COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Comune di Cartoceto
Provincia di Pesaro-Urbino
Variante alla N.T.A. PRG Vigente – Elaborato di sintesi delle modifiche
introdotte mediante il confronto del testo vigente e quello integrato o modificato.
N.T.A vigente approvata con D.C.C. 55 del
27.11.2008
N.T.A. in variante
Art. 3
Art. 3
ZONE SOTTOPOSTE A PIANO ATTUATIVO E
SCHEDE PROGETTO
ZONE SOTTOPOSTE A PIANO ATTUATIVO E
SCHEDE PROGETTO
Comma 1 invariato
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3. Nelle zone normate da scheda progetto, le
condizioni sono disciplinate nell’apposita convenzione
obbligatoria annessa al progetto definitivo dell’intero
comparto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale.
Comma 3. Nelle zone normate da scheda progetto, le
condizioni sono disciplinate nell’apposita convenzione
obbligatoria annessa al progetto definitivo dell’intero
comparto, da sottoporre all’approvazione della Giunta
Comunale.
I seguenti punti sono da considerare elementi basilari delle
schede di progetto e la non osservanza dei requisiti richiesti
comporta la procedura di variante urbanistica:
a) Impianto della viabilità primaria di progetto. Lo schema
e la giacitura e le dimensioni sono considerati elementi
strutturali del progetto, saranno ammesse solo le variazioni
assimilabili a perfezionamenti richiesti in scala esecutiva;
b) La somma delle aree pubbliche (urbanizzazione primaria
e secondaria) sarà ceduta in proprietà od in uso, secondo i
termini preventivamente stabiliti in convenzione e
contemporaneamente alle opere di trasformazione. Si
precisa che la quantità complessiva di aree per opere di
urbanizzazione primaria o secondaria fissata come area di
progetto deve ritenersi vincolante ed è assunta come base
complessa e continua del disegno della città pubblica, e che
il confronto con il dato numerico degli standard ( 36 mq x
ab) è funzionale al solo controllo che gli obblighi di legge
sono rispettati ed ampiamente contenuti nel nuovo disegno.
La ripartizione degli standard urbanistici possono a giudizio
dell’amministrazione comunale essere modificate o
accorpate in una unica destinazione.
c) I volumi edificabili calcolati per ogni scheda sulla base
dell’indice territoriale ( It x superficie del lotto meno
superficie della viabilità principale) saranno ricalcolati e
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
fissati in convenzione in funzione del rilievo finale del
lotto. Le cessioni di aree richieste per l’allargamento della
viabilità esistente non saranno detratte dalla superficie utile
al calcolo della volumetria.
d) Gli standard e le opere di allaccio al sistema
infrastrutturale a carico dei richiedenti, comprendono anche
la quota di opere relative alle percentuali P.E.E.P.
e) La forma ed i rapporti reciproci tra i diversi spazi
pubblici e di servizio sono definiti dal progetto esecutivo
annesso alla convenzione. In particolare il sistema dei
parcheggi e della viabilità interna dovrà sottostare ai criteri
dimensionali derivati dalle diverse destinazioni d’uso ed ai
parametri fissati dal sistema di leggi e norme vigenti.
All’interno dei sub comparti, senza alterarne in modo
significativo i contorni, possono essere operate varianti
architettoniche ed aumentato il numero delle unità minime
di intervento purché la cubatura complessiva del comparto
non superi il limite assegnato.
In caso di lettura incerta della trasposizione grafica del
piano vigente, (trasposizione resa necessaria per consentire
la gestione del progetto con sistema digitalizzato), si dovrà
ricorrere alla lettura della cartografia originale .
La viabilità interna di ogni comparto non è scomputabile
come standard di parcheggio.
Per eventuali errori grafici e/o incongruenze di simbologia
o retinatura che non siano esplicitamente motivati negli
elaborati della Variante, valgono le previsioni grafiche del
Piano approvato dalla Regione Marche con Delibera n.2739
del 16.10.1995.
f) La prescrizione contenuta nelle schede di progetto
n.18,19,20,21,22 sulla realizzazione di coperture a tetto
giardino o tetto prateria da inserire in convenzione è di
carattere indicativo e non prescrittivo.
g) Per le zone di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo in
sede di approvazione dei Piani Attuativi o dei progetti di cui
alle relative schede non costituisce variante urbanistica ed è
consentita per la risoluzione di problematiche di dettaglio
l’estromissione o l’immissione dal o nel perimetro
d’intervento con conseguente riduzione della potenzialità
edificatoria in caso di saldi negativi della Superficie
Territoriale e del mantenimento della potenzialità
edificatoria in caso di saldi positivi della Superficie
Territoriale di terreni assolutamente marginali e non
funzionali all’attuazione dell’intervento. Tali operazioni
dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari interessati
e non potranno interessare o superare complessivamente il
10% dell’ammontare della superficie territoriale
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
d’intervento.
Le aree estromesse potranno essere utilizzate per soli fini
agricoli o a verde privato.
Comma 4 invariato
Comma 4
Comma 5 invariato
Comma 5
Comma 6 invariato
Comma 6
Comma 7 invariato
Comma 7
Comma 8 invariato
Comma 8
Comma 9 invariato
Comma 9
Comma 10 invariato
Comma 10
Art. 6
DESTINAZIONI D’USO
Art. 6
DESTINAZIONI D’USO
Comma 1 invariato
Comma 1
Comma 2
5. Artigianale di Servizio e/o Artistica
Comma 2
5. Artigianale di Servizio
Comma 3 invariato
Comma 3
Comma 4 invariato
Comma 4
Comma 5 invariato
Comma 5
Comma 6
Destinazione d’uso Artigianale di servizio e/o artistica
a. Viene definito artigianato di servizio l’attività svolta da
imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi
connessi alla cura della persona (attività di acconciatura
ed estetica come parrucchiere, barbiere, estetista,
pedicure, palestre, ecc..), ad altri servizi in ambito
medicale, ottico, odontotecnico, di autotrasporto merci o
persone, di pulizia, di grafica e fotografia nonché alla
manutenzione di beni di consumo durevoli (meccanici,
carrozzieri, gommisti, elettrauto ecc..) e degli edifici
(edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica,
lavorazione del ferro e del marmo ecc..);
b. Viene definito artigianato artistico la produzione, da
parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica e/o
comunque la produzione di opere o manufatti realizzati su
misura.
L’attività può anche riguardare lavorazioni tradizionali,
secondo modalità consolidate nei costumi e nelle
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
consuetudini locali o l’abbigliamento su misura.
Per quanto riguarda l’individuazione dei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali nonché
dell’abbigliamento su misura si riporta l’elenco allegato
al D.P.R. 25/05/2001 n. 228 (Regolamento concernente
l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali nonché dell’abbigliamento su misura) che, in
forma esemplificativa, individua le lavorazioni artistiche
tradizionali:
I - Abbigliamento su misura:
lavori di figurinista e modellista;
modisterie;
confezione di pellicce e lavorazione delle pelli
per pellicceria;
sgheronatura delle pelli per pellicceria per la
formazione dei teli;
realizzazione di modelli per pellicceria;
sartorie e confezioni di capi, accessori e
articoli per abbigliamento;
camicerie;
fabbricazione di cravatte;
fabbricazione di busti;
fabbricazione di berretti e cappelli;
confezione a maglia di capi per
abbigliamento;
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a
mano;
lavori di calzoleria.
II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:
bulinatura del cuoio;
decorazione del cuoio;
limatura del cuoio;
ricamatura del cuoio (con fila di penne di
pavone);
lucidatura a mano di pelli;
fabbricazione di pelletteria artistica;
fabbricazione di pelletteria comune;
pirografia;
sbalzatura del cuoio;
fabbricazione di selle;
stampatura del cuoio con presse a mano;
tappezzeria in cuoio;
tappezzeria in carta, in stoffa e in materie
plastiche (di mobili per arredo e di interni).
III - Decorazioni:
lavori di addobbo e apparato;
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori
con fiori, anche secchi e artificiali;
decorazione di pannelli in materiali vari per
l'arredamento;
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni
edili;
lavori di pittura letteristica e di decorazione di
insegne.
IV- Fotografia, riproduzione disegni e pittura:
riproduzione di acquaforti;
realizzazione di originali litografici per
riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere
dell'arte pittorica;
riproduzione di litografie mediante uso di
pietre litografiche;
riproduzione di xilografie;
lavori di pittura di quadri, scene teatrali e
cinematografiche;
riproduzione di disegni per tessitura;
lavori di copista di galleria;
composizione fotografica (compresi i lavori
fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende
che hanno macchine rotative per la stampa del
fototipo);
lavori di fotoincisione
lavori di fotoritocco;
V - Legno e affini:
lavori di doratura, argentatura, laccatura e
lucidatura del legno;
lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni),
intarsio e traforo;
lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e
basso rilievo);
fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili
in legno;
tornitura del legno e fabbricazione di parti
tornite per costruzione di mobili, di utensili e
attrezzi;
lavorazione del sughero;
fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e
simili;
fabbricazione di oggetti in paglia, rafia,
vimini, bambù, giunco e simili;
lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e
damigiane;
fabbricazione di sedie;
fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte
e simili;
fabbricazione e montaggio di cornici;
fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti,
mastelli, mestoli e simili);
ebanisteria;
fabbricazione di pipe;
fabbricazione di paranchi a corda, remi in
legno e simili;
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
carpenteria in legno;
verniciatura di imbarcazioni in legno;
VI - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e
lavorazioni affini:
lavori di argenteria ed oreficeria in oro,
argento e platino (con lavorazione
prevalentemente manuale, escluse le
lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene
eseguita a mano);
lavori di cesellatura;
lavori della filigrana;
lavori di incisione di metalli e pietre dure, su
corallo, avorio, conchiglie, madreperla,
tartaruga, corno, lava, cammeo;
lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
incastonatura delle pietre preziose;
lavori di miniatura;
lavori di smaltatura;
formazione di collane in pietre preziose,
pregiate e simili (corallo, giada, ambra,
lapislazzuli e simili) e infilatura di perle.
VII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed
attività di estetista:
servizi di barbiere;
lavorazione di parrucche;
servizi di parrucchiere per uomo e donna;
attività di estetista (come disciplinate dalla
legge n. 1/1990).
VIII - Strumenti musicali:
fabbricazione di arpe;
fabbricazione di strumenti a fiato in legno e
metallo;
fabbricazione di ottoni;
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed
armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
fabbricazione di campane;
lavori di accordatura;
fabbricazione di corde armoniche.
IX - Tessitura, ricamo ed affini:
fabbricazione di arazzi;
lavori di disegno tessile;
fabbricazione e lavorazione manuale di
materassi;
lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino,
batista, paglia, rafia e affini);
tessitura a mano di tappeti e stuoie;
confezione a mano di trapunte, coltroni,
copriletto, piumoni e simili;
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
lavorazione e produzione di arredi sacri;
fabbricazione e tessitura di bomboniere;
fabbricazione di vele;
fabbricazione di retine per capelli;
X -Vetro, ceramica, pietra ed affini:
lavori di applicazione di vetri;
lavori di decorazione del vetro;
fabbricazione di perle a lume con fiamma;
lavori di incisione di vetri;
lavori di piombatura di vetri;
fabbricazione di oggetti in vetro;
fabbricazione di vetrate;
molatura di vetri;
modellatura manuale a fuoco del vetro;
soffiatura del vetro;
fabbricazione di specchi mediante argentatura
manuale;
produzione di ceramica, gres, terrecotte,
maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
fabbricazione di figurini in argilla, gesso,
cartapesta o altri materiali;
lavori di formatore statuista;
lavori di mosaico;
lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed
ornamentale in marmo o pietre dure;
lavorazione artistica dell'alabastro.
XI - Carta, attività affini e lavorazioni varie:
rilegatura artistica di libri;
fabbricazione di oggetti in pergamena;
fabbricazione di modelli in carta e cartone;
lavorazione della carta mediante essiccazione;
fabbricazione di ventagli;
fabbricazione di carri e oggetti in carta,
cartone e cartapesta;
fabbricazione di maschere in carta, cartone,
cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
XII - Alimentaristi:
lavorazione cereali e sfarinati;
produzione di paste alimentari con o senza
ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri
prodotti da forno;
produzione di pasticceria, cacao e cioccolato,
confetteria e altri prodotti dolciari;
produzione di gelateria;
produzione di sciroppi, succhi, confetture,
nettari, marmellate e altri prodotti similari;
produzione di olio d'oliva;
produzione di conserve animali e vegetali;
produzione e conservazione di prodotti ittici;
produzione e stagionatura di salumi;
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
lavorazione ed essiccazione di carni fresche;
lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;
produzione e stagionatura di formaggi,
latticini, burro, ricotta ed altri prodotti
caseari;
produzione di specialità gastronomiche;
produzione e invecchiamento di vini, aceti,
mosti ed altri prodotti similari;
produzione di distillati e liquori;
lavorazione di funghi secchi e tartufi;
lavorazione di erbe e aromi;
lavorazione di frutta secca e conservata
c. Deve ritenersi esclusa la produzione seriale ed
automatica in quanto l’eventuale produzione di beni
deve avvenire prevalentemente in modo manuale da
parte dell’imprenditore stesso anche se con l’ausilio di
strumentazioni tecnologicamente avanzate;
d. L’esercizio delle suddette attività é normalmente
compatibile con le zone residenziali e pertanto le
stesse non dovranno essere rumorose, inquinanti o
moleste;
Indicazioni specifiche:
Le attività che rientrano nella previsione di questo comma
sono esclusivamente quelle svolte da imprese artigiane,
così come definite dalla vigente normativa di settore
(Legge 08/08/1985, n. 443 - Legge quadro per
l’artigianato), che pone precisi parametri per la
classificazione dell’impresa come artigiana, sia con
riferimento alla figura dell’imprenditore, definito come
colui che esercita personalmente, professionalmente ed in
qualità di titolare, l’impresa artigiana.
L’impresa artigiana é quindi una piccola impresa che ha
come scopo principale lo svolgimento di una attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione
di servizi; sono escluse attività agricole e commerciali o
di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande,
salvo che siano solo strumentali o accessorie
all’esercizio dell’impresa stessa.
L’impresa artigiana può essere svolta anche con l’ausilio
di dipendenti, nei limiti dimensionali stabiliti dalla vigente
normativa e può assumere forme giuridiche ivi previste:
ditta individuale oppure società (società in nome collettivo,
società in accomandita semplice, ecc..), purché il lavoro
abbia funzione prevalente sul capitale.
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 13
NORME GENERALI
Art. 13
NORME GENERALI
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza
delle costruzioni stesse debbono esser riservati appositi
spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1
mq. ogni 10 mc. di costruzione (ad esclusione delle zone
con intervento diretto B.3.1, B.3.2, B.3.3 e C3), così come
prescritto dall'art. 41 sexies della Legge 17/08/1942, n.ro
1150, e come modificato dal 2° comma dell’art. 2 della
Legge 24/03/1989, n° 122.
Tali spazi dovranno essere computati con esclusione delle
rampe d’accesso e delle parti in piano delle stesse sia di
arrivo, che di partenza, che di collegamento con la via
pubblica.
Nelle zone B.3.1, B.3.2, B.3.3 e C3 il parcheggio privato
dovrà essere in misura non inferiore ad 1mq. ogni 5 mc. di
costruzione e comunque, per ogni unità immobiliare,
dovranno essere garantiti due posti macchina effettivi di
cui almeno uno ricavato in superficie.
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza
delle costruzioni stesse (ad esclusione delle zone C.1 residenziale di espansione privata con Piano Attuativo
vigente) debbono essere riservati appositi spazi per il
parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 mq. ogni 5
mc. di costruzione, ricomprendenti della quantità di
parcheggio privato già prescritto dall'art. 41 sexies della
Legge 17/08/1942, n.ro 1150, e come modificato dal 2°
comma dell’art. 2 della Legge 24/03/1989, n° 122.
Identica quantità di parcheggio dovrà essere riservata anche
in caso di ristrutturazione di edifici esistenti con incremento
di unità immobiliari (da computarsi sulla volumetria
effettivamente interessata dai lavori di modifica).
Tali spazi dovranno essere computati con esclusione delle
rampe d’accesso e delle parti in piano delle stesse sia di
arrivo, che di partenza, che di collegamento con la via
pubblica.
Per ogni unità immobiliare (ad esclusione delle zone C.1),
dovranno comunque essere garantiti due posti macchina
effettivi di cui almeno uno ricavato in superficie.
Comma 5
Comma 6
I posti macchina da reperire in superficie, nel caso siano a
diretto contatto con la viabilità antistante, al fine di
garantirne un esclusivo utilizzo privato, dovranno essere
realizzati perpendicolarmente all’asse stradale affinché
all’occorrenza possano essere dotati di dispositivi che ne
precludano l’accesso a terzi e dovranno avere dimensioni
minime di m. 2,30 x 5,00.
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Art. 15
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
(ex lottizzazioni convenzionate) ZONA B.1
Art. 15
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
(ex lottizzazioni convenzionate) ZONA B.1
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5:
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5:
9
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ZONA B.1.1
(ex lottizzazione denominata "Villa Adanti")
ZONA B.1.1
(ex lottizzazione denominata "Villa Adanti")
ZONA B.1.2
(ex lottizzazione denominata comparto B Capoluogo)
• sono ammesse soltanto tipologie edilizie di case
isolate, unifamiliari o bifamiliari.
ZONA B.1.2
(ex lottizzazione denominata comparto B Capoluogo)
• sono ammesse soltanto tipologie edilizie di case isolate,
unifamiliari o bifamiliari. (soppresso)
ZONA B.1.3
(ex lottizzazione denominata comparto R frazione
Lucrezia)
ZONA B.1.3
(ex lottizzazione denominata comparto R frazione Lucrezia)
ZONA B.1.4
(ex lottizzazione denominata comparto L frazione
Lucrezia)
ZONA B.1.4
(ex lottizzazione denominata comparto L frazione Lucrezia)
ZONA B.1.5
(ex lottizzazione denominata Comparto C Capoluogo)
ZONA B.1.5
(ex lottizzazione denominata Comparto C Capoluogo)
ZONA B.1.6
(ex lottizzazione mista Comparto D frazione Lucrezia)
ZONA B.1.6
(ex lottizzazione mista Comparto D frazione Lucrezia)
ZONA B.1.7
(ex lottizzazione mista comparto C frazione Lucrezia)
ZONA B.1.7
(ex lottizzazione mista comparto C frazione Lucrezia)
ZONA B.1.8
(ex lottizzazione mista comparto F frazione Lucrezia)
ZONA B.1.8
(ex lottizzazione mista comparto F frazione Lucrezia)
ZONA B.1.9
(ex lottizzazione mista comparti G-H-M frazione
Lucrezia)
ZONA B.1.9
(ex lottizzazione mista comparti G-H-M frazione Lucrezia)
ZONA B.1.10
(ex lottizzazione mista comparto I frazione Lucrezia)
ZONA B.1.10
(ex lottizzazione mista comparto I frazione Lucrezia)
ZONA B.1.11
(ex lottizzazione denominata B4 frazione Lucrezia)
ZONA B.1.11
(ex lottizzazione denominata B4 frazione Lucrezia)
In tali comparti è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
10
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 16
Art. 16
ZONA RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO (ex P.E.E.P.) ZONA B.2
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
(ex P.E.E.P.) ZONA B.2
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5:
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5:
ZONA B.2.1
(ex P.E.E.P. denominato comparto N frazione
Lucrezia)
ZONA B.2.2
(ex P.E.E.P. denominato comparto O frazione
Lucrezia)
ZONA B.2.1
(ex P.E.E.P. denominato comparto N frazione Lucrezia)
ZONA B.2.2
(ex P.E.E.P. denominato comparto O frazione Lucrezia)
In tali comparti è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
Art. 17
Art. 17
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
ZONA B.3
ZONA RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO ZONA B.3
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Comma 7:
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7:
ZONA B.3.4
(Piano Attuativo con previsione planivolumetrica)
ZONA B.3.4
Attuativo con previsione planivolumetrica)
(Piano
In tale comparto è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
11
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 18
ZONA RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO E DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Art. 18
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
ZONA B.4
ZONA B.4
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5:
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5:
ZONA B.4
(Piano Attuativo con previsione planivolumetrica)
ZONA B.4
(Piano Attuativo con previsione planivolumetrica)
In tale comparto è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
Art. 19
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI
Art. 19
ZONA RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI
ESISTENTI
ZONA B.5
ZONA B.5
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6:
ZONA B.5
(Piano Attuativo con previsione planivolumetrica)
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6:
ZONA B.5
(Piano Attuativo con previsione planivolumetrica)
In tale comparto è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
12
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 20
ZONE DI ESPANSIONE C
Art. 20
ZONE DI ESPANSIONE C
Comma 1. Le zone di espansione residenziale
comprendono le zone non ancora urbanizzate o
parzialmente urbanizzate e comunque assimilabili alle
zone residenziali omogenee "C" del D.M. 02/04/1968,
n.ro 1444 e si suddividono in:
Comma 1. Le zone di espansione residenziale comprendono
le zone non ancora urbanizzate o parzialmente urbanizzate e
comunque assimilabili alle zone residenziali omogenee "C"
del D.M. 02/04/1968, n.ro 1444 e si suddividono in:
• C.1-Zona residenziale di espansione privata con Piani
Attuativi (P.L.) già approvati e convenzionati ai sensi
della Legge 06/08/1967, n.ro 765, nei quali
l'edificazione e le opere di urbanizzazione sono in
corso di realizzazione e relativi ai comparti A, B, C, Q e
S2 di Lucrezia ed A1 del Capoluogo;
• C.1-Zona residenziale di espansione privata con Piani
Attuativi (P.L.) già approvati e convenzionati ai sensi della
Legge 06/08/1967, n.ro 765, nei quali l'edificazione e le
opere di urbanizzazione sono in corso di realizzazione e
relativi ai comparti A, B, C, Q e S2 di Lucrezia ed A1 del
Capoluogo;
• C.2 -Zona residenziale di espansione privata
relativamente al comparto S1 della frazione Lucrezia ed
al comparto A2 del Capoluogo nonché residenziale di
espansione mista (privata e pubblica) relativamente al
comparto B, del Capoluogo (nel quale il 50% della
cubatura è riservata all'edilizia economica e popolare P.E.E.P.);
• C.2 -Zona residenziale di espansione privata relativamente
al comparto S1 della frazione Lucrezia ed ai comparti A2 e
B del Capoluogo.
• C.3 -Zona residenziale di espansione privata
relativamente ai comparti C, D, G, I, L, M, N, O e P
della frazione Lucrezia e residenziale di espansione
mista (privata e pubblica) relativamente ai comparti E ed
F della frazione Lucrezia (nei quali il 10% della cubatura
è riservata all'edilizia economica e popolare P.E.E.P.);
• C.3 -Zona residenziale di espansione privata relativamente
ai comparti C, D, G, I, L, M, N, O e P della frazione
Lucrezia e residenziale di espansione mista (privata e
pubblica) relativamente ai comparti E ed F della frazione
Lucrezia (nei quali il 10% della cubatura è riservata
all'edilizia economica e popolare P.E.E.P.);
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Comma 9
Comma 10
Comma 11
Comma 12
Comma 13
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Comma 7 invariato
Comma 8 invariato
Comma 9 invariato
Comma 10 invariato
Comma 11 invariato
Comma 12 invariato
Comma 13 invariato
13
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 22
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
PRIVATA O MISTA CON PIANO ATTUATIVO
Art. 22
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PRIVATA
O MISTA CON PIANO ATTUATIVO
ZONA C.2
ZONA C.2
Comma 1
Comma 2:
Tali aree comprendono i comparti edificatori indicati
con le lettere:
Comma 1 invariato
Comma 2:
Tali aree comprendono i comparti edificatori indicati con le
lettere:
• B, (Capoluogo) nel quale l'edificazione dovrà avvenire
in forma mista (privata e pubblica) ossia parzialmente
(50%) destinata all'edilizia economica e popolare
(P.E.E.P.);
• A2, (Capoluogo) e S1 (frazione Lucrezia) nei quali
invece l'edificazione dovrà avvenire completamente in
forma privata.
• A2 e B (Capoluogo) e S1 (frazione Lucrezia) nei quali
l'edificazione dovrà avvenire completamente in forma
privata.
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Comma 7:
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7:
Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici
da osservare nell'edificazione delle singole sub-zone
sono di seguito riportati:
Le ulteriori prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da
osservare nell'edificazione delle singole sub-zone sono di
seguito riportati:
ZONA C.2
(Comparto A2 Capoluogo – Piano Attuativo con previsione
planivolumetrica)
ZONA C.2
(Comparto A2 Capoluogo – Piano Attuativo con
previsione planivolumetrica)
ZONA C.2
(Comparto
B Capoluogo – Piano Attuativo con previsione
planivolumetrica)
ZONA C.2
(Comparto B Capoluogo – Piano Attuativo con
previsione planivolumetrica)
• Nel comparto B (Capoluogo) le aree da riservare
all'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) sono pari al
50% della volumetria prevista.
• Nel comparto B (Capoluogo) le aree da riservare
all'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) sono pari al
50% della volumetria prevista
(soppresso)
ZONA C.2
(Comparto S1 frazione Lucrezia – Piano Attuativo con
previsione planivolumetrica)
In tali comparti è stato modificato esclusivamente l’indice
di parcheggio privato:
P = 1 mq /5 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni e comunque, per ogni unità immobiliare, devono
essere garantiti due posti macchina effettivi di cui almeno uno
ricavato in superficie.
ZONA C.2
(Comparto S1 frazione Lucrezia – Piano Attuativo con
previsione planivolumetrica)
P = 1 mq /10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
14
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 28
ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE CON
SCHEDA PROGETTO
ZONA D.4
Art. 28
ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE CON
SCHEDA PROGETTO
ZONA D.4
(Comparto A – Intervento con scheda progetto)
(Comparto A – Intervento con scheda progetto)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste più
unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non
potrà essere inferiore a mq. 500. (depennato)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste
più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità
non potrà essere inferiore a mq. 500.
(Comparto B – Intervento con scheda progetto)
(Comparto B – Intervento con scheda progetto)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste più
unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà
essere inferiore a mq. 300. (depennato)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste
più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità
non potrà essere inferiore a mq. 300.
(Comparto C – Intervento con scheda progetto)
(Comparto C – Intervento con scheda progetto)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste più
unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità non potrà
essere inferiore a mq. 300. (depennato)
• qualora all’interno di un lotto attuativo siano previste
più unità produttive, la SUL minima di ciascuna unità
non potrà essere inferiore a mq. 300.
Art. 30
ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA
ZONA E.1
Art. 30
ZONA AGRICOLA NON VINCOLATA
ZONA E.1
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Comma 7 invariato
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà che
costituiscono il corpo aziendale purché compresi entro i
confini del Comune, potranno altresì essere computati gli
appezzamenti contigui a quelli aziendali ricadenti in
confini amministrativi di Comuni limitrofi.
La scelta del sito idoneo al posizionamento della
costruzione, avverrà nell’area o nell’appezzamento
geomorfologicamente più idoneo e minormente gravato da
vincoli.
Comma 8
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche
se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi
d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del
Comune e dei Comuni limitrofi.
Comma 9
Comma 10
Comma 11
Comma 12
Comma 13
Comma 9 invariato
Comma 10 invariato
Comma 11 invariato
Comma 12 invariato
Comma 13 invariato
15
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 31
NUOVE ABITAZIONI
Art. 31
NUOVE ABITAZIONI
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia
coltivatrice si intende una unità immobiliare avente la
seguente SUL massima in rapporto al numero dei
componenti la famiglia coltivatrice stessa:
Comma 1 invariato
Comma 2 invariato
Comma 3 invariato
Comma 4 invariato
Comma 5:
Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia
coltivatrice si intende una unità immobiliare dimensionata
in base al numero dei componenti la famiglia coltivatrice
stessa e comunque con una S.U.L. massima di mq. 200.
fino a quattro componenti ............. mq. 150
per ogni componente in più ............ mq. 25
Comma 6 invariato
Comma 7 invariato
Comma 8 invariato
Comma 9 invariato
Comma 6
Comma 7
Comma 8
Comma 9
Art. 33
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
Art. 33
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
Comma 1.
Negli edifici rurali esistenti in zone agricole non vincolate
sono comunque consentiti - anche ai soggetti che non
siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della
vigente normativa e al solo scopo di introdurre
miglioramenti igienici, funzionali e distributivi, nonché al
fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, senza alcun aumento di volumetria.
Comma 1.
Negli edifici rurali esistenti in zone agricole non vincolate
sono comunque consentiti - anche ai soggetti che non siano
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della vigente
normativa e al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici,
funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il
patrimonio edilizio esistente - interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun
aumento di volumetria.
Nell’ambito dell’intervento di recupero é ammesso
incrementare il numero di unità immobiliari, a condizione
che ciascuna delle nuove unità presenti una SUL di almeno
mq. 75.
Non è comunque ammesso incremento di unità
immobiliari.
Comma 2.
Comma 2.
Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono
essere oggetto di interventi di cui al precedente comma 1
anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti
dall'applicazione del precedente art. 31 e purché la
eventuale ristrutturazione avvenga senza previa
demolizione.
2. Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono essere
oggetto di interventi di cui al precedente comma 1 anche se di
dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del
precedente art. 31 e purché la eventuale ristrutturazione
avvenga senza previa demolizione. (depennato)
16
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Comma 3.
Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.
10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli
edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del
fondo e che tali variazioni non siano in contrasto con le
seguenti destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei,
mostre artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo.
Comma 3.
Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della
Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione che gli edifici stessi
non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali
variazioni non siano in contrasto con le seguenti destinazioni
d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre artistiche, bar,
ristoranti, discoteche e sale da ballo.
E’ consentito all’interno di edifici esistenti, sede di imprese
agricole in essere, adibire un locale della superficie max di
mq. 25 per l’esposizione e vendita di prodotti agricoli tipici
derivanti esclusivamente dalla stessa azienda, in analogia
degli “spacci aziendali” previsti per gli edifici produttivi.
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
Comma 4 invariato
Comma 5 invariato
Comma 6 invariato
Comma 7 invariato
Art. 35
ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE
NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
Art. 35
ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE
NECESSARIE PER IL DIRETTO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
1. Le nuove costruzioni - di cui alla lettera c), comma 7,
del precedente art. 30 devono avere le seguenti
caratteristiche:
1. Le nuove costruzioni - di cui alla lettera c), comma 7,
del precedente art. 30 devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze
dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq.,
salvo maggiori esigenze documentate nel Piano o
Programma Aziendale di cui al comma 1° dell'art. 39;
a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze
dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq., salvo
maggiori esigenze documentate nel Piano o Programma
Aziendale di cui al comma 1° dell'art. 39.
Non potranno essere realizzati accessori agricoli
qualora la superficie del fondo sia inferiore a mq.
10.000, in tal caso e fino al raggiungimento della
superficie di mq. 20.000, potranno essere realizzati nuovi
accessori di una superficie coperta max di mq. 50. La
nuova realizzazione è subordinata al preventivo recupero
di eventuali vecchi capanni esistenti la cui superficie
coperta deve essere ricompresa nel limite dei suddetti mq.
50. Il ritiro del permesso di costruire è subordinato
alla stipula di un atto notarile di vincolo ventennale
per la specifica destinazione d’uso del manufatto (in
deroga a quanto previsto dall’art. 41 comma 3°).
17
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad
abitazione di almeno ml. 10;
c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza
massima (Hmax) di ml. 4,50, con esclusione dei
camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze
rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni
in declivio le costruzioni possono svilupparsi su
un'altezza massima di ml. 5,50 misurata a valle;
d) avere un volume massimo non superiore all'indice di
fabbricabilità fondiaria (If) di 0,03 mc./mq. nel caso in
cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella
cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad
abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in
aderenza o nell'ambito di quest'ultimo;
e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla
specifica destinazione d'uso che non consentano la
successiva trasformazione in altre destinazioni d'uso,
con eccezione di quelle ammesse dalla normativa
vigente;
f) rispettare le disposizioni riportate nell'allegato "A"
delle presenti N.T.A.;
b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad
abitazione di almeno ml. 10;
c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima
(Hmax) di ml. 4,50, con esclusione dei camini, silos ed
altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a
particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le
costruzioni possono svilupparsi su un'altezza massima di
ml. 5,50 misurata a valle;
d) avere un volume massimo non superiore all'indice di
fabbricabilità fondiaria (If) di 0,03 mc./mq. nel caso in cui
siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura
massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel
caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di
quest'ultimo;
e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla
specifica destinazione d'uso che non consentano la
successiva trasformazione in altre destinazioni d'uso, con
eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente;
f) rispettare le disposizioni riportate nell'allegato "A" delle
presenti N.T.A.;
Art. 44
INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 44
INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
1. La realizzazione degli insediamenti in zona agricola
avviene con le prescrizioni ed indici edilizi ed urbanistici
di seguito riportati, che riepilogano ed integrano quelli già
descritti nei precedenti articoli.
1. La realizzazione degli insediamenti in zona agricola
avviene con le prescrizioni ed indici edilizi ed urbanistici di
seguito riportati, che riepilogano ed integrano quelli già
descritti nei precedenti articoli.
ZONA E.1
NUOVE ABITAZIONI NECESSARIE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
ZONA E.1
NUOVE ABITAZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
Nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa
agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle
esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario
svolgimento dell'attività agricola.
Nuove residenze sono ammesse solo quando l'impresa
agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle
esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario
svolgimento dell'attività agricola.
La famiglia coltivatrice è composta - ai sensi della
L.R. 08/03/1990, n.ro 13 - da tutti i conviventi legati
da vincoli di parentela o affinità, impegnati
direttamente nell'attività agricola, e le persone a loro
carico, così come risultante dallo stato di famiglia.
La famiglia coltivatrice è composta - ai sensi della L.R.
08/03/1990, n.ro 13 - da tutti i conviventi legati da vincoli
di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività
agricola, e le persone a loro carico, così come risultante
dallo stato di famiglia.
L'impresa agricola appartenente ad una famiglia
coltivatrice, è l'azienda o un gruppo di aziende
svolgenti anche più attività agricole, ma aventi in
qualità di proprietari o titolari uno o più componenti
della famiglia coltivatrice stessa.
L'impresa agricola appartenente ad una famiglia
coltivatrice, è l'azienda o un gruppo di aziende svolgenti
anche più attività agricole, ma aventi in qualità di
proprietari o titolari uno o più componenti della famiglia
coltivatrice stessa.
18
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
L'impossidenza di una abitazione adeguata è
dimostrata quando nessuno dei componenti della
famiglia coltivatrice abbia - nei propri terreni a
destinazione agricola ubicati all'interno del territorio
comunale - l'intera proprietà o l'intero usufrutto di una
abitazione avente i requisiti dimensionali di cui al
successivo comma.
Qualora l'impresa si estenda anche su terreni di
Comuni limitrofi, la verifica suddetta va estesa anche
a questi ultimi.
L'impossidenza di una abitazione adeguata è dimostrata
quando nessuno dei componenti della famiglia
coltivatrice abbia - nei propri terreni a destinazione
agricola ubicati all'interno del territorio comunale l'intera proprietà o l'intero usufrutto di una abitazione
avente i requisiti dimensionali di cui al successivo
comma.
Qualora l'impresa si estenda anche su terreni di Comuni
limitrofi, la verifica suddetta va estesa anche a
questi ultimi.
Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia
coltivatrice si intende una unità immobiliare avente la
seguente SUL massima in rapporto al numero dei
componenti la famiglia coltivatrice stessa:
fino a quattro componenti ............. mq. 150
per ogni componente in più ............ mq. 25
If = 0,03 mc./mq.
If = 0,03 mc./mq.
Smin = 20.000 mq.
Smin = 20.000 mq.
V = 1.000 mc. (volume massimo fuori terra)
V = 1.000 mc. (volume massimo fuori terra)
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche
se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi
d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del
Comune e dei Comuni limitrofi.
Per abitazione adeguata alle esigenze della famiglia
coltivatrice si intende una unità immobiliare
dimensionata in base al numero dei componenti la
famiglia coltivatrice stessa e comunque con una S.U.L.
massima di mq. 200.
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà
che costituiscono il corpo aziendale, purché compresi
entro i confini del Comune potranno altresì essere
computati gli appezzamenti contigui a quelli aziendali
ricadenti in confini amministrativi di Comuni
limitrofi.
La scelta del sito idoneo al posizionamento della
costruzione, avverrà nell’area o
nell’appezzamento geomorfologicamente più
idoneo e minormente gravato da vincoli.
Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio)
Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio)
Np = 2 n.ro
Np = 2 n.ro
Dc = 20,00 ml.
Dc = 20,00 ml.
Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie)
Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie)
50,00 ml. (da edifici di valore storico e architetton.)
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e
maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada
(D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).
50,00 ml. (da edifici di valore storico e architettonico)
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e
maggiori distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada
(D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).
19
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
Non sono ammesse nuove residenze agricole su
terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o
catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti,
quando questi siano essenziali al raggiungimento del
lotto minimo d'intervento.
Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni
risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano
essenziali al raggiungimento del lotto minimo
d'intervento.
Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora
la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione
adeguata sia conseguente a cessioni di quote di
proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni
precedenti.
Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la
dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione
adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà
e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti.
ZONA E.1
AMPLIAMENTO O RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI
PREESISTENTI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE
AGRICOLO
ZONA E.1
AMPLIAMENTO O RICOSTRUZIONE DI
ABITAZIONI PREESISTENTI DA PARTE
DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
Per ogni impresa agricola già provvista di casa
colonica, sono consentiti interventi di recupero della
stessa che comportino anche l'ampliamento o, in
caso di fatiscenza, la ricostruzione (previa
demolizione) dell'edificio preesistente.
L'eventuale impossibilità operativa del mantenimento
e consolidamento delle strutture dell'edificio dovrà
risultare da una specifica indagine tecnica, espletata da
un tecnico abilitato mediante perizia giurata.
E' ammessa altresì, la costruzione di una nuova
abitazione senza demolizione dell'edificio preesistente,
a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite
vincolo da trascriversi nei registri della proprietà
immobiliare a cura e spese dell'interessato, ad annesso
agricolo a servizio dell'azienda.
Quando gli interventi di cui ai punti precedenti
riguardano edifici di valore storico ed architettonico, è
ammesso soltanto il restauro conservativo senza
demolizione.
La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento
di quelle esistenti può avvenire anche attraverso la
trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più
necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle
disposizioni relative ai punti precedenti.
La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento
di quelle esistenti deve avvenire inoltre comunque nel
rispetto delle disposizioni relative alle nuove
abitazioni.
If = 0,03 mc./mq.
20
Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica,
sono consentiti interventi di recupero della stessa che
comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza,
la ricostruzione (previa demolizione) dell'edificio
preesistente.
L'eventuale impossibilità operativa del mantenimento e
consolidamento delle strutture dell'edificio dovrà risultare
da una specifica indagine tecnica, espletata da un tecnico
abilitato mediante perizia giurata.
E' ammessa altresì, la costruzione di una nuova abitazione
senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione
che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da
trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura
e spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio
dell'azienda.
Quando gli interventi di cui ai punti precedenti
riguardano edifici di valore storico ed architettonico, è
ammesso soltanto il restauro conservativo senza
demolizione.
La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di
quelle esistenti può avvenire anche attraverso la
trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più
necessari alla conduzione del fondo nel rispetto delle
disposizioni relative ai punti precedenti.
La realizzazione di nuove abitazioni o l'ampliamento di
quelle esistenti deve avvenire inoltre comunque nel
rispetto delle disposizioni relative alle nuove abitazioni.
If = 0,03 mc./mq.
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Smin = 20.000 mq.
Smin = 20.000 mq.
V = 1.000 mc. (volume massimo fuori terra)
V = 1.000 mc. (volume massimo fuori terra)
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche
se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi
d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del
Comune e dei Comuni limitrofi.
Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa
l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti in proprietà che
costituiscono il corpo aziendale, purché compresi entro
i confini del Comune potranno altresì essere computati
gli appezzamenti contigui a quelli aziendali ricadenti in
confini amministrativi di Comuni limitrofi.
La scelta del sito idoneo al posizionamento della
costruzione, avverrà nell’area o
nell’appezzamento geomorfologicamente più
idoneo e minormente gravato da vincoli.
Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in declivio)
Hmax = 7,50 ml. (misurata a valle per i terreni in
declivio)
Np = 2 n.ro
Np = 2 n.ro
Dc = 20,00 ml.
Dc = 20,00 ml.
Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie)
Df = 10,00 ml. (da costruzioni accessorie)
50,00 ml. (da edifici di valore storico e architettonico)
50,00 ml. (da edifici di valore storico e architetton.)
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori
distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R.
495/92 e successive modifiche e integrazioni).
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori
distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R.
495/92 e successive modifiche e integrazioni).
P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
P = 1 mq/10 mc di volume (V) realizzato nelle nuove
costruzioni
Non sono ammesse nuove residenze agricole su
terreni risultanti da frazionamenti - aziendali e/o
catastali - avvenuti nei cinque anni precedenti,
quando questi siano essenziali al raggiungimento del
lotto minimo d'intervento.
Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni
risultanti da frazionamenti - aziendali e/o catastali avvenuti nei cinque anni precedenti, quando questi siano
essenziali al raggiungimento del lotto minimo
d'intervento.
Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora
la dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione
adeguata sia conseguente a cessioni di quote di
proprietà e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni
precedenti.
Non sono ammesse nuove residenze agricole qualora la
dimostrazione dell'impossidenza di altra abitazione
adeguata sia conseguente a cessioni di quote di proprietà
e/o di usufrutto avvenute nei dieci anni precedenti.
ZONA E.1
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
ZONA E.1
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
sono consentiti, al solo scopo di introdurre
miglioramenti igienici, funzionali e distributivi,
sono consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti
igienici, funzionali e distributivi, nonché al fine di
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COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio
esistente, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di
volumetria.
Non é comunque ammesso incremento di unità
immobiliari.
Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono
essere oggetto degli interventi di cui al punto
precedente anche se di dimensioni superiori a quelle
derivanti dall'applicazione delle prescrizioni relative
alle nuove abitazioni e purché la eventuale
ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.
salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
senza alcun aumento di volumetria.
Nell’ambito dell’intervento di recupero è ammesso
incrementare il numero di unità immobiliari, a
condizione che ciascuna delle nuove unità presenti una
SUL di almeno mq. 75.
Gli edifici esistenti alla data del 27/03/1990 possono
essere oggetto degli interventi di cui al punto precedente
anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti
dall'applicazione delle prescrizioni relative alle nuove
abitazioni e purché la eventuale ristrutturazione avvenga
senza previa demolizione. (depennato)
Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a
condizione che gli edifici stessi non siano più
utilizzati per la conduzione del fondo e che tali
variazioni non siano in contrasto con le seguenti
destinazioni d'uso ed attività: abitazioni, musei, mostre
artistiche, bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo.
Per le quote di edificazione a carattere non
residenziale di cui al comma precedente, a 100 mq. di
superficie lorda di pavimento deve corrispondere la
quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà (preferibilmente i 2/3)
destinata a parcheggio privato di uso pubblico in
aggiunta a quelli di cui alla Legge 24/03/1989, n.ro
122.
Negli edifici, utilizzati per attività agrituristiche
secondo quanto previsto dalla Legge 05/12/1985, n.ro
730 e dalla L.R. 06/06/1987, n.ro 25, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di recupero di cui al
presente articolo.
Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27/03/1990,
trattenute da soggetti che abbiano posto a disposizione
le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui
all'art. 37 della Legge 09/05/1975, n.ro 153 per la
riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli
interventi di cui al comma 1° con aumento di
volumetria non superiore al 20%.
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Le variazioni della destinazione d'uso sono ammesse,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 10 della Legge 28/01/1977, n.ro 10, a condizione
che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la
conduzione del fondo e che tali variazioni non siano in
contrasto con le seguenti destinazioni d'uso ed attività:
abitazioni, musei, mostre artistiche, bar, ristoranti,
discoteche e sale da ballo.
Per le quote di edificazione a carattere non residenziale
di cui al comma precedente, a 100 mq. di superficie lorda
di pavimento deve corrispondere la quantità minima di
mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la
metà (preferibilmente i 2/3) destinata a parcheggio
privato di uso pubblico in aggiunta a quelli di cui alla
Legge 24/03/1989, n.ro 122.
Negli edifici, utilizzati per attività agrituristiche secondo
quanto previsto dalla Legge 05/12/1985, n.ro 730 e dalla
L.R. 06/06/1987, n.ro 25, sono ammessi esclusivamente
gli interventi di recupero di cui al presente articolo.
Le abitazioni rurali esistenti alla data del 27/03/1990,
trattenute da soggetti che abbiano posto a disposizione le
proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'art.
37 della Legge 09/05/1975, n.ro 153 per la riforma
dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi
di cui al comma 1° con aumento di volumetria non
superiore al 20%.
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ZONA E.1
ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
NECESSARIE PER LE ATTIVITA' AGRICOLE
(SEPARATE DALL'ABITAZIONE)
ZONA E.1
ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE NECESSARIE
PER LE ATTIVITA' AGRICOLE (SEPARATE
DALL'ABITAZIONE)
If = 0,03 mc./mq.
Smin = 20.000 mq.
Scop = 200 mq. (sono fatte salve comunque le
maggiori esigenze documentate nel
Piano o Programma Aziendale di cui al
comma 1° dell'art. 39)
If = 0,03 mc./mq.
Smin = 20.000 mq.
Scop = 200 mq. (sono fatte salve comunque le
maggiori esigenze documentate nel Piano
o Programma Aziendale di cui al comma 1°
dell'art. 39)
Hmax = 4,50 ml. (esclusi camini, silos e altre
strutture di particolari esigenze))
5,50 ml. (nei terreni in declivio, misurata a
valle)
Hmax = 4,50 ml. (esclusi camini, silos e altre strutture
di particolari esigenze))
5,50 ml. (nei terreni in declivio, misurata a
valle)
Np = 1 n.ro
Dc = 20,00 ml.
Np = 1 n.ro
Dc = 20,00 ml.
Df = 10,00 ml. (dal fabbricato adibito ad abitaz.)
50,00 ml. (da edifici di valore storico e
architettonico)
Df = 10,00 ml. (dal fabbricato adibito ad abitazione)
50,00 ml. (da edifici di valore storico e
architettonico)
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori
distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada
(D.P.R. 495/92 e successive modifiche e
integrazioni).
Ds = 20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori
distanze previste dal Nuovo Codice ella Strada (D.P.R.
495/92 e successive modifiche e integrazioni).
Le costruzioni debbono essere realizzate con
tipologie edilizie adeguate alla specifica
destinazione d'uso, tali da non consentire la
trasformazione delle stesse destinazioni d'uso,
con eccezione di quelle ammesse dalla normativa
vigente.
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Le costruzioni debbono essere realizzate con
tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione
d'uso, tali da non consentire la trasformazione delle
stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle
ammesse dalla normativa vigente.
Non potranno essere realizzati accessori agricoli
qualora la superficie del fondo sia inferiore a mq.
10.000, in tal caso e fino al raggiungimento della
superficie di mq. 20.000, potranno essere realizzati
nuovi accessori di una superficie coperta max di
mq. 50.
La nuova realizzazione é subordinata al preventivo
recupero di eventuali vecchi capanni esistenti la cui
superficie coperta deve essere ricompresa nel limite
dei suddetti mq. 50.
Il ritiro del permesso di costruire è subordinato alla
stipula di un atto notarile di vincolo ventennale per
la specifica destinazione d’uso del manufatto (in
deroga a quanto previsto dall’art. 41 comma 3°).
COMUNE DI CARTOCETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ZONA E.1
(COSTRUZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
DI TIPO NON INDUSTRIALE)
invariato
invariato
ZONA E.1 (SERRE)
ZONA E.1
(COSTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE,
CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI E PER INDUSTRIE FORESTALI)
invariato
ZONA E.1
(OPERE DI PUBBLICA UTILITA' IMPIANTI
TECNOLOGICI)
invariato
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PD_2013-012A_03-06-2013