribunale Pistoia sentenza n. 77 /2014,
Regglo Emiiia, ordinanza
n. 825/2012, Tribunnle Napoli sent' n' 2891/2014)'
'"
VIOLAZIONÉ DELL'ART. 1375 Ck'
.
e
ARTT'
7E8
DELLA LEGGE
N. 2471\sso
La condotta delle amministrazioni resistenti è illegittima anche
sotto altro Profilo.
Infatti, l'amministrazione scolastica, prima
di
procedere al
depennamento istantaneo della docente avrebbe dovuto comunicarle
l'onere di presentare detta domanda entro un termine prefissato' pena
la cancellazione dalla graduatoria, e comunque avviare il procedimento'
ne1
rispetto delle forme e delle garanzie previste dalla Legge'
Non può certo opinarsi infatti che la P'A' è tenuta al rispetto del
principio di
corrett
@rL 1375 c'c'), nonché comunque
al rispetto dei
sanciti dalla legge
n.
241i1990
e, in particolare' dal principio
"Ooe non
partecipativo di cui all'art. 7 della predetta legge secondo cui
esigenze
sussistano ragioni di impedimento derioanti da particolari
di celerità
delprocedimento,l'aatiodelprocedimentostessoècomunicato,conlemodalità
STUDTo LEGAÌ-E
Ra\rÉRr
preoiste dall'articolo 8, ni soggetti nei confronti dei quali il proooedimento
finale
è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono
interz.tenirui. Oae parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora"fia un prouztedimento possa derioare un pregiudizio
a
soggetti
1)
indit;idu&i o facilmente indfuiduabili, dirtersi dai suoi diretti destinatari,
J
l'amm istuazione è tenuta a fornire loro, con le
stesse
modalità, notizia
I
delt'ìnizio dèl procedimento"
.
Orbene, I'unica possibilità per derogare al rispetto delle garanzie di
Legge è data dunque dal1a sussisterlza di ragioni di particolare celerità
del procedimento, celtamente inesistenti nel caso di specie, sicché
condotta awersa è chiaramente attuata
in spregio
del1e norme
1a
su1
procedimento amm inistrativo
Tale circostanza è già stata censurata da1 Consiglio
di Stato,
che nelia
sentenza n. 36581201.4, confermando Ia sentenza n. 2746012010 de1 T.A.R.
Lazio, Roma, Sezione III bis, ha ritenuto illegittimo il D.M. B aprile 2009
n. 42, che (al1a stessa stregua del D.M. 23512074), non aveva previsto
l'obbligo per
g1i
Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti, già
ìscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero omesso di
presentare la domanda
di riconferma nella graduatoria, dell'onere di
presentare detta domanda entro
cancellazione
un termine
prefissato, pena la
da quest'ultima, ha avuto modo, con riguardo
disciplina di cui all'art. 1, comma 1 bis,
de1 d.1. 7
osservare che: "Ls presenza nelle graduatorie
aIla
aprile 2004 n.97, di
è condizionata ad
una espressa
aolonlii dei docenti di permanerTJL aolotltà da manifestarsi nel termine fissato
10
STuDlo LEGALE RaNrF.Rr
per
gli
dell e gr adu at orie medesime.
Nella
primaria, quindi, l'omessa domanda
è
sanzionata con l,esclusione
dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo
gli interessati,
ner
termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare
di ooleroi nuoaamente figurare.
Pertanto, non è detto,
in linea di principio,
che
l!
il
docente che già figura in
graduatoria debba per forza riffirmare una oorontà che egti ha già esplesso,
a
pena di
ffitti
se quindi
è
dannosi come l'esclusionedalla graduatoria.
giusto d,purare le graduab)je prrmonenti da a presenza di docenti
che ffittiaamente nory.abbiano
più
interesse a permanerai, non è corretto
determinarne I'esclusione sulla base di una oolontà che non si assume acquisita
direttamente, ma solo desunta in oia implicita a mezzo del silenzio o inerzia,
anche incolpeaole, tenuta dagli interessati.
Come ha osserrato
il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al
cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie
in
questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo
del
laaoro, sicché è daorsero poco probabile ipotizzare una loro effettioa oolontà di
fuoriuscire dalle graduatorie medesime; uolontà che non può quindi
essere
ricaoata aliunde ma. espressa in modo consapeoole.
Nessun fondamento positizto alra cance azione de qua può rinztenirsi nel
comma
605 del medesimo art. 1 della legge n. 29612006, atteso che tare nuoaa disciplina
legislatiaa, nell'intento di eliminare
il
risalente fenomeno del precariato nella
scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie proainciali permanenti,
già istituite dalla legge n. 124/1ggg, in grnduatorie a esaurimento, consentendo
11
SruDro LEGALE RA^-lERl
coloro che hanno in
che sono in possesso di un' abilitttzione, nonché, con riseroa'
corso una procedura
Il
abilitante ordinaria o riseroata'
riferimento alla legge
n.
29612006, con
la
quale è stata disposta la
permanenti
riconfigurazione delle graduatorie proainciali da graduatorie
(aperte) a gr.aduatorie ad esnurimento (chiuse), risulta opportuno'
,on
tuole
in quanto
è
2007 )
proi,rtedimento legislatiao che si pone un termine ultimo hnno
per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo
de
futuro
la possibilitìL di disporre
di prefigurare
gli accertamenti biennali, esulando dalla.norma qualsiasi intento
l'esclusione
dalle
mQdesime quale conseguenza dell'omissione della
del punteggio '
presentazione della domanda di aggiornamento o conferma
e non priao di
L'esito aoluto dqll,amministrazione sarebbe contraddittorio,
elementi
di
preaaricazione per
le legittime aspettatit'te giuriaiclte
degti
inleressati,perchél'aaereblindatolegraduatorie'nellaprospettiaadelloro
ingiusto' la
esqurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente
cancellazione det'initi'ta dalle medesi- me per
ffitto di una omissione
e
consapeztole perché non debitamente partecipata
completa
p artecip
in
assenza
non
di una corretta
e
azione procedimentale'
Neconseguecheconriferimentoaiparametricostituzionalidesumibilidagli
artt'3,4e97Cost.nonchéaiprincipigenernlidell,qttillitàamministratiaadi
4212009 è illegittimo
ctti alla legge n. 247 del 1990, it decreto ministeriale n'
Scolastici Prooinciali
nella parte in cui non ha preoisto l'obbligo per gti Uft'ici
ad esaurimento' e che
di comuni- cate ai docenti già iscritti nelle graduatorie
hanno
omesso
effetti della
di presentare la domandn di esserai confermati' 1li
72
STUDIO LECALE RANIERI
\
I
I
J
legge rf 143/2004, aoztertendoli
dell'onere di presentare detta domanda di con-
ferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"
.
tr
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
In
conciusione, non
prowedimento con
il
7
AGOSTO 1990, N.
241
ci si può esimere dall'osservare come il
quale l'amministrazione scolastica ha rigettato
f istanza di reinserimento
in graduatoria della docente sia a dir
poco
carente di motivazione.
Difatti, I'amministrazione ,i § h-itutu a negare il reinserimento
rrtilizzando una ge4eralissima motivazione fondata suÌla presunta
carenza dei requisiti indicati nel DM 57212073.
Sta
di fatto
che
il
citato decreto contiene una moltitudine di
indicazioni, anche dettate per disciplinare situazioni differenti (si va
dall'insegnamento
di
sostegno,
gli aspiranti già iscritti alle Scuole di
specializzazione, a coioro che sono abilitati in altri Stati UE), sicchè
il
richiamo alf intero atto regolamentare ha consentito a questa difesa solo
di procedere per ipotesi.
L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo
grado
di
condotto
e
completezza,
le ragioni specifiche che hanno
la p.a. ad adottare iI
prowedimento amministrativo
certezza
impugnato, è circostanza che da sola prova f illegittimità della condotta
amministrativa.
È infatti perfino superfluo
rammentare che
per
costante
insegnamento pretorio, ai sensi deil'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
13
STUDTO LEGALE RANIERI
241, fòbbligo della motivazione, vale
t
presupposti
a dire
dell'esposizione dei
di fatto e delle ragroni di diritto che sono addotti a
fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per
tutti i prowedimenti amminislrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato,
sez,
V, sentenza 11/1012005 n'5479).
,
Sta di fatto che 1a generica menzione dell'anzidetto decreto, non
può in alcun modo essere considerata come adempimento all'obbligo di
motivazione del1'atto amministrativo, ed infatti non consente alla
ricorrente di conoscere le ragioni de1{a illegittima reiezione.
Sul punto è certamente illuminante f insegnamento dei Consiglio
di
Stato che con
un
apprezzabile buon senso
e
senso pratico,
neli'evidente intento di contemperare contrastanti interessi,, ha rilevato
che
il
difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione
amministratiaa, . .. ha rilieoo quando - menomanilo in concreto i
dintti
del cittadino ad un comprensibile esercizio ilell'azione amministratioa
". \cft.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).
Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che
i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi
a causa
del rigetto dell'istanza, ed aggravati dalla omessa motivazione, il
presente ricorso pur provando con assoluta cettezza la fondatezza del
1.4
STUDIo LEGALE R,AN]ERI
tato da1la docente, contiene argomentazioni inerenti un
dirifto
motivo di rigetto della domanda
che si è ipotizzaro essere alla base della
esclusione operata dal1a p.a. ai danni del1a ricorrente.
Ci si riserva, pertanto, di meglio argomentare e precisare la
domanda, all'esito del1e eventuali difese delle controparti pubbliche.
Btrtr trtrtr
trDtr
SUL PERICULUM IN MORA
Il
riconoscimento del diritto al reinserimento nelle Graduatorie
Provinciali ad Esaudmento, a bLron diritto vantato dall'odierna
ricorrente, si appalesa di estrema urr"g"n ue si rende dunque necessario
i1
ricorso alla procedura cautelare onde evitare i gravissimi pregiudizi
che deriverebbero dalf inutile decorrere del tempo necessario aIla
conclusione di un giudizio ordinario.
Infatti, la ricorrente, avendo accesso esclusivamente alle
graduatode
di circolo e di istituto
sole
(che, come noto, sono finallzzate
esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subisce
i seguenti
ingiusti nocumenti:
-
non può essere immessa in ruolo, né secondo i meccanismi
previsti dall'art. 399 d.Igs. n. 2971L994, né secondo il piano
straordinario previsto dalla Legge n.
1.0712075
(Riforma della
c.d. "Buona Scuola");
-
non può beneficiare dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma
1 e 2, del D.M. n. 13U2007 e quindi essere destinataria del
conferimenlo di supplenze su cattedre vacanti e disponibili
entro
il
31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto
disponibili entro la medesima data;
15
STUDIO LEGALE RA.\.'IERI
\
{
j
In
ftre
parole, Ia ricorrente
è
di fatto condannata alla precarietà
(o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.
già
Peraltro sono
accoglimento, cautelari
nazionali
e che,
numerosissimi
i prowedimenti di
e di merito, resi dai Tribunali
de1 Lavoro
di fatto, ogni giorno incidono su1le predette Graduatorie
ad Esaurimento le quali, quotidianamente, vengono aggiornate con
il
reinserimento di aspiranti docenti depennati in precedenza.
Al1a luce di ciò, si rende necessario un prowedimento immediato
che consenta alla lavoratrice odierna deducente
di
ottenere ciò che
tantissimi altri colleghi hanno già ayuto modo di far valere grazie alle
pronunce di accoglimènto già ottenute.
Ma v'è di più.
È stato posto
un concreto ed improrogabile limile alla procedura
di immissioni in ruolo con l'emanazione della Legge
1O7l2Oi5 (c.d.
"La
Buona Scuola").
Ed infatti, il
prowedimento normativo, definitivamente
approvato in data 9luglio u.s. e pubblicato in GazzettaUlficiaie in data
15 luglio u.s., delinea
iI
Piano straordinario
di
assunzioni le cui
domande dovranno essere presentate fra le ore 9.00 del 28 luglio e le
ore 14.00 del 14 agosto 2015 attraverso
il sistema di Istanze on line del
Miur.
Il
bando per i'iscrizione alla procedura nazionale del Piano
straordinario di assunzioni previsto dalla legge "Buona Scuola" è già
stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Miur e descrive la
procedura, suddivisa in quattro fasi distinte, per I'assunzione di oltre
centomila docenti precari.
16
1_
STUDIO LEGALE RANIERI
\
I
j
Irybuona sostanza, la procedura riguarda i 55.258 nuovi posti dei
potenziamento, di cui 6.446 destinati al rafforzamento del sostegno. A
questi si sommeranno
i
posti non assegnati eventualmente vacanti
seguito delle assunzioni sul
turn over
(36.627)
a
e sui restanti posti
disponibili (10.849). In totale quest'anno sararìno 102.7841e assunzioni
effettuate nella scuola.
"
Ebbene, le domande da presentarsi ai
fini della partecipazione al
il
predetto Piano straordinario di assunzioni,
ribadisce,
è
cui lermine ultimo lo si
fissato alle ore 14.00 del:14 agosto p.v.. potranno però essere
sottoposte
Craduatorie ad EsaÉimento de rTuibas !
Tanto significa che soio un prol,vedimento cautelare che ordina
il
reinserimento nelle GaE può consentire effettivamente alla docente di
partecipare al Piano straordinario di assunzioni ed avere, dunque, la
concreta possibilità
di ottenere ii tanto agognato "posto di ruolo,,
al
quale aspira, al pari di ogni docente precario.
Ma v'è ancora di più
Se ciò
I
non bastasse, la Legge 10712015 pone un ulteriore limite
a
tutti gli aspiranti docenti che vogliano, a buon diritto, inserirsi nelle
Graduatorie ad Esaurimento.
riecorrere dal
1.'p
il
1071201,5
recita testualmente che
,,a
settembre 2015, le graduatorie di
cui al comma 96, lettera
b)
Ed infatti,
comma 705 L.
(graduatorie ad esaurimento del personale docente, n.d.r.), se esaurite,
perdono efficacia
durata"
ai fini dell'assunzione
con contratti di qualsiasi tipo
e
.
Alla luce di ciò, si rende certamente necessario l'accesso al
17
STUDIO LEGALE RAMER]
procedifiento cautelare volto ad ottenere, anche inauilita altera pafte,
un
provvedimento d'urgenza che dichiari
il diritto dell,odierna
ricorrente ad inserirsi, nel piu breve tempo possibile, nelle Graduatorie
ad Esaurimento.
Solo
in tal modo potrà utilmente pattecipare al
piano
straordinario di assunzioni che si chiuderà definitivamente iI 14 agosto
p.v. e comunque rientrare a pieno titolo nelle GaE prima che queste
perdano di efficacia a seguito del loro " esaurimento" per l,effetto delle
assunzioni previste, appunto, dalla 'Buona Scuo1a".
La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe, come
è
chiaro, un pregiudizio,gravissimo ed irreparabile, con una evidentissima
perdita di
chances e
di progressione di carriera, oltre che di progressione
nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.
A tutto voler concedere, inoltre, è a tutti evidente il danno alla
professionalità patito dalia ricorrente che, come detto,
è
stata
condannata aila precarietà perenne, stante l'impossibilità di accedere ai
normali canali previsti per le immissioni in ruolo, o per il conferimento
di suppienze annuali; in tal modo precludendo di fatto il diritto alla
sottoscrizione
di
contratti che determinerebbero I'acquisto
di
un
maggior punteggio utile per una migliore collocazione nelle successive
procedure selettive
.
Tanto premesso, i sottoscritti difensore, nella qualità in aiti
RICORRONO
all'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione di Giudice monocratico
del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto em esso inauilita altera
parte, considerata Ia urgenza
de1 caso, disattesa
18
ogni contraria istanza
STUDIO LEGALE RANIERI
\I
$
$
eccezione, ddeduzione, previa disapplicazione, siccome illegittimi, degli
atti amministrativi, meglio individuati in narrativa, nonché di ognl altro
atto connesso, conseguente o presupposto, voglia:
1.
accertare
e
dichiarare f illegittimità
provvedimento
di
cancellazione
ed
inefficacia
della ricorrente
de1
dalle
graduatorie provinciaii ad esaurimento e, conseguentemente,
"
dichiuru.e
il diritto deila stessa a1 reinserimento
graduatoria con
il
punteggio posseduto
momento
del1a
t
cancellazione;
2.
a1
in
dichiarare altresì iI diritto della ricorrente ad essere reinserita
nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio aggiornato
con quello dovuto per
i
nuovi titoli culturali e di servizio
eventualmente nelle more maturati, come dichiarati nelIa
richiesta
di
reinserimento per
la provincia di Bari
come
espressamente richiesto nelia domanda di reinserimento.
3.
Con
il
Statuire sulle spese come per Legge.
medesimo decreto,
il
giudice vorrà fissare udienza di
comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione
de1 contraddittorio, con
otdinanz4 confermare
il
decreto emesso ed
eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di
merito nel quale ia ricorrente intende richiedere la declaratoria di
illegittimità del prowedimento
di
cancellazione dal1e graduatorie
provinciali ad esaurimento e, conseguentemente, la declaratoria del
proprio diritto
al
reinserimento
in
19
graduatoria con
il
punteggio
STUDIo LEGALE RANIERI
ì\r
Sr.i'§\
ìK\
É r'*
i
$-!séèduto al momento della cancellazione, nonché ii proprio diritto ad
s.L^"'
-dsdere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio
aggiornato con quello dovuto per
i nuovi titoli culturali e di
servizio
eventuaimente nelle more maturati, come dichiarati nella richiesta di
reinserimento per la provincia
di Bari come espressamente
ne1la domanda di reinserimento, nonché iI risarcimento di
patiìi
e
richiesto
tutti i danni
paiendi a causa della illegittima condotta avversa.
Laddove
iI
Magistrato ritenga le esigenze del contraddittorio
prevalenti rispetto aIIe ragioni di *genza prospettate dalla ricorrente,
vorrà emettere gli
st5:ssi
che saranno ritenuti
provvedimenti sopra richiesti, ovvero
di
g1i
Giustizi4 con ordinanza, a seguito
altri
del1a
compadzione delle parti, da fissarsi con urgenza.
Spese del giudizio come per Legge.
In via istruttoria:
Quanto alle PROVE COSTITUITE.,
si
allegano
i
seguenti
documenti (contenuti nel fascicolo di parte):
1.
Copia stralcio GaE Bari 2009;
2.
Copia stralcio GaE Bari 2077;
3.
Copia domanda di inserimento in GaE 20L41201,7;
4.
Nota prot. N. 2181 del 2.8.13;
5.
Nota prot. N. 195213 de124.9.1.4;
6.
Stato di Famiglia.
Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante
anche
in seguito all'awerso
contegno processuale,
20
si chiede che il
t_
STI IDIO I,ECALE
RANIERI
ex art. 270 c.p.c. (ovvero, ove
{l!'
-
occorr4 richiesta di informazioni alla p.a. ex afi.213 c.p.c.): si chiede
che
il
Tribunale disponga l'esibizione
M.I.U.R.
di tutta la
dconoscimento del
in giudizio ad opera del
documentazione valutata
diritto dell'istante ad
ai fini
del
essere presente nella
'anzidetta graduatoria, con il punteggio da ultimo attribuito.
Con riserva di chiedere l'ammissione di tutti
i mezzi di prova
che
1
saranno ritenuti necessari e rilevdnti a seguito dell'avverso contegno
processuale.
ISTANZA EX ART.15O C.P.C.
Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla
notifica del presente ricorso
e
del decreto di fissazione dell'udienza a
tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto
del testo del ricorso sul sito internet iledicato del MIUR stante la
impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti
coloro che sono collocati in graduatoria.
Si
dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
9
del T.U. sulle
Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98
dei 2011 convertito in Legge con ss.mm.,
il
valore della presente
controversia è INDETERMINABILE ed è soggetta aI pagamento del
contributo unificato nella
a
di Legge.
Bari, dnta del deposito
Aw. Gianluigi
Aw.
21
t
R.G.
Cron.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
i!flffià"*"
I
r.f., dott.ssa Assunta Napoliello;
letto ìl ricorso ex art. 700 c.p.c.;
le[ta Ia istanza di notifica ex afl.
l5l
c.p.c.;
RiGETTA
l'istanza cautelare inaudita altera parte, atteso che
la
convocazione delle controparli non è
suscettibile di pregiudicare I'attuazione deJl'eventuale prowedimento cautelare positivo emanando
ex art. 669 sexies comma
2
cpc, alla lucè. del1e allegazioni e della documentazione probatoria di
)
sostegno in atti. Invero, la parte ficotrente non
ha
esposto specif,rcamente le ragioni per cui la
convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare 7'atttazione del prowedimento invocato né
queste sono desumibili aliunde:
ritenuto, comunque, di dover prowedere nel contraddittorio della pade anche in considerazione
della necessità, sul piano del fumus bonis iuris, di esperire degli approfondimenti istruttori sulle
questioni controverse, effettuabili, per la loro natura, solo in seguito alf instaurazione piena del
contraddittorio con le parli intimande
:
rilevato che la parle ricorrente ha chiesto in ricorso l'aùorizzazione a notificare
controinteressati mediante pubblicazione
dell'lstruzione Università
e
il
medesimo ai
sul sito intemet della parte intimanda
Ricerca atteso l'elevato numero
Ministero
e le particolari difficoltà
nel1a
identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati;
considerato che a mente dell'art. 151 cpc
il
giudice anche d'ufficio può prescrivere che la
notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in
specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;
ritenuto che esigenze
di
economia processuale, rapidità
e
maggiore conoscibilità dell'atto
notificando, impongano di atrtorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione invocata
t.
i
t.
, come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in
gilrrisprudenza
di
Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib
21.5.2012);
dispone
ai
sensi dell'ar1. 151 cpc cha
la
parte istante
proweda alla notifica del ricorso de quo ai
controiilteressdti con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente decreto sul
sjto internet del MIUR nell'apposila
comprovante l'awenuta notifi ca;
che
il
forme
area tematica
con onere di deposito della documentazione
;
ricorso unitamente;al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni intimande nelle
e
termini di legge.
FISSA
per la comparizione delle parti e la discussione sulla istanza cautelare l'udienza del 6.8.2015 ore
10,30, innanzi ildott.ssa G. De Ceglie, con notifica alla contropafte entro il dì 3.8.201 5.
Si comunichi.
Ban,31
.7
.2015
BARI4li{+:
L'ASSISTT,.:IiE G!
E"*'
Scarica

Notificazione per pubblici proclami