MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
IL NUOVO TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81
Siracusa, lì 20.10.2008
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMPITI ISTITUZIONALI
… è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la
salvezza delle cose, mediante la prevenzione e
l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici
in genere, …
(legge 27/12/41 n. 1570)
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMPITI ISTITUZIONALI
Rischi
Rischi
Rischi
Rischi
Rischi
Rischi
e catastrofi naturali
industriali
da uso pacifico dell’energia nucleare
biologici
chimici
nucleari
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMPITI ISTITUZIONALI
Tutela dell’ambiente
Prevenzione
Formazione
Protezione civile
Polizia giudiziaria
ALCUNI COMPITI CONNESSI ALLA
PREVENZIONE INCENDI
Consulenza a cittadini e professionisti
Esame di progetti per attività soggette a controlli
Visite tecniche presso attività soggette a controlli
Visite tecniche a seguito di incendi e segnalazioni
Istruttorie tecniche per attività a r.i.r.
Ispezioni SGS
Istruttorie tecniche per stabilimenti e depositi costieri
Partecipazioni a gruppi di lavoro e gruppi di studio
Partecipazioni a commissioni
Attività di polizia giudiziaria
D.Lgs. 81/08 - art. 13 Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco,…………
D.Lgs. 81/08 – art. 46 Prevenzione Incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel
rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della
Costituzione … … in materia di salute e sicurezza del
lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi
uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza
della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela
dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei
lavoratori.
Significato dei termini
(punto 1.2 D.M. 10.03.98)
• Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati
materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di
utilizzo di un ambiente di lavoro, che potrebbero essere fonte di
incendio.
• Rischio di incendio: probabilità che venga raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio, nonché le conseguenze
dell’incendio sulle persone e sulle cose presenti.
• Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione
dei rischi in un luogo di lavoro, derivanti dalle circostanze del
verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo di incendio.
SIGNIFICATO DI RISCHIO
Nel caso di eventi accidentali il
stimato come il prodotto fra la
Rischio è genericamente
Probabilità ( f ) che si
verifichi un determinato evento e il
Danno ( D ) che
tale evento potrebbe causare
R=f D
●
DEFINIZIONE DI RISCHIO
In altri termini il concetto di
Rischio ha due componenti :
R=f D
●
La probabilità che si verifichi il danno
Ovvero
Con quale frequenza può verificarsi il danno
La conseguenza di tale danno
Ovvero
quale gravità può assumere il danno
RISCHIO
R=f D
●
La probabilità è diversa
Il danno è diverso da zero
per ipotesi, altrimenti l’evento
non sarebbe considerato
sfavorevole
da zero perché la sicurezza
non è mai assoluta
Non esiste una sicurezza assoluta
La permanenza di un rischio residuo > 0 è inevitabile.
RISCHIO
R=f D
●
Valutazione del rischio
(D. Lgs. 81/08 art. 2 lett. q)
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
Valutazione del rischio
(D. Lgs. 81/08 - art. 2 lett. q), art. 28 c.1-)





Classificazione dell’attività;
Individuazione dei rischi ragionevolmente
prevedibili;
Dimensionamento delle protezioni relative;
Individuazione delle norme comportamentali
e gestionali complementari;
Valutazione sintetica sulla tollerabilità del
rischio;
STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO
RISCHIO INIZIALE
mediante valutazione analitica
RIDUZIONE
con misure di prevenzione e protezione
RISCHIO RESIDUO
IN DIPENDENZA DEL RISCHIO RESIDUO SARA’ PREDISPOSTO UN
PROGRAMMA ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL
CONTROLLO DELLA SICUREZZA
Identificazione dei pericoli di
incendio
Individuazione persone esposte ai
pericoli di incendio
Eliminazione/riduzione dei
pericoli
Classificazione del livello di
rischio di incendio
Adeguatezza delle misure di
sicurezza
Rischio residuo
accettabile
SI
Redazione/revisione del
documento
NO
I pericoli di incendio
Sostanze
Sorgenti di innesco
!
Carenze strutturali
e impiantistiche
Carenze organizzative
Identificazione dei pericoli di
incendio
Individuazione persone esposte ai
pericoli di incendio
Eliminazione/riduzione dei
pericoli
Classificazione del livello di
rischio di incendio
Adeguatezza delle misure di
sicurezza
Rischio residuo
accettabile
SI
Redazione/revisione del
documento
NO
Le persone a rischio
• Presenza di un gran numero di persone, costituite
in particolare da pubblico occasionale;
• Presenza di persone con handicap fisici;
• Presenza di dipendenti esposti a rischi specifici e
particolari;
• Presenza di persone che non hanno familiarità
con i luoghi e le relative vie di esodo;
• Presenza di persone incapaci di reagire
prontamente ad un allarme incendio;
• Presenza di bambini;
• Presenza di anziani;
• Presenza di malati o pazienti;
Identificazione dei pericoli di
incendio
Individuazione persone esposte ai
pericoli di incendio
Eliminazione/riduzione dei
pericoli
Classificazione del livello di
rischio di incendio
Adeguatezza delle misure di
sicurezza
Rischio residuo
accettabile
SI
Redazione/revisione del
documento
NO
Misure di Prevenzione Incendi
MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Misure per la riduzione
dei pericoli di incendio
PREVENZIONE
da innesco e sviluppo
1)
Misure precauzionali di
esercizio
(piano procedure ordinarie)
2)
Misure di prevenzione
sugli impianti e sui
processi produttivi
Misure per la
protezione antincendio
PROTEZIONE
dagli effetti dell’incendio
3) Protezione attiva
GESTIONE
del margine residuo di rischio
5) Organizzazione delle
squadre antincendio
6) Piano di emergenza
4) Protezione passiva
7) Piano di evacuazione
PRINCIPALI OBBLIGHI A
CARICO DEL DATORE DI
LAVORO
Obblighi del Datore di lavoro non delegabili (art. 17
D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività
a)La valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
b)La designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Principali obblighi del Datore di lavoro
(art. 18 D.Lgs. 81/08)






… …
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio
… …
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento
… …
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
Principali obblighi del Datore di lavoro
(art. 18 D.Lgs. 81/08)
… …
 t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda
o dell’unità produttiva, e al numero delle persone
presenti;

Informazione e formazione dei lavoratori
(D. Lgs. 81/08 art. 37)



… …
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998
attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
… …_
Registro dei controlli periodici
Annotazione di interventi su:
– Impianti elettrici
– Illuminazione di sicurezza
– Presidi antincendio
– Aree a rischio specifico
– Dispositivi di sicurezza e controllo
– Altri elementi critici per la sicurezza
PRINCIPALI SANZIONI
Art. 55. Sanzioni per il datore di
lavoro
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
… …
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la
violazione degli articoli … 46, comma 2;
… …
_
Art. 46, c. 2
“Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l’incolumita’ dei lavoratori.”
Art. 55. Sanzioni per il datore di
lavoro
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la
pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
• aziende industriali soggette a Direttiva Seveso ex artt. 6
e 8 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
successive modifiche ed integrazioni;
• centrali termoelettriche ;
• impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
• aziende per fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri
e munizioni;
• industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
IL NUOVO TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81
Scarica

Relazione VV. FF. - Confindustria Siracusa