MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE
DPR 37/98 e D.M. 4/5/98
Fire Safety Engineering
Le procedure di prevenzione
incendi per l’esame progetto
in deroga
Ing. P. Suriano Comando Provinciale VV.F. Lecco ex di Milano
PROGRAMMA
Le fonti normative alla base degli E.P. in deroga
Cenni alla F.S.E. per gli esami progetto in deroga
La modulistica e la documentazione tecnica
La tempistica ed i danè €€€ nella deroga
Casi pratici ed applicazioni di deroghe
ATTIVITA’ SOGGETTA AI CONTROLLI DEI VVF
DM 16/02/1982
RICHIESTA
ESAME PROGETTO
Art. 4 Legge 996/65
Art. 5 DPR 577/82
Art. 2 DPR 37/98
RICHIESTA
DEROGA
Art. 6 DPR 37/98
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
PER IL RILASCIO DEL CPI
Legge 996/65
DPR 577/82
Art. 3 DPR 37/98 e Art. 3.5 DIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
RICHIESTA
RINNOVO C.P.I.
Il C.P.I.
Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed
industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed
all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che
comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della
vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza
(articolo 16 del D.Lgs 8/3/06 N°139 Riassetto VVF)
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti
del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al
controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,
dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi»
relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale» (articolo unico
del D.M. 16/02/1982).
REGOLAMENTO DPR N° 37/98
Procedure di P.I. e definizione di deroga
approccio classico
Derogare:porre con un provvedimento legislativo un’eccezione
rispetto ad una regola contenuta in un’altra norma giuridica (ad
esempio una legge dello Stato)
Art. 6. Procedimento di deroga.
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di
prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della
normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite
dall’articolo 5 del D.M. 4 maggio 1998, possono presentare al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
prescritte.
Art. 6 DEROGA
RICHIESTA con indicate:
DISPOSIZIONI DA DEROGARE
CARATTERISTICHE E/O VINCOLI ESISTENTI PER CUI C’E’
IMPEDIMENTO ALL’APPLICAZIONE NORMATIVA
VALUTAZIONE RISCHI AGGIUNTIVI PER MANCATA
OSSERVANZA DISPOSIZIONI DA DEROGARE
MISURE TECNICHE ALTERNATIVE CHE COMPENSANO
IL RISCHIO AGGIUNTIVO
ENTRO 30 GG.
PARERE COMANDO VV.F.
ENTRO 60 GG.
AUTORIZZAZIONE DIREZIONE
REGIONALE VV.F.
Art. 6 DEROGA
Modello PIN2_Deroga
Le novità in Lombardia per l’E.P. in deroga
Direttive della Dir. Reg. Lomb. VVF. in merito alle rihieste
di deroga ed alle istruttorie dei Comandi Provinciali VVF
Linee guida alle istruttorie di deroga (07_01_2010)
Esempio applicativo degli
esami progetto in deroga
Esempio 1 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F.
per E.P. in deroga
Esempio 2 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F.
per E.P. in deroga
Esempio 3 iter procedurale di deroga e costi del servizio
Esempio 4 iter procedurale di deroga e costi del servizio
Le tariffe di Prevenzione Incendi
Articolo 7 comma 1 del DM 4 MAGGIO 1998: La durata dei servizi di
prevenzione incendi espressi in ore è riportata nell’allegato VI del
suddetto DM
Articolo 7 comma 2 del DM 4 MAGGIO 1998: Per le deroghe, la
durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i
pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività,
maggiorata del cinquanta per cento
Articolo 7 comma 3 del DM 4 MAGGIO 1998: Qualora la richiesta
interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto
del Ministero dell‘Interno 16 febbraio 1982, e s.m.i., la durata del
servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata
prevista per ogni singola attività
Le tariffe di Prevenzione Incendi
Decreto 3 febbraio 2006 Aggiornamento delle
tariffe per i servizi a pagamento resi dal CNVVF,
ai sensi della legge 26 luglio 1965
Esame progetto tariffa oraria 44 €
Rinnovo C.P.I tariffa oraria 44 €
Sopralluogo tariffa oraria 48 €
Tabella riassuntiva
Le tariffe di Prevenzione Incendi
Quesito di chiarimento sulle tariffe di prevenzione
applicabili nel procedimento di esame progetto in
deroga nell’approccio classico.
Studio PIAI di Conegliano (TV) anno 2002
Attuazione del D.M. 9/5/07 approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio ai procedimenti di deroga FSE
Breve cenno alla FSE ai sensi del D.M. 9/5/07 codici di calcolo,
modelli numerici fluidodinamici con reazione chimica,
analisi numerica, pre-processing e post-processing.
Costi & Benefici in vs delle applicazioni e dei campi dell’ingegneria
(aeronautica, missilistica, balistica, ingneria chimica, etc….)
Simulazione degli scenari d’incendio mediante codici di calcolo
I ferri del mestiere sono hardware & software, ma anche esperienza e
“due diligence” e/o deontologia professionale.
Realtà , esperimenti, validazione dei modelli numerici C.F.D.
(computational fluids dynamics)
Esempio di Smoke_View
DEFINIZIONE
del
PROGETTO
Fase I
OBIETTIVI
CRITERI di
PRESTAZIONE
(valori Numerici)
INCENDI di
PROGETTO
Valori
Numerici
Fase II
SOMMARIO
TECNICO
SGSA
Ipotesi
progetto
Documentazione
Scelta
MODELLO
Di
CALCOLO
PROGETTO
FINALE
Analisi
Risultati
Per approfondire l’argomento
Lettera Circolare DCPST/4921 del 17/07/2007
Allegato alla Lettera Circolare DCPST/427 del 31/03/2008
NUOVO APPROCCIO F.S.E.
DECRETO 9 MAGGIO 2007
Procedure di P.I. per deroga
Art. 4. Procedimento di deroga.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro
dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista
dall’allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza
delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si
ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate
utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico, ivi comp reso il
documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza antincendio
NUOVO APPROCCIO F.S.E.
DECRETO 9 MAGGIO 2007
Procedure di P.I. per deroga
Art. 4. Procedimento di deroga.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro
dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista In
conformità a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del decreto del
Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di
determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di
quella prevista per il parere di conformità del progetto determinata a
norma del precedente art. 3, comma 3 maggiorata del cinquanta per
cento.
Art. 3.3 comma 3 del Decreto 9 maggio 2007 (costi della deroga FSE)
NUOVO APPROCCIO F.S.E.
DECRETO 9 MAGGIO 2007
Procedure di P.I. per deroga
Domanda di deroga (art. 4)
Oltre a quanto previsto dal D.M. 4.5.1998, la documentazione tecnica deve
essere integrata con:
la valutazione sul rischio aggiuntivo e le misure tecniche compensative
determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico
il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
il versamento del corrispettivo dovuto calcolato sulla base della durata del
servizio prevista per il parere di conformità (numero di ore stabilito
moltiplicato per un fattore pari a due) maggiorata del cinquanta per
cento.
NUOVO APPROCCIO F.S.E.
DECRETO 9 MAGGIO 2007
Procedure di P.I. per deroga
Dichiarazione di inizio attività FSE (art. 5)
La dichiarazione di inizio attività (art. 3 D.M. 4.5.1998) deve
contenere anche una dichiarazione sull’attuazione del
programma relativo al sistema di gestione della sicurezza
antincendio (SGSA art. 6)
NUOVO APPROCCIO F.S.E.
DECRETO 9 MAGGIO 2007
Procedure di P.I. per deroga
Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) (art. 6)
L’ SGSA è necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri che
hanno determinato la scelta degli scenari di incendio in base ai quali
sono state individuate le specifiche misure di protezione.
L’ SGSA deve essere verificato dai VV.F. in concomitanza con la
visita sopralluogo finalizzata al rilascio del c.p.i. e successivamente in
occasione dei rinnovi e comunque ogni sei anni.
Per tale verifica deve essere corrisposto un importo pari a quello
dovuto per il “primo sopralluogo” tale importo deve essere sommato
a quello necessario per la richiesta del c.p.i. o del rinnovo.
Esempio applicativo degli
esami progetto in deroga
Esempio 1 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F.
per E.P. in deroga
Esempio 2 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F.
per E.P. in deroga
Esempio 3 iter procedurale di deroga e costi del servizio
Esempio 4 iter procedurale di deroga e costi del servizio
ORGANIZZAZIONE P.I.
COMANDI PROVINCIALI
Rilascio Certificato
Prevenzione Incendi
(CPI dopo un parere
di conformità e un
sopralluogo)
DIREZIONI REGIONALI
DIPARTIMENTO
VIGILI DEL FUOCO
Deroghe
a regole tecniche
Emanazione
regole tecniche
Il miglioramento delle comunicazioni e delle informazioni attraverso il sito
internet ufficiale del C.N.VV.F. www.vigilfuoco.it
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ProcedurePIncendiDeroga_02_02_2010