CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COMMERCIO FISSO CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COMMERCIO FISSO art. 1) L’accorpamento di esercizi di media superficie, cioè la unione di uno o più esercizi di media superficie in un altro esercizio già esistente, comunque per un totale di superficie di vendita non superiore ai 2.500 mq., è consentito mediante autorizzazione esclusivamente nelle zone urbanisticamente compatibili come indicate dalle norme tecniche di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi n. 37250 del 05/07/2000, sia per quanto attiene alla tipologia dimensionale (medio-piccole o medio-grandi strutture), sia per quanto attiene al settore alimentare e non alimentare; non è consentito, tramite accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato (è fatta salva l’applicazione dell’art. 3 come corretto, dalla presente delibera) ottenere autorizzazione per una media o grande struttura di vendita. L’estensione del settore merceologico può essere autorizzata solo nel rispetto delle norme tecniche di cui alla delibera sopra indicata. E’ sempre ammesso il rilascio di autorizzazioni per il frazionamento di medie strutture esistenti in più esercizi. Qualora una media struttura ampli la propria superficie ai sensi dell’art. 2 u.c., gli esercizi risultanti dal frazionamento della stessa non potranno usufruire di ulteriori ampliamenti. art. 2) Nell’ambito della compatibilità indicata all’articolo precedente sono sempre ammessi i trasferimenti di sede degli esercizi medio–piccoli, mentre per gli esercizi medio–grandi solo nei limiti numerici di cui all’art. 4. Oltre a quanto previsto dall’art. 13 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/1999 è sempre ammesso l’ampliamento di una media struttura fino al 20% della superficie esistente, per una sola volta e non oltre i 2.500 mq. di superficie di vendita purché nel rispetto delle norme tecniche di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi. art. 3) Per le autorizzazioni alle concentrazioni e accorpamenti previste dall’art. 13 legge regionale n. 14 del 05/07/1999, la superficie complessiva totale non potrà superare la somma aritmetica delle superfici commerciali originarie (ex L. 426/71) concentrate o accorpate, eventualmente aumentata del 20%) e comunque non potrà mai superare i 1.500 mq. di superficie commerciale. art. 4) Nel rispetto delle norme del presente atto, è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni e di autorizzazioni al trasferimento e concentrazione per medie strutture entro i limiti sotto specificati: è consentita l’apertura di strutture medio – grandi non alimentari secondo le seguenti modalità: - Area posta a nord della città: 15 esercizi di cui 4 potranno ottenere nuova autorizzazione, 11 dovranno invece essere attuati tramite trasferimento, concentrazione o accorpamento; Area posta a sud della città: 8 esercizi di cui 3 potranno ottenere nuova autorizzazione e 5 dovranno invece essere attuati tramite trasferimento, concentrazione o accorpamento. In caso di eventuali domande concorrenti (ex art. 12 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/1999) si dà priorità, rispetto ai nuovi rilasci, ai trasferimenti di sede di strutture medio grandi; in caso di ulteriore parità verranno valutate le migliori soluzioni urbanistiche ed architettoniche, con priorità per interventi di recupero edilizio ovvero in ambiti di riqualificazione urbana. Nel rimanente territorio potranno ottenere autorizzazioni commerciali, nel rispetto di quanto convalidato dalla conferenza provinciale di servizi, gli esercizi mediograndi esistenti alla data del 23.09.1999; le istanze dovranno pervenire entro 90 giorni dall’esecutività della presente delibera e le autorizzazioni verranno rilasciate per quelle attività che possedevano valida autorizzazione alla data del 23.09.1999, poi cessata, revocata o trasferita o a quegli esercizi su cui insiste un’autorizzazione non attiva. La nuova autorizzazione dovrà essere rilasciata per lo stesso settore merceologico dell’autorizzazione esistente alla data del 23/09/1999; salvo consentire, a richiesta dell’interessato, la sostituzione del settore alimentare con quello non alimentare. Le autorizzazioni da rilasciarsi nelle due aree sopra specificate verranno rilasciate con la seguente gradualità: Area posta a Nord della città Nuove autorizzazioni: 2 nel 2001, 1 nel 2002, 1 nel 2003. Area posta a Sud della città Nuove autorizzazioni: 1 nel 2001, 1 nel 2002, 1 nel 2003. - E’ consentito il rilascio di autorizzazione all’apertura di 10 nuove medio–piccole strutture delle quali: tre autorizzazioni (due non alimentari e una alimentare e non alimentare) possono essere rilasciate in qualunque zona urbanisticamente compatibile; in caso di concorrenza (prevista dall’art. 12 L.E.R. n. 12/99) verrà data priorità alle richieste ricadenti nelle aree sotto specificate: Porotto; Asse Viario Gaibana-Gaibanella; San Bartolomeo; San Martino; Qualora nessuna istanza riguardi tali aree, in caso di concorrenza si applicano gli ultimi 3 commi del presente articolo. E’ consentito il rilascio di una quarta autorizzazione per medio-piccola struttura di vendita alimentare e non alimentare nell’ambito di P.R.U. “Barco” e di una quinta autorizzazione alimentare e non alimentare sull’asse viario Cona-Quartesana; Una sesta nel polo funzionale posto a sud della città: è prevista una medio piccola struttura alimentare e non alimentare con priorità a chi utilizzi un contenitore già a suo tempo dedicato a tale uso. Nel rimanente territorio potranno ottenere autorizzazioni commerciali 4 medio – piccole strutture alimentari e non alimentari. In caso di eventuali domande concorrenti (ex art. 12 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/1999) si dà priorità a quelle riguardanti esercizi con piani particolareggiati già convenzionati, inseriti negli ambiti di riqualificazione urbana; in tal caso potrà essere rilasciata non più di una nuova autorizzazione per ogni ambito di P.R.G. come perimetrato nella relativa cartografia. In caso di ulteriore parità si dà priorità alle concentrazioni ed accorpamenti ex art. 13 Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/1999, o agli accorpamenti di una media struttura in un’altra media struttura ivi già esistente. Da ultimo si darà priorità alle migliori soluzioni urbanistiche ed architettoniche, con priorità per interventi di recupero edilizio. art. 5) Non costituisce unico esercizio una aggregazione di uno o più esercizi, ancorché collocati in contenitori contigui e/o caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti, esclusivamente se vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) gli accessi di ogni singolo esercizio prospicienti il suolo pubblico o destinato all’uso pubblico con rituale atto di servitù dovranno essere fisicamente e materialmente separati; b) i locali ospitanti ogni singolo esercizio dovranno avere caratteristiche di totale incomunicabilità tra di loro, ed in particolare le eventuali pareti comuni dovranno essere realizzate in muratura da terra a cielo. In difetto anche di una sola di tali condizioni, dovrà ritenersi essere venuta meno la condizione di separatezza tra gli esercizi, che saranno pertanto considerati come un solo esercizio avente la superficie di vendita uguale alla somma delle superfici di vendita, e ciò ai fini dell’applicazione della normativa di cui al D.lgs.114/98 e delle disposizioni normative e regolamentari dello stesso attuative. Art. 6) Non costituisce centro commerciale una aggregazione di uno o più esercizi, ancorché collocati in contenitori contigui e/o caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti, esclusivamente se vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) gli accessi di ogni singolo esercizio prospicienti il suolo pubblico o destinato all’uso pubblico con rituale atto di servitù dovranno essere fisicamente e materialmente separati; b) i locali ospitanti ogni singolo esercizio dovranno avere caratteristiche di totale incomunicabilità tra di loro, ed in particolare le eventuali pareti comuni dovranno essere realizzate in muratura da terra a cielo; c) siano presenti all’interno della medesima struttura anche attività diverse dalle attività commerciali e para commerciali; d) siano assenti infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; e) siano assenti strutture di vendita di tipo medio-grande e di tipo grande; In difetto anche di una sola di tali condizioni, dovrà ritenersi essere venuta meno la condizione di separatezza tra gli esercizi, che saranno pertanto considerati come Centro Commerciale avente superficie di vendita uguale alla somma delle superfici di vendita, e ciò ai fini dell’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 114/98 e delle disposizioni normative e regolamentari dello stesso attuative. art. 7) Perimetrazione: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 Legge Regionale n. 14/99 deve intendersi area di interesse storico/artistico quella compresa entro il perimetro delle Mura (area in cui, anche ai fini degli orari dei negozi, Ferrara è considerata “Città d’Arte”); in tale area l’Amministrazione adotterà disposizioni di salvaguardia con successivi atti. art. 8) (75-bis reg. P.U.) Al Regolamento di Polizia Urbana è aggiunto il seguente art. 75bis. Le istanze di autorizzazione all’apertura/concentrazione, trasferimento, ampliamento/accorpamento di medie strutture di vendita di cui all’art. 8 D. Lgv. 114/98 vanno formulate su apposita modulistica ministeriale ed inoltrate all’Amministrazione Comunale; le stesse verranno valutate nel termine di 90 giorni dalla data dell’inoltro: trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia denegato quanto richiesto, l’istanza deve ritenersi accolta. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi la mancanza della precisa localizzazione dell’insediamento (anche a mezzo di planimetria allegata) o l’irregolarità derivante dall’incompletezza od omissione o non uso del modello ministeriale dell’istanza, è tenuto a darne comunicazione al richiedente interrompendo i termini del procedimento, che riprendono nel momento in cui l’istanza si completa o regolarizza. Tale interruzione di termini si attuerà anche qualora, non essendo necessaria la presentazione della richiesta di concessione edilizia, l’interessato non produca la prova della disponibilità dei locali. Se, allo scadere dei termini concessi per il completamento - regolarizzazione dell’istanza, il richiedente non ha prodotto quanto richiesto o non ha giustificato il ritardo, l’istanza viene archiviata. Qualora ai fini dell’apertura, trasferimento, ampliamento, ecc. di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l’interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l’apertura dell’esercizio. L’esercizio aperto a seguito di nuova autorizzazione deve essere attivato nel luogo per il quale è stata rilasciata nuova autorizzazione e non potrà essere trasferito prima di 3 (tre) anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa; Il termine previsto dall’art. 22 punto 4 lett. a) e b) del D.lgs. 114/98 non viene interrotto da comunicazioni di subingresso; il periodo di sospensione consentito dalla lett. b) può essere prorogato in caso di comprovata necessità. Art. 9) Qualora le nuove autorizzazioni rilasciate in base alla presente delibera o alla delibera n. 41950 del 18/12/2000 dovessero cessare definitivamente (ad es: per comunicazione del titolare o per revoca) potranno essere rilasciate altrettante autorizzazioni con le modalità previste per le cessate. Art. 10) Qualora all'interno di un esercizio non alimentare venga riservata, ai prodotti alimentari, una superficie di vendita inferiore al 3% della superficie totale, l'esercizio deve essere considerato, ai fini pianificatori di cui alla presente delibera, come esercizio non alimentare.