CRITERI
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA COMMERCIO FISSO
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COMMERCIO FISSO
art. 1) L’accorpamento di esercizi di media superficie, cioè la unione di uno o più esercizi
di media superficie in un altro esercizio già esistente, comunque per un totale di
superficie di vendita non superiore ai 2.500 mq., è consentito mediante
autorizzazione esclusivamente nelle zone urbanisticamente compatibili come
indicate dalle norme tecniche di cui alla Determinazione conclusiva della
Conferenza Provinciale dei Servizi n. 37250 del 05/07/2000, sia per quanto
attiene alla tipologia dimensionale (medio-piccole o medio-grandi strutture), sia
per quanto attiene al settore alimentare e non alimentare; non è consentito,
tramite accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato (è fatta salva
l’applicazione dell’art. 3 come corretto, dalla presente delibera) ottenere
autorizzazione per una media o grande struttura di vendita.
L’estensione del settore merceologico può essere autorizzata solo nel rispetto
delle norme tecniche di cui alla delibera sopra indicata.
E’ sempre ammesso il rilascio di autorizzazioni per il frazionamento di medie
strutture esistenti in più esercizi.
Qualora una media struttura ampli la propria superficie ai sensi dell’art. 2 u.c., gli
esercizi risultanti dal frazionamento della stessa non potranno usufruire di ulteriori
ampliamenti.
art. 2) Nell’ambito della compatibilità indicata all’articolo precedente sono sempre
ammessi i trasferimenti di sede degli esercizi medio–piccoli, mentre per gli
esercizi medio–grandi solo nei limiti numerici di cui all’art. 4.
Oltre a quanto previsto dall’art. 13 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del
05/07/1999 è sempre ammesso l’ampliamento di una media struttura fino al 20%
della superficie esistente, per una sola volta e non oltre i 2.500 mq. di superficie
di vendita purché nel rispetto delle norme tecniche di cui alla Determinazione
conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi.
art. 3) Per le autorizzazioni alle concentrazioni e accorpamenti previste dall’art. 13 legge
regionale n. 14 del 05/07/1999, la superficie complessiva totale non potrà
superare la somma aritmetica delle superfici commerciali originarie (ex L. 426/71)
concentrate o accorpate, eventualmente aumentata del 20%) e comunque non
potrà mai superare i 1.500 mq. di superficie commerciale.
art. 4) Nel rispetto delle norme del presente atto, è ammesso il rilascio di nuove
autorizzazioni e di autorizzazioni al trasferimento e concentrazione per medie
strutture entro i limiti sotto specificati:
è consentita l’apertura di strutture medio – grandi non alimentari secondo le
seguenti modalità:
-
Area posta a nord della città: 15 esercizi di cui 4 potranno ottenere nuova
autorizzazione, 11 dovranno invece essere attuati tramite trasferimento,
concentrazione o accorpamento;
Area posta a sud della città: 8 esercizi di cui 3 potranno ottenere nuova
autorizzazione e 5 dovranno invece essere attuati tramite trasferimento,
concentrazione o accorpamento.
In caso di eventuali domande concorrenti (ex art. 12 Legge Regione Emilia
Romagna n. 14 del 05/07/1999) si dà priorità, rispetto ai nuovi rilasci, ai
trasferimenti di sede di strutture medio grandi; in caso di ulteriore parità verranno
valutate le migliori soluzioni urbanistiche ed architettoniche, con priorità per
interventi di recupero edilizio ovvero in ambiti di riqualificazione urbana.
Nel rimanente territorio potranno ottenere autorizzazioni commerciali, nel rispetto
di quanto convalidato dalla conferenza provinciale di servizi, gli esercizi mediograndi esistenti alla data del 23.09.1999; le istanze dovranno pervenire entro 90
giorni dall’esecutività della presente delibera e le autorizzazioni verranno
rilasciate per quelle attività che possedevano valida autorizzazione alla data del
23.09.1999, poi cessata, revocata o trasferita o a quegli esercizi su cui insiste
un’autorizzazione non attiva.
La nuova autorizzazione dovrà essere rilasciata per lo stesso settore
merceologico dell’autorizzazione esistente alla data del 23/09/1999; salvo
consentire, a richiesta dell’interessato, la sostituzione del settore alimentare con
quello non alimentare.
Le autorizzazioni da rilasciarsi nelle due aree sopra specificate verranno
rilasciate con la seguente gradualità:
Area posta a Nord della città
Nuove autorizzazioni: 2 nel 2001, 1 nel 2002, 1 nel 2003.
Area posta a Sud della città
Nuove autorizzazioni: 1 nel 2001, 1 nel 2002, 1 nel 2003.
-
E’ consentito il rilascio di autorizzazione all’apertura di 10 nuove medio–piccole
strutture delle quali:
tre autorizzazioni (due non alimentari e una alimentare e non alimentare)
possono essere rilasciate in qualunque zona urbanisticamente compatibile; in
caso di concorrenza (prevista dall’art. 12 L.E.R. n. 12/99) verrà data priorità alle
richieste ricadenti nelle aree sotto specificate:
Porotto;
Asse Viario Gaibana-Gaibanella;
San Bartolomeo;
San Martino;
Qualora nessuna istanza riguardi tali aree, in caso di concorrenza si applicano gli
ultimi 3 commi del presente articolo.
E’ consentito il rilascio di una quarta autorizzazione per medio-piccola struttura di
vendita alimentare e non alimentare nell’ambito di P.R.U. “Barco” e di una quinta
autorizzazione alimentare e non alimentare sull’asse viario Cona-Quartesana;
Una sesta nel polo funzionale posto a sud della città: è prevista una medio
piccola struttura alimentare e non alimentare con priorità a chi utilizzi un
contenitore già a suo tempo dedicato a tale uso.
Nel rimanente territorio potranno ottenere autorizzazioni commerciali 4 medio –
piccole strutture alimentari e non alimentari.
In caso di eventuali domande concorrenti (ex art. 12 Legge Regione Emilia
Romagna n. 14 del 05/07/1999) si dà priorità a quelle riguardanti esercizi con
piani particolareggiati già convenzionati, inseriti negli ambiti di riqualificazione
urbana; in tal caso potrà essere rilasciata non più di una nuova autorizzazione
per ogni ambito di P.R.G. come perimetrato nella relativa cartografia.
In caso di ulteriore parità si dà priorità alle concentrazioni ed accorpamenti ex art.
13 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/1999, o agli accorpamenti di
una media struttura in un’altra media struttura ivi già esistente.
Da ultimo si darà priorità alle migliori soluzioni urbanistiche ed architettoniche,
con priorità per interventi di recupero edilizio.
art. 5) Non costituisce unico esercizio una aggregazione di uno o più esercizi, ancorché
collocati in contenitori contigui e/o caratterizzati da attrattività unitaria per gli
utenti, esclusivamente se vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a) gli accessi di ogni singolo esercizio prospicienti il suolo pubblico o destinato
all’uso pubblico con rituale atto di servitù dovranno essere fisicamente e
materialmente separati;
b) i locali ospitanti ogni singolo esercizio dovranno avere caratteristiche di totale
incomunicabilità tra di loro, ed in particolare le eventuali pareti comuni dovranno
essere realizzate in muratura da terra a cielo.
In difetto anche di una sola di tali condizioni, dovrà ritenersi essere venuta meno
la condizione di separatezza tra gli esercizi, che saranno pertanto considerati
come un solo esercizio avente la superficie di vendita uguale alla somma delle
superfici di vendita, e ciò ai fini dell’applicazione della normativa di cui al
D.lgs.114/98 e delle disposizioni normative e regolamentari dello stesso attuative.
Art. 6) Non costituisce centro commerciale una aggregazione di uno o più esercizi,
ancorché collocati in contenitori contigui e/o caratterizzati da attrattività unitaria
per gli utenti, esclusivamente se vengano soddisfatte le seguenti condizioni
cumulative:
a) gli accessi di ogni singolo esercizio prospicienti il suolo pubblico o destinato
all’uso pubblico con rituale atto di servitù dovranno essere fisicamente e
materialmente separati;
b) i locali ospitanti ogni singolo esercizio dovranno avere caratteristiche di totale
incomunicabilità tra di loro, ed in particolare le eventuali pareti comuni dovranno
essere realizzate in muratura da terra a cielo;
c) siano presenti all’interno della medesima struttura anche attività diverse dalle
attività commerciali e para commerciali;
d) siano assenti infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
e) siano assenti strutture di vendita di tipo medio-grande e di tipo grande;
In difetto anche di una sola di tali condizioni, dovrà ritenersi essere venuta meno
la condizione di separatezza tra gli esercizi, che saranno pertanto considerati
come Centro Commerciale avente superficie di vendita uguale alla somma delle
superfici di vendita, e ciò ai fini dell’applicazione della normativa di cui al D.lgs.
114/98 e delle disposizioni normative e regolamentari dello stesso attuative.
art. 7) Perimetrazione: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 Legge Regionale n. 14/99
deve intendersi area di interesse storico/artistico quella compresa entro il
perimetro delle Mura (area in cui, anche ai fini degli orari dei negozi, Ferrara è
considerata “Città d’Arte”); in tale area l’Amministrazione adotterà disposizioni di
salvaguardia con successivi atti.
art. 8) (75-bis reg. P.U.) Al Regolamento di Polizia Urbana è aggiunto il seguente art. 75bis.
Le istanze di autorizzazione all’apertura/concentrazione, trasferimento,
ampliamento/accorpamento di medie strutture di vendita di cui all’art. 8 D. Lgv.
114/98 vanno formulate su apposita modulistica ministeriale ed inoltrate
all’Amministrazione Comunale; le stesse verranno valutate nel termine di 90
giorni dalla data dell’inoltro: trascorso tale termine senza che l’Amministrazione
abbia denegato quanto richiesto, l’istanza deve ritenersi accolta.
Qualora il Responsabile del procedimento rilevi la mancanza della precisa
localizzazione dell’insediamento (anche a mezzo di planimetria allegata) o
l’irregolarità derivante dall’incompletezza od omissione o non uso del modello
ministeriale dell’istanza, è tenuto a darne comunicazione al richiedente
interrompendo i termini del procedimento, che riprendono nel momento in cui
l’istanza si completa o regolarizza.
Tale interruzione di termini si attuerà anche qualora, non essendo necessaria la
presentazione della richiesta di concessione edilizia, l’interessato non produca la
prova della disponibilità dei locali.
Se, allo scadere dei termini concessi per il completamento - regolarizzazione
dell’istanza, il richiedente non ha prodotto quanto richiesto o non ha giustificato il
ritardo, l’istanza viene archiviata.
Qualora ai fini dell’apertura, trasferimento, ampliamento, ecc. di una media
struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia,
l’interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l’apertura
dell’esercizio.
L’esercizio aperto a seguito di nuova autorizzazione deve essere attivato nel
luogo per il quale è stata rilasciata nuova autorizzazione e non potrà essere
trasferito prima di 3 (tre) anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa;
Il termine previsto dall’art. 22 punto 4 lett. a) e b) del D.lgs. 114/98 non viene
interrotto da comunicazioni di subingresso; il periodo di sospensione consentito
dalla lett. b) può essere prorogato in caso di comprovata necessità.
Art. 9) Qualora le nuove autorizzazioni rilasciate in base alla presente delibera o alla
delibera n. 41950 del 18/12/2000 dovessero cessare definitivamente (ad es: per
comunicazione del titolare o per revoca) potranno essere rilasciate altrettante
autorizzazioni con le modalità previste per le cessate.
Art. 10) Qualora all'interno di un esercizio non alimentare venga riservata, ai prodotti
alimentari, una superficie di vendita inferiore al 3% della superficie totale,
l'esercizio deve essere considerato, ai fini pianificatori di cui alla presente
delibera, come esercizio non alimentare.
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criteri per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita