SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI NOVITA’ INTRODOTTE DALL' UNICO TESTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08) QUESITI RICORRENTI E RISPOSTE DI ESPERTI QUALIFICATI I quesiti sul Decreto 81/08: sugli obblighi nei cantieri Chiarimenti sull’obbligo della nomina dei coordinatori, della redazione del POS e sulla redazione del PIMUS. Quesito Nel caso di un cantiere in cui è prevista la presenza di un’unica impresa per l’effettuazione di lavori di entità inferiore a 200 uominigiorno ma in presenza di rischi di caduta dall’alto il committente che non ha l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è tenuto comunque a nominare Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione? Il committente deve comunque notificare il cantiere agli organismi competenti, redigere il PIMUS e far redigere dall’impresa appaltatrice il POS? Risposta Essendo prevista la presenza di un’unica impresa il committente, qualunque sia la natura dei lavori a realizzarsi e indipendentemente dal fatto che gli stessi richiedano il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività non è tenuto, in base a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione i quali sono invece richiesti, salvo l’esonero di cui al comma 11 dello stesso articolo 90, nel caso della presenza di più imprese, anche non contemporanee oltre che nel caso in cui (comma 5) dopo l’affidamento dei lavori ad una unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi venga affidata ad un’altra impresa dovendo in tal caso il committente designare il coordinatore in fase di esecuzione il quale, da quel punto in poi è tenuto a redigere il PSC. Il committente nel caso segnalato non dovrà fare neppure (art. 99 comma 1 lettera c) la notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti in quanto si è in presenza di un’unica impresa e per lo svolgimento di lavori di entità presunta non uguale o superiore a 200 uomini-giorno. In ogni caso comunque il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, fosse pure l’impresa che opera in cantiere unica, deve redigere, così come indicato nell’art. 96 comma 1 lettera g) del Testo Unico, il piano operativo di sicurezza (POS) anche nel caso in cui non vi sia una impresa affidataria ed un coordinatore in fase di esecuzione al quale l’impresa affidataria è tenuta a trasmetterlo (art. 101 comma 3). Per quanto riguarda, infine, il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.I.M.U.S.) l’obbligo della sua redazione, ai sensi dell’art. 136 comma 1 del Testo Unico, è a carico del datore di lavoro dell’impresa che deve montare il ponteggio e lo stesso lo dovrà fare tra l’altro servendosi di personale e sotto la sorveglianza di un preposto appositamente addestrati (art. 136 commi 6). Decreto 81/08: sulla nuova definizione di responsabile dei lavori Approfondimento circa il Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del Decreto legislativo 81/08 sulla nuova definizione di responsabile dei lavori. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte. Il Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Prima Parte: la nuova definizione di responsabile dei lavori. Nell’ambito del riassetto e riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, operata con il D.lgs. 81/2008 in attuazione delle legge delega n. 123/2007, le prescrizioni di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili sono quelle che hanno subito le maggiori innovazioni. Il nuovo provvedimento legislativo, che ha abrogato con l’art. 304 comma 1 lettera a) il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, dedica ai cantieri temporanei o mobili l’intero capo I del titolo IV negli articoli che vanno dal n. 88 al n. 104. Volendo esaminare solo alcune delle principali modifiche introdotte e senza avere la pretesa di essere esaustivi, si ritiene di dover segnalare alcune criticità che emergono a una prima lettura del decreto. Scorrendo velocemente il campo di applicazione (art. 88), che rimane sostanzialmente invariato rispetto alla precedente normativa, già l’articolo 89 (definizioni) introduce un primo elemento di novità sulla nuova definizione di responsabile dei lavori. Il legislatore, nel ribadire che tale soggetto è “incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”, ha intenzionalmente eliminato la locuzione “che può essere” che era presente nel D.lgs. 494/ 96 ed era stata introdotta dal D.lgs. 528/99, e la locuzione “della esecuzione”, precisando anche che “tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”. Nell’ambito degli appalti pubblici, di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori rimane il responsabile unico del procedimento. La nuova definizione modifica in maniera strutturale la funzione del responsabile dei lavori che, secondo la nuova impostazione, sembra essere una figura obbligatoria, almeno in alcuni ambiti. Per meglio chiarire tale concetto occorre effettuare una breve analisi storica della definizione di responsabile dei lavori. Come è noto, la prima versione del D.lgs. 494/96 stabiliva che il responsabile dei lavori era il “soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera”. Tale definizione, all’alba dell'entrata in vigore del D.lgs. 494/96 (24/03/1997), portava a qualificare tale figura come obbligatoria. Solo pochi giorni prima della entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 41 del 18 marzo 2007, precisava che la designazione di un responsabile dei lavori era una facoltà e non un obbligo del committente “poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 (del D.lgs. 494/96 ndr) vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori”. Se dubbio permaneva, questo veniva definitivamente chiarito grazie al D.lgs. 528/ 99 che, come già precedentemente indicato, introduceva la locuzione “che può essere”. Ora, leggendo le nuove disposizioni legate al committente e al responsabile dei lavori, si nota che non tutti gli obblighi sono posti indifferentemente a carico di uno o dell’altro soggetto. In effetti, l’articolo 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) pone obblighi (e responsabilità) al solo committente (primo comma) e al solo responsabile dei lavori (secondo comma). Inoltre, l’articolo 92 comma 1 lettera e) che stabilisce l’obbligo di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione, specifica che tale segnalazione, diversamente da quanto indicato dall’articolo 5 comma 1 lettera a) del D.lgs. 494/96, deve essere fatta “al committente e al responsabile dei lavori”. Da tale analisi emerge, quindi, che il legislatore ha ritenuto che, in alcuni ambiti, la presenza del responsabile dei lavori sia obbligatoria e necessaria, in altri, e specificatamente là dove gli adempimenti vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori, lascia al committente la scelta di conferire un incarico o meno al responsabile dei lavori per lo svolgimento di tali adempimenti. Occorre però prestare attenzione: il conferimento di tale incarico non esonera il Committente delle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 90 (redazione del PSC e del fascicolo), 92 comma 1 lettera e) (obblighi di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione) e 99 (notifica preliminare). Tale lettura non scioglie, comunque, un nodo essenziale. Se è vero, come è vero, che il responsabile dei lavori “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”, il legislatore non indica quale progettista e quale direttore dei lavori sono interessati da tale definizione. È noto, infatti, che nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile vi può essere il progettista architettonico e il progettista strutturale, così come può essere presente il direttore dei lavori architettonico e il direttore dei lavori delle strutture in cemento armato. In relazione alle incompatibilità già previste dal D.lgs. 494/96, con il D.lgs. 81/2008 viene specificato che il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere svolto dal datore delle imprese esecutrici (divieto già previsto nel D.lgs. 494/ 1996), non può essere svolto neanche da un dipendente delle imprese stesse né dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato. Si deve dare atto che il legislatore ha voluto meglio individuare le clausole di incompatibilità ma, al tempo stesso, si fa rilevare che si poteva estendere in modo chiaro e palese tale incompatibilità anche agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione non dipendenti del datore di lavoro. Anche sul termine “dipendente” andrebbe fatta chiarezza alla luce delle nuove prestazioni di lavoro atipico previste dalla cosiddetta Legge Biagi. I quesiti sul decreto 81/08: precisazioni Chiarimenti circa la nomina del responsabile dei lavori. A cura di G. Porreca. Il commento del Geom. Claudio "non sono assolutamente d'accordo con quanto affermato dal pur rispettabile esperto Ing. Porreca in quanto il legislatore ha ben individuato i responsabili dei lavori quali il progettista nella fase di progettazione dell'opera ed il D.L. nella fase di esecuzione in quanto incaricati dal committente per progettare l'opera e dirigere l'esecuzione della stessa. Il successivo art. 93 ribadisce la responsabilità individuata all'art. 89 in quanto esonera il committente dalle responsabilità limitatamente agli incarichi conferiti al progettista ed al D.L. perché nel momento in cui questi accettano l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori diventano automaticamente responsabili della sicurezza. La delega non c'entra nulla. Per me non ci sono equivoci." La risposta dell’ing. Porreca: La tesi sostenuta dal lettore è in sostanza che il committente dando l'incarico al progettista prima ed al direttore dei lavori poi trasferisce agli stessi automaticamente l'incarico di responsabile dei lavori con gli obblighi relativi (e non della sicurezza come viene indicato) ed inoltre che l’accettazione dell’incarico di progettista o di direttore dei lavori equivale alla accettazione degli obblighi del committente e che quindi la delega non c'entra assolutamente niente. E’ evidente che il lettore non ha letto la sentenza n. 23090 del 10/6/2008 della IV Sezione penale della Corte di Cassazione alla quale la risposta al quesito fa riferimento e nella quale la suprema Corte sostiene giusto il contrario. Secondo tale sentenza infatti: "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori" e di conseguenza prosegue "dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli". “Il legislatore, in sostanza,- afferma la Sez. IV penale non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli”. E non basta. La Corte di Cassazione, che con la sentenza citata ha annullata la sentenza di assoluzione del committente emessa da Tribunale ed al quale ha ritornato gli atti per il riesame, prosegue sostenendo che: ”Le condizioni perché operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto: - nomina di un responsabile dei lavori; - tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; - estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti” ribadendo quindi che il trasferimento delle responsabilità al responsabile dei lavori non è “ope legis” come da qualcuno sostenuto né tanto meno avviene contestualmente alla nomina del direttore dei lavori così come di seguito indicato. “Tanto precisato – conclude infatti la Corte di Cassazione - si rileva che nella fattispecie in esame, la nomina, da parte del committente del direttore dei lavori nella persona dell’ing….. effettuata all'articolo 2 del contratto di appalto non soddisfa i citati requisiti” in quanto “detta nomina non contiene alcuna delega all'ing…... in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza e, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e non può pertanto produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo”. Come si fa allora a sostenere il contrario? A tal punto viene da concludere: è bella sì la introduzione con il Testo Unico dell’istituto dell’interpello ma quando lo poniamo in atto? I quesiti sul decreto 81/08: nomina del responsabile dei lavori Chiarimenti sulla nomina del responsabile dei lavori nella persona del progettista e del direttore dei lavori (art. 89 e art. 93). A cura di G. Porreca. Quesito Il responsabile dei lavori deve coincidere per definizione (art. 89 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 con il progettista delle opere e/o con il direttore dei lavori ma tale coincidenza è automatica o è legata ad un incarico del committente? Nella definizione non viene detto "se necessario" o " se...." per cui la designazione sembrerebbe perentoria. Risposta Per rispondere al quesito e per farlo in maniera corretta dobbiamo partire da una premessa e da una precisazione e cioè che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria da parte del committente, ma è una scelta dello stesso e ciò deriva da due ordini di motivi, uno legato alla osservazione che se il legislatore avesse voluto comunque sempre la presenza del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili avrebbe inserito la sua nomina fra gli obblighi del committente, il che non è stato fatto, e l’altro discende dalla lettura dell’art. 93 comma 1 del Testo Unico, già articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, che così recita “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori” per cui se ci fosse stato l’obbligo da parte del committente di nominare comunque tale figura non si comprende che senso avrebbe avuto precisare che lo stesso committente non risponde di quegli obblighi che ha inteso trasferire facendo intendere invece con tale precisazione che può pure non trasferire allo stesso nessun obbligo e quindi in sostanza che può anche non nominarlo. Inoltre si fa osservare che ogni qualvolta il legislatore nel Titolo IV del Testo Unico cita il committente lo fa sempre affiancandolo al responsabile dei lavori con la congiunzione “o” ponendo in evidenza così la possibilità della alternativa presenza di queste due figure obbligate. Per quanto sopra detto si ritiene quindi che, contrariamente a quanto sembra discendere da una prima lettura della definizione che il Testo Unico dà del responsabile dei lavori con l’art. 89 comma 1 lettera c), nel quale è possibile leggere che il responsabile dei lavori “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera”, si ritiene, si ribadisce, che non vi sia una automatica corrispondenza di tali figure professionali così come si ritiene che analogamente nei lavori pubblici non vi sia una automatica corrispondenza fra il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento anche se lo stesso art. 89 comma 1 lettera c) delle definizioni indica che “il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”. Una conferma di questa interpretazione in relazione alla nomina del responsabile dei lavori discende da una recente sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione, la n. 23090 del 10 giugno 2008, emessa in riferimento ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato mortalmente. Secondo tale sentenza, infatti, il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso (il che esclude una nomina ope legis) e nella stessa sentenza viene inoltre ribadito che il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori. In virtù di quanto sopra detto in merito alla delega dell’incarico del responsabile dei lavori ed in merito agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, si fa osservare a tal punto quella che si ritiene essere una chiara omissione da parte del legislatore che si riscontra nel comma 2 dell’articolo 93 del Testo Unico secondo il quale ”La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera (manca il committente) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)”. Come si nota questa volta nel testo non compare l’alternativa del committente o del responsabile dei lavori quali soggetti non esonerati dalle responsabilità connesse alla verifica che i coordinatori assolvano agli obblighi a loro delegati ma è citato solo il responsabile dei lavori il che appare illogico in quanto se così fosse si esonererebbe ope legis il committente dal rispetto di alcuni obblighi che può pure non aver delegato essendo la figura del responsabile dei lavori facoltativa. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori Il R.U.P., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega. A cura di G. Porreca. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it). Deriva da questa sentenza, oltre ad una conferma che il committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, così come la Corte di Cassazione ha avuto già modo di esprimersi in occasione di precedenti sentenze, anche un importante chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. “Tale soggetto – si legge nella definizione – “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”. Contrariamente quindi da quanto emergerebbe da una prima lettura dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che ha modificato in parte la definizione di responsabile dei lavori già contenuta nel D. Lgs n. 494/1996 e nel quale sono riportati impropriamente i termini “è” per quanto riguarda il R.U.P. e “coincide” per quanto riguarda il progettista ed il direttore dei lavori, questi non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori in quanto gli stessi devono essere invece destinatari di un incarico specifico ed anche forniti di una specifica delega da parte del committente che quindi non è tenuto comunque ad incaricarli. Il caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice che, mentre sopra di una scala all’altezza di circa sei metri era intento a dei lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento. Il Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e per aver nominato un responsabile dei lavori. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero che l'imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere dato una errata interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, “finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un'opera” e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale “per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all'appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima ‘eventuale’”. La Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha annullata la sentenza di primo grado sostenendo che “La sentenza impugnata, nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)”. La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”. La Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che “L'esenzione del datore di lavoro (leggi del committente) dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo” e richiamando il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”. “Il legislatore, in sostanza” – prosegue la Corte – “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. 3, n. 7209/2007 cit.)”. Le condizioni precisa infine la Sez. IV perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l'incarico professionale relativo ai coordinatore per la progettazione e l'esecuzione ed inoltrata all’Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l’inizio dei lavori stessi e successivamente all’infortunio sul lavoro. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega. Decreto 81/08: sugli obblighi del committente e dell’impresa affidataria Approfondimento circa il Titolo IV del Dlgs 81/08 "Cantieri temporanei o mobili" sui nuovi obblighi del committente, dell’impresa affidataria e sulla nomina dei coordinatori per la sicurezza. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte. Il Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili. Seconda parte: nuovi obblighi del committente, dell’impresa affidataria e nomina dei coordinatori per la sicurezza. Due ulteriori novità contenute nell’art. 89 sono rappresentate dalla definizione della “impresa affidataria”, individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell'esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e dalla definizione di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera”. La definizione di “impresa affidataria” si rendeva necessaria in relazione ai nuovi obblighi previsti dall’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), mentre per quanto attiene alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi si fa rilevare che, nell’allegato XVII al D.lgs. 81/2008, viene elencata la documentazione che le imprese stesse e i lavoratori autonomi devono esibire al committente, o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnicoprofessionale. In attesa che venga chiarito a quale soggetto il committente deve trasmettere la documentazione indicata nell’articolo 90 comma 9 lettere a) e b), (viene citata una non meglio qualificata “amministrazione competente” mentre in più passi del decreto si cita l’ “amministrazione concedente” o l’organo di vigilanza), si rileva che l’assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) continua a produrre la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativi. Stessa sorte è prevista quando nel cantiere l’organo di vigilanza accerta l’assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo tecnico (naturalmente ove previsti), oppure l’assenza della notifica preliminare di cui all’art. 99. L’obbligo a carico del committente di trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici, unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90, è stato esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. Un altro elemento che ha suscitato le maggiori sorprese è costituito dal rivisto obbligo legato alla nomina dei coordinatori per la sicurezza. L’art. 90 comma 3 del decreto stabilisce i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Come è noto, sino al 15/05/2008 (data di entrata in vigore del decreto) la nomina di tali figure era richiesta nel caso in cui nel cantiere era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee, e nel caso che l’entità del cantiere fosse pari, o superiore, ai 200 uominigiorno o, anche, nel caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell’allegato II del D.lgs. 494/1996. La nuova disposizione stabilisce l’obbligo da parte del committente della nomina dei coordinatori, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, nel caso in cui, in cantiere, sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Non è più necessaria quindi la presenza dell’ulteriore condizione legata all’entità del cantiere o alla maggiore pericolosità. Tale disposizione trova una deroga nel comma 11 dello stesso articolo 90, là dove viene espressamente indicato che, in caso di lavori privati (e quindi con esclusione dei lavori pubblici) non soggetti a permesso di costruire, l’obbligo di cui all’art. 90 comma 3 non si applica ma si applica, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 92 comma 2. Il legislatore con un abile manovra dilatoria (leggasi il passaggio dall’articolo 92 comma all’articolo 90 comma 4) chiede comunque, in questi casi, la designazione di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più imprese. Il risultato di tale disposizione, che peraltro provoca una non giustificata disparità tra cantieri pubblici e privati, è quello di perdere una importante opera di pianificazione della sicurezza durante la fase di progettazione dell’opera, momento in cui la presenza di un coordinatore per la progettazione è assolutamente indispensabile, ricordando che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 permette la realizzazione di fabbricati anche di discreta entità con la cosiddetta “superDIA” senza il ricorso al permesso di costruire. Alla luce di ciò non ci sarà da meravigliarsi se nascerà una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese per recepimento in peius della direttiva comunitaria 92/57 (direttiva cantieri). Vale, poi, la pena approfondire la dinamica della già citata responsabilità del committente e del responsabile dei lavori definita dall’articolo 93. Diversamente da quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.lgs. 494/1996, così come modificato dal D.lgs. 528/1999 che prevedeva che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”, viene affermato nell’articolo 93 comma 1 che “in ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”. Trattasi della verifica degli adempimenti legati agli obblighi del committente, all’obbligo del coordinatore in fase di esecuzione di segnalare le 11 Agosto 2008 11 FocusFocus inadempienze delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare. Per quanto attiene al responsabile dei lavori, a questi viene affidato l’obbligo di verificare l’adempimento del coordinatore in fase di progettazione (redazione del PSC e del fascicolo tecnico) e l’adempimento degli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione previsti dall’articolo 92 comma 1, ad esclusione di quanto indicato nella lettera e), in quanto affidata al committente, e nella lettera f) (sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato). Si rileva che per la violazione dell’articolo 93 non è stata prevista alcuna sanzione, circostanza che comporta il rischio di vanificare tali azioni di verifiche richieste al committente e al responsabile dei lavori e che potranno essere, eventualmente, oggetto di esame in caso di infortunio sul lavoro. Come già anticipato, con l’articolo 97 vengono introdotti nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria che deve, adesso, vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria è titolare, altresì, degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere. All’impresa affidataria viene, altresì, affidato il difficile compito di coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall’articolo 96, nonché di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. Un’ultima nota deve essere fatta sugli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 101. Anche in questo caso siamo di fronte a innovazioni rilevanti. Va ricordato che l’articolo 13 del D.lgs. 494/1996 stabiliva che “prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”. L’articolo 101 del D.lgs. 81/2008 dispone che tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. Ogni singolo controllo non può durare più di quindici giorni e l’inizio dei lavori è permesso solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. Gli effetti di tale disposizione dovrebbero portare ad impedire l’inizio dei lavori nei cantieri là dove le imprese esecutrici non hanno correttamente pianificato la sicurezza con i propri piani operativi di sicurezza o nei casi in cui tali piani operativi non siano coerenti tra loro o con il piano di sicurezza e coordinamento. L’uso del condizionale è d’obbligo, in quanto, troppo spesso, abbiamo visto e letto piani operativi “fotocopia” senza concretezza operativa e di una genericità impressionante. Peraltro, è lo stesso legislatore che non crede all’obbligo da lui stesso imposto, considerato che la mancata osservanza dell’art. 101 commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro. Da quanto sin qui argomentato, è di tutta evidenza come le modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2008 sono significative; inoltre, ne esistono altre di minore rilievo, che non sono descritte in questo articolo. Tali modifiche irrompono violentemente nei vari contesti esistenti e diventa veramente drammatico conciliare i nuovi obblighi con situazioni di cantiere ormai stabilizzate o, addirittura, in via di conclusione. Si ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere un periodo transitorio o una diversa entrata in vigore degli obblighi, magari legata agli incarichi di progettazione così come fu fatta al momento dell’entrata in vigore del D.lgs. 528/99. In quella occasione, infatti, il decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000 n. 13, le varie disposizioni entrarono in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2000) e furono previste ben tre strade da percorrere, in relazione all’incarico di progettazione esecutiva (art. 25 del D.lgs. 528/ 99). Ma tutto questo ormai appartiene al passato e, chissà perché, ciò che appartiene al passato appare quasi sempre migliore. I quesiti sul decreto 81/08: gli obblighi del committente Chiarimenti sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi (art. 90). A cura di G. Porreca. Quesito Nel caso che in un cantiere siano in corso dei lavori di breve durata e che richiedono solo la D.I.A. e nel caso che nello stesso operino, chiamati dal committente, solo due lavoratori autonomi contemporaneamente si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e se sì quali? Risposta Nel caso prospettato il committente, per il quale viene realizzata l’opera, essendo in presenza di due lavoratori autonomi non è tenuto, anche se lavorano contemporaneamente, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione in quanto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la designazione di queste due figure è obbligatoria per i cantieri in cui è prevista la presenza di più “imprese”, anche non contemporanee. Il committente o il responsabile dei lavori però, prima di affidare i lavori, è comunque tenuto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 90 a: a) verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con le modalità indicate nell’Allegato XVII dello stesso Testo Unico. Tale verifica, essendo in presenza di lavori che non richiedono il permesso di costruire, si ritiene soddisfatta, in base a quanto indicato nell’art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, dietro presentazione da parte dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di una autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti per i lavoratori autonomi nel punto 2. del citato Allegato XVII (documentazione di conformità per le macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei DPI in dotazione, documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria). b) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività, il nominativo dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidate le singole lavorazioni unitamente alla documentazione indicata nella lettera a) sopra riportata tenendo presente che in assenza del documento unico di regolarità contributiva viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. Diversa è la situazione se il committente, oltre ad essere tale, riveste anche la figura di datore di lavoro che ospita i lavoratori autonomi nel suo cantiere dove sono occupati già dei suoi dipendenti perché in tal caso scatterebbero tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il committente datore di lavoro, oltre a verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante il contratto d’opera, è tenuto anche a: a) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nello stesso; b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto della commessa; c) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi le informazioni reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze fra i lavori; d) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da allegare al contratto d’opera.